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Decisione

35.2024.92

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

28 aprile 2025Italiano36 min

Source ti.ch

Fatti

i sintomi residui.

Per quanto riguarda il giudizio espresso sulla spalla destra

rimando alla visita medica del 3/2024. In tale occasione non sono riportati

sintomi di nota. Dalla sezione dichiarazioni dell'assicurato risulta un buon

risultato del trattamento: "Alla spalla destra va bene dopo I’intervento.

Ha ripreso a fare tutto, ogni tanto ha qualche blando dolore al collo, Si

ritiene molto soddisfatto dell'intervento eseguito dal Dott. __________ e del

risultato funzionale per quanto riguarda la spalla destra. Attualmente è

disturbato piuttosto dalla spalla sinistra".

Considerandi

II quadro soggettivo è confermato dall’esame obbiettivo con una

ripresa pressoché completa dell’articolarità, assenza di dolore pressorio

locale, buon trofismo muscolare, callosità palmari da attività (peraltro

confermata dall'assicurato), buona forza al jamar e pinch, tests di cuffia

sostanzialmente nella norma a dx. Si è pertanto ritenuto, in considerazione del

buon esito confermato soggettivamente dall'assicurato, che l'attività fosse

esigibile (si rimanda alla sezione aspetti medico assicurativi).

Nel suo ultimo rapporto (12.08.2024) il medico curante dott. __________

ritiene che l'assicurato non sia abile al lavoro. Cita un insieme di problemi

tra cui i “postumi dell'intervento alla spalla dx" senza però specificare

una obbiettività clinica o quali siano le limitazioni ad essa riferibili.

Inoltre non fa distinzione tra il problema alla spalla destra legato all'evento

e le altre patologie di cui sopra considerate non in nesso, nonché una malattia

professionale non oggetto della presente valutazione medica.

Pertanto non trovo in tale rapporto elementi concreti e specifici

per modificare le risultanze della visita medico ___________.” (Doc. A2)

In corso di causa, a sostegno

delle proprie pretese, l’assicurato ha prodotto i seguenti referti:

-

referto del 17 gennaio 2025 del dr. __________ e della dr.ssa __________,

indirizzato al legale dell’insorgente, del seguente tenore:

"

rispondo alla sua lettera del 09.12.2024 circa il paziente

summenzionato.

Riassumo

brevemente che in data 17.11.2021 si è presentato presso il Pronto Soccorso in

seguito a una caduta a terra da un’altezza di circa 3 metri riportando un

politrauma.

Per quanto

riguarda la spalla destra è stato da me operato il 27.04.2023 di riparazione

della cuffia dei rotatori con buon decorso e buon recupero funzionale.

Il

paziente lamentava il persistere dall’evento del trauma una sintomatologia

dolorosa alla spalla sinistra progressivamente peggiorato tanto che le terapie

farmacologiche che inizialmente tenevano il dolore sotto controllo in quanto il

paziente ha dovuto operare la spalla controlaterale sono divenute inefficaci.

Durante la

visita del 09.09.2024 eseguita dal mio collega dr. __________ ha potuto

constatare la presenza di un’ipostenia del sovraspinoso e del sottoscapolare

pertanto è stata richiesta un’artro Risonanza Magnetica della spalla sinistra,

eseguita dal paziente il 12.09.2024, che ha messo in evidenza una lesione del

sovraspinoso, una lesione dell’1/3 superiore del sottoscapolare in tendinosi e lussazione

del capo lungo del bicipite, lesione SLAP tipo II.

Non ho

documentazione completa precedente di tutto l’iter diagnostico terapeutico che

il paziente ha svolto dopo l’importante infortunio del novembre 2021; quello

che ha potuto constatare il mio collega dr. __________ con le valutazioni

cliniche e gli accertamenti richiesti e successivamente valutati è che per la

spalla sinistra sarebbe possibile affermare che dal punto di vista medico la

lesione riscontrata sia da attribuire secondo il criterio della probabilità

preponderante all’infortunio del 17.11.2021.

Una caduta

da un’altezza di 3 metri ha provocato traumi contusivi multipli che sono stati

chiaramente indagati secondo priorità.” (Doc. V/1)

-

referto del 17 marzo 2025 del Pronto Soccorso di __________, dove

l’assicurato si è recato lamentando da tre giorni una riesacerbazione dei

dolori alla spalla sinistra, con allegata prescrizione dei farmaci da assumere

(doc. IX/1).

Tale documentazione è stata ritenuta dalla patrocinatrice

dell’istituto assicuratore priva di elementi tali da poter rimettere in

discussione la valutazione operata dal dr. __________ (doc. VII e doc. XI).

In data 24 aprile 2025

l’insorgente ha trasmesso al TCA ulteriori certificati medici del proprio

curante, dr. __________, medico chirurgo di __________, attestanti tutti, di

mese in mese (da settembre 2024 ad aprile 2025, cfr. doc. XIII/1-XIII/8) – al

pari di quanto già presente agli atti in relazione a mesi precedenti (cfr. doc.

124.

relativo al mese di gennaio 2024; doc. 129 per il mese di febbraio 2024;

doc. 138 relativo al mese di marzo 2024; doc. 147 per il mese di aprile 2024;

doc. 151 per il mese di maggio 2024; doc. 160 per il mese di giugno 2024; doc.

163.

per il mese di luglio 2024) - la continuazione dell’inabilità lavorativa,

non essendo ancora clinicamente guarito, ma presentando ancora dei disturbi (cervicalgia

cronica intermittente; malattia professionale per allergia a resine epossidiche;

postumi di intervento spalla dx; tendinopatia spalla sinistra con rottura del sovraspinoso).

2.7

Per

costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale

l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia

giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo

amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U

281, p. 282; DTF 104 V 209; STF U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in

BJM 1989, p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351 seg. (=

SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572),

la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle

dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante,

a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente

motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere

degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che

il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,

non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.

Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In una sentenza 8C_216/2009

del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha

precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria

sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze

dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il

più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali

rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi

che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU,

discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità

dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova

propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare,

anche le certificazioni dei medici curanti.

Trattandosi invece di perizie

affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura amministrativa, a

medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti, esse

godono di piena forza probatoria, a condizione che non esistano indizi concreti

che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF 8C_862/2014 del 2 aprile 2015

consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).

Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante

è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami

approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata,

che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella

presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano

motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352;

RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss.,

consid. 1c e riferimenti).

L'elemento

rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo

di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma

semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

È infine utile

osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può

evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per

cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va,

tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i

diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista

medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual

è l’opinione più adeguata (cfr. STF I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in

fine; STF I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).

2.8

Chiamato a pronunciarsi,

attentamente vagliato l’insieme della documentazione a sua disposizione, questo

Tribunale ritiene che il parere del dr. __________, specialista proprio nella

materia che qui interessa, con alle spalle un’ampia esperienza nella medicina

assicurativa e infortunistica, possa validamente servire da base al giudizio

che è ora chiamato a rendere.

In effetti, il dr. __________ ha

ben spiegato, in maniera chiara e approfondita, le ragioni per le quali ha

ritenuto, dopo accurato esame dell’intera documentazione medica e strumentale

agli atti, che i disturbi ancora presenti dopo il 1° agosto 2024 non siano più

da considerare, secondo verosimiglianza preponderante, in nesso causale con

l’infortunio, ma siano invece dipendenti da patologie degenerative morbose

preesistenti alla spalla sinistra e al rachide cervicale (cfr. doc. 110).

Questo Tribunale non ignora che

l’assicurato abbia posto l’accento sul fatto che i suoi disturbi alla spalla

sinistra sarebbero insorti immediatamente dopo la caduta, così come fatto

valere durante la visita eseguita il giorno stesso al PS, aggiungendo tuttavia

che gli stessi siano rimasti in secondo piano vista la necessità di sottoporsi

ad un intervento alla spalla destra. Il nesso causale tra questi disturbi e

l’infortunio sarebbe comunque - a suo modo di vedere - pacifico, come del resto

precisato dalla dr.ssa __________ nel referto del 17 gennaio 2025, nel quale la

stessa ha indicato che “sarebbe possibile affermare che dal punto di vista

medico la lesione riscontrata sia da attribuire secondo il criterio della

probabilità preponderante all’infortunio del 17.11.2021” (doc. V/1).

Il TCA non ritiene che questa

certificazione sia atta a generare dei dubbi, neppure lievi (cfr. supra,

consid. 2.7.), a proposito della correttezza della valutazione enunciata dallo

specialista interpellato dall’istituto assicuratore.

Secondo questa Corte, difatti, come

opportunamente rilevato anche dalla patrocinatrice dell’istituto assicuratore,

nonostante la dr.ssa __________ abbia fatto testuale riferimento al criterio

della probabilità preponderante, in realtà il concetto da lei espresso rientra

nell’ambito della mera possibilità, avendo ella stessa precisato di non avere avuto

a disposizione la “documentazione completa precedente di tutto l’iter

diagnostico terapeutico che il paziente ha svolto dopo l’importante infortunio

del novembre 2021”. Tale mancanza risulta decisiva e, di conseguenza, le sue considerazioni,

evidentemente fondate sul principio post hoc ergo propter hoc, risultano

insufficienti, a sé stanti, per ammettere l'esistenza di un nesso di causalità

naturale tra i disturbi e l'evento assicurato (cfr. al riguardo, DTF 119 V 341 consid.

2b/bb; STF 8C_321/2024 dell’11

ottobre 2024 consid. 5.3;8C_586/2021 del 5 maggio 2022, pubblicata in: SVR

12/2022 UV n. 44;8C_245/2017 dell’8 agosto 2017;8C_230/2017 del 22 giugno

2017).

Il dr. __________, al contrario, ha

fondato il proprio apprezzamento sull’esame di tutti i referti e gli esami

strumentali a disposizione, spiegando in maniera motivata, esaustiva e quindi

pienamente probante le ragioni per le quali i disturbi alla spalla sinistra

sono privi, secondo probabilità preponderante, del necessario nesso causale.

Il dr. __________ ha infatti rilevato che una generica dolenzia alla spalla

sinistra accompagnata da una mobilità valida, come indicato nel rapporto del PS,

mal si concilia con una lesione acuta della cuffia dei rotatori, la quale

avrebbe determinato anche la presenza di una sintomatologia dolorosa più

marcata ed un deficit di mobilità articolare.

Questo Tribunale ritiene condivisibili le considerazioni del dr. __________,

il quale ha sottolineato come “quest'ultimo elemento, in medicina assicurativa,

è ritenuto indispensabile per porre un nesso di causa prevalentemente probabile”.

A sostegno del proprio parere, il dr. __________ ha, pure, addotto

il lungo tempo di latenza prima dell’apparizione dei sintomi alla spalla

sinistra (circa un anno e dieci mesi dopo l'evento), senza alcun tipo di

attestazione di sintomi a ponte. Al contrario, durante quell’intervallo di

tempo, nonostante siano stati svolti accurati approfondimenti concernenti la

spalla destra (poi operata) - i quali hanno inevitabilmente coinvolto pure,

perlomeno in termini di paragone, la spalla sinistra - nulla di significativo

era emerso riguardo alla spalla sinistra.

In questo contesto, è utile

segnalare che, secondo la giurisprudenza federale, una ricaduta viene assunta

da un assicuratore infortuni, allorché la sintomatologia a ponte tra

l’infortunio e i disturbi accusati è evidente. Disturbi occasionali non sono

sufficienti, ad esempio quando gli stessi non sono così rilevanti da richiedere

un trattamento (cfr. STF U 344/03 del 9 dicembre 2004 consid. 3.2.2; 3.3).

La Corte federale ha ad esempio

deciso in questo senso in una sentenza U 458/00 del 24 ottobre 2001, in cui

l’assicuratore LAINF non è stato giudicato responsabile della ricaduta fatta

valere nel 1995 da un assicurato che nel 1991, in occasione di un incidente

della circolazione, aveva subito una contusione di un ginocchio, poiché, benché

durante i quattro anni intercorsi tra il sinistro e la nuova problematica, egli

avesse avuto dei disturbi, essi non potevano valere quali sintomi ponte per il

riconoscimento di una relazione di causalità naturale. Infatti tali disturbi

non avevano mai necessitato di cure, né condotto a un’inabilità lavorativa

(cfr. anche la STF U 296/03 del 24 maggio 2004 consid. 2.1.1; STCA 35.2019.88

del 27 aprile 2020 consid. 2.8).

Nel caso di specie, come visto in

precedenza, non può essere ammesso che vi sia stata una sintomatologia a ponte ai

sensi della giurisprudenza appena citata, dato che, in base alla documentazione

a disposizione, per un anno e dieci mesi la spalla sinistra non è stata oggetto

di provvedimenti diagnostici e/o terapeutici, e questo nonostante l’intervento

e i successivi ravvicinati controlli che hanno interessato la spalla destra.

Tale circostanza avvalora le considerazioni del dr. __________, il quale ha

osservato che “considerando che l'esame obbiettivo della spalla viene eseguito

di norma in confronto con l'arto controlaterale sembra piuttosto improbabile

che vi fosse un qualche richiamo clinico alla spalla sinistra”.

Nella documentazione medica a disposizione non si trova infatti cenno

alcuno ad una sintomatologia dolorosa alla spalla sinistra (cfr. referto del 22

agosto 2022, nel quale il dr. __________, dopo avere esaminato entrambe le spalle,

aveva rilevato chiaramente la presenza di una sintomatologia dolorosa alla

spalla destra con un deficit di articolarità, ma non alla spalla sinistra; anche

dal referto dell'ecografia dell’11 ottobre 2022, il dr. __________ ha rilevato

a destra una lesione del sottoscapolare (la quale ha poi portato ad un’artro-RM

alla spalla destra), mentre a sinistra una semplice tendinopatia del

sovraspinato (cioè una alterazione di segnale alla ecografia senza rottura; ancora,

nel rapporto del 3 marzo 2023, il dr. __________, autore dell’intervento alla

spalla destra, ha riportato quale dato anamnestico la distorsione della spalla

destra, ponendo l’indicazione di un trattamento chirurgico, senza minimamente

citare la spalla sinistra né tra i dati anamnestici, né nella descrizione della

sintomatologia soggettiva; parimenti, la spalla sinistra non è mai stata

menzionata neppure in occasione di tutti i numerosi controlli post-operatori

svolti dal dr. __________).

Ciò rende, pertanto, inverosimile

l’esistenza di un legame causale naturale tra il sinistro assicurato e i

disturbi alla spalla sinistra, così come motivatamente ritenuto dal dr. __________,

il quale ha concluso “che la sintomatologia sia insorta successivamente

gradualmente come naturale evoluzione di un quadro degenerativo e non sia da

ritenersi in nesso prevalentemente probabile con I’evento”.

Sulla base di queste ben motivate

considerazioni mediche il TCA ritiene accertato, con un sufficiente grado di

verosimiglianza, che l’evento traumatico, così come spiegato dal dr. __________,

non abbia causato nessuna lesione strutturale alla spalla sinistra, né abbia

provocato un peggioramento direzionale (duraturo) del preesistente stato

morboso asintomatico (in merito al

carattere degenerativo di lesioni della cuffia dei rotatori anche in assicurati

giovani (l’assicurato è del 1978 e al momento dell’infortunio aveva 43 anni),

si rileva che da una perizia elaborata da un medico attivo a livello universitario

nell’ambito della causa sfociata nella sentenza 35.2001.1 del 30 ottobre 2002,

è risultato che, sebbene l’invecchiamento biologico non dipenda dall’età

cronologica, viene comunque ammesso unanimemente che le perdite di sostanza

della cuffia rotatoria aumentano con l’età per quel che riguarda la loro

frequenza, il loro spessore e la loro entità. Sul piano microscopico, questo

processo di degenerazione ha inizio già prima dei 30 anni. Tuttavia, le lesioni

sono rare prima dei 35-40 anni ma il loro numero accresce nella quinta decade

sino a osservare delle perdite di sostanza complete dopo i 50 anni. Tra i 50 e

i 60 anni, anche presso soggetti asintomatici, è possibile dimostrare sino al

30% di casi di perdite di sostanza parziali o complete della cuffia dei

rotatori).

In conclusione, è quindi a ragione che l’istituto assicuratore ha posto

termine al diritto a prestazioni con il 1° agosto 2024 in quanto, da un lato,

per i disturbi alla spalla destra (i soli in relazione di causalità sicura o almeno

probabile con l'infortunio) non è più giustificata un'inabilità lavorativa e,

d’altro lato, i disturbi alla spalla sinistra e a livello cervicale non possono

essere ritenuti una conseguenza dell'infortunio.

La decisione su opposizione

impugnata è, dunque, corretta e va confermata.

2.9

L’art.

61.

lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura

deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;

la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte

alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il

1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a

LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di

regola pubblica.

Dalla

medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in

caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se

la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il

tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento

temerario o sconsiderato.

Nella

presente fattispecie, trattandosi di una controversia concernente prestazioni

LAINF, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese,

non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 35.2024.38 del 12 agosto 2024

consid. 2.12.; 35.2023.76 del 21 febbraio 2024 consid. 2.9.; 35.2023.93 del 22

gennaio 2024 consid. 2.15.; 35.2023.36 del 14 agosto 2023 consid. 2.9.;

35.2022.50

del 19 settembre 2022 consid. 2.5.; 35.2022.95 del 10 maggio 2023

consid. 2.14.).

Sul

tema, cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2

giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF

9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo

cfr. A. Bernasconi, Actualités du TF,8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais

judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la

LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 p. 107); Messaggio n. 8480 del

Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare

presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina

Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti

al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008

(Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale

cantonale delle assicurazioni) e controprogetto».

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso, nella misura in cui è

ricevibile, è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente La

segretaria

Daniele Cattaneo Stefania

Cagni