35.2025.21
Discussa l'eziologia dei disturbi alla gamba sinistra (caso in cui l'assicuratore, pur avendo riconosciuto l'insorgenza di un infortunio, ha negato ab initio le proprie prestazioni). Rinvio atti per complemento istruttorio (perizia amministrativa esterna)
20 ottobre 2025Italiano27 min
luglio 2020 consid. 5.4, la Corte federale ha rinviato la causa all’assicuratore
Source ti.ch
Incarto
n.
35.2025.21
mm
Lugano
20 ottobre 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, cancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 27 marzo 2025 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 27
febbraio 2025 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro
gli infortuni
ritenuto in fatto
1.1. Il 3 settembre 2024, la ditta __________
ha comunicato all’CO 1 (di seguito: CO 1) che il proprio dipendente RI 1, nato
nel 1992, in data 25 agosto 2024, durante un’escursione in montagna è scivolato
appoggiando la gamba sinistra in modo innaturale (cfr. doc. 1).
Il suo medico curante, consultato
il giorno successivo a quello del sinistro, ha diagnosticato una sciatalgia a
sinistra post-traumatica e ha prescritto l’esecuzione di fisioterapia e
l’assunzione di analgesici e antinfiammatori (doc. 5).
1.2. Esperiti gli accertamenti
medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 9 gennaio 2025,
l’assicuratore ha negato il proprio obbligo a prestazioni in relazione al
sinistro dell’agosto 2024, ritenuto che i disturbi denunciati dall’assicurato
non costituirebbero una conseguenza naturale di quell’evento (doc. 17).
A seguito dell’opposizione
interposta personalmente dall’assicurato (cfr. doc. 20), in data 27 febbraio
2025, l’CO 1 ha confermato in sostanza la sua prima decisione (cfr. doc. 21).
1.3. Con tempestivo ricorso del 27 marzo
2025, RI 1 ha chiesto l’annullamento della decisione su opposizione impugnata e
il riconoscimento delle prestazioni di legge, facendo valere che, in base alla
certificazione del suo curante, l’evento occorsogli il 25 agosto 2024 è da
considerare a tutti gli effetti un infortunio ai sensi di legge (cfr. doc. I).
1.4. L’CO 1, in risposta, ha postulato
che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto
occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.5. In corso di causa, le parti hanno
prodotto dei referti della fisiatra dott.ssa __________ (doc. VII e doc. XVIII
+ allegati), rispettivamente del dott. __________ (doc. XVI e doc. XXII +
allegati).
considerato in diritto
in ordine
2.1. La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può
dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49
cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (su questo tema cfr. STF
9C_164/2023 del 29 gennaio 2024; STF 8C_437/2023 del 13 dicembre 2023 in SVR
2024 IV Nr. 16; STF 8C_254/2023 del 9 novembre 2023 in SVR 2024 IV Nr. 4; STF
9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF
8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/
2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008;
STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STF I 707/00 del 21 luglio 2003;
STF H 335/00 del 18 febbraio 2002; STF H 212/00 del 4 febbraio 2002; STF H 220/00 del 29 gennaio 2002; STF U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in
RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STF H 304/99 del 22 dicembre 2000; STF I 623/98 del
26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014
dell’8 settembre 2015).
nel merito
2.2. In concreto, è litigiosa la
questione di sapere se l’CO 1 era legittimata a negare ab initio le
proprie prestazioni in relazione all’evento infortunistico del 25 agosto 2024,
oppure no.
Questa Corte prende atto che
l’assicuratore resistente giustamente non contesta che il sinistro appena
citato è costitutivo di un infortunio ai sensi dell’art. 4 LPGA (cfr. doc. 21,
p. 5: “Nel caso in esame non è in discussione il fatto che l’evento del 25
agosto 2024 configura un infortunio”).
In discussione vi è quindi
soltanto l’esistenza di un nesso di causalità naturale tra i disturbi
denunciati dal ricorrente e l’infortunio assicurato.
2.3. Secondo l’art. 6 cpv. 1 LAINF, per
quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni assicurative sono
effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non professionali e
di malattie professionali.
2.4. Il diritto alle prestazioni
risultante da un infortunio assicurato presuppone l’esistenza di un nesso di
causalità naturale tra l’evento dannoso e il danno alla salute. Questa
condizione è adempiuta qualora si possa ammettere che, senza l'evento
infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si
sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia
stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che
l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un
danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che
l'evento appaia come una conditio sine qua non del danno. È questione di
fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un
nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si
determinano secondo il principio della probabilità preponderante -
insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile
generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di
assicurazioni sociali (DTF 129 V 177 consid. 3. p. 181, 402 consid. 4.3 p.
406).
Se un infortunio ha semplicemente
scatenato un processo che sarebbe comunque insorto anche senza questo evento,
il nesso di causalità naturale tra i disturbi accusati dall’assicurato e
l’infortunio deve essere negato se lo stato morboso preesistente è ritornato ad
essere quello che era prima dell’infortunio (status quo ante) oppure se
ha raggiunto lo stadio che sarebbe prima o poi subentrato anche senza
l'infortunio (status quo sine) (cfr. RAMI 1992 U 142 p. 75 consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U.
Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der
Sozialversicherung, in: Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).
2.5. Il diritto alle prestazioni
assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata
tra l’evento dannoso e il danno alla salute. In caso di danno alla salute
fisica, il nesso di causalità adeguata è generalmente ammesso, dal momento in
cui è accertata la causalità naturale (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5b/bb p.
103).
2.6. Nel caso di specie, all’assicuratore
convenuto è stato annunciato che l’assicurato, in data 25 agosto 2024, è
scivolato appoggiando la gamba sinistra in modo innaturale durante
un’escursione in montagna (doc. 1).
Con certificato del 23 settembre
2024, il dott. __________, spec. FMH in medicina interna generale, ha riferito
di essere stato consultato dall’insorgente il 26 agosto 2024, di aver refertato
la presenza di dolori di tipo neuro-sciatalgico alla gamba sinistra e di aver
prescritto l’esecuzione di fisioterapia e l’assunzione di farmaci analgesici e
antiflogistici. Il curante ha inoltre attestato una totale inabilità lavorativa
a far tempo dal 26 agosto 2024 (doc. 5).
Rispondendo alle domande
sottopostegli dall’assicuratore LAINF, l’insorgente ha precisato che mentre
scendeva dalla montagna è scivolato e ha appoggiato a terra in modo anomalo la
gamba sinistra (cfr. doc. 15).
Interpellato
dall’amministrazione, il dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e
traumatologia, ha sostenuto che i disturbi lamentati costituivano una
conseguenza soltanto possibile dell’infortunio, ritenuto che “il paziente
non è stato sottoposto ad un esame né clinico né radiologico. In assenza di un
approfondimento anche da parte del medico curante, la diagnosi rimane un
sospetto. Non è stato valutato in modo oggettivabile un problema degenerativo o
infortunistico quale può giustificare un conflitto radicolare e/o una
neuropatia” (doc. 28, p. 3).
Agli atti figura inoltre una
prescrizione di fisioterapia del dott. __________, Capoclinica presso
l’Istituto __________, in cui figura la diagnosi di sindrome lombo-vertebrale
con irradiazione di verosimile origine pseudoradicolare dopo trauma in agosto
2024 (doc. C).
Con rapporto prodotto sub
doc. 22, il dott. __________ ha confermato il suo precedente parere, rilevando
che la diagnosi posta dal dott. __________ “(…) descrive una dolorabilità
della colonna lombare distale, sintomi di cui soffre la popolazione circa 3-4
volte durante l’anno, scientificamente documentati. Problemi conosciuti nella
vita quotidiana della popolazione in assenza di danni traumatici o vere
patologie. La pseudoradicolopatia descrive un’assenza di una vera compressione
nervale quale può essere provocata da un infortunio o in presenza di una vera
ernia lombare, che non è mai stata diagnosticata. Anche i sintomi descritti
inizialmente fanno stato di un processo degenerativo e non infortunistico.”
(doc. 22, p. 2).
In corso di causa, l’assicurato ha
versato agli atti un referto, datato 23 maggio 2025, della dott.ssa __________,
spec. FMH in medicina fisica e riabilitazione, il cui tenore è il seguente:
" (…) Nell’agosto
2024 il paziente scivola in montagna e fa un movimento brusco per non cadere,
da allora scosse e disestesia a livello del piede sinistro, dolore sciatalgico.
Obiettivamente il paziente presenta blocco funzionale post-traumatico dell’arto
inferiore sinistro con blocco della sottoastragalica sinistra, della
tibioperoneale e dolenzia alla sollecitazione dello SPE.
Risentimento ascendente, in particolare a carico della fascia
lata, dolore e limitazione nella infrarotazione dell’anca, bacino sinistro
sovraelevato con blocco della sacroiliaca sinistra ed infine iperattività della
catena posteriore sinistra.
Il dolore riferito dal paziente è da riferirsi all’evento
traumatico subito in montagna in agosto 2024.” (doc. VII1)
Con rapporto del 6 agosto 2025,
il dott. __________ ha rilevato che la valutazione della curante specialista
appena menzionata “(…) non giustifica in modo oggettivabile un danno di
origine infortunistica. Nell’anno trascorso post semplice distorsione della
caviglia sinistra, il paziente ha ripreso la sua vita normale, camminando con
pieno carico e senza seguire terapia particolare per oltre 6 mesi post
infortunio, senza richiedere ulteriori valutazioni specialistiche. Con
probabilità preponderante, il blocco funzionale descritto dalla Drssa __________
non può essere in relazione causale con una semplice distorsione. Anche fosse
avvenuta una lesione parziale o totale dei legamenti intorno ai malleoli, dopo
6-12 settimane al massimo, la guarigione è certa. La Drssa __________ non ha
misurato l’ampiezza dei movimenti, né eseguito un esame oggettivabile tramite
radiografia, RM o ecografia, per giustificare l’eventuale danno”.
A proposito dei disturbi
lombovertebrali, egli ha in sostanza ribadito quanto già sostenuto in
precedenza (allegato al doc. XIV).
In data 17 settembre 2025, la
dott.ssa __________ si è detta in disaccordo con le considerazioni espresse dal
medico fiduciario dell’amministrazione. In effetti, a suo avviso, l’insorgente
“(…) non ha mai riportato un trauma distorsivo alla caviglia sinistra e non
ha mai sofferto di mal di schiena. Quello che ha sempre lamentato è stato un
dolore nevralgico post-traumatico a partenza dalla natica con irradiazione
lungo l’arto inferiore. Le lesioni nevralgiche sono molto più lente a guarire
delle lesioni tendinolegamentose, tempi di 6 mesi a 15 mesi sono giustificati.
Già quando ho visitato il paziente nel mese di maggio 2025 il dolore nevralgico
era regredito ma ancora presente. Non perché una presunta lesione dello SPE non
è probabilmente più visibile su una risonanza, vuol dire che non c’è stata.
Prima di non riconoscere l’infortunio vorrei che il paziente venga sottoposto a
visita specialistica” (doc. XVIII1).
Il rapporto 17 settembre 2025
della curante specialista è stato commentato criticamente dal dott. __________,
il quale ha segnatamente osservato che “né il Dr. __________, né la Dr.ssa __________
descrivono o mostrano tramite esame clinico e radiologico, che l’assicurato ha
riportato un danno alla gamba o alla colonna vertebrale. Post infortunio
l’assicurato ha continuato a lavorare al 40% almeno. Nei mesi successivi
nessuno dei medici curanti ha ritenuto necessario svolgere ulteriori
approfondimenti. Solo 7 mesi dopo l’infortunio, il Dr. __________, __________
prescrive 1 ciclo di fisioterapia per una sospetta sindrome lombovertebrale di
verosimile origine pseudoradicolare. Anche lui non predispone nessun
approfondimento clinico e radiologico. In assenza di un danno oggettivabile,
una possibile distorsione della gamba sinistra (non si descrive alcun danno
alla colonna vertebrale nell’infortunio), dopo 3 mesi è guarita. Anche
un’eventuale distorsione della colonna lombare guarisce nell’arco di 3 e non
oltre 6 mesi, se non in presenza di un processo degenerativo importante, da
escludere in un paziente nato a fine 1992 come documentato nella RM della
colonna cervicale, perfettamente nella norma” (doc. XXII1).
2.7. Per costante giurisprudenza, in un
procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo
l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che
precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il
diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8
luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer, Die Rechtspflege in der
Sozialversicherung, in: BJM 1989, p. 30ss.).
Nella DTF 125 V 351 seg. (=
SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572),
la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle
dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante,
a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente
motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere
degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che
il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,
non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.
Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
In una sentenza 8C_216/2009
del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha
precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria
sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione,
a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito
della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo
l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei
diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli
assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei
medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra
questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le
certificazioni dei medici curanti.
Trattandosi invece di perizie
affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura amministrativa, a
medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti, esse
godono di piena forza probatoria, a condizione che non esistano indizi concreti
che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF 8C_862/2014 del 2 aprile 2015
consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).
Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante
è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami
approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata,
che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella
presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano
motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352;
RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss.,
consid. 1c e riferimenti).
L'elemento
rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo
di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma
semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
È infine utile
osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può
evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per
cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va,
tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i
diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista
medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e
qual è l’opinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid.
5 in fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid.
4b).
2.8. Chiamato ora a
pronunciarsi, attentamente vagliato l’insieme della documentazione a sua
disposizione, il TCA non ritiene di poter confermare la decisione
su opposizione del 27 febbraio 2025, mediante la quale l’CO 1 ha negato ab
initio le proprie prestazioni in relazione all’evento traumatico occorso
nel mese di agosto 2024.
Preliminarmente, va rilevato che, non essendo la decisione impugnata
fondata su una perizia esterna (cfr. supra, consid. 2.6.), può trovare applicazione la giurisprudenza
di cui alla DTF 135 V 465, secondo la quale dei lievi dubbi circa
l’affidabilità di un rapporto medico bastano per potersene discostare (cfr. supra, consid. 2.7.).
Innanzitutto, questa Corte rileva,
quale osservazione di ordine generale, che l’istituto resistente ha ammesso che
il sinistro occorso il 25 agosto 2024 costituisce un infortunio ai sensi di
legge. D’altro canto, dagli atti emerge che i disturbi interessanti l’arto
inferiore sinistro sono apparentemente insorti subito dopo quell’evento (si
veda in questo senso il certificato 23 settembre 2024 del curante dal quale si
evince che, il giorno successivo l’infortunio, l’assicurato denunciava dei
dolori invalidanti di tipo sciatalgico all’arto inferiore sinistro, necessitanti
di cure e all’origine di una completa incapacità lavorativa – cfr. doc. 5).
Normalmente, in casi del genere,
l’assicuratore LAINF ammette il proprio obbligo a prestazioni a fronte della
necessità di cure, rispettivamente dell’incapacità lavorativa dipendente dalla sintomatologia
algica, approfondendo la fattispecie sul piano medico nel caso in cui i
disturbi dovessero perdurare.
Nel caso di specie, l’CO 1 non ha
invece corrisposto alcuna prestazione, appoggiandosi alla valutazione del
proprio consulente medico che ha negato l’eziologia infortunistica
essenzialmente per la ragione che i disturbi in discussione non erano stati
indagati né dal profilo clinico né da quello radiologico (doc. 28, p. 3: “In
assenza di un approfondimento anche da parte del medico curante, la diagnosi
rimane un sospetto. Non è stato valutato in modo oggettivabile un problema
degenerativo o infortunistico quale può giustificare un conflitto radicolare
e/o una neuropatia”).
A prescindere da quanto precede, il
TCA osserva che il dott. __________ ha espresso il proprio parere sulla sola
base degli atti.
Ora, la giurisprudenza federale non esige che la persona assicurata venga
visitata personalmente affinché possa essere riconosciuto il valore probatorio
di un rapporto medico, a condizione però che l’incarto su cui si fonda tale
referto contenga sufficienti apprezzamenti medici elaborati in base a un esame
personale del paziente (cfr. STF 8C_469/2020 del 26 maggio 2021 consid. 3.2 e i
riferimenti ivi menzionati). Di norma, una valutazione sulla base dei soli atti
medici (“Aktegutachten”) è difatti possibile se il medico fiduciario
dispone di sufficienti elementi risultanti da altri accertamenti personali
(cfr., tra le tante, STCA 35.2018.113 del 5 marzo 2019 consid. 2.9; 35.2022.12
del 16 agosto 2022 consid. 2.9 e rinvii giurisprudenziali ivi citati) (per un
caso recente riguardante una valutazione fiduciaria della causalità naturale fondata
sulla sola base degli atti, in cui l’Alta Corte ha rinviato la causa
all’amministrazione per esecuzione di una perizia ortopedica esterna, si veda
la STF 8C_685/2024 del 5 settembre 2025 consid. 6.3 e 6.4).
Nella concreta evenienza, questo
Tribunale non ritiene che la documentazione a disposizione del fiduciario dell’CO
1 contenesse dati medici tali da consentirgli di esprimere una valutazione
sufficientemente attendibile. Già per questa ragione, ai suoi referti non può
essere riconosciuto un pieno valore probatorio.
Infine e soprattutto, va rilevato
che il medico curante specialista ha valutato i disturbi denunciati
dall’assicurato in maniera diversa rispetto al consulente dell’assicurazione.
In particolare, con la sua certificazione del 17 settembre 2025, la dott.ssa __________
ha obiettato che, diversamente da quanto sostenuto dal dott. __________,
l’insorgente non ha riportato una distorsione della caviglia sinistra, né ha
mai sofferto di mal di schiena. A suo avviso, il ricorrente soffrirebbe in
realtà di una problematica nevralgica, imputabile a una lesione traumatica del
nervo sciatico popliteo esterno (SPE). Da rilevare che tale diagnosi non è stata
minimamente considerata e discussa dal fiduciario dell’CO 1, il quale ha dal
canto suo continuato a parlare di distorsione della gamba e del rachide lombare
(cfr. doc. XXII1).
In questo senso, i rapporti agli
atti della specialista privatamente consultata dal ricorrente appaiono atti a
suscitare dei lievi dubbi circa la correttezza delle conclusioni a cui è
pervenuto il dott. __________.
Stante tutto quanto precede, secondo
questo Tribunale, la documentazione a disposizione non basta per escludere che RI 1fosse portatore di una qualsiasi sequela
dell’infortunio assicurato.
In queste condizioni, il TCA ritiene che non si possa
prescindere dal procedere a un
approfondimento peritale (in questo senso, si veda la STF 8C_812/2015 del 20
luglio 2016 e la 8C_783/2018 del 4 aprile 2019).
2.9. In una sentenza di principio
9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, il Tribunale
federale ha preso posizione sulle critiche rivolte alla giurisprudenza federale
relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico
(SAM; art. 72bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla
Costituzione. In quella pronunzia, l’Alta Corte ha pure precisato in quali casi
il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in
quali altri può rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento
istruttorio.
Il TF ha, al riguardo, sviluppato
le seguenti considerazioni:
" 4.4.1.1
Ist das Gutachten einer versicherungsinternen oder -externen Stelle nicht
schlüssig und kann die offene Tatfrage nicht anhand anderer Beweismittel
geklärt werden, so stellt sich das Problem, inwieweit die mit der Streitsache
befasste Beschwerdeinstanz noch die Wahl haben soll zwischen einer Rückweisung
der Sache an die Verwaltung, damit diese eine neue oder ergänzende Expertise
veranlasse, und der Einholung eines Gerichtsgutachtens. Das Bundesgericht hat
dazu jüngst festgehalten, die den kantonalen Gerichten zufallende Kompetenz zur
vollen Tatsachenprüfung (Art. 61 lit. c ATSG) sei nötigenfalls durch Einholung
gerichtlicher Expertisen auszuschöpfen (BGE 136 V 376 E. 4.2.3 S. 381). Dies
schliesst ein, dass die erstinstanzlichen Gerichte diese Befugnis nicht ohne
Not durch Rückweisung an die Verwaltung delegieren dürfen.
4.4.1.2 Die Vorteile von Gerichtsgutachten (anstelle einer
Rückweisung an die IV-Stelle) liegen in der Straffung des Gesamtverfahrens und
in einer beschleunigten Rechtsgewährung. Die direkte Durchführung der
Beweismassnahme durch die Beschwerdeinstanz mindert das Risiko von - für die
öffentliche Hand und die versicherte Person - unzumutbaren multiplen
Begutachtungen. Zwar gilt die Sozialversicherungsverwaltung mit Blick auf die
differenzierten Aufgaben und die dementsprechend unterschiedliche funktionelle
und instrumentelle Ausstattung der Behörden in der Instanzenabfolge im
Vergleich mit der Justiz als regelmässig besser geeignet,
Entscheidungsgrundlagen zu vervollständigen (BGE 131 V 407 E. 2.1.1 S. 411). In
der hier massgebenden Verfahrenssituation schlägt diese Rechtfertigung für eine
Rückweisung indessen nicht durch.
4.4.1.3 Die Einschränkung der Befugnis der
Sozialversicherungsgerichte, eine Streitsache zur neuen Begutachtung an die
Verwaltung zurückzuweisen, verhält sich komplementär zu den (gemäss geänderter
Rechtsprechung) bestehenden partizipativen Rechten der versicherten Person im
Zusammenhang mit der Anordnung eines Administrativgutachtens (Art. 44 ATSG;
vgl. oben E. 3.4). Letztere tragen zur prospektiven Chancengleichheit bei,
derweil das Gebot, im Falle einer Beanstandung des Administrativgutachtens eine
Gerichtsexpertise einzuholen, die Waffengleichheit im Prozess gewährleistet, wo
dies nach der konkreten Beweislage angezeigt ist. Insoweit ist die ständige
Rechtsprechung, wonach das (kantonale) Gericht prinzipiell die freie Wahl hat,
bei festgestellter Abklärungsbedürftigkeit die Sache an den Versicherungsträger
zurückzuweisen oder aber selber zur Herstellung der Spruchreife zu schreiten
(vgl. statt vieler ARV 1997 Nr. 18 S. 85 E. 5d mit Hinweisen, C 85/95; Urteil
vom 11. April 2000 E. 3b, H 355/99), zu ändern.
4.4.1.4 Freilich ist es weder unter praktischen noch rechtlichen
Gesichtspunkten - und nicht einmal aus Sicht des Anliegens, die
Einwirkungsmöglichkeiten auf die Erhebung des medizinischen Sachverhalts fair
zu verteilen - angebracht, in jedem Beschwerdefall auf der Grundlage eines
Gerichtsgutachtens zu urteilen. Insbesondere ist der Umstand, dass die MEDAS
von der Invalidenversicherung finanziert werden, kein genügendes Motiv dafür.
Doch drängt sich auf, dass die Beschwerdeinstanz im Regelfall ein
Gerichtsgutachten einholt, wenn sie einen (im Verwaltungsverfahren anderweitig
erhobenen) medizinischen Sachverhalt überhaupt für gutachtlich
abklärungsbedürftig hält oder wenn eine Administrativexpertise in einem
rechtserheblichen Punkt nicht beweiskräftig ist (vgl. die Kritik an der
bisherigen Rückweisungspraxis bei Niederberger, a.a.O., S. 144 ff.). Die
betreffende Beweiserhebung erfolgt alsdann vor der - anschliessend
reformatorisch entscheidenden - Beschwerdeinstanz selber statt über eine
Rückweisung an die Verwaltung. Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt
hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher
vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen
Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache
zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung
von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist (siehe beispielsweise das
Urteil 9C_646/2010 vom 23. Februar 2011 E. 4; vgl. auch SVR
2010 IV Nr. 49 S. 151 E. 3.5, 9C_85/2009).” (DTF 137 V 263-265)
In una sentenza 8C_59/2011 del 10
agosto 2011 consid. 5.2 – dunque successiva a quella pubblicata in DTF 137 V
210 -, emanata in materia di assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale
federale ha ribadito i principi sviluppati nella DTF 135 V 465, in particolare
che, in presenza di dubbi circa l’affidabilità di rapporti allestiti da medici
di fiducia, il giudice (cantonale) è libero di scegliere se ordinare
direttamente una perizia giudiziaria oppure rinviare gli atti
all’amministrazione affinché disponga essa stessa una perizia seguendo la
procedura di cui all’art. 44 LPGA:
" Um solche
Zweifel auszuräumen, wird das Gericht entweder ein Gerichtsgutachten anzuordnen
oder die Sache an den Versicherungsträger zurückzuweisen haben, damit dieser im
Verfahren nach Art. 44 ATSG eine Begutachtung veranlasst (BGE 135 V 465 E. 4.6
Fatti
S. 471).”
In una sentenza 8C_412/2019 del 9
luglio 2020 consid. 5.4, la Corte federale ha rinviato la causa all’assicuratore
LAINF (e non al tribunale cantonale che aveva respinto il ricorso della persona
assicurata) affinché disponesse l’esecuzione di una perizia ai sensi dell’art.
44 LPGA, precisando che laddove esistano dubbi circa l’attendibilità e la pertinenza
della valutazione del medico fiduciario, spetta in primo luogo all’assicuratore
contro gli infortuni procedere a ulteriori atti istruttori per determinare
d’ufficio i fatti determinanti e, se del caso, assumere le prove necessarie
prima di emanare la decisione (art. 43 LPGA):
" Lorsqu’il existe des doutes sur la fiabilité et la pertinence de
l’appréciation du médecin-conseil, il appartient en premier lieu à
l’assureur-accidents de procéder à des instructions complémentaires pour
établir d’office l’ensemble des faits déterminants et, le cas échéant,
d’administrer les preuves nécessaires avant de rendre sa décision (art. 43 al.
1 LPGA; ATF 132 V 368 consid. 5 p. 374; arrêt 8C_401/209 du 9 juin 2020
consid. 5.3.3. et ses références).”
(si veda pure la STF 8C_697/2019,
8C_698/2019 del 9 novembre 2020 consid. 4.1).
Inoltre, con la pronunzia
8C_445/2021 del 14 gennaio 2022 consid. 4.4, pubblicata in SVR 10/2022 UV n. 34
p. 137 ss., l’Alta Corte ha stabilito che, laddove un tribunale cantonale
determini il diritto alle prestazioni facendo capo a un rapporto del medico
curante prodotto nel quadro della procedura di opposizione, sebbene ci si trovi
in presenza di un caso di applicazione della DTF 135 V 465 che richiede
l’intervento di un perito esterno, la causa deve essere rinviata
all’amministrazione, e non ai giudici di prime cure, affinché proceda a un
complemento istruttorio. È in effetti in primo luogo compito
dell’amministrazione disporre degli atti istruttori complementari volti ad
accertare d’ufficio tutti i fatti pertinenti e, se del caso, raccogliere le
prove necessarie prima di rendere la propria decisione (questo principio è
stato confermato ancora con le sentenze 8C_274/2021 del 31 marzo 2023 consid.
9.3.3; 8C_523/2022 del 23 febbraio 2023 consid. 5.4 e riferimenti; 8C_731/2021
succitata consid. 4.6; cfr. pure la STCA 35.2023.12 del 24 aprile 2023, consid.
2.9 e la STCA 35.2024.12 del 10 giugno 2024, consid. 2.6).
Infine, con pronunzia 8C_447/2023
del 18 aprile 2024 consid. 5.3, l’Alta Corte ha stabilito che:
" Aufgrund
der widersprüchlichen Berichte der RAD-Ärzte untereinander einerseits und im
Vergleich zu den erwähnten Berichten des Spital F.________ andererseits
bestanden mithin zumindest geringe Zweifel an der Zuverlässigkeit und
Schlüssigkeit der Einschätzung durch die beiden Ärzte des RAD, auf welche sich
die Vorinstanz abstützte. Anstatt weitere Abklärungen zu tätigen, stellte das
kantonale Gericht eigene medizinische Überlegungen an und schloss auf eine
abgestufte Arbeitsfähigkeit ab Oktober 2017. Dies liegt jedoch nicht mehr im
Rahmen einer zulässigen freien Beweiswürdigung (Art. 61 lit. c ATSG), ist es
Considerandi
doch nicht Aufgabe des Gerichts, fachfremde Schlussfolgerungen zu ziehen (vgl.
Urteile 8C_122/2023 vom 26. Februar 2024 E. 5.3; 8C_586/2022 vom 26. April 2023
E. 5.2.2; 8C_225/2021 vom 10. Juni 2021 E. 5.3+5.5). Vielmehr hätte die
Vorinstanz die dargelegten Unstimmigkeiten und Widersprüche näher abklären
müssen. Indem sie dies unterliess, stellte sie den Sachverhalt nicht
rechtsgenüglich fest, was die Beweiswürdigungsregeln sowie den
Untersuchungsgrundsatz, mithin Bundesrecht, verletzt.”
(cfr. pure STCA 35.2024.26 del 30
settembre 2023 consid. 2.13.; 35.2024.73 del 27 gennaio 2025 consid. 2.5.5.).
Nella presente fattispecie, il
TCA ritiene che siano soddisfatti i presupposti per un rinvio degli atti
all’istituto convenuto (cfr. STF 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 e DTF 135 V
465), già per il fatto che esso ha fondato la decisione impugnata sul solo parere
del proprio medico consulente.
Per
le ragioni già esposte al considerando 2.8., si giustifica pertanto
l’annullamento della decisione su opposizione impugnata e il rinvio degli atti
all’assicuratore resistente affinché disponga un approfondimento peritale
esterno (art. 44 LPGA), volto a chiarire,
tenendo conto di tutti i fattori medicalmente determinanti (cfr. STF
8C_445/2021 succitata), se i disturbi denunciati
dall’assicurato alla gamba sinistra sono stati causati, almeno in parte, dall’infortunio
del 25 agosto 2024 e, nell’affermativa,
fino a quando è persistito il nesso di causalità naturale con quell’evento.
In
seguito, facendo capo alle risultanze dell’accertamento esperito,
l’amministrazione si pronuncerà di nuovo in merito al diritto a prestazioni dal profilo temporale e materiale.
2.10
L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore
fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice,
rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio
e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un
comportamento temerario o sconsiderato.
In data 1° gennaio 2021 è entrata
in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora
unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.
Dalla medesima data è entrato in
vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a
prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo
prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese
processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Trattandosi di una controversia
relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha previsto di prelevare le
spese (cfr. STCA 35.2021.9 del 20 settembre 2021 consid. 2.12; 35.2021.58 del
18.
ottobre 2021 consid. 2.12).
Sul tema, cfr. anche STF
9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022
KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio
2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi,
Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les
tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin
2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107); Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato
del 21 agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4
maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la
modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008
(Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al
Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto».
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso contro la decisione su
opposizione del 27 febbraio 2025 è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La
decisione su opposizione impugnata è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati all’istituto assicuratore resistente per complemento
istruttorio e nuova decisione.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti