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Decisione

35.2025.19

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

1 settembre 2025Italiano38 min

i fatti pertinenti e, se del caso, raccogliere le prove necessarie prima di

Source ti.ch

Fatti

i fatti pertinenti e, se del caso, raccogliere le prove necessarie prima di

rendere la propria decisione (questo principio è stato confermato ancora con le

sentenze 8C_274/2021 del 31 marzo 2023 consid. 9.3.3;8C_523/2022 del 23

febbraio 2023 consid. 5.4 e riferimenti;8C_731/2021 succitata consid. 4.6;

cfr. pure la STCA 35.2023.12 del 24 aprile 2023, consid. 2.9 e la STCA

35.2024.12 del 10 giugno 2024, consid. 2.6).

Infine, con pronunzia 8C_447/2023

del 18 aprile 2024 consid. 5.3, l’Alta Corte ha stabilito che:

" Aufgrund

der widersprüchlichen Berichte der RAD-Ärzte untereinander einerseits und im

Vergleich zu den erwähnten Berichten des Spital F.________ andererseits

bestanden mithin zumindest geringe Zweifel an der Zuverlässigkeit und

Schlüssigkeit der Einschätzung durch die beiden Ärzte des RAD, auf welche sich

die Vorinstanz abstützte. Anstatt weitere Abklärungen zu tätigen, stellte das

kantonale Gericht eigene medizinische Überlegungen an und schloss auf eine

abgestufte Arbeitsfähigkeit ab Oktober 2017. Dies liegt jedoch nicht mehr im

Rahmen einer zulässigen freien Beweiswürdigung (Art. 61 lit. c ATSG), ist es

doch nicht Aufgabe des Gerichts, fachfremde Schlussfolgerungen zu ziehen (vgl.

Urteile 8C_122/2023 vom 26. Februar 2024 E. 5.3;8C_586/2022 vom 26. April 2023

E. 5.2.2;8C_225/2021 vom 10. Juni 2021 E. 5.3+5.5). Vielmehr hätte die

Vorinstanz die dargelegten Unstimmigkeiten und Widersprüche näher abklären

müssen. Indem sie dies unterliess, stellte sie den Sachverhalt nicht

rechtsgenüglich fest, was die Beweiswürdigungsregeln sowie den

Untersuchungsgrundsatz, mithin Bundesrecht, verletzt.”

(cfr. pure STCA 35.2024.26 del 30

settembre 2023 consid. 2.13.; 35.2024.73 del 27 gennaio 2025 consid. 2.5.5.).

Nella presente fattispecie, il

TCA ritiene che siano soddisfatti i presupposti per un rinvio degli atti

all’istituto convenuto (cfr. STF 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 e DTF 135 V

465), già per il fatto che esso ha fondato la decisione impugnata sul solo

parere del proprio medico fiduciario.

Per

le ragioni già esposte al considerando 2.9., si giustifica pertanto

l’annullamento della decisione su opposizione impugnata e il rinvio degli atti

all’assicuratore resistente affinché disponga un approfondimento peritale

Considerandi

esterno (art. 44 LPGA), volto a chiarire,

tenendo conto di tutti i fattori medicalmente determinanti (cfr. STF

8C_445/2021 succitata), se i disturbi denunciati

dall’assicurato al ginocchio sinistro a far tempo dal 15 luglio 2022 sono esclusivamente di natura morbosa oppure se essi

sono, almeno in parte, ancora imputabili all’infortunio del 9 luglio

2022.

In

seguito, facendo capo alle risultanze dell’accertamento esperito,

l’amministrazione si pronuncerà di nuovo in merito al diritto a prestazioni dal profilo temporale e materiale.

2.11

Considerato l’esito del ricorso (il rinvio con esito aperto equivale a

piena vittoria, cfr., da ultimo, STF 8C_859/2018 del 26 novembre 2018 consid. 5

con rinvio a DTF 137 V 210 consid. 7.1 p. 271 e riferimento), l’assicuratore

verserà all’insorgente, rappresentato da un avvocato, l’importo fr. 2’500 (IVA

inclusa) a titolo d’indennità per ripetibili.

2.12

L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore

fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice,

rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio

e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

In data 1° gennaio 2021 è entrata

in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora unicamente

che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è entrato in

vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a

prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo

prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese

processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Trattandosi di una controversia

relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha previsto di prelevare le

spese (cfr. STCA 35.2021.9 del 20 settembre 2021 consid. 2.12; 35.2021.58 del

18.

ottobre 2021 consid. 2.12).

Sul tema, cfr. anche STF

9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022

KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio

2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi,

Actualités du TF,8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les

tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin

2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107); Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato

del 21 agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4

maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la

modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al

Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008

(Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al

Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto».

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso contro la decisione su

opposizione del 21 febbraio 2025 è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La

decisione su opposizione impugnata è annullata.

§§ Gli atti sono rinviati all’istituto assicuratore resistente per complemento

istruttorio e nuova decisione.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. La CO 1 verserà

all’assicurato, patrocinato da un avvocato, l’importo di fr. 2'500 (IVA compresa)

a titolo di ripetibili.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta

invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma

del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti

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