35.2024.86
Discussa la determinazione del grado d'invalidità mediante il metodo del raffronto dei redditi. Ammessa applicazione analogica delle disposizioni in vigore nell'assicurazione per l'invalidità per determinare reddito da invalido e quello da valido
30 luglio 2025Italiano87 min
I 871/02 del 20 aprile 2004 e STF I 162/01 del 18 marzo 2002).
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2024.86
MM
Lugano
30 luglio 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Maurizio Macchi, cancelliere
segretaria:
Stefania Cagni
statuendo sul ricorso del 18 ottobre 2024 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 18
settembre 2024 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro
gli infortuni
ritenuto in fatto
1.1. In data 6 marzo 2022, RI 1, nato
nel 1969, a quel momento dipendente dello __________ di __________ in qualità
di canneggiatore e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni e le
malattie professionali presso l’CO 1, è rimasto vittima di un incidente della
circolazione stradale in sella alla propria motocicletta, riportando, secondo
il rapporto di uscita 14 aprile 2022 del Servizio di ortopedia e traumatologia
dell’Ospedale __________, un politrauma (cfr. doc. 44).
L’istituto assicuratore ha
assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. Alla chiusura del caso, con
decisione formale del 22 luglio 2024, esclusa la propria responsabilità a
proposito dei disturbi legati alla spondilodesi L4-S1 e al IV. dito a scatto
della mano destra, l’amministrazione ha negato il diritto a una rendita
d’invalidità e ha assegnato un’indennità per menomazione dell’integrità (IMI)
del 20% (cfr. doc. 344).
A seguito dell’opposizione
interposta dall’avv. __________ per conto dell’assicurato (cfr. doc. 345), in
data 18 settembre 2024, l’assicuratore ha in sostanza confermato il contenuto
della sua prima decisione (cfr. doc. 349).
1.3. Con tempestivo ricorso del 18
ottobre 2024, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. __________, ha chiesto che,
annullata la decisione su opposizione impugnata, l’assicuratore resistente
venga condannato a riconoscergli una rendita d’invalidità del 14.73% e un’IMI
del 20%, il tutto ridotto del 10% in virtù dell’art. 37 cpv. 3 LAINF.
A sostegno delle proprie pretese,
la patrocinatrice osserva innanzitutto che, a prescindere dal livello di
competenze scelto (1 oppure 2), il reddito da valido ritenuto
dall’amministrazione è ampiamente inferiore al valore centrale usuale del
settore in base alle tabelle RSS, di modo che occorrerebbe procedere a
parallelizzare i redditi da raffrontare. In questo contesto, a fronte dell’obiezione
secondo la quale l’assicurato si sarebbe accontentato di un reddito modesto,
l’avv. __________ chiede che venga applicata per analogia la norma di cui
all’art. 26 cpv. 2 OAI.
Per il caso in cui il TCA dovesse
invece decidere che l’art. 26 cpv. 2 OAI non si applica nell’ambito
dell’assicurazione contro gli infortuni, la rappresentante contesta che il
ricorrente si sia accontentato di un reddito inferiore alla media, rilevando
che “… la differenza tra il salario effettivo e quello mediano svizzero non è
affatto conseguente ad una scelta volontaria dell’assicurato, bensì dettata
dalle sue qualifiche e competenze, nonché dalle condizioni salariali specifiche
del nostro Cantone.” (doc. I, p. 5 s.).
Sempre a proposito dell’entità
del reddito da valido, la patrocinatrice sostiene che per la determinazione del
valore centrale relativo al ramo delle costruzioni, si dovrebbe utilizzare il
livello di competenze 2, ritenuto che “… le mansioni dell’assicurato non erano
limitate ad attività di tipo manuale, bensì includevano pure l’utilizzo della
canna metrica per effettuare misurazioni, oltre che a piazzare le terminazioni
per determinare il profilo del terreno. Ciò richiede una certa competenza e
conoscenza del mestiere, che non possono essere sostituite da qualsiasi
manovalanza, a differenza di quanto avviene invece per il livello di competenza
1.” (doc. I, p. 6 s.).
A proposito del reddito da
invalido, l’avv. __________ ha formulato le seguenti considerazioni:
" (…) Il
reddito statistico va stabilito, ai sensi della tabella RSS, per tutti i
settori, sulla base del livello di competenza 1, relativo ad attività fisiche o
manuali semplici. Esso corrisponde pertanto a mensili CHF 5'305.00.--.
Moltiplicando tale importo per 12 mesi e applicando una
rivalutazione nominale di 1.7% per il 2023 e 0.6% per il 2024, il reddito
annuale statistico ammonta a CHF 65'130.70
L’ulteriore deduzione sociale del 10% è in linea con i principi
giurisprudenziali, nonché con l’art. 26bis cpv. 3 OAI, e si giustifica a
maggior ragione in concreto, dove l’assicurato deve far fronte alle limitazioni
fisiche sopra citate, che gli precludono parecchie delle professioni incluse
nel livello di competenze RSS 1 o gli impongono condizioni che influenzano a
non averne dubbio la sua capacità di guadagno.
Tale deduzione sociale in relazione alle limitazioni funzionali è
peraltro stata riconosciuta anche dalla CO 1.” (doc. I, p. 7 s.)
1.4. L’CO 1, in risposta, ha postulato
che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto
occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.5. In data 26 marzo 2025, il TCA ha
interpellato la patrocinatrice dell’assicuratore resistente, alla quale è stato
chiesto di esprimersi in merito a due degli aspetti contestati (doc. V).
La risposta dell’CO 1 è pervenuta
l’8 aprile 2025 (doc. VI)
La rappresentante dell’assicurato
ha preso posizione al riguardo in data 16 aprile 2025 (doc. VIII).
1.6. L’8 maggio 2025, questo Tribunale
ha chiesto all’Ufficio federale di statistica (UFS) d’indicare se la
professione svolta dall’assicurato (canneggiatore) “… deve essere inserita nel
settore economico 69-71 (“Att. legali e di gestione, contabilità,
architettura e ingegneria”) oppure in quello 41-43 (“Costruzioni”)
della tabella RSS TA1 tirage_skill_levels.” (doc. X).
La risposta dell’UFS è datata 23
maggio 2025 (doc. XI).
Entrambe le parti hanno
presentato le loro osservazioni il 3 giugno 2025 (doc. XIII e doc. XIV).
in diritto
in
ordine
2.1. Preliminarmente, richiamata la STF 8C_85/2017 del 20 aprile
2018 consid. 5.2 (relativa a un caso in cui l’incarto era stato affidato
dall’assicuratore a un legale esterno all’istituto per le fasi della procedura
giudiziaria; sul tema, si veda pure la STF 8C_561/2019 dell’11 maggio 2020
consid. 1), questa Corte rileva che decide la presente vertenza nella sua
composizione ordinaria (pubblicata su FUCT N. 94 del 16 maggio 2024) poiché,
come dichiarato dall’CO 1 in una comunicazione dell’8 giugno 2020 al TCA,
l’incarto sub judice è stato trattato dalla funzionaria che figura nell’intestazione degli
allegati prodotti (in concreto, dall’avv. RA 2), senza che la giurista di
lingua italiana figlia del Giudice Ivano Ranzanici se ne sia in alcun modo
occupata (cfr. STF 8C_668/2021 del 18 febbraio 2022 consid. 2.1).
nel merito
2.2. In concreto, è litigiosa la
questione di sapere se l’amministrazione era legittimata a negare
all’assicurato il diritto a una rendita d’invalidità a dipendenza dell’evento
infortunistico del 6 marzo 2022, oppure no.
Da notare che l’entità dell’IMI
non è oggetto di contestazione, nella misura in cui il 20% riconosciuto con la
decisione formale del 22 luglio 2024, corrisponde a quanto viene ora preteso
con il ricorso (cfr. doc. I).
2.3. Giusta l'art. 18 cpv. 1 LAINF,
l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito
d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.
Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è
considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale
presumibilmente permanente o di lunga durata.
Il TF, in una sentenza U 192/03
del 22 giugno 2004, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572 ss., ha rilevato che
l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a
sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo
per il quale occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in
seguito all'introduzione della LPGA.
Da parte sua, l'art. 16 LPGA
prevede che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che l’assicurato
invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività ragionevolmente esigibile
da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione di provvedimenti
d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del
lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non
fosse diventato invalido.
L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art.
16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di invalidità
dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2
seconda frase LAINF.
Nella stessa pronuncia la nostra
Massima Istanza ha quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza
relativa ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e
invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito
all'introduzione della LPGA.
Su questi aspetti si veda pure la
DTF 130 V 343.
Due sono, dunque, di norma gli
elementi costitutivi dell'invalidità:
1. il danno alla salute fisica o
psichica (fattore medico)
2. la
diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).
Tra il danno alla salute e
l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato
(fattore causale).
Nell'assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale, naturale ed
adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.
2.4. L'invalidità, concetto
essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di
guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.
D'altro canto, poiché
l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un
danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente
adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.
Spetta al medico fornire una
precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un
esatto quadro degli impedimenti che egli incontra nell'esplicare determinate
funzioni.
Il medico indicherà per prima
cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali
sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.
Egli valuterà finalmente il grado
dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella professione
attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi aspetti, STF
Fatti
I 871/02 del 20 aprile 2004 e STF I 162/01 del 18 marzo 2002).
L'invalidità, proprio perché
concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che
l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello che egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando
la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in
un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (cfr. art. 16 LPGA).
I due redditi da porre a
raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su
solide basi, avere un fondamento oggettivo.
La giurisprudenza federale ha,
più volte, confermato il principio che, nella determinazione dell'invalidità,
non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica del danno
alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi sulle
conseguenze economiche di tale danno.
Il TF ha avuto modo di confermare
che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro stabile si può
far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire pienamente presso
la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua capacità lavorativa
(STF U 25/94 del 30 giugno 1994).
La perdita di guadagno effettiva
può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se - le
condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in
generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si
avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività
ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al
massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una
prestazione di lavoro e non a un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss.
consid. 4a; conferma di giurisprudenza).
Le ragioni, inerenti l'azienda,
che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente capacità di
produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del lavoro
generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile dall'assicurato, che
gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua capacità di lavoro
(RAMI 1991 succitata, consid. 4d).
I. Termine: reddito da
invalido
La misura dell'attività che si
può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del danno
alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'età, le
attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.
Secondo la giurisprudenza, per la
fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che non
riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione
professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito,
rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse
vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o
non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).
Nel valutare la possibilità di
sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità di guadagno non
si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro ma ci si
collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione, cioè, in
cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187,
p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STF del 30 giugno 1994 succitata).
Specifica dell'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui all'art. 28 cpv. 4 OAINF:
" Se a causa
della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo
l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente
dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il grado
d'invalidità i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima
di un danno alla salute della stessa gravità."
Considerandi
II.
Termine: reddito conseguibile senza invalidità
Nel determinare il reddito
conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla
situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura
partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si sarebbe mantenuta
sostanzialmente stabile (cfr. STF del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci
si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche
rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze
ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss.,
consid. 5b; 4a, b).
Il grado di invalidità
corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico
conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da
invalido.
2.5
Nel caso di specie, così come si
evince dall’impugnativa, censurati sono gli aspetti economici legati
alla determinazione del grado d’invalidità del ricorrente (cfr. doc. I).
Il TCA limiterà pertanto il
proprio esame a quel solo aspetto.
Non è oggetto di contestazione la
valutazione medica della capacità lavorativa residua, concretamente il fatto
che, nonostante le sequele residuali dell’infortunio assicurato, l’insorgente
sarebbe in grado di svolgere, a tempo pieno e con un rendimento completo, delle
attività sostitutive confacenti, conformemente a quanto stabilito dal dott. __________,
spec. FMH in reumatologia, a margine della valutazione EFL dell’aprile 2023
(doc. 162, p. 6), confermato dal PD dott. __________, spec. FMH in chirurgia
ortopedica e traumatologia, in occasione della visita fiduciaria di controllo
del 7 marzo 2024 (doc. 260, p. 4).
2.6
In concreto, dal documento “Calcolo
del grado d’invalidità tramite la rilevazione svizzera della struttura dei
salari (RSS)”, su cui si fonda la decisione formale del 22 luglio 2024, si
evince che per determinare il reddito da invalido, l’amministrazione ha
applicato la tabella TA1_tirage_skill_level
relativa all’anno 2022, uomini, livello di competenze 1, ramo economico totale.
L’importo
così ottenuto (fr. 63'660) è poi stato riportato su 41.7 ore/settimana (orario
usuale di lavoro settimanale nel ramo economico totale) e adeguato all’indice
nominale dei salari sino al 2024 (per il 2024, è stata utilizzata la stima
trimestrale, anziché il dato consolidato a quel momento non ancora disponibile)
(fr. 67'898.73)
L’istituto
assicuratore ha infine decurtato il reddito statistico del 10% a titolo di
deduzione sociale, mentre ha negato che vi fossero gli estremi per procedere al
parallelismo dei redditi.
Il
reddito da invalido stabilito dall’CO 1 in quella sede ammontava pertanto a fr.
61'109 (cfr. doc. 335).
Il valore ritenuto
dall’assicuratore LAINF viene contestato dall’avv. __________.
Con la propria impugnativa, la
rappresentante del ricorrente fa valere che applicando il salario mensile
totale di livello 1 risultante dalla tabella RSS TA1 e rivalutandolo
nominalmente al 2024, il reddito da invalido (di partenza) ammonterebbe a fr.
65'130.70. Ella sostiene poi che una riduzione del 10% di quest’ultimo importo
sarebbe “in linea con i principi giurisprudenziali, nonché con l’art. 26bis
cpv. 3 OAI” (cfr. doc. I).
Con la risposta di causa (cfr.
doc. III), l’assicuratore resistente ha innanzitutto fatto valere che il
calcolo proposto dalla patrocinatrice sarebbe “… errato in quanto il salario
mensile di fr. 5'305.-- di cui alla TA1 profilo 1 tiene conto di un orario
settimanale di 40 ore e pertanto deve essere rivalutato alla media delle ore
vigenti nel ramo economico determinante che è – (…) – di 41.7 ore.”.
D’altro canto, esso ha precisato
che la riduzione del 10% applicata sul reddito statistico per tenere conto
degli impedimenti legati al danno alla salute infortunistico, non sarebbe in
realtà giustificata alla luce della vigente giurisprudenza federale.
Infine, sempre secondo l’istituto
convenuto, la deduzione del 10% prevista dall’art. 26bis cpv. 3, prima frase,
OAI, non riguarderebbe gli assicuratori contro gli infortuni, ritenuto che “la
delega all’origine dell’art. 26bis cpv. 3 OAI si trova all’art. 28a cpv. 1
seconda frase LAI. In assenza di una delega specifica nella LAINF non ha potuto
essere introdotta una deduzione forfettaria (…).”.
2.7
Il reddito da invalido deve essere
valutato in primo luogo in funzione della situazione concreta dell’assicurato.
Esso corrisponde al reddito effettivamente conseguito dall’interessato, a
condizione che i rapporti di lavoro appaiano particolarmente stabili, che
esercitando l’attività in questione egli sfrutti al meglio la sua capacità
lavorativa residua ragionevolmente esigibile e che il guadagno in tal modo
ottenuto corrisponda al suo effettivo rendimento, senza comportare elementi di
salario sociale.
In assenza di un reddito
effettivamente realizzato, ossia quando la persona assicurata, dopo
l’insorgenza del danno alla salute, non ha più esercitato un’attività lucrativa
o almeno un’attività esigibile confacente al suo stato di salute, il reddito da
invalido può essere determinato in base a salari fondati sui dati statistici
risultanti dalla RSS oppure sui dati salariali derivanti dalle DPL elaborate
dall’CO 1 (DTF 135 V 297 consid. 5.2; 129 V 472 consid. 4.2.1; da notare che l’CO
1.
ha rinunciato alla banca dati DPL a far tempo dal 1° gennaio 2019 [STF
8C_171/2021 del 14 dicembre 2021 consid. 3.2]).
Di regola, occorre fondarsi sui
salari mensili indicati nella tabella RSS TA1, alla linea “totale settore
privato” (DTF 124 V 321 consid. 3b/aa). In questo senso, si fa riferimento alla
statistica dei salari lordi standardizzati, basandosi sempre sul valore mediano
o centrale (DTF 124 V 321 consid. 3b/bb).
Il valore statistico – mediano –
si applica di principio a tutti gli assicurati che non possono più svolgere la
loro precedente attività in quanto troppo impegnativa per le loro condizioni di
salute, ma che conservano una capacità lavorativa in attività più leggere. Per
questi assicurati, il salario statistico è sufficientemente rappresentativo di
quanto sarebbero in grado di guadagnare in quanto invalidi, nella misura in cui
comprende un largo ventaglio di attività variegate e non qualificate che non
richiedono una specifica esperienza professionale, né una particolare
formazione (cfr. STF 8C_732/2019 del 19 ottobre 2020 consid. 4.5; 8C_549/2019
del 26 ottobre 2020 consid. 4.5; 9C_603/2015 del 25 aprile 2016 consid. 8.1;
9C_242/2012 del 13 agosto 2012 consid. 3).
Occorre fare capo alla versione
della RSS pubblicata al momento determinante della decisione impugnata (DTF 143
V 295 consid. 4).
La misura in cui i salari
risultanti dalle statistiche devono essere ridotti, dipende dall’insieme delle
circostanze personali e professionali del caso di specie (limitazioni
funzionali legate al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità/tipo
di autorizzazione di soggiorno e grado di occupazione) ed è il risultato di una
valutazione entro i limiti del potere d’apprezzamento. Una riduzione massima
del 25% sul salario statistico permette di tenere conto dei diversi elementi
che possono influenzare il reddito di un’attività lucrativa (DTF 126 V 75
consid. 5b/aa-cc).
L’entità della riduzione che si
giustifica in un caso concreto rileva dal potere d’apprezzamento (DTF 132 V 393
consid. 3.3). Questa valutazione compete in primo luogo all’amministrazione che
in questo contesto gode di un ampio potere d’apprezzamento. Il giudice deve
dare prova di riserbo allorquando è chiamato a verificare la fondatezza di tale
apprezzamento. In questo senso, egli non può, senza motivo pertinente,
sostituire il suo apprezzamento a quello dell’amministrazione; deve fondarsi su
circostanze suscettibili di far apparire il suo apprezzamento come il più
appropriato (DTF 126 V 75 consid. 6; 123 V 150 consid. 2).
In una sentenza 8C_256/2021 del 9
marzo 2022, pubblicata in DTF 148 V 174, emanata in materia di assicurazione
per l’invalidità (in applicazione delle disposizioni di legge e di ordinanza in
vigore sino al 31 dicembre 2021), il Tribunale federale (di seguito: TF) ha negato che fossero adempiuti i presupposti per un
cambiamento della propria giurisprudenza in materia di determinazione del grado
d’invalidità in applicazione dei dati salariali statistici pubblicati dall’UFS
(Rilevazione svizzera della struttura dei salari [RSS]).
Nel comunicato stampa del 9 marzo
2022.
figurano in particolare le seguenti indicazioni:
" (…) La
determinazione del grado d'invalidità è in linea di principio disciplinata
dalla legge. Con il concetto di un mercato del lavoro equilibrato (secondo
l'articolo 16 della legge federale sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali, LPGA), il legislatore presuppone fondamentalmente che un
lavoro corrispondente alle loro capacità sia disponibile anche per le persone
con problemi di salute. Questo concetto giuridico non può essere derogato
utilizzando invece opportunità di lavoro concretamente esistenti o condizioni
concrete del mercato del lavoro. Il computo del valore del reddito da valido e
da invalido non era stato fino ad ora disciplinato in dettaglio dalla legge.
Principalmente, in conformità della giurisprudenza finora in vigore, vengono
prese in considerazione le circostanze concrete, ovvero il salario
effettivamente ottenuto prima o dopo l'inizio dell'invalidità. Solo se questo
non è possibile si usano i dati statistici salariali, di solito quelli
risultanti dalle tabelle RSS. L'uso delle RSS per determinare l'invalidità è
quindi "ultima ratio". Le RSS si basano su un sondaggio condotto ogni
due anni tra le aziende in Svizzera. Si fonda quindi su dati completi e concreti
del mercato del lavoro reale. Il salario mediano dei salari lordi
standardizzati della RSS, che deve essere preso come base secondo la prassi
finora in vigore del Tribunale federale, è in linea di principio adatto come
valore di partenza per determinare il reddito da invalido. Per tener conto del
fatto che una persona invalida può essere in grado di utilizzare la sua
capacità lavorativa residua solo con un successo inferiore alla media, anche in
un mercato del lavoro equilibrato, la giurisprudenza vigente prevede la possibilità
di una decurtazione ("deduzione per circostanze personali e
professionali") fino al 25 % dal salario tabellare.
Questa deduzione è di fondamentale importanza come strumento di
correzione per determinare un reddito da invalido che sia il più concreto
possibile. Tenuto conto della possibilità della deduzione per circostanze
personali e professionali, il Tribunale federale ha finora espressamente
rifiutato di prendere come base il quartile più basso del valore della tabella.
Un altro strumento di correzione è il parallelismo dei redditi. Questo serve
anche a prendere in considerazione i casi individuali quando si confrontano i
redditi. Non è chiaro fino a che punto la determinazione del reddito da
invalido sulla base del valore mediano della RSS, eventualmente corretto per
mezzo degli strumenti menzionati, debba essere considerato discriminatorio.
Dalla circostanza che i presupposti per un cambiamento di prassi
non siano oggi adempiuti non si può dedurre che la giurisprudenza –
segnatamente in considerazione della modifica dal 1° gennaio 2022 della legge
federale e dell'ordinanza sull'assicurazione per l'invalidità – non possa
svilupparsi ulteriormente. Un cambiamento della giurisprudenza in questo
momento non sarebbe tuttavia opportuno, anche in considerazione della revisione
ormai entrata in vigore. Questo concerne l'uso dei dati statistici salariali
per il confronto dei redditi e gli strumenti di correzione. Su tale questione
il Tribunale federale non deve esprimersi nel caso in rassegna. (…)” (cfr.
Comunicato stampa del Tribunale federale: https://www.bger.ch/files/live/sites/bger/files/pdf/it/8c_0256_2021_yyyy_mm_dd_T_i_13_37_00.pdf)
In una sentenza 8C_541/2021 del
18.
maggio 2022 consid. 5.2.1, la Corte federale ha precisato che quanto
stabilito nella pronunzia 8C_256/2021 succitata vale anche in materia di
assicurazione contro gli infortuni, e ciò in ragione del principio dell’unità
della nozione d’invalidità (“Dieses zur bis 31. Dezember 2021 geltenden
Rechtslage im Bereich der Invalidenversicherung ergangene Urteil gilt – wie in
dessen E. 9.2.3 deutlich zum Ausdruck kommt – infolge des Grundsatzes der
Einheitlichkeit des Invaliditätsbegriffs (BGE 133 V 549 E. 6.1; vgl. Christoph
Frey/Nathalie Lang, in: Basler Kommentar, Allgemeiner Teil des Sozialversicherungsrechts,
2020, N. 2, 5 und 79 zu Art. 16 ATSG) auch für den Bereich der
Unfallversicherung.”; si veda inoltre la precedente STF 8C_682/2021 del 13
aprile 2022 consid. 12.1, anch’essa emanata in materia di assicurazione contro
gli infortuni, in cui l’Alta Corte, richiamandosi alla sentenza 8C_256/2021, ha
negato che vi fossero validi motivi per ridurre uniformemente e linearmente i
salari statistici del 15-25%).
2.8
A proposito dell’entità del reddito da invalido applicabile
nel caso di specie, la patrocinatrice dell’assicurato contesta in primo
luogo il valore salariale (di partenza) ritenuto dall’amministrazione, in
quanto, a suo dire, applicando la tabella RSS TA1 e adeguando la cifra così
ottenuta all’indice dei salari nominali sino al 2024, il reddito annuo lordo
ammonterebbe a fr. 65'130.70 (e non a fr. 67'898.73).
Al riguardo, il TCA rileva che in base ai dati forniti dalla tabella RSS
TA1_tirage_skill_level 2022, ramo economico totale, uomini, livello di
competenze 1, il ricorrente avrebbe potuto conseguire un salario mensile lordo
pari a fr. 5'305 oppure a fr. 63’660/anno.
Riportando
questo dato su 41.7 ore e aggiornandolo al 2024 (in base alla tabella T1.1.20 - Indice dei salari nominali, uomini, 2022 – 2023 e
alla stima trimestrale dell’evoluzione dei salari nominali [cfr., in questo
senso, la STF 8C_659/2022, 8C_707/2022 del 2 maggio 2023 consid. 7.2; per una
critica inerente a questo aspetto, cfr. S. Berner, Die Bedeutung von
Quartalsschätzungen für die Anpassung der Vergleichseinkommen an die
Lohnentwicklung bei der Invaliditätsgradberechnung, in: SZS 1/2025, p. 3 ss.,
in particolare p. 14]), esso ammonta a fr. 67'898.72/anno.
Stante ciò, l’avv. __________ non
può dunque essere seguita nella misura in cui pretende che il dato salariale
(di partenza) corrisponderebbe all’importo di fr. 65'130.70.
La differenza si spiega con il
fatto che la patrocinatrice ha omesso di adattare il salario risultante dalla
tabella RSS TA1, calcolato sulla
base di un orario settimanale di 40 ore, all’orario settimanale medio nel ramo
economico totale (41.7 ore) (cfr., ad esempio, la STF 9C_603/2015 del 25 aprile
2016.
consid. 8.1).
2.9
Con una seconda censura, la
rappresentante dell’assicurato chiede che sul reddito statistico venga operata
una deduzione del 10%, facendo valere che quest’ultima si giustificherebbe in
virtù sia della giurisprudenza federale di cui alla DTF 126 V 75 che dell’art.
26bis cpv. 3 OAI, applicato per analogia (cfr. doc. I).
Questa Corte constata che, con la
decisione formale, poi confermata con quella su opposizione impugnata, l’CO 1
ha ridotto del 10% il reddito statistico in ragione del fatto che, a causa del
danno alla salute, l’insorgente potrebbe svolgere soltanto delle attività molto
leggere prevalentemente sedentarie (cfr. doc. 335 e doc. 339).
Con la risposta di causa, l’amministrazione
ha fatto valere che la “deduzione del 10% di cui all’art. 26bis cpv. 3 OAI non
concerne gli assicuratori infortuni”, rispettivamente che, alla luce della
giurisprudenza federale, una riduzione sociale del reddito statistico non
entrerebbe in linea di conto (cfr. doc. III, p. 3).
2.10
Alla luce di quanto precede, in
primo luogo, il TCA deve dunque esaminare se l’ulteriore fattore di correzione
previsto dall’art. 26bis cpv. 3, prima frase, OAI (un’applicazione
della norma prevista dalla seconda frase è in concreto a priori
da escludere, posto che il ricorrente dispone di una piena capacità lavorativa
in attività alternative appropriate), recentemente introdotto dal Consiglio
federale (il 1° gennaio 2024, versione in casu determinante visto che il
potenziale diritto alla rendita è nato dopo quella data [nel luglio 2024] -
cfr., fra le tante, la STF 8C_57/2024 del 5 dicembre 2024 consid. 5.2.2) in
virtù della norma di delega di cui all’art. 28a cpv. 1, seconda frase,
LAI, possa trovare un’applicazione per analogia in ambito di assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni.
Nel quadro della revisione «Ulteriore
sviluppo dell’AI», in vigore dal 1° gennaio 2022, per quanto attiene alla
determinazione del diritto ai provvedimenti integrativi e alla rendita, il
Consiglio federale ha in particolare modificato l’art. 28a LAI (“Valutazione
del grado d’invalidità”).
Il tenore del capoverso 1 della
disposizione di legge appena citata è il seguente:
" 1Per valutare il grado d’invalidità di un
assicurato che esercita un’attività lucrativa si applica l’articolo 16 LPGA. Il
Consiglio federale definisce i redditi lavorativi determinanti per la
valutazione del grado d’invalidità e i fattori di correzione applicabili.”
L’art. 26bis OAI,
nella versione in vigore dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2023, prevedeva
invece quanto segue:
" 1Se dopo l’insorgere dell’invalidità
l’assicurato consegue un reddito lavorativo, quest’ultimo gli viene computato
quale reddito con invalidità (art. 16 LPGA), sempre che gli permetta di
valorizzare al meglio la sua capacità funzionale residua in relazione a
un’attività lucrativa da lui ragionevolmente esigibile.
2Se non vi è alcun
reddito lavorativo computabile, il reddito con invalidità è determinato in base
ai valori statistici di cui all’articolo 25 capoverso 3. In deroga all’articolo
25.
capoverso 3, per gli assicurati di cui all’articolo 26 capoverso 6 vanno
impiegati valori indipendenti dal sesso.
3Se a causa
dell’invalidità l’assicurato può lavorare soltanto con una capacità funzionale
secondo l’articolo 49 capoverso 1bis pari
o inferiore al 50 per cento, al valore determinato in base a valori statistici
è applicata una deduzione del dieci per cento per attività lucrativa a tempo
parziale.”
A seguito del deposito di diversi
atti parlamentari aventi per oggetto la determinazione del grado d’invalidità
mediante l’utilizzo dei dati statistici, auspicando una riduzione dei salari di
riferimento, in particolare della mozione 22.3377 («Utilizzare salari
statistici corrispondenti all’invalidità nel calcolo del grado d’invalidità»)
della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio
nazionale, il 18 ottobre 2023, l’Esecutivo federale ha adeguato l’art. 26bis
cpv. 3 OAI che era entrato in vigore il 1° gennaio 2022.
Questo il tenore del nuovo art.
26bis cpv. 3 OAI, in vigore dal 1° gennaio 2024, come detto in
concreto determinante:
" Al valore determinato in base a valori statistici
secondo il capoverso 2 è applicata una deduzione del 10 per cento. Se a causa
dell’invalidità l’assicurato può lavorare soltanto con una capacità funzionale
secondo l’articolo 49 capoverso 1bis pari o
inferiore al 50 per cento, è applicata una deduzione del 20 per cento. Non sono
ammesse ulteriori deduzioni.”
2.11
In una sentenza 35.2024.84 del 24
marzo 2025, contro la quale è pendente un ricorso al Tribunale federale (inc.
8C_254/2025), dopo attento esame dei materiali preparatori, della
giurisprudenza e della dottrina, questa Corte è giunta alla conclusione che
l’art. 26bis cpv. 3, prima frase, OAI, nella versione in vigore dal
1° gennaio 2024, possa essere applicato per analogia nell’ambito
dell’assicurazione contro gli infortuni, tenuto conto della similitudine delle
situazioni da disciplinare, che si tratta di una norma non specifica
all’assicurazione per l’invalidità e del principio dell’uniformità della
nozione d’invalidità.
In quell’occasione, il TCA ha
sviluppato in particolare la seguente argomentazione:
" (…) Conformemente
alla giurisprudenza federale, l’applicazione per analogia presuppone situazioni
sufficientemente simili. L'analogia deve quindi considerare il fatto che il
contesto normativo nel quale esiste una norma di diritto positivo e la tematica
per la quale si pone la questione dell'applicazione analogica di quella
disposizione, devono presentare sufficienti analogie fattuali (DTF 130 V 71
consid. 3.2.1 e riferimenti ivi menzionati).
Tutto ben considerato, questo Tribunale ritiene adempiuto il
presupposto richiesto dalla giurisprudenza appena evocata.
La norma prevista dall’art. 26bis cpv. 3, prima frase,
OAI in vigore dal 1° gennaio 2024, in virtù della quale il reddito da invalido,
se determinato in base a dati salariali statistici, va ridotto del 10%, può
dunque essere applicata per analogia nell’ambito dell’assicurazione
contro gli infortuni (e, pertanto, anche al caso di specie), in applicazione
del principio dell’uniformità nella valutazione del grado d’invalidità (in
questo senso, cfr. Hüni, art. cit., p. 83 e il riferimento ivi citato).
A conferma del fatto che si tratta di situazioni senz’altro
simili, occorre considerare innanzitutto che con quella norma d’ordinanza il
Consiglio federale ha voluto precisare la nozione di reddito da invalido prevista
dall’art. 16 LPGA ai fini della determinazione del grado d’invalidità (“(…) reddito
che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività
ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione
di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del
mercato del lavoro (…)”).
Ora, in quanto inserito in una legge il cui obiettivo dichiarato è
segnatamente quello di armonizzare e uniformare il diritto materiale delle
assicurazioni sociali dei vari settori (cfr. art. 1 lett. a LPGA), l’art. 16
LPGA si applica direttamente, non soltanto all’assicurazione per l’invalidità,
ma pure a quella contro gli infortuni.
Proprio per questo motivo sarebbe peraltro stato più opportuno
inserire nella OPGA la modifica delle modalità per determinare il reddito da
invalido.
Non a caso, nella più volte menzionata DTF 150 V 410, La Corte
federale ha definito sorprendente il fatto che il legislatore stesso abbia
affrontato la tematica in questione, non già in maniera generale (nella LPGA),
ma in una legge speciale (art. 28a cpv. 1 LAI).
Un altro aspetto che va sottolineato è quello che la nuova
versione dell’art. 26bis cpv. 3, prima frase, OAI è stata introdotta
quale risposta alla mozione 22.3377 del 6 aprile 2022 della Commissione della
sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale, successivamente
adottata dai due rami del Parlamento, mediante la quale era stato chiesto
all’Esecutivo federale di sviluppare delle basi di calcolo specificatamente
adattate alle necessità della valutazione dell’invalidità, tenendo conto delle
proposte formulate dalla Prof. em. Riemer-Kafka e dal Dr. iur. Schwegler, dopo
che l’UFAS e lo stesso Consiglio federale avevano dichiarato che i risultati
sulla fattibilità e delle proposte concrete, sarebbero stati disponibili non
prima del 2025. Come visto, nell’atto parlamentare in questione era stato
sottolineato che studi scientifici nel frattempo pubblicati avevano dimostrato
che se per il reddito da invalido ci si basa sulle tabelle RSS ne risultano
valori strutturalmente troppo elevati con ricadute negative sul diritto ai
provvedimenti integrativi e alla rendita (cfr. supra, consid. 2.12.).
A pagina 11 del suo rapporto esplicativo (dopo consultazione) del
18.
ottobre 2023, il DFI ha indicato che la deduzione forfettaria del 10%,
introdotta all’art. 26bis cpv. 3, prima frase, OAI, da applicare sul reddito da
invalido calcolato in base ai dati statistici previsti dalle tabelle RSS, “…
permetterà di compensare la maggiore difficoltà nella realizzazione di tale
reddito per le persone con un danno alla salute.”.
Ora, in quanto volta a correggere una distorsione insita nella
determinazione del reddito da invalido in base ai valori centrali delle tabelle
RSS, secondo il TCA, la norma di cui all’art. 26bis cpv. 3, prima
frase, OAI non può essere considerata specifica all’assicurazione per
l’invalidità. Infatti, nella misura in cui anche nell’assicurazione contro gli
infortuni, secondo costante giurisprudenza federale, il reddito da invalido ai
sensi dell’art. 16 LPGA deve essere stabilito, in assenza di un guadagno
concreto computabile, utilizzando i salari statistici RSS (valore centrale),
non vi è ragione per non applicare anche in questo settore il correttivo
previsto dall’art. 26bis cpv. 3, prima frase, OAI (in questo senso, cfr.
Kommentar ATSG – M. Randacher, Zurigo-Ginevra 2024, art. 16 n. 74: “Damit
versuchte der Bundesrat zwar dem Umstand Rechnung zu tragen, dass es einer in
ihrer Leistungsfähigkeit eingeschränkten Person häufig nicht möglich sein dürfte,
einen Lohn gemäss der LSE zu erzielen. Dennoch ist eine solche (strikte)
Regelung auf Verordnungsstufe ausschliesslich für die Invalidenversicherung
abzulehnen.”).
A proposito delle sentenze del Tribunale delle assicurazioni del
Cantone Argovia in cui è stato negato che l’art. 26bis cpv. 3 OAI
possa trovare applicazione analogica nell’assicurazione contro gli infortuni
(cfr. supra, consid. 2.16.), il TCA si limita a rilevare, in primo
luogo, che l’opinione espressa da Th. Flückiger, contenuta in una pubblicazione
del 2019, non è pertinente nella misura in cui non può evidentemente riferirsi
all’art. 26bis cpv. 3 OAI in vigore dal 1° gennaio 2024, norma, come
appena visto, che non può essere considerata specifica all’ambito dell’assicurazione
per l’invalidità (“bereichsspezifische”).
In secondo luogo, in merito a quanto il DFI ha indicato nel suo
rapporto esplicativo del 5 aprile 2023 per l’indizione della procedura di
consultazione, è vero che la disposizione dell’OAI in discussione non può
essere applicata direttamente all’assicurazione contro gli infortuni, è
però altrettanto vero che il Dipartimento ha lasciato aperta la questione
riguardante una sua eventuale applicazione per analogia, precisando che
tale aspetto avrebbe finalmente dovuto essere chiarito dalla giurisprudenza (“Spetterà
in definitiva alla giurisprudenza chiarire se anche in mancanza di un
disciplinamento in materia la deduzione possa essere applicata anche a queste
due assicurazioni.”).
Lo stesso DFI, nel suo successivo rapporto esplicativo (dopo
consultazione) del 18 ottobre 2023, ha messo in dubbio l’efficacia di una
deduzione forfettaria del 10% nell’assicurazione contro gli infortuni (“l’efficacia
di una deduzione forfettaria del 10 per cento nell’assicurazione contro gli
infortuni e nell’assicurazione militare è discutibile”), in particolare per
il motivo che, siccome in quell’ambito il diritto alla rendita nasce già a
partire da un grado d’invalidità del 10%, “… l’introduzione di una deduzione
forfettaria potrebbe comportare un aumento delle concessioni di rendita e
quindi anche delle spese di questa assicurazione.”.
Al riguardo, il TCA sottolinea che la necessità di correggere dei
dati salariali statistici unanimamente ritenuti troppo elevati per delle
persone con problemi di salute, è la medesima nell’assicurazione per
l’invalidità e in quella contro gli infortuni.
Nella citata DTF 148 V 174 consid. 9.2.3, la Corte federale ha del
resto ribadito, una volta ancora, il principio dell’uniformità nella valutazione
del grado d’invalidità (“Verdeutlicht wird dies mit Blick auf die
Unfallversicherung, bei welcher der Invaliditätsgrad grundsätzlich ebenfalls
nach Art. 16 ATSG bestimmt wird. Entsprechend geht das Bundesgericht vom
Grundsatz der Einheitlichkeit des Invaliditätsbegriffs aus (BGE 133 V 549 E.
6.1; vgl. FREY/LANG, a.a.O., N. 2, 5 und 79 zu Art. 16 ATSG).”).
Considerazioni di politica finanziaria non possono dunque
rappresentare un ostacolo all’applicazione per analogia del correttivo nel
settore dell’assicurazione-infortuni.
Infine, secondo questa Corte, la tesi difesa da J. Audidier (cfr. supra,
consid. 2.16) non è pertinente per la questione qui da risolvere (applicazione
analogica dell’art. 26bis cpv. 3, prima frase, OAI all’assicurazione
contro gli infortuni). Infatti, le sue riflessioni, contenute in un contributo
apparso nel 2022, si riferiscono alla versione dell’art. 26bis cpv.
3.
in vigore nel periodo 1° gennaio 2022-31 dicembre 2023 e non considerano la
norma, introdotta a contare dal 1° gennaio 2024, che impone l’applicazione di
una deduzione generalizzata del 10% sul reddito da invalido calcolato in base
ai dati statistici della RSS, considerati troppo elevati per persone con
problemi di salute. Come rilevato in precedenza, quest’ultima disposizione non
può essere ritenuta specifica all’assicurazione per l’invalidità.”
A complemento di quanto precede,
è utile segnalare, in primo luogo, che nella seconda edizione del Commentario
basilese della LPGA, pubblicata nel corso del 2025, Nathalie Lang ha
espresso l’opinione secondo la quale non vi è alcuna comprensibile ragione per
cui la pratica giudiziaria non dovrebbe applicare per analogia
nell’assicurazione contro gli infortuni le riduzioni forfettarie previste
dall’art. 26bis cpv. 3 OAI:
" (…) Der neu eingeführte Pauschalabzug gilt nur in der IV. Für die
Unfall- und Militärversicherung entfällt eine entsprechende Delegationsnorm
(invaliditätskonforme Tabellenlöhne, 15). Die Praxis wird zeigen, ob diese
Versicherungen ebenfalls die Pauschalabzüge analog Art. 26bis cpv. 3
IVV gewähren. Es gibt keine nachvollziehbaren Gründe, dass dies nicht erfolgen
sollte. Auch das Bundesgericht kritisiert ein Nebeneinander von verschiedenen
Korrekturmethoden. Der Einkommensvergleich habe zweigübergreifend nach
einheitlichen Regeln zu erfolgen (BGer, 8.7.2024, 8C_823/2023, E. 9.5.3.6.2; N 7).
(…).” (Basler Kommentar ATSG – Nathalie Lang, 2a edizione, art. 16 n.
81)
Inoltre, invitato dal TF a
esprimersi sul ricorso interposto dall’CO 1 contro la sentenza 35.2024.84 del
24.
marzo 2025 di questa Corte, con presa di posizione del 4 luglio 2025,
l’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) ha formulato in particolare le
seguenti osservazioni, postulando finalmente che la deduzione di cui all’art. 26bis
cpv. 3 OAI si applichi per analogia nell’assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni:
" (…) Nel
caso in esame, è discutibile se l’articolo 26 capoverso 3bis [recte:
articolo 26bis cpv. 3] dell’ordinanza sull’assicurazione per
l’invalidità (OAI; RS 831.201) sia applicabile per analogia anche
nell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni ai sensi della legge
federale sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF; RS 832.20) e
nell’assicurazione militare (AM).
Solo nella legislazione invalidità esiste una norma di delega per
l’introduzione della nuova deduzione forfettaria, ovvero l’articolo 28a
capoverso 1 seconda frase della legge federale sull’assicurazione per
l’invalidità (LAI; RS 831.20). Questa norma di delega è entrata in vigore
nell’ambito dell’ulteriore sviluppo dell’assicurazione invalidità (AI) con
effetto dal 1° gennaio 2022. A causa della mancanza di una norma di delega nella
LAINF e nella legge federale sull’assicurazione militare (LAM; RS 833.1), tale
deduzione forfettaria non ha potuto essere introdotta nelle ordinanze
sull’assicurazione contro gli infortuni e dell’assicurazione militare. Quindi
di principio questa deduzione non è applicabile per questi rami della sicurezza
sociale.
La considerazione 2 d) della decisione del tribunale federale del
26.
luglio 2000 (DTF 126 V 288) prevede il principio dell’uniformità del
concetto di invalidità (cfr. anche art. 16 della legge federale sulla parte
generale del diritto delle assicurazioni sociali, LPGA; RS 830.1). Il tribunale
federale ha confermato questo principio (DTF 133 V 549 consid. 6.1). A parità
di danno alla salute, la valutazione dell’invalidità nell’assicurazione
invalidità, nell’assicurazione infortuni obbligatoria e nell’assicurazione
militare deve dare lo stesso grado di invalidità. Ciononostante, secondo la
giurisprudenza, la determinazione del grado di invalidità da parte
dell’assicurazione invalidità non è vincolante per l’assicuratore contro gli
infortuni (DTF 131 V 362 consid. 2.2), così come la determinazione del grado
d’invalidità da parte dell’assicuratore contro gli infortuni non è vincolante
per l’assicurazione invalidità (DTF 133 V 549 consid. 6). Entrambi gli
assicuratori sono tenuti a valutare il grado di invalidità in modo indipendente
l’uno dall’altro.
La valutazione dell’invalidità è regolamentata nell’articolo 16
LPGA. Questo articolo è applicabile nell’assicurazione invalidità,
nell’assicurazione contro gli infortuni e nell’assicurazione militare. Per
questo motivo, nella sentenza DTF 150 V 410, il Tribunale federale ha espresso
stupore per il fatto che la questione in esame non fosse stata disciplinata
nella LPGA, ma fosse oggetto di una disposizione speciale contenuta
nell’articolo 28a capoverso 1 LAI. L’UFSP condivide l’opinione del
Tribunale cantonale delle assicurazioni del Cantone Ticino, il quale è come il
Tribunale federale dell’avviso, secondo cui sarebbe stato più opportuno
inserire nella LPGA la modifica delle modalità di determinazione del reddito da
invalidità.
Il ragionamento analogico presuppone condizioni sufficientemente
simili. L’analogia deve quindi tenere conto del fatto che il contesto normativo
per cui esiste una disposizione nel diritto positivo e la questione relativa
all’applicazione analogica dell’altra norma devono presentare sufficienti
analogie oggettive (130 V 71 consid. 3.2.1). Anche se, come già menzionato in
precedenza, nella LAINF e nella LAM non esistono norme di delega che avrebbero
consentito l’introduzione della deduzione forfettaria nelle relative ordinanze,
l’UFSP ritiene che la valutazione dell’invalidità debba essere effettuata in
modo uniforme nei diversi rami dell’assicurazione sociale. Non a caso la
valutazione dell’invalidità è stipolata nell’articolo 16 LPGA.
Già nel rapporto esplicativo per l’indizione della procedura di
consultazione sulla modifica dell’OAI del 5 aprile 2023, è stabilito in
relazione all’assicurazione contro gli infortuni e all’assicurazione militare
che spetta alla giurisprudenza chiarire se, anche in assenza di una normativa
specifica, la deduzione forfettaria possa essere applicata anche
nell’assicurazione contro gli infortuni e nell’assicurazione militare. Per
questo motivo, l’UFSP chiede che la deduzione forfettaria di cui all’articolo
26.
capoverso 3bis OAI si applichi analogamente anche
all’assicurazione contro gli infortuni e all’assicurazione militare.” (doc.
VIII 2)
Le considerazioni sviluppate
nella STCA 35.2024.84, come visto condivise dalla dottrina e dall’UFSP, devono valere
anche nel caso di specie, ragione per la quale, applicando per analogia l’art. 26bis
cpv. 3, prima frase, OAI, il reddito da invalido ammonta a fr. 61'108.84
(90% di fr. 67'898.72 [cfr. supra,
consid. 2.8.]) (risultato intermedio).
2.12
In secondo luogo, in concreto, si
pone la questione di sapere se, oltre alla riduzione del 10% prevista dall’art.
26bis cpv. 3, prima frase, OAI, applicato per analogia
nell’assicurazione contro gli infortuni, il reddito statistico da invalido
possa essere ulteriormente decurtato in virtù dei principi stabiliti finora
dalla giurisprudenza federale, questione che era rimasta irrisolta nella
pronunzia 35.2024.84, in quanto in quella fattispecie le circostanze personali
e professionali non giustificavano l’applicazione di una deduzione
sociale ai sensi della DTF 126 V 75.
Innanzitutto, questa Corte constata
che, in materia LAINF, le modalità secondo le quali vanno determinati i redditi
(da valido e da invalido) da raffrontare ai sensi dell’art. 16 LPGA, sono ancora
attualmente definite esclusivamente dalla giurisprudenza federale, la quale, in
assenza di specifiche modifiche normative intervenute nel frattempo, continua
ad applicarsi, così come è stato precisato nella DTF 148 V 174 precedentemente
citata (valida anche in materia di assicurazione contro gli infortuni – cfr. supra,
consid. 2.7.).
Già per questa sola ragione, nella
concreta evenienza, oltre alla riduzione del 10% in virtù dell’art. 26bis
cpv. 3, prima frase, OAI applicato per analogia, potrebbe quindi entrare in
linea di conto un’ulteriore decurtazione del reddito statistico da invalido a
titolo di deduzione sociale (in questo senso, cfr. Basler Kommentar ATSG -
Nathalie Lang, 2a edizione, art. 16 n. 86: “Mangels Delegationsnorm wird in
der Unfall- und Militärversicherung der leidensbedingte Abzug weiterhin möglich
sein (…).”).
Abbondanzialmente, va comunque
rilevato che, nella DTF 150 V 410, emanata in materia di assicurazione per
l’invalidità, interpretato l’art. 28a cpv. 1 seconda frase LAI, tenuto
conto dell’art. 16 LPGA e di elementi storici, grammaticali, sistematici e
teleologici, il TF ha stabilito che l’art. 26bis cpv. 3 OAI, nella
versione in vigore nel periodo 1° gennaio 2022 – 31 dicembre 2023, non
rispetta la volontà del legislatore e non è pertanto conforme al diritto
federale.
In quella fattispecie, in cui il
tribunale cantonale aveva determinato un tasso d’invalidità del 59% operando
sul reddito statistico da invalido una riduzione del 15% in applicazione delle
direttive dell’attuale giurisprudenza (senza applicare l’art. 26bis
cpv. 3 OAI, giudicato non rispettoso delle intenzioni del legislatore), la
Corte federale ha ritenuto opportuno, trattandosi dei fattori da considerare e
della loro ponderazione, fare capo a titolo complementare ai principi
stabiliti finora dalla giurisprudenza federale, e ciò data l’assenza di
un’alternativa disponibile sotto forma di salari di riferimento corretti.
In questo modo, sempre secondo il
TF, l’art. 26bis cpv. 3 OAI può essere applicato conformemente alla
legge, senza con ciò contravvenire al suo testo.
In particolare, l’Alta Corte ha chiarito
che i materiali legislativi non lasciano dubbi circa il fatto che la volontà
del legislatore formale è quella che si tenga conto essenzialmente della
precedente giurisprudenza federale (cfr. consid. 9.4.2 della DTF 150 V 410).
D’altro canto, il TF ha evidenziato che, a fronte dei correttivi messi a
disposizione dalla giurisprudenza (decurtazione del salario statistico e parallelismo
dei redditi), l’autore dell’ordinanza ha scelto un’altra via: invece di una
riduzione da accordare in base a una moltitudine di criteri o di
caratteristiche differenti, che non doveva essere applicata in modo schematico
né addizionata in funzione di ogni caratteristica, ma stabilita in maniera
globale e il cui tasso era limitato al 25%, sussiste un unico criterio, e
meglio una “deduzione per tempo parziale”, accordata a partire da una capacità funzionale del 50% o inferiore e limitata al
10% (cfr. art. 26bis cpv. 3
OAI, nella versione in vigore sino al 31 dicembre 2023). Ciò costituisce una
restrizione considerevole per rapporto al ventaglio utilizzato in precedenza,
esistente per l’essenziale a partire dalla DTF 126 V 75 consid. 5a/cc (cfr.
consid. 9.4.3).
Infine, la Corte federale ha
precisato che gli sforzi volti a ottenere un risultato il più possibile
concreto nella valutazione dell’invalidità in funzione del caso di specie,
quali quelli che si riflettono nella giurisprudenza relativa all’art. 16 LPGA
(cfr. DTF 148 V 419 consid. 5.2; 148 V 174 consid. 6.2 e 9.2.2; 143 V 295
consid. 2.2 e 4.2.1; 135 V 297 consid. 5.2), non sono stati ristretti dalla
recente revisione della LAI. Parimenti, la necessità di fattori di correzione,
confermata dal legislatore formale e alla base della precedente giurisprudenza,
non viene rimessa in discussione. Ciò si spiega con il fatto che i valori
centrali previsti nelle statistiche salariali non possono essere utilizzati
tali e quali come reddito da invalido, ovvero senza correzione e senza tenere
conto delle circostanze concrete del caso di specie. Ciò è quanto conferma l’adeguamento
dell’art. 26bis cpv. 3, prima frase, OAI in vigore dal 1° gennaio
2024, a seguito della mozione 22.3377 del 6 aprile 2022 (cfr. consid. 10.2).
Nella lettera circolare AI n. 445
del 26 agosto 2024, l’UFAS ha espresso l’opinione secondo la quale la DTF 150 V
410, non avrebbe nessuna incidenza sulle rendite il cui diritto è nato a
partire dal 1° gennaio 2024, siccome la Corte federale si è pronunciata soltanto
a proposito dell’art. 26bis cpv. 3 OAI nella versione in vigore sino
al 31 dicembre 2023. A suo avviso, pertanto, a far tempo dal 1° gennaio 2024
varrebbe unicamente la nuova riduzione forfettaria del 10%, eventualmente in
relazione con la precedente riduzione del 10% per attività a tempo parziale
(20% in totale).
Secondo questo Tribunale, nonostante
la modifica introdotta a far tempo dal 1° gennaio 2024, l’art. 26bis cpv. 3 OAI continua a
non rispettare la volontà del legislatore formale, quale quella definita
dall’Alta Corte nella DTF 150 V 410.
Nella misura in cui stabilisce
che dal 1° gennaio 2024 le decurtazioni applicabili sul reddito statistico da
invalido sarebbero quelle esaustivamente (“Non
sono ammesse ulteriori deduzioni.”)
previste dalla norma d’ordinanza appena menzionata, ovvero una deduzione
forfettaria del 10% e, eventualmente, in caso di attività a tempo parziale del
50% o inferiore, una ulteriore del 10%, anche la direttiva dell’UFAS appena
citata non rispetta il diritto federale ed è di conseguenza inapplicabile
(circa il valore di una direttiva amministrativa per il giudice delle
assicurazioni sociali, cfr., tra le tante, DTF 147 V 79 consid. 7.3.2; 144 V 195; 138 V 50 consid. 4.1; 137 V 434
consid. 4.2; 133 V 169 consid. 10.1).
In questo senso, il TCA constata
che, rispetto alla versione dell’art.
26bis cpv. 3 OAI in vigore sino al 31 dicembre 2023 (la quale
contemplava unicamente una deduzione del 10% per attività lucrativa a tempo
parziale), con quella entrata in vigore il 1° gennaio 2024 l’autore
dell’ordinanza si è di fatto limitato a introdurre una riduzione supplementare
del 10% volta a correggere una distorsione insita nella determinazione del
reddito da invalido in base ai valori centrali delle tabelle RSS, applicabile
dunque a prescindere dalle circostanze concrete del caso di specie. È pertanto
evidente che, una volta ancora, non si è tenuto conto appieno della precedente
giurisprudenza federale riguardante la valutazione dell’invalidità, e ciò
contrariamente alla volontà del legislatore formale risultante
dall’interpretazione della norma di delega di cui all’art. 28a cpv. 1
seconda frase LAI (cfr. DTF 150 V 410 consid. 9.4.2).
Anche da questo punto di vista,
appare opportuno, trattandosi dei fattori da considerare per determinare il
reddito da invalido e della loro ponderazione, continuare anche dopo l’entrata
in vigore del nuovo articolo 26bis cpv. 3 OAI, dunque a partire dal
1° gennaio 2024, ad applicare a titolo complementare i principi stabiliti
finora dalla giurisprudenza federale.
La conclusione alla quale è
appena pervenuto il TCA è peraltro condivisa anche dalla dottrina.
In un articolo pubblicato in:
SZS/RSAS 3/2025, p. 161 ss., Michael E. Meier si è infatti pronunciato segnatamente
nei seguenti termini:
" (…) Der Elefant
im Raum ist nun die Frage, wie sich der vorliegende Leitentscheid [si tratta
della DTF 150 V 410, n.d.r.] auf die Anwendung von Tabellenlohnabzügen ab dem
1.
Januar 2024 auswirkt. Das BSV vertritt im Rundschreiben Nr. 445 vom 26.
August 2024 nicht unerwartet die Ansicht, dass der Entscheid keine Auswirkungen
auf Rentenansprüche ab dem 1. Januar 2024 zeitige, da sich das Bundesgericht
nur zu Art. 26bis Abs. 3 IVV in der Fassung bis zum 31. Dezember
2023.
geäussert habe. Ab dem 1. Januar 2024 gelte sodann einzig der neue
10%-Pauschalabzug (neugefasster Art. 26bis Abs. 3 IVV), allenfalls
in Verbindung mit dem bisherigen 10%-Abzug für Teilzeittätigkeit (total 20%).
So simpel erscheint uns die Sache freilich nicht.
Nimmt man den Willen des Gesetzgebers zum Prüfmassstab, ob die
Delegation in Art. 28a cpv. 1 IVG nun rechtskonform umgesetzt wurde, ist
der Pauschalabzug von 10% eine ebenso ungenügende Lösung wie die als
rechtswidrig gerügte ursprüngliche Streichung sämtlicher Abzüge. National- und
Ständerat haben dem Bundesrat mit der Motion Nr. 22.3377 (erneut) unmissverständlich
aufgezeigt, dass ein dringlicher Handlungsbedarf in Form von für die
Invaliditätsbemessung adaptierten Lohntabellen bestehe. Auch das Bundesgericht
berief sich mehrfach darauf, dass “mangels verfügbarer Alternative in Form
berichtigter Tabellenlöhne” weiterhin Tabellenlohnabzüge notwendig seien.
Offenbar zeichnen Legislative und Judikative bei der Invaliditätsbemessung damit
einen Weg vor, den die Exekutive partout nicht zu gehen bereit ist. (…)”
Queste sono invece le
considerazioni espresse in proposito da Nathalie Lang:
" (…) Der seit 1.1.2024 geltende Pauschalabzug führt zwar zu
einer realitätsnäheren Bemessungsgrundlage und einer gewissen Besserstellung
der Versicherten. Dennoch ist aber davon auszugehen, dass mit der Abschaffung
eines zusätzlichen leidensbedingten Abzugs dem Willen des Gesetzgebers nicht
nachgekommen wurde. Denn mit der Delegationsbestimmung von Art. 28a Abs.
1.
IVG wurde der Bundesrat beauftragt, die in der Rechtsprechung definierte
Praxis zum Validen- und Invalideneinkommen zu regeln und die ebenfalls von der
Rechtsprechung entwickelten Korrekturen vorzunehmen (z.B. welche Kriterien für
einen leidensbedingten Abzug zu berücksichtigen sind und in welcher Höhe ein
entsprechender Abzug erfolgen soll) (BBl 2017 2668). Die Gewährung eines
Pauschalabzugs von 10% bzw. 20% bei Teilzeitbeschäftigen von 50% und weniger
kann daher nicht abschliessend sein, weil sie letztendlich gegenüber der
bisherigen Praxis restriktiver wäre. Es ist daher zu erwarten, dass auch ab 1.1.2024
neben dem Pauschalabzug ein leidensbedingter Abzug möglich ist, falls es im
Einzelfall gerechtfertigt ist. Insb. die Kriterien des Alters, der Dauer der
Betriebszugehörigkeit, der Nationalität sowie der Aufenthaltskategorie finden
im Pauschalabzug keine Berücksichtigung und fliessen auch nicht in die
Beurteilung der medizinisch-theoretischen Leistungsfähigkeit. Das Bundesgericht
erkannte zu Recht die überragende Bedeutung des leidensbedingten Abzugs als
Instrument für eine möglichst konkrete Festlegung des Invalideneinkommens (BGE 148 V 174 E. 9.2.2; 142 V 178 E. 2.5.7; 139 V 592 E. 2.3). Das heisst, dass
auch bei der Anwendung von Tabellenlöhnen eine möglichst realitätsgerechte
Bestimmung des Invalideneinkommens im Vordergrund steht. Es sollte deshalb bei
Vorliegen von konkreten Umständen neben dem Pauschalabzug auch ein zusätzlicher
Abzug in Form eines leidensbedingten Abzugs möglich sein (gl. M. Meier/Gächter, 11 ff.).” (Basler Kommentar ATSG – Nathalie
Lang, 2a edizione, art. 16 n. 85)
2.13
Sulla scorta di quanto precede, si
pone quindi la questione di sapere se, in concreto, oltre alla riduzione del
10% prevista dall’art. 26bis cpv. 3, prima frase, OAI applicato per
analogia (cfr. supra, consid. 2.11.), il reddito statistico da invalido deve
essere ulteriormente decurtato a titolo di deduzione sociale.
Al riguardo, il TCA constata che
dal documento denominato “Calcolo del grado d’invalidità tramite la rilevazione
svizzera della struttura dei salari (RSS)” dell’11 luglio 2024, risulta che l’CO
1.
ha applicato una deduzione sociale del 10% in quanto “sono esigibili attività
molto leggere prevalentemente sedentarie” (doc. 335, p. 1).
Nella decisione formale del 22
luglio 2024, l’assicuratore convenuto ha indicato segnatamente che “una deduzione
sociale del 10% tenuto conto delle limitazioni funzionali viene ritenuta
giustificata …” (doc. 339, p. 2).
Con la decisione su opposizione
del 18 settembre 2024, è stato confermato il precedente provvedimento e,
pertanto, anche la riduzione sociale del 10% (doc. 349).
Con la risposta di causa, l’CO 1
ha invece, per la prima volta, messo in discussione la nota riduzione sociale,
sostenendo che essa non sarebbe conforme alla vigente giurisprudenza federale
(cfr. doc. III, p. 3).
Interpellata in corso di causa a
proposito dell’agire dell’amministrazione (cfr. doc. V), l’avv. RA 2 ha
precisato quanto segue:
" (…) Per
quanto riguarda il primo punto sollevato, in sede di opposizione, non ho preso
posizione in merito alla deduzione sociale operata in quanto, in ogni caso, non
vi era un discapito del 10% almeno. Il provvedimento andava confermato con o
senza la deduzione sociale. Ritengo comunque che gli estremi per operare una
riduzione in concreto non siano dati visto che l’assicurato, malgrado le limitazioni
funzionali vigenti, dispone di un ventaglio sufficientemente ampio di attività
che gli sono accessibili sul mercato generale del lavoro.” (doc. VI)
Con osservazioni del 16 aprile
2025, la patrocinatrice dell’assicurato si è pronunciata nei seguenti termini:
" (…) Essa
[la deduzione sociale decisa dall’CO 1, n.d.r.] è del resto perfettamente
conforme alla giurisprudenza del Tribunale federale, che in casi simili ha
reputato ammissibile una riduzione fino al 25% (cfr. STF 8C_403/2024, consid.
7.3.4).
Una deduzione sociale si giustifica a maggior ragione ritenuto che
in concreto il ricorrente è stato ritenuto abile al 100% in attività adeguate,
malgrado le limitazioni stabilite dai medici, nel senso che può entrare in
considerazione solo un’attività sedentaria, ergonomica, che non richieda
compiti molto ripetitivi, troppo precisi o di forza con gli arti superiori.
Siccome le accertate limitazioni mediche del ricorrente non sono
state conteggiate nell’esame della capacità residua, si giustifica senz’altro
il loro conteggio nella determinazione del reddito da invalido, sotto forma di
deduzione sociale del 10%.” (doc. VIII)
Questo Tribunale non può
innanzitutto esimersi dal criticare l’agire dell’amministrazione, la quale ha
dapprima operato una deduzione sociale del 10% sul reddito statistico da
invalido (definendola “giustificata” ancora con la decisione formale, poi
confermata con quella su opposizione). Soltanto in sede giudiziaria ne ha
contestato la legittimità.
Ora, come noto, è nel quadro
della procedura di opposizione che l’autorità è chiamata a riesaminare la sua
prima decisione con piena cognizione, quindi dal profilo fattuale,
dell’applicazione del diritto e dell’adeguatezza (in questo senso, cfr. Basler
Kommentar ATSG – Susanne Genner, 2a edizione, art. 52 Abs. 1-3 n. 50).
Del resto, pretendere che
l’assicuratore LAINF agisca con coerenza è tanto più importante se si considera
che, secondo la giurisprudenza federale, in questo specifico ambito il giudice delle assicurazioni sociali
deve dare prova di riserbo nel sostituire il proprio apprezzamento a quello
dell’amministrazione.
Nel caso di specie potrebbe
entrare in linea di conto soltanto una riduzione percentuale giustificata dalle
limitazioni funzionali legate al danno alla salute infortunistico, così come è
stato riconosciuto anche dalla rappresentante dell’insorgente (cfr. doc. VIII).
Altri fattori di rilievo non sono
in effetti dati.
Secondo la giurisprudenza
federale, una tale riduzione entra in linea di
conto soltanto se, anche su un mercato del lavoro che si suppone equilibrato,
considerati gli impedimenti legati alla persona o al posto di lavoro, non
esiste più un ventaglio sufficientemente ampio di attività accessibili alla
persona assicurata (cfr. STF
8C_82/2019 del 19 settembre 2019 consid. 6.3.2; 8C_495/2019 dell'11 dicembre
2019.
consid. 4.2.2 con riferimento; 8C_730/2019 del 10 giugno 2020 consid.
4.4.4; 8C_765/2019 del 10 giugno 2020 consid. 5.4.4; 8C_9/2020 del 10 giugno
2020.
consid. 4.4.4; in questo senso, si veda pure A. Bernasconi, “8C_9/2020 du
10.
juin 2020 - Abattement sur le revenu d’invalide selon l’ATF 126 V 75”, in:
SZS/RSAS 1/2021 n. 49).
L’incapacità per motivi di salute
di continuare a svolgere lavori pesanti di per sé non implica necessariamente
una riduzione del reddito ipotetico da invalido. Il semplice fatto che siano
ormai esigibili soltanto dei lavori leggeri non giustifica l’applicazione di
una riduzione supplementare, siccome il salario statistico comprende, nel
livello di qualifica 1, già un gran numero di attività leggere (cfr. STF
8C_841/2017 del 14 maggio 2018, consid. 5.2.2.2 e riferimenti).
In concreto, a margine della
valutazione EFL dell’aprile 2023, il dott. __________ e il fisioterapista EFL __________
hanno dichiarato il ricorrente totalmente abile in attività molto leggere, ergonomiche,
da svolgere prevalentemente in posizione seduta, che implichino soltanto degli
spostamenti per brevi tratti, non ripetitivi e nessun movimento ripetuto di
flessione/estensione delle ginocchia in carico e inoltre che non richiedano
compiti molto ripetitivi, troppo precisi o di forza con gli arti superiori
(cfr. doc. 162).
In occasione della visita
fiduciaria del 7 marzo 2024, il medico __________ PD dott. __________ ha
dichiarato di condividere la valutazione dell’esigibilità lavorativa espressa
dai sanitari della Clinica __________ (cfr. doc. 260, p. 4: “Concordo anche con
la loro esigibilità del lavoro”).
Questa Corte constata che il
Tribunale federale, in certe sue sentenze, anche (molto) recenti, ha riconosciuto
che limitazioni funzionali analoghe a quelle che presenta l’insorgente,
giustificano l’applicazione di una deduzione sociale.
Ad esempio, in una sentenza 8C_38/2025
del 1° luglio 2025 consid. 4.2.2 e 4.2.3, il TF ha operato una riduzione del
10% sul reddito statistico da invalido, che era invece stata negata dai giudici
di prime cure, nel caso di un assicurato ancora in grado di svolgere, a tempo
pieno ma con una riduzione di rendimento del 10% dovuta a un’accresciuta
necessità di pause, delle attività alternative da molto leggere a,
occasionalmente, leggere. Il regolare sollevamento e trasporto di pesi di 5 kg
max. era limitato, soltanto talvolta potevano essere trasportati pesi fino a un
massimo di 10 kg, da evitare erano pure posizioni forzate con le articolazioni
dell’estremità inferiore sinistra e il compimento di tragitti a piedi. Infine,
doveva trattarsi di lavori intellettualmente semplici, pre-strutturati e in
serie, senza potenziali pericoli e senza funzioni di sorveglianza.
In un’altra sentenza 8C_403/2024
del 14 gennaio 2025 consid. 7.3.4, la Corte federale ha ritenuto giustificata
una riduzione per limitazioni funzionali del 10-15% (questione finalmente
lasciata aperta in quanto ininfluente ai fini del giudizio), trattandosi di un
assicurato dichiarato abile in un’attività sostitutiva confacente, ovvero un’attività
in posizione seduta, con spostamenti occasionali su superfici piane e in cui doveva
portare pesi di 5 kg in modo molto occasionale e di 10 kg eccezionalmente.
In un’ulteriore pronunzia
8C_136/2024 del 26 settembre 2024 consid. 6.2, il TF ha confermato una
deduzione del 10%, definita generosa dal tribunale cantonale, trattandosi di un
assicurato dichiarato abile al 100% in attività adeguate da molto leggere a
leggere, senza mansioni ripetitive sopra l’orizzontale, senza vibrazioni e con
un carico massimo di 1 kg per lavori con il braccio staccato dal corpo.
L’Alta Corte ha pure confermato
una decurtazione sociale del 10%, che era stata applicata già dall’amministrazione
e definita generosa dal tribunale cantonale, in una sentenza 8C_104/2022 del 5
agosto 2022 consid. 6.1 e 6.2, riguardante un assicurato dichiarato in grado di
svolgere in misura completa attività alternative adeguate, ossia delle attività
molto leggere (da esercitare in posizione seduta, eretta oppure alternata),
senza mansioni da svolgere sopra l’orizzontale, senza l’utilizzo di strumenti
pulsanti e senza stazionare sui ponteggi.
Infine, in una pronunzia
8C_238/2014 del 1° giugno 2015 consid. 6.3.2, il TF ha applicato una riduzione
sociale del 10% a un assicurato che, nonostante il danno alla salute, era
ancora in grado di esercitare in misura completa attività tutt’al più leggere,
da svolgere in posizione prevalentemente seduta e in cui risultavano limitati
la deambulazione, il salire su ponteggi e pedane, lo stare in ginocchio e
l’inginocchiarsi, come pure l’uso di pedali con i due piedi.
Alla luce dei precedenti appena
elencati, dai quali sembrerebbe peraltro emergere che nella misura in cui la
capacità lavorativa residua della persona assicurata è limitata ad attività
sostitutive molto leggere, la giurisprudenza federale legittima
l’applicazione di una deduzione sociale, questa Corte non può seguire l’istituto assicuratore il quale sostiene che
su un mercato del lavoro equilibrato l’assicurato disporrebbe ancora di
un’ampia gamma di attività del livello di competenze 1 confacenti. Occorre pertanto
concludere che l’insorgente debba attendersi di essere svantaggiato finanziariamente
a causa degli impedimenti funzionali dipendenti dal danno alla salute
infortunistico.
Il reddito statistico da invalido
deve dunque essere ulteriormente decurtato del 10% a titolo di deduzione
sociale e ammonta quindi a fr. 54'997.95 (90% di fr. 61'108.84 [cfr. supra,
consid. 2.11.]) (risultato definitivo).
2.14
Per determinare il reddito ipotetico
conseguibile dalla persona assicurata senza il danno alla salute (reddito da
valido), è decisivo stabilire quanto essa guadagnerebbe, secondo il
principio della verosimiglianza preponderante, se non fosse divenuta invalida,
tenuto conto delle sue capacità professionali e delle circostanze personali.
Tale reddito dev'essere valutato nel modo più concreto possibile. Partendo
dalla presunzione che l’assicurato avrebbe continuato a esercitare la sua
attività nel caso in cui non fosse stato vittima dell’infortunio, il reddito in
questione si deduce di principio dall’ultimo salario che la persona assicurata
ha conseguito prima dell’insorgenza del danno alla salute, tenuto conto
dell’evoluzione dei salari sino al momento della nascita del diritto alla
rendita; eccezioni possono essere ammesse soltanto se dimostrate con il grado
della verosimiglianza preponderante (cfr. DTF 144 I 103 consid.
5.3; 139 V 28 consid. 3.3.2; 135 V 297 consid. 5.1;
134.
V 322 consid. 4.1;
129.
V 222 consid.
4.3.1).
Tuttavia, allorquando la perdita
del posto di lavoro è imputabile a motivi estranei all’invalidità, il salario
deve essere stabilito in base a dei valori medi. Altrimenti detto, in una tale
evenienza, per fissare il reddito da valido non è determinante il salario che la
persona assicurata realizzerebbe attualmente presso il suo ex datore di lavoro
ma piuttosto quello che conseguirebbe se non fosse divenuta invalida (cfr. STF
8C_50/2022 dell’11 agosto 2022 consid. 5.1.1, in: SVR 2023 UV n. 8 p. 22 e il
riferimento ivi citato). Secondo una costante giurisprudenza federale, ciò è il
caso, ad esempio, se il posto di lavoro che l’assicurato occupava prima
dell’insorgenza del danno alla salute non esiste più al momento della
valutazione dell’invalidità, se egli non avrebbe potuto conservare
l’occupazione a causa delle difficoltà economiche, in caso di fallimento o di
ristrutturazione dell’azienda (cfr. STF 8C_240/2023 del 14 marzo 2024 consid.
6.1; 8C_148/2017 del 19 giugno 2017 consid. 6.2.2; 8C_462/2014 del 18 novembre 2014
consid. 4.2; 9C_501/2013 del 28 novembre 2013 consid. 4.2).
Nel caso in cui risulti che
l’assicurato percepiva un salario nettamente inferiore ai salari abituali del
settore per delle ragioni estranee all’invalidità e che le circostanze concrete
non consentono di ritenere che egli si sia accontentato di un salario più
modesto rispetto a quello che avrebbe potuto pretendere, occorre tenerne conto
al momento del raffronto dei redditi, operando un parallelismo dei redditi da
confrontare. Il reddito effettivamente realizzato deve essere considerato
nettamente inferiore ai salari abituali del settore, se è inferiore di almeno
il 5% al salario statistico del ramo (cfr. DTF 134 V 297 consid. 6.1.2). Il
reddito nettamente inferiore può allora giustificare un parallelismo dei
redditi da raffrontare, il quale deve riguardare soltanto la parte che eccede
il tasso determinante del 5% (cfr. DTF 134 V 322 consid.
4.1).
In una recente sentenza
8C_546/2024 del 13 febbraio 2025 consid. 6.2.4 - riguardante un assicurato che
si trovava alle dipendenze di un’azienda familiare in qualità di direttore
tecnico, da lui stesso fondata e in seguito ceduta al figlio primogenito, al
quale il TCA aveva negato l’applicazione di una deduzione sul reddito
statistico da invalido a titolo di parallelismo, in quanto la sua posizione in
seno alla ditta non poteva essere equiparata a quella di un comune lavoratore
dipendente che subisce gli effetti del fenomeno del dumping salariale -, la
Corte federale ha ribadito l’importanza del parallelismo quale strumento di
correzione, sviluppando la seguente argomentazione:
" (…).
6.2.4
(…). Si noterà tuttavia già sin d’ora che il rifiuto da
parte della Corte ticinese di operare una riduzione a titolo di parallelismo
dei redditi (sul tema, cfr. DTF 148 V 174 consid. 6.4, con riferimenti) non
appare fondarsi su circostanze sufficientemente comprovate. Dai relativi
considerandi del giudizio impugnato non si comprende in effetti in che modo il
legame di parentela tra il ricorrente e il figlio, allora socio e gerente della
società datrice di lavoro, si trovi in relazione causale con la circostanza che
il primo si sarebbe accontentato di un reddito da valido nettamente inferiore a
quello statistico, o più in generale che non fosse realmente esposto a una tale
differenza. In assenza di indicazioni contrarie, non si giustificherebbe in
effetti in alcun modo contrapporre a un reddito senza invalidità nettamente al
di sotto della media (nazionale) un reddito da invalido medio (nazionale:
sentenza U 75/03 del 12 ottobre 2006, pubblicata in SVR 2007 UV n. 17 pag. 56)
realisticamente irrealizzabile (DTF 135 V 58 consid. 3.4.3 e. 3.4.4; cfr.
sentenze 9C_179/2013 del 26 agosto 2013 consid. 4.4 con riferimenti). Su questo
aspetto, indipendente dall’esito della perizia giudiziaria da allestire, il
Tribunale cantonale dovrà pertanto procedere ad ulteriori accertamenti e
pronunciarsi nuovamente.”
Il reddito da valido non può però
essere ritenuto inferiore alla media qualora rispetti i salari minimi previsti
da un contratto collettivo di lavoro (CCL) dichiarato di obbligatorietà
generale dal Consiglio federale nel corrispondente ramo professionale, siccome
in quel contesto i salari usuali del settore sono rappresentati in maniera più
precisa che nella RSS. In questo caso, non si procede a un parallelismo dei
redditi da raffrontare (cfr. STF 8C_392/2023 del 21 dicembre 2023 consid. 7.2,
che ha confermato la STCA 35.2022.95 del 10 maggio 2023 consid. 2.10.8;
8C_756/2022 del 14 dicembre 2023 consid. 5.1.2 e 52 [SVR 2024 UV n. 17]; 8C_541/2021 del 18 maggio 2022 consid.
4.2.2; 8C_461/2021 del 3 marzo 2021 consid.
4.2.1; 8C_310/2020 del 23 luglio 2020
consid. 2 e 3; 8C_88/2020 del 14 aprile 2020 consid.
3.2.2; 8C_141/2016 del 17 maggio 2016 consid.
5.2.2).
2.15
Nella presente fattispecie, sempre dal
documento “Calcolo del grado d’invalidità tramite la rilevazione svizzera della
struttura dei salari (RSS)”, si evince che l’assicuratore convenuto ha fissato
in fr. 58’045 il reddito da valido facendo capo a indicazioni direttamente
fornite dall’ex datore di lavoro del ricorrente. Inoltre, l’CO 1 ha rinunciato
ad applicare una riduzione a titolo di parallelismo dei redditi, in quanto, attivo
per quella ditta sin dal luglio 2013, l’assicurato si sarebbe accontentato di
un salario inferiore alla media (cfr. doc. 335, p. 1).
Con la propria impugnativa, la
patrocinatrice dell’assicurato fa valere che il reddito da valido andrebbe
ridotto a titolo di parallelismo in virtù dell’art. 26 cpv. 2 OAI applicato per
analogia all’assicurazione contro gli infortuni e in subordine contesta che
l’assicurato si sia accontentato di un reddito modesto (cfr. doc. I).
A proposito dell’applicabilità
per analogia della norma d’ordinanza appena menzionata, in sede di risposta di
causa, l’amministrazione ha osservato di non contestare che “… il parallelismo
dei redditi trova applicazione anche nell’assicurazione contro gli infortuni e
questo in base alla giurisprudenza vigente ricordata con la decisione su
opposizione ma non all’art. 26 cpv. 2 OAI. La LAI e l’OAI non sono applicabili
agli assicuratori infortuni. (…). Non si può parlare in materia di
assicurazione contro gli infortuni di un parallelismo sistematico in assenza di
una disposizione specifica nella LAINF o nell’OAINF o ancora nella LPGA. Non
risulta che vi sia della giurisprudenza in merito atta a suffragare la tesi
avanzata con il ricorso.” (doc. III).
2.16
Nella sentenza 35.2024.84 del 24
marzo 2025, citata in precedenza, il TCA ha (pure) ammesso che l’art. 26 cpv. 2
OAI, disposizione entrata in vigore il 1° gennaio 2022 nel quadro della
revisione «Ulteriore sviluppo dell’AI», in virtù della norma di delega prevista
dall’art. 28a cpv. 1, seconda frase, LAI, può essere applicato per
analogia nel settore dell’assicurazione contro gli infortuni, e ciò in base
alle seguenti considerazioni:
" In materia di assicurazione per l’invalidità, dal 1°
gennaio 2022 è in vigore un nuovo art. 26 OAI, anch’esso introdotto nel
quadro della revisione «Ulteriore sviluppo dell’AI», in virtù della norma di
delega prevista dall’art. 28a cpv. 1, seconda frase, LAI.
Il tenore di quella norma d’ordinanza è il seguente:
1.
Il reddito senza invalidità (art. 16 LPGA) è
determinato sulla base dell’ultimo reddito lavorativo effettivamente conseguito
prima dell’insorgere dell’invalidità. Se il reddito lavorativo conseguito negli
ultimi anni prima dell’insorgere dell’invalidità era soggetto a forti
variazioni, ci si basa su un reddito medio adeguato.
2.
Se il reddito lavorativo effettivamente
conseguito è inferiore di almeno il 5 per cento al valore centrale usuale
del settore secondo la RSS di cui all’articolo 25 capoverso 3, il
reddito senza invalidità corrisponde al 95 per cento di questo valore
centrale.
3.
Il capoverso 2 non è applicabile, se:
a. anche il reddito con invalidità secondo
l’articolo 26bis capoverso 1 è inferiore di almeno il 5 per
cento al valore centrale usuale del settore secondo la RSS di cui all’articolo
25.
capoverso 3; o
b. il reddito è stato conseguito
con un’attività lucrativa indipendente.
4.
Se il reddito lavorativo effettivamente
conseguito non può essere determinato o non può esserlo in misura
sufficientemente precisa, il reddito senza invalidità è fissato sulla base dei
valori statistici di cui all’articolo 25 capoverso 3 relativi alle persone con
la medesima formazione e condizioni professionali analoghe.
5.
Se un’invalidità insorge dopo che l’assicurato ha
previsto o iniziato una formazione professionale, il reddito senza invalidità è
determinato secondo il valore statistico di cui all’articolo 25
capoverso 3 che l’assicurato avrebbe potuto conseguire dopo la conclusione
della formazione.
6.
Se un assicurato non può iniziare o concludere
alcuna formazione professionale a causa dell’invalidità, il reddito senza
invalidità è determinato secondo i valori statistici di cui
all’articolo 25 capoverso 3. In deroga all’articolo 25
capoverso 3, vanno impiegati valori indipendenti dal sesso.”
Nel caso di specie, considerato l’aspetto contestato (cfr. supra,
consid. 2.20. in fine), a interessare sono i capoversi 2 e 3 dell’art. 26 OAI
che definiscono le modalità d’applicazione del fattore di correzione del parallelismo
dei redditi.
2.23
Prima dell’entrata in vigore della modifica d’ordinanza, il
principio e le modalità di applicazione del parallelismo erano regolati dalla
giurisprudenza federale, nell’assicurazione per l’invalidità, così come in
quella contro gli infortuni (cfr. supra, consid. 2.19.).
Lo strumento del parallelismo dei redditi era stato introdotto
quale correttivo al fatto che, per giurisprudenza, il salario statistico
determinante per il raffronto con il reddito conseguito prima dell’invalidità,
è quello che risulta dai dati salariali nazionali, e non da quelli
regionali (in proposito, cfr. SVR
2007.
UV n. 17; STFA I 222/04 del 5 settembre 2006), corrispondente
all’attività esercitata dalla persona assicurata prima dell’insorgenza del
danno alla salute (cfr. Commentaire romand LPGA – M. Moser-Szeless, art. 16
LPGA n. 23 e riferimenti ivi citati). In assenza di correzione, i lavoratori a
basso reddito sarebbero risultati svantaggiati, in quanto al reddito da valido
inferiore alla media viene di regola contrapposto un reddito medio più elevato,
ciò in violazione del principio dell’uguaglianza di trattamento (cfr. Basler
Kommentar ATSG – Chr. Frey/N. Lang, art. 16 n. 12).
Con la giurisprudenza evocata al considerando 2.19. in fine,
inaugurata con la pronunzia 8C_141/2016
e 8C_142/2016 del 17 maggio 2016 consid. 5.2.2.3, in base alla quale, se
nel ramo professionale in questione vi è un CCL dichiarato d’obbligatorietà
generale, sono i salari minimi ivi previsti ad essere determinanti, l’efficacia
correttiva dello strumento del parallelismo dei redditi è di fatto stata
relativizzata.
Ad ogni modo, ancora nella DTF 148 V 174, emanata in materia di
assicurazione per l’invalidità (ma, come visto, applicabile anche nel settore
dell’assicurazione contro gli infortuni - cfr. supra, consid. 2.7.), il Tribunale
federale ha ribadito l’importanza del parallelismo
dei redditi quale strumento di correzione, al pari della deduzione sociale
introdotta con la DTF 126 V 75 (consid. 9.2.2: “Neben dem
Tabellenlohnabzug verfolgt die in E. 6.4 hiervor dargelegte Parallelisierung
als weiteres Korrekturinstrument ebenfalls den Zweck, beim Einkommensvergleich
dem Einzelfall gegenüber einer standardisierten Betrachtung Rechnung zu tragen.”).
2.24
Per quanto concerne la genesi dell’art. 26 OAI (nella versione in
vigore dal 1° gennaio 2022), questa Corte rileva che nell’avamprogetto
presentato dal Consiglio federale i capoversi 5 e 6 di quella disposizione
avevano il seguente tenore:
“5 Se è inferiore di oltre il 5 per cento al salario
usuale del settore in questione, il reddito senza invalidità corrisponde al 95
per conto del valore centrale usuale del settore secondo la RSS.
6.
Il capoverso 5 non è applicabile se:
a. il reddito di cui al capoverso 1 è pari o superiore al
salario minimo previsto in un contratto collettivo o normale di lavoro;
b. anche il reddito con invalidità secondo l’articolo
26bis capoverso 2 è inferiore al valore centrale usuale del settore secondo la
RSS; o
c. l’assicurato esercita
un’attività lucrativa indipendente.”
Nel rapporto esplicativo per l’avvio della procedura di
consultazione del 4 dicembre 2020 dell’UFAS («Disposizioni d’esecuzione
relative alla modifica della legge federale sull’assicurazione per l’invalidità
(Ulteriore sviluppo dell’AI»), si evince quanto segue a proposito dei capoversi
qui in discussione:
“(…).
Art. 26 cpv. 5
Se il reddito senza invalidità è
inferiore di oltre il 5 per cento al salario usuale nel settore in questione
secondo la tabella della RSS, va effettuata una cosiddetta parallelizzazione.
Per parallelizzazione s’intende che nell’ambito del confronto dei redditi i
fattori estranei all’invalidità non sono presi in considerazione o lo sono in
egual misura per entrambi i redditi. Si tratta di tutti i fattori
(prevalentemente economici) che incidevano negativamente sul reddito
dell’assicurato già prima dell’insorgere del danno alla salute, come ad esempio
un livello salariale basso sul piano regionale, la categoria di permesso di
soggiorno (compresi i frontalieri) o la nazionalità, nonché condizioni
personali quali le carenze linguistiche, la mancanza di una formazione
professionale o l’età. Per uniformare la prassi, si procede a un adeguamento
del reddito senza invalidità al 95 per cento del valore centrale usuale nel
settore corrispondente secondo la RSS. La nuova regolamentazione è più
vantaggiosa per gli assicurati, poiché in futuro non ci si dovrà più chiedere
quali fattori esattamente hanno comportato un reddito inferiore alla media e,
addirittura, se la persona si sia eventualmente accontentata di un tale reddito
modesto. Si parte dunque dal presupposto che difficilmente una persona con
un’attività salariata si accontenti volontariamente di un tale reddito. Di
conseguenza, si dovrà effettuare automaticamente la parallelizzazione, se il
reddito senza invalidità secondo il capoverso 1 sarà inferiore di oltre il 5
per cento al valore centrale usuale nel settore in questione secondo la RSS.
Garantendo la parallelizzazione automatica per i salariati, tutti i fattori che
potrebbero teoricamente essere presi in considerazione anche per la deduzione
dovuta al danno alla salute conformemente alla giurisprudenza del Tribunale
federale lo saranno già in quella sede e non potranno quindi più essere
considerati per la deduzione in questione.
Art. 26 cpv. 6 lett. a
In questa lettera viene dapprima
stabilito che non va effettuata alcuna parallelizzazione secondo il capoverso
5, se all’attività in questione si applica un CCL di obbligatorietà generale o
un CNL e l’assicurato raggiunge il salario minimo previsto nel pertinente CCL o
CNL. Questo disciplinamento corrisponde al principio sviluppato dalla
giurisprudenza, secondo cui il guadagno minimo secondo un CCL riflette il
reddito usuale nel settore in questione meglio del salario corrispondente della
RSS. Si deve presupporre che il salario minimo negoziato dalle parti sociali o
fissato da un’autorità non sia equiparabile a un reddito inferiore alla media.
Art. 26 cpv. 6 lett. b
Non si dovrà effettuare la
parallelizzazione secondo il capoverso 6, se anche per la determinazione del
reddito con invalidità ci si basa sul reddito effettivo e quest’ultimo è a sua
volta inferiore alla media. Per il confronto dei redditi, infatti, i fattori
estranei all’invalidità non vanno presi in considerazione o devono essere
considerati in egual misura per entrambi i redditi.
Art. 26 cpv. 6 lett. c
Nel caso dei lavoratori indipendenti
non si può presumere che non si siano accontentati volontariamente di un tale
reddito modesto. Proprio per questi lavoratori è infatti tipico che si
accontentino di un reddito modesto anche per diversi anni, non da ultimo per
motivi legati anche al diritto assicurativo e a quello fiscale. Al riguardo
viene quindi ripresa la giurisprudenza vigente. Per avere un disciplinamento
semplice e uniforme, nel caso dei lavoratori indipendenti sarà esclusa la
parallelizzazione. Questo non significa però automaticamente che in ogni caso
si debba computare quale reddito senza invalidità un reddito insufficiente per
coprire il fabbisogno vitale. In particolare nei casi in cui l’impresa è ancora
molto giovane e i redditi dei primi anni non sono rappresentativi, per
determinare il reddito senza invalidità va fatto eventualmente ricorso ai
valori statistici.”
Nel quadro della procedura di consultazione, è stato chiesto da
più parti lo stralcio dell’eccezione di cui alla lettera a dell’art. 26 cpv. 6
AP-OAI (cfr. Rapporto sui risultati della procedura di consultazione [(«Disposizioni
d’esecuzione relative alla modifica della legge federale sull’assicurazione per
l’invalidità (Ulteriore sviluppo dell’AI»)], p. 42-44).
Nella versione dell’art. 26 OAI entrata in vigore il 1° gennaio
2022, l’Esecutivo federale ha rinunciato a riproporre l’eccezione al
parallelismo in caso di reddito (da valido) effettivamente conseguito conforme
al salario minimo previsto dal CCL del settore interessato.
Queste le considerazioni espresse dall’UFAS in merito all’art. 26
cpv. 2 OAI, contenute nel rapporto esplicativo (successivo alla procedura di
consultazione) del 3 novembre 2021 dell’UFAS («Disposizioni d’esecuzione
relative alla modifica della legge federale sull’assicurazione per l’invalidità
(Ulteriore sviluppo dell’AI»):
Se il reddito lavorativo effettivamente conseguito secondo il
capoverso 1 è inferiore di oltre il 5 per cento al valore centrale usuale del
settore secondo la RSS, va effettuata una cosiddetta parallelizzazione.
Effettuare una parallelizzazione significa prendere in
considerazione come correttivi per la determinazione dei redditi di paragone
fattori economici che incidevano negativamente sul reddito dell’assicurato già
prima dell’insorgere del danno alla salute (p. es. un livello salariale basso
sul piano regionale, la categoria di permesso di soggiorno [compresi i
frontalieri] o la nazionalità, nonché condizioni personali quali le carenze
linguistiche, la mancanza di una formazione professionale o l’età). In questo
modo si rispetta il principio secondo cui i fattori estranei all’invalidità non
vanno presi in considerazione o devono essere considerati in egual misura per
entrambi i redditi.
Per quanto concerne il reddito senza invalidità, la
parallelizzazione viene effettuata fissando il reddito al 95 per cento del
valore centrale usuale del settore in questione secondo la RSS. Anche in questo
caso va impiegata per principio, per analogia con l’articolo 25 capoverso 3
DOAI, la tabella TA1_tirage_skill_level (Salario mensile lordo secondo il ramo
economico, il livello di competenze e il sesso – Settore privato), stabilendo
il ramo economico e il livello di competenze del caso e utilizzando i valori
indipendenti dall’età e differenziati a seconda del sesso, conformemente alle
regole generali.
La nuova regolamentazione è più vantaggiosa per gli assicurati,
poiché in futuro non ci si dovrà più chiedere quali fattori esattamente hanno
comportato un reddito inferiore alla media e, addirittura, se la persona si sia
eventualmente accontentata di un tale reddito modesto. Si parte dunque dal
presupposto che difficilmente una persona con un’attività salariata si
accontenti volontariamente di un tale reddito. Di conseguenza, si dovrà
effettuare automaticamente la parallelizzazione, se il reddito lavorativo
effettivamente conseguito secondo il capoverso 1 sarà inferiore di almeno il 5
per cento al valore centrale usuale del settore in questione secondo la RSS.
Contrariamente alla vigente prassi del Tribunale federale, in
futuro la parallelizzazione sarà effettuata anche se l’assicurato consegue un
salario minimo secondo un contratto collettivo di lavoro (CCL) o un contratto
normale di lavoro (CNL), purché questo resti inferiore di almeno il 5 per cento
al valore centrale usuale del settore in questione secondo la RSS. I CCL e i
CNL disciplinano infatti soltanto il salario minimo e quindi, in linea di
massima, non quello usuale del settore. Va infine rilevato che numerosi CCL e
CNL hanno una validità soltanto regionale. Per gli organi esecutivi sarebbe
dunque molto oneroso dover accertare se nel singolo caso sia applicabile o meno
un CCL o un CNL. Garantendo tale parallelizzazione automatica per i salariati,
in futuro tutti i fattori economici di cui si può tenere conto attualmente per
la deduzione dovuta al danno alla salute saranno già presi in considerazione.
L’attuale deduzione dovuta al danno alla salute diventerà pertanto una
deduzione per attività a tempo parziale (cfr. art. 26bis cpv. 3 D-OAI).
(p. 49)
2.25
Nella sentenza 8C_823/2023 dell’8 luglio 2024 consid. 9.5.3.3,
precedentemente menzionata, il TF ha rilevato che lo strumento del parallelismo
riguarda il reddito da valido e che, per rapporto alla giurisprudenza in vigore
sino a quel momento, viene ammesso con più facilità (cfr. art. 26 cpv. 2 e 3
OAI), nel senso che il motivo del conseguimento di un reddito modesto è
divenuto irrilevante. Sempre la Corte federale ha pure sottolineato che tale
novità è stata giudicata appropriata dalla dottrina e che la giurisprudenza
attuale è ormai priva di oggetto.
2.26
A proposito delle norme che regolano la parallelizzazione dei
redditi previste dal nuovo art. 26 OAI, U. Meier e M. Reichmuth
ritengono che la soluzione adottata dal Consiglio federale rispetti la norma di
delega di cui all’art. 28a cpv. 1, seconda frase, LAI, che, sebbene si distanzi
in più punti dalla precedente giurisprudenza, sia appropriata e che serva a
semplificare l’applicazione del diritto, di modo che va considerata conforme al
diritto. A loro avviso, essa si applica quindi al posto della precedente
giurisprudenza, divenuta ormai priva di oggetto con l’entrata in vigore della
novella d’ordinanza, giurisprudenza che ancora esigeva che si andassero a
ricercare i motivi all’origine della realizzazione del reddito modesto.
Sempre secondo questi due autori, la giurisprudenza rimane valida
nella misura in cui è compatibile con l’art. 26 cpv. 2 e 3 OAI, dubitando che
ciò sia il caso, in particolare, per quella in base alla quale ci si doveva
astenere dalla parallelizzazione, in presenza di un reddito da valido conforme
al salario minimo secondo un CCL (cfr. Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung IVG,
Zurigo-Ginevra 2022, art. 28a n. 127 s.).
Da parte loro, H.-J. Mosimann e K. Gehring hanno
semplicemente osservato che, contrariamente alla precedente giurisprudenza
federale, il parallelismo ora si applica anche quando la persona assicurata
raggiunge il salario minimo previsto da un CCL o da un contratto normale di
lavoro (CNL), senza ulteriori commenti (cfr. Mosimann/Gehring, Parallelisierung
und Leidensabzug als Korrekturelemente, in: November-Tagung zum
Sozialversicherungsrecht 2022 – Hybrid-Veranstaltung, Zurigo-San Gallo 2023, p.
68).
Anche J. Audidier ha affermato che,
diversamente dalla giurisprudenza federale, “une parallélisation s’applique
même si la rémunération correspond au salaire minimum d’une convention
collective de travail ayant force obligatoire.” (Audidier, art. cit.,
p. 88).
Infine, K. Gerber ha ripreso le considerazioni contenute
nel rapporto esplicativo del 3 novembre 2021 dell’UFAS (cfr. supra,
consid. 2.23.), ritenendo tuttavia che l’automatismo nell’applicare il
parallelismo risulti troppo assoluto (cfr. KOSS – Gerber, art. 28a n. 109 s.).
Alla luce della giurisprudenza e della dottrina riportate al
precedente considerando, la normativa riguardante la determinazione del reddito
da valido nell’ambito dell’assicurazione per l’invalidità (art. 26 OAI),
entrata in vigore il 1° gennaio 2022, rispetta dunque la norma di delega
prevista dall’art. 28a cpv. 1, seconda frase, LAI ed è quindi conforme al
diritto federale.
2.27
Nella presente fattispecie, la questione che si pone - esclusa a
priori una sua applicazione diretta visto che la norma di delega è
stata inserita (soltanto) nella LAI -, è quella di sapere se l’art. 26 OAI può
essere applicato per analogia nel settore dell’assicurazione contro gli
infortuni, oppure no.
Tutto ben considerato, questo Tribunale ritiene che ciò sia il
caso per i medesimi argomenti sviluppati a proposito dell’art. 26bis cpv. 3,
prima frase, OAI (cfr. supra, consid. 2.17.), quindi similitudine delle
situazioni da disciplinare, norma non specifica all’assicurazione per
l’invalidità e applicazione del principio dell’uniformità della nozione
d’invalidità.
Esistono dunque validi motivi per un cambiamento della
giurisprudenza sinora in vigore (a questo proposito, cfr. la DTF
144.
V 72 consid. 5.3.2
e il riferimento ivi citato). Del resto, così come emerge dai materiali
preparatori e dalla dottrina citati in precedenza, la nuova norma d’ordinanza
si applica in sostituzione di quella giurisprudenza, la quale è divenuta ormai
priva di oggetto.”
Secondo questo Tribunale, i
medesimi argomenti che hanno giustificato in quella fattispecie l’applicazione
per analogia dell’art. 26 cpv. 2 OAI, devono valere anche nel caso di specie.
2.17
Nel caso concreto, dalle tavole
processuali si evince che l’assicurato, senza il danno alla salute, continuando
a svolgere la professione di canneggiatore a tempo pieno presso lo studio
dell’Ing. __________, nel 2024 avrebbe conseguito un reddito annuo lordo di fr.
58'045 (cfr. doc. 335, p. 1).
Alfine di stabilire il salario centrale
usuale del settore in cui era professionalmente attivo l’assicurato, in corso
di causa, il TCA ha dapprima chiesto all’CO 1 di “… spiegare per quali ragioni,
nell’ipotesi in cui si volesse applicare lo strumento del parallelismo, il
reddito usuale determinante sarebbe quello del settore delle costruzioni (cfr.
risposta di causa, pag. 2, punto 12) e non quello delle attività legali e di
gestione, contabilità, architettura e ingegneria (settore 69-71), considerato
che l’insorgente era dipendente di uno studio d’ingegneria catastale.” (doc.
V).
La
risposta fornita dall’assicuratore resistente è stata questa:
" (…) Per
quanto riguarda il settore di cui TA1 osservo che è l’assicurato stesso ad
avere fatto riferimento al ramo costruzioni e non a quello delle attività
legali e di gestione, contabilità, architettura e ingegneria che, a mio modo di
vedere, non si attanaglia [recte: attaglia, n.d.r.] ad un canneggiatore
anche se era attivo in uno studio di ingegneria.
Non si vede peraltro come l’assicurato possa vantare un discapito
se fosse stato chiamato ad effettuare le attività che rientrano nel novero del
settore 69-71 che ben divergono dai compiti assegnategli quale canneggiatore.” (doc.
VI)
Successivamente, questa Corte ha
interpellato l’UFS, il quale è stato invitato a indicare “… se la professione
in questione [quella di canneggiatore, n.d.r] deve essere inserita nel settore
economico 69-91 (“attività legali e di gestione, contabilità, architettura e
ingegneria”) oppure in quello 41-43 (“Costruzioni”) della tabella
RSS TA1 tirage_skill_levels.” (doc. X).
Questo il tenore della risposta
che l’UFS ha fornito il 23 maggio 2025:
" (…) L’activité des bureaux de géomètres est bien classée dans le
code 711204 – Bureaux de geomètres. Néanmoins, cela ne permet pas de déterminer
objectivement si la profession d’aide géomètre se trouve dans la division 71 ou
43.
Le code NOGA est attribué à une entreprise sur la base de son activité
principale et non sur la base des professions des personnes qui exercent cette
activité.
Si l’objective de votre demande vise à connaitre
le salaire théorique d’un aide géomètre, nous vous conseillons de vous
référencer à la table des salaires mensuels bruts selon les groupes de
professions (Monatlicher Bruttolohn nach Berufsgruppen, Lebensalter und
Geschlecht – Privater und öffentlicher Sektor zusammen – Tessin (TI) [T17 GR-7]¹), plutôt qu’à la table concernant les
salaires bruts par secteur d’activité (Monatlicher Bruttolohn nach
Wirtschaftszweigen, Kompetenzniveau und Geschlecht – Privater Sektor) que vous
mentionnez dans votre lettre. La profession de géomètre est classée, dans la
Nomenclature suisse des professions CH-ISCO-10², dans la catégorie “21650 Cartographes et géomètres” et les aides
géomètres dans la catégorie 96290 “Professions élémentaires non classées
ailleurs”.” (doc. XI)
Con osservazioni del 3 giugno
2025, l’assicuratore convenuto ha rilevato che “la risposta fornita
dall’Ufficio federale di statistica prova che in concreto non può che essere
fatto riferimento al salario che l’assicurato avrebbe percepito se avesse
potuto continuare a lavorare per conto dello Studio d’ingegneria __________
tenuto conto che la T17 GR7 non permette di fissare in modo preciso il salario
da valido. In occasione del colloquio del 31.8.2022 l’assicurato ha indicato
che svolge un’attività lavorativa manuale pesante che necessita di una
condizione fisica ottimale. (…).” (doc. XIII).
Da parte sua, con allegato sempre
datato 3 giugno 2025, l’avv. __________ ha in particolare osservato che “… al
fine di determinare il salario teorico di un aiuto geometra, l’UFS ha
ragionevolmente suggerito di riferirsi alla tabella RSS relativa al salario
mensile lordo secondo i gruppi di professioni, l’età e il sesso – Settore
pubblico e privato insieme – Ticino (T17-GR7) e in particolare al gruppo di
professioni 96290 “Professioni non qualificate non qualificate altrove"
(nomenclatura svizzera delle professioni CH-ISCO-19). Tale suggerimento,
espresso dall’Ufficio che ha divulgato le tabelle RSS, va senz’altro raccolto.
Del resto, appare senz’altro sensato riferirsi allo stesso gruppo di
professioni in cui era attivo l’assicurato e alla Grande regione Ticino, dove
risiede.” (doc. XIV).
Chiamato ora a pronunciarsi,
questo Tribunale ritiene di non poter seguire il suggerimento dell’UFS (e,
quindi, nemmeno la patrocinatrice dell’insorgente) – utilizzo della tabella RSS
T17-GR7 per stabilire il salario teorico di un canneggiatore –, per il motivo
che la tabella in questione fornisce dei dati salariali regionali (in
questo caso relativi alla Grande Regione Ticino), mentre ai fini della
parallelizzazione dei redditi, occorre evidentemente fare capo a dati nazionali
(in questo senso, si veda la STF 8C_594/2013 dell’11 novembre 2013 consid. 6: “Anzumerken
bleibt, dass zur Prüfung der Unterdurchschnittlichkeit des Valideneinkommens
einerseits nicht auf das Lohnniveau in der jeweils in Betracht fallenden
Grossregion, sondern auf gesamtschweizerische Verhältnisse abzustellen
ist (SVR 2012 UV Nr. 26 S. 93, 8C_744/2011 E. 5.2).” – il corsivo è del
redattore).
Da notare, sempre in questo
contesto, che in concreto il valore centrale usuale non potrebbe essere
determinato nemmeno applicando la T17, tabella che - diversamente dalla T17 GR7
- fornisce dati salariali nazionali, in quanto essa include pure il
settore pubblico.
Il TCA non può neppure
condividere quanto fatto valere dall’amministrazione (cfr. doc. XIII), nella
misura in cui non si tratta qui di stabilire il reddito da valido, peraltro già
definito in base alle informazioni fornite dall’ultimo datore di lavoro (cfr. supra,
consid. 2.15.), ma bensì di determinare il valore centrale usuale del settore
ai fini di una (eventuale) parallelizzazione dei redditi ex art. 26 cpv. 2 OAI,
applicato per analogia.
Tutto ben considerato, constatato
che, secondo la NOGA 2008 [Nomenclatura generale delle attività economiche], su
cui si fonda la tabella TA1 regolarmente applicata dal TF, il settore 69-71
comprende anche gli uffici dei geometri, concretamente le attività di
rilievo catastale e di delimitazione di terreni, ovvero proprio quelle che
svolgeva l’insorgente presso lo studio d’ingegneria in cui era attivo, secondo questa Corte, il valore centrale usuale può essere
validamente determinato facendo riferimento ai salari del livello di competenze
1.
(mansioni fisiche e manuali semplici, aspetto
che verrà approfondito in seguito) di quel settore.
Secondo la tabella RSS TA1
tirage_skill_levels 2022, settore economico 69-71 (“Att. legali e di gestione,
contabilità, architettura e ingegneria”), livello di competenze 1, il reddito
lordo mediamente conseguito in Svizzera da un uomo, era di fr. 5’170/mese
oppure di fr. 62’040/anno.
Il reddito di fr. 62’040 deve
essere riportato su 41.7 ore/settimana, dato che corrisponde alla durata normale
del lavoro nel settore 71 (“Attività d’architettura e d’ingegneria”) in base
alla relativa tabella pubblicata sul sito web dell’UFS (“Durée normale du
travail dans les entreprises selon la division économique [NOGA 2008]”),
per cui esso si attesta a fr. 64'676.70/anno.
Aggiornandolo
al 2024 (in base alla tabella T1.1.20 -
Indice dei salari nominali, settore 69-75 [su questo aspetto, si veda la STF
8C_671/2013 del 20 febbraio 2014 consid. 4.3 in cui la Corte federale ha
stabilito che anche per l’indicizzazione dei salari occorre riferirsi ai dati
disponibili più specifici al settore in discussione], 2022 – 2023 e alla stima
trimestrale dell’evoluzione dei salari nominali più attuale al momento in cui è
stata emanata la decisione su opposizione impugnata), il reddito centrale del
settore 69-71 ammontava nel 2024 a fr. 65'061.19/anno.
A questo punto, deve essere
precisato che il TCA non può seguire la rappresentante del ricorrente nella
misura in cui pretende che per determinare il valore centrale usuale del
settore, si applichi il livello di competenze 2 (cfr. doc. I).
A
partire dalla 10a edizione della RSS (RSS 2012), gli impieghi sono classificati
dall’Ufficio federale di statistica per professione in funzione del tipo di
lavoro che è generalmente eseguito. I criteri di base utilizzati per definire
il sistema dei diversi gruppi di professione sono i livelli e la
specializzazione delle competenze richieste per eseguire le mansioni inerenti
alla professione.
Sono
dunque stati definiti quattro livelli di competenza in funzione di nove gruppi
di professioni e del tipo di lavoro, della formazione necessaria per praticare
la professione e dell’esperienza professionale (cfr. tabella TA 1_tirage_skill_level
della RSS 2012; DTF 142 V 178 consid. 2.5.3; per un riassunto della
giurisprudenza concernente i livelli di competenza, cfr. STF 8C_178/2025 del 9 luglio 2025
consid. 4.3.1; 8C_575/2024 del 2 giugno 2025 consid. 5.2; 8C_730/2024 del 28
aprile 2025 consid. 5.2).
Il
livello 1 è il più basso e corrisponde alle mansioni fisiche e manuali
semplici, mentre il livello 4 è il più elevato e raggruppa le attività
che richiedono la risoluzione di problemi compositi e l’assunzione di decisioni
complesse, che presuppongono un’ampia conoscenza fattuale e teorica in un
ambito specifico (ne fanno parte, ad esempio, i direttori, i quadri di
direzione e i gerenti, come pure le professioni intellettuali e scientifiche).
Tra
questi due estremi figurano le professioni dette intermedie (livelli 3 e 2).
Il
livello 3 implica delle attività pratiche complesse che necessitano
ampie conoscenze in un ambito specifico (in particolare, i tecnici, i
supervisori, gli intermediari o il personale infermieristico).
Il
livello 2 si riferisce alle attività pratiche come la vendita, la cura
delle persone, l’elaborazione dei dati e l’amministrazione, l’utilizzo di
macchinari e di apparecchiature elettroniche, i servizi di sicurezza e la guida
di veicoli. L’applicazione del livello 2 si giustifica soltanto se la persona
assicurata dispone di competenze o di conoscenze particolari.
L’accento
è pertanto posto sul genere di attività che la persona interessata è in grado
di svolgere in funzione delle sue qualifiche (livello delle sue competenze) e
non più sulle qualifiche in quanto tali.
In concreto, nell’atto di ricorso
il percorso formativo e professionale dell’insorgente è così stato riassunto:
" (…) L’assicurato,
di origini portoghesi, possiede unicamente un diploma di scuola elementare nel
suo paese d’origine. Dopo un anno di scuola media, egli ha cominciato a
lavorare come cameriere e poi salumiere. Nel 1991 è giunto in Svizzera,
lavorando dapprima nell’edilizia, poi, dopo un infortunio nel 1994, come
fattorino e come cameriere. Dal 2013 ha svolto la professione di aiuto geometra
(canneggiatore) fino all’infortunio oggetto della presente procedura (…).” (doc.
I, p. 5)
A proposito delle mansioni svolte
in qualità di canneggiatore (detto anche aiuto terreno), a margine della sua
audizione del 31 agosto 2022, l’assicurato ha dichiarato quanto segue:
" (…) Durante
il mio lavoro, che si svolge sempre in piedi, devo eseguire le misurazioni con
la canna metrica e in seguito piazzare le varie terminazioni per determinare il
territorio.
Spesso devo eseguire dei lavori nei boschi e devo quindi camminare
regolarmente in montagna, affrontando terreni irregolari, scavalcando anche
muri in sasso o altri ostacoli.
Al termine delle misurazioni devo anche lavorare con picco e pala
per eseguire i buchi dove in seguito vengono posate le terminazioni in granito
o artificiali.
Quelli in granito sono pezzi di 65 cm con larghezza di una decina,
che raggiungono i trentacinque chilogrammi.
A dipendenza delle situazioni, capita di portare questi sassi in
un sacco di montagna fino al luogo della posa.
Si tratta quindi di un’attività lavorativa manuale pesante e che
necessita una condizione fisica ottimale.” (doc. 93)
Dal referto 28 aprile 2023
relativo alla valutazione EFL risultano inoltre le seguenti indicazioni:
" L’assicurato
lavorava sul terreno nell’ambito di misurazioni con il teodolite. Aiutava il
tecnico portando avanti e indietro sul terreno lo specchietto necessario per
riflettere il raggio del teodolite. Lui è “quello che cammina tanto”. Spesso
terreni accidentati, salire e scendere muretti. In seguito vi è il lavoro di
posare i termini di confine che sono blocchi di granito del peso di 40 kg
scavando a mano con picco e pala. Accanto a questi lavori vi era la
manutenzione dei veicoli.” (doc. 162, p. 3)
Alla luce di quanto precede, il
TCA ritiene che RI 1 non dispone di competenze o
conoscenze particolari, necessarie per giustificare l’applicazione del livello
di competenze 2.
Secondo
la giurisprudenza federale, ciò è il caso, ad esempio, qualora la persona
assicurata disponga di un’esperienza dirigenziale, di perfezionamenti formali
oppure di particolari qualifiche acquisite durante l’esercizio della
professione (cfr. SVR 8-9/2023 UV n. 35 p. 122).
L’esistenza di particolari competenze o conoscenze è stata riconosciuta
segnatamente nel caso di un imprenditore nel campo del giardinaggio che per
anni aveva lavorato quale capomastro, nel caso di una commessa di tessili che
aveva terminato l’apprendistato con ottime note e che aveva in seguito
rapidamente ottenuto un posto di responsabile di filiale, nel caso di un
gerente e direttore di un’impresa di costruzioni che disponeva di una
formazione di carpentiere e che aveva seguito una formazione continua per
diventare capomastro e direttore di progetto, nel caso di un carpentiere
indipendente che, in seno alla propria impresa, svolgeva anche dei compiti
amministrativi e che era responsabile di 4 collaboratori e di 2 apprendisti
oppure ancora nel caso di un assicurato che non disponeva di un diploma di
apprendistato ma che era a capo di un’impresa nell’industria della costruzione
e che, prima dell’insorgenza del danno alla salute, aveva conseguito un reddito
nettamente superiore a quello che avrebbe potuto ottenere quale operaio
(casistica illustrata nella STF 8C_801/2021 del 28 giugno 2022 consid. 3.4).
Ora, continuando a lavorare in quello stesso settore, l’insorgente
avrebbe realizzato nel 2024 un reddito pari a fr. 58'045. Confrontato con fr. 65'061.19, il gap
salariale corrisponde al 10.78%.
Adempiuta
la condizione posta dall’art. 26 cpv. 2 OAI (reddito effettivamente conseguito
inferiore di almeno il 5% al valore centrale usuale del settore secondo la RSS)
e considerato che nella presente fattispecie non entra in linea di conto
l’applicazione dell’una o dell’altra delle eccezioni (al parallelismo dei
redditi) previste dall’art. 26 cpv. 3 lett. a e b OAI (l’assicurato svolgeva
un’attività lucrativa dipendente e il reddito da invalido non è
stato determinato in virtù dell’art. 26bis cpv. 1 OAI), il reddito da valido corrisponde a fr. 61'808.13, ovvero al 95%
di fr. 65'061.19.
Può restare aperta la questione
di sapere se l’assicurato si sia, o meno, accontentato di un salario inferiore
a quello medio del settore, in quanto, come visto, nell’ambito
dell’applicazione dell’art. 26 cpv. 2 OAI, tale
aspetto è divenuto irrilevante.
2.18
Confrontando i fr. 54'997.95
(cfr.
supra, consid. 2.13.) al reddito che il ricorrente avrebbe potuto
conseguire senza il danno alla salute, e cioè fr. 61'808.13
(cfr. supra, consid. 2.17.), risulta una perdita di guadagno dell’11.01%,
arrotondata all’11%.
La decisione su opposizione
impugnata mediante la quale all’assicurato è stata negata l’assegnazione di una
rendita d’invalidità, va annullata. Al ricorrente deve essere riconosciuto il
diritto a una rendita d’invalidità dell’11%.
2.19
Considerato l’esito del ricorso,
l’assicuratore verserà all’insorgente, rappresentato da un avvocato, l’importo
fr. 2’500 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per ripetibili (cfr. art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA; art. 30
Lptca; DTF 122 V 278; DTF 118 V 139; STF U 8/07 del 20 febbraio 2008; STF
8C_517/2012 del 1° novembre 2012).
2.20
L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore
fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice,
rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio
e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un
comportamento temerario o sconsiderato.
In
data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61
lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice,
rapida e, di regola pubblica.
Dalla
medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo
cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a
spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo
prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un
comportamento temerario o sconsiderato.
Trattandosi
di una controversia relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha
previsto di prelevare le spese.
Sul tema, cfr. anche STF
9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022
KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio
2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi,
Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux
cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in
SZS/RSAS 2/2022 p. 107; Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto
2024.
“Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella
forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29
della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle
assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA
alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e
controprogetto”).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è parzialmente
accolto.
§ La decisione su opposizione
impugnata è annullata.
§§ L’CO 1 è condannato a
riconoscere all’assicurato una rendita d’invalidità
dell’11% a contare dal 1° luglio 2024.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L’CO 1 verserà all’assicurato,
rappresentato da un avvocato, l’importo di fr. 2'500 (IVA inclusa) a titolo
d’indennità per ripetibili.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente La
segretaria
Daniele Cattaneo Stefania
Cagni