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Decisione

35.2025.2

Discussa la questione di sapere se i disturbi psichici costituivano una conseguenza adeguata dell'infortunio e l'entità della rendita d'invalidità tenuto conto dei soli postumi organici

21 agosto 2025Italiano45 min

dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'in­validità

Source ti.ch

Incarto

n.

35.2025.2

mm

Lugano

21 agosto 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Maurizio Macchi, cancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 6 gennaio 2025 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 20

novembre 2024 emanata da

CO 1

in materia di assicurazione contro

gli infortuni

ritenuto in fatto

1.1. In data 15 aprile 2018, RI 1, nata

nel 1962, dipendente del “__________” di __________ in qualità di cameriera e,

perciò, assicurata d’obbligo contro gli infortuni e le malattie professionali

presso la CO 1, è rimasta vittima di un incidente della circolazione stradale,

allorquando si trovata sul sedile posteriore destro dell’autovettura guidata

dal suo compagno. A causa di ciò, ella ha riportato, secondo il rapporto di

uscita 14 maggio 2018 dell’Ospedale __________, una frattura del complesso

zigomatico-mascellare destro e un trauma toracico con frattura delle costole

(2-4) a destra, contusione polmonare a destra, nonché frattura da impressione

del corpo vertebrale di D5.

L’istituto assicuratore ha

assunto il caso e ha corrisposto le prestazioni di legge.

1.2. Con sentenza 35.2021.18 del 6

settembre 2021, cresciuta incontestata in giudicato, il TCA ha annullato la

decisione su opposizione del 17 dicembre 2020, mediante la quale la CO 1 (di

seguito: CO 1) aveva dichiarato estinto dal 1° febbraio 2020 il diritto alle

prestazioni dipendente dall’evento traumatico dell’aprile 2018, e ha rinviato

gli atti all’amministrazione per complemento istruttorio e nuova decisione.

1.3. Dando seguito a quanto disposto da

questa Corte, nel febbraio 2022, l’assicuratore LAINF ha attribuito all’__________,

Centro di competenza dell’Ospedale universitario di __________ (di seguito: __________),

l’incarico di periziare l’assicurata dal profilo psichiatrico, ortopedico,

neurologico, neuropsicologico, oftalmologico e pneumologico.

Le consultazioni peritali hanno

avuto luogo nel corso del mese di aprile 2022.

Il referto peritale è datato 7

ottobre 2022.

In data 14 febbraio 2023, il

patrocinatore dell’assicurata ha formulato le proprie osservazioni sul rapporto

peritale dell’__________.

1.4. Con decisione formale del 4 aprile

2024, accertato preliminarmente che la problematica psichica non costituirebbe

una conseguenza adeguata dell’infortunio assicurato, la CO 1 ha posto fine alle

prestazioni di corta durata (cura medica + indennità giornaliera) dal 31

dicembre 2022, ha assegnato una rendita d’invalidità del 36% a far tempo dal 1°

gennaio 2023 e un’indennità per menomazione dell’integrità (IMI) del 10% pari a

un capitale di fr. 14'820, ha negato il diritto all’assegno per grandi invalidi

(AGI) e ha ammesso il diritto alle prestazioni di cura dopo la fissazione della

rendita nella forma di una visita ortopedica di controllo/anno, di 1-2 sedute

di fisioterapia/mese e di massaggi/chiropratica al bisogno (doc. 382).

A seguito dell’opposizione

interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurata (cfr. doc. 386), in data 20

novembre 2024, la CO 1 ha confermato il suo primo provvedimento (doc. 399).

1.5. Con tempestivo ricorso del 6

gennaio 2025, RI 1, sempre rappresentata dall’avv. RA 1, ha chiesto che,

annullata la decisione su opposizione impugnata e ammessa l’adeguatezza del

nesso causale tra le turbe psichiche e l’infortunio assicurato, l’assicuratore

convenuto venga condannato a riconoscerle una rendita d’invalidità del 50%

almeno, un’IMI anche per i disturbi psichici oltre agli interessi di mora, come

pure un’AGI dovuto per la problematica psichica.

Innanzitutto, il rappresentante

della ricorrente si è pronunciato in questi termini a proposito della pretesa

assenza di un nesso causale adeguato tra i disturbi psichici e l’infortunio:

" (…) Al

punto 3.14 la CO 1 si riferisce alla giurisprudenza del Tribunale federale

riguardo alla “Psycho-Praxis”, che sarebbe applicabile nel caso concreto della

ricorrente. Anche a questo punto vale ricordare il principio procedurale “iura

novit curia “. Anche la classificazione dell’incidente avvenuto il 15.04.2018

deve essere fatta dal lodevole Tribunale cantonale delle assicurazioni.

… Riguardo il punto 3.15, spetta al lodevole Tribunale cantonale

delle assicurazioni stabilire se nella fattispecie ci sono delle circostanze

concomitanti particolarmente drammatiche o una particolare spettacolarità

dell’infortunio.

… Al punto 3.16 la CO 1 si riferisce alla decisione del Tribunale

federale 8C_596/2022 del 11 gennaio 2022, per negare nella fattispecie la

gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la

loro idoneità, secondo l’esperienza, a determinare disturbi psichici. La

decisione citata dalla CO 1 non è direttamente applicabile per il caso della

ricorrente. Come [si, n.d.r.] evince infatti dagli atti, la ricorrente durante

l’incidente del 15.04.2018 ha subito diverse fratture gravi, che vengono

enumerate dettagliatamente nella perizia medica dell’__________ del 7 ottobre

2022. Questo criterio deve dunque essere preso in considerazione.

… Le decisioni del Tribunale federale che vengono citate dalla CO

1 al punto 3.17 non sono direttamente applicabili nel caso della ricorrente.

[Si] Evince infatti dagli atti della CO 1 che la ricorrente si trova tuttora in

trattamento medico legato all’incidente del 15.04.2018. Dunque, da più di sei

anni la ricorrente si trova in trattamento medico per via dell’infortunio del

15.04.2018. Il criterio della durata eccezionalmente lunga della cura medica

deve essere considerato debitamente.

… Al punto 3.18 la CO 1 nega giustamente il criterio della cura

medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell’infortunio.

… Al punto 3.19 la CO 1 si riferisce a diverse decisioni del

Tribunale federale (non direttamente applicabili nella fattispecie), per poi

volere in modo incorretto negare il criterio del decorso sfavorevole della cura

e le complicazioni rilevanti intervenute. Innanzitutto, [si] evince dalla

perizia medica dell’__________ del 7 ottobre 2022, quante terapie e quante

complicazioni ci sono state a causa delle diverse fratture subite dalla

ricorrente. Inoltre [si] evince dagli atti della CO 1 che la ricorrente ha

dovuto recarsi per due mesi stazionario nella clinica di __________ dal

01.06.2023 fino al 27.07.2023 (vedere allegato/Beilage 5 ed i documenti medici

inoltrati alla CO 1). Inoltre, la ricorrente ha dovuto diverse volte recarsi da

medici anche dopo essere stata visitata all’__________ di __________ per la

perizia medica. Anche a questo punto, la ricorrente si riferisce inoltre al

principio “iura novit curia”. Comunque, il criterio deve essere preso in

considerazione.

… Al punto 3.20 la CO 1 vuole in modo incorretto negare il

criterio del grado e della durata dell’incapacità lavorativa dovuta alle

lesioni fisiche. Dagli atti della CO 1 [si] evince infatti la lunga durata

della incapacità lavorativa della ricorrente dovuta alle lesioni fisiche

causate dall’infortunio del 15.04.2018. Inoltre bisogna pure prendere in

considerazione l’ulteriore peggioramento dello stato di salute della

ricorrente, come viene confermato dal Dr. med. __________ (allegato/Beilage 8).

… Al punto 3.21 la CO 1 ritiene ingiustamente e contrariamente ai

documenti medici negli atti e contrariamente alla perizia medica dell’__________

di __________ che il criterio dei disturbi somatici persistenti non sarebbe da

prendere in considerazione. Anche riguardo a questo criterio, la ricorrente si

riferisce al principio procedurale “iura novit curia”.

… Al punto 3.22 la CO 1 ritiene in modo incorretto come risultato

che non ci siano abbastanza criteri ai sensi della “Psycho-Praxis” (DTF 115 V

133), per poter confermare nella fattispecie l’adeguatezza del nesso di

causalità tra l’infortunio del 15.04.2018 e i disturbi psichici della

ricorrente sviluppati successivamente all’infortunio. Anche qui, la ricorrente

si riferisce al principio procedurale “iura novit curia”.” (doc. I, p. 7 ss.)

D’altro canto, egli sostiene che

l’amministrazione avrebbe violato l’art. 43 LPGA, nella misura in cui avrebbe

omesso di accertare il preteso peggioramento delle condizioni di salute

infortunistiche, somatiche e psichiche, che sarebbe intervenuto dopo l’esecuzione

della perizia amministrativa, comprovato, a sua dire, dalla documentazione

medica prodotta nel frattempo:

" (…) Al

punto 3.10 la CO 1 ritiene che non ci sia una violazione dell’art. 43 LPGA. A

questo punto si deve ribadire che la CO 1 ha violato l’art.43 LPGA., non avendo

fatto ulteriori accertamenti presso i medici trattanti della ricorrente

riguardo a un ulteriore peggioramento dello stato di salute della ricorrente

dal punto di vista somatico e psichico. [Si] Evince infatti dall’incarto della CO

1, che sono stati mandati alla CO 1 diversi documenti medici, i quali provano

un ulteriore peggioramento dello stato di salute della ricorrente. Con data 24

ottobre 2023 è stato mandato alla CO 1 il rapporto della clinica __________ del

27 luglio 2023, dal quale [si] evince una nuova diagnosi psichica in forma di

un disturbo di stress post-traumatico (Posttraumatische Belastungsstörung)

(allegato/Beilage 5). Con data 10 dicembre 2024 il Dr. med. __________

certifica una incapacità lavorativa della ricorrente del 100% (allegato/Beilage

8). Visti questi documenti medici, la CO 1 avrebbe dovuto completare

l’istruttoria ai sensi dell’art. 43 LPGA, anche se la CO 1 non lo ritiene

necessario, perché vuole negare il nesso di causalità adeguata dei problemi

psichici della ricorrente con l’incidente del 15.04.2018.” (doc. I, p. 6 s.)

Infine, trattandosi dell’entità

dell’IMI, del mancato riconoscimento degli interessi di mora e del diritto

all’AGI, il rappresentante dell’assicurata si limita a fare riferimento al

principio “iura novit curia” (cfr. doc. I, p. 9).

1.6. La CO 1, in risposta, ha postulato

che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto

occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

1.7. In data 10 febbraio 2025, l’avv. RA

1 ha versato agli atti ulteriore documentazione medica e si è riconfermato

nelle proprie conclusioni (doc. V + allegati).

Il 21 febbraio 2025,

l’assicuratore resistente ha informato questa Corte di non avere osservazioni

da presentare (doc. IX).

1.8. Il 20 giugno 2025 il TCA ha emanato

la propria sentenza nelle cause parallele in materia di assicurazione per

l’invalidità (inc. 32.2024.95 e 32.2025.35)

considerato in diritto

2.1. In concreto, risultano litigiosi

l’entità della rendita d’invalidità spettante all’assicurata, quella dell’IMI,

come pure il diritto a un AGI.

Preliminarmente, questo Tribunale

è comunque chiamato a esaminare se la CO 1 era legittimata a negare l’esistenza

di un nesso di causalità adeguata tra i disturbi psichici e l’evento

infortunistico del 15 aprile 2018, oppure no.

2.2. Disturbi psichici: causalità

adeguata con l’infortunio dell’aprile 2018?

2.2.1. Secondo l’art. 6 cpv. 1 LAINF, per

quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni assicurative sono effettuate

in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non professionali e di malattie

professionali.

2.2.2. Il diritto alle prestazioni

risultante da un infortunio assicurato presuppone l’esistenza di un nesso di

causalità naturale tra l’evento dannoso e il danno alla salute. Questa

condizione è adempiuta qualora si possa ammettere che, senza l'evento

infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si

sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia

stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che

l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un

danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che

l'evento appaia come una conditio sine qua non del danno. È questione di

fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un

nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si

determinano secondo il principio della probabilità preponderante -

insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile

generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di

assicurazioni sociali (DTF 129 V 177 consid. 3. p. 181, 402 consid. 4.3 p.

406).

Se un infortunio ha semplicemente

scatenato un processo che sarebbe comunque insorto anche senza questo evento,

il nesso di causalità naturale tra i disturbi accusati dall’assicurato e

l’infortunio deve essere negato se lo stato morboso preesistente è ritornato ad

essere quello che era prima dell’infortunio (status quo ante) oppure se

ha raggiunto lo stadio che sarebbe prima o poi subentrato anche senza

l'infortunio (status quo sine) (RAMI 1992 U 142 p. 75 consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U.

Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der

Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).

2.2.3. Il diritto alle prestazioni

assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata

tra l’evento dannoso e il danno alla salute. In caso di danno alla salute

fisica, il nesso di causalità adeguata è generalmente ammesso, dal momento in

cui è accertata la causalità naturale (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5b/bb p.

103).

Per contro, la giurisprudenza ha

elaborato più criteri per valutare l’adeguatezza del nesso di causalità tra un

infortunio e dei disturbi psichici sviluppati successivamente dalla vittima.

Essa ha dapprima classificato gli infortuni in tre categorie, a seconda della

dinamica: gli infortuni insignificanti o leggeri (per esempio, una caduta o

scivolata banale), gli infortuni di media gravità e gli infortuni gravi. Per

procedere a tale classificazione, non si deve considerare il modo in cui

l’infortunio è stato vissuto dall’interessato ma piuttosto l’evento traumatico

in quanto tale da un punto di vista oggettivo. In presenza di un infortunio di

media gravità, occorre prendere in considerazione un certo numero di criteri,

di cui i più importanti sono:

- le

circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare

spettacolarità dell'infortunio;

- la

gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la

loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;

- la durata eccezionalmente

lunga della cura medica;

- i disturbi somatici

persistenti;

- la

cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;

- il

decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;

- il

grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.

Non in ogni caso è necessario che

tutti i criteri appena menzionati siano presenti. La presenza di un unico

criterio può bastare per ammettere l'adeguatezza del nesso di causalità quando

l'infortunio va classificato fra quelli al limite della categoria degli eventi

gravi. Per contro, in presenza di un infortunio che si situa al limite di

quelli insignificanti o leggeri, le circostanze da considerare devono cumularsi

oppure rivestire un'importanza particolare affinché si possa ammettere il

carattere adeguato del nesso di causalità (DTF 115 V 140 s., consid. 6c/aa e bb

e 409 s., consid. 5c/aa e bb, 117 V 384, consid. 4c; RAMI 2002 U 449, p. 53 ss.

consid. 4a).

2.2.4. Nel caso di specie, con la decisione

formale del 4 aprile 2024, poi confermata con la decisione su opposizione

impugnata, la CO 1 ha negato l’esistenza di un nesso di causalità adeguata

tra l’infortunio assicurato e i disturbi psichici, in applicazione della

giurisprudenza relativa all'evoluzione

psichica abnorme conseguente

a infortunio (“psico-prassi” - DTF 115 V 133).

Più precisamente,

l’amministrazione ha classificato il sinistro occorso alla ricorrente, tutt’al

più, nella categoria degli infortuni di media gravità propriamente detta e ha

negato l’adempimento dei criteri di rilievo elaborati dalla giurisprudenza

federale (trattandosi del criterio dei disturbi somatici persistenti, nella

decisione formale essa ha sostenuto che, se realizzato, lo sarebbe in ogni caso

nella forma non qualificata [cfr. doc. 380, p. 5]; con la decisione su

opposizione, l’assicuratore ha semplicemente lasciato aperta la questione di

una sua realizzazione [doc. 399, p. 11]).

Con la propria impugnativa, il

patrocinatore dell’assicurata lascia al Tribunale il compito di definire la

gravità dell’evento traumatico in discussione e pretende che - fatta eccezione

per quello della cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti

dell’infortunio -, tutti gli altri criteri di rilievo sarebbero soddisfatti

nella presente fattispecie (cfr. doc. I).

2.2.5. Dalle carte processuali risulta che,

nel corso del mese di aprile 2022, le condizioni di salute dell’insorgente sono

state oggetto d’indagini pluridisciplinari presso l’__________ di __________, dal

profilo psichiatrico a cura della dott.ssa __________, spec. FMH in psichiatria

e psicoterapia e perito SIM.

Sul piano psichico, il perito amministrativo

ha diagnosticato un disturbo da dolore cronico con fattori somatici e psichici

(ICD-10: F45.41), anamnesticamente un episodio depressivo, in parziale remissione

al momento del consulto (DD nella forma di un leggero episodio depressivo)

(ICD-10: F32.4/DD F32.0), un disturbo neuropsicologico di media gravità con

ridotta resistenza, accresciuta stanchezza, tempo di lavoro mentale e pratico

chiaramente rallentato, ridotte prestazioni dal punto di vista dell’attenzione

e della concentrazione, come pure nelle funzioni esecutive, nonché un’insonnia

di origine non organica, più probabilmente nel contesto delle precedenti diagnosi

(doc. 303, p. 57).

Le diagnosi appena citate sono

poi state ritenute costituire, con verosimiglianza preponderante, delle

conseguenze naturali dell’infortunio assicurato (doc. 303, p. 14).

Chiamato a pronunciarsi in merito

all’adeguatezza del nesso di causalità, il TCA rileva preliminarmente che, in base alla perizia __________, in

occasione dell’evento infortunistico dell’aprile 2017, l’assicurata ha

riportato una possibile lesione cerebrale traumatica lieve (Mild Traumatic Brain

Injury) (cfr. doc. 303, p. 13: “Mögliche leichte

traumatische Hirnverletzung nach EFNS 2012”). Ora, quand’anche si volesse

considerare accertata l’insorgenza di quel danno alla salute, il nesso di

causalità adeguata dovrebbe comunque essere valutato secondo le regole inerenti

all’evoluzione psichica abnorme conseguente a infortunio ai sensi della DTF 115

V 133 (cfr. STF 8C_130/2024 del 23 agosto 2024 consid. 5.2.3; 8C_565/2022 del

23 maggio 2023 consid. 3.2.3, pubblicata in SVR 10/2023 UV n. 42 p. 149 ss.; 8C_75/2016

del 18 aprile 2016 consid. 4.2 e i riferimenti ivi citati; si veda pure la STF

8C_66/2021 del 6 luglio 2021 consid. 5.3.1).

Fatta questa premessa, per

valutare l’adeguatezza, occorre in primo luogo procedere alla classificazione

dell’evento occorso all’assicurata il 15 aprile 2018.

Dal rapporto 18 maggio 2018 della

Polizia cantonale di __________ risulta quanto segue in merito alla dinamica

dell’incidente della circolazione stradale che ha visto coinvolta la ricorrente:

" (…) Objekt

1 [autoveicolo sul quale viaggiava RI 1, n.d.r.] fuhr auf der Allmendstrasse

Richtung Ettenhausen mit ca. 40-50 km/h. Objekt 2 fuhr auf der Allmendstrasse

Richtung __________. Objekt 1 kam aufgrund Vornehmen einer Verrichtung auf die

Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem korrekt fahrenden Objekt 2 frontal. Zwei Personen wurden bei der Kollision verletzt. An beiden

Fahrzeugen entstand Sachschaden.” (doc. 12, p. 7)

Da notare che l’assicurata ha

dichiarato che, al momento dello scontro, dormiva sul sedile posteriore

dell’autovettura e, perciò, di non poter fornire informazioni circa la dinamica

dell’incidente (doc. 12, p. 5).

Dal rapporto di uscita

dell’Ospedale __________, dove l’insorgente è rimasta degente durante il

periodo 15-24 aprile 2018, risultano le diagnosi di frattura del complesso

zigomatico-mascellare destro e di trauma toracico con fratture delle costole in

serie (2-4) a destra, contusione polmonare a destra, nonché frattura da

compressione della limitante superiore del corpo vertebrale di D5 (doc. 8, p.

1).

Trattandosi degli altri due

protagonisti, il primo (conducente del veicolo 1) è rimasto illeso, il secondo

(conducente del veicolo 2) ha riportato solo lievi ferite (cfr. doc. 12, p. 6).

Secondo

la giurisprudenza, per classificare l’infortunio in una delle tre categorie, ci

si deve unicamente fondare, da

un punto di vista oggettivo, sull’evento infortunistico in quanto tale.

Sono determinanti le forze generate dall’infortunio e non le conseguenze che ne

sono derivate. La gravità delle lesioni riportate – che costituisce l’uno dei

criteri oggettivi per giudicare il carattere adeguato del nesso di causalità –

deve essere presa in considerazione in questa fase unicamente nella misura in

cui fornisce un’indicazione circa le forze in gioco al momento del sinistro (cfr.

SVR 2023 UV n. 37 p. 131, 8C_698/2022 consid. 6.2 con riferimenti; DTF 140 V 356 consid.

5.1; STF 8C_596/2022 dell’11 gennaio 2023 consid. 4.4.1 e riferimenti; 8C_663/2019

del 9 giugno 2020 consid. 4.3.2; 8C_567/2017 del 12 marzo 2018 consid. 5.1 e

riferimenti).

Tenuto

conto della dinamica del sinistro in oggetto, il TCA ritiene che l’assicurata

sia rimasta vittima di un infortunio di media gravità in senso stretto,

così come giustamente stabilito dall’amministrazione.

A titolo di confronto, va

segnalato che l’Alta Corte federale ha proceduto a un’identica classificazione ad

esempio in una sentenza 8C_131/2021 del 2 agosto 2021 consid. 6.2.1 e 6.2.2,

concernente un assicurato il cui furgone si era scontrato frontalmente con

un’autovettura che viaggiava in direzione opposta, la quale era finita sulla

corsia di contromano. Entrambi i veicoli avevano subito un danno totale e per

estrarre l’assicurato dall’abitacolo erano dovuti intervenire i pompieri. In

base agli atti, la collisione era sicuramente stata violenta, benché non fosse

stato possibile definire l’esatta velocità dei veicoli (60 km/h secondo

l’assicurato, 60/70 km/h secondo colei che ha causato l’incidente).

In quell’occasione, il TF ha inoltre

indicato che, in sue precedenti pronunzie, collisioni avvenute a velocità

paragonabili e pure maggiori, erano state qualificate quali infortuni di media

gravità in senso stretto (“Sodann zeigt die vom kantonalen Gericht zitierte

Kasuistik, dass das Bundesgericht Kollisionen mit vergleichbaren und auch

höheren Geschwindigkeiten als mittelschwere Unfälle im engeren Sinn einstufte

(vgl. die Praxisübersicht in der nicht publ. E. 3.4.1

des Urteils BGE 137 V 199; Urteil 8C_996/2010 vom 14. März 2011 E. 7.1 und 7.3).”).

In tale

eventualità, il giudice è tenuto a valutare le circostanze connesse con

l’infortunio, secondo i criteri elaborati dal Tribunale federale e qui evocati

al consid. 2.2.3. Per ammettere l’adeguatezza del nesso causale, è necessario

che un fattore fosse presente in maniera particolarmente incisiva oppure

l’intervento di più criteri.

In una sentenza 8C_897/2009 del

29 gennaio 2010 consid. 4.5, pubblicata in SVR 2010 UV Nr. 25 p. 100 s., il TF

ha ribadito che - in caso di infortuni che fanno parte della categoria di grado

medio vera e propria -, devono essere adempiuti almeno tre dei criteri

di rilievo affinché possa essere riconosciuta l’esistenza del nesso causale

adeguato.

A titolo di premessa, occorre

osservare che nell'apprezzamento dell’adeguatezza del nesso di causalità in

materia di turbe psichiche, vanno considerati unicamente i disturbi di

natura somatica che si trovano in una relazione di causalità, naturale e

adeguata, con il sinistro assicurato (cfr. RAMI 1999 U 341 p. 409 e RAMI

1993 U 166, p. 94 consid. 2c e riferimenti).

Sempre in questo contesto, va

precisato che i disturbi che si impongono come somatici, ma che non possono

però essere spiegati a sufficienza dal profilo organico, non devono essere

presi in considerazione (cfr. STF 8C_1044/2010 del 12 maggio 2011 consid.

4.4.4: “Die als körperlich imponierenden organisch jedoch nicht hinreichend

erklärbaren Beschwerden sind bei einer Prüfung der Adäquanz nach BGE 115 V 133

nicht in die Beurteilung einzubeziehen (Urteil 8C_825/2008 vom 9. April 2009 E.

4.6)”).

Alla luce della casistica in

materia d’incidenti della circolazione, l'evento occorso all'insorgente non

risulta né particolarmente drammatico né spettacolare per come si è

svolto (in questo senso, si veda, ad esempio, la STF 8C_131/2021 citata in

precedenza, consid. 6.4.2: “Es

sind keine Umstände ersichtlich, mit denen sich dieses Kriterium begründen

liesse. Entgegen dem Beschwerdeführer vermag daran auch nichts zu ändern, dass

er im Fahrzeug eingeklemmt wurde. Das Kriterium wurde zu Recht verneint.”).

È utile precisare che, secondo la

giurisprudenza, il criterio in questione è da valutare oggettivamente e non in

base alle sensazioni soggettive, rispettivamente ai sentimenti di paura provati

dalla persona assicurata. In ogni infortunio di media gravità è insita una

certa spettacolarità, la quale non è tuttavia ancora sufficiente per ritenere

adempiuto il criterio (STF 8C_560/2015 del 29 aprile 2016, consid. 4.4.1 e

rinvii; DTF 137 V 199 consid. 3.5.1 non pubblicato). Occorre considerare la

dinamica dell'infortunio in quanto tale e non il danno alla salute che ne è

conseguito. Non si tiene conto del successivo processo di guarigione (STF

8C_738/2011 del 3 febbraio 2012, consid. 7.3.1).

Può peraltro essere lasciata

aperta la questione di sapere se il fatto che la ricorrente al momento della

collisione dormisse e che perciò non ricordi nulla dell’incidente, è atto a

escludere a priori l’adempimento del criterio in discussione (su questo

aspetto, si vedano le STF 8C_818/2015 del 15 novembre 2016 consid. 6;

8C_584/2010 dell’11 marzo 2011 consid. 4.3.2; 8C_624/2010 del 3 dicembre 2010

consid. 4.2.1).

Per quanto concerne il fattore

della gravità o della particolare caratteristica delle lesioni riportate,

secondo gli specialisti dell’__________, in occasione dell’infortunio

dell’aprile 2018, l’insorgente ha riportato una frattura complessa del

complesso zigomatico-mascellare destro, un trauma toracico con frattura delle

costole (2-4) a destra, una contusione polmonare a destra, nonché una frattura

da impressione della limitante superiore del corpo vertebrale di D5 (doc. 303,

p. 7).

La

degenza iniziale, a margine della quale l’assicurata è stata sottoposta a un intervento

di riposizionamento, osteosintesi e inserimento di una piastra a livello

orbitale destro (le altre sequele, segnatamente la frattura vertebrale, non

hanno richiesto particolari terapie), è durata una decina di giorni (15-24

aprile 2018).

A proposito del criterio in

questione, la giurisprudenza ha precisato che il fatto che le conseguenze

infortunistiche abbiano costretto l’assicurato a cambiare professione, non

basta per ritenerlo soddisfatto. È necessaria l’esistenza di lesioni fisiche

gravi o, trattandosi della loro particolare natura, di lesioni interessanti

organi ai quali l’uomo attribuisce una particolare importanza soggettiva come

ad esempio la perdita di un occhio oppure la mutilazione della mano dominante (cfr.

STF 8C_566/2013 del 18 agosto 2014 consid. 6.2.2).

Stante quanto precede, secondo il

TCA, in concreto non si può parlare di lesioni gravi o particolarmente

caratteristiche (in questo senso, si vedano la STF 8C_651/2024 del 27 marzo 2025 consid. 5.4.3.3,

riguardante un assicurato che, colpito da sconosciuti alla regione temporale

destra con un oggetto contundente, aveva riportato una frattura

zigomatica-mascellare scomposta con coinvolgimento del pavimento orbitario, la

STF 8C_565/2022 del 23 maggio 2023 consid. 4.2.4, concernente un assicurato che

a seguito di un incidente della circolazione stradale, aveva lamentato la

frattura dell’osso proprio del naso e la frattura composta della parete

anteriore e laterale del seno mascellare e la STF 8C_705/2020 del 28 aprile

2021 consid. 6.2, riguardante un assicurato vittima di un’aggressione da parte

di un amico, che aveva riportato fratture multiple a livello del naso, del

setto e del pavimento orbitario).

Pure

inadempiuto è il criterio della cura medica errata che aggrava notevolmente

gli esiti dell'infortunio. Dalla documentazione a disposizione non emerge

infatti alcun elemento a favore di una cura errata delle sequele infortunistiche

di natura organica, ciò che anche il patrocinatore della ricorrente riconosce esplicitamente

(cfr. doc. I, p. 8).

Questo Tribunale ritiene che non si possa neppure sostenere

che la cura medica dipendente dall'evento infortunistico sia stata

eccezionalmente lunga.

Dagli atti di causa emerge

infatti che, a parte l’iniziale degenza (15-24 aprile 2018) presso la Clinica

di chirurgia della mano e plastica dell’Ospedale __________, nel corso della

quale è stato praticato un solo intervento chirurgico (cfr. doc. 8), le cure

prestate alla ricorrente si sono sempre svolte su base ambulatoriale e sono

consistite essenzialmente in accertamenti diagnostici (clinici e strumentali),

in consulti specialistici, in visite di controllo, nell’assunzione di farmaci

analgesici/antinfiammatori, antiepilettici, ansiolitici e antidepressivi, così

come nell’esecuzione di fisioterapia, di ergoterapia e di psicoterapia.

La degenza del giugno-luglio 2023

(cfr. doc. I, p. 8) presso la Clinica __________, nella misura in cui mirava a

un trattamento multimodale integrato psichiatrico-psicoterapico e a

un’ottimizzazione della psicofarmacoterapia (cfr. doc. 333, p. 6), non può

essere presa in considerazione nella valutazione dell’adeguatezza del nesso

causale in applicazione della psico-prassi.

Ora, conformemente alla

giurisprudenza, provvedimenti diagnostici e semplici visite di controllo (cfr.

STF 8C_327/2008 del 16 febbraio 2009 consid. 4.2), come pure la

somministrazione di farmaci antidolorifici (cfr. STF 8C_507/2010 del 18 ottobre

2010 consid. 5.3.4), non fanno parte della cura medica ai sensi del criterio in

discussione. Inoltre, provvedimenti quali la fisioterapia, la chiropratica,

l’agopuntura, la terapia cranio-sacrale, l’osteopatia, nonché le sedute di

neuropsicologia/psicoterapia, non possono essere definiti come particolarmente

gravosi (cfr. STF 8C_726/2010 del 19 novembre 2010 consid. 4.1.3 e 8C_655/2010

del 15 novembre 2010 consid. 4.2.4 e riferimenti).

Il TF ha del resto deciso in

questo senso in una sentenza 8C_401/2009 del 10 settembre 2009 consid. 3.4.3,

riguardante un assicurato, vittima di un trauma distorsivo cervicale, che aveva

beneficiato, oltre a una terapia antidolorifica medicamentosa, di una

riabilitazione stazionaria e di fisioterapia ambulatoriale, nonché, in seguito,

anche di cure psichiatriche/psicoterapiche, e in una sentenza 8C_387/2011 del

20 settembre 2011 consid. 3.3.3, concernente un assicurato, vittima di un

incidente stradale con commotio cerebri e contusione del rachide

lombare, il cui trattamento era consistito essenzialmente in controlli presso

il medico curante e in sedute di fisioterapia. L’Alta Corte ha ritenuto che

nemmeno la degenza in clinica nel periodo 20 novembre 2007-17 gennaio 2008, la

seguente ergoterapia ambulatoriale e l’ulteriore ospedalizzazione dal 20 luglio

al 21 agosto 2008, potevano giustificare la realizzazione di questo criterio,

precisato che per la realizzazione del criterio della specifica cura medica

protratta e gravosa, la prassi pone delle esigenze decisamente più elevate.

Laddove il patrocinatore

dell’insorgente fa valere che il criterio qui in esame sarebbe soddisfatto per

il motivo che la necessità di una cura medica è a tutt’oggi ancora data,

trascorsi oltre 6 anni dal sinistro (cfr. doc. I, p. 8), va precisato che,

secondo la giurisprudenza federale, l'aspetto

temporale non è in quanto tale decisivo, mentre bisogna considerare la

natura e l'intensità della cura

medica e se ci si deve attendere un miglioramento dello stato di salute della

persona assicurata (cfr., fra le tante, la DTF 148 V 138 consid. 5.3.1;

STF 8C_585/2017 del 16 ottobre 2018 consid. 6.3).

In questo contesto, va rilevato

che, in base alle conclusioni dei periti __________, dal profilo somatico la

stabilizzazione dello stato di salute infortunistico è intervenuta a distanza

di 12 mesi dall’infortunio, i provvedimenti da loro proposti mirando a

prevenire peggioramenti (cfr. doc. 303, p. 7 e 15 s.).

D’altro canto, posto che vanno

qui considerate esclusivamente le conseguenze organiche dell’infortunio,

non si può tenere conto del fatto che, sempre secondo gli specialisti __________,

una prosecuzione delle cure psichiatriche e psicoterapiche risulterebbe

medicalmente indicata (cfr. doc. 303, p. 7 e 15 s.).

Anche

il criterio del decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti

intervenute non è adempiuto.

In

merito è utile sottolineare che dalla cura medica e dai notevoli disturbi non

si può dedurre un decorso sfavorevole e/o delle complicazioni rilevanti. Sono

inoltre necessarie delle circostanze particolari che hanno pregiudicato la

guarigione, in casu inesistenti. L’assunzione di molti medicamenti e

l’esecuzione di diverse terapie non basta per ammettere questo criterio. Lo

stesso vale per il fatto che, nonostante regolari terapie, l’assicurato lamenta

ancora disturbi e non ha raggiunto una (completa) capacità lavorativa (cfr. STF

8C_80/2009 del 5 giugno 2009 consid. 6.5 e riferimenti).

Nella presente fattispecie, dalla

perizia amministrativa elaborata dall’__________ emerge in modo chiaro che se,

nonostante i trattamenti terapeutici ai quali è stata sottoposta, la ricorrente

ha continuato a lamentare disturbi, soprattutto a livello del rachide toracale,

è perché si è nel frattempo sovrapposta una problematica di natura psichica

(cfr. doc. 303, p. 13: “Aus orthopädischer Sicht ergibt sich der Eindruck einer

Inkonsistenz zwischen den subjektiv beklagten Beschwerden und den

objektivierbaren Befunden im Sinne einer Symptomverdeutlichung der

BWS-Beschwerden. Die Explorandin schildert eine sehr ausgeprägte und

unspezifische Berührungsempfindlichkeit im Bereich der gesamten BWS, die in

dieser Ausprägung anhand objektivierbarer Befunde nicht nachvollziehbar und

plausibel begründbar sind. Klinisch und radiologisch liegen keine

orthopädischen Pathologien vor, die eine solche Beschwerdesymptomatik erklären

würden. Hinzu kommt eine eher untypische Schmerzausstrahlung von der BWS in den

linken Arm und das linke Bein. Die Erklärung liegt in der Diagnose der

chronischen Schmerzstörung mit psychischen und somatischen Faktoren. (…).” –

il corsivo è del redattore), di cui non si deve però tenere conto per valutare

l’adeguatezza del nesso causale conformemente alla giurisprudenza relativa all’elaborazione psichica abnorme

conseguente a infortunio.

Stante tutto quanto precede, le

obiezioni che il patrocinatore dell’assicurata ha sollevato in proposito nella

sua impugnativa (cfr. doc. I, p. 8), non appaiono manifestamente atte a

giustificare una diversa soluzione.

Secondo questo Tribunale, va pure

giudicato insoddisfatto il criterio del grado e della durata dell’incapacità

lavorativa dovuta alle lesioni fisiche, tenuto conto in primo luogo che,

secondo quanto emerge dalla perizia __________, la ricorrente ha ritrovato una

capacità lavorativa dell’80% in attività sostitutive adeguate già dal mese di

aprile 2019 (cfr. doc. 303, p. 7), quindi a distanza di un anno dal sinistro.

Al riguardo, è utile segnalare che, secondo

la giurisprudenza federale (cfr., da ultimo, la STF 8C_547/2020 del 1° marzo

2021 consid. 5.1 e riferimenti ivi citati, riguardante una fattispecie in cui

dal momento dell'infortunio alla stabilizzazione del caso erano trascorsi

“soltanto” due anni e quattro mesi), il criterio in questione è adempiuto in

presenza di una incapacità lavorativa totale perdurata quasi tre anni ("fast

drei Jahren"/"rund dreijährige durchgehende Arbeitsunfähigkeit").

D’altra parte, sempre secondo il TF, tale criterio non è soddisfatto

allorquando la persona assicurata è in grado, anche dopo un certo lasso di tempo,

di svolgere a tempo pieno un’attività adeguata ai postumi infortunistici che

presenta (cfr. STF 8C_209/2020 del 18 gennaio 2021 consid. 5.2.2 e il

riferimento ivi citato).

In secondo luogo, anche in questo

contesto, occorre tenere conto dell’importante sovrapposizione psicogena, di

cui si è poc’anzi detto, rispettivamente che le lamentele soggettive

dell’insorgente si sono rivelate (molto) parzialmente dimostrabili sul piano

oggettivo (e, soltanto in quella ristretta misura, possono essere considerate

nella valutazione del nesso di causalità adeguata; in questo senso, cfr. STF

8C_101/2020 del 9 giugno 2020 consid. 4.2.2: “Insbesondere beim Kriterium der körperlichen Dauerschmerzen

gilt, dass körperlich imponierende, organisch objektiv jedoch nicht hinreichend

nachweisbare Beschwerden des Versicherten ausser Acht zu bleiben haben.” e riferimenti ivi menzionati).

Il TCA può esimersi

dall’approfondire oltre se potrebbe essere realizzato il criterio dei dolori somatici persistenti (questione

che anche l’amministrazione ha lasciato aperta nella decisione impugnata),

in quanto, anche se ciò dovesse essere il caso, la realizzazione di un criterio

nella forma semplice non basterebbe comunque per ammettere l’adeguatezza, in

presenza di un infortunio di media gravità in senso stretto.

2.2.6. Sulla scorta di tutto quanto

precede, si deve dunque concludere che le turbe psichiche di cui soffre RI 1, non

costituiscono una conseguenza adeguata dell’evento traumatico assicurato, di

modo che l’istituto convenuto era legittimato a non tenerne conto per

determinare il diritto a (ulteriori) prestazioni.

Di conseguenza, nella misura in

cui l’avv. RA 1 sostiene che la ricorrente avrebbe diritto a un’IMI aggiuntiva e

a un AGI in considerazione dei disturbi psichici (cfr. doc. I, p. 10:

“5. Alla ricorrente viene concessa una ulteriore Indennità per menomazione

dell’integrità dovuta ai problemi psichici della ricorrente” (…). 7.

Alla ricorrente viene concesso un assegno per invalidi dovuto ai problemi

psichici. – il corsivo è del redattore), queste sue pretese risultano

infondate.

Parimenti infondata è evidentemente

la domanda ricorsuale tendente alla concessione degli interessi moratori sulla

pretesa IMI aggiuntiva (cfr. doc. I, p. 10: “6. Alla ricorrente viene concesso

un interesse di mora basato sull’art. 26 LPGA), vista l’inesistenza di un

diritto alla prestazione in questione.

Stante tutto quanto precede, a

questa Corte non rimane quindi che da esaminare se l’insorgente ha diritto a

una rendita d’invalidità più elevata rispetto a quella del 36% assegnatale

dalla CO 1 con la decisione su opposizione impugnata.

2.3. Entità della rendita

d’invalidità.

2.3.1. Giusta l'art. 18 cpv. 1 LAINF,

l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito d'infortunio

ha diritto alla rendita di invalidità.

Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è

considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale

presumibilmente permanente o di lunga durata.

Il TF, in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, pubblicata

in RAMI 2004 U 529, p. 572ss., ha rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia

direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta, corrisponde al

previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo per il quale occorre

concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in seguito

all'introduzione della LPGA.

Da parte sua, l'art. 16 LPGA

prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che l’assicurato

invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività ragionevolmente esigibile

da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione di provvedimenti

d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del

lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non

fosse diventato invalido.

L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno

2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha

modificato la valutazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto dai

previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.

Nella stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha

quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di

inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e invalidità continua a mantenere

la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.

Su questi aspetti si veda pure la DTF 130 V 343.

Due sono, dunque, di norma gli

elementi costitutivi dell'in­va­lidità:

1. il danno alla salute fisica o

psichica (fattore medico)

2. la

diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).

Tra il danno alla salute e

l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato

(fattore causale).

Nell'assicurazione obbligatoria

contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale, naturale ed adeguato,

tra il danno alla salute e l'infortunio.

2.3.2. L'invalidità, concetto

essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di

guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.

D'altro canto, poiché l'incapacità

di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un danno alla

salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente adeguati

accertamenti medici che rilevino il danno in questione.

Spetta al medico fornire una

precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un

esatto quadro degli impedimenti che egli incontra nell'esplicare determinate

funzioni.

Il medico indicherà per prima

cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali

sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.

Egli valuterà finalmente il grado

dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella professione

attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi aspetti, STF I 871/02 del 20 aprile

2004 e STF I 162/01 del 18 marzo 2002).

L'invalidità, proprio perché

concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che

l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con

quello che egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando

la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in

un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti

integrativi (cfr. art. 16 LPGA).

Fatti

I due redditi da porre a

raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su

solide basi, avere un fondamento oggettivo.

La giurisprudenza federale ha,

più volte, confermato il principio che, nella determinazione dell'invalidità,

non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica del danno

alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi sulle

conseguenze economiche di tale danno.

Il TF ha avuto modo di confermare

che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro stabile si può

far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire pienamente presso

la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua capacità lavorativa

(STF U 25/94 del 30 giugno 1994).

La perdita di guadagno effettiva

può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se - le

condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in

generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si

avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività

ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al

massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una

prestazione di lavoro e non a un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss.

consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

Le ragioni, inerenti l'azienda,

che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente capacità di

produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del lavoro

generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile dall'assicurato, che

gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua capacità di lavoro

(RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

I.

Termine: reddito da invalido

La misura dell'attività che si

può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del danno

alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'e­tà, le

attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

Secondo la giurisprudenza, per la

fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che non

riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione

professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito,

rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse

vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o

non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).

Nel valutare la possibilità di

sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità di guadagno non

si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro ma ci si

collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione, cioè, in

cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187,

p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STF del 30 giugno 1994 succitata).

Specifica dell'assicurazione

obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui all'art. 28 cpv. 4 OAINF:

" Se a causa

della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo

l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente

dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'in­validità

i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno

alla salute della stessa gravità."

Considerandi

II. Termine: reddito

conseguibile senza invalidità:

Nel determinare il reddito

conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla

situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura

partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si sarebbe mantenuta

sostanzialmente stabile (cfr. STF del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci

si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche

rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze

ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U168, p. 97 ss.,

consid. 5b; 4a, b).

Il grado di invalidità

corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico

conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da

invalido.

2.3.3

In concreto, dalla decisione su

opposizione impugnata si evince che la CO 1 ha riconosciuto all’assicurata una

rendita d’invalidità del 36% a contare dal 1° gennaio 2023, facendo astrazione

dalla problematica psichica e riferendosi, per quanto concerne la valutazione

della capacità lavorativa residua, alle conclusioni della perizia

amministrativa __________ (doc. 399, p. 12: “Da die psychischen Beschwerden der

Einsprecherin nicht adäquat kausal auf das Unfallereignis vom 15. April 2018

zurückzuführen sind, beurteilt sich die Arbeitsfähigkeit der Einsprecherin nach

den somatischen Beschwerden. Die Einschränkungen aufgrund der psychischen

Gesundheitsstörung sind aufgrund der fehlenden adäquaten Kausalität damit

ausser Acht zu lassen. Gemäss Beurteilung der Gutachter der __________ vom 7.

Oktober 2022 ergibt sich eine Einschränkung der Arbeitsfähigkeit in einer

angepassten Tätigkeit von 20%. Nach Vornahme des Einkommensvergleichs

resultiert ein Invaliditätsgrad von 36%.”).

Con l’impugnativa, il

rappresentante della ricorrente non contesta il valore probatorio della perizia

asim (doc. I, p. 6: “La ricorrente nella presa di posizione del 24 ottobre 2023

(Allegato/Beilage 5) non ha negato il valore probatorio della nuova perizia

medica dell’__________ di __________, (…).”) ma sostiene che, posteriormente al

suo allestimento, sarebbe intervenuto un peggioramento delle condizioni di

salute infortunistiche, sia fisiche che psichiche (doc. I, p. 6: “[Si] Evince

infatti dall’incarto della CO 1, che sono stati mandati alla CO 1 diversi

documenti medici, i quali provano un ulteriore peggioramento dello stato di

salute della ricorrente. Con data 24 ottobre 2023 è stato mandato alla CO 1 il

rapporto della clinica __________ del 27 luglio 2023, dal quale [si] evince una

nuova diagnosi psichica in forma di un disturbo di stress post-traumatico

(Posttraumatische Belastungsstörung) (allegato/Beilage 5). Con data 10 dicembre

2024.

il Dr. med. __________ certifica una incapacità lavorativa della

ricorrente di 100% (allegato/Beilage 8).”).

2.3.4

Questo Tribunale rileva che al

cosiderando 2.2.6. è pervenuto alla conclusione che i disturbi psichici

di cui è portatrice l’insorgente, non costituiscono una conseguenza adeguata

dell’evento traumatico del 15 aprile 2018, di modo che essi non devono essere

presi in considerazione per definire l’esigibilità lavorativa alla base della

determinazione del grado dell’invalidità. Stante ciò, è dunque superfluo

esaminare se, così come lo sostiene l’avv. RA 1, lo stato di salute psichico

dell’assicurata si sarebbe aggravato dopo l’allestimento della perizia

amministrativa.

Da questo profilo, alla CO 1 non

può quindi essere rimproverata alcuna violazione del principio inquisitorio ai

sensi dell’art. 43 cpv. 1 LPGA.

A proposito dell’esigibilità

lavorativa dipendente dalle sequele organiche dell’infortunio, va rilevato

che, secondo la perizia __________, in occasione del noto incidente, RI 1 ha

riportato una frattura della limitante superiore della vertebra di D5, come

pure un trauma toracico con frattura dislocata della 2. costola a destra e

fratture non dislocate delle costole 3 e 4 sempre a destra. Le fratture risultano

stabili dopo terapia conservativa, la vertebra di D5 presenta tuttavia una

lieve deformità a cuneo. Nonostante la guarigione, nel decorso è subentrata una

sindrome algica cronica toraco-vertebrale a carattere misto, nocicettivo

(ortopedico) e neuropatico.

Dopo l’infortunio si è inoltre sviluppata

una sindrome algica cervicale/cervico-brachiale su alterazioni degenerative

plurisegmentali, giudicate preesistenti e rese sintomatiche dall’infortunio

dell’aprile 2018. Al momento delle visite peritali, l’assicurata non accusava

comunque più disturbi di rilievo alla colonna cervicale (cfr. doc. 303, p. 11

s.).

Sempre secondo gli esperti

basilesi, l’evento infortunistico assicurato rappresenta, con verosimiglianza

preponderante, la causa dei disturbi appena elencati, con la precisazione che

la problematica interessante il rachide cervicale ha avuto un effetto soltanto transitorio

sulla capacità lavorativa (cfr. doc. 303, p. 14).

Dal profilo ortopedico,

l’insorgente è stata quindi ritenuta inabile a svolgere la sua precedente

professione di cameriera. Sin dall’infortunio tale attività non è più esigibile

in ragione delle elevate esigenze biomeccaniche interessanti la colonna

toracale che essa comporta (cfr. doc. 303, p. 7, p. 16 e p. 18).

Per contro, in un’attività da

leggera a molto leggera, adatta alla problematica vertebrale e con un’ergonomia

ottimizzata sul posto di lavoro, l’assicurata sarebbe in grado di lavorare in

misura dell’80% (cfr. doc. 303, p. 7: “Verweistätigkeiten sind körperlich

leicht bis sehr leicht, kognitiv einfach und gut strukturiert sowie

automatisiert und überlernt. Solche Tätigkeiten waren ab 04/2019 in einem

Pensum von 80% möglich gewesen (aus orthopädischen Gründen), spätestens

seit 10/2020 ist diese Arbeitsfähigkeit nun aber auf 50% reduziert, dies aus

psychiatrischen Gründen (Entwicklung einer chronischen Schmerzstörung und

depressiven Störung).” – il corsivo è del redattore).

Tutto ben considerato, questa

Corte non vede alcun valido motivo per scostarsi dalle conclusioni a cui sono

giunti i periti basilesi (trattandosi di una perizia esterna ai sensi dell’art.

44.

LPGA, secondo una costante giurisprudenza federale [cfr., fra le tante, la STF 9C_168/2020 del 17 marzo 2021

consid. 3.2 e la giurisprudenza ivi menzionata], per scostarsene

servirebbero degli indizi concreti - in casu inesistenti - suscettibili di far dubitare della sua

fondatezza). Del resto, come visto, esse sono servite da base per

l’emanazione della decisione su opposizione impugnata e il patrocinatore

dell’insorgente non ne contesta il valore probatorio.

In queste condizioni, occorre

ritenere accertato, con un sufficiente grado di verosimiglianza, che - tenuto

conto dei soli postumi residuali organici dell’evento traumatico

dell’aprile 2018 -, RI 1 sarebbe in grado di esercitare un’attività sostitutiva

adeguata in misura dell’80%, così come è stato giustamente stabilito

dall’istituto assicuratore resistente.

2.3.5

Con il ricorso, l’avv. RA 1 fa però valere

che la valutazione della capacità lavorativa residua contenuta nella perizia

amministrativa sarebbe superata, dato che, dopo l’allestimento del referto,

sarebbe subentrato un peggioramento delle condizioni di salute (anche) fisiche.

A sostegno di questa sua tesi, con l’impugnativa e ancora pendente causa, egli

ha prodotto documentazione medica che, nelle sue intenzioni, dimostrerebbe l’intervento

del preteso aggravamento (cfr. doc. I e doc. V + i rispettivi allegati).

Al riguardo, il TCA osserva che,

nella misura in cui concerne la problematica psichica, il rapporto relativo

alla degenza presso la Clinica __________ è irrilevante ai fini del giudizio,

in quanto i disturbi psichici non sono di pertinenza dell’assicuratore

convenuto.

Trattandosi della certificazione

10.

dicembre 2024 del dott. __________, spec. FMH in medicina generale, in base

alla quale l’assicurata sarebbe totalmente inabile sia dal profilo

professionale che nell’espletare le mansioni domestiche, e ciò dal punto di

vista psichico e fisico (cfr. doc. A8), anche quel documento non può essere

ritenuto rilevante ai fini del giudizio. Da una parte, il medico curante ha

preso in considerazione anche la componente psichica che, come visto, non

riguarda la CO 1. Dall’altra, laddove sostiene che vi sarebbe un’incapacità

lavorativa del 100%, non è chiaro se questa sua valutazione si riferisca alla

precedente professione di cameriera oppure anche ad attività sostitutive

adeguate.

Nemmeno i referti 8 febbraio 2023

e 7 febbraio 2025 della dott.ssa __________, Capoclinica presso il Centro per

la terapia del dolore dell’Ospedale __________, appaiono atti a supportare

validamente la tesi difesa dal rappresentante della ricorrente.

Nel primo, il medico curante specialista

ha precisato che da parte del Centro non è in realtà mai stata attestata

un’incapacità lavorativa. Ella ha comunque fatto riferimento al rapporto AI del

24.

settembre 2021 in cui figurava segnatamente che, a quel momento, era in dubbio

se l’insorgente potesse svolgere un’attività adeguata in ragione di

un’ora/un’ora e mezza al giorno. La dott.ssa __________ ha inoltre dichiarato

che la resistenza psichica e fisica dell’assicurata non è nel frattempo

migliorata e che una rilevazione del dolore è stata effettuata per l'ultima

volta nell’ottobre 2022 con un VAS medio di 7/10 (cfr. doc. B2).

In quello datato 7 febbraio 2025,

la specialista ha ribadito che lo stato di salute di RI 1 non è migliorato.

Oltre a un livello elevato di dolore, che le disturba il sonno, ella presenta

difficoltà neuropsicologiche che non le consentono ad esempio di leggere un

libro. Nella gestione della casa, l’assicurata deve rispettare un limite di

carico di 1.5/2 kg e, ancora più importante, introdurre delle pause. In effetti,

quando si sovraccarica, subentrano delle esacerbazioni del dolore che durano

più giorni, e ciò nel contesto di una sensibilizzazione centrale (cfr. doc.

B3).

A tal proposito, questo Tribunale

ricorda che, secondo la perizia amministrativa, la sindrome algica cronica di

cui soffre l’insorgente è imputabile soltanto marginalmente ai postumi somatici

dell’infortunio assicurato e in effetti essa è stata inquadrata nella diagnosi psichiatrica

di disturbo da dolore cronico con fattori somatici e psichici (cfr. supra,

consid. 2.2.5.). Anche le difficoltà neuropsicologiche sono state spiegate,

perlomeno in parte, nel contesto delle diagnosi psichiatriche (cfr. doc. 303,

p. 11). Infine, i disturbi del sonno, di natura non organica, sono stati

anch’essi interpretati prevalentemente nel contesto delle diagnosi

psichiatriche (cfr. doc. 303, p. 13).

In queste condizioni, le

indicazioni contenute nei menzionati referti del Centro per la terapia del

dolore, nella misura in cui tengono evidentemente conto anche della componente

psichiatrica, non possono essere ritenuti rilevanti ai fini del giudizio.

In conclusione, il TCA ritiene

che il patrocinatore della ricorrente non abbia dimostrato che, successivamente

all’elaborazione della perizia amministrativa, sia subentrato un peggioramento

dello stato di salute infortunistico. Resta pertanto attuale la valutazione

della capacità lavorativa residua formulata dagli esperti dell’__________,

secondo i quali, in attività alternative adeguate, l’insorgente presenta un’abilità

lavorativa dell’80%.

Da notare che anche nella

sentenza 32.2024.95 e 32.2025.35 del 20 giugno 2025, emanata in materia di

assicurazione per l’invalidità, facendo essenzialmente capo alle valutazioni del

SMR, questo Tribunale è giunto alla conclusione che la situazione medica (in

quell’ambito comprensiva anche della componente psichiatrica) dell’assicurata è

rimasta sostanzialmente invariata rispetto alla perizia __________ (cfr. il

consid. 2.7. di quel giudizio).

2.3.6

Trattandosi degli aspetti

economici legati alla determinazione del grado dell’invalidità, va

constatato che il rappresentante della ricorrente non ha sollevato

alcuna specifica obiezione a proposito delle modalità con cui l’istituto

assicuratore resistente ha determinato i redditi ipotetici (reddito da valido

[fr. 68'340.84/anno] e da invalido [fr. 43'742.54/anno]) (cfr. doc. I e doc. V).

Questa Corte non ha pertanto

validi motivi per scostarsene.

Ora, raffrontando il reddito da

valido di fr. 68'340.84 con quello da invalido di fr. 43'742.54, si ottiene un

grado d’invalidità del 35.99%, arrotondato al 36% secondo la giurisprudenza

di cui alla DTF 130 V 121.

La decisione su opposizione

impugnata mediante la quale all’assicurata è stata assegnata una rendita

d’invalidità del 36%, deve dunque essere confermata.

2.4

L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore

fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice,

rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio

e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

In data 1° gennaio 2021 è entrata

in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora

unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è entrato in

vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a

prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo

prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese

processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Trattandosi di una controversia

relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha previsto di prelevare le

spese (cfr. STCA 35.2021.9 del 20 settembre 2021 consid. 2.12; 35.2021.58 del

18.

ottobre 2021 consid. 2.12).

Sul tema, cfr. anche STF

9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022

KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio

2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi,

Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les

tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin

2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107); Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato

del 21 agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4

maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la

modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al

Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008

(Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al

Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto».

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti