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Decisione

35.2025.22

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

14 luglio 2025Italiano39 min

Source ti.ch

Fatti

I legamenti del polso possono

essere classificati come estrinseci e intrinseci. I legamenti estrinseci

stabilizzano il polso collegando il radio, l'ulna e le basi dei metacarpi con

le ossa carpali. I legamenti estrinseci sono più spessi e più forti sul lato

volare del polso.

I legamenti intrinseci

(interossei) collegano e stabilizzano le ossa carpali tra loro, mantenendo così

le ossa carpali (e in particolare quelle della fila carpale prossimale) nella

posizione corretta durante i complessi movimenti della mano. Da un punto di vista

biomeccanico, i legamenti intrinseci più rilevanti del polso sono il legamento

scafolunato e il legamento lunotriquetrale

(https://www.nysora.com/it/muscolo-scheletrico/polso/).

Il legamento

scafo-lunato è il legamento del polso (nella parte dorsale) situato tra l’osso

scafoide e l’osso semilunare, ovvero tra 2 delle 8 ossa carpali (che si trovano

tra le estremità inferiori delle ossa dell’avambraccio - ovvero dell’ulna e del

radio - e le 5 ossa metacarpali della mano) ed è considerato il principale

stabilizzatore di queste due ossa. Questo legamento svolge una funzione

fondamentale nella stabilità del carpo e una sua lesione può compromettere la

biomeccanica delle ossa carpali oltre ad un’alterazione dei rapporti ossei (https://www.clinicasanmartino.it/patologie/lesione-del-legamento-scafo-lunato;

https://www.chimica-online.it/anatomia-umana/ossa-del-carpo.htm; https://radiologiaortopedica.it/node/97#:~:text=I%20legamenti%20estrinseci%20uniscono%20le,legamenti%20interossei%20della%20filiera%20distale

e https://www.fisioscience.it/patologie/instabilita-medio-carpale/).

È detta DISI (Dorsal Intercalated

Segment Instability, ossia instabilità del segmento dorsale intercalato) la

condizione in cui il legamento scafo-lunato risulta danneggiato o rotto,

portando al collasso carpale, con rotazione dello scafoide e dissociazione scafo-lunata

(ossia tra scafoide e semilunare) (https://www.emcortopedia.it/articolo/1807).

Il

legamento lunotriquetrale costituisce il collegamento tra l'osso

semilunare (o lunato) e l'osso piramidale (o triquetro) del polso. Queste due

ossa sono tra le otto che formano il carpo, la regione del polso tra

l'avambraccio e la mano. Anche questo legamento rappresenta una

componente chiave dell'articolazione del polso che collega due ossa del carpo,

contribuendo alla sua stabilità e corretta funzionalità.

Passando poi alle dita della mano, il legamento collaterale ulnare

del pollice (LCU) è una struttura fibrosa che collega tra loro sul lato ulnare

il primo metacarpo e la falange prossimale del pollice, stabilizzando la

articolazione metacarpo-falangea di questo dito. Questo legamento è localizzato

al di sotto dell’aponeurosi del muscolo adduttore del pollice e, grazie alla

sua azione, consente al pollice di eseguire una presa stabile.

Traumi che agiscono

sul lato ulnare del primo dito deviandolo con forza nel senso opposto possono

causare una lesione parziale o completa di questa struttura. Questo tipo di

lesioni è frequente negli atleti, soprattutto negli sciatori in caso di cadute

sulla mano aperta che tiene il bastoncino, da cui il nome “pollice dello

sciatore”. Essa si osserva tuttavia anche in altri sport, in caso di collisioni

con una palla o con gli avversari. Più raramente la lesione del LCU è legata a

ferite aperte sul lato ulnare del pollice (https://www.clinicasanmartino.it/patologie/lesione-del-legamento-collaterale-ulnare-lcu-del-pollice).

Infine, i tendini estensori delle dita sono le strutture che

connettono alle dita della mano i rispettivi muscoli, localizzati

nell’avambraccio, consentendo l’esecuzione dei movimenti di estensione delle

falangi.

Tali tendini si trovano sul dorso della mano, subito sotto il

piano cutaneo, e sono in totale 8 (un estensore per ciascun dito, più estensore

breve del pollice, estensore prorio dell’indice ed estensore proprio del

mignolo).

La loro posizione superficiale e a diretto contatto con l’osso, li

espone a lesioni anche in caso di ferite non troppo profonde.

Questi tendini sono inoltre soggetti a rotture o distacchi dalla

loro inserzione ossea, situata a livello della base della falange distale delle

dita, per vari tipi di trauma.

Ciò premesso, se da una parte è vero, come indicato dal dr. __________,

che l’assicurato aveva già subito nel 1996 un infortunio che aveva coinvolto il

polso e il pollice destro, dall’altra il TCA rileva che - come pure

riconosciuto dal medico fiduciario – la documentazione al riguardo è tutt’altro

che chiara ed esaustiva (cfr. doc. 58: “risulta un intervento a livello

tendineo di cui manca una chiara documentazione ed una valutazione del decorso

immediato”).

Il dr. __________ stesso ha poi messo in evidenza l’esistenza di

una “discrepanza fra la posizione espressa dal dott. med. __________ che

riferiva di un deficit di estensione preesistente e quanto riportato

successivamente nel referto del dott. med. __________ che riferisce esservi un

deficit di estensione che secondo l'assicurato è peggiorato dopo l'evento”.

Ora, in assenza di maggiori precisazioni riguardo a quanto

avvenuto in passato e alle conseguenze dell’intervento a suo tempo subito a

livello del tendine estensore del I dito, a mente del TCA risulta prematuro concludere,

come esposto dal dr. __________, “che un certo deficit di articolarità fosse

preesistente e comunque la situazione sia influenzata in maniera determinante

dalla pregressa lesione tendinea nota in anamnesi e riferibile nel 1996” (cfr.

doc. 58).

Altrettanto non chiara risulta la situazione a livello del polso

destro: se effettivamente, come indicato dal dr. __________, dagli ulteriori

accertamenti strumentali effettuati “non è stato confermato il sospetto di una

lesione del legamento scafo-lunato ipotizzata dapprima dal dott. med. __________

ed esclusa dalla RM”, questo Tribunale rileva, tuttavia, che dalla stessa RMN è

stata comunque messa in luce una lesione transmurale del legamento

luno-triquetrale del polso destro.

Alla luce di questa lesione e in assenza di ulteriori

precisazioni, non è dato capire in che misura l’assicurato presenterebbe

unicamente, come ritenuto dal medico fiduciario dell’assicuratore infortuni, “degli

elementi degenerativi, con estrema probabilità legati alle sequele a lungo

termine della frattura di polso, consistenti in una lesione della fibro-cartilagine

triangolare ed elementi di artrosi post-traumatica”, mentre non vi sarebbero

“chiari elementi traumatici riferibili al nuovo evento di cui si discute” (cfr.

doc. 58).

Questi aspetti medici poco chiari, ma fondamentali ai fini di

causa, sollevano perlomeno dei lievi dubbi riguardo all’affidabilità della

valutazione del medico fiduciario dell’assicuratore infortuni, e devono quindi

necessariamente essere chiariti prima di potersi esprimere.

Il TCA condivide, al riguardo, quanto rilevato dal dr. __________

nel referto del 21 gennaio 2025 (sul quale il dr. __________ non si è espresso,

limitandosi, nell’apprezzamento medico dell’8 aprile 2025 allegato alla

risposta di causa, ad indicare che “sulla situazione del polso e mano mi sono

già espresso estesamente nell’apprezzamento precedente che confermo”, cfr. doc.

III/1), ritenendo che nel caso di specie appaia

indispensabile disporre una valutazione peritale in grado di “definire quanto i

disturbi ancora presenti al polso e al pollice destri siano legati al trauma

dell’1.03.2024 o a precedenti traumi (riferisce un intervento di tenorrafia del

tendine estensore lungo del pollice) oppure a dei processi degenerativi, viste

le attività professionali del paziente” (doc. 66).

Trattandosi di tematiche che necessitano di conoscenze mediche

specialistiche, questo Tribunale non può (ancora) determinarsi in maniera

definitiva, ma necessita di una valutazione peritale in grado di stabilire la

natura traumatica o meno dei disturbi ancora risentiti dall’assicurato e, qualora

non si tratti di sequele di ordine esclusivamente degenerativo, in che misura e

per quanto tempo l’evento infortunistico abbia giocato un ruolo causale.

In simili casi, la giurisprudenza

federale prevede che va ordinata una perizia ad opera di un medico indipendente

secondo la procedura di cui all’art. 44 LPGA oppure una perizia giudiziaria

(cfr. STF 8C_418/2022 del 1° marzo 2023 consid. 3.1.2 e riferimento ivi

citato).

2.9. In

una sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137

V 210, il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche rivolte alla

giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi

di accertamento medico (SAM; art. 72bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità

alla CEDU e alla Costituzione. In quella pronunzia, l’Alta Corte ha pure

precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una

perizia giudiziaria e in quali altri può rinviare gli atti all'assicuratore per

Considerandi

un complemento istruttorio.

Il TF ha, al riguardo, sviluppato

le seguenti considerazioni:

" (…).

4.4.1.1

Ist das Gutachten einer versicherungsinternen

oder -externen Stelle nicht schlüssig und kann die offene Tatfrage nicht anhand

anderer Beweismittel geklärt werden, so stellt sich das Problem, inwieweit die

mit der Streitsache befasste Beschwerdeinstanz noch die Wahl haben soll

zwischen einer Rückweisung der Sache an die Verwaltung, damit diese eine neue

oder ergänzende Expertise veranlasse, und der Einholung eines Gerichtsgutachtens.

Das Bundesgericht hat dazu jüngst festgehalten, die den kantonalen Gerichten

zufallende Kompetenz zur vollen Tatsachenprüfung (Art. 61 lit. c ATSG) sei

nötigenfalls durch Einholung gerichtlicher Expertisen auszuschöpfen (BGE 136 V 376 E. 4.2.3 S. 381). Dies schliesst ein, dass die

erstinstanzlichen Gerichte diese Befugnis nicht ohne Not durch Rückweisung an

die Verwaltung delegieren dürfen.

4.4.1.2

Die Vorteile von Gerichtsgutachten (anstelle

einer Rückweisung an die IV-Stelle) liegen in der Straffung des

Gesamtverfahrens und in einer beschleunigten Rechtsgewährung. Die direkte

Durchführung der Beweismassnahme durch die Beschwerdeinstanz mindert das Risiko

von - für die öffentliche Hand und die versicherte Person - unzumutbaren

multiplen Begutachtungen. Zwar gilt die Sozialversicherungsverwaltung mit Blick

auf die differenzierten Aufgaben und die dementsprechend unterschiedliche

funktionelle und instrumentelle Ausstattung der Behörden in der Instanzenabfolge

im Vergleich mit der Justiz als regelmässig besser geeignet,

Entscheidungsgrundlagen zu vervollständigen (BGE 131 V 407 E. 2.1.1 S. 411). In der hier massgebenden

Verfahrenssituation schlägt diese Rechtfertigung für eine Rückweisung indessen

nicht durch.

4.4.1.3

Die Einschränkung der Befugnis der

Sozialversicherungsgerichte, eine Streitsache zur neuen Begutachtung an die

Verwaltung zurückzuweisen, verhält sich komplementär zu den (gemäss geänderter

Rechtsprechung) bestehenden partizipativen Rechten der versicherten Person im

Zusammenhang mit der Anordnung eines Administrativgutachtens (Art. 44 ATSG;

vgl. oben E. 3.4). Letztere tragen zur prospektiven Chancengleichheit bei,

derweil das Gebot, im Falle einer Beanstandung des Administrativgutachtens eine

Gerichtsexpertise einzuholen, die Waffengleichheit im Prozess gewährleistet, wo

dies nach der konkreten Beweislage angezeigt ist. Insoweit ist die ständige

Rechtsprechung, wonach das (kantonale) Gericht prinzipiell die freie Wahl hat,

bei festgestellter Abklärungsbedürftigkeit die Sache an den Versicherungsträger

zurückzuweisen oder aber selber zur Herstellung der Spruchreife zu schreiten

(vgl. statt vieler ARV 1997 Nr. 18 S. 85 E. 5d mit Hinweisen, C 85/95; Urteil

vom 11. April 2000 E. 3b, H 355/99), zu ändern.

4.4.1.4

Freilich ist es weder unter praktischen noch

rechtlichen Gesichtspunkten - und nicht einmal aus Sicht des Anliegens, die

Einwirkungsmöglichkeiten auf die Erhebung des medizinischen Sachverhalts fair

zu verteilen - angebracht, in jedem Beschwerdefall auf der Grundlage eines

Gerichtsgutachtens zu urteilen. Insbesondere ist der Umstand, dass die MEDAS

von der Invalidenversicherung finanziert werden, kein genügendes Motiv dafür.

Doch drängt sich auf, dass die Beschwerdeinstanz im Regelfall ein

Gerichtsgutachten einholt, wenn sie einen (im Verwaltungsverfahren anderweitig

erhobenen) medizinischen Sachverhalt überhaupt für gutachtlich

abklärungsbedürftig hält oder wenn eine Administrativexpertise in einem

rechtserheblichen Punkt nicht beweiskräftig ist (vgl. die Kritik an der

bisherigen Rückweisungspraxis bei Niederberger, a.a.O., S. 144 ff.). Die

betreffende Beweiserhebung erfolgt alsdann vor der - anschliessend

reformatorisch entscheidenden - Beschwerdeinstanz selber statt über eine

Rückweisung an die Verwaltung. Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt

hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher

vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen

Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache

zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung

von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist (siehe beispielsweise das

Urteil 9C_646/2010 vom 23. Februar

2011.

E. 4; vgl. auch SVR 2010 IV Nr. 49 S. 151 E. 3.5,9C_85/2009).” (DTF 137 V 263-265)

In

una sentenza 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 consid. 5.2 – dunque successiva

a quella pubblicata in DTF 137 V 210 -, emanata in materia di assicurazione

contro gli infortuni, il Tribunale federale ha ribadito i principi sviluppati

nella DTF 135 V 465, in particolare che, in presenza di dubbi circa

l’affidabilità di rapporti allestiti da medici di fiducia, il giudice

(cantonale) è libero di scegliere se ordinare direttamente una perizia

giudiziaria oppure rinviare gli atti all’amministrazione affinché disponga essa

stessa una perizia seguendo la procedura di cui all’art. 44 LPGA:

" Um solche

Zweifel auszuräumen, wird das Gericht entweder ein Gerichtsgutachten anzuordnen

oder die Sache an den Versicherungsträger zurückzuweisen haben, damit dieser im

Verfahren nach Art. 44 ATSG eine Begutachtung veranlasst (BGE 135 V 465 E. 4.6

S. 471).”

In

una sentenza 8C_412/2019 del 9 luglio 2020 consid. 5.4, la Corte federale ha

rinviato la causa all’assicuratore LAINF (e non al tribunale cantonale

che aveva respinto il ricorso della persona assicurata) affinché disponesse

l’esecuzione di una perizia ai sensi dell’art. 44 LPGA, precisando che laddove

esistano dubbi circa l’attendibilità e la pertinenza della valutazione del

medico fiduciario, spetta in primo luogo all’assicuratore contro gli infortuni

procedere a ulteriori atti istruttori per determinare d’ufficio i fatti

determinanti e, se del caso, assumere le prove necessarie prima di emanare la

decisione (art. 43 LPGA):

" Lorsqu’il existe des doutes sur la fiabilité et la pertinence de

l’appréciation du médecin-conseil, il appartient en premier lieu à

l’assureur-accidents de procéder à des instructions complémentaires pour

établir d’office l’ensemble des faits déterminants et, le cas échéant,

d’administrer les preuves nécessaires avant de rendre sa décision (art. 43 al.

1.

LPGA; ATF 132 V 368 consid. 5 p. 374; arrêt 8C_401/209 du 9 juin 2020 consid.

5.3.3

et ses références).” (si veda pure la STF 8C_697/2019,8C_698/2019 del 9

novembre 2020 consid. 4.1).

Infine,

con la pronunzia 8C_445/2021 del 14 gennaio 2022 consid. 4.4, pubblicata in SVR

10/2022 UV n. 34 p. 137 ss., l’Alta Corte ha stabilito che, laddove un

tribunale cantonale determini il diritto alle prestazioni facendo capo a un

rapporto del medico curante prodotto nel quadro della procedura di opposizione,

sebbene ci si trovi in presenza di un caso di applicazione della DTF 135 V 465

che richiede l’intervento di un perito esterno, la causa deve essere rinviata

all’amministrazione, e non ai giudici di prime cure, affinché proceda a un

complemento istruttorio. È in effetti in primo luogo compito

dell’amministrazione disporre degli atti istruttori complementari volti ad

accertare d’ufficio tutti i fatti pertinenti e, se del caso, raccogliere le

prove necessarie prima di rendere la propria decisione (questo principio è

stato confermato ancora con le STF 8C_274/2021 del 31 marzo 2023 consid. 9.3.3;

STF 8C_523/2022 del 23 febbraio 2023 consid. 5.4 e riferimenti; STF 8C_731/2021

succitata consid. 4.6).

Nella presente fattispecie, il

TCA ritiene che siano adempiuti i presupposti per un rinvio degli atti

all’istituto convenuto (cfr. STF 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 e DTF 135 V

465), già per il fatto che la decisione impugnata si fonda sul parere del proprio

medico interno.

Per le ragioni già

diffusamente esposte al considerando 2.8., si giustifica

pertanto l’annullamento della decisione su opposizione impugnata e il rinvio

degli atti all’assicuratore resistente affinché disponga un approfondimento

peritale esterno (art. 44 LPGA) volto a stabilire se, al momento in cui l’CO 1

ha posto termine alle prestazioni (gennaio 2025), i disturbi ancora

presentati dall’assicurato fossero esclusivamente dovuti a fattori

extra-infortunistici, oppure no.

In

seguito, facendo capo alle risultanze dell’accertamento esperito,

l’amministrazione si pronuncerà di nuovo in merito al diritto alle prestazioni

dal profilo materiale e temporale.

2.10

Considerato l’esito del ricorso (il

rinvio con esito aperto equivale a piena vittoria, cfr., da ultimo, STF

8C_859/2018 del 26 novembre 2018 consid. 5 con rinvio a DTF 137 V 210 consid.

7.1

p. 271 e riferimento), l’assicuratore verserà all’insorgente, rappresentato

da un avvocato, l’importo fr. 2’500 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per

ripetibili.

2.11

L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore

fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice,

rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio

e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

In

data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61

lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice,

rapida e, di regola pubblica.

Dalla

medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo

cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a

spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo

prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

Trattandosi

di una controversia relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha previsto

di prelevare le spese.

Sul tema, cfr. anche STF

9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022

KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio

2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi,

Actualités du TF,8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les

tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin

2019, in SZS/RSAS 2/2022 p. 107).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto ai

sensi dei considerandi.

§ La decisione su opposizione

impugnata è annullata.

§§ Gli atti sono rinviati all’CO

1 per complemento istruttorio e nuova decisione.

2. Non si percepisce tassa di giustizia,

mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

L’CO 1 verserà all’assicurato,

rappresentato da un avvocato, l’importo di fr. 2'500 (IVA inclusa) a titolo

d’indennità per ripetibili.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti