35.2024.84
Discussa la determinazione del grado d'invalidità mediante il metodo del raffronto dei redditi. Ammessa applicazione analogica delle disposizioni in vigore nell'assicurazione per l'invalidità per determinare reddito da invalido e quello da valido
24 marzo 2025Italiano87 min
I 871/02 del 20 aprile 2004 e STF I 162/01 del 18 marzo 2002).
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2024.84
mm/DC
Lugano
24 marzo 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Maurizio Macchi, cancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 10 ottobre 2024 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 9
settembre 2024 emanata da
CO 1 rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro
gli infortuni
ritenuto in fatto
1.1. In data 25 marzo 2022, RI 1, nato
nel 1985, a quel momento alle dipendenze della ditta __________ in qualità di
piastrellista e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni e le
malattie professionali presso l’CO 1, ha riportato un trauma distorsivo alla
caviglia sinistra.
L’esame di RMN del 19 maggio 2022
ha evidenziato la presenza di una lesione della sindesmosi tibio-fibulare
anteriore e distrazione del legamento deltoideo, come pure un edema osseo
dell’astragalo e in misura minore della tibia con piccolo danno osteocondrale
del domo astragalico (doc. 32).
Nel mese di settembre 2023, l’assicurato
è quindi stato sottoposto a un intervento artroscopico diagnostico con
microfratture del talo laterale (doc. 117).
L’istituto assicuratore ha
assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. Alla chiusura del caso, con
decisione formale del 24 giugno 2024, l’amministrazione ha negato il diritto a
una rendita in quanto il reddito da invalido (fr. 67'899) è risultato superiore
a quello da valido (fr. 65'298). L’CO 1 ha invece assegnato un’indennità per
menomazione dell’integrità (IMI) del 5% (cfr. doc. 192).
A seguito dell’opposizione
interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato (cfr. doc. 199), in data 9
settembre 2024, l’assicuratore ha in sostanza confermato il contenuto della sua
prima decisione (cfr. doc. 203).
1.3. Con tempestivo ricorso del 10
ottobre 2024, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto in via
principale l’assegnazione di una rendita d’invalidità di almeno il 30%, in
subordine la retrocessione degli atti all’amministrazione per nuova
decisione.
A sostegno delle proprie pretese,
il patrocinatore contesta le modalità con le quali l’assicuratore resistente ha
determinato il grado dell’invalidità, concretamente l’entità del reddito da
invalido ritenuto, sviluppando la seguente argomentazione:
" (…) In
primis, si contesta il salario annuo mediano considerato da controparte a
titolo di ipotetico salario da invalido. Difatti, applicando il salario mensile
totale di livello 1 relativo alla suddetta tabella, adattando tale cifra ad una
settimana di 41.7 h e rivalutandola nominalmente al 2024, si ottiene un salario
annuo di CHF 62'455.00.
In secondo luogo, il salario da valido riportato in seno alla
contestata decisione, confrontato con il salario annuo che emerge dalla tabella
in questione per un lavoratore di livello 1 nell’ambito delle costruzioni
(ambito in cui rientra un piastrellista) appare considerevolmente inferiore.
La tabella utilizzata da controparte prevede infatti un salario di
CHF 5'811.00 nell’ambito delle costruzioni, il quale, adattato al 2024, costituisce
uno stipendio annuale minimo di CHF 73'745.00. Un tale stipendio annuale appare
dunque superiore almeno del 11.5% a quello ipotetico da valido riportato, vale
a dire CHF 65'298.00. Pertanto, in perfetta applicazione dei concetti
sviluppati dalla giurisprudenza federale in merito, anche lo stipendio da
invalido va proporzionalmente e parallelamente ridotto del 11.5%.
In conclusione, il reddito da invalido da considerare nella
valutazione inerente al discapito economico non può in ogni caso essere
maggiore a CHF 55'212.00/anno (CHF 62'455.00 sottratto l’11.5%).
Nella denegata e non auspicata ipotesi in cui questa lodevole
Autorità ritenga di non applicare il suddetto concetto al caso di specie,
risulterebbe comunque iniquo basarsi direttamente sui salari indicati nella
tabella TA1 per quantificare il reddito da invalido. È infatti innegabile che,
nonostante il reddito ipotetico da valido fosse soggetto a un contratto
collettivo di lavoro (CCL), esso risultava comunque inferiore alla media
nazionale.
Di conseguenza, seguendo un ragionamento logico, se già il
precedente salario risultava al di sotto della media nazionale, appare evidente
che il nuovo ipotetico reddito da invalido che il ricorrente potrebbe
percepire, sarà proporzionalmente ancora più basso rispetto agli standard
nazionali. Ciò è dovuto al limitato grado di formazione del ricorrente, al
fatto che molte professioni gli sono precluse a causa delle note conseguenze
dell’infortunio e, soprattutto, alla verosimile necessità di accontentarsi di
un’occupazione molto semplice, non tutelata da alcun CCL. Oltre, come già
detto, alla riconosciuta discrepanza tra gli stipendi ticinesi e quelli
nazionali. (…).” (doc. I, p. 4 s.)
L’avv. RA 1 rimprovera inoltre
all’amministrazione di non aver applicato alcuna riduzione sul reddito
statistico da invalido. In realtà, a suo avviso, fattori quali gli impedimenti
legati al danno alla salute infortunistico, l’età, il basso livello formativo e
lo statuto di frontaliere, svantaggerebbero l’insorgente dal profilo
retributivo (cfr. doc. I, p. 5 s.).
1.4. L’CO 1, in risposta, ha postulato
che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto
occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
considerato in diritto
in
ordine
2.1. Preliminarmente, richiamata la STF 8C_85/2017 del 20 aprile
2018 consid. 5.2 (relativa a un caso in cui l’incarto era stato affidato
dall’assicuratore a un legale esterno all’istituto per le fasi della procedura
giudiziaria; sul tema, si veda pure la STF 8C_561/2019 dell’11 maggio 2020
consid. 1), questa Corte rileva che decide la presente vertenza nella sua
composizione ordinaria (pubblicata su FUCT N. 94 del 16 maggio 2024) poiché,
come dichiarato dall’CO 1 in una comunicazione dell’8 giugno 2020 al TCA,
l’incarto sub judice è stato trattato dalla funzionaria che figura nell’intestazione degli
allegati prodotti (in concreto, dall’avv. RA 2), senza che la giurista di
lingua italiana figlia del Giudice Ivano Ranzanici se ne sia in alcun modo
occupata (cfr. STF 8C_668/2021 del 18 febbraio 2022 consid. 2.1).
nel merito
2.2. In concreto, è litigiosa la
questione di sapere se l’amministrazione era legittimata a negare
all’assicurato il diritto a una rendita d’invalidità a dipendenza dell’evento
infortunistico del 25 marzo 2022, oppure no.
2.3. Giusta l'art. 18 cpv. 1 LAINF,
l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito
d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.
Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è
considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale
presumibilmente permanente o di lunga durata.
Il TF, in una sentenza U 192/03
del 22 giugno 2004, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572 ss., ha rilevato che
l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a
sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo
per il quale occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in
seguito all'introduzione della LPGA.
Da parte sua, l'art. 16 LPGA
prevede che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che l’assicurato
invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività ragionevolmente esigibile
da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione di provvedimenti
d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del
lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non
fosse diventato invalido.
L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art.
16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di invalidità
dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2
seconda frase LAINF.
Nella stessa pronuncia la nostra
Massima Istanza ha quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza
relativa ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e
invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito all'introduzione
della LPGA.
Su questi aspetti si veda pure la
DTF 130 V 343.
Due sono, dunque, di norma gli
elementi costitutivi dell'invalidità:
1. il danno alla salute fisica o
psichica (fattore medico)
2. la diminuzione della capacità
di guadagno (fattore economico).
Tra il danno alla salute e
l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato
(fattore causale).
Nell'assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale, naturale ed
adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.
2.4. L'invalidità, concetto
essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di
guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.
D'altro canto, poiché
l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un
danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente
adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.
Spetta al medico fornire una
precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un
esatto quadro degli impedimenti che egli incontra nell'esplicare determinate
funzioni.
Il medico indicherà per prima
cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali
sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.
Egli valuterà finalmente il grado
dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella professione
attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi aspetti, STF
Fatti
I 871/02 del 20 aprile 2004 e STF I 162/01 del 18 marzo 2002).
L'invalidità, proprio perché
concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che
l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello che egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando
la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in
un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (cfr. art. 16 LPGA).
I due redditi da porre a
raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su
solide basi, avere un fondamento oggettivo.
La giurisprudenza federale ha,
più volte, confermato il principio che, nella determinazione dell'invalidità,
non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica del danno
alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi sulle
conseguenze economiche di tale danno.
Il TF ha avuto modo di confermare
che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro stabile si può
far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire pienamente presso
la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua capacità lavorativa
(STF U 25/94 del 30 giugno 1994).
La perdita di guadagno effettiva
può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se - le
condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in
generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si
avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività
ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al
massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una
prestazione di lavoro e non a un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss.
consid. 4a; conferma di giurisprudenza).
Le ragioni, inerenti l'azienda,
che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente capacità di
produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del lavoro
generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile dall'assicurato, che
gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua capacità di lavoro
(RAMI 1991 succitata, consid. 4d).
I. Termine: reddito da
invalido
La misura dell'attività che si
può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del danno
alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'età, le
attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.
Secondo la giurisprudenza, per la
fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che non
riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione
professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito,
rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse
vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o
non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).
Nel valutare la possibilità di
sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità di guadagno non
si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro ma ci si
collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione, cioè, in
cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187,
p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STF del 30 giugno 1994 succitata).
Specifica dell'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui all'art. 28 cpv. 4 OAINF:
" Se a causa
della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo
l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente
dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il grado
d'invalidità i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima
di un danno alla salute della stessa gravità."
Considerandi
II. Termine: reddito
conseguibile senza invalidità
Nel determinare il reddito
conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla
situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura
partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si sarebbe mantenuta
sostanzialmente stabile (cfr. STF del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci
si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche
rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze
ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss.,
consid. 5b; 4a, b).
Il grado di invalidità
corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico
conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da
invalido.
2.5
Nel caso di specie, così come si evince
dall’impugnativa, censurati sono gli aspetti economici legati alla determinazione
del grado d’invalidità del ricorrente (cfr. doc. I).
Il TCA limiterà pertanto il
proprio esame a quel solo aspetto.
Non è oggetto di contestazione la
valutazione medica della capacità lavorativa residua, concretamente il fatto
che, nonostante le sequele dell’infortunio assicurato interessanti la caviglia
sinistra, l’insorgente sarebbe in grado di svolgere, a tempo pieno e con un
rendimento completo, delle attività sostitutive confacenti, conformemente a
quanto stabilito dal medico __________ dell’CO 1, dott. __________, spec. FMH
in chirurgia ortopedica e traumatologia, a margine della visita di chiusura del
16.
aprile 2024 (cfr. doc. 177, p. 4 s.).
2.6
In concreto, dal documento “Calcolo
del grado d’invalidità tramite la rilevazione svizzera della struttura dei
salari (RSS)”, su cui si fonda la decisione formale del 24 giugno 2024, si
evince che per determinare il reddito da invalido, l’amministrazione ha
applicato la tabella TA1_tirage_skill_level
relativa all’anno 2022, uomini, livello di competenze 1, ramo economico totale.
L’importo
così ottenuto (fr. 63'660) è poi stato riportato su 41.7 ore/settimana (orario
usuale di lavoro settimanale nel ramo economico totale) e adeguato all’indice
nominale dei salari sino al 2024 (per il 2024, è stata utilizzata la stima
trimestrale, anziché il dato consolidato a quel momento non ancora disponibile).
L’istituto
assicuratore non ha infine operato alcuna decurtazione sul reddito statistico,
né a titolo di parallelismo dei redditi né a titolo di deduzione sociale.
Il
reddito da invalido stabilito dall’CO 1 in quella sede ammontava pertanto a fr.
67'899 (cfr. doc. 190).
Nella decisione su opposizione
impugnata, il reddito da invalido è invece stato fissato in fr. 68'236.19,
la differenza risultando dal fatto che in quell’occasione si è fatto capo agli ultimi
dati a disposizione relativi all’evoluzione nominale dei salari (cfr. doc.
204, p. 4).
Il valore ritenuto dall’assicuratore
LAINF viene contestato dal rappresentante del ricorrente.
Con la propria impugnativa, egli
fa innanzitutto valere che “… applicando il salario mensile totale di livello 1
relativo alla suddetta tabella (la TA1, n.d.r.), adattando tale cifra ad una
settimana di 41.7 h e rivalutandola nominalmente al 2024, il reddito
ammonterebbe in realtà a fr. 62'455.00” (doc. I, p. 4).
In secondo luogo, l’avv. RA 1
rileva che, in base alla tabella RSS TA1 2022, il reddito mensile medio
conseguibile svolgendo delle attività semplici di tipo fisico o manuale
(livello di competenze 1) nel settore delle costruzioni, è di fr. 5'811, il
quale, dopo adeguamento all’indice dei salari nominali sino al 2024,
corrisponde a un valore annuo di fr. 73'745, superiore dell’11.5% almeno al
reddito da valido ritenuto dall’CO 1. Egli pretende dunque che il reddito
statistico da invalido venga ridotto di quella percentuale a titolo di
parallelismo dei redditi (doc. I, p. 4 s.).
Infine, sempre secondo il
patrocinatore, le circostanze personali e professionali del caso di specie giustificherebbero
una riduzione anche a titolo di deduzione sociale (cfr. doc. I, p. 5 s.).
Con la risposta di causa (cfr.
doc. III), l’assicuratore resistente ha ribadito che la decisione di negare al
ricorrente l’assegnazione di una rendita d’invalidità, è conforme al diritto
federale.
Da un canto, per quanto riguarda
la questione del parallelismo dei redditi, l’amministrazione ha fatto valere
che in concreto non vi sarebbe spazio per una riduzione a tale titolo, posto
che il reddito da valido considerato corrisponde al salario minimo previsto dal
CCL di categoria. Del resto, essa ha osservato che il fatto che l’assicurato
lavori in Ticino sarebbe irrilevante, avendo la giurisprudenza federale
stabilito che determinanti ai fini del raffronto dei redditi sono i dati
salariali nazionali.
D’altro canto, trattandosi della
pretesa deduzione sociale, l’istituto ha sostenuto che né le limitazioni
funzionali derivanti dal danno alla salute, né l’assenza di formazione, né
ancora lo statuto di frontaliere, sono fattori suscettibili di giustificare una
tale decurtazione.
2.7
Per costante giurisprudenza, il reddito
da invalido deve essere valutato in primo luogo in funzione della
situazione concreta dell’assicurato. Esso corrisponde al reddito effettivamente
conseguito dall’interessato, a condizione che i rapporti di lavoro appaiano
particolarmente stabili, che esercitando l’attività in questione egli sfrutti
al meglio la sua capacità lavorativa residua ragionevolmente esigibile e che il
guadagno in tal modo ottenuto corrisponda al suo effettivo rendimento, senza
comportare elementi di salario sociale.
In assenza di un reddito
effettivamente realizzato, ossia quando la persona assicurata, dopo
l’insorgenza del danno alla salute, non ha più esercitato un’attività lucrativa
o almeno un’attività esigibile confacente al suo stato di salute, il reddito da
invalido può essere determinato in base a salari fondati sui dati statistici
risultanti dalla RSS oppure sui dati salariali derivanti dalle DPL elaborate
dall’CO 1 (DTF 135 V 297 consid. 5.2; 129 V 472 consid. 4.2.1; da notare che l’CO
1.
ha rinunciato alla banca dati DPL a far tempo dal 1° gennaio 2019 [STF
8C_171/2021 del 14 dicembre 2021 consid. 3.2]).
Di regola, occorre fondarsi sui
salari mensili indicati nella tabella RSS TA1, alla linea “totale settore
privato” (DTF 124 V 321 consid. 3b/aa). In questo senso, si fa riferimento alla
statistica dei salari lordi standardizzati, basandosi sempre sul valore mediano
o centrale (DTF 124 V 321 consid. 3b/bb).
Il valore statistico – mediano –
si applica di principio a tutti gli assicurati che non possono più svolgere la
loro precedente attività in quanto troppo impegnativa per le loro condizioni di
salute, ma che conservano una capacità lavorativa in attività più leggere. Per
questi assicurati, il salario statistico è sufficientemente rappresentativo di
quanto sarebbero in grado di guadagnare in quanto invalidi, nella misura in cui
comprende un largo ventaglio di attività variegate e non qualificate che non
richiedono una specifica esperienza professionale, né una particolare
formazione (cfr. STF 9C_458/2024 del 10 febbraio 2025 consid. 5.4; 8C_549/2019
del 26 ottobre 2020 consid. 4.5; 8C_732/2019 del 19 ottobre 2020 consid. 4.5; 9C_603/2015
del 25 aprile 2016 consid. 8.1; 9C_242/2012 del 13 agosto 2012 consid. 3).
Occorre fare capo alla versione
della RSS pubblicata al momento determinante della decisione impugnata (DTF 143
V 295 consid. 4).
La misura in cui i salari
risultanti dalle statistiche devono essere ridotti, dipende dall’insieme delle
circostanze personali e professionali del caso di specie (limitazioni funzionali
legate al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità/tipo di
autorizzazione di soggiorno e grado di occupazione) ed è il risultato di una
valutazione entro i limiti del potere d’apprezzamento. Una riduzione massima
del 25% sul salario statistico permette di tenere conto dei diversi elementi
che possono influenzare il reddito di un’attività lucrativa (DTF 126 V 75
consid. 5b/aa-cc).
L’entità della riduzione che si
giustifica in un caso concreto rileva dal potere d’apprezzamento (DTF 132 V 393
consid. 3.3). Questa valutazione compete in primo luogo all’amministrazione che
in questo contesto gode di un ampio potere d’apprezzamento. Il giudice deve
dare prova di riserbo allorquando è chiamato a verificare la fondatezza di tale
apprezzamento. In questo senso, egli non può, senza motivo pertinente,
sostituire il suo apprezzamento a quello dell’amministrazione; deve fondarsi su
circostanze suscettibili di far apparire il suo apprezzamento come il più
appropriato (DTF 126 V 75 consid. 6; 123 V 150 consid. 2).
In una sentenza 8C_256/2021 del 9
marzo 2022, pubblicata in DTF 148 V 174, emanata in materia di assicurazione
per l’invalidità (in applicazione delle disposizioni di legge e di ordinanza in
vigore sino al 31 dicembre 2021), il Tribunale federale (di seguito: TF) ha negato che fossero adempiuti i presupposti per un
cambiamento della propria giurisprudenza in materia di determinazione del grado
d’invalidità in applicazione dei dati salariali statistici pubblicati dall’UFS
(Rilevazione svizzera della struttura dei salari [RSS]).
Nel comunicato stampa del 9 marzo
2022.
figurano in particolare le seguenti indicazioni:
" (…) La
determinazione del grado d'invalidità è in linea di principio disciplinata
dalla legge. Con il concetto di un mercato del lavoro equilibrato (secondo
l'articolo 16 della legge federale sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali, LPGA), il legislatore presuppone fondamentalmente che un
lavoro corrispondente alle loro capacità sia disponibile anche per le persone
con problemi di salute. Questo concetto giuridico non può essere derogato
utilizzando invece opportunità di lavoro concretamente esistenti o condizioni
concrete del mercato del lavoro. Il computo del valore del reddito da valido e
da invalido non era stato fino ad ora disciplinato in dettaglio dalla legge.
Principalmente, in conformità della giurisprudenza finora in vigore, vengono
prese in considerazione le circostanze concrete, ovvero il salario
effettivamente ottenuto prima o dopo l'inizio dell'invalidità. Solo se questo
non è possibile si usano i dati statistici salariali, di solito quelli
risultanti dalle tabelle RSS. L'uso delle RSS per determinare l'invalidità è
quindi "ultima ratio". Le RSS si basano su un sondaggio condotto ogni
due anni tra le aziende in Svizzera. Si fonda quindi su dati completi e concreti
del mercato del lavoro reale. Il salario mediano dei salari lordi
standardizzati della RSS, che deve essere preso come base secondo la prassi
finora in vigore del Tribunale federale, è in linea di principio adatto come
valore di partenza per determinare il reddito da invalido. Per tener conto del
fatto che una persona invalida può essere in grado di utilizzare la sua
capacità lavorativa residua solo con un successo inferiore alla media, anche in
un mercato del lavoro equilibrato, la giurisprudenza vigente prevede la
possibilità di una decurtazione ("deduzione per circostanze personali e
professionali") fino al 25 % dal salario tabellare.
Questa deduzione è di fondamentale importanza come strumento di
correzione per determinare un reddito da invalido che sia il più concreto
possibile. Tenuto conto della possibilità della deduzione per circostanze
personali e professionali, il Tribunale federale ha finora espressamente
rifiutato di prendere come base il quartile più basso del valore della tabella.
Un altro strumento di correzione è il parallelismo dei redditi. Questo serve
anche a prendere in considerazione i casi individuali quando si confrontano i
redditi. Non è chiaro fino a che punto la determinazione del reddito da
invalido sulla base del valore mediano della RSS, eventualmente corretto per
mezzo degli strumenti menzionati, debba essere considerato discriminatorio.
Dalla circostanza che i presupposti per un cambiamento di prassi
non siano oggi adempiuti non si può dedurre che la giurisprudenza –
segnatamente in considerazione della modifica dal 1° gennaio 2022 della legge
federale e dell'ordinanza sull'assicurazione per l'invalidità – non possa
svilupparsi ulteriormente. Un cambiamento della giurisprudenza in questo
momento non sarebbe tuttavia opportuno, anche in considerazione della revisione
ormai entrata in vigore. Questo concerne l'uso dei dati statistici salariali
per il confronto dei redditi e gli strumenti di correzione. Su tale questione
il Tribunale federale non deve esprimersi nel caso in rassegna. (…)” (cfr.
Comunicato stampa del Tribunale federale: https://www.bger.ch/files/live/sites/bger/files/pdf/it/8c_0256_2021_yyyy_mm_dd_T_i_13_37_00.pdf)
In una sentenza 8C_541/2021 del
18.
maggio 2022 consid. 5.2.1, la Corte federale ha precisato che quanto
stabilito nella pronunzia 8C_256/2021 succitata vale anche in materia di
assicurazione contro gli infortuni, e ciò in ragione del principio dell’unità
della nozione d’invalidità (“Dieses zur bis 31. Dezember 2021 geltenden
Rechtslage im Bereich der Invalidenversicherung ergangene Urteil gilt – wie in
dessen E. 9.2.3 deutlich zum Ausdruck kommt – infolge des Grundsatzes der
Einheitlichkeit des Invaliditätsbegriffs (BGE 133 V 549 E. 6.1; vgl. Christoph
Frey/Nathalie Lang, in: Basler Kommentar, Allgemeiner Teil des Sozialversicherungsrechts,
2020, N. 2, 5 und 79 zu Art. 16 ATSG) auch für den Bereich der
Unfallversicherung.”; si veda inoltre la precedente STF 8C_682/2021 del 13
aprile 2022 consid. 12.1, anch’essa emanata in materia di assicurazione contro
gli infortuni, in cui l’Alta Corte, richiamandosi alla sentenza 8C_256/2021, ha
negato che vi fossero validi motivi per ridurre uniformemente e linearmente i
salari statistici del 15-25%).
2.8
A proposito dell’entità del reddito da invalido da applicare
nel caso di specie, con la propria impugnativa, il patrocinatore
dell’assicurato contesta innanzitutto il valore salariale (di partenza)
ritenuto dall’amministrazione, in quanto, a suo dire, applicando la tabella RSS
TA1, riportando la cifra così ottenuta su 41.7 ore/settimana e adeguandola
all’indice dei salari nominali sino al 2024, il reddito annuo lordo ammonterebbe
a fr. 62'455 (anziché a fr. 68'236.19).
Al riguardo, il TCA rileva che in base ai dati forniti dalla tabella RSS
TA1_tirage_skill_level 2022, ramo economico totale, uomini, livello di
competenze 1, il ricorrente avrebbe potuto conseguire un salario lordo di fr.
5’305/mese oppure di fr. 63’660/anno.
Riportando
questo dato su 41.7 ore e aggiornandolo al 2024 (in base alla tabella T1.1.20 - Indice dei salari nominali, ramo economico totale,
uomini, 2022 – 2023 e alla stima trimestrale dell’evoluzione dei salari
nominali più attuale al momento in cui è stata emanata la decisione su
opposizione impugnata [cfr., in questo senso, STF 8C_659/2022, 8C_707/2022 del
2.
maggio 2023 consid. 7.2; per una critica inerente a questo aspetto, cfr. S.
Berner, Die Bedeutung von Quartalsschätzungen für die Anpassung der
Vergleichseinkommen an die Lohnentwicklung bei der Invaliditätsgradberechnung,
in: SZS/RSAS 1/2025, p. 3 ss., in particolare p. 14]), esso ammonta a fr.
68'236.19.
Stante ciò, l’avv. RA 1 non può
dunque essere seguito nella misura in cui pretende che il dato salariale (di
partenza) corrisponderebbe all’importo di fr. 62'455.
Non è chiaro come il
patrocinatore sia giunto a tale importo. Comunque, già soltanto riportando
sull’intero anno il salario mensile lordo relativo al ramo economico totale,
uomini, livello di competenze 1, previsto dalla tabella RSS TA1_tirage_skill_level 2022, si ottiene un
reddito più elevato (fr. 5'305 x 12 = fr.
63'660).
2.9
Con una seconda censura, il
rappresentante dell’assicurato rimprovera all’assicuratore resistente di non
aver operato alcuna deduzione sociale sul reddito statistico da invalido. A suo
avviso, le circostanze che giustificherebbero la riduzione di quel reddito
sarebbero rappresentate dagli impedimenti derivanti dal danno alla salute infortunistico,
dall’età, dal basso livello formativo e dallo statuto di frontaliere del
ricorrente (cfr. doc. I).
A proposito dell’invocato fattore
delle limitazioni funzionali risultanti dal danno infortunistico, il TCA rileva che, secondo la
giurisprudenza federale, il livello di competenze 1 della RSS comprende già
tutta una serie di attività leggere che tengono conto di molte limitazioni. In
altre parole, possono essere considerate sotto il cappello delle limitazioni
funzionali che consentono in linea di principio di applicare una riduzione
percentuale sul reddito statistico soltanto le circostanze che su un mercato
equilibrato del lavoro devono essere considerate come eccezionali.
Negli
altri casi non viene attuata nessuna deduzione a questo titolo, neppure se la
capacità lavorativa è totale in attività confacenti e non si pone dunque il
problema di un’indebita doppia deduzione (cfr. STF 8C_125/2024 del 3 febbraio
2025.
consid. 5.2.2; 8C_765/2019 del 10 giugno 2020 consid. 5.4.4; 8C_9/2020 del
10.
giugno 2020 consid. 4.4.4; 8C_730/2019 del 10 giugno 2020 consid. 4.4.4;
8C_495/2019 dell'11 dicembre 2019 consid. 4.2.2; 8C_82/2019 del 19 settembre
2019.
consid. 6.3.2; in questo senso, si veda pure Ares Bernasconi, “8C_9/2020
du 10 juin 2020 - Abattement sur le revenu d’invalide selon l’ATF 126 V 75”,
in: SZS/RSAS 1/2021 n. 49; si vedano inoltre, tra le tante, STCA 35.2023.93 del
22.
gennaio 2024 consid. 2.10; 35.2023.89 dell’11 marzo 2024 consid. 2.9.3;
32.2023.116
del 29 aprile 2024 consid. 2.22.5).
Ora,
nel caso di specie, dalla documentazione medica la cui affidabilità non è
stata contestata dall’avv. RA 1, emerge che, nonostante il danno residuo
interessante la caviglia sinistra, l’assicurato sarebbe ancora in grado di
svolgere attività leggere, talvolta medio-pesanti, e di precisione, che non
implichino il salire su scale a pioli (cfr. doc. 177, p. 5).
Tenuto conto dell’esigibilità
appena descritta, questo Tribunale deve concludere che il ricorrente beneficia
di un ventaglio di attività sostitutive esigibili ancora sufficientemente
ampio, motivo per il quale una decurtazione a tale titolo non è giustificata
(cfr., in questo senso, la STF 8C_215/2023 del 1° febbraio 2024 consid. 5.2.2.3,
riguardante un assicurato che, a causa delle conseguenze di un infortunio al
ginocchio sinistro, era stato dichiarato in grado di svolgere attività
sostitutive con caratteristiche simili a quelle del caso sub judice e la
STF 8C_57/2024 del 5 dicembre 2024 consid. 5.2.1, concernente un assicurato il
cui danno alla salute gli consentiva di svolgere ancora soltanto delle attività
leggere e, raramente, medio-pesanti).
In questo contesto, va pure
considerato che l’incapacità per motivi di salute di continuare a svolgere
lavori pesanti non implica necessariamente una riduzione del reddito ipotetico
da invalido. Il semplice fatto che siano ormai esigibili soltanto dei lavori
leggeri non giustifica l’applicazione di una riduzione supplementare, siccome
il salario statistico comprende, nel livello di qualifica 1, già un gran numero
di attività leggere (cfr. STF 8C_841/2017 del 14 maggio 2018 consid. 5.2.2.2 e
riferimenti).
Anche l’età dell’insorgente al momento
determinante (luglio 2024 – cfr., su questo specifico aspetto, la STF
8C_405/2021 del 9 novembre 2021 consid. 6.4.2) – 39 anni – non giustifica una
decurtazione a tale titolo del reddito statistico da invalido. In questo senso,
occorre sottolineare che sul rilevante mercato del lavoro equilibrato lavoratori
non qualificati vengono richiesti indipendentemente dall’età e che in tali
attività l’età avanzata non ha necessariamente un effetto di riduzione sui
salari (cfr. DTF 146 V 16 consid. 7.2.1 e riferimenti; STF 8C_128/2022 del 15
dicembre 2022 consid. 6.2.3). Del resto, non può nemmeno essere ignorato che al
momento della (potenziale) nascita del diritto alla rendita, l’insorgente aveva
un’età ancora ben lontana da quella ordinaria di pensionamento (in questo
senso, si veda la STF 8C_122/2019 del 10 settembre 2019 consid. 4.3.2,
riguardante un assicurato cinquantenne).
In questo contesto, va pure considerato
che la questione di sapere se, in materia di assicurazione obbligatoria contro
gli infortuni, il fattore età costituisce un criterio di riduzione oppure se,
in questo ambito, l’incidenza dell’età sulla capacità di guadagno deve essere
presa in considerazione soltanto nel quadro della norma particolare di cui
all’art. 28 cpv. 4 OAINF; non è ancora stata decisa dal Tribunale federale (in
questo senso, cfr. ancora la succitata STF 8C_57/2024 consid. 5.2.1).
L’assenza di formazione e di
esperienza
in taluni ambiti di attività (cfr., tra le tante, STF 8C_659/2021 del 17
febbraio 2022 consid. 4.3.2; STF 8C_48/2021 del 20 maggio 2021 consid. 4.3.4; STF
8C_603/2020 del 4 dicembre 2020 consid. 6.2; STF 8C_122/2019 del 10 settembre
2019.
consid. 4.3.2; STF 8C_46/2018 dell’11 gennaio 2019 consid. 4.4), non motiva
parimenti l’applicazione di una deduzione sociale.
Infine, neppure lo statuto di
frontaliere dell’assicurato può giustificare una decurtazione del reddito
statistico da invalido.
In effetti, in una sentenza
8C_20/2023 del 10 maggio 2023 consid. 5.3, la Corte federale ha negato
l’applicazione di una riduzione salariale in ragione dello statuto di
frontaliere della persona assicurata (di nazionalità italiana), evidenziando in
particolare che “…, di principio, le persone di nazionalità di uno Stato
comunitario non possono essere trattate diversamente dai lavoratori svizzeri
sotto il profilo salariale (cfr. sentenza 8C_610/2017 del 3 aprile 2018 consid.
4.4).”. Del resto, in concreto, l’insorgente sostiene sì di aver conseguito un
salario inferiore alla media ma non dimostra in alcun modo di essere stato
svantaggiato dal punto di vista retributivo per rapporto ai suoi (eventuali)
colleghi di nazionalità svizzera, allorquando si trovava alle dipendenze della
ditta __________ (circa la necessità di confrontarsi con la situazione concreta
e di non limitarsi a fare riferimento soltanto ai valori statistici, cfr. DTF
146.
V 16 consid. 6.2.3).
Alla luce di quanto appena esposto, tenuto pure conto del
riserbo di cui deve dare prova il giudice delle assicurazioni sociali nel
sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione, questa Corte
ritiene che, non operando alcuna deduzione sociale, l’istituto assicuratore
convenuto non abbia abusato del proprio potere di apprezzamento.
Per quanto concerne infine il
preteso parallelismo dei redditi, questa Corte rileva che tale fattore di correzione
riguarda in realtà il reddito da valido (in questo senso, cfr. la STF
8C_823/2023 dell’8 luglio 2024 consid. 9.5.3.3, pubblicata in DTF 150 V 410 e
in SVR 1/2025 IV n. 1, p. 1 ss.), di modo che tale tematica verrà affrontata successivamente,
allorquando si tratterà di discutere l’entità del reddito senza invalidità
stabilito dall’assicuratore convenuto.
2.10
Resta da stabilire se l’ulteriore fattore
di correzione previsto dall’art. 26bis cpv. 3, prima frase, OAI
(un’applicazione della norma prevista dalla seconda frase è in concreto a
priori da escludere, posto che l’insorgente dispone di una piena capacità
lavorativa in attività alternative appropriate), recentemente introdotto dal
Consiglio federale (il 1° gennaio 2024, versione in casu determinante
visto che il potenziale diritto alla rendita è nato dopo quella data [nel
luglio 2024] - cfr., fra le tante, la STF 8C_57/2024 del 5 dicembre 2024
consid. 5.2.2) in virtù della norma di delega di cui all’art. 28a cpv. 1,
seconda frase, LAI, possa trovare un’applicazione per analogia anche in ambito
di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni.
2.11
In materia di assicurazione per
l’invalidità, nel quadro della revisione «Ulteriore sviluppo dell’AI», in
vigore dal 1° gennaio 2022, per quanto attiene alla determinazione del diritto
ai provvedimenti integrativi e alla rendita, il Consiglio federale ha in
particolare modificato l’art. 28a LAI (“Valutazione del grado d’invalidità”)
e l’art. 26bis OAI (“Determinazione del reddito con invalidità”).
Il tenore del capoverso 1 della
disposizione di legge appena citata è il seguente:
" 1Per valutare il grado d’invalidità di un
assicurato che esercita un’attività lucrativa si applica l’articolo 16 LPGA. Il
Consiglio federale definisce i redditi lavorativi determinanti per la
valutazione del grado d’invalidità e i fattori di correzione applicabili.”
L’art. 26bis OAI,
nella versione in vigore dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2023, prevedeva
invece quanto segue:
" 1Se dopo l’insorgere dell’invalidità
l’assicurato consegue un reddito lavorativo, quest’ultimo gli viene computato
quale reddito con invalidità (art. 16 LPGA), sempre che gli permetta di
valorizzare al meglio la sua capacità funzionale residua in relazione a
un’attività lucrativa da lui ragionevolmente esigibile.
2Se non vi è alcun
reddito lavorativo computabile, il reddito con invalidità è determinato in base
ai valori statistici di cui all’articolo 25 capoverso 3. In deroga all’articolo
25.
capoverso 3, per gli assicurati di cui all’articolo 26 capoverso 6 vanno
impiegati valori indipendenti dal sesso.
3Se a causa
dell’invalidità l’assicurato può lavorare soltanto con una capacità funzionale
secondo l’articolo 49 capoverso 1bis pari
o inferiore al 50 per cento, al valore determinato in base a valori statistici
è applicata una deduzione del dieci per cento per attività lucrativa a tempo
parziale.”
Il testo dell’art. 25 cpv. 3 OAI,
in vigore a partire dal 1° gennaio 2022, richiamato dal succitato art. 26bis
cpv. 2 OAI, è il seguente:
" 3Se per la determinazione dei redditi lavorativi determinanti si
impiegano valori statistici, vanno presi come riferimento i valori centrali
della Rilevazione della struttura dei salari (RSS) dell’Ufficio federale di
statistica. Possono essere impiegati altri valori statistici, se nel singolo
caso il reddito non figura nella RSS. Vanno utilizzati valori indipendenti
dall’età e differenziati a seconda del sesso.”
2.12
Negli ultimi anni, a livello
parlamentare federale, sono stati depositati diversi atti aventi per oggetto la
determinazione del grado d’invalidità mediante l’utilizzo dei dati statistici,
auspicando una riduzione dei salari di riferimento.
In particolare, il 6 aprile 2022,
la Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale
ha depositato in Consiglio nazionale la mozione 22.3377 («Utilizzare salari
statistici corrispondenti all’invalidità nel calcolo del grado d’invalidità»)
(al riguardo, cfr. P. Kern, AI: pas de modification de la pratique lors du
calcul du taux d’invalidité selon les salaires statistiques de l’ESS, in: Droit
et Handicap 05/2022, p. 4), il cui testo è il seguente:
"
(…) Il Consiglio federale è incaricato di implementare entro il
30.
giugno 2023 una base di calcolo che, nel determinare il reddito con
invalidità, mediante valori statistici consideri le possibilità di reddito
realistiche delle persone affette da problemi di salute. Nel farlo, esso tiene
conto del fatto che anche nel caso di attività ausiliarie al minimo livello di
competenza, proprio perché affette da problemi di salute le persone con
disabilità non sono in grado di svolgere determinati lavori e che anche per le
attività che, ragionevolmente, si possono assegnare loro, il livello salariale
è inferiore a quello delle persone sane.
Nella rielaborazione delle basi di calcolo, fondata su una
metodologia statistica riconosciuta e sullo stato della ricerca, il Consiglio
federale tiene conto del nuovo sistema pensionistico lineare, dell'ulteriore
sviluppo della valutazione dell'invalidità e, di conseguenza, delle nuove norme
a livello di ordinanza in vigore dal 1° gennaio 2022. Come ha più volte
annunciato, esso include anche la soluzione proposta da Riemer-Kafka/Schwegler.
Prima di procedere alla consultazione delle pertinenti modifiche dell'ordinanza,
il Consiglio federale rende pubbliche le conseguenze finanziarie
dell'elaborazione e consulta le commissioni specialistiche competenti prima
della messa in vigore.”
La mozione in questione è stata
motivata nei seguenti termini:
"
(…) Secondo l'articolo 28a capoverso 1 LAI, il Consiglio federale
deve definire i redditi lavorativi determinanti per la valutazione del grado
d'invalidità e i fattori di correzione applicabili. Per determinare il reddito
con invalidità, il Consiglio federale ha posto in vigore al 1° gennaio 2022
l'articolo 26bis OAI. Di conseguenza, il reddito con invalidità si rifà a
valori statistici, sempreché non vi sia un reddito effettivamente conseguito e
computabile. Secondo l'articolo 25 capoverso 3 OAI, vanno presi come riferimento
i valori centrali della Rilevazione della struttura dei salari (RSS).
Situazione iniziale:
- fino alla fine del 2021 le attuali tabelle RSS sono state
utilizzate, secondo la prassi, per determinare il reddito con invalidità
(cosiddetto reddito da invalido);
- il Tribunale federale ha più volte designato questa prassi come
soluzione transitoria (DTF 139 V 592, consid. 7.4, DTF 142 V 178, consid.
2.5.8);
- all'inizio del 2021 studi scientifici (Prof. Dr. iur Gächter e
Büro BASS) hanno evidenziato che le tabelle RSS esistenti, destinate a scopi
statistici, si basano principalmente su salari di persone sane. Nel caso delle
attività ausiliarie al minimo livello di competenza esse contemplano salari
elevati del settore edilizio con attività pesanti a livello fisico e del
settore terziario qualificato. In tal modo esse rispecchiano in modo del tutto
insoddisfacente il livello salariale delle persone affette da problemi di
salute;
- lo studio BASS mostra inoltre che i salari effettivi delle
persone con disabilità sono più bassi rispetto a quelli delle persone sane
anche nelle attività che sono ancora possibili con l'invalidità. Se per il
reddito da invalido ci si basa sulle tabelle RSS ne risultano valori
strutturalmente troppo elevati. Ne consegue che le riqualificazioni e le
rendite vengono negate sebbene, considerando valori realistici, ve ne sarebbe
il diritto. Molte persone interessate devono ricorrere all'aiuto sociale;
- la problematica del calcolo del grado AI tramite le tabelle RSS
è nota da anni. Nell'ambito della consultazione, il loro inserimento nell'OAI è
stato criticato da numerosi Cantoni e Comuni e anche da diversi partiti
politici;
- nell'agosto 2021 la CSS-N ha chiesto all'unanimità al Consiglio
federale di sviluppare una nuova base di calcolo;
- nonostante una vasta critica, il Consiglio federale ha
consolidato nell'OAI la prassi problematica. Le domande nel Parlamento
(21.8014, 21.8155, 21.8019) hanno evidenziato come risultati e proposte
concrete in merito al mandato del Consiglio federale all'UFAS, "se sia
possibile elaborare basi di calcolo adattate alle specificità dell'AI"
saranno disponibili non prima del 2025.
Il ritardo fino al 2025 è incomprensibile e problematico:
1.
dal novembre del 2021 c'è una proposta concreta da parte di un gruppo
di lavoro che ruota intorno al Prof. em. Riemer-Kafka, che consente una stima
dei salari realistica per le persone affette da malattie fisiche. La proposta
indica inoltre che sono possibili senza alcun problema anche valutazioni per le
persone affette da malattie psichiche;
2.
all'inizio di gennaio del 2022, 16 esperti di punta in materia
di assicurazione sociale si sono espressi a favore di un esame tempestivo della
proposta di soluzione Riemer-Kafka. Il Prof. Dr. iur Gächter e i cofirmatari
sottolineano che i motivi addotti dal Consiglio federale per un esame differito
sono incomprensibili dal punto di vista giuridico. Essi sottolineano che il
sistema di rendite lineare in vigore dal 1° gennaio 2022 aggrava il problema,
in quanto ogni singolo grado AI incide direttamente sull'ammontare della
rendita. Inoltre, la maggiore considerazione delle problematiche individuali
(p. es. un elevato bisogno di pause) da parte dei servizi medici regionali
(SMR) non ha alcun rapporto diretto con l'esame di una tabella RSS adattata.
Con la presente mozione e il mandato di implementare entro la fine
di giugno del 2023 una nuova base di calcolo si tiene conto dell'urgenza di
scaglioni salariali corrispondenti all'invalidità.”
In data 25 maggio 2022 il
Consiglio federale ha proposto di respingere la mozione, sviluppando le
seguenti considerazioni:
"
(…) Il Consiglio federale ha sottolineato a più riprese la sua
disponibilità a occuparsi della richiesta avanzata dalla Commissione con la sua
mozione, vale a dire di rielaborare le basi in questione, procedere alle
valutazioni necessarie, presentare i suoi risultati e procedere agli
adeguamenti che dovessero rivelarsi necessari. L'adeguamento delle disposizioni
di ordinanza concernenti la valutazione del grado d'invalidità entro il 1°
luglio 2023 non è tuttavia possibile per i seguenti motivi:
Per poter valutare in modo adeguato le novità introdotte con la
riforma Ulteriore sviluppo dell'assicurazione invalidità (AI) occorre una base
di dati relativa ad almeno due anni, anche perché occorre illustrare non
soltanto gli effetti sull'AI ma, come stabilito dal Tribunale federale, anche
quelli sulle altre assicurazioni sociali interessate (AINF, AM, PP, PC).
Le proposte presentate dal Prof. em. Riemer-Kafka (Schweizerische
Zeitschrift für Sozialversicherung und berufliche Vorsorge 6/2021 "Der Weg
zu einem invaliditätskonformeren Tabellenlohn"; www.szs.recht.ch >
Archiv > 2021) riguardo a possibili salari statistici corrispondenti
all'invalidità non sono ancora affinate a tal punto da poter essere attuate già
entro la data richiesta. Tra le altre cose, non è ancora stata effettuata
alcuna verifica della praticabilità a lungo termine del
"Job-Matching-Tool" della Schweizerische Paraplegiker-Forschung in
caso di suo impiego sull'arco di più anni per la realizzazione di rilevazioni
speciali della struttura dei salari. Inoltre non esistono rilevazioni e analisi
concernenti l'impiego del tool per l'allestimento di tabelle per le persone
affette da malattie psichiche, che costituiscono il 50 per cento dei
beneficiari di rendite dell'AI. Infine occorre chiarire se le proposte
presentate tengano sufficientemente conto delle differenze salariali tra donne
e uomini, dato che esse sembrerebbero non apportare alcun miglioramento per le
donne. I lavori necessari a tal fine in collaborazione con l'Ufficio federale
di statistica, responsabile per la Rilevazione svizzera della struttura dei
salari (RSS) sono stati avviati e il Prof. em. Riemer-Kafka si è detto disposto
a parteciparvi attivamente.
Nella sua sentenza 8C_256/2021 del 9 marzo 2022, il Tribunale
federale ha stabilito che il salario mediano dei salari lordi standardizzati
della RSS continua a essere idoneo quale base per la determinazione del reddito
con invalidità. Con il concetto di mercato del lavoro equilibrato (art. 16
della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni
sociali [LPGA; RS 830.1]) il legislatore parte dal presupposto che per
principio anche le persone con problemi di salute possano ancora accedere a posti
di lavoro adatti alle loro capacità residue. Si dovrà dunque valutare se le
auspicate tabelle RSS adattate all'invalidità siano ancora compatibili con il
concetto di mercato del lavoro equilibrato.
Considerata la chiara affermazione del Tribunale federale, il
Consiglio federale è del parere che le novità introdotte con la riforma
Ulteriore sviluppo per quanto riguarda la valutazione del grado d'invalidità
siano conformi alla legge. Appare quindi tanto più importante valutare in modo
approfondito i presupposti necessari per l'eventuale introduzione di nuove basi
di calcolo, procedere a una valutazione seria delle novità introdotte con la
riforma e dei loro effetti su tutte le assicurazioni sociali interessate e
analizzare la possibilità di apportare modifiche nel senso proposto dalla
mozione. Il Consiglio federale ha avviato i necessari lavori, ma un'eventuale
modifica di ordinanza potrà entrare in vigore al più presto nel 2025.”
Il 1° giugno 2022 la mozione è
stata adottata dal Consiglio nazionale.
In data 26 settembre 2022 il
Consiglio degli Stati l’ha a sua volta adottata modificandola nel senso che il
termine per l’implementazione è stato prolungato di 6 mesi (“La mozione è
adottata con la modifica seguente: il Consiglio federale è incaricato di implementare
entro il 31 dicembre 2023 una base di calcolo che, nel determinare il reddito
con invalidità, mediante valori statistici consideri le possibilità di reddito
realistiche delle persone affette da problemi di salute. […].”).
Il 14 dicembre 2022 il Consiglio
nazionale ha infine aderito alla modifica.
2.13
In risposta alla mozione 22.3377, riprodotta
al precedente considerando, il 18 ottobre 2023, l’Esecutivo federale ha
adottato una modifica dell’OAI, entrata in vigore il 1° gennaio 2024.
Questo il tenore del nuovo art.
26bis cpv. 3 OAI:
" Al valore determinato in base a valori statistici
secondo il capoverso 2 è applicata una deduzione del 10 per cento. Se a causa
dell’invalidità l’assicurato può lavorare soltanto con una capacità funzionale
secondo l’articolo 49 capoverso 1bis pari o
inferiore al 50 per cento, è applicata una deduzione del 20 per cento. Non sono
ammesse ulteriori deduzioni.”
Al riguardo, nel rapporto
esplicativo (dopo consultazione) del 18 ottobre 2023 del Dipartimento federale
dell’interno (DFI) («Modifica dell’ordinanza del 17 gennaio 1961
sull’assicurazione per l’invalidità (OAI) Attuazione della mozione della CSSS-N
22.3377
Utilizzare salari statistici corrispondenti all’invalidità nel calcolo
del grado d’invalidità»), figurano segnatamente le seguenti indicazioni:
" (…).
3.
Punti essenziali del progetto
In seguito alla procedura di consultazione, l’avamprogetto è stato
modificato in modo da inserire nel progetto diverse delle proposte formulate
dai partecipanti. Dal 1° gennaio 2024 dovrebbe quindi essere introdotta una
base di calcolo sotto forma di deduzione forfettaria che, nel determinare il
reddito con invalidità mediante valori statistici, considererà le possibilità
di reddito realistiche delle persone con un danno alla salute. L’introduzione
della deduzione forfettaria sarà una soluzione duratura.
3.1
Introduzione di una deduzione forfettaria quale soluzione
duratura
Non si intende dare seguito all’idea di introdurre salari
statistici secondo il modello Riemer-Kafka/Schwegler. L’introduzione di tabelle
della RSS eventualmente adattate comporterebbe la soppressione della deduzione
forfettaria e la sua sostituzione con le tabelle della RSS adattate. Questo
causerebbe nuove revisioni e adeguamenti delle rendite in questione. Per gli
assicurati interessati potrebbe derivarne un peggioramento della situazione,
dato che con il calcolo delle tabelle della RSS adattate si otterrebbero
presumibilmente gradi d’invalidità inferiori a quelli risultanti dalla
deduzione forfettaria. Gli uffici AI sarebbero inoltre oberati per anni con
procedure di revisione onerose e talvolta lunghissime (comprese eventuali
procedure di ricorso). Si può presumere che nel giro di pochi anni andrebbero
effettuate due volte circa 30 000 revisioni. Questo comporterebbe un onere
supplementare anche per i periti medici, il che ne acuirebbe la già grave
carenza. Per gli interessati ne risulterebbe un prolungamento dei tempi di
attesa, che già oggi sono talvolta molto lunghi. Un adeguamento in più fasi delle
basi di una materia tanto complessa come la valutazione del grado d’invalidità
creerebbe grande incertezza e farebbe sorgere ulteriori imprevedibili domande e
problemi nell’attuazione delle normative di diritto federale. Per il momento, è
pertanto opportuno attendere e valutare ampiamente gli effetti della deduzione
forfettaria e delle novità introdotte con la riforma Ulteriore sviluppo dell’AI
dal 1° gennaio 2022 per quanto concerne la valutazione del grado d’invalidità.
Il Dipartimento federale dell’interno (DFI) procederà a un tale esame
nell’ambito del programma di ricerca sull’assicurazione invalidità (PRAI).
Sulla base dei risultati, il Consiglio federale deciderà se vi sia ulteriore
necessità d’intervenire per modificare la valutazione del grado d’invalidità,
ed eventualmente in che modo.
3.2
Ammontare della deduzione forfettaria
La richiesta di una deduzione forfettaria superiore al 10 per
cento non viene accolta. Lo studio dell’ufficio BASS indica che il salario
medio delle persone con un danno alla salute e una rendita d’invalidità è sì
inferiore di circa il 14 per cento rispetto a quello delle persone attive senza
un danno alla salute e il salario mediano del 17 per cento. Se la differenza
rilevata nello studio viene corretta sulla base di fattori quali sesso, età,
livello di competenze o effetti settoriali, questa si riduce però di alcuni
punti percentuali. Va inoltre tenuto presente che lo studio dell’ufficio BASS
non ha esaminato i motivi delle differenze constatate. Per quanto concerne le
tabelle della RSS, va anche sottolineato che l’UST ha effettuato una verifica
di plausibilità migliorata sui dati rilevati per le tabelle del 2020. Di
conseguenza, i salari del livello di competenze 1, che è quello più
frequentemente applicato, risultano inferiori a quelli del 2018. Il fatto che
molte persone interessate possono lavorare soltanto a tempo parziale
costituisce uno dei motivi del conseguimento di un reddito più basso. Se alla
deduzione per attività lucrativa a tempo parziale del 10 per cento già
esistente si aggiungesse la possibilità di una deduzione forfettaria del 10 per
cento, in molti casi si potrebbe raggiungere una deduzione complessiva del 20
per cento. Viene così dato seguito anche alla raccomandazione della CSSS-S,
che, considerati il debito strutturale dell’AI e la deduzione per attività
lucrativa a tempo parziale del 10 per cento già esistente, ritiene adeguata una
deduzione forfettaria del 10 per cento.
Infine, non si dà seguito nemmeno alla richiesta, emersa dalla
consultazione, di ulteriori deduzioni dal reddito con invalidità determinato
statisticamente. Con l’attuale metodo di calcolo i fattori da considerare quali
ulteriori deduzioni sono infatti già presi in considerazione nella capacità
funzionale individuale e nella parallelizzazione per il calcolo del grado
d’invalidità.”
2.14
Nella DTF 150 V 410 precedentemente
menzionata, sempre emanata in materia di assicurazione per l’invalidità,
interpretato l’art. 28a cpv. 1 seconda frase LAI, tenuto conto dell’art.
16.
LPGA e di elementi storici, grammaticali, sistematici e teleologici, il TF
ha stabilito che l’art. 26bis cpv. 3 OAI, nella versione in
vigore nel periodo 1° gennaio 2022 – 31 dicembre 2023, non rispetta la
volontà del legislatore e non è pertanto conforme al diritto federale.
In quella fattispecie, in cui il
tribunale cantonale aveva determinato un tasso d’invalidità del 59% operando
sul reddito statistico da invalido una riduzione del 15% in applicazione delle
direttive dell’attuale giurisprudenza (senza applicare l’art. 26bis
cpv. 3 OAI, giudicato non rispettoso delle intenzioni del legislatore), la
Corte federale ha ritenuto opportuno, trattandosi dei fattori da considerare e
della loro ponderazione, fare capo a titolo complementare ai principi
stabiliti finora dalla giurisprudenza federale, e ciò data l’assenza di
un’alternativa disponibile sotto forma di salari di riferimento corretti.
In questo modo, sempre secondo il
TF, l’art. 26bis cpv. 3 OAI può essere applicato conformemente alla
legge, senza con ciò contravvenire al suo testo.
A proposito della situazione dopo
il 1° gennaio 2024, M. Randacher si è espressa in questi termini:
" Ebenfalls als problematisch erscheint zudem, wie dies bereits beim
Abzug von 10% ab 1. Januar 2022 der Fall ist, dass andere
Sozialversicherungszweige nach wie vor gestützt auf die bundesgerichtliche
Rechtsprechung einen einzelfallgestützten Abzug vom Tabellenlohn bis zu 25%
zulassen und somit ein Nebeneinander von verschiedenen Korrekturmethoden
entsteht (vgl. dazu Urteil 8C_823/2023 vom 8. Juli 2024 E. 10.3). Das
Bundesgericht musste sich in seinem zur Publikation vorgesehenen Leitentscheid
8C_823/2023 vom 8. Juli 2023 [recte: 2024, n.d.r.] nicht zur Rechtslage
ab 1. Januar 2024 äussern. Die dortigen Überlegungen sind aber analog
heranzuziehen.” (Kommentar ATSG, Zurigo-Ginevra 2024, art. 16 n. 74)
2.15
A seguito della pronunzia pubblicata
in DTF 150 V 410, in data 26 agosto 2024, l’Ufficio federale delle
assicurazioni sociali (UFAS) ha pubblicato la lettera circolare AI n. 445, dalla
quale risulta che la giurisprudenza di cui alla pronunzia appena citata si
applica soltanto per il periodo 1° gennaio 2022 – 31 dicembre 2023 e non
riguarda perciò le rendite il cui diritto è nato dopo il 1° gennaio 2024.
Stante ciò, nel caso in cui il
reddito da invalido venga determinato in applicazione dei salari statistici
della RSS, occorre, secondo l’UFAS, tenere conto di una deduzione fortettaria
del 10%, rispettivamente, in caso di capacità funzionale compresa tra lo 0 e il
50%, del 20%, ma di nessuna altra riduzione supplementare dovuta al danno alla
salute (art. 26bis cpv. 3 in fine OAI: “Non sono ammesse ulteriori deduzioni”);
in questo senso, cfr. P. Kern/M. Čulic, AI: l’abattement dû à l’atteinte à
la santé sur le revenu avec invalidité s’applique aussi pour 2022 et 2023, in:
Droit et handicap 05/2024, p. 1 ss., in particolare p. 4).
Su quest’ultimo aspetto, il 24
settembre 2024 il Consigliere nazionale Chr. Lohr ha depositato l’interpellanza
n. 24.3980 denominata «Il Consiglio federale non deve rivedere la sua posizione
e considerare i principi della giurisprudenza del Tribunale federale sulla
deduzione dovuta al danno alla salute dal salario statistico della RSS?»,
mediante la quale l’Esecutivo federale è stato invitato a rispondere a tre
domande, e meglio “L’UFAS ha esaminato approfonditamente il
considerando 9.5.3.5.1 della sentenza del Tribunale federale? Se il
considerando 9.5.3.5.1 gli è risultato incomprensibile, l’UFAS ha chiesto
spiegazioni al Tribunale federale? Alla luce del considerando 9.5.3.5.1
del Tribunale federale, il Consiglio federale non ritiene necessario rivedere
la sua posizione riguardo all’articolo 26bis capoverso 3 OAI nella versione in
vigore dal 1° gennaio 2024, stralciando l’ultimo periodo «Non sono ammesse
ulteriori deduzioni», in modo che oltre alle deduzioni menzionate
nell’articolo 26bis capoverso 3 OAI sia possibile anche
continuare a considerare i principi della giurisprudenza del Tribunale federale
in merito alla deduzione dovuta al danno alla salute dal salario statistico
della RSS (deduzione dal salario statistico della RSS pari al 25 % al
massimo)?”.
Questo il tenore del parere formulato
dal Consiglio federale in data 27 novembre 2024:
" (…) 1.–3. L’Ufficio federale delle assicurazioni sociali
ha preso atto della sentenza 8C_823/2023 del Tribunale federale dell’8 luglio
2024.
e l’ha analizzata. Il Tribunale federale non si è espresso sul tenore in
vigore dal 1° gennaio 2024 dell’articolo 26bis capoverso 3
dell’ordinanza sull’assicurazione per l’invalidità (RS 831.201). Con la
deduzione forfettaria, il Consiglio federale ha introdotto un correttivo, sotto
forma di deduzione dovuta al danno alla salute, che permette di compensare le
limitazioni che svantaggiano gli assicurati per ragioni di salute sul mercato
del lavoro. Il Consiglio federale è del parere che l’articolo in questione non
debba essere modificato a seguito della sentenza summenzionata.”
2.16
Chiamato a pronunciarsi su questo
tema, il TCA constata innanzitutto che, come già emerge dall’esposizione che
precede, le modalità secondo le quali deve essere determinato il grado di
invalidità ai sensi dell’art. 16 LPGA sono state regolate nell’OAI (artt. 24septies
ss. OAI), in applicazione della norma di delega di cui all’art. 28a cpv.
1.
LAI.
L’art. 26bis cpv. 3
OAI (qui nella versione in vigore dal 1° gennaio 2024) non può quindi essere
applicato direttamente in materia di assicurazione contro gli infortuni
(in questo senso, cfr. J. Audidier, L’assurance-accidents/VI. – Bibliographie,
in: 3. Tagung zum Koordinationsrechts, HAVE 2022 p. 88 s.).
Occorre però esaminare se l’art. 26bis
cpv. 3, prima frase, OAI possa essere applicato per analogia in materia
di assicurazione contro gli infortuni.
A proposito delle ripercussioni
dell’introduzione del (nuovo) art. 26bis cpv. 3 OAI
sull’assicurazione contro gli infortuni e su quella militare, a pagina 15 punto
c del rapporto esplicativo del 5 aprile 2023 per l’indizione della procedura di
consultazione, il DFI ha osservato che:
" a causa
della mancanza di una norma di delega sufficiente, la nuova deduzione
forfettaria dell’AI non può essere dichiarata applicabile all’assicurazione
contro gli infortuni e all’assicurazione militare a livello di ordinanza.
Spetterà in definitiva alla giurisprudenza chiarire se anche in mancanza di un
disciplinamento in materia la deduzione possa essere applicata anche a queste
due assicurazioni. Se viene versata una rendita dell’AI, l’assicurazione contro
gli infortuni versa esclusivamente una rendita complementare. Di conseguenza,
se l’AI verserà nuove rendite o rendite più elevate, le uscite
dell’assicurazione contro gli infortuni diminuiranno. Attualmente non è però
possibile stimare l’entità dei risparmi.”.
Nel rapporto esplicativo (dopo
consultazione) del 18 ottobre 2023 del DFI sono invece contenute le seguenti
indicazioni:
" Una norma
di delega per l’introduzione della nuova deduzione forfettaria esiste soltanto
nella legislazione dell’AI. Di conseguenza, questa deduzione forfettaria non
può essere introdotta a livello di ordinanza nell’assicurazione contro gli
infortuni e nell’assicurazione militare e quindi la sua applicazione è per
principio esclusa. Le disposizioni destinate a essere giuridicamente vincolanti
non soltanto per l’AI andrebbero inserite sostanzialmente nella LPGA e nella
relativa ordinanza. Inoltre, l’efficacia di una deduzione forfettaria del 10
per cento nell’assicurazione contro gli infortuni e nell’assicurazione militare
è discutibile. Nella prima, ad esempio, un grado d’invalidità del 10 per cento
è già sufficiente per il diritto a una rendita, mentre nell’AI occorre un grado
d’invalidità pari almeno al 40 per cento. Considerato il basso grado
d’invalidità necessario per il diritto a una rendita nell’assicurazione contro
gli infortuni, l’introduzione di una deduzione forfettaria potrebbe comportare
un aumento delle concessioni di rendita e quindi anche delle spese di questa
assicurazione. Se viene versata una rendita dell’AI, l’assicurazione contro gli
infortuni versa soltanto una rendita complementare. Di conseguenza, se l’AI
verserà nuove rendite o rendite più elevate, le uscite dell’assicurazione
contro gli infortuni diminuiranno. Attualmente non è però possibile stimare
l’entità dei risparmi.” (p. 19, punto c)
La giurisprudenza federale
non si è sinora pronunciata, rispettivamente ha lasciato esplicitamente aperta
la questione riguardante l’applicazione analogica della disposizione
d’ordinanza in discussione al settore dell’assicurazione contro gli infortuni.
Ad esempio, in una sentenza
8C_754/2023 del 6 giugno 2024 consid. 6.2, il TF ha dichiarato che
un’applicazione analogica dell’art. 26bis cpv. 3 OAI (nella versione in vigore
da 1° gennaio 2024), nel senso di una riduzione forfettaria del reddito da
invalido stabilito in base ai dati statistici, non entrava in linea di conto
già a fronte dei principi generali di diritto intertemporale.
Nella più volte menzionata DTF
150.
V 410, al considerando 9.5.3.6.2, la Corte federale ha definito
sorprendente il fatto che il legislatore stesso non abbia affrontato la
tematica in discussione sul piano generale ma bensì in una legge speciale,
esclusivamente in ambito LAI, nella misura in cui si tratta di valutare
l’invalidità secondo l’art. 16 LPGA, disposizione che si applica non soltanto
all’assicurazione per l’invalidità ma pure all’assicurazione contro gli
infortuni, a quella militare, come anche, indirettamente via l’art. 23 LPP,
alla previdenza professionale. Dal profilo della necessaria unità dell’ordine
giuridico (“aus Sicht der gebotenen Einheit der Rechtsordnung”), ciò
solleva delle questioni di grande portata e molto pertinenti per la pratica. In
particolare, nell’ambito del diritto dell’assicurazione infortuni, i principi
conosciuti del diritto dell’assicurazione per l’invalidità sono applicati
quotidianamente per analogia in occasione della valutazione del grado d’invalidità
(“bei der Invaliditätbemessung”).
L’Alta Corte ha finalmente
lasciato aperta la questione di sapere come tutto ciò debba essere trattato
sotto l’imperio dell’OAI in vigore dal 1° gennaio 2022 e in assenza di un
equivalente a livello di OAINF (“Wie es sich
damit unter der Geltung der revidierten IVV (und fehlendem Pendant auf Stufe
UVV) verhalten soll, ist offen”).
In una sentenza 8C_829/2023 del
12.
luglio 2024 consid. 6.2.2, il TF non ha affontato la tematica, sebbene la
questione di una riduzione forfettaria dei salari statistici RSS fosse stata
espressamente sollevata dall’assicurato (inizio del potenziale diritto alla
rendita nel 2022).
Nella già citata pronunzia
8C_57/2024 consid. 5.2.2, l’Alta Corte ha parimenti negato a priori
l’applicazione dell’art. 26bis cpv. 3 OAI (nella versione in vigore dal 1°
gennaio 2024) per il motivo che il diritto alla rendita d’invalidità LAINF era
nato (il 1° agosto 2021) antecedentemente alla sua entrata in vigore (“Unbehelflich
ist schliesslich sein Einwand, in (analoger) Anwendung des Art. 26bis Abs. 3
IVV (in der seit 1. Januar 2024 in Kraft stehenden Fassung) sei der LSE-Tabellenlohn
generell um 10% zu kürzen, fällt doch eine damit einhergehende positive
Vorwirkung aus Gründen der Rechtssicherheit - und der intertemporalrechtlichen
Regeln - zum Vornherein ausser Betracht (Urteile 8C_106/2024 vom 8. August 2024
E. 3.2; 8C_754/2023 vom 6. Juni 2024 E. 6.2; je mit Hinweis).”).
Per quanto concerne la giurisprudenza
cantonale, con sentenza 725 23 118 / 234 del 12 ottobre 2023 consid. 7.3.4,
la Camera di diritto delle assicurazioni sociali del Tribunale cantonale di
Basilea-Campagna ha dichiarato inapplicabile l’art. 26bis cpv. 3 OAI in materia
di assicurazione contro gli infortuni, senza fornire alcuna motivazione. In
quella fattispecie, il potenziale diritto alla rendita era nato il 1° gennaio
2022.
e l’assicurato era stato dichiarato abile in misura dell’80% in attività
alternative adeguate.
Con le pronunzie VBE.2023.178 e
VBE.2024.88 del 9 novembre 2023 consid. 3.3.1, rispettivamente del 18 settembre
2024.
consid. 3.3, il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Argovia ha
parimenti negato che l’art. 26bis cpv. 3 OAI si possa applicare per analogia nell’ambito
dell’assicurazione contro gli infortuni.
I giudici cantonali hanno
constatato che nell’assicurazione contro gli infortuni non esiste una norma
corrispondente all’art. 26bis cpv. 3 OAI. A loro avviso, richiamati l’opinione
di Th. Flückiger contenuta nel Basler Kommentar UVG, art. 18 n. 13 (“Was die
materiellen Aspekte anbelangt, gelten in der Invalidenversicherung ergänzende
Regeln zur Invaliditätsbemessung, welche in Art. 25-27bis IVV festgehalten
sind. Diese bereichsspezifischen Bestimmungen sind auf die Unfallversicherung
nicht direkt und gründsätzlich auch nicht analog anwendbar.”) ed il
rapporto esplicativo del DFI del 5 aprile 2023 per l’indizione della procedura
di consultazione, le norme complementari riguardanti la valutazione dell’invalidità
previste nell’assicurazione per l’invalidità (art. 25 fino a 27bis
OAI), non sono inoltre applicabili nell’assicurazione contro gli infortuni né
direttamente né di principio per via analogica. Del resto, nella determinazione
del grado d’invalidità l’assicurazione per l’invalidità e quella contro gli
infortuni non sono reciprocamente vincolate dalle loro valutazioni.
Trattandosi infine della dottrina,
nel suo già citato contributo del 2022, Juliette Audidier si è espressa
in questi termini a proposito dell’applicabilità per analogia della norma di
cui all’art. 26bis cpv. 3 OAI (nella versione che è stata in vigore dal 1°
gennaio 2022 al 31 dicembre 2023):
" (…) Sous l’angle systématique, l’art. 26bis al. 3 RAI n’est pas
applicable en matière d’assurance-accidents. De plus, la LAA ne
contient pas de norme de délégation identique à celle figurant à l’art. 28a al. 1 LAI. Seule se poserait
la question d’une éventuelle application par analogie de l’art. 26bis al. 3
RAI, en vertu du principe de l’homogénéité de l’invalidité. Tel avait été
retenu, sous le droit en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021, pour l’art. 25 al.
1.
RAI (dont la portée était cependant moindre). Le Tribunal fédéral avait jugé
que l’art. 25 al. 1 RAI était applicable par analogie dans le domaine de
l’assurance-accidents, dès lors que la notion d’invalidité y était la même que
dans l’assurance-invalidité.
Outre une similitude de situations, une
application analogique de l’art. 26bis al. 3 RAI, ou des autres nouvelles
dispositions topiques du RAI, à un état de fait non visé par leur champ
d’application présupposerait l’existence d’une lacune proprement dite de la
loi. L’unité de doctrine devrait conduire à ce que les normes précisant les
notions de l’art. 16 LPGA figurent dans cette loi ou à l’OPGA. Cela étant, il n’est, à
notre sens, pas possible de retenir l’existence d’une lacune de la loi
justifiant l’application analogique de ces nouvelles dispositions
règlementaires, édictées essentiellement dans le but d’uniformiser la pratique
des Offices AI.
En raison des dispositions règlementaires
précitées, une même atteinte à la santé pourrait conduire à la fixation de taux
d’invalidité distincts, alors même que l’évaluation repose sur une méthode
identique. Cette situation va à l’encontre du principe d’homogénéité de l’invalidité, pourtant rappelé par notre Haute Cour
dans trois arrêts récents sur la notion du revenu d’invalide.” (J.
Audidier, art. cit., p. 89 s.)
Di parere contrario è invece Gabriel
Hüni, per il quale la nozione unitaria d’invalidità giustifica
l’applicazione per analogia dell’art. 26bis cpv. 3 OAI (nella versione in
vigore dal 1° gennaio 2024) al settore dell’assicurazione contro gli infortuni:
" (…) Die
Dispositivo
voran geschilderte Problematik hat offenbar auch der Gesetzgeber erkannt und
den Bundesrat mit einer Motion (Nr. 22.3377) beauftragt, bis Ende 2023
invaliditätskonforme Lohntabellen zu erarbeiten. Der Bundesrat gab am 5. April
2023 eine Änderung von Art. 26bis Abs.
3 IVV in die Vernehmlassung, wonach ein tabellarisches Invalideneinkommen
pauschal um 10% zu kürzen sei, und erläuterte, die Erarbeitung von neuen,
invaliditätskonformen Lohntabellen erweise sich als kompliziert und sehr
zeitaufwändig. In der Folge äusserten sich diverse Organisationen und Verbände,
wobei insbesondere die Höhe des Pauschalabzugs kritisch diskutiert wurde. Schliesslich
hat der Bundesrat am 18. Oktober 2023 die Änderung der IVV hinsichtlich eines
Pauschalabzugs von den tabellarischen Invalideneinkommen von 10% verabschiedet
und per 1. Januar 2024 in Kraft gesetzt.
Der Pauschalabzug von 10% ist insofern zu begrüssen, als dass er
dem Problem der zu hohen Tabellenlöhne zeitnah Linderung verschafft. Dies
dürfte insbesondere auch in der Unfallversicherung von Bedeutung sein, wo
Invalidenrenten ab einem Invaliditätsgrad von 10% zugesprochen werden und Art.
26bis Abs. 3 IVV
aufgrund des einheitlichen Invaliditätsbegriffs analog anwendbar ist.” (G. Hüni,
Der Abzug vom tabellarischen Invalideneinkommen, Jahrbuch zum
Sozialversicherungsrecht [JaSo] 2024, p. 83 – il corsivo è del redattore)
Da parte sua, David Ionta,
nel commentare la sentenza federale pubblicata in DTF 150 V 410, ha osservato
che “les deux principaux domaines touchés par l’art. 16 LPGA sont
l’assurance-invalidité et l’assurance-accidents. Il est
essentiel que l’OFAS, qui supervise l’assurance-invalidité, et l’OFSP, qui gère
l’assurance-accidents, entament un dialogue pour parvenir à une solution
satisfaisante pour toutes les parties concernées, principalement les personnes
assurées et les assureurs sociaux. Ces offices seraient bien avisés de
reprendre leur réflexion à partir des points soulevés par Gabriela Riemer-Kafka
et Urban Schwegler (Der Weg zu einem invaliditätskonformeren Tabellenlohn, in
RSAS 6/2021, p. 287 ss)” (cfr. https://assurances-sociales.info/2024/08/8c_823-2023/?highlight=8C_823%2F2023).
2.17. Conformemente
alla giurisprudenza federale, l’applicazione per analogia presuppone situazioni
sufficientemente simili. L'analogia deve quindi considerare il fatto che il
contesto normativo nel quale esiste una norma di diritto positivo e la tematica
per la quale si pone la questione dell'applicazione analogica di quella
disposizione, devono presentare sufficienti analogie fattuali (DTF 130 V 71
consid. 3.2.1 e riferimenti ivi menzionati).
Tutto ben considerato, questo
Tribunale ritiene adempiuto il presupposto richiesto dalla giurisprudenza
appena evocata.
La norma prevista dall’art. 26bis
cpv. 3, prima frase, OAI in vigore dal 1° gennaio 2024, in virtù della quale il
reddito da invalido, se determinato in base a dati salariali statistici, va
ridotto del 10%, può dunque essere applicata per analogia nell’ambito
dell’assicurazione contro gli infortuni (e, pertanto, anche al caso di specie),
in applicazione del principio dell’uniformità nella valutazione del grado d’invalidità
(in questo senso, cfr. Hüni, art. cit., p. 83 e il riferimento ivi citato).
A conferma del fatto che si
tratta di situazioni senz’altro simili, occorre considerare innanzitutto che
con quella norma d’ordinanza il Consiglio federale ha voluto precisare la
nozione di reddito da invalido prevista dall’art. 16 LPGA ai fini della
determinazione del grado d’invalidità (“(…) reddito che l’assicurato
invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività ragionevolmente esigibile
da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione di provvedimenti
d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del
lavoro (…)”).
Ora, in quanto inserito in una
legge il cui obiettivo dichiarato è segnatamente quello di armonizzare e
uniformare il diritto materiale delle assicurazioni sociali dei vari settori
(cfr. art. 1 lett. a LPGA), l’art. 16 LPGA si applica direttamente, non soltanto
all’assicurazione per l’invalidità, ma pure a quella contro gli infortuni.
Proprio per questo motivo sarebbe
peraltro stato più opportuno inserire nella OPGA la modifica delle modalità per
determinare il reddito da invalido.
Non a caso, nella più volte
menzionata DTF 150 V 410, La Corte federale ha definito sorprendente il fatto
che il legislatore stesso abbia affrontato la tematica in questione, non già in
maniera generale (nella LPGA), ma in una legge speciale (art. 28a cpv. 1 LAI).
Un altro aspetto che va
sottolineato è quello che la nuova versione dell’art. 26bis cpv. 3,
prima frase, OAI è stata introdotta quale risposta alla mozione 22.3377 del 6
aprile 2022 della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del
Consiglio nazionale, successivamente adottata dai due rami del Parlamento, mediante
la quale era stato chiesto all’Esecutivo federale di sviluppare delle basi di
calcolo specificatamente adattate alle necessità della valutazione
dell’invalidità, tenendo conto delle proposte formulate dalla Prof. em.
Riemer-Kafka e dal Dr. iur. Schwegler, dopo che l’UFAS e lo stesso Consiglio
federale avevano dichiarato che i risultati sulla fattibilità e delle proposte
concrete, sarebbero stati disponibili non prima del 2025. Come visto, nell’atto
parlamentare in questione era stato sottolineato che studi scientifici nel
frattempo pubblicati avevano dimostrato che se per il reddito da invalido ci si
basa sulle tabelle RSS ne risultano valori strutturalmente troppo elevati con
ricadute negative sul diritto ai provvedimenti integrativi e alla rendita (cfr.
supra, consid. 2.12.).
A pagina 11 del suo rapporto
esplicativo (dopo consultazione) del 18 ottobre 2023, il DFI ha indicato che la
deduzione forfettaria del 10%, introdotta all’art. 26bis cpv. 3, prima frase,
OAI, da applicare sul reddito da invalido calcolato in base ai dati statistici previsti
dalle tabelle RSS, “… permetterà di compensare la maggiore difficoltà nella
realizzazione di tale reddito per le persone con un danno alla salute.”.
Ora, in quanto volta a correggere
una distorsione insita nella determinazione del reddito da invalido in base ai
valori centrali delle tabelle RSS, secondo il TCA, la norma di cui all’art. 26bis
cpv. 3, prima frase, OAI non può essere considerata specifica all’assicurazione
per l’invalidità. Infatti, nella misura in cui anche nell’assicurazione contro
gli infortuni, secondo costante giurisprudenza federale, il reddito da invalido
ai sensi dell’art. 16 LPGA deve essere stabilito, in assenza di un guadagno concreto
computabile, utilizzando i salari statistici RSS (valore centrale), non vi è
ragione per non applicare anche in questo settore il correttivo previsto
dall’art. 26bis cpv. 3, prima frase, OAI (in questo senso, cfr. Kommentar ATSG
– M. Randacher, Zurigo-Ginevra 2024, art. 16 n. 74: “Damit versuchte der
Bundesrat zwar dem Umstand Rechnung zu tragen, dass es einer in ihrer
Leistungsfähigkeit eingeschränkten Person häufig nicht möglich sein dürfte,
einen Lohn gemäss der LSE zu erzielen. Dennoch ist eine solche (strikte)
Regelung auf Verordnungsstufe ausschliesslich für die Invalidenversicherung
abzulehnen.”).
A proposito delle sentenze del
Tribunale delle assicurazioni del Cantone Argovia in cui è stato negato che
l’art. 26bis cpv. 3 OAI possa trovare applicazione analogica
nell’assicurazione contro gli infortuni (cfr. supra, consid. 2.16.), il
TCA si limita a rilevare, in primo luogo, che l’opinione espressa da Th. Flückiger,
contenuta in una pubblicazione del 2019, non è pertinente nella misura in cui
non può evidentemente riferirsi all’art. 26bis cpv. 3 OAI in vigore
dal 1° gennaio 2024, norma, come appena visto, che non può essere considerata
specifica all’ambito dell’assicurazione per l’invalidità (“bereichsspezifische”).
In secondo luogo, in merito a quanto
il DFI ha indicato nel suo rapporto esplicativo del 5 aprile 2023 per
l’indizione della procedura di consultazione, è vero che la disposizione
dell’OAI in discussione non può essere applicata direttamente all’assicurazione
contro gli infortuni, è però altrettanto vero che il Dipartimento ha lasciato
aperta la questione riguardante una sua eventuale applicazione per analogia,
precisando che tale aspetto avrebbe finalmente dovuto essere chiarito dalla
giurisprudenza (“Spetterà in definitiva alla giurisprudenza chiarire se anche
in mancanza di un disciplinamento in materia la deduzione possa essere
applicata anche a queste due assicurazioni.”).
Lo stesso DFI, nel suo successivo
rapporto esplicativo (dopo consultazione) del 18 ottobre 2023, ha messo in
dubbio l’efficacia di una deduzione forfettaria del 10% nell’assicurazione
contro gli infortuni (“l’efficacia di una deduzione forfettaria del 10 per
cento nell’assicurazione contro gli infortuni e nell’assicurazione militare è
discutibile”), in particolare per il motivo che, siccome in quell’ambito il
diritto alla rendita nasce già a partire da un grado d’invalidità del 10%, “…
l’introduzione di una deduzione forfettaria potrebbe comportare un aumento
delle concessioni di rendita e quindi anche delle spese di questa
assicurazione.”.
Al riguardo, il TCA sottolinea
che la necessità di correggere dei dati salariali statistici unanimamente
ritenuti troppo elevati per delle persone con problemi di salute, è la medesima
nell’assicurazione per l’invalidità e in quella contro gli infortuni.
Nella citata DTF 148 V 174
consid. 9.2.3, la Corte federale ha del resto ribadito, una volta ancora, il
principio dell’uniformità nella valutazione del grado d’invalidità (“Verdeutlicht
wird dies mit Blick auf die Unfallversicherung, bei welcher der Invaliditätsgrad
grundsätzlich ebenfalls nach Art. 16 ATSG bestimmt wird. Entsprechend geht das
Bundesgericht vom Grundsatz der Einheitlichkeit des Invaliditätsbegriffs aus (BGE 133 V 549 E.
6.1; vgl. FREY/LANG, a.a.O., N. 2, 5 und 79 zu Art. 16 ATSG).”).
Considerazioni di politica
finanziaria non possono dunque rappresentare un ostacolo all’applicazione per
analogia del correttivo nel settore dell’assicurazione-infortuni.
Infine, secondo questa Corte, la
tesi difesa da J. Audidier (cfr. supra, consid. 2.16) non è pertinente
per la questione qui da risolvere (applicazione analogica dell’art. 26bis
cpv. 3, prima frase, OAI all’assicurazione contro gli infortuni). Infatti, le
sue riflessioni, contenute in un contributo apparso nel 2022, si riferiscono
alla versione dell’art. 26bis cpv. 3 in vigore nel periodo 1°
gennaio 2022-31 dicembre 2023 e non considerano la norma, introdotta a contare
dal 1° gennaio 2024, che impone l’applicazione di una deduzione generalizzata del
10% sul reddito da invalido calcolato in base ai dati statistici della RSS,
considerati troppo elevati per persone con problemi di salute. Come rilevato in
precedenza, quest’ultima disposizione non può essere ritenuta specifica
all’assicurazione per l’invalidità.
2.18. Nella concreta evenienza, applicando
per analogia l’art. 26bis cpv. 3, prima frase, OAI, si giustifica
una riduzione del salario statistico del 10%.
Il reddito da invalido ammonta quindi
a fr. 61'376.83 (90% di fr. 68'236.19
[cfr. supra, consid. 2.6.]).
La questione di sapere se i
principi stabiliti finora dalla giurisprudenza federale debbano essere
applicati, a titolo complementare, anche dopo l’entrata in vigore della
modifica dell’art. 26bis cpv. 3 OAI, non deve essere risolta in
questa occasione, in quanto, così come già dimostrato al considerando 2.9., in
concreto le circostanze personali e professionali non giustificano
l’applicazione di una riduzione sociale ai sensi della DTF 126 V 75.
2.19. Per determinare il reddito ipotetico
conseguibile dalla persona assicurata senza il danno alla salute (reddito da
valido), è decisivo stabilire quanto essa guadagnerebbe, secondo il
principio della verosimiglianza preponderante, se non fosse divenuta invalida,
tenuto conto delle sue capacità professionali e delle circostanze personali.
Tale reddito dev'essere valutato nel modo più concreto possibile. Partendo
dalla presunzione che l’assicurato avrebbe continuato a esercitare la sua
attività nel caso in cui non fosse stato vittima dell’infortunio, il reddito in
questione si deduce di principio dall’ultimo salario che la persona assicurata
ha conseguito prima dell’insorgenza del danno alla salute, tenuto conto
dell’evoluzione dei salari sino al momento della nascita del diritto alla
rendita; eccezioni possono essere ammesse soltanto se dimostrate con il grado
della verosimiglianza preponderante (cfr. DTF 144 I 103 consid.
5.3; 139 V 28 consid. 3.3.2; 135 V 297 consid. 5.1;
134 V 322 consid. 4.1;
129 V 222 consid.
4.3.1).
Tuttavia, allorquando la perdita
del posto di lavoro è imputabile a motivi estranei all’invalidità, il salario
deve essere stabilito in base a dei valori medi. Altrimenti detto, in una tale
evenienza, per fissare il reddito da valido non è determinante il salario che
la persona assicurata realizzerebbe attualmente presso il suo ex datore di
lavoro ma piuttosto quello che conseguirebbe se non fosse divenuta invalida
(cfr. STF 8C_50/2022 dell’11 agosto 2022 consid. 5.1.1, in: SVR 2023 UV n. 8 p.
22 e il riferimento ivi citato). Secondo una costante giurisprudenza federale,
ciò è il caso, ad esempio, se il posto di lavoro che l’assicurato occupava
prima dell’insorgenza del danno alla salute non esiste più al momento della valutazione
dell’invalidità, se egli non avrebbe potuto conservare l’occupazione a causa
delle difficoltà economiche, in caso di fallimento o di ristrutturazione
dell’azienda (cfr. STF 8C_240/2023 del 14 marzo 2024 consid. 6.1; 8C_148/2017
del 19 giugno 2017 consid. 6.2.2; 8C_462/2014 del 18 novembre 2014 consid. 4.2;
9C_501/2013 del 28 novembre 2013 consid. 4.2).
Nel caso in cui risulti che
l’assicurato percepiva un salario nettamente inferiore ai salari abituali del
settore per delle ragioni estranee all’invalidità e che le circostanze concrete
non consentono di ritenere che egli si sia accontentato di un salario più
modesto rispetto a quello che avrebbe potuto pretendere, occorre tenerne conto
al momento del raffronto dei redditi, operando un parallelismo dei redditi da
confrontare. Il reddito effettivamente realizzato deve essere considerato
nettamente inferiore ai salari abituali del settore, se è inferiore di almeno
il 5% al salario statistico del ramo (cfr. DTF 134 V 297 consid. 6.1.2). Il
reddito nettamente inferiore può allora giustificare un parallelismo dei
redditi da raffrontare, il quale deve riguardare soltanto la parte che eccede
il tasso determinante del 5% (cfr. DTF 134 V 322 consid.
4.1).
In una recente sentenza
8C_546/2024 del 13 febbraio 2025 consid. 6.2.4 - riguardante un assicurato che
si trovava alle dipendenze di un’azienda familiare in qualità di direttore
tecnico, da lui stesso fondata e in seguito ceduta al figlio primogenito, al
quale il TCA aveva negato l’applicazione di una deduzione sul reddito
statistico da invalido a titolo di parallelismo, in quanto la sua posizione in
seno alla ditta non poteva essere equiparata a quella di un comune lavoratore
dipendente che subisce gli effetti del fenomeno del dumping salariale -, la
Corte federale ha ribadito l’importanza del parallelismo quale strumento di
correzione, sviluppando la seguente argomentazione:
" (…).
6.2.4 (…). Si noterà tuttavia già sin d’ora che il rifiuto da
parte della Corte ticinese di operare una riduzione a titolo di parallelismo
dei redditi (sul tema, cfr. DTF 148 V 174 consid. 6.4, con riferimenti) non
appare fondarsi su circostanze sufficientemente comprovate. Dai relativi considerandi
del giudizio impugnato non si comprende in effetti in che modo il legame di
parentela tra il ricorrente e il figlio, allora socio e gerente della società
datrice di lavoro, si trovi in relazione causale con la circostanza che il
primo si sarebbe accontentato di un reddito da valido nettamente inferiore a
quello statistico, o più in generale che non fosse realmente esposto a una tale
differenza. In assenza di indicazioni contrarie, non si giustificherebbe in
effetti in alcun modo contrapporre a un reddito senza invalidità nettamente al
di sotto della media (nazionale) un reddito da invalido medio (nazionale:
sentenza U 75/03 del 12 ottobre 2006, pubblicata in SVR 2007 UV n. 17 pag. 56)
realisticamente irrealizzabile (DTF 135 V 58 consid. 3.4.3 e. 3.4.4; cfr.
sentenze 9C_179/2013 del 26 agosto 2013 consid. 4.4 con riferimenti). Su questo
aspetto, indipendente dall’esito della perizia giudiziaria da allestire, il
Tribunale cantonale dovrà pertanto procedere ad ulteriori accertamenti e
pronunciarsi nuovamente.”
Il reddito da valido non può però
essere ritenuto inferiore alla media qualora rispetti i salari minimi previsti
da un contratto collettivo di lavoro (CCL) dichiarato di obbligatorietà
generale dal Consiglio federale nel corrispondente ramo professionale, siccome
in quel contesto i salari usuali del settore sono rappresentati in maniera più
precisa che nella RSS. In questo caso, non si procede a un parallelismo dei
redditi da raffrontare (cfr. STF 8C_392/2023 del 21 dicembre 2023 consid. 7.2,
che ha confermato la STCA 35.2022.95 del 10 maggio 2023 consid. 2.10.8;
8C_756/2022 del 14 dicembre 2023 consid. 5.1.2 e 52 [SVR 2024 UV n. 17]; 8C_541/2021 del 18 maggio 2022 consid.
4.2.2; 8C_461/2021 del 3 marzo 2021 consid.
4.2.1; 8C_310/2020 del 23 luglio 2020
consid. 2 e 3; 8C_88/2020 del 14 aprile 2020 consid.
3.2.2; 8C_141/2016 del 17 maggio 2016 consid.
5.2.2).
2.20. Nella presente fattispecie, dalla
decisione su opposizione impugnata si evince che l’assicuratore convenuto ha
stabilito il reddito da valido secondo le seguenti modalità:
" Al momento
dell’infortunio l’assicurato realizzava un salario orario di fr. 28.25 oltre le
indennità abituali. Tenuto conto dell’adeguamento dei salari in base al CCL, la
CO 1 ha fissato in fr. 28.54 il salario orario per cui, tenuto conto delle
indennità abituali, si giunge ad un ammontare annuo di fr. 65'298.--.”
Sempre in questo contesto,
l’amministrazione ha inoltre negato che fossero adempiuti i presupposti per
procedere a un parallelismo dei redditi da raffrontare, e ciò per le seguenti
ragioni:
" (…) Tali
estremi non sono dati in concreto. In base al CCL pubblicato nel mese di
gennaio 2024 il salario minimo per un lavoratore semiqualificato, quale
l’assicurato visto che non dispone di un AFC, era di fr. 28.25. Ora, a mente
della giurisprudenza, das Einkommen ungelernter Bauarbeiter welches dem
Mindestverdienst gemäss GAV-LMV entspricht oder diesen sogar übersteigt, kann
nicht als unterdurchschnittlich im Sinne der in Erwägung 5.2.2 hiervor
zitierten Praxis qualifiziert werden. Der Mindestverdienst gemäss GAV-LMV
bildet das branchenübliche Einkommen im Baugewerbe präziser ab als der
entsprechende LSE-Lohn. Demgemäss hat das kontonale Gericht zu Recht von einer
Anpassung des den GAV-LMV-Mindestlohn übersteigenden Valideneinkommens an das
LSE-Lohnniveau im Baugewerbe abgesehen (sentenza del TF 8C_141/2016 e 142/2016
del 17.5.2016 consid. 5.2.3).”
Con la propria impugnativa, il
patrocinatore dell’assicurato pretende che il reddito statistico da invalido
venga ridotto a titolo di parallelismo, posto che il reddito da valido ritenuto
dall’CO 1 è inferiore al reddito mediano del settore delle costruzioni (livello
di competenze 1) previsto dalla tabella RSS TA1 2022 (adeguato alla durata
normale di lavoro di quello stesso settore e all’indice nominale dei salari)
(cfr. doc. I).
Controversa è dunque la questione
di sapere se i redditi da raffrontare debbano essere parallelizzati, più
precisamente se in concreto sono dati i presupposti per applicare l’eccezione
alla parallelizzazione prevista dalla giurisprudenza federale (cfr. supra,
consid. 2.19. in fine).
2.21. Nel caso di specie, dalle carte
processuali emerge che l’CO 1 ha definito il reddito da valido partendo dal
salario orario effettivamente conseguito dall’assicurato nel 2022 lavorando in
qualità di piastrellista (fr. 28.25/ora, salario corrispondente a quello minimo
previsto per la classe salariale 3 [Semi-qualificato/ausiliare/CFP] di cui
all’Appendice 2 al Decreto del Consiglio di Stato del 4 ottobre 2017 che
conferisce l’obbligatorietà generale a livello cantonale ad alcune disposizioni
del Contratto collettivo di lavoro (CCL) nel ramo della posa di piastrelle e
mosaici fino al 30 giugno 2019), al quale ha aggiunto l’importo di fr.
0.29/ora, corrispondente all’aumento previsto dal Decreto del Consiglio di
Stato del 22 marzo 2023 che modifica l’obbligatorietà generale a livello
cantonale al contratto collettivo di lavoro nel ramo della posa delle
piastrelle, dei mosaici e delle pietre naturali e artificiali (in vigore sino
30 giugno 2025), per un ammontare di fr. 28.54/ora (2024). Il salario orario è
quindi stato trasformato in salario annuale (fr. 65'297.51),
moltiplicando l’importo di fr. 28.54 per 2'112 ore/anno e aggiungendo l’8.33%
di tredicesima mensilità (cfr. doc. 190, p. 1).
Nella misura in cui il reddito
senza invalidità ritenuto dall’assicuratore resistente è conforme al salario
minimo contemplato dal CCL del settore in cui era professionalmente attivo
l’insorgente, tornerebbe applicabile l’eccezione prevista dalla giurisprudenza
federale, di modo che si dovrebbe rinunciare alla parallelizzazione dei
redditi.
Pertanto, raffrontando un reddito
da valido di fr. 65'297.51 con un reddito da invalido di fr. 61'376.83, il
grado d’invalidità è del 6%, che sarebbe insufficiente a fondare il
diritto alla rendita (cfr. art. 18 cpv. 1 LAINF).
2.22. In
materia di assicurazione per l’invalidità, dal 1° gennaio 2022 è in vigore un
nuovo art. 26 OAI, anch’esso introdotto nel quadro della revisione «Ulteriore
sviluppo dell’AI», in virtù della norma di delega prevista dall’art. 28a cpv.
1, seconda frase, LAI.
Il tenore di quella norma
d’ordinanza è il seguente:
" 1Il reddito senza invalidità (art. 16
LPGA) è determinato sulla base dell’ultimo reddito lavorativo effettivamente
conseguito prima dell’insorgere dell’invalidità. Se il reddito lavorativo
conseguito negli ultimi anni prima dell’insorgere dell’invalidità era soggetto
a forti variazioni, ci si basa su un reddito medio adeguato.
2Se il reddito
lavorativo effettivamente conseguito è inferiore di almeno il 5 per cento
al valore centrale usuale del settore secondo la RSS di cui
all’articolo 25 capoverso 3, il reddito senza invalidità corrisponde
al 95 per cento di questo valore centrale.
3Il
capoverso 2 non è applicabile, se:
a.
anche il reddito con invalidità secondo l’articolo 26bis capoverso 1 è inferiore di
almeno il 5 per cento al valore centrale usuale del settore secondo la RSS di
cui all’articolo 25 capoverso 3; o
b.
il reddito è stato conseguito con un’attività lucrativa
indipendente.
4Se il reddito
lavorativo effettivamente conseguito non può essere determinato o non può
esserlo in misura sufficientemente precisa, il reddito senza invalidità è
fissato sulla base dei valori statistici di cui all’articolo 25 capoverso 3
relativi alle persone con la medesima formazione e condizioni professionali
analoghe.
5Se un’invalidità
insorge dopo che l’assicurato ha previsto o iniziato una formazione
professionale, il reddito senza invalidità è determinato secondo il valore
statistico di cui all’articolo 25 capoverso 3 che l’assicurato
avrebbe potuto conseguire dopo la conclusione della formazione.
6Se un assicurato
non può iniziare o concludere alcuna formazione professionale a causa
dell’invalidità, il reddito senza invalidità è determinato secondo i valori
statistici di cui all’articolo 25 capoverso 3. In deroga
all’articolo 25 capoverso 3, vanno impiegati valori indipendenti dal
sesso.”
Nel caso di specie, considerato
l’aspetto contestato (cfr. supra, consid. 2.20. in fine), a interessare
sono i capoversi 2 e 3 dell’art. 26 OAI che definiscono le modalità
d’applicazione del fattore di correzione del parallelismo dei redditi.
2.23. Prima dell’entrata in vigore della
modifica d’ordinanza, il principio e le modalità di applicazione del
parallelismo erano regolati dalla giurisprudenza federale, nell’assicurazione
per l’invalidità, così come in quella contro gli infortuni (cfr. supra,
consid. 2.19.).
Lo strumento del parallelismo dei
redditi era stato introdotto quale correttivo al fatto che, per giurisprudenza,
il salario statistico determinante per il raffronto con il reddito conseguito
prima dell’invalidità, è quello che risulta dai dati salariali nazionali,
e non da quelli regionali (in proposito, cfr. SVR 2007 UV n. 17; STFA I 222/04 del 5 settembre 2006),
corrispondente all’attività esercitata dalla persona assicurata prima
dell’insorgenza del danno alla salute (cfr. Commentaire romand LPGA – M. Moser-Szeless,
art. 16 LPGA n. 23 e riferimenti ivi citati). In assenza di correzione, i
lavoratori a basso reddito sarebbero risultati svantaggiati, in quanto al
reddito da valido inferiore alla media viene di regola contrapposto un reddito
medio più elevato, ciò in violazione del principio dell’uguaglianza di
trattamento (cfr. Basler Kommentar ATSG – Chr. Frey/N. Lang, art. 16 n. 12).
Con la giurisprudenza evocata al
considerando 2.19. in fine, inaugurata con la pronunzia 8C_141/2016 e 8C_142/2016 del 17 maggio 2016 consid.
5.2.2.3, in base alla quale, se nel ramo professionale in questione vi è
un CCL dichiarato d’obbligatorietà generale, sono i salari minimi ivi previsti
ad essere determinanti, l’efficacia correttiva dello strumento del parallelismo
dei redditi è di fatto stata relativizzata.
Ad ogni modo, ancora nella DTF
148 V 174, emanata in materia di assicurazione per l’invalidità (ma, come
visto, applicabile anche nel settore dell’assicurazione contro gli infortuni - cfr.
supra, consid. 2.7.), il Tribunale federale ha
ribadito l’importanza del parallelismo dei redditi quale strumento di
correzione, al pari della deduzione sociale introdotta con la DTF 126 V 75
(consid. 9.2.2: “Neben dem Tabellenlohnabzug verfolgt die in E. 6.4
hiervor dargelegte Parallelisierung als weiteres Korrekturinstrument ebenfalls
den Zweck, beim Einkommensvergleich dem Einzelfall gegenüber einer
standardisierten Betrachtung Rechnung zu tragen.”).
2.24. Per quanto concerne la genesi
dell’art. 26 OAI (nella versione in vigore dal 1° gennaio 2022), questa Corte
rileva che nell’avamprogetto presentato dal Consiglio federale i capoversi 5 e
6 di quella disposizione avevano il seguente tenore:
" 5Se è inferiore di oltre il 5 per cento al
salario usuale del settore in questione, il reddito senza invalidità
corrisponde al 95 per conto del valore centrale usuale del settore secondo la
RSS.
6Il capoverso 5
non è applicabile se:
a. il reddito di cui al capoverso 1 è pari o superiore al salario
minimo previsto in un contratto collettivo o normale
di lavoro;
b. anche il reddito
con invalidità secondo l’articolo 26bis capoverso 2 è inferiore al valore
centrale usuale del settore secondo la RSS; o
c. l’assicurato esercita un’attività lucrativa indipendente.”
Nel rapporto esplicativo per l’avvio
della procedura di consultazione del 4 dicembre 2020 dell’UFAS («Disposizioni
d’esecuzione relative alla modifica della legge federale sull’assicurazione per
l’invalidità (Ulteriore sviluppo dell’AI»), si evince quanto segue a proposito
dei capoversi qui in discussione:
" (…).
Art. 26 cpv. 5
Se il reddito senza invalidità è inferiore di oltre il 5 per cento
al salario usuale nel settore in questione secondo la tabella della RSS, va
effettuata una cosiddetta parallelizzazione. Per parallelizzazione s’intende
che nell’ambito del confronto dei redditi i fattori estranei all’invalidità non
sono presi in considerazione o lo sono in egual misura per entrambi i redditi.
Si tratta di tutti i fattori (prevalentemente economici) che incidevano negativamente
sul reddito dell’assicurato già prima dell’insorgere del danno alla salute,
come ad esempio un livello salariale basso sul piano regionale, la categoria di
permesso di soggiorno (compresi i frontalieri) o la nazionalità, nonché
condizioni personali quali le carenze linguistiche, la mancanza di una
formazione professionale o l’età. Per uniformare la prassi, si procede a un
adeguamento del reddito senza invalidità al 95 per cento del valore centrale
usuale nel settore corrispondente secondo la RSS. La nuova regolamentazione è
più vantaggiosa per gli assicurati, poiché in futuro non ci si dovrà più
chiedere quali fattori esattamente hanno comportato un reddito inferiore alla
media e, addirittura, se la persona si sia eventualmente accontentata di un tale
reddito modesto. Si parte dunque dal presupposto che difficilmente una persona
con un’attività salariata si accontenti volontariamente di un tale reddito. Di
conseguenza, si dovrà effettuare automaticamente la parallelizzazione, se il
reddito senza invalidità secondo il capoverso 1 sarà inferiore di oltre il 5
per cento al valore centrale usuale nel settore in questione secondo la RSS.
Garantendo la parallelizzazione automatica per i salariati, tutti i fattori che
potrebbero teoricamente essere presi in considerazione anche per la deduzione
dovuta al danno alla salute conformemente alla giurisprudenza del Tribunale
federale lo saranno già in quella sede e non potranno quindi più essere
considerati per la deduzione in questione.
Art. 26 cpv. 6 lett. a
In questa lettera viene dapprima stabilito che non va effettuata
alcuna parallelizzazione secondo il capoverso 5, se all’attività in questione
si applica un CCL di obbligatorietà generale o un CNL e l’assicurato raggiunge
il salario minimo previsto nel pertinente CCL o CNL. Questo disciplinamento
corrisponde al principio sviluppato dalla giurisprudenza, secondo cui il
guadagno minimo secondo un CCL riflette il reddito usuale nel settore in
questione meglio del salario corrispondente della RSS. Si deve presupporre che
il salario minimo negoziato dalle parti sociali o fissato da un’autorità non
sia equiparabile a un reddito inferiore alla media.
Art. 26 cpv. 6 lett. b
Non si dovrà effettuare la parallelizzazione secondo il capoverso
6, se anche per la determinazione del reddito con invalidità ci si basa sul
reddito effettivo e quest’ultimo è a sua volta inferiore alla media. Per il
confronto dei redditi, infatti, i fattori estranei all’invalidità non vanno
presi in considerazione o devono essere considerati in egual misura per
entrambi i redditi.
Art. 26 cpv. 6 lett. c
Nel caso dei lavoratori indipendenti non si può presumere che non
si siano accontentati volontariamente di un tale reddito modesto. Proprio per
questi lavoratori è infatti tipico che si accontentino di un reddito modesto
anche per diversi anni, non da ultimo per motivi legati anche al diritto
assicurativo e a quello fiscale. Al riguardo viene quindi ripresa la
giurisprudenza vigente. Per avere un disciplinamento semplice e uniforme, nel caso
dei lavoratori indipendenti sarà esclusa la parallelizzazione. Questo non
significa però automaticamente che in ogni caso si debba computare quale
reddito senza invalidità un reddito insufficiente per coprire il fabbisogno
vitale. In particolare nei casi in cui l’impresa è ancora molto giovane e i
redditi dei primi anni non sono rappresentativi, per determinare il reddito
senza invalidità va fatto eventualmente ricorso ai valori statistici.”
Nel quadro della procedura di
consultazione, è stato chiesto da più parti lo stralcio dell’eccezione di cui
alla lettera a dell’art. 26 cpv. 6 AP-OAI (cfr. Rapporto sui risultati della
procedura di consultazione [(«Disposizioni d’esecuzione relative alla modifica
della legge federale sull’assicurazione per l’invalidità (Ulteriore sviluppo
dell’AI»)], p. 42-44).
Nella versione dell’art. 26 OAI
entrata in vigore il 1° gennaio 2022, l’Esecutivo federale ha rinunciato a
riproporre l’eccezione al parallelismo in caso di reddito (da valido)
effettivamente conseguito conforme al salario minimo previsto dal CCL del
settore interessato.
Queste le considerazioni espresse
dall’UFAS in merito all’art. 26 cpv. 2 OAI, contenute nel rapporto esplicativo
(successivo alla procedura di consultazione) del 3 novembre 2021 dell’UFAS («Disposizioni
d’esecuzione relative alla modifica della legge federale sull’assicurazione per
l’invalidità (Ulteriore sviluppo dell’AI»):
" Se il
reddito lavorativo effettivamente conseguito secondo il capoverso 1 è inferiore
di oltre il 5 per cento al valore centrale usuale del settore secondo la RSS,
va effettuata una cosiddetta parallelizzazione.
Effettuare una parallelizzazione significa prendere in
considerazione come correttivi per la determinazione dei redditi di paragone
fattori economici che incidevano negativamente sul reddito dell’assicurato già
prima dell’insorgere del danno alla salute (p. es. un livello salariale basso
sul piano regionale, la categoria di permesso di soggiorno [compresi i
frontalieri] o la nazionalità, nonché condizioni personali quali le carenze
linguistiche, la mancanza di una formazione professionale o l’età). In questo
modo si rispetta il principio secondo cui i fattori estranei all’invalidità non
vanno presi in considerazione o devono essere considerati in egual misura per
entrambi i redditi.
Per quanto concerne il reddito senza invalidità, la
parallelizzazione viene effettuata fissando il reddito al 95 per cento del
valore centrale usuale del settore in questione secondo la RSS. Anche in questo
caso va impiegata per principio, per analogia con l’articolo 25 capoverso 3
DOAI, la tabella TA1_tirage_skill_level (Salario mensile lordo secondo il ramo
economico, il livello di competenze e il sesso – Settore privato), stabilendo
il ramo economico e il livello di competenze del caso e utilizzando i valori
indipendenti dall’età e differenziati a seconda del sesso, conformemente alle
regole generali.
La nuova regolamentazione è più vantaggiosa per gli assicurati,
poiché in futuro non ci si dovrà più chiedere quali fattori esattamente hanno
comportato un reddito inferiore alla media e, addirittura, se la persona si sia
eventualmente accontentata di un tale reddito modesto. Si parte dunque dal
presupposto che difficilmente una persona con un’attività salariata si
accontenti volontariamente di un tale reddito. Di conseguenza, si dovrà
effettuare automaticamente la parallelizzazione, se il reddito lavorativo
effettivamente conseguito secondo il capoverso 1 sarà inferiore di almeno il 5
per cento al valore centrale usuale del settore in questione secondo la RSS.
Contrariamente alla vigente prassi del Tribunale federale, in
futuro la parallelizzazione sarà effettuata anche se l’assicurato consegue un
salario minimo secondo un contratto collettivo di lavoro (CCL) o un contratto
normale di lavoro (CNL), purché questo resti inferiore di almeno il 5 per cento
al valore centrale usuale del settore in questione secondo la RSS. I CCL e i
CNL disciplinano infatti soltanto il salario minimo e quindi, in linea di
massima, non quello usuale del settore. Va infine rilevato che numerosi CCL e
CNL hanno una validità soltanto regionale. Per gli organi esecutivi sarebbe
dunque molto oneroso dover accertare se nel singolo caso sia applicabile o meno
un CCL o un CNL. Garantendo tale parallelizzazione automatica per i salariati,
in futuro tutti i fattori economici di cui si può tenere conto attualmente per
la deduzione dovuta al danno alla salute saranno già presi in considerazione.
L’attuale deduzione dovuta al danno alla salute diventerà pertanto una deduzione
per attività a tempo parziale (cfr. art. 26bis cpv. 3 D-OAI).” (p. 49)
2.25. Nella DTF 150 V 410 consid. 9.5.3.3,
precedentemente menzionata, il TF ha rilevato che lo strumento del parallelismo
riguarda il reddito da valido e che, per rapporto alla giurisprudenza in vigore
sino a quel momento, viene ammesso con più facilità (cfr. art. 26 cpv. 2 e 3
OAI), nel senso che il motivo del conseguimento di un reddito modesto è divenuto
irrilevante. Sempre la Corte federale ha pure sottolineato che tale novità è
stata giudicata appropriata dalla dottrina e che la giurisprudenza attuale è ormai
priva di oggetto.
2.26. A proposito delle norme che regolano
la parallelizzazione dei redditi previste dal nuovo art. 26 OAI, U. Meier
e M. Reichmuth ritengono che la soluzione adottata dal Consiglio
federale rispetti la norma di delega di cui all’art. 28a cpv. 1, seconda frase,
LAI, che, sebbene si distanzi in più punti dalla precedente giurisprudenza, sia
appropriata e che serva a semplificare l’applicazione del diritto, di modo che
va considerata conforme al diritto. A loro avviso, essa si applica quindi al
posto della precedente giurisprudenza, divenuta ormai priva di oggetto con
l’entrata in vigore della novella d’ordinanza, giurisprudenza che ancora esigeva
che si andassero a ricercare i motivi all’origine della realizzazione del
reddito modesto.
Sempre secondo questi due autori,
la giurisprudenza rimane valida nella misura in cui è compatibile con l’art. 26
cpv. 2 e 3 OAI, dubitando che ciò sia il caso, in particolare, per quella in
base alla quale ci si doveva astenere dalla parallelizzazione, in presenza di
un reddito da valido conforme al salario minimo secondo un CCL (cfr.
Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung IVG, Zurigo-Ginevra 2022, art. 28a n. 127 s.).
Da parte loro, H.-J. Mosimann
e K. Gehring hanno semplicemente osservato che, contrariamente alla
precedente giurisprudenza federale, il parallelismo ora si applica anche quando
la persona assicurata raggiunge il salario minimo previsto da un CCL o da un contratto
normale di lavoro (CNL), senza ulteriori commenti (cfr. Mosimann/Gehring,
Parallelisierung und Leidensabzug als Korrekturelemente, in: November-Tagung
zum Sozialversicherungsrecht 2022 – Hybrid-Veranstaltung, Zurigo-San Gallo
2023, p. 68).
Anche J.
Audidier ha affermato che, diversamente dalla giurisprudenza federale, “une
parallélisation s’applique même si la rémunération correspond au salaire
minimum d’une convention collective de travail ayant force obligatoire.” (Audidier,
art. cit., p. 88).
Infine, K. Gerber ha
ripreso le considerazioni contenute nel rapporto esplicativo del 3 novembre
2021 dell’UFAS (cfr. supra, consid. 2.23.), ritenendo tuttavia che
l’automatismo nell’applicare il parallelismo risulti troppo assoluto (cfr. KOSS
– Gerber, art. 28a n. 109 s.).
Alla luce della giurisprudenza e
della dottrina riportate al precedente considerando, la normativa riguardante
la determinazione del reddito da valido nell’ambito dell’assicurazione per
l’invalidità (art. 26 OAI), entrata in vigore il 1° gennaio 2022, rispetta
dunque la norma di delega prevista dall’art. 28a cpv. 1, seconda frase, LAI ed è
quindi conforme al diritto federale.
2.27. Nella presente fattispecie, la
questione che si pone - esclusa a priori una sua applicazione diretta
visto che la norma di delega è stata inserita (soltanto) nella LAI -, è quella
di sapere se l’art. 26 OAI può essere applicato per analogia nel settore
dell’assicurazione contro gli infortuni, oppure no.
Tutto ben considerato, questo
Tribunale ritiene che ciò sia il caso per i medesimi argomenti sviluppati a
proposito dell’art. 26bis cpv. 3, prima frase, OAI (cfr. supra, consid.
2.17.), quindi similitudine delle situazioni da disciplinare, norma non
specifica all’assicurazione per l’invalidità e applicazione del principio dell’uniformità
nella valutazione del grado d’invalidità.
Esistono dunque validi motivi per
un cambiamento della giurisprudenza sinora in vigore (a questo proposito, cfr.
la DTF
144 V 72 consid. 5.3.2
e il riferimento ivi citato). Del resto, così come emerge dai materiali
preparatori e dalla dottrina citati in precedenza, la nuova norma d’ordinanza
si applica in sostituzione di quella giurisprudenza, la quale è divenuta ormai
priva di oggetto.
2.28. In concreto, dalle tavole
processuali emerge che l’assicurato, senza il danno alla salute, continuando a
svolgere la professione di piastrellista a tempo pieno, nel 2024 avrebbe
conseguito un reddito annuo lordo, di per sé non contestato, di fr. 65'297.51
(cfr. doc. 190, p. 1).
Secondo la tabella RSS TA1
tirage_skill_levels 2022, settore economico 41-43 (“Costruzioni”),
livello di competenze 1, il reddito lordo mediamente conseguito in Svizzera da
un uomo, era di fr. 5’825/mese oppure di fr. 69’900/anno.
Questo reddito deve essere
riportato su 41.2 ore/settimana, dato che corrisponde alla durata normale del
lavoro nel settore 41-43 in base alla relativa tabella pubblicata sul sito web
dell’UFS (“Durée normale du travail dans les entreprises selon la division
économique [NOGA 2008]”), per cui esso si attesta a fr. 71’997/anno.
Aggiornandolo
al 2024 (in base alla tabella T1.1.20 -
Indice dei salari nominali, costruzioni, 2022 – 2023 e alla stima trimestrale
dell’evoluzione dei salari nominali più attuale al momento in cui è stata
emanata la decisione su opposizione impugnata), il reddito centrale del settore
delle costruzioni ammontava nel 2024 a fr. 74'463.11/anno.
Posto che continuando a lavorare in quello stesso settore, l’insorgente
avrebbe realizzato nel 2024 un reddito pari a fr. 65'297.51, il gap salariale corrisponde al 12.30%.
Adempiuta
la condizione posta dall’art. 26 cpv. 2 OAI (reddito effettivamente conseguito
inferiore di almeno il 5% al valore centrale usuale del settore secondo la
RSS), qui applicato per analogia, il reddito da valido corrisponde a fr.
70'739.95, ovvero al 95% di fr. 74'463.11.
Da notare che nella presente
fattispecie non entra in linea di conto l’applicazione dell’una o dell’altra
delle eccezioni (al parallelismo dei redditi) previste dall’art. 26 cpv. 3
lett. a e b OAI (l’assicurato svolgeva un’attività lucrativa dipendente
e il reddito da invalido non è stato determinato in virtù dell’art. 26bis
cpv. 1 OAI).
2.29. Confrontando i fr. 61'376.83 (cfr. supra,
consid. 2.18.) al reddito che il ricorrente avrebbe potuto conseguire senza il
danno alla salute, e cioè fr. 70'739.95 (cfr.
supra, consid. 2.28.), risulta una perdita di guadagno del 13.23%,
arrotondata al 13%, sufficiente a fondare il diritto a una rendita
d’invalidità (cfr. art. 18 cpv. 1 LAINF).
La decisione su opposizione
impugnata mediante la quale all’assicurato è stata negata l’assegnazione di una
rendita d’invalidità, deve dunque essere annullata.
2.30. Considerato l’esito del ricorso,
l’assicuratore verserà all’insorgente, rappresentato da un avvocato, l’importo
fr. 2’800 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per ripetibili (cfr. art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA; art. 30
Lptca; DTF 122 V 278; DTF 118 V 139; STF U 8/07 del 20 febbraio 2008; STF
8C_517/2012 del 1° novembre 2012).
2.31. L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore
fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice,
rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio
e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un
comportamento temerario o sconsiderato.
In
data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61
lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice,
rapida e, di regola pubblica.
Dalla
medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo
cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a
spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo
prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un
comportamento temerario o sconsiderato.
Trattandosi
di una controversia relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha
previsto di prelevare le spese.
Sul tema, cfr. anche STF
9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022
KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio
2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi,
Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les
tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019,
in SZS/RSAS 2/2022 p. 107; Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21
agosto 2024 “Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021
nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica
dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale
cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della
revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni)
e controprogetto”).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è parzialmente
accolto.
§ La
decisione su opposizione impugnata è annullata.
§§ L’CO
1 è condannato a riconoscere all’assicurato una rendita d’invalidità del 13% a
contare dal 1° luglio 2024.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L’CO 1 verserà all’assicurato,
rappresentato da un avvocato, l’importo di fr. 2'800 (IVA inclusa) a titolo
d’indennità per ripetibili.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti