35.2025.18
Discussi il diritto alla rendita d'invalidità e l'entità dell'IMI. Per quanto riguarda la rendita, rinvio atti per accertare capacità/esigibilità lavorativa (complemento perizia amministrativa circa il ruolo dei medicamenti oppioidi assunti dall'assicurato)
10 settembre 2025Italiano36 min
fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che non riguardano
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2025.18
mm/DC
Lugano
10 settembre 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Maurizio Macchi, cancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 24 marzo 2025 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 24
febbraio 2025 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro
gli infortuni
ritenuto in fatto
1.1. In data 5 maggio 2021, RI 1, nato
nel 1972, dipendente della ditta __________ in qualità di falegname e, perciò,
assicurato d’obbligo contro gli infortuni e le malattie professionali presso l’CO
1, è inciampato in un gradino, è caduto in avanti e con il braccio destro ed è
finito tra un cavalletto di ferro e il pavimento.
Secondo il rapporto 5 maggio 2021
del Servizio di PS dell’Ospedale __________ di __________, egli ha così
riportato un trauma contusivo alla spalla destra.
L’artro-RMN del 2 giugno 2021 ha
evidenziato la presenza di una rottura della cuffia dei rotatori della spalla
destra e del labbro cartilagineo.
Nel corso del mese di ottobre
2021, l’assicurato è quindi stato sottoposto a un intervento artroscopico di
decompressione sottoacromiale e riparazione della cuffia rotatoria.
L’istituto assicuratore ha assunto
il caso.
1.2. Con decisione formale del 16
novembre 2022, poi confermata dopo opposizione, l’CO 1 ha dichiarato estinto
dal 18 novembre 2022 il proprio obbligo a prestazioni dipendente dall’evento
infortunistico del maggio 2021.
1.3. Con sentenza 35.2023.8-9 del 3
aprile 2023, questa Corte ha accolto ai sensi dei considerandi il ricorso
interposto nel frattempo contro la decisione su opposizione del 16 gennaio
2023, nel senso che gli atti sono stati retrocessi all’CO 1 affinché disponesse
una perizia esterna ex art. 44 LPGA volta a chiarire
l’origine dei disturbi denunciati dall’assicurato alla spalla destra a far
tempo dal 18 novembre 2022.
Il giudizio cantonale è cresciuto
incontestato in giudicato.
1.4. Dalle tavole processuali emerge
che, nel corso del mese di agosto 2023, l’CO 1 ha incaricato il dott. __________
di periziare RI 1 (doc. 315).
L’esperto ha consegnato il
proprio referto in data 8 marzo 2024 (doc. 298; traduzione in lingua italiana
prodotta sub doc. 207).
Al rappresentante dell’assicurato
è stato concesso di formulare delle osservazioni in merito (doc. 303 e doc. 317).
1.5. Esperiti alcuni accertamenti volti
a definire la stabilizzazione dello stato di salute infortunistico e il diritto
alle prestazioni di lunga durata, in data 14 gennaio 2025, l’assicuratore ha
emanato una decisione formale mediante la quale ha negato il diritto a una
rendita in applicazione del metodo ordinario del raffronto dei redditi (reddito
da valido: fr. 55'049, reddito da invalido: fr. 54'805 – cfr. doc. 400) e ha
assegnato un’indennità per menomazione dell’integrità (IMI) del 15% (doc. 401).
A seguito dell’opposizione
interposta dall’MLaw RA 1 (cfr. doc. 404), in data 24 febbraio 2025, l’CO 1 ha
in sostanza confermato la sua prima decisione (cfr. doc. 413).
1.6. Con tempestivo ricorso del 24 marzo
2025, RI 1, sempre rappresentato dall’MLaw RA 1, ha chiesto in via
principale che, annullata la decisione su opposizione impugnata, l’CO 1 gli
riconosca una rendita d’invalidità del 44% e un’IMI del 20%, in subordine
che venga designato un perito indipendente che si esprima sul grado della
capacità lavorativa residua e della menomazione dell’integrità.
A sostegno delle proprie pretese,
il patrocinatore contesta che ai rapporti agli atti della __________
(valutazione EFL) e del medico __________, sui quali l’amministrazione ha
fondato il provvedimento censurato, possa essere attribuito un sufficiente
valore probatorio, tenuto conto che il loro contenuto sarebbe già di per sé
stesso inattendibile, come pure del parere discordante enunciato dagli
specialisti consultati privatamente dall’assicurato (cfr. doc. I).
1.7. L’CO 1, in risposta, ha postulato
che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto
occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III + allegati).
1.8. In data 5 maggio 2025, l’MLaw RA 1
ha prodotto ulteriore documentazione e si è in sostanza riconfermato nelle
proprie allegazioni e conclusioni (cfr. doc. V + allegati).
L’amministrazione si è
pronunciata in proposito l’8 maggio 2025 (doc. VII).
in diritto
in ordine
2.1. Preliminarmente, richiamata la STF
8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2. (si veda anche la STF 8C_14/2018 del
25 aprile 2018), questa Corte rileva che decide questa vertenza nella sua
composizione ordinaria (pubblicata su FUCT N. 102 del 27 maggio 2022). Con
scritto del 18 ottobre 2018 l’CO 1 ha infatti comunicato al TCA che, a partire
da quella data, gli incarti affidati dall’assicuratore a un legale esterno
all’istituto per le fasi della procedura giudiziaria non vengono gestiti, in
seno alla Direzione, dalla giurista di lingua italiana figlia del Giudice Ivano
Ranzanici (cfr. STF 8C_668/2021 del 18 febbraio 2022 consid. 2.1).
nel merito
2.2. In concreto, è litigiosa la
questione di sapere se l’CO 1 era legittimato a negare all’assicurato il diritto
a una rendita d’invalidità e a quantificare nel 15% la menomazione
dell’integrità di cui è portatore, oppure no.
Il TCA constata che il
patrocinatore giustamente non contesta la stabilizzazione dello stato di salute
infortunistico dell’insorgente a far tempo dal dicembre 2024. Del resto,
interpellato dall’amministrazione a proposito dell’ulteriore procedere
terapeutico, con rapporto del 13 giugno 2024, il dott. __________, Medico
aggiunto presso il Servizio di ortopedia e traumatologia dell’Ospedale __________,
ha sostenuto che “…, vista la condizione anatomo patologica dei tessuti della
spalla destra e le sue condizioni cliniche, al momento non vi sono possibilità
di miglioramento con trattamenti conservativi o chirurgici.” (doc. 340).
2.3. Diritto alla rendita
d’invalidità.
2.3.1. Giusta l'art. 18 cpv. 1 LAINF,
l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito
d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.
Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è
considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale
presumibilmente permanente o di lunga durata.
Il TF, in una sentenza U 192/03
del 22 giugno 2004, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572 ss., ha rilevato che
l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a
sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo
per il quale occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in
seguito all'introduzione della LPGA.
Da parte sua, l'art. 16 LPGA
prevede che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che l’assicurato
invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività ragionevolmente esigibile
da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione di provvedimenti
d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del
lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non
fosse diventato invalido.
L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art.
16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di invalidità
dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2
seconda frase LAINF.
Nella stessa pronuncia la nostra
Massima Istanza ha quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza
relativa ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e
invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito
all'introduzione della LPGA.
Su questi aspetti si veda pure la
DTF 130 V 343.
Due sono, dunque, di norma gli elementi
costitutivi dell'invalidità:
1. il danno alla salute fisica o
psichica (fattore medico)
2. la diminuzione della capacità
di guadagno (fattore economico).
Tra il danno alla salute e
l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato
(fattore causale).
Nell'assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale, naturale ed
adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.
2.3.2. L'invalidità, concetto
essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di
guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.
D'altro canto, poiché
l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un
danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente
adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.
Spetta al medico fornire una
precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un
esatto quadro degli impedimenti che egli incontra nell'esplicare determinate
funzioni.
Il medico indicherà per prima
cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali
sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.
Egli valuterà finalmente il grado
dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella professione
attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi aspetti, STF
Fatti
I 871/02 del 20 aprile 2004 e STF I 162/01 del 18 marzo 2002).
L'invalidità, proprio perché
concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che
l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello che egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando
la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in
un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (cfr. art. 16 LPGA).
I due redditi da porre a
raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su
solide basi, avere un fondamento oggettivo.
La giurisprudenza federale ha,
più volte, confermato il principio che, nella determinazione dell'invalidità,
non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica del danno
alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi sulle
conseguenze economiche di tale danno.
Il TF ha avuto modo di confermare
che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro stabile si può
far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire pienamente presso
la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua capacità lavorativa
(STF U 25/94 del 30 giugno 1994).
La perdita di guadagno effettiva
può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se - le
condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in
generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si
avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività
ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al
massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una
prestazione di lavoro e non a un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss.
consid. 4a; conferma di giurisprudenza).
Le ragioni, inerenti l'azienda,
che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente capacità di
produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del lavoro
generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile dall'assicurato, che
gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua capacità di lavoro
(RAMI 1991 succitata, consid. 4d).
I. Termine: reddito da
invalido
La misura dell'attività che si
può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del danno
alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'età, le
attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.
Secondo la giurisprudenza, per la
fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che non riguardano
l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione professionale o
conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa
di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse vanno o considerate nella
determinazione dei due redditi da porre a confronto o non considerati affatto
(RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).
Nel valutare la possibilità di
sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità di guadagno non
si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro ma ci si
collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione, cioè, in
cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187,
p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STF del 30 giugno 1994 succitata).
Specifica dell'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui all'art. 28 cpv. 4 OAINF:
" Se a causa
della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo
l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente
dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il grado
d'invalidità i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima
di un danno alla salute della stessa gravità."
Considerandi
II. Termine: reddito conseguibile
senza invalidità
Nel determinare il reddito
conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla
situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura
partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si sarebbe mantenuta
sostanzialmente stabile (cfr. STF del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci
si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche
rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze
ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss.,
consid. 5b; 4a, b).
Il grado di invalidità
corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico
conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da
invalido.
2.3.3
Nel caso di specie, dalle carte
processuali emerge che, dopo aver chiarito l’aspetto eziologico del danno alla
spalla destra grazie alla perizia amministrativa elaborata dal dott. __________,
l’istituto assicuratore resistente ha sottoposto il ricorrente a una
valutazione EFL presso la __________ di __________ volta a definire la capacità
lavorativa residua.
La valutazione, effettuata dal
dott. __________, spec. FMH in medicina interna e perito SIM EFL, e dal
fisioterapista __________, ha avuto luogo il 17 e il 18 settembre 2024.
In quell’occasione - tenuto conto
di una refertata “tendenza ad elevata aggravazione/amplificazione dei sintomi”,
cosicché la valutazione dell’esigibilità lavorativa ha dovuto essere effettuata
essenzialmente su basi medico-teoriche -, l’insorgente è stato ritenuto inabile
a svolgere la sua precedente professione di falegname (cfr. doc. 372, p. 8 e 9:
“Da un punto di vista esclusivamente medico-teorico lavori pesanti o mediamente
pesanti o lavori che implichino costantemente sforzi con l’AS dx (trasporti,
avvitare, piallare, ecc.) non sono più esigibili”, rispettivamente “Esigibilità
dell’attività professionale come (attività svolta fino ad ora di falegname)
Attività non esigibile, richieste tropo alte”).
Per contro, in un’attività
leggera (pesi da 5 a 10 kg), non eccessivamente ripetitiva, che possa essere in
parte svolta con il solo arto superiore sinistro non dominante e che non
implichi mansioni sopra l’orizzontale con il braccio destro, l’assicurato
sarebbe in grado di lavorare a tempo pieno ma con un rendimento ridotto del 20%
(cfr. doc. 372, p. 8: “Ritengo invece esigibile un lavoro leggero non
eccessivamente ripetitivo, che possa essere fatto in parte anche con il solo AS
sx non dominante. Vanno evitati lavori sopra l’orizzontale che devono essere
eseguiti con l’AS dx. In una attività adeguata allo stato di salute, rispettosa
dei limiti funzionali e delle risorse, l’assicurato è abile al lavoro a
tempo pieno al 100%, ma può esserci una leggera diminuzione del rendimento
(rendimento ridotto massimo del 20%) dovuta alla disfunzione dell’AS dx
dominante.” – il corsivo è del redattore).
Il rapporto della __________ è
quindi stato sottoposto al PD dott. __________, spec. FMH in chirurgia
ortopedica e traumatologia, per una sua presa di posizione in merito alle
risultanze della valutazione EFL.
Con apprezzamento del 15 ottobre
2024, il medico fiduciario ha dichiarato di concordare con “… i risultati che
mi permetto di non ripetere. Mi permetto di aggiungere che l’attività come
operaio falegname non è più esigibile. L’assicurato è abile nel mercato
generale con la esigibilità definita dalla __________.” (doc. 374).
Con l’opposizione, il
patrocinatore dell’assicurato ha prodotto un rapporto, datato 27 gennaio 2025,
del dott. __________, Responsabile del Centro di chirurgia della mano presso il
__________, il quale si è pronunciato in questi termini a proposito della
capacità lavorativa residua:
" (…) Relativamente
alla capacità lavorativa specifica del Sig. RI 1 di falegname al momento del
trauma, la menomazione residuata condiziona permanentemente la stessa in
maniera totale in considerazione delle modalità ergonomiche con cui si svolge
in prevalenza, ed è quindi in concreto non più esigibile, come anche da parere
specialistico del Dr. __________ e del Dr. __________, la menomazione comporta
infatti una impossibilità allo svolgimento delle mansioni del profilo di
appartenenza.
Nell’ipotesi di un ricollocamento lavorativo, relativamente ad
un’attività lavorativa generica che prevede l’utilizzo di entrambi gli arti,
stante la menomazione residua e l’importante dolorabilità cronica ad essa
associata, nonché il peggioramento della situazione della spalla evidenziato
dall’ultima RM effettuata il 15.11.2013, appare congruo riconoscere una
riduzione della stessa di almeno il 50%, con correlate limitazioni nei carichi
e negli sforzi.” (doc. 406)
Con certificazione del 10 luglio
2023, sempre prodotta con l’atto di opposizione, il dott. __________, spec. FMH
in fisiatria e riabilitazione, ha sostenuto che, in ragione dello stato della
spalla destra, il ricorrente avrebbe dovuto evitare “movimenti ripetitivi e
gravosi (sollevare pesi, guidare per lunghe tratte, sport con sollecitazioni
agli arti superiori ecc …)” (doc. 407).
La valutazione della capacità
lavorativa residua espressa dal dott. __________ è stata commentata
criticamente dal dott. __________ con apprezzamento del 21 febbraio 2025 (doc.
411).
Queste in particolare le
considerazioni da lui formulate in quell’occasione:
" (…) Mi
appoggio alle visite citate e specialmente alle visite presso il dott. med. __________
e dr. __________, nel contesto della perizia e della EFL, rispettivamente. Il
rapporto del dr. __________, per i motivi sopra citati, non mi porta nuovi
aspetti importanti che potrei prendere in considerazione. Non è clinicamente spiegabile
e non ho trovato dentro gli atti una spiegazione come mai nel decorso post-perizia
la spalla si sia immobilizzata.
Il dott. med. __________ scrive di una tendinosi che chiaramente è
una condizione degenerativa.
Dobbiamo quindi anche considerare un quadro misto di un esito di
una sutura della cuffia dei rotatori già pre-lesionata (confermato dal dott.
med. __________ un peggioramento direzionale). Mi riferisco anche alla
discussione di un’eventuale artrosi acromio-claveare attivata per la
spiegazione medica del peggioramento. Comunque la mia argomentazione rimane
strettamente a base dell’infortunio e le cause infortunistiche.
Io condivido, sulla base degli esami del dott. med. __________ e
del dott. med. __________ (che sono molto più dettagliati rispetto a quello del
dott. med. __________), un rendimento ridotto al massimo del 20%, come propone
il dr. __________, prendendo egli già in considerazione il peggioramento
presente in quel tempo.”
Il medico fiduciario ha comunque
modificato il profilo dell’esigibilità, nel senso che, considerata la tendenza
al peggioramento, sarebbero esigibili soltanto delle attività leggere, ovvero
con “elevazione al massimo di 5 kg fino al livello della cintura, mai sopra
l’orizzontale, il tutto limitato alla spalla destra. Comunque, in tutti questi
limiti, una abilità lavorativa di 80% in attività adeguata, sembra
giustificata.”.
Unitamente alla propria
impugnativa, l’MLaw RA 1 ha prodotto una consulenza medico-legale allestita l’8
marzo 2025 dal dott. __________, spec. in ortopedia e traumatologia a __________.
A suo avviso, l’assicurato
presenta “una limitazione severa dell’uso della spalla con riduzione
significativa della qualità di vita, interferendo con attività quotidiane e
lavorative. I sintomi in corso e le limitazioni funzionali che sperimenta il
periziando sono coerenti con il meccanismo di lesione riportato e i risultati
degli esami clinici e della diagnostica per immagini. Evidenza indefettibile di
severo grado di dolorabilità. Il quadro clinico evidenzia tale tipologia
clinica con importante limitazione funzionale che compromette
significativamente le attività quotidiane e il riposo notturno. (…). Il
paziente, nella sua professione di falegname, necessita di un uso funzionale e
stabile dell’arto superiore per lo svolgimento delle proprie mansioni, che includono
sollevamento, movimentazione di attrezzi, lavorazioni di precisione e attività
ripetitive. La persistente riduzione dei ROM e il dolore cronico spalla destra
severo determinano: - Impossibilità e/o grave difficoltà nell’esecuzione delle
attività lavorative; - Completa incapacità lavorativa specifica di falegname; -
Difficoltà nello svolgimento delle normali attività della vita quotidiana. Alla
luce della documentazione clinica e dell’esame obiettivo, il paziente presenta
un danno biologico funzionale permanente con gravi limitazioni all’uso della
spalla operata. Tale condizione incide in maniera determinante sulla sua
capacità lavorativa specifica con completa impossibilità di proseguire la sua professione
di falegname. Il dolore cronico rappresenta inoltre un fattore limitante e
significativo, con ripercussioni sulla qualità della vita e sul benessere
psicofisico del paziente.” (doc. 420).
Invitato dall’amministrazione ad
esprimersi sul contenuto del rapporto del dott. __________, il PD dott. __________
ha rilevato che “attualmente l’ante-versione sembra diminuita. Nel riassunto
dell’esame eseguito, la rotazione interna è ora descritta come ridotta, invece
il Lift off test (indicativo di un’eventuale lesione del muscolo
sottoscapolare, che è il muscolo responsabile per la maggior parte della
rotazione interna) è riportato come negativo. Questo è molto contraddittorio e
rimane clinicamente e anatomicamente non spiegabile. L’elevazione anteriore è
stata misurata tra i 31 e i 60°, l’abduzione tra i 31 e i 60°. 31° mi sembra
una cifra poco probabile da misurare, anche con un goniometro che ha sempre un
certo margine di errore. Nonostante ciò, sembra che sia confermata una
riduzione della mobilità della spalla. Mi riferisco nuovamente al mio breve apprezzamento
medico antecedente, nel quale avevo preso in considerazione il peggioramento
della mobilità della spalla attuale [e] avevo modificato di conseguenza
l’esigibilità. Nonostante i nuovi reperti del dott. med. __________, ritengo
l’assicurato abile all’80% nel mercato generale del lavoro, con l’esigibilità
modificata proposta.” (doc. III 3).
2.3.4
Per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale
l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia
giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo
amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U
281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA dell'8 luglio 2003 nella causa B., U 259/02,
consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in
BJM 1989, p. 30ss.).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000
UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la
nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle
dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante,
a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente
motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere
degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che
il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,
non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come
oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
In una sentenza 8C_216/2009 del 28
ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha precisato
che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su
rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze
dell’amministrazione, a condizione che non sussista alcun dubbio a proposito
della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo
l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei
diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli
assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei
medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra
questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le
certificazioni dei medici curanti.
Per quel che concerne il valore
probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui temi
sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che
tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato
redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione
del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR
2002.
IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U
252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).
L'elemento rilevante per decidere
circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua
designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo
contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
È, infine, utile
osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può
evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per
cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va,
tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i
diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista
medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e
qual è l’opinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid.
5.
in fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV n. 10 p. 35 consid.
4b).
2.3.5
Chiamato a
pronunciarsi, quale considerazione di ordine generale, il TCA rileva che, a
seguito della sentenza 35.2023.8-9, l’amministrazione ha disposto l’esecuzione
di una perizia a cura del dott. __________, il quale è stato chiamato a
chiarire l’eziologia dei disturbi alla spalla destra denunciati dall’assicurato
a partire dal 18 novembre 2022.
Invitato dall’assicuratore a formulare
i propri quesiti peritali (doc. 191), il patrocinatore del ricorrente ha
proposto anche delle domande volte a definire l’ulteriore procedere
terapeutico, la restante capacità lavorativa e la menomazione dell’integrità
(doc. 193, p. 3).
L’istituto si è però rifiutato di
sottoporre all’esperto amministrativo “… quesiti che esulano [dall’, n.d.r.] l’oggetto
della sentenza di rinvio e cioè la causalità …” (doc. 196).
Ora, è vero che il rinvio di
questa Corte riguardava specificatamente l’aspetto della causalità naturale, in
quanto quello era l’oggetto della decisione su opposizione impugnata. Nulla
avrebbe comunque impedito all’assicuratore d’interpellare il perito
amministrativo anche sugli altri aspetti, evidentemente qualora avesse ammesso
(perlomeno) un peggioramento direzionale causato dall’evento infortunistico
assicurato (come è stato in effetti il caso).
A prescindere da quanto precede, attentamente vagliato l’insieme della documentazione a sua disposizione,
il TCA non ritiene di poter confermare la decisione su opposizione del
24.
febbraio 2025, nella misura in cui l’CO 1 ha negato all’assicurato il
diritto a una rendita d’invalidità.
Preliminarmente, va rilevato che, non essendo la decisione impugnata
fondata su una perizia esterna (cfr. supra, consid. 2.3.3.), può trovare applicazione la giurisprudenza
di cui alla DTF 135 V 465, secondo la quale dei lievi dubbi circa
l’affidabilità di un rapporto medico bastano per potersene discostare (cfr. supra, consid. 2.3.4.).
Ora, ai referti agli atti del
dott. __________ (il quale si è appoggiato anche sugli esiti della valutazione
EFL svoltasi presso la __________ di __________), che costituiscono il
fondamento della decisione su opposizione in esame, non può essere riconosciuto
un valore probatorio sufficiente per concludere, con la necessaria
tranquillità, che in attività adeguate alternative a quella precedente di
falegname, l’insorgente presenterebbe una capacità lavorativa dell’80%.
Dalle carte processuali emerge infatti
che dopo l’intervento artroscopico di ricostruzione della cuffia dei rotatori
del 13 ottobre 2021 (doc. 61), RI 1 ha accusato forti dolori alla spalla destra
che sono persistiti nel tempo nonostante le terapie applicate dai sanitari e
che determinano una significativa ipomobilità di tutto l’arto superiore
omolaterale.
La presenza di un’importante
componente algica è in effetti stata unanimamente segnalata dal dott. __________
(cfr. doc. 74, doc. 82, doc. 103, doc. 118 e doc. 340), dal dott. __________
(cfr. doc. 162, p. 4 e doc. 406, p. 2), dal dott. __________, spec. in
ortopedia e traumatologia (cfr. doc. 172, p. 18), dal curante dott. __________,
medico chirurgo (cfr. doc. 172, p. 17), dal perito amministrativo dott. __________
(cfr. doc. 298, p. 77), dai sanitari della __________ (cfr. doc. 372), dal
dott. __________ (cfr. doc. 407) e dal dott. __________ (cfr. doc. 420, p. 6).
Da parte sua, con apprezzamento
del 21 febbraio 2025, il medico consulente dell’CO 1 ha parlato di “dolori
forti ovviamente presenti” che potevano essere spiegati con la “artrosi
acromio-claveare documentata nella pratica” (cfr. doc. 411, p. 1 – il corsivo è
del redattore).
Con l’opposizione (cfr. doc. 404,
p. 7), e ancora in sede ricorsuale (cfr. doc. I, p. 12 s. e p. 17 s.), l’MLaw RA
1.
ha segnalato che, a causa della severa sintomatologia algica interessante la
spalla destra, all’assicurato è stata prescritta l’assunzione di pesanti medicamenti,
i cui effetti collaterali sarebbero suscettibili d’impattare sul suo rendimento
e, pertanto, avrebbero dovuto essere presi in considerazione nella valutazione
della capacità lavorativa residua.
A sostegno di ciò, egli ha
versato agli atti alcune prescrizioni del farmaco Targin® (prescrizione del 20
maggio 2024 [2 confezioni – doc. 336, p. 7], prescrizione del 18 settembre 2024
[2 confezioni – doc. 370, p. 3], prescrizione del 18 novembre 2024 [2
confezioni – doc. 389, p. 2], prescrizione del 20 gennaio 2025 [2 confezioni –
doc. G], prescrizione del 4 marzo 2025 [2 confezioni – doc. G] e prescrizione
del 28 aprile 2025 [2 confezioni – doc. CC).
In base al sito web di
Swissmedic, il Targin®, il cui principio attivo è l’ossicodone, dunque un
oppioide (derivato dalla morfina), è indicato per il trattamento del dolore
persistente, da moderato a grave, o in caso d’insufficiente efficacia di
analgesici non oppioidi.
Interpellato dall’amministrazione
a proposito degli effetti secondari della terapia medicamentosa assunta dal
ricorrente, il PD __________ ha rilevato quanto segue:
" (…) Trovo
una ricetta datata 19.11.2024. È stata effettuata una prescrizione di
Oxycodone, Naloxon, Targin 20 mg/10mg ad uso orale. Sono oppioidi. Secondo il
Compendium svizzero per i farmaci le indicazioni per questa medicazione sono
dolori prolungati medio-alti. Come effetti collaterali vengono descritti
sonnolenza ed episodi imprevisti di addormentamento, nonché il rischio di una
dipendenza. Dunque, l’indicazione medica per questo tipo di medicamenti deve
essere ben fondata. Questi farmaci non sono idonei per una terapia permanente
per i rischi descritti. Quindi, secondo il mio parere, non sono idonei di far
parte d’una valutazione di una eventuale diminuzione di rendimento in
un’attività adatta.” (doc. 411, p. 3)
In sede di decisione su
opposizione, riferendosi alla risposta fornita dal proprio medico fiduciario,
l’assicuratore resistente ha affermato di non poter tenere conto degli effetti
collaterali dei farmaci (cfr. doc. 414, p. 5).
In una recente sentenza
8C_419/2024 del 26 maggio 2025, riguardante un’assicurata che, a causa degli
interventi chirurgici resisi necessari a seguito delle conseguenze primarie di
un infortunio, aveva reliquiato dei dolori cronici all’arto inferiore sinistro
nella forma di una coxodinia, per il trattamento dei quali ella assumeva una
forte medicazione antalgica (morfina e suoi derivati), il Tribunale federale ha
rilevato che disturbi della concentrazione e della vigilanza rappresentano
degli effetti secondari abituali e notoriamente conosciuti dei
farmaci oppioidi, di modo che non vi erano validi motivi per scostarsi dalle
conclusioni del perito giudiziario che aveva ammesso una limitazione
dell’attività professionale (anche) a tale titolo (cfr. consid. 4: “D'autre part, l'usage de médicaments comme la morphine et ses
dérivés peut entraîner des troubles de la concentration et de la vigilance, ce
qui limite également l'activité professionnelle." e consid. 6.2: “Quant aux troubles de la concentration et de la vigilance évoqués
par l'expert judiciaire, il s'agit d'effets secondaires habituels et
notoirement connus de la forte médication antalgique prescrite à l'intimée. Il
s'ensuit qu'en l'absence de raisons de s'écarter de l'expertise judiciaire (cf.
consid. 3 supra), la cour cantonale était fondée à en suivre les conclusions.”).
Ora, nella
concreta evenienza, in base a quanto risulta dalla documentazione a
disposizione di questo Tribunale, RI 1 soffre di forti dolori cronici alla
spalla destra e per il loro trattamento gli è stata prescritta l’assunzione di
farmaci a base di oppioidi.
Stante quanto precede, alla luce
della giurisprudenza federale appena citata, in cui è stato posto il principio
secondo il quale le conseguenze indotte dalla medicazione indispensabile al
controllo dei dolori devono essere valutate e, se del caso, occorre tenerne
conto nella determinazione della capacità lavorativa esigibile, l’assicuratore
LAINF convenuto non poteva “liquidare” la questione semplicemente affermando che
non si devono considerare gli effetti secondari della farmacoterapia assunta
(cfr. doc. 414, p. 5).
In queste condizioni, la
decisione su opposizione impugnata nella misura in cui è stato negato il
diritto a una rendita d’invalidità, va annullata. Gli atti devono quindi essere
retrocessi all’CO 1 affinché sottoponga all’esperto amministrativo dott. __________
il tema della medicazione prescritta all’assicurato, e ciò a titolo di
complemento peritale.
In particolare, andrà accertato
che la prescrizione di oppioidi risponda a una reale indicazione medica e che i
medicamenti in questione vengano effettivamente assunti dall’insorgente (ciò,
ad esempio, grazie a un esame della concentrazione del farmaco in questione nel
sangue). In caso di risposta affermativa, l’esperto amministrativo dovrà poi
valutare gli effetti secondari della medicazione assunta e la loro incidenza
sulla capacità lavorativa residua dell’assicurato determinata in base alle
limitazioni funzionali meccaniche.
Tenuto conto degli esiti del
complemento peritale, l’istituto resistente deciderà nuovamente in merito al
diritto a una rendita d’invalidità.
2.4
Entità della menomazione
dell’integrità.
2.4.1
Secondo l'art. 24 cpv. 1 LAINF,
l'assicurato ha diritto a un'equa indennità se, in seguito all'infortunio,
accusa una menomazione importante e durevole all'integrità fisica o mentale.
Tale indennità è assegnata in
forma di prestazione in capitale.
Essa non deve superare
l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca dell'infortunio ed
è scalata secondo la gravità delle menomazioni.
Il Consiglio federale emana
disposizioni particolareggiate sul calcolo dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2
LAINF).
2.4.2
L'art. 36 cpv. 1 OAINF definisce i
presupposti per la concessione dell'indennità giusta l'art. 24 LAINF: una
menomazione dell'integrità è considerata durevole se verosimilmente sussisterà
tutta la vita almeno con identica gravità e importante se l'integrità fisica o
mentale è alterata in modo evidente o grave.
In questa valutazione dovrà
essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche dalle circostanze
personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza, infatti, la gravità della
menomazione si stima soltanto in funzione di accertamenti medici senza
ritenere, all'opposto delle indennità per torto morale secondo il diritto
privato, le eventuali particolarità dell'assicurato (cfr. RAMI 2000 U 362, p.
42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p. 438).
La parte della riparazione del
torto morale contemplata dagli
artt. 24ss. LAINF è, dunque,
soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del danno (segnatamente il pretium
doloris e il pregiudizio estetico) ne sono esclusi (cfr. Ghélèw/Ramelet/Ritter,
Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents, Losanna 1992, p. 121).
2.4.3
Giusta l'art. 36 cpv. 2 OAINF,
l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute nell'Allegato 3
dell'OAINF.
Una tabella elenca una serie di
lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di indennizzo, corrispondente
ad una percentuale dell'ammontare massimo del guadagno assicurato.
Questa tabella - riconosciuta
conforme alla legge - non costituisce un elenco esaustivo (cfr. RAMI 2000 U
362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a; RAMI 1988 U 48
p. 235 consid. 2a e sentenze ivi
citate). Deve essere intesa come una norma valida "nel caso normale"
(cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).
Le menomazioni extra-tabellari
sono indennizzate secondo i tassi previsti tabellarmente per menomazioni di
analoga gravità (cifra 1 cpv. 2 dell'allegato).
La perdita totale dell'uso di un
organo è equiparata alla perdita dell'organo stesso. In caso di perdita
parziale l'indennità sarà corrispondentemente ridotta; tuttavia nessuna
indennità verrà versata se la menomazione dell'integrità risulta inferiore al
5% (cifra 2 dell'allegato).
Se più menomazioni all'integrità
fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono concomitanti, l'indennità
va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art. 36 cpv. 3 1a frase
OAINF).
Si prende in considerazione in
modo adeguato un peggioramento prevedibile della menomazione dell'integrità. È
possibile effettuare revisioni solo in casi eccezionali, ovvero se il
peggioramento è importante e non era prevedibile (art. 36 cpv. 4 OAINF).
Peggioramenti non prevedibili non
possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.
Nel caso in cui un pregiudizio
alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi originaria, la revisione
dell'indennità per menomazione è, di principio, esclusa. Per contro,
l'indennità dev'essere di nuovo valutata, quando il danno è peggiorato in una
misura maggiore rispetto a quanto pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss.
consid. 4b e dottrina ivi menzionata).
2.4.4
L’CO 1 ha allestito una serie di
tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano quella dell'ordinanza.
Semplici direttive di natura
amministrativa, esse non hanno valore di legge e non vincolano il giudice (cfr.
STF I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377 consid. 1c; STF del 7 dicembre
1988.
nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p. 221ss.).
Tuttavia, nella misura in cui
esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire la parità di
trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con l'annesso 3 all'OAINF
(RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF 116 V 157, consid. 3a).
2.4.5
Nella concreta evenienza, con la
decisione su opposizione impugnata, l’CO 1 ha assegnato all’assicurato un’IMI
del 15% (cfr. doc. 414, p. 8).
Tale decisione risulta fondata
sulla valutazione espressa dal PD dott. __________.
Con apprezzamento del 15 ottobre
2024, lo specialista in chirurgia ortopedica appena citato si è infatti
espresso in proposito nei seguenti termini:
" (…).
1.
Reperti
Siamo in presenza di una lesione della cuffia dei rotatori,
post-infortunistica, operata e suturata. Ora è presente un deficit di mobilità,
l’assicurato non riesce più a sollevare il braccio sopra l’orizzontale (vedi
referto attuale della __________).
2.
Valutazione del danno all’integrità
15%
3.
Motivazione
Mi riferisco alla tabella 1.1 Suva, menomazione dell’integrità da
alterazioni funzionali degli arti superiori. Per una spalla mobile fino
all’orizzontale è concesso un 15%.” (doc. 375)
In data 21 febbraio 2025,
pronunciandosi sui referti dei dottori __________ e __________ nel frattempo versati
agli atti, il medico fiduciario ha osservato che “all’assicurato è già stata
concessa la IMI massima per una elevazione della spalla fino all’orizzontale
del 15%. È già stato preso in considerazione il peggioramento della mobilità
documentato. Visto che siamo quasi a quattro anni dopo l’infortunio sarebbe da
costatare che la situazione si sia stabilizzata.” (doc. 411, p. 4).
Infine, chiamato dall’amministrazione
a prendere posizione sul contenuto della consulenza medico-legale del dott. __________,
il dott. __________ ha ribadito che il 15% di IMI assegnato all’insorgente
rappresenta “… il massimo concesso per un’inabilità di elevare il braccio sopra
l’orizzontale.” (doc. III 3).
Con la propria impugnativa, il
patrocinatore ha chiesto che all’assicurato venga riconosciuta un’IMI del 20%,
sostenendo che essa si giustificherebbe a fronte del danno biologico (del
45-50%) valutato dal dott. __________ e tenuto conto del fatto che in realtà il
dott. __________ non avrebbe affatto considerato il prevedibile peggioramento
dello stato della spalla destra (cfr. doc. I, p. 18 e doc. V, p. 7).
2.4.6
Chiamata a pronunciarsi su una
questione di natura squisitamente medica, questa Corte ritiene che l’apprezzamento
del medico fiduciario dell’CO 1, specialista proprio nella materia che qui
interessa, possa validamente costituire da fondamento al giudizio che è ora
chiamata a rendere.
Da una parte, va rilevato che
agli atti non figurano pareri specialistici suscettibili di generare dei dubbi,
perlomeno lievi, circa l’affidabilità della valutazione della menomazione
dell’integrità espressa dal PD dott. __________.
In effetti, i dottori __________ e
__________ non si sono pronunciati in merito alla menomazione dell’integrità.
Trattandosi invece della relazione
del dott. __________ richiamata dall’MLaw RA 1, occorre precisare che la nozione di IMI del diritto svizzero è ben diversa
dal concetto di danno biologico previsto
nell’ordinamento italiano, il quale, secondo la giurisprudenza della Corte di
Cassazione italiana, rappresenta l'incidenza negativa che una determinata
menomazione presumibilmente riverbera sullo svolgimento delle attività
quotidiane e sugli aspetti dinamico relazionali della vita del danneggiato
(cfr., in questo senso, la STCA 35.2021.1 del 5 luglio 2021 consid. 2.5.6,
cresciuta incontestata in giudicato).
D’altra parte, il rappresentante
del ricorrente non può essere seguito neppure laddove pretende che il
fiduciario non avrebbe preso in considerazione il prevedibile peggioramento
della spalla infortunata.
In questo senso, va osservato che
la menomazione del 15% valutata dal dott. __________ corrisponde, in base alla
tabella Suva n. 1.2, a un blocco meccanico della spalla sopra l’orizzontale. In
altri termini, l’interessato riesce a muovere l’arto superiore infortunato
soltanto sotto quel livello, ciò che coincide con la situazione
dell’assicurato.
Inoltre, occorre considerare che
lo stesso medico di fiducia ha dichiarato che l’IMI riconosciuta già considera il documentato
peggioramento dell’articolarità della spalla destra, le cui condizioni, a
distanza di circa quattro anni dall’evento traumatico, sono da ritenere ormai
definitive. Questa Corte non ravvede validi motivi per scostarsi da quanto
sostenuto dal dott. __________, motivi che nemmeno il rappresentante del
ricorrente è in realtà stato in grado di evidenziare.
All’insorgente va comunque rammentato che, in caso di
peggioramento non prevedibile della menomazione dell’integrità, l’art.
36.
cpv. 4 OAINF contempla la possibilità di chiedere la revisione
dell’indennità assegnata.
In queste condizioni, la
decisione su opposizione impugnata deve essere confermata nella misura in cui
l’assicurato è stato posto al beneficio di un’IMI del 15%.
2.5
Considerato l’esito del ricorso, l’assicuratore verserà
all’insorgente, rappresentato da un avvocato, l’importo fr. 2’000 (IVA inclusa)
a titolo d’indennità per ripetibili.
2.6
L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore
fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice,
rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio
e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un
comportamento temerario o sconsiderato.
In data 1° gennaio 2021 è entrata
in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora
unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.
Dalla medesima data è entrato in
vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a
prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo
prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese
processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Trattandosi di una controversia
relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha previsto di prelevare le
spese (cfr. STCA 35.2021.9 del 20 settembre 2021 consid. 2.12; 35.2021.58 del
18.
ottobre 2021 consid. 2.12).
Sul tema, cfr. anche STF
9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022
KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio
2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi,
Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les
tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin
2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107); Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato
del 21 agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4
maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la
modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008
(Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al
Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto».
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è parzialmente
accolto ai sensi dei considerandi.
§ La
decisione su opposizione impugnata è annullata nella misura in cui
all’assicurato è stato negato il diritto alla rendita d’invalidità. Per il
resto, essa è confermata.
§§ Gli atti sono rinviati all’istituto assicuratore resistente per complemento
istruttorio e nuova decisione.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L’CO 1 verserà all’assicurato,
patrocinato da un avvocato, l’importo di fr. 2'000 (IVA compresa) a titolo di
ripetibili.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti