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Decisione

35.2024.86

Discussa la determinazione del grado d'invalidità mediante il metodo del raffronto dei redditi. Ammessa applicazione analogica delle disposizioni in vigore nell'assicurazione per l'invalidità per determinare reddito da invalido e quello da valido

30 luglio 2025Italiano87 min

I 871/02 del 20 aprile 2004 e STF I 162/01 del 18 marzo 2002).

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Raccomandata

Incarto

n.

35.2024.86

MM

Lugano

30 luglio 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Maurizio Macchi, cancelliere

segretaria:

Stefania Cagni

statuendo sul ricorso del 18 ottobre 2024 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 18

settembre 2024 emanata da

CO 1

rappr. da: RA 2

in materia di assicurazione contro

gli infortuni

ritenuto in fatto

1.1. In data 6 marzo 2022, RI 1, nato

nel 1969, a quel momento dipendente dello __________ di __________ in qualità

di canneggiatore e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni e le

malattie professionali presso l’CO 1, è rimasto vittima di un incidente della

circolazione stradale in sella alla propria motocicletta, riportando, secondo

il rapporto di uscita 14 aprile 2022 del Servizio di ortopedia e traumatologia

dell’Ospedale __________, un politrauma (cfr. doc. 44).

L’istituto assicuratore ha

assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

1.2. Alla chiusura del caso, con

decisione formale del 22 luglio 2024, esclusa la propria responsabilità a

proposito dei disturbi legati alla spondilodesi L4-S1 e al IV. dito a scatto

della mano destra, l’amministrazione ha negato il diritto a una rendita

d’invalidità e ha assegnato un’indennità per menomazione dell’integrità (IMI)

del 20% (cfr. doc. 344).

A seguito dell’opposizione

interposta dall’avv. __________ per conto dell’assicurato (cfr. doc. 345), in

data 18 settembre 2024, l’assicuratore ha in sostanza confermato il contenuto

della sua prima decisione (cfr. doc. 349).

1.3. Con tempestivo ricorso del 18

ottobre 2024, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. __________, ha chiesto che,

annullata la decisione su opposizione impugnata, l’assicuratore resistente

venga condannato a riconoscergli una rendita d’invalidità del 14.73% e un’IMI

del 20%, il tutto ridotto del 10% in virtù dell’art. 37 cpv. 3 LAINF.

A sostegno delle proprie pretese,

la patrocinatrice osserva innanzitutto che, a prescindere dal livello di

competenze scelto (1 oppure 2), il reddito da valido ritenuto

dall’amministrazione è ampiamente inferiore al valore centrale usuale del

settore in base alle tabelle RSS, di modo che occorrerebbe procedere a

parallelizzare i redditi da raffrontare. In questo contesto, a fronte dell’obiezione

secondo la quale l’assicurato si sarebbe accontentato di un reddito modesto,

l’avv. __________ chiede che venga applicata per analogia la norma di cui

all’art. 26 cpv. 2 OAI.

Per il caso in cui il TCA dovesse

invece decidere che l’art. 26 cpv. 2 OAI non si applica nell’ambito

dell’assicurazione contro gli infortuni, la rappresentante contesta che il

ricorrente si sia accontentato di un reddito inferiore alla media, rilevando

che “… la differenza tra il salario effettivo e quello mediano svizzero non è

affatto conseguente ad una scelta volontaria dell’assicurato, bensì dettata

dalle sue qualifiche e competenze, nonché dalle condizioni salariali specifiche

del nostro Cantone.” (doc. I, p. 5 s.).

Sempre a proposito dell’entità

del reddito da valido, la patrocinatrice sostiene che per la determinazione del

valore centrale relativo al ramo delle costruzioni, si dovrebbe utilizzare il

livello di competenze 2, ritenuto che “… le mansioni dell’assicurato non erano

limitate ad attività di tipo manuale, bensì includevano pure l’utilizzo della

canna metrica per effettuare misurazioni, oltre che a piazzare le terminazioni

per determinare il profilo del terreno. Ciò richiede una certa competenza e

conoscenza del mestiere, che non possono essere sostituite da qualsiasi

manovalanza, a differenza di quanto avviene invece per il livello di competenza

1.” (doc. I, p. 6 s.).

A proposito del reddito da

invalido, l’avv. __________ ha formulato le seguenti considerazioni:

" (…) Il

reddito statistico va stabilito, ai sensi della tabella RSS, per tutti i

settori, sulla base del livello di competenza 1, relativo ad attività fisiche o

manuali semplici. Esso corrisponde pertanto a mensili CHF 5'305.00.--.

Moltiplicando tale importo per 12 mesi e applicando una

rivalutazione nominale di 1.7% per il 2023 e 0.6% per il 2024, il reddito

annuale statistico ammonta a CHF 65'130.70

L’ulteriore deduzione sociale del 10% è in linea con i principi

giurisprudenziali, nonché con l’art. 26bis cpv. 3 OAI, e si giustifica a

maggior ragione in concreto, dove l’assicurato deve far fronte alle limitazioni

fisiche sopra citate, che gli precludono parecchie delle professioni incluse

nel livello di competenze RSS 1 o gli impongono condizioni che influenzano a

non averne dubbio la sua capacità di guadagno.

Tale deduzione sociale in relazione alle limitazioni funzionali è

peraltro stata riconosciuta anche dalla CO 1.” (doc. I, p. 7 s.)

1.4. L’CO 1, in risposta, ha postulato

che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto

occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

1.5. In data 26 marzo 2025, il TCA ha

interpellato la patrocinatrice dell’assicuratore resistente, alla quale è stato

chiesto di esprimersi in merito a due degli aspetti contestati (doc. V).

La risposta dell’CO 1 è pervenuta

l’8 aprile 2025 (doc. VI)

La rappresentante dell’assicurato

ha preso posizione al riguardo in data 16 aprile 2025 (doc. VIII).

1.6. L’8 maggio 2025, questo Tribunale

ha chiesto all’Ufficio federale di statistica (UFS) d’indicare se la

professione svolta dall’assicurato (canneggiatore) “… deve essere inserita nel

settore economico 69-71 (“Att. legali e di gestione, contabilità,

architettura e ingegneria”) oppure in quello 41-43 (“Costruzioni”)

della tabella RSS TA1 tirage_skill_levels.” (doc. X).

La risposta dell’UFS è datata 23

maggio 2025 (doc. XI).

Entrambe le parti hanno

presentato le loro osservazioni il 3 giugno 2025 (doc. XIII e doc. XIV).

in diritto

in

ordine

2.1. Preliminarmente, richiamata la STF 8C_85/2017 del 20 aprile

2018 consid. 5.2 (relativa a un caso in cui l’incarto era stato affidato

dall’assicuratore a un legale esterno all’istituto per le fasi della procedura

giudiziaria; sul tema, si veda pure la STF 8C_561/2019 dell’11 maggio 2020

consid. 1), questa Corte rileva che decide la presente vertenza nella sua

composizione ordinaria (pubblicata su FUCT N. 94 del 16 maggio 2024) poiché,

come dichiarato dall’CO 1 in una comunicazione dell’8 giugno 2020 al TCA,

l’incarto sub judice è stato trattato dalla funzionaria che figura nell’intestazione degli

allegati prodotti (in concreto, dall’avv. RA 2), senza che la giurista di

lingua italiana figlia del Giudice Ivano Ranzanici se ne sia in alcun modo

occupata (cfr. STF 8C_668/2021 del 18 febbraio 2022 consid. 2.1).

nel merito

2.2. In concreto, è litigiosa la

questione di sapere se l’amministrazione era legittimata a negare

all’assicurato il diritto a una rendita d’invalidità a dipendenza dell’evento

infortunistico del 6 marzo 2022, oppure no.

Da notare che l’entità dell’IMI

non è oggetto di contestazione, nella misura in cui il 20% riconosciuto con la

decisione formale del 22 luglio 2024, corrisponde a quanto viene ora preteso

con il ricorso (cfr. doc. I).

2.3. Giusta l'art. 18 cpv. 1 LAINF,

l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito

d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.

Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è

considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale

presumibilmente permanente o di lunga durata.

Il TF, in una sentenza U 192/03

del 22 giugno 2004, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572 ss., ha rilevato che

l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a

sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo

per il quale occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in

seguito all'introduzione della LPGA.

Da parte sua, l'art. 16 LPGA

prevede che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che l’assicurato

invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività ragionevolmente esigibile

da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione di provvedimenti

d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del

lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non

fosse diventato invalido.

L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art.

16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di invalidità

dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2

seconda frase LAINF.

Nella stessa pronuncia la nostra

Massima Istanza ha quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza

relativa ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e

invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito

all'introduzione della LPGA.

Su questi aspetti si veda pure la

DTF 130 V 343.

Due sono, dunque, di norma gli

elementi costitutivi dell'invalidità:

1. il danno alla salute fisica o

psichica (fattore medico)

2. la

diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).

Tra il danno alla salute e

l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato

(fattore causale).

Nell'assicurazione obbligatoria

contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale, naturale ed

adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.

2.4. L'invalidità, concetto

essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di

guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.

D'altro canto, poiché

l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un

danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente

adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.

Spetta al medico fornire una

precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un

esatto quadro degli impedimenti che egli incontra nell'esplicare determinate

funzioni.

Il medico indicherà per prima

cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali

sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.

Egli valuterà finalmente il grado

dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella professione

attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi aspetti, STF

Fatti

I 871/02 del 20 aprile 2004 e STF I 162/01 del 18 marzo 2002).

L'invalidità, proprio perché

concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che

l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con

quello che egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando

la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in

un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti

integrativi (cfr. art. 16 LPGA).

I due redditi da porre a

raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su

solide basi, avere un fondamento oggettivo.

La giurisprudenza federale ha,

più volte, confermato il principio che, nella determinazione dell'invalidità,

non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica del danno

alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi sulle

conseguenze economiche di tale danno.

Il TF ha avuto modo di confermare

che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro stabile si può

far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire pienamente presso

la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua capacità lavorativa

(STF U 25/94 del 30 giugno 1994).

La perdita di guadagno effettiva

può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se - le

condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in

generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si

avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività

ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al

massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una

prestazione di lavoro e non a un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss.

consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

Le ragioni, inerenti l'azienda,

che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente capacità di

produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del lavoro

generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile dall'assicurato, che

gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua capacità di lavoro

(RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

I. Termine: reddito da

invalido

La misura dell'attività che si

può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del danno

alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'età, le

attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

Secondo la giurisprudenza, per la

fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che non

riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione

professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito,

rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse

vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o

non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).

Nel valutare la possibilità di

sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità di guadagno non

si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro ma ci si

collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione, cioè, in

cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187,

p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STF del 30 giugno 1994 succitata).

Specifica dell'assicurazione

obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui all'art. 28 cpv. 4 OAINF:

" Se a causa

della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo

l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente

dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il grado

d'invalidità i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima

di un danno alla salute della stessa gravità."

Considerandi

II.

Termine: reddito conseguibile senza invalidità

Nel determinare il reddito

conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla

situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura

partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si sarebbe mantenuta

sostanzialmente stabile (cfr. STF del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci

si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche

rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze

ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss.,

consid. 5b; 4a, b).

Il grado di invalidità

corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico

conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da

invalido.

2.5

Nel caso di specie, così come si

evince dall’impugnativa, censurati sono gli aspetti economici legati

alla determinazione del grado d’invalidità del ricorrente (cfr. doc. I).

Il TCA limiterà pertanto il

proprio esame a quel solo aspetto.

Non è oggetto di contestazione la

valutazione medica della capacità lavorativa residua, concretamente il fatto

che, nonostante le sequele residuali dell’infortunio assicurato, l’insorgente

sarebbe in grado di svolgere, a tempo pieno e con un rendimento completo, delle

attività sostitutive confacenti, conformemente a quanto stabilito dal dott. __________,

spec. FMH in reumatologia, a margine della valutazione EFL dell’aprile 2023

(doc. 162, p. 6), confermato dal PD dott. __________, spec. FMH in chirurgia

ortopedica e traumatologia, in occasione della visita fiduciaria di controllo

del 7 marzo 2024 (doc. 260, p. 4).

2.6

In concreto, dal documento “Calcolo

del grado d’invalidità tramite la rilevazione svizzera della struttura dei

salari (RSS)”, su cui si fonda la decisione formale del 22 luglio 2024, si

evince che per determinare il reddito da invalido, l’amministrazione ha

applicato la tabella TA1_tirage_skill_level

relativa all’anno 2022, uomini, livello di competenze 1, ramo economico totale.

L’importo

così ottenuto (fr. 63'660) è poi stato riportato su 41.7 ore/settimana (orario

usuale di lavoro settimanale nel ramo economico totale) e adeguato all’indice

nominale dei salari sino al 2024 (per il 2024, è stata utilizzata la stima

trimestrale, anziché il dato consolidato a quel momento non ancora disponibile)

(fr. 67'898.73)

L’istituto

assicuratore ha infine decurtato il reddito statistico del 10% a titolo di

deduzione sociale, mentre ha negato che vi fossero gli estremi per procedere al

parallelismo dei redditi.

Il

reddito da invalido stabilito dall’CO 1 in quella sede ammontava pertanto a fr.

61'109 (cfr. doc. 335).

Il valore ritenuto

dall’assicuratore LAINF viene contestato dall’avv. __________.

Con la propria impugnativa, la

rappresentante del ricorrente fa valere che applicando il salario mensile

totale di livello 1 risultante dalla tabella RSS TA1 e rivalutandolo

nominalmente al 2024, il reddito da invalido (di partenza) ammonterebbe a fr.

65'130.70. Ella sostiene poi che una riduzione del 10% di quest’ultimo importo

sarebbe “in linea con i principi giurisprudenziali, nonché con l’art. 26bis

cpv. 3 OAI” (cfr. doc. I).

Con la risposta di causa (cfr.

doc. III), l’assicuratore resistente ha innanzitutto fatto valere che il

calcolo proposto dalla patrocinatrice sarebbe “… errato in quanto il salario

mensile di fr. 5'305.-- di cui alla TA1 profilo 1 tiene conto di un orario

settimanale di 40 ore e pertanto deve essere rivalutato alla media delle ore

vigenti nel ramo economico determinante che è – (…) – di 41.7 ore.”.

D’altro canto, esso ha precisato

che la riduzione del 10% applicata sul reddito statistico per tenere conto

degli impedimenti legati al danno alla salute infortunistico, non sarebbe in

realtà giustificata alla luce della vigente giurisprudenza federale.

Infine, sempre secondo l’istituto

convenuto, la deduzione del 10% prevista dall’art. 26bis cpv. 3, prima frase,

OAI, non riguarderebbe gli assicuratori contro gli infortuni, ritenuto che “la

delega all’origine dell’art. 26bis cpv. 3 OAI si trova all’art. 28a cpv. 1

seconda frase LAI. In assenza di una delega specifica nella LAINF non ha potuto

essere introdotta una deduzione forfettaria (…).”.

2.7

Il reddito da invalido deve essere

valutato in primo luogo in funzione della situazione concreta dell’assicurato.

Esso corrisponde al reddito effettivamente conseguito dall’interessato, a

condizione che i rapporti di lavoro appaiano particolarmente stabili, che

esercitando l’attività in questione egli sfrutti al meglio la sua capacità

lavorativa residua ragionevolmente esigibile e che il guadagno in tal modo

ottenuto corrisponda al suo effettivo rendimento, senza comportare elementi di

salario sociale.

In assenza di un reddito

effettivamente realizzato, ossia quando la persona assicurata, dopo

l’insorgenza del danno alla salute, non ha più esercitato un’attività lucrativa

o almeno un’attività esigibile confacente al suo stato di salute, il reddito da

invalido può essere determinato in base a salari fondati sui dati statistici

risultanti dalla RSS oppure sui dati salariali derivanti dalle DPL elaborate

dall’CO 1 (DTF 135 V 297 consid. 5.2; 129 V 472 consid. 4.2.1; da notare che l’CO

1.

ha rinunciato alla banca dati DPL a far tempo dal 1° gennaio 2019 [STF

8C_171/2021 del 14 dicembre 2021 consid. 3.2]).

Di regola, occorre fondarsi sui

salari mensili indicati nella tabella RSS TA1, alla linea “totale settore

privato” (DTF 124 V 321 consid. 3b/aa). In questo senso, si fa riferimento alla

statistica dei salari lordi standardizzati, basandosi sempre sul valore mediano

o centrale (DTF 124 V 321 consid. 3b/bb).

Il valore statistico – mediano –

si applica di principio a tutti gli assicurati che non possono più svolgere la

loro precedente attività in quanto troppo impegnativa per le loro condizioni di

salute, ma che conservano una capacità lavorativa in attività più leggere. Per

questi assicurati, il salario statistico è sufficientemente rappresentativo di

quanto sarebbero in grado di guadagnare in quanto invalidi, nella misura in cui

comprende un largo ventaglio di attività variegate e non qualificate che non

richiedono una specifica esperienza professionale, né una particolare

formazione (cfr. STF 8C_732/2019 del 19 ottobre 2020 consid. 4.5; 8C_549/2019

del 26 ottobre 2020 consid. 4.5; 9C_603/2015 del 25 aprile 2016 consid. 8.1;

9C_242/2012 del 13 agosto 2012 consid. 3).

Occorre fare capo alla versione

della RSS pubblicata al momento determinante della decisione impugnata (DTF 143

V 295 consid. 4).

La misura in cui i salari

risultanti dalle statistiche devono essere ridotti, dipende dall’insieme delle

circostanze personali e professionali del caso di specie (limitazioni

funzionali legate al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità/tipo

di autorizzazione di soggiorno e grado di occupazione) ed è il risultato di una

valutazione entro i limiti del potere d’apprezzamento. Una riduzione massima

del 25% sul salario statistico permette di tenere conto dei diversi elementi

che possono influenzare il reddito di un’attività lucrativa (DTF 126 V 75

consid. 5b/aa-cc).

L’entità della riduzione che si

giustifica in un caso concreto rileva dal potere d’apprezzamento (DTF 132 V 393

consid. 3.3). Questa valutazione compete in primo luogo all’amministrazione che

in questo contesto gode di un ampio potere d’apprezzamento. Il giudice deve

dare prova di riserbo allorquando è chiamato a verificare la fondatezza di tale

apprezzamento. In questo senso, egli non può, senza motivo pertinente,

sostituire il suo apprezzamento a quello dell’amministrazione; deve fondarsi su

circostanze suscettibili di far apparire il suo apprezzamento come il più

appropriato (DTF 126 V 75 consid. 6; 123 V 150 consid. 2).

In una sentenza 8C_256/2021 del 9

marzo 2022, pubblicata in DTF 148 V 174, emanata in materia di assicurazione

per l’invalidità (in applicazione delle disposizioni di legge e di ordinanza in

vigore sino al 31 dicembre 2021), il Tribunale federale (di seguito: TF) ha negato che fossero adempiuti i presupposti per un

cambiamento della propria giurisprudenza in materia di determinazione del grado

d’invalidità in applicazione dei dati salariali statistici pubblicati dall’UFS

(Rilevazione svizzera della struttura dei salari [RSS]).

Nel comunicato stampa del 9 marzo

2022.

figurano in particolare le seguenti indicazioni:

" (…) La

determinazione del grado d'invalidità è in linea di principio disciplinata

dalla legge. Con il concetto di un mercato del lavoro equilibrato (secondo

l'articolo 16 della legge federale sulla parte generale del diritto delle

assicurazioni sociali, LPGA), il legislatore presuppone fondamentalmente che un

lavoro corrispondente alle loro capacità sia disponibile anche per le persone

con problemi di salute. Questo concetto giuridico non può essere derogato

utilizzando invece opportunità di lavoro concretamente esistenti o condizioni

concrete del mercato del lavoro. Il computo del valore del reddito da valido e

da invalido non era stato fino ad ora disciplinato in dettaglio dalla legge.

Principalmente, in conformità della giurisprudenza finora in vigore, vengono

prese in considerazione le circostanze concrete, ovvero il salario

effettivamente ottenuto prima o dopo l'inizio dell'invalidità. Solo se questo

non è possibile si usano i dati statistici salariali, di solito quelli

risultanti dalle tabelle RSS. L'uso delle RSS per determinare l'invalidità è

quindi "ultima ratio". Le RSS si basano su un sondaggio condotto ogni

due anni tra le aziende in Svizzera. Si fonda quindi su dati completi e concreti

del mercato del lavoro reale. Il salario mediano dei salari lordi

standardizzati della RSS, che deve essere preso come base secondo la prassi

finora in vigore del Tribunale federale, è in linea di principio adatto come

valore di partenza per determinare il reddito da invalido. Per tener conto del

fatto che una persona invalida può essere in grado di utilizzare la sua

capacità lavorativa residua solo con un successo inferiore alla media, anche in

un mercato del lavoro equilibrato, la giurisprudenza vigente prevede la possibilità

di una decurtazione ("deduzione per circostanze personali e

professionali") fino al 25 % dal salario tabellare.

Questa deduzione è di fondamentale importanza come strumento di

correzione per determinare un reddito da invalido che sia il più concreto

possibile. Tenuto conto della possibilità della deduzione per circostanze

personali e professionali, il Tribunale federale ha finora espressamente

rifiutato di prendere come base il quartile più basso del valore della tabella.

Un altro strumento di correzione è il parallelismo dei redditi. Questo serve

anche a prendere in considerazione i casi individuali quando si confrontano i

redditi. Non è chiaro fino a che punto la determinazione del reddito da

invalido sulla base del valore mediano della RSS, eventualmente corretto per

mezzo degli strumenti menzionati, debba essere considerato discriminatorio.

Dalla circostanza che i presupposti per un cambiamento di prassi

non siano oggi adempiuti non si può dedurre che la giurisprudenza –

segnatamente in considerazione della modifica dal 1° gennaio 2022 della legge

federale e dell'ordinanza sull'assicurazione per l'invalidità – non possa

svilupparsi ulteriormente. Un cambiamento della giurisprudenza in questo

momento non sarebbe tuttavia opportuno, anche in considerazione della revisione

ormai entrata in vigore. Questo concerne l'uso dei dati statistici salariali

per il confronto dei redditi e gli strumenti di correzione. Su tale questione

il Tribunale federale non deve esprimersi nel caso in rassegna. (…)” (cfr.

Comunicato stampa del Tribunale federale: https://www.bger.ch/files/live/sites/bger/files/pdf/it/8c_0256_2021_yyyy_mm_dd_T_i_13_37_00.pdf)

In una sentenza 8C_541/2021 del

18.

maggio 2022 consid. 5.2.1, la Corte federale ha precisato che quanto

stabilito nella pronunzia 8C_256/2021 succitata vale anche in materia di

assicurazione contro gli infortuni, e ciò in ragione del principio dell’unità

della nozione d’invalidità (“Dieses zur bis 31. Dezember 2021 geltenden

Rechtslage im Bereich der Invalidenversicherung ergangene Urteil gilt – wie in

dessen E. 9.2.3 deutlich zum Ausdruck kommt – infolge des Grundsatzes der

Einheitlichkeit des Invaliditätsbegriffs (BGE 133 V 549 E. 6.1; vgl. Christoph

Frey/Nathalie Lang, in: Basler Kommentar, Allgemeiner Teil des Sozialversicherungsrechts,

2020, N. 2, 5 und 79 zu Art. 16 ATSG) auch für den Bereich der

Unfallversicherung.”; si veda inoltre la precedente STF 8C_682/2021 del 13

aprile 2022 consid. 12.1, anch’essa emanata in materia di assicurazione contro

gli infortuni, in cui l’Alta Corte, richiamandosi alla sentenza 8C_256/2021, ha

negato che vi fossero validi motivi per ridurre uniformemente e linearmente i

salari statistici del 15-25%).

2.8

A proposito dell’entità del reddito da invalido applicabile

nel caso di specie, la patrocinatrice dell’assicurato contesta in primo

luogo il valore salariale (di partenza) ritenuto dall’amministrazione, in

quanto, a suo dire, applicando la tabella RSS TA1 e adeguando la cifra così

ottenuta all’indice dei salari nominali sino al 2024, il reddito annuo lordo

ammonterebbe a fr. 65'130.70 (e non a fr. 67'898.73).

Al riguardo, il TCA rileva che in base ai dati forniti dalla tabella RSS

TA1_tirage_skill_level 2022, ramo economico totale, uomini, livello di

competenze 1, il ricorrente avrebbe potuto conseguire un salario mensile lordo

pari a fr. 5'305 oppure a fr. 63’660/anno.

Riportando

questo dato su 41.7 ore e aggiornandolo al 2024 (in base alla tabella T1.1.20 - Indice dei salari nominali, uomini, 2022 – 2023 e

alla stima trimestrale dell’evoluzione dei salari nominali [cfr., in questo

senso, la STF 8C_659/2022, 8C_707/2022 del 2 maggio 2023 consid. 7.2; per una

critica inerente a questo aspetto, cfr. S. Berner, Die Bedeutung von

Quartalsschätzungen für die Anpassung der Vergleichseinkommen an die

Lohnentwicklung bei der Invaliditätsgradberechnung, in: SZS 1/2025, p. 3 ss.,

in particolare p. 14]), esso ammonta a fr. 67'898.72/anno.

Stante ciò, l’avv. __________ non

può dunque essere seguita nella misura in cui pretende che il dato salariale

(di partenza) corrisponderebbe all’importo di fr. 65'130.70.

La differenza si spiega con il

fatto che la patrocinatrice ha omesso di adattare il salario risultante dalla

tabella RSS TA1, calcolato sulla

base di un orario settimanale di 40 ore, all’orario settimanale medio nel ramo

economico totale (41.7 ore) (cfr., ad esempio, la STF 9C_603/2015 del 25 aprile

2016.

consid. 8.1).

2.9

Con una seconda censura, la

rappresentante dell’assicurato chiede che sul reddito statistico venga operata

una deduzione del 10%, facendo valere che quest’ultima si giustificherebbe in

virtù sia della giurisprudenza federale di cui alla DTF 126 V 75 che dell’art.

26bis cpv. 3 OAI, applicato per analogia (cfr. doc. I).

Questa Corte constata che, con la

decisione formale, poi confermata con quella su opposizione impugnata, l’CO 1

ha ridotto del 10% il reddito statistico in ragione del fatto che, a causa del

danno alla salute, l’insorgente potrebbe svolgere soltanto delle attività molto

leggere prevalentemente sedentarie (cfr. doc. 335 e doc. 339).

Con la risposta di causa, l’amministrazione

ha fatto valere che la “deduzione del 10% di cui all’art. 26bis cpv. 3 OAI non

concerne gli assicuratori infortuni”, rispettivamente che, alla luce della

giurisprudenza federale, una riduzione sociale del reddito statistico non

entrerebbe in linea di conto (cfr. doc. III, p. 3).

2.10

Alla luce di quanto precede, in

primo luogo, il TCA deve dunque esaminare se l’ulteriore fattore di correzione

previsto dall’art. 26bis cpv. 3, prima frase, OAI (un’applicazione

della norma prevista dalla seconda frase è in concreto a priori

da escludere, posto che il ricorrente dispone di una piena capacità lavorativa

in attività alternative appropriate), recentemente introdotto dal Consiglio

federale (il 1° gennaio 2024, versione in casu determinante visto che il

potenziale diritto alla rendita è nato dopo quella data [nel luglio 2024] -

cfr., fra le tante, la STF 8C_57/2024 del 5 dicembre 2024 consid. 5.2.2) in

virtù della norma di delega di cui all’art. 28a cpv. 1, seconda frase,

LAI, possa trovare un’applicazione per analogia in ambito di assicurazione

obbligatoria contro gli infortuni.

Nel quadro della revisione «Ulteriore

sviluppo dell’AI», in vigore dal 1° gennaio 2022, per quanto attiene alla

determinazione del diritto ai provvedimenti integrativi e alla rendita, il

Consiglio federale ha in particolare modificato l’art. 28a LAI (“Valutazione

del grado d’invalidità”).

Il tenore del capoverso 1 della

disposizione di legge appena citata è il seguente:

" 1Per valutare il grado d’invalidità di un

assicurato che esercita un’attività lucrativa si applica l’articolo 16 LPGA. Il

Consiglio federale definisce i redditi lavorativi determinanti per la

valutazione del grado d’invalidità e i fattori di correzione applicabili.”

L’art. 26bis OAI,

nella versione in vigore dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2023, prevedeva

invece quanto segue:

" 1Se dopo l’insorgere dell’invalidità

l’assicurato consegue un reddito lavorativo, quest’ultimo gli viene computato

quale reddito con invalidità (art. 16 LPGA), sempre che gli permetta di

valorizzare al meglio la sua capacità funzionale residua in relazione a

un’attività lucrativa da lui ragionevolmente esigibile.

2Se non vi è alcun

reddito lavorativo computabile, il reddito con invalidità è determinato in base

ai valori statistici di cui all’articolo 25 capoverso 3. In deroga all’articolo

25.

capoverso 3, per gli assicurati di cui all’articolo 26 capoverso 6 vanno

impiegati valori indipendenti dal sesso.

3Se a causa

dell’invalidità l’assicurato può lavorare soltanto con una capacità funzionale

secondo l’articolo 49 capoverso 1bis pari

o inferiore al 50 per cento, al valore determinato in base a valori statistici

è applicata una deduzione del dieci per cento per attività lucrativa a tempo

parziale.”

A seguito del deposito di diversi

atti parlamentari aventi per oggetto la determinazione del grado d’invalidità

mediante l’utilizzo dei dati statistici, auspicando una riduzione dei salari di

riferimento, in particolare della mozione 22.3377 («Utilizzare salari

statistici corrispondenti all’invalidità nel calcolo del grado d’invalidità»)

della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio

nazionale, il 18 ottobre 2023, l’Esecutivo federale ha adeguato l’art. 26bis

cpv. 3 OAI che era entrato in vigore il 1° gennaio 2022.

Questo il tenore del nuovo art.

26bis cpv. 3 OAI, in vigore dal 1° gennaio 2024, come detto in

concreto determinante:

" Al valore determinato in base a valori statistici

secondo il capoverso 2 è applicata una deduzione del 10 per cento. Se a causa

dell’invalidità l’assicurato può lavorare soltanto con una capacità funzionale

secondo l’articolo 49 capoverso 1bis pari o

inferiore al 50 per cento, è applicata una deduzione del 20 per cento. Non sono

ammesse ulteriori deduzioni.”

2.11

In una sentenza 35.2024.84 del 24

marzo 2025, contro la quale è pendente un ricorso al Tribunale federale (inc.

8C_254/2025), dopo attento esame dei materiali preparatori, della

giurisprudenza e della dottrina, questa Corte è giunta alla conclusione che

l’art. 26bis cpv. 3, prima frase, OAI, nella versione in vigore dal

1° gennaio 2024, possa essere applicato per analogia nell’ambito

dell’assicurazione contro gli infortuni, tenuto conto della similitudine delle

situazioni da disciplinare, che si tratta di una norma non specifica

all’assicurazione per l’invalidità e del principio dell’uniformità della

nozione d’invalidità.

In quell’occasione, il TCA ha

sviluppato in particolare la seguente argomentazione:

" (…) Conformemente

alla giurisprudenza federale, l’applicazione per analogia presuppone situazioni

sufficientemente simili. L'analogia deve quindi considerare il fatto che il

contesto normativo nel quale esiste una norma di diritto positivo e la tematica

per la quale si pone la questione dell'applicazione analogica di quella

disposizione, devono presentare sufficienti analogie fattuali (DTF 130 V 71

consid. 3.2.1 e riferimenti ivi menzionati).

Tutto ben considerato, questo Tribunale ritiene adempiuto il

presupposto richiesto dalla giurisprudenza appena evocata.

La norma prevista dall’art. 26bis cpv. 3, prima frase,

OAI in vigore dal 1° gennaio 2024, in virtù della quale il reddito da invalido,

se determinato in base a dati salariali statistici, va ridotto del 10%, può

dunque essere applicata per analogia nell’ambito dell’assicurazione

contro gli infortuni (e, pertanto, anche al caso di specie), in applicazione

del principio dell’uniformità nella valutazione del grado d’invalidità (in

questo senso, cfr. Hüni, art. cit., p. 83 e il riferimento ivi citato).

A conferma del fatto che si tratta di situazioni senz’altro

simili, occorre considerare innanzitutto che con quella norma d’ordinanza il

Consiglio federale ha voluto precisare la nozione di reddito da invalido prevista

dall’art. 16 LPGA ai fini della determinazione del grado d’invalidità (“(…) reddito

che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività

ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione

di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del

mercato del lavoro (…)”).

Ora, in quanto inserito in una legge il cui obiettivo dichiarato è

segnatamente quello di armonizzare e uniformare il diritto materiale delle

assicurazioni sociali dei vari settori (cfr. art. 1 lett. a LPGA), l’art. 16

LPGA si applica direttamente, non soltanto all’assicurazione per l’invalidità,

ma pure a quella contro gli infortuni.

Proprio per questo motivo sarebbe peraltro stato più opportuno

inserire nella OPGA la modifica delle modalità per determinare il reddito da

invalido.

Non a caso, nella più volte menzionata DTF 150 V 410, La Corte

federale ha definito sorprendente il fatto che il legislatore stesso abbia

affrontato la tematica in questione, non già in maniera generale (nella LPGA),

ma in una legge speciale (art. 28a cpv. 1 LAI).

Un altro aspetto che va sottolineato è quello che la nuova

versione dell’art. 26bis cpv. 3, prima frase, OAI è stata introdotta

quale risposta alla mozione 22.3377 del 6 aprile 2022 della Commissione della

sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale, successivamente

adottata dai due rami del Parlamento, mediante la quale era stato chiesto

all’Esecutivo federale di sviluppare delle basi di calcolo specificatamente

adattate alle necessità della valutazione dell’invalidità, tenendo conto delle

proposte formulate dalla Prof. em. Riemer-Kafka e dal Dr. iur. Schwegler, dopo

che l’UFAS e lo stesso Consiglio federale avevano dichiarato che i risultati

sulla fattibilità e delle proposte concrete, sarebbero stati disponibili non

prima del 2025. Come visto, nell’atto parlamentare in questione era stato

sottolineato che studi scientifici nel frattempo pubblicati avevano dimostrato

che se per il reddito da invalido ci si basa sulle tabelle RSS ne risultano

valori strutturalmente troppo elevati con ricadute negative sul diritto ai

provvedimenti integrativi e alla rendita (cfr. supra, consid. 2.12.).

A pagina 11 del suo rapporto esplicativo (dopo consultazione) del

18.

ottobre 2023, il DFI ha indicato che la deduzione forfettaria del 10%,

introdotta all’art. 26bis cpv. 3, prima frase, OAI, da applicare sul reddito da

invalido calcolato in base ai dati statistici previsti dalle tabelle RSS, “…

permetterà di compensare la maggiore difficoltà nella realizzazione di tale

reddito per le persone con un danno alla salute.”.

Ora, in quanto volta a correggere una distorsione insita nella

determinazione del reddito da invalido in base ai valori centrali delle tabelle

RSS, secondo il TCA, la norma di cui all’art. 26bis cpv. 3, prima

frase, OAI non può essere considerata specifica all’assicurazione per

l’invalidità. Infatti, nella misura in cui anche nell’assicurazione contro gli

infortuni, secondo costante giurisprudenza federale, il reddito da invalido ai

sensi dell’art. 16 LPGA deve essere stabilito, in assenza di un guadagno

concreto computabile, utilizzando i salari statistici RSS (valore centrale),

non vi è ragione per non applicare anche in questo settore il correttivo

previsto dall’art. 26bis cpv. 3, prima frase, OAI (in questo senso, cfr.

Kommentar ATSG – M. Randacher, Zurigo-Ginevra 2024, art. 16 n. 74: “Damit

versuchte der Bundesrat zwar dem Umstand Rechnung zu tragen, dass es einer in

ihrer Leistungsfähigkeit eingeschränkten Person häufig nicht möglich sein dürfte,

einen Lohn gemäss der LSE zu erzielen. Dennoch ist eine solche (strikte)

Regelung auf Verordnungsstufe ausschliesslich für die Invalidenversicherung

abzulehnen.”).

A proposito delle sentenze del Tribunale delle assicurazioni del

Cantone Argovia in cui è stato negato che l’art. 26bis cpv. 3 OAI

possa trovare applicazione analogica nell’assicurazione contro gli infortuni

(cfr. supra, consid. 2.16.), il TCA si limita a rilevare, in primo

luogo, che l’opinione espressa da Th. Flückiger, contenuta in una pubblicazione

del 2019, non è pertinente nella misura in cui non può evidentemente riferirsi

all’art. 26bis cpv. 3 OAI in vigore dal 1° gennaio 2024, norma, come

appena visto, che non può essere considerata specifica all’ambito dell’assicurazione

per l’invalidità (“bereichsspezifische”).

In secondo luogo, in merito a quanto il DFI ha indicato nel suo

rapporto esplicativo del 5 aprile 2023 per l’indizione della procedura di

consultazione, è vero che la disposizione dell’OAI in discussione non può

essere applicata direttamente all’assicurazione contro gli infortuni, è

però altrettanto vero che il Dipartimento ha lasciato aperta la questione

riguardante una sua eventuale applicazione per analogia, precisando che

tale aspetto avrebbe finalmente dovuto essere chiarito dalla giurisprudenza (“Spetterà

in definitiva alla giurisprudenza chiarire se anche in mancanza di un

disciplinamento in materia la deduzione possa essere applicata anche a queste

due assicurazioni.”).

Lo stesso DFI, nel suo successivo rapporto esplicativo (dopo

consultazione) del 18 ottobre 2023, ha messo in dubbio l’efficacia di una

deduzione forfettaria del 10% nell’assicurazione contro gli infortuni (“l’efficacia

di una deduzione forfettaria del 10 per cento nell’assicurazione contro gli

infortuni e nell’assicurazione militare è discutibile”), in particolare per

il motivo che, siccome in quell’ambito il diritto alla rendita nasce già a

partire da un grado d’invalidità del 10%, “… l’introduzione di una deduzione

forfettaria potrebbe comportare un aumento delle concessioni di rendita e

quindi anche delle spese di questa assicurazione.”.

Al riguardo, il TCA sottolinea che la necessità di correggere dei

dati salariali statistici unanimamente ritenuti troppo elevati per delle

persone con problemi di salute, è la medesima nell’assicurazione per

l’invalidità e in quella contro gli infortuni.

Nella citata DTF 148 V 174 consid. 9.2.3, la Corte federale ha del

resto ribadito, una volta ancora, il principio dell’uniformità nella valutazione

del grado d’invalidità (“Verdeutlicht wird dies mit Blick auf die

Unfallversicherung, bei welcher der Invaliditätsgrad grundsätzlich ebenfalls

nach Art. 16 ATSG bestimmt wird. Entsprechend geht das Bundesgericht vom

Grundsatz der Einheitlichkeit des Invaliditätsbegriffs aus (BGE 133 V 549 E.

6.1; vgl. FREY/LANG, a.a.O., N. 2, 5 und 79 zu Art. 16 ATSG).”).

Considerazioni di politica finanziaria non possono dunque

rappresentare un ostacolo all’applicazione per analogia del correttivo nel

settore dell’assicurazione-infortuni.

Infine, secondo questa Corte, la tesi difesa da J. Audidier (cfr. supra,

consid. 2.16) non è pertinente per la questione qui da risolvere (applicazione

analogica dell’art. 26bis cpv. 3, prima frase, OAI all’assicurazione

contro gli infortuni). Infatti, le sue riflessioni, contenute in un contributo

apparso nel 2022, si riferiscono alla versione dell’art. 26bis cpv.

3.

in vigore nel periodo 1° gennaio 2022-31 dicembre 2023 e non considerano la

norma, introdotta a contare dal 1° gennaio 2024, che impone l’applicazione di

una deduzione generalizzata del 10% sul reddito da invalido calcolato in base

ai dati statistici della RSS, considerati troppo elevati per persone con

problemi di salute. Come rilevato in precedenza, quest’ultima disposizione non

può essere ritenuta specifica all’assicurazione per l’invalidità.”

A complemento di quanto precede,

è utile segnalare, in primo luogo, che nella seconda edizione del Commentario

basilese della LPGA, pubblicata nel corso del 2025, Nathalie Lang ha

espresso l’opinione secondo la quale non vi è alcuna comprensibile ragione per

cui la pratica giudiziaria non dovrebbe applicare per analogia

nell’assicurazione contro gli infortuni le riduzioni forfettarie previste

dall’art. 26bis cpv. 3 OAI:

" (…) Der neu eingeführte Pauschalabzug gilt nur in der IV. Für die

Unfall- und Militärversicherung entfällt eine entsprechende Delegationsnorm

(invaliditätskonforme Tabellenlöhne, 15). Die Praxis wird zeigen, ob diese

Versicherungen ebenfalls die Pauschalabzüge analog Art. 26bis cpv. 3

IVV gewähren. Es gibt keine nachvollziehbaren Gründe, dass dies nicht erfolgen

sollte. Auch das Bundesgericht kritisiert ein Nebeneinander von verschiedenen

Korrekturmethoden. Der Einkommensvergleich habe zweigübergreifend nach

einheitlichen Regeln zu erfolgen (BGer, 8.7.2024, 8C_823/2023, E. 9.5.3.6.2; N 7).

(…).” (Basler Kommentar ATSG – Nathalie Lang, 2a edizione, art. 16 n.

81)

Inoltre, invitato dal TF a

esprimersi sul ricorso interposto dall’CO 1 contro la sentenza 35.2024.84 del

24.

marzo 2025 di questa Corte, con presa di posizione del 4 luglio 2025,

l’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) ha formulato in particolare le

seguenti osservazioni, postulando finalmente che la deduzione di cui all’art. 26bis

cpv. 3 OAI si applichi per analogia nell’assicurazione obbligatoria contro gli

infortuni:

" (…) Nel

caso in esame, è discutibile se l’articolo 26 capoverso 3bis [recte:

articolo 26bis cpv. 3] dell’ordinanza sull’assicurazione per

l’invalidità (OAI; RS 831.201) sia applicabile per analogia anche

nell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni ai sensi della legge

federale sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF; RS 832.20) e

nell’assicurazione militare (AM).

Solo nella legislazione invalidità esiste una norma di delega per

l’introduzione della nuova deduzione forfettaria, ovvero l’articolo 28a

capoverso 1 seconda frase della legge federale sull’assicurazione per

l’invalidità (LAI; RS 831.20). Questa norma di delega è entrata in vigore

nell’ambito dell’ulteriore sviluppo dell’assicurazione invalidità (AI) con

effetto dal 1° gennaio 2022. A causa della mancanza di una norma di delega nella

LAINF e nella legge federale sull’assicurazione militare (LAM; RS 833.1), tale

deduzione forfettaria non ha potuto essere introdotta nelle ordinanze

sull’assicurazione contro gli infortuni e dell’assicurazione militare. Quindi

di principio questa deduzione non è applicabile per questi rami della sicurezza

sociale.

La considerazione 2 d) della decisione del tribunale federale del

26.

luglio 2000 (DTF 126 V 288) prevede il principio dell’uniformità del

concetto di invalidità (cfr. anche art. 16 della legge federale sulla parte

generale del diritto delle assicurazioni sociali, LPGA; RS 830.1). Il tribunale

federale ha confermato questo principio (DTF 133 V 549 consid. 6.1). A parità

di danno alla salute, la valutazione dell’invalidità nell’assicurazione

invalidità, nell’assicurazione infortuni obbligatoria e nell’assicurazione

militare deve dare lo stesso grado di invalidità. Ciononostante, secondo la

giurisprudenza, la determinazione del grado di invalidità da parte

dell’assicurazione invalidità non è vincolante per l’assicuratore contro gli

infortuni (DTF 131 V 362 consid. 2.2), così come la determinazione del grado

d’invalidità da parte dell’assicuratore contro gli infortuni non è vincolante

per l’assicurazione invalidità (DTF 133 V 549 consid. 6). Entrambi gli

assicuratori sono tenuti a valutare il grado di invalidità in modo indipendente

l’uno dall’altro.

La valutazione dell’invalidità è regolamentata nell’articolo 16

LPGA. Questo articolo è applicabile nell’assicurazione invalidità,

nell’assicurazione contro gli infortuni e nell’assicurazione militare. Per

questo motivo, nella sentenza DTF 150 V 410, il Tribunale federale ha espresso

stupore per il fatto che la questione in esame non fosse stata disciplinata

nella LPGA, ma fosse oggetto di una disposizione speciale contenuta

nell’articolo 28a capoverso 1 LAI. L’UFSP condivide l’opinione del

Tribunale cantonale delle assicurazioni del Cantone Ticino, il quale è come il

Tribunale federale dell’avviso, secondo cui sarebbe stato più opportuno

inserire nella LPGA la modifica delle modalità di determinazione del reddito da

invalidità.

Il ragionamento analogico presuppone condizioni sufficientemente

simili. L’analogia deve quindi tenere conto del fatto che il contesto normativo

per cui esiste una disposizione nel diritto positivo e la questione relativa

all’applicazione analogica dell’altra norma devono presentare sufficienti

analogie oggettive (130 V 71 consid. 3.2.1). Anche se, come già menzionato in

precedenza, nella LAINF e nella LAM non esistono norme di delega che avrebbero

consentito l’introduzione della deduzione forfettaria nelle relative ordinanze,

l’UFSP ritiene che la valutazione dell’invalidità debba essere effettuata in

modo uniforme nei diversi rami dell’assicurazione sociale. Non a caso la

valutazione dell’invalidità è stipolata nell’articolo 16 LPGA.

Già nel rapporto esplicativo per l’indizione della procedura di

consultazione sulla modifica dell’OAI del 5 aprile 2023, è stabilito in

relazione all’assicurazione contro gli infortuni e all’assicurazione militare

che spetta alla giurisprudenza chiarire se, anche in assenza di una normativa

specifica, la deduzione forfettaria possa essere applicata anche

nell’assicurazione contro gli infortuni e nell’assicurazione militare. Per

questo motivo, l’UFSP chiede che la deduzione forfettaria di cui all’articolo

26.

capoverso 3bis OAI si applichi analogamente anche

all’assicurazione contro gli infortuni e all’assicurazione militare.” (doc.

VIII 2)

Le considerazioni sviluppate

nella STCA 35.2024.84, come visto condivise dalla dottrina e dall’UFSP, devono valere

anche nel caso di specie, ragione per la quale, applicando per analogia l’art. 26bis

cpv. 3, prima frase, OAI, il reddito da invalido ammonta a fr. 61'108.84

(90% di fr. 67'898.72 [cfr. supra,

consid. 2.8.]) (risultato intermedio).

2.12

In secondo luogo, in concreto, si

pone la questione di sapere se, oltre alla riduzione del 10% prevista dall’art.

26bis cpv. 3, prima frase, OAI, applicato per analogia

nell’assicurazione contro gli infortuni, il reddito statistico da invalido

possa essere ulteriormente decurtato in virtù dei principi stabiliti finora

dalla giurisprudenza federale, questione che era rimasta irrisolta nella

pronunzia 35.2024.84, in quanto in quella fattispecie le circostanze personali

e professionali non giustificavano l’applicazione di una deduzione

sociale ai sensi della DTF 126 V 75.

Innanzitutto, questa Corte constata

che, in materia LAINF, le modalità secondo le quali vanno determinati i redditi

(da valido e da invalido) da raffrontare ai sensi dell’art. 16 LPGA, sono ancora

attualmente definite esclusivamente dalla giurisprudenza federale, la quale, in

assenza di specifiche modifiche normative intervenute nel frattempo, continua

ad applicarsi, così come è stato precisato nella DTF 148 V 174 precedentemente

citata (valida anche in materia di assicurazione contro gli infortuni – cfr. supra,

consid. 2.7.).

Già per questa sola ragione, nella

concreta evenienza, oltre alla riduzione del 10% in virtù dell’art. 26bis

cpv. 3, prima frase, OAI applicato per analogia, potrebbe quindi entrare in

linea di conto un’ulteriore decurtazione del reddito statistico da invalido a

titolo di deduzione sociale (in questo senso, cfr. Basler Kommentar ATSG -

Nathalie Lang, 2a edizione, art. 16 n. 86: “Mangels Delegationsnorm wird in

der Unfall- und Militärversicherung der leidensbedingte Abzug weiterhin möglich

sein (…).”).

Abbondanzialmente, va comunque

rilevato che, nella DTF 150 V 410, emanata in materia di assicurazione per

l’invalidità, interpretato l’art. 28a cpv. 1 seconda frase LAI, tenuto

conto dell’art. 16 LPGA e di elementi storici, grammaticali, sistematici e

teleologici, il TF ha stabilito che l’art. 26bis cpv. 3 OAI, nella

versione in vigore nel periodo 1° gennaio 2022 – 31 dicembre 2023, non

rispetta la volontà del legislatore e non è pertanto conforme al diritto

federale.

In quella fattispecie, in cui il

tribunale cantonale aveva determinato un tasso d’invalidità del 59% operando

sul reddito statistico da invalido una riduzione del 15% in applicazione delle

direttive dell’attuale giurisprudenza (senza applicare l’art. 26bis

cpv. 3 OAI, giudicato non rispettoso delle intenzioni del legislatore), la

Corte federale ha ritenuto opportuno, trattandosi dei fattori da considerare e

della loro ponderazione, fare capo a titolo complementare ai principi

stabiliti finora dalla giurisprudenza federale, e ciò data l’assenza di

un’alternativa disponibile sotto forma di salari di riferimento corretti.

In questo modo, sempre secondo il

TF, l’art. 26bis cpv. 3 OAI può essere applicato conformemente alla

legge, senza con ciò contravvenire al suo testo.

In particolare, l’Alta Corte ha chiarito

che i materiali legislativi non lasciano dubbi circa il fatto che la volontà

del legislatore formale è quella che si tenga conto essenzialmente della

precedente giurisprudenza federale (cfr. consid. 9.4.2 della DTF 150 V 410).

D’altro canto, il TF ha evidenziato che, a fronte dei correttivi messi a

disposizione dalla giurisprudenza (decurtazione del salario statistico e parallelismo

dei redditi), l’autore dell’ordinanza ha scelto un’altra via: invece di una

riduzione da accordare in base a una moltitudine di criteri o di

caratteristiche differenti, che non doveva essere applicata in modo schematico

né addizionata in funzione di ogni caratteristica, ma stabilita in maniera

globale e il cui tasso era limitato al 25%, sussiste un unico criterio, e

meglio una “deduzione per tempo parziale”, accordata a partire da una capacità funzionale del 50% o inferiore e limitata al

10% (cfr. art. 26bis cpv. 3

OAI, nella versione in vigore sino al 31 dicembre 2023). Ciò costituisce una

restrizione considerevole per rapporto al ventaglio utilizzato in precedenza,

esistente per l’essenziale a partire dalla DTF 126 V 75 consid. 5a/cc (cfr.

consid. 9.4.3).

Infine, la Corte federale ha

precisato che gli sforzi volti a ottenere un risultato il più possibile

concreto nella valutazione dell’invalidità in funzione del caso di specie,

quali quelli che si riflettono nella giurisprudenza relativa all’art. 16 LPGA

(cfr. DTF 148 V 419 consid. 5.2; 148 V 174 consid. 6.2 e 9.2.2; 143 V 295

consid. 2.2 e 4.2.1; 135 V 297 consid. 5.2), non sono stati ristretti dalla

recente revisione della LAI. Parimenti, la necessità di fattori di correzione,

confermata dal legislatore formale e alla base della precedente giurisprudenza,

non viene rimessa in discussione. Ciò si spiega con il fatto che i valori

centrali previsti nelle statistiche salariali non possono essere utilizzati

tali e quali come reddito da invalido, ovvero senza correzione e senza tenere

conto delle circostanze concrete del caso di specie. Ciò è quanto conferma l’adeguamento

dell’art. 26bis cpv. 3, prima frase, OAI in vigore dal 1° gennaio

2024, a seguito della mozione 22.3377 del 6 aprile 2022 (cfr. consid. 10.2).

Nella lettera circolare AI n. 445

del 26 agosto 2024, l’UFAS ha espresso l’opinione secondo la quale la DTF 150 V

410, non avrebbe nessuna incidenza sulle rendite il cui diritto è nato a

partire dal 1° gennaio 2024, siccome la Corte federale si è pronunciata soltanto

a proposito dell’art. 26bis cpv. 3 OAI nella versione in vigore sino

al 31 dicembre 2023. A suo avviso, pertanto, a far tempo dal 1° gennaio 2024

varrebbe unicamente la nuova riduzione forfettaria del 10%, eventualmente in

relazione con la precedente riduzione del 10% per attività a tempo parziale

(20% in totale).

Secondo questo Tribunale, nonostante

la modifica introdotta a far tempo dal 1° gennaio 2024, l’art. 26bis cpv. 3 OAI continua a

non rispettare la volontà del legislatore formale, quale quella definita

dall’Alta Corte nella DTF 150 V 410.

Nella misura in cui stabilisce

che dal 1° gennaio 2024 le decurtazioni applicabili sul reddito statistico da

invalido sarebbero quelle esaustivamente (“Non

sono ammesse ulteriori deduzioni.”)

previste dalla norma d’ordinanza appena menzionata, ovvero una deduzione

forfettaria del 10% e, eventualmente, in caso di attività a tempo parziale del

50% o inferiore, una ulteriore del 10%, anche la direttiva dell’UFAS appena

citata non rispetta il diritto federale ed è di conseguenza inapplicabile

(circa il valore di una direttiva amministrativa per il giudice delle

assicurazioni sociali, cfr., tra le tante, DTF 147 V 79 consid. 7.3.2; 144 V 195; 138 V 50 consid. 4.1; 137 V 434

consid. 4.2; 133 V 169 consid. 10.1).

In questo senso, il TCA constata

che, rispetto alla versione dell’art.

26bis cpv. 3 OAI in vigore sino al 31 dicembre 2023 (la quale

contemplava unicamente una deduzione del 10% per attività lucrativa a tempo

parziale), con quella entrata in vigore il 1° gennaio 2024 l’autore

dell’ordinanza si è di fatto limitato a introdurre una riduzione supplementare

del 10% volta a correggere una distorsione insita nella determinazione del

reddito da invalido in base ai valori centrali delle tabelle RSS, applicabile

dunque a prescindere dalle circostanze concrete del caso di specie. È pertanto

evidente che, una volta ancora, non si è tenuto conto appieno della precedente

giurisprudenza federale riguardante la valutazione dell’invalidità, e ciò

contrariamente alla volontà del legislatore formale risultante

dall’interpretazione della norma di delega di cui all’art. 28a cpv. 1

seconda frase LAI (cfr. DTF 150 V 410 consid. 9.4.2).

Anche da questo punto di vista,

appare opportuno, trattandosi dei fattori da considerare per determinare il

reddito da invalido e della loro ponderazione, continuare anche dopo l’entrata

in vigore del nuovo articolo 26bis cpv. 3 OAI, dunque a partire dal

1° gennaio 2024, ad applicare a titolo complementare i principi stabiliti

finora dalla giurisprudenza federale.

La conclusione alla quale è

appena pervenuto il TCA è peraltro condivisa anche dalla dottrina.

In un articolo pubblicato in:

SZS/RSAS 3/2025, p. 161 ss., Michael E. Meier si è infatti pronunciato segnatamente

nei seguenti termini:

" (…) Der Elefant

im Raum ist nun die Frage, wie sich der vorliegende Leitentscheid [si tratta

della DTF 150 V 410, n.d.r.] auf die Anwendung von Tabellenlohnabzügen ab dem

1.

Januar 2024 auswirkt. Das BSV vertritt im Rundschreiben Nr. 445 vom 26.

August 2024 nicht unerwartet die Ansicht, dass der Entscheid keine Auswirkungen

auf Rentenansprüche ab dem 1. Januar 2024 zeitige, da sich das Bundesgericht

nur zu Art. 26bis Abs. 3 IVV in der Fassung bis zum 31. Dezember

2023.

geäussert habe. Ab dem 1. Januar 2024 gelte sodann einzig der neue

10%-Pauschalabzug (neugefasster Art. 26bis Abs. 3 IVV), allenfalls

in Verbindung mit dem bisherigen 10%-Abzug für Teilzeittätigkeit (total 20%).

So simpel erscheint uns die Sache freilich nicht.

Nimmt man den Willen des Gesetzgebers zum Prüfmassstab, ob die

Delegation in Art. 28a cpv. 1 IVG nun rechtskonform umgesetzt wurde, ist

der Pauschalabzug von 10% eine ebenso ungenügende Lösung wie die als

rechtswidrig gerügte ursprüngliche Streichung sämtlicher Abzüge. National- und

Ständerat haben dem Bundesrat mit der Motion Nr. 22.3377 (erneut) unmissverständlich

aufgezeigt, dass ein dringlicher Handlungsbedarf in Form von für die

Invaliditätsbemessung adaptierten Lohntabellen bestehe. Auch das Bundesgericht

berief sich mehrfach darauf, dass “mangels verfügbarer Alternative in Form

berichtigter Tabellenlöhne” weiterhin Tabellenlohnabzüge notwendig seien.

Offenbar zeichnen Legislative und Judikative bei der Invaliditätsbemessung damit

einen Weg vor, den die Exekutive partout nicht zu gehen bereit ist. (…)”

Queste sono invece le

considerazioni espresse in proposito da Nathalie Lang:

" (…) Der seit 1.1.2024 geltende Pauschalabzug führt zwar zu

einer realitätsnäheren Bemessungsgrundlage und einer gewissen Besserstellung

der Versicherten. Dennoch ist aber davon auszugehen, dass mit der Abschaffung

eines zusätzlichen leidensbedingten Abzugs dem Willen des Gesetzgebers nicht

nachgekommen wurde. Denn mit der Delegationsbestimmung von Art. 28a Abs.

1.

IVG wurde der Bundesrat beauftragt, die in der Rechtsprechung definierte

Praxis zum Validen- und Invalideneinkommen zu regeln und die ebenfalls von der

Rechtsprechung entwickelten Korrekturen vorzunehmen (z.B. welche Kriterien für

einen leidensbedingten Abzug zu berücksichtigen sind und in welcher Höhe ein

entsprechender Abzug erfolgen soll) (BBl 2017 2668). Die Gewährung eines

Pauschalabzugs von 10% bzw. 20% bei Teilzeitbeschäftigen von 50% und weniger

kann daher nicht abschliessend sein, weil sie letztendlich gegenüber der

bisherigen Praxis restriktiver wäre. Es ist daher zu erwarten, dass auch ab 1.1.2024

neben dem Pauschalabzug ein leidensbedingter Abzug möglich ist, falls es im

Einzelfall gerechtfertigt ist. Insb. die Kriterien des Alters, der Dauer der

Betriebszugehörigkeit, der Nationalität sowie der Aufenthaltskategorie finden

im Pauschalabzug keine Berücksichtigung und fliessen auch nicht in die

Beurteilung der medizinisch-theoretischen Leistungsfähigkeit. Das Bundesgericht

erkannte zu Recht die überragende Bedeutung des leidensbedingten Abzugs als

Instrument für eine möglichst konkrete Festlegung des Invalideneinkommens (BGE 148 V 174 E. 9.2.2; 142 V 178 E. 2.5.7; 139 V 592 E. 2.3). Das heisst, dass

auch bei der Anwendung von Tabellenlöhnen eine möglichst realitätsgerechte

Bestimmung des Invalideneinkommens im Vordergrund steht. Es sollte deshalb bei

Vorliegen von konkreten Umständen neben dem Pauschalabzug auch ein zusätzlicher

Abzug in Form eines leidensbedingten Abzugs möglich sein (gl. M. Meier/Gächter, 11 ff.).” (Basler Kommentar ATSG – Nathalie

Lang, 2a edizione, art. 16 n. 85)

2.13

Sulla scorta di quanto precede, si

pone quindi la questione di sapere se, in concreto, oltre alla riduzione del

10% prevista dall’art. 26bis cpv. 3, prima frase, OAI applicato per

analogia (cfr. supra, consid. 2.11.), il reddito statistico da invalido deve

essere ulteriormente decurtato a titolo di deduzione sociale.

Al riguardo, il TCA constata che

dal documento denominato “Calcolo del grado d’invalidità tramite la rilevazione

svizzera della struttura dei salari (RSS)” dell’11 luglio 2024, risulta che l’CO

1.

ha applicato una deduzione sociale del 10% in quanto “sono esigibili attività

molto leggere prevalentemente sedentarie” (doc. 335, p. 1).

Nella decisione formale del 22

luglio 2024, l’assicuratore convenuto ha indicato segnatamente che “una deduzione

sociale del 10% tenuto conto delle limitazioni funzionali viene ritenuta

giustificata …” (doc. 339, p. 2).

Con la decisione su opposizione

del 18 settembre 2024, è stato confermato il precedente provvedimento e,

pertanto, anche la riduzione sociale del 10% (doc. 349).

Con la risposta di causa, l’CO 1

ha invece, per la prima volta, messo in discussione la nota riduzione sociale,

sostenendo che essa non sarebbe conforme alla vigente giurisprudenza federale

(cfr. doc. III, p. 3).

Interpellata in corso di causa a

proposito dell’agire dell’amministrazione (cfr. doc. V), l’avv. RA 2 ha

precisato quanto segue:

" (…) Per

quanto riguarda il primo punto sollevato, in sede di opposizione, non ho preso

posizione in merito alla deduzione sociale operata in quanto, in ogni caso, non

vi era un discapito del 10% almeno. Il provvedimento andava confermato con o

senza la deduzione sociale. Ritengo comunque che gli estremi per operare una

riduzione in concreto non siano dati visto che l’assicurato, malgrado le limitazioni

funzionali vigenti, dispone di un ventaglio sufficientemente ampio di attività

che gli sono accessibili sul mercato generale del lavoro.” (doc. VI)

Con osservazioni del 16 aprile

2025, la patrocinatrice dell’assicurato si è pronunciata nei seguenti termini:

" (…) Essa

[la deduzione sociale decisa dall’CO 1, n.d.r.] è del resto perfettamente

conforme alla giurisprudenza del Tribunale federale, che in casi simili ha

reputato ammissibile una riduzione fino al 25% (cfr. STF 8C_403/2024, consid.

7.3.4).

Una deduzione sociale si giustifica a maggior ragione ritenuto che

in concreto il ricorrente è stato ritenuto abile al 100% in attività adeguate,

malgrado le limitazioni stabilite dai medici, nel senso che può entrare in

considerazione solo un’attività sedentaria, ergonomica, che non richieda

compiti molto ripetitivi, troppo precisi o di forza con gli arti superiori.

Siccome le accertate limitazioni mediche del ricorrente non sono

state conteggiate nell’esame della capacità residua, si giustifica senz’altro

il loro conteggio nella determinazione del reddito da invalido, sotto forma di

deduzione sociale del 10%.” (doc. VIII)

Questo Tribunale non può

innanzitutto esimersi dal criticare l’agire dell’amministrazione, la quale ha

dapprima operato una deduzione sociale del 10% sul reddito statistico da

invalido (definendola “giustificata” ancora con la decisione formale, poi

confermata con quella su opposizione). Soltanto in sede giudiziaria ne ha

contestato la legittimità.

Ora, come noto, è nel quadro

della procedura di opposizione che l’autorità è chiamata a riesaminare la sua

prima decisione con piena cognizione, quindi dal profilo fattuale,

dell’applicazione del diritto e dell’adeguatezza (in questo senso, cfr. Basler

Kommentar ATSG – Susanne Genner, 2a edizione, art. 52 Abs. 1-3 n. 50).

Del resto, pretendere che

l’assicuratore LAINF agisca con coerenza è tanto più importante se si considera

che, secondo la giurisprudenza federale, in questo specifico ambito il giudice delle assicurazioni sociali

deve dare prova di riserbo nel sostituire il proprio apprezzamento a quello

dell’amministrazione.

Nel caso di specie potrebbe

entrare in linea di conto soltanto una riduzione percentuale giustificata dalle

limitazioni funzionali legate al danno alla salute infortunistico, così come è

stato riconosciuto anche dalla rappresentante dell’insorgente (cfr. doc. VIII).

Altri fattori di rilievo non sono

in effetti dati.

Secondo la giurisprudenza

federale, una tale riduzione entra in linea di

conto soltanto se, anche su un mercato del lavoro che si suppone equilibrato,

considerati gli impedimenti legati alla persona o al posto di lavoro, non

esiste più un ventaglio sufficientemente ampio di attività accessibili alla

persona assicurata (cfr. STF

8C_82/2019 del 19 settembre 2019 consid. 6.3.2; 8C_495/2019 dell'11 dicembre

2019.

consid. 4.2.2 con riferimento; 8C_730/2019 del 10 giugno 2020 consid.

4.4.4; 8C_765/2019 del 10 giugno 2020 consid. 5.4.4; 8C_9/2020 del 10 giugno

2020.

consid. 4.4.4; in questo senso, si veda pure A. Bernasconi, “8C_9/2020 du

10.

juin 2020 - Abattement sur le revenu d’invalide selon l’ATF 126 V 75”, in:

SZS/RSAS 1/2021 n. 49).

L’incapacità per motivi di salute

di continuare a svolgere lavori pesanti di per sé non implica necessariamente

una riduzione del reddito ipotetico da invalido. Il semplice fatto che siano

ormai esigibili soltanto dei lavori leggeri non giustifica l’applicazione di

una riduzione supplementare, siccome il salario statistico comprende, nel

livello di qualifica 1, già un gran numero di attività leggere (cfr. STF

8C_841/2017 del 14 maggio 2018, consid. 5.2.2.2 e riferimenti).

In concreto, a margine della

valutazione EFL dell’aprile 2023, il dott. __________ e il fisioterapista EFL __________

hanno dichiarato il ricorrente totalmente abile in attività molto leggere, ergonomiche,

da svolgere prevalentemente in posizione seduta, che implichino soltanto degli

spostamenti per brevi tratti, non ripetitivi e nessun movimento ripetuto di

flessione/estensione delle ginocchia in carico e inoltre che non richiedano

compiti molto ripetitivi, troppo precisi o di forza con gli arti superiori

(cfr. doc. 162).

In occasione della visita

fiduciaria del 7 marzo 2024, il medico __________ PD dott. __________ ha

dichiarato di condividere la valutazione dell’esigibilità lavorativa espressa

dai sanitari della Clinica __________ (cfr. doc. 260, p. 4: “Concordo anche con

la loro esigibilità del lavoro”).

Questa Corte constata che il

Tribunale federale, in certe sue sentenze, anche (molto) recenti, ha riconosciuto

che limitazioni funzionali analoghe a quelle che presenta l’insorgente,

giustificano l’applicazione di una deduzione sociale.

Ad esempio, in una sentenza 8C_38/2025

del 1° luglio 2025 consid. 4.2.2 e 4.2.3, il TF ha operato una riduzione del

10% sul reddito statistico da invalido, che era invece stata negata dai giudici

di prime cure, nel caso di un assicurato ancora in grado di svolgere, a tempo

pieno ma con una riduzione di rendimento del 10% dovuta a un’accresciuta

necessità di pause, delle attività alternative da molto leggere a,

occasionalmente, leggere. Il regolare sollevamento e trasporto di pesi di 5 kg

max. era limitato, soltanto talvolta potevano essere trasportati pesi fino a un

massimo di 10 kg, da evitare erano pure posizioni forzate con le articolazioni

dell’estremità inferiore sinistra e il compimento di tragitti a piedi. Infine,

doveva trattarsi di lavori intellettualmente semplici, pre-strutturati e in

serie, senza potenziali pericoli e senza funzioni di sorveglianza.

In un’altra sentenza 8C_403/2024

del 14 gennaio 2025 consid. 7.3.4, la Corte federale ha ritenuto giustificata

una riduzione per limitazioni funzionali del 10-15% (questione finalmente

lasciata aperta in quanto ininfluente ai fini del giudizio), trattandosi di un

assicurato dichiarato abile in un’attività sostitutiva confacente, ovvero un’attività

in posizione seduta, con spostamenti occasionali su superfici piane e in cui doveva

portare pesi di 5 kg in modo molto occasionale e di 10 kg eccezionalmente.

In un’ulteriore pronunzia

8C_136/2024 del 26 settembre 2024 consid. 6.2, il TF ha confermato una

deduzione del 10%, definita generosa dal tribunale cantonale, trattandosi di un

assicurato dichiarato abile al 100% in attività adeguate da molto leggere a

leggere, senza mansioni ripetitive sopra l’orizzontale, senza vibrazioni e con

un carico massimo di 1 kg per lavori con il braccio staccato dal corpo.

L’Alta Corte ha pure confermato

una decurtazione sociale del 10%, che era stata applicata già dall’amministrazione

e definita generosa dal tribunale cantonale, in una sentenza 8C_104/2022 del 5

agosto 2022 consid. 6.1 e 6.2, riguardante un assicurato dichiarato in grado di

svolgere in misura completa attività alternative adeguate, ossia delle attività

molto leggere (da esercitare in posizione seduta, eretta oppure alternata),

senza mansioni da svolgere sopra l’orizzontale, senza l’utilizzo di strumenti

pulsanti e senza stazionare sui ponteggi.

Infine, in una pronunzia

8C_238/2014 del 1° giugno 2015 consid. 6.3.2, il TF ha applicato una riduzione

sociale del 10% a un assicurato che, nonostante il danno alla salute, era

ancora in grado di esercitare in misura completa attività tutt’al più leggere,

da svolgere in posizione prevalentemente seduta e in cui risultavano limitati

la deambulazione, il salire su ponteggi e pedane, lo stare in ginocchio e

l’inginocchiarsi, come pure l’uso di pedali con i due piedi.

Alla luce dei precedenti appena

elencati, dai quali sembrerebbe peraltro emergere che nella misura in cui la

capacità lavorativa residua della persona assicurata è limitata ad attività

sostitutive molto leggere, la giurisprudenza federale legittima

l’applicazione di una deduzione sociale, questa Corte non può seguire l’istituto assicuratore il quale sostiene che

su un mercato del lavoro equilibrato l’assicurato disporrebbe ancora di

un’ampia gamma di attività del livello di competenze 1 confacenti. Occorre pertanto

concludere che l’insorgente debba attendersi di essere svantaggiato finanziariamente

a causa degli impedimenti funzionali dipendenti dal danno alla salute

infortunistico.

Il reddito statistico da invalido

deve dunque essere ulteriormente decurtato del 10% a titolo di deduzione

sociale e ammonta quindi a fr. 54'997.95 (90% di fr. 61'108.84 [cfr. supra,

consid. 2.11.]) (risultato definitivo).

2.14

Per determinare il reddito ipotetico

conseguibile dalla persona assicurata senza il danno alla salute (reddito da

valido), è decisivo stabilire quanto essa guadagnerebbe, secondo il

principio della verosimiglianza preponderante, se non fosse divenuta invalida,

tenuto conto delle sue capacità professionali e delle circostanze personali.

Tale reddito dev'essere valutato nel modo più concreto possibile. Partendo

dalla presunzione che l’assicurato avrebbe continuato a esercitare la sua

attività nel caso in cui non fosse stato vittima dell’infortunio, il reddito in

questione si deduce di principio dall’ultimo salario che la persona assicurata

ha conseguito prima dell’insorgenza del danno alla salute, tenuto conto

dell’evoluzione dei salari sino al momento della nascita del diritto alla

rendita; eccezioni possono essere ammesse soltanto se dimostrate con il grado

della verosimiglianza preponderante (cfr. DTF 144 I 103 consid.

5.3; 139 V 28 consid. 3.3.2; 135 V 297 consid. 5.1;

134.

V 322 consid. 4.1;

129.

V 222 consid.

4.3.1).

Tuttavia, allorquando la perdita

del posto di lavoro è imputabile a motivi estranei all’invalidità, il salario

deve essere stabilito in base a dei valori medi. Altrimenti detto, in una tale

evenienza, per fissare il reddito da valido non è determinante il salario che la

persona assicurata realizzerebbe attualmente presso il suo ex datore di lavoro

ma piuttosto quello che conseguirebbe se non fosse divenuta invalida (cfr. STF

8C_50/2022 dell’11 agosto 2022 consid. 5.1.1, in: SVR 2023 UV n. 8 p. 22 e il

riferimento ivi citato). Secondo una costante giurisprudenza federale, ciò è il

caso, ad esempio, se il posto di lavoro che l’assicurato occupava prima

dell’insorgenza del danno alla salute non esiste più al momento della

valutazione dell’invalidità, se egli non avrebbe potuto conservare

l’occupazione a causa delle difficoltà economiche, in caso di fallimento o di

ristrutturazione dell’azienda (cfr. STF 8C_240/2023 del 14 marzo 2024 consid.

6.1; 8C_148/2017 del 19 giugno 2017 consid. 6.2.2; 8C_462/2014 del 18 novembre 2014

consid. 4.2; 9C_501/2013 del 28 novembre 2013 consid. 4.2).

Nel caso in cui risulti che

l’assicurato percepiva un salario nettamente inferiore ai salari abituali del

settore per delle ragioni estranee all’invalidità e che le circostanze concrete

non consentono di ritenere che egli si sia accontentato di un salario più

modesto rispetto a quello che avrebbe potuto pretendere, occorre tenerne conto

al momento del raffronto dei redditi, operando un parallelismo dei redditi da

confrontare. Il reddito effettivamente realizzato deve essere considerato

nettamente inferiore ai salari abituali del settore, se è inferiore di almeno

il 5% al salario statistico del ramo (cfr. DTF 134 V 297 consid. 6.1.2). Il

reddito nettamente inferiore può allora giustificare un parallelismo dei

redditi da raffrontare, il quale deve riguardare soltanto la parte che eccede

il tasso determinante del 5% (cfr. DTF 134 V 322 consid.

4.1).

In una recente sentenza

8C_546/2024 del 13 febbraio 2025 consid. 6.2.4 - riguardante un assicurato che

si trovava alle dipendenze di un’azienda familiare in qualità di direttore

tecnico, da lui stesso fondata e in seguito ceduta al figlio primogenito, al

quale il TCA aveva negato l’applicazione di una deduzione sul reddito

statistico da invalido a titolo di parallelismo, in quanto la sua posizione in

seno alla ditta non poteva essere equiparata a quella di un comune lavoratore

dipendente che subisce gli effetti del fenomeno del dumping salariale -, la

Corte federale ha ribadito l’importanza del parallelismo quale strumento di

correzione, sviluppando la seguente argomentazione:

" (…).

6.2.4

(…). Si noterà tuttavia già sin d’ora che il rifiuto da

parte della Corte ticinese di operare una riduzione a titolo di parallelismo

dei redditi (sul tema, cfr. DTF 148 V 174 consid. 6.4, con riferimenti) non

appare fondarsi su circostanze sufficientemente comprovate. Dai relativi

considerandi del giudizio impugnato non si comprende in effetti in che modo il

legame di parentela tra il ricorrente e il figlio, allora socio e gerente della

società datrice di lavoro, si trovi in relazione causale con la circostanza che

il primo si sarebbe accontentato di un reddito da valido nettamente inferiore a

quello statistico, o più in generale che non fosse realmente esposto a una tale

differenza. In assenza di indicazioni contrarie, non si giustificherebbe in

effetti in alcun modo contrapporre a un reddito senza invalidità nettamente al

di sotto della media (nazionale) un reddito da invalido medio (nazionale:

sentenza U 75/03 del 12 ottobre 2006, pubblicata in SVR 2007 UV n. 17 pag. 56)

realisticamente irrealizzabile (DTF 135 V 58 consid. 3.4.3 e. 3.4.4; cfr.

sentenze 9C_179/2013 del 26 agosto 2013 consid. 4.4 con riferimenti). Su questo

aspetto, indipendente dall’esito della perizia giudiziaria da allestire, il

Tribunale cantonale dovrà pertanto procedere ad ulteriori accertamenti e

pronunciarsi nuovamente.”

Il reddito da valido non può però

essere ritenuto inferiore alla media qualora rispetti i salari minimi previsti

da un contratto collettivo di lavoro (CCL) dichiarato di obbligatorietà

generale dal Consiglio federale nel corrispondente ramo professionale, siccome

in quel contesto i salari usuali del settore sono rappresentati in maniera più

precisa che nella RSS. In questo caso, non si procede a un parallelismo dei

redditi da raffrontare (cfr. STF 8C_392/2023 del 21 dicembre 2023 consid. 7.2,

che ha confermato la STCA 35.2022.95 del 10 maggio 2023 consid. 2.10.8;

8C_756/2022 del 14 dicembre 2023 consid. 5.1.2 e 52 [SVR 2024 UV n. 17]; 8C_541/2021 del 18 maggio 2022 consid.

4.2.2; 8C_461/2021 del 3 marzo 2021 consid.

4.2.1; 8C_310/2020 del 23 luglio 2020

consid. 2 e 3; 8C_88/2020 del 14 aprile 2020 consid.

3.2.2; 8C_141/2016 del 17 maggio 2016 consid.

5.2.2).

2.15

Nella presente fattispecie, sempre dal

documento “Calcolo del grado d’invalidità tramite la rilevazione svizzera della

struttura dei salari (RSS)”, si evince che l’assicuratore convenuto ha fissato

in fr. 58’045 il reddito da valido facendo capo a indicazioni direttamente

fornite dall’ex datore di lavoro del ricorrente. Inoltre, l’CO 1 ha rinunciato

ad applicare una riduzione a titolo di parallelismo dei redditi, in quanto, attivo

per quella ditta sin dal luglio 2013, l’assicurato si sarebbe accontentato di

un salario inferiore alla media (cfr. doc. 335, p. 1).

Con la propria impugnativa, la

patrocinatrice dell’assicurato fa valere che il reddito da valido andrebbe

ridotto a titolo di parallelismo in virtù dell’art. 26 cpv. 2 OAI applicato per

analogia all’assicurazione contro gli infortuni e in subordine contesta che

l’assicurato si sia accontentato di un reddito modesto (cfr. doc. I).

A proposito dell’applicabilità

per analogia della norma d’ordinanza appena menzionata, in sede di risposta di

causa, l’amministrazione ha osservato di non contestare che “… il parallelismo

dei redditi trova applicazione anche nell’assicurazione contro gli infortuni e

questo in base alla giurisprudenza vigente ricordata con la decisione su

opposizione ma non all’art. 26 cpv. 2 OAI. La LAI e l’OAI non sono applicabili

agli assicuratori infortuni. (…). Non si può parlare in materia di

assicurazione contro gli infortuni di un parallelismo sistematico in assenza di

una disposizione specifica nella LAINF o nell’OAINF o ancora nella LPGA. Non

risulta che vi sia della giurisprudenza in merito atta a suffragare la tesi

avanzata con il ricorso.” (doc. III).

2.16

Nella sentenza 35.2024.84 del 24

marzo 2025, citata in precedenza, il TCA ha (pure) ammesso che l’art. 26 cpv. 2

OAI, disposizione entrata in vigore il 1° gennaio 2022 nel quadro della

revisione «Ulteriore sviluppo dell’AI», in virtù della norma di delega prevista

dall’art. 28a cpv. 1, seconda frase, LAI, può essere applicato per

analogia nel settore dell’assicurazione contro gli infortuni, e ciò in base

alle seguenti considerazioni:

" In materia di assicurazione per l’invalidità, dal 1°

gennaio 2022 è in vigore un nuovo art. 26 OAI, anch’esso introdotto nel

quadro della revisione «Ulteriore sviluppo dell’AI», in virtù della norma di

delega prevista dall’art. 28a cpv. 1, seconda frase, LAI.

Il tenore di quella norma d’ordinanza è il seguente:

1.

Il reddito senza invalidità (art. 16 LPGA) è

determinato sulla base dell’ultimo reddito lavorativo effettivamente conseguito

prima dell’insorgere dell’invalidità. Se il reddito lavorativo conseguito negli

ultimi anni prima dell’insorgere dell’invalidità era soggetto a forti

variazioni, ci si basa su un reddito medio adeguato.

2.

Se il reddito lavorativo effettivamente

conseguito è inferiore di almeno il 5 per cento al valore centrale usuale

del settore secondo la RSS di cui all’articolo 25 capoverso 3, il

reddito senza invalidità corrisponde al 95 per cento di questo valore

centrale.

3.

Il capoverso 2 non è applicabile, se:

a. anche il reddito con invalidità secondo

l’articolo 26bis capoverso 1 è inferiore di almeno il 5 per

cento al valore centrale usuale del settore secondo la RSS di cui all’articolo

25.

capoverso 3; o

b. il reddito è stato conseguito

con un’attività lucrativa indipendente.

4.

Se il reddito lavorativo effettivamente

conseguito non può essere determinato o non può esserlo in misura

sufficientemente precisa, il reddito senza invalidità è fissato sulla base dei

valori statistici di cui all’articolo 25 capoverso 3 relativi alle persone con

la medesima formazione e condizioni professionali analoghe.

5.

Se un’invalidità insorge dopo che l’assicurato ha

previsto o iniziato una formazione professionale, il reddito senza invalidità è

determinato secondo il valore statistico di cui all’articolo 25

capoverso 3 che l’assicurato avrebbe potuto conseguire dopo la conclusione

della formazione.

6.

Se un assicurato non può iniziare o concludere

alcuna formazione professionale a causa dell’invalidità, il reddito senza

invalidità è determinato secondo i valori statistici di cui

all’articolo 25 capoverso 3. In deroga all’articolo 25

capoverso 3, vanno impiegati valori indipendenti dal sesso.”

Nel caso di specie, considerato l’aspetto contestato (cfr. supra,

consid. 2.20. in fine), a interessare sono i capoversi 2 e 3 dell’art. 26 OAI

che definiscono le modalità d’applicazione del fattore di correzione del parallelismo

dei redditi.

2.23

Prima dell’entrata in vigore della modifica d’ordinanza, il

principio e le modalità di applicazione del parallelismo erano regolati dalla

giurisprudenza federale, nell’assicurazione per l’invalidità, così come in

quella contro gli infortuni (cfr. supra, consid. 2.19.).

Lo strumento del parallelismo dei redditi era stato introdotto

quale correttivo al fatto che, per giurisprudenza, il salario statistico

determinante per il raffronto con il reddito conseguito prima dell’invalidità,

è quello che risulta dai dati salariali nazionali, e non da quelli

regionali (in proposito, cfr. SVR

2007.

UV n. 17; STFA I 222/04 del 5 settembre 2006), corrispondente

all’attività esercitata dalla persona assicurata prima dell’insorgenza del

danno alla salute (cfr. Commentaire romand LPGA – M. Moser-Szeless, art. 16

LPGA n. 23 e riferimenti ivi citati). In assenza di correzione, i lavoratori a

basso reddito sarebbero risultati svantaggiati, in quanto al reddito da valido

inferiore alla media viene di regola contrapposto un reddito medio più elevato,

ciò in violazione del principio dell’uguaglianza di trattamento (cfr. Basler

Kommentar ATSG – Chr. Frey/N. Lang, art. 16 n. 12).

Con la giurisprudenza evocata al considerando 2.19. in fine,

inaugurata con la pronunzia 8C_141/2016

e 8C_142/2016 del 17 maggio 2016 consid. 5.2.2.3, in base alla quale, se

nel ramo professionale in questione vi è un CCL dichiarato d’obbligatorietà

generale, sono i salari minimi ivi previsti ad essere determinanti, l’efficacia

correttiva dello strumento del parallelismo dei redditi è di fatto stata

relativizzata.

Ad ogni modo, ancora nella DTF 148 V 174, emanata in materia di

assicurazione per l’invalidità (ma, come visto, applicabile anche nel settore

dell’assicurazione contro gli infortuni - cfr. supra, consid. 2.7.), il Tribunale

federale ha ribadito l’importanza del parallelismo

dei redditi quale strumento di correzione, al pari della deduzione sociale

introdotta con la DTF 126 V 75 (consid. 9.2.2: “Neben dem

Tabellenlohnabzug verfolgt die in E. 6.4 hiervor dargelegte Parallelisierung

als weiteres Korrekturinstrument ebenfalls den Zweck, beim Einkommensvergleich

dem Einzelfall gegenüber einer standardisierten Betrachtung Rechnung zu tragen.”).

2.24

Per quanto concerne la genesi dell’art. 26 OAI (nella versione in

vigore dal 1° gennaio 2022), questa Corte rileva che nell’avamprogetto

presentato dal Consiglio federale i capoversi 5 e 6 di quella disposizione

avevano il seguente tenore:

“5 Se è inferiore di oltre il 5 per cento al salario

usuale del settore in questione, il reddito senza invalidità corrisponde al 95

per conto del valore centrale usuale del settore secondo la RSS.

6.

Il capoverso 5 non è applicabile se:

a. il reddito di cui al capoverso 1 è pari o superiore al

salario minimo previsto in un contratto collettivo o normale di lavoro;

b. anche il reddito con invalidità secondo l’articolo

26bis capoverso 2 è inferiore al valore centrale usuale del settore secondo la

RSS; o

c. l’assicurato esercita

un’attività lucrativa indipendente.”

Nel rapporto esplicativo per l’avvio della procedura di

consultazione del 4 dicembre 2020 dell’UFAS («Disposizioni d’esecuzione

relative alla modifica della legge federale sull’assicurazione per l’invalidità

(Ulteriore sviluppo dell’AI»), si evince quanto segue a proposito dei capoversi

qui in discussione:

“(…).

Art. 26 cpv. 5

Se il reddito senza invalidità è

inferiore di oltre il 5 per cento al salario usuale nel settore in questione

secondo la tabella della RSS, va effettuata una cosiddetta parallelizzazione.

Per parallelizzazione s’intende che nell’ambito del confronto dei redditi i

fattori estranei all’invalidità non sono presi in considerazione o lo sono in

egual misura per entrambi i redditi. Si tratta di tutti i fattori

(prevalentemente economici) che incidevano negativamente sul reddito

dell’assicurato già prima dell’insorgere del danno alla salute, come ad esempio

un livello salariale basso sul piano regionale, la categoria di permesso di

soggiorno (compresi i frontalieri) o la nazionalità, nonché condizioni

personali quali le carenze linguistiche, la mancanza di una formazione

professionale o l’età. Per uniformare la prassi, si procede a un adeguamento

del reddito senza invalidità al 95 per cento del valore centrale usuale nel

settore corrispondente secondo la RSS. La nuova regolamentazione è più

vantaggiosa per gli assicurati, poiché in futuro non ci si dovrà più chiedere

quali fattori esattamente hanno comportato un reddito inferiore alla media e,

addirittura, se la persona si sia eventualmente accontentata di un tale reddito

modesto. Si parte dunque dal presupposto che difficilmente una persona con

un’attività salariata si accontenti volontariamente di un tale reddito. Di

conseguenza, si dovrà effettuare automaticamente la parallelizzazione, se il

reddito senza invalidità secondo il capoverso 1 sarà inferiore di oltre il 5

per cento al valore centrale usuale nel settore in questione secondo la RSS.

Garantendo la parallelizzazione automatica per i salariati, tutti i fattori che

potrebbero teoricamente essere presi in considerazione anche per la deduzione

dovuta al danno alla salute conformemente alla giurisprudenza del Tribunale

federale lo saranno già in quella sede e non potranno quindi più essere

considerati per la deduzione in questione.

Art. 26 cpv. 6 lett. a

In questa lettera viene dapprima

stabilito che non va effettuata alcuna parallelizzazione secondo il capoverso

5, se all’attività in questione si applica un CCL di obbligatorietà generale o

un CNL e l’assicurato raggiunge il salario minimo previsto nel pertinente CCL o

CNL. Questo disciplinamento corrisponde al principio sviluppato dalla

giurisprudenza, secondo cui il guadagno minimo secondo un CCL riflette il

reddito usuale nel settore in questione meglio del salario corrispondente della

RSS. Si deve presupporre che il salario minimo negoziato dalle parti sociali o

fissato da un’autorità non sia equiparabile a un reddito inferiore alla media.

Art. 26 cpv. 6 lett. b

Non si dovrà effettuare la

parallelizzazione secondo il capoverso 6, se anche per la determinazione del

reddito con invalidità ci si basa sul reddito effettivo e quest’ultimo è a sua

volta inferiore alla media. Per il confronto dei redditi, infatti, i fattori

estranei all’invalidità non vanno presi in considerazione o devono essere

considerati in egual misura per entrambi i redditi.

Art. 26 cpv. 6 lett. c

Nel caso dei lavoratori indipendenti

non si può presumere che non si siano accontentati volontariamente di un tale

reddito modesto. Proprio per questi lavoratori è infatti tipico che si

accontentino di un reddito modesto anche per diversi anni, non da ultimo per

motivi legati anche al diritto assicurativo e a quello fiscale. Al riguardo

viene quindi ripresa la giurisprudenza vigente. Per avere un disciplinamento

semplice e uniforme, nel caso dei lavoratori indipendenti sarà esclusa la

parallelizzazione. Questo non significa però automaticamente che in ogni caso

si debba computare quale reddito senza invalidità un reddito insufficiente per

coprire il fabbisogno vitale. In particolare nei casi in cui l’impresa è ancora

molto giovane e i redditi dei primi anni non sono rappresentativi, per

determinare il reddito senza invalidità va fatto eventualmente ricorso ai

valori statistici.”

Nel quadro della procedura di consultazione, è stato chiesto da

più parti lo stralcio dell’eccezione di cui alla lettera a dell’art. 26 cpv. 6

AP-OAI (cfr. Rapporto sui risultati della procedura di consultazione [(«Disposizioni

d’esecuzione relative alla modifica della legge federale sull’assicurazione per

l’invalidità (Ulteriore sviluppo dell’AI»)], p. 42-44).

Nella versione dell’art. 26 OAI entrata in vigore il 1° gennaio

2022, l’Esecutivo federale ha rinunciato a riproporre l’eccezione al

parallelismo in caso di reddito (da valido) effettivamente conseguito conforme

al salario minimo previsto dal CCL del settore interessato.

Queste le considerazioni espresse dall’UFAS in merito all’art. 26

cpv. 2 OAI, contenute nel rapporto esplicativo (successivo alla procedura di

consultazione) del 3 novembre 2021 dell’UFAS («Disposizioni d’esecuzione

relative alla modifica della legge federale sull’assicurazione per l’invalidità

(Ulteriore sviluppo dell’AI»):

Se il reddito lavorativo effettivamente conseguito secondo il

capoverso 1 è inferiore di oltre il 5 per cento al valore centrale usuale del

settore secondo la RSS, va effettuata una cosiddetta parallelizzazione.

Effettuare una parallelizzazione significa prendere in

considerazione come correttivi per la determinazione dei redditi di paragone

fattori economici che incidevano negativamente sul reddito dell’assicurato già

prima dell’insorgere del danno alla salute (p. es. un livello salariale basso

sul piano regionale, la categoria di permesso di soggiorno [compresi i

frontalieri] o la nazionalità, nonché condizioni personali quali le carenze

linguistiche, la mancanza di una formazione professionale o l’età). In questo

modo si rispetta il principio secondo cui i fattori estranei all’invalidità non

vanno presi in considerazione o devono essere considerati in egual misura per

entrambi i redditi.

Per quanto concerne il reddito senza invalidità, la

parallelizzazione viene effettuata fissando il reddito al 95 per cento del

valore centrale usuale del settore in questione secondo la RSS. Anche in questo

caso va impiegata per principio, per analogia con l’articolo 25 capoverso 3

DOAI, la tabella TA1_tirage_skill_level (Salario mensile lordo secondo il ramo

economico, il livello di competenze e il sesso – Settore privato), stabilendo

il ramo economico e il livello di competenze del caso e utilizzando i valori

indipendenti dall’età e differenziati a seconda del sesso, conformemente alle

regole generali.

La nuova regolamentazione è più vantaggiosa per gli assicurati,

poiché in futuro non ci si dovrà più chiedere quali fattori esattamente hanno

comportato un reddito inferiore alla media e, addirittura, se la persona si sia

eventualmente accontentata di un tale reddito modesto. Si parte dunque dal

presupposto che difficilmente una persona con un’attività salariata si

accontenti volontariamente di un tale reddito. Di conseguenza, si dovrà

effettuare automaticamente la parallelizzazione, se il reddito lavorativo

effettivamente conseguito secondo il capoverso 1 sarà inferiore di almeno il 5

per cento al valore centrale usuale del settore in questione secondo la RSS.

Contrariamente alla vigente prassi del Tribunale federale, in

futuro la parallelizzazione sarà effettuata anche se l’assicurato consegue un

salario minimo secondo un contratto collettivo di lavoro (CCL) o un contratto

normale di lavoro (CNL), purché questo resti inferiore di almeno il 5 per cento

al valore centrale usuale del settore in questione secondo la RSS. I CCL e i

CNL disciplinano infatti soltanto il salario minimo e quindi, in linea di

massima, non quello usuale del settore. Va infine rilevato che numerosi CCL e

CNL hanno una validità soltanto regionale. Per gli organi esecutivi sarebbe

dunque molto oneroso dover accertare se nel singolo caso sia applicabile o meno

un CCL o un CNL. Garantendo tale parallelizzazione automatica per i salariati,

in futuro tutti i fattori economici di cui si può tenere conto attualmente per

la deduzione dovuta al danno alla salute saranno già presi in considerazione.

L’attuale deduzione dovuta al danno alla salute diventerà pertanto una

deduzione per attività a tempo parziale (cfr. art. 26bis cpv. 3 D-OAI).

(p. 49)

2.25

Nella sentenza 8C_823/2023 dell’8 luglio 2024 consid. 9.5.3.3,

precedentemente menzionata, il TF ha rilevato che lo strumento del parallelismo

riguarda il reddito da valido e che, per rapporto alla giurisprudenza in vigore

sino a quel momento, viene ammesso con più facilità (cfr. art. 26 cpv. 2 e 3

OAI), nel senso che il motivo del conseguimento di un reddito modesto è

divenuto irrilevante. Sempre la Corte federale ha pure sottolineato che tale

novità è stata giudicata appropriata dalla dottrina e che la giurisprudenza

attuale è ormai priva di oggetto.

2.26

A proposito delle norme che regolano la parallelizzazione dei

redditi previste dal nuovo art. 26 OAI, U. Meier e M. Reichmuth

ritengono che la soluzione adottata dal Consiglio federale rispetti la norma di

delega di cui all’art. 28a cpv. 1, seconda frase, LAI, che, sebbene si distanzi

in più punti dalla precedente giurisprudenza, sia appropriata e che serva a

semplificare l’applicazione del diritto, di modo che va considerata conforme al

diritto. A loro avviso, essa si applica quindi al posto della precedente

giurisprudenza, divenuta ormai priva di oggetto con l’entrata in vigore della

novella d’ordinanza, giurisprudenza che ancora esigeva che si andassero a

ricercare i motivi all’origine della realizzazione del reddito modesto.

Sempre secondo questi due autori, la giurisprudenza rimane valida

nella misura in cui è compatibile con l’art. 26 cpv. 2 e 3 OAI, dubitando che

ciò sia il caso, in particolare, per quella in base alla quale ci si doveva

astenere dalla parallelizzazione, in presenza di un reddito da valido conforme

al salario minimo secondo un CCL (cfr. Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung IVG,

Zurigo-Ginevra 2022, art. 28a n. 127 s.).

Da parte loro, H.-J. Mosimann e K. Gehring hanno

semplicemente osservato che, contrariamente alla precedente giurisprudenza

federale, il parallelismo ora si applica anche quando la persona assicurata

raggiunge il salario minimo previsto da un CCL o da un contratto normale di

lavoro (CNL), senza ulteriori commenti (cfr. Mosimann/Gehring, Parallelisierung

und Leidensabzug als Korrekturelemente, in: November-Tagung zum

Sozialversicherungsrecht 2022 – Hybrid-Veranstaltung, Zurigo-San Gallo 2023, p.

68).

Anche J. Audidier ha affermato che,

diversamente dalla giurisprudenza federale, “une parallélisation s’applique

même si la rémunération correspond au salaire minimum d’une convention

collective de travail ayant force obligatoire.” (Audidier, art. cit.,

p. 88).

Infine, K. Gerber ha ripreso le considerazioni contenute

nel rapporto esplicativo del 3 novembre 2021 dell’UFAS (cfr. supra,

consid. 2.23.), ritenendo tuttavia che l’automatismo nell’applicare il

parallelismo risulti troppo assoluto (cfr. KOSS – Gerber, art. 28a n. 109 s.).

Alla luce della giurisprudenza e della dottrina riportate al

precedente considerando, la normativa riguardante la determinazione del reddito

da valido nell’ambito dell’assicurazione per l’invalidità (art. 26 OAI),

entrata in vigore il 1° gennaio 2022, rispetta dunque la norma di delega

prevista dall’art. 28a cpv. 1, seconda frase, LAI ed è quindi conforme al

diritto federale.

2.27

Nella presente fattispecie, la questione che si pone - esclusa a

priori una sua applicazione diretta visto che la norma di delega è

stata inserita (soltanto) nella LAI -, è quella di sapere se l’art. 26 OAI può

essere applicato per analogia nel settore dell’assicurazione contro gli

infortuni, oppure no.

Tutto ben considerato, questo Tribunale ritiene che ciò sia il

caso per i medesimi argomenti sviluppati a proposito dell’art. 26bis cpv. 3,

prima frase, OAI (cfr. supra, consid. 2.17.), quindi similitudine delle

situazioni da disciplinare, norma non specifica all’assicurazione per

l’invalidità e applicazione del principio dell’uniformità della nozione

d’invalidità.

Esistono dunque validi motivi per un cambiamento della

giurisprudenza sinora in vigore (a questo proposito, cfr. la DTF

144.

V 72 consid. 5.3.2

e il riferimento ivi citato). Del resto, così come emerge dai materiali

preparatori e dalla dottrina citati in precedenza, la nuova norma d’ordinanza

si applica in sostituzione di quella giurisprudenza, la quale è divenuta ormai

priva di oggetto.”

Secondo questo Tribunale, i

medesimi argomenti che hanno giustificato in quella fattispecie l’applicazione

per analogia dell’art. 26 cpv. 2 OAI, devono valere anche nel caso di specie.

2.17

Nel caso concreto, dalle tavole

processuali si evince che l’assicurato, senza il danno alla salute, continuando

a svolgere la professione di canneggiatore a tempo pieno presso lo studio

dell’Ing. __________, nel 2024 avrebbe conseguito un reddito annuo lordo di fr.

58'045 (cfr. doc. 335, p. 1).

Alfine di stabilire il salario centrale

usuale del settore in cui era professionalmente attivo l’assicurato, in corso

di causa, il TCA ha dapprima chiesto all’CO 1 di “… spiegare per quali ragioni,

nell’ipotesi in cui si volesse applicare lo strumento del parallelismo, il

reddito usuale determinante sarebbe quello del settore delle costruzioni (cfr.

risposta di causa, pag. 2, punto 12) e non quello delle attività legali e di

gestione, contabilità, architettura e ingegneria (settore 69-71), considerato

che l’insorgente era dipendente di uno studio d’ingegneria catastale.” (doc.

V).

La

risposta fornita dall’assicuratore resistente è stata questa:

" (…) Per

quanto riguarda il settore di cui TA1 osservo che è l’assicurato stesso ad

avere fatto riferimento al ramo costruzioni e non a quello delle attività

legali e di gestione, contabilità, architettura e ingegneria che, a mio modo di

vedere, non si attanaglia [recte: attaglia, n.d.r.] ad un canneggiatore

anche se era attivo in uno studio di ingegneria.

Non si vede peraltro come l’assicurato possa vantare un discapito

se fosse stato chiamato ad effettuare le attività che rientrano nel novero del

settore 69-71 che ben divergono dai compiti assegnategli quale canneggiatore.” (doc.

VI)

Successivamente, questa Corte ha

interpellato l’UFS, il quale è stato invitato a indicare “… se la professione

in questione [quella di canneggiatore, n.d.r] deve essere inserita nel settore

economico 69-91 (“attività legali e di gestione, contabilità, architettura e

ingegneria”) oppure in quello 41-43 (“Costruzioni”) della tabella

RSS TA1 tirage_skill_levels.” (doc. X).

Questo il tenore della risposta

che l’UFS ha fornito il 23 maggio 2025:

" (…) L’activité des bureaux de géomètres est bien classée dans le

code 711204 – Bureaux de geomètres. Néanmoins, cela ne permet pas de déterminer

objectivement si la profession d’aide géomètre se trouve dans la division 71 ou

43.

Le code NOGA est attribué à une entreprise sur la base de son activité

principale et non sur la base des professions des personnes qui exercent cette

activité.

Si l’objective de votre demande vise à connaitre

le salaire théorique d’un aide géomètre, nous vous conseillons de vous

référencer à la table des salaires mensuels bruts selon les groupes de

professions (Monatlicher Bruttolohn nach Berufsgruppen, Lebensalter und

Geschlecht – Privater und öffentlicher Sektor zusammen – Tessin (TI) [T17 GR-7]¹), plutôt qu’à la table concernant les

salaires bruts par secteur d’activité (Monatlicher Bruttolohn nach

Wirtschaftszweigen, Kompetenzniveau und Geschlecht – Privater Sektor) que vous

mentionnez dans votre lettre. La profession de géomètre est classée, dans la

Nomenclature suisse des professions CH-ISCO-10², dans la catégorie “21650 Cartographes et géomètres” et les aides

géomètres dans la catégorie 96290 “Professions élémentaires non classées

ailleurs”.” (doc. XI)

Con osservazioni del 3 giugno

2025, l’assicuratore convenuto ha rilevato che “la risposta fornita

dall’Ufficio federale di statistica prova che in concreto non può che essere

fatto riferimento al salario che l’assicurato avrebbe percepito se avesse

potuto continuare a lavorare per conto dello Studio d’ingegneria __________

tenuto conto che la T17 GR7 non permette di fissare in modo preciso il salario

da valido. In occasione del colloquio del 31.8.2022 l’assicurato ha indicato

che svolge un’attività lavorativa manuale pesante che necessita di una

condizione fisica ottimale. (…).” (doc. XIII).

Da parte sua, con allegato sempre

datato 3 giugno 2025, l’avv. __________ ha in particolare osservato che “… al

fine di determinare il salario teorico di un aiuto geometra, l’UFS ha

ragionevolmente suggerito di riferirsi alla tabella RSS relativa al salario

mensile lordo secondo i gruppi di professioni, l’età e il sesso – Settore

pubblico e privato insieme – Ticino (T17-GR7) e in particolare al gruppo di

professioni 96290 “Professioni non qualificate non qualificate altrove"

(nomenclatura svizzera delle professioni CH-ISCO-19). Tale suggerimento,

espresso dall’Ufficio che ha divulgato le tabelle RSS, va senz’altro raccolto.

Del resto, appare senz’altro sensato riferirsi allo stesso gruppo di

professioni in cui era attivo l’assicurato e alla Grande regione Ticino, dove

risiede.” (doc. XIV).

Chiamato ora a pronunciarsi,

questo Tribunale ritiene di non poter seguire il suggerimento dell’UFS (e,

quindi, nemmeno la patrocinatrice dell’insorgente) – utilizzo della tabella RSS

T17-GR7 per stabilire il salario teorico di un canneggiatore –, per il motivo

che la tabella in questione fornisce dei dati salariali regionali (in

questo caso relativi alla Grande Regione Ticino), mentre ai fini della

parallelizzazione dei redditi, occorre evidentemente fare capo a dati nazionali

(in questo senso, si veda la STF 8C_594/2013 dell’11 novembre 2013 consid. 6: “Anzumerken

bleibt, dass zur Prüfung der Unterdurchschnittlichkeit des Valideneinkommens

einerseits nicht auf das Lohnniveau in der jeweils in Betracht fallenden

Grossregion, sondern auf gesamtschweizerische Verhältnisse abzustellen

ist (SVR 2012 UV Nr. 26 S. 93, 8C_744/2011 E. 5.2).” – il corsivo è del

redattore).

Da notare, sempre in questo

contesto, che in concreto il valore centrale usuale non potrebbe essere

determinato nemmeno applicando la T17, tabella che - diversamente dalla T17 GR7

- fornisce dati salariali nazionali, in quanto essa include pure il

settore pubblico.

Il TCA non può neppure

condividere quanto fatto valere dall’amministrazione (cfr. doc. XIII), nella

misura in cui non si tratta qui di stabilire il reddito da valido, peraltro già

definito in base alle informazioni fornite dall’ultimo datore di lavoro (cfr. supra,

consid. 2.15.), ma bensì di determinare il valore centrale usuale del settore

ai fini di una (eventuale) parallelizzazione dei redditi ex art. 26 cpv. 2 OAI,

applicato per analogia.

Tutto ben considerato, constatato

che, secondo la NOGA 2008 [Nomenclatura generale delle attività economiche], su

cui si fonda la tabella TA1 regolarmente applicata dal TF, il settore 69-71

comprende anche gli uffici dei geometri, concretamente le attività di

rilievo catastale e di delimitazione di terreni, ovvero proprio quelle che

svolgeva l’insorgente presso lo studio d’ingegneria in cui era attivo, secondo questa Corte, il valore centrale usuale può essere

validamente determinato facendo riferimento ai salari del livello di competenze

1.

(mansioni fisiche e manuali semplici, aspetto

che verrà approfondito in seguito) di quel settore.

Secondo la tabella RSS TA1

tirage_skill_levels 2022, settore economico 69-71 (“Att. legali e di gestione,

contabilità, architettura e ingegneria”), livello di competenze 1, il reddito

lordo mediamente conseguito in Svizzera da un uomo, era di fr. 5’170/mese

oppure di fr. 62’040/anno.

Il reddito di fr. 62’040 deve

essere riportato su 41.7 ore/settimana, dato che corrisponde alla durata normale

del lavoro nel settore 71 (“Attività d’architettura e d’ingegneria”) in base

alla relativa tabella pubblicata sul sito web dell’UFS (“Durée normale du

travail dans les entreprises selon la division économique [NOGA 2008]”),

per cui esso si attesta a fr. 64'676.70/anno.

Aggiornandolo

al 2024 (in base alla tabella T1.1.20 -

Indice dei salari nominali, settore 69-75 [su questo aspetto, si veda la STF

8C_671/2013 del 20 febbraio 2014 consid. 4.3 in cui la Corte federale ha

stabilito che anche per l’indicizzazione dei salari occorre riferirsi ai dati

disponibili più specifici al settore in discussione], 2022 – 2023 e alla stima

trimestrale dell’evoluzione dei salari nominali più attuale al momento in cui è

stata emanata la decisione su opposizione impugnata), il reddito centrale del

settore 69-71 ammontava nel 2024 a fr. 65'061.19/anno.

A questo punto, deve essere

precisato che il TCA non può seguire la rappresentante del ricorrente nella

misura in cui pretende che per determinare il valore centrale usuale del

settore, si applichi il livello di competenze 2 (cfr. doc. I).

A

partire dalla 10a edizione della RSS (RSS 2012), gli impieghi sono classificati

dall’Ufficio federale di statistica per professione in funzione del tipo di

lavoro che è generalmente eseguito. I criteri di base utilizzati per definire

il sistema dei diversi gruppi di professione sono i livelli e la

specializzazione delle competenze richieste per eseguire le mansioni inerenti

alla professione.

Sono

dunque stati definiti quattro livelli di competenza in funzione di nove gruppi

di professioni e del tipo di lavoro, della formazione necessaria per praticare

la professione e dell’esperienza professionale (cfr. tabella TA 1_tirage_skill_level

della RSS 2012; DTF 142 V 178 consid. 2.5.3; per un riassunto della

giurisprudenza concernente i livelli di competenza, cfr. STF 8C_178/2025 del 9 luglio 2025

consid. 4.3.1; 8C_575/2024 del 2 giugno 2025 consid. 5.2; 8C_730/2024 del 28

aprile 2025 consid. 5.2).

Il

livello 1 è il più basso e corrisponde alle mansioni fisiche e manuali

semplici, mentre il livello 4 è il più elevato e raggruppa le attività

che richiedono la risoluzione di problemi compositi e l’assunzione di decisioni

complesse, che presuppongono un’ampia conoscenza fattuale e teorica in un

ambito specifico (ne fanno parte, ad esempio, i direttori, i quadri di

direzione e i gerenti, come pure le professioni intellettuali e scientifiche).

Tra

questi due estremi figurano le professioni dette intermedie (livelli 3 e 2).

Il

livello 3 implica delle attività pratiche complesse che necessitano

ampie conoscenze in un ambito specifico (in particolare, i tecnici, i

supervisori, gli intermediari o il personale infermieristico).

Il

livello 2 si riferisce alle attività pratiche come la vendita, la cura

delle persone, l’elaborazione dei dati e l’amministrazione, l’utilizzo di

macchinari e di apparecchiature elettroniche, i servizi di sicurezza e la guida

di veicoli. L’applicazione del livello 2 si giustifica soltanto se la persona

assicurata dispone di competenze o di conoscenze particolari.

L’accento

è pertanto posto sul genere di attività che la persona interessata è in grado

di svolgere in funzione delle sue qualifiche (livello delle sue competenze) e

non più sulle qualifiche in quanto tali.

In concreto, nell’atto di ricorso

il percorso formativo e professionale dell’insorgente è così stato riassunto:

" (…) L’assicurato,

di origini portoghesi, possiede unicamente un diploma di scuola elementare nel

suo paese d’origine. Dopo un anno di scuola media, egli ha cominciato a

lavorare come cameriere e poi salumiere. Nel 1991 è giunto in Svizzera,

lavorando dapprima nell’edilizia, poi, dopo un infortunio nel 1994, come

fattorino e come cameriere. Dal 2013 ha svolto la professione di aiuto geometra

(canneggiatore) fino all’infortunio oggetto della presente procedura (…).” (doc.

I, p. 5)

A proposito delle mansioni svolte

in qualità di canneggiatore (detto anche aiuto terreno), a margine della sua

audizione del 31 agosto 2022, l’assicurato ha dichiarato quanto segue:

" (…) Durante

il mio lavoro, che si svolge sempre in piedi, devo eseguire le misurazioni con

la canna metrica e in seguito piazzare le varie terminazioni per determinare il

territorio.

Spesso devo eseguire dei lavori nei boschi e devo quindi camminare

regolarmente in montagna, affrontando terreni irregolari, scavalcando anche

muri in sasso o altri ostacoli.

Al termine delle misurazioni devo anche lavorare con picco e pala

per eseguire i buchi dove in seguito vengono posate le terminazioni in granito

o artificiali.

Quelli in granito sono pezzi di 65 cm con larghezza di una decina,

che raggiungono i trentacinque chilogrammi.

A dipendenza delle situazioni, capita di portare questi sassi in

un sacco di montagna fino al luogo della posa.

Si tratta quindi di un’attività lavorativa manuale pesante e che

necessita una condizione fisica ottimale.” (doc. 93)

Dal referto 28 aprile 2023

relativo alla valutazione EFL risultano inoltre le seguenti indicazioni:

" L’assicurato

lavorava sul terreno nell’ambito di misurazioni con il teodolite. Aiutava il

tecnico portando avanti e indietro sul terreno lo specchietto necessario per

riflettere il raggio del teodolite. Lui è “quello che cammina tanto”. Spesso

terreni accidentati, salire e scendere muretti. In seguito vi è il lavoro di

posare i termini di confine che sono blocchi di granito del peso di 40 kg

scavando a mano con picco e pala. Accanto a questi lavori vi era la

manutenzione dei veicoli.” (doc. 162, p. 3)

Alla luce di quanto precede, il

TCA ritiene che RI 1 non dispone di competenze o

conoscenze particolari, necessarie per giustificare l’applicazione del livello

di competenze 2.

Secondo

la giurisprudenza federale, ciò è il caso, ad esempio, qualora la persona

assicurata disponga di un’esperienza dirigenziale, di perfezionamenti formali

oppure di particolari qualifiche acquisite durante l’esercizio della

professione (cfr. SVR 8-9/2023 UV n. 35 p. 122).

L’esistenza di particolari competenze o conoscenze è stata riconosciuta

segnatamente nel caso di un imprenditore nel campo del giardinaggio che per

anni aveva lavorato quale capomastro, nel caso di una commessa di tessili che

aveva terminato l’apprendistato con ottime note e che aveva in seguito

rapidamente ottenuto un posto di responsabile di filiale, nel caso di un

gerente e direttore di un’impresa di costruzioni che disponeva di una

formazione di carpentiere e che aveva seguito una formazione continua per

diventare capomastro e direttore di progetto, nel caso di un carpentiere

indipendente che, in seno alla propria impresa, svolgeva anche dei compiti

amministrativi e che era responsabile di 4 collaboratori e di 2 apprendisti

oppure ancora nel caso di un assicurato che non disponeva di un diploma di

apprendistato ma che era a capo di un’impresa nell’industria della costruzione

e che, prima dell’insorgenza del danno alla salute, aveva conseguito un reddito

nettamente superiore a quello che avrebbe potuto ottenere quale operaio

(casistica illustrata nella STF 8C_801/2021 del 28 giugno 2022 consid. 3.4).

Ora, continuando a lavorare in quello stesso settore, l’insorgente

avrebbe realizzato nel 2024 un reddito pari a fr. 58'045. Confrontato con fr. 65'061.19, il gap

salariale corrisponde al 10.78%.

Adempiuta

la condizione posta dall’art. 26 cpv. 2 OAI (reddito effettivamente conseguito

inferiore di almeno il 5% al valore centrale usuale del settore secondo la RSS)

e considerato che nella presente fattispecie non entra in linea di conto

l’applicazione dell’una o dell’altra delle eccezioni (al parallelismo dei

redditi) previste dall’art. 26 cpv. 3 lett. a e b OAI (l’assicurato svolgeva

un’attività lucrativa dipendente e il reddito da invalido non è

stato determinato in virtù dell’art. 26bis cpv. 1 OAI), il reddito da valido corrisponde a fr. 61'808.13, ovvero al 95%

di fr. 65'061.19.

Può restare aperta la questione

di sapere se l’assicurato si sia, o meno, accontentato di un salario inferiore

a quello medio del settore, in quanto, come visto, nell’ambito

dell’applicazione dell’art. 26 cpv. 2 OAI, tale

aspetto è divenuto irrilevante.

2.18

Confrontando i fr. 54'997.95

(cfr.

supra, consid. 2.13.) al reddito che il ricorrente avrebbe potuto

conseguire senza il danno alla salute, e cioè fr. 61'808.13

(cfr. supra, consid. 2.17.), risulta una perdita di guadagno dell’11.01%,

arrotondata all’11%.

La decisione su opposizione

impugnata mediante la quale all’assicurato è stata negata l’assegnazione di una

rendita d’invalidità, va annullata. Al ricorrente deve essere riconosciuto il

diritto a una rendita d’invalidità dell’11%.

2.19

Considerato l’esito del ricorso,

l’assicuratore verserà all’insorgente, rappresentato da un avvocato, l’importo

fr. 2’500 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per ripetibili (cfr. art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA; art. 30

Lptca; DTF 122 V 278; DTF 118 V 139; STF U 8/07 del 20 febbraio 2008; STF

8C_517/2012 del 1° novembre 2012).

2.20

L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore

fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice,

rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio

e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

In

data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61

lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice,

rapida e, di regola pubblica.

Dalla

medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo

cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a

spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo

prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

Trattandosi

di una controversia relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha

previsto di prelevare le spese.

Sul tema, cfr. anche STF

9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022

KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio

2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi,

Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux

cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in

SZS/RSAS 2/2022 p. 107; Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto

2024.

“Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella

forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29

della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle

assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA

alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e

controprogetto”).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è parzialmente

accolto.

§ La decisione su opposizione

impugnata è annullata.

§§ L’CO 1 è condannato a

riconoscere all’assicurato una rendita d’invalidità

dell’11% a contare dal 1° luglio 2024.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

L’CO 1 verserà all’assicurato,

rappresentato da un avvocato, l’importo di fr. 2'500 (IVA inclusa) a titolo

d’indennità per ripetibili.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente La

segretaria

Daniele Cattaneo Stefania

Cagni