35.2025.2
Discussa la questione di sapere se i disturbi psichici costituivano una conseguenza adeguata dell'infortunio e l'entità della rendita d'invalidità tenuto conto dei soli postumi organici
21 agosto 2025Italiano45 min
dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'invalidità
Source ti.ch
Incarto
n.
35.2025.2
mm
Lugano
21 agosto 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Maurizio Macchi, cancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 6 gennaio 2025 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 20
novembre 2024 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro
gli infortuni
ritenuto in fatto
1.1. In data 15 aprile 2018, RI 1, nata
nel 1962, dipendente del “__________” di __________ in qualità di cameriera e,
perciò, assicurata d’obbligo contro gli infortuni e le malattie professionali
presso la CO 1, è rimasta vittima di un incidente della circolazione stradale,
allorquando si trovata sul sedile posteriore destro dell’autovettura guidata
dal suo compagno. A causa di ciò, ella ha riportato, secondo il rapporto di
uscita 14 maggio 2018 dell’Ospedale __________, una frattura del complesso
zigomatico-mascellare destro e un trauma toracico con frattura delle costole
(2-4) a destra, contusione polmonare a destra, nonché frattura da impressione
del corpo vertebrale di D5.
L’istituto assicuratore ha
assunto il caso e ha corrisposto le prestazioni di legge.
1.2. Con sentenza 35.2021.18 del 6
settembre 2021, cresciuta incontestata in giudicato, il TCA ha annullato la
decisione su opposizione del 17 dicembre 2020, mediante la quale la CO 1 (di
seguito: CO 1) aveva dichiarato estinto dal 1° febbraio 2020 il diritto alle
prestazioni dipendente dall’evento traumatico dell’aprile 2018, e ha rinviato
gli atti all’amministrazione per complemento istruttorio e nuova decisione.
1.3. Dando seguito a quanto disposto da
questa Corte, nel febbraio 2022, l’assicuratore LAINF ha attribuito all’__________,
Centro di competenza dell’Ospedale universitario di __________ (di seguito: __________),
l’incarico di periziare l’assicurata dal profilo psichiatrico, ortopedico,
neurologico, neuropsicologico, oftalmologico e pneumologico.
Le consultazioni peritali hanno
avuto luogo nel corso del mese di aprile 2022.
Il referto peritale è datato 7
ottobre 2022.
In data 14 febbraio 2023, il
patrocinatore dell’assicurata ha formulato le proprie osservazioni sul rapporto
peritale dell’__________.
1.4. Con decisione formale del 4 aprile
2024, accertato preliminarmente che la problematica psichica non costituirebbe
una conseguenza adeguata dell’infortunio assicurato, la CO 1 ha posto fine alle
prestazioni di corta durata (cura medica + indennità giornaliera) dal 31
dicembre 2022, ha assegnato una rendita d’invalidità del 36% a far tempo dal 1°
gennaio 2023 e un’indennità per menomazione dell’integrità (IMI) del 10% pari a
un capitale di fr. 14'820, ha negato il diritto all’assegno per grandi invalidi
(AGI) e ha ammesso il diritto alle prestazioni di cura dopo la fissazione della
rendita nella forma di una visita ortopedica di controllo/anno, di 1-2 sedute
di fisioterapia/mese e di massaggi/chiropratica al bisogno (doc. 382).
A seguito dell’opposizione
interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurata (cfr. doc. 386), in data 20
novembre 2024, la CO 1 ha confermato il suo primo provvedimento (doc. 399).
1.5. Con tempestivo ricorso del 6
gennaio 2025, RI 1, sempre rappresentata dall’avv. RA 1, ha chiesto che,
annullata la decisione su opposizione impugnata e ammessa l’adeguatezza del
nesso causale tra le turbe psichiche e l’infortunio assicurato, l’assicuratore
convenuto venga condannato a riconoscerle una rendita d’invalidità del 50%
almeno, un’IMI anche per i disturbi psichici oltre agli interessi di mora, come
pure un’AGI dovuto per la problematica psichica.
Innanzitutto, il rappresentante
della ricorrente si è pronunciato in questi termini a proposito della pretesa
assenza di un nesso causale adeguato tra i disturbi psichici e l’infortunio:
" (…) Al
punto 3.14 la CO 1 si riferisce alla giurisprudenza del Tribunale federale
riguardo alla “Psycho-Praxis”, che sarebbe applicabile nel caso concreto della
ricorrente. Anche a questo punto vale ricordare il principio procedurale “iura
novit curia “. Anche la classificazione dell’incidente avvenuto il 15.04.2018
deve essere fatta dal lodevole Tribunale cantonale delle assicurazioni.
… Riguardo il punto 3.15, spetta al lodevole Tribunale cantonale
delle assicurazioni stabilire se nella fattispecie ci sono delle circostanze
concomitanti particolarmente drammatiche o una particolare spettacolarità
dell’infortunio.
… Al punto 3.16 la CO 1 si riferisce alla decisione del Tribunale
federale 8C_596/2022 del 11 gennaio 2022, per negare nella fattispecie la
gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la
loro idoneità, secondo l’esperienza, a determinare disturbi psichici. La
decisione citata dalla CO 1 non è direttamente applicabile per il caso della
ricorrente. Come [si, n.d.r.] evince infatti dagli atti, la ricorrente durante
l’incidente del 15.04.2018 ha subito diverse fratture gravi, che vengono
enumerate dettagliatamente nella perizia medica dell’__________ del 7 ottobre
2022. Questo criterio deve dunque essere preso in considerazione.
… Le decisioni del Tribunale federale che vengono citate dalla CO
1 al punto 3.17 non sono direttamente applicabili nel caso della ricorrente.
[Si] Evince infatti dagli atti della CO 1 che la ricorrente si trova tuttora in
trattamento medico legato all’incidente del 15.04.2018. Dunque, da più di sei
anni la ricorrente si trova in trattamento medico per via dell’infortunio del
15.04.2018. Il criterio della durata eccezionalmente lunga della cura medica
deve essere considerato debitamente.
… Al punto 3.18 la CO 1 nega giustamente il criterio della cura
medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell’infortunio.
… Al punto 3.19 la CO 1 si riferisce a diverse decisioni del
Tribunale federale (non direttamente applicabili nella fattispecie), per poi
volere in modo incorretto negare il criterio del decorso sfavorevole della cura
e le complicazioni rilevanti intervenute. Innanzitutto, [si] evince dalla
perizia medica dell’__________ del 7 ottobre 2022, quante terapie e quante
complicazioni ci sono state a causa delle diverse fratture subite dalla
ricorrente. Inoltre [si] evince dagli atti della CO 1 che la ricorrente ha
dovuto recarsi per due mesi stazionario nella clinica di __________ dal
01.06.2023 fino al 27.07.2023 (vedere allegato/Beilage 5 ed i documenti medici
inoltrati alla CO 1). Inoltre, la ricorrente ha dovuto diverse volte recarsi da
medici anche dopo essere stata visitata all’__________ di __________ per la
perizia medica. Anche a questo punto, la ricorrente si riferisce inoltre al
principio “iura novit curia”. Comunque, il criterio deve essere preso in
considerazione.
… Al punto 3.20 la CO 1 vuole in modo incorretto negare il
criterio del grado e della durata dell’incapacità lavorativa dovuta alle
lesioni fisiche. Dagli atti della CO 1 [si] evince infatti la lunga durata
della incapacità lavorativa della ricorrente dovuta alle lesioni fisiche
causate dall’infortunio del 15.04.2018. Inoltre bisogna pure prendere in
considerazione l’ulteriore peggioramento dello stato di salute della
ricorrente, come viene confermato dal Dr. med. __________ (allegato/Beilage 8).
… Al punto 3.21 la CO 1 ritiene ingiustamente e contrariamente ai
documenti medici negli atti e contrariamente alla perizia medica dell’__________
di __________ che il criterio dei disturbi somatici persistenti non sarebbe da
prendere in considerazione. Anche riguardo a questo criterio, la ricorrente si
riferisce al principio procedurale “iura novit curia”.
… Al punto 3.22 la CO 1 ritiene in modo incorretto come risultato
che non ci siano abbastanza criteri ai sensi della “Psycho-Praxis” (DTF 115 V
133), per poter confermare nella fattispecie l’adeguatezza del nesso di
causalità tra l’infortunio del 15.04.2018 e i disturbi psichici della
ricorrente sviluppati successivamente all’infortunio. Anche qui, la ricorrente
si riferisce al principio procedurale “iura novit curia”.” (doc. I, p. 7 ss.)
D’altro canto, egli sostiene che
l’amministrazione avrebbe violato l’art. 43 LPGA, nella misura in cui avrebbe
omesso di accertare il preteso peggioramento delle condizioni di salute
infortunistiche, somatiche e psichiche, che sarebbe intervenuto dopo l’esecuzione
della perizia amministrativa, comprovato, a sua dire, dalla documentazione
medica prodotta nel frattempo:
" (…) Al
punto 3.10 la CO 1 ritiene che non ci sia una violazione dell’art. 43 LPGA. A
questo punto si deve ribadire che la CO 1 ha violato l’art.43 LPGA., non avendo
fatto ulteriori accertamenti presso i medici trattanti della ricorrente
riguardo a un ulteriore peggioramento dello stato di salute della ricorrente
dal punto di vista somatico e psichico. [Si] Evince infatti dall’incarto della CO
1, che sono stati mandati alla CO 1 diversi documenti medici, i quali provano
un ulteriore peggioramento dello stato di salute della ricorrente. Con data 24
ottobre 2023 è stato mandato alla CO 1 il rapporto della clinica __________ del
27 luglio 2023, dal quale [si] evince una nuova diagnosi psichica in forma di
un disturbo di stress post-traumatico (Posttraumatische Belastungsstörung)
(allegato/Beilage 5). Con data 10 dicembre 2024 il Dr. med. __________
certifica una incapacità lavorativa della ricorrente del 100% (allegato/Beilage
8). Visti questi documenti medici, la CO 1 avrebbe dovuto completare
l’istruttoria ai sensi dell’art. 43 LPGA, anche se la CO 1 non lo ritiene
necessario, perché vuole negare il nesso di causalità adeguata dei problemi
psichici della ricorrente con l’incidente del 15.04.2018.” (doc. I, p. 6 s.)
Infine, trattandosi dell’entità
dell’IMI, del mancato riconoscimento degli interessi di mora e del diritto
all’AGI, il rappresentante dell’assicurata si limita a fare riferimento al
principio “iura novit curia” (cfr. doc. I, p. 9).
1.6. La CO 1, in risposta, ha postulato
che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto
occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.7. In data 10 febbraio 2025, l’avv. RA
1 ha versato agli atti ulteriore documentazione medica e si è riconfermato
nelle proprie conclusioni (doc. V + allegati).
Il 21 febbraio 2025,
l’assicuratore resistente ha informato questa Corte di non avere osservazioni
da presentare (doc. IX).
1.8. Il 20 giugno 2025 il TCA ha emanato
la propria sentenza nelle cause parallele in materia di assicurazione per
l’invalidità (inc. 32.2024.95 e 32.2025.35)
considerato in diritto
2.1. In concreto, risultano litigiosi
l’entità della rendita d’invalidità spettante all’assicurata, quella dell’IMI,
come pure il diritto a un AGI.
Preliminarmente, questo Tribunale
è comunque chiamato a esaminare se la CO 1 era legittimata a negare l’esistenza
di un nesso di causalità adeguata tra i disturbi psichici e l’evento
infortunistico del 15 aprile 2018, oppure no.
2.2. Disturbi psichici: causalità
adeguata con l’infortunio dell’aprile 2018?
2.2.1. Secondo l’art. 6 cpv. 1 LAINF, per
quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni assicurative sono effettuate
in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non professionali e di malattie
professionali.
2.2.2. Il diritto alle prestazioni
risultante da un infortunio assicurato presuppone l’esistenza di un nesso di
causalità naturale tra l’evento dannoso e il danno alla salute. Questa
condizione è adempiuta qualora si possa ammettere che, senza l'evento
infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si
sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia
stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che
l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un
danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che
l'evento appaia come una conditio sine qua non del danno. È questione di
fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un
nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si
determinano secondo il principio della probabilità preponderante -
insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile
generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di
assicurazioni sociali (DTF 129 V 177 consid. 3. p. 181, 402 consid. 4.3 p.
406).
Se un infortunio ha semplicemente
scatenato un processo che sarebbe comunque insorto anche senza questo evento,
il nesso di causalità naturale tra i disturbi accusati dall’assicurato e
l’infortunio deve essere negato se lo stato morboso preesistente è ritornato ad
essere quello che era prima dell’infortunio (status quo ante) oppure se
ha raggiunto lo stadio che sarebbe prima o poi subentrato anche senza
l'infortunio (status quo sine) (RAMI 1992 U 142 p. 75 consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U.
Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der
Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).
2.2.3. Il diritto alle prestazioni
assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata
tra l’evento dannoso e il danno alla salute. In caso di danno alla salute
fisica, il nesso di causalità adeguata è generalmente ammesso, dal momento in
cui è accertata la causalità naturale (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5b/bb p.
103).
Per contro, la giurisprudenza ha
elaborato più criteri per valutare l’adeguatezza del nesso di causalità tra un
infortunio e dei disturbi psichici sviluppati successivamente dalla vittima.
Essa ha dapprima classificato gli infortuni in tre categorie, a seconda della
dinamica: gli infortuni insignificanti o leggeri (per esempio, una caduta o
scivolata banale), gli infortuni di media gravità e gli infortuni gravi. Per
procedere a tale classificazione, non si deve considerare il modo in cui
l’infortunio è stato vissuto dall’interessato ma piuttosto l’evento traumatico
in quanto tale da un punto di vista oggettivo. In presenza di un infortunio di
media gravità, occorre prendere in considerazione un certo numero di criteri,
di cui i più importanti sono:
- le
circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare
spettacolarità dell'infortunio;
- la
gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la
loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;
- la durata eccezionalmente
lunga della cura medica;
- i disturbi somatici
persistenti;
- la
cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;
- il
decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;
- il
grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.
Non in ogni caso è necessario che
tutti i criteri appena menzionati siano presenti. La presenza di un unico
criterio può bastare per ammettere l'adeguatezza del nesso di causalità quando
l'infortunio va classificato fra quelli al limite della categoria degli eventi
gravi. Per contro, in presenza di un infortunio che si situa al limite di
quelli insignificanti o leggeri, le circostanze da considerare devono cumularsi
oppure rivestire un'importanza particolare affinché si possa ammettere il
carattere adeguato del nesso di causalità (DTF 115 V 140 s., consid. 6c/aa e bb
e 409 s., consid. 5c/aa e bb, 117 V 384, consid. 4c; RAMI 2002 U 449, p. 53 ss.
consid. 4a).
2.2.4. Nel caso di specie, con la decisione
formale del 4 aprile 2024, poi confermata con la decisione su opposizione
impugnata, la CO 1 ha negato l’esistenza di un nesso di causalità adeguata
tra l’infortunio assicurato e i disturbi psichici, in applicazione della
giurisprudenza relativa all'evoluzione
psichica abnorme conseguente
a infortunio (“psico-prassi” - DTF 115 V 133).
Più precisamente,
l’amministrazione ha classificato il sinistro occorso alla ricorrente, tutt’al
più, nella categoria degli infortuni di media gravità propriamente detta e ha
negato l’adempimento dei criteri di rilievo elaborati dalla giurisprudenza
federale (trattandosi del criterio dei disturbi somatici persistenti, nella
decisione formale essa ha sostenuto che, se realizzato, lo sarebbe in ogni caso
nella forma non qualificata [cfr. doc. 380, p. 5]; con la decisione su
opposizione, l’assicuratore ha semplicemente lasciato aperta la questione di
una sua realizzazione [doc. 399, p. 11]).
Con la propria impugnativa, il
patrocinatore dell’assicurata lascia al Tribunale il compito di definire la
gravità dell’evento traumatico in discussione e pretende che - fatta eccezione
per quello della cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti
dell’infortunio -, tutti gli altri criteri di rilievo sarebbero soddisfatti
nella presente fattispecie (cfr. doc. I).
2.2.5. Dalle carte processuali risulta che,
nel corso del mese di aprile 2022, le condizioni di salute dell’insorgente sono
state oggetto d’indagini pluridisciplinari presso l’__________ di __________, dal
profilo psichiatrico a cura della dott.ssa __________, spec. FMH in psichiatria
e psicoterapia e perito SIM.
Sul piano psichico, il perito amministrativo
ha diagnosticato un disturbo da dolore cronico con fattori somatici e psichici
(ICD-10: F45.41), anamnesticamente un episodio depressivo, in parziale remissione
al momento del consulto (DD nella forma di un leggero episodio depressivo)
(ICD-10: F32.4/DD F32.0), un disturbo neuropsicologico di media gravità con
ridotta resistenza, accresciuta stanchezza, tempo di lavoro mentale e pratico
chiaramente rallentato, ridotte prestazioni dal punto di vista dell’attenzione
e della concentrazione, come pure nelle funzioni esecutive, nonché un’insonnia
di origine non organica, più probabilmente nel contesto delle precedenti diagnosi
(doc. 303, p. 57).
Le diagnosi appena citate sono
poi state ritenute costituire, con verosimiglianza preponderante, delle
conseguenze naturali dell’infortunio assicurato (doc. 303, p. 14).
Chiamato a pronunciarsi in merito
all’adeguatezza del nesso di causalità, il TCA rileva preliminarmente che, in base alla perizia __________, in
occasione dell’evento infortunistico dell’aprile 2017, l’assicurata ha
riportato una possibile lesione cerebrale traumatica lieve (Mild Traumatic Brain
Injury) (cfr. doc. 303, p. 13: “Mögliche leichte
traumatische Hirnverletzung nach EFNS 2012”). Ora, quand’anche si volesse
considerare accertata l’insorgenza di quel danno alla salute, il nesso di
causalità adeguata dovrebbe comunque essere valutato secondo le regole inerenti
all’evoluzione psichica abnorme conseguente a infortunio ai sensi della DTF 115
V 133 (cfr. STF 8C_130/2024 del 23 agosto 2024 consid. 5.2.3; 8C_565/2022 del
23 maggio 2023 consid. 3.2.3, pubblicata in SVR 10/2023 UV n. 42 p. 149 ss.; 8C_75/2016
del 18 aprile 2016 consid. 4.2 e i riferimenti ivi citati; si veda pure la STF
8C_66/2021 del 6 luglio 2021 consid. 5.3.1).
Fatta questa premessa, per
valutare l’adeguatezza, occorre in primo luogo procedere alla classificazione
dell’evento occorso all’assicurata il 15 aprile 2018.
Dal rapporto 18 maggio 2018 della
Polizia cantonale di __________ risulta quanto segue in merito alla dinamica
dell’incidente della circolazione stradale che ha visto coinvolta la ricorrente:
" (…) Objekt
1 [autoveicolo sul quale viaggiava RI 1, n.d.r.] fuhr auf der Allmendstrasse
Richtung Ettenhausen mit ca. 40-50 km/h. Objekt 2 fuhr auf der Allmendstrasse
Richtung __________. Objekt 1 kam aufgrund Vornehmen einer Verrichtung auf die
Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem korrekt fahrenden Objekt 2 frontal. Zwei Personen wurden bei der Kollision verletzt. An beiden
Fahrzeugen entstand Sachschaden.” (doc. 12, p. 7)
Da notare che l’assicurata ha
dichiarato che, al momento dello scontro, dormiva sul sedile posteriore
dell’autovettura e, perciò, di non poter fornire informazioni circa la dinamica
dell’incidente (doc. 12, p. 5).
Dal rapporto di uscita
dell’Ospedale __________, dove l’insorgente è rimasta degente durante il
periodo 15-24 aprile 2018, risultano le diagnosi di frattura del complesso
zigomatico-mascellare destro e di trauma toracico con fratture delle costole in
serie (2-4) a destra, contusione polmonare a destra, nonché frattura da
compressione della limitante superiore del corpo vertebrale di D5 (doc. 8, p.
1).
Trattandosi degli altri due
protagonisti, il primo (conducente del veicolo 1) è rimasto illeso, il secondo
(conducente del veicolo 2) ha riportato solo lievi ferite (cfr. doc. 12, p. 6).
Secondo
la giurisprudenza, per classificare l’infortunio in una delle tre categorie, ci
si deve unicamente fondare, da
un punto di vista oggettivo, sull’evento infortunistico in quanto tale.
Sono determinanti le forze generate dall’infortunio e non le conseguenze che ne
sono derivate. La gravità delle lesioni riportate – che costituisce l’uno dei
criteri oggettivi per giudicare il carattere adeguato del nesso di causalità –
deve essere presa in considerazione in questa fase unicamente nella misura in
cui fornisce un’indicazione circa le forze in gioco al momento del sinistro (cfr.
SVR 2023 UV n. 37 p. 131, 8C_698/2022 consid. 6.2 con riferimenti; DTF 140 V 356 consid.
5.1; STF 8C_596/2022 dell’11 gennaio 2023 consid. 4.4.1 e riferimenti; 8C_663/2019
del 9 giugno 2020 consid. 4.3.2; 8C_567/2017 del 12 marzo 2018 consid. 5.1 e
riferimenti).
Tenuto
conto della dinamica del sinistro in oggetto, il TCA ritiene che l’assicurata
sia rimasta vittima di un infortunio di media gravità in senso stretto,
così come giustamente stabilito dall’amministrazione.
A titolo di confronto, va
segnalato che l’Alta Corte federale ha proceduto a un’identica classificazione ad
esempio in una sentenza 8C_131/2021 del 2 agosto 2021 consid. 6.2.1 e 6.2.2,
concernente un assicurato il cui furgone si era scontrato frontalmente con
un’autovettura che viaggiava in direzione opposta, la quale era finita sulla
corsia di contromano. Entrambi i veicoli avevano subito un danno totale e per
estrarre l’assicurato dall’abitacolo erano dovuti intervenire i pompieri. In
base agli atti, la collisione era sicuramente stata violenta, benché non fosse
stato possibile definire l’esatta velocità dei veicoli (60 km/h secondo
l’assicurato, 60/70 km/h secondo colei che ha causato l’incidente).
In quell’occasione, il TF ha inoltre
indicato che, in sue precedenti pronunzie, collisioni avvenute a velocità
paragonabili e pure maggiori, erano state qualificate quali infortuni di media
gravità in senso stretto (“Sodann zeigt die vom kantonalen Gericht zitierte
Kasuistik, dass das Bundesgericht Kollisionen mit vergleichbaren und auch
höheren Geschwindigkeiten als mittelschwere Unfälle im engeren Sinn einstufte
(vgl. die Praxisübersicht in der nicht publ. E. 3.4.1
des Urteils BGE 137 V 199; Urteil 8C_996/2010 vom 14. März 2011 E. 7.1 und 7.3).”).
In tale
eventualità, il giudice è tenuto a valutare le circostanze connesse con
l’infortunio, secondo i criteri elaborati dal Tribunale federale e qui evocati
al consid. 2.2.3. Per ammettere l’adeguatezza del nesso causale, è necessario
che un fattore fosse presente in maniera particolarmente incisiva oppure
l’intervento di più criteri.
In una sentenza 8C_897/2009 del
29 gennaio 2010 consid. 4.5, pubblicata in SVR 2010 UV Nr. 25 p. 100 s., il TF
ha ribadito che - in caso di infortuni che fanno parte della categoria di grado
medio vera e propria -, devono essere adempiuti almeno tre dei criteri
di rilievo affinché possa essere riconosciuta l’esistenza del nesso causale
adeguato.
A titolo di premessa, occorre
osservare che nell'apprezzamento dell’adeguatezza del nesso di causalità in
materia di turbe psichiche, vanno considerati unicamente i disturbi di
natura somatica che si trovano in una relazione di causalità, naturale e
adeguata, con il sinistro assicurato (cfr. RAMI 1999 U 341 p. 409 e RAMI
1993 U 166, p. 94 consid. 2c e riferimenti).
Sempre in questo contesto, va
precisato che i disturbi che si impongono come somatici, ma che non possono
però essere spiegati a sufficienza dal profilo organico, non devono essere
presi in considerazione (cfr. STF 8C_1044/2010 del 12 maggio 2011 consid.
4.4.4: “Die als körperlich imponierenden organisch jedoch nicht hinreichend
erklärbaren Beschwerden sind bei einer Prüfung der Adäquanz nach BGE 115 V 133
nicht in die Beurteilung einzubeziehen (Urteil 8C_825/2008 vom 9. April 2009 E.
4.6)”).
Alla luce della casistica in
materia d’incidenti della circolazione, l'evento occorso all'insorgente non
risulta né particolarmente drammatico né spettacolare per come si è
svolto (in questo senso, si veda, ad esempio, la STF 8C_131/2021 citata in
precedenza, consid. 6.4.2: “Es
sind keine Umstände ersichtlich, mit denen sich dieses Kriterium begründen
liesse. Entgegen dem Beschwerdeführer vermag daran auch nichts zu ändern, dass
er im Fahrzeug eingeklemmt wurde. Das Kriterium wurde zu Recht verneint.”).
È utile precisare che, secondo la
giurisprudenza, il criterio in questione è da valutare oggettivamente e non in
base alle sensazioni soggettive, rispettivamente ai sentimenti di paura provati
dalla persona assicurata. In ogni infortunio di media gravità è insita una
certa spettacolarità, la quale non è tuttavia ancora sufficiente per ritenere
adempiuto il criterio (STF 8C_560/2015 del 29 aprile 2016, consid. 4.4.1 e
rinvii; DTF 137 V 199 consid. 3.5.1 non pubblicato). Occorre considerare la
dinamica dell'infortunio in quanto tale e non il danno alla salute che ne è
conseguito. Non si tiene conto del successivo processo di guarigione (STF
8C_738/2011 del 3 febbraio 2012, consid. 7.3.1).
Può peraltro essere lasciata
aperta la questione di sapere se il fatto che la ricorrente al momento della
collisione dormisse e che perciò non ricordi nulla dell’incidente, è atto a
escludere a priori l’adempimento del criterio in discussione (su questo
aspetto, si vedano le STF 8C_818/2015 del 15 novembre 2016 consid. 6;
8C_584/2010 dell’11 marzo 2011 consid. 4.3.2; 8C_624/2010 del 3 dicembre 2010
consid. 4.2.1).
Per quanto concerne il fattore
della gravità o della particolare caratteristica delle lesioni riportate,
secondo gli specialisti dell’__________, in occasione dell’infortunio
dell’aprile 2018, l’insorgente ha riportato una frattura complessa del
complesso zigomatico-mascellare destro, un trauma toracico con frattura delle
costole (2-4) a destra, una contusione polmonare a destra, nonché una frattura
da impressione della limitante superiore del corpo vertebrale di D5 (doc. 303,
p. 7).
La
degenza iniziale, a margine della quale l’assicurata è stata sottoposta a un intervento
di riposizionamento, osteosintesi e inserimento di una piastra a livello
orbitale destro (le altre sequele, segnatamente la frattura vertebrale, non
hanno richiesto particolari terapie), è durata una decina di giorni (15-24
aprile 2018).
A proposito del criterio in
questione, la giurisprudenza ha precisato che il fatto che le conseguenze
infortunistiche abbiano costretto l’assicurato a cambiare professione, non
basta per ritenerlo soddisfatto. È necessaria l’esistenza di lesioni fisiche
gravi o, trattandosi della loro particolare natura, di lesioni interessanti
organi ai quali l’uomo attribuisce una particolare importanza soggettiva come
ad esempio la perdita di un occhio oppure la mutilazione della mano dominante (cfr.
STF 8C_566/2013 del 18 agosto 2014 consid. 6.2.2).
Stante quanto precede, secondo il
TCA, in concreto non si può parlare di lesioni gravi o particolarmente
caratteristiche (in questo senso, si vedano la STF 8C_651/2024 del 27 marzo 2025 consid. 5.4.3.3,
riguardante un assicurato che, colpito da sconosciuti alla regione temporale
destra con un oggetto contundente, aveva riportato una frattura
zigomatica-mascellare scomposta con coinvolgimento del pavimento orbitario, la
STF 8C_565/2022 del 23 maggio 2023 consid. 4.2.4, concernente un assicurato che
a seguito di un incidente della circolazione stradale, aveva lamentato la
frattura dell’osso proprio del naso e la frattura composta della parete
anteriore e laterale del seno mascellare e la STF 8C_705/2020 del 28 aprile
2021 consid. 6.2, riguardante un assicurato vittima di un’aggressione da parte
di un amico, che aveva riportato fratture multiple a livello del naso, del
setto e del pavimento orbitario).
Pure
inadempiuto è il criterio della cura medica errata che aggrava notevolmente
gli esiti dell'infortunio. Dalla documentazione a disposizione non emerge
infatti alcun elemento a favore di una cura errata delle sequele infortunistiche
di natura organica, ciò che anche il patrocinatore della ricorrente riconosce esplicitamente
(cfr. doc. I, p. 8).
Questo Tribunale ritiene che non si possa neppure sostenere
che la cura medica dipendente dall'evento infortunistico sia stata
eccezionalmente lunga.
Dagli atti di causa emerge
infatti che, a parte l’iniziale degenza (15-24 aprile 2018) presso la Clinica
di chirurgia della mano e plastica dell’Ospedale __________, nel corso della
quale è stato praticato un solo intervento chirurgico (cfr. doc. 8), le cure
prestate alla ricorrente si sono sempre svolte su base ambulatoriale e sono
consistite essenzialmente in accertamenti diagnostici (clinici e strumentali),
in consulti specialistici, in visite di controllo, nell’assunzione di farmaci
analgesici/antinfiammatori, antiepilettici, ansiolitici e antidepressivi, così
come nell’esecuzione di fisioterapia, di ergoterapia e di psicoterapia.
La degenza del giugno-luglio 2023
(cfr. doc. I, p. 8) presso la Clinica __________, nella misura in cui mirava a
un trattamento multimodale integrato psichiatrico-psicoterapico e a
un’ottimizzazione della psicofarmacoterapia (cfr. doc. 333, p. 6), non può
essere presa in considerazione nella valutazione dell’adeguatezza del nesso
causale in applicazione della psico-prassi.
Ora, conformemente alla
giurisprudenza, provvedimenti diagnostici e semplici visite di controllo (cfr.
STF 8C_327/2008 del 16 febbraio 2009 consid. 4.2), come pure la
somministrazione di farmaci antidolorifici (cfr. STF 8C_507/2010 del 18 ottobre
2010 consid. 5.3.4), non fanno parte della cura medica ai sensi del criterio in
discussione. Inoltre, provvedimenti quali la fisioterapia, la chiropratica,
l’agopuntura, la terapia cranio-sacrale, l’osteopatia, nonché le sedute di
neuropsicologia/psicoterapia, non possono essere definiti come particolarmente
gravosi (cfr. STF 8C_726/2010 del 19 novembre 2010 consid. 4.1.3 e 8C_655/2010
del 15 novembre 2010 consid. 4.2.4 e riferimenti).
Il TF ha del resto deciso in
questo senso in una sentenza 8C_401/2009 del 10 settembre 2009 consid. 3.4.3,
riguardante un assicurato, vittima di un trauma distorsivo cervicale, che aveva
beneficiato, oltre a una terapia antidolorifica medicamentosa, di una
riabilitazione stazionaria e di fisioterapia ambulatoriale, nonché, in seguito,
anche di cure psichiatriche/psicoterapiche, e in una sentenza 8C_387/2011 del
20 settembre 2011 consid. 3.3.3, concernente un assicurato, vittima di un
incidente stradale con commotio cerebri e contusione del rachide
lombare, il cui trattamento era consistito essenzialmente in controlli presso
il medico curante e in sedute di fisioterapia. L’Alta Corte ha ritenuto che
nemmeno la degenza in clinica nel periodo 20 novembre 2007-17 gennaio 2008, la
seguente ergoterapia ambulatoriale e l’ulteriore ospedalizzazione dal 20 luglio
al 21 agosto 2008, potevano giustificare la realizzazione di questo criterio,
precisato che per la realizzazione del criterio della specifica cura medica
protratta e gravosa, la prassi pone delle esigenze decisamente più elevate.
Laddove il patrocinatore
dell’insorgente fa valere che il criterio qui in esame sarebbe soddisfatto per
il motivo che la necessità di una cura medica è a tutt’oggi ancora data,
trascorsi oltre 6 anni dal sinistro (cfr. doc. I, p. 8), va precisato che,
secondo la giurisprudenza federale, l'aspetto
temporale non è in quanto tale decisivo, mentre bisogna considerare la
natura e l'intensità della cura
medica e se ci si deve attendere un miglioramento dello stato di salute della
persona assicurata (cfr., fra le tante, la DTF 148 V 138 consid. 5.3.1;
STF 8C_585/2017 del 16 ottobre 2018 consid. 6.3).
In questo contesto, va rilevato
che, in base alle conclusioni dei periti __________, dal profilo somatico la
stabilizzazione dello stato di salute infortunistico è intervenuta a distanza
di 12 mesi dall’infortunio, i provvedimenti da loro proposti mirando a
prevenire peggioramenti (cfr. doc. 303, p. 7 e 15 s.).
D’altro canto, posto che vanno
qui considerate esclusivamente le conseguenze organiche dell’infortunio,
non si può tenere conto del fatto che, sempre secondo gli specialisti __________,
una prosecuzione delle cure psichiatriche e psicoterapiche risulterebbe
medicalmente indicata (cfr. doc. 303, p. 7 e 15 s.).
Anche
il criterio del decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti
intervenute non è adempiuto.
In
merito è utile sottolineare che dalla cura medica e dai notevoli disturbi non
si può dedurre un decorso sfavorevole e/o delle complicazioni rilevanti. Sono
inoltre necessarie delle circostanze particolari che hanno pregiudicato la
guarigione, in casu inesistenti. L’assunzione di molti medicamenti e
l’esecuzione di diverse terapie non basta per ammettere questo criterio. Lo
stesso vale per il fatto che, nonostante regolari terapie, l’assicurato lamenta
ancora disturbi e non ha raggiunto una (completa) capacità lavorativa (cfr. STF
8C_80/2009 del 5 giugno 2009 consid. 6.5 e riferimenti).
Nella presente fattispecie, dalla
perizia amministrativa elaborata dall’__________ emerge in modo chiaro che se,
nonostante i trattamenti terapeutici ai quali è stata sottoposta, la ricorrente
ha continuato a lamentare disturbi, soprattutto a livello del rachide toracale,
è perché si è nel frattempo sovrapposta una problematica di natura psichica
(cfr. doc. 303, p. 13: “Aus orthopädischer Sicht ergibt sich der Eindruck einer
Inkonsistenz zwischen den subjektiv beklagten Beschwerden und den
objektivierbaren Befunden im Sinne einer Symptomverdeutlichung der
BWS-Beschwerden. Die Explorandin schildert eine sehr ausgeprägte und
unspezifische Berührungsempfindlichkeit im Bereich der gesamten BWS, die in
dieser Ausprägung anhand objektivierbarer Befunde nicht nachvollziehbar und
plausibel begründbar sind. Klinisch und radiologisch liegen keine
orthopädischen Pathologien vor, die eine solche Beschwerdesymptomatik erklären
würden. Hinzu kommt eine eher untypische Schmerzausstrahlung von der BWS in den
linken Arm und das linke Bein. Die Erklärung liegt in der Diagnose der
chronischen Schmerzstörung mit psychischen und somatischen Faktoren. (…).” –
il corsivo è del redattore), di cui non si deve però tenere conto per valutare
l’adeguatezza del nesso causale conformemente alla giurisprudenza relativa all’elaborazione psichica abnorme
conseguente a infortunio.
Stante tutto quanto precede, le
obiezioni che il patrocinatore dell’assicurata ha sollevato in proposito nella
sua impugnativa (cfr. doc. I, p. 8), non appaiono manifestamente atte a
giustificare una diversa soluzione.
Secondo questo Tribunale, va pure
giudicato insoddisfatto il criterio del grado e della durata dell’incapacità
lavorativa dovuta alle lesioni fisiche, tenuto conto in primo luogo che,
secondo quanto emerge dalla perizia __________, la ricorrente ha ritrovato una
capacità lavorativa dell’80% in attività sostitutive adeguate già dal mese di
aprile 2019 (cfr. doc. 303, p. 7), quindi a distanza di un anno dal sinistro.
Al riguardo, è utile segnalare che, secondo
la giurisprudenza federale (cfr., da ultimo, la STF 8C_547/2020 del 1° marzo
2021 consid. 5.1 e riferimenti ivi citati, riguardante una fattispecie in cui
dal momento dell'infortunio alla stabilizzazione del caso erano trascorsi
“soltanto” due anni e quattro mesi), il criterio in questione è adempiuto in
presenza di una incapacità lavorativa totale perdurata quasi tre anni ("fast
drei Jahren"/"rund dreijährige durchgehende Arbeitsunfähigkeit").
D’altra parte, sempre secondo il TF, tale criterio non è soddisfatto
allorquando la persona assicurata è in grado, anche dopo un certo lasso di tempo,
di svolgere a tempo pieno un’attività adeguata ai postumi infortunistici che
presenta (cfr. STF 8C_209/2020 del 18 gennaio 2021 consid. 5.2.2 e il
riferimento ivi citato).
In secondo luogo, anche in questo
contesto, occorre tenere conto dell’importante sovrapposizione psicogena, di
cui si è poc’anzi detto, rispettivamente che le lamentele soggettive
dell’insorgente si sono rivelate (molto) parzialmente dimostrabili sul piano
oggettivo (e, soltanto in quella ristretta misura, possono essere considerate
nella valutazione del nesso di causalità adeguata; in questo senso, cfr. STF
8C_101/2020 del 9 giugno 2020 consid. 4.2.2: “Insbesondere beim Kriterium der körperlichen Dauerschmerzen
gilt, dass körperlich imponierende, organisch objektiv jedoch nicht hinreichend
nachweisbare Beschwerden des Versicherten ausser Acht zu bleiben haben.” e riferimenti ivi menzionati).
Il TCA può esimersi
dall’approfondire oltre se potrebbe essere realizzato il criterio dei dolori somatici persistenti (questione
che anche l’amministrazione ha lasciato aperta nella decisione impugnata),
in quanto, anche se ciò dovesse essere il caso, la realizzazione di un criterio
nella forma semplice non basterebbe comunque per ammettere l’adeguatezza, in
presenza di un infortunio di media gravità in senso stretto.
2.2.6. Sulla scorta di tutto quanto
precede, si deve dunque concludere che le turbe psichiche di cui soffre RI 1, non
costituiscono una conseguenza adeguata dell’evento traumatico assicurato, di
modo che l’istituto convenuto era legittimato a non tenerne conto per
determinare il diritto a (ulteriori) prestazioni.
Di conseguenza, nella misura in
cui l’avv. RA 1 sostiene che la ricorrente avrebbe diritto a un’IMI aggiuntiva e
a un AGI in considerazione dei disturbi psichici (cfr. doc. I, p. 10:
“5. Alla ricorrente viene concessa una ulteriore Indennità per menomazione
dell’integrità dovuta ai problemi psichici della ricorrente” (…). 7.
Alla ricorrente viene concesso un assegno per invalidi dovuto ai problemi
psichici. – il corsivo è del redattore), queste sue pretese risultano
infondate.
Parimenti infondata è evidentemente
la domanda ricorsuale tendente alla concessione degli interessi moratori sulla
pretesa IMI aggiuntiva (cfr. doc. I, p. 10: “6. Alla ricorrente viene concesso
un interesse di mora basato sull’art. 26 LPGA), vista l’inesistenza di un
diritto alla prestazione in questione.
Stante tutto quanto precede, a
questa Corte non rimane quindi che da esaminare se l’insorgente ha diritto a
una rendita d’invalidità più elevata rispetto a quella del 36% assegnatale
dalla CO 1 con la decisione su opposizione impugnata.
2.3. Entità della rendita
d’invalidità.
2.3.1. Giusta l'art. 18 cpv. 1 LAINF,
l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito d'infortunio
ha diritto alla rendita di invalidità.
Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è
considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale
presumibilmente permanente o di lunga durata.
Il TF, in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, pubblicata
in RAMI 2004 U 529, p. 572ss., ha rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia
direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta, corrisponde al
previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo per il quale occorre
concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in seguito
all'introduzione della LPGA.
Da parte sua, l'art. 16 LPGA
prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che l’assicurato
invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività ragionevolmente esigibile
da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione di provvedimenti
d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del
lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non
fosse diventato invalido.
L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno
2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha
modificato la valutazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto dai
previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.
Nella stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha
quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di
inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e invalidità continua a mantenere
la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.
Su questi aspetti si veda pure la DTF 130 V 343.
Due sono, dunque, di norma gli
elementi costitutivi dell'invalidità:
1. il danno alla salute fisica o
psichica (fattore medico)
2. la
diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).
Tra il danno alla salute e
l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato
(fattore causale).
Nell'assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale, naturale ed adeguato,
tra il danno alla salute e l'infortunio.
2.3.2. L'invalidità, concetto
essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di
guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.
D'altro canto, poiché l'incapacità
di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un danno alla
salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente adeguati
accertamenti medici che rilevino il danno in questione.
Spetta al medico fornire una
precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un
esatto quadro degli impedimenti che egli incontra nell'esplicare determinate
funzioni.
Il medico indicherà per prima
cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali
sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.
Egli valuterà finalmente il grado
dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella professione
attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi aspetti, STF I 871/02 del 20 aprile
2004 e STF I 162/01 del 18 marzo 2002).
L'invalidità, proprio perché
concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che
l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello che egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando
la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in
un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (cfr. art. 16 LPGA).
Fatti
I due redditi da porre a
raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su
solide basi, avere un fondamento oggettivo.
La giurisprudenza federale ha,
più volte, confermato il principio che, nella determinazione dell'invalidità,
non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica del danno
alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi sulle
conseguenze economiche di tale danno.
Il TF ha avuto modo di confermare
che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro stabile si può
far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire pienamente presso
la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua capacità lavorativa
(STF U 25/94 del 30 giugno 1994).
La perdita di guadagno effettiva
può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se - le
condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in
generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si
avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività
ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al
massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una
prestazione di lavoro e non a un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss.
consid. 4a; conferma di giurisprudenza).
Le ragioni, inerenti l'azienda,
che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente capacità di
produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del lavoro
generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile dall'assicurato, che
gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua capacità di lavoro
(RAMI 1991 succitata, consid. 4d).
I.
Termine: reddito da invalido
La misura dell'attività che si
può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del danno
alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'età, le
attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.
Secondo la giurisprudenza, per la
fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che non
riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione
professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito,
rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse
vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o
non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).
Nel valutare la possibilità di
sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità di guadagno non
si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro ma ci si
collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione, cioè, in
cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187,
p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STF del 30 giugno 1994 succitata).
Specifica dell'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui all'art. 28 cpv. 4 OAINF:
" Se a causa
della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo
l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente
dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'invalidità
i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno
alla salute della stessa gravità."
Considerandi
II. Termine: reddito
conseguibile senza invalidità:
Nel determinare il reddito
conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla
situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura
partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si sarebbe mantenuta
sostanzialmente stabile (cfr. STF del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci
si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche
rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze
ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U168, p. 97 ss.,
consid. 5b; 4a, b).
Il grado di invalidità
corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico
conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da
invalido.
2.3.3
In concreto, dalla decisione su
opposizione impugnata si evince che la CO 1 ha riconosciuto all’assicurata una
rendita d’invalidità del 36% a contare dal 1° gennaio 2023, facendo astrazione
dalla problematica psichica e riferendosi, per quanto concerne la valutazione
della capacità lavorativa residua, alle conclusioni della perizia
amministrativa __________ (doc. 399, p. 12: “Da die psychischen Beschwerden der
Einsprecherin nicht adäquat kausal auf das Unfallereignis vom 15. April 2018
zurückzuführen sind, beurteilt sich die Arbeitsfähigkeit der Einsprecherin nach
den somatischen Beschwerden. Die Einschränkungen aufgrund der psychischen
Gesundheitsstörung sind aufgrund der fehlenden adäquaten Kausalität damit
ausser Acht zu lassen. Gemäss Beurteilung der Gutachter der __________ vom 7.
Oktober 2022 ergibt sich eine Einschränkung der Arbeitsfähigkeit in einer
angepassten Tätigkeit von 20%. Nach Vornahme des Einkommensvergleichs
resultiert ein Invaliditätsgrad von 36%.”).
Con l’impugnativa, il
rappresentante della ricorrente non contesta il valore probatorio della perizia
asim (doc. I, p. 6: “La ricorrente nella presa di posizione del 24 ottobre 2023
(Allegato/Beilage 5) non ha negato il valore probatorio della nuova perizia
medica dell’__________ di __________, (…).”) ma sostiene che, posteriormente al
suo allestimento, sarebbe intervenuto un peggioramento delle condizioni di
salute infortunistiche, sia fisiche che psichiche (doc. I, p. 6: “[Si] Evince
infatti dall’incarto della CO 1, che sono stati mandati alla CO 1 diversi
documenti medici, i quali provano un ulteriore peggioramento dello stato di
salute della ricorrente. Con data 24 ottobre 2023 è stato mandato alla CO 1 il
rapporto della clinica __________ del 27 luglio 2023, dal quale [si] evince una
nuova diagnosi psichica in forma di un disturbo di stress post-traumatico
(Posttraumatische Belastungsstörung) (allegato/Beilage 5). Con data 10 dicembre
2024.
il Dr. med. __________ certifica una incapacità lavorativa della
ricorrente di 100% (allegato/Beilage 8).”).
2.3.4
Questo Tribunale rileva che al
cosiderando 2.2.6. è pervenuto alla conclusione che i disturbi psichici
di cui è portatrice l’insorgente, non costituiscono una conseguenza adeguata
dell’evento traumatico del 15 aprile 2018, di modo che essi non devono essere
presi in considerazione per definire l’esigibilità lavorativa alla base della
determinazione del grado dell’invalidità. Stante ciò, è dunque superfluo
esaminare se, così come lo sostiene l’avv. RA 1, lo stato di salute psichico
dell’assicurata si sarebbe aggravato dopo l’allestimento della perizia
amministrativa.
Da questo profilo, alla CO 1 non
può quindi essere rimproverata alcuna violazione del principio inquisitorio ai
sensi dell’art. 43 cpv. 1 LPGA.
A proposito dell’esigibilità
lavorativa dipendente dalle sequele organiche dell’infortunio, va rilevato
che, secondo la perizia __________, in occasione del noto incidente, RI 1 ha
riportato una frattura della limitante superiore della vertebra di D5, come
pure un trauma toracico con frattura dislocata della 2. costola a destra e
fratture non dislocate delle costole 3 e 4 sempre a destra. Le fratture risultano
stabili dopo terapia conservativa, la vertebra di D5 presenta tuttavia una
lieve deformità a cuneo. Nonostante la guarigione, nel decorso è subentrata una
sindrome algica cronica toraco-vertebrale a carattere misto, nocicettivo
(ortopedico) e neuropatico.
Dopo l’infortunio si è inoltre sviluppata
una sindrome algica cervicale/cervico-brachiale su alterazioni degenerative
plurisegmentali, giudicate preesistenti e rese sintomatiche dall’infortunio
dell’aprile 2018. Al momento delle visite peritali, l’assicurata non accusava
comunque più disturbi di rilievo alla colonna cervicale (cfr. doc. 303, p. 11
s.).
Sempre secondo gli esperti
basilesi, l’evento infortunistico assicurato rappresenta, con verosimiglianza
preponderante, la causa dei disturbi appena elencati, con la precisazione che
la problematica interessante il rachide cervicale ha avuto un effetto soltanto transitorio
sulla capacità lavorativa (cfr. doc. 303, p. 14).
Dal profilo ortopedico,
l’insorgente è stata quindi ritenuta inabile a svolgere la sua precedente
professione di cameriera. Sin dall’infortunio tale attività non è più esigibile
in ragione delle elevate esigenze biomeccaniche interessanti la colonna
toracale che essa comporta (cfr. doc. 303, p. 7, p. 16 e p. 18).
Per contro, in un’attività da
leggera a molto leggera, adatta alla problematica vertebrale e con un’ergonomia
ottimizzata sul posto di lavoro, l’assicurata sarebbe in grado di lavorare in
misura dell’80% (cfr. doc. 303, p. 7: “Verweistätigkeiten sind körperlich
leicht bis sehr leicht, kognitiv einfach und gut strukturiert sowie
automatisiert und überlernt. Solche Tätigkeiten waren ab 04/2019 in einem
Pensum von 80% möglich gewesen (aus orthopädischen Gründen), spätestens
seit 10/2020 ist diese Arbeitsfähigkeit nun aber auf 50% reduziert, dies aus
psychiatrischen Gründen (Entwicklung einer chronischen Schmerzstörung und
depressiven Störung).” – il corsivo è del redattore).
Tutto ben considerato, questa
Corte non vede alcun valido motivo per scostarsi dalle conclusioni a cui sono
giunti i periti basilesi (trattandosi di una perizia esterna ai sensi dell’art.
44.
LPGA, secondo una costante giurisprudenza federale [cfr., fra le tante, la STF 9C_168/2020 del 17 marzo 2021
consid. 3.2 e la giurisprudenza ivi menzionata], per scostarsene
servirebbero degli indizi concreti - in casu inesistenti - suscettibili di far dubitare della sua
fondatezza). Del resto, come visto, esse sono servite da base per
l’emanazione della decisione su opposizione impugnata e il patrocinatore
dell’insorgente non ne contesta il valore probatorio.
In queste condizioni, occorre
ritenere accertato, con un sufficiente grado di verosimiglianza, che - tenuto
conto dei soli postumi residuali organici dell’evento traumatico
dell’aprile 2018 -, RI 1 sarebbe in grado di esercitare un’attività sostitutiva
adeguata in misura dell’80%, così come è stato giustamente stabilito
dall’istituto assicuratore resistente.
2.3.5
Con il ricorso, l’avv. RA 1 fa però valere
che la valutazione della capacità lavorativa residua contenuta nella perizia
amministrativa sarebbe superata, dato che, dopo l’allestimento del referto,
sarebbe subentrato un peggioramento delle condizioni di salute (anche) fisiche.
A sostegno di questa sua tesi, con l’impugnativa e ancora pendente causa, egli
ha prodotto documentazione medica che, nelle sue intenzioni, dimostrerebbe l’intervento
del preteso aggravamento (cfr. doc. I e doc. V + i rispettivi allegati).
Al riguardo, il TCA osserva che,
nella misura in cui concerne la problematica psichica, il rapporto relativo
alla degenza presso la Clinica __________ è irrilevante ai fini del giudizio,
in quanto i disturbi psichici non sono di pertinenza dell’assicuratore
convenuto.
Trattandosi della certificazione
10.
dicembre 2024 del dott. __________, spec. FMH in medicina generale, in base
alla quale l’assicurata sarebbe totalmente inabile sia dal profilo
professionale che nell’espletare le mansioni domestiche, e ciò dal punto di
vista psichico e fisico (cfr. doc. A8), anche quel documento non può essere
ritenuto rilevante ai fini del giudizio. Da una parte, il medico curante ha
preso in considerazione anche la componente psichica che, come visto, non
riguarda la CO 1. Dall’altra, laddove sostiene che vi sarebbe un’incapacità
lavorativa del 100%, non è chiaro se questa sua valutazione si riferisca alla
precedente professione di cameriera oppure anche ad attività sostitutive
adeguate.
Nemmeno i referti 8 febbraio 2023
e 7 febbraio 2025 della dott.ssa __________, Capoclinica presso il Centro per
la terapia del dolore dell’Ospedale __________, appaiono atti a supportare
validamente la tesi difesa dal rappresentante della ricorrente.
Nel primo, il medico curante specialista
ha precisato che da parte del Centro non è in realtà mai stata attestata
un’incapacità lavorativa. Ella ha comunque fatto riferimento al rapporto AI del
24.
settembre 2021 in cui figurava segnatamente che, a quel momento, era in dubbio
se l’insorgente potesse svolgere un’attività adeguata in ragione di
un’ora/un’ora e mezza al giorno. La dott.ssa __________ ha inoltre dichiarato
che la resistenza psichica e fisica dell’assicurata non è nel frattempo
migliorata e che una rilevazione del dolore è stata effettuata per l'ultima
volta nell’ottobre 2022 con un VAS medio di 7/10 (cfr. doc. B2).
In quello datato 7 febbraio 2025,
la specialista ha ribadito che lo stato di salute di RI 1 non è migliorato.
Oltre a un livello elevato di dolore, che le disturba il sonno, ella presenta
difficoltà neuropsicologiche che non le consentono ad esempio di leggere un
libro. Nella gestione della casa, l’assicurata deve rispettare un limite di
carico di 1.5/2 kg e, ancora più importante, introdurre delle pause. In effetti,
quando si sovraccarica, subentrano delle esacerbazioni del dolore che durano
più giorni, e ciò nel contesto di una sensibilizzazione centrale (cfr. doc.
B3).
A tal proposito, questo Tribunale
ricorda che, secondo la perizia amministrativa, la sindrome algica cronica di
cui soffre l’insorgente è imputabile soltanto marginalmente ai postumi somatici
dell’infortunio assicurato e in effetti essa è stata inquadrata nella diagnosi psichiatrica
di disturbo da dolore cronico con fattori somatici e psichici (cfr. supra,
consid. 2.2.5.). Anche le difficoltà neuropsicologiche sono state spiegate,
perlomeno in parte, nel contesto delle diagnosi psichiatriche (cfr. doc. 303,
p. 11). Infine, i disturbi del sonno, di natura non organica, sono stati
anch’essi interpretati prevalentemente nel contesto delle diagnosi
psichiatriche (cfr. doc. 303, p. 13).
In queste condizioni, le
indicazioni contenute nei menzionati referti del Centro per la terapia del
dolore, nella misura in cui tengono evidentemente conto anche della componente
psichiatrica, non possono essere ritenuti rilevanti ai fini del giudizio.
In conclusione, il TCA ritiene
che il patrocinatore della ricorrente non abbia dimostrato che, successivamente
all’elaborazione della perizia amministrativa, sia subentrato un peggioramento
dello stato di salute infortunistico. Resta pertanto attuale la valutazione
della capacità lavorativa residua formulata dagli esperti dell’__________,
secondo i quali, in attività alternative adeguate, l’insorgente presenta un’abilità
lavorativa dell’80%.
Da notare che anche nella
sentenza 32.2024.95 e 32.2025.35 del 20 giugno 2025, emanata in materia di
assicurazione per l’invalidità, facendo essenzialmente capo alle valutazioni del
SMR, questo Tribunale è giunto alla conclusione che la situazione medica (in
quell’ambito comprensiva anche della componente psichiatrica) dell’assicurata è
rimasta sostanzialmente invariata rispetto alla perizia __________ (cfr. il
consid. 2.7. di quel giudizio).
2.3.6
Trattandosi degli aspetti
economici legati alla determinazione del grado dell’invalidità, va
constatato che il rappresentante della ricorrente non ha sollevato
alcuna specifica obiezione a proposito delle modalità con cui l’istituto
assicuratore resistente ha determinato i redditi ipotetici (reddito da valido
[fr. 68'340.84/anno] e da invalido [fr. 43'742.54/anno]) (cfr. doc. I e doc. V).
Questa Corte non ha pertanto
validi motivi per scostarsene.
Ora, raffrontando il reddito da
valido di fr. 68'340.84 con quello da invalido di fr. 43'742.54, si ottiene un
grado d’invalidità del 35.99%, arrotondato al 36% secondo la giurisprudenza
di cui alla DTF 130 V 121.
La decisione su opposizione
impugnata mediante la quale all’assicurata è stata assegnata una rendita
d’invalidità del 36%, deve dunque essere confermata.
2.4
L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore
fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice,
rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio
e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un
comportamento temerario o sconsiderato.
In data 1° gennaio 2021 è entrata
in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora
unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.
Dalla medesima data è entrato in
vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a
prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo
prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese
processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Trattandosi di una controversia
relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha previsto di prelevare le
spese (cfr. STCA 35.2021.9 del 20 settembre 2021 consid. 2.12; 35.2021.58 del
18.
ottobre 2021 consid. 2.12).
Sul tema, cfr. anche STF
9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022
KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio
2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi,
Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les
tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin
2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107); Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato
del 21 agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4
maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la
modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008
(Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al
Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto».
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti