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Decisione

35.2025.19

Discussa la questione di sapere se i disturbi al ginocchio sx costituivano ancora una conseguenza naturale dell'infortunio assicurato (status quo sine raggiunto?). Ammessa esistenza lievi dubbi. Rinvio atti per complemento istruttorio (perizia amministrativa esterna)

1 settembre 2025Italiano38 min

i fatti pertinenti e, se del caso, raccogliere le prove necessarie prima di

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

35.2025.19

mm/DC

Lugano

1° settembre 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattore:

Maurizio Macchi, cancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 26 marzo 2025 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 21

febbraio 2025 emanata da

CO 1

rappr. da: RA 2

in materia di assicurazione contro

gli infortuni

ritenuto in fatto

1.1. In data 9 luglio 2022, RI 1, nato

nel 1966, dipendente della __________ e, perciò, assicurato d’obbligo contro

gli infortuni e le malattie professionali presso la CO 1 (di seguito: CO 1), è scivolato

ed è caduto da un muro, atterrando in piedi con la gamba sinistra sulla scala

sottostante. Durante la caduta si è girato con il corpo ma la gamba e il piede

sono rimasti fermi, ciò che gli ha provocato una torsione del ginocchio (cfr.

doc. 1).

In occasione della visita

avvenuta il giorno stesso presso il Servizio di PS dell’Ospedale __________, i

sanitari hanno formulato la diagnosi di sospetta lesione del menisco laterale

del ginocchio sinistro (doc. 2).

Dal rapporto relativo alla

consultazione del 15 luglio 2022 presso la Clinica __________ risulta la

diagnosi di lesione a manico di secchio del menisco mediale del ginocchio

sinistro (doc. 60).

Ancora nel corso del mese di

luglio 2022, l’assicurato è quindi stato sottoposto a un intervento

artroscopico di meniscectomia mediale parziale e di resezione di plica

medio-patellare (doc. 9).

1.2. Esperiti gli accertamenti

medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 14 novembre 2022, la CO

1 ha dichiarato estinto dal 15 luglio 2022 il proprio obbligo a prestazioni

dipendente dall’evento traumatico del 9 luglio 2022 (l’esame di RMN del 15

luglio 2022 è comunque stato preso a carico a titolo di misura d’accertamento)

(cfr. doc. 42).

A seguito dell’opposizione

interposta dalla __________ assicurazione d’indennità giornaliera per malattia

e infortuni e dallo stesso assicurato (cfr. doc. 51), in data 21 febbraio 2025,

l’amministrazione ha confermato la sua prima decisione (cfr. doc. 112).

1.3. Con tempestivo ricorso del 26 marzo

2025, RI 1, patrocinato dall’avv. RA 1, ha chiesto che, annullata la decisione

su opposizione impugnata, la CO 1 venga condannata a ripristinare il diritto

alle prestazioni legali a contare dal 15 luglio 2022, argomentando in

particolare quanto segue:

" (…) L’evento

traumatico del 9 luglio 2022 è chiaramente documentato e presenta le

caratteristiche tipiche di una lesione meniscale acuta traumatica.

La diagnosi di una lesione a manico di secchio del menisco mediale

è stata formulata pochi giorni dopo l’incidente e confermata mediante

intervento artroscopico.

La letteratura medica specialistica e la giurisprudenza confermano

l’esistenza di un nesso causale, anche in presenza di alterazioni degenerative

preesistenti.

La valutazione unilaterale del medico consulente interno

all’assicurazione non soddisfa i requisiti di neutralità e obiettività.

L’affermazione dell’assicurazione secondo cui si tratterebbe

esclusivamente di una causa degenerativa, o che la lesione meniscale si sarebbe

verificata con elevata probabilità anche senza l’incidente, è infondata.

L’onere della prova spetta all’assicurazione. Tale prova non è stata fornita.

In particolare, vale quanto segue: Uno stato preesistente ma asintomatico non è

sufficiente a escludere il nesso causale. L’assicurazione dovrebbe dimostrare

con verosimiglianza preponderante (˃50%) che il danno si sarebbe

verificato allo stesso modo e nello stesso momento anche senza l’incidente. Una

tale dimostrazione, nel caso in esame, non è stata validamente fornita né dalla

documentazione medica né dall’argomentazione del medico di fiducia.

Considerata la traumaticità dell’evento subito dal qui insorgente

ed il fatto che prima dello stesso egli non manifestata alcun problema al

ginocchio vittima della lesione, anche se vi fossero stati cambiamenti

degenerativi, l’incidente ha peggiorato acutamente la situazione. Una

condizione precedentemente asintomatica o stabile è diventata clinicamente

manifesta a causa dell’evento.

Ne consegue che il legame di causalità è dato, e l’assicuratore

infortuni deve prendere a carico tutte le conseguenze dell’incidente occorso al

signor RI 1.” (doc. I)

1.4. La CO 1, in risposta, ha postulato

che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto

occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. V).

1.5. In data 24 giugno 2025, la rappresentante

dell’insorgente ha prodotto ulteriore documentazione, peraltro già presente

nell’incarto della CO 1, e si è essenzialmente riconfermata nelle proprie

allegazioni e conclusioni (doc. XIV + allegati).

L’assicuratore resistente ha

preso posizione in proposito il 21 luglio 2025 (doc. XVIII + allegato).

La patrocinatrice dell’assicurato

ha rinunciato a formulare delle osservazioni (doc. XX).

considerato in diritto

in ordine

2.1. La presente vertenza non pone

questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio

per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può

dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49

cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (su questo tema cfr. STF

9C_164/2023 del 29 gennaio 2024; STF 8C_437/2023 del 13 dicembre 2023 in SVR

2024 IV Nr. 16; STF 8C_254/2023 del 9 novembre 2023 in SVR 2024 IV Nr. 4; STF

9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF

8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/

2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008;

STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STF I 707/00 del 21 luglio 2003;

STF H 335/00 del 18 febbraio 2002; STF H 212/00 del 4 febbraio 2002; STF H 220/00 del 29 gennaio 2002; STF U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in

RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STF H 304/99 del 22 dicembre 2000; STF I 623/98 del

26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014

dell’8 settembre 2015).

nel merito

2.2. In concreto, è litigiosa la

questione di sapere se la CO 1 era legittimata a porre fine dal 15 luglio 2022

alle proprie prestazioni dipendenti dal sinistro occorso all’assicurato il 9

luglio 2022, oppure no.

Il TCA osserva che, con la

decisione su opposizione impugnata, l’amministrazione ha dichiarato estinto il

proprio obbligo a prestazioni, ritenuto che a partire dal 15 luglio 2022 i

disturbi interessanti il ginocchio sinistro del ricorrente non avrebbero più

costituito una conseguenza naturale dell’evento traumatico del 9 luglio 2022. Facendo

capo al parere del proprio fiduciario, l’assicuratore ha sostenuto segnatamente

che le modalità con le quali si è prodotto l’evento in discussione non

sarebbero state atte a causare la lesione meniscale diagnosticata, in

particolare è stato negato che RI 1 fosse rimasto vittima di una cosiddetta

caduta in rotazione (“Drehsturz”), la quale rappresenterebbe il

presupposto per un danno meniscale focale (cfr. doc. 112, p. 10).

In quell’occasione, l’istituto

assicuratore non ha invece giustamente messo in dubbio che l’evento in

quanto tale – lo scivolamento da un muro e la conseguente caduta sui gradini

della scala sottostante – è costitutivo di un infortunio ai sensi dell’art. 4

LPGA. In effetti, la CO 1 ha conseguentemente corrisposto le proprie

prestazioni, seppur per un breve periodo.

Il patrocinatore

dell’assicuratore non può pertanto essere seguito laddove, in sede di risposta

di causa e d’osservazioni 21 luglio 2025, sembra voler mettere in discussione l’esistenza

di un infortunio ai sensi di legge (cfr. doc. XVIII, p. 4: “Il Dr. med. __________

ha quindi spiegato chiaramente, facendo precisi riferimenti alle opinioni degli

altri specialisti interessati, per quale ragione – in concreto – l’evento in

parola non va qualificato quale infortunio ai sensi della LAINF, …” – il

corsivo è del redattore).

Come già detto, il medico

fiduciario della CO 1 ha in realtà negato l’intervento di una caduta in

rotazione, ovvero di un evento il cui meccanismo sarebbe, a suo dire, idoneo a

causare la lesione meniscale presentata dall’insorgente, ma non quello di un

infortunio ai sensi dell’art. 4 LPGA (cfr. doc. XVIII 1: “Hinsichtlich der

Beschreibung des Ereignisses vom 11.07.2022 (…), ist festzustellen, dass es

sich in Kenntnis der wissenschaftlichen literatur n. Ludolph und Schönberger

bei der o.g. Beschreibung nicht um den sogenannten Drehsturz handelt, …”

– il corsivo è del redattore).

Del resto, sapere se in un caso

concreto si è o meno in presenza di un infortunio, è una questione giuridica, la

cui risoluzione non spetta al medico.

2.3. Presupposto essenziale per

l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è

l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue

conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

Questo presupposto è da

considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento

infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si

sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia

stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che

l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un

danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che

l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

È questione di fatto lo stabilire

se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità

naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo

il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo

l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito

dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT

II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF

125 V 195; STF del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STF del 29 gennaio

2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STF del 28 novembre 2000 nella

causa P. S., H 407/99; STF del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00; STF

del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STF 6 aprile 1994

nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986

p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF

115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF

111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in

der Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen

(BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit

suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si

attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi

idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF

118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).

Ne discende che ove l'esistenza

di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere

reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio

assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1,

DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

L'assicuratore contro gli

infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele

dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle

prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:

- quando lo stato di

salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima

dell'infortunio (status quo ante);

- quando

lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione

ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status

quo sine)

(cfr. RAMI 1992 U 142, p. 75 s.

consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U.

Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der

Sozialversicherung, in: Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).

Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di

causalità con l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di

verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo

soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del

danno alla salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità

naturale che fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere

causale dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della

verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non

giochi più un effetto causale non è sufficiente.

Trattandosi della soppressione

del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato,

ma all'assicuratore (cfr. STF 8C_446/2024 del 25 luglio 2025 consid. 4.2.1 e

riferimenti ivi menzionati).

2.4. Secondo la giurisprudenza, tra le

cause determinanti ai sensi dell'art. 6 cpv. 1 LAINF rientrano anche

circostanze senza le quali il danno alla salute non si sarebbe verificato nello

stesso momento. Un evento traumatico che causa un danno dà quindi diritto alle

prestazioni se il danno in questione si sarebbe verificato prima o poi anche

senza l'evento assicurato, rendendo l'incidente una conditio sine qua non

solo per quanto riguarda il momento in cui si è verificato il danno. Diverso è

il caso in cui l'infortunio è solo una causa occasionale o fortuita che rende

manifesto un rischio attuale, la cui realizzazione era prevedibile in qualsiasi

momento, senza assumere un significato autonomo nel quadro del rapporto di

causa ed effetto. Di conseguenza, un evento assume il carattere di causa

parziale che giustifica il diritto alle prestazioni se il rischio derivante

dalla potenziale causa patogena non era in precedenza così presente da far

apparire il fattore scatenante come occasionale. Al contrario, l'evento lesivo –

accertato il suo ruolo scatenante - corrisponde a una causa occasionale o fortuita

(che non fonda un diritto alle prestazioni) quando interessa uno stato

preesistente talmente labile e precario che in qualsiasi momento ci si sarebbe

potuti attendere l’insorgenza del danno alla salute (organico).

Quando un evento quotidiano

avrebbe potuto causare lo stesso danno alla salute più o meno nello stesso

momento, l'infortunio non appare come un evento causale significativo, ma come

una causa occasionale. Pertanto, l'assicuratore contro gli infortuni non è

tenuto a fornire alcuna prestazione (cfr. STF 8C_446/2024 succitata consid.

4.2.2 e riferimenti ivi menzionati).

2.5. Il diritto alle prestazioni

assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata

tra l’evento dannoso e il danno alla salute. In caso di danno alla salute

fisica, il nesso di causalità adeguata è generalmente ammesso, dal momento in

cui è accertata la causalità naturale (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5b/bb p.

103).

2.6. Nella più volte citata sentenza

8C_446/2024 consid. 6.1 e 6.2, riguardante una lesione complessa del menisco

laterale esterno con lesione di III. grado della cartilagine del condilo

femorale laterale sinistro, reperti riscontrati a seguito di una caduta sugli

sci, il Tribunale federale ha ammesso l’esistenza di lievi dubbi circa

l’affidabilità della valutazione espressa dal fiduciario dell’assicuratore, il

quale, facendo capo anche alla letteratura medica, aveva sostenuto che

l’infortunio avrebbe causato un aggravamento soltanto temporaneo dello stato

preesistente del ginocchio sinistro (in passato già più volte operato con

meniscectomie parziali nella regione del corno posteriore), per il motivo che le

lesioni meniscali focali rappresenterebbero solo raramente delle conseguenze

infortunistiche e che la RMN non aveva mostrato né ematomi, né rilevanti

lesioni strutturali collaterali, né ancora un bone bruise, a

dimostrazione del fatto che nella caduta il ginocchio non avrebbe subito forze

rilevanti.

Da parte sua, lo specialista

consultato dall’assicurata aveva ammesso che la lesione orizzontale

interessante il margine del corno anteriore del menisco laterale e il corpo di

quest’ultimo, come pure il danno cartilagineo del condilo femorale laterale,

erano di natura degenerativa. Tuttavia, diversamente dal medico di fiducia,

egli aveva fatto valere che la lacerazione verticale alla superficie superiore

del corno posteriore del menisco laterale, che non presentava peraltro alcuna

lesione orizzontale, aveva un’eziologia traumatica.

Nell’accogliere l’impugnativa

presentata dall’assicurata, la Corte federale ha sottolineato in particolare che

il consulente dell’amministrazione aveva fondato la tesi di un danno

squisitamente degenerativo su argomenti dedotti dalla teoria medica, considerando

soltanto marginalmente le circostanze del caso concreto. Inoltre, al

considerando 5.1, il TF ha ricordato che i giudici di prime cure avevano

ritenuto superflui ulteriori accertamenti circa la dinamica dell’evento,

rilevando al riguardo che restava comunque da chiarire se il meccanismo lesivo

fosse stato causale per il danno alla salute insorto nel caso di specie.

2.7. Nel caso di specie, dalla decisione

su opposizione impugnata si evince che l’assicuratore ha dichiarato estinto dal

15 luglio 2022 il proprio obbligo a prestazioni dipendente dall’evento traumatico

assicurato, facendo capo al parere del suo medico fiduciario.

In effetti, già con

l’apprezzamento del 10 agosto 2022, il dott. __________, spec. FMH in chirurgia

ortopedica e traumatologia, ha sostenuto che l’infortunio assicurato, in

occasione del quale il ricorrente ha riportato una “Kontusion / Distorsion

linkes Kniegelenk”, ha causato un peggioramento soltanto transitorio

di uno stato morboso preesistente di quella parte del corpo, con lo status

quo sine raggiunto il 20 luglio 2022 (cfr. doc. 12).

L’amministrazione ha poi invitato

lo stesso dott. __________ a pronunciarsi sugli esiti dell’esame di RMN del 15

luglio 2022 (doc. 40).

In data 9 novembre 2022, il

medico fiduciario ha osservato che le immagini non mostravano alcuna lesione

strutturale “fresca” di origine traumatica e che pertanto i reperti evidenziati

costituivano delle preesistenze (morbose). A suo avviso, lo status quo sine

sarebbe dunque stato raggiunto già il 15 luglio 2022, data di esecuzione

dell’accertamento in questione (doc. 41).

Nel quadro della procedura di

opposizione, è stata prodotta una presa di posizione, datata 22 novembre 2022,

del dott. __________, anch’egli specialista in chirurgia ortopedica e

traumatologia.

Riferendosi alle risultanze della

risonanza magnetica del 15 luglio 2022, il dott. __________ ha rilevato che non

viene segnalata la presenza di un bone bruise e quindi d’indizi a favore

di una contusione ossea, tuttavia quest’ultimi non sono stati nemmeno

attivamente esclusi. Viene segnalata un’irritazione del legamento collaterale

mediale, ciò che rappresenta un indizio a favore di una possibile distorsione,

rispettivamente stiramento. Lo strato cartilagineo viene descritto come

localmente assottigliato ma non degenerato. La fissurazione della cartilagine

potrebbe anche essere inveterata. Di principio, l’età della lesione meniscale

non è chiaramente determinabile, tuttavia essa non può nemmeno essere qualificata

come degenerativa, siccome non vi sono segni a favore di una degenerazione dei

menischi.

Nel rapporto operatorio si fa

menzione a una lesione a manico di secchio, reperto che parla piuttosto a

favore di una genesi traumatica.

In sintesi, nonostante si tratti

di un ginocchio in passato già lesionato (plastica del legamento crociato

anteriore nel 1984), i dati oggettivi inducono a concludere a favore di una

lesione “fresca” del menisco mediale sinistro.

Secondo il dott. __________,

l’assicuratore non ha fornito la prova che, in concreto, sarebbe stato

raggiunto, con verosimiglianza preponderante, lo status quo ante,

rispettivamente quo sine.

A proposito della valutazione

espressa dal dott. __________, egli ha osservato che essa contempla una

conclusione ma nessuna discussione dei reperti. Di conseguenza, non è dato

sapere in dettaglio in base a quali considerazioni il medico fiduciario della CO

1 è pervenuto a negare un’eziologia traumatica ai disturbi al ginocchio

sinistro denunciati dopo il 15 luglio 2022 (cfr. doc. 53).

Con apprezzamento del 27 marzo

2023, il dott. __________ ha segnatamente sostenuto che, dal profilo medico, l’evento

del 9 luglio 2022 è da interpretare quale compressione assiale della gamba

sinistra conseguente al salto da un muro alto 1.5 metri con rotazione della

parte superiore del corpo. Al riguardo, egli ha in primo luogo osservato che,

secondo Schönberger, un simile meccanismo non è atto a provocare una lesione

meniscale. In secondo luogo, in caso di compressione assiale con

traumatizzazione del menisco mediale, è richiesto un edema osseo quale

espressione della forza diretta sul ginocchio e sulle sue strutture

intrarticolari (menisco). In concreto, con la RMN del luglio 2022 sono invece

state oggettivate esclusivamente delle alterazioni degenerative interessanti

tutti i compartimenti e nessun segno di traumatismo. Ciò non stupisce tenuto

conto della preesistente plastica del LCA, la quale viene definita

insufficiente nel referto 15 luglio 2022 della __________.

La lesione a manico di secchio,

espressione di una lesione meniscale di natura piuttosto degenerativa, nella

RMN viene descritta, nella regione del corno posteriore e della pars

intermedia, come chiaramente accorciata e nell’artroscopia come molle,

sfilacciata e instabile, ragione per la quale si è proceduto a una resezione

del menisco e non a una sua riparazione.

A proposito delle considerazioni

espresse dal dott. __________, il medico fiduciario ha rilevato che quest’ultimo

non ha refertato alcuna alterazione degenerativa, nonostante una meniscectomia

parziale fosse stata effettuata molti anni prima. L’irritazione del legamento

collaterale mediale deriva da una reazione all’instabilità di rotazione

antero-mediale imputabile a una plastica del LCA insufficiente che perdura da

molti anni.

A suo avviso, la valutazione di

tutti i fattori medici – un evento inadeguato, una RMN e un’artroscopia dalle

quali non risulta alcun segno a favore di una lesione traumatica del menisco

mediale – porta a concludere che l’esistenza di un legame causale tra la nota

lesione a manico di secchio e l’infortunio, è soltanto possibile.

Il dott. __________ ha quindi

confermato il raggiungimento dello status quo sine dal 15 luglio 2022

(cfr. doc. 66).

In data 12 marzo 2024, il dott. __________

ha innanzitutto rimproverato al medico di fiducia della CO 1 di aver ignorato

l’anamnesi, riportata in maniera omogenea dall’assicurato e dai sanitari

interessati. In concreto, un evento ha provocato uno stato algico acuto del

ginocchio, accompagnato da perdita funzionale e dall’immediata necessità di

consultare un servizio di PS. A suo avviso, ciò corrisponde inequivocabilmente alla

descrizione da manuale di una lacerazione meniscale a manico di secchio con blocco

parziale del ginocchio. In letteratura - e contrariamente a quanto fatto valere

dal dott. __________ - quel tipo di lesione viene considerata di natura

tipicamente traumatica.

D’altro canto, sempre secondo il

dott. __________, le lesioni del menisco possono essere considerate

degenerative, laddove esistono delle chiare alterazioni tissutali provocate

dalla degenerazione, quali una degenerazione mucoide, una formazione gangliare,

ecc. Nel caso di specie, è presente uno stato dopo meniscectomia parziale, ciò

che ha comportato una riduzione della sostanza del menisco ma non una generale

degenerazione dei tessuti. A proposito dell’affermazione secondo la quale, a

causa della degenerazione, gli operatori avrebbero rinunciato a riparare il

menisco, egli ha osservato che la scelta terapeutica non è determinata soltanto

dalla forma della lacerazione e dallo stato dei tessuti meniscali. Le

possibilità di guarigione dopo una riparazione diminuiscono in funzione della

crescente distanza dalle basi meniscali esterne, ancora irrorate. Altrimenti

detto, quanto più è centrale la lacerazione, tanto più verrà effettuata una

resezione. Perciò, a motivare la resezione non è la degenerazione del menisco

ma la controindicazione al di fuori dei tessuti meniscali. In concreto, né

nella RMN né intraoperativamente sono stati evidenziati chiari segni di una

preesistente degenerazione del menisco.

Inoltre, trattandosi del

meccanismo infortunistico, quanto dichiarato al riguardo dal dott. __________ è

in contraddizione con la descrizione clinica e le dichiarazioni

dell’assicurato. Il motivo è rappresentato dalla separazione cronologica fatta

dal medico fiduciario tra trauma assiale e movimento rotatorio, la quale è

estranea alla pratica e non può essere accettata in base alla documentazione

disponibile. Nella presente fattispecie, deve essere invece ammessa una caduta

in rotazione (“Drehsturz”) e, pertanto, un meccanismo traumatico tipico

per la lesione riportata.

Il presupposto secondo cui, in

caso di lesioni meniscali, ci si deve attendere dei danni collaterali, è in

effetti conforme alla letteratura. Tuttavia, l’esistenza di una contusione

ossea (“bone bruise”) non ne rappresenta la conditio sine qua non. Una

lesione del legamento collaterale può pure entrare in linea di conto. In

casu, nella RMN è stata descritta un’alterazione interessante il legamento

collaterale mediale, compatibile con una lieve lesione legamentare. L’eziologia

di simili “stati irritativi” può essere definita soltanto considerando l’anamnesi

clinica. Pertanto, quanto preteso dal dott. __________ (reazione

all’instabilità di rotazione antero-mediale) ignora l’anamnesi traumatica e il

fatto che, a fronte di una plastica del LCA ancora intatta, l’instabilità deve

essere considerata come piuttosto lieve, se soltanto uno specialista in

ortopedia è stato in grado d’individuarla (a margine della prima consultazione,

il ginocchio era infatti stato giudicato come ampiamente stabile).

In sintesi, è incontestato che nel

compartimento mediale sussistono delle alterazioni degenerative della

cartilagine, le quali, secondo letteratura, possono insorgere anche nel caso di

plastiche del LCA eseguite con successo. Tali alterazioni possono comportare in

fase avanzata delle alterazioni meniscali, tuttavia in concreto non vi è alcuna

prova oggettiva di una degenerazione del menisco (cfr. doc. 82).

Recuperata la documentazione

mancante, la stessa è stata sottoposta al dott. __________, il quale, con

apprezzamento del 21 marzo 2024, si è in sostanza riconfermato nel proprio

apprezzamento della fattispecie (cfr. doc. 85).

Le considerazioni enunciate dal

dott. __________ sono ancora state criticamente commentate dal dott. __________.

Riferendosi all’affermazione

secondo cui vi sarebbero dati oggettivi a favore di una lesione “fresca” del

menisco mediale sinistro, il medico consulente della CO 1 ha rimproverato al

dott. __________ di non aver fornito in merito alcuna spiegazione.

In occasione del consulto

specialistico del 15 luglio 2022, è stata refertata un’accresciuta traslazione

antero-posteriore al test di Lachman con arresto rigido. Ciò è espressione di

un’instabilità di rotazione antero-mediale del ginocchio sinistro, presente da

anni. Nel caso in cui vi siano delle lesioni del LCA, rispettivamente delle

ricostruzioni del LCA con instabilità residua, esse sono causa di danni

meniscali legati al sovraccarico, la cui frequenza è proporzionale al tempo

trascorso sino all’evento infortunistico. In questo contesto, il dott. __________

ha rilevato che una degenerazione mucoide e una formazione gangliare non

costituiscono l’unica prova di una degenerazione dei tessuti meniscali. All’alterazione

della struttura, rispettivamente alla degenerazione dei menischi sono associate

determinate forme di discontinuità, ad esempio le lesioni complesse e

orizzontali. Lewandroswki pone le lesioni longitudinali, quelle a manico di

secchio e quelle complesse in relazione a danni cartilaginei e le classifica

tra le degenerazioni meniscali, anche quando sussiste parallelamente

un’insufficienza del crociato. Un danno cartilagineo può condurre a un danno

del menisco e viceversa.

Sempre secondo il dott. __________,

le spiegazioni fornite dal dott. __________ a proposito della pretesa caduta in

rotazione, non rispettano le conoscenze scientifiche generalmente riconosciute.

Per Ludolph, la lesione focale traumatica di un menisco può essere provocata soltanto

da una caduta in rotazione. In questo caso, è però necessario un saldo bloccaggio

del piede. Un pseudo-bloccaggio, come nel caso di specie, non basta. Di

conseguenza, il meccanismo infortunistico non può essere qui ritenuto idoneo.

Infine, per il fiduciario, uno

stato algico acuto del ginocchio insorto dopo un evento, anche laddove è

accompagnato da una perdita funzionale e dalla necessità di consultare immediatamente

un servizio di PS, non dimostra la natura infortunistica di una lesione a

manico di secchio, soprattutto quando la RMN e l’artroscopia non documentano

segni di una lesione traumatica (cfr. doc. 110).

Invitato dall’amministrazione a

pronunciarsi sulle obiezioni contenute nella replica presentata dall’avv. RA 1,

il dott. __________ ha dichiarato che l’allegato appena citato non contiene

nuovi aspetti medici suscettibili di modificare le sue precedenti prese di

posizione. In questo senso, egli ha ribadito la propria opinione a proposito

del meccanismo lesivo, dell’eziologia delle lesioni meniscali a manico di secchio

e della preesistenza in concreto di un importante stato degenerativo interessante

il ginocchio sinistro (cfr. doc. XVIII 1).

2.8. Per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale

l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia

giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo

amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U

281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA dell'8 luglio 2003 nella causa B., U 259/02,

consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in

BJM 1989, p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000

UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la

nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle

dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante,

a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente

motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere

degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che

il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,

non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In una sentenza 8C_216/2009 del 28

ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha precisato

che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su

rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze

dell’amministrazione, a condizione che non sussista alcun dubbio a proposito

della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo

l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei

diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli

assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei

medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra

questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni

dei medici curanti.

Per quel che concerne il valore

probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui temi

sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che

tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato

redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione

del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR

2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U

252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).

L'elemento rilevante per decidere

circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua

designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo

contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

È, infine, utile osservare che se vi

sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la vertenza

senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su

un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia, precisato che

non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri medici e

parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come farebbe un

perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è l’opinione più

adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV n. 10 p. 35 consid. 4b).

2.9. Attentamente

vagliato l’insieme della documentazione a sua disposizione, questo

Tribunale non ritiene di poter confermare la decisione su opposizione

impugnata, mediante la quale la CO 1 ha posto fine alle proprie prestazioni dal

15 luglio 2022, ritenendo che a quel momento l’insorgente avrebbe raggiunto lo status

quo sine a margine dell’infortunio del 9 luglio 2022.

Preliminarmente, va rilevato che, non essendo la decisione impugnata

fondata su una perizia esterna (cfr. supra, consid. 2.7.), può trovare applicazione la giurisprudenza

di cui alla DTF 135 V 465, secondo la quale dei lievi dubbi circa

l’affidabilità di un rapporto medico bastano per potersene discostare (cfr. supra, consid. 2.8.).

Ora, ai referti del dott. __________,

sui quali si fonda la decisione su opposizione in esame, non può essere

riconosciuto un valore probatorio sufficiente per concludere, con la necessaria

tranquillità, che l’evento traumatico assicurato avrebbe peggiorato soltanto transitoriamente

un (preteso) stato preesistente (morboso) del ginocchio sinistro (in questo

senso, si veda la recente pronunzia federale citata supra, consid. 2.4.).

Infatti, sulla questione di

sapere quale ruolo causale ha giocato il sinistro assicurato, aspetto di natura

squisitamente medica, agli atti figura documentazione medica il cui contenuto è

atto a generare dei dubbi, perlomeno lievi, circa la correttezza della

valutazione su cui l’amministrazione ha fondato la propria posizione.

In questo senso, il TCA constata

che, così come si evince dai referti precedentemente riassunti (cfr. supra,

consid. 2.7.), i dottori Kanabé e Steil, entrambi specialisti nella materia che

qui interessa, sono in disaccordo praticamente su tutti gli aspetti rilevanti,

a partire da quello riguardante il meccanismo lesivo e, quindi, l’idoneità a

causare il danno alla salute che si è prodotto, ovvero una rottura a manico di

secchio del menisco mediale (secondo il dott. __________, il ricorrente sarebbe

rimasto vittima di una caduta in rotazione mentre, secondo il medico fiduciario

dell’assicuratore, il quale parla di pseudo-bloccaggio al suolo del piede

sinistro, ciò non sarebbe il caso).

Questa Corte non dispone delle competenze mediche necessarie per decidere con

cognizione di causa a favore dell’una o dell’altra delle due posizioni.

In

presenza di valutazioni mediche divergenti, la giurisprudenza federale prevede

che la vertenza non possa essere decisa basandosi sull’uno o sull’altro dei

pareri a disposizione ma che occorra ordinare una perizia ad opera di un medico

indipendente secondo la procedura di cui all’art. 44 LPGA oppure una perizia

giudiziaria (cfr. DTF 135 V 465 e le STF 8C_445/2021 succitata consid. 3.3 e

8C_247/2018 del 1° aprile 2019 consid. 6.2.2).

2.10. In una sentenza di principio

9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, il Tribunale

federale ha preso posizione sulle critiche rivolte alla giurisprudenza federale

relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico

(SAM; art. 72bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla

Costituzione. In quella pronunzia, l’Alta Corte ha pure precisato in quali casi

il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in

quali altri può rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento

istruttorio.

Il TF ha, al riguardo, sviluppato

le seguenti considerazioni:

" 4.4.1.1

Ist das Gutachten einer versicherungsinternen oder -externen Stelle nicht

schlüssig und kann die offene Tatfrage nicht anhand anderer Beweismittel

geklärt werden, so stellt sich das Problem, inwieweit die mit der Streitsache

befasste Beschwerdeinstanz noch die Wahl haben soll zwischen einer Rückweisung

der Sache an die Verwaltung, damit diese eine neue oder ergänzende Expertise

veranlasse, und der Einholung eines Gerichtsgutachtens. Das Bundesgericht hat

dazu jüngst festgehalten, die den kantonalen Gerichten zufallende Kompetenz zur

vollen Tatsachenprüfung (Art. 61 lit. c ATSG) sei nötigenfalls durch Einholung

gerichtlicher Expertisen auszuschöpfen (BGE 136 V 376 E. 4.2.3 S. 381). Dies

schliesst ein, dass die erstinstanzlichen Gerichte diese Befugnis nicht ohne Not

durch Rückweisung an die Verwaltung delegieren dürfen.

4.4.1.2 Die Vorteile von Gerichtsgutachten (anstelle einer

Rückweisung an die IV-Stelle) liegen in der Straffung des Gesamtverfahrens und

in einer beschleunigten Rechtsgewährung. Die direkte Durchführung der

Beweismassnahme durch die Beschwerdeinstanz mindert das Risiko von - für die

öffentliche Hand und die versicherte Person - unzumutbaren multiplen

Begutachtungen. Zwar gilt die Sozialversicherungsverwaltung mit Blick auf die

differenzierten Aufgaben und die dementsprechend unterschiedliche funktionelle

und instrumentelle Ausstattung der Behörden in der Instanzenabfolge im

Vergleich mit der Justiz als regelmässig besser geeignet,

Entscheidungsgrundlagen zu vervollständigen (BGE 131 V 407 E. 2.1.1 S. 411). In

der hier massgebenden Verfahrenssituation schlägt diese Rechtfertigung für eine

Rückweisung indessen nicht durch.

4.4.1.3 Die Einschränkung der Befugnis der

Sozialversicherungsgerichte, eine Streitsache zur neuen Begutachtung an die

Verwaltung zurückzuweisen, verhält sich komplementär zu den (gemäss geänderter

Rechtsprechung) bestehenden partizipativen Rechten der versicherten Person im

Zusammenhang mit der Anordnung eines Administrativgutachtens (Art. 44 ATSG;

vgl. oben E. 3.4). Letztere tragen zur prospektiven Chancengleichheit bei,

derweil das Gebot, im Falle einer Beanstandung des Administrativgutachtens eine

Gerichtsexpertise einzuholen, die Waffengleichheit im Prozess gewährleistet, wo

dies nach der konkreten Beweislage angezeigt ist. Insoweit ist die ständige

Rechtsprechung, wonach das (kantonale) Gericht prinzipiell die freie Wahl hat,

bei festgestellter Abklärungsbedürftigkeit die Sache an den Versicherungsträger

zurückzuweisen oder aber selber zur Herstellung der Spruchreife zu schreiten (vgl.

statt vieler ARV 1997 Nr. 18 S. 85 E. 5d mit Hinweisen, C 85/95; Urteil vom 11.

April 2000 E. 3b, H 355/99), zu ändern.

4.4.1.4 Freilich ist es weder unter praktischen noch rechtlichen

Gesichtspunkten - und nicht einmal aus Sicht des Anliegens, die Einwirkungsmöglichkeiten

auf die Erhebung des medizinischen Sachverhalts fair zu verteilen - angebracht,

in jedem Beschwerdefall auf der Grundlage eines Gerichtsgutachtens zu urteilen.

Insbesondere ist der Umstand, dass die MEDAS von der Invalidenversicherung finanziert

werden, kein genügendes Motiv dafür. Doch drängt sich auf, dass die

Beschwerdeinstanz im Regelfall ein Gerichtsgutachten einholt, wenn sie einen

(im Verwaltungsverfahren anderweitig erhobenen) medizinischen Sachverhalt

überhaupt für gutachtlich abklärungsbedürftig hält oder wenn eine

Administrativexpertise in einem rechtserheblichen Punkt nicht beweiskräftig ist

(vgl. die Kritik an der bisherigen Rückweisungspraxis bei Niederberger, a.a.O.,

S. 144 ff.). Die betreffende Beweiserhebung erfolgt alsdann vor der -

anschliessend reformatorisch entscheidenden - Beschwerdeinstanz selber statt

über eine Rückweisung an die Verwaltung. Eine Rückweisung an die IV-Stelle

bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer

bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem

kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine

Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder

Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist (siehe beispielsweise

das Urteil 9C_646/2010 vom 23. Februar 2011 E. 4; vgl. auch

SVR 2010 IV Nr. 49 S. 151 E. 3.5, 9C_85/2009).” (DTF 137 V 263-265)

In una sentenza 8C_59/2011 del 10

agosto 2011 consid. 5.2 – dunque successiva a quella pubblicata in DTF 137 V

210 -, emanata in materia di assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale

federale ha ribadito i principi sviluppati nella DTF 135 V 465, in particolare

che, in presenza di dubbi circa l’affidabilità di rapporti allestiti da medici

di fiducia, il giudice (cantonale) è libero di scegliere se ordinare

direttamente una perizia giudiziaria oppure rinviare gli atti

all’amministrazione affinché disponga essa stessa una perizia seguendo la

procedura di cui all’art. 44 LPGA:

" Um solche Zweifel

auszuräumen, wird das Gericht entweder ein Gerichtsgutachten anzuordnen oder

die Sache an den Versicherungsträger zurückzuweisen haben, damit dieser im

Verfahren nach Art. 44 ATSG eine Begutachtung veranlasst (BGE 135 V 465 E. 4.6

S. 471).”

In una sentenza 8C_412/2019 del 9

luglio 2020 consid. 5.4, la Corte federale ha rinviato la causa

all’assicuratore LAINF (e non al tribunale cantonale che aveva respinto il

ricorso della persona assicurata) affinché disponesse l’esecuzione di una

perizia ai sensi dell’art. 44 LPGA, precisando che laddove esistano dubbi circa

l’attendibilità e la pertinenza della valutazione del medico fiduciario, spetta

in primo luogo all’assicuratore contro gli infortuni procedere a ulteriori atti

istruttori per determinare d’ufficio i fatti determinanti e, se del caso,

assumere le prove necessarie prima di emanare la decisione (art. 43 LPGA):

" Lorsqu’il existe des doutes sur la fiabilité et la pertinence de

l’appréciation du médecin-conseil, il appartient en premier lieu à l’assureur-accidents

de procéder à des instructions complémentaires pour établir d’office l’ensemble

des faits déterminants et, le cas échéant, d’administrer les preuves

nécessaires avant de rendre sa décision (art. 43 al. 1 LPGA; ATF 132 V 368

consid. 5 p. 374; arrêt 8C_401/209 du 9 juin 2020 consid. 5.3.3. et ses

références).”

(si veda pure la STF 8C_697/2019,

8C_698/2019 del 9 novembre 2020 consid. 4.1).

Inoltre, con la pronunzia

8C_445/2021 del 14 gennaio 2022 consid. 4.4, pubblicata in SVR 10/2022 UV n. 34

p. 137 ss., l’Alta Corte ha stabilito che, laddove un tribunale cantonale

determini il diritto alle prestazioni facendo capo a un rapporto del medico

curante prodotto nel quadro della procedura di opposizione, sebbene ci si trovi

in presenza di un caso di applicazione della DTF 135 V 465 che richiede

l’intervento di un perito esterno, la causa deve essere rinviata

all’amministrazione, e non ai giudici di prime cure, affinché proceda a un

complemento istruttorio. È in effetti in primo luogo compito dell’amministrazione

disporre degli atti istruttori complementari volti ad accertare d’ufficio tutti

Fatti

i fatti pertinenti e, se del caso, raccogliere le prove necessarie prima di

rendere la propria decisione (questo principio è stato confermato ancora con le

sentenze 8C_274/2021 del 31 marzo 2023 consid. 9.3.3; 8C_523/2022 del 23

febbraio 2023 consid. 5.4 e riferimenti; 8C_731/2021 succitata consid. 4.6;

cfr. pure la STCA 35.2023.12 del 24 aprile 2023, consid. 2.9 e la STCA

35.2024.12 del 10 giugno 2024, consid. 2.6).

Infine, con pronunzia 8C_447/2023

del 18 aprile 2024 consid. 5.3, l’Alta Corte ha stabilito che:

" Aufgrund

der widersprüchlichen Berichte der RAD-Ärzte untereinander einerseits und im

Vergleich zu den erwähnten Berichten des Spital F.________ andererseits

bestanden mithin zumindest geringe Zweifel an der Zuverlässigkeit und

Schlüssigkeit der Einschätzung durch die beiden Ärzte des RAD, auf welche sich

die Vorinstanz abstützte. Anstatt weitere Abklärungen zu tätigen, stellte das

kantonale Gericht eigene medizinische Überlegungen an und schloss auf eine

abgestufte Arbeitsfähigkeit ab Oktober 2017. Dies liegt jedoch nicht mehr im

Rahmen einer zulässigen freien Beweiswürdigung (Art. 61 lit. c ATSG), ist es

doch nicht Aufgabe des Gerichts, fachfremde Schlussfolgerungen zu ziehen (vgl.

Urteile 8C_122/2023 vom 26. Februar 2024 E. 5.3; 8C_586/2022 vom 26. April 2023

E. 5.2.2; 8C_225/2021 vom 10. Juni 2021 E. 5.3+5.5). Vielmehr hätte die

Vorinstanz die dargelegten Unstimmigkeiten und Widersprüche näher abklären

müssen. Indem sie dies unterliess, stellte sie den Sachverhalt nicht

rechtsgenüglich fest, was die Beweiswürdigungsregeln sowie den

Untersuchungsgrundsatz, mithin Bundesrecht, verletzt.”

(cfr. pure STCA 35.2024.26 del 30

settembre 2023 consid. 2.13.; 35.2024.73 del 27 gennaio 2025 consid. 2.5.5.).

Nella presente fattispecie, il

TCA ritiene che siano soddisfatti i presupposti per un rinvio degli atti

all’istituto convenuto (cfr. STF 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 e DTF 135 V

465), già per il fatto che esso ha fondato la decisione impugnata sul solo

parere del proprio medico fiduciario.

Per

le ragioni già esposte al considerando 2.9., si giustifica pertanto

l’annullamento della decisione su opposizione impugnata e il rinvio degli atti

all’assicuratore resistente affinché disponga un approfondimento peritale

Considerandi

esterno (art. 44 LPGA), volto a chiarire,

tenendo conto di tutti i fattori medicalmente determinanti (cfr. STF

8C_445/2021 succitata), se i disturbi denunciati

dall’assicurato al ginocchio sinistro a far tempo dal 15 luglio 2022 sono esclusivamente di natura morbosa oppure se essi

sono, almeno in parte, ancora imputabili all’infortunio del 9 luglio

2022.

In

seguito, facendo capo alle risultanze dell’accertamento esperito,

l’amministrazione si pronuncerà di nuovo in merito al diritto a prestazioni dal profilo temporale e materiale.

2.11

Considerato l’esito del ricorso (il rinvio con esito aperto equivale a

piena vittoria, cfr., da ultimo, STF 8C_859/2018 del 26 novembre 2018 consid. 5

con rinvio a DTF 137 V 210 consid. 7.1 p. 271 e riferimento), l’assicuratore

verserà all’insorgente, rappresentato da un avvocato, l’importo fr. 2’500 (IVA

inclusa) a titolo d’indennità per ripetibili.

2.12

L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore

fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice,

rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio

e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

In data 1° gennaio 2021 è entrata

in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora unicamente

che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è entrato in

vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a

prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo

prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese

processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Trattandosi di una controversia

relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha previsto di prelevare le

spese (cfr. STCA 35.2021.9 del 20 settembre 2021 consid. 2.12; 35.2021.58 del

18.

ottobre 2021 consid. 2.12).

Sul tema, cfr. anche STF

9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022

KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio

2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi,

Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les

tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin

2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107); Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato

del 21 agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4

maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la

modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al

Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008

(Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al

Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto».

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso contro la decisione su

opposizione del 21 febbraio 2025 è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La

decisione su opposizione impugnata è annullata.

§§ Gli atti sono rinviati all’istituto assicuratore resistente per complemento

istruttorio e nuova decisione.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. La CO 1 verserà

all’assicurato, patrocinato da un avvocato, l’importo di fr. 2'500 (IVA compresa)

a titolo di ripetibili.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta

invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma

del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti