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Decisione

35.2025.18

Discussi il diritto alla rendita d'invalidità e l'entità dell'IMI. Per quanto riguarda la rendita, rinvio atti per accertare capacità/esigibilità lavorativa (complemento perizia amministrativa circa il ruolo dei medicamenti oppioidi assunti dall'assicurato)

10 settembre 2025Italiano36 min

fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che non riguardano

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

35.2025.18

mm/DC

Lugano

10 settembre 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Maurizio Macchi, cancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 24 marzo 2025 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 24

febbraio 2025 emanata da

CO 1

rappr. da: RA 2

in materia di assicurazione contro

gli infortuni

ritenuto in fatto

1.1. In data 5 maggio 2021, RI 1, nato

nel 1972, dipendente della ditta __________ in qualità di falegname e, perciò,

assicurato d’obbligo contro gli infortuni e le malattie professionali presso l’CO

1, è inciampato in un gradino, è caduto in avanti e con il braccio destro ed è

finito tra un cavalletto di ferro e il pavimento.

Secondo il rapporto 5 maggio 2021

del Servizio di PS dell’Ospedale __________ di __________, egli ha così

riportato un trauma contusivo alla spalla destra.

L’artro-RMN del 2 giugno 2021 ha

evidenziato la presenza di una rottura della cuffia dei rotatori della spalla

destra e del labbro cartilagineo.

Nel corso del mese di ottobre

2021, l’assicurato è quindi stato sottoposto a un intervento artroscopico di

decompressione sottoacromiale e riparazione della cuffia rotatoria.

L’istituto assicuratore ha assunto

il caso.

1.2. Con decisione formale del 16

novembre 2022, poi confermata dopo opposizione, l’CO 1 ha dichiarato estinto

dal 18 novembre 2022 il proprio obbligo a prestazioni dipendente dall’evento

infortunistico del maggio 2021.

1.3. Con sentenza 35.2023.8-9 del 3

aprile 2023, questa Corte ha accolto ai sensi dei considerandi il ricorso

interposto nel frattempo contro la decisione su opposizione del 16 gennaio

2023, nel senso che gli atti sono stati retrocessi all’CO 1 affinché disponesse

una perizia esterna ex art. 44 LPGA volta a chiarire

l’origine dei disturbi denunciati dall’assicurato alla spalla destra a far

tempo dal 18 novembre 2022.

Il giudizio cantonale è cresciuto

incontestato in giudicato.

1.4. Dalle tavole processuali emerge

che, nel corso del mese di agosto 2023, l’CO 1 ha incaricato il dott. __________

di periziare RI 1 (doc. 315).

L’esperto ha consegnato il

proprio referto in data 8 marzo 2024 (doc. 298; traduzione in lingua italiana

prodotta sub doc. 207).

Al rappresentante dell’assicurato

è stato concesso di formulare delle osservazioni in merito (doc. 303 e doc. 317).

1.5. Esperiti alcuni accertamenti volti

a definire la stabilizzazione dello stato di salute infortunistico e il diritto

alle prestazioni di lunga durata, in data 14 gennaio 2025, l’assicuratore ha

emanato una decisione formale mediante la quale ha negato il diritto a una

rendita in applicazione del metodo ordinario del raffronto dei redditi (reddito

da valido: fr. 55'049, reddito da invalido: fr. 54'805 – cfr. doc. 400) e ha

assegnato un’indennità per menomazione dell’integrità (IMI) del 15% (doc. 401).

A seguito dell’opposizione

interposta dall’MLaw RA 1 (cfr. doc. 404), in data 24 febbraio 2025, l’CO 1 ha

in sostanza confermato la sua prima decisione (cfr. doc. 413).

1.6. Con tempestivo ricorso del 24 marzo

2025, RI 1, sempre rappresentato dall’MLaw RA 1, ha chiesto in via

principale che, annullata la decisione su opposizione impugnata, l’CO 1 gli

riconosca una rendita d’invalidità del 44% e un’IMI del 20%, in subordine

che venga designato un perito indipendente che si esprima sul grado della

capacità lavorativa residua e della menomazione dell’integrità.

A sostegno delle proprie pretese,

il patrocinatore contesta che ai rapporti agli atti della __________

(valutazione EFL) e del medico __________, sui quali l’amministrazione ha

fondato il provvedimento censurato, possa essere attribuito un sufficiente

valore probatorio, tenuto conto che il loro contenuto sarebbe già di per sé

stesso inattendibile, come pure del parere discordante enunciato dagli

specialisti consultati privatamente dall’assicurato (cfr. doc. I).

1.7. L’CO 1, in risposta, ha postulato

che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto

occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III + allegati).

1.8. In data 5 maggio 2025, l’MLaw RA 1

ha prodotto ulteriore documentazione e si è in sostanza riconfermato nelle

proprie allegazioni e conclusioni (cfr. doc. V + allegati).

L’amministrazione si è

pronunciata in proposito l’8 maggio 2025 (doc. VII).

in diritto

in ordine

2.1. Preliminarmente, richiamata la STF

8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2. (si veda anche la STF 8C_14/2018 del

25 aprile 2018), questa Corte rileva che decide questa vertenza nella sua

composizione ordinaria (pubblicata su FUCT N. 102 del 27 maggio 2022). Con

scritto del 18 ottobre 2018 l’CO 1 ha infatti comunicato al TCA che, a partire

da quella data, gli incarti affidati dall’assicuratore a un legale esterno

all’istituto per le fasi della procedura giudiziaria non vengono gestiti, in

seno alla Direzione, dalla giurista di lingua italiana figlia del Giudice Ivano

Ranzanici (cfr. STF 8C_668/2021 del 18 febbraio 2022 consid. 2.1).

nel merito

2.2. In concreto, è litigiosa la

questione di sapere se l’CO 1 era legittimato a negare all’assicurato il diritto

a una rendita d’invalidità e a quantificare nel 15% la menomazione

dell’integrità di cui è portatore, oppure no.

Il TCA constata che il

patrocinatore giustamente non contesta la stabilizzazione dello stato di salute

infortunistico dell’insorgente a far tempo dal dicembre 2024. Del resto,

interpellato dall’amministrazione a proposito dell’ulteriore procedere

terapeutico, con rapporto del 13 giugno 2024, il dott. __________, Medico

aggiunto presso il Servizio di ortopedia e traumatologia dell’Ospedale __________,

ha sostenuto che “…, vista la condizione anatomo patologica dei tessuti della

spalla destra e le sue condizioni cliniche, al momento non vi sono possibilità

di miglioramento con trattamenti conservativi o chirurgici.” (doc. 340).

2.3. Diritto alla rendita

d’invalidità.

2.3.1. Giusta l'art. 18 cpv. 1 LAINF,

l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito

d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.

Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è

considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale

presumibilmente permanente o di lunga durata.

Il TF, in una sentenza U 192/03

del 22 giugno 2004, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572 ss., ha rilevato che

l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a

sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo

per il quale occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in

seguito all'introduzione della LPGA.

Da parte sua, l'art. 16 LPGA

prevede che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che l’assicurato

invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività ragionevolmente esigibile

da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione di provvedimenti

d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del

lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non

fosse diventato invalido.

L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art.

16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di invalidità

dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2

seconda frase LAINF.

Nella stessa pronuncia la nostra

Massima Istanza ha quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza

relativa ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e

invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito

all'introduzione della LPGA.

Su questi aspetti si veda pure la

DTF 130 V 343.

Due sono, dunque, di norma gli elementi

costitutivi dell'invalidità:

1. il danno alla salute fisica o

psichica (fattore medico)

2. la diminuzione della capacità

di guadagno (fattore economico).

Tra il danno alla salute e

l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato

(fattore causale).

Nell'assicurazione obbligatoria

contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale, naturale ed

adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.

2.3.2. L'invalidità, concetto

essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di

guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.

D'altro canto, poiché

l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un

danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente

adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.

Spetta al medico fornire una

precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un

esatto quadro degli impedimenti che egli incontra nell'esplicare determinate

funzioni.

Il medico indicherà per prima

cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali

sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.

Egli valuterà finalmente il grado

dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella professione

attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi aspetti, STF

Fatti

I 871/02 del 20 aprile 2004 e STF I 162/01 del 18 marzo 2002).

L'invalidità, proprio perché

concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che

l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con

quello che egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando

la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in

un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti

integrativi (cfr. art. 16 LPGA).

I due redditi da porre a

raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su

solide basi, avere un fondamento oggettivo.

La giurisprudenza federale ha,

più volte, confermato il principio che, nella determinazione dell'invalidità,

non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica del danno

alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi sulle

conseguenze economiche di tale danno.

Il TF ha avuto modo di confermare

che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro stabile si può

far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire pienamente presso

la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua capacità lavorativa

(STF U 25/94 del 30 giugno 1994).

La perdita di guadagno effettiva

può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se - le

condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in

generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si

avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività

ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al

massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una

prestazione di lavoro e non a un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss.

consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

Le ragioni, inerenti l'azienda,

che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente capacità di

produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del lavoro

generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile dall'assicurato, che

gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua capacità di lavoro

(RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

I. Termine: reddito da

invalido

La misura dell'attività che si

può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del danno

alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'età, le

attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

Secondo la giurisprudenza, per la

fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che non riguardano

l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione professionale o

conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa

di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse vanno o considerate nella

determinazione dei due redditi da porre a confronto o non considerati affatto

(RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).

Nel valutare la possibilità di

sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità di guadagno non

si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro ma ci si

collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione, cioè, in

cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187,

p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STF del 30 giugno 1994 succitata).

Specifica dell'assicurazione

obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui all'art. 28 cpv. 4 OAINF:

" Se a causa

della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo

l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente

dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il grado

d'invalidità i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima

di un danno alla salute della stessa gravità."

Considerandi

II. Termine: reddito conseguibile

senza invalidità

Nel determinare il reddito

conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla

situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura

partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si sarebbe mantenuta

sostanzialmente stabile (cfr. STF del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci

si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche

rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze

ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss.,

consid. 5b; 4a, b).

Il grado di invalidità

corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico

conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da

invalido.

2.3.3

Nel caso di specie, dalle carte

processuali emerge che, dopo aver chiarito l’aspetto eziologico del danno alla

spalla destra grazie alla perizia amministrativa elaborata dal dott. __________,

l’istituto assicuratore resistente ha sottoposto il ricorrente a una

valutazione EFL presso la __________ di __________ volta a definire la capacità

lavorativa residua.

La valutazione, effettuata dal

dott. __________, spec. FMH in medicina interna e perito SIM EFL, e dal

fisioterapista __________, ha avuto luogo il 17 e il 18 settembre 2024.

In quell’occasione - tenuto conto

di una refertata “tendenza ad elevata aggravazione/amplificazione dei sintomi”,

cosicché la valutazione dell’esigibilità lavorativa ha dovuto essere effettuata

essenzialmente su basi medico-teoriche -, l’insorgente è stato ritenuto inabile

a svolgere la sua precedente professione di falegname (cfr. doc. 372, p. 8 e 9:

“Da un punto di vista esclusivamente medico-teorico lavori pesanti o mediamente

pesanti o lavori che implichino costantemente sforzi con l’AS dx (trasporti,

avvitare, piallare, ecc.) non sono più esigibili”, rispettivamente “Esigibilità

dell’attività professionale come (attività svolta fino ad ora di falegname)

Attività non esigibile, richieste tropo alte”).

Per contro, in un’attività

leggera (pesi da 5 a 10 kg), non eccessivamente ripetitiva, che possa essere in

parte svolta con il solo arto superiore sinistro non dominante e che non

implichi mansioni sopra l’orizzontale con il braccio destro, l’assicurato

sarebbe in grado di lavorare a tempo pieno ma con un rendimento ridotto del 20%

(cfr. doc. 372, p. 8: “Ritengo invece esigibile un lavoro leggero non

eccessivamente ripetitivo, che possa essere fatto in parte anche con il solo AS

sx non dominante. Vanno evitati lavori sopra l’orizzontale che devono essere

eseguiti con l’AS dx. In una attività adeguata allo stato di salute, rispettosa

dei limiti funzionali e delle risorse, l’assicurato è abile al lavoro a

tempo pieno al 100%, ma può esserci una leggera diminuzione del rendimento

(rendimento ridotto massimo del 20%) dovuta alla disfunzione dell’AS dx

dominante.” – il corsivo è del redattore).

Il rapporto della __________ è

quindi stato sottoposto al PD dott. __________, spec. FMH in chirurgia

ortopedica e traumatologia, per una sua presa di posizione in merito alle

risultanze della valutazione EFL.

Con apprezzamento del 15 ottobre

2024, il medico fiduciario ha dichiarato di concordare con “… i risultati che

mi permetto di non ripetere. Mi permetto di aggiungere che l’attività come

operaio falegname non è più esigibile. L’assicurato è abile nel mercato

generale con la esigibilità definita dalla __________.” (doc. 374).

Con l’opposizione, il

patrocinatore dell’assicurato ha prodotto un rapporto, datato 27 gennaio 2025,

del dott. __________, Responsabile del Centro di chirurgia della mano presso il

__________, il quale si è pronunciato in questi termini a proposito della

capacità lavorativa residua:

" (…) Relativamente

alla capacità lavorativa specifica del Sig. RI 1 di falegname al momento del

trauma, la menomazione residuata condiziona permanentemente la stessa in

maniera totale in considerazione delle modalità ergonomiche con cui si svolge

in prevalenza, ed è quindi in concreto non più esigibile, come anche da parere

specialistico del Dr. __________ e del Dr. __________, la menomazione comporta

infatti una impossibilità allo svolgimento delle mansioni del profilo di

appartenenza.

Nell’ipotesi di un ricollocamento lavorativo, relativamente ad

un’attività lavorativa generica che prevede l’utilizzo di entrambi gli arti,

stante la menomazione residua e l’importante dolorabilità cronica ad essa

associata, nonché il peggioramento della situazione della spalla evidenziato

dall’ultima RM effettuata il 15.11.2013, appare congruo riconoscere una

riduzione della stessa di almeno il 50%, con correlate limitazioni nei carichi

e negli sforzi.” (doc. 406)

Con certificazione del 10 luglio

2023, sempre prodotta con l’atto di opposizione, il dott. __________, spec. FMH

in fisiatria e riabilitazione, ha sostenuto che, in ragione dello stato della

spalla destra, il ricorrente avrebbe dovuto evitare “movimenti ripetitivi e

gravosi (sollevare pesi, guidare per lunghe tratte, sport con sollecitazioni

agli arti superiori ecc …)” (doc. 407).

La valutazione della capacità

lavorativa residua espressa dal dott. __________ è stata commentata

criticamente dal dott. __________ con apprezzamento del 21 febbraio 2025 (doc.

411).

Queste in particolare le

considerazioni da lui formulate in quell’occasione:

" (…) Mi

appoggio alle visite citate e specialmente alle visite presso il dott. med. __________

e dr. __________, nel contesto della perizia e della EFL, rispettivamente. Il

rapporto del dr. __________, per i motivi sopra citati, non mi porta nuovi

aspetti importanti che potrei prendere in considerazione. Non è clinicamente spiegabile

e non ho trovato dentro gli atti una spiegazione come mai nel decorso post-perizia

la spalla si sia immobilizzata.

Il dott. med. __________ scrive di una tendinosi che chiaramente è

una condizione degenerativa.

Dobbiamo quindi anche considerare un quadro misto di un esito di

una sutura della cuffia dei rotatori già pre-lesionata (confermato dal dott.

med. __________ un peggioramento direzionale). Mi riferisco anche alla

discussione di un’eventuale artrosi acromio-claveare attivata per la

spiegazione medica del peggioramento. Comunque la mia argomentazione rimane

strettamente a base dell’infortunio e le cause infortunistiche.

Io condivido, sulla base degli esami del dott. med. __________ e

del dott. med. __________ (che sono molto più dettagliati rispetto a quello del

dott. med. __________), un rendimento ridotto al massimo del 20%, come propone

il dr. __________, prendendo egli già in considerazione il peggioramento

presente in quel tempo.”

Il medico fiduciario ha comunque

modificato il profilo dell’esigibilità, nel senso che, considerata la tendenza

al peggioramento, sarebbero esigibili soltanto delle attività leggere, ovvero

con “elevazione al massimo di 5 kg fino al livello della cintura, mai sopra

l’orizzontale, il tutto limitato alla spalla destra. Comunque, in tutti questi

limiti, una abilità lavorativa di 80% in attività adeguata, sembra

giustificata.”.

Unitamente alla propria

impugnativa, l’MLaw RA 1 ha prodotto una consulenza medico-legale allestita l’8

marzo 2025 dal dott. __________, spec. in ortopedia e traumatologia a __________.

A suo avviso, l’assicurato

presenta “una limitazione severa dell’uso della spalla con riduzione

significativa della qualità di vita, interferendo con attività quotidiane e

lavorative. I sintomi in corso e le limitazioni funzionali che sperimenta il

periziando sono coerenti con il meccanismo di lesione riportato e i risultati

degli esami clinici e della diagnostica per immagini. Evidenza indefettibile di

severo grado di dolorabilità. Il quadro clinico evidenzia tale tipologia

clinica con importante limitazione funzionale che compromette

significativamente le attività quotidiane e il riposo notturno. (…). Il

paziente, nella sua professione di falegname, necessita di un uso funzionale e

stabile dell’arto superiore per lo svolgimento delle proprie mansioni, che includono

sollevamento, movimentazione di attrezzi, lavorazioni di precisione e attività

ripetitive. La persistente riduzione dei ROM e il dolore cronico spalla destra

severo determinano: - Impossibilità e/o grave difficoltà nell’esecuzione delle

attività lavorative; - Completa incapacità lavorativa specifica di falegname; -

Difficoltà nello svolgimento delle normali attività della vita quotidiana. Alla

luce della documentazione clinica e dell’esame obiettivo, il paziente presenta

un danno biologico funzionale permanente con gravi limitazioni all’uso della

spalla operata. Tale condizione incide in maniera determinante sulla sua

capacità lavorativa specifica con completa impossibilità di proseguire la sua professione

di falegname. Il dolore cronico rappresenta inoltre un fattore limitante e

significativo, con ripercussioni sulla qualità della vita e sul benessere

psicofisico del paziente.” (doc. 420).

Invitato dall’amministrazione ad

esprimersi sul contenuto del rapporto del dott. __________, il PD dott. __________

ha rilevato che “attualmente l’ante-versione sembra diminuita. Nel riassunto

dell’esame eseguito, la rotazione interna è ora descritta come ridotta, invece

il Lift off test (indicativo di un’eventuale lesione del muscolo

sottoscapolare, che è il muscolo responsabile per la maggior parte della

rotazione interna) è riportato come negativo. Questo è molto contraddittorio e

rimane clinicamente e anatomicamente non spiegabile. L’elevazione anteriore è

stata misurata tra i 31 e i 60°, l’abduzione tra i 31 e i 60°. 31° mi sembra

una cifra poco probabile da misurare, anche con un goniometro che ha sempre un

certo margine di errore. Nonostante ciò, sembra che sia confermata una

riduzione della mobilità della spalla. Mi riferisco nuovamente al mio breve apprezzamento

medico antecedente, nel quale avevo preso in considerazione il peggioramento

della mobilità della spalla attuale [e] avevo modificato di conseguenza

l’esigibilità. Nonostante i nuovi reperti del dott. med. __________, ritengo

l’assicurato abile all’80% nel mercato generale del lavoro, con l’esigibilità

modificata proposta.” (doc. III 3).

2.3.4

Per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale

l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia

giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo

amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U

281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA dell'8 luglio 2003 nella causa B., U 259/02,

consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in

BJM 1989, p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000

UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la

nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle

dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante,

a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente

motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere

degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che

il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,

non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come

oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In una sentenza 8C_216/2009 del 28

ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha precisato

che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su

rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze

dell’amministrazione, a condizione che non sussista alcun dubbio a proposito

della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo

l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei

diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli

assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei

medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra

questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le

certificazioni dei medici curanti.

Per quel che concerne il valore

probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui temi

sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che

tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato

redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione

del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR

2002.

IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U

252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).

L'elemento rilevante per decidere

circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua

designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo

contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

È, infine, utile

osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può

evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per

cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va,

tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i

diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista

medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e

qual è l’opinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid.

5.

in fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV n. 10 p. 35 consid.

4b).

2.3.5

Chiamato a

pronunciarsi, quale considerazione di ordine generale, il TCA rileva che, a

seguito della sentenza 35.2023.8-9, l’amministrazione ha disposto l’esecuzione

di una perizia a cura del dott. __________, il quale è stato chiamato a

chiarire l’eziologia dei disturbi alla spalla destra denunciati dall’assicurato

a partire dal 18 novembre 2022.

Invitato dall’assicuratore a formulare

i propri quesiti peritali (doc. 191), il patrocinatore del ricorrente ha

proposto anche delle domande volte a definire l’ulteriore procedere

terapeutico, la restante capacità lavorativa e la menomazione dell’integrità

(doc. 193, p. 3).

L’istituto si è però rifiutato di

sottoporre all’esperto amministrativo “… quesiti che esulano [dall’, n.d.r.] l’oggetto

della sentenza di rinvio e cioè la causalità …” (doc. 196).

Ora, è vero che il rinvio di

questa Corte riguardava specificatamente l’aspetto della causalità naturale, in

quanto quello era l’oggetto della decisione su opposizione impugnata. Nulla

avrebbe comunque impedito all’assicuratore d’interpellare il perito

amministrativo anche sugli altri aspetti, evidentemente qualora avesse ammesso

(perlomeno) un peggioramento direzionale causato dall’evento infortunistico

assicurato (come è stato in effetti il caso).

A prescindere da quanto precede, attentamente vagliato l’insieme della documentazione a sua disposizione,

il TCA non ritiene di poter confermare la decisione su opposizione del

24.

febbraio 2025, nella misura in cui l’CO 1 ha negato all’assicurato il

diritto a una rendita d’invalidità.

Preliminarmente, va rilevato che, non essendo la decisione impugnata

fondata su una perizia esterna (cfr. supra, consid. 2.3.3.), può trovare applicazione la giurisprudenza

di cui alla DTF 135 V 465, secondo la quale dei lievi dubbi circa

l’affidabilità di un rapporto medico bastano per potersene discostare (cfr. supra, consid. 2.3.4.).

Ora, ai referti agli atti del

dott. __________ (il quale si è appoggiato anche sugli esiti della valutazione

EFL svoltasi presso la __________ di __________), che costituiscono il

fondamento della decisione su opposizione in esame, non può essere riconosciuto

un valore probatorio sufficiente per concludere, con la necessaria

tranquillità, che in attività adeguate alternative a quella precedente di

falegname, l’insorgente presenterebbe una capacità lavorativa dell’80%.

Dalle carte processuali emerge infatti

che dopo l’intervento artroscopico di ricostruzione della cuffia dei rotatori

del 13 ottobre 2021 (doc. 61), RI 1 ha accusato forti dolori alla spalla destra

che sono persistiti nel tempo nonostante le terapie applicate dai sanitari e

che determinano una significativa ipomobilità di tutto l’arto superiore

omolaterale.

La presenza di un’importante

componente algica è in effetti stata unanimamente segnalata dal dott. __________

(cfr. doc. 74, doc. 82, doc. 103, doc. 118 e doc. 340), dal dott. __________

(cfr. doc. 162, p. 4 e doc. 406, p. 2), dal dott. __________, spec. in

ortopedia e traumatologia (cfr. doc. 172, p. 18), dal curante dott. __________,

medico chirurgo (cfr. doc. 172, p. 17), dal perito amministrativo dott. __________

(cfr. doc. 298, p. 77), dai sanitari della __________ (cfr. doc. 372), dal

dott. __________ (cfr. doc. 407) e dal dott. __________ (cfr. doc. 420, p. 6).

Da parte sua, con apprezzamento

del 21 febbraio 2025, il medico consulente dell’CO 1 ha parlato di “dolori

forti ovviamente presenti” che potevano essere spiegati con la “artrosi

acromio-claveare documentata nella pratica” (cfr. doc. 411, p. 1 – il corsivo è

del redattore).

Con l’opposizione (cfr. doc. 404,

p. 7), e ancora in sede ricorsuale (cfr. doc. I, p. 12 s. e p. 17 s.), l’MLaw RA

1.

ha segnalato che, a causa della severa sintomatologia algica interessante la

spalla destra, all’assicurato è stata prescritta l’assunzione di pesanti medicamenti,

i cui effetti collaterali sarebbero suscettibili d’impattare sul suo rendimento

e, pertanto, avrebbero dovuto essere presi in considerazione nella valutazione

della capacità lavorativa residua.

A sostegno di ciò, egli ha

versato agli atti alcune prescrizioni del farmaco Targin® (prescrizione del 20

maggio 2024 [2 confezioni – doc. 336, p. 7], prescrizione del 18 settembre 2024

[2 confezioni – doc. 370, p. 3], prescrizione del 18 novembre 2024 [2

confezioni – doc. 389, p. 2], prescrizione del 20 gennaio 2025 [2 confezioni –

doc. G], prescrizione del 4 marzo 2025 [2 confezioni – doc. G] e prescrizione

del 28 aprile 2025 [2 confezioni – doc. CC).

In base al sito web di

Swissmedic, il Targin®, il cui principio attivo è l’ossicodone, dunque un

oppioide (derivato dalla morfina), è indicato per il trattamento del dolore

persistente, da moderato a grave, o in caso d’insufficiente efficacia di

analgesici non oppioidi.

Interpellato dall’amministrazione

a proposito degli effetti secondari della terapia medicamentosa assunta dal

ricorrente, il PD __________ ha rilevato quanto segue:

" (…) Trovo

una ricetta datata 19.11.2024. È stata effettuata una prescrizione di

Oxycodone, Naloxon, Targin 20 mg/10mg ad uso orale. Sono oppioidi. Secondo il

Compendium svizzero per i farmaci le indicazioni per questa medicazione sono

dolori prolungati medio-alti. Come effetti collaterali vengono descritti

sonnolenza ed episodi imprevisti di addormentamento, nonché il rischio di una

dipendenza. Dunque, l’indicazione medica per questo tipo di medicamenti deve

essere ben fondata. Questi farmaci non sono idonei per una terapia permanente

per i rischi descritti. Quindi, secondo il mio parere, non sono idonei di far

parte d’una valutazione di una eventuale diminuzione di rendimento in

un’attività adatta.” (doc. 411, p. 3)

In sede di decisione su

opposizione, riferendosi alla risposta fornita dal proprio medico fiduciario,

l’assicuratore resistente ha affermato di non poter tenere conto degli effetti

collaterali dei farmaci (cfr. doc. 414, p. 5).

In una recente sentenza

8C_419/2024 del 26 maggio 2025, riguardante un’assicurata che, a causa degli

interventi chirurgici resisi necessari a seguito delle conseguenze primarie di

un infortunio, aveva reliquiato dei dolori cronici all’arto inferiore sinistro

nella forma di una coxodinia, per il trattamento dei quali ella assumeva una

forte medicazione antalgica (morfina e suoi derivati), il Tribunale federale ha

rilevato che disturbi della concentrazione e della vigilanza rappresentano

degli effetti secondari abituali e notoriamente conosciuti dei

farmaci oppioidi, di modo che non vi erano validi motivi per scostarsi dalle

conclusioni del perito giudiziario che aveva ammesso una limitazione

dell’attività professionale (anche) a tale titolo (cfr. consid. 4: “D'autre part, l'usage de médicaments comme la morphine et ses

dérivés peut entraîner des troubles de la concentration et de la vigilance, ce

qui limite également l'activité professionnelle." e consid. 6.2: “Quant aux troubles de la concentration et de la vigilance évoqués

par l'expert judiciaire, il s'agit d'effets secondaires habituels et

notoirement connus de la forte médication antalgique prescrite à l'intimée. Il

s'ensuit qu'en l'absence de raisons de s'écarter de l'expertise judiciaire (cf.

consid. 3 supra), la cour cantonale était fondée à en suivre les conclusions.”).

Ora, nella

concreta evenienza, in base a quanto risulta dalla documentazione a

disposizione di questo Tribunale, RI 1 soffre di forti dolori cronici alla

spalla destra e per il loro trattamento gli è stata prescritta l’assunzione di

farmaci a base di oppioidi.

Stante quanto precede, alla luce

della giurisprudenza federale appena citata, in cui è stato posto il principio

secondo il quale le conseguenze indotte dalla medicazione indispensabile al

controllo dei dolori devono essere valutate e, se del caso, occorre tenerne

conto nella determinazione della capacità lavorativa esigibile, l’assicuratore

LAINF convenuto non poteva “liquidare” la questione semplicemente affermando che

non si devono considerare gli effetti secondari della farmacoterapia assunta

(cfr. doc. 414, p. 5).

In queste condizioni, la

decisione su opposizione impugnata nella misura in cui è stato negato il

diritto a una rendita d’invalidità, va annullata. Gli atti devono quindi essere

retrocessi all’CO 1 affinché sottoponga all’esperto amministrativo dott. __________

il tema della medicazione prescritta all’assicurato, e ciò a titolo di

complemento peritale.

In particolare, andrà accertato

che la prescrizione di oppioidi risponda a una reale indicazione medica e che i

medicamenti in questione vengano effettivamente assunti dall’insorgente (ciò,

ad esempio, grazie a un esame della concentrazione del farmaco in questione nel

sangue). In caso di risposta affermativa, l’esperto amministrativo dovrà poi

valutare gli effetti secondari della medicazione assunta e la loro incidenza

sulla capacità lavorativa residua dell’assicurato determinata in base alle

limitazioni funzionali meccaniche.

Tenuto conto degli esiti del

complemento peritale, l’istituto resistente deciderà nuovamente in merito al

diritto a una rendita d’invalidità.

2.4

Entità della menomazione

dell’integrità.

2.4.1

Secondo l'art. 24 cpv. 1 LAINF,

l'assicurato ha diritto a un'equa indennità se, in seguito all'infortunio,

accusa una menomazione importante e durevole all'integrità fisica o mentale.

Tale indennità è assegnata in

forma di prestazione in capitale.

Essa non deve superare

l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca dell'infortunio ed

è scalata secondo la gravità delle menomazioni.

Il Consiglio federale emana

disposizioni particolareggiate sul calcolo dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2

LAINF).

2.4.2

L'art. 36 cpv. 1 OAINF definisce i

presupposti per la concessione dell'indennità giusta l'art. 24 LAINF: una

menomazione dell'integrità è considerata durevole se verosimilmente sussisterà

tutta la vita almeno con identica gravità e importante se l'integrità fisica o

mentale è alterata in modo evidente o grave.

In questa valutazione dovrà

essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche dalle circostanze

personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza, infatti, la gravità della

menomazione si stima soltanto in funzione di accertamenti medici senza

ritenere, all'opposto delle indennità per torto morale secondo il diritto

privato, le eventuali particolarità dell'assicurato (cfr. RAMI 2000 U 362, p.

42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p. 438).

La parte della riparazione del

torto morale contemplata dagli

artt. 24ss. LAINF è, dunque,

soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del danno (segnatamente il pretium

doloris e il pregiudizio estetico) ne sono esclusi (cfr. Ghélèw/Ramelet/Ritter,

Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents, Losanna 1992, p. 121).

2.4.3

Giusta l'art. 36 cpv. 2 OAINF,

l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute nell'Allegato 3

dell'OAINF.

Una tabella elenca una serie di

lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di indennizzo, corrispondente

ad una percentuale dell'ammontare massimo del guadagno assicurato.

Questa tabella - riconosciuta

conforme alla legge - non costituisce un elenco esaustivo (cfr. RAMI 2000 U

362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a; RAMI 1988 U 48

p. 235 consid. 2a e sentenze ivi

citate). Deve essere intesa come una norma valida "nel caso normale"

(cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).

Le menomazioni extra-tabellari

sono indennizzate secondo i tassi previsti tabellarmente per menomazioni di

analoga gravità (cifra 1 cpv. 2 dell'allegato).

La perdita totale dell'uso di un

organo è equiparata alla perdita dell'organo stesso. In caso di perdita

parziale l'indennità sarà corrispondentemente ridotta; tuttavia nessuna

indennità verrà versata se la menomazione dell'integrità risulta inferiore al

5% (cifra 2 dell'allegato).

Se più menomazioni all'integrità

fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono concomitanti, l'indennità

va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art. 36 cpv. 3 1a frase

OAINF).

Si prende in considerazione in

modo adeguato un peggioramento prevedibile della menomazione dell'integrità. È

possibile effettuare revisioni solo in casi eccezionali, ovvero se il

peggioramento è importante e non era prevedibile (art. 36 cpv. 4 OAINF).

Peggioramenti non prevedibili non

possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.

Nel caso in cui un pregiudizio

alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi originaria, la revisione

dell'indennità per menomazione è, di principio, esclusa. Per contro,

l'indennità dev'essere di nuovo valutata, quando il danno è peggiorato in una

misura maggiore rispetto a quanto pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss.

consid. 4b e dottrina ivi menzionata).

2.4.4

L’CO 1 ha allestito una serie di

tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano quella dell'ordinanza.

Semplici direttive di natura

amministrativa, esse non hanno valore di legge e non vincolano il giudice (cfr.

STF I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377 consid. 1c; STF del 7 dicembre

1988.

nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p. 221ss.).

Tuttavia, nella misura in cui

esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire la parità di

trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con l'annesso 3 all'OAINF

(RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF 116 V 157, consid. 3a).

2.4.5

Nella concreta evenienza, con la

decisione su opposizione impugnata, l’CO 1 ha assegnato all’assicurato un’IMI

del 15% (cfr. doc. 414, p. 8).

Tale decisione risulta fondata

sulla valutazione espressa dal PD dott. __________.

Con apprezzamento del 15 ottobre

2024, lo specialista in chirurgia ortopedica appena citato si è infatti

espresso in proposito nei seguenti termini:

" (…).

1.

Reperti

Siamo in presenza di una lesione della cuffia dei rotatori,

post-infortunistica, operata e suturata. Ora è presente un deficit di mobilità,

l’assicurato non riesce più a sollevare il braccio sopra l’orizzontale (vedi

referto attuale della __________).

2.

Valutazione del danno all’integrità

15%

3.

Motivazione

Mi riferisco alla tabella 1.1 Suva, menomazione dell’integrità da

alterazioni funzionali degli arti superiori. Per una spalla mobile fino

all’orizzontale è concesso un 15%.” (doc. 375)

In data 21 febbraio 2025,

pronunciandosi sui referti dei dottori __________ e __________ nel frattempo versati

agli atti, il medico fiduciario ha osservato che “all’assicurato è già stata

concessa la IMI massima per una elevazione della spalla fino all’orizzontale

del 15%. È già stato preso in considerazione il peggioramento della mobilità

documentato. Visto che siamo quasi a quattro anni dopo l’infortunio sarebbe da

costatare che la situazione si sia stabilizzata.” (doc. 411, p. 4).

Infine, chiamato dall’amministrazione

a prendere posizione sul contenuto della consulenza medico-legale del dott. __________,

il dott. __________ ha ribadito che il 15% di IMI assegnato all’insorgente

rappresenta “… il massimo concesso per un’inabilità di elevare il braccio sopra

l’orizzontale.” (doc. III 3).

Con la propria impugnativa, il

patrocinatore ha chiesto che all’assicurato venga riconosciuta un’IMI del 20%,

sostenendo che essa si giustificherebbe a fronte del danno biologico (del

45-50%) valutato dal dott. __________ e tenuto conto del fatto che in realtà il

dott. __________ non avrebbe affatto considerato il prevedibile peggioramento

dello stato della spalla destra (cfr. doc. I, p. 18 e doc. V, p. 7).

2.4.6

Chiamata a pronunciarsi su una

questione di natura squisitamente medica, questa Corte ritiene che l’apprezzamento

del medico fiduciario dell’CO 1, specialista proprio nella materia che qui

interessa, possa validamente costituire da fondamento al giudizio che è ora

chiamata a rendere.

Da una parte, va rilevato che

agli atti non figurano pareri specialistici suscettibili di generare dei dubbi,

perlomeno lievi, circa l’affidabilità della valutazione della menomazione

dell’integrità espressa dal PD dott. __________.

In effetti, i dottori __________ e

__________ non si sono pronunciati in merito alla menomazione dell’integrità.

Trattandosi invece della relazione

del dott. __________ richiamata dall’MLaw RA 1, occorre precisare che la nozione di IMI del diritto svizzero è ben diversa

dal concetto di danno biologico previsto

nell’ordinamento italiano, il quale, secondo la giurisprudenza della Corte di

Cassazione italiana, rappresenta l'incidenza negativa che una determinata

menomazione presumibilmente riverbera sullo svolgimento delle attività

quotidiane e sugli aspetti dinamico relazionali della vita del danneggiato

(cfr., in questo senso, la STCA 35.2021.1 del 5 luglio 2021 consid. 2.5.6,

cresciuta incontestata in giudicato).

D’altra parte, il rappresentante

del ricorrente non può essere seguito neppure laddove pretende che il

fiduciario non avrebbe preso in considerazione il prevedibile peggioramento

della spalla infortunata.

In questo senso, va osservato che

la menomazione del 15% valutata dal dott. __________ corrisponde, in base alla

tabella Suva n. 1.2, a un blocco meccanico della spalla sopra l’orizzontale. In

altri termini, l’interessato riesce a muovere l’arto superiore infortunato

soltanto sotto quel livello, ciò che coincide con la situazione

dell’assicurato.

Inoltre, occorre considerare che

lo stesso medico di fiducia ha dichiarato che l’IMI riconosciuta già considera il documentato

peggioramento dell’articolarità della spalla destra, le cui condizioni, a

distanza di circa quattro anni dall’evento traumatico, sono da ritenere ormai

definitive. Questa Corte non ravvede validi motivi per scostarsi da quanto

sostenuto dal dott. __________, motivi che nemmeno il rappresentante del

ricorrente è in realtà stato in grado di evidenziare.

All’insorgente va comunque rammentato che, in caso di

peggioramento non prevedibile della menomazione dell’integrità, l’art.

36.

cpv. 4 OAINF contempla la possibilità di chiedere la revisione

dell’indennità assegnata.

In queste condizioni, la

decisione su opposizione impugnata deve essere confermata nella misura in cui

l’assicurato è stato posto al beneficio di un’IMI del 15%.

2.5

Considerato l’esito del ricorso, l’assicuratore verserà

all’insorgente, rappresentato da un avvocato, l’importo fr. 2’000 (IVA inclusa)

a titolo d’indennità per ripetibili.

2.6

L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore

fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice,

rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio

e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

In data 1° gennaio 2021 è entrata

in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora

unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è entrato in

vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a

prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo

prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese

processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Trattandosi di una controversia

relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha previsto di prelevare le

spese (cfr. STCA 35.2021.9 del 20 settembre 2021 consid. 2.12; 35.2021.58 del

18.

ottobre 2021 consid. 2.12).

Sul tema, cfr. anche STF

9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022

KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio

2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi,

Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les

tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin

2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107); Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato

del 21 agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4

maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la

modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al

Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008

(Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al

Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto».

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è parzialmente

accolto ai sensi dei considerandi.

§ La

decisione su opposizione impugnata è annullata nella misura in cui

all’assicurato è stato negato il diritto alla rendita d’invalidità. Per il

resto, essa è confermata.

§§ Gli atti sono rinviati all’istituto assicuratore resistente per complemento

istruttorio e nuova decisione.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

L’CO 1 verserà all’assicurato,

patrocinato da un avvocato, l’importo di fr. 2'000 (IVA compresa) a titolo di

ripetibili.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti