35.2024.89
Infortunio a spalla in data 19 gennnaio 2024. Status quo sine raggiunto in data 12 agosto 2024 (quasi sette mese dopo e, quindi, rispettata la giurisprudenza che considera 2/3 mesi)
17 febbraio 2025Italiano39 min
CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2024.89
PC/sc
Lugano
17 febbraio 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Paola Carcano, cancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 21 ottobre 2024 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 20
settembre 2024 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro
gli infortuni
ritenuto in fatto
1.1. In data 19 gennaio 2024 RI 1, nato
nel 1978, di professione idraulico, disoccupato dal marzo 2022, e, perciò,
assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l'CO 1, in data 19 gennaio
2024, mentre si trovava al proprio domicilio a __________ e stava uscendo dalla
vasca da bagno, è scivolato ed è caduto dalla propria altezza, picchiando il
lato destro del corpo (testa, faccia, naso e spalla: doc. 2 e doc. 18).
In tale occasione, egli ha riportato, secondo il rapporto 19 gennaio 2024 del
PS dell’Ospedale __________, un trauma contusivo all’emivolto destro e alla
spalla destra (doc. 5).
L’istituto assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le
prestazioni di legge.
1.2. A causa della persistenza dei
dolori a livello della spalla destra, RI 1 si è sottoposto il 1°
febbraio 2024 ad una Artro-RMN (doc. 20).
Lamentando successivamente dei dolori anche alla spalla sinistra, il 28
febbraio 2024 è stata eseguita una Artro-RMN (doc. 19).
Per le problematiche interessanti ambedue le spalle, egli è stato sottoposto a
una terapia conservativa e, più precisamente, a cicli di fisioterapia.
1.3. Esperiti gli accertamenti
medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 6 agosto 2024,
l’assicuratore ha dichiarato estinto il proprio obbligo a prestazioni a contare
dal 12 agosto 2024, ritenuto che da quel momento l’assicurato non avrebbe più
lamentato disturbi imputabili all’evento traumatico del 19 gennaio 2024 (doc.
43 e 47).
A seguito dell’opposizione interposta il 16 settembre 2024 dall’avv. RA 1, in
nome e per conto dell’assicurato (doc. 50), in data 20 settembre 2024,
l’amministrazione ha confermato il contenuto della sua prima decisione (doc.
B).
1.4. Con tempestivo ricorso del 21
ottobre 2024, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto
l’annullamento della decisione impugnata e che al suo cliente siano “fornite
le prestazioni in relazione all'infortunio del 19.01.2024 con il pagamento
delle spese mediche e con il versamento delle indennità giornaliere per il
periodo di inabilità lavorativa che ancora sussiste e con il riconoscimento di
una rendita d'invalidità CO 1 e di un importo a titolo di indennità per
menomazione dell'integrità.” (cfr. doc. I, pag. 4).
Il patrocinatore dell’insorgente contesta sostanzialmente l’operato
dell’amministrazione che si sarebbe basata prevalentemente sulle conclusioni
del suo medico fiduciario, che non è uno specialista in chirurgia ortopedica e
che, contrariamente a quanto risulterebbe dagli atti, avrebbe concluso che
l’infortunio in questione non avrebbe causato una lesione strutturale. Inoltre,
l’avv. RA 1 sostiene che le lesioni ad entrambe le spalle del suo patrocinato sarebbero
di natura infortunistica, tanto più che lo stesso medico curante “ancora nel
mese di settembre 2024, ha certificato un’incapacità lavorativa al 100%, fino
al 31.10.2024, causa infortunio” (cfr. cod. I, pag. 3).
A sostegno delle proprie argomentazioni, l’avv. RA 1 ha prodotto
il rapporto 7 febbraio 2024 del dr. med. __________, specialista FMH in
chirurgia ortopedica e traumatologia nonché medico curante del suo assistito (doc.
C) e la certificazione 27 settembre 2024 della dr.ssa med. __________, specialista
FMH in medicina generale (doc. D).
1.5. Con risposta del 5 novembre 2024
(doc. III), l’CO 1 ha postulato la reiezione del ricorso con argomenti di cui
si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto. Nella medesima
occasione, esso ha versato agli atti pure l’apprezzamento 25 ottobre 2024 della
dr.ssa med. __________, specialista FMH in medicina fisica e riabilitazione
(doc. III-1).
1.6. In data 6 novembre 2024, il TCA ha
intimato la risposta di causa al ricorrente e ha assegnato alle parti un
termine di 10 giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova. Questa
Corte ha inoltre indicato che “nel medesimo termine di 10 giorni l’avv. RA 1
presenterà pure osservazioni scritte in merito alla documentazione allegata
alla risposta di causa (cfr. doc. III-1)” (doc. IV).
1.7. Il 18 novembre 2024, l’avv. RA 1 ha
comunicato al TCA che “per poter prendere posizione sulla documentazione
medica allegata alla risposta di causa e per eventualmente notificare altri
mezzi di prova, ho consultato il medico specialista del ricorrente.
Devo pertanto chiedere
un'adeguata proroga del termine di cui alla sua comunicazione del 06.11.2024.”
(doc. V).
Il termine è stato prorogato fino al 9 dicembre 2024 (doc. VI).
1.8. In data 8 dicembre 2024, il
patrocinatore del ricorrente ha comunicato al Tribunale quanto segue:
" entro il
termine gentilmente prorogato, notifico i seguenti ulteriori mezzi di prova:
- 2 certificati medici dr. __________, doc. E e F;
- richiamo dai dr. med __________ e __________ delle cartelle cliniche del
ricorrente;
- audizione testimoniale del dr. __________.
In merito all'apprezzamento medico prodotto con la risposta della CO 1, mi
riservo la facoltà di produrre una presa di posizione del curante specialista
dr. med. __________.” (doc. VII).
1.9. Il 6 gennaio 2025,
l’amministrazione ha comunicato al TCA quanto segue:
" L'CO 1
prende nota che l'assicurato fino al 31.12.2024 era ancora inabile al lavoro al
100 %. Tale elemento è irrilevante ai fini della presente procedura che ha come
oggetto l'eziologia del danno alla salute e non la capacità di lavoro e/o di
guadagno.
A mente dell'CO 1 l'audizione del dott. __________ non si impone.
Se questo Tribunale fosse di un altro parere si impone pure di sentire il
medico assicurativo.” (doc. IX).
1.10. Il doc. IX è stato trasmesso, per
conoscenza, all’avv. RA 1 (doc. X).
considerato in diritto
in ordine
2.1. Preliminarmente, richiamata la STF
8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2 (relativa a un caso in cui l’incarto
era stato affidato dall’assicuratore a un legale esterno all’istituto
per le fasi della procedura giudiziaria; sul tema, si veda pure la STF
8C_561/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 1), questa Corte rileva che decide la
presente vertenza nella sua composizione ordinaria (pubblicata su FUCT N. 102
del 27 maggio 2022) poiché, come dichiarato dall’CO 1 in una comunicazione
dell’8 giugno 2020 al TCA, l’incarto sub judice è stato trattato dalla
funzionaria che figura nell’intestazione degli allegati prodotti (in concreto,
dall’avv. RA 2), senza che la giurista di lingua italiana figlia del Giudice
Ivano Ranzanici se ne sia in alcun modo occupata (cfr. STF 8C_668/2021 del 18
febbraio 2022 consid. 2.1).
nel merito
2.2. Oggetto del contendere è la
questione di sapere se l’CO 1 era o meno legittimato a porre fine al proprio
obbligo a prestazioni dal 12 agosto 2024 in relazione all’infortunio del 19
gennaio 2024.
2.3. Secondo l’art. 6 cpv. 1 LAINF, per
quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni assicurative sono
effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non professionali e
di malattie professionali.
2.4. Presupposto essenziale per
l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è
però l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue
conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo presupposto è da
considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento
infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si
sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia
stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che
l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un
danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che
l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È questione di fatto lo stabilire
se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità
naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo
il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo
l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito
dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT
II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF
125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio
2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella
causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00;
STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6
aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC
1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b;
DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c,
DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in
Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les
rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea
1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle
attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la
disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134;
DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).
Ne discende che ove l'esistenza
di un nesso di causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa
essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio
assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1,
DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
L'assicuratore contro gli
infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele
dell'infortunio giocano
un ruolo causale. Pertanto, la
cessazione delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:
- quando
lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva
immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);
- quando
lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione
ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status
quo sine).
(cfr. RAMI 1992 U 142, p. 75 s.
consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U.
Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der
Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).
Secondo la giurisprudenza,
qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato con un
sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio
obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa
naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla determinazione
del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle prestazioni,
l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere provata secondo
l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità
che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è sufficiente.
Trattandosi della soppressione
del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già
all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e
riferimenti ivi citati).
2.5. Occorre inoltre rilevare che il
diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso
di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.
Un evento è da ritenere causa adeguata
di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario delle cose e
l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto
come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea
generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e 405
consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e
sentenze ivi citate).
Comunque, qualora sia carente il
nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare le
prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata (cfr.
DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure:
Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).
La giurisprudenza ha inoltre
stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della
responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un
rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi
fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde
anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si
presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118
V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus
dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard,
L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht
[SBVR], n. 39).
2.6. Per costante giurisprudenza, in un
procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo
l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che
precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il
diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STF U 259/02
dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der
Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR
2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha
ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.
Devono piuttosto esistere delle
particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati
Fatti
i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
In una sentenza 8C_216/2009 del
28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha
precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria
sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze
dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno
il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in
tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle
armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1
CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità
dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova
propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare,
anche le certificazioni dei medici curanti.
In proposito cfr. pure STF
8C_67/2024 del 15 luglio 2024 consid. 4.2.; STF 8C_562/2023 del 29 maggio 2024
consid. 2.3.; STF 8C_447/2023 del 18 aprile 2024 consid. 3.3.; STF 8C_47/2024
del 20 marzo 2024 consid. 2.1.; STF 8C_668/2023 del 18 marzo 2024 consid. 6.1.;
STF 8C_370/2022 del 1° marzo 2023 consid. 5.1.; STF 8C_622/2021 del 21 dicembre
2021 consid. 4.1.; STF 8C_434/2020 del 26 ottobre 2020 consid. 3.3.; STF
8C_616/2018 del 3 giugno 2019 consid. 4.1.; DTF 145 V 97 consid. 8.5 (cfr. la
STCA 35.2024.18 del 7 ottobre 2024, consid. 2.2.5).
Trattandosi invece di perizie
affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura amministrativa, a
medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti, esse
godono di piena forza probatoria, a condizione che non esistano indizi concreti
che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF 8C_458/2023 del 18
dicembre 2023 consid. 3.2.; STF 8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e
riferimenti ivi citati).
Per quel che concerne il valore
probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui temi
sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure
sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza
dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le
conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125
V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160
ss., consid. 1c e riferimenti).
L'elemento rilevante per decidere
circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua
designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo
contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
È anche utile osservare che se vi
sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la vertenza
senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su
un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia, precisato che
non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri medici e
parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come farebbe un
perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è l’opinione più
adeguata (cfr. STF I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in fine; STF I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b; cfr. STCA
35.2024.81 del 24 dicembre 2024, consid. 2.3.4).
Giova qui pure ricordare un principio ripetutamente riconosciuto dalla nostra
Massima Istanza, quello secondo il quale le certificazioni del medico curante -
anche se specialista (cfr. STFA U 202/01 del 7 dicembre 2001, consid. 2b/bb) -
hanno un valore di prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo
lega al suo paziente (cfr. STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; RAMI 2001 U 422,
p. 113ss. (= AJP 1/2002, p. 83); DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; DTF 124 I 175
consid. 4; DTF 122 V 161; RCC 1988 p. 504; R. Spira, La preuve
en droit des assurances sociales, in Mélanges en l'honneur de Henri-Robert
Schüpbach, Basilea 2000, p. 269s.). Il TF ha affermato che in ragione
della diversità dell’incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di
perizia) in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del
medico curante, anche se specialista (cfr. STF I 1102/06 del 31 gennaio 2008;
STFA I 701/05 del 5 gennaio 2007 consid. 2).
Inoltre, a tal proposito, è
pure utile ricordare che, in una sentenza 9C_532/2020 del 13 ottobre 2021
consid. 4.1, l’Alta Corte ha ribadito che:
" Di
principio, l’avviso dei medici curanti deve essere trattato con la necessaria
prudenza a causa dei particolari legami che esse hanno con il paziente, per
cui, secondo, esperienza comune, il medio curante propende generalmente, in
caso di dubbio, a favore del paziente (DTF 125 V 351 consid. 3b/aa e 3b/cc).”
(cfr. pure STCA 35.2024.42 del
12 agosto 2024 consid. 2.6. e STCA 35.2023.69 del 21 febbraio 2024 consid. 2.9.).
2.7. Dalle tavole processuali emerge
che, a seguito dell’infortunio del 19 gennaio 2024, RI 1 ha riportato, secondo
la lettera di dimissione di medesima data del PS dell’Ospedale __________, un
trauma all’emivolto destro e alla spalla destra, in presenza, all’esame
clinico, di un dolore alla palpazione e alla mobilizzazione attiva e passiva
della spalla destra, anche a livello della scapola rispettivamente del rachide
cervicale e in assenza di altre sedi di traumatismo (cfr. doc. 5). In tale
occasione, è stata eseguita una radiografia convenzionale della spalla e della
scapola destra, come pure una TAC nativa del massiccio facciale senza mandibola
e del rachide cervicale che non hanno messo in evidenza né rime di frattura né
lussazioni (cfr. doc. 5, 23 e 24).
A causa della persistenza dei dolori a livello della spalla destra, l’assicurato
è stato sottoposto il 1° febbraio 2024 a una artro-RMN che evidenziato una “lesione
parziale della sottoscapolare con interessamento delle fibre del pulley e
tendenza a dislocazione e sublussazione antero-mediale del capolungo del
bicipite che presenta una tendinopatia nella porzione intra articolare.
Sinovite reattiva e capsulite. Lesione dei legamenti dell’intervallo dei
rotatori e possibile alterazione del gleno-omerale superiore e del
gleno-omerale inferiore con fissurazione del profilo inferiore della capsula
articolare” (doc. 20).
In data 6 febbraio 2024, il ricorrente è stato visitato dal dr. med. __________
che - dopo avere posto le diagnosi di “contusione/distorsione della spalla
destra con trauma distrattivo/trauma distrattivo del muscolo sotto-scapolare,
rottura della Puleggia del muscolo bicipite con sublussazione del tendine;
Lesione della capsula anteriore e lesione parziale del legamento gleno-omerale
mediale e Distorsione della spalla sinistra” - ha attestato quanto segue:
" il signor RI
1 si presenta per un controllo clinico dopo l'artro-risonanza della spalla
destra, quest'ultima mette in evidenza un trauma compatibile con impatto
posteriore sulla spalla destra con transazione della testa dell'omero verso
anteriore. Vi è una lesione della parte superiore dell'inserzione del
muscolo sottoscapolare con lesione della puleggia del capolungo del bicipite
con sublussazione. Vi è anche lesione della capsula anteriore
dell'articolazione gleno-omerale e lesione parziale dei legamenti
gleno-omerale, mentre il tendine del muscolo gleno-omerale risulta indenne”. (cfr.
certificato medico del 7 febbraio 2024 di cui al doc. C; n.d.r.: il corsivo è
della redattrice).
Lo specialista curante ha
concluso consigliando di eseguire una terapia conservativa con riposo
funzionale, seguito poi da fisioterapia (doc. C).
In data 23 febbraio 2024, l’insorgente è stato nuovamente visitato dal dr. med.
__________ che ha certificato quanto segue:
" Il signor RI
1 si presenta per un controllo clinico, riferisce una lieve regressione dei
dolori a livello della spalla destra, lamenta però dei dolori soprattutto a
livello della spalla sinistra dove attualmente sono più accentuati rispetto a
destra. Il paziente ripete di avere dei dolori a livello della spalla
sinistra già prima dell'infortunio, anche se ora sono peggiorati.” (doc.
26; n.d.r.: il corsivo è della redattrice).
Lo specialista ha concluso organizzando
una artro-RMN anche della spalla sinistra e consigliando di continuare ad
assumere la terapia già impostata con antinfiammatori e riposo funzionale (doc.
26).
Il 28 febbraio 2024 è quindi
stata eseguita l’artro-RMN della spalla sinistra che ha mostrato un “quadro
di capsulite cronica adesiva con lesione completa del sovraspinato che risulta
parzialmente retratto. Esiti di trauma parziale a livello del sottoscapolare.
Entesite inserzionale dell'infraspinato con alterazioni a livello della
giunzione muscolo-aponeurotica. Importante ispessimento della sinovia in sede
intra-articolare con aspetti di condromatosi sinoviale. Possibile lesione del
profilo inferiore della capsula con fuoriuscita di mezzo di contrasto nel
connettivo para-articolare. Non aspetti edemigeni ossei o bone bruise”
(doc. 19).
In data 8 marzo 2024 ha avuto
luogo un nuovo controllo presso il dr. med. __________, il quale ha attestato
quanto segue:
" Il
paziente clinicamente riferisce una regressione dei disturbi della spalla
destra dove i dolori sono attualmente più che accettabili, mentre persistono disturbi
a livello della spalla sinistra che però erano già presenti in passato. Il
paziente per il momento non ha a disposizione le immagini dell'esame
recente e nemmeno quelle passate eseguiti in Svizzera interna.” (doc. 25;
n.d.r.: il corsivo è della redattrice).
Il curante ha concluso
consigliando di proseguire con il riposo funzionale e trattamento con
antinfiammatori, precisando che avrebbe rivisto l’assicurato “… per un
controllo clinico a breve appena il paziente avrà a disposizione le immagini
degli esami eseguiti in Svizzera interna per valutare le soluzioni chirurgiche
della spalla sinistra” (doc. 25).
In data 17 aprile 2024, RI 1 ha
di nuovo consultato il dr. med. __________ che ha attestato quanto segue:
" Il signor RI
1 si presenta per un controllo clinico, egli ha portato la vecchia
documentazione radiologica, si nota soprattutto una RM della spalla
sinistra, quest'ultima mette in evidenza una piccola lesione parziale
del muscolo sovraspinato, in confronto dell'artro-RM della spalla sinistra
attuale vi è un netto peggioramento in quanto l'artro-rm mette in evidenza una
grande rottura transmurale a livello del muscolo sovraspinato.” (doc. 28; n.d.r.:
il corsivo è della redattrice).
Dal rapporto relativo alla
visita del 13 giugno 2024 presso il dr. med. __________, si evince in
particolare quanto segue:
" Il signor RI
1 si presenta per un controllo clinico, dopo le sedute di fisioterapia.
Riferisce un netto miglioramento dei disturbi a livello della spalla destra
così come a sinistra. I disturbi predominanti persistono sempre sulla spalla
sinistra con dolori ancora presenti durante l'abduzione o qualsiasi attività
forzata.
(…).
Con il paziente e sua moglie, che Io accompagna, viene discusso il
procedere come pure intervento chirurgico a livello della spalla sinistra
ovvero reinserzione del tendine muscolo spovraspinato che ha subito una lesione
completa. Vengono rispiegate le problematiche e le tempistiche dell'intervento
con rischio di degenerazione adiposa del muscolo sovraspinato, e di seguito in
futuro impossibilità di reinserzione del tendine.
Il paziente a priori vuole eseguire l'intervento a settembre 2024.
Per il momento viene consigliato di continuare ad eseguire la fisioterapia
secondo prescrizione data.
Rivedrò il paziente per un breve controllo clinico e per
ridiscutere eventuale intervento chirurgico quando se la sentirà.” (doc. 27).
Dalla nota relativa al
colloquio telefonico intercorso il 17 giugno 2024 tra una funzionaria dell’CO 1
e l’insorgente, risulta quanto segue:
" L'assicurato
ci informa che attualmente esegue fisioterapia due/tre volte a settimana.
Ha iniziato il secondo ciclo di fisioterapia.
Settimana scorsa ha avuto il primo appuntamento presso
l'ortopedico, dottor __________.
Prima di andare dal dottor __________ è sempre stato in cura dalla
dottoressa __________, la sua curante.
Attualmente non ha un prossimo appuntamento con il dottor __________,
al termine del ciclo di fisioterpia verificherà gli esiti ed eventualmente
andrà nuovamente in visita da lui.
Se la fisioterapia non dovesse portare miglioramenti dovrà fare un
intervento alla spalla sinistra.
Chiariamo i disturbi.
L'assicurato ha disturbi alla spalla sinistra ed alla spalla
destra.
Racconta che è scivolato dalla vasca e per attutire il colpo si
è aggrappato con la mano sinistra al lavandino.
Con la spalla sinistra, siccome si è aggrappato al lavandino,
ha fatto una distorsione.
Con la spalla destra ha ricevuto un colpo diretto, come alla
faccia.
Attualmente al viso non ha più problemi.
Avverte dolori costanti ad entrambe le spalle, soprattutto alla
sinistra.
Il dottor __________ interverrebbe chirurgicamente unicamente alla
spalla sinistra.
La spalla destra dovrebbe risolversi con le terapie conservative.
Nega antecedenti a queste parti del corpo.
Chiariamo l'attività di riferimento e lavorativa.
L'assicurato dal 2018 non lavora più a seguito di un infortunio al
ginocchio (CO 1). È tornato abile a fine 2021 ed a partire da marzo 2022 è in
disoccupazione. Attualmente non ha più diritto alla diso.
L'assicurato ha un diploma come idraulico ottenuto in Italia. Ha
sempre
svolto questa professione.”
(doc. 18; n.d.r.: il corsivo è della redattrice)
Il 2 e 23 luglio 2024, la dr.ssa
med. __________ ha attestato un’incapacità lavorativa del 100% dal 1° al 31
luglio 2024 rispettivamente dal 1° al 31 agosto 2024, con l’indicazione “motivo:
infortunio” (doc. 31 e doc. 33).
Interpellata
dall’amministrazione in merito all’aspetto eziologico, nell’apprezzamento medico
del 31 luglio 2024 (doc. 35), la dr.ssa med. __________, alla domanda “1. Prima
dell’infortunio l’assicurato presentava, secondo il criterio della probabilità
preponderante, delle manifestazioni manifeste o asintomatiche alla parte del
corpo interessata dall’attuale infortunio?”, ha risposto come segue:
" Spalla sinistra
1. Sì. Alla RMN da me visionata è presente una capsulite cronica adesiva con
lesione completa del sovraspinato che risulta parzialmente retratto. Esiti di
trauma parziale a livello del sottoscapolare. Entesite inserzionale
dell'infraspinato con alterazioni a livello della giunzione
muscolo-aponeurotica. Importante ispessimento della sinovia in sede
intraarticolare con aspetti di condromatosi sinoviale.
(…).
Spalla destra
1. Sì. Come riportato dalla RMN da me visionata vi è presente una tendinosi in
possibili esiti distrattivi parziali del sottoscapolare senza lesioni maggiori
o retrazioni del tendine, aspetto alterato in particolare della porzione
superiore con possibile interessamento delle fibre del pulley e dislocazione
antero-mediale con aspetto di sublussazione anteriore e presenza di una
tendinopatia nella porzione intra articolare. Sinovite reattiva e capsulite.
Lesione dei legamenti dell'intervallo dei rotatori e possibile alterazione del
gleno omerale superiore e del gleno-omerale inferiore con fissurazione del
profilo inferiore della capsula articolare.
(…)
Volto e colonna cervicale.
1. Sì. Alla TAC del massiccio facciale e colonna cervicale eseguita in PS il
19.01.2024 si evidenziano segni di cervico-uncoartrosi nel tratto C5/C7. (…)”
Alla domanda “3. In caso di risposta affermativa alla domanda 1:
3.1. L'infortunio ha causato
con probabilità preponderante ulteriori lesioni strutturali oggettivabili? In
caso negativo si prega di motivare. 3.2. In caso negativo, da quale data la
sintomatologia non è più influenzata con probabilità preponderante dalle
conseguenze dell'infortunio?”, la fiduciaria ha rilevato come segue:
" Spalla
Sinistra
1. (…).
3. No. L'assenza di aspetti edemigeni ossei o bone bruise depongono per un
trauma non recente del sottoscapolare. La capsulite cronica adesiva con lesione
completa del sovraspinato che risulta parzialmente retratto è chiaramente una
patologia cronicizzata e la retrazione del sovraspinato rafforza l'ipotesi di
una rottura non recente. Entesite inserzionale dell'infraspinato e condromatosi
sinoviale non sono patologie post-traumatiche, quanto infiammatorie. Inoltre
nella visita del 80.03.2024 il dr __________ affermava anche: persistono
disturbi a livello della spalla sinistra che però erano già presenti in
passato.
Spalla destra
1. (…)
3. No. Alla RMN non sono evidenziabili ematomi o contusioni che
depongano per lesioni legamentose o capsulari recenti. Anche nella visita di PS
viene descritta una dolorabilità generale alla palpazione e mobilizzazione
attiva e passiva di spalla destra e di scapola, senza però evidenziare una
limitazione funzionale di nuova insorgenza.
Volto e colonna cervicale.
1. (…).
3. Si, l'infortunio ha causato una modesta tumefazione dei tessuti molli
epicranici in regione fronto-basale-periorbitaria a destra come esito contusivo
indicato nella TAC da me visionata.
3.2. Si tratta di un trauma contusivo al volto e alle spalle in
presenza di una nota artrosi cervicale e aspetti patologici e degenerativi a
livello delle spalle bilateralmente; pertanto, la sintomatologia non è più
influenza con probabilità preponderante dalle conseguenze del trauma a partire
da quattro mesi dopo l'evento, ovvero dal 19.05.2024.”
Pendente causa, l’avv. RA 1 ha
versato agli atti il rapporto 7 febbraio 2024 del dr. med. __________, relativo
alla consultazione del 6 febbraio 2024 (doc. C, pocanzi riportato) e la
certificazione 27 settembre 2024 della dr.ssa med. __________, attestante
un’incapacità lavorativa del 100% dal 1° al 31 ottobre 2024 con l’indicazione “motivo:
infortunio” (doc. D).
Nuovamente interpellata
dall’amministrazione a proposito della documentazione medica ulteriormente
acquisita, con apprezzamento del 25 ottobre 2024 (doc. III-1), la dr.ssa med. __________
ha osservato quanto segue:
" Alla luce
del nuovo rapporto del dott. med. __________ del 07.02.2024 che indica delle
lesioni compatibili con un trauma da impatto posteriore della spalla destra, su
richiesta della divisione giuridica, faccio le seguenti valutazioni:
1. Nel referto del pronto soccorso del 19.01.2024 si parla di una caduta
accidentale dalla propria altezza con trauma all'emivolto destro e alla spalla
destra. Nello stato locale viene riscontrato escoriazione ed ematoma
sopracciliare destro ed escoriazioni al naso, dolorabilità alla palpazione
dello zigomo destro e della regione frontale destra. Pertanto, si tratta di un
trauma con impatto, non posteriore al capo, quanto al volto, ovvero, un trauma
anteriore. Va da sé che anche la spalla non può aver avuto un impatto
posteriore.
Considerandi
2.
Alla risonanza del 01.02.2024 alla spalla destra si evidenzia
un edema da possibile alterazione distrattiva parcellare senza segni per
retrazione della componente anteriore del deltoide che
potrebbe essere verosimilmente un segno di contusione locale
legato alla caduta. Ricordo infatti che in Pronto Soccorso in data 19.01.2024
viene riportato in anamnesi che il paziente scivola e cade al suolo impattando
a livello del volto e della spalla destra.
In tale occasione, viene anche ricordato che il paziente non ha
avuto episodi di perdita di coscienza e ricorda l'accaduto. Nella stessa
lettera viene specificato che, oltre al trauma al volto e alla spalla destra e
dolorabilità alla palpazione e mobilizzazione del rachide cervicale, non vi
sono altri segni di traumatismo.
3.
Nella risonanza magnetica dell'01.02.2024 vi sono numerosi elementi che
evidenziano una cuffia dei rotatori degenerata come fenomeni degenerativi e
fibrosi nella regione inserzionale del sovraspinato, infiammazione cronica
(tendinosi del sottoscapolare e tendinopatia intrarticolare nel capolungo del
bicipite) oltre che sinovite reattiva e capsulite. Tale risonanza è stata
effettuata solo due settimane dopo la caduta, pertanto, queste condizioni
infiammatorie erano già preesistenti al trauma. Come noto in medicina, la
cuffia dei rotatori, soprattutto a livello intrarticolare possiede dei tendini
ipovascolarizzati che progressivamente nel tempo si logorano e si infiammano e
difficilmente riescono a guarire e tendono invece, nel corso del tempo, a
sfibrarsi e rompersi.
Per quanto riguarda invece la spalla sinistra, come già spiegato nella
precedente sottoposizione, ricordo che in data 19.01.2024, giorno della caduta,
l'assicurato non riferiva alcun trauma contusivo distrattivo alla spalla
sinistra e nel rapporto medico del dott. __________ del 26.02.2024 veniva
riferito che «il paziente ripete di avere dei dolori a livello della spalla
sinistra già prima dell'infortunio, anche se ora sono peggiorati». Inoltre,
nella risonanza del 28.02.2024 venivano esclusi aspetti edemigeni ossei o bone
bruise, segni patognomonici per un quadro clinico recente, viceversa si
ri-scontrava un quadro di capsulite cronica adesiva con una lesione dei
sovraspinato già retratta, un quadro infiammatorio (entesite inserzionale
dell'infraspinato, ispessimento della sinovia in sede intrarticolare con
aspetti di condromatosi sinoviale) chiari elementi che depongono per un quadro
degenerativo ed inveterato nel tempo.”
2.8
Chiamato ora a pronunciarsi,
attentamente valutato l’insieme della documentazione medica agli atti, questo
Tribunale ritiene che la valutazione espressa dalla dr.ssa med. __________, medico
___________ (in questo contesto, va segnalato che, secondo una costante
giurisprudenza, i medici ___________, così come gli specialisti del Centro __________
dell’CO 1, sono considerati, per la loro funzione e per la loro posizione
professionale, come degli specialisti in materia di traumatologia, a
prescindere dalla loro specializzazione medica - cfr. STF 8C_108/2020 del 22
dicembre 2020 consid. 4.4.2; 8C_219/2022 del 2 giugno 2022 consid. 3.2 con
rinvii; 8C_355/2022 del 2 novembre 2022 consid. 7.2; 8C_51/2023 del 15 giugno 2023
consid. 5.2), secondo la quale l’evento infortunistico del 19 gennaio 2024 ha
peggiorato soltanto temporaneamente il preesistente stato (morboso) delle
spalle, possa validamente costituire da base al giudizio che è ora chiamato a
rendere.
In effetti, la dott.ssa __________,
segnatamente con gli apprezzamenti del 31 luglio (doc. 35) e 25 ottobre 2024
(doc. III-1), ha spiegato nel dettaglio e in maniera convincente, alla luce
dell’insieme della documentazione medica agli atti riassunta al consid. 2.7., i
motivi per cui ritiene che la causalità naturale relativa ai disturbi denunciati
del ricorrente alle spalle sia da ascrivere, successivamente al 19 maggio 2024,
a fattori extra-infortunistici.
In particolare, la fiduciaria dell’CO 1 ha sottolineato, per quanto concerne la
spalla destra, come l’esame strumentale - eseguito nei giorni
immediatamente successivi all’infortunio - abbia evidenziato un importante
stato morboso ampiamente preesistente al trauma, caratterizzato da fenomeni
degenerativi e fibrosi nella regione inserzionale del sovraspinato,
infiammazione cronica (tendinosi del sottoscapolare e tendinopatia
intraarticolare nel capolungo del bicipite) oltre che sinovite reattiva e
capsulite. Ella ha pure ricordato che è notorio in medicina che la cuffia dei
rotatori, soprattutto a livello intrarticolare, presenta dei tendini ipovascolarizzati
che progressivamente nel tempo si logorano e si infiammano e difficilmente
riescono a guarire, tendendo invece a sfibrarsi e rompersi. Inoltre, l’artro-RMN
del 1° febbraio 2024 non ha messo in evidenza ematomi o contusioni che
depongano per lesioni legamentose o capsulari recenti, ma soltanto un edema da
possibile alterazione distrattiva parcellare senza segni per retrazione della
componente anteriore del deltoide che potrebbe essere verosimilmente un segno
di contusione locale legato alla caduta. Pertanto, da questo referto è
sostanzialmente emerso un quadro compatibile con un trauma
distrattivo/contusivo di lieve entità su una degenerazione articolare diffusa. Ciò
ha comportato (in assenza di lesioni aggiuntive, in particolare dal profilo
strutturale) un plausibile peggioramento transitorio dello stato morboso di
base della spalla destra. Del resto, al PS era stata refertata una dolorabilità
generale alla palpazione e mobilizzazione attiva e passiva della spalla destra
e della scapola, senza però evidenziare una limitazione funzionale di nuova
insorgenza.
Per quanto concerne invece la spalla
sinistra, la dott.ssa __________ ha sottolineato che nell’esame strumentale
del 28 febbraio 2024 sono stati esclusi aspetti edemigeni ossei o bone bruise,
segni patognomonici per un quadro clinico recente, viceversa si riscontrava un
quadro di capsulite cronica adesiva con una lesione dei sovraspinato già
retratta, un quadro infiammatorio (entesite inserzionale dell'infraspinato,
ispessimento della sinovia in sede intrarticolare con aspetti di condromatosi sinoviale),
chiari elementi che depongono per un quadro degenerativo ampiamente
preesistente. Da questo referto è pertanto emerso sostanzialmente un quadro
compatibile con una degenerazione articolare diffusa e cristallizzata, in
assenza di segni di traumi distrattivi/contusivi recenti, neppure di lieve
entità. Del resto, il giorno della caduta, l’assicurato (che non aveva avuto
episodi di perdita di coscienza e ricordava l’accaduto) non aveva riferito
alcun trauma contusivo distrattivo alla spalla sinistra e nel rapporto del 26
febbraio 2024 dello specialista curante veniva riferito che i dolori alla
spalla sinistra – presenti già prima dell’infortunio - erano peggiorati al
momento della visita del 23 febbraio 2024.
Trattandosi del volto e della
colonna cervicale, la fiduciaria ha rilevato che la TAC del 19 gennaio 2024
aveva mostrato segni di cervico-uncoartrosi nel tratto C5/C7 e che l’infortunio
aveva causato una modesta tumefazione dei tessuti molli epicranici in regione
fronto-basale-periorbitaria a destra, quale esito contusivo.
In conclusione, la dr.ssa med. __________
ha ritenuto che l’insorgente, a causa dell’infortunio, ha riportato un trauma
contusivo al volto e alle spalle, in presenza di una nota artrosi cervicale,
rispettivamente di aspetti patologici e degenerativi, e che, pertanto, la
sintomatologia non è più imputabile con probabilità preponderante alle
conseguenze del noto trauma trascorsi quattro mesi, ovvero dal 19 maggio 2024.
In questo senso, il TCA evidenzia
che il medico fiduciario ha enunciato il proprio apprezzamento in piena
conoscenza dei dati anamnestici dell’assicurato e che ha saputo motivare
adeguatamente il proprio parere dal profilo medico-scientifico, considerando
non solo il meccanismo infortunistico (cfr. doc. III-3: “Chiaramente a parte
la cinetica si debbono considerare i danni che tale evento avrebbe comportato e
tale danno conseguente deve essere dimostrato non solo su base clinica ma assai
di più per via strumentale.”; al riguardo, cfr. la STF 8C_672/2020 del 15
aprile 2021 consid. 4.1.3, pubblicata in: SVR 10/2021 UV n. 34 p. 154 ss., in
cui la Corte federale ha precisato che, trattandosi di stabilire l’eziologia
delle rotture della cuffia dei rotatori, al criterio del meccanismo
infortunistico non può essere attribuito un ruolo prevalente; si veda comunque
pure il considerando 4.5).
Del resto, il dr. med. __________
(in particolare nei certificati del 23 febbraio, 8 marzo, 17 aprile e 13 giugno
2024, di cui ai doc. 25-28) non si è pronunciato sull’eziologia dei disturbi che
l’insorgente denuncia alle spalle (le generiche indicazioni “contusione/distorsione
della spalla destra” o “distorsione della spalla sinistra” non
bastano). Nel referto del 6 febbraio 2024 (che, tra l’altro, è stato prodotto
per la prima volta davanti al TCA), lo specialista curante ha poi attestato che
la spalla destra “mette in evidenza un trauma compatibile con impatto
posteriore sulla spalla destra con transazione della testa dell'omero verso
anteriore” (cfr. doc. C), quando l’insorgente, a causa dell’infortunio in
questione, ha riportato (come peraltro pertinentemente osservato dal medico
fiduciario - doc. III-1) un trauma con impatto anteriore (cfr. consid.
2.7.).
Inoltre, i certificati 2 e 23 luglio e 27 settembre 2024 della dr.ssa med. __________
(cfr. doc. 31, 33 e D) si limitano ad attestare l’esistenza di un’incapacità
lavorativa del 100% senza pronunciarsi - in maniera motivata (evidentemente, la
sola indicazione generica “motivo: Infortunio” non può bastare) -
sull’eziologia dei disturbi. Parimenti dicasi, per le stesse ragioni, per i
certificati del medesimo tenore datati 28 novembre 2024 (cfr. doc. E e F).
Giova comunque qui sottolineare che l’inabilità lavorativa dell’insorgente -
che peraltro non è neppure contestata da parte dell’assicuratore - è irrilevante
ai fini del giudizio. Decisiva è infatti solamente la causalità naturale tra i
disturbi alle spalle dell’insorgente e l’infortunio del 19 gennaio 2024.
Pertanto, dalla documentazione
medica a disposizione non emergono elementi atti a generare dei dubbi, nemmeno
lievi (su questo aspetto, si veda la DTF 135 V 465), circa la correttezza del
parere espresso della specialista interpellata dall’amministrazione.
In esito alle considerazioni che precedono, questo Tribunale ritiene pertanto dimostrato,
con il grado di verosimiglianza preponderante abitualmente applicato nel
settore delle assicurazioni sociali (DTF 138 V 218 consid. 6 pag. 221 con
riferimenti), che l’evento infortunistico del 19 gennaio 2024 ha provocato un
peggioramento soltanto temporaneo del preesistente stato (morboso) dell’assicurato,
in particolare a livello delle spalle.
2.9
Questa Corte è ancora chiamato a
stabilire se l’assicuratore resistente era legittimato a dichiarare raggiunto
lo status quo sine (e, pertanto, a porre fine alle proprie prestazioni)
a distanza di quasi sette mesi dall’infortunio del 19 gennaio 2024.
A questo proposito, il TCA
segnala che nelle STF 8C_485/2014 del 24 giugno 2015, 8C_355/2022 del 2
novembre 2022 e 8C_326/2023 del 6 ottobre 2023, l’Alta Corte ha confermato il raggiungimento
dello status quo sine tre mesi dopo una contusione subita da una spalla,
contusione che aveva scompensato un’alterazione preesistente e rimasta fino a
quel momento asintomatica, così come indicato dal medico fiduciario
dell’amministrazione.
Va pure sottolineato che, nella
STF 8C_729/2023 del 10 luglio 2024, il Tribunale federale ha confermato la
decisione dei giudici cantonali di confermare il provvedimento con il quale
l’amministrazione, fondandosi sul parere del proprio medico di fiducia, aveva
considerato raggiunto lo status quo sine due mesi dopo la contusione
subita dall’assicurato alla spalla sinistra, contusione che, anche in questo
caso, aveva scompensato una alterazione preesistente e rimasta fino a quel
momento asintomatica.
Per dei casi analoghi, si vedano
la STCA 35.2016.77 del 9 gennaio 2017 consid. 2.8, ove è stato confermato il
raggiungimento dello status quo sine vel ante in relazione a una
contusione subita dall’assicurata alla spalla sinistra trascorsi 2 mesi e 21 giorni
dell'episodio iniziale, la STCA 35.2022.34 del 18 luglio 2022 consid. 2.8.3,
ove è stato confermato il raggiungimento dello status quo sine vel ante
in relazione a una contusione subita dall’assicurato alla spalla destra a
distanza di circa 3 mesi dal trauma e la STCA 25.2023.62 del 14 dicembre 2023, concernente
un assicurato che aveva riportato un trauma distorsivo al braccio
destro, in cui è stato sottolineato che l’amministrazione, avendo riconosciuto
il proprio obbligo a prestazioni per più di 5 mesi, aveva ossequiato la
giurisprudenza citata in precedenza.
Nella presente fattispecie,
riconoscendo il proprio obbligo a prestazioni sino al 12 agosto 2024, dunque
per quasi 7 mesi (e, quindi, ben oltre i 2/3 mesi), l’CO 1 ha ossequiato la
giurisprudenza citata in precedenza.
Stante quanto precede - ricordato
che l’assicuratore infortuni non è tenuto a dimostrare l’esistenza di una causa
extra-infortunistica a cui imputare i disturbi accusati dall’interessato
(cfr. STFA U 152/03 del 21 aprile 2005 e riferimenti ivi menzionati; STCA
35.2017.62
del 2 ottobre 2017 consid. 2.9; 35.2018.113 del 5 marzo 2019 consid.
2.9) - deve essere confermata la decisione su opposizione impugnata, mediante
la quale è stato dichiarato estinto dal 13 agosto 2024 il nesso di causalità
naturale tra l’infortunio assicurato e i disturbi alle spalle).
2.10
Da ultimo, per quanto riguarda il
preteso riconoscimento di una rendita d’invalidità e/o di un’IMI, il TCA rileva
che - avendo l’assicuratore resistente posto termine alle prestazioni in
ragione dell’estinzione del nesso di causalità naturale con l’evento traumatico
assicurato -, è a priori escluso che il ricorrente possa vantare un
diritto alle prestazioni di lunga durata (cfr. STF 8C_201/2024 del 18 dicembre
2024.
consid. 3; 8C_355/2022 del 2 novembre 2022).
2.11
Va qui ricordato che, quando
l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,
in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la
probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che
altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si
rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove;
cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes,
pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda
pure STF 9C_632/2012 del 10 gennaio 2013; STF 9C_231/2012 del 24 agosto 2012).
Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente
all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e
sentenza ivi citata).
In concreto, il TCA rinuncia
all'assunzione di ulteriori prove, ritenendo la situazione già sufficientemente
chiarita.
In particolare, questa Corte non
ravvede ragioni per procedere a richiamare dai dr. med. __________ e __________
le cartelle cliniche del ricorrente, rispettivamente per procedere
all’audizione testimoniale del dr. med. __________. In effetti, la
documentazione agli atti è completa tanto da non necessitare di ulteriori
complementi (cfr. STF 9C_394/2016 del 21 novembre 2016 consid. 6.2; STCA
36.2017.31
dell'8 giugno 2017 consid. 2.12 in fine; 35.2017.62 del 2 ottobre
2010.
consid. 2.10; 32.2018.123 del 6 giugno 2019 consid. 2.8; cfr. anche la
STCA 35.2023.28 del 22 maggio 2023, consid. 2.10). Non vi è pertanto da
attendersi che ulteriori provvedimenti istruttori possano mettere in luce nuovi
e rilevanti elementi di valutazione.
2.12
L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore
fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice,
rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio
e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un
comportamento temerario o sconsiderato.
In data 1° gennaio 2021 è entrata
in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora
unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.
Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui
in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese
se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede
il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento
temerario o sconsiderato.
Nel caso concreto, trattandosi di
prestazioni LAINF, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di
prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie.
Sul tema cfr. anche STF
9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022
KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio
2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi,
Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les
tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin
2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107); Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato
del 21 agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio
2021.
nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica
dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale
cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della
revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle
assicurazioni) e controprogetto».
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti