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Decisione

35.2024.84

Discussa la determinazione del grado d'invalidità mediante il metodo del raffronto dei redditi. Ammessa applicazione analogica delle disposizioni in vigore nell'assicurazione per l'invalidità per determinare reddito da invalido e quello da valido

24 marzo 2025Italiano87 min

I 871/02 del 20 aprile 2004 e STF I 162/01 del 18 marzo 2002).

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

35.2024.84

mm/DC

Lugano

24 marzo 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Maurizio Macchi, cancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 10 ottobre 2024 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 9

settembre 2024 emanata da

CO 1 rappr. da: RA 2

in materia di assicurazione contro

gli infortuni

ritenuto in fatto

1.1. In data 25 marzo 2022, RI 1, nato

nel 1985, a quel momento alle dipendenze della ditta __________ in qualità di

piastrellista e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni e le

malattie professionali presso l’CO 1, ha riportato un trauma distorsivo alla

caviglia sinistra.

L’esame di RMN del 19 maggio 2022

ha evidenziato la presenza di una lesione della sindesmosi tibio-fibulare

anteriore e distrazione del legamento deltoideo, come pure un edema osseo

dell’astragalo e in misura minore della tibia con piccolo danno osteocondrale

del domo astragalico (doc. 32).

Nel mese di settembre 2023, l’assicurato

è quindi stato sottoposto a un intervento artroscopico diagnostico con

microfratture del talo laterale (doc. 117).

L’istituto assicuratore ha

assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

1.2. Alla chiusura del caso, con

decisione formale del 24 giugno 2024, l’amministrazione ha negato il diritto a

una rendita in quanto il reddito da invalido (fr. 67'899) è risultato superiore

a quello da valido (fr. 65'298). L’CO 1 ha invece assegnato un’indennità per

menomazione dell’integrità (IMI) del 5% (cfr. doc. 192).

A seguito dell’opposizione

interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato (cfr. doc. 199), in data 9

settembre 2024, l’assicuratore ha in sostanza confermato il contenuto della sua

prima decisione (cfr. doc. 203).

1.3. Con tempestivo ricorso del 10

ottobre 2024, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto in via

principale l’assegnazione di una rendita d’invalidità di almeno il 30%, in

subordine la retrocessione degli atti all’amministrazione per nuova

decisione.

A sostegno delle proprie pretese,

il patrocinatore contesta le modalità con le quali l’assicuratore resistente ha

determinato il grado dell’invalidità, concretamente l’entità del reddito da

invalido ritenuto, sviluppando la seguente argomentazione:

" (…) In

primis, si contesta il salario annuo mediano considerato da controparte a

titolo di ipotetico salario da invalido. Difatti, applicando il salario mensile

totale di livello 1 relativo alla suddetta tabella, adattando tale cifra ad una

settimana di 41.7 h e rivalutandola nominalmente al 2024, si ottiene un salario

annuo di CHF 62'455.00.

In secondo luogo, il salario da valido riportato in seno alla

contestata decisione, confrontato con il salario annuo che emerge dalla tabella

in questione per un lavoratore di livello 1 nell’ambito delle costruzioni

(ambito in cui rientra un piastrellista) appare considerevolmente inferiore.

La tabella utilizzata da controparte prevede infatti un salario di

CHF 5'811.00 nell’ambito delle costruzioni, il quale, adattato al 2024, costituisce

uno stipendio annuale minimo di CHF 73'745.00. Un tale stipendio annuale appare

dunque superiore almeno del 11.5% a quello ipotetico da valido riportato, vale

a dire CHF 65'298.00. Pertanto, in perfetta applicazione dei concetti

sviluppati dalla giurisprudenza federale in merito, anche lo stipendio da

invalido va proporzionalmente e parallelamente ridotto del 11.5%.

In conclusione, il reddito da invalido da considerare nella

valutazione inerente al discapito economico non può in ogni caso essere

maggiore a CHF 55'212.00/anno (CHF 62'455.00 sottratto l’11.5%).

Nella denegata e non auspicata ipotesi in cui questa lodevole

Autorità ritenga di non applicare il suddetto concetto al caso di specie,

risulterebbe comunque iniquo basarsi direttamente sui salari indicati nella

tabella TA1 per quantificare il reddito da invalido. È infatti innegabile che,

nonostante il reddito ipotetico da valido fosse soggetto a un contratto

collettivo di lavoro (CCL), esso risultava comunque inferiore alla media

nazionale.

Di conseguenza, seguendo un ragionamento logico, se già il

precedente salario risultava al di sotto della media nazionale, appare evidente

che il nuovo ipotetico reddito da invalido che il ricorrente potrebbe

percepire, sarà proporzionalmente ancora più basso rispetto agli standard

nazionali. Ciò è dovuto al limitato grado di formazione del ricorrente, al

fatto che molte professioni gli sono precluse a causa delle note conseguenze

dell’infortunio e, soprattutto, alla verosimile necessità di accontentarsi di

un’occupazione molto semplice, non tutelata da alcun CCL. Oltre, come già

detto, alla riconosciuta discrepanza tra gli stipendi ticinesi e quelli

nazionali. (…).” (doc. I, p. 4 s.)

L’avv. RA 1 rimprovera inoltre

all’amministrazione di non aver applicato alcuna riduzione sul reddito

statistico da invalido. In realtà, a suo avviso, fattori quali gli impedimenti

legati al danno alla salute infortunistico, l’età, il basso livello formativo e

lo statuto di frontaliere, svantaggerebbero l’insorgente dal profilo

retributivo (cfr. doc. I, p. 5 s.).

1.4. L’CO 1, in risposta, ha postulato

che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto

occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

considerato in diritto

in

ordine

2.1. Preliminarmente, richiamata la STF 8C_85/2017 del 20 aprile

2018 consid. 5.2 (relativa a un caso in cui l’incarto era stato affidato

dall’assicuratore a un legale esterno all’istituto per le fasi della procedura

giudiziaria; sul tema, si veda pure la STF 8C_561/2019 dell’11 maggio 2020

consid. 1), questa Corte rileva che decide la presente vertenza nella sua

composizione ordinaria (pubblicata su FUCT N. 94 del 16 maggio 2024) poiché,

come dichiarato dall’CO 1 in una comunicazione dell’8 giugno 2020 al TCA,

l’incarto sub judice è stato trattato dalla funzionaria che figura nell’intestazione degli

allegati prodotti (in concreto, dall’avv. RA 2), senza che la giurista di

lingua italiana figlia del Giudice Ivano Ranzanici se ne sia in alcun modo

occupata (cfr. STF 8C_668/2021 del 18 febbraio 2022 consid. 2.1).

nel merito

2.2. In concreto, è litigiosa la

questione di sapere se l’amministrazione era legittimata a negare

all’assicurato il diritto a una rendita d’invalidità a dipendenza dell’evento

infortunistico del 25 marzo 2022, oppure no.

2.3. Giusta l'art. 18 cpv. 1 LAINF,

l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito

d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.

Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è

considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale

presumibilmente permanente o di lunga durata.

Il TF, in una sentenza U 192/03

del 22 giugno 2004, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572 ss., ha rilevato che

l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a

sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo

per il quale occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in

seguito all'introduzione della LPGA.

Da parte sua, l'art. 16 LPGA

prevede che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che l’assicurato

invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività ragionevolmente esigibile

da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione di provvedimenti

d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del

lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non

fosse diventato invalido.

L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art.

16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di invalidità

dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2

seconda frase LAINF.

Nella stessa pronuncia la nostra

Massima Istanza ha quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza

relativa ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e

invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito all'introduzione

della LPGA.

Su questi aspetti si veda pure la

DTF 130 V 343.

Due sono, dunque, di norma gli

elementi costitutivi dell'invalidità:

1. il danno alla salute fisica o

psichica (fattore medico)

2. la diminuzione della capacità

di guadagno (fattore economico).

Tra il danno alla salute e

l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato

(fattore causale).

Nell'assicurazione obbligatoria

contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale, naturale ed

adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.

2.4. L'invalidità, concetto

essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di

guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.

D'altro canto, poiché

l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un

danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente

adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.

Spetta al medico fornire una

precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un

esatto quadro degli impedimenti che egli incontra nell'esplicare determinate

funzioni.

Il medico indicherà per prima

cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali

sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.

Egli valuterà finalmente il grado

dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella professione

attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi aspetti, STF

Fatti

I 871/02 del 20 aprile 2004 e STF I 162/01 del 18 marzo 2002).

L'invalidità, proprio perché

concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che

l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con

quello che egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando

la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in

un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti

integrativi (cfr. art. 16 LPGA).

I due redditi da porre a

raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su

solide basi, avere un fondamento oggettivo.

La giurisprudenza federale ha,

più volte, confermato il principio che, nella determinazione dell'invalidità,

non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica del danno

alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi sulle

conseguenze economiche di tale danno.

Il TF ha avuto modo di confermare

che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro stabile si può

far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire pienamente presso

la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua capacità lavorativa

(STF U 25/94 del 30 giugno 1994).

La perdita di guadagno effettiva

può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se - le

condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in

generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si

avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività

ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al

massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una

prestazione di lavoro e non a un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss.

consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

Le ragioni, inerenti l'azienda,

che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente capacità di

produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del lavoro

generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile dall'assicurato, che

gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua capacità di lavoro

(RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

I. Termine: reddito da

invalido

La misura dell'attività che si

può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del danno

alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'età, le

attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

Secondo la giurisprudenza, per la

fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che non

riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione

professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito,

rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse

vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o

non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).

Nel valutare la possibilità di

sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità di guadagno non

si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro ma ci si

collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione, cioè, in

cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187,

p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STF del 30 giugno 1994 succitata).

Specifica dell'assicurazione

obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui all'art. 28 cpv. 4 OAINF:

" Se a causa

della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo

l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente

dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il grado

d'invalidità i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima

di un danno alla salute della stessa gravità."

Considerandi

II. Termine: reddito

conseguibile senza invalidità

Nel determinare il reddito

conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla

situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura

partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si sarebbe mantenuta

sostanzialmente stabile (cfr. STF del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci

si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche

rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze

ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss.,

consid. 5b; 4a, b).

Il grado di invalidità

corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico

conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da

invalido.

2.5

Nel caso di specie, così come si evince

dall’impugnativa, censurati sono gli aspetti economici legati alla determinazione

del grado d’invalidità del ricorrente (cfr. doc. I).

Il TCA limiterà pertanto il

proprio esame a quel solo aspetto.

Non è oggetto di contestazione la

valutazione medica della capacità lavorativa residua, concretamente il fatto

che, nonostante le sequele dell’infortunio assicurato interessanti la caviglia

sinistra, l’insorgente sarebbe in grado di svolgere, a tempo pieno e con un

rendimento completo, delle attività sostitutive confacenti, conformemente a

quanto stabilito dal medico __________ dell’CO 1, dott. __________, spec. FMH

in chirurgia ortopedica e traumatologia, a margine della visita di chiusura del

16.

aprile 2024 (cfr. doc. 177, p. 4 s.).

2.6

In concreto, dal documento “Calcolo

del grado d’invalidità tramite la rilevazione svizzera della struttura dei

salari (RSS)”, su cui si fonda la decisione formale del 24 giugno 2024, si

evince che per determinare il reddito da invalido, l’amministrazione ha

applicato la tabella TA1_tirage_skill_level

relativa all’anno 2022, uomini, livello di competenze 1, ramo economico totale.

L’importo

così ottenuto (fr. 63'660) è poi stato riportato su 41.7 ore/settimana (orario

usuale di lavoro settimanale nel ramo economico totale) e adeguato all’indice

nominale dei salari sino al 2024 (per il 2024, è stata utilizzata la stima

trimestrale, anziché il dato consolidato a quel momento non ancora disponibile).

L’istituto

assicuratore non ha infine operato alcuna decurtazione sul reddito statistico,

né a titolo di parallelismo dei redditi né a titolo di deduzione sociale.

Il

reddito da invalido stabilito dall’CO 1 in quella sede ammontava pertanto a fr.

67'899 (cfr. doc. 190).

Nella decisione su opposizione

impugnata, il reddito da invalido è invece stato fissato in fr. 68'236.19,

la differenza risultando dal fatto che in quell’occasione si è fatto capo agli ultimi

dati a disposizione relativi all’evoluzione nominale dei salari (cfr. doc.

204, p. 4).

Il valore ritenuto dall’assicuratore

LAINF viene contestato dal rappresentante del ricorrente.

Con la propria impugnativa, egli

fa innanzitutto valere che “… applicando il salario mensile totale di livello 1

relativo alla suddetta tabella (la TA1, n.d.r.), adattando tale cifra ad una

settimana di 41.7 h e rivalutandola nominalmente al 2024, il reddito

ammonterebbe in realtà a fr. 62'455.00” (doc. I, p. 4).

In secondo luogo, l’avv. RA 1

rileva che, in base alla tabella RSS TA1 2022, il reddito mensile medio

conseguibile svolgendo delle attività semplici di tipo fisico o manuale

(livello di competenze 1) nel settore delle costruzioni, è di fr. 5'811, il

quale, dopo adeguamento all’indice dei salari nominali sino al 2024,

corrisponde a un valore annuo di fr. 73'745, superiore dell’11.5% almeno al

reddito da valido ritenuto dall’CO 1. Egli pretende dunque che il reddito

statistico da invalido venga ridotto di quella percentuale a titolo di

parallelismo dei redditi (doc. I, p. 4 s.).

Infine, sempre secondo il

patrocinatore, le circostanze personali e professionali del caso di specie giustificherebbero

una riduzione anche a titolo di deduzione sociale (cfr. doc. I, p. 5 s.).

Con la risposta di causa (cfr.

doc. III), l’assicuratore resistente ha ribadito che la decisione di negare al

ricorrente l’assegnazione di una rendita d’invalidità, è conforme al diritto

federale.

Da un canto, per quanto riguarda

la questione del parallelismo dei redditi, l’amministrazione ha fatto valere

che in concreto non vi sarebbe spazio per una riduzione a tale titolo, posto

che il reddito da valido considerato corrisponde al salario minimo previsto dal

CCL di categoria. Del resto, essa ha osservato che il fatto che l’assicurato

lavori in Ticino sarebbe irrilevante, avendo la giurisprudenza federale

stabilito che determinanti ai fini del raffronto dei redditi sono i dati

salariali nazionali.

D’altro canto, trattandosi della

pretesa deduzione sociale, l’istituto ha sostenuto che né le limitazioni

funzionali derivanti dal danno alla salute, né l’assenza di formazione, né

ancora lo statuto di frontaliere, sono fattori suscettibili di giustificare una

tale decurtazione.

2.7

Per costante giurisprudenza, il reddito

da invalido deve essere valutato in primo luogo in funzione della

situazione concreta dell’assicurato. Esso corrisponde al reddito effettivamente

conseguito dall’interessato, a condizione che i rapporti di lavoro appaiano

particolarmente stabili, che esercitando l’attività in questione egli sfrutti

al meglio la sua capacità lavorativa residua ragionevolmente esigibile e che il

guadagno in tal modo ottenuto corrisponda al suo effettivo rendimento, senza

comportare elementi di salario sociale.

In assenza di un reddito

effettivamente realizzato, ossia quando la persona assicurata, dopo

l’insorgenza del danno alla salute, non ha più esercitato un’attività lucrativa

o almeno un’attività esigibile confacente al suo stato di salute, il reddito da

invalido può essere determinato in base a salari fondati sui dati statistici

risultanti dalla RSS oppure sui dati salariali derivanti dalle DPL elaborate

dall’CO 1 (DTF 135 V 297 consid. 5.2; 129 V 472 consid. 4.2.1; da notare che l’CO

1.

ha rinunciato alla banca dati DPL a far tempo dal 1° gennaio 2019 [STF

8C_171/2021 del 14 dicembre 2021 consid. 3.2]).

Di regola, occorre fondarsi sui

salari mensili indicati nella tabella RSS TA1, alla linea “totale settore

privato” (DTF 124 V 321 consid. 3b/aa). In questo senso, si fa riferimento alla

statistica dei salari lordi standardizzati, basandosi sempre sul valore mediano

o centrale (DTF 124 V 321 consid. 3b/bb).

Il valore statistico – mediano –

si applica di principio a tutti gli assicurati che non possono più svolgere la

loro precedente attività in quanto troppo impegnativa per le loro condizioni di

salute, ma che conservano una capacità lavorativa in attività più leggere. Per

questi assicurati, il salario statistico è sufficientemente rappresentativo di

quanto sarebbero in grado di guadagnare in quanto invalidi, nella misura in cui

comprende un largo ventaglio di attività variegate e non qualificate che non

richiedono una specifica esperienza professionale, né una particolare

formazione (cfr. STF 9C_458/2024 del 10 febbraio 2025 consid. 5.4; 8C_549/2019

del 26 ottobre 2020 consid. 4.5; 8C_732/2019 del 19 ottobre 2020 consid. 4.5; 9C_603/2015

del 25 aprile 2016 consid. 8.1; 9C_242/2012 del 13 agosto 2012 consid. 3).

Occorre fare capo alla versione

della RSS pubblicata al momento determinante della decisione impugnata (DTF 143

V 295 consid. 4).

La misura in cui i salari

risultanti dalle statistiche devono essere ridotti, dipende dall’insieme delle

circostanze personali e professionali del caso di specie (limitazioni funzionali

legate al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità/tipo di

autorizzazione di soggiorno e grado di occupazione) ed è il risultato di una

valutazione entro i limiti del potere d’apprezzamento. Una riduzione massima

del 25% sul salario statistico permette di tenere conto dei diversi elementi

che possono influenzare il reddito di un’attività lucrativa (DTF 126 V 75

consid. 5b/aa-cc).

L’entità della riduzione che si

giustifica in un caso concreto rileva dal potere d’apprezzamento (DTF 132 V 393

consid. 3.3). Questa valutazione compete in primo luogo all’amministrazione che

in questo contesto gode di un ampio potere d’apprezzamento. Il giudice deve

dare prova di riserbo allorquando è chiamato a verificare la fondatezza di tale

apprezzamento. In questo senso, egli non può, senza motivo pertinente,

sostituire il suo apprezzamento a quello dell’amministrazione; deve fondarsi su

circostanze suscettibili di far apparire il suo apprezzamento come il più

appropriato (DTF 126 V 75 consid. 6; 123 V 150 consid. 2).

In una sentenza 8C_256/2021 del 9

marzo 2022, pubblicata in DTF 148 V 174, emanata in materia di assicurazione

per l’invalidità (in applicazione delle disposizioni di legge e di ordinanza in

vigore sino al 31 dicembre 2021), il Tribunale federale (di seguito: TF) ha negato che fossero adempiuti i presupposti per un

cambiamento della propria giurisprudenza in materia di determinazione del grado

d’invalidità in applicazione dei dati salariali statistici pubblicati dall’UFS

(Rilevazione svizzera della struttura dei salari [RSS]).

Nel comunicato stampa del 9 marzo

2022.

figurano in particolare le seguenti indicazioni:

" (…) La

determinazione del grado d'invalidità è in linea di principio disciplinata

dalla legge. Con il concetto di un mercato del lavoro equilibrato (secondo

l'articolo 16 della legge federale sulla parte generale del diritto delle

assicurazioni sociali, LPGA), il legislatore presuppone fondamentalmente che un

lavoro corrispondente alle loro capacità sia disponibile anche per le persone

con problemi di salute. Questo concetto giuridico non può essere derogato

utilizzando invece opportunità di lavoro concretamente esistenti o condizioni

concrete del mercato del lavoro. Il computo del valore del reddito da valido e

da invalido non era stato fino ad ora disciplinato in dettaglio dalla legge.

Principalmente, in conformità della giurisprudenza finora in vigore, vengono

prese in considerazione le circostanze concrete, ovvero il salario

effettivamente ottenuto prima o dopo l'inizio dell'invalidità. Solo se questo

non è possibile si usano i dati statistici salariali, di solito quelli

risultanti dalle tabelle RSS. L'uso delle RSS per determinare l'invalidità è

quindi "ultima ratio". Le RSS si basano su un sondaggio condotto ogni

due anni tra le aziende in Svizzera. Si fonda quindi su dati completi e concreti

del mercato del lavoro reale. Il salario mediano dei salari lordi

standardizzati della RSS, che deve essere preso come base secondo la prassi

finora in vigore del Tribunale federale, è in linea di principio adatto come

valore di partenza per determinare il reddito da invalido. Per tener conto del

fatto che una persona invalida può essere in grado di utilizzare la sua

capacità lavorativa residua solo con un successo inferiore alla media, anche in

un mercato del lavoro equilibrato, la giurisprudenza vigente prevede la

possibilità di una decurtazione ("deduzione per circostanze personali e

professionali") fino al 25 % dal salario tabellare.

Questa deduzione è di fondamentale importanza come strumento di

correzione per determinare un reddito da invalido che sia il più concreto

possibile. Tenuto conto della possibilità della deduzione per circostanze

personali e professionali, il Tribunale federale ha finora espressamente

rifiutato di prendere come base il quartile più basso del valore della tabella.

Un altro strumento di correzione è il parallelismo dei redditi. Questo serve

anche a prendere in considerazione i casi individuali quando si confrontano i

redditi. Non è chiaro fino a che punto la determinazione del reddito da

invalido sulla base del valore mediano della RSS, eventualmente corretto per

mezzo degli strumenti menzionati, debba essere considerato discriminatorio.

Dalla circostanza che i presupposti per un cambiamento di prassi

non siano oggi adempiuti non si può dedurre che la giurisprudenza –

segnatamente in considerazione della modifica dal 1° gennaio 2022 della legge

federale e dell'ordinanza sull'assicurazione per l'invalidità – non possa

svilupparsi ulteriormente. Un cambiamento della giurisprudenza in questo

momento non sarebbe tuttavia opportuno, anche in considerazione della revisione

ormai entrata in vigore. Questo concerne l'uso dei dati statistici salariali

per il confronto dei redditi e gli strumenti di correzione. Su tale questione

il Tribunale federale non deve esprimersi nel caso in rassegna. (…)” (cfr.

Comunicato stampa del Tribunale federale: https://www.bger.ch/files/live/sites/bger/files/pdf/it/8c_0256_2021_yyyy_mm_dd_T_i_13_37_00.pdf)

In una sentenza 8C_541/2021 del

18.

maggio 2022 consid. 5.2.1, la Corte federale ha precisato che quanto

stabilito nella pronunzia 8C_256/2021 succitata vale anche in materia di

assicurazione contro gli infortuni, e ciò in ragione del principio dell’unità

della nozione d’invalidità (“Dieses zur bis 31. Dezember 2021 geltenden

Rechtslage im Bereich der Invalidenversicherung ergangene Urteil gilt – wie in

dessen E. 9.2.3 deutlich zum Ausdruck kommt – infolge des Grundsatzes der

Einheitlichkeit des Invaliditätsbegriffs (BGE 133 V 549 E. 6.1; vgl. Christoph

Frey/Nathalie Lang, in: Basler Kommentar, Allgemeiner Teil des Sozialversicherungsrechts,

2020, N. 2, 5 und 79 zu Art. 16 ATSG) auch für den Bereich der

Unfallversicherung.”; si veda inoltre la precedente STF 8C_682/2021 del 13

aprile 2022 consid. 12.1, anch’essa emanata in materia di assicurazione contro

gli infortuni, in cui l’Alta Corte, richiamandosi alla sentenza 8C_256/2021, ha

negato che vi fossero validi motivi per ridurre uniformemente e linearmente i

salari statistici del 15-25%).

2.8

A proposito dell’entità del reddito da invalido da applicare

nel caso di specie, con la propria impugnativa, il patrocinatore

dell’assicurato contesta innanzitutto il valore salariale (di partenza)

ritenuto dall’amministrazione, in quanto, a suo dire, applicando la tabella RSS

TA1, riportando la cifra così ottenuta su 41.7 ore/settimana e adeguandola

all’indice dei salari nominali sino al 2024, il reddito annuo lordo ammonterebbe

a fr. 62'455 (anziché a fr. 68'236.19).

Al riguardo, il TCA rileva che in base ai dati forniti dalla tabella RSS

TA1_tirage_skill_level 2022, ramo economico totale, uomini, livello di

competenze 1, il ricorrente avrebbe potuto conseguire un salario lordo di fr.

5’305/mese oppure di fr. 63’660/anno.

Riportando

questo dato su 41.7 ore e aggiornandolo al 2024 (in base alla tabella T1.1.20 - Indice dei salari nominali, ramo economico totale,

uomini, 2022 – 2023 e alla stima trimestrale dell’evoluzione dei salari

nominali più attuale al momento in cui è stata emanata la decisione su

opposizione impugnata [cfr., in questo senso, STF 8C_659/2022, 8C_707/2022 del

2.

maggio 2023 consid. 7.2; per una critica inerente a questo aspetto, cfr. S.

Berner, Die Bedeutung von Quartalsschätzungen für die Anpassung der

Vergleichseinkommen an die Lohnentwicklung bei der Invaliditätsgradberechnung,

in: SZS/RSAS 1/2025, p. 3 ss., in particolare p. 14]), esso ammonta a fr.

68'236.19.

Stante ciò, l’avv. RA 1 non può

dunque essere seguito nella misura in cui pretende che il dato salariale (di

partenza) corrisponderebbe all’importo di fr. 62'455.

Non è chiaro come il

patrocinatore sia giunto a tale importo. Comunque, già soltanto riportando

sull’intero anno il salario mensile lordo relativo al ramo economico totale,

uomini, livello di competenze 1, previsto dalla tabella RSS TA1_tirage_skill_level 2022, si ottiene un

reddito più elevato (fr. 5'305 x 12 = fr.

63'660).

2.9

Con una seconda censura, il

rappresentante dell’assicurato rimprovera all’assicuratore resistente di non

aver operato alcuna deduzione sociale sul reddito statistico da invalido. A suo

avviso, le circostanze che giustificherebbero la riduzione di quel reddito

sarebbero rappresentate dagli impedimenti derivanti dal danno alla salute infortunistico,

dall’età, dal basso livello formativo e dallo statuto di frontaliere del

ricorrente (cfr. doc. I).

A proposito dell’invocato fattore

delle limitazioni funzionali risultanti dal danno infortunistico, il TCA rileva che, secondo la

giurisprudenza federale, il livello di competenze 1 della RSS comprende già

tutta una serie di attività leggere che tengono conto di molte limitazioni. In

altre parole, possono essere considerate sotto il cappello delle limitazioni

funzionali che consentono in linea di principio di applicare una riduzione

percentuale sul reddito statistico soltanto le circostanze che su un mercato

equilibrato del lavoro devono essere considerate come eccezionali.

Negli

altri casi non viene attuata nessuna deduzione a questo titolo, neppure se la

capacità lavorativa è totale in attività confacenti e non si pone dunque il

problema di un’indebita doppia deduzione (cfr. STF 8C_125/2024 del 3 febbraio

2025.

consid. 5.2.2; 8C_765/2019 del 10 giugno 2020 consid. 5.4.4; 8C_9/2020 del

10.

giugno 2020 consid. 4.4.4; 8C_730/2019 del 10 giugno 2020 consid. 4.4.4;

8C_495/2019 dell'11 dicembre 2019 consid. 4.2.2; 8C_82/2019 del 19 settembre

2019.

consid. 6.3.2; in questo senso, si veda pure Ares Bernasconi, “8C_9/2020

du 10 juin 2020 - Abattement sur le revenu d’invalide selon l’ATF 126 V 75”,

in: SZS/RSAS 1/2021 n. 49; si vedano inoltre, tra le tante, STCA 35.2023.93 del

22.

gennaio 2024 consid. 2.10; 35.2023.89 dell’11 marzo 2024 consid. 2.9.3;

32.2023.116

del 29 aprile 2024 consid. 2.22.5).

Ora,

nel caso di specie, dalla documentazione medica la cui affidabilità non è

stata contestata dall’avv. RA 1, emerge che, nonostante il danno residuo

interessante la caviglia sinistra, l’assicurato sarebbe ancora in grado di

svolgere attività leggere, talvolta medio-pesanti, e di precisione, che non

implichino il salire su scale a pioli (cfr. doc. 177, p. 5).

Tenuto conto dell’esigibilità

appena descritta, questo Tribunale deve concludere che il ricorrente beneficia

di un ventaglio di attività sostitutive esigibili ancora sufficientemente

ampio, motivo per il quale una decurtazione a tale titolo non è giustificata

(cfr., in questo senso, la STF 8C_215/2023 del 1° febbraio 2024 consid. 5.2.2.3,

riguardante un assicurato che, a causa delle conseguenze di un infortunio al

ginocchio sinistro, era stato dichiarato in grado di svolgere attività

sostitutive con caratteristiche simili a quelle del caso sub judice e la

STF 8C_57/2024 del 5 dicembre 2024 consid. 5.2.1, concernente un assicurato il

cui danno alla salute gli consentiva di svolgere ancora soltanto delle attività

leggere e, raramente, medio-pesanti).

In questo contesto, va pure

considerato che l’incapacità per motivi di salute di continuare a svolgere

lavori pesanti non implica necessariamente una riduzione del reddito ipotetico

da invalido. Il semplice fatto che siano ormai esigibili soltanto dei lavori

leggeri non giustifica l’applicazione di una riduzione supplementare, siccome

il salario statistico comprende, nel livello di qualifica 1, già un gran numero

di attività leggere (cfr. STF 8C_841/2017 del 14 maggio 2018 consid. 5.2.2.2 e

riferimenti).

Anche l’età dell’insorgente al momento

determinante (luglio 2024 – cfr., su questo specifico aspetto, la STF

8C_405/2021 del 9 novembre 2021 consid. 6.4.2) – 39 anni – non giustifica una

decurtazione a tale titolo del reddito statistico da invalido. In questo senso,

occorre sottolineare che sul rilevante mercato del lavoro equilibrato lavoratori

non qualificati vengono richiesti indipendentemente dall’età e che in tali

attività l’età avanzata non ha necessariamente un effetto di riduzione sui

salari (cfr. DTF 146 V 16 consid. 7.2.1 e riferimenti; STF 8C_128/2022 del 15

dicembre 2022 consid. 6.2.3). Del resto, non può nemmeno essere ignorato che al

momento della (potenziale) nascita del diritto alla rendita, l’insorgente aveva

un’età ancora ben lontana da quella ordinaria di pensionamento (in questo

senso, si veda la STF 8C_122/2019 del 10 settembre 2019 consid. 4.3.2,

riguardante un assicurato cinquantenne).

In questo contesto, va pure considerato

che la questione di sapere se, in materia di assicurazione obbligatoria contro

gli infortuni, il fattore età costituisce un criterio di riduzione oppure se,

in questo ambito, l’incidenza dell’età sulla capacità di guadagno deve essere

presa in considerazione soltanto nel quadro della norma particolare di cui

all’art. 28 cpv. 4 OAINF; non è ancora stata decisa dal Tribunale federale (in

questo senso, cfr. ancora la succitata STF 8C_57/2024 consid. 5.2.1).

L’assenza di formazione e di

esperienza

in taluni ambiti di attività (cfr., tra le tante, STF 8C_659/2021 del 17

febbraio 2022 consid. 4.3.2; STF 8C_48/2021 del 20 maggio 2021 consid. 4.3.4; STF

8C_603/2020 del 4 dicembre 2020 consid. 6.2; STF 8C_122/2019 del 10 settembre

2019.

consid. 4.3.2; STF 8C_46/2018 dell’11 gennaio 2019 consid. 4.4), non motiva

parimenti l’applicazione di una deduzione sociale.

Infine, neppure lo statuto di

frontaliere dell’assicurato può giustificare una decurtazione del reddito

statistico da invalido.

In effetti, in una sentenza

8C_20/2023 del 10 maggio 2023 consid. 5.3, la Corte federale ha negato

l’applicazione di una riduzione salariale in ragione dello statuto di

frontaliere della persona assicurata (di nazionalità italiana), evidenziando in

particolare che “…, di principio, le persone di nazionalità di uno Stato

comunitario non possono essere trattate diversamente dai lavoratori svizzeri

sotto il profilo salariale (cfr. sentenza 8C_610/2017 del 3 aprile 2018 consid.

4.4).”. Del resto, in concreto, l’insorgente sostiene sì di aver conseguito un

salario inferiore alla media ma non dimostra in alcun modo di essere stato

svantaggiato dal punto di vista retributivo per rapporto ai suoi (eventuali)

colleghi di nazionalità svizzera, allorquando si trovava alle dipendenze della

ditta __________ (circa la necessità di confrontarsi con la situazione concreta

e di non limitarsi a fare riferimento soltanto ai valori statistici, cfr. DTF

146.

V 16 consid. 6.2.3).

Alla luce di quanto appena esposto, tenuto pure conto del

riserbo di cui deve dare prova il giudice delle assicurazioni sociali nel

sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione, questa Corte

ritiene che, non operando alcuna deduzione sociale, l’istituto assicuratore

convenuto non abbia abusato del proprio potere di apprezzamento.

Per quanto concerne infine il

preteso parallelismo dei redditi, questa Corte rileva che tale fattore di correzione

riguarda in realtà il reddito da valido (in questo senso, cfr. la STF

8C_823/2023 dell’8 luglio 2024 consid. 9.5.3.3, pubblicata in DTF 150 V 410 e

in SVR 1/2025 IV n. 1, p. 1 ss.), di modo che tale tematica verrà affrontata successivamente,

allorquando si tratterà di discutere l’entità del reddito senza invalidità

stabilito dall’assicuratore convenuto.

2.10

Resta da stabilire se l’ulteriore fattore

di correzione previsto dall’art. 26bis cpv. 3, prima frase, OAI

(un’applicazione della norma prevista dalla seconda frase è in concreto a

priori da escludere, posto che l’insorgente dispone di una piena capacità

lavorativa in attività alternative appropriate), recentemente introdotto dal

Consiglio federale (il 1° gennaio 2024, versione in casu determinante

visto che il potenziale diritto alla rendita è nato dopo quella data [nel

luglio 2024] - cfr., fra le tante, la STF 8C_57/2024 del 5 dicembre 2024

consid. 5.2.2) in virtù della norma di delega di cui all’art. 28a cpv. 1,

seconda frase, LAI, possa trovare un’applicazione per analogia anche in ambito

di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni.

2.11

In materia di assicurazione per

l’invalidità, nel quadro della revisione «Ulteriore sviluppo dell’AI», in

vigore dal 1° gennaio 2022, per quanto attiene alla determinazione del diritto

ai provvedimenti integrativi e alla rendita, il Consiglio federale ha in

particolare modificato l’art. 28a LAI (“Valutazione del grado d’invalidità”)

e l’art. 26bis OAI (“Determinazione del reddito con invalidità”).

Il tenore del capoverso 1 della

disposizione di legge appena citata è il seguente:

" 1Per valutare il grado d’invalidità di un

assicurato che esercita un’attività lucrativa si applica l’articolo 16 LPGA. Il

Consiglio federale definisce i redditi lavorativi determinanti per la

valutazione del grado d’invalidità e i fattori di correzione applicabili.”

L’art. 26bis OAI,

nella versione in vigore dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2023, prevedeva

invece quanto segue:

" 1Se dopo l’insorgere dell’invalidità

l’assicurato consegue un reddito lavorativo, quest’ultimo gli viene computato

quale reddito con invalidità (art. 16 LPGA), sempre che gli permetta di

valorizzare al meglio la sua capacità funzionale residua in relazione a

un’attività lucrativa da lui ragionevolmente esigibile.

2Se non vi è alcun

reddito lavorativo computabile, il reddito con invalidità è determinato in base

ai valori statistici di cui all’articolo 25 capoverso 3. In deroga all’articolo

25.

capoverso 3, per gli assicurati di cui all’articolo 26 capoverso 6 vanno

impiegati valori indipendenti dal sesso.

3Se a causa

dell’invalidità l’assicurato può lavorare soltanto con una capacità funzionale

secondo l’articolo 49 capoverso 1bis pari

o inferiore al 50 per cento, al valore determinato in base a valori statistici

è applicata una deduzione del dieci per cento per attività lucrativa a tempo

parziale.”

Il testo dell’art. 25 cpv. 3 OAI,

in vigore a partire dal 1° gennaio 2022, richiamato dal succitato art. 26bis

cpv. 2 OAI, è il seguente:

" 3Se per la determinazione dei redditi lavorativi determinanti si

impiegano valori statistici, vanno presi come riferimento i valori centrali

della Rilevazione della struttura dei salari (RSS) dell’Ufficio federale di

statistica. Possono essere impiegati altri valori statistici, se nel singolo

caso il reddito non figura nella RSS. Vanno utilizzati valori indipendenti

dall’età e differenziati a seconda del sesso.”

2.12

Negli ultimi anni, a livello

parlamentare federale, sono stati depositati diversi atti aventi per oggetto la

determinazione del grado d’invalidità mediante l’utilizzo dei dati statistici,

auspicando una riduzione dei salari di riferimento.

In particolare, il 6 aprile 2022,

la Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale

ha depositato in Consiglio nazionale la mozione 22.3377 («Utilizzare salari

statistici corrispondenti all’invalidità nel calcolo del grado d’invalidità»)

(al riguardo, cfr. P. Kern, AI: pas de modification de la pratique lors du

calcul du taux d’invalidité selon les salaires statistiques de l’ESS, in: Droit

et Handicap 05/2022, p. 4), il cui testo è il seguente:

"

(…) Il Consiglio federale è incaricato di implementare entro il

30.

giugno 2023 una base di calcolo che, nel determinare il reddito con

invalidità, mediante valori statistici consideri le possibilità di reddito

realistiche delle persone affette da problemi di salute. Nel farlo, esso tiene

conto del fatto che anche nel caso di attività ausiliarie al minimo livello di

competenza, proprio perché affette da problemi di salute le persone con

disabilità non sono in grado di svolgere determinati lavori e che anche per le

attività che, ragionevolmente, si possono assegnare loro, il livello salariale

è inferiore a quello delle persone sane.

Nella rielaborazione delle basi di calcolo, fondata su una

metodologia statistica riconosciuta e sullo stato della ricerca, il Consiglio

federale tiene conto del nuovo sistema pensionistico lineare, dell'ulteriore

sviluppo della valutazione dell'invalidità e, di conseguenza, delle nuove norme

a livello di ordinanza in vigore dal 1° gennaio 2022. Come ha più volte

annunciato, esso include anche la soluzione proposta da Riemer-Kafka/Schwegler.

Prima di procedere alla consultazione delle pertinenti modifiche dell'ordinanza,

il Consiglio federale rende pubbliche le conseguenze finanziarie

dell'elaborazione e consulta le commissioni specialistiche competenti prima

della messa in vigore.”

La mozione in questione è stata

motivata nei seguenti termini:

"

(…) Secondo l'articolo 28a capoverso 1 LAI, il Consiglio federale

deve definire i redditi lavorativi determinanti per la valutazione del grado

d'invalidità e i fattori di correzione applicabili. Per determinare il reddito

con invalidità, il Consiglio federale ha posto in vigore al 1° gennaio 2022

l'articolo 26bis OAI. Di conseguenza, il reddito con invalidità si rifà a

valori statistici, sempreché non vi sia un reddito effettivamente conseguito e

computabile. Secondo l'articolo 25 capoverso 3 OAI, vanno presi come riferimento

i valori centrali della Rilevazione della struttura dei salari (RSS).

Situazione iniziale:

- fino alla fine del 2021 le attuali tabelle RSS sono state

utilizzate, secondo la prassi, per determinare il reddito con invalidità

(cosiddetto reddito da invalido);

- il Tribunale federale ha più volte designato questa prassi come

soluzione transitoria (DTF 139 V 592, consid. 7.4, DTF 142 V 178, consid.

2.5.8);

- all'inizio del 2021 studi scientifici (Prof. Dr. iur Gächter e

Büro BASS) hanno evidenziato che le tabelle RSS esistenti, destinate a scopi

statistici, si basano principalmente su salari di persone sane. Nel caso delle

attività ausiliarie al minimo livello di competenza esse contemplano salari

elevati del settore edilizio con attività pesanti a livello fisico e del

settore terziario qualificato. In tal modo esse rispecchiano in modo del tutto

insoddisfacente il livello salariale delle persone affette da problemi di

salute;

- lo studio BASS mostra inoltre che i salari effettivi delle

persone con disabilità sono più bassi rispetto a quelli delle persone sane

anche nelle attività che sono ancora possibili con l'invalidità. Se per il

reddito da invalido ci si basa sulle tabelle RSS ne risultano valori

strutturalmente troppo elevati. Ne consegue che le riqualificazioni e le

rendite vengono negate sebbene, considerando valori realistici, ve ne sarebbe

il diritto. Molte persone interessate devono ricorrere all'aiuto sociale;

- la problematica del calcolo del grado AI tramite le tabelle RSS

è nota da anni. Nell'ambito della consultazione, il loro inserimento nell'OAI è

stato criticato da numerosi Cantoni e Comuni e anche da diversi partiti

politici;

- nell'agosto 2021 la CSS-N ha chiesto all'unanimità al Consiglio

federale di sviluppare una nuova base di calcolo;

- nonostante una vasta critica, il Consiglio federale ha

consolidato nell'OAI la prassi problematica. Le domande nel Parlamento

(21.8014, 21.8155, 21.8019) hanno evidenziato come risultati e proposte

concrete in merito al mandato del Consiglio federale all'UFAS, "se sia

possibile elaborare basi di calcolo adattate alle specificità dell'AI"

saranno disponibili non prima del 2025.

Il ritardo fino al 2025 è incomprensibile e problematico:

1.

dal novembre del 2021 c'è una proposta concreta da parte di un gruppo

di lavoro che ruota intorno al Prof. em. Riemer-Kafka, che consente una stima

dei salari realistica per le persone affette da malattie fisiche. La proposta

indica inoltre che sono possibili senza alcun problema anche valutazioni per le

persone affette da malattie psichiche;

2.

all'inizio di gennaio del 2022, 16 esperti di punta in materia

di assicurazione sociale si sono espressi a favore di un esame tempestivo della

proposta di soluzione Riemer-Kafka. Il Prof. Dr. iur Gächter e i cofirmatari

sottolineano che i motivi addotti dal Consiglio federale per un esame differito

sono incomprensibili dal punto di vista giuridico. Essi sottolineano che il

sistema di rendite lineare in vigore dal 1° gennaio 2022 aggrava il problema,

in quanto ogni singolo grado AI incide direttamente sull'ammontare della

rendita. Inoltre, la maggiore considerazione delle problematiche individuali

(p. es. un elevato bisogno di pause) da parte dei servizi medici regionali

(SMR) non ha alcun rapporto diretto con l'esame di una tabella RSS adattata.

Con la presente mozione e il mandato di implementare entro la fine

di giugno del 2023 una nuova base di calcolo si tiene conto dell'urgenza di

scaglioni salariali corrispondenti all'invalidità.”

In data 25 maggio 2022 il

Consiglio federale ha proposto di respingere la mozione, sviluppando le

seguenti considerazioni:

"

(…) Il Consiglio federale ha sottolineato a più riprese la sua

disponibilità a occuparsi della richiesta avanzata dalla Commissione con la sua

mozione, vale a dire di rielaborare le basi in questione, procedere alle

valutazioni necessarie, presentare i suoi risultati e procedere agli

adeguamenti che dovessero rivelarsi necessari. L'adeguamento delle disposizioni

di ordinanza concernenti la valutazione del grado d'invalidità entro il 1°

luglio 2023 non è tuttavia possibile per i seguenti motivi:

Per poter valutare in modo adeguato le novità introdotte con la

riforma Ulteriore sviluppo dell'assicurazione invalidità (AI) occorre una base

di dati relativa ad almeno due anni, anche perché occorre illustrare non

soltanto gli effetti sull'AI ma, come stabilito dal Tribunale federale, anche

quelli sulle altre assicurazioni sociali interessate (AINF, AM, PP, PC).

Le proposte presentate dal Prof. em. Riemer-Kafka (Schweizerische

Zeitschrift für Sozialversicherung und berufliche Vorsorge 6/2021 "Der Weg

zu einem invaliditätskonformeren Tabellenlohn"; www.szs.recht.ch >

Archiv > 2021) riguardo a possibili salari statistici corrispondenti

all'invalidità non sono ancora affinate a tal punto da poter essere attuate già

entro la data richiesta. Tra le altre cose, non è ancora stata effettuata

alcuna verifica della praticabilità a lungo termine del

"Job-Matching-Tool" della Schweizerische Paraplegiker-Forschung in

caso di suo impiego sull'arco di più anni per la realizzazione di rilevazioni

speciali della struttura dei salari. Inoltre non esistono rilevazioni e analisi

concernenti l'impiego del tool per l'allestimento di tabelle per le persone

affette da malattie psichiche, che costituiscono il 50 per cento dei

beneficiari di rendite dell'AI. Infine occorre chiarire se le proposte

presentate tengano sufficientemente conto delle differenze salariali tra donne

e uomini, dato che esse sembrerebbero non apportare alcun miglioramento per le

donne. I lavori necessari a tal fine in collaborazione con l'Ufficio federale

di statistica, responsabile per la Rilevazione svizzera della struttura dei

salari (RSS) sono stati avviati e il Prof. em. Riemer-Kafka si è detto disposto

a parteciparvi attivamente.

Nella sua sentenza 8C_256/2021 del 9 marzo 2022, il Tribunale

federale ha stabilito che il salario mediano dei salari lordi standardizzati

della RSS continua a essere idoneo quale base per la determinazione del reddito

con invalidità. Con il concetto di mercato del lavoro equilibrato (art. 16

della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni

sociali [LPGA; RS 830.1]) il legislatore parte dal presupposto che per

principio anche le persone con problemi di salute possano ancora accedere a posti

di lavoro adatti alle loro capacità residue. Si dovrà dunque valutare se le

auspicate tabelle RSS adattate all'invalidità siano ancora compatibili con il

concetto di mercato del lavoro equilibrato.

Considerata la chiara affermazione del Tribunale federale, il

Consiglio federale è del parere che le novità introdotte con la riforma

Ulteriore sviluppo per quanto riguarda la valutazione del grado d'invalidità

siano conformi alla legge. Appare quindi tanto più importante valutare in modo

approfondito i presupposti necessari per l'eventuale introduzione di nuove basi

di calcolo, procedere a una valutazione seria delle novità introdotte con la

riforma e dei loro effetti su tutte le assicurazioni sociali interessate e

analizzare la possibilità di apportare modifiche nel senso proposto dalla

mozione. Il Consiglio federale ha avviato i necessari lavori, ma un'eventuale

modifica di ordinanza potrà entrare in vigore al più presto nel 2025.”

Il 1° giugno 2022 la mozione è

stata adottata dal Consiglio nazionale.

In data 26 settembre 2022 il

Consiglio degli Stati l’ha a sua volta adottata modificandola nel senso che il

termine per l’implementazione è stato prolungato di 6 mesi (“La mozione è

adottata con la modifica seguente: il Consiglio federale è incaricato di implementare

entro il 31 dicembre 2023 una base di calcolo che, nel determinare il reddito

con invalidità, mediante valori statistici consideri le possibilità di reddito

realistiche delle persone affette da problemi di salute. […].”).

Il 14 dicembre 2022 il Consiglio

nazionale ha infine aderito alla modifica.

2.13

In risposta alla mozione 22.3377, riprodotta

al precedente considerando, il 18 ottobre 2023, l’Esecutivo federale ha

adottato una modifica dell’OAI, entrata in vigore il 1° gennaio 2024.

Questo il tenore del nuovo art.

26bis cpv. 3 OAI:

" Al valore determinato in base a valori statistici

secondo il capoverso 2 è applicata una deduzione del 10 per cento. Se a causa

dell’invalidità l’assicurato può lavorare soltanto con una capacità funzionale

secondo l’articolo 49 capoverso 1bis pari o

inferiore al 50 per cento, è applicata una deduzione del 20 per cento. Non sono

ammesse ulteriori deduzioni.”

Al riguardo, nel rapporto

esplicativo (dopo consultazione) del 18 ottobre 2023 del Dipartimento federale

dell’interno (DFI) («Modifica dell’ordinanza del 17 gennaio 1961

sull’assicurazione per l’invalidità (OAI) Attuazione della mozione della CSSS-N

22.3377

Utilizzare salari statistici corrispondenti all’invalidità nel calcolo

del grado d’invalidità»), figurano segnatamente le seguenti indicazioni:

" (…).

3.

Punti essenziali del progetto

In seguito alla procedura di consultazione, l’avamprogetto è stato

modificato in modo da inserire nel progetto diverse delle proposte formulate

dai partecipanti. Dal 1° gennaio 2024 dovrebbe quindi essere introdotta una

base di calcolo sotto forma di deduzione forfettaria che, nel determinare il

reddito con invalidità mediante valori statistici, considererà le possibilità

di reddito realistiche delle persone con un danno alla salute. L’introduzione

della deduzione forfettaria sarà una soluzione duratura.

3.1

Introduzione di una deduzione forfettaria quale soluzione

duratura

Non si intende dare seguito all’idea di introdurre salari

statistici secondo il modello Riemer-Kafka/Schwegler. L’introduzione di tabelle

della RSS eventualmente adattate comporterebbe la soppressione della deduzione

forfettaria e la sua sostituzione con le tabelle della RSS adattate. Questo

causerebbe nuove revisioni e adeguamenti delle rendite in questione. Per gli

assicurati interessati potrebbe derivarne un peggioramento della situazione,

dato che con il calcolo delle tabelle della RSS adattate si otterrebbero

presumibilmente gradi d’invalidità inferiori a quelli risultanti dalla

deduzione forfettaria. Gli uffici AI sarebbero inoltre oberati per anni con

procedure di revisione onerose e talvolta lunghissime (comprese eventuali

procedure di ricorso). Si può presumere che nel giro di pochi anni andrebbero

effettuate due volte circa 30 000 revisioni. Questo comporterebbe un onere

supplementare anche per i periti medici, il che ne acuirebbe la già grave

carenza. Per gli interessati ne risulterebbe un prolungamento dei tempi di

attesa, che già oggi sono talvolta molto lunghi. Un adeguamento in più fasi delle

basi di una materia tanto complessa come la valutazione del grado d’invalidità

creerebbe grande incertezza e farebbe sorgere ulteriori imprevedibili domande e

problemi nell’attuazione delle normative di diritto federale. Per il momento, è

pertanto opportuno attendere e valutare ampiamente gli effetti della deduzione

forfettaria e delle novità introdotte con la riforma Ulteriore sviluppo dell’AI

dal 1° gennaio 2022 per quanto concerne la valutazione del grado d’invalidità.

Il Dipartimento federale dell’interno (DFI) procederà a un tale esame

nell’ambito del programma di ricerca sull’assicurazione invalidità (PRAI).

Sulla base dei risultati, il Consiglio federale deciderà se vi sia ulteriore

necessità d’intervenire per modificare la valutazione del grado d’invalidità,

ed eventualmente in che modo.

3.2

Ammontare della deduzione forfettaria

La richiesta di una deduzione forfettaria superiore al 10 per

cento non viene accolta. Lo studio dell’ufficio BASS indica che il salario

medio delle persone con un danno alla salute e una rendita d’invalidità è sì

inferiore di circa il 14 per cento rispetto a quello delle persone attive senza

un danno alla salute e il salario mediano del 17 per cento. Se la differenza

rilevata nello studio viene corretta sulla base di fattori quali sesso, età,

livello di competenze o effetti settoriali, questa si riduce però di alcuni

punti percentuali. Va inoltre tenuto presente che lo studio dell’ufficio BASS

non ha esaminato i motivi delle differenze constatate. Per quanto concerne le

tabelle della RSS, va anche sottolineato che l’UST ha effettuato una verifica

di plausibilità migliorata sui dati rilevati per le tabelle del 2020. Di

conseguenza, i salari del livello di competenze 1, che è quello più

frequentemente applicato, risultano inferiori a quelli del 2018. Il fatto che

molte persone interessate possono lavorare soltanto a tempo parziale

costituisce uno dei motivi del conseguimento di un reddito più basso. Se alla

deduzione per attività lucrativa a tempo parziale del 10 per cento già

esistente si aggiungesse la possibilità di una deduzione forfettaria del 10 per

cento, in molti casi si potrebbe raggiungere una deduzione complessiva del 20

per cento. Viene così dato seguito anche alla raccomandazione della CSSS-S,

che, considerati il debito strutturale dell’AI e la deduzione per attività

lucrativa a tempo parziale del 10 per cento già esistente, ritiene adeguata una

deduzione forfettaria del 10 per cento.

Infine, non si dà seguito nemmeno alla richiesta, emersa dalla

consultazione, di ulteriori deduzioni dal reddito con invalidità determinato

statisticamente. Con l’attuale metodo di calcolo i fattori da considerare quali

ulteriori deduzioni sono infatti già presi in considerazione nella capacità

funzionale individuale e nella parallelizzazione per il calcolo del grado

d’invalidità.”

2.14

Nella DTF 150 V 410 precedentemente

menzionata, sempre emanata in materia di assicurazione per l’invalidità,

interpretato l’art. 28a cpv. 1 seconda frase LAI, tenuto conto dell’art.

16.

LPGA e di elementi storici, grammaticali, sistematici e teleologici, il TF

ha stabilito che l’art. 26bis cpv. 3 OAI, nella versione in

vigore nel periodo 1° gennaio 2022 – 31 dicembre 2023, non rispetta la

volontà del legislatore e non è pertanto conforme al diritto federale.

In quella fattispecie, in cui il

tribunale cantonale aveva determinato un tasso d’invalidità del 59% operando

sul reddito statistico da invalido una riduzione del 15% in applicazione delle

direttive dell’attuale giurisprudenza (senza applicare l’art. 26bis

cpv. 3 OAI, giudicato non rispettoso delle intenzioni del legislatore), la

Corte federale ha ritenuto opportuno, trattandosi dei fattori da considerare e

della loro ponderazione, fare capo a titolo complementare ai principi

stabiliti finora dalla giurisprudenza federale, e ciò data l’assenza di

un’alternativa disponibile sotto forma di salari di riferimento corretti.

In questo modo, sempre secondo il

TF, l’art. 26bis cpv. 3 OAI può essere applicato conformemente alla

legge, senza con ciò contravvenire al suo testo.

A proposito della situazione dopo

il 1° gennaio 2024, M. Randacher si è espressa in questi termini:

" Ebenfalls als problematisch erscheint zudem, wie dies bereits beim

Abzug von 10% ab 1. Januar 2022 der Fall ist, dass andere

Sozialversicherungszweige nach wie vor gestützt auf die bundesgerichtliche

Rechtsprechung einen einzelfallgestützten Abzug vom Tabellenlohn bis zu 25%

zulassen und somit ein Nebeneinander von verschiedenen Korrekturmethoden

entsteht (vgl. dazu Urteil 8C_823/2023 vom 8. Juli 2024 E. 10.3). Das

Bundesgericht musste sich in seinem zur Publikation vorgesehenen Leitentscheid

8C_823/2023 vom 8. Juli 2023 [recte: 2024, n.d.r.] nicht zur Rechtslage

ab 1. Januar 2024 äussern. Die dortigen Überlegungen sind aber analog

heranzuziehen.” (Kommentar ATSG, Zurigo-Ginevra 2024, art. 16 n. 74)

2.15

A seguito della pronunzia pubblicata

in DTF 150 V 410, in data 26 agosto 2024, l’Ufficio federale delle

assicurazioni sociali (UFAS) ha pubblicato la lettera circolare AI n. 445, dalla

quale risulta che la giurisprudenza di cui alla pronunzia appena citata si

applica soltanto per il periodo 1° gennaio 2022 – 31 dicembre 2023 e non

riguarda perciò le rendite il cui diritto è nato dopo il 1° gennaio 2024.

Stante ciò, nel caso in cui il

reddito da invalido venga determinato in applicazione dei salari statistici

della RSS, occorre, secondo l’UFAS, tenere conto di una deduzione fortettaria

del 10%, rispettivamente, in caso di capacità funzionale compresa tra lo 0 e il

50%, del 20%, ma di nessuna altra riduzione supplementare dovuta al danno alla

salute (art. 26bis cpv. 3 in fine OAI: “Non sono ammesse ulteriori deduzioni”);

in questo senso, cfr. P. Kern/M. Čulic, AI: l’abattement dû à l’atteinte à

la santé sur le revenu avec invalidité s’applique aussi pour 2022 et 2023, in:

Droit et handicap 05/2024, p. 1 ss., in particolare p. 4).

Su quest’ultimo aspetto, il 24

settembre 2024 il Consigliere nazionale Chr. Lohr ha depositato l’interpellanza

n. 24.3980 denominata «Il Consiglio federale non deve rivedere la sua posizione

e considerare i principi della giurisprudenza del Tribunale federale sulla

deduzione dovuta al danno alla salute dal salario statistico della RSS?»,

mediante la quale l’Esecutivo federale è stato invitato a rispondere a tre

domande, e meglio “L’UFAS ha esaminato approfonditamente il

considerando 9.5.3.5.1 della sentenza del Tribunale federale? Se il

considerando 9.5.3.5.1 gli è risultato incomprensibile, l’UFAS ha chiesto

spiegazioni al Tribunale federale? Alla luce del considerando 9.5.3.5.1

del Tribunale federale, il Consiglio federale non ritiene necessario rivedere

la sua posizione riguardo all’articolo 26bis capoverso 3 OAI nella versione in

vigore dal 1° gennaio 2024, stralciando l’ultimo periodo «Non sono ammesse

ulteriori deduzioni», in modo che oltre alle deduzioni menzionate

nell’articolo 26bis capoverso 3 OAI sia possibile anche

continuare a considerare i principi della giurisprudenza del Tribunale federale

in merito alla deduzione dovuta al danno alla salute dal salario statistico

della RSS (deduzione dal salario statistico della RSS pari al 25 % al

massimo)?”.

Questo il tenore del parere formulato

dal Consiglio federale in data 27 novembre 2024:

" (…) 1.–3. L’Ufficio federale delle assicurazioni sociali

ha preso atto della sentenza 8C_823/2023 del Tribunale federale dell’8 luglio

2024.

e l’ha analizzata. Il Tribunale federale non si è espresso sul tenore in

vigore dal 1° gennaio 2024 dell’articolo 26bis capoverso 3

dell’ordinanza sull’assicurazione per l’invalidità (RS 831.201). Con la

deduzione forfettaria, il Consiglio federale ha introdotto un correttivo, sotto

forma di deduzione dovuta al danno alla salute, che permette di compensare le

limitazioni che svantaggiano gli assicurati per ragioni di salute sul mercato

del lavoro. Il Consiglio federale è del parere che l’articolo in questione non

debba essere modificato a seguito della sentenza summenzionata.”

2.16

Chiamato a pronunciarsi su questo

tema, il TCA constata innanzitutto che, come già emerge dall’esposizione che

precede, le modalità secondo le quali deve essere determinato il grado di

invalidità ai sensi dell’art. 16 LPGA sono state regolate nell’OAI (artt. 24septies

ss. OAI), in applicazione della norma di delega di cui all’art. 28a cpv.

1.

LAI.

L’art. 26bis cpv. 3

OAI (qui nella versione in vigore dal 1° gennaio 2024) non può quindi essere

applicato direttamente in materia di assicurazione contro gli infortuni

(in questo senso, cfr. J. Audidier, L’assurance-accidents/VI. – Bibliographie,

in: 3. Tagung zum Koordinationsrechts, HAVE 2022 p. 88 s.).

Occorre però esaminare se l’art. 26bis

cpv. 3, prima frase, OAI possa essere applicato per analogia in materia

di assicurazione contro gli infortuni.

A proposito delle ripercussioni

dell’introduzione del (nuovo) art. 26bis cpv. 3 OAI

sull’assicurazione contro gli infortuni e su quella militare, a pagina 15 punto

c del rapporto esplicativo del 5 aprile 2023 per l’indizione della procedura di

consultazione, il DFI ha osservato che:

" a causa

della mancanza di una norma di delega sufficiente, la nuova deduzione

forfettaria dell’AI non può essere dichiarata applicabile all’assicurazione

contro gli infortuni e all’assicurazione militare a livello di ordinanza.

Spetterà in definitiva alla giurisprudenza chiarire se anche in mancanza di un

disciplinamento in materia la deduzione possa essere applicata anche a queste

due assicurazioni. Se viene versata una rendita dell’AI, l’assicurazione contro

gli infortuni versa esclusivamente una rendita complementare. Di conseguenza,

se l’AI verserà nuove rendite o rendite più elevate, le uscite

dell’assicurazione contro gli infortuni diminuiranno. Attualmente non è però

possibile stimare l’entità dei risparmi.”.

Nel rapporto esplicativo (dopo

consultazione) del 18 ottobre 2023 del DFI sono invece contenute le seguenti

indicazioni:

" Una norma

di delega per l’introduzione della nuova deduzione forfettaria esiste soltanto

nella legislazione dell’AI. Di conseguenza, questa deduzione forfettaria non

può essere introdotta a livello di ordinanza nell’assicurazione contro gli

infortuni e nell’assicurazione militare e quindi la sua applicazione è per

principio esclusa. Le disposizioni destinate a essere giuridicamente vincolanti

non soltanto per l’AI andrebbero inserite sostanzialmente nella LPGA e nella

relativa ordinanza. Inoltre, l’efficacia di una deduzione forfettaria del 10

per cento nell’assicurazione contro gli infortuni e nell’assicurazione militare

è discutibile. Nella prima, ad esempio, un grado d’invalidità del 10 per cento

è già sufficiente per il diritto a una rendita, mentre nell’AI occorre un grado

d’invalidità pari almeno al 40 per cento. Considerato il basso grado

d’invalidità necessario per il diritto a una rendita nell’assicurazione contro

gli infortuni, l’introduzione di una deduzione forfettaria potrebbe comportare

un aumento delle concessioni di rendita e quindi anche delle spese di questa

assicurazione. Se viene versata una rendita dell’AI, l’assicurazione contro gli

infortuni versa soltanto una rendita complementare. Di conseguenza, se l’AI

verserà nuove rendite o rendite più elevate, le uscite dell’assicurazione

contro gli infortuni diminuiranno. Attualmente non è però possibile stimare

l’entità dei risparmi.” (p. 19, punto c)

La giurisprudenza federale

non si è sinora pronunciata, rispettivamente ha lasciato esplicitamente aperta

la questione riguardante l’applicazione analogica della disposizione

d’ordinanza in discussione al settore dell’assicurazione contro gli infortuni.

Ad esempio, in una sentenza

8C_754/2023 del 6 giugno 2024 consid. 6.2, il TF ha dichiarato che

un’applicazione analogica dell’art. 26bis cpv. 3 OAI (nella versione in vigore

da 1° gennaio 2024), nel senso di una riduzione forfettaria del reddito da

invalido stabilito in base ai dati statistici, non entrava in linea di conto

già a fronte dei principi generali di diritto intertemporale.

Nella più volte menzionata DTF

150.

V 410, al considerando 9.5.3.6.2, la Corte federale ha definito

sorprendente il fatto che il legislatore stesso non abbia affrontato la

tematica in discussione sul piano generale ma bensì in una legge speciale,

esclusivamente in ambito LAI, nella misura in cui si tratta di valutare

l’invalidità secondo l’art. 16 LPGA, disposizione che si applica non soltanto

all’assicurazione per l’invalidità ma pure all’assicurazione contro gli

infortuni, a quella militare, come anche, indirettamente via l’art. 23 LPP,

alla previdenza professionale. Dal profilo della necessaria unità dell’ordine

giuridico (“aus Sicht der gebotenen Einheit der Rechtsordnung”), ciò

solleva delle questioni di grande portata e molto pertinenti per la pratica. In

particolare, nell’ambito del diritto dell’assicurazione infortuni, i principi

conosciuti del diritto dell’assicurazione per l’invalidità sono applicati

quotidianamente per analogia in occasione della valutazione del grado d’invalidità

(“bei der Invaliditätbemessung”).

L’Alta Corte ha finalmente

lasciato aperta la questione di sapere come tutto ciò debba essere trattato

sotto l’imperio dell’OAI in vigore dal 1° gennaio 2022 e in assenza di un

equivalente a livello di OAINF (“Wie es sich

damit unter der Geltung der revidierten IVV (und fehlendem Pendant auf Stufe

UVV) verhalten soll, ist offen”).

In una sentenza 8C_829/2023 del

12.

luglio 2024 consid. 6.2.2, il TF non ha affontato la tematica, sebbene la

questione di una riduzione forfettaria dei salari statistici RSS fosse stata

espressamente sollevata dall’assicurato (inizio del potenziale diritto alla

rendita nel 2022).

Nella già citata pronunzia

8C_57/2024 consid. 5.2.2, l’Alta Corte ha parimenti negato a priori

l’applicazione dell’art. 26bis cpv. 3 OAI (nella versione in vigore dal 1°

gennaio 2024) per il motivo che il diritto alla rendita d’invalidità LAINF era

nato (il 1° agosto 2021) antecedentemente alla sua entrata in vigore (“Unbehelflich

ist schliesslich sein Einwand, in (analoger) Anwendung des Art. 26bis Abs. 3

IVV (in der seit 1. Januar 2024 in Kraft stehenden Fassung) sei der LSE-Tabellenlohn

generell um 10% zu kürzen, fällt doch eine damit einhergehende positive

Vorwirkung aus Gründen der Rechtssicherheit - und der intertemporalrechtlichen

Regeln - zum Vornherein ausser Betracht (Urteile 8C_106/2024 vom 8. August 2024

E. 3.2; 8C_754/2023 vom 6. Juni 2024 E. 6.2; je mit Hinweis).”).

Per quanto concerne la giurisprudenza

cantonale, con sentenza 725 23 118 / 234 del 12 ottobre 2023 consid. 7.3.4,

la Camera di diritto delle assicurazioni sociali del Tribunale cantonale di

Basilea-Campagna ha dichiarato inapplicabile l’art. 26bis cpv. 3 OAI in materia

di assicurazione contro gli infortuni, senza fornire alcuna motivazione. In

quella fattispecie, il potenziale diritto alla rendita era nato il 1° gennaio

2022.

e l’assicurato era stato dichiarato abile in misura dell’80% in attività

alternative adeguate.

Con le pronunzie VBE.2023.178 e

VBE.2024.88 del 9 novembre 2023 consid. 3.3.1, rispettivamente del 18 settembre

2024.

consid. 3.3, il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Argovia ha

parimenti negato che l’art. 26bis cpv. 3 OAI si possa applicare per analogia nell’ambito

dell’assicurazione contro gli infortuni.

I giudici cantonali hanno

constatato che nell’assicurazione contro gli infortuni non esiste una norma

corrispondente all’art. 26bis cpv. 3 OAI. A loro avviso, richiamati l’opinione

di Th. Flückiger contenuta nel Basler Kommentar UVG, art. 18 n. 13 (“Was die

materiellen Aspekte anbelangt, gelten in der Invalidenversicherung ergänzende

Regeln zur Invaliditätsbemessung, welche in Art. 25-27bis IVV festgehalten

sind. Diese bereichsspezifischen Bestimmungen sind auf die Unfallversicherung

nicht direkt und gründsätzlich auch nicht analog anwendbar.”) ed il

rapporto esplicativo del DFI del 5 aprile 2023 per l’indizione della procedura

di consultazione, le norme complementari riguardanti la valutazione dell’invalidità

previste nell’assicurazione per l’invalidità (art. 25 fino a 27bis

OAI), non sono inoltre applicabili nell’assicurazione contro gli infortuni né

direttamente né di principio per via analogica. Del resto, nella determinazione

del grado d’invalidità l’assicurazione per l’invalidità e quella contro gli

infortuni non sono reciprocamente vincolate dalle loro valutazioni.

Trattandosi infine della dottrina,

nel suo già citato contributo del 2022, Juliette Audidier si è espressa

in questi termini a proposito dell’applicabilità per analogia della norma di

cui all’art. 26bis cpv. 3 OAI (nella versione che è stata in vigore dal 1°

gennaio 2022 al 31 dicembre 2023):

" (…) Sous l’angle systématique, l’art. 26bis al. 3 RAI n’est pas

applicable en matière d’assurance-accidents. De plus, la LAA ne

contient pas de norme de délégation identique à celle figurant à l’art. 28a al. 1 LAI. Seule se poserait

la question d’une éventuelle application par analogie de l’art. 26bis al. 3

RAI, en vertu du principe de l’homogénéité de l’invalidité. Tel avait été

retenu, sous le droit en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021, pour l’art. 25 al.

1.

RAI (dont la portée était cependant moindre). Le Tribunal fédéral avait jugé

que l’art. 25 al. 1 RAI était applicable par analogie dans le domaine de

l’assurance-accidents, dès lors que la notion d’invalidité y était la même que

dans l’assurance-invalidité.

Outre une similitude de situations, une

application analogique de l’art. 26bis al. 3 RAI, ou des autres nouvelles

dispositions topiques du RAI, à un état de fait non visé par leur champ

d’application présupposerait l’existence d’une lacune proprement dite de la

loi. L’unité de doctrine devrait conduire à ce que les normes précisant les

notions de l’art. 16 LPGA figurent dans cette loi ou à l’OPGA. Cela étant, il n’est, à

notre sens, pas possible de retenir l’existence d’une lacune de la loi

justifiant l’application analogique de ces nouvelles dispositions

règlementaires, édictées essentiellement dans le but d’uniformiser la pratique

des Offices AI.

En raison des dispositions règlementaires

précitées, une même atteinte à la santé pourrait conduire à la fixation de taux

d’invalidité distincts, alors même que l’évaluation repose sur une méthode

identique. Cette situation va à l’encontre du principe d’homogénéité de l’invalidité, pourtant rappelé par notre Haute Cour

dans trois arrêts récents sur la notion du revenu d’invalide.” (J.

Audidier, art. cit., p. 89 s.)

Di parere contrario è invece Gabriel

Hüni, per il quale la nozione unitaria d’invalidità giustifica

l’applicazione per analogia dell’art. 26bis cpv. 3 OAI (nella versione in

vigore dal 1° gennaio 2024) al settore dell’assicurazione contro gli infortuni:

" (…) Die

Dispositivo

voran geschilderte Problematik hat offenbar auch der Gesetzgeber erkannt und

den Bundesrat mit einer Motion (Nr. 22.3377) beauftragt, bis Ende 2023

invaliditätskonforme Lohntabellen zu erarbeiten. Der Bundesrat gab am 5. April

2023 eine Änderung von Art. 26bis Abs.

3 IVV in die Vernehmlassung, wonach ein tabellarisches Invalideneinkommen

pauschal um 10% zu kürzen sei, und erläuterte, die Erarbeitung von neuen,

invaliditätskonformen Lohntabellen erweise sich als kompliziert und sehr

zeitaufwändig. In der Folge äusserten sich diverse Organisationen und Verbände,

wobei insbesondere die Höhe des Pauschalabzugs kritisch diskutiert wurde. Schliesslich

hat der Bundesrat am 18. Oktober 2023 die Änderung der IVV hinsichtlich eines

Pauschalabzugs von den tabellarischen Invalideneinkommen von 10% verabschiedet

und per 1. Januar 2024 in Kraft gesetzt.

Der Pauschalabzug von 10% ist insofern zu begrüssen, als dass er

dem Problem der zu hohen Tabellenlöhne zeitnah Linderung verschafft. Dies

dürfte insbesondere auch in der Unfallversicherung von Bedeutung sein, wo

Invalidenrenten ab einem Invaliditätsgrad von 10% zugesprochen werden und Art.

26bis Abs. 3 IVV

aufgrund des einheitlichen Invaliditätsbegriffs analog anwendbar ist.” (G. Hüni,

Der Abzug vom tabellarischen Invalideneinkommen, Jahrbuch zum

Sozialversicherungsrecht [JaSo] 2024, p. 83 – il corsivo è del redattore)

Da parte sua, David Ionta,

nel commentare la sentenza federale pubblicata in DTF 150 V 410, ha osservato

che “les deux principaux domaines touchés par l’art. 16 LPGA sont

l’assurance-invalidité et l’assurance-accidents. Il est

essentiel que l’OFAS, qui supervise l’assurance-invalidité, et l’OFSP, qui gère

l’assurance-accidents, entament un dialogue pour parvenir à une solution

satisfaisante pour toutes les parties concernées, principalement les personnes

assurées et les assureurs sociaux. Ces offices seraient bien avisés de

reprendre leur réflexion à partir des points soulevés par Gabriela Riemer-Kafka

et Urban Schwegler (Der Weg zu einem invaliditätskonformeren Tabellenlohn, in

RSAS 6/2021, p. 287 ss)” (cfr. https://assurances-sociales.info/2024/08/8c_823-2023/?highlight=8C_823%2F2023).

2.17. Conformemente

alla giurisprudenza federale, l’applicazione per analogia presuppone situazioni

sufficientemente simili. L'analogia deve quindi considerare il fatto che il

contesto normativo nel quale esiste una norma di diritto positivo e la tematica

per la quale si pone la questione dell'applicazione analogica di quella

disposizione, devono presentare sufficienti analogie fattuali (DTF 130 V 71

consid. 3.2.1 e riferimenti ivi menzionati).

Tutto ben considerato, questo

Tribunale ritiene adempiuto il presupposto richiesto dalla giurisprudenza

appena evocata.

La norma prevista dall’art. 26bis

cpv. 3, prima frase, OAI in vigore dal 1° gennaio 2024, in virtù della quale il

reddito da invalido, se determinato in base a dati salariali statistici, va

ridotto del 10%, può dunque essere applicata per analogia nell’ambito

dell’assicurazione contro gli infortuni (e, pertanto, anche al caso di specie),

in applicazione del principio dell’uniformità nella valutazione del grado d’invalidità

(in questo senso, cfr. Hüni, art. cit., p. 83 e il riferimento ivi citato).

A conferma del fatto che si

tratta di situazioni senz’altro simili, occorre considerare innanzitutto che

con quella norma d’ordinanza il Consiglio federale ha voluto precisare la

nozione di reddito da invalido prevista dall’art. 16 LPGA ai fini della

determinazione del grado d’invalidità (“(…) reddito che l’assicurato

invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività ragionevolmente esigibile

da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione di provvedimenti

d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del

lavoro (…)”).

Ora, in quanto inserito in una

legge il cui obiettivo dichiarato è segnatamente quello di armonizzare e

uniformare il diritto materiale delle assicurazioni sociali dei vari settori

(cfr. art. 1 lett. a LPGA), l’art. 16 LPGA si applica direttamente, non soltanto

all’assicurazione per l’invalidità, ma pure a quella contro gli infortuni.

Proprio per questo motivo sarebbe

peraltro stato più opportuno inserire nella OPGA la modifica delle modalità per

determinare il reddito da invalido.

Non a caso, nella più volte

menzionata DTF 150 V 410, La Corte federale ha definito sorprendente il fatto

che il legislatore stesso abbia affrontato la tematica in questione, non già in

maniera generale (nella LPGA), ma in una legge speciale (art. 28a cpv. 1 LAI).

Un altro aspetto che va

sottolineato è quello che la nuova versione dell’art. 26bis cpv. 3,

prima frase, OAI è stata introdotta quale risposta alla mozione 22.3377 del 6

aprile 2022 della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del

Consiglio nazionale, successivamente adottata dai due rami del Parlamento, mediante

la quale era stato chiesto all’Esecutivo federale di sviluppare delle basi di

calcolo specificatamente adattate alle necessità della valutazione

dell’invalidità, tenendo conto delle proposte formulate dalla Prof. em.

Riemer-Kafka e dal Dr. iur. Schwegler, dopo che l’UFAS e lo stesso Consiglio

federale avevano dichiarato che i risultati sulla fattibilità e delle proposte

concrete, sarebbero stati disponibili non prima del 2025. Come visto, nell’atto

parlamentare in questione era stato sottolineato che studi scientifici nel

frattempo pubblicati avevano dimostrato che se per il reddito da invalido ci si

basa sulle tabelle RSS ne risultano valori strutturalmente troppo elevati con

ricadute negative sul diritto ai provvedimenti integrativi e alla rendita (cfr.

supra, consid. 2.12.).

A pagina 11 del suo rapporto

esplicativo (dopo consultazione) del 18 ottobre 2023, il DFI ha indicato che la

deduzione forfettaria del 10%, introdotta all’art. 26bis cpv. 3, prima frase,

OAI, da applicare sul reddito da invalido calcolato in base ai dati statistici previsti

dalle tabelle RSS, “… permetterà di compensare la maggiore difficoltà nella

realizzazione di tale reddito per le persone con un danno alla salute.”.

Ora, in quanto volta a correggere

una distorsione insita nella determinazione del reddito da invalido in base ai

valori centrali delle tabelle RSS, secondo il TCA, la norma di cui all’art. 26bis

cpv. 3, prima frase, OAI non può essere considerata specifica all’assicurazione

per l’invalidità. Infatti, nella misura in cui anche nell’assicurazione contro

gli infortuni, secondo costante giurisprudenza federale, il reddito da invalido

ai sensi dell’art. 16 LPGA deve essere stabilito, in assenza di un guadagno concreto

computabile, utilizzando i salari statistici RSS (valore centrale), non vi è

ragione per non applicare anche in questo settore il correttivo previsto

dall’art. 26bis cpv. 3, prima frase, OAI (in questo senso, cfr. Kommentar ATSG

– M. Randacher, Zurigo-Ginevra 2024, art. 16 n. 74: “Damit versuchte der

Bundesrat zwar dem Umstand Rechnung zu tragen, dass es einer in ihrer

Leistungsfähigkeit eingeschränkten Person häufig nicht möglich sein dürfte,

einen Lohn gemäss der LSE zu erzielen. Dennoch ist eine solche (strikte)

Regelung auf Verordnungsstufe ausschliesslich für die Invalidenversicherung

abzulehnen.”).

A proposito delle sentenze del

Tribunale delle assicurazioni del Cantone Argovia in cui è stato negato che

l’art. 26bis cpv. 3 OAI possa trovare applicazione analogica

nell’assicurazione contro gli infortuni (cfr. supra, consid. 2.16.), il

TCA si limita a rilevare, in primo luogo, che l’opinione espressa da Th. Flückiger,

contenuta in una pubblicazione del 2019, non è pertinente nella misura in cui

non può evidentemente riferirsi all’art. 26bis cpv. 3 OAI in vigore

dal 1° gennaio 2024, norma, come appena visto, che non può essere considerata

specifica all’ambito dell’assicurazione per l’invalidità (“bereichsspezifische”).

In secondo luogo, in merito a quanto

il DFI ha indicato nel suo rapporto esplicativo del 5 aprile 2023 per

l’indizione della procedura di consultazione, è vero che la disposizione

dell’OAI in discussione non può essere applicata direttamente all’assicurazione

contro gli infortuni, è però altrettanto vero che il Dipartimento ha lasciato

aperta la questione riguardante una sua eventuale applicazione per analogia,

precisando che tale aspetto avrebbe finalmente dovuto essere chiarito dalla

giurisprudenza (“Spetterà in definitiva alla giurisprudenza chiarire se anche

in mancanza di un disciplinamento in materia la deduzione possa essere

applicata anche a queste due assicurazioni.”).

Lo stesso DFI, nel suo successivo

rapporto esplicativo (dopo consultazione) del 18 ottobre 2023, ha messo in

dubbio l’efficacia di una deduzione forfettaria del 10% nell’assicurazione

contro gli infortuni (“l’efficacia di una deduzione forfettaria del 10 per

cento nell’assicurazione contro gli infortuni e nell’assicurazione militare è

discutibile”), in particolare per il motivo che, siccome in quell’ambito il

diritto alla rendita nasce già a partire da un grado d’invalidità del 10%, “…

l’introduzione di una deduzione forfettaria potrebbe comportare un aumento

delle concessioni di rendita e quindi anche delle spese di questa

assicurazione.”.

Al riguardo, il TCA sottolinea

che la necessità di correggere dei dati salariali statistici unanimamente

ritenuti troppo elevati per delle persone con problemi di salute, è la medesima

nell’assicurazione per l’invalidità e in quella contro gli infortuni.

Nella citata DTF 148 V 174

consid. 9.2.3, la Corte federale ha del resto ribadito, una volta ancora, il

principio dell’uniformità nella valutazione del grado d’invalidità (“Verdeutlicht

wird dies mit Blick auf die Unfallversicherung, bei welcher der Invaliditätsgrad

grundsätzlich ebenfalls nach Art. 16 ATSG bestimmt wird. Entsprechend geht das

Bundesgericht vom Grundsatz der Einheitlichkeit des Invaliditätsbegriffs aus (BGE 133 V 549 E.

6.1; vgl. FREY/LANG, a.a.O., N. 2, 5 und 79 zu Art. 16 ATSG).”).

Considerazioni di politica

finanziaria non possono dunque rappresentare un ostacolo all’applicazione per

analogia del correttivo nel settore dell’assicurazione-infortuni.

Infine, secondo questa Corte, la

tesi difesa da J. Audidier (cfr. supra, consid. 2.16) non è pertinente

per la questione qui da risolvere (applicazione analogica dell’art. 26bis

cpv. 3, prima frase, OAI all’assicurazione contro gli infortuni). Infatti, le

sue riflessioni, contenute in un contributo apparso nel 2022, si riferiscono

alla versione dell’art. 26bis cpv. 3 in vigore nel periodo 1°

gennaio 2022-31 dicembre 2023 e non considerano la norma, introdotta a contare

dal 1° gennaio 2024, che impone l’applicazione di una deduzione generalizzata del

10% sul reddito da invalido calcolato in base ai dati statistici della RSS,

considerati troppo elevati per persone con problemi di salute. Come rilevato in

precedenza, quest’ultima disposizione non può essere ritenuta specifica

all’assicurazione per l’invalidità.

2.18. Nella concreta evenienza, applicando

per analogia l’art. 26bis cpv. 3, prima frase, OAI, si giustifica

una riduzione del salario statistico del 10%.

Il reddito da invalido ammonta quindi

a fr. 61'376.83 (90% di fr. 68'236.19

[cfr. supra, consid. 2.6.]).

La questione di sapere se i

principi stabiliti finora dalla giurisprudenza federale debbano essere

applicati, a titolo complementare, anche dopo l’entrata in vigore della

modifica dell’art. 26bis cpv. 3 OAI, non deve essere risolta in

questa occasione, in quanto, così come già dimostrato al considerando 2.9., in

concreto le circostanze personali e professionali non giustificano

l’applicazione di una riduzione sociale ai sensi della DTF 126 V 75.

2.19. Per determinare il reddito ipotetico

conseguibile dalla persona assicurata senza il danno alla salute (reddito da

valido), è decisivo stabilire quanto essa guadagnerebbe, secondo il

principio della verosimiglianza preponderante, se non fosse divenuta invalida,

tenuto conto delle sue capacità professionali e delle circostanze personali.

Tale reddito dev'essere valutato nel modo più concreto possibile. Partendo

dalla presunzione che l’assicurato avrebbe continuato a esercitare la sua

attività nel caso in cui non fosse stato vittima dell’infortunio, il reddito in

questione si deduce di principio dall’ultimo salario che la persona assicurata

ha conseguito prima dell’insorgenza del danno alla salute, tenuto conto

dell’evoluzione dei salari sino al momento della nascita del diritto alla

rendita; eccezioni possono essere ammesse soltanto se dimostrate con il grado

della verosimiglianza preponderante (cfr. DTF 144 I 103 consid.

5.3; 139 V 28 consid. 3.3.2; 135 V 297 consid. 5.1;

134 V 322 consid. 4.1;

129 V 222 consid.

4.3.1).

Tuttavia, allorquando la perdita

del posto di lavoro è imputabile a motivi estranei all’invalidità, il salario

deve essere stabilito in base a dei valori medi. Altrimenti detto, in una tale

evenienza, per fissare il reddito da valido non è determinante il salario che

la persona assicurata realizzerebbe attualmente presso il suo ex datore di

lavoro ma piuttosto quello che conseguirebbe se non fosse divenuta invalida

(cfr. STF 8C_50/2022 dell’11 agosto 2022 consid. 5.1.1, in: SVR 2023 UV n. 8 p.

22 e il riferimento ivi citato). Secondo una costante giurisprudenza federale,

ciò è il caso, ad esempio, se il posto di lavoro che l’assicurato occupava

prima dell’insorgenza del danno alla salute non esiste più al momento della valutazione

dell’invalidità, se egli non avrebbe potuto conservare l’occupazione a causa

delle difficoltà economiche, in caso di fallimento o di ristrutturazione

dell’azienda (cfr. STF 8C_240/2023 del 14 marzo 2024 consid. 6.1; 8C_148/2017

del 19 giugno 2017 consid. 6.2.2; 8C_462/2014 del 18 novembre 2014 consid. 4.2;

9C_501/2013 del 28 novembre 2013 consid. 4.2).

Nel caso in cui risulti che

l’assicurato percepiva un salario nettamente inferiore ai salari abituali del

settore per delle ragioni estranee all’invalidità e che le circostanze concrete

non consentono di ritenere che egli si sia accontentato di un salario più

modesto rispetto a quello che avrebbe potuto pretendere, occorre tenerne conto

al momento del raffronto dei redditi, operando un parallelismo dei redditi da

confrontare. Il reddito effettivamente realizzato deve essere considerato

nettamente inferiore ai salari abituali del settore, se è inferiore di almeno

il 5% al salario statistico del ramo (cfr. DTF 134 V 297 consid. 6.1.2). Il

reddito nettamente inferiore può allora giustificare un parallelismo dei

redditi da raffrontare, il quale deve riguardare soltanto la parte che eccede

il tasso determinante del 5% (cfr. DTF 134 V 322 consid.

4.1).

In una recente sentenza

8C_546/2024 del 13 febbraio 2025 consid. 6.2.4 - riguardante un assicurato che

si trovava alle dipendenze di un’azienda familiare in qualità di direttore

tecnico, da lui stesso fondata e in seguito ceduta al figlio primogenito, al

quale il TCA aveva negato l’applicazione di una deduzione sul reddito

statistico da invalido a titolo di parallelismo, in quanto la sua posizione in

seno alla ditta non poteva essere equiparata a quella di un comune lavoratore

dipendente che subisce gli effetti del fenomeno del dumping salariale -, la

Corte federale ha ribadito l’importanza del parallelismo quale strumento di

correzione, sviluppando la seguente argomentazione:

" (…).

6.2.4 (…). Si noterà tuttavia già sin d’ora che il rifiuto da

parte della Corte ticinese di operare una riduzione a titolo di parallelismo

dei redditi (sul tema, cfr. DTF 148 V 174 consid. 6.4, con riferimenti) non

appare fondarsi su circostanze sufficientemente comprovate. Dai relativi considerandi

del giudizio impugnato non si comprende in effetti in che modo il legame di

parentela tra il ricorrente e il figlio, allora socio e gerente della società

datrice di lavoro, si trovi in relazione causale con la circostanza che il

primo si sarebbe accontentato di un reddito da valido nettamente inferiore a

quello statistico, o più in generale che non fosse realmente esposto a una tale

differenza. In assenza di indicazioni contrarie, non si giustificherebbe in

effetti in alcun modo contrapporre a un reddito senza invalidità nettamente al

di sotto della media (nazionale) un reddito da invalido medio (nazionale:

sentenza U 75/03 del 12 ottobre 2006, pubblicata in SVR 2007 UV n. 17 pag. 56)

realisticamente irrealizzabile (DTF 135 V 58 consid. 3.4.3 e. 3.4.4; cfr.

sentenze 9C_179/2013 del 26 agosto 2013 consid. 4.4 con riferimenti). Su questo

aspetto, indipendente dall’esito della perizia giudiziaria da allestire, il

Tribunale cantonale dovrà pertanto procedere ad ulteriori accertamenti e

pronunciarsi nuovamente.”

Il reddito da valido non può però

essere ritenuto inferiore alla media qualora rispetti i salari minimi previsti

da un contratto collettivo di lavoro (CCL) dichiarato di obbligatorietà

generale dal Consiglio federale nel corrispondente ramo professionale, siccome

in quel contesto i salari usuali del settore sono rappresentati in maniera più

precisa che nella RSS. In questo caso, non si procede a un parallelismo dei

redditi da raffrontare (cfr. STF 8C_392/2023 del 21 dicembre 2023 consid. 7.2,

che ha confermato la STCA 35.2022.95 del 10 maggio 2023 consid. 2.10.8;

8C_756/2022 del 14 dicembre 2023 consid. 5.1.2 e 52 [SVR 2024 UV n. 17]; 8C_541/2021 del 18 maggio 2022 consid.

4.2.2; 8C_461/2021 del 3 marzo 2021 consid.

4.2.1; 8C_310/2020 del 23 luglio 2020

consid. 2 e 3; 8C_88/2020 del 14 aprile 2020 consid.

3.2.2; 8C_141/2016 del 17 maggio 2016 consid.

5.2.2).

2.20. Nella presente fattispecie, dalla

decisione su opposizione impugnata si evince che l’assicuratore convenuto ha

stabilito il reddito da valido secondo le seguenti modalità:

" Al momento

dell’infortunio l’assicurato realizzava un salario orario di fr. 28.25 oltre le

indennità abituali. Tenuto conto dell’adeguamento dei salari in base al CCL, la

CO 1 ha fissato in fr. 28.54 il salario orario per cui, tenuto conto delle

indennità abituali, si giunge ad un ammontare annuo di fr. 65'298.--.”

Sempre in questo contesto,

l’amministrazione ha inoltre negato che fossero adempiuti i presupposti per

procedere a un parallelismo dei redditi da raffrontare, e ciò per le seguenti

ragioni:

" (…) Tali

estremi non sono dati in concreto. In base al CCL pubblicato nel mese di

gennaio 2024 il salario minimo per un lavoratore semiqualificato, quale

l’assicurato visto che non dispone di un AFC, era di fr. 28.25. Ora, a mente

della giurisprudenza, das Einkommen ungelernter Bauarbeiter welches dem

Mindestverdienst gemäss GAV-LMV entspricht oder diesen sogar übersteigt, kann

nicht als unterdurchschnittlich im Sinne der in Erwägung 5.2.2 hiervor

zitierten Praxis qualifiziert werden. Der Mindestverdienst gemäss GAV-LMV

bildet das branchenübliche Einkommen im Baugewerbe präziser ab als der

entsprechende LSE-Lohn. Demgemäss hat das kontonale Gericht zu Recht von einer

Anpassung des den GAV-LMV-Mindestlohn übersteigenden Valideneinkommens an das

LSE-Lohnniveau im Baugewerbe abgesehen (sentenza del TF 8C_141/2016 e 142/2016

del 17.5.2016 consid. 5.2.3).”

Con la propria impugnativa, il

patrocinatore dell’assicurato pretende che il reddito statistico da invalido

venga ridotto a titolo di parallelismo, posto che il reddito da valido ritenuto

dall’CO 1 è inferiore al reddito mediano del settore delle costruzioni (livello

di competenze 1) previsto dalla tabella RSS TA1 2022 (adeguato alla durata

normale di lavoro di quello stesso settore e all’indice nominale dei salari)

(cfr. doc. I).

Controversa è dunque la questione

di sapere se i redditi da raffrontare debbano essere parallelizzati, più

precisamente se in concreto sono dati i presupposti per applicare l’eccezione

alla parallelizzazione prevista dalla giurisprudenza federale (cfr. supra,

consid. 2.19. in fine).

2.21. Nel caso di specie, dalle carte

processuali emerge che l’CO 1 ha definito il reddito da valido partendo dal

salario orario effettivamente conseguito dall’assicurato nel 2022 lavorando in

qualità di piastrellista (fr. 28.25/ora, salario corrispondente a quello minimo

previsto per la classe salariale 3 [Semi-qualificato/ausiliare/CFP] di cui

all’Appendice 2 al Decreto del Consiglio di Stato del 4 ottobre 2017 che

conferisce l’obbligatorietà generale a livello cantonale ad alcune disposizioni

del Contratto collettivo di lavoro (CCL) nel ramo della posa di piastrelle e

mosaici fino al 30 giugno 2019), al quale ha aggiunto l’importo di fr.

0.29/ora, corrispondente all’aumento previsto dal Decreto del Consiglio di

Stato del 22 marzo 2023 che modifica l’obbligatorietà generale a livello

cantonale al contratto collettivo di lavoro nel ramo della posa delle

piastrelle, dei mosaici e delle pietre naturali e artificiali (in vigore sino

30 giugno 2025), per un ammontare di fr. 28.54/ora (2024). Il salario orario è

quindi stato trasformato in salario annuale (fr. 65'297.51),

moltiplicando l’importo di fr. 28.54 per 2'112 ore/anno e aggiungendo l’8.33%

di tredicesima mensilità (cfr. doc. 190, p. 1).

Nella misura in cui il reddito

senza invalidità ritenuto dall’assicuratore resistente è conforme al salario

minimo contemplato dal CCL del settore in cui era professionalmente attivo

l’insorgente, tornerebbe applicabile l’eccezione prevista dalla giurisprudenza

federale, di modo che si dovrebbe rinunciare alla parallelizzazione dei

redditi.

Pertanto, raffrontando un reddito

da valido di fr. 65'297.51 con un reddito da invalido di fr. 61'376.83, il

grado d’invalidità è del 6%, che sarebbe insufficiente a fondare il

diritto alla rendita (cfr. art. 18 cpv. 1 LAINF).

2.22. In

materia di assicurazione per l’invalidità, dal 1° gennaio 2022 è in vigore un

nuovo art. 26 OAI, anch’esso introdotto nel quadro della revisione «Ulteriore

sviluppo dell’AI», in virtù della norma di delega prevista dall’art. 28a cpv.

1, seconda frase, LAI.

Il tenore di quella norma

d’ordinanza è il seguente:

" 1Il reddito senza invalidità (art. 16

LPGA) è determinato sulla base dell’ultimo reddito lavorativo effettivamente

conseguito prima dell’insorgere dell’invalidità. Se il reddito lavorativo

conseguito negli ultimi anni prima dell’insorgere dell’invalidità era soggetto

a forti variazioni, ci si basa su un reddito medio adeguato.

2Se il reddito

lavorativo effettivamente conseguito è inferiore di almeno il 5 per cento

al valore centrale usuale del settore secondo la RSS di cui

all’articolo 25 capoverso 3, il reddito senza invalidità corrisponde

al 95 per cento di questo valore centrale.

3Il

capoverso 2 non è applicabile, se:

a.

anche il reddito con invalidità secondo l’articolo 26bis capoverso 1 è inferiore di

almeno il 5 per cento al valore centrale usuale del settore secondo la RSS di

cui all’articolo 25 capoverso 3; o

b.

il reddito è stato conseguito con un’attività lucrativa

indipendente.

4Se il reddito

lavorativo effettivamente conseguito non può essere determinato o non può

esserlo in misura sufficientemente precisa, il reddito senza invalidità è

fissato sulla base dei valori statistici di cui all’articolo 25 capoverso 3

relativi alle persone con la medesima formazione e condizioni professionali

analoghe.

5Se un’invalidità

insorge dopo che l’assicurato ha previsto o iniziato una formazione

professionale, il reddito senza invalidità è determinato secondo il valore

statistico di cui all’articolo 25 capoverso 3 che l’assicurato

avrebbe potuto conseguire dopo la conclusione della formazione.

6Se un assicurato

non può iniziare o concludere alcuna formazione professionale a causa

dell’invalidità, il reddito senza invalidità è determinato secondo i valori

statistici di cui all’articolo 25 capoverso 3. In deroga

all’articolo 25 capoverso 3, vanno impiegati valori indipendenti dal

sesso.”

Nel caso di specie, considerato

l’aspetto contestato (cfr. supra, consid. 2.20. in fine), a interessare

sono i capoversi 2 e 3 dell’art. 26 OAI che definiscono le modalità

d’applicazione del fattore di correzione del parallelismo dei redditi.

2.23. Prima dell’entrata in vigore della

modifica d’ordinanza, il principio e le modalità di applicazione del

parallelismo erano regolati dalla giurisprudenza federale, nell’assicurazione

per l’invalidità, così come in quella contro gli infortuni (cfr. supra,

consid. 2.19.).

Lo strumento del parallelismo dei

redditi era stato introdotto quale correttivo al fatto che, per giurisprudenza,

il salario statistico determinante per il raffronto con il reddito conseguito

prima dell’invalidità, è quello che risulta dai dati salariali nazionali,

e non da quelli regionali (in proposito, cfr. SVR 2007 UV n. 17; STFA I 222/04 del 5 settembre 2006),

corrispondente all’attività esercitata dalla persona assicurata prima

dell’insorgenza del danno alla salute (cfr. Commentaire romand LPGA – M. Moser-Szeless,

art. 16 LPGA n. 23 e riferimenti ivi citati). In assenza di correzione, i

lavoratori a basso reddito sarebbero risultati svantaggiati, in quanto al

reddito da valido inferiore alla media viene di regola contrapposto un reddito

medio più elevato, ciò in violazione del principio dell’uguaglianza di

trattamento (cfr. Basler Kommentar ATSG – Chr. Frey/N. Lang, art. 16 n. 12).

Con la giurisprudenza evocata al

considerando 2.19. in fine, inaugurata con la pronunzia 8C_141/2016 e 8C_142/2016 del 17 maggio 2016 consid.

5.2.2.3, in base alla quale, se nel ramo professionale in questione vi è

un CCL dichiarato d’obbligatorietà generale, sono i salari minimi ivi previsti

ad essere determinanti, l’efficacia correttiva dello strumento del parallelismo

dei redditi è di fatto stata relativizzata.

Ad ogni modo, ancora nella DTF

148 V 174, emanata in materia di assicurazione per l’invalidità (ma, come

visto, applicabile anche nel settore dell’assicurazione contro gli infortuni - cfr.

supra, consid. 2.7.), il Tribunale federale ha

ribadito l’importanza del parallelismo dei redditi quale strumento di

correzione, al pari della deduzione sociale introdotta con la DTF 126 V 75

(consid. 9.2.2: “Neben dem Tabellenlohnabzug verfolgt die in E. 6.4

hiervor dargelegte Parallelisierung als weiteres Korrekturinstrument ebenfalls

den Zweck, beim Einkommensvergleich dem Einzelfall gegenüber einer

standardisierten Betrachtung Rechnung zu tragen.”).

2.24. Per quanto concerne la genesi

dell’art. 26 OAI (nella versione in vigore dal 1° gennaio 2022), questa Corte

rileva che nell’avamprogetto presentato dal Consiglio federale i capoversi 5 e

6 di quella disposizione avevano il seguente tenore:

" 5Se è inferiore di oltre il 5 per cento al

salario usuale del settore in questione, il reddito senza invalidità

corrisponde al 95 per conto del valore centrale usuale del settore secondo la

RSS.

6Il capoverso 5

non è applicabile se:

a. il reddito di cui al capoverso 1 è pari o superiore al salario

minimo previsto in un contratto collettivo o normale

di lavoro;

b. anche il reddito

con invalidità secondo l’articolo 26bis capoverso 2 è inferiore al valore

centrale usuale del settore secondo la RSS; o

c. l’assicurato esercita un’attività lucrativa indipendente.”

Nel rapporto esplicativo per l’avvio

della procedura di consultazione del 4 dicembre 2020 dell’UFAS («Disposizioni

d’esecuzione relative alla modifica della legge federale sull’assicurazione per

l’invalidità (Ulteriore sviluppo dell’AI»), si evince quanto segue a proposito

dei capoversi qui in discussione:

" (…).

Art. 26 cpv. 5

Se il reddito senza invalidità è inferiore di oltre il 5 per cento

al salario usuale nel settore in questione secondo la tabella della RSS, va

effettuata una cosiddetta parallelizzazione. Per parallelizzazione s’intende

che nell’ambito del confronto dei redditi i fattori estranei all’invalidità non

sono presi in considerazione o lo sono in egual misura per entrambi i redditi.

Si tratta di tutti i fattori (prevalentemente economici) che incidevano negativamente

sul reddito dell’assicurato già prima dell’insorgere del danno alla salute,

come ad esempio un livello salariale basso sul piano regionale, la categoria di

permesso di soggiorno (compresi i frontalieri) o la nazionalità, nonché

condizioni personali quali le carenze linguistiche, la mancanza di una

formazione professionale o l’età. Per uniformare la prassi, si procede a un

adeguamento del reddito senza invalidità al 95 per cento del valore centrale

usuale nel settore corrispondente secondo la RSS. La nuova regolamentazione è

più vantaggiosa per gli assicurati, poiché in futuro non ci si dovrà più

chiedere quali fattori esattamente hanno comportato un reddito inferiore alla

media e, addirittura, se la persona si sia eventualmente accontentata di un tale

reddito modesto. Si parte dunque dal presupposto che difficilmente una persona

con un’attività salariata si accontenti volontariamente di un tale reddito. Di

conseguenza, si dovrà effettuare automaticamente la parallelizzazione, se il

reddito senza invalidità secondo il capoverso 1 sarà inferiore di oltre il 5

per cento al valore centrale usuale nel settore in questione secondo la RSS.

Garantendo la parallelizzazione automatica per i salariati, tutti i fattori che

potrebbero teoricamente essere presi in considerazione anche per la deduzione

dovuta al danno alla salute conformemente alla giurisprudenza del Tribunale

federale lo saranno già in quella sede e non potranno quindi più essere

considerati per la deduzione in questione.

Art. 26 cpv. 6 lett. a

In questa lettera viene dapprima stabilito che non va effettuata

alcuna parallelizzazione secondo il capoverso 5, se all’attività in questione

si applica un CCL di obbligatorietà generale o un CNL e l’assicurato raggiunge

il salario minimo previsto nel pertinente CCL o CNL. Questo disciplinamento

corrisponde al principio sviluppato dalla giurisprudenza, secondo cui il

guadagno minimo secondo un CCL riflette il reddito usuale nel settore in

questione meglio del salario corrispondente della RSS. Si deve presupporre che

il salario minimo negoziato dalle parti sociali o fissato da un’autorità non

sia equiparabile a un reddito inferiore alla media.

Art. 26 cpv. 6 lett. b

Non si dovrà effettuare la parallelizzazione secondo il capoverso

6, se anche per la determinazione del reddito con invalidità ci si basa sul

reddito effettivo e quest’ultimo è a sua volta inferiore alla media. Per il

confronto dei redditi, infatti, i fattori estranei all’invalidità non vanno

presi in considerazione o devono essere considerati in egual misura per

entrambi i redditi.

Art. 26 cpv. 6 lett. c

Nel caso dei lavoratori indipendenti non si può presumere che non

si siano accontentati volontariamente di un tale reddito modesto. Proprio per

questi lavoratori è infatti tipico che si accontentino di un reddito modesto

anche per diversi anni, non da ultimo per motivi legati anche al diritto

assicurativo e a quello fiscale. Al riguardo viene quindi ripresa la

giurisprudenza vigente. Per avere un disciplinamento semplice e uniforme, nel caso

dei lavoratori indipendenti sarà esclusa la parallelizzazione. Questo non

significa però automaticamente che in ogni caso si debba computare quale

reddito senza invalidità un reddito insufficiente per coprire il fabbisogno

vitale. In particolare nei casi in cui l’impresa è ancora molto giovane e i

redditi dei primi anni non sono rappresentativi, per determinare il reddito

senza invalidità va fatto eventualmente ricorso ai valori statistici.”

Nel quadro della procedura di

consultazione, è stato chiesto da più parti lo stralcio dell’eccezione di cui

alla lettera a dell’art. 26 cpv. 6 AP-OAI (cfr. Rapporto sui risultati della

procedura di consultazione [(«Disposizioni d’esecuzione relative alla modifica

della legge federale sull’assicurazione per l’invalidità (Ulteriore sviluppo

dell’AI»)], p. 42-44).

Nella versione dell’art. 26 OAI

entrata in vigore il 1° gennaio 2022, l’Esecutivo federale ha rinunciato a

riproporre l’eccezione al parallelismo in caso di reddito (da valido)

effettivamente conseguito conforme al salario minimo previsto dal CCL del

settore interessato.

Queste le considerazioni espresse

dall’UFAS in merito all’art. 26 cpv. 2 OAI, contenute nel rapporto esplicativo

(successivo alla procedura di consultazione) del 3 novembre 2021 dell’UFAS («Disposizioni

d’esecuzione relative alla modifica della legge federale sull’assicurazione per

l’invalidità (Ulteriore sviluppo dell’AI»):

" Se il

reddito lavorativo effettivamente conseguito secondo il capoverso 1 è inferiore

di oltre il 5 per cento al valore centrale usuale del settore secondo la RSS,

va effettuata una cosiddetta parallelizzazione.

Effettuare una parallelizzazione significa prendere in

considerazione come correttivi per la determinazione dei redditi di paragone

fattori economici che incidevano negativamente sul reddito dell’assicurato già

prima dell’insorgere del danno alla salute (p. es. un livello salariale basso

sul piano regionale, la categoria di permesso di soggiorno [compresi i

frontalieri] o la nazionalità, nonché condizioni personali quali le carenze

linguistiche, la mancanza di una formazione professionale o l’età). In questo

modo si rispetta il principio secondo cui i fattori estranei all’invalidità non

vanno presi in considerazione o devono essere considerati in egual misura per

entrambi i redditi.

Per quanto concerne il reddito senza invalidità, la

parallelizzazione viene effettuata fissando il reddito al 95 per cento del

valore centrale usuale del settore in questione secondo la RSS. Anche in questo

caso va impiegata per principio, per analogia con l’articolo 25 capoverso 3

DOAI, la tabella TA1_tirage_skill_level (Salario mensile lordo secondo il ramo

economico, il livello di competenze e il sesso – Settore privato), stabilendo

il ramo economico e il livello di competenze del caso e utilizzando i valori

indipendenti dall’età e differenziati a seconda del sesso, conformemente alle

regole generali.

La nuova regolamentazione è più vantaggiosa per gli assicurati,

poiché in futuro non ci si dovrà più chiedere quali fattori esattamente hanno

comportato un reddito inferiore alla media e, addirittura, se la persona si sia

eventualmente accontentata di un tale reddito modesto. Si parte dunque dal

presupposto che difficilmente una persona con un’attività salariata si

accontenti volontariamente di un tale reddito. Di conseguenza, si dovrà

effettuare automaticamente la parallelizzazione, se il reddito lavorativo

effettivamente conseguito secondo il capoverso 1 sarà inferiore di almeno il 5

per cento al valore centrale usuale del settore in questione secondo la RSS.

Contrariamente alla vigente prassi del Tribunale federale, in

futuro la parallelizzazione sarà effettuata anche se l’assicurato consegue un

salario minimo secondo un contratto collettivo di lavoro (CCL) o un contratto

normale di lavoro (CNL), purché questo resti inferiore di almeno il 5 per cento

al valore centrale usuale del settore in questione secondo la RSS. I CCL e i

CNL disciplinano infatti soltanto il salario minimo e quindi, in linea di

massima, non quello usuale del settore. Va infine rilevato che numerosi CCL e

CNL hanno una validità soltanto regionale. Per gli organi esecutivi sarebbe

dunque molto oneroso dover accertare se nel singolo caso sia applicabile o meno

un CCL o un CNL. Garantendo tale parallelizzazione automatica per i salariati,

in futuro tutti i fattori economici di cui si può tenere conto attualmente per

la deduzione dovuta al danno alla salute saranno già presi in considerazione.

L’attuale deduzione dovuta al danno alla salute diventerà pertanto una deduzione

per attività a tempo parziale (cfr. art. 26bis cpv. 3 D-OAI).” (p. 49)

2.25. Nella DTF 150 V 410 consid. 9.5.3.3,

precedentemente menzionata, il TF ha rilevato che lo strumento del parallelismo

riguarda il reddito da valido e che, per rapporto alla giurisprudenza in vigore

sino a quel momento, viene ammesso con più facilità (cfr. art. 26 cpv. 2 e 3

OAI), nel senso che il motivo del conseguimento di un reddito modesto è divenuto

irrilevante. Sempre la Corte federale ha pure sottolineato che tale novità è

stata giudicata appropriata dalla dottrina e che la giurisprudenza attuale è ormai

priva di oggetto.

2.26. A proposito delle norme che regolano

la parallelizzazione dei redditi previste dal nuovo art. 26 OAI, U. Meier

e M. Reichmuth ritengono che la soluzione adottata dal Consiglio

federale rispetti la norma di delega di cui all’art. 28a cpv. 1, seconda frase,

LAI, che, sebbene si distanzi in più punti dalla precedente giurisprudenza, sia

appropriata e che serva a semplificare l’applicazione del diritto, di modo che

va considerata conforme al diritto. A loro avviso, essa si applica quindi al

posto della precedente giurisprudenza, divenuta ormai priva di oggetto con

l’entrata in vigore della novella d’ordinanza, giurisprudenza che ancora esigeva

che si andassero a ricercare i motivi all’origine della realizzazione del

reddito modesto.

Sempre secondo questi due autori,

la giurisprudenza rimane valida nella misura in cui è compatibile con l’art. 26

cpv. 2 e 3 OAI, dubitando che ciò sia il caso, in particolare, per quella in

base alla quale ci si doveva astenere dalla parallelizzazione, in presenza di

un reddito da valido conforme al salario minimo secondo un CCL (cfr.

Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung IVG, Zurigo-Ginevra 2022, art. 28a n. 127 s.).

Da parte loro, H.-J. Mosimann

e K. Gehring hanno semplicemente osservato che, contrariamente alla

precedente giurisprudenza federale, il parallelismo ora si applica anche quando

la persona assicurata raggiunge il salario minimo previsto da un CCL o da un contratto

normale di lavoro (CNL), senza ulteriori commenti (cfr. Mosimann/Gehring,

Parallelisierung und Leidensabzug als Korrekturelemente, in: November-Tagung

zum Sozialversicherungsrecht 2022 – Hybrid-Veranstaltung, Zurigo-San Gallo

2023, p. 68).

Anche J.

Audidier ha affermato che, diversamente dalla giurisprudenza federale, “une

parallélisation s’applique même si la rémunération correspond au salaire

minimum d’une convention collective de travail ayant force obligatoire.” (Audidier,

art. cit., p. 88).

Infine, K. Gerber ha

ripreso le considerazioni contenute nel rapporto esplicativo del 3 novembre

2021 dell’UFAS (cfr. supra, consid. 2.23.), ritenendo tuttavia che

l’automatismo nell’applicare il parallelismo risulti troppo assoluto (cfr. KOSS

– Gerber, art. 28a n. 109 s.).

Alla luce della giurisprudenza e

della dottrina riportate al precedente considerando, la normativa riguardante

la determinazione del reddito da valido nell’ambito dell’assicurazione per

l’invalidità (art. 26 OAI), entrata in vigore il 1° gennaio 2022, rispetta

dunque la norma di delega prevista dall’art. 28a cpv. 1, seconda frase, LAI ed è

quindi conforme al diritto federale.

2.27. Nella presente fattispecie, la

questione che si pone - esclusa a priori una sua applicazione diretta

visto che la norma di delega è stata inserita (soltanto) nella LAI -, è quella

di sapere se l’art. 26 OAI può essere applicato per analogia nel settore

dell’assicurazione contro gli infortuni, oppure no.

Tutto ben considerato, questo

Tribunale ritiene che ciò sia il caso per i medesimi argomenti sviluppati a

proposito dell’art. 26bis cpv. 3, prima frase, OAI (cfr. supra, consid.

2.17.), quindi similitudine delle situazioni da disciplinare, norma non

specifica all’assicurazione per l’invalidità e applicazione del principio dell’uniformità

nella valutazione del grado d’invalidità.

Esistono dunque validi motivi per

un cambiamento della giurisprudenza sinora in vigore (a questo proposito, cfr.

la DTF

144 V 72 consid. 5.3.2

e il riferimento ivi citato). Del resto, così come emerge dai materiali

preparatori e dalla dottrina citati in precedenza, la nuova norma d’ordinanza

si applica in sostituzione di quella giurisprudenza, la quale è divenuta ormai

priva di oggetto.

2.28. In concreto, dalle tavole

processuali emerge che l’assicurato, senza il danno alla salute, continuando a

svolgere la professione di piastrellista a tempo pieno, nel 2024 avrebbe

conseguito un reddito annuo lordo, di per sé non contestato, di fr. 65'297.51

(cfr. doc. 190, p. 1).

Secondo la tabella RSS TA1

tirage_skill_levels 2022, settore economico 41-43 (“Costruzioni”),

livello di competenze 1, il reddito lordo mediamente conseguito in Svizzera da

un uomo, era di fr. 5’825/mese oppure di fr. 69’900/anno.

Questo reddito deve essere

riportato su 41.2 ore/settimana, dato che corrisponde alla durata normale del

lavoro nel settore 41-43 in base alla relativa tabella pubblicata sul sito web

dell’UFS (“Durée normale du travail dans les entreprises selon la division

économique [NOGA 2008]”), per cui esso si attesta a fr. 71’997/anno.

Aggiornandolo

al 2024 (in base alla tabella T1.1.20 -

Indice dei salari nominali, costruzioni, 2022 – 2023 e alla stima trimestrale

dell’evoluzione dei salari nominali più attuale al momento in cui è stata

emanata la decisione su opposizione impugnata), il reddito centrale del settore

delle costruzioni ammontava nel 2024 a fr. 74'463.11/anno.

Posto che continuando a lavorare in quello stesso settore, l’insorgente

avrebbe realizzato nel 2024 un reddito pari a fr. 65'297.51, il gap salariale corrisponde al 12.30%.

Adempiuta

la condizione posta dall’art. 26 cpv. 2 OAI (reddito effettivamente conseguito

inferiore di almeno il 5% al valore centrale usuale del settore secondo la

RSS), qui applicato per analogia, il reddito da valido corrisponde a fr.

70'739.95, ovvero al 95% di fr. 74'463.11.

Da notare che nella presente

fattispecie non entra in linea di conto l’applicazione dell’una o dell’altra

delle eccezioni (al parallelismo dei redditi) previste dall’art. 26 cpv. 3

lett. a e b OAI (l’assicurato svolgeva un’attività lucrativa dipendente

e il reddito da invalido non è stato determinato in virtù dell’art. 26bis

cpv. 1 OAI).

2.29. Confrontando i fr. 61'376.83 (cfr. supra,

consid. 2.18.) al reddito che il ricorrente avrebbe potuto conseguire senza il

danno alla salute, e cioè fr. 70'739.95 (cfr.

supra, consid. 2.28.), risulta una perdita di guadagno del 13.23%,

arrotondata al 13%, sufficiente a fondare il diritto a una rendita

d’invalidità (cfr. art. 18 cpv. 1 LAINF).

La decisione su opposizione

impugnata mediante la quale all’assicurato è stata negata l’assegnazione di una

rendita d’invalidità, deve dunque essere annullata.

2.30. Considerato l’esito del ricorso,

l’assicuratore verserà all’insorgente, rappresentato da un avvocato, l’importo

fr. 2’800 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per ripetibili (cfr. art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA; art. 30

Lptca; DTF 122 V 278; DTF 118 V 139; STF U 8/07 del 20 febbraio 2008; STF

8C_517/2012 del 1° novembre 2012).

2.31. L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore

fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice,

rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio

e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

In

data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61

lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice,

rapida e, di regola pubblica.

Dalla

medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo

cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a

spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo

prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

Trattandosi

di una controversia relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha

previsto di prelevare le spese.

Sul tema, cfr. anche STF

9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022

KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio

2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi,

Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les

tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019,

in SZS/RSAS 2/2022 p. 107; Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21

agosto 2024 “Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021

nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica

dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale

cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della

revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni)

e controprogetto”).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è parzialmente

accolto.

§ La

decisione su opposizione impugnata è annullata.

§§ L’CO

1 è condannato a riconoscere all’assicurato una rendita d’invalidità del 13% a

contare dal 1° luglio 2024.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

L’CO 1 verserà all’assicurato,

rappresentato da un avvocato, l’importo di fr. 2'800 (IVA inclusa) a titolo

d’indennità per ripetibili.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti