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Decisione

35.2024.83

17.08.2023 A.to caduto da un ponteggio. Contusioni/escoriazioni gomito/braccio sx + contusione del tratto dorso-lombare. Vertigini e cefalee: no caus. naturale. Trombofilia ereditaria (trombosi cerebrale ricanalizzata: no caus. naturale). Status quo sine 1°.07.2024 confermato. AG accolta

3 febbraio 2025Italiano43 min

farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è l’opinione

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

35.2024.83

PC/sc

Lugano

3 febbraio 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Paola Carcano, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 4 ottobre 2024 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 26

agosto 2024 emanata da

CO 1

rappr. da: RA 2

in materia di assicurazione contro

gli infortuni

ritenuto in fatto

1.1. In data 17 agosto 2023, RI 1, dipendente

dell’agenzia di lavoro temporaneo __________ in qualità di manovale edile - e,

perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni e le malattie professionali

presso l’CO 1 - mentre si trovava in un cantiere a __________ e il suo collega

“stava spruzzando un prodotto e lui lo seguiva sollevando i tubi, è

scivolato dal ponteggio a causa del prodotto fuoriuscito dai tubi, e cadendo

contro un muro si è recato (recte: procurato) delle contusioni” (doc. 1);

in particolare, è caduto “scivolando tra il ponteggio e il muro dell’altezza

di circa 2 metri” e ha riportato, secondo il rapporto 21 agosto 2023 del

Servizio di PS dell’Ospedale __________, delle contusioni multiple in presenza,

all’esame clinico, di una lesione abrasa al gomito sinistro e di un dolore alla

percussione delle vertebre del tratto dorso-lombare (doc. 2).

L’istituto assicuratore ha

assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

La RMN cerebrale dell’11 settembre 2023 ha evidenziato una parziale trombosi

del seno trasverso-sigmoideo e golfo della giugulare del lato destro, come da

trombosi sub-acuta parzialmente ricanalizzata (doc. 31).

1.2. Esperiti gli accertamenti

medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 27 giugno 2024,

l’assicuratore ha dichiarato estinto il proprio obbligo a prestazioni a contare

dal 1° luglio 2024, ritenuto che da quel momento l’assicurato non avrebbe più

lamentato disturbi imputabili all’evento traumatico dell’agosto 2023 (doc.

125).

A seguito dell’opposizione

interposta dall’assicurato personalmente (cfr. doc. 138, pag. 1 e doc. 152,

pag. 1), in data 26 agosto 2024, l’CO 1 ha confermato il contenuto della sua

prima decisione (doc. 154).

1.3. Con tempestivo ricorso del 4

ottobre 2024, RI 1, rappresentato dall’avv. __________ dello RA 1, ha chiesto,

in via supercautelare (inaudita altera parte) rispettivamente in via

provvisionale, il ripristino dell’effetto sospensivo (cfr. doc. I, pag. 2). Nel

merito ha postulato l’annullamento della decisione impugnata e il

riconoscimento delle “prestazioni assicurative erogategli sino al 1° luglio

2024” anche oltre tale data (cfr. doc. I, pag. 2). Da ultimo, ha chiesto di

essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio

(doc. I, pag. 2).

La patrocinatrice dell’insorgente contesta sostanzialmente l’operato

dell’amministrazione che si sarebbe basata prevalentemente sulle conclusioni -

che sarebbero lapidarie e superficiali - del medico fiduciario. Il suo parere

non sembrerebbe inoltre essere stato confermato da nessun altro specialista. E

sarebbe pure giunto ad una conclusione diametralmente opposta rispetto agli

specialisti curanti dell’assicurato, considerato come apparrebbe evidente che le

problematiche neurologiche (vertigini e cefalea) di cui è affetto il suo

cliente sarebbero insorte esclusivamente a seguito dell’infortunio in disamina.

Inoltre, visto che gli specialisti curanti, hanno a carico la paziente da più

tempo (e potrebbero, quindi, meglio determinarsi in merito alla complessità

delle sue condizioni globalmente), il loro parere dovrebbe prevalere rispetto a

quello del medico fiduciario (doc. I, pag. 5-12).

La patrocinatrice sottolinea inoltre che, contrariamene a quanto ritenuto dal

medico fiduciario, “Neppure il fatto che il signor RI 1 non sia “caduto

sulla testa”, ciò che invece non è stato affatto possibile ricostruire con

certezza, corrisponde a quanto riportato nel dossier dell’assicurato,

considerato come egli stesso non sia stato in grado di escludere di avere

sbattuto la testa durante la caduta, così come riportato dagli specialisti che

lo hanno visitato” (cfr. doc. I, pag. 9). Inoltre ella critica l’operato

del medico fiduciario per non avere neppure visitato personalmente il suo

assistito (cfr. doc. I, pag. 11).

A suffragio delle proprie argomentazioni la rappresentante dell’insorgente ha

prodotto la convocazione del 18 luglio 2024 del __________ ad una RM cerebrale

prevista per l’11 ottobre 2024 (doc. C, già agli atti quale doc. 147) e ha

inoltre notificato le seguenti prove “richiamo doc. in particolare l’incarto

dell’assicurato dalla resistente, informazioni scritte, testi, audizione delle

parti”, chiedendo pure l’esperimento di una “perizia medica

multidisciplinare volta ad accertare le patologie mediche e le conseguenze

assicurative legate alle problematiche patite dal ricorrente” (doc. I, pag.

12 e 13).

1.4. Il 22 ottobre 2024, la

patrocinatrice dell’insorgente ha prodotto documentazione volta a supportare la

domanda di assistenza giudiziaria (doc. IV + doc IV-1).

1.5. Nella risposta del 24 ottobre 2024 (doc.

VI), l’CO 1 ha prodotto l’incarto LAINF riguardante il ricorrente, postulando

la reiezione del ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei

considerandi di diritto. Nella medesima occasione, esso si è pure opposto a che

venga ripristinato l’effetto sospensivo del ricorso (cfr. doc. VI, pag. 2).

1.6. In data 31 ottobre 2024 l’avv. __________

ha versato agli atti ulteriore documentazione medica e ha rettificato il petitum

del ricorso nel senso che l’CO 1 venga condannato a ripristinare il diritto a

prestazioni sino al 21 ottobre 2024 (doc. VIII + doc. D).

Il doc. VIII + doc. D sono stati trasmessi, per conoscenza, all’CO 1 (doc. IX).

1.7. In data 11 novembre 2024 il TCA ha

respinto l’istanza del 4 ottobre 2024 tendente al rispristino dell’effetto

sospensivo al ricorso (doc. X).

considerato in diritto

in ordine

2.1. Preliminarmente, richiamata la STF

8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2 (relativa a un caso in cui l’incarto

era stato affidato dall’assicuratore a un legale esterno all’istituto

per le fasi della procedura giudiziaria; sul tema, si veda pure la STF

8C_561/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 1), questa Corte rileva che decide la

presente vertenza nella sua composizione ordinaria (pubblicata su FUCT N. 102

del 27 maggio 2022) poiché, come dichiarato dall’CO 1 in una comunicazione

dell’8 giugno 2020 al TCA, l’incarto sub judice è stato trattato dalla

funzionaria che figura nell’intestazione degli allegati prodotti (in concreto,

dall’avv. RA 2), senza che la giurista di lingua italiana figlia del Giudice

Ivano Ranzanici se ne sia in alcun modo occupata (cfr. STF 8C_668/2021 del 18

febbraio 2022 consid. 2.1).

nel merito

2.2. Oggetto del contendere è la

questione di sapere se l’CO 1 era o meno legittimato a porre fine al proprio

obbligo a prestazioni dal 1° luglio 2024 in relazione all’infortunio del 17 agosto

2023.

2.3. Secondo l’art. 6 cpv. 1 LAINF, per

quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni assicurative sono

effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non professionali e

di malattie professionali.

2.4. Presupposto essenziale per

l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è

però l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue

conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

Questo presupposto è da

considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento

infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si

sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia

stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che

l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un

danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che

l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

È questione di fatto lo stabilire

se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità

naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo

il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo

l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito

dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT

II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF

125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio

2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella

causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00;

STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6

aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC

1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b;

DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c,

DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in

Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les

rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea

1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle

attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la

disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134;

DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).

Ne discende che ove l'esistenza

di un nesso di causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa

essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato

dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360

consid. 4a e sentenze ivi citate).

L'assicuratore contro gli

infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele

dell'infortunio giocano

un ruolo causale. Pertanto, la

cessazione delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:

- quando lo stato di salute

dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima

dell'infortunio (status quo ante);

- quando lo stato di salute

dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione ordinaria, sarebbe prima o

poi subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine).

(cfr. RAMI 1992 U 142, p. 75 s.

consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U.

Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der

Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).

Secondo la giurisprudenza,

qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente

grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo

prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed

adeguata del danno alla salute. Analogamente alla determinazione del nesso di

causalità naturale che fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del

carattere causale dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado

della verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio

non giochi più un effetto causale non è sufficiente.

Trattandosi della soppressione

del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già

all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e

riferimenti ivi citati).

2.5. Occorre inoltre rilevare che il

diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso

di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.

Un evento è da ritenere causa

adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario delle cose

e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto

come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea

generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e 405

consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e

sentenze ivi citate).

Comunque, qualora sia carente il

nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare le

prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata (cfr.

DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure:

Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).

La giurisprudenza ha inoltre

stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della

responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un

rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi

fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde

anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si

presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118

V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus

dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard,

L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht

[SBVR], n. 39).

2.6. Per costante giurisprudenza, in un

procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo

l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che

precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il

diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STF U 259/02

dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR

2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha

ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.

Devono piuttosto esistere delle

particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati

Fatti

i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In una sentenza 8C_216/2009 del

28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha

precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria

sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze

dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno

il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in

tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle

armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1

CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio

l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei

mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in

particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.

In proposito cfr. pure STF

8C_67/2024 del 15 luglio 2024 consid. 4.2.; STF 8C_562/2023 del 29 maggio 2024

consid. 2.3.; STF 8C_447/2023 del 18 aprile 2024 consid. 3.3.; STF 8C_47/2024

del 20 marzo 2024 consid. 2.1.; STF 8C_668/2023 del 18 marzo 2024 consid. 6.1.;

STF 8C_370/2022 del 1° marzo 2023 consid. 5.1.; STF 8C_622/2021 del 21 dicembre

2021 consid. 4.1.; STF 8C_434/2020 del 26 ottobre 2020 consid. 3.3.; STF

8C_616/2018 del 3 giugno 2019 consid. 4.1.; DTF 145 V 97 consid. 8.5 (cfr. la

STCA 35.2024.18 del 7 ottobre 2024, consid. 2.2.5).

Trattandosi invece di perizie

affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura amministrativa, a

medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti, esse

godono di piena forza probatoria, a condizione che non esistano indizi

concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF 8C_458/2023 del

18 dicembre 2023 consid. 3.2.; STF 8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e

riferimenti ivi citati).

Per quel che concerne il valore

probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui temi

sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure

sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza

dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le

conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125

V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160

ss., consid. 1c e riferimenti).

L'elemento rilevante per decidere

circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua

designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo

contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

È infine utile osservare che se

vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si

fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia,

precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri

medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come

farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è l’opinione

più adeguata (cfr. STF I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in fine; STF I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b; cfr. STCA

35.2024.81 del 24 dicembre 2024, consid. 2.3.4).

2.7. Dalle tavole processuali emerge

che, a seguito dell’infortunio del 17 agosto 2023, RI 1 ha riportato, secondo

il rapporto 21 agosto 2023 del PS di __________, delle contusioni multiple in

presenza, all’esame clinico, di una lesione abrasa al gomito sinistro e di un

dolore alla percussione delle vertebre del tratto dorso-lombare (doc. 2). In

tale occasione sono state eseguite svariate RX (colonna dorsale, omero sn,

gomito sn, colonna lombosacrale e ginocchio sinistro) che non hanno messo in

evidenza rime di frattura (doc. 3, 4 e 25).

In seguito, egli si è recato il 3

settembre 2023 al PS di __________, a causa dell’insorgere (“da una

settimana”: cfr. doc. 7 e 46, pag. 1) di una sindrome vertiginosa (senza

nausea e senza vomito, senza cefalea). In tale occasione egli (dopo avere

riferito di essere caduto accidentalmente sul lavoro il 17 agosto 2023,

battendo il braccio sinistro, il ginocchio sinistro e la schiena) è stato

sottoposto - ad un’angio TAC cerebrale (su indicazione dei neurologi per

escludere una causa centrale delle vertigini su dissezione dei vasi

sovra-aortici) che ha messo in evidenza quanto segue: “non focolai

emorragici recenti intracranici. Non evidenti rime di frattura del neurocranio

e dei metameri esaminati. Non steno-occlusioni dei vasi arteriosi intra- ed

extra-cranici.

Incidentalmente nei limiti di uno studio angio-TC

arterioso irregolare/ridotta opacizzazione del golfo della giugulare e del seno

sigmoideo di destra (fenomeni di parziale ricanalizzazione in esiti di trombosi

venosa? rilievo meritevole di approfondimento diagnostico con studio venoso

mirato).” (doc. 7, 32, e 46). Al temine del consulto i medici del PS hanno

posto l’indicazione per una visita ORL, invitando il relativo specialista a

contattare i colleghi neurologi dell’__________ qualora non vi fosse una causa periferica

atta a giustificare la sintomatologia per nuova presa a carico specialistica

(con esecuzione di una RM cerebrale; doc. 7 e 46, pag. 2).

In data 4 e 8 settembre 2023 e in data 2 novembre 2023 RI 1 è stato visitato

dal dr. med. __________, specialista FMH ORL, che ha diagnosticato una piccola

perforazione della membrana timpanica sinistra “che probabilmente è già

preesistente” (doc. 21 e 65).

Nel frattempo, in data 11

settembre 2023 è stata effettuata una RMN cerebrale che ha evidenziato una

parziale trombosi del seno trasverso-sigmoideo e golfo della giugulare del lato

destro, come da trombosi sub-acuta parzialmente ricanalizzata (doc. 31).

In data 9 ottobre 2023, RI 1 si è sottoposto ad una visita neurologica presso

la Clinica di Neurologia dell’Ospedale __________, al termine della quale, la

capoclinica dr.ssa med. __________ (a fronte di un esame neurologico nella

norma e tenuto conto dei ritrovamenti neuro-radiologici anzidetti) ha impostato

una terapia anticoaugulante e consigliato una visita ematologica “al fine di

escludere problematiche specialistiche che potrebbero spiegare l'eziologia

della trombosi (ipotizzando che non sia di origine traumatica).” (cfr. doc.

39, pag. 3).

Dopo avere effettuato in data 14

dicembre 2023 una RMN cerebrale di decorso (che ha evidenziato un “quadro

stabile con fenomeni di ricanalizzazione in esiti trombotici nell’emisistema di

scarico venoso dx”: cfr. doc. 50 e 54), al termine del consulto del 15

dicembre 2023 la dr.ssa med. __________ (a fronte di una sintomatologia

invariata e di un esame clinico pure sovrapponibile al precedente) ha indicato

“che resta difficile datare la trombosi venosa cerebrale (possibile epoca

precedente il possibile trauma cranico estivo).” (doc. 69).

In data 29 gennaio 2024 il dr. med. __________, specialista in geriatria, ha

certificato che RI 1 è “affetto da svenimenti. Esiti di trombosi. Pregresso

trauma cranico. Necessita di riposo fino al 11/02/2024 per le cure del caso”

(doc. 70).

Al termine del consulto del 5 marzo 2024 la dr.ssa med. __________ (a fronte di

un decorso clinico stabile con una persistenza di episodi vertiginosi e cefalea

e tenuto conto dei risultati della valutazione ematologica eseguita nel

frattempo) ha posto le diagnosi principali di “1. Trombosi del seno

trasverso-sigmoideo e golfo della giugulare del lato destro” e “2.

Trombofilia ereditaria con mutazioni R506Q del fattore V in eterozigosi,

fattore V di Leiden (Dg 17.01.2024)” e ha rinnovato l’indicazione a

proseguire la terapia anticoagulante, ricordando nel contempo che “i

colleghi ematologi con cui abbiamo discusso telefonicamente pongono indicazione

a continuare l'anticoagulazione per almeno un anno dal possibile esordio con

successiva loro rivalutazione clinica e terapeutica visto la Dg2 concomitante

(prevista loro visita in settembre 2024).”; nella medesima occasione la

specialista ha indicato che “Come da precedente consulto ribadiamo che resta

difficile datare la trombosi venosa cerebrale (possibile epoca precedente il

lieve trauma cranico estivo).” (cfr. doc. 106).

Al colloquio con l’incaricata

dell’CO 1 del 25 marzo 2024, RI 1, in relazione all’infortunio subito, ha

riferito che “si è fatto male il 17.8.2023 e il 18.8.2023 (venerdì) era

andato al lavoro ma al pomeriggio gli girava la testa. Domenica 20.8.2023 è

andato al pronto soccorso perché non si sentiva bene. Ha poi inviato un'e-mail

domenica stessa alla __________ per comunicare che non stava bene dopo

l'infortunio e che non sarebbe venuto al lavoro il 21.8.2023. II lunedì mattina

ha chiamato la __________ ma non sa con chi ha parlato (con una persona al

centralino). È caduto da circa 2 metri dal ponteggio. È caduto tra il ponteggio

e il muro ed è precipitato praticamente in piedi colpendo la testa soprattutto

dietro (contro il muro). Il braccio destro ha iniziato a sanguinare molto. Sul

cantiere c'erano altri operai che non hanno visto la caduta in sé però hanno

visto il braccio che sanguinava.” (doc. 116, pag. 2).

In data 29 marzo 2024 il dr. med. __________, medico chirurgo a __________, ha

attestato un’incapacità lavorativa del 100% dal 28 marzo al 14 aprile 2024,

indicando che “trattasi di malattia” (doc. 107). In data 15 aprile

rispettivamente 6 e 20 maggio 2024 il medesimo medico ha attestato una

incapacità lavorativa del 100% dal 15 aprile al 5 maggio 2024 rispettivamente

dal 6 al 20 maggio e dal 20 maggio al 7 giugno 2024, indicando che “trattasi

di infortunio” (doc. 113, 114 e 118).

In data 7 giugno 2024 il medico assistente, dr. med. __________, della Clinica __________,

ha attestato un’incapacità lavorativa del 100% dal 7 giugno al 7 luglio 2024,

indicando “motivo: infortunio” (doc. 121).

Interpellato dall’amministrazione in merito alla causalità naturale,

nell’apprezzamento neurologico del 19 giugno 2024 (doc. 123), il PD dr. med. __________,

ha attestato quanto segue:

" Der

46-jährige Versicherte erlitt ausweislich der Schadenmeldung nach UVG am

17.08.2023 bei der Arbeit einen Sturz von einer Mauer aus einer Höhe von circa

2 m Höhe nach eigenen Angaben mit eine Armprellung links. In der vier Tage

später ausgewiesen Notambulanz Vorstellung sind echtzeitlich im Befund

lediglich eine Hautabschürfung am Ellenbogen links, damit übereinstimmend sowie

ein Perkussionsschmerz lumbal jedoch ohne Hämatome ausgewiesen. Weder wird

echtzeitlich ein Sturz auf den Kopf noch wird im Befund eine Prellmarke

diesbezüglich ausgewiesen bei primärem Anprall auf den linken Arm (Bericht vom

21.08.2023). Erst drei Wochen später stellte sich der Versicherte erneut in

einer Notambulanz mit Bericht vom 03.09.2023 vor mit Angabe er habe seit einer

Woche, und somit zehn Tage nach dem Unfallereignis Schwindelbeschwerden ohne

Übelkeit und Erbrechen. Erneut wurde angegeben er habe sich bei dem Sturz den

linken Arm und das Knie und den Rücken angestossen, bei fehlender Angabe den

Kopf gestossen zu haben. In der daraufhin durchgeführten Bilddiagnostik mittels

kranialer Computertomografie vom 03.09.2023 und einer Kernspintomografie vom

11.09.2023 wird auch keine Schädelkalottenfraktur und keine intrazerebralen

Hirnverletzungen diagnostiziert, sondern eine venöse Teilthrombosierung des

Sinus transversus sigmoideus und im Bereich des jugulären Zusammenflusses

rechts, jedoch keine arterielle Dissektion als mögliche traumatische

Unfallfolge.

In der weiteren diagnostischen Abklärung mit einem Laborscreening

auf eine Thromophilie stellt sich diesbezüglich nicht nachvollziehbar leider

erst deutlich verzögert bei vorheriger alleinig verfolgter Differenzialdiagnose

einer paraneoplastischen Thrombose hämatologisch hinreichend ursächlich eine

Thrombophilie Faktor-V-Leiden heraus: Versicherungsmedizinisch-neurologisch ist

diese hämatologisch ausgewiesene genetisch veranlagte erhöhte

Koagulationsneigung daher sehr viel eher ursächlich in Hinblick auf eine

Hirnvenenthrombose als ein auch echtzeitlich nicht ausgewiesene

Schädel-Hirn-Trauma zumal ohne knöcherne Verletzungsfolgen. Eine traumatische Hirn-venenthrombose

kann jedoch nur mit überwiegender Wahrscheinlichkeit angenommen werden, wenn

auch entsprechende Venenleiter knöchern verletzt werden bei einem Trauma. Weder

waren Kopfschmerzen noch Schwindelbeschwerden echtzeitlich dokumentiert und zu

keinem Zeitpunkt mit objektivierbaren neurologischen Defiziten plausibel

korreliert. Auf neurologischem Fachgebiet ist daher versicherungsmedizinisch

keine überwiegend wahrscheinlich unfallkausale Beschwerdesymptomatik noch eine

Diagnose in diesem Zusammenhang zu stellen. Rein unfallbedingt handelt es sich

daher versicherungsmedizinisch nur um ein Bagatelltrauma mit Armprellung

linksseitig ohne knöcherne Verletzungsfolgen und mit einer nur eine wenige Tage

nachvollziehbare Beschwerde-symptomatik in Unfallzusammenhang.

Die mögliche Beschwerdesymptomatik hinsichtlich einer partiellen

Hirnvenenthrombose mit Rekanalisationsnachweis steht daher nicht in einem

überwiegend wahrscheinlich unfallkausalen Zusammenhang bei hämatologischem

Nachweis einer angeborenen Thrombophilie-Neigung mit einem positiven Faktor V Leiden

mit Indikation zu einer Dauerantikoagulation. (…).” (doc. 123, pag. 3 e 4).

Nel referto del 18 luglio 2024,

relativo alla visita del 7 giugno 2024, il dr. med. __________, capoclinica

della Clinica di Neurologia dell’Ospedale __________, ha attestato quanto

segue:

" Diagnosi

principali

1. Trombosi del seno trasverso-sigmoideo e golfo della giugulare

del lato destro con/su:

- clinica: cefalea occipitale pulsante e vertigini dal

17.08.2023

(…);

-favorita in contesto di Dg2 e potenzialmente da trauma

contusivo 2 settimane prima (caduta da circa 2 metri senza perdita di

coscienza);

(…).

Considerandi

2.

Trombofilia eriditaria con mutazione R506Q del fattore V in

eterozigosi, fattore V di Leiden (Dg 17.01.2024) con/su:

(…).

Esami complementari

Angio-RMN cerebrale (05.05.2024):

(…).

Valutazione

Valutiamo il Sig. RI 1 per una trombosi cronica del seno

trasverso-sigmoideo e del golfo della giugulare destra in terapia con DOAC. All'obiettività

clinica odierna non ritroviamo deficit neurologici focali.

Globalmente il decorso clinico è stabile, persistono

episodi di cefalea e vertigini soprattutto agli spostamenti e agli sforzi

fisici. (…).

Dal punto di vista lavorativo, riteniamo che vista la

persistenza di residui di trombosi, della sintomatologia cefalalgica e

vertiginosa, dello stato di anticoagulazione ancora in corso, e del calo

ponderale (ancora di origine indeterminata), il paziente rimanga inabile al

lavoro nella misura del 100% fino a prossima rivalutazione clinica.

Procedere

(…)

-RMN cerebrale in ottobre 2024 (segue convocazione);

(…)”

(doc. 136; n.d.r: il grassetto e la sottolineatura non sono della redattrice

mentre il corsivo è della redattrice).

In data 7 agosto 2024 il dr.

med. __________ ha attestato di avere visitato in ambulatorio RI 1 in data 7

giugno 2024 e che “non è a mio avviso in condizioni di riprendere a lavorare

(persistono cefalea, vertigini in contesto di trombosi venosa cerebrale). Un

prossimo controllo è previsto il 18.10.2024.” (cfr. doc. 144).

In data 18 luglio 2024 RI 1 è stato convocato per la RM cerebrale di decorso,

da effettuare l’11 ottobre 2024 (doc. 147 e doc. C).

In data 12 agosto 2024 il dr. med. __________ ha attestato di avere “rivisto

il paziente sopracitato che ha avuto un ulteriore problema di equilibrio con

caduta e quindi è di nuovo inabile al lavoro. L'esame clinico non ha mostrato

nulla di particolare dal punto di vista ORL e non ho fatto quindi proposte

particolari” (doc. 149).

In data 21 ottobre 2024 il dr.

med. __________ ha attestato quanto segue: “A fronte dell’evoluzione clinica

e dei dati paraclinici, certifichiamo che non vi sono controindicazioni dal

punto di vista neurologico alla ripresa dell’attività lavorativa da parte del

paziente (possibile anche in misura del 100%)” (doc. D).

2.8

2.8.1

Chiamato ora a pronunciarsi,

attentamente valutato l’insieme della documentazione medica agli atti (in

particolare quella riassunta al considerando 2.7), questo Tribunale ritiene che

la valutazione espressa dal PD dr. med. __________, specialista nella materia

che qui interessa che vanta una vasta esperienza in materia di medicina

infortunistica e assicurativa, - secondo cui i disturbi neurologici (vertigini

e cefalea) lamentati dall'assicurato non costituiscono una conseguenza

dell’infortunio occorso il 17 agosto 2023, ma sono da attribuire esclusivamente

a malattia - possa validamente costituire da base al giudizio che è ora

chiamato a rendere.

In effetti il PD dr. med. __________ ha spiegato dettagliatamente e in modo

convincente, alla luce dell’insieme della documentazione medica agli atti (cfr.,

in particolare, le lettere di dimissioni dai PS di __________ e __________, la TAC

cerebrale del 3 settembre 2023, la RMN cerebrale dell’11 settembre 2023 e il

referto del 5 marzo 2024 della neurologa curante), i motivi per i quali egli

ritiene che le vertigini e la cefalea lamentati dal ricorrente siano da

ascrivere a fattori extra-infortunistici. In particolare, egli ha sottolineato

che, secondo la documentazione agli atti, a seguito della caduta (da un’altezza

di circa 2 metri) del 17 agosto 2023, l’insorgente aveva riportato una

contusione/abrasione al braccio sinistro con un dolore alla percussione delle

vertebre del tratto dorso-lombare, senza presenza di ematomi e senza

indicazione alcuna di una eventuale caduta sulla testa e/o contusione alla

stessa. Solamente tre settimane dopo, e più precisamente quando l’insorgente si

è recato il 3 settembre 2023 al PS di __________, è stato indicato che soffriva

da circa una settimana - e, quindi, da dieci giorni dopo l’infortunio - di

vertigini, senza nausea e senza vomito; in tale occasione è stato nuovamente

ricordato che l’insorgente era caduto accidentalmente e aveva riferito di avere

battuto il braccio sinistro, il ginocchio sinistro e la schiena.

La TAC cerebrale nativa del 3 settembre 2023 e la RM cerebrale nativa dell’11

settembre 2023 non hanno messo in evidenza né fratture della calotta cranica né

lesioni del cervello intracerebrali, ma unicamente una parziale trombosi sub-acuta

parzialmente ricanalizzata e, quindi, nessuna dissecazione arteriosa come

possibile conseguenza traumatica. Inoltre la trombofilia ereditaria di cui

soffre l’insorgente è un fattore di rischio di coagulazione accresciuto, in

relazione ad una trombosi di una vena cerebrale rispetto ad un improbabile

trauma cranico, tanto più in assenza di conseguenti lesioni ossee. Difatti una

trombosi di una vena cerebrale può essere, con verosimiglianza preponderante,

di origine traumatica, allorquando il corrispondente condotto venoso viene

danneggiato da una lesione ossea in occasione del trauma. Inoltre non sono

stati documentati né mal di testa né vertigini nell’immediatezza del trauma e

in nessun momento sono stati plausibilmente correlati dei deficit neurologici

obiettivi.

In questo contesto, non può quindi essere posta, con verosimiglianza

preponderante, alcuna sintomatologia e/o diagnosi, da un punto di vista

neurologico, in causalità con l’infortunio. La sintomatologia legata alla parziale

trombosi cerebrale ricanalizzata non è quindi in causalità naturale, con

verosimiglianza preponderante, con l’infortunio, in presenza di una comprovata

trombofilia ereditaria con un fattore V Leiden positivo e con indicazione di

una anticoagulazione duratura.

Del resto, né gli argomenti che la patrocinatrice dell’assicurato ha sollevato

con la propria impugnativa (cfr. doc. I) né la documentazione medica agli atti,

sono atti a generare dei dubbi - neppure lievi - circa la fondatezza

dell'approfondito parere espresso dallo specialista interpellato dall’istituto

assicuratore resistente con considerazioni puntuali e convincenti.

2.8.2

Innanzitutto, per quanto concerne la

documentazione medica precedente all’apprezzamento del medico fiduciario,

il TCA rileva che essa è stata presa debitamente in considerazione dallo stesso

nella propria valutazione anzidetta. Inoltre i dr. med. __________, __________

e __________ (in particolare, nei certificati del 29 gennaio, 15 aprile, 6 e 20

maggio e 7 giugno 2024: cfr. doc. 70, 113, 114, 118 e 121) non si sono

pronunciati sull’eziologia dei disturbi neurologici lamentati dall’insorgente

(evidentemente le sole generiche indicazioni “trattasi di infortunio” o

“motivo: infortunio” o “Pregresso trauma cranico” non bastano; da

notare, inoltre, che il dr. med. __________, nel primo certificato che ha

redatto il 29 marzo 2024 - successivo al consulto del 5 marzo 2024 della dr.ssa

med. __________ - aveva indicato “trattasi di malattia”: cfr. doc. 107).

Del resto non ci si può neppure

esimere dal rilevare che già in data 9 ottobre 2023, la dr.ssa med. __________

- dopo avere escluso una causa periferica a giustificare la sintomatologia

presentata dal ricorrente e dopo avere accertato la presenza di una parziale trombosi

cerebrale parzialmente ricanalizzata e avere impostato una terapia

anticoagulante - aveva consigliato una visita ematologica (per escludere

problematiche specialistiche che potessero spiegare l’eziologia della trombosi

“ipotizzando che non fosse di origine traumatica”: doc. 39, pag. 3), al

termine della quale, il 17 gennaio 2025 (cfr. doc. 106), è stata diagnosticata

una trombofilia ereditaria con mutazioni del fattore V di Leiden, con

conseguente necessità di continuazione della terapia anticoagulante impostata

nel frattempo, per almeno un anno dal possibile esordio, con successiva

rivalutazione clinica e terapeutica. Sempre l’allora neurologa curante aveva

ritenuto, già in data 14 dicembre 2023 (doc. 69) rispettivamente in data 5

marzo 2024 (doc. 106), che era difficile datare la trombosi venosa cerebrale ma

era possibile che fosse precedente “il possibile trauma cranico estivo”

(doc. 69) rispettivamente il “lieve trauma cranico estivo” (doc.

106).

In secondo luogo, per quanto concerne la documentazione medica successiva

all’apprezzamento del medico fiduciario, questa Corte osserva la certificazione

del 18 luglio 2024 (doc. 136) del dr. med. __________ è relativa alla visita

del 7 giugno 2024 e, in essa, il neurologo curante non si è pronunciato in

maniera motivata sull’eziologia dei disturbi (evidentemente, la sola

indicazione generica “Trombosi del seno trasverso-sigmoideo e golfo della

giugulare del lato destro con/su:- clinica: cefalea occipitale pulsante e

vertigini dal 17.08.2023 (…); - favorita in contesto di Dg2 e potenzialmente da

trauma contusivo 2 settimane prima (caduta da circa 2 metri senza perdita di

coscienza)” non può bastare). Invece nello scritto del 7 agosto 2024 (doc.

144) il neurologo curante non ha preso posizione - tantomeno in modo

dettagliato, approfondito, motivato e convincente - in merito alla valutazione

del 19 giugno 2024 del medico fiduciario, ma si è sostanzialmente limitato a

ribadire (come già fatto nel precedente certificato del 18 luglio 2024) che

l’insorgente - tenuto conto dello stato di salute accertato durante la visita

del 7 giugno 2024 (e, in particolare, a causa della persistenza della cefalea e

delle vertigini in un contesto di trombosi venosa cerebrale) - non era in

condizioni di riprendere a lavorare, per lo meno fino al successivo consulto

previsto per il 18 ottobre 2024. Ora l’inabilità lavorativa dell’insorgente - che

peraltro non è neppure contestata da parte dell’Istituto assicuratore - è ininfluente

ai fini del presente giudizio. Decisiva è infatti la causalità naturale

(negata) tra i disturbi neurologici (vertigini e cefalea) e l’infortunio del 17

agosto 2023.

Non riguardando in alcun modo la questione relativa l’eziologia, anche la

convocazione alla RM del 18 ottobre 2024 (doc. 147 e C) rispettivamente il

certificato del 21 ottobre 2024 (doc. D) del dr. med. __________ (nel quale è

stata attestata una riacquistata completa capacità lavorativa) sono irrilevanti

ai fini del giudizio.

Parimenti dicasi per gli svariati certificati medici agli atti del dr. med. __________,

dal momento che egli ha escluso, sin da subito, una qualsivoglia causa

periferica (tantomeno infortunistica) atta a giustificare la sintomatologia

(vertigini e cefalea) presentata dal ricorrente (doc. 21, 65 e 149).

Stante quanto precede, dalla

documentazione medica anzidetta, non emergono elementi atti a generare dei

dubbi, nemmeno lievi (su questo aspetto, si veda la DTF 135 V 465), a

proposito della correttezza del parere del medico fiduciario interpellato dall’amministrazione.

2.8.3

Inoltre, trattandosi

dell’argomentazione ricorsuale secondo cui l’insorgente non è stato visitato

personalmente dal medico fiduciario, giova qui ricordare che la giurisprudenza

federale non esige che la persona assicurata venga visitata personalmente

affinché si possa ammettere il valore probatorio di un documento medico, purché

l’incarto su cui si fonda tale documento contenga sufficienti apprezzamenti

medici elaborati in base a un esame concreto (cfr. STF 8C_469/2020 del 26 maggio

2021.

consid. 3.2 e i riferimenti ivi menzionati). Di norma, una valutazione

sulla base dei soli atti medici (“Aktegutachten”) è difatti possibile se

il medico SMR (e, quindi, anche il medico fiduciario) dispone, come in concreto

(cfr., in particolare, la documentazione medica riassunta al consid. 2.8), di

sufficienti elementi risultanti da altri accertamenti personali (cfr., tra le

tante, STCA 35.2018.113 del 5 marzo 2019, consid. 2.9; STCA 35.2022.12 del 16

agosto 2022, consid. 2.9; STCA 35.2022.70 del 24 aprile 2023, consid. 2.7 e

rinvii giurisprudenziali ivi citati e STCA 35.2023.69 del 21 febbraio 2024,

consid. 2.9).

Per quanto invece concerne

l’argomentazione ricorsuale giusta la quale i medici curanti avrebbe monitorato

il decorso della condizione fisica del suo cliente e pertanto avrebbero una

visione completa del suo quadro clinico, giova qui pure ricordare un principio

ripetutamente riconosciuto dalla nostra Massima Istanza, quello secondo il

quale le certificazioni del medico curante - anche se specialista (cfr. STFA U 202/01 del 7 dicembre 2001, consid. 2b/bb) - hanno un valore di prova ridotto,

ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega al suo paziente (cfr. STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; RAMI 2001 U 422, p. 113ss. (= AJP 1/2002, p.

83); DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid. 4; DTF

122.

V 161; RCC 1988 p. 504; R. Spira, La preuve en droit des assurances

sociales, in Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach, Basilea 2000, p.

269s.). Il TF ha affermato che in ragione della diversità dell’incarico

assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia) in caso di lite non ci si

può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista

(cfr. STF I 1102/06 del 31 gennaio 2008; STFA I 701/05 del 5 gennaio 2007

consid. 2).

Inoltre, a tal proposito è pure

utile ricordare che, nella STF 9C_532/2020 del 13 ottobre 2021 consid. 4.1,

l’Alta Corte ha ribadito che:

" Di

principio, l’avviso dei medici curanti deve essere trattato con la necessaria

prudenza a causa dei particolari legami che esse hanno con il paziente, per

cui, secondo, esperienza comune, il medio curante propende generalmente, in

caso di dubbio, a favore del paziente (DTF 125 V 351 consid. 3b/aa e 3b/cc).”

(cfr. anche la STCA 35.2024.42 del 12 agosto 2024, consid. 2.6 e la STCA

35.2023.69

del 21 febbraio 2024, consid. 2.9).

In ogni caso, come visto al consid. 2.7, il neurologo __________ non si è comunque

pronunciato in maniera motivata sull’eziologia dei disturbi mentre la neurologa

__________, alla luce della RM dell’11 settembre 2023 e ipotizzando che la

trombosi non fosse di origine traumatica, ha subito ricercato problematiche

specialistiche all’origine della stessa, consigliando in particolare una visita

ematologica (cfr. doc. 39, pag. 3), che, una volta eseguita, ha in effetti

messo in evidenza una trombofilia ereditaria - e, quindi, una condizione

patologica seria - con necessità di terapia anticoagulante duratura nel tempo.

Il TCA non ignora neppure che, prima dell’infortunio, il ricorrente avrebbe

goduto di una buona salute. Tuttavia giova qui ricordare che la regola “post

hoc, ergo propter hoc” (dopo questo, dunque a causa di questo) non ha

valenza scientifica. La giurisprudenza federale ha stabilito che per il solo

fatto d’essere insorto dopo l’infortunio, un disturbo alla salute non può già

essere ritenuto una sua conseguenza. Tale argomento è insostenibile dal profilo

della medicina infortunistica e inammissibile da quello probatorio (cfr. STF

8C_725/2012 del 27 marzo 2013 consid. 7.2.2: “Der Versicherte

argumentiert weiter, "woher sonst, wenn nicht vom Unfall aus dem Jahre

1993, kommen die erwähnten Beschwerden an der linken oberen Extremität?"

Die mit dieser rhetorischen Frage angerufene Beweisregel "post hoc ergo

propter hoc" (vgl. BGE 119 V 335 E. 2b/bb S. 341 f.) ist jedoch

praxisgemäss unfallmedizinisch nicht haltbar und beweisrechtlich nicht

zulässig, …”; STF 8C_355/2018 del 29 giugno 2018; STF 8C_245/2017 dell’8 agosto

2017; STF 8C_230/2017 del 22 giugno 2017; sul tema vedi pure Th. Frei, Die

Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die

Unfallversicherung, Friborgo 1998, p. 30, nota 96; A. Rumo-Jungo,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz

über die Unfallversicherung, Zurigo 1995, p. 41; STCA 35.2017.60 del 25

settembre 2017, consid. 2.5; STCA 35.2018.33 del 18 luglio 2018, consid.

2.6).

Infine, il TCA non ignora che, durante il colloquio del 25 marzo 2024 con

l’incaricata dell’CO 1, il ricorrente ha sostenuto di essere precipitato in

piedi colpendo la testa soprattutto dietro (contro il muro; cfr. doc. 116, pag.

2.

e consid. 2.8). A questo proposito però giova sottolineare che egli si è

recato al PS di __________ solo ben 4 giorni dopo l’infortunio e aveva riferito

ai sanitari in modo dettagliato tutte le parti colpite (colonna dorsale, omero

e gomito sinistro, colonna lombosacrale e ginocchio sinistro), che sono state

oggetto di accurate indagini radiografiche, senza fare accenno alcuno alla

testa (cfr. consid. 1.1 e 2.8). In queste circostanze appare quindi poco

verosimile che egli abbia omesso di riportare ai sanitari che lo hanno visitato

un dettaglio di così primaria importanza, quale è quello di un colpo alla

testa. Tanto più che, in occasione dell’infortunio, egli non aveva neppure

perso conoscenza. Inoltre, a quel momento, non presentava neppure alcun

disturbo neurologico né tantomeno nausea, vomito, vertigini, ecc. Del resto,

secondo gli atti, egli si è recato il 3 settembre 2023 al Servizio di PS di __________,

a causa dell’insorgere (“da una settimana”: cfr. doc. 7 e 46, pag. 1) di

una sindrome vertiginosa (senza nausea e senza vomito, senza cefalea). Alla

luce di quanto precede, secondo il TCA l'assicurato, in occasione

dell'infortunio del 17 agosto 2023, ha pertanto verosimilmente riportato tutt’al

più un trauma cranico semplice, senza interessamento del sistema nervoso

centrale (cervello). Del resto la stessa dr.ssa med. __________ in data 14

dicembre 2023 ha indicato un “possibile trauma cranico” (doc. 69) e, al

termine degli accertamenti medici del caso, ha attestato, in data 5 marzo 2024,

un “lieve trauma cranico” (doc. 106).

2.8.4

Stante tutto quanto precede, questa

Corte ritiene dimostrato, con il grado di verosimiglianza preponderante abitualmente

applicato nel settore delle assicurazioni sociali (DTF 138 V 218 consid. 6 pag.

221.

con riferimenti), che le problematiche neurologiche (vertigini e cefalee) che

hanno reso RI 1 inabile al lavoro al 100% fino al 21 ottobre 2024 non sono in

relazione causale naturale (neppure parziale) con l’evento infortunistico del

17.

agosto 2023.

Va del resto sottolineato che

l’Alta Corte ha precisato che l’assicuratore infortuni non è tenuto a

dimostrare l’esistenza di una causa extra-infortunistica a cui imputare

i disturbi accusati dall’interessato (cfr. STFA U 152/03 del 21 aprile 2005 e

riferimenti ivi menzionati; cfr. STCA 35.2017.62 del 2 ottobre 2017, consid.

2.9; STCA 35.2018.130 dell’8 luglio 2019, consid. 2.12).

2.9

In concreto, va comunque

sottolineato che l’amministrazione non ha negato a priori ogni ruolo causale

all’infortunio assicurato ma ha stabilito che, trascorso un determinato periodo

di tempo (durante il quale il diritto a prestazioni è stato riconosciuto),

questo ruolo si è estinto completamente.

Per quanto concerne le contusioni/escoriazioni al gomito/braccio sinistro, riconducibili

all’infortunio del 17 agosto 2023 (cfr. consid. 1.1), questo Tribunale, in

assenza di un danno infortunistico strutturale (cfr. consid. 2.7), condivide la

valutazione del 19 giugno 2024 del PD dr. med. __________, secondo il quale sostanzialmente

l’evento infortunistico del 17 agosto 2023 ha peggiorato soltanto temporaneamente

lo stato dell’arto superiore sinistro dell’assicurato con status quo sine

raggiunto entro solo pochi giorni (cfr. doc. 123, pag. 4: “es handelt

sich rein unfallbedingt lediglich um ein Armprell-Bagatelltrauma ohne

strukturelle Verletzungsfolgen und ohne funktionelle Einschränkung welches

allenfalls nur für wenige Tage eine Arbeitsunfähigkeit nachvollziehbar macht.”).

Il TCA rileva che, in occasione dell’infortunio del 17 agosto 2023, l’assicurato

ha riportato pure una contusione del tratto dorso-lombare (cfr. doc. 2, consid.

1.1

e 2.7). A questo proposito giova qui ricordare che, secondo la dottrina

medica, dopo traumi quali contusioni o distorsioni alla colonna

vertebrale, lo stato anteriore del rachide può, di regola, considerarsi

ristabilito trascorsi alcuni mesi a contare dall'evento traumatico (3-4 mesi

in caso di trauma alla regione lombare, rispettivamente 6-9 mesi, al massimo un

anno, in presenza di preesistenti alterazioni degenerative - cfr. STF U 250/06 del 17 luglio 2007, consid. 4.2), come se l'infortunio non fosse mai

sopraggiunto (cfr. Bär/Kiener, Traumatismes vertébraux, in Informations

médicales N. 67/décembre 1994, p. 45 ss., contributo in cui viene illustrata,

con dovizia di riferimenti, la posizione della dottrina medica dominante in

materia appunto di traumi vertebrali; si veda pure E. Morscher/G. Chapchal,

Schäden des Stütz- und Bewegungsapparates nach Unfällen: Wirbelsäule, in

Versicherungsmedizin, Hrsg. E. Baur, U. Nigst, Berna 1973; 3a ed. 1985). Questa

tesi dottrinale è peraltro stata recepita dalla giurisprudenza federale e

cantonale (cfr. SVR 2009 UV Nr. 1 p. 1; STF 8C_793/2018 del 7 maggio 2019

consid. 3.1.4; STF 8C_42/2017 del 16 febbraio 2017 consid. 4.3; STF 8C_217/2013

del 4 settembre 2013 consid. 3.4; STF 8C_562/2010 del 3 agosto 2011 consid.

5.1, STF 8C_314/2011 del 12 luglio 2011 consid. 7.2.3, STF 8C_416/2010 del 29

novembre 2010 consid. 3.3 e STF 8C_679/2010 del 10 novembre 2010 consid. 3.3;

cfr., tra le tante, anche la STCA 35.2020.52 del 3 maggio 2021, consid. 2.8, la

STCA 35.2022.70 del 24 aprile 2023, consid. 2.9 e la STCA 35.2023.108 del 28

marzo 2024, consid. 2.8).

Stante tutto quanto precede, questo Tribunale ritiene dimostrato, con il grado

di verosimiglianza preponderante abitualmente applicato nel settore delle

assicurazioni sociali (DTF 138 V 218 consid. 6 pag. 221 con riferimenti), che

l’evento infortunistico del 17 agosto 2023 ha provocato delle

contusioni/escoriazioni (al gomito e braccio sinistro come pure alla schiena)

che, in assenza di lesioni strutturali (cfr. consid. 2.8), hanno peggiorato solamente

transitoriamente lo stato di salute dell’insorgente, con lo status quo

sine raggiunto, al più tardi, al 1° luglio 2024 e la sintomatologia

neurologica ulteriormente presentata dall’assicurato (cefalee e vertigini)

imputabile a malattia.

La decisione su opposizione

impugnata, mediante la quale l’CO 1 ha posto fine al proprio obbligo a

prestazioni a far tempo dal 1° luglio 2024 (ovvero a distanza di quasi ben 11

mesi dall’infortunio), va pertanto confermata in questa sede.

2.10

A fronte di una situazione già

sufficientemente chiarita (cfr. consid. 2.8 e 2.9) il TCA può esimersi dal

disporre ulteriori misure istruttorie (in particolare, l’esperimento di una “perizia

medica multidisciplinare volta ad accertare le patologie mediche e le

conseguenze assicurative legate alle problematiche patite dal ricorrente”

rispettivamente le richieste, formulate invero in maniera alquanto generica,

di: “informazioni scritte, testi, audizione delle parti, perizia”: doc.

I, pag. 12 e 13).

In proposito, va ricordato che,

per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio

conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso

delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve

essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non

potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove),

si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF 9C_632/2012 del 10 gennaio 2013;

STF 9C_231/2012 del 24 agosto 2012), senza che ciò costituisca una lesione del

diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94

consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata;).

2.11

L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore

fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice,

rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio

e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

In data 1° gennaio 2021 è entrata

in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora

unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA

secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è

soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola

legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che

ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Nel caso concreto, trattandosi di

prestazioni LAINF, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di

prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie.

Sul tema cfr. anche STF

9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022

KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio

2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. ARES BERNASCONI,

Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les

tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin

2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107); Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato

del 21 agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4

maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la

modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al

Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008

(Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al

Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto».

2.12

Deve ancora essere verificato se il

ricorrente può essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il

gratuito patrocinio dell’avv. __________ dello RA 1 (cfr. doc. I, pag. 2 e 12).

I presupposti (cumulativi) per la

concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se l’istante si

trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno

indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V

202.

consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).

In data 18 settembre 2023 RI 1 è

stato licenziato dall’agenzia di lavoro temporaneo __________, presso la quale

lavorava in qualità di manovale edile dal 19 giugno 2023, con effetto al 30

settembre 2023 (doc. 2 e 76).

Durante il colloquio del 25 marzo 2024 RI 1 ha comunicato all’incaricata dell’CO

1.

che viveva “con la moglie e il figlio di 22 anni in Italia. Si è

trasferito da poco perché non riusciva a pagare l’affitto in Svizzera e poi per

rimanere più vicino alla famiglia. Il figlio di 22 anni attualmente è a casa in

infortunio a seguito di un incidente alla mano. Lavorava come cartongessista in

Italia” (doc. 116, pag. 2).

In data 18 ottobre 2024 il ricorrente ha dichiarato che “non percepisco

alcuna entrata e in ragione della mia incapacità lavorativa non posso

esercitare alcuna attività. Sono indigente.” (cfr. dichiarazione

sostitutiva dell’atto di notorietà del 21 ottobre 2024 di cui al doc. IV-1).

Egli è, quindi, indigente.

Ritenuto, inoltre, che anche le

altre condizioni poste da legge e giurisprudenza appaiono adempiute, l’istanza

tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria con il gratuito

patrocinio va accolta, riservate eventuali modifiche della situazione economica

dell’interessato.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. L'istanza tendente alla

concessione dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio è accolta.

3. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

4. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti