35.2025.19
Discussa la questione di sapere se i disturbi al ginocchio sx costituivano ancora una conseguenza naturale dell'infortunio assicurato (status quo sine raggiunto?). Ammessa esistenza lievi dubbi. Rinvio atti per complemento istruttorio (perizia amministrativa esterna)
1 settembre 2025Italiano38 min
i fatti pertinenti e, se del caso, raccogliere le prove necessarie prima di
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2025.19
mm/DC
Lugano
1° settembre 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, cancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 26 marzo 2025 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 21
febbraio 2025 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro
gli infortuni
ritenuto in fatto
1.1. In data 9 luglio 2022, RI 1, nato
nel 1966, dipendente della __________ e, perciò, assicurato d’obbligo contro
gli infortuni e le malattie professionali presso la CO 1 (di seguito: CO 1), è scivolato
ed è caduto da un muro, atterrando in piedi con la gamba sinistra sulla scala
sottostante. Durante la caduta si è girato con il corpo ma la gamba e il piede
sono rimasti fermi, ciò che gli ha provocato una torsione del ginocchio (cfr.
doc. 1).
In occasione della visita
avvenuta il giorno stesso presso il Servizio di PS dell’Ospedale __________, i
sanitari hanno formulato la diagnosi di sospetta lesione del menisco laterale
del ginocchio sinistro (doc. 2).
Dal rapporto relativo alla
consultazione del 15 luglio 2022 presso la Clinica __________ risulta la
diagnosi di lesione a manico di secchio del menisco mediale del ginocchio
sinistro (doc. 60).
Ancora nel corso del mese di
luglio 2022, l’assicurato è quindi stato sottoposto a un intervento
artroscopico di meniscectomia mediale parziale e di resezione di plica
medio-patellare (doc. 9).
1.2. Esperiti gli accertamenti
medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 14 novembre 2022, la CO
1 ha dichiarato estinto dal 15 luglio 2022 il proprio obbligo a prestazioni
dipendente dall’evento traumatico del 9 luglio 2022 (l’esame di RMN del 15
luglio 2022 è comunque stato preso a carico a titolo di misura d’accertamento)
(cfr. doc. 42).
A seguito dell’opposizione
interposta dalla __________ assicurazione d’indennità giornaliera per malattia
e infortuni e dallo stesso assicurato (cfr. doc. 51), in data 21 febbraio 2025,
l’amministrazione ha confermato la sua prima decisione (cfr. doc. 112).
1.3. Con tempestivo ricorso del 26 marzo
2025, RI 1, patrocinato dall’avv. RA 1, ha chiesto che, annullata la decisione
su opposizione impugnata, la CO 1 venga condannata a ripristinare il diritto
alle prestazioni legali a contare dal 15 luglio 2022, argomentando in
particolare quanto segue:
" (…) L’evento
traumatico del 9 luglio 2022 è chiaramente documentato e presenta le
caratteristiche tipiche di una lesione meniscale acuta traumatica.
La diagnosi di una lesione a manico di secchio del menisco mediale
è stata formulata pochi giorni dopo l’incidente e confermata mediante
intervento artroscopico.
La letteratura medica specialistica e la giurisprudenza confermano
l’esistenza di un nesso causale, anche in presenza di alterazioni degenerative
preesistenti.
La valutazione unilaterale del medico consulente interno
all’assicurazione non soddisfa i requisiti di neutralità e obiettività.
L’affermazione dell’assicurazione secondo cui si tratterebbe
esclusivamente di una causa degenerativa, o che la lesione meniscale si sarebbe
verificata con elevata probabilità anche senza l’incidente, è infondata.
L’onere della prova spetta all’assicurazione. Tale prova non è stata fornita.
In particolare, vale quanto segue: Uno stato preesistente ma asintomatico non è
sufficiente a escludere il nesso causale. L’assicurazione dovrebbe dimostrare
con verosimiglianza preponderante (˃50%) che il danno si sarebbe
verificato allo stesso modo e nello stesso momento anche senza l’incidente. Una
tale dimostrazione, nel caso in esame, non è stata validamente fornita né dalla
documentazione medica né dall’argomentazione del medico di fiducia.
Considerata la traumaticità dell’evento subito dal qui insorgente
ed il fatto che prima dello stesso egli non manifestata alcun problema al
ginocchio vittima della lesione, anche se vi fossero stati cambiamenti
degenerativi, l’incidente ha peggiorato acutamente la situazione. Una
condizione precedentemente asintomatica o stabile è diventata clinicamente
manifesta a causa dell’evento.
Ne consegue che il legame di causalità è dato, e l’assicuratore
infortuni deve prendere a carico tutte le conseguenze dell’incidente occorso al
signor RI 1.” (doc. I)
1.4. La CO 1, in risposta, ha postulato
che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto
occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. V).
1.5. In data 24 giugno 2025, la rappresentante
dell’insorgente ha prodotto ulteriore documentazione, peraltro già presente
nell’incarto della CO 1, e si è essenzialmente riconfermata nelle proprie
allegazioni e conclusioni (doc. XIV + allegati).
L’assicuratore resistente ha
preso posizione in proposito il 21 luglio 2025 (doc. XVIII + allegato).
La patrocinatrice dell’assicurato
ha rinunciato a formulare delle osservazioni (doc. XX).
considerato in diritto
in ordine
2.1. La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può
dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49
cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (su questo tema cfr. STF
9C_164/2023 del 29 gennaio 2024; STF 8C_437/2023 del 13 dicembre 2023 in SVR
2024 IV Nr. 16; STF 8C_254/2023 del 9 novembre 2023 in SVR 2024 IV Nr. 4; STF
9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF
8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/
2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008;
STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STF I 707/00 del 21 luglio 2003;
STF H 335/00 del 18 febbraio 2002; STF H 212/00 del 4 febbraio 2002; STF H 220/00 del 29 gennaio 2002; STF U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in
RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STF H 304/99 del 22 dicembre 2000; STF I 623/98 del
26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014
dell’8 settembre 2015).
nel merito
2.2. In concreto, è litigiosa la
questione di sapere se la CO 1 era legittimata a porre fine dal 15 luglio 2022
alle proprie prestazioni dipendenti dal sinistro occorso all’assicurato il 9
luglio 2022, oppure no.
Il TCA osserva che, con la
decisione su opposizione impugnata, l’amministrazione ha dichiarato estinto il
proprio obbligo a prestazioni, ritenuto che a partire dal 15 luglio 2022 i
disturbi interessanti il ginocchio sinistro del ricorrente non avrebbero più
costituito una conseguenza naturale dell’evento traumatico del 9 luglio 2022. Facendo
capo al parere del proprio fiduciario, l’assicuratore ha sostenuto segnatamente
che le modalità con le quali si è prodotto l’evento in discussione non
sarebbero state atte a causare la lesione meniscale diagnosticata, in
particolare è stato negato che RI 1 fosse rimasto vittima di una cosiddetta
caduta in rotazione (“Drehsturz”), la quale rappresenterebbe il
presupposto per un danno meniscale focale (cfr. doc. 112, p. 10).
In quell’occasione, l’istituto
assicuratore non ha invece giustamente messo in dubbio che l’evento in
quanto tale – lo scivolamento da un muro e la conseguente caduta sui gradini
della scala sottostante – è costitutivo di un infortunio ai sensi dell’art. 4
LPGA. In effetti, la CO 1 ha conseguentemente corrisposto le proprie
prestazioni, seppur per un breve periodo.
Il patrocinatore
dell’assicuratore non può pertanto essere seguito laddove, in sede di risposta
di causa e d’osservazioni 21 luglio 2025, sembra voler mettere in discussione l’esistenza
di un infortunio ai sensi di legge (cfr. doc. XVIII, p. 4: “Il Dr. med. __________
ha quindi spiegato chiaramente, facendo precisi riferimenti alle opinioni degli
altri specialisti interessati, per quale ragione – in concreto – l’evento in
parola non va qualificato quale infortunio ai sensi della LAINF, …” – il
corsivo è del redattore).
Come già detto, il medico
fiduciario della CO 1 ha in realtà negato l’intervento di una caduta in
rotazione, ovvero di un evento il cui meccanismo sarebbe, a suo dire, idoneo a
causare la lesione meniscale presentata dall’insorgente, ma non quello di un
infortunio ai sensi dell’art. 4 LPGA (cfr. doc. XVIII 1: “Hinsichtlich der
Beschreibung des Ereignisses vom 11.07.2022 (…), ist festzustellen, dass es
sich in Kenntnis der wissenschaftlichen literatur n. Ludolph und Schönberger
bei der o.g. Beschreibung nicht um den sogenannten Drehsturz handelt, …”
– il corsivo è del redattore).
Del resto, sapere se in un caso
concreto si è o meno in presenza di un infortunio, è una questione giuridica, la
cui risoluzione non spetta al medico.
2.3. Presupposto essenziale per
l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è
l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue
conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo presupposto è da
considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento
infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si
sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia
stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che
l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un
danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che
l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È questione di fatto lo stabilire
se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità
naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo
il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo
l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito
dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT
II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF
125 V 195; STF del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STF del 29 gennaio
2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STF del 28 novembre 2000 nella
causa P. S., H 407/99; STF del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00; STF
del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STF 6 aprile 1994
nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986
p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF
115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF
111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in
der Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen
(BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit
suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si
attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi
idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF
118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).
Ne discende che ove l'esistenza
di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere
reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio
assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1,
DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
L'assicuratore contro gli
infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele
dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle
prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:
- quando lo stato di
salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima
dell'infortunio (status quo ante);
- quando
lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione
ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status
quo sine)
(cfr. RAMI 1992 U 142, p. 75 s.
consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U.
Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der
Sozialversicherung, in: Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).
Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di
causalità con l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di
verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo
soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del
danno alla salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità
naturale che fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere
causale dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della
verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non
giochi più un effetto causale non è sufficiente.
Trattandosi della soppressione
del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato,
ma all'assicuratore (cfr. STF 8C_446/2024 del 25 luglio 2025 consid. 4.2.1 e
riferimenti ivi menzionati).
2.4. Secondo la giurisprudenza, tra le
cause determinanti ai sensi dell'art. 6 cpv. 1 LAINF rientrano anche
circostanze senza le quali il danno alla salute non si sarebbe verificato nello
stesso momento. Un evento traumatico che causa un danno dà quindi diritto alle
prestazioni se il danno in questione si sarebbe verificato prima o poi anche
senza l'evento assicurato, rendendo l'incidente una conditio sine qua non
solo per quanto riguarda il momento in cui si è verificato il danno. Diverso è
il caso in cui l'infortunio è solo una causa occasionale o fortuita che rende
manifesto un rischio attuale, la cui realizzazione era prevedibile in qualsiasi
momento, senza assumere un significato autonomo nel quadro del rapporto di
causa ed effetto. Di conseguenza, un evento assume il carattere di causa
parziale che giustifica il diritto alle prestazioni se il rischio derivante
dalla potenziale causa patogena non era in precedenza così presente da far
apparire il fattore scatenante come occasionale. Al contrario, l'evento lesivo –
accertato il suo ruolo scatenante - corrisponde a una causa occasionale o fortuita
(che non fonda un diritto alle prestazioni) quando interessa uno stato
preesistente talmente labile e precario che in qualsiasi momento ci si sarebbe
potuti attendere l’insorgenza del danno alla salute (organico).
Quando un evento quotidiano
avrebbe potuto causare lo stesso danno alla salute più o meno nello stesso
momento, l'infortunio non appare come un evento causale significativo, ma come
una causa occasionale. Pertanto, l'assicuratore contro gli infortuni non è
tenuto a fornire alcuna prestazione (cfr. STF 8C_446/2024 succitata consid.
4.2.2 e riferimenti ivi menzionati).
2.5. Il diritto alle prestazioni
assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata
tra l’evento dannoso e il danno alla salute. In caso di danno alla salute
fisica, il nesso di causalità adeguata è generalmente ammesso, dal momento in
cui è accertata la causalità naturale (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5b/bb p.
103).
2.6. Nella più volte citata sentenza
8C_446/2024 consid. 6.1 e 6.2, riguardante una lesione complessa del menisco
laterale esterno con lesione di III. grado della cartilagine del condilo
femorale laterale sinistro, reperti riscontrati a seguito di una caduta sugli
sci, il Tribunale federale ha ammesso l’esistenza di lievi dubbi circa
l’affidabilità della valutazione espressa dal fiduciario dell’assicuratore, il
quale, facendo capo anche alla letteratura medica, aveva sostenuto che
l’infortunio avrebbe causato un aggravamento soltanto temporaneo dello stato
preesistente del ginocchio sinistro (in passato già più volte operato con
meniscectomie parziali nella regione del corno posteriore), per il motivo che le
lesioni meniscali focali rappresenterebbero solo raramente delle conseguenze
infortunistiche e che la RMN non aveva mostrato né ematomi, né rilevanti
lesioni strutturali collaterali, né ancora un bone bruise, a
dimostrazione del fatto che nella caduta il ginocchio non avrebbe subito forze
rilevanti.
Da parte sua, lo specialista
consultato dall’assicurata aveva ammesso che la lesione orizzontale
interessante il margine del corno anteriore del menisco laterale e il corpo di
quest’ultimo, come pure il danno cartilagineo del condilo femorale laterale,
erano di natura degenerativa. Tuttavia, diversamente dal medico di fiducia,
egli aveva fatto valere che la lacerazione verticale alla superficie superiore
del corno posteriore del menisco laterale, che non presentava peraltro alcuna
lesione orizzontale, aveva un’eziologia traumatica.
Nell’accogliere l’impugnativa
presentata dall’assicurata, la Corte federale ha sottolineato in particolare che
il consulente dell’amministrazione aveva fondato la tesi di un danno
squisitamente degenerativo su argomenti dedotti dalla teoria medica, considerando
soltanto marginalmente le circostanze del caso concreto. Inoltre, al
considerando 5.1, il TF ha ricordato che i giudici di prime cure avevano
ritenuto superflui ulteriori accertamenti circa la dinamica dell’evento,
rilevando al riguardo che restava comunque da chiarire se il meccanismo lesivo
fosse stato causale per il danno alla salute insorto nel caso di specie.
2.7. Nel caso di specie, dalla decisione
su opposizione impugnata si evince che l’assicuratore ha dichiarato estinto dal
15 luglio 2022 il proprio obbligo a prestazioni dipendente dall’evento traumatico
assicurato, facendo capo al parere del suo medico fiduciario.
In effetti, già con
l’apprezzamento del 10 agosto 2022, il dott. __________, spec. FMH in chirurgia
ortopedica e traumatologia, ha sostenuto che l’infortunio assicurato, in
occasione del quale il ricorrente ha riportato una “Kontusion / Distorsion
linkes Kniegelenk”, ha causato un peggioramento soltanto transitorio
di uno stato morboso preesistente di quella parte del corpo, con lo status
quo sine raggiunto il 20 luglio 2022 (cfr. doc. 12).
L’amministrazione ha poi invitato
lo stesso dott. __________ a pronunciarsi sugli esiti dell’esame di RMN del 15
luglio 2022 (doc. 40).
In data 9 novembre 2022, il
medico fiduciario ha osservato che le immagini non mostravano alcuna lesione
strutturale “fresca” di origine traumatica e che pertanto i reperti evidenziati
costituivano delle preesistenze (morbose). A suo avviso, lo status quo sine
sarebbe dunque stato raggiunto già il 15 luglio 2022, data di esecuzione
dell’accertamento in questione (doc. 41).
Nel quadro della procedura di
opposizione, è stata prodotta una presa di posizione, datata 22 novembre 2022,
del dott. __________, anch’egli specialista in chirurgia ortopedica e
traumatologia.
Riferendosi alle risultanze della
risonanza magnetica del 15 luglio 2022, il dott. __________ ha rilevato che non
viene segnalata la presenza di un bone bruise e quindi d’indizi a favore
di una contusione ossea, tuttavia quest’ultimi non sono stati nemmeno
attivamente esclusi. Viene segnalata un’irritazione del legamento collaterale
mediale, ciò che rappresenta un indizio a favore di una possibile distorsione,
rispettivamente stiramento. Lo strato cartilagineo viene descritto come
localmente assottigliato ma non degenerato. La fissurazione della cartilagine
potrebbe anche essere inveterata. Di principio, l’età della lesione meniscale
non è chiaramente determinabile, tuttavia essa non può nemmeno essere qualificata
come degenerativa, siccome non vi sono segni a favore di una degenerazione dei
menischi.
Nel rapporto operatorio si fa
menzione a una lesione a manico di secchio, reperto che parla piuttosto a
favore di una genesi traumatica.
In sintesi, nonostante si tratti
di un ginocchio in passato già lesionato (plastica del legamento crociato
anteriore nel 1984), i dati oggettivi inducono a concludere a favore di una
lesione “fresca” del menisco mediale sinistro.
Secondo il dott. __________,
l’assicuratore non ha fornito la prova che, in concreto, sarebbe stato
raggiunto, con verosimiglianza preponderante, lo status quo ante,
rispettivamente quo sine.
A proposito della valutazione
espressa dal dott. __________, egli ha osservato che essa contempla una
conclusione ma nessuna discussione dei reperti. Di conseguenza, non è dato
sapere in dettaglio in base a quali considerazioni il medico fiduciario della CO
1 è pervenuto a negare un’eziologia traumatica ai disturbi al ginocchio
sinistro denunciati dopo il 15 luglio 2022 (cfr. doc. 53).
Con apprezzamento del 27 marzo
2023, il dott. __________ ha segnatamente sostenuto che, dal profilo medico, l’evento
del 9 luglio 2022 è da interpretare quale compressione assiale della gamba
sinistra conseguente al salto da un muro alto 1.5 metri con rotazione della
parte superiore del corpo. Al riguardo, egli ha in primo luogo osservato che,
secondo Schönberger, un simile meccanismo non è atto a provocare una lesione
meniscale. In secondo luogo, in caso di compressione assiale con
traumatizzazione del menisco mediale, è richiesto un edema osseo quale
espressione della forza diretta sul ginocchio e sulle sue strutture
intrarticolari (menisco). In concreto, con la RMN del luglio 2022 sono invece
state oggettivate esclusivamente delle alterazioni degenerative interessanti
tutti i compartimenti e nessun segno di traumatismo. Ciò non stupisce tenuto
conto della preesistente plastica del LCA, la quale viene definita
insufficiente nel referto 15 luglio 2022 della __________.
La lesione a manico di secchio,
espressione di una lesione meniscale di natura piuttosto degenerativa, nella
RMN viene descritta, nella regione del corno posteriore e della pars
intermedia, come chiaramente accorciata e nell’artroscopia come molle,
sfilacciata e instabile, ragione per la quale si è proceduto a una resezione
del menisco e non a una sua riparazione.
A proposito delle considerazioni
espresse dal dott. __________, il medico fiduciario ha rilevato che quest’ultimo
non ha refertato alcuna alterazione degenerativa, nonostante una meniscectomia
parziale fosse stata effettuata molti anni prima. L’irritazione del legamento
collaterale mediale deriva da una reazione all’instabilità di rotazione
antero-mediale imputabile a una plastica del LCA insufficiente che perdura da
molti anni.
A suo avviso, la valutazione di
tutti i fattori medici – un evento inadeguato, una RMN e un’artroscopia dalle
quali non risulta alcun segno a favore di una lesione traumatica del menisco
mediale – porta a concludere che l’esistenza di un legame causale tra la nota
lesione a manico di secchio e l’infortunio, è soltanto possibile.
Il dott. __________ ha quindi
confermato il raggiungimento dello status quo sine dal 15 luglio 2022
(cfr. doc. 66).
In data 12 marzo 2024, il dott. __________
ha innanzitutto rimproverato al medico di fiducia della CO 1 di aver ignorato
l’anamnesi, riportata in maniera omogenea dall’assicurato e dai sanitari
interessati. In concreto, un evento ha provocato uno stato algico acuto del
ginocchio, accompagnato da perdita funzionale e dall’immediata necessità di
consultare un servizio di PS. A suo avviso, ciò corrisponde inequivocabilmente alla
descrizione da manuale di una lacerazione meniscale a manico di secchio con blocco
parziale del ginocchio. In letteratura - e contrariamente a quanto fatto valere
dal dott. __________ - quel tipo di lesione viene considerata di natura
tipicamente traumatica.
D’altro canto, sempre secondo il
dott. __________, le lesioni del menisco possono essere considerate
degenerative, laddove esistono delle chiare alterazioni tissutali provocate
dalla degenerazione, quali una degenerazione mucoide, una formazione gangliare,
ecc. Nel caso di specie, è presente uno stato dopo meniscectomia parziale, ciò
che ha comportato una riduzione della sostanza del menisco ma non una generale
degenerazione dei tessuti. A proposito dell’affermazione secondo la quale, a
causa della degenerazione, gli operatori avrebbero rinunciato a riparare il
menisco, egli ha osservato che la scelta terapeutica non è determinata soltanto
dalla forma della lacerazione e dallo stato dei tessuti meniscali. Le
possibilità di guarigione dopo una riparazione diminuiscono in funzione della
crescente distanza dalle basi meniscali esterne, ancora irrorate. Altrimenti
detto, quanto più è centrale la lacerazione, tanto più verrà effettuata una
resezione. Perciò, a motivare la resezione non è la degenerazione del menisco
ma la controindicazione al di fuori dei tessuti meniscali. In concreto, né
nella RMN né intraoperativamente sono stati evidenziati chiari segni di una
preesistente degenerazione del menisco.
Inoltre, trattandosi del
meccanismo infortunistico, quanto dichiarato al riguardo dal dott. __________ è
in contraddizione con la descrizione clinica e le dichiarazioni
dell’assicurato. Il motivo è rappresentato dalla separazione cronologica fatta
dal medico fiduciario tra trauma assiale e movimento rotatorio, la quale è
estranea alla pratica e non può essere accettata in base alla documentazione
disponibile. Nella presente fattispecie, deve essere invece ammessa una caduta
in rotazione (“Drehsturz”) e, pertanto, un meccanismo traumatico tipico
per la lesione riportata.
Il presupposto secondo cui, in
caso di lesioni meniscali, ci si deve attendere dei danni collaterali, è in
effetti conforme alla letteratura. Tuttavia, l’esistenza di una contusione
ossea (“bone bruise”) non ne rappresenta la conditio sine qua non. Una
lesione del legamento collaterale può pure entrare in linea di conto. In
casu, nella RMN è stata descritta un’alterazione interessante il legamento
collaterale mediale, compatibile con una lieve lesione legamentare. L’eziologia
di simili “stati irritativi” può essere definita soltanto considerando l’anamnesi
clinica. Pertanto, quanto preteso dal dott. __________ (reazione
all’instabilità di rotazione antero-mediale) ignora l’anamnesi traumatica e il
fatto che, a fronte di una plastica del LCA ancora intatta, l’instabilità deve
essere considerata come piuttosto lieve, se soltanto uno specialista in
ortopedia è stato in grado d’individuarla (a margine della prima consultazione,
il ginocchio era infatti stato giudicato come ampiamente stabile).
In sintesi, è incontestato che nel
compartimento mediale sussistono delle alterazioni degenerative della
cartilagine, le quali, secondo letteratura, possono insorgere anche nel caso di
plastiche del LCA eseguite con successo. Tali alterazioni possono comportare in
fase avanzata delle alterazioni meniscali, tuttavia in concreto non vi è alcuna
prova oggettiva di una degenerazione del menisco (cfr. doc. 82).
Recuperata la documentazione
mancante, la stessa è stata sottoposta al dott. __________, il quale, con
apprezzamento del 21 marzo 2024, si è in sostanza riconfermato nel proprio
apprezzamento della fattispecie (cfr. doc. 85).
Le considerazioni enunciate dal
dott. __________ sono ancora state criticamente commentate dal dott. __________.
Riferendosi all’affermazione
secondo cui vi sarebbero dati oggettivi a favore di una lesione “fresca” del
menisco mediale sinistro, il medico consulente della CO 1 ha rimproverato al
dott. __________ di non aver fornito in merito alcuna spiegazione.
In occasione del consulto
specialistico del 15 luglio 2022, è stata refertata un’accresciuta traslazione
antero-posteriore al test di Lachman con arresto rigido. Ciò è espressione di
un’instabilità di rotazione antero-mediale del ginocchio sinistro, presente da
anni. Nel caso in cui vi siano delle lesioni del LCA, rispettivamente delle
ricostruzioni del LCA con instabilità residua, esse sono causa di danni
meniscali legati al sovraccarico, la cui frequenza è proporzionale al tempo
trascorso sino all’evento infortunistico. In questo contesto, il dott. __________
ha rilevato che una degenerazione mucoide e una formazione gangliare non
costituiscono l’unica prova di una degenerazione dei tessuti meniscali. All’alterazione
della struttura, rispettivamente alla degenerazione dei menischi sono associate
determinate forme di discontinuità, ad esempio le lesioni complesse e
orizzontali. Lewandroswki pone le lesioni longitudinali, quelle a manico di
secchio e quelle complesse in relazione a danni cartilaginei e le classifica
tra le degenerazioni meniscali, anche quando sussiste parallelamente
un’insufficienza del crociato. Un danno cartilagineo può condurre a un danno
del menisco e viceversa.
Sempre secondo il dott. __________,
le spiegazioni fornite dal dott. __________ a proposito della pretesa caduta in
rotazione, non rispettano le conoscenze scientifiche generalmente riconosciute.
Per Ludolph, la lesione focale traumatica di un menisco può essere provocata soltanto
da una caduta in rotazione. In questo caso, è però necessario un saldo bloccaggio
del piede. Un pseudo-bloccaggio, come nel caso di specie, non basta. Di
conseguenza, il meccanismo infortunistico non può essere qui ritenuto idoneo.
Infine, per il fiduciario, uno
stato algico acuto del ginocchio insorto dopo un evento, anche laddove è
accompagnato da una perdita funzionale e dalla necessità di consultare immediatamente
un servizio di PS, non dimostra la natura infortunistica di una lesione a
manico di secchio, soprattutto quando la RMN e l’artroscopia non documentano
segni di una lesione traumatica (cfr. doc. 110).
Invitato dall’amministrazione a
pronunciarsi sulle obiezioni contenute nella replica presentata dall’avv. RA 1,
il dott. __________ ha dichiarato che l’allegato appena citato non contiene
nuovi aspetti medici suscettibili di modificare le sue precedenti prese di
posizione. In questo senso, egli ha ribadito la propria opinione a proposito
del meccanismo lesivo, dell’eziologia delle lesioni meniscali a manico di secchio
e della preesistenza in concreto di un importante stato degenerativo interessante
il ginocchio sinistro (cfr. doc. XVIII 1).
2.8. Per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale
l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia
giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo
amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U
281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA dell'8 luglio 2003 nella causa B., U 259/02,
consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in
BJM 1989, p. 30ss.).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000
UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la
nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle
dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante,
a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente
motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere
degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che
il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,
non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
In una sentenza 8C_216/2009 del 28
ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha precisato
che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su
rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze
dell’amministrazione, a condizione che non sussista alcun dubbio a proposito
della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo
l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei
diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli
assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei
medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra
questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni
dei medici curanti.
Per quel che concerne il valore
probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui temi
sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che
tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato
redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione
del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR
2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U
252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).
L'elemento rilevante per decidere
circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua
designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo
contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
È, infine, utile osservare che se vi
sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la vertenza
senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su
un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia, precisato che
non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri medici e
parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come farebbe un
perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è l’opinione più
adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV n. 10 p. 35 consid. 4b).
2.9. Attentamente
vagliato l’insieme della documentazione a sua disposizione, questo
Tribunale non ritiene di poter confermare la decisione su opposizione
impugnata, mediante la quale la CO 1 ha posto fine alle proprie prestazioni dal
15 luglio 2022, ritenendo che a quel momento l’insorgente avrebbe raggiunto lo status
quo sine a margine dell’infortunio del 9 luglio 2022.
Preliminarmente, va rilevato che, non essendo la decisione impugnata
fondata su una perizia esterna (cfr. supra, consid. 2.7.), può trovare applicazione la giurisprudenza
di cui alla DTF 135 V 465, secondo la quale dei lievi dubbi circa
l’affidabilità di un rapporto medico bastano per potersene discostare (cfr. supra, consid. 2.8.).
Ora, ai referti del dott. __________,
sui quali si fonda la decisione su opposizione in esame, non può essere
riconosciuto un valore probatorio sufficiente per concludere, con la necessaria
tranquillità, che l’evento traumatico assicurato avrebbe peggiorato soltanto transitoriamente
un (preteso) stato preesistente (morboso) del ginocchio sinistro (in questo
senso, si veda la recente pronunzia federale citata supra, consid. 2.4.).
Infatti, sulla questione di
sapere quale ruolo causale ha giocato il sinistro assicurato, aspetto di natura
squisitamente medica, agli atti figura documentazione medica il cui contenuto è
atto a generare dei dubbi, perlomeno lievi, circa la correttezza della
valutazione su cui l’amministrazione ha fondato la propria posizione.
In questo senso, il TCA constata
che, così come si evince dai referti precedentemente riassunti (cfr. supra,
consid. 2.7.), i dottori Kanabé e Steil, entrambi specialisti nella materia che
qui interessa, sono in disaccordo praticamente su tutti gli aspetti rilevanti,
a partire da quello riguardante il meccanismo lesivo e, quindi, l’idoneità a
causare il danno alla salute che si è prodotto, ovvero una rottura a manico di
secchio del menisco mediale (secondo il dott. __________, il ricorrente sarebbe
rimasto vittima di una caduta in rotazione mentre, secondo il medico fiduciario
dell’assicuratore, il quale parla di pseudo-bloccaggio al suolo del piede
sinistro, ciò non sarebbe il caso).
Questa Corte non dispone delle competenze mediche necessarie per decidere con
cognizione di causa a favore dell’una o dell’altra delle due posizioni.
In
presenza di valutazioni mediche divergenti, la giurisprudenza federale prevede
che la vertenza non possa essere decisa basandosi sull’uno o sull’altro dei
pareri a disposizione ma che occorra ordinare una perizia ad opera di un medico
indipendente secondo la procedura di cui all’art. 44 LPGA oppure una perizia
giudiziaria (cfr. DTF 135 V 465 e le STF 8C_445/2021 succitata consid. 3.3 e
8C_247/2018 del 1° aprile 2019 consid. 6.2.2).
2.10. In una sentenza di principio
9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, il Tribunale
federale ha preso posizione sulle critiche rivolte alla giurisprudenza federale
relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico
(SAM; art. 72bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla
Costituzione. In quella pronunzia, l’Alta Corte ha pure precisato in quali casi
il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in
quali altri può rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento
istruttorio.
Il TF ha, al riguardo, sviluppato
le seguenti considerazioni:
" 4.4.1.1
Ist das Gutachten einer versicherungsinternen oder -externen Stelle nicht
schlüssig und kann die offene Tatfrage nicht anhand anderer Beweismittel
geklärt werden, so stellt sich das Problem, inwieweit die mit der Streitsache
befasste Beschwerdeinstanz noch die Wahl haben soll zwischen einer Rückweisung
der Sache an die Verwaltung, damit diese eine neue oder ergänzende Expertise
veranlasse, und der Einholung eines Gerichtsgutachtens. Das Bundesgericht hat
dazu jüngst festgehalten, die den kantonalen Gerichten zufallende Kompetenz zur
vollen Tatsachenprüfung (Art. 61 lit. c ATSG) sei nötigenfalls durch Einholung
gerichtlicher Expertisen auszuschöpfen (BGE 136 V 376 E. 4.2.3 S. 381). Dies
schliesst ein, dass die erstinstanzlichen Gerichte diese Befugnis nicht ohne Not
durch Rückweisung an die Verwaltung delegieren dürfen.
4.4.1.2 Die Vorteile von Gerichtsgutachten (anstelle einer
Rückweisung an die IV-Stelle) liegen in der Straffung des Gesamtverfahrens und
in einer beschleunigten Rechtsgewährung. Die direkte Durchführung der
Beweismassnahme durch die Beschwerdeinstanz mindert das Risiko von - für die
öffentliche Hand und die versicherte Person - unzumutbaren multiplen
Begutachtungen. Zwar gilt die Sozialversicherungsverwaltung mit Blick auf die
differenzierten Aufgaben und die dementsprechend unterschiedliche funktionelle
und instrumentelle Ausstattung der Behörden in der Instanzenabfolge im
Vergleich mit der Justiz als regelmässig besser geeignet,
Entscheidungsgrundlagen zu vervollständigen (BGE 131 V 407 E. 2.1.1 S. 411). In
der hier massgebenden Verfahrenssituation schlägt diese Rechtfertigung für eine
Rückweisung indessen nicht durch.
4.4.1.3 Die Einschränkung der Befugnis der
Sozialversicherungsgerichte, eine Streitsache zur neuen Begutachtung an die
Verwaltung zurückzuweisen, verhält sich komplementär zu den (gemäss geänderter
Rechtsprechung) bestehenden partizipativen Rechten der versicherten Person im
Zusammenhang mit der Anordnung eines Administrativgutachtens (Art. 44 ATSG;
vgl. oben E. 3.4). Letztere tragen zur prospektiven Chancengleichheit bei,
derweil das Gebot, im Falle einer Beanstandung des Administrativgutachtens eine
Gerichtsexpertise einzuholen, die Waffengleichheit im Prozess gewährleistet, wo
dies nach der konkreten Beweislage angezeigt ist. Insoweit ist die ständige
Rechtsprechung, wonach das (kantonale) Gericht prinzipiell die freie Wahl hat,
bei festgestellter Abklärungsbedürftigkeit die Sache an den Versicherungsträger
zurückzuweisen oder aber selber zur Herstellung der Spruchreife zu schreiten (vgl.
statt vieler ARV 1997 Nr. 18 S. 85 E. 5d mit Hinweisen, C 85/95; Urteil vom 11.
April 2000 E. 3b, H 355/99), zu ändern.
4.4.1.4 Freilich ist es weder unter praktischen noch rechtlichen
Gesichtspunkten - und nicht einmal aus Sicht des Anliegens, die Einwirkungsmöglichkeiten
auf die Erhebung des medizinischen Sachverhalts fair zu verteilen - angebracht,
in jedem Beschwerdefall auf der Grundlage eines Gerichtsgutachtens zu urteilen.
Insbesondere ist der Umstand, dass die MEDAS von der Invalidenversicherung finanziert
werden, kein genügendes Motiv dafür. Doch drängt sich auf, dass die
Beschwerdeinstanz im Regelfall ein Gerichtsgutachten einholt, wenn sie einen
(im Verwaltungsverfahren anderweitig erhobenen) medizinischen Sachverhalt
überhaupt für gutachtlich abklärungsbedürftig hält oder wenn eine
Administrativexpertise in einem rechtserheblichen Punkt nicht beweiskräftig ist
(vgl. die Kritik an der bisherigen Rückweisungspraxis bei Niederberger, a.a.O.,
S. 144 ff.). Die betreffende Beweiserhebung erfolgt alsdann vor der -
anschliessend reformatorisch entscheidenden - Beschwerdeinstanz selber statt
über eine Rückweisung an die Verwaltung. Eine Rückweisung an die IV-Stelle
bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer
bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem
kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine
Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder
Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist (siehe beispielsweise
das Urteil 9C_646/2010 vom 23. Februar 2011 E. 4; vgl. auch
SVR 2010 IV Nr. 49 S. 151 E. 3.5, 9C_85/2009).” (DTF 137 V 263-265)
In una sentenza 8C_59/2011 del 10
agosto 2011 consid. 5.2 – dunque successiva a quella pubblicata in DTF 137 V
210 -, emanata in materia di assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale
federale ha ribadito i principi sviluppati nella DTF 135 V 465, in particolare
che, in presenza di dubbi circa l’affidabilità di rapporti allestiti da medici
di fiducia, il giudice (cantonale) è libero di scegliere se ordinare
direttamente una perizia giudiziaria oppure rinviare gli atti
all’amministrazione affinché disponga essa stessa una perizia seguendo la
procedura di cui all’art. 44 LPGA:
" Um solche Zweifel
auszuräumen, wird das Gericht entweder ein Gerichtsgutachten anzuordnen oder
die Sache an den Versicherungsträger zurückzuweisen haben, damit dieser im
Verfahren nach Art. 44 ATSG eine Begutachtung veranlasst (BGE 135 V 465 E. 4.6
S. 471).”
In una sentenza 8C_412/2019 del 9
luglio 2020 consid. 5.4, la Corte federale ha rinviato la causa
all’assicuratore LAINF (e non al tribunale cantonale che aveva respinto il
ricorso della persona assicurata) affinché disponesse l’esecuzione di una
perizia ai sensi dell’art. 44 LPGA, precisando che laddove esistano dubbi circa
l’attendibilità e la pertinenza della valutazione del medico fiduciario, spetta
in primo luogo all’assicuratore contro gli infortuni procedere a ulteriori atti
istruttori per determinare d’ufficio i fatti determinanti e, se del caso,
assumere le prove necessarie prima di emanare la decisione (art. 43 LPGA):
" Lorsqu’il existe des doutes sur la fiabilité et la pertinence de
l’appréciation du médecin-conseil, il appartient en premier lieu à l’assureur-accidents
de procéder à des instructions complémentaires pour établir d’office l’ensemble
des faits déterminants et, le cas échéant, d’administrer les preuves
nécessaires avant de rendre sa décision (art. 43 al. 1 LPGA; ATF 132 V 368
consid. 5 p. 374; arrêt 8C_401/209 du 9 juin 2020 consid. 5.3.3. et ses
références).”
(si veda pure la STF 8C_697/2019,
8C_698/2019 del 9 novembre 2020 consid. 4.1).
Inoltre, con la pronunzia
8C_445/2021 del 14 gennaio 2022 consid. 4.4, pubblicata in SVR 10/2022 UV n. 34
p. 137 ss., l’Alta Corte ha stabilito che, laddove un tribunale cantonale
determini il diritto alle prestazioni facendo capo a un rapporto del medico
curante prodotto nel quadro della procedura di opposizione, sebbene ci si trovi
in presenza di un caso di applicazione della DTF 135 V 465 che richiede
l’intervento di un perito esterno, la causa deve essere rinviata
all’amministrazione, e non ai giudici di prime cure, affinché proceda a un
complemento istruttorio. È in effetti in primo luogo compito dell’amministrazione
disporre degli atti istruttori complementari volti ad accertare d’ufficio tutti
Fatti
i fatti pertinenti e, se del caso, raccogliere le prove necessarie prima di
rendere la propria decisione (questo principio è stato confermato ancora con le
sentenze 8C_274/2021 del 31 marzo 2023 consid. 9.3.3; 8C_523/2022 del 23
febbraio 2023 consid. 5.4 e riferimenti; 8C_731/2021 succitata consid. 4.6;
cfr. pure la STCA 35.2023.12 del 24 aprile 2023, consid. 2.9 e la STCA
35.2024.12 del 10 giugno 2024, consid. 2.6).
Infine, con pronunzia 8C_447/2023
del 18 aprile 2024 consid. 5.3, l’Alta Corte ha stabilito che:
" Aufgrund
der widersprüchlichen Berichte der RAD-Ärzte untereinander einerseits und im
Vergleich zu den erwähnten Berichten des Spital F.________ andererseits
bestanden mithin zumindest geringe Zweifel an der Zuverlässigkeit und
Schlüssigkeit der Einschätzung durch die beiden Ärzte des RAD, auf welche sich
die Vorinstanz abstützte. Anstatt weitere Abklärungen zu tätigen, stellte das
kantonale Gericht eigene medizinische Überlegungen an und schloss auf eine
abgestufte Arbeitsfähigkeit ab Oktober 2017. Dies liegt jedoch nicht mehr im
Rahmen einer zulässigen freien Beweiswürdigung (Art. 61 lit. c ATSG), ist es
doch nicht Aufgabe des Gerichts, fachfremde Schlussfolgerungen zu ziehen (vgl.
Urteile 8C_122/2023 vom 26. Februar 2024 E. 5.3; 8C_586/2022 vom 26. April 2023
E. 5.2.2; 8C_225/2021 vom 10. Juni 2021 E. 5.3+5.5). Vielmehr hätte die
Vorinstanz die dargelegten Unstimmigkeiten und Widersprüche näher abklären
müssen. Indem sie dies unterliess, stellte sie den Sachverhalt nicht
rechtsgenüglich fest, was die Beweiswürdigungsregeln sowie den
Untersuchungsgrundsatz, mithin Bundesrecht, verletzt.”
(cfr. pure STCA 35.2024.26 del 30
settembre 2023 consid. 2.13.; 35.2024.73 del 27 gennaio 2025 consid. 2.5.5.).
Nella presente fattispecie, il
TCA ritiene che siano soddisfatti i presupposti per un rinvio degli atti
all’istituto convenuto (cfr. STF 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 e DTF 135 V
465), già per il fatto che esso ha fondato la decisione impugnata sul solo
parere del proprio medico fiduciario.
Per
le ragioni già esposte al considerando 2.9., si giustifica pertanto
l’annullamento della decisione su opposizione impugnata e il rinvio degli atti
all’assicuratore resistente affinché disponga un approfondimento peritale
Considerandi
esterno (art. 44 LPGA), volto a chiarire,
tenendo conto di tutti i fattori medicalmente determinanti (cfr. STF
8C_445/2021 succitata), se i disturbi denunciati
dall’assicurato al ginocchio sinistro a far tempo dal 15 luglio 2022 sono esclusivamente di natura morbosa oppure se essi
sono, almeno in parte, ancora imputabili all’infortunio del 9 luglio
2022.
In
seguito, facendo capo alle risultanze dell’accertamento esperito,
l’amministrazione si pronuncerà di nuovo in merito al diritto a prestazioni dal profilo temporale e materiale.
2.11
Considerato l’esito del ricorso (il rinvio con esito aperto equivale a
piena vittoria, cfr., da ultimo, STF 8C_859/2018 del 26 novembre 2018 consid. 5
con rinvio a DTF 137 V 210 consid. 7.1 p. 271 e riferimento), l’assicuratore
verserà all’insorgente, rappresentato da un avvocato, l’importo fr. 2’500 (IVA
inclusa) a titolo d’indennità per ripetibili.
2.12
L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore
fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice,
rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio
e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un
comportamento temerario o sconsiderato.
In data 1° gennaio 2021 è entrata
in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora unicamente
che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.
Dalla medesima data è entrato in
vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a
prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo
prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese
processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Trattandosi di una controversia
relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha previsto di prelevare le
spese (cfr. STCA 35.2021.9 del 20 settembre 2021 consid. 2.12; 35.2021.58 del
18.
ottobre 2021 consid. 2.12).
Sul tema, cfr. anche STF
9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022
KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio
2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi,
Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les
tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin
2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107); Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato
del 21 agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4
maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la
modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008
(Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al
Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto».
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso contro la decisione su
opposizione del 21 febbraio 2025 è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La
decisione su opposizione impugnata è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati all’istituto assicuratore resistente per complemento
istruttorio e nuova decisione.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. La CO 1 verserà
all’assicurato, patrocinato da un avvocato, l’importo di fr. 2'500 (IVA compresa)
a titolo di ripetibili.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta
invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma
del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti