35.2025.22
Decisione con la quale l'assicuratore ha dichiarato estinto il proprio obbligo a prestazioni non può essere confermata. Necessità di ulteriori approfondimenti peritali ex art. 44 LPGA per chiarire la natura traumatica o meno dei disturbi al polso e pollice
14 luglio 2025Italiano39 min
posizione corretta durante i complessi movimenti della mano. Da un punto di vista
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2025.22
cr/DC
Lugano
14 luglio 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Cinzia Raffa Somaini, cancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 27 marzo 2025 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 20
febbraio 2025 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro
gli infortuni
ritenuto in fatto
1.1. In data 1° marzo 2024 RI 1, nato
nel 1972, di professione idraulico - a quel momento abile nella misura del 50%
a seguito di un precedente infortunio avvenuto in data 14 novembre 2023
(allorquando era caduto andando ad impattare con l’arto inferiore sinistro) -
mentre era intento ad utilizzare un trapano ha subito una distorsione del
braccio destro, con lesione del polso e della spalla destra.
Il 4 marzo 2024 egli si è recato al Pronto Soccorso dell’Ospedale __________,
dove è stata effettuata una radiografia della mano destra e del polso destro,
la quale non ha riscontrato “evidenti fratture di significato attuale dei capi
ossei esaminati di polso e mano destra” (doc. 9).
L’istituto assicuratore ha
assunto il caso e ha corrisposto le prestazioni di legge.
1.2. In data 9 ottobre 2024
l’assicuratore LAINF ha comunicato all’assicurato la chiusura del caso a
partire dal 14 ottobre 2024, ritenendo che, sulla base della valutazione
eseguita dal proprio servizio medico, i disturbi da lui ancora presentati non siano
più stati causati dall’infortunio (doc. 38).
A seguito della valutazione eseguita dal dr. __________ in data 14
ottobre 2024 (cfr. doc. 39) - la quale, a mente del medico fiduciario
dell’istituto assicuratore, imponeva la messa in atto di ulteriori
approfondimenti (cfr. doc. 41) - l’CO 1 ha accordato il proprio benestare per
eseguire nuovi esami radiologici, sulla base dei quali rivalutare poi il
diritto a prestazioni (doc. 42).
1.3. Esperiti gli accertamenti
medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 9 gennaio 2025,
l’Istituto assicuratore ha chiuso il caso dal 13 gennaio 2025, ritenendo che i
disturbi ancora presentati dall’assicurato non siano (più) dovuti
all’infortunio.
A seguito dell’opposizione
interposta dall’assicurato (cfr. doc. 68), in data 20 febbraio 2025,
l’amministrazione ha integralmente confermato il contenuto della sua prima
decisione (cfr. doc. 71).
1.4. Con tempestivo ricorso del 27 marzo
2025, RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto che l’assicuratore
convenuto venga obbligato ad “istruire il caso e richiedere una perizia per
giudicare l’influenza di un eventuale stato preesistente, le possibilità
terapeutiche ed eventuale tasso di invalidità”.
Sostanzialmente il legale ha criticato la valutazione con la quale
il dr. __________, senza neppure visitare l’assicurato, è giunto alla
conclusione che lo stato di salute attuale sia essenzialmente una conseguenza
di una frattura trattata in Italia nel 1996, senza ulteriori approfondimenti.
Tale modo di procedere, a suo modo di vedere, non può essere condiviso, visto
che, come peraltro indicato dallo stesso dr. __________, le informazioni
mediche relative a quanto accaduto nel 1996 sono scarse.
Il legale ha quindi chiesto che, così come proposto dal dr. __________,
l’assicuratore LAINF sia tenuto a procedere ad ulteriori approfondimenti
(perizia) al fine di determinare se le sequele constatate siano dovute
all’infortunio o, invece, ad uno stato preesistente (doc. I).
1.5. Con risposta di causa, cui ha
allegato una presa di posizione da parte del proprio medico fiduciario (cfr.
doc. III/1), l’CO 1 ha postulato la reiezione del ricorso e la conferma
integrale della decisione su opposizione impugnata (doc. III).
1.6. In data 2 maggio 2025 il legale
dell’insorgente ha comunicato di avere preso atto della risposta di causa
dell’amministrazione e di non avere nulla altro da rilevare (doc. V).
Tale scritto è stato trasmesso all’amministrazione (cfr. doc. VI),
per conoscenza.
considerato in diritto
in ordine
2.1. La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può
dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49
cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (su questo tema cfr. STF 9C_164/2023
del 29 gennaio 2024; STF 8C_437/2023 del 13 dicembre 2023 in SVR 2024 IV Nr.
16; STF 8C_254/2023 del 9 novembre 2023 in SVR 2024 IV Nr. 4; STF 9C_699/2014
del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del
12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18
febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e
H 183/06 del 21 dicembre 2007; STF I 707/00 del 21 luglio 2003; STF H 335/00
del 18 febbraio 2002; STF H 212/00 del 4 febbraio 2002; STF H 220/00 del 29
gennaio 2002; STF U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag.
190 seg.; STF H 304/99 del 22 dicembre 2000; STF I 623/98 del 26 ottobre 1999.
Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8
settembre 2015).
nel merito
2.2. In concreto, è litigiosa la
questione di sapere se l’amministrazione era legittimata a dichiarare estinto
dal 13 gennaio 2025 il proprio obbligo a prestazioni dipendente dall’evento
infortunistico del 1° marzo 2024, oppure no.
2.3. Giusta l'art. 10 LAINF,
l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr.
DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF,
l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (cfr. art. 6 LPGA)
a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.
Il diritto all'indennità
giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si
estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione
di una rendita o con la morte dell'assicurato.
Il diritto alle cure cessa
qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile
miglioramento della salute dell'assicurato (art. 19 cpv. 1 seconda frase
LAINF), un miglioramento insignificante non basta. Non vi è un sensibile
miglioramento delle condizioni di salute, se la misura terapeutica in questione
è in grado soltanto di alleviare momentaneamente dei dolori causati da uno
stato altrimenti stazionario. Né la possibilità remota di un risultato positivo
dato dalla prosecuzione di un trattamento medico né un beneficio terapeutico
minore prevedibile da nuovi provvedimenti – quali una cura termale – danno
diritto a una sua attuazione (STF 8C_142/2017 del 7 settembre 2017 consid. 4).
Non è parimenti sufficiente che la persona assicurata possa ancora
eventualmente beneficiare di un trattamento fisioterapeutico (STF 8C_604/2021
del 25 gennaio 2022 consid. 9.2; 8C_736/2017 del 20 agosto 2018 consid. 4.1).
La questione deve essere valutata
in prospettiva (cfr. STF 8C_344/2021 del 7 dicembre 2021 consid. 7.2).
L’Alta Corte ha inoltre precisato
che la questione del “sensibile miglioramento” di cui all’art. 19 cpv. 1 LAINF
va valutata segnatamente in funzione dell’entità del previsto aumento oppure
del ripristino della capacità lavorativa, nella misura in cui quest’ultima è
pregiudicata dalle sequele infortunistiche (DTF 134 V 109 consid. 4.3; STF
8C_44/2021 del 5 marzo 2021 consid. 5.2; 8C_301/2021 del 23 giugno 2021 consid.
3.2).
Se un miglioramento non è più
possibile, la cura termina e l’assicurato può pretendere una rendita
d’invalidità (sempre che presenti un’incapacità di guadagno del 10% almeno).
Una volta terminata la cura
medica, delle misure terapeutiche possono essere assunte soltanto alle
condizioni di cui all’art. 21 LAINF e soltanto se l’assicurato è stato posto al
beneficio di una rendita. Se ciò non è il caso, spetta all’assicurazione contro
le malattie prendere a proprio carico il trattamento (cfr. STF 8C_50/2018 del 20 luglio 2018 e riferimenti ivi menzionati).
2.4. Il diritto alle prestazioni
risultante da un infortunio assicurato presuppone in ogni caso l’esistenza di
un nesso di causalità naturale tra l’evento dannoso e il danno alla
salute. Questa condizione è adempiuta qualora si possa ammettere che, senza
l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare
o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che
l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è
sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia
comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato,
vale a dire che l'evento appaia come una conditio sine qua non del
danno. È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno
alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione
amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità
preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità -
applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia
di assicurazioni sociali (DTF 129 V 177 consid. 3. p. 181, 402 consid. 4.3 p.
406).
Se un infortunio ha semplicemente
scatenato un processo che sarebbe comunque insorto anche senza questo evento,
il nesso di causalità naturale tra i disturbi accusati dall’assicurato e
l’infortunio deve essere negato se lo stato morboso preesistente è ritornato ad
essere quello che era prima dell’infortunio (status quo ante) oppure se
ha raggiunto lo stadio che sarebbe prima o poi subentrato anche senza
l'infortunio (status quo sine) (RAMI 1992 U 142 p. 75 consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U.
Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der
Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).
2.5. Il diritto alle prestazioni
assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata
tra l’evento dannoso e il danno alla salute. In caso di danno alla salute
fisica, il nesso di causalità adeguata è generalmente ammesso, dal momento in
cui è accertata la causalità naturale (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5b/bb p.
103).
2.6. Nella concreta evenienza, dalla decisione su opposizione impugnata risulta che,
tenuto conto dei disturbi residuali al polso e al pollice della mano destra,
l’assicuratore LAINF resistente ha negato dal 13 gennaio 2025 il diritto ad ulteriori prestazioni, facendo capo al parere del
proprio medico __________.
Già in data 31 luglio 2024 il dr.
__________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia, chiamato a fornire un apprezzamento sintetico del caso, si era
così espresso:
" «Infortunio polso/mano/spalla destra
1. Prima dell’infortunio l’assicurato presentava, secondo il criterio
della probabilità preponderante, delle affezioni manifeste o asintomatiche alla
parte del corpo interessata dall’attuale infortunio?
Sì.
1.1.Se sì, in che misura?
Esiti lesione
estensore lungo del pollice trattata (cfr. Rapporto dr. __________). Versosimile
tendinopatia cuffia rotatori senza lesione a tutto spessore (cfr. Ecografia).
2. /
3. In caso di risposta positiva alla domanda 1:
3.1 L’infortunio ha causato con probabilità preponderante ulteriori
lesioni strutturali oggettivabili? In caso negativo si prega di motivare.
Allo stato attuale non risultano lesioni di nuova insorgenza
alla mano (cfr. Rapporto dr. __________). Non abbiamo altra documentazione che
indichi altre lesioni. Il quadro evidenziato all’ecografia di spalla è
indicativo di una tendinosi di cuffia generalmente dovuta a fattori
degenerativi.
3.2.In caso negativo, da quale data la sintomatologia non è più
influenzata con probabilità preponderante dalle conseguenze dell’infortunio?
6 mesi.» (Doc. 23)
Sulla base di tali considerazioni, l’amministrazione, in data 9
ottobre 2024, ha comunicato all’assicurato l’interruzione delle prestazioni a
decorrere dal 14 ottobre 2024 (doc. 38).
L’assicurato ha contestato tale decisione dell’assicurazione,
trasmettendo un referto del 14 ottobre 2024 con il quale il dr. __________,
spec. FMH in chirurgia della mano, dopo averlo visitato, si è così rivolto al
medico fiduciario dell’CO 1:
" (…)
Valutazione e proposta
Ho esaminato in dettaglio l’esame clinico, radiografico ed
ecografico portato in visione dal paziente. Attualmente non sono evidenti
lesioni ossee attribuibili a una frattura. Ecograficamente e clinicamente è
però presente una lesione completa del tendine estensore lungo del pollice.
Dalle radiografie portate in visione dal paziente, inoltre, sembrerebbe esservi
un quadro di DISI per cui sospetto la presenza di una lesione del legamento
scafo-lunato. Il paziente mi informa che il caso di infortunio è stato chiuso
dalla CO 1. Chiedo gentilmente alla CO 1 di voler riaprire il caso, sia per
quanto riguarda la lesione del tendine estensore del pollice, sia per eseguire
in prima istanza una radiografia in proiezione anteroposteriore del polso al
fine di valutare un’eventuale diastasi dello scafo-lunato. Qualora ciò fosse
chiederemo di eseguire una RMN per valutare un’eventuale rottura di questo
legamento. Ho consigliato al paziente di assumere terapia antiinfiammatoria al
bisogno. Ricontatterò il paziente una volta che la CO 1 si sarà espressa in
merito. Il paziente è soddisfatto delle spiegazioni e d’accordo sul procedere.”
(Doc. 39)
Con apprezzamento sintetico del 24 ottobre 2024, il dr. __________
ha approvato il modo di procedere suggerito dal dr. __________, per le seguenti
ragioni:
" a) il dr. __________
pone un nuovo sospetto diagnostico di DISI con lesione legamento scafo lunato
che andrebbe chiarito dal lato diagnostico. In dossier è presente una rx polso
nella sola proiezione laterale opportuno richiedere, se eseguite come da
referto, anche le immagini della proiezione anteroposteriore. Inoltre opportuno
procedere a scopo delucidativo agli esami richiesti dal dr. __________.
b) per quanto riguarda la lesione tendinea vi è una discrepanza
tra il rapporto de dr. __________ (deficit funzionale preesistente) ed il
rapporto del dr. __________ (“il paziente riferisce che prima dell’infortunio
il pollice aveva un’estensione comparabile con il controlaterale”).
Inoltre il dr. __________ riferisce di un precedente intervento
del 1996 per un deficit di estensione del primo dito mentre il dr. __________
cita un precedente intervento al polso senza altra indicazione.
Occorre quindi chiarire se il deficit di estensione della falange
distale del primo dito era già presente. Inoltre, dato che esiste un
antecedente, chiarire il tipo di intervento eseguito in passato ottenendo
documentazione relativa.” (Doc. 41)
Eseguiti gli approfondimenti del
caso, in particolare un’artro-RM polso destro in data 6 novembre 2024 (cfr.
doc. 50), il dr. __________, con referto del 3 dicembre 2024, ha osservato:
" Diagnosi
Trauma distorsivo contusivo polso destro del 01.03.2024 con
-
Lesione completa inserzione distale in zona 1 tendine estensore lungo
del pollice destro
-
Lesione transmurale legamento luno-triquetrale polso destro
-
e/d intervento chirurgico al polso destro (anamnestico)
Esame radiologico
Artro-RMN polso destro del 06.11.2024: lesione transmurale del
legamento luno-triquetrale. Distacco dell’attacco stiloideo del TFCC e lesione
parziale del legamento collaterale ulnare con residuo fascicolo superficiale
Procedere
Contatto oggi telefonicamente il paziente per comunicargli l’esito
dell’artro-RMN. Da questa è evidente una lesione transmurale del legamento
luno-triquetrale. Il paziente riferisce che i dolori sono andati a migliorare
in maniera sostanziale a livello del polso. A questo livello, dato il buon
decorso, non sono quindi attualmente previste proposte terapeutiche da parte
nostra. I dolori sono però ancora presenti a livello dell’articolazione
interfalangea del pollice. Data la problematica, ho proposto al paziente un
intervento di artrodesi dell’articolazione interfalangea. Il paziente
attualmente è dubbioso e preferisce pensarci. Gli viene fornito comunque un
appuntamento nei prossimi mesi per discutere – in presenza del dr. __________ –
un eventuale intervento di artrodesi.” (Doc. 54)
Con apprezzamento medico dell’8
gennaio 2025, il dr. __________ si è così espresso:
" Valutazione
Siamo in presenza di un assicurato che ha subito un trauma
distorsivo dell'arto superiore destro.
In anamnesi vi è una frattura scomposta del polso di destra con
una lesione tendinea dell'estensore lungo del pollice risalente al 1996
trattata in Italia. Risulta un intervento a livello tendineo di cui manca una
chiara documentazione ed una valutazione del decorso immediato.
Per quanto riguarda la situazione a livello del polso di destra,
vi sono degli elementi degenerativi, con estrema probabilità legati alle
sequele a lungo termine della frattura di polso, consistenti in una lesione della
fibro-cartilagine triangolare ed elementi di artrosi post-traumatica. Non è
stato confermato il sospetto di una lesione del legamento scafo-lunato
ipotizzata dapprima dal dott. med. __________ ed esclusa dalla RM. Non sono
previsti trattamenti a questo livello. Il quadro al polso è comunque da
ritenersi dovuto ad una riacutizzazione delle alterazioni riferibili alla
pregressa frattura e alle sequele artrosiche post-traumatiche a lungo termine
della stessa. Non vi sono chiari elementi traumatici riferibili al nuovo evento
di cui si discute.
Per quanto riguarda la lesione del tendine estensore del I dito vi
è una certa discrepanza fra la posizione espressa dal dott. med. __________ che
riferiva di un deficit di estensione preesistente e quanto riportato successivamente
nel referto del dott. med. __________ che riferisce esservi un deficit di
estensione che secondo l'assicurato è peggiorato dopo l'evento. Pur tuttavia
dalla documentazione piuttosto scarna fornita dall'assicurato del vecchio
trauma, emerge già allora un deficit di estensione della falange distale del I
dito. Dobbiamo pertanto ritenere che un certo deficit di articolarità fosse
preesistente e comunque la situazione sia influenzata in maniera determinante
dalla pregressa lesione tendinea nota in anamnesi e riferibile nel 1996.
Dalla valutazione globale dei documenti dobbiamo quindi ritenere
che con probabilità prevalente questo evento non abbia modificato in modo
importante la situazione né a livello del polso né a livello del I dito e che
il quadro sia influenzato in maniera preponderante dagli antecedenti del 1996 e
dalle sequenze a lungo termine degli stessi.
Per quanto riguarda il rapporto del dott. med. __________ esso non
modifica la posizione a suo tempo presa.
L'eventuale intervento di artrodesi interfalangea I dito mano
destra, seppur teoricamente indicato dal lato medico, non è stato al momento
accettato dall'assicurato ed è comunque da intendersi
come cura di una situazione preesistente o comunque influenzata in
modo determinante dagli antecedenti noti.” (Doc. 58)
L’assicurato ha contestato la chiusura del caso decisa
dall’amministrazione, chiedendo che i propri disturbi siano oggetto di
ulteriori approfondimenti, così come pure indicato nel referto del 21 gennaio
2025 dal dr. __________:
" Diagnosi
Trauma distorsivo contusivo polso destro del 01.03.2024 con
- lesione completa inserzione distale in zona 1 tendine estensore lungo
del pollice destro
- lesione transmurale legamento luno-triquetrale polso destro
- e/d intervento di ricostruzione dell'estensore lungo del pollice
diversi anni fa in Italia (anamnestico)
Procedere
Il paziente chiede di nuovo una
visita di controllo. Lavora ma ha dei disturbi altalenanti, sia al pollice che
al polso destro. L’assicuratore CO 1 ha chiuso il caso. Chiedo gentilmente al
medico di fiducia della CO 1 di valutare eventualmente direttamente con il
paziente di riaprire il caso e richiedere una valutazione a livello
universitario, per definire quanto i disturbi ancora presenti al polso e al
pollice destri siano legati al trauma dell’1.03.2024 o a precedenti traumi
(riferisce un intervento di tenorrafia del tendine estensore lungo del pollice)
oppure a dei processi degenerativi, viste le attività professionali del
paziente. Il signor RI 1 è soddisfatto delle spiegazioni e d'accordo sul procedere.”
(Doc. 66)
Egli ha pure prodotto il seguente
referto del 20 gennaio 2025 della propria curante, dr.ssa __________, medico
chirurgo e medico di medicina generale, del seguente tenore:
" Il signor RI 1 ha avuto un infortunio il 01/03/2024.
Ha riportato un danno alla mano dimostrato dalla risonanza magnetica
(06.11.2024): lesione transmurale del legamento luno-triquetrale e distacco
dell’attacco stiloideo del FCC e lesione parziale del legamento collaterale
ulnare e un danno all’arto superiore destro dimostrato da un’ecografia
muscolotendinea (15/05/2021) che dimostra una lesione parziale a tutto spessore
delle fibre anteriori del muscolo sovraspinato dx. il paziente non ha raggiunto
lo stato di salute di prima dell’infortunio e lo stato attuale non sarebbe
occorso per naturale progressione del quadro patologico oreesistente. Per tali
ragioni il paziente si oppone alla decisione dell’assicurazione che nega
l’esistenza dei fatti.
È intenzione del paziente rivolgersi ad uno specialista
per cercare di risolvere il danno invalidante.” (Doc. 67)
L’assicurato ha pure trasmesso il seguente referto, datato 7
febbraio 2025, redatto dal dr. __________, medico chirurgo, specialista in
ortopedia e traumatologia:
" visita
ortopedica (prima visita)
pregressa sutura dell’ELP mano destra
un anno fa (marzo) trauma durante l’attività lavorativa
da allora impossibilità ad estendere la falange ungueale del
pollice, dolore al polso ed ipostenia e dolore alla spalla destra
eo:
non recluta ELP alla falange ungueale, possibile disinserzione.
Dolorabilità diffusa a tutta la radio carpica e alla TM
Spalla: clinica compatibile con lesione postero-superiore della CR
e possibile SLAP
Consiglio
Infiltrazione con cortisone alla radiocarpica e alla TM
RMN spalla destra
Valutazione chirurgo della spalla.” (Doc. 70)
Con apprezzamento medico dell’8
aprile 2025, il dr. __________ ha espresso le seguenti considerazioni:
" Motivo
della sottoposizione
Risposta alla sottoposizione del 31.03.2025.
Fattispecie rilevante sulla base degli atti
04.03.2024 Rapporto
Pronto Soccorso Ospedale __________:
per
quanto riguarda la spalla si cita: “dolore alla palpazione della spalla a
livello dell'inserzione del muscolo sottospinato prove delle cuffie dei
rotatori negative, test di Jobe: neg.non deficit di elevazione
del braccio o della spalla”.
15.05.2024 Referto
ecografia muscolo tendinea spalla destra, Dott. __________, Centro Studi
Diagnostici,
__________:
«Lesione parziale a tutto spessore
delle fibre più anteriori del tendine del sovraspinato, estesa
longitudinalmente
per circa 11 mm, interessante circa
il 50% delle fibre tendinee.
Continui ed inseriti i tendini di
sottospinato e sottoscapolare, con ecostruttura conservata.
Continuo ed inserito il tendine del
capo lungo del bicipite, c
on minima falda fluida nella sua
guaina
[...]”
08.01.2025 Apprezzamento
medico CO 1 a firma Dr. med. __________:
viene valutato il decorso secondo
atti e, in particolare, la situazione relativo al polso e mano.
Si rimanda all'apprezzamento per le particolarità.
Immagini (visionate / refertazione propria)
--
Diagnosi
--
Valutazione
Per quanto riguarda la situazione del polso e mano mi sono già
espresso estesamente nell'apprezzamento precedente che confermo.
Più in dettaglio per la spalla rilevo che nel rapporto di Pronto
Soccorso del 04.03.2024 l'esame obbiettivo della spalla, al di là di una modica
dolenzia in corrispondenza del sottospinato, non mostra deficit di articolarità
attiva e passiva. In particolare il test di Jobe, indicativo di un
coinvolgimento acuto del sovraspinato, è descritto come negativo. Non sono
descritti deficit di forza, elemento generalmente ritenuto essenziale in
medicina assicurativa per porre un nesso con un evento recente. Non vi sono
quindi nell'immediatezza dell'evento elementi clinici indicativi di un
coinvolgimento del sovraspinato. La successiva ecografia mostra una integrità
dei tendini sottospinato e sottoscapolare e una lesione parziale del
sovraspinato in porzione anteriore che, in considerazione della negatività dei
test eseguiti nell'immediatezza dell'evento, è indicativa di una situazione
pre-esistente ed a questo punto di verosimile genesi degenerativa da usura
anche in considerazione dell'età dell'assicurato.
Confermo pertanto che in questo assicurato, alla data del 13
gennaio 2025, l'evento in questione non gioca più un ruolo apprezzabile nel
quadro clinico presentato dall'assicurato stesso sia per quanto riguarda la
spalla che per quanto riguarda il polso e mano.
Risposte alle domande
La prego cortesemente di precisare per quanto riguarda la spalla,
il polso e il dito se l'infortunio non giocava più nessun ruolo causale al più
tardi con il 13.01.2025 (data della decisione).
Vedi sopra.” (Doc. III/1)
2.7. Per
costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale
l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia
giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo
amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U
281, p. 282; DTF 104 V 209; STF U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in
BJM 1989, p. 30ss.).
Nella DTF 125 V 351 seg. (=
SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572),
la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle
dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante,
a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente
motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere
degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che
il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,
non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.
Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
In una sentenza 8C_216/2009
del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha
precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria
sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze
dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il
più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali
rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi
che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU,
discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità
dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova
propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare,
anche le certificazioni dei medici curanti.
Trattandosi invece di perizie
affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura amministrativa, a
medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti, esse
godono di piena forza probatoria, a condizione che non esistano indizi concreti
che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF 8C_862/2014 del 2 aprile 2015
consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).
Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante
è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami
approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata,
che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella
presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano
motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352;
RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss.,
consid. 1c e riferimenti).
L'elemento
rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo
di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma
semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
È infine utile
osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può
evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per
cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va,
tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i
diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista
medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e
qual è l’opinione più adeguata (cfr. STF I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid.
5 in fine; STF I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid.
4b).
2.8. Chiamato ora a pronunciarsi nel
caso di specie, attentamente vagliato l’insieme della documentazione a sua
disposizione, questo Tribunale non ritiene di poter concludere, con la
necessaria tranquillità, che al momento in cui l’assicuratore resistente ha
posto termine alle proprie prestazioni (gennaio 2025), i disturbi ancora
presentati dall’assicurato al polso e al pollice della mano destra non fossero
(più) da ricondurre all’infortunio assicurato.
In questo senso, occorre
innanzitutto precisare che, non essendo la
decisione impugnata fondata su una perizia esterna ai sensi dell’art. 44
LPGA, può trovare
applicazione la giurisprudenza di cui alla DTF 135 V 465, secondo la quale dei lievi
dubbi circa l’affidabilità di un rapporto medico bastano per potersene
discostare (cfr. supra, consid.
2.7.).
Ora, ai referti del medico
interno all’amministrazione, su cui si fonda essenzialmente il provvedimento
impugnato, non può essere riconosciuto un valore probatorio sufficiente per
concludere, con la necessaria tranquillità, che l’evento traumatico
assicurato abbia peggiorato solo transitoriamente uno stato morboso
preesistente.
Preliminarmente, per una maggiore
comprensione, è utile precisare con l’ausilio della dottrina medica
consultabile in internet alcuni termini (sull’utilizzo di internet e i suoi
limiti, cfr. STF 9C_245/2024 del 5 maggio 2025 consid. 3.2; 8C_724/2021 dell’8
giugno 2022 consid. 4.1.2; I 425/06 del 6 giugno 2007 consid. 4.3).
Il polso è un’articolazione
complessa - in anatomia con il termine
articolazione si fa riferimento ad un complesso di strutture che mantiene in
contiguità due o più superfici ossee - che collega le ossa
dell’avambraccio con le ossa della mano consentendone i movimenti di estensione
e flessione. Esso
è composto da ossa che sono tenute insieme
da legamenti e che sono associate a muscoli e nervi che ne permettono
la mobilità.
Nello specifico, le ossa che
contribuiscono a formare il polso sono le due
dell’avambraccio, ulna e radio, e le otto carpali, disposte
su due file e collegate fra loro da uno o più legamenti. Della fila
prossimale, quella più vicina al polso, fanno parte 3 ossa: osso
lunato, triquetro e osso pisiforme; della fila
distale (meno vicina al polso) fanno parte quattro ossa: osso
capitato, osso trapezio, trapezoide e osso amato. A queste
si aggiunge l’osso scafoide, che incrocia entrambe le file.
Queste ossa sono collegate grazie
a numerosi legamenti che stabilizzano la posizione delle singole ossa l'una
rispetto all'altra. I legamenti principali del polso sono:
il legamento collaterale ulnare (o mediale), che collega l’ulna al
triquetro e all’osso pisiforme e il legamento collaterale radiale (o
laterale), che collega il radio allo scafoide
(https://www.gavazzeni.it/enciclopedia/anatomia-corpo-umano/polso).
Fatti
I legamenti del polso possono
essere classificati come estrinseci e intrinseci. I legamenti estrinseci
stabilizzano il polso collegando il radio, l'ulna e le basi dei metacarpi con
le ossa carpali. I legamenti estrinseci sono più spessi e più forti sul lato
volare del polso.
I legamenti intrinseci
(interossei) collegano e stabilizzano le ossa carpali tra loro, mantenendo così
le ossa carpali (e in particolare quelle della fila carpale prossimale) nella
posizione corretta durante i complessi movimenti della mano. Da un punto di vista
biomeccanico, i legamenti intrinseci più rilevanti del polso sono il legamento
scafolunato e il legamento lunotriquetrale
(https://www.nysora.com/it/muscolo-scheletrico/polso/).
Il legamento
scafo-lunato è il legamento del polso (nella parte dorsale) situato tra l’osso
scafoide e l’osso semilunare, ovvero tra 2 delle 8 ossa carpali (che si trovano
tra le estremità inferiori delle ossa dell’avambraccio - ovvero dell’ulna e del
radio - e le 5 ossa metacarpali della mano) ed è considerato il principale
stabilizzatore di queste due ossa. Questo legamento svolge una funzione
fondamentale nella stabilità del carpo e una sua lesione può compromettere la
biomeccanica delle ossa carpali oltre ad un’alterazione dei rapporti ossei (https://www.clinicasanmartino.it/patologie/lesione-del-legamento-scafo-lunato;
https://www.chimica-online.it/anatomia-umana/ossa-del-carpo.htm; https://radiologiaortopedica.it/node/97#:~:text=I%20legamenti%20estrinseci%20uniscono%20le,legamenti%20interossei%20della%20filiera%20distale
e https://www.fisioscience.it/patologie/instabilita-medio-carpale/).
È detta DISI (Dorsal Intercalated
Segment Instability, ossia instabilità del segmento dorsale intercalato) la
condizione in cui il legamento scafo-lunato risulta danneggiato o rotto,
portando al collasso carpale, con rotazione dello scafoide e dissociazione scafo-lunata
(ossia tra scafoide e semilunare) (https://www.emcortopedia.it/articolo/1807).
Il
legamento lunotriquetrale costituisce il collegamento tra l'osso
semilunare (o lunato) e l'osso piramidale (o triquetro) del polso. Queste due
ossa sono tra le otto che formano il carpo, la regione del polso tra
l'avambraccio e la mano. Anche questo legamento rappresenta una
componente chiave dell'articolazione del polso che collega due ossa del carpo,
contribuendo alla sua stabilità e corretta funzionalità.
Passando poi alle dita della mano, il legamento collaterale ulnare
del pollice (LCU) è una struttura fibrosa che collega tra loro sul lato ulnare
il primo metacarpo e la falange prossimale del pollice, stabilizzando la
articolazione metacarpo-falangea di questo dito. Questo legamento è localizzato
al di sotto dell’aponeurosi del muscolo adduttore del pollice e, grazie alla
sua azione, consente al pollice di eseguire una presa stabile.
Traumi che agiscono
sul lato ulnare del primo dito deviandolo con forza nel senso opposto possono
causare una lesione parziale o completa di questa struttura. Questo tipo di
lesioni è frequente negli atleti, soprattutto negli sciatori in caso di cadute
sulla mano aperta che tiene il bastoncino, da cui il nome “pollice dello
sciatore”. Essa si osserva tuttavia anche in altri sport, in caso di collisioni
con una palla o con gli avversari. Più raramente la lesione del LCU è legata a
ferite aperte sul lato ulnare del pollice (https://www.clinicasanmartino.it/patologie/lesione-del-legamento-collaterale-ulnare-lcu-del-pollice).
Infine, i tendini estensori delle dita sono le strutture che
connettono alle dita della mano i rispettivi muscoli, localizzati
nell’avambraccio, consentendo l’esecuzione dei movimenti di estensione delle
falangi.
Tali tendini si trovano sul dorso della mano, subito sotto il
piano cutaneo, e sono in totale 8 (un estensore per ciascun dito, più estensore
breve del pollice, estensore prorio dell’indice ed estensore proprio del
mignolo).
La loro posizione superficiale e a diretto contatto con l’osso, li
espone a lesioni anche in caso di ferite non troppo profonde.
Questi tendini sono inoltre soggetti a rotture o distacchi dalla
loro inserzione ossea, situata a livello della base della falange distale delle
dita, per vari tipi di trauma.
Ciò premesso, se da una parte è vero, come indicato dal dr. __________,
che l’assicurato aveva già subito nel 1996 un infortunio che aveva coinvolto il
polso e il pollice destro, dall’altra il TCA rileva che - come pure
riconosciuto dal medico fiduciario – la documentazione al riguardo è tutt’altro
che chiara ed esaustiva (cfr. doc. 58: “risulta un intervento a livello
tendineo di cui manca una chiara documentazione ed una valutazione del decorso
immediato”).
Il dr. __________ stesso ha poi messo in evidenza l’esistenza di
una “discrepanza fra la posizione espressa dal dott. med. __________ che
riferiva di un deficit di estensione preesistente e quanto riportato
successivamente nel referto del dott. med. __________ che riferisce esservi un
deficit di estensione che secondo l'assicurato è peggiorato dopo l'evento”.
Ora, in assenza di maggiori precisazioni riguardo a quanto
avvenuto in passato e alle conseguenze dell’intervento a suo tempo subito a
livello del tendine estensore del I dito, a mente del TCA risulta prematuro concludere,
come esposto dal dr. __________, “che un certo deficit di articolarità fosse
preesistente e comunque la situazione sia influenzata in maniera determinante
dalla pregressa lesione tendinea nota in anamnesi e riferibile nel 1996” (cfr.
doc. 58).
Altrettanto non chiara risulta la situazione a livello del polso
destro: se effettivamente, come indicato dal dr. __________, dagli ulteriori
accertamenti strumentali effettuati “non è stato confermato il sospetto di una
lesione del legamento scafo-lunato ipotizzata dapprima dal dott. med. __________
ed esclusa dalla RM”, questo Tribunale rileva, tuttavia, che dalla stessa RMN è
stata comunque messa in luce una lesione transmurale del legamento
luno-triquetrale del polso destro.
Alla luce di questa lesione e in assenza di ulteriori
precisazioni, non è dato capire in che misura l’assicurato presenterebbe
unicamente, come ritenuto dal medico fiduciario dell’assicuratore infortuni, “degli
elementi degenerativi, con estrema probabilità legati alle sequele a lungo
termine della frattura di polso, consistenti in una lesione della fibro-cartilagine
triangolare ed elementi di artrosi post-traumatica”, mentre non vi sarebbero
“chiari elementi traumatici riferibili al nuovo evento di cui si discute” (cfr.
doc. 58).
Questi aspetti medici poco chiari, ma fondamentali ai fini di
causa, sollevano perlomeno dei lievi dubbi riguardo all’affidabilità della
valutazione del medico fiduciario dell’assicuratore infortuni, e devono quindi
necessariamente essere chiariti prima di potersi esprimere.
Il TCA condivide, al riguardo, quanto rilevato dal dr. __________
nel referto del 21 gennaio 2025 (sul quale il dr. __________ non si è espresso,
limitandosi, nell’apprezzamento medico dell’8 aprile 2025 allegato alla
risposta di causa, ad indicare che “sulla situazione del polso e mano mi sono
già espresso estesamente nell’apprezzamento precedente che confermo”, cfr. doc.
III/1), ritenendo che nel caso di specie appaia
indispensabile disporre una valutazione peritale in grado di “definire quanto i
disturbi ancora presenti al polso e al pollice destri siano legati al trauma
dell’1.03.2024 o a precedenti traumi (riferisce un intervento di tenorrafia del
tendine estensore lungo del pollice) oppure a dei processi degenerativi, viste
le attività professionali del paziente” (doc. 66).
Trattandosi di tematiche che necessitano di conoscenze mediche
specialistiche, questo Tribunale non può (ancora) determinarsi in maniera
definitiva, ma necessita di una valutazione peritale in grado di stabilire la
natura traumatica o meno dei disturbi ancora risentiti dall’assicurato e, qualora
non si tratti di sequele di ordine esclusivamente degenerativo, in che misura e
per quanto tempo l’evento infortunistico abbia giocato un ruolo causale.
In simili casi, la giurisprudenza
federale prevede che va ordinata una perizia ad opera di un medico indipendente
secondo la procedura di cui all’art. 44 LPGA oppure una perizia giudiziaria
(cfr. STF 8C_418/2022 del 1° marzo 2023 consid. 3.1.2 e riferimento ivi
citato).
2.9. In
una sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137
V 210, il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche rivolte alla
giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi
di accertamento medico (SAM; art. 72bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità
alla CEDU e alla Costituzione. In quella pronunzia, l’Alta Corte ha pure
precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una
perizia giudiziaria e in quali altri può rinviare gli atti all'assicuratore per
Considerandi
un complemento istruttorio.
Il TF ha, al riguardo, sviluppato
le seguenti considerazioni:
" (…).
4.4.1.1
Ist das Gutachten einer versicherungsinternen
oder -externen Stelle nicht schlüssig und kann die offene Tatfrage nicht anhand
anderer Beweismittel geklärt werden, so stellt sich das Problem, inwieweit die
mit der Streitsache befasste Beschwerdeinstanz noch die Wahl haben soll
zwischen einer Rückweisung der Sache an die Verwaltung, damit diese eine neue
oder ergänzende Expertise veranlasse, und der Einholung eines Gerichtsgutachtens.
Das Bundesgericht hat dazu jüngst festgehalten, die den kantonalen Gerichten
zufallende Kompetenz zur vollen Tatsachenprüfung (Art. 61 lit. c ATSG) sei
nötigenfalls durch Einholung gerichtlicher Expertisen auszuschöpfen (BGE 136 V 376 E. 4.2.3 S. 381). Dies schliesst ein, dass die
erstinstanzlichen Gerichte diese Befugnis nicht ohne Not durch Rückweisung an
die Verwaltung delegieren dürfen.
4.4.1.2
Die Vorteile von Gerichtsgutachten (anstelle
einer Rückweisung an die IV-Stelle) liegen in der Straffung des
Gesamtverfahrens und in einer beschleunigten Rechtsgewährung. Die direkte
Durchführung der Beweismassnahme durch die Beschwerdeinstanz mindert das Risiko
von - für die öffentliche Hand und die versicherte Person - unzumutbaren
multiplen Begutachtungen. Zwar gilt die Sozialversicherungsverwaltung mit Blick
auf die differenzierten Aufgaben und die dementsprechend unterschiedliche
funktionelle und instrumentelle Ausstattung der Behörden in der Instanzenabfolge
im Vergleich mit der Justiz als regelmässig besser geeignet,
Entscheidungsgrundlagen zu vervollständigen (BGE 131 V 407 E. 2.1.1 S. 411). In der hier massgebenden
Verfahrenssituation schlägt diese Rechtfertigung für eine Rückweisung indessen
nicht durch.
4.4.1.3
Die Einschränkung der Befugnis der
Sozialversicherungsgerichte, eine Streitsache zur neuen Begutachtung an die
Verwaltung zurückzuweisen, verhält sich komplementär zu den (gemäss geänderter
Rechtsprechung) bestehenden partizipativen Rechten der versicherten Person im
Zusammenhang mit der Anordnung eines Administrativgutachtens (Art. 44 ATSG;
vgl. oben E. 3.4). Letztere tragen zur prospektiven Chancengleichheit bei,
derweil das Gebot, im Falle einer Beanstandung des Administrativgutachtens eine
Gerichtsexpertise einzuholen, die Waffengleichheit im Prozess gewährleistet, wo
dies nach der konkreten Beweislage angezeigt ist. Insoweit ist die ständige
Rechtsprechung, wonach das (kantonale) Gericht prinzipiell die freie Wahl hat,
bei festgestellter Abklärungsbedürftigkeit die Sache an den Versicherungsträger
zurückzuweisen oder aber selber zur Herstellung der Spruchreife zu schreiten
(vgl. statt vieler ARV 1997 Nr. 18 S. 85 E. 5d mit Hinweisen, C 85/95; Urteil
vom 11. April 2000 E. 3b, H 355/99), zu ändern.
4.4.1.4
Freilich ist es weder unter praktischen noch
rechtlichen Gesichtspunkten - und nicht einmal aus Sicht des Anliegens, die
Einwirkungsmöglichkeiten auf die Erhebung des medizinischen Sachverhalts fair
zu verteilen - angebracht, in jedem Beschwerdefall auf der Grundlage eines
Gerichtsgutachtens zu urteilen. Insbesondere ist der Umstand, dass die MEDAS
von der Invalidenversicherung finanziert werden, kein genügendes Motiv dafür.
Doch drängt sich auf, dass die Beschwerdeinstanz im Regelfall ein
Gerichtsgutachten einholt, wenn sie einen (im Verwaltungsverfahren anderweitig
erhobenen) medizinischen Sachverhalt überhaupt für gutachtlich
abklärungsbedürftig hält oder wenn eine Administrativexpertise in einem
rechtserheblichen Punkt nicht beweiskräftig ist (vgl. die Kritik an der
bisherigen Rückweisungspraxis bei Niederberger, a.a.O., S. 144 ff.). Die
betreffende Beweiserhebung erfolgt alsdann vor der - anschliessend
reformatorisch entscheidenden - Beschwerdeinstanz selber statt über eine
Rückweisung an die Verwaltung. Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt
hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher
vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen
Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache
zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung
von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist (siehe beispielsweise das
Urteil 9C_646/2010 vom 23. Februar
2011.
E. 4; vgl. auch SVR 2010 IV Nr. 49 S. 151 E. 3.5, 9C_85/2009).” (DTF 137 V 263-265)
In
una sentenza 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 consid. 5.2 – dunque successiva
a quella pubblicata in DTF 137 V 210 -, emanata in materia di assicurazione
contro gli infortuni, il Tribunale federale ha ribadito i principi sviluppati
nella DTF 135 V 465, in particolare che, in presenza di dubbi circa
l’affidabilità di rapporti allestiti da medici di fiducia, il giudice
(cantonale) è libero di scegliere se ordinare direttamente una perizia
giudiziaria oppure rinviare gli atti all’amministrazione affinché disponga essa
stessa una perizia seguendo la procedura di cui all’art. 44 LPGA:
" Um solche
Zweifel auszuräumen, wird das Gericht entweder ein Gerichtsgutachten anzuordnen
oder die Sache an den Versicherungsträger zurückzuweisen haben, damit dieser im
Verfahren nach Art. 44 ATSG eine Begutachtung veranlasst (BGE 135 V 465 E. 4.6
S. 471).”
In
una sentenza 8C_412/2019 del 9 luglio 2020 consid. 5.4, la Corte federale ha
rinviato la causa all’assicuratore LAINF (e non al tribunale cantonale
che aveva respinto il ricorso della persona assicurata) affinché disponesse
l’esecuzione di una perizia ai sensi dell’art. 44 LPGA, precisando che laddove
esistano dubbi circa l’attendibilità e la pertinenza della valutazione del
medico fiduciario, spetta in primo luogo all’assicuratore contro gli infortuni
procedere a ulteriori atti istruttori per determinare d’ufficio i fatti
determinanti e, se del caso, assumere le prove necessarie prima di emanare la
decisione (art. 43 LPGA):
" Lorsqu’il existe des doutes sur la fiabilité et la pertinence de
l’appréciation du médecin-conseil, il appartient en premier lieu à
l’assureur-accidents de procéder à des instructions complémentaires pour
établir d’office l’ensemble des faits déterminants et, le cas échéant,
d’administrer les preuves nécessaires avant de rendre sa décision (art. 43 al.
1.
LPGA; ATF 132 V 368 consid. 5 p. 374; arrêt 8C_401/209 du 9 juin 2020 consid.
5.3.3
et ses références).” (si veda pure la STF 8C_697/2019, 8C_698/2019 del 9
novembre 2020 consid. 4.1).
Infine,
con la pronunzia 8C_445/2021 del 14 gennaio 2022 consid. 4.4, pubblicata in SVR
10/2022 UV n. 34 p. 137 ss., l’Alta Corte ha stabilito che, laddove un
tribunale cantonale determini il diritto alle prestazioni facendo capo a un
rapporto del medico curante prodotto nel quadro della procedura di opposizione,
sebbene ci si trovi in presenza di un caso di applicazione della DTF 135 V 465
che richiede l’intervento di un perito esterno, la causa deve essere rinviata
all’amministrazione, e non ai giudici di prime cure, affinché proceda a un
complemento istruttorio. È in effetti in primo luogo compito
dell’amministrazione disporre degli atti istruttori complementari volti ad
accertare d’ufficio tutti i fatti pertinenti e, se del caso, raccogliere le
prove necessarie prima di rendere la propria decisione (questo principio è
stato confermato ancora con le STF 8C_274/2021 del 31 marzo 2023 consid. 9.3.3;
STF 8C_523/2022 del 23 febbraio 2023 consid. 5.4 e riferimenti; STF 8C_731/2021
succitata consid. 4.6).
Nella presente fattispecie, il
TCA ritiene che siano adempiuti i presupposti per un rinvio degli atti
all’istituto convenuto (cfr. STF 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 e DTF 135 V
465), già per il fatto che la decisione impugnata si fonda sul parere del proprio
medico interno.
Per le ragioni già
diffusamente esposte al considerando 2.8., si giustifica
pertanto l’annullamento della decisione su opposizione impugnata e il rinvio
degli atti all’assicuratore resistente affinché disponga un approfondimento
peritale esterno (art. 44 LPGA) volto a stabilire se, al momento in cui l’CO 1
ha posto termine alle prestazioni (gennaio 2025), i disturbi ancora
presentati dall’assicurato fossero esclusivamente dovuti a fattori
extra-infortunistici, oppure no.
In
seguito, facendo capo alle risultanze dell’accertamento esperito,
l’amministrazione si pronuncerà di nuovo in merito al diritto alle prestazioni
dal profilo materiale e temporale.
2.10
Considerato l’esito del ricorso (il
rinvio con esito aperto equivale a piena vittoria, cfr., da ultimo, STF
8C_859/2018 del 26 novembre 2018 consid. 5 con rinvio a DTF 137 V 210 consid.
7.1
p. 271 e riferimento), l’assicuratore verserà all’insorgente, rappresentato
da un avvocato, l’importo fr. 2’500 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per
ripetibili.
2.11
L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore
fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice,
rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio
e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un
comportamento temerario o sconsiderato.
In
data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61
lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice,
rapida e, di regola pubblica.
Dalla
medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo
cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a
spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo
prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un
comportamento temerario o sconsiderato.
Trattandosi
di una controversia relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha previsto
di prelevare le spese.
Sul tema, cfr. anche STF
9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022
KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio
2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi,
Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les
tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin
2019, in SZS/RSAS 2/2022 p. 107).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto ai
sensi dei considerandi.
§ La decisione su opposizione
impugnata è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati all’CO
1 per complemento istruttorio e nuova decisione.
2. Non si percepisce tassa di giustizia,
mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L’CO 1 verserà all’assicurato,
rappresentato da un avvocato, l’importo di fr. 2'500 (IVA inclusa) a titolo
d’indennità per ripetibili.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti