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Decisione

35.2025.22

Decisione con la quale l'assicuratore ha dichiarato estinto il proprio obbligo a prestazioni non può essere confermata. Necessità di ulteriori approfondimenti peritali ex art. 44 LPGA per chiarire la natura traumatica o meno dei disturbi al polso e pollice

14 luglio 2025Italiano39 min

posizione corretta durante i complessi movimenti della mano. Da un punto di vista

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

35.2025.22

cr/DC

Lugano

14 luglio 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattrice:

Cinzia Raffa Somaini, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 27 marzo 2025 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 20

febbraio 2025 emanata da

CO 1

rappr. da: RA 2

in materia di assicurazione contro

gli infortuni

ritenuto in fatto

1.1. In data 1° marzo 2024 RI 1, nato

nel 1972, di professione idraulico - a quel momento abile nella misura del 50%

a seguito di un precedente infortunio avvenuto in data 14 novembre 2023

(allorquando era caduto andando ad impattare con l’arto inferiore sinistro) -

mentre era intento ad utilizzare un trapano ha subito una distorsione del

braccio destro, con lesione del polso e della spalla destra.

Il 4 marzo 2024 egli si è recato al Pronto Soccorso dell’Ospedale __________,

dove è stata effettuata una radiografia della mano destra e del polso destro,

la quale non ha riscontrato “evidenti fratture di significato attuale dei capi

ossei esaminati di polso e mano destra” (doc. 9).

L’istituto assicuratore ha

assunto il caso e ha corrisposto le prestazioni di legge.

1.2. In data 9 ottobre 2024

l’assicuratore LAINF ha comunicato all’assicurato la chiusura del caso a

partire dal 14 ottobre 2024, ritenendo che, sulla base della valutazione

eseguita dal proprio servizio medico, i disturbi da lui ancora presentati non siano

più stati causati dall’infortunio (doc. 38).

A seguito della valutazione eseguita dal dr. __________ in data 14

ottobre 2024 (cfr. doc. 39) - la quale, a mente del medico fiduciario

dell’istituto assicuratore, imponeva la messa in atto di ulteriori

approfondimenti (cfr. doc. 41) - l’CO 1 ha accordato il proprio benestare per

eseguire nuovi esami radiologici, sulla base dei quali rivalutare poi il

diritto a prestazioni (doc. 42).

1.3. Esperiti gli accertamenti

medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 9 gennaio 2025,

l’Istituto assicuratore ha chiuso il caso dal 13 gennaio 2025, ritenendo che i

disturbi ancora presentati dall’assicurato non siano (più) dovuti

all’infortunio.

A seguito dell’opposizione

interposta dall’assicurato (cfr. doc. 68), in data 20 febbraio 2025,

l’amministrazione ha integralmente confermato il contenuto della sua prima

decisione (cfr. doc. 71).

1.4. Con tempestivo ricorso del 27 marzo

2025, RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto che l’assicuratore

convenuto venga obbligato ad “istruire il caso e richiedere una perizia per

giudicare l’influenza di un eventuale stato preesistente, le possibilità

terapeutiche ed eventuale tasso di invalidità”.

Sostanzialmente il legale ha criticato la valutazione con la quale

il dr. __________, senza neppure visitare l’assicurato, è giunto alla

conclusione che lo stato di salute attuale sia essenzialmente una conseguenza

di una frattura trattata in Italia nel 1996, senza ulteriori approfondimenti.

Tale modo di procedere, a suo modo di vedere, non può essere condiviso, visto

che, come peraltro indicato dallo stesso dr. __________, le informazioni

mediche relative a quanto accaduto nel 1996 sono scarse.

Il legale ha quindi chiesto che, così come proposto dal dr. __________,

l’assicuratore LAINF sia tenuto a procedere ad ulteriori approfondimenti

(perizia) al fine di determinare se le sequele constatate siano dovute

all’infortunio o, invece, ad uno stato preesistente (doc. I).

1.5. Con risposta di causa, cui ha

allegato una presa di posizione da parte del proprio medico fiduciario (cfr.

doc. III/1), l’CO 1 ha postulato la reiezione del ricorso e la conferma

integrale della decisione su opposizione impugnata (doc. III).

1.6. In data 2 maggio 2025 il legale

dell’insorgente ha comunicato di avere preso atto della risposta di causa

dell’amministrazione e di non avere nulla altro da rilevare (doc. V).

Tale scritto è stato trasmesso all’amministrazione (cfr. doc. VI),

per conoscenza.

considerato in diritto

in ordine

2.1. La presente vertenza non pone

questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio

per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può

dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49

cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (su questo tema cfr. STF 9C_164/2023

del 29 gennaio 2024; STF 8C_437/2023 del 13 dicembre 2023 in SVR 2024 IV Nr.

16; STF 8C_254/2023 del 9 novembre 2023 in SVR 2024 IV Nr. 4; STF 9C_699/2014

del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del

12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18

febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e

H 183/06 del 21 dicembre 2007; STF I 707/00 del 21 luglio 2003; STF H 335/00

del 18 febbraio 2002; STF H 212/00 del 4 febbraio 2002; STF H 220/00 del 29

gennaio 2002; STF U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag.

190 seg.; STF H 304/99 del 22 dicembre 2000; STF I 623/98 del 26 ottobre 1999.

Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8

settembre 2015).

nel merito

2.2. In concreto, è litigiosa la

questione di sapere se l’amministrazione era legittimata a dichiarare estinto

dal 13 gennaio 2025 il proprio obbligo a prestazioni dipendente dall’evento

infortunistico del 1° marzo 2024, oppure no.

2.3. Giusta l'art. 10 LAINF,

l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr.

DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF,

l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (cfr. art. 6 LPGA)

a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.

Il diritto all'indennità

giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si

estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione

di una rendita o con la morte dell'assicurato.

Il diritto alle cure cessa

qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile

miglioramento della salute dell'assicurato (art. 19 cpv. 1 seconda frase

LAINF), un miglioramento insignificante non basta. Non vi è un sensibile

miglioramento delle condizioni di salute, se la misura terapeutica in questione

è in grado soltanto di alleviare momentaneamente dei dolori causati da uno

stato altrimenti stazionario. Né la possibilità remota di un risultato positivo

dato dalla prosecuzione di un trattamento medico né un beneficio terapeutico

minore prevedibile da nuovi provvedimenti – quali una cura termale – danno

diritto a una sua attuazione (STF 8C_142/2017 del 7 settembre 2017 consid. 4).

Non è parimenti sufficiente che la persona assicurata possa ancora

eventualmente beneficiare di un trattamento fisioterapeutico (STF 8C_604/2021

del 25 gennaio 2022 consid. 9.2; 8C_736/2017 del 20 agosto 2018 consid. 4.1).

La questione deve essere valutata

in prospettiva (cfr. STF 8C_344/2021 del 7 dicembre 2021 consid. 7.2).

L’Alta Corte ha inoltre precisato

che la questione del “sensibile miglioramento” di cui all’art. 19 cpv. 1 LAINF

va valutata segnatamente in funzione dell’entità del previsto aumento oppure

del ripristino della capacità lavorativa, nella misura in cui quest’ultima è

pregiudicata dalle sequele infortunistiche (DTF 134 V 109 consid. 4.3; STF

8C_44/2021 del 5 marzo 2021 consid. 5.2; 8C_301/2021 del 23 giugno 2021 consid.

3.2).

Se un miglioramento non è più

possibile, la cura termina e l’assicurato può pretendere una rendita

d’invalidità (sempre che presenti un’incapacità di guadagno del 10% almeno).

Una volta terminata la cura

medica, delle misure terapeutiche possono essere assunte soltanto alle

condizioni di cui all’art. 21 LAINF e soltanto se l’assicurato è stato posto al

beneficio di una rendita. Se ciò non è il caso, spetta all’assicurazione contro

le malattie prendere a proprio carico il trattamento (cfr. STF 8C_50/2018 del 20 luglio 2018 e riferimenti ivi menzionati).

2.4. Il diritto alle prestazioni

risultante da un infortunio assicurato presuppone in ogni caso l’esistenza di

un nesso di causalità naturale tra l’evento dannoso e il danno alla

salute. Questa condizione è adempiuta qualora si possa ammettere che, senza

l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare

o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che

l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è

sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia

comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato,

vale a dire che l'evento appaia come una conditio sine qua non del

danno. È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno

alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione

amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità

preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità -

applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia

di assicurazioni sociali (DTF 129 V 177 consid. 3. p. 181, 402 consid. 4.3 p.

406).

Se un infortunio ha semplicemente

scatenato un processo che sarebbe comunque insorto anche senza questo evento,

il nesso di causalità naturale tra i disturbi accusati dall’assicurato e

l’infortunio deve essere negato se lo stato morboso preesistente è ritornato ad

essere quello che era prima dell’infortunio (status quo ante) oppure se

ha raggiunto lo stadio che sarebbe prima o poi subentrato anche senza

l'infortunio (status quo sine) (RAMI 1992 U 142 p. 75 consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U.

Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der

Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).

2.5. Il diritto alle prestazioni

assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata

tra l’evento dannoso e il danno alla salute. In caso di danno alla salute

fisica, il nesso di causalità adeguata è generalmente ammesso, dal momento in

cui è accertata la causalità naturale (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5b/bb p.

103).

2.6. Nella concreta evenienza, dalla decisione su opposizione impugnata risulta che,

tenuto conto dei disturbi residuali al polso e al pollice della mano destra,

l’assicuratore LAINF resistente ha negato dal 13 gennaio 2025 il diritto ad ulteriori prestazioni, facendo capo al parere del

proprio medico __________.

Già in data 31 luglio 2024 il dr.

__________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia, chiamato a fornire un apprezzamento sintetico del caso, si era

così espresso:

" «Infortunio polso/mano/spalla destra

1. Prima dell’infortunio l’assicurato presentava, secondo il criterio

della probabilità preponderante, delle affezioni manifeste o asintomatiche alla

parte del corpo interessata dall’attuale infortunio?

Sì.

1.1.Se sì, in che misura?

Esiti lesione

estensore lungo del pollice trattata (cfr. Rapporto dr. __________). Versosimile

tendinopatia cuffia rotatori senza lesione a tutto spessore (cfr. Ecografia).

2. /

3. In caso di risposta positiva alla domanda 1:

3.1 L’infortunio ha causato con probabilità preponderante ulteriori

lesioni strutturali oggettivabili? In caso negativo si prega di motivare.

Allo stato attuale non risultano lesioni di nuova insorgenza

alla mano (cfr. Rapporto dr. __________). Non abbiamo altra documentazione che

indichi altre lesioni. Il quadro evidenziato all’ecografia di spalla è

indicativo di una tendinosi di cuffia generalmente dovuta a fattori

degenerativi.

3.2.In caso negativo, da quale data la sintomatologia non è più

influenzata con probabilità preponderante dalle conseguenze dell’infortunio?

6 mesi.» (Doc. 23)

Sulla base di tali considerazioni, l’amministrazione, in data 9

ottobre 2024, ha comunicato all’assicurato l’interruzione delle prestazioni a

decorrere dal 14 ottobre 2024 (doc. 38).

L’assicurato ha contestato tale decisione dell’assicurazione,

trasmettendo un referto del 14 ottobre 2024 con il quale il dr. __________,

spec. FMH in chirurgia della mano, dopo averlo visitato, si è così rivolto al

medico fiduciario dell’CO 1:

" (…)

Valutazione e proposta

Ho esaminato in dettaglio l’esame clinico, radiografico ed

ecografico portato in visione dal paziente. Attualmente non sono evidenti

lesioni ossee attribuibili a una frattura. Ecograficamente e clinicamente è

però presente una lesione completa del tendine estensore lungo del pollice.

Dalle radiografie portate in visione dal paziente, inoltre, sembrerebbe esservi

un quadro di DISI per cui sospetto la presenza di una lesione del legamento

scafo-lunato. Il paziente mi informa che il caso di infortunio è stato chiuso

dalla CO 1. Chiedo gentilmente alla CO 1 di voler riaprire il caso, sia per

quanto riguarda la lesione del tendine estensore del pollice, sia per eseguire

in prima istanza una radiografia in proiezione anteroposteriore del polso al

fine di valutare un’eventuale diastasi dello scafo-lunato. Qualora ciò fosse

chiederemo di eseguire una RMN per valutare un’eventuale rottura di questo

legamento. Ho consigliato al paziente di assumere terapia antiinfiammatoria al

bisogno. Ricontatterò il paziente una volta che la CO 1 si sarà espressa in

merito. Il paziente è soddisfatto delle spiegazioni e d’accordo sul procedere.”

(Doc. 39)

Con apprezzamento sintetico del 24 ottobre 2024, il dr. __________

ha approvato il modo di procedere suggerito dal dr. __________, per le seguenti

ragioni:

" a) il dr. __________

pone un nuovo sospetto diagnostico di DISI con lesione legamento scafo lunato

che andrebbe chiarito dal lato diagnostico. In dossier è presente una rx polso

nella sola proiezione laterale opportuno richiedere, se eseguite come da

referto, anche le immagini della proiezione anteroposteriore. Inoltre opportuno

procedere a scopo delucidativo agli esami richiesti dal dr. __________.

b) per quanto riguarda la lesione tendinea vi è una discrepanza

tra il rapporto de dr. __________ (deficit funzionale preesistente) ed il

rapporto del dr. __________ (“il paziente riferisce che prima dell’infortunio

il pollice aveva un’estensione comparabile con il controlaterale”).

Inoltre il dr. __________ riferisce di un precedente intervento

del 1996 per un deficit di estensione del primo dito mentre il dr. __________

cita un precedente intervento al polso senza altra indicazione.

Occorre quindi chiarire se il deficit di estensione della falange

distale del primo dito era già presente. Inoltre, dato che esiste un

antecedente, chiarire il tipo di intervento eseguito in passato ottenendo

documentazione relativa.” (Doc. 41)

Eseguiti gli approfondimenti del

caso, in particolare un’artro-RM polso destro in data 6 novembre 2024 (cfr.

doc. 50), il dr. __________, con referto del 3 dicembre 2024, ha osservato:

" Diagnosi

Trauma distorsivo contusivo polso destro del 01.03.2024 con

-

Lesione completa inserzione distale in zona 1 tendine estensore lungo

del pollice destro

-

Lesione transmurale legamento luno-triquetrale polso destro

-

e/d intervento chirurgico al polso destro (anamnestico)

Esame radiologico

Artro-RMN polso destro del 06.11.2024: lesione transmurale del

legamento luno-triquetrale. Distacco dell’attacco stiloideo del TFCC e lesione

parziale del legamento collaterale ulnare con residuo fascicolo superficiale

Procedere

Contatto oggi telefonicamente il paziente per comunicargli l’esito

dell’artro-RMN. Da questa è evidente una lesione transmurale del legamento

luno-triquetrale. Il paziente riferisce che i dolori sono andati a migliorare

in maniera sostanziale a livello del polso. A questo livello, dato il buon

decorso, non sono quindi attualmente previste proposte terapeutiche da parte

nostra. I dolori sono però ancora presenti a livello dell’articolazione

interfalangea del pollice. Data la problematica, ho proposto al paziente un

intervento di artrodesi dell’articolazione interfalangea. Il paziente

attualmente è dubbioso e preferisce pensarci. Gli viene fornito comunque un

appuntamento nei prossimi mesi per discutere – in presenza del dr. __________ –

un eventuale intervento di artrodesi.” (Doc. 54)

Con apprezzamento medico dell’8

gennaio 2025, il dr. __________ si è così espresso:

" Valutazione

Siamo in presenza di un assicurato che ha subito un trauma

distorsivo dell'arto superiore destro.

In anamnesi vi è una frattura scomposta del polso di destra con

una lesione tendinea dell'estensore lungo del pollice risalente al 1996

trattata in Italia. Risulta un intervento a livello tendineo di cui manca una

chiara documentazione ed una valutazione del decorso immediato.

Per quanto riguarda la situazione a livello del polso di destra,

vi sono degli elementi degenerativi, con estrema probabilità legati alle

sequele a lungo termine della frattura di polso, consistenti in una lesione della

fibro-cartilagine triangolare ed elementi di artrosi post-traumatica. Non è

stato confermato il sospetto di una lesione del legamento scafo-lunato

ipotizzata dapprima dal dott. med. __________ ed esclusa dalla RM. Non sono

previsti trattamenti a questo livello. Il quadro al polso è comunque da

ritenersi dovuto ad una riacutizzazione delle alterazioni riferibili alla

pregressa frattura e alle sequele artrosiche post-traumatiche a lungo termine

della stessa. Non vi sono chiari elementi traumatici riferibili al nuovo evento

di cui si discute.

Per quanto riguarda la lesione del tendine estensore del I dito vi

è una certa discrepanza fra la posizione espressa dal dott. med. __________ che

riferiva di un deficit di estensione preesistente e quanto riportato successivamente

nel referto del dott. med. __________ che riferisce esservi un deficit di

estensione che secondo l'assicurato è peggiorato dopo l'evento. Pur tuttavia

dalla documentazione piuttosto scarna fornita dall'assicurato del vecchio

trauma, emerge già allora un deficit di estensione della falange distale del I

dito. Dobbiamo pertanto ritenere che un certo deficit di articolarità fosse

preesistente e comunque la situazione sia influenzata in maniera determinante

dalla pregressa lesione tendinea nota in anamnesi e riferibile nel 1996.

Dalla valutazione globale dei documenti dobbiamo quindi ritenere

che con probabilità prevalente questo evento non abbia modificato in modo

importante la situazione né a livello del polso né a livello del I dito e che

il quadro sia influenzato in maniera preponderante dagli antecedenti del 1996 e

dalle sequenze a lungo termine degli stessi.

Per quanto riguarda il rapporto del dott. med. __________ esso non

modifica la posizione a suo tempo presa.

L'eventuale intervento di artrodesi interfalangea I dito mano

destra, seppur teoricamente indicato dal lato medico, non è stato al momento

accettato dall'assicurato ed è comunque da intendersi

come cura di una situazione preesistente o comunque influenzata in

modo determinante dagli antecedenti noti.” (Doc. 58)

L’assicurato ha contestato la chiusura del caso decisa

dall’amministrazione, chiedendo che i propri disturbi siano oggetto di

ulteriori approfondimenti, così come pure indicato nel referto del 21 gennaio

2025 dal dr. __________:

" Diagnosi

Trauma distorsivo contusivo polso destro del 01.03.2024 con

- lesione completa inserzione distale in zona 1 tendine estensore lungo

del pollice destro

- lesione transmurale legamento luno-triquetrale polso destro

- e/d intervento di ricostruzione dell'estensore lungo del pollice

diversi anni fa in Italia (anamnestico)

Procedere

Il paziente chiede di nuovo una

visita di controllo. Lavora ma ha dei disturbi altalenanti, sia al pollice che

al polso destro. L’assicuratore CO 1 ha chiuso il caso. Chiedo gentilmente al

medico di fiducia della CO 1 di valutare eventualmente direttamente con il

paziente di riaprire il caso e richiedere una valutazione a livello

universitario, per definire quanto i disturbi ancora presenti al polso e al

pollice destri siano legati al trauma dell’1.03.2024 o a precedenti traumi

(riferisce un intervento di tenorrafia del tendine estensore lungo del pollice)

oppure a dei processi degenerativi, viste le attività professionali del

paziente. Il signor RI 1 è soddisfatto delle spiegazioni e d'accordo sul procedere.”

(Doc. 66)

Egli ha pure prodotto il seguente

referto del 20 gennaio 2025 della propria curante, dr.ssa __________, medico

chirurgo e medico di medicina generale, del seguente tenore:

" Il signor RI 1 ha avuto un infortunio il 01/03/2024.

Ha riportato un danno alla mano dimostrato dalla risonanza magnetica

(06.11.2024): lesione transmurale del legamento luno-triquetrale e distacco

dell’attacco stiloideo del FCC e lesione parziale del legamento collaterale

ulnare e un danno all’arto superiore destro dimostrato da un’ecografia

muscolotendinea (15/05/2021) che dimostra una lesione parziale a tutto spessore

delle fibre anteriori del muscolo sovraspinato dx. il paziente non ha raggiunto

lo stato di salute di prima dell’infortunio e lo stato attuale non sarebbe

occorso per naturale progressione del quadro patologico oreesistente. Per tali

ragioni il paziente si oppone alla decisione dell’assicurazione che nega

l’esistenza dei fatti.

È intenzione del paziente rivolgersi ad uno specialista

per cercare di risolvere il danno invalidante.” (Doc. 67)

L’assicurato ha pure trasmesso il seguente referto, datato 7

febbraio 2025, redatto dal dr. __________, medico chirurgo, specialista in

ortopedia e traumatologia:

" visita

ortopedica (prima visita)

pregressa sutura dell’ELP mano destra

un anno fa (marzo) trauma durante l’attività lavorativa

da allora impossibilità ad estendere la falange ungueale del

pollice, dolore al polso ed ipostenia e dolore alla spalla destra

eo:

non recluta ELP alla falange ungueale, possibile disinserzione.

Dolorabilità diffusa a tutta la radio carpica e alla TM

Spalla: clinica compatibile con lesione postero-superiore della CR

e possibile SLAP

Consiglio

Infiltrazione con cortisone alla radiocarpica e alla TM

RMN spalla destra

Valutazione chirurgo della spalla.” (Doc. 70)

Con apprezzamento medico dell’8

aprile 2025, il dr. __________ ha espresso le seguenti considerazioni:

" Motivo

della sottoposizione

Risposta alla sottoposizione del 31.03.2025.

Fattispecie rilevante sulla base degli atti

04.03.2024 Rapporto

Pronto Soccorso Ospedale __________:

per

quanto riguarda la spalla si cita: “dolore alla palpazione della spalla a

livello dell'inserzione del muscolo sottospinato prove delle cuffie dei

rotatori negative, test di Jobe: neg.non deficit di elevazione

del braccio o della spalla”.

15.05.2024 Referto

ecografia muscolo tendinea spalla destra, Dott. __________, Centro Studi

Diagnostici,

__________:

«Lesione parziale a tutto spessore

delle fibre più anteriori del tendine del sovraspinato, estesa

longitudinalmente

per circa 11 mm, interessante circa

il 50% delle fibre tendinee.

Continui ed inseriti i tendini di

sottospinato e sottoscapolare, con ecostruttura conservata.

Continuo ed inserito il tendine del

capo lungo del bicipite, c

on minima falda fluida nella sua

guaina

[...]”

08.01.2025 Apprezzamento

medico CO 1 a firma Dr. med. __________:

viene valutato il decorso secondo

atti e, in particolare, la situazione relativo al polso e mano.

Si rimanda all'apprezzamento per le particolarità.

Immagini (visionate / refertazione propria)

--

Diagnosi

--

Valutazione

Per quanto riguarda la situazione del polso e mano mi sono già

espresso estesamente nell'apprezzamento precedente che confermo.

Più in dettaglio per la spalla rilevo che nel rapporto di Pronto

Soccorso del 04.03.2024 l'esame obbiettivo della spalla, al di là di una modica

dolenzia in corrispondenza del sottospinato, non mostra deficit di articolarità

attiva e passiva. In particolare il test di Jobe, indicativo di un

coinvolgimento acuto del sovraspinato, è descritto come negativo. Non sono

descritti deficit di forza, elemento generalmente ritenuto essenziale in

medicina assicurativa per porre un nesso con un evento recente. Non vi sono

quindi nell'immediatezza dell'evento elementi clinici indicativi di un

coinvolgimento del sovraspinato. La successiva ecografia mostra una integrità

dei tendini sottospinato e sottoscapolare e una lesione parziale del

sovraspinato in porzione anteriore che, in considerazione della negatività dei

test eseguiti nell'immediatezza dell'evento, è indicativa di una situazione

pre-esistente ed a questo punto di verosimile genesi degenerativa da usura

anche in considerazione dell'età dell'assicurato.

Confermo pertanto che in questo assicurato, alla data del 13

gennaio 2025, l'evento in questione non gioca più un ruolo apprezzabile nel

quadro clinico presentato dall'assicurato stesso sia per quanto riguarda la

spalla che per quanto riguarda il polso e mano.

Risposte alle domande

La prego cortesemente di precisare per quanto riguarda la spalla,

il polso e il dito se l'infortunio non giocava più nessun ruolo causale al più

tardi con il 13.01.2025 (data della decisione).

Vedi sopra.” (Doc. III/1)

2.7. Per

costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale

l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia

giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo

amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U

281, p. 282; DTF 104 V 209; STF U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in

BJM 1989, p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351 seg. (=

SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572),

la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle

dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante,

a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente

motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere

degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che

il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,

non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.

Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In una sentenza 8C_216/2009

del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha

precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria

sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze

dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il

più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali

rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi

che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU,

discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità

dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova

propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare,

anche le certificazioni dei medici curanti.

Trattandosi invece di perizie

affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura amministrativa, a

medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti, esse

godono di piena forza probatoria, a condizione che non esistano indizi concreti

che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF 8C_862/2014 del 2 aprile 2015

consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).

Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante

è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami

approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata,

che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella

presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano

motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352;

RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss.,

consid. 1c e riferimenti).

L'elemento

rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo

di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma

semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

È infine utile

osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può

evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per

cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va,

tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i

diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista

medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e

qual è l’opinione più adeguata (cfr. STF I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid.

5 in fine; STF I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid.

4b).

2.8. Chiamato ora a pronunciarsi nel

caso di specie, attentamente vagliato l’insieme della documentazione a sua

disposizione, questo Tribunale non ritiene di poter concludere, con la

necessaria tranquillità, che al momento in cui l’assicuratore resistente ha

posto termine alle proprie prestazioni (gennaio 2025), i disturbi ancora

presentati dall’assicurato al polso e al pollice della mano destra non fossero

(più) da ricondurre all’infortunio assicurato.

In questo senso, occorre

innanzitutto precisare che, non essendo la

decisione impugnata fondata su una perizia esterna ai sensi dell’art. 44

LPGA, può trovare

applicazione la giurisprudenza di cui alla DTF 135 V 465, secondo la quale dei lievi

dubbi circa l’affidabilità di un rapporto medico bastano per potersene

discostare (cfr. supra, consid.

2.7.).

Ora, ai referti del medico

interno all’amministrazione, su cui si fonda essenzialmente il provvedimento

impugnato, non può essere riconosciuto un valore probatorio sufficiente per

concludere, con la necessaria tranquillità, che l’evento traumatico

assicurato abbia peggiorato solo transitoriamente uno stato morboso

preesistente.

Preliminarmente, per una maggiore

comprensione, è utile precisare con l’ausilio della dottrina medica

consultabile in internet alcuni termini (sull’utilizzo di internet e i suoi

limiti, cfr. STF 9C_245/2024 del 5 maggio 2025 consid. 3.2; 8C_724/2021 dell’8

giugno 2022 consid. 4.1.2; I 425/06 del 6 giugno 2007 consid. 4.3).

Il polso è un’articolazione

complessa - in anatomia con il termine

articolazione si fa riferimento ad un complesso di strutture che mantiene in

contiguità due o più superfici ossee - che collega le ossa

dell’avambraccio con le ossa della mano consentendone i movimenti di estensione

e flessione. Esso

è composto da ossa che sono tenute insieme

da legamenti e che sono associate a muscoli e nervi che ne permettono

la mobilità.

Nello specifico, le ossa che

contribuiscono a formare il polso sono le due

dell’avambraccio, ulna e radio, e le otto carpali, disposte

su due file e collegate fra loro da uno o più legamenti. Della fila

prossimale, quella più vicina al polso, fanno parte 3 ossa: osso

lunato, triquetro e osso pisiforme; della fila

distale (meno vicina al polso) fanno parte quattro ossa: osso

capitato, osso trapezio, trapezoide e osso amato. A queste

si aggiunge l’osso scafoide, che incrocia entrambe le file.

Queste ossa sono collegate grazie

a numerosi legamenti che stabilizzano la posizione delle singole ossa l'una

rispetto all'altra. I legamenti principali del polso sono:

il legamento collaterale ulnare (o mediale), che collega l’ulna al

triquetro e all’osso pisiforme e il legamento collaterale radiale (o

laterale), che collega il radio allo scafoide

(https://www.gavazzeni.it/enciclopedia/anatomia-corpo-umano/polso).

Fatti

I legamenti del polso possono

essere classificati come estrinseci e intrinseci. I legamenti estrinseci

stabilizzano il polso collegando il radio, l'ulna e le basi dei metacarpi con

le ossa carpali. I legamenti estrinseci sono più spessi e più forti sul lato

volare del polso.

I legamenti intrinseci

(interossei) collegano e stabilizzano le ossa carpali tra loro, mantenendo così

le ossa carpali (e in particolare quelle della fila carpale prossimale) nella

posizione corretta durante i complessi movimenti della mano. Da un punto di vista

biomeccanico, i legamenti intrinseci più rilevanti del polso sono il legamento

scafolunato e il legamento lunotriquetrale

(https://www.nysora.com/it/muscolo-scheletrico/polso/).

Il legamento

scafo-lunato è il legamento del polso (nella parte dorsale) situato tra l’osso

scafoide e l’osso semilunare, ovvero tra 2 delle 8 ossa carpali (che si trovano

tra le estremità inferiori delle ossa dell’avambraccio - ovvero dell’ulna e del

radio - e le 5 ossa metacarpali della mano) ed è considerato il principale

stabilizzatore di queste due ossa. Questo legamento svolge una funzione

fondamentale nella stabilità del carpo e una sua lesione può compromettere la

biomeccanica delle ossa carpali oltre ad un’alterazione dei rapporti ossei (https://www.clinicasanmartino.it/patologie/lesione-del-legamento-scafo-lunato;

https://www.chimica-online.it/anatomia-umana/ossa-del-carpo.htm; https://radiologiaortopedica.it/node/97#:~:text=I%20legamenti%20estrinseci%20uniscono%20le,legamenti%20interossei%20della%20filiera%20distale

e https://www.fisioscience.it/patologie/instabilita-medio-carpale/).

È detta DISI (Dorsal Intercalated

Segment Instability, ossia instabilità del segmento dorsale intercalato) la

condizione in cui il legamento scafo-lunato risulta danneggiato o rotto,

portando al collasso carpale, con rotazione dello scafoide e dissociazione scafo-lunata

(ossia tra scafoide e semilunare) (https://www.emcortopedia.it/articolo/1807).

Il

legamento lunotriquetrale costituisce il collegamento tra l'osso

semilunare (o lunato) e l'osso piramidale (o triquetro) del polso. Queste due

ossa sono tra le otto che formano il carpo, la regione del polso tra

l'avambraccio e la mano. Anche questo legamento rappresenta una

componente chiave dell'articolazione del polso che collega due ossa del carpo,

contribuendo alla sua stabilità e corretta funzionalità.

Passando poi alle dita della mano, il legamento collaterale ulnare

del pollice (LCU) è una struttura fibrosa che collega tra loro sul lato ulnare

il primo metacarpo e la falange prossimale del pollice, stabilizzando la

articolazione metacarpo-falangea di questo dito. Questo legamento è localizzato

al di sotto dell’aponeurosi del muscolo adduttore del pollice e, grazie alla

sua azione, consente al pollice di eseguire una presa stabile.

Traumi che agiscono

sul lato ulnare del primo dito deviandolo con forza nel senso opposto possono

causare una lesione parziale o completa di questa struttura. Questo tipo di

lesioni è frequente negli atleti, soprattutto negli sciatori in caso di cadute

sulla mano aperta che tiene il bastoncino, da cui il nome “pollice dello

sciatore”. Essa si osserva tuttavia anche in altri sport, in caso di collisioni

con una palla o con gli avversari. Più raramente la lesione del LCU è legata a

ferite aperte sul lato ulnare del pollice (https://www.clinicasanmartino.it/patologie/lesione-del-legamento-collaterale-ulnare-lcu-del-pollice).

Infine, i tendini estensori delle dita sono le strutture che

connettono alle dita della mano i rispettivi muscoli, localizzati

nell’avambraccio, consentendo l’esecuzione dei movimenti di estensione delle

falangi.

Tali tendini si trovano sul dorso della mano, subito sotto il

piano cutaneo, e sono in totale 8 (un estensore per ciascun dito, più estensore

breve del pollice, estensore prorio dell’indice ed estensore proprio del

mignolo).

La loro posizione superficiale e a diretto contatto con l’osso, li

espone a lesioni anche in caso di ferite non troppo profonde.

Questi tendini sono inoltre soggetti a rotture o distacchi dalla

loro inserzione ossea, situata a livello della base della falange distale delle

dita, per vari tipi di trauma.

Ciò premesso, se da una parte è vero, come indicato dal dr. __________,

che l’assicurato aveva già subito nel 1996 un infortunio che aveva coinvolto il

polso e il pollice destro, dall’altra il TCA rileva che - come pure

riconosciuto dal medico fiduciario – la documentazione al riguardo è tutt’altro

che chiara ed esaustiva (cfr. doc. 58: “risulta un intervento a livello

tendineo di cui manca una chiara documentazione ed una valutazione del decorso

immediato”).

Il dr. __________ stesso ha poi messo in evidenza l’esistenza di

una “discrepanza fra la posizione espressa dal dott. med. __________ che

riferiva di un deficit di estensione preesistente e quanto riportato

successivamente nel referto del dott. med. __________ che riferisce esservi un

deficit di estensione che secondo l'assicurato è peggiorato dopo l'evento”.

Ora, in assenza di maggiori precisazioni riguardo a quanto

avvenuto in passato e alle conseguenze dell’intervento a suo tempo subito a

livello del tendine estensore del I dito, a mente del TCA risulta prematuro concludere,

come esposto dal dr. __________, “che un certo deficit di articolarità fosse

preesistente e comunque la situazione sia influenzata in maniera determinante

dalla pregressa lesione tendinea nota in anamnesi e riferibile nel 1996” (cfr.

doc. 58).

Altrettanto non chiara risulta la situazione a livello del polso

destro: se effettivamente, come indicato dal dr. __________, dagli ulteriori

accertamenti strumentali effettuati “non è stato confermato il sospetto di una

lesione del legamento scafo-lunato ipotizzata dapprima dal dott. med. __________

ed esclusa dalla RM”, questo Tribunale rileva, tuttavia, che dalla stessa RMN è

stata comunque messa in luce una lesione transmurale del legamento

luno-triquetrale del polso destro.

Alla luce di questa lesione e in assenza di ulteriori

precisazioni, non è dato capire in che misura l’assicurato presenterebbe

unicamente, come ritenuto dal medico fiduciario dell’assicuratore infortuni, “degli

elementi degenerativi, con estrema probabilità legati alle sequele a lungo

termine della frattura di polso, consistenti in una lesione della fibro-cartilagine

triangolare ed elementi di artrosi post-traumatica”, mentre non vi sarebbero

“chiari elementi traumatici riferibili al nuovo evento di cui si discute” (cfr.

doc. 58).

Questi aspetti medici poco chiari, ma fondamentali ai fini di

causa, sollevano perlomeno dei lievi dubbi riguardo all’affidabilità della

valutazione del medico fiduciario dell’assicuratore infortuni, e devono quindi

necessariamente essere chiariti prima di potersi esprimere.

Il TCA condivide, al riguardo, quanto rilevato dal dr. __________

nel referto del 21 gennaio 2025 (sul quale il dr. __________ non si è espresso,

limitandosi, nell’apprezzamento medico dell’8 aprile 2025 allegato alla

risposta di causa, ad indicare che “sulla situazione del polso e mano mi sono

già espresso estesamente nell’apprezzamento precedente che confermo”, cfr. doc.

III/1), ritenendo che nel caso di specie appaia

indispensabile disporre una valutazione peritale in grado di “definire quanto i

disturbi ancora presenti al polso e al pollice destri siano legati al trauma

dell’1.03.2024 o a precedenti traumi (riferisce un intervento di tenorrafia del

tendine estensore lungo del pollice) oppure a dei processi degenerativi, viste

le attività professionali del paziente” (doc. 66).

Trattandosi di tematiche che necessitano di conoscenze mediche

specialistiche, questo Tribunale non può (ancora) determinarsi in maniera

definitiva, ma necessita di una valutazione peritale in grado di stabilire la

natura traumatica o meno dei disturbi ancora risentiti dall’assicurato e, qualora

non si tratti di sequele di ordine esclusivamente degenerativo, in che misura e

per quanto tempo l’evento infortunistico abbia giocato un ruolo causale.

In simili casi, la giurisprudenza

federale prevede che va ordinata una perizia ad opera di un medico indipendente

secondo la procedura di cui all’art. 44 LPGA oppure una perizia giudiziaria

(cfr. STF 8C_418/2022 del 1° marzo 2023 consid. 3.1.2 e riferimento ivi

citato).

2.9. In

una sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137

V 210, il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche rivolte alla

giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi

di accertamento medico (SAM; art. 72bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità

alla CEDU e alla Costituzione. In quella pronunzia, l’Alta Corte ha pure

precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una

perizia giudiziaria e in quali altri può rinviare gli atti all'assicuratore per

Considerandi

un complemento istruttorio.

Il TF ha, al riguardo, sviluppato

le seguenti considerazioni:

" (…).

4.4.1.1

Ist das Gutachten einer versicherungsinternen

oder -externen Stelle nicht schlüssig und kann die offene Tatfrage nicht anhand

anderer Beweismittel geklärt werden, so stellt sich das Problem, inwieweit die

mit der Streitsache befasste Beschwerdeinstanz noch die Wahl haben soll

zwischen einer Rückweisung der Sache an die Verwaltung, damit diese eine neue

oder ergänzende Expertise veranlasse, und der Einholung eines Gerichtsgutachtens.

Das Bundesgericht hat dazu jüngst festgehalten, die den kantonalen Gerichten

zufallende Kompetenz zur vollen Tatsachenprüfung (Art. 61 lit. c ATSG) sei

nötigenfalls durch Einholung gerichtlicher Expertisen auszuschöpfen (BGE 136 V 376 E. 4.2.3 S. 381). Dies schliesst ein, dass die

erstinstanzlichen Gerichte diese Befugnis nicht ohne Not durch Rückweisung an

die Verwaltung delegieren dürfen.

4.4.1.2

Die Vorteile von Gerichtsgutachten (anstelle

einer Rückweisung an die IV-Stelle) liegen in der Straffung des

Gesamtverfahrens und in einer beschleunigten Rechtsgewährung. Die direkte

Durchführung der Beweismassnahme durch die Beschwerdeinstanz mindert das Risiko

von - für die öffentliche Hand und die versicherte Person - unzumutbaren

multiplen Begutachtungen. Zwar gilt die Sozialversicherungsverwaltung mit Blick

auf die differenzierten Aufgaben und die dementsprechend unterschiedliche

funktionelle und instrumentelle Ausstattung der Behörden in der Instanzenabfolge

im Vergleich mit der Justiz als regelmässig besser geeignet,

Entscheidungsgrundlagen zu vervollständigen (BGE 131 V 407 E. 2.1.1 S. 411). In der hier massgebenden

Verfahrenssituation schlägt diese Rechtfertigung für eine Rückweisung indessen

nicht durch.

4.4.1.3

Die Einschränkung der Befugnis der

Sozialversicherungsgerichte, eine Streitsache zur neuen Begutachtung an die

Verwaltung zurückzuweisen, verhält sich komplementär zu den (gemäss geänderter

Rechtsprechung) bestehenden partizipativen Rechten der versicherten Person im

Zusammenhang mit der Anordnung eines Administrativgutachtens (Art. 44 ATSG;

vgl. oben E. 3.4). Letztere tragen zur prospektiven Chancengleichheit bei,

derweil das Gebot, im Falle einer Beanstandung des Administrativgutachtens eine

Gerichtsexpertise einzuholen, die Waffengleichheit im Prozess gewährleistet, wo

dies nach der konkreten Beweislage angezeigt ist. Insoweit ist die ständige

Rechtsprechung, wonach das (kantonale) Gericht prinzipiell die freie Wahl hat,

bei festgestellter Abklärungsbedürftigkeit die Sache an den Versicherungsträger

zurückzuweisen oder aber selber zur Herstellung der Spruchreife zu schreiten

(vgl. statt vieler ARV 1997 Nr. 18 S. 85 E. 5d mit Hinweisen, C 85/95; Urteil

vom 11. April 2000 E. 3b, H 355/99), zu ändern.

4.4.1.4

Freilich ist es weder unter praktischen noch

rechtlichen Gesichtspunkten - und nicht einmal aus Sicht des Anliegens, die

Einwirkungsmöglichkeiten auf die Erhebung des medizinischen Sachverhalts fair

zu verteilen - angebracht, in jedem Beschwerdefall auf der Grundlage eines

Gerichtsgutachtens zu urteilen. Insbesondere ist der Umstand, dass die MEDAS

von der Invalidenversicherung finanziert werden, kein genügendes Motiv dafür.

Doch drängt sich auf, dass die Beschwerdeinstanz im Regelfall ein

Gerichtsgutachten einholt, wenn sie einen (im Verwaltungsverfahren anderweitig

erhobenen) medizinischen Sachverhalt überhaupt für gutachtlich

abklärungsbedürftig hält oder wenn eine Administrativexpertise in einem

rechtserheblichen Punkt nicht beweiskräftig ist (vgl. die Kritik an der

bisherigen Rückweisungspraxis bei Niederberger, a.a.O., S. 144 ff.). Die

betreffende Beweiserhebung erfolgt alsdann vor der - anschliessend

reformatorisch entscheidenden - Beschwerdeinstanz selber statt über eine

Rückweisung an die Verwaltung. Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt

hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher

vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen

Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache

zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung

von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist (siehe beispielsweise das

Urteil 9C_646/2010 vom 23. Februar

2011.

E. 4; vgl. auch SVR 2010 IV Nr. 49 S. 151 E. 3.5, 9C_85/2009).” (DTF 137 V 263-265)

In

una sentenza 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 consid. 5.2 – dunque successiva

a quella pubblicata in DTF 137 V 210 -, emanata in materia di assicurazione

contro gli infortuni, il Tribunale federale ha ribadito i principi sviluppati

nella DTF 135 V 465, in particolare che, in presenza di dubbi circa

l’affidabilità di rapporti allestiti da medici di fiducia, il giudice

(cantonale) è libero di scegliere se ordinare direttamente una perizia

giudiziaria oppure rinviare gli atti all’amministrazione affinché disponga essa

stessa una perizia seguendo la procedura di cui all’art. 44 LPGA:

" Um solche

Zweifel auszuräumen, wird das Gericht entweder ein Gerichtsgutachten anzuordnen

oder die Sache an den Versicherungsträger zurückzuweisen haben, damit dieser im

Verfahren nach Art. 44 ATSG eine Begutachtung veranlasst (BGE 135 V 465 E. 4.6

S. 471).”

In

una sentenza 8C_412/2019 del 9 luglio 2020 consid. 5.4, la Corte federale ha

rinviato la causa all’assicuratore LAINF (e non al tribunale cantonale

che aveva respinto il ricorso della persona assicurata) affinché disponesse

l’esecuzione di una perizia ai sensi dell’art. 44 LPGA, precisando che laddove

esistano dubbi circa l’attendibilità e la pertinenza della valutazione del

medico fiduciario, spetta in primo luogo all’assicuratore contro gli infortuni

procedere a ulteriori atti istruttori per determinare d’ufficio i fatti

determinanti e, se del caso, assumere le prove necessarie prima di emanare la

decisione (art. 43 LPGA):

" Lorsqu’il existe des doutes sur la fiabilité et la pertinence de

l’appréciation du médecin-conseil, il appartient en premier lieu à

l’assureur-accidents de procéder à des instructions complémentaires pour

établir d’office l’ensemble des faits déterminants et, le cas échéant,

d’administrer les preuves nécessaires avant de rendre sa décision (art. 43 al.

1.

LPGA; ATF 132 V 368 consid. 5 p. 374; arrêt 8C_401/209 du 9 juin 2020 consid.

5.3.3

et ses références).” (si veda pure la STF 8C_697/2019, 8C_698/2019 del 9

novembre 2020 consid. 4.1).

Infine,

con la pronunzia 8C_445/2021 del 14 gennaio 2022 consid. 4.4, pubblicata in SVR

10/2022 UV n. 34 p. 137 ss., l’Alta Corte ha stabilito che, laddove un

tribunale cantonale determini il diritto alle prestazioni facendo capo a un

rapporto del medico curante prodotto nel quadro della procedura di opposizione,

sebbene ci si trovi in presenza di un caso di applicazione della DTF 135 V 465

che richiede l’intervento di un perito esterno, la causa deve essere rinviata

all’amministrazione, e non ai giudici di prime cure, affinché proceda a un

complemento istruttorio. È in effetti in primo luogo compito

dell’amministrazione disporre degli atti istruttori complementari volti ad

accertare d’ufficio tutti i fatti pertinenti e, se del caso, raccogliere le

prove necessarie prima di rendere la propria decisione (questo principio è

stato confermato ancora con le STF 8C_274/2021 del 31 marzo 2023 consid. 9.3.3;

STF 8C_523/2022 del 23 febbraio 2023 consid. 5.4 e riferimenti; STF 8C_731/2021

succitata consid. 4.6).

Nella presente fattispecie, il

TCA ritiene che siano adempiuti i presupposti per un rinvio degli atti

all’istituto convenuto (cfr. STF 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 e DTF 135 V

465), già per il fatto che la decisione impugnata si fonda sul parere del proprio

medico interno.

Per le ragioni già

diffusamente esposte al considerando 2.8., si giustifica

pertanto l’annullamento della decisione su opposizione impugnata e il rinvio

degli atti all’assicuratore resistente affinché disponga un approfondimento

peritale esterno (art. 44 LPGA) volto a stabilire se, al momento in cui l’CO 1

ha posto termine alle prestazioni (gennaio 2025), i disturbi ancora

presentati dall’assicurato fossero esclusivamente dovuti a fattori

extra-infortunistici, oppure no.

In

seguito, facendo capo alle risultanze dell’accertamento esperito,

l’amministrazione si pronuncerà di nuovo in merito al diritto alle prestazioni

dal profilo materiale e temporale.

2.10

Considerato l’esito del ricorso (il

rinvio con esito aperto equivale a piena vittoria, cfr., da ultimo, STF

8C_859/2018 del 26 novembre 2018 consid. 5 con rinvio a DTF 137 V 210 consid.

7.1

p. 271 e riferimento), l’assicuratore verserà all’insorgente, rappresentato

da un avvocato, l’importo fr. 2’500 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per

ripetibili.

2.11

L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore

fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice,

rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio

e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

In

data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61

lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice,

rapida e, di regola pubblica.

Dalla

medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo

cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a

spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo

prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

Trattandosi

di una controversia relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha previsto

di prelevare le spese.

Sul tema, cfr. anche STF

9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022

KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio

2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi,

Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les

tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin

2019, in SZS/RSAS 2/2022 p. 107).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto ai

sensi dei considerandi.

§ La decisione su opposizione

impugnata è annullata.

§§ Gli atti sono rinviati all’CO

1 per complemento istruttorio e nuova decisione.

2. Non si percepisce tassa di giustizia,

mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

L’CO 1 verserà all’assicurato,

rappresentato da un avvocato, l’importo di fr. 2'500 (IVA inclusa) a titolo

d’indennità per ripetibili.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti