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Decisione

35.2025.21

Discussa l'eziologia dei disturbi alla gamba sinistra (caso in cui l'assicuratore, pur avendo riconosciuto l'insorgenza di un infortunio, ha negato ab initio le proprie prestazioni). Rinvio atti per complemento istruttorio (perizia amministrativa esterna)

20 ottobre 2025Italiano27 min

luglio 2020 consid. 5.4, la Corte federale ha rinviato la causa all’assicuratore

Source ti.ch

Incarto

n.

35.2025.21

mm

Lugano

20 ottobre 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattore:

Maurizio Macchi, cancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 27 marzo 2025 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 27

febbraio 2025 emanata da

CO 1

in materia di assicurazione contro

gli infortuni

ritenuto in fatto

1.1. Il 3 settembre 2024, la ditta __________

ha comunicato all’CO 1 (di seguito: CO 1) che il proprio dipendente RI 1, nato

nel 1992, in data 25 agosto 2024, durante un’escursione in montagna è scivolato

appoggiando la gamba sinistra in modo innaturale (cfr. doc. 1).

Il suo medico curante, consultato

il giorno successivo a quello del sinistro, ha diagnosticato una sciatalgia a

sinistra post-traumatica e ha prescritto l’esecuzione di fisioterapia e

l’assunzione di analgesici e antinfiammatori (doc. 5).

1.2. Esperiti gli accertamenti

medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 9 gennaio 2025,

l’assicuratore ha negato il proprio obbligo a prestazioni in relazione al

sinistro dell’agosto 2024, ritenuto che i disturbi denunciati dall’assicurato

non costituirebbero una conseguenza naturale di quell’evento (doc. 17).

A seguito dell’opposizione

interposta personalmente dall’assicurato (cfr. doc. 20), in data 27 febbraio

2025, l’CO 1 ha confermato in sostanza la sua prima decisione (cfr. doc. 21).

1.3. Con tempestivo ricorso del 27 marzo

2025, RI 1 ha chiesto l’annullamento della decisione su opposizione impugnata e

il riconoscimento delle prestazioni di legge, facendo valere che, in base alla

certificazione del suo curante, l’evento occorsogli il 25 agosto 2024 è da

considerare a tutti gli effetti un infortunio ai sensi di legge (cfr. doc. I).

1.4. L’CO 1, in risposta, ha postulato

che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto

occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

1.5. In corso di causa, le parti hanno

prodotto dei referti della fisiatra dott.ssa __________ (doc. VII e doc. XVIII

+ allegati), rispettivamente del dott. __________ (doc. XVI e doc. XXII +

allegati).

considerato in diritto

in ordine

2.1. La presente vertenza non pone

questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio

per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può

dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49

cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (su questo tema cfr. STF

9C_164/2023 del 29 gennaio 2024; STF 8C_437/2023 del 13 dicembre 2023 in SVR

2024 IV Nr. 16; STF 8C_254/2023 del 9 novembre 2023 in SVR 2024 IV Nr. 4; STF

9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF

8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/

2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008;

STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STF I 707/00 del 21 luglio 2003;

STF H 335/00 del 18 febbraio 2002; STF H 212/00 del 4 febbraio 2002; STF H 220/00 del 29 gennaio 2002; STF U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in

RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STF H 304/99 del 22 dicembre 2000; STF I 623/98 del

26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014

dell’8 settembre 2015).

nel merito

2.2. In concreto, è litigiosa la

questione di sapere se l’CO 1 era legittimata a negare ab initio le

proprie prestazioni in relazione all’evento infortunistico del 25 agosto 2024,

oppure no.

Questa Corte prende atto che

l’assicuratore resistente giustamente non contesta che il sinistro appena

citato è costitutivo di un infortunio ai sensi dell’art. 4 LPGA (cfr. doc. 21,

p. 5: “Nel caso in esame non è in discussione il fatto che l’evento del 25

agosto 2024 configura un infortunio”).

In discussione vi è quindi

soltanto l’esistenza di un nesso di causalità naturale tra i disturbi

denunciati dal ricorrente e l’infortunio assicurato.

2.3. Secondo l’art. 6 cpv. 1 LAINF, per

quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni assicurative sono

effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non professionali e

di malattie professionali.

2.4. Il diritto alle prestazioni

risultante da un infortunio assicurato presuppone l’esistenza di un nesso di

causalità naturale tra l’evento dannoso e il danno alla salute. Questa

condizione è adempiuta qualora si possa ammettere che, senza l'evento

infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si

sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia

stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che

l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un

danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che

l'evento appaia come una conditio sine qua non del danno. È questione di

fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un

nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si

determinano secondo il principio della probabilità preponderante -

insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile

generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di

assicurazioni sociali (DTF 129 V 177 consid. 3. p. 181, 402 consid. 4.3 p.

406).

Se un infortunio ha semplicemente

scatenato un processo che sarebbe comunque insorto anche senza questo evento,

il nesso di causalità naturale tra i disturbi accusati dall’assicurato e

l’infortunio deve essere negato se lo stato morboso preesistente è ritornato ad

essere quello che era prima dell’infortunio (status quo ante) oppure se

ha raggiunto lo stadio che sarebbe prima o poi subentrato anche senza

l'infortunio (status quo sine) (cfr. RAMI 1992 U 142 p. 75 consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U.

Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der

Sozialversicherung, in: Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).

2.5. Il diritto alle prestazioni

assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata

tra l’evento dannoso e il danno alla salute. In caso di danno alla salute

fisica, il nesso di causalità adeguata è generalmente ammesso, dal momento in

cui è accertata la causalità naturale (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5b/bb p.

103).

2.6. Nel caso di specie, all’assicuratore

convenuto è stato annunciato che l’assicurato, in data 25 agosto 2024, è

scivolato appoggiando la gamba sinistra in modo innaturale durante

un’escursione in montagna (doc. 1).

Con certificato del 23 settembre

2024, il dott. __________, spec. FMH in medicina interna generale, ha riferito

di essere stato consultato dall’insorgente il 26 agosto 2024, di aver refertato

la presenza di dolori di tipo neuro-sciatalgico alla gamba sinistra e di aver

prescritto l’esecuzione di fisioterapia e l’assunzione di farmaci analgesici e

antiflogistici. Il curante ha inoltre attestato una totale inabilità lavorativa

a far tempo dal 26 agosto 2024 (doc. 5).

Rispondendo alle domande

sottopostegli dall’assicuratore LAINF, l’insorgente ha precisato che mentre

scendeva dalla montagna è scivolato e ha appoggiato a terra in modo anomalo la

gamba sinistra (cfr. doc. 15).

Interpellato

dall’amministrazione, il dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e

traumatologia, ha sostenuto che i disturbi lamentati costituivano una

conseguenza soltanto possibile dell’infortunio, ritenuto che “il paziente

non è stato sottoposto ad un esame né clinico né radiologico. In assenza di un

approfondimento anche da parte del medico curante, la diagnosi rimane un

sospetto. Non è stato valutato in modo oggettivabile un problema degenerativo o

infortunistico quale può giustificare un conflitto radicolare e/o una

neuropatia” (doc. 28, p. 3).

Agli atti figura inoltre una

prescrizione di fisioterapia del dott. __________, Capoclinica presso

l’Istituto __________, in cui figura la diagnosi di sindrome lombo-vertebrale

con irradiazione di verosimile origine pseudoradicolare dopo trauma in agosto

2024 (doc. C).

Con rapporto prodotto sub

doc. 22, il dott. __________ ha confermato il suo precedente parere, rilevando

che la diagnosi posta dal dott. __________ “(…) descrive una dolorabilità

della colonna lombare distale, sintomi di cui soffre la popolazione circa 3-4

volte durante l’anno, scientificamente documentati. Problemi conosciuti nella

vita quotidiana della popolazione in assenza di danni traumatici o vere

patologie. La pseudoradicolopatia descrive un’assenza di una vera compressione

nervale quale può essere provocata da un infortunio o in presenza di una vera

ernia lombare, che non è mai stata diagnosticata. Anche i sintomi descritti

inizialmente fanno stato di un processo degenerativo e non infortunistico.”

(doc. 22, p. 2).

In corso di causa, l’assicurato ha

versato agli atti un referto, datato 23 maggio 2025, della dott.ssa __________,

spec. FMH in medicina fisica e riabilitazione, il cui tenore è il seguente:

" (…) Nell’agosto

2024 il paziente scivola in montagna e fa un movimento brusco per non cadere,

da allora scosse e disestesia a livello del piede sinistro, dolore sciatalgico.

Obiettivamente il paziente presenta blocco funzionale post-traumatico dell’arto

inferiore sinistro con blocco della sottoastragalica sinistra, della

tibioperoneale e dolenzia alla sollecitazione dello SPE.

Risentimento ascendente, in particolare a carico della fascia

lata, dolore e limitazione nella infrarotazione dell’anca, bacino sinistro

sovraelevato con blocco della sacroiliaca sinistra ed infine iperattività della

catena posteriore sinistra.

Il dolore riferito dal paziente è da riferirsi all’evento

traumatico subito in montagna in agosto 2024.” (doc. VII1)

Con rapporto del 6 agosto 2025,

il dott. __________ ha rilevato che la valutazione della curante specialista

appena menzionata “(…) non giustifica in modo oggettivabile un danno di

origine infortunistica. Nell’anno trascorso post semplice distorsione della

caviglia sinistra, il paziente ha ripreso la sua vita normale, camminando con

pieno carico e senza seguire terapia particolare per oltre 6 mesi post

infortunio, senza richiedere ulteriori valutazioni specialistiche. Con

probabilità preponderante, il blocco funzionale descritto dalla Drssa __________

non può essere in relazione causale con una semplice distorsione. Anche fosse

avvenuta una lesione parziale o totale dei legamenti intorno ai malleoli, dopo

6-12 settimane al massimo, la guarigione è certa. La Drssa __________ non ha

misurato l’ampiezza dei movimenti, né eseguito un esame oggettivabile tramite

radiografia, RM o ecografia, per giustificare l’eventuale danno”.

A proposito dei disturbi

lombovertebrali, egli ha in sostanza ribadito quanto già sostenuto in

precedenza (allegato al doc. XIV).

In data 17 settembre 2025, la

dott.ssa __________ si è detta in disaccordo con le considerazioni espresse dal

medico fiduciario dell’amministrazione. In effetti, a suo avviso, l’insorgente

“(…) non ha mai riportato un trauma distorsivo alla caviglia sinistra e non

ha mai sofferto di mal di schiena. Quello che ha sempre lamentato è stato un

dolore nevralgico post-traumatico a partenza dalla natica con irradiazione

lungo l’arto inferiore. Le lesioni nevralgiche sono molto più lente a guarire

delle lesioni tendinolegamentose, tempi di 6 mesi a 15 mesi sono giustificati.

Già quando ho visitato il paziente nel mese di maggio 2025 il dolore nevralgico

era regredito ma ancora presente. Non perché una presunta lesione dello SPE non

è probabilmente più visibile su una risonanza, vuol dire che non c’è stata.

Prima di non riconoscere l’infortunio vorrei che il paziente venga sottoposto a

visita specialistica” (doc. XVIII1).

Il rapporto 17 settembre 2025

della curante specialista è stato commentato criticamente dal dott. __________,

il quale ha segnatamente osservato che “né il Dr. __________, né la Dr.ssa __________

descrivono o mostrano tramite esame clinico e radiologico, che l’assicurato ha

riportato un danno alla gamba o alla colonna vertebrale. Post infortunio

l’assicurato ha continuato a lavorare al 40% almeno. Nei mesi successivi

nessuno dei medici curanti ha ritenuto necessario svolgere ulteriori

approfondimenti. Solo 7 mesi dopo l’infortunio, il Dr. __________, __________

prescrive 1 ciclo di fisioterapia per una sospetta sindrome lombovertebrale di

verosimile origine pseudoradicolare. Anche lui non predispone nessun

approfondimento clinico e radiologico. In assenza di un danno oggettivabile,

una possibile distorsione della gamba sinistra (non si descrive alcun danno

alla colonna vertebrale nell’infortunio), dopo 3 mesi è guarita. Anche

un’eventuale distorsione della colonna lombare guarisce nell’arco di 3 e non

oltre 6 mesi, se non in presenza di un processo degenerativo importante, da

escludere in un paziente nato a fine 1992 come documentato nella RM della

colonna cervicale, perfettamente nella norma” (doc. XXII1).

2.7. Per costante giurisprudenza, in un

procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo

l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che

precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il

diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8

luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer, Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung, in: BJM 1989, p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351 seg. (=

SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572),

la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle

dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante,

a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente

motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere

degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che

il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,

non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.

Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In una sentenza 8C_216/2009

del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha

precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria

sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione,

a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito

della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo

l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei

diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli

assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei

medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra

questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le

certificazioni dei medici curanti.

Trattandosi invece di perizie

affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura amministrativa, a

medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti, esse

godono di piena forza probatoria, a condizione che non esistano indizi concreti

che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF 8C_862/2014 del 2 aprile 2015

consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).

Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante

è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami

approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata,

che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella

presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano

motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352;

RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss.,

consid. 1c e riferimenti).

L'elemento

rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo

di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma

semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

È infine utile

osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può

evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per

cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va,

tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i

diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista

medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e

qual è l’opinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid.

5 in fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid.

4b).

2.8. Chiamato ora a

pronunciarsi, attentamente vagliato l’insieme della documentazione a sua

disposizione, il TCA non ritiene di poter confermare la decisione

su opposizione del 27 febbraio 2025, mediante la quale l’CO 1 ha negato ab

initio le proprie prestazioni in relazione all’evento traumatico occorso

nel mese di agosto 2024.

Preliminarmente, va rilevato che, non essendo la decisione impugnata

fondata su una perizia esterna (cfr. supra, consid. 2.6.), può trovare applicazione la giurisprudenza

di cui alla DTF 135 V 465, secondo la quale dei lievi dubbi circa

l’affidabilità di un rapporto medico bastano per potersene discostare (cfr. supra, consid. 2.7.).

Innanzitutto, questa Corte rileva,

quale osservazione di ordine generale, che l’istituto resistente ha ammesso che

il sinistro occorso il 25 agosto 2024 costituisce un infortunio ai sensi di

legge. D’altro canto, dagli atti emerge che i disturbi interessanti l’arto

inferiore sinistro sono apparentemente insorti subito dopo quell’evento (si

veda in questo senso il certificato 23 settembre 2024 del curante dal quale si

evince che, il giorno successivo l’infortunio, l’assicurato denunciava dei

dolori invalidanti di tipo sciatalgico all’arto inferiore sinistro, necessitanti

di cure e all’origine di una completa incapacità lavorativa – cfr. doc. 5).

Normalmente, in casi del genere,

l’assicuratore LAINF ammette il proprio obbligo a prestazioni a fronte della

necessità di cure, rispettivamente dell’incapacità lavorativa dipendente dalla sintomatologia

algica, approfondendo la fattispecie sul piano medico nel caso in cui i

disturbi dovessero perdurare.

Nel caso di specie, l’CO 1 non ha

invece corrisposto alcuna prestazione, appoggiandosi alla valutazione del

proprio consulente medico che ha negato l’eziologia infortunistica

essenzialmente per la ragione che i disturbi in discussione non erano stati

indagati né dal profilo clinico né da quello radiologico (doc. 28, p. 3: “In

assenza di un approfondimento anche da parte del medico curante, la diagnosi

rimane un sospetto. Non è stato valutato in modo oggettivabile un problema

degenerativo o infortunistico quale può giustificare un conflitto radicolare

e/o una neuropatia”).

A prescindere da quanto precede, il

TCA osserva che il dott. __________ ha espresso il proprio parere sulla sola

base degli atti.

Ora, la giurisprudenza federale non esige che la persona assicurata venga

visitata personalmente affinché possa essere riconosciuto il valore probatorio

di un rapporto medico, a condizione però che l’incarto su cui si fonda tale

referto contenga sufficienti apprezzamenti medici elaborati in base a un esame

personale del paziente (cfr. STF 8C_469/2020 del 26 maggio 2021 consid. 3.2 e i

riferimenti ivi menzionati). Di norma, una valutazione sulla base dei soli atti

medici (“Aktegutachten”) è difatti possibile se il medico fiduciario

dispone di sufficienti elementi risultanti da altri accertamenti personali

(cfr., tra le tante, STCA 35.2018.113 del 5 marzo 2019 consid. 2.9; 35.2022.12

del 16 agosto 2022 consid. 2.9 e rinvii giurisprudenziali ivi citati) (per un

caso recente riguardante una valutazione fiduciaria della causalità naturale fondata

sulla sola base degli atti, in cui l’Alta Corte ha rinviato la causa

all’amministrazione per esecuzione di una perizia ortopedica esterna, si veda

la STF 8C_685/2024 del 5 settembre 2025 consid. 6.3 e 6.4).

Nella concreta evenienza, questo

Tribunale non ritiene che la documentazione a disposizione del fiduciario dell’CO

1 contenesse dati medici tali da consentirgli di esprimere una valutazione

sufficientemente attendibile. Già per questa ragione, ai suoi referti non può

essere riconosciuto un pieno valore probatorio.

Infine e soprattutto, va rilevato

che il medico curante specialista ha valutato i disturbi denunciati

dall’assicurato in maniera diversa rispetto al consulente dell’assicurazione.

In particolare, con la sua certificazione del 17 settembre 2025, la dott.ssa __________

ha obiettato che, diversamente da quanto sostenuto dal dott. __________,

l’insorgente non ha riportato una distorsione della caviglia sinistra, né ha

mai sofferto di mal di schiena. A suo avviso, il ricorrente soffrirebbe in

realtà di una problematica nevralgica, imputabile a una lesione traumatica del

nervo sciatico popliteo esterno (SPE). Da rilevare che tale diagnosi non è stata

minimamente considerata e discussa dal fiduciario dell’CO 1, il quale ha dal

canto suo continuato a parlare di distorsione della gamba e del rachide lombare

(cfr. doc. XXII1).

In questo senso, i rapporti agli

atti della specialista privatamente consultata dal ricorrente appaiono atti a

suscitare dei lievi dubbi circa la correttezza delle conclusioni a cui è

pervenuto il dott. __________.

Stante tutto quanto precede, secondo

questo Tribunale, la documentazione a disposizione non basta per escludere che RI 1fosse portatore di una qualsiasi sequela

dell’infortunio assicurato.

In queste condizioni, il TCA ritiene che non si possa

prescindere dal procedere a un

approfondimento peritale (in questo senso, si veda la STF 8C_812/2015 del 20

luglio 2016 e la 8C_783/2018 del 4 aprile 2019).

2.9. In una sentenza di principio

9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, il Tribunale

federale ha preso posizione sulle critiche rivolte alla giurisprudenza federale

relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico

(SAM; art. 72bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla

Costituzione. In quella pronunzia, l’Alta Corte ha pure precisato in quali casi

il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in

quali altri può rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento

istruttorio.

Il TF ha, al riguardo, sviluppato

le seguenti considerazioni:

" 4.4.1.1

Ist das Gutachten einer versicherungsinternen oder -externen Stelle nicht

schlüssig und kann die offene Tatfrage nicht anhand anderer Beweismittel

geklärt werden, so stellt sich das Problem, inwieweit die mit der Streitsache

befasste Beschwerdeinstanz noch die Wahl haben soll zwischen einer Rückweisung

der Sache an die Verwaltung, damit diese eine neue oder ergänzende Expertise

veranlasse, und der Einholung eines Gerichtsgutachtens. Das Bundesgericht hat

dazu jüngst festgehalten, die den kantonalen Gerichten zufallende Kompetenz zur

vollen Tatsachenprüfung (Art. 61 lit. c ATSG) sei nötigenfalls durch Einholung

gerichtlicher Expertisen auszuschöpfen (BGE 136 V 376 E. 4.2.3 S. 381). Dies

schliesst ein, dass die erstinstanzlichen Gerichte diese Befugnis nicht ohne

Not durch Rückweisung an die Verwaltung delegieren dürfen.

4.4.1.2 Die Vorteile von Gerichtsgutachten (anstelle einer

Rückweisung an die IV-Stelle) liegen in der Straffung des Gesamtverfahrens und

in einer beschleunigten Rechtsgewährung. Die direkte Durchführung der

Beweismassnahme durch die Beschwerdeinstanz mindert das Risiko von - für die

öffentliche Hand und die versicherte Person - unzumutbaren multiplen

Begutachtungen. Zwar gilt die Sozialversicherungsverwaltung mit Blick auf die

differenzierten Aufgaben und die dementsprechend unterschiedliche funktionelle

und instrumentelle Ausstattung der Behörden in der Instanzenabfolge im

Vergleich mit der Justiz als regelmässig besser geeignet,

Entscheidungsgrundlagen zu vervollständigen (BGE 131 V 407 E. 2.1.1 S. 411). In

der hier massgebenden Verfahrenssituation schlägt diese Rechtfertigung für eine

Rückweisung indessen nicht durch.

4.4.1.3 Die Einschränkung der Befugnis der

Sozialversicherungsgerichte, eine Streitsache zur neuen Begutachtung an die

Verwaltung zurückzuweisen, verhält sich komplementär zu den (gemäss geänderter

Rechtsprechung) bestehenden partizipativen Rechten der versicherten Person im

Zusammenhang mit der Anordnung eines Administrativgutachtens (Art. 44 ATSG;

vgl. oben E. 3.4). Letztere tragen zur prospektiven Chancengleichheit bei,

derweil das Gebot, im Falle einer Beanstandung des Administrativgutachtens eine

Gerichtsexpertise einzuholen, die Waffengleichheit im Prozess gewährleistet, wo

dies nach der konkreten Beweislage angezeigt ist. Insoweit ist die ständige

Rechtsprechung, wonach das (kantonale) Gericht prinzipiell die freie Wahl hat,

bei festgestellter Abklärungsbedürftigkeit die Sache an den Versicherungsträger

zurückzuweisen oder aber selber zur Herstellung der Spruchreife zu schreiten

(vgl. statt vieler ARV 1997 Nr. 18 S. 85 E. 5d mit Hinweisen, C 85/95; Urteil

vom 11. April 2000 E. 3b, H 355/99), zu ändern.

4.4.1.4 Freilich ist es weder unter praktischen noch rechtlichen

Gesichtspunkten - und nicht einmal aus Sicht des Anliegens, die

Einwirkungsmöglichkeiten auf die Erhebung des medizinischen Sachverhalts fair

zu verteilen - angebracht, in jedem Beschwerdefall auf der Grundlage eines

Gerichtsgutachtens zu urteilen. Insbesondere ist der Umstand, dass die MEDAS

von der Invalidenversicherung finanziert werden, kein genügendes Motiv dafür.

Doch drängt sich auf, dass die Beschwerdeinstanz im Regelfall ein

Gerichtsgutachten einholt, wenn sie einen (im Verwaltungsverfahren anderweitig

erhobenen) medizinischen Sachverhalt überhaupt für gutachtlich

abklärungsbedürftig hält oder wenn eine Administrativexpertise in einem

rechtserheblichen Punkt nicht beweiskräftig ist (vgl. die Kritik an der

bisherigen Rückweisungspraxis bei Niederberger, a.a.O., S. 144 ff.). Die

betreffende Beweiserhebung erfolgt alsdann vor der - anschliessend

reformatorisch entscheidenden - Beschwerdeinstanz selber statt über eine

Rückweisung an die Verwaltung. Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt

hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher

vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen

Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache

zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung

von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist (siehe beispielsweise das

Urteil 9C_646/2010 vom 23. Februar 2011 E. 4; vgl. auch SVR

2010 IV Nr. 49 S. 151 E. 3.5, 9C_85/2009).” (DTF 137 V 263-265)

In una sentenza 8C_59/2011 del 10

agosto 2011 consid. 5.2 – dunque successiva a quella pubblicata in DTF 137 V

210 -, emanata in materia di assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale

federale ha ribadito i principi sviluppati nella DTF 135 V 465, in particolare

che, in presenza di dubbi circa l’affidabilità di rapporti allestiti da medici

di fiducia, il giudice (cantonale) è libero di scegliere se ordinare

direttamente una perizia giudiziaria oppure rinviare gli atti

all’amministrazione affinché disponga essa stessa una perizia seguendo la

procedura di cui all’art. 44 LPGA:

" Um solche

Zweifel auszuräumen, wird das Gericht entweder ein Gerichtsgutachten anzuordnen

oder die Sache an den Versicherungsträger zurückzuweisen haben, damit dieser im

Verfahren nach Art. 44 ATSG eine Begutachtung veranlasst (BGE 135 V 465 E. 4.6

Fatti

S. 471).”

In una sentenza 8C_412/2019 del 9

luglio 2020 consid. 5.4, la Corte federale ha rinviato la causa all’assicuratore

LAINF (e non al tribunale cantonale che aveva respinto il ricorso della persona

assicurata) affinché disponesse l’esecuzione di una perizia ai sensi dell’art.

44 LPGA, precisando che laddove esistano dubbi circa l’attendibilità e la pertinenza

della valutazione del medico fiduciario, spetta in primo luogo all’assicuratore

contro gli infortuni procedere a ulteriori atti istruttori per determinare

d’ufficio i fatti determinanti e, se del caso, assumere le prove necessarie

prima di emanare la decisione (art. 43 LPGA):

" Lorsqu’il existe des doutes sur la fiabilité et la pertinence de

l’appréciation du médecin-conseil, il appartient en premier lieu à

l’assureur-accidents de procéder à des instructions complémentaires pour

établir d’office l’ensemble des faits déterminants et, le cas échéant,

d’administrer les preuves nécessaires avant de rendre sa décision (art. 43 al.

1 LPGA; ATF 132 V 368 consid. 5 p. 374; arrêt 8C_401/209 du 9 juin 2020

consid. 5.3.3. et ses références).”

(si veda pure la STF 8C_697/2019,

8C_698/2019 del 9 novembre 2020 consid. 4.1).

Inoltre, con la pronunzia

8C_445/2021 del 14 gennaio 2022 consid. 4.4, pubblicata in SVR 10/2022 UV n. 34

p. 137 ss., l’Alta Corte ha stabilito che, laddove un tribunale cantonale

determini il diritto alle prestazioni facendo capo a un rapporto del medico

curante prodotto nel quadro della procedura di opposizione, sebbene ci si trovi

in presenza di un caso di applicazione della DTF 135 V 465 che richiede

l’intervento di un perito esterno, la causa deve essere rinviata

all’amministrazione, e non ai giudici di prime cure, affinché proceda a un

complemento istruttorio. È in effetti in primo luogo compito

dell’amministrazione disporre degli atti istruttori complementari volti ad

accertare d’ufficio tutti i fatti pertinenti e, se del caso, raccogliere le

prove necessarie prima di rendere la propria decisione (questo principio è

stato confermato ancora con le sentenze 8C_274/2021 del 31 marzo 2023 consid.

9.3.3; 8C_523/2022 del 23 febbraio 2023 consid. 5.4 e riferimenti; 8C_731/2021

succitata consid. 4.6; cfr. pure la STCA 35.2023.12 del 24 aprile 2023, consid.

2.9 e la STCA 35.2024.12 del 10 giugno 2024, consid. 2.6).

Infine, con pronunzia 8C_447/2023

del 18 aprile 2024 consid. 5.3, l’Alta Corte ha stabilito che:

" Aufgrund

der widersprüchlichen Berichte der RAD-Ärzte untereinander einerseits und im

Vergleich zu den erwähnten Berichten des Spital F.________ andererseits

bestanden mithin zumindest geringe Zweifel an der Zuverlässigkeit und

Schlüssigkeit der Einschätzung durch die beiden Ärzte des RAD, auf welche sich

die Vorinstanz abstützte. Anstatt weitere Abklärungen zu tätigen, stellte das

kantonale Gericht eigene medizinische Überlegungen an und schloss auf eine

abgestufte Arbeitsfähigkeit ab Oktober 2017. Dies liegt jedoch nicht mehr im

Rahmen einer zulässigen freien Beweiswürdigung (Art. 61 lit. c ATSG), ist es

Considerandi

doch nicht Aufgabe des Gerichts, fachfremde Schlussfolgerungen zu ziehen (vgl.

Urteile 8C_122/2023 vom 26. Februar 2024 E. 5.3; 8C_586/2022 vom 26. April 2023

E. 5.2.2; 8C_225/2021 vom 10. Juni 2021 E. 5.3+5.5). Vielmehr hätte die

Vorinstanz die dargelegten Unstimmigkeiten und Widersprüche näher abklären

müssen. Indem sie dies unterliess, stellte sie den Sachverhalt nicht

rechtsgenüglich fest, was die Beweiswürdigungsregeln sowie den

Untersuchungsgrundsatz, mithin Bundesrecht, verletzt.”

(cfr. pure STCA 35.2024.26 del 30

settembre 2023 consid. 2.13.; 35.2024.73 del 27 gennaio 2025 consid. 2.5.5.).

Nella presente fattispecie, il

TCA ritiene che siano soddisfatti i presupposti per un rinvio degli atti

all’istituto convenuto (cfr. STF 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 e DTF 135 V

465), già per il fatto che esso ha fondato la decisione impugnata sul solo parere

del proprio medico consulente.

Per

le ragioni già esposte al considerando 2.8., si giustifica pertanto

l’annullamento della decisione su opposizione impugnata e il rinvio degli atti

all’assicuratore resistente affinché disponga un approfondimento peritale

esterno (art. 44 LPGA), volto a chiarire,

tenendo conto di tutti i fattori medicalmente determinanti (cfr. STF

8C_445/2021 succitata), se i disturbi denunciati

dall’assicurato alla gamba sinistra sono stati causati, almeno in parte, dall’infortunio

del 25 agosto 2024 e, nell’affermativa,

fino a quando è persistito il nesso di causalità naturale con quell’evento.

In

seguito, facendo capo alle risultanze dell’accertamento esperito,

l’amministrazione si pronuncerà di nuovo in merito al diritto a prestazioni dal profilo temporale e materiale.

2.10

L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore

fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice,

rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio

e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

In data 1° gennaio 2021 è entrata

in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora

unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è entrato in

vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a

prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo

prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese

processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Trattandosi di una controversia

relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha previsto di prelevare le

spese (cfr. STCA 35.2021.9 del 20 settembre 2021 consid. 2.12; 35.2021.58 del

18.

ottobre 2021 consid. 2.12).

Sul tema, cfr. anche STF

9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022

KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio

2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi,

Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les

tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin

2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107); Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato

del 21 agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4

maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la

modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al

Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008

(Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al

Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto».

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso contro la decisione su

opposizione del 27 febbraio 2025 è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La

decisione su opposizione impugnata è annullata.

§§ Gli atti sono rinviati all’istituto assicuratore resistente per complemento

istruttorio e nuova decisione.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti