35.2025.12
Discussa la questione di sapere se si è in presenza di una ricaduta. Negata eziologia infortunistica ai disturbi alla schiena e negato che i postumi infortunistici abbiano subito un oggettivo peggioramento
7 luglio 2025Italiano32 min
valere anche qualora la ricaduta o le conseguenze tardive appaiono, per la prima
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2025.12
mm
Lugano
7 luglio 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Maurizio Macchi, cancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 21 febbraio 2025 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 21 gennaio 2025 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto in fatto
1.1. In data 8 gennaio 2010, RI 1, nato
nel 1975, a quel momento dipendente della ditta __________ in qualità di
meccanico d’automobili e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni e
le malattie professionali presso l’CO 1, è caduto da una scala a pioli sul
posto di lavoro e ha riportato la frattura somatica di L2.
L’istituto assicuratore ha assunto
il caso e ha corrisposto le prestazioni previste dalla legge.
1.2. Alla chiusura del caso, con
decisione formale del 7 ottobre 2011, poi confermata dopo opposizione (cfr.
doc. 70), l’amministrazione ha posto l’assicurato al beneficio di una rendita
d’invalidità del 15% a decorrere dal 1° settembre 2011 e di un’indennità per
menomazione dell’integrità (IMI) del 5% (doc. 65).
1.3. Dalle carte processuali emerge che,
nel corso del 2013, RI 1 è entrato alle dipendenze delle __________ quale
aspirante macchinista in seconda formazione, percependo un salario annuo di fr.
68’000 (cfr. doc. 77).
A seguito di ciò, con decisione
formale del 14 gennaio 2014, l’assicuratore ha soppresso la rendita
d’invalidità in vigore a contare dal 1° gennaio 2014 (doc. 81).
1.4. In data 27 luglio 2022, la Cassa __________
ha annunciato all’CO 1 una ricaduta dell’infortunio del gennaio 2010 (doc. 90),
determinata da una recrudescenza dei disturbi interessanti il rachide lombare
(cfr. doc. 88).
1.5. Esperiti gli accertamenti del caso,
con decisione formale del 5 dicembre 2024, l’istituto assicuratore ha negato il
diritto a prestazioni in quanto ha ritenuto che i disturbi alla schiena oggetto
dell’annuncio di ricaduta, non costituirebbero una conseguenza naturale dell’evento
traumatico dell’8 gennaio 2010, rispettivamente che i postumi infortunistici
definiti in occasione della visita di chiusura non avrebbero subito alcun
peggioramento oggettivo (doc. 133).
A seguito dell’opposizione
interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato (doc. 143), in data 21
gennaio 2025, l’CO 1 ha in sostanza confermato la sua prima decisione (doc.
145).
1.6. Con tempestivo ricorso del 21
febbraio 2025, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto che,
annullata la decisione su opposizione impugnata, l’CO 1 riconosca la ricaduta e
corrisponda le relative prestazioni di legge, argomentando in particolare
quanto segue:
" (…) Il
medico assicurativo della CO 1 ha ritenuto che la sintomatologia riportata
recentemente avrebbe lo stesso tenore di quanto considerato a suo tempo
nell’ambito della valutazione delle conseguenze dell’infortunio del 2010.
La cuneizzazione della vertebra L2 apparirebbe stabile.
L’alterazione statica della colonna lombare sarebbe già stata presente al momento
della chiusura dell’infortunio nel 2011 e non risulterebbe peggiorata.
Queste constatazioni sono errate e infondate e soprattutto
contrastano con quanto accertato dal medico curante del ricorrente a seguito
degli approfonditi esami effettuati nel 2023.
Lo specialista curante del ricorrente, come risulta dal rapporto
del 04.10.2023 che si produce, ha chiaramente rilevato che il paziente ha
presentato un peggioramento del suo dolore lombare insorto in seguito alla
frattura del corpo vertebrale L2 del 2010. Questa constatazione conferma in
modo evidente e incontestabile che gli attuali disturbi lamentati dal
ricorrente sono in nesso causale certo con l’infortunio dell’8 gennaio 2010.
Del resto non vi sono state nuove fratture che potrebbero
giustificare l’attuale situazione del ricorrente, rispettivamente la
degenerazione discale L2-L3.
Questi riscontri anzi, come confermato dal curante specialista,
sono direttamente imputabili alla pregressa frattura vertebrale del 2010.
Questa frattura ha causato un disallineamento spinale con la
conseguenza di un sovraccarico articolare adiacente, che attualmente causa i
dolori lamentati.
Il medico della CO 1 si è limitato a valutare la documentazione
aggiornata prodotta per quanto attiene alla vertebra L2, senza considerare le
conseguenze della frattura sull’intero impianto della colonna vertebrale che, a
causa proprio della frattura del corpo vertebrale L2, ha avuto quale
conseguenza un disallineamento che ha provocato e provoca i dolori che hanno
avuto quale conseguenza l'invalidità totale del ricorrente.
(…).
La decisione impugnata si fonda su un parere medico errato poiché
si limita a considerare l’elemento della colonna vertebrale fratturato, senza
valutare le conseguenze di questa frattura sull’intera colonna vertebrale e in
particolare senza considerare l’origine effettiva dei dolori lamentati dal
ricorrente che, come detto e come accertato dal medico curante specialista,
risalgono con ogni evidenza alla frattura conseguita all’infortunio del 2010.” (doc.
I)
1.7. L’CO 1, in risposta, ha postulato
che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto
occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).
Fatti
1.8. In data 20 marzo 2025, il
patrocinatore dell’insorgente ha prodotto ulteriore documentazione medica e ha
chiesto che venga richiamata la cartella clinica del dott. __________, medico
curante specialista (cfr. doc. V + allegato).
L’amministrazione si è
pronunciata in proposito il 4 aprile 2025, versando agli atti l’apprezzamento 2
aprile 2025 del dott. __________ (doc. IX + allegato).
Il 24 aprile 2025, l’avv. RA 1 ha
ancora formulato alcune sue considerazioni inerenti l’oggetto della vertenza
(cfr. doc. XI).
considerato in diritto
in ordine
2.1. Preliminarmente, richiamata la STF
8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2. (si veda anche la STF 8C_14/2018 del
25 aprile 2018), questa Corte rileva che decide la presente vertenza nella sua
composizione ordinaria (pubblicata su FUCT N. 94 del 16 maggio 2024). Con
scritto del 18 ottobre 2018 l’CO 1 ha infatti comunicato al TCA che, a partire
da quella data, gli incarti affidati dall’assicuratore a un legale esterno
all’istituto per le fasi della procedura giudiziaria non vengono gestiti, in
seno alla Direzione, dalla giurista di lingua italiana figlia del Giudice Ivano
Ranzanici (cfr. STF 8C_668/2021 del 18 febbraio 2022 consid. 2.1).
nel merito
2.2. In concreto, è litigiosa la
questione di sapere se l’CO 1 era legittimato a escludere l’intervento di una
ricaduta dell’infortunio del gennaio 2010 e, pertanto, a negare all’assicurato
il diritto alle relative prestazioni previste dalla legge, oppure no.
2.3. In virtù dell’art. 11 OAINF,
l’assicuratore LAINF è tenuto a riprendere l’erogazione delle prestazioni
assicurative in caso di ricadute o conseguenze tardive (cfr.
Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA),
Lausanne 1992, p. 71 e A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht,
Berna 1985, p. 277).
Né la LAINF né l’OAINF prevedono,
al riguardo, un limite temporale. Pertanto, la pretesa potrà essere fatta
valere anche qualora la ricaduta o le conseguenze tardive appaiono, per la prima
volta, dieci o vent’anni dopo l’infortunio assicurato, e ciò indipendentemente
dal fatto che, a quel momento, l’interessato sia o meno ancora assicurato.
Rilevante è soltanto l’esistenza di un nesso di causalità (cfr. STFA U 122/00
del 31 luglio 2001).
Secondo la giurisprudenza, si è in presenza di una ricaduta
quando un danno alla salute, che si presumeva guarito, si riacutizza, di
modo che esso necessita di cura medica e causa incapacità lavorativa. Per
contro, si parla di postumi tardivi quando un danno alla salute
apparentemente guarito produce, nel corso di un periodo di tempo prolungato,
delle modificazioni organiche o psichiche, comportanti sovente uno stato
patologico differente (cfr. DTF 118 V 296 consid. 2c e riferimenti, 105 V 35 consid.
1c e riferimenti).
2.4. Secondo l’art. 6 cpv. 1 LAINF, per
quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni assicurative sono
effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non professionali e
di malattie professionali.
2.5. Il diritto alle prestazioni
risultante da un infortunio assicurato presuppone l’esistenza di un nesso di
causalità naturale tra l’evento dannoso e il danno alla salute. Questa
condizione è adempiuta qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico,
il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe
verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato
la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se
del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno
all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento
appaia come una conditio sine qua non del danno. È questione di fatto lo
stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di
causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano
secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo
l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento
delle prove in materia di assicurazioni sociali (DTF 142 V 435 consid. 1; 129 V
177 consid. 3.1, 402 consid. 4.3).
Se un infortunio ha semplicemente
scatenato un processo che sarebbe comunque insorto anche senza questo evento,
il nesso di causalità naturale tra i disturbi accusati dall’assicurato e
l’infortunio deve essere negato se lo stato morboso preesistente è ritornato ad
essere quello che era prima dell’infortunio (status quo ante) oppure se
ha raggiunto lo stadio che sarebbe prima o poi subentrato anche senza
l'infortunio (status quo sine) (RAMI 1992 U 142 p. 75 consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U.
Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der
Sozialversicherung, in: Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).
2.6. Il diritto a prestazioni
assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata
tra l'evento dannoso e il danno alla salute.
Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto
quando, secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita, il
fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto,
sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in
questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a,
DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze citate).
Comunque, qualora sia carente il nesso di causalità naturale,
l'assicuratore può rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il
requisito della causalità adeguata (DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a;
su queste questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi
sur l’assurance-accidents, Losanna 1992, p. 51-53).
La giurisprudenza ha inoltre
stabilito che in caso di danno alla salute fisica, dal momento in cui è
accertata la causalità naturale il nesso di causalità è generalmente ammesso
(DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine;
Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungs-rechts,
in: SZS 2/1994, p. 104 s.; M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in:
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).
2.7. Nella concreta evenienza, dalla decisione su opposizione impugnata
si evince che l’amministrazione ha negato il diritto alle prestazioni previste
in caso di ricaduta, in quanto, fondandosi sul parere espresso dal proprio
medico interno, ha ritenuto che i postumi dell’infortunio assicurato non
avrebbero subito modifiche oggettivabili, rispettivamente che i disturbi
denunciati dall’insorgente non costituirebbero una conseguenza naturale di
quell’evento (cfr. doc. 145).
Dalle carte processuali risulta che,
alla chiusura del caso iniziale, l’assicurato era stato posto al beneficio di
una rendita d’invalidità del 15% dal 1° settembre 2011 e di un’IMI del 5% (doc.
65).
L’esigibilità lavorativa e
l’entità della menomazione dell’integrità erano state valutate dal dott. __________,
spec. FMH in chirurgia generale e della mano, a margine della visita di
chiusura del 31 maggio 2011.
In quell’occasione, il medico __________
aveva fatto riferimento in particolare alle risultanze della RMN della colonna
lombo-sacrale del 21 dicembre 2010, esame che aveva evidenziato degli esiti di
frattura-schiacciamento del soma di L2 lievemente cuneizzato in avanti e con
evidenti fenomeni erosivi e noduli di Schmorl soprattutto in corrispondenza
della limitante somatica superiore, un disco corrispondente con evidenti
fenomeni di degenerazione e disidratazione, dei noduli di Schmorl interessanti
praticamente tutti i metameri lombari, nonché una modesta protusione discale in
L1-L2 con fenomeni di spondilosi e modica impronta ad ampio raggio sul sacco
durale (doc. 38).
Il fiduciario aveva quindi ritenuto
che “le risultanze degenerative ritrovate all’esame MRI della colonna
vertebrale lombare sopra descritta del 21.12.2010, in particolare i noduli di
Schmorl identificabili a carico di praticamente tutti i metameri lombari”, non erano
imputabili all’evento infortunistico (doc. 57, p. 3 e doc. 56, da cui emerge
che dall’IMI lorda del 10% era stato detratto il 5% proprio per tenere conto
dello stato morboso preesistente).
Nel luglio 2022, la Cassa
cantonale di disoccupazione ha annunciato all’CO 1 una ricaduta dell’infortunio
del gennaio 2010 (doc. 90).
Con comunicazione mail del 20
maggio 2022, il dott. __________, spec. FMH in medicina interna generale, ha
attestato l’insorgenza di un “netto e importante peggioramento della situazione
post-infortunistica dell’infortunio sopracitato, situazione ad oggi
caratterizzata da una esacerbazione acuta dei dolori lombalgici e di tipo
sciatalgiforme (dx ˃ sx), sindrome algico-irritativa che mai è guarita
dopo la chiusura “del caso” come da vostra comunicazione del 7.10.2011.” (doc.
88).
Nel quadro degli accertamenti pluridisciplinari
disposti dall’UAI nell’ottobre 2022, RI 1 è stato periziato presso il __________.
Dal referto 15 febbraio 2023 del
dott. __________, spec. FMH in reumatologia, risulta segnatamente che,
trattandosi della regione lombare, “… i disturbi sono leggermente peggiorati in
questo ultimo anno con una lombalgia cronica senza irradiazioni di tipo
radicolare con una certa componente spondilogena piuttosto sul lato destro a
carattere intercorrente. Attualmente vi è una buona mobilità della colonna
lombare in tutte le direzioni con dei dolori soprattutto nella fase finale
della flessione laterale a destra. Dolori diffusi alla palpazione della
muscolatura paravertebrale nella zona toraco-lombare”. Il perito ha quindi
diagnosticato una sindrome lombo-vertebrale su alterazioni statiche con
scoliosi a forma di S destro-convessa nella zona toracale e sinistro-convessa
lombare, tendenza ipercifotica del passaggio toraco-lombare e stato dopo
Considerandi
frattura del corpo vertebrale di L2 trattata conservativamente (doc. 105, p.
89-104).
Da parte sua, sul piano
anamnestico, il dott. __________, spec. FMH in neurologia, ha riferito che “in
sede lombare fin dall’infortunio del 2010 (l’assicurato, n.d.r.) soffre di
dolori, spesso con blocchi algici sotto sforzo in modo più pronunciato a
destra. I dolori lombari si estendono alla gamba destra e si accentuano in
posizione seduta prolungata (ad esempio guidando l’auto per oltre 20 minuti).
Non ha disturbi alla gamba sinistra né formicolii agli arti inferiori. Riesce a
camminare per una ventina di minuti ma in generale già dopo 10 minuti
incomincia ad avere problemi alla colonna lombare. Per i dolori assume Brufen o
Dafalgan, non giornalmente”.
Dal profilo diagnostico, il
neurologo ha rilevato che il ricorrente denuncia dolori in sede lombare “… dove
non vi sono però deficit di tipo radicolare agli arti inferiori. A questo
livello si è verificata nel 2010 una frattura del corpo vertebrale di L2 ed è
possibile che i dolori alla colonna lombare siano ancora in parte favoriti da
questo vecchio reperto.” (doc. 105, p. 64-71).
Interpellato
dall’amministrazione, con apprezzamento 4 settembre 2023, il dott. __________,
spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia, ha formulato le seguenti
considerazioni:
" (…) Siamo
di fronte ad un assicurato che ha subito nel 2010 un evento infortunistico che
ha colpito il corpo vertebrale di L2 a livello della limitante somatica
superiore con una frattura trattata conservativamente e consolidata lievemente
a cuneo.
Erano già presenti evidenti alterazioni degenerative ritrovate
all’esame MRI della colonna vertebrale lombare in particolare noduli di Schmorl
a carico praticamente di tutti i metameri lombari.
Il caso è stato chiuso con esigibilità al lavoro per i soli
postumi infortunistici e con valutazione IMI escludendo le pre-esistenze di
carattere morboso.
Recentemente è stata eseguita una perizia pluridisciplinare AI che
ha confermato la presenza degli esiti di tale frattura di L1, nonché la
persistenza di elementi di carattere morboso degenerativo artrosico e di
un’alterazione statica descritta come scoliosi ad S toracolombare.
Il quadro clinico descritto nella perizia pluridisciplinare sia
dal lato reumatologico che neurologico è dello stesso tenore di quanto presente
nella visita medica di chiusura CO 1 a firma Dr. med. __________.
In particolare, viene esclusa una sindrome radicolare
acuto-cronica dallo specialista neurologo anche con esame elettromiografico.
Dal punto di vista clinico la situazione appare stabile con solo
lieve peggioramento inquadrabile in un progressivo peggioramento del quadro
degenerativo compatibile con l’età e con il tempo trascorso. Non sono descritte
importanti alterazioni strutturali di nuova insorgenza.”
Il fiduciario ha quindi negato
che, rispetto alla situazione refertata in occasione della visita di chiusura
del maggio 2011, fosse subentrato un peggioramento oggettivabile imputabile
all’infortunio assicurato, posto che “… dalla documentazione della estesa
perizia dell’AI in esame, non emergono alterazioni strutturali o peggioramenti
clinici importanti relativi al tratto D12-L1 sede della pregressa frattura ed
oggetto del caso in esame.” (doc. 107).
Con certificazione 4 ottobre
2023, il dott. __________, spec. FMH in neurochirurgia, ha fatto stato di una
riacutizzazione dei dolori lombari e ha riferito che accertamenti nel frattempo
eseguiti (rx e RMN lombare del 28 settembre 2023 – doc. 124 e 125) avevano
documentato “… una degenerazione discale L2-L3 oltre alla instaurazione di
cifosi toracolombare; entrambi i riscontri possono essere imputabili alla
pregressa frattura vertebrale, la quale ha causato un disallineamento spinale
con sovraccarico articolare adiacente e che attualmente causa i dolori
lamentati.” (doc. 119, p. 6).
Quanto sostenuto dal medico
curante specialista è stato criticamente commentato dal dott. __________ con
apprezzamento datato 6 novembre 2024, il cui tenore è in particolare il
seguente:
" (…) Dalla
valutazione degli esami strumentali radiografici si evidenzia che la
cuneizzazione della vertebra di L2 appare stabile nel tempo senza ulteriori
peggioramenti.
Questo è ben visibile nell’ultimo referto radiografico del
settembre 2023, dove si cita espressamente “il soma non è ulteriormente ceduto
rispetto al controllo precedente”. Dalla valutazione poi delle immagini RM si
conferma il quadro spondilo-disco-artrosico lombare con un corpo vertebrale di
L2 sempre cuneizzato, ma senza alcun edema. L’alterazione statica della colonna
lombare era già presente al momento della stabilizzazione del quadro nel 2011 e
non appare peggiorata.
Ritengo pertanto che le notazioni del dott. __________ indichino
una ricorrente lombalgia come peraltro già noto. Egli non esegue una
comparazione con gli esami precedenti. Si limita a riportare la dichiarazione
dell’assicurato che ritiene esservi un peggioramento. Pur tuttavia la
sintomatologia riportata, anche in occasione della valutazione peritale AI,
appare assolutamente dello stesso tenore di quanto già considerato dal Dott. __________.
Inoltre, in considerazione della sede della frattura di L2, che coinvolge
unicamente la limitante somatica superiore, possiamo ritenere che l’influsso
degenerativo discale sia limitato prevalentemente al disco interposto nelle
vertebre L1-L2 mentre una degenerazione discale così diffusa non solo a livello
lombare, ma anche a livello cervicale, come ben noto visto i trascorsi
interventi e le recidive a tale livello, non siano in alcun modo attribuibili
alle conseguenze dell’evento infortunistico, ma siano piuttosto da ascrivere a
un quadro degenerativo morboso diffuso a tutto il rachide.” (doc. 129)
In corso di causa, il
patrocinatore dell’insorgente ha prodotto un referto, datato 17 marzo 2025, del
dott. __________, spec. FMH in ortopedia e traumatologia, secondo il quale la
deformità scoliotica si sarebbe aggravata “con un angolo di Cobb che è passato
da 11,5 gradi nel 2010 a 17 gradi di oggi. Si sono inoltre aggravate le
discopatie ai segmenti adiacenti alla frattura con iniziale formazione di
osteofitosi. Con ogni probabilità il quadro clinico si è aggravato in
conseguenza del peggioramento della deformità in esiti fratturativi e per
peggioramento delle discopatie ai segmenti adiacenti alla frattura.” (doc. V
1).
Questa in particolare la successiva
relativa presa di posizione del dott. __________:
" (…) Per
quanto riguarda il suo giudizio sulle discopatie, egli (il dott. __________,
n.d.r.) si limita ad una generica affermazione di peggioramento delle
discopatie adiacenti alla frattura, con iniziali fenomeni di osteofitosi. Sulla
questione mi sono già espresso nei due apprezzamenti precedenti in modo più
esteso. Confermo che il quadro degenerativo discale è presente per la verità a
pluri-livelli, sia lombare che anche cervicale, dove ha determinato la
formazione di ernie che hanno richiesto un intervento chirurgico con una
situazione ben più complessa. Non vi è una particolare degenerazione imputabile
alla lieve deformità a cuneo della vertebra interessata dalla frattura, se non
nel disco immediatamente adiacente la limitante somatica superiore della
vertebra fratturata. Per il resto la degenerazione discale lombare appare
piuttosto diffusa, in assenza d’importanti elementi strutturali che si siano
sviluppati nel lungo arco di tempo dal 2010 ad oggi. Le modeste variazioni
diffuse sono chiaramente interpretabili con la naturale storia clinica
dell’evoluzione di questi fenomeni nel tempo, dovuti al passare degli anni ed
all’età. Inoltre, già a suo tempo in occasione della visita medico-assicurativa
di chiusura, si è chiaramente evidenziato come il quadro degenerativo fosse
pre-esistente l’evento, diffuso ed indice di una particolare propensione alla
degenerazione spondilo-discartrosica in questo soggetto. Il quadro discale a
livello di L1 e L2 dal confronto delle risonanze appare dello stesso tenore.
(…).
Nel caso in esame siamo quindi in presenza di un atteggiamento
scoliotico con meccanismi di compenso, senza alterazioni strutturali tali da
rendere la deviazione strutturata. Pertanto l’angolo di Cobb appare utilizzato fuori
contesto e potrebbe essere fuorviante in quanto assolutamente variabile a
seconda della maggior o minore contrattura muscolare antalgica o compenso
posturale. Inoltre, la variazione riportata dal Dott. med. __________ appare
entro i limiti dell’errore di misura dello strumento scelto. Pertanto la
variazione è da considerarsi non significativa.
Inoltre non ci è dato di sapere a quali radiografie faccia
riferimento il Dott. med. __________, se esse siano state eseguite in modo
comparabile, se siano teleradiografie in toto ed in ortostasi.
Dalla visione degli esami a nostra disposizione appare
effettivamente una leggera curvatura scoliotica che però, con minime
variazioni, appare assolutamente dello stesso tenore nel tempo.
Per quanto riguarda invece la deformità della vertebra fratturata,
essa è descritta come assolutamente stabile nel tempo e non vi è stato alcun
elemento atto a ritenere che si sia ulteriormente deformata.
In conclusione, il rapporto del Dott. med. __________ non ci
fornisce elementi clinici obiettivi di diretta acquisizione, non propone
trattamenti chirurgici o conservativi in grado di modificare in modo importante
la situazione.
Per quanto concerne il quadro degenerativo
spondilo-discoartrosico, non ci fornisce ulteriori elementi oltre a quelli già
considerati ed estesamente apprezzati nei precedenti documenti. Per quanto
riguarda l’angolo di Cobb, ci indica una variazione minima, non chiarisce su
quali radiografie sia stata effettuata la valutazione e se esse siano state
eseguite in modo da permettere una determinazione affidabile dell’angolo di
Cobb su radiografie comparabili. Inoltre la minima variazione da lui rilevata è
compresa nell’errore di misura dello strumento utilizzato e pertanto è da
considerarsi non significativa.” (doc. IX 1)
2.8
Per costante giurisprudenza, in un
procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo
l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che
precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il
diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STF U 259/02 dell'8
luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege
in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).
Nella DTF 125 V 351 seg. (=
SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572),
la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle
dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante,
a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente
motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere
degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che
il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,
non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.
Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
In una sentenza 8C_216/2009
del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha
precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria
sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione,
a condizione che non sussista dubbio alcuno, neppure il più lieve, a proposito
della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo
l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei
diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli
assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei
medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra
questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le
certificazioni dei medici curanti.
In una sentenza 8C_624/2024 del
24.
aprile 2025, il Tribunale federale ha confermato la propria giurisprudenza e
ha in particolare sottolineato che:
" (…).
Dispositivo
5.2.1. Das Bundesgericht hat mit Urteil BGE 135 V 465 entschieden,
auch unter Berücksichtigung der neueren Rechtsprechung des Europäischen
Gerichtshofes für Menschenrechte bestehe im Verfahren um Zusprechung oder
Verweigerung von Sozialversicherungsleistungen kein förmlicher Anspruch auf
eine versicherungsexterne Begutachtung. Eine solche sei indessen anzuordnen,
wenn auch nur geringe Zweifel an der Zuverlässigkeit und Schlüssigkeit der
versicherungsinternen ärztlichen Feststellungen bestünden (E. 4). Diese
Rechtsprechung wurde zuletzt mit Urteil BGE 145 V 97 E.
8.5 in fine bestätigt.
Soweit der Beschwerdeführer rügt, es gebe keine rechtliche und
fachliche Grundlage, den Suva-Ärzten im Vergleich zu beratenden Ärzten anderer
Versicherer im Rahmen der Verfahrensfairness eine besondere Stellung
einzuräumen, ist dies nicht stichhaltig. Denn praxisgemäss sind beratende
Ärzte, was den Beweiswert ihrer ärztlichen Beurteilung angeht,
versicherungsinternen Ärzten gleichgesetzt (nicht publ. E. 4.3
des Urteils BGE 150 V 188, veröffentlicht in SVR 2024 UV Nr. 27 S. 107; Urteil
8C_381/2024 vom 14. Februar 2025 E. 2.3 mit Hinweis).
5.2.2. Insgesamt
vermag der Beschwerdeführer - auch mit seinem pauschalen Verweis auf die
Literatur - keine Gründe für eine Änderung dieser Rechtsprechung aufzuzeigen
(hierzu vgl. BGE 145 V 304 E. 4.4), wonach auf die Berichte versicherungsinterner
medizinischer Fachpersonen abgestellt werden kann, wenn keine auch nur geringen
Zweifel an der Richtigkeit ihrer Schlussfolgerungen bestehen. Nachfolgend ist
somit zu prüfen, ob die Vorinstanz solche Zweifel hinsichtlich der
Beurteilungen des Dr. med. univ. F.________ zu Recht verneinte.
5.3. Weiter
ist festzuhalten, dass alleine das Anstellungsverhältnis einer
versicherungsinternen Fachperson zum Versicherungsträger nicht schon auf
mangelnde Objektivität und Befangenheit schliessen lässt (BGE 137 V 210 E. 1.4; 135 V 465 E. 4.4). Konkrete Indizien für eine Voreingenommenheit des
Kreisarztes Dr. med. univ. F.________ werden in der Beschwerde nicht benannt
und sind nicht erkennbar.”
Trattandosi
invece di perizie affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura
amministrativa, a medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati
indipendenti, esse godono di piena forza probatoria, a condizione che non
esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF 8C_862/2014
del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).
Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante
è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami
approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata,
che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella
presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano
motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352;
RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss.,
consid. 1c e riferimenti).
L'elemento
rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo
di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente
il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
È utile osservare
che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere
la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si
fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia,
precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri
medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come
farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è
l’opinione più adeguata (cfr. STF I 811/03 del 31 gennaio 2005 consid. 5 in
fine; STF I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).
Va infine
segnalato che, in una sentenza 9C_311/2024 del 6 maggio 2025 consid. 6.2.4,
l’Alta Corte ha ribadito che:
" … la
prassi prevede che, di principio, deve essere considerato con la necessaria
prudenza l’avviso dei medici curanti a causa dei particolari legami che essi
hanno con il paziente (DTF 125 V 351 consid. 3b/cc), come pure in relazione
allo scopo di trattamento del curante rispetto a quello di un medico perito
(cfr. sentenza 9C_662/2021 del 2 agosto 2022 consid. 5.2.1), per cui, secondo
l’esperienza comune, il medico curante tende generalmente, in caso di dubbio, a
pronunciarsi in favore del proprio paziente in ragione del rapporto di fiducia
che lo unisce a quest’ultimo.”
2.9. Chiamata ora a
pronunciarsi, attentamente vagliato l’insieme della documentazione a sua
disposizione, questa Corte ritiene di poter confermare la decisione su
opposizione impugnata, nella misura in cui, fondandosi sul parere del dott. __________
(cfr. supra, consid. 2.7.), ha stabilito che i postumi residuali
dell’infortunio assicurato non sono oggettivamente peggiorati, rispettivamente
che i disturbi oggetto dell’annuncio non costituiscono una conseguenza naturale
di quell’evento (ma sono imputabili ad alterazioni degenerative, già presenti
al momento dell’evento traumatico, aggravatesi in ragione del passare degli
anni e dell’età).
Il TCA non ravvede alcun valido
motivo per discostarsi dal parere espresso dal dott. __________, specialista
proprio nella materia che qui interessa e che vanta un’ampia esperienza nella
medicina assicurativa e infortunistica (in questo contesto, va segnalato che, secondo una costante
giurisprudenza, i medici __________, così come gli specialisti del Centro __________
dell’CO 1, sono considerati, per la loro funzione e per la loro posizione
professionale, come degli specialisti in materia di traumatologia, a prescindere dalla loro
specializzazione medica - cfr. STF 8C_108/2020 del 22 dicembre 2020 consid.
4.4.2; 8C_219/2022 del 2 giugno 2022 consid. 3.2 con rinvii; 8C_355/2022 del 2
novembre 2022 consid. 7.2; 8C_51/2023 del 15 giugno 2023 consid. 5.2), il
quale, interpellato in più occasioni dall’amministrazione, si è confrontato in
maniera approfondita con la documentazione medica man mano prodotta
dall’assicurato, specificatamente con le certificazioni dei dottori Pejrona e
Sinigaglia, giungendo appunto alla conclusione che non è stato dimostrato che i
disturbi interessanti il rachide lombare del ricorrente siano imputabili a un
aggravamento oggettivo delle sequele infortunistiche. La rx e la RMN del 28
settembre 2023, hanno in effetti evidenziato, come giustamente osservato dal
fiduciario, che, rispetto al controllo precedente, il soma interessato dal
trauma non era ulteriormente ceduto, in assenza inoltre di edema e di altri
cedimenti vertebrali e disallineamenti del muro somatico posteriore (doc. 119,
p. 7).
In questo contesto, deve essere
sottolineato che, al momento in cui il caso iniziale è stato chiuso (settembre
2011), il ricorrente denunciava ancora disturbi alla regione lombare (in questo
senso, si veda il rapporto 14 giugno 2011 del medico __________ – doc. 57, p.
2), che erano stati ritenuti stabilizzati in quanto non esistevano più
provvedimenti terapeutici atti a migliorare notevolmente lo stato di salute
infortunistico (doc. 61).
Per questa ragione, gli era poi
stata assegnata una rendita del 15% e un’IMI del 5% (doc. 65).
Va d’altro canto evidenziato che,
già a quel momento, il rachide lombare presentava un’alterazione statica, nella
forma di una scoliosi sinistro convessa, come pure dei fenomeni degenerativi
diffusi (in questo senso, si veda il referto relativo alla RMN della colonna
lombo-sacrale del 21 dicembre 2010 – doc. 38), che erano stati giudicati di
natura morbosa, preesistenti al trauma (ciò che aveva segnatamente comportato
la riduzione del 50% dell’IMI lorda – cfr. doc. 56).
Del resto, nella sua perizia del
1° febbraio 2023, il dott. __________ ha affermato che è (semplicemente) possibile
che i dolori lombari siano in parte favoriti dagli esiti della vecchia frattura
del corpo vertebrale di L2 (cfr. doc. 105, p. 68).
Va inoltre constatato che dalla
restante documentazione medica non emergono elementi suscettibili di generare
dei dubbi, neppure lievi, a proposito dell’affidabilità della valutazione del
medico di fiducia dell’CO 1 (per dei casi recenti in cui la Corte federale ha
negato l’esistenza di minimi dubbi circa la fondatezza della posizione difesa
da medici interni all’amministrazione, cfr. STF 8C_324/2024 del 27 maggio 2025
consid. 4.3; 8C_737/2024 del 22 maggio 2025 consid. 7; 8C_624/2024 del 24
aprile 2025 consid. 7.1.3; 8C_555/2024 del 4 aprile 2025 consid. 8.4.1;
8C_640/2024 del 28 marzo 2025 consid. 6.2).
Per quanto riguarda il referto 4
ottobre 2023 del dott. __________ (cfr. supra, consid. 2.7.), il TCA
rileva innanzitutto che egli si è espresso in termini di semplice possibilità
(“… entrambi i riscontri possono essere imputabili alla pregressa
frattura vertebrale …”), ciò che non basta a soddisfare le esigenze probatorie
poste dalla giurisprudenza federale (cfr. supra, consid. 2.5.).
D’altra parte, il parere espresso
dal neurochirurgo privatamente consultato dall’assicurato non è sufficientemente
motivato nella misura in cui ha lo specialista ha omesso di confrontarsi con la
circostanza, invero non trascurabile, secondo la quale la presenza di una
scoliosi lombare sinistro convessa e di diffuse alterazioni degenerative del
rachide lombare (in seguito estesesi anche a quello cervicale), ritenute
preesistenti all’infortunio in discussione, era già stata messa in luce
dall’esame di risonanza magnetica del dicembre 2010, così come è stato
pertinentemente osservato dal dott. __________ nel suo apprezzamento del 6
novembre 2024.
Anche la certificazione 17 marzo
2025 del dott. __________ (cfr. supra, consid. 2.7.), appare
eccessivamente sommaria, considerato che la discussione della fattispecie
medica si è esaurita in poco più di sei righe.
Lo specialista in questione si è
di fatto limitato ad affermare che la sintomatologia denunciata si è aggravata,
con ogni probabilità, a causa di un peggioramento della deformità scoliotica e
delle discopatie ai segmenti adiacenti alla frattura, senza alcun
approfondimento dell’aspetto eziologico, ciò che è insoddisfacente tenuto conto
che, all’epoca della chiusura del caso iniziale, l’insorgente presentava già
una scoliosi lombare sinistro convessa e delle diffuse alterazioni degenerative
del rachide lombare.
Inoltre, per quanto concerne il
preteso aggravamento di circa 5° della scoliosi, va rilevato che, secondo il
medico __________ dell’CO 1, si tratterebbe comunque di una variazione minima,
peraltro compresa nell’errore di misura dello strumento utilizzato e, perciò,
non significativa (cfr. doc. IX 1). Al riguardo, il TCA osserva che quanto
sostenuto dal dott. __________ trova in effetti conferma nella letteratura
medica consultata online, in base alla quale il metodo di misurazione manuale
più utilizzato richiede un’approfondita esperienza tecnica e comporta un
margine di errore che si situa tra i 2.8 e gli 8° (cfr. Yu Sun et al.,
Comparison of manual versus automated measurement of Cobb angle in idiopathic
scoliosis based on a deep learning keypoint detection technology, pubblicato
in: European Spine Journal, 8/2022 - consultato il 16 giugno 2025, cfr. STF
9C_245/2024 del 5 maggio 2025 consid. 3.2).
In esito alle considerazioni che
precedono, il TCA non ritiene dunque dimostrato con il grado di
verosimiglianza richiesto dalla giurisprudenza federale che, rispetto a quella
esistente al momento della chiusura del caso iniziale, la situazione a livello
lombare ha subito un peggioramento di rilievo in relazione di causalità
naturale con l’infortunio accaduto nel gennaio 2010.
In queste condizioni, la
decisione su opposizione impugnata deve essere confermata.
2.10. L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore
fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice,
rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio
e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un
comportamento temerario o sconsiderato.
In data 1° gennaio 2021 è entrata
in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora
unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.
Dalla medesima data è entrato in
vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a
prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo
prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese
processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Trattandosi di una controversia
relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha previsto di prelevare le
spese (cfr. STCA 35.2021.9 del 20 settembre 2021 consid. 2.12; 35.2021.58 del
18 ottobre 2021 consid. 2.12).
Sul tema, cfr. anche STF
9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022
KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio
2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi,
Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les
tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin
2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107); Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato
del 21 agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4
maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la
modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008
(Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al
Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto».
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti