35.2024.93
Corretta la decisione con la quale è stato dichiarato estinto il diritto a prestazioni dipendente dall'evento infortunistico
24 febbraio 2025Italiano26 min
insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2024.93
cr
Lugano
24 febbraio 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Cinzia Raffa Somaini, cancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 6 dicembre 2024 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 18
novembre 2024 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 1
in materia di assicurazione contro
gli infortuni
ritenuto in fatto
1.1. In data 28 maggio 2024 RI 1, nato
nel 1982, di professione muratore/carpentiere, a quel momento impiegato a tempo
determinato presso la __________ – e perciò assicurato d’obbligo contro gli
infortuni e le malattie professionali presso l’CO 1 – “raccogliendo del carico
caduto dalla carriola, si sporge sbilanciandosi, nel raddrizzarsi di colpo per
non perdere altro carico riferisce di aver fatto perno sul ginocchio che si è
storto provocandogli dolore” (cfr. annuncio di infortunio del 31 maggio 2024,
doc. 1)
Dal rapporto del 28 maggio 2024
del Servizio di PS dell’Ospedale __________ risulta che, a seguito
dell’accaduto, l’assicurato ha riportato una distorsione e distrazione del
ginocchio destro (doc. 3). Le radiografie non hanno mostrato delle lesioni
ossee (doc. 36).
Una RM ginocchio destro eseguita
in data 21 giugno 2024 ha evidenziato “lieve stiramento del legamento crociato
anteriore senza discontinuità; meniscopatia degenerativa mediale senza
fissurazioni complete; minime alterazioni della cartilagine sul condilo
femorale mediale e condropatia grado II sulla retrofaccia articolare rotulea
centralmente; lesione parziale intra-sostanziosa del tendine patellare
all’inserzione prossimale di 9x6 mm; Hoffite sottopatellare; patella
tendenzialmente alta; inizio di borsite prepatellare” (doc. 25).
L’istituto assicuratore ha
assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. Esperiti gli accertamenti
medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 6 settembre 2024,
l’amministrazione ha dichiarato estinto dal 9 settembre 2024 il proprio obbligo
a prestazioni dipendente dall’infortunio del maggio 2024, ritenuto che i
disturbi al ginocchio destro non si sarebbero più trovati in una relazione di
causalità naturale con quell’evento (cfr. doc. 71).
A seguito dell’opposizione
interposta dall’assicurato (cfr. doc. 79 e doc. 92), in data 18 novembre 2024,
l’assicuratore LAINF ha confermato la sua prima decisione (cfr. doc. 112).
1.3. Con tempestivo ricorso del 6
dicembre 2024, RI 1 ha chiesto l’annullamento della decisione su opposizione
impugnata e il “controllo della pratica CO 1”, sviluppando la seguente
argomentazione:
" In data 28
maggio 2024 ho subito un infortunio al lavoro che ha fatto sì che dopo essermi
recato dal dott. __________ ed avere effettuato in data 21 giugno una risonanza
la CO 1 mi ha riconosciuto l’infortunio.
Dopo varie sedute di fisioterapia non vedevamo nessun risultato.
In data 6 settembre 2024 ho ricevuto una lettera della CO 1 dove
mi comunicavano la sospensione dell’infortunio.
Detto ciò e come chiarito meglio dalla documentazione allegata, ho
presentato ricorso poiché non ritenevo comprensibile il perché mi fosse stato
dato l’infortunio con risonanza del 21 giugno e tolto con la stessa senza che
io facessi ulteriori visite.
Quando ho fatto ricorso sempre con l’aiuto del dott. __________ ho
effettuato un’ecografia al ginocchio infortunato e una visita ortopedica per
avere un ulteriore riscontro medico dal quale dopo aver constatato che non
riuscivo a muovermi, ha ritenuto opportuno effettuarmi un’infiltrazione che ad
oggi è stata per me risolutoria.
Io continuo a non capire perché pur chiedendo telefonicamente più
volte di essere visitato dalla CO 1 non sono mai stato preso in carico e
concordo sul fatto che una visita medica fatta oggi sarebbe inutile poiché dopo
alcuni giorni dall’infiltrazione sono tornato abile e non ho nessun problema.
Il presenterò in data 10 dicembre il certificato di chiusura
dell’infortunio poiché come già accennato sono tornato abile al lavoro pur però
rispettando le tempistiche datemi dall’ortopedico e di conseguenza dal dott. __________.
Questi due mesi dove non ho percepito nessuna prestazione perché
non potevo realmente muovere l’intera gamba sono stati per me, padre di tre
figli, molto difficoltosi ed è anche per questo motivo che mi rivolgo a Voi per
fare chiarimento riguardo a quanto detto sulla mia pratica.” (Doc. I)
1.4. L’CO 1, in risposta, ha postulato
che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto
occorra, nei considerandi di diritto (doc. III + allegato).
Fatti
1.5. Il 19 dicembre 2024 il presidente
del TCA ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare
eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. IV). Esse sono rimaste silenti.
considerato in diritto
in ordine
2.1. Preliminarmente, richiamata la STF
8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2 (relativa a un caso in cui l’incarto
era stato affidato dall’assicuratore a un legale esterno all’istituto
per le fasi della procedura giudiziaria; sul tema, si veda pure la STF
8C_561/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 1), questa Corte rileva che decide la
presente vertenza nella sua composizione ordinaria (pubblicata su FUCT N. 102
del 27 maggio 2022) poiché, come dichiarato dall’CO 1 in una comunicazione
dell’8 giugno 2020 al TCA, l’incarto sub judice è stato trattato dalla
funzionaria che figura nell’intestazione degli allegati prodotti (in concreto,
dall’avv. RA 2), senza che la giurista di lingua italiana figlia del Giudice
Ivano Ranzanici se ne sia in alcun modo occupata (cfr. STF 8C_668/2021 del 18
febbraio 2022 consid. 2.1).
nel merito
2.2. In concreto, è litigiosa la
questione di sapere se l’amministrazione era legittimata a dichiarare estinto
dal 9 settembre 2024 il proprio obbligo a prestazioni dipendente dall’evento
infortunistico del maggio 2024, oppure no.
2.3. Secondo l’art. 6 cpv. 1 LAINF, per
quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni assicurative sono
effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non professionali e
di malattie professionali.
2.4. Il diritto alle prestazioni
risultante da un infortunio assicurato presuppone l’esistenza di un nesso di
causalità naturale tra l’evento dannoso e il danno alla salute. Questa
condizione è adempiuta qualora si possa ammettere che, senza l'evento
infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si
sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia
stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che
l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un
danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che
l'evento appaia come una conditio sine qua non del danno. È questione di
fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un
nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si
determinano secondo il principio della probabilità preponderante -
insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente
nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali
(DTF 142 V 435 consid. 1; 129 V 177 consid. 3.1, 402 consid. 4.3).
Se un infortunio ha semplicemente
scatenato un processo che sarebbe comunque insorto anche senza questo evento,
il nesso di causalità naturale tra i disturbi accusati dall’assicurato e
l’infortunio deve essere negato se lo stato morboso preesistente è ritornato ad
essere quello che era prima dell’infortunio (status quo ante) oppure se
ha raggiunto lo stadio che sarebbe prima o poi subentrato anche senza
l'infortunio (status quo sine) (RAMI 1992 U 142 p. 75 consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U.
Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung,
in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).
2.5. Il diritto a prestazioni
assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata
tra l'evento dannoso e il danno alla salute.
Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto
quando, secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita, il
fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto,
sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione
(DTF 129 V 181 consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V
361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze citate).
Comunque, qualora sia carente il nesso di causalità naturale,
l'assicuratore può rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il
requisito della causalità adeguata (DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a;
su queste questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents,
Losanna 1992, p. 51-53).
La giurisprudenza ha inoltre
stabilito che in caso di danno alla salute fisica, dal momento in cui è
accertata la causalità naturale il nesso di causalità è generalmente ammesso
(DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine;
Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungs-rechts,
in SZS 2/1994, p. 104s; M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).
2.6. Nella concreta evenienza, dalla decisione su opposizione impugnata
si evince che l’amministrazione ha posto fine alle prestazioni dipendenti
dall’infortunio occorso al ricorrente nel maggio 2024, facendo capo al parere
del proprio medico fiduciario, dott. __________, spec. FMH in chirurgia
ortopedica e traumatologia dell’apparato locomotore.
In effetti, con nota del 29
agosto 2024, il dott. __________ ha così risposto alle domande
dell’assicuratore LAINF:
" 1. Prima
dell'infortunio l'assicurato presentava, secondo il criterio della probabilità preponderante,
delle affezioni manifeste o asintomatiche alla parte del corpo interessata dall'attuale
infortunio?
1.1. Se sì, in che
misura?
2. In caso di risposta negativa alla domanda 1:
2.1. Secondo il criterio della probabilità preponderante, quali
lesioni ha causato I’infortunio?
2.2. Secondo il criterio della probabilità preponderante queste
lesioni sono guarite? Se sì, da quando?
3. In caso di risposta affermativa alla domanda 1:
3.1. L'infortunio ha causato con probabilità preponderante
ulteriori lesioni strutturali oggettivabili? In caso negativo si prega di
motivare.
3.2. In caso negativo, da quale data la sintomatologia non è più
influenzata con probabilità preponderante dalle conseguenze dell'infortunio?
3.3. Se la data non è ancora valutabile, quando la domanda 3.2 va
nuovamente esaminata dal punto di vista medico?
4. Eventuali osservazioni?
Grazie.
1. Si
1.1 Meniscopatia degenerativa mediale senza fissurazioni complete.
Minime alterazioni della cartilagine sul condilo femorale mediale e condropatia
grado II sulla retrofaccia articolare rotulea centralmente. Tendinopatia
rotulea. Patella tendenzialmente alta (Insall-Salvati: 1.2). Borsite
prepatellare. (cfr. RM).
3.1 No. L'evento ha determinato una contusione / distorsione senza
lesioni strutturali di chiara genesi traumatica riferibili all'evento.
3.2 vista documentazione fino al 30/8.” (Doc. 55)
L’assicurato ha contestato la
chiusura del caso con il mese di settembre 2024 decisa dall’amministrazione, chiedendo
di essere sottoposto ad una visita medica e producendo ulteriori referti medici
a comprova della continua presenza di disturbi.
A fronte della documentazione
medica prodotta, l’amministrazione ha invitato il dott. __________ a voler
rivalutare il caso, chiedendogli in particolare quanto segue:
" Voglia
esprimersi nuovamente in merito alla causalità dei disturbi. Conferma che
l’infortunio non ha causato delle lesioni strutturali ma un peggioramento
transitorio dello stato pregresso fino al 30.08.2024? Voglia motivare la sua
risposta. Voglia specificare per quali motivi una visita non è necessaria.”
(Doc. 108)
Con apprezzamento medico del 15 novembre 2024 il dott. __________
ha espresso la seguente valutazione:
"
Il servizio medico viene nuovamente interessato in tema di nesso
causale alla luce della posizione assunta in occasione della sottoposizione del
29.08.2024.
Siamo di fronte ad un assicurato che ha annunciato un caso
descritto come lieve trauma distorsivo del ginocchio con movimento di rotazione
a piede fermo. È stato visitato in Pronto Soccorso dove la valutazione
infermieristica di triage riporta tumefazione articolare, dolore e impotenza
funzionale.
Viene posta dal medico di Pronto Soccorso la diagnosi di
distorsione del ginocchio con prognosi 6 giorni.
Esegue una RM da cui emergono alcuni elementi di carattere morboso
e degenerativo quali una meniscopatia degenerativa mediale senza fissurazioni
complete, alterazioni della cartilagine del condilo mediale e di grado II sulla
faccia articolare della rotula centralmente, una infiammazione del corpo
adiposo di Hoffa ed una rotula tendenzialmente alta con una borsite
prepatellare.
Si descrive anche una lesione parziale del crociato anteriore di
grado I. Tale immagine corrisponde ad un legamento comunque continuo con minima
ondulazione. È peraltro difficile distinguere alla RM una vera e propria
lesione da una modica lassità del legamento crociato. Non vi è neppure un versamento
intra-articolare che possa testimoniare una significativa lesione di fibre
legamentose a pertinenza del legamento crociato anteriore.
Per quanto riguarda l'alterazione di segnale all'inserzione
prossimale del tendine rotuleo si tratta di una alterazione lineare intra-tendinea
compatibile con un quadro di tendinopatia cronica, senza chiara rottura del
tendine neppure parziale. Non vi sono alla RM elementi di acuzie, non vi è
versamento ematico, non vi è infarcimento emorragico nello spazio peritendineo.
Non vi è neppure una chiara interruzione delle fibre tendinee, tanto che il
radiologico parla di alterazione intra-tendinea.
L'assenza di elementi di acuzie fa propendere per un quadro di
tendinopatia cronica peraltro accompagnato da una borsite pre-rotulea. Tali
elementi stanno quindi a indicare un quadro più probabilmente degenerativo e
preesistente l'evento in esame. Inoltre in questo assicurato vi è chiaramente una
alterazione congenita dell'apparato estensore con una rotula alta ed una
lateralizzazione rotulea con una condropatia della porzione centrale della
rotula.
A questo proposito occorre chiarire che l'apparato estensore è
formato da una serie di strutture anatomiche poste in serie e costituite dal
muscolo quadricipite, tendine quadricipitale, rotula, tendine rotuleo con la
sua inserzione prossimale al polo rotuleo e distale alla tuberosità tibiale
anteriore.
In caso di sovraccarico funzionale, che è favorito da alterazioni
displasiche quale la rotula alta e la lateralizzazione della rotula presente in
questo assicurato, capita spesso che uno o più elementi di questo sistema in
serie vadano incontro a sovraccarico con infiammazione e alterazioni
strutturali di carattere morboso-degenerativo. Tali alterazioni possono essere
appunto la condropatia della rotula e la tendinopatia del tendine rotuleo, sia
esso sulla sua inserzione prossimale o distale che a Iungo andare porta ad una
degenerazione delle fibre tendinee con una perdita del normale orientamento fibrillare
ed una alterazione di segnale intratendineo come visibile alla RM. Pertanto,
per poter ritenere con probabilità prevalente che l'evento abbia determinato
una lesione del tendine rotuleo, particolarmente insolita a livello intratendineo,
sarebbe necessario avere anche degli elementi di acuzie quali un infarcimento
emorragico peritendineo, cosa che in questo assicurato non esiste.
Ad una visione più attenta delle immagini RM appare anche una
analoga alterazione di segnale intra tendinea di chiaro aspetto tendinosico che
si estenda dal terzo medio distale fino alla inserzione sulla tuberosità
tibiale anteriore. Pare quindi del tutto inverosimile che un singolo evento traumatico
possa aver determinato una lesione sia all'inserzione prossimale che distale. È
concetto generalmente accettato in traumatologia che un insulto meccanico che
determina una lesione ad un capo tendineo difficilmente può scaricare la sua
forza lesiva anche al lato opposto. Viceversa una alterazione di segnale così
diffusa è indice di una degenerazione tendinea morbosa cronica di carattere infiammatorio
o da sovraccarico.
Inoltre, la tipologia di evento per come descritta con una
rotazione del ginocchio mal si concilia con una lesione del tendine rotuleo.
Essa invece potrebbe teoricamente avvenire per un estremo sforzo in flessione
quale un sollevamento di pesi molto importante o uno sforzo in estensione del
ginocchio con una forza contrapposta in flessione.
Quanto all'ultimo rapporto del dott. med. __________ egli non fa
che confermare la presenza di una tendinopatia inserzionale dolorosa. Egli
descrive un gesto infiltrativo peritendineo e bursale e sorprendentemente anche
intratendineo con cortisonico. Egli utilizza la consueta miscela di cortisonico
(Kenacort) ed anestetico locale. I due farmaci vengono utilizzati a scopo
antiinfiammatorio ed antalgico ma non hanno alcun effetto diretto di
Considerandi
riparazione di lesioni strutturali tendinee. L'anestetico fornisce un immediato
ma temporaneo sollievo dal dolore grazie appunto alla sua azione
anestetizzante, il cortisonico dovrebbe agire nel tempo sulla componente flogistica.
Pertanto se vi è un motivo razionale all'utilizzo di un
cortisonico esso è legato al trattamento di una tendinopatia morbosa di genesi
infiammatoria ma non al trattamento di una lesione strutturale meccanica acuta
o subacuta. A questo proposito mi preme sottolineare che la terapia cortisonica
locale viene utilizzata con estrema cautela soprattutto per il tendine rotuleo
ed achilleo in quanto, per il noto effetto di atrofia e necrosi tessutale del
cortisone, potrebbe ledere le strutture tendinee minando la resistenza del tendine
anche a distanza di tempo. In particolare viene generalmente evitata
accuratamente I'iniezione intratendinea al fine di rendere minimi i rischi di
necrosi e rottura spontanea del tendine.
Quanto alla richiesta di visita posso dire che trattandosi di un giudizio
di nesso causale una visita medica potrebbe fornire solo elementi clinici
oggettivi di diretta acquisizione e registrare i sintomi riferiti dall'assicurato.
Tuttavia il quadro clinico e strumentale appare già chiaro e non vi sono
apparentemente divergenze sul fatto che questo assicurato presenti una
tendinopatia inserzionale.
Una visita nulla aggiungerebbe ad un giudizio sul nesso causale
con l'evento in questione. Più interessante sarebbe stato valutare l'assicurato
nell'immediatezza dell'evento. Ciò è stato fatto in occasione del ricorso al
Pronto Soccorso. Risulta però che al di là della breve descrizione non vi è
nessun riferimento ad elementi clinici di diretta acquisizione indicativi di
una seppur lieve lesione acuta del tendine rotuleo.
Restando pur disponibile alla valutazione dell'assicurato, ritengo
che sul quesito posto di causalità, una visita odierna non sembra avere
possibilità di chiarimento ulteriore oltre a quanto già evidente dagli atti.
Per i motivi sopra esposti non posso che confermare la risposta
alla sottoposizione a suo tempo espressa. (Doc. 110)
Unitamente al ricorso, a sostegno
delle proprie pretese, l’assicurato ha prodotto i seguenti referti: referto del
17.
settembre 2024 del dr. __________, medico Pratico (m. FMH), campi di
attività: ortopedia conservativa, medicina sportiva (doc. A5); rapporto
fisioterapico del 17 settembre 2024 del __________ 2.0 (doc. A6); referto
dell’ecografia ginocchio sinistro (il ginocchio interessato è il destro,
n.d.r.) del 18 settembre 2024 stilato dal dott. __________, FMH in radiologia
medica (doc. A7).
Tale documentazione medica, già presente agli atti, è stata
oggetto di disamina e valutazione da parte del dott. __________, così come
risulta dall’apprezzamento medico del 15 novembre 2024 (cfr. doc. 110), posto
alla base della decisione su opposizione qui in esame.
2.7
Per
costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale
l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia
giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo
amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U
281, p. 282; DTF 104 V 209; STF U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in
BJM 1989, p. 30ss.).
Nella DTF 125 V 351 seg. (=
SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572),
la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle
dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante,
a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente
motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere
degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che
il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,
non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.
Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
In una sentenza 8C_216/2009
del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha
precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria
sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze
dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il
più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali
rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi
che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU,
discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità
dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova
propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare,
anche le certificazioni dei medici curanti.
Trattandosi invece di perizie
affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura amministrativa, a
medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti, esse
godono di piena forza probatoria, a condizione che non esistano indizi concreti
che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF 8C_862/2014 del 2 aprile 2015
consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).
Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante
è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami
approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata,
che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella
presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano
motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352;
RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss., consid.
1c e riferimenti).
L'elemento
rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo
di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma
semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
È infine utile
osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può
evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per
cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va,
tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i
diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista
medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e
qual è l’opinione più adeguata (cfr. STF I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid.
5.
in fine; STF I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid.
4b).
2.8
Chiamato a pronunciarsi,
attentamente vagliato l’insieme della documentazione a sua disposizione, questo
Tribunale ritiene che il parere del dott. __________, specialista proprio nella
materia che qui interessa, con alle spalle un’ampia esperienza nella medicina
assicurativa e infortunistica, possa validamente servire da base al giudizio
che è ora chiamato a rendere.
In effetti, il dott. __________
ha ben spiegato, in maniera chiara e approfondita, le ragioni per le quali ha
ritenuto, dopo accurato esame della documentazione medica e strumentale agli
atti, che i disturbi ancora presenti dopo il 9 settembre 2024 non fossero più, secondo
verosimiglianza preponderante, in nesso causale con l’infortunio, ma fossero
invece dipendenti da patologie degenerative morbose preesistenti (cfr. doc. 110).
Questa conclusione, peraltro non
contestata in sede ricorsuale attraverso la presentazione di documentazione
medico specialistica di senso contrario, in grado di sollevare dubbi, quantomeno lievi, a proposito della fondatezza della
valutazione del dott. __________, può essere condivisa e fatta propria
da questo Tribunale.
Con il ricorso, l’insorgente si è
innanzitutto limitato a contestare la decisione dell’amministrazione, ponendo
l’accento sul fatto che i suoi disturbi sono perdurati oltre il 9 settembre
2024, fino al mese di dicembre 2024, allorquando, grazie ad un’infiltrazione
risolutiva, ha ritrovato la sua capacità lavorativa. Per tali ragioni, a suo
parere, l’amministrazione non avrebbe potuto interrompere il versamento delle
prestazioni prima di tale data, visto che l’inabilità lavorativa dipendeva
sempre dagli esiti dell’infortunio (doc. I).
Queste
considerazioni, evidentemente fondate sul principio post hoc ergo
propter hoc, sono insufficienti, a sé stanti, per ammettere l'esistenza di
un nesso di causalità naturale tra i disturbi e l'evento assicurato (cfr. al
riguardo, DTF 119 V 341 consid.
2b/bb; STF 8C_321/2024 dell’11
ottobre 2024 consid. 5.3; 8C_586/2021 del 5 maggio 2022, pubblicata in: SVR
12/2022 UV n. 44; 8C_245/2017 dell’8 agosto 2017; 8C_230/2017 del 22 giugno
2017).
L’insorgente
ha poi considerato incomprensibile l’agire dell’amministrazione, la
quale, basandosi sul medesimo esame strumentale (ossia la RM del 21 giugno) e
senza sottoporlo ad ulteriori visite, ha proceduto sia all’assegnazione del
diritto a prestazioni, sia all’interruzione delle stesse.
A tale riguardo, il TCA sottolinea
che l’CO 1 non ha interrotto la corresponsione del diritto a prestazioni dal 9
settembre 2024 perché ha ritenuto che l’assicurato sia guarito o abbia
ritrovato la propria capacità lavorativa, ma a seguito della valutazione – di
natura medica – dell’intervenuta cessazione del nesso causale tra i disturbi
ancora presenti dopo tale data e l’evento infortunistico. Ora, il raggiungimento dello status quo sine
non presuppone la scomparsa dei disturbi scatenati dall’infortunio, ma piuttosto la definitiva
estinzione del ruolo causale giocato da quell’evento.
In proposito, il dott. __________ ha spiegato, in maniera puntuale,
le ragioni che lo hanno portato a ritenere che dopo il 30 agosto 2024 i
disturbi presentati dall’assicurato al ginocchio destro non fossero più in
nesso causale con l’evento infortunistico.
Il medico fiduciario ha, infatti, evidenziato come dall’analisi
della RM del giugno 2024 emergesse che l’assicurato presentava già prima
dell’evento infortunistico, secondo probabilità preponderante, delle affezioni
morbose (meniscopatia degenerativa mediale senza fissurazioni complete; minime alterazioni
della cartilagine sul condilo femorale mediale e condropatia grado II sulla retrofaccia
articolare rotulea centralmente; tendinopatia rotulea; patella tendenzialmente
alta; borsite prepatellare).
Il medico fiduciario ha anche rilevato che l’evento del maggio
2024.
ha determinato una contusione / distorsione, senza lesioni strutturali di
chiara genesi traumatica riferibili all'evento (cfr. doc. 55).
Il dott. __________ ha analizzato nel dettaglio se si fosse in
presenza di una lesione parziale del crociato anteriore e/o del tendine
rotuleo, escludendo entrambe le possibilità, vista l’assenza di versamento
intra-articolare, così come di infarcimento emorragico nello spazio
peritendineo e di altre “acuzie”.
Per tali ragioni, il medico fiduciario ha concluso che tutta una
serie di elementi (riassunti come assenza di acuzie) lo abbia portato a
ritenere di essere confrontati con un quadro di tendinopatia cronica
degenerativa preesistente, accompagnata da una borsite pre-rotulea, in presenza
di una alterazione congenita dell’apparato estensore con una rotula alta ed una
lateralizzazione rotulea con una condropatia della porzione centrale della
rotula (cfr. doc. 110).
Sulla base di queste ben motivate
considerazioni mediche il TCA ritiene accertato, con un sufficiente grado di
verosimiglianza, che l’evento traumatico, così come spiegato dal dott. __________,
non abbia causato nessuna lesione strutturale al ginocchio destro, né abbia
provocato un peggioramento direzionale (duraturo) del preesistente stato
morboso asintomatico (per un caso analogo nel quale il medico fiduciario di un
assicuratore infortuni ha sottolineato il carattere quasi esclusivamente
degenerativo delle lesioni del corno posteriore del menisco, spesso asintomatiche,
cfr. STF 8C_112/2023 dell’11 dicembre 2023, consid. 3.1.; cfr. anche STCA
35.2023.112
del 22 aprile 2024).
Infine, il TCA ritiene di poter
fare affidamento sul parere del dott. __________ anche nella misura in cui ha
sostenuto che il ruolo causale dell’infortunio del 28 maggio 2024 si è
completamente estinto con il 30 agosto 2024 (su
quest’ultimo aspetto, nello stesso senso, cfr. ad es. STF 8C_112/2023 dell’11 dicembre 2023, nella quale l’Alta Corte ha confermato il parere espresso
dal medico consulente dell’assicuratore in questione, secondo il quale i
disturbi accusati da un assicurato al ginocchio destro dopo la fine del mese di
novembre 2020 non erano più in relazione causale con l’infortunio del 22 agosto
2020; STF 8C_430/2020 del 15 dicembre 2020, nella quale pure la persistenza del
nesso causale è stata riconosciuta per un lasso di tempo di tre mesi; STF
8C_606/2021 del 5 luglio 2022, nella quale la causalità, per quanto riguarda i
disturbi interessanti il ginocchio, è stata ritenuta estinta trascorsi 2 mesi
dall’infortunio).
Del resto, anche su questo
specifico aspetto, non vi sono agli atti referti specialistici suscettibili di
mettere in dubbio la fondatezza del parere del medico fiduciario
In conclusione, in esito alle
considerazioni che precedono, si ritiene dimostrato, perlomeno con il grado
della verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della sicurezza
sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti), che i disturbi al
ginocchio destro presentati dall’assicurato, al più tardi al momento in cui
l’assicuratore ha posto termine alle prestazioni (9 settembre 2024), non
costituivano più una conseguenza naturale, nemmeno parziale, dell’evento
traumatico assicurato.
La decisione su opposizione
impugnata è, dunque, corretta e va confermata.
2.9
L’art.
61.
lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura
deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;
la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte
alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il
1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a
LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di
regola pubblica.
Dalla
medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in
caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se
la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il
tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento
temerario o sconsiderato.
Nella
presente fattispecie, trattandosi di una controversia concernente prestazioni
LAINF, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le
spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 35.2024.38 del 12 agosto
2024.
consid. 2.12.; 35.2023.76 del 21 febbraio 2024 consid. 2.9.; 35.2023.93
del 22 gennaio 2024 consid. 2.15.; 35.2023.36 del 14 agosto 2023 consid. 2.9.;
35.2022.50
del 19 settembre 2022 consid. 2.5.; 35.2022.95 del 10 maggio 2023
consid. 2.14.).
Sul
tema, cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2
giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF
9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo
cfr. A. Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais
judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la
LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 p. 107); Messaggio n. 8480 del
Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare
presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina
Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti
al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008
(Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al
Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto».
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti