35.2024.9
Discussa l'eziologia di una rottura della cuffia dei rotatori della spalla. Accertato che l'infortunio ha causato un peggioramento soltanto temporaneo dello stato preeistente
3 giugno 2024Italiano29 min
dell’assicurato ha prodotto un rapporto, datato 23 marzo 2024, del dott. __________
Source ti.ch
Incarto
n.
35.2024.9
mm
Lugano
3 giugno 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Maurizio Macchi, cancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 1° febbraio 2024 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 15 dicembre 2023 emanata
da
CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto in fatto
1.1. In data 22 aprile 2020, RI 1, nato
nel 1969, a quel momento dipendente della ditta __________ in qualità di
collaboratore tuttofare e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni e
le malattie professionali presso CO 1 (di seguito: CO 1), è caduto sulla spalla
destra mentre tagliava il prato, evento annunciato all’assicuratore LAINF a
titolo d’infortunio-bagatella (cfr. doc. 1).
L’istituto assicuratore ha
assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. Dalle carte processuali emerge che
nel corso del mese di gennaio 2022 l’assicurato ha consultato il dott. __________
per un dolore alla spalla destra (cfr. doc. 3), annunciato all’CO 1 quale
ricaduta nel maggio 2022 (doc. 8).
La RMN del 18 maggio 2022 ha
evidenziato la presenza di un’estesa lesione transmurale del tendine del
muscolo sovraspinato con retrazione sottoclavicolare, senza segni d’involuzione
adiposa del ventre muscolare (doc. 6).
In data 14 giugno 2022, RI 1 è
quindi stato sottoposto a un intervento artroscopico alla spalla destra con
ricostruzione dei tendini sovraspinato, sottoscapolare e infraspinato, nonché
resezione acromio-clavicolare e acromioplastica (doc. 17).
1.3. Esperiti gli accertamenti
medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 14 luglio 2023, l’CO
1 ha negato il proprio obbligo a prestazioni a proposito dei disturbi alla
spalla destra oggetto dell’annuncio di ricaduta, ritenuto che essi non
avrebbero costituito una conseguenza naturale dell’evento traumatico
dell’aprile 2020 (doc. 62).
A seguito dell’opposizione
interposta dal sindacato RA 1 per conto dell’assicurato (cfr. doc. 63 e doc.
68), in data 15 dicembre 2023, l’amministrazione ha confermato in sostanza il
contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. 69).
1.4. Con tempestivo ricorso del 1°
febbraio 2024, RI 1, sempre rappresentato dall’RA 1, ha chiesto che, annullata
la decisione su opposizione impugnata, venga accertata l’esistenza di un legame
causale con l’infortunio del 22 aprile 2020 e l’assicuratore convenuto
condannato a corrispondere le prestazioni legali.
A sostegno delle proprie pretese,
l’insorgente ha sviluppato in particolare la seguente argomentazione:
" (…) A ben
vedere il fiduciario esprime delle considerazioni ponderandole nell’insieme
senza però esporre una narrazione di carattere medico. In realtà il tema della
causalità assicurativa è un argomento prettamente giuridico e non medico.
Lo specialista in questo caso aiuta a fornire le indicazioni
necessarie a prendere una decisione ma non per forza decisivo. Proprio in
questa ottica abbiamo espresso i nostri dubbi e richiamato la CO 1 a prendere a
carico il caso poiché valgono esattamente tutta un’altra serie di altri
ragionamenti già proposti.
(…).
In ragione di questo schema la posizione dell’assicuratore è
davvero e ragionevolmente molto discutibile.
La CO 1, benché fu annunciato un caso bagatella comunque pagò
prestazioni per ben 5 mesi che in principio non sono per nulla pochi.
Le cure proposte di tipo conservativo (le infiltrazioni danno
risultati su un periodo di alcuni mesi), in un periodo dove c’erano anche delle
difficoltà a curarsi a causa della pandemia da una parte e dove c’erano anche
delle difficoltà oggettive da parte del ricorrente medesimo (la necessità di
avere una risorsa, il cambio del medico curante, la difficoltà di relazionarsi
con __________ che non era il suo curante ma solo colui che è intervenuto in
questa specifica casistica).
Poi i disturbi sono stati annunciati al curante vero e proprio già
nel corso del 2021 e ad inizio 2022 venne inviato dal Dr. __________. Dunque,
la cadenza della richiesta di cura appare giustificabile alla luce dei diversi
elementi citati e della cadenza.
Le indicazioni di Dr. __________, il quale ha visionato la RM ed
ha effettuato l’esame artroscopico sulla presenza di una rottura inveterata, la
circostanza che con quel tipo di rottura, se presente prima del trauma, non
avrebbe potuto svolgere attività per lungo tempo, sono tutti indicatori che
indicano una chiara relazione tra l’evento ed il danno. Di conseguenza il
legame non è possibile ma è pure naturale ed altamente probabile.
Inoltre, secondo il fiduciario, il ricorrente con quel danno non
avrebbe potuto resistere, ma egli ancora oggi continua a svolgere lavori
pesanti e inadatti, sia pure con sacrificio, proprio perché dispongono di una
sola risorsa.
D’altro canto, se il ragionamento del Dr. __________ fosse
pertinente, nella misura in cui egli implicitamente afferma che il danno era
presente prima del trauma, bisogna concluderne che il trauma medesimo ha
provocato perlomeno la sindrome algica, quindi, ha scatenato una sintomatologia
che va presa ugualmente a carico della CO 1.
In questo senso ci troveremo confrontati con una modifica
direzionale quindi un cambiamento duraturo sostanziale dello stato di salute.” (doc.
I)
1.5. L’CO 1, in risposta, ha postulato
che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto
occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).
Fatti
1.6. Il 5 aprile 2024, il patrocinatore
dell’assicurato ha prodotto un rapporto, datato 23 marzo 2024, del dott. __________
e si è essenzialmente riconfermato nelle proprie allegazioni e conclusioni. In
particolare, egli ha segnalato che, dopo aver interrotto la relazione con il
dott. __________ e seguendo le indicazioni del suo medico curante in Italia,
l’insorgente “ha assunto una terapia
antidolorifica, composta da Takidol, dalle bustine di Oki (…), mentre prendeva
anche il Dafalgan al bisogno. Poi nell’anno 2021, come spiega lui stesso negli
atti CO 1, si è affidato alle cure del Dr. __________ spiegandogli i disturbi
per la spalla. Anche qui durante l’anno ha assunto farmacoterapia (agli atti),
che non è andata a carico della CO 1. Quest’ultimo, verso fine anno 2021 ha
dirottato il paziente dal Dr. __________. Di conseguenza nella fase tra ottobre
2020 ed autunno 2021 c’è stata attenzione rispetto alla problematica, magari
non come avrebbe meritato ma anche a causa delle oggettive difficoltà di
contesto e pure in considerazione che l’unico reddito di sostegno alla famiglia
era ed è il suo.” (doc. VIII).
L’assicuratore resistente si è
pronunciato al riguardo il 9 aprile 2024 (doc. X).
1.7. In data 9 aprile 2024, questo
Tribunale ha interpellato il dott. __________, al quale è stato chiesto di
prendere posizione in merito alle considerazioni espresse dal medico curante
specialista (doc. XII).
Il rapporto del consulente medico
dell’CO 1 è pervenuto il 24 aprile 2024 (doc. XIII).
Le parti hanno presentato le loro
osservazioni il 29 aprile 2024 (doc. XV), rispettivamente il 15 maggio 2024
(doc. XVII).
considerato in diritto
2.1. In concreto, è litigiosa la
questione di sapere se l’CO 1 era legittimata a negare il proprio obbligo a
prestazioni a proposito dei disturbi interessanti la spalla destra oggetto
dell’annuncio di ricaduta del 20 maggio 2022, oppure no.
2.2. Secondo l’art. 6 cpv. 1 LAINF, per
quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni assicurative sono
effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non professionali e
di malattie professionali.
2.3. Il diritto alle prestazioni
risultante da un infortunio assicurato presuppone l’esistenza di un nesso di
causalità naturale tra l’evento dannoso e il danno alla salute. Questa
condizione è adempiuta qualora si possa ammettere che, senza l'evento
infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si
sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia
stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che
l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un
danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che
l'evento appaia come una conditio sine qua non del danno. È questione di
fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un
nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si
determinano secondo il principio della probabilità preponderante -
insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile
generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di
assicurazioni sociali (DTF 142 V 435 consid. 1; 129 V 177 consid. 3.1, 402
consid. 4.3).
Se un infortunio ha semplicemente
scatenato un processo che sarebbe comunque insorto anche senza questo evento,
il nesso di causalità naturale tra i disturbi accusati dall’assicurato e
l’infortunio deve essere negato se lo stato morboso preesistente è ritornato ad
essere quello che era prima dell’infortunio (status quo ante) oppure se
ha raggiunto lo stadio che sarebbe prima o poi subentrato anche senza
l'infortunio (status quo sine) (RAMI 1992 U 142 p. 75 consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U.
Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der
Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).
2.4. Il diritto a prestazioni
assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata
tra l'evento dannoso e il danno alla salute.
Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto
quando, secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita, il
fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto,
sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in
questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a,
DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze citate).
Comunque, qualora sia carente il nesso di causalità naturale,
l'assicuratore può rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il
requisito della causalità adeguata (DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a;
su queste questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents,
Losanna 1992, p. 51-53).
La giurisprudenza ha inoltre
stabilito che in caso di danno alla salute fisica, dal momento in cui è
accertata la causalità naturale il nesso di causalità è generalmente ammesso
(DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine;
Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungs-rechts,
in SZS 2/1994, p. 104s; M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).
2.5. In virtù dell’art. 11 OAINF,
l’assicuratore LAINF è tenuto a riprendere l’erogazione delle prestazioni
assicurative in caso di ricadute o conseguenze tardive (cfr. Ghélew, Ramelet,
Ritter, op. cit., p. 71 e A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht,
Berna 1985, p. 277). Né la LAINF né l’OAINF prevedono, al riguardo, un limite temporale.
Pertanto, la pretesa potrà essere fatta valere anche qualora la ricaduta o le
conseguenze tardive appaiono, per la prima volta, dieci o vent’anni dopo
l’infortunio assicurato, e ciò indipendentemente dal fatto che, a quel momento,
l’interessato sia o meno ancora assicurato. Rilevante è soltanto l’esistenza di
un nesso di causalità (cfr. STF U 122/00 del 31 luglio 2001).
Nella sentenza pubblicata in RAMI
1994 U 206 p. 326 ss., il TF ha precisato che, trattandosi di una ricaduta, la
responsabilità dell’assicuratore infortuni non può essere ammessa soltanto
sulla base del nesso di causalità naturale riconosciuto in occasione del caso
iniziale. Spetta piuttosto a colui che rivendica le prestazioni dimostrare
l’esistenza di una relazione di causalità naturale fra i “nuovi disturbi” e
l’infortunio assicurato. Soltanto qualora il nesso di causalità è provato
secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, può essere
riconosciuto un ulteriore obbligo prestativo a carico dell’assicuratore-infortuni.
In assenza di prove, la decisione sarà sfavorevole all’assicurato, il quale
intendeva derivare diritti da un nesso di causalità naturale rimasto
indimostrato.
2.6. Nella concreta evenienza, dalla decisione su opposizione
impugnata (doc. 69) si evince che l’amministrazione ha negato il proprio
obbligo a prestazioni a proposito dei disturbi alla spalla destra oggetto
dell’annuncio di ricaduta, facendo capo alla valutazione 30 giugno 2023 del
proprio consulente medico, dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica.
In effetti, con rapporto del 30
giugno 2023, ricostruita l’anamnesi del ricorrente in base alla documentazione
contenuta negli incarti CO 1 e __________ (quest’ultimo responsabile per un
[ulteriore] evento traumatico accaduto il 4 aprile 2022 che aveva interessato
il rachide lombare e il piede destro), il dott. __________ ha formulato le
seguenti considerazioni a proposito dell’eziologia del danno diagnosticato alla
spalla destra:
" (…) La
risonanza magnetica nativa effettuata il 18.5.2022 aveva documentato la
presenza di una lesione estesa massiva del tendine del sovraspinato, retratto
fino in sede sotto-clavicolare, così come una risalita della testa omerale con
riduzione dello spazio sotto-acromiale (dr. __________).
Il 4.5.2020 annuncio d’infortunio bagatella: il 22.4.2020, verso
le ore 10:00, tagliando l’erba il signor RI 1 scivola e cade sulla spalla
destra.
Con riferimento allo scritto del dr. __________ del 7.7.2022, in
seguito all’evento del 22.4.2020 sono state effettuate complessivamente 3
visite, il 24.4.2020 con radiografie della spalla destra e impostazione di una
terapia antalgica, l’11.5.2020 e l’1.9.2020 per controllo.
Secondo quanto riferito nella lettera del 10.6.2022 sarebbero
state effettuate due infiltrazioni di Cortisone da parte del dr. __________.
In accordo con il tenore della decisione della __________ del
26.1.2023, ritengo tutt’al più possibile la presenza di un eventuale nesso di
causalità tra l’evento del 22.4.2020 e la massiccia rottura inoperabile della
cuffia dei rotatori, oggetto dell’intervento effettuato il 14.6.2022.
Questo in considerazione del fatto che l’evento in parola ha
comportato l’annuncio di un caso bagatella, senza interruzione dell’attività
lavorativa, con cura medica limitata a due visite di controllo oltre allo
studio radiologico effettuato in occasione della prima visita (complessivamente
quindi tre visite), con due infiltrazioni nella spalla destra.
In occasione dell’evento del 22.4.2020 il signor RI 1 lavorava
presso i __________, con mansioni di tecnico-manutentore-tuttofare. Attività
svolta fino a gennaio 2022, con inizio della collaborazione presso la ditta __________
a decorrere dall’1.2.2022 (rapporto consulente infortunio, signor __________,
del 9.5.2022).
L’assenza di inabilità lavorativa nello svolgimento di un’attività
fisicamente pesante per gli arti superiori, l’assenza di chiarimenti
diagnostici oltre a uno studio radiologico convenzionale della spalla destra
due giorni dopo l’evento traumatico, la dinamica contusiva (caduta sulla
spalla), la durata e l’entità della presa a carico terapeutica, sono ritenute
non essere compatibili con una rottura “fresca” traumatica di una cuffia dei
rotatori in occasione dell’evento del 22.4.2020.
Per quanto attiene alla presa a carico terapeutica, da notarsi in
particolare il fatto che pur non avendo mai chiuso l’infortunio (rapporto del
20.5.2022), il dr. __________ si è limitato a fatturare all’CO 1 le tre visite
mediche (24.2.2020 con radiografie, l’11.5.2020 e l’1.9.2020) con due
infiltrazioni di Diprophos, senza fisioterapia e senza ulteriore trattamento
farmacologico.” (doc. 61)
Il dott. __________ ha quindi
sostenuto che l’evento assicurato va considerato responsabile di aver
peggiorato soltanto temporaneamente lo stato della spalla destra con lo status
quo sine vel ante raggiunto, al più tardi, in occasione della visita del 1°
settembre 2020 presso il medico curante (cfr. doc. 60, p. 4).
In corso di causa, l’insorgente
ha versato agli atti un referto, datato 23 marzo 2024, del dott. __________,
spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia, il quale ha commentato
criticamente il parere espresso dal dott. __________:
" (…) La sua
assicurazione infortunio, la CO 1, ha rifiutato l’assunzione di ogni ulteriore
terapia.
Come unica ragione il medico di fiducia della CO 1 ha addotto
l’impossibilità di continuare a lavorare dopo una lesione del sovraspinato.
Secondo lui non è possibile eseguire qualsiasi attività in presenza
di una lesione del sovraspinato.
Il signor RI 1 è ancora in grado di lavorare, compensando con gli altri
muscoli ed evitando di portare pesi eccessivi, in particolare nell’abduzione.
Lo ha ancora dimostrato a più riprese dopo questa decisione.
Nel 2020 ha subito il primo infortunio alla spalla destra con
dolore, ridotta mobilità e mancanza di forza. Nei mesi successivi ha svolto
fisioterapia e un’infiltrazione subacromiale alla spalla destra presso il suo
medico a __________.
Dopo pochi mesi ha ripreso un’attività lavorativa, che ha
esercitato per quasi un anno e mezzo con limitazione funzionale.
A maggio 2023 [recte: aprile 2022] la situazione si è
esacerbata dopo un nuovo infortunio.
(…).
È chiaro che il signor RI 1 ha subito una lesione almeno parziale
del sovraspinato nel 2020, poi trattata conservativamente e peggiorata nel
tempo per gli sforzi con la spalla.
L’argomento del medico di fiducia dell’assicurazione CO 1, secondo
cui il signor RI 1 nel 2020 non era in grado di riprendere un’attività
lavorativa nel caso di una rottura del sovraspinato è priva di qualsiasi
valutazione oggettivabile. Il decorso clinico infatti conferma una lesione
parziale del sovraspinato. Si ricorda che il paziente è stato trattato conservativamente
con un’iniziale radiografia e con una terapia infiltrativa, che ha portato ad
una regressione dei dolori, tant’è che ha potuto riprendere la sua normale
attività con persistenti dolori.
È conosciuto sia clinicamente che nella letteratura, che una
lesione parziale del sovraspinato possa peggiorare successivamente una volta
ripresa l’attività. A causa dei dolori non è più riuscito a riprendere tutta la
forza in abduzione e estensione.
All’esame svolto a maggio 2022 era evidente che la lesione era una
chiara rottura di vecchia data, a causa della atrofia avanzata e retrazione
importante di gran parte del sovraspinato.
Alla visita odierna mi mostra di saper compensare abbastanza bene
la mancanza del muscolo sovraspinato con gli altri tendini e muscoli della
cuffia rotatoria.
Nel 2020 la lesione era parziale e ha avuto un decorso normale,
ossia un peggioramento, sforzando la spalla e la lesione subita, aggravatasi
poi con un nuovo infortunio nel 2022 (lesione totale e retrazione di non
recente data).” (doc. B2)
In data 18 aprile 2024, il TCA ha
chiesto al dott. __________ una presa di posizione sul contenuto del rapporto
del medico curante specialista del ricorrente (cfr. doc. XII).
Il consulente medico dell’CO 1 ha
risposto il 22 aprile 2024, formulando in particolare le seguenti
considerazioni con le quali ha confermato il parere secondo cui l’esistenza di
un nesso causale naturale tra i disturbi alla spalla destra e l’infortunio
Considerandi
dell’aprile 2020 è soltanto possibile:
" (…) Il
fatto che il signor RI 1 sia stato sottoposto a una radiografia della spalla
sinistra [recte: destra] in occasione della prima delle 3 visite
effettuate sull’arco di più di 4 mesi in seguito all’infortunio del mese di
aprile 2020, non apporta nessun elemento di giudizio a favore di un’ipotetica
lesione acuta della cuffia dei rotatori. L’esame radiologico permette per
contro di escludere delle lesioni ossee, con indicazioni indirette sull’entità
delle forze messe in gioco nel contesto di un evento contusivo.
Con riferimento al tenore delle notizie telefoniche del 16.12.2022
contenute nell’incarto della __________, il signor RI 1 non sarebbe stato sottoposto
a degli ulteriori accertamenti diagnostici (risonanza magnetica in particolare)
nell’intervallo temporale tra il 22.4.2020 e il 20.1.2022 (__________),
rispettivamente il 18.5.2022 (Clinica __________).
Come già ritenuto nella presa di posizione del 30.6.2023,
l’annuncio del caso come bagatella senza inabilità lavorativa nello svolgimento
di un’attività di tecnico-manutentore-tuttofare, fisicamente pesante per gli
arti superiori, l’assenza di chiarimenti diagnostici oltre alla semplice
radiografia effettuata in occasione della prima visita medica, la durata e
l’entità della presa a carico terapeutica (3 visite nello spazio di oltre 4
mesi), vengono ritenuti non essere compatibile con una rottura “fresca”
traumatica di una cuffia dei rotatori.
De facto, la situazione non è a suo tempo stata ritenuta tale da
richiedere delle misure diagnostiche specifiche alla ricerca di eventuali
lesioni acquisite acute della cuffia dei rotatori. Le infiltrazioni effettuate
dal dr. __________ risultano essere aspecifiche, indicate in particolare
nell’acutizzazione di tendinopatie croniche e non quale prima opzione
terapeutica nei casi di lesioni acute senza ulteriori misure diagnostiche o
terapeutiche.
Concordo con il dr. __________ sul fatto che una lesione parziale
della cuffia dei rotatori è suscettibile di peggiorare progressivamente. Con
riferimento al rapporto operatorio del 14.6.2022 la lesione irreparabile
riscontrata si estendeva tuttavia ai tendini del muscolo sotto-scapolare, ai
tendini del muscolo sovra-spinoso e a quelli del muscolo infra-spinoso,
associati a un’artrosi acromio-claveare e a un conflitto sub-acromiale.
Questo dato di fatto rispecchia quindi ragionevolmente l’evidenza
che il signor RI 1 presentava delle alterazioni pluri-tendinee di lunga data
manifestamente non riconducibili all'evento contusivo puntuale del 22.4.2020.
Sulla base delle considerazioni che precedono, ritengo che il
rapporto del dr. __________ del 23.3.2024 non apporti nuovi elementi di
giudizio atti a invalidare le considerazioni espresse nell’apprezzamento del
30.6.2023.” (doc. XIII)
2.7
Per costante giurisprudenza, in un
procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo
l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che
precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il
diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STF U 259/02 dell'8
luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege
in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).
Nella DTF 125 V 351 seg. (=
SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572),
la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle
dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante,
a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente
motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere
degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che
il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,
non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.
Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
In una sentenza 8C_216/2009
del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha
precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria
sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze
dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, neppure il
più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali
rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi
che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU,
discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità
dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova
propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare,
anche le certificazioni dei medici curanti.
Trattandosi invece di perizie
affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura amministrativa, a
medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti, esse
godono di piena forza probatoria, a condizione che non esistano indizi concreti
che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF 8C_862/2014 del 2 aprile 2015
consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).
Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante
è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami
approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata,
che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella
presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano
motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352;
RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss.,
consid. 1c e riferimenti).
L'elemento
rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo
di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma
semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
È infine utile
osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può
evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per
cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va,
tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i
diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista
medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e
qual è l’opinione più adeguata (cfr. STF I 811/03 del 31 gennaio 2005 consid. 5
in fine; STF I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).
2.8
Nella concreta
evenienza, chiamato a pronunciarsi su una questione di carattere squisitamente
medico, questo Tribunale ritiene di poter far capo al parere espresso dal dott.
__________, specialista proprio nella materia che qui interessa e che vanta
un’ampia esperienza in materia di medicina assicurativa e infortunistica,
secondo il quale i disturbi alla spalla destra annunciati a titolo di ricaduta
non costituiscono una probabile conseguenza naturale dell'infortunio occorso
nel mese di aprile 2020.
In particolare, il consulente
dell’assicuratore convenuto, in piena conoscenza dei dati anamnestici
dell’assicurato, ha saputo spiegare, in modo senz’altro convincente, per quali
ragioni mediche è semplicemente possibile che RI 1 abbia riportato una
lesione “fresca” alla cuffia dei rotatori della spalla destra in occasione
della caduta del 22 aprile 2020, avendo cura, su richiesta di questo Tribunale
(doc. XII), di confrontarsi con le considerazioni espresse dal dott. __________
nel suo rapporto 23 marzo 2024.
In questo senso, il dott. __________
ha innanzitutto rilevato che, in base alla documentazione a sua disposizione,
il caso è stato annunciato quale infortunio-bagatella, ovvero un infortunio che
per definizione non ha comportato alcuna inabilità lavorativa.
D’altro canto, lo specialista
interpellato dall’CO 1 ha pure sottolineato che nemmeno i provvedimenti
diagnostici e terapeutici attuati durante il periodo aprile 2020-gennaio,
rispettivamente maggio 2022, appaiono compatibili con l’insorgenza di una
lesione “fresca” della cuffia dei rotatori.
Infine, a proposito della tesi avanzata
dal dott. __________ secondo cui la caduta del 22 aprile 2020 avrebbe comportato
una lesione parziale del tendine sovraspinato, la quale sarebbe poi
progressivamente peggiorata a causa degli sforzi compiuti sul lavoro e
dell’infortunio del 4 aprile 2022 che ha finalmente esacerbato la situazione,
il dott. __________ ha segnalato che, in occasione dell’intervento artroscopico
del 14 giugno 2022, il dott. __________ ha riscontrato una cuffia dei rotatori
che presentava lesioni in più sue componenti, da considerare di
“lunga
data”.
Questo Tribunale constata che
quanto fatto valere dal dott. __________ trova effettivo riscontro nelle carte
processuali.
Risulta infatti che l’insorgente
è stato in grado di svolgere, sino al gennaio 2022, l’attività di tuttofare
alle dipendenze della __________ e, a partire dal 1° febbraio 2022 (e sino
all’infortunio [assicurato presso l’__________] del 4 aprile 2022), quella di
operaio per la ditta __________ (cfr., in proposito, il doc. 12). Ambedue le
attività sono state indubbiamente gravose per gli arti superiori.
D’altra parte, emerge pure che, a
seguito del noto infortunio, l’assicurato ha consultato in tre occasioni il
dott. __________ (l’ultima volta il 1° settembre 2020), il quale ha disposto
l’esecuzione di una radiografia convenzionale della spalla destra e praticato
due infiltrazioni di un corticosteroide (cfr. doc. 19). Quindi, a partire dall’inizio
di settembre 2020 (e sino a gennaio 2022, allorquando il ricorrente è stato
sottoposto a una radiografia della spalla destra, su richiesta del dott. __________
- cfr. doc. 2), non risultano più documentati provvedimenti sanitari per la
spalla destra.
Dal rapporto operatorio 14 giugno
2022.
si evince che il ricorrente era portatore, oltre che di una rottura del
tendine del sovraspinato, anche di rilevanti lesioni interessanti
l’infraspinato e il sottoscapolare (accompagnate da un impingement
sottoacromiale e da un’artrosi acromio-clavicolare) (cfr., al riguardo, il doc.
17), che nessuno pretende, nemmeno il suo medico curante specialista, fossero
in qualche modo riconducibili al sinistro dell’aprile 2020.
In questo contesto, è utile
segnalare che, secondo la giurisprudenza federale, una ricaduta viene assunta
da un assicuratore infortuni, allorché la sintomatologia a ponte fra
l’infortunio e i disturbi accusati è evidente. Disturbi occasionali non sono
sufficienti, ad esempio quando gli stessi non sono così rilevanti da richiedere
un trattamento (cfr. STF U 344/03 del 9 dicembre 2004 consid. 3.2.2; 3.3).
La Corte federale ha ad esempio
deciso in questo senso in una sentenza U 458/00 del 24 ottobre 2001, in cui
l’assicuratore LAINF non è stato giudicato responsabile della ricaduta fatta
valere nel 1995 da un assicurato che nel 1991, in occasione di un incidente
della circolazione, aveva subito una contusione di un ginocchio, poiché, benché
durante i quattro anni intercorsi tra il sinistro e la nuova problematica, egli
avesse avuto dei disturbi, essi non potevano valere quali sintomi ponte per il
riconoscimento di una relazione di causalità naturale. Infatti tali disturbi
non avevano mai necessitato di cure, né condotto a un’inabilità lavorativa
(cfr. anche la STF U 296/03 del 24 maggio 2004 consid. 2.1.1; STCA 35.2019.88
del 27 aprile 2020 consid. 2.8).
Nel caso di specie, come visto in
precedenza, non può essere ammesso che vi sia stata una evidente sintomatologia
a ponte ai sensi della giurisprudenza appena citata, dato che, in base alla
documentazione a disposizione, per oltre un anno la spalla destra non è più
stata oggetto di provvedimenti diagnostici e/o terapeutici, né l’assicurato si
è visto costretto ad interrompere il proprio lavoro. Ciò rende, pertanto,
inverosimile l’esistenza di un legame causale naturale tra il sinistro
assicurato e i disturbi alla spalla destra oggetto dell’annuncio di ricaduta
del maggio 2022. L’esistenza di un intervallo “libero” della durata di oltre un
anno non è peraltro un elemento che è stato considerato nella valutazione del
dott. __________. Il medico curante specialista ha anzi tenuto conto di dati
anamnestici non documentati, quali l’interruzione del lavoro per qualche mese (“Dopo
pochi mesi ha ripreso un’attività lavorativa, …”) oppure l’esecuzione di sedute
di fisioterapia (“Nei mesi successivi ha svolto fisioterapia …”).
Il rappresentante dell’insorgente
non può essere seguito laddove pretende che in concreto sarebbe errato parlare
di ricaduta in quanto “il caso non si è mai chiuso rispettivamente non
sono mai state dichiarate sospese le prestazioni Lainf come la tecnica
assicurativa impone”, con tutto ciò che ne consegue dal profilo dell’onere
probatorio (“In questa cornice tocca alla CO 1 fornire la prova che il nesso
causale si è interrotto perché si sarebbero raggiunti i presupposti previsti
dalla base legale.” - doc. XVII, p. 1).
In proposito, si evince dagli
atti che, successivamente alla visita del 1° settembre 2020 presso il dott. __________
e sino all’esame radiologico del 20 gennaio 2022, non risultano più documentati
provvedimenti diagnostici e/o terapeutici concernenti la spalla destra (il
fatto che il ricorrente non abbia mai interrotto il proprio lavoro non è
peraltro in discussione), ragione per la quale l’amministrazione era
legittimata a trattare i disturbi in discussione quale ricaduta ex art. 11
OAINF (con la conseguenza che incombe all’assicurato dimostrare l’esistenza di
un legame causale con l’infortunio del 22 aprile 2020 – in questo senso, cfr.
STF 8C_59/2020 del 14 aprile 2020 consid. 4). L’affermazione secondo la quale
l’insorgente avrebbe in realtà continuato a beneficiare di cure sanitarie (concretamente
di una farmacoterapia), prescritte telefonicamente dal proprio curante in
Italia, il quale ha nel frattempo lasciato la professione (cfr. doc. VIII, p.
1), costituisce quindi una semplice dichiarazione di parte non suffragata da alcuna
prova oggettiva.
La circostanza secondo la quale
il dott. __________ non avrebbe mai formalmente dichiarato chiusa la cura
medica relativa all’infortunio dell’aprile 2020, così come da lui stesso indicato
nella certificazione 20 maggio 2022 (doc. 8: “Si specifica altresì che per
quanto mi concerne l’infortunio di cui sopra non è mai stato chiuso.”), non
significa che non si è di fatto in presenza di una ricaduta, visto che
l’assicurato l’ha consultato di nuovo soltanto nel mese di maggio 2022 (cfr.
doc. 8).
Il solo fatto che l’CO 1 abbia
assunto il caso iniziale e corrisposto le proprie prestazioni (sanitarie) per la
durata di 5 mesi (cfr. doc. I, p. 3), non può essere di soccorso al ricorrente
(cfr., in questo senso, la STF 8C_253/2021 del 2 luglio 2021 consid. 5.4: “Aus dem blossen Umstand, dass die Suva nach dem Unfall vom
2.
August 2008 während einiger Monate für die Heilbehandlung aufkam und auch
für eine kurzzeitige Arbeitsunfähigkeit Taggelder ausrichtete, kann der
Beschwerdeführer beweismässig nichts zu seinen Gunsten ableiten.”). Del
resto, qui si tratta di decidere se i disturbi alla spalla destra che hanno nuovamente
necessitato di cure sanitarie a partire dal 2022 (in particolare, di un
intervento artroscopico di ricostruzione della cuffia rotatoria), debbano ancora
andare a carico dell’istituto assicuratore convenuto.
In esito a tutto quanto precede,
il TCA non ritiene dimostrato, perlomeno secondo il criterio della
verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della sicurezza
sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew,
Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die
Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), che i disturbi alla spalla destra
oggetto dell’annuncio di ricaduta del 20 maggio 2022, costituissero una
conseguenza naturale dell’evento infortunistico accaduto il 22 aprile 2020.
2.9
L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore
fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice,
rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio
e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un
comportamento temerario o sconsiderato.
In
data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61
lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice,
rapida e, di regola pubblica.
Dalla
medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo
cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a
spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo
prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un
comportamento temerario o sconsiderato.
Trattandosi
di una controversia relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha
previsto di prelevare le spese.
Sul tema, cfr. anche STF
9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022
KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio
2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. A. Bernasconi,
Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les
tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin
2019, in SZS/RSAS 2/2022 p. 107).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari,
deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere
una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti