35.2025.23
Discussi diritto alla rendita d'invalidità e entità dell'IMI. Trattandosi della rendita, per quanto riguarda gli aspetti economici (reddito da valido e da invalido), applicazione per analogia disposizioni OAI in vigore dall'1.1.2022, risp. dall'1.1.2024
22 settembre 2025Italiano58 min
I due
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2025.23
MM
Lugano
22 settembre 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Maurizio Macchi, cancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 1° aprile 2025 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 3
marzo 2025 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro
gli infortuni
ritenuto in
fatto
1.1. In data
14 dicembre 2022, RI 1, nato nel 1976, a quel momento dipendente della ditta __________
in qualità di cartongessista e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli
infortuni e le malattie professionali presso l’CO 1, è caduto da una scaletta e
ha fratturato il piede sinistro.
Dal
rapporto di uscita 28 dicembre 2022 del Servizio di ortopedia e traumatologia
dell’Ospedale __________ risulta la diagnosi di frattura trimalleolare
scomposta della caviglia sinistra (allegato al doc. 8).
Nel
decorso, l’assicurato è stato più volte operato, l’ultima il 17 novembre 2023,
allorquando è stata eseguita la rimozione totale dei mezzi di osteosintesi
(doc. 199).
L’istituto
assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto le prestazioni di legge.
1.2. Alla
chiusura del caso, con decisione formale del 27 gennaio 2025, l’amministrazione
ha negato ad RI 1 il diritto a una rendita d’invalidità, mentre gli ha
assegnato un’indennità per menomazione dell’integrità (IMI) del 15% (doc. 408).
A
seguito dell’opposizione interposta dal sindacato RA 1 per conto
dell’assicurato (cfr. doc. 423), in data 3 marzo 2025, l’CO 1 ha confermato la
sua prima decisione (doc. 426).
1.3. Con
ricorso del 1° aprile 2025, RI 1, sempre rappresentato dall’RA 1, ha chiesto
che, annullata la decisione su opposizione impugnata, gli venga riconosciuta
una rendita del 18% almeno, in subordine del 16% almeno, e un’IMI
del 40%.
A
sostegno delle proprie pretese, il patrocinatore dell’assicurato ha contestato
innanzitutto la valutazione dell’esigibilità lavorativa espressa dal medico
fiduciario dell’assicuratore, ritenendo più affidabile quella del medico curante
specialista, dott. __________ (doc. I, p. 4: “… richiamata la valutazione del
Dottor __________ di cui al doc. I, si evidenzia come tale specialista non
concordi con il fatto che il signor RI 1 possa essere ritenuto abile al lavoro
in un’attività ipoteticamente esigibile in misura completa. In tal senso, il
Dottor __________ ha valutato che il ricorrente presenta una riduzione della
capacità lavorativa sul mercato del lavoro del 10-15%. Conseguentemente il
raffronto dei redditi non viene unicamente contestato relativamente ai dati
economici ma anche rispetto al fatto che non corrisponde al vero che il signor RI
1 sia da ritenersi abile al lavoro al 100% in attività confacente.”).
Per
quanto concerne gli aspetti economici legati alla determinazione del grado
dell’invalidità, a proposito del reddito da valido, il rappresentante ha
sostenuto in particolare che “… nel settore professionale in cui era impiegato
il signor RI 1 è in vigore il Contratto collettivo di lavoro per gessatori,
stuccatori, montatori a secco, plafonatori e intonacatori, in seguito CCL. Giova
precisare inoltre che tale CCL è inoltre stato decretato di obbligatorietà
generale a livello del Canton Ticino da parte del Lodevole Consiglio di Stato
(doc. L). In tal senso la Commissione Paritetica Cantonale del settore del
Gesso come da circolare del dicembre 2023, ha definito l’ammontare dei salari
minimi secondo il CCL con decorrenza dal 1° gennaio 2024 (doc. M). Richiamato
tale documento la retribuzione oraria minima per la categoria del gessatore è
fissata in fr. 28.60 contro l’importo di fr. 27.91 considerato dalla CO 1 nel
raffronto dei redditi da noi contestato. Tale circolare inoltre definisce il
corrispettivo salario mensile minimo pari a fr. 4'992.00 corrispondente ad un
reddito annuo minimo di fr. 64'896.00 comprensivo di tredicesima.” (doc. I, p.
4).
D’altro
canto, trattandosi della valutazione della menomazione dell’integrità, il
patrocinatore dell’insorgente ha osservato segnatamente che “…, il medico
fiduciario CO 1 nella sua valutazione ha indicato che lo stato di salute del
signor RI 1 è soggetto a peggioramento, tenuto conto dell’artrosi post
infortunistica di cui soffre. Anche il Dottor __________ come da sua
valutazione del 6 febbraio 2025 ha espresso tale opinione, precisando inoltre
che non è da escludersi un possibile intervento chirurgico tenuto conto del
possibile evolversi negativo del quadro clinico (doc. I). Pertanto, il quadro
clinico dell’arto infortunato è da intendersi di grado grave, non siamo infatti
in presenza di un’artrosi che può essere definita moderata. In tal senso, si
produce inoltre lo scritto del 27 marzo 2025 del Dr. __________ (doc. N).
Conseguentemente ai sensi della tabella Suva 5.2 si chiede che il ricorrente
venga posto al beneficio di un’IMI di almeno il 40% tenuto conto di una
pangonartrosi di grado grave.” (doc. I, p. 6).
1.4. L’CO 1,
in risposta, ha postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui
si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III +
allegato).
1.5. In data
9 maggio 2025, l’RA 1 si è riconfermato in sostanza nelle proprie allegazioni e
conclusioni (doc. VII).
L’allegato
appena menzionato è stato trasmesso per conoscenza all’assicuratore convenuto
(doc. VIII).
in
diritto
in ordine
2.1. Preliminarmente, richiamata la STF
8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2 (relativa a un caso in cui l’incarto
era stato affidato dall’assicuratore a un legale esterno all’istituto per le
fasi della procedura giudiziaria; sul tema, si veda pure la STF 8C_561/2019
dell’11 maggio 2020 consid. 1), questa Corte rileva che decide la presente
vertenza nella sua composizione ordinaria (pubblicata su FUCT N. 94 del 16
maggio 2024) poiché, come dichiarato dall’CO 1 in una comunicazione dell’8
giugno 2020 al TCA, l’incarto sub judice è stato trattato dalla
funzionaria che figura
nell’intestazione degli allegati prodotti (in concreto, dall’avv. RA 2), senza
che la giurista di lingua italiana figlia del Giudice Ivano Ranzanici se ne sia
in alcun modo occupata (cfr. STF 8C_668/2021 del 18 febbraio 2022 consid. 2.1).
nel
merito
2.2. In
concreto, litigiosi sono il diritto a una rendita d’invalidità e l’entità della
menomazione dell’integrità di cui è portatore l’insorgente.
2.3. Diritto
a una rendita d’invalidità?
2.3.1. Giusta
l'art. 18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per
cento a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.
Secondo
l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale
o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
Il TF,
in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p.
572 ss., ha rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA;
l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2
prima frase LAINF, motivo per il quale occorre concludere che non vi sono stati
cambiamenti di rilievo in seguito all'introduzione della LPGA.
Da
parte sua, l'art. 16 LPGA prevede che per valutare il grado d’invalidità, il
reddito che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività
ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione
di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del
mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto
ottenere se non fosse diventato invalido.
L'Alta
Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, citata in precedenza, ha
rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di
invalidità dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18
cpv. 2 seconda frase LAINF.
Nella
stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha quindi concluso che in ambito
LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità
al guadagno e invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito
all'introduzione della LPGA.
Su
questi aspetti si veda pure la DTF 130 V 343.
Due
sono, dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:
1. il
danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)
2. la
diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).
Tra il
danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso
causale adeguato (fattore causale).
Nell'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale,
naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.
2.3.2. L'invalidità,
concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della
capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di
salute.
D'altro
canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui
dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone
preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in
questione.
Spetta
al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato
e di tracciare un esatto quadro degli impedimenti che egli incontra
nell'esplicare determinate funzioni.
Il
medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua
professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in
altre analoghe.
Egli
valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti
provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente
confacenti (cfr., su questi aspetti, STF I 871/02 del 20 aprile 2004 e STF I 162/01 del 18 marzo 2002).
L'invalidità,
proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il
reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto
invalido con quello che egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo
l'adozione di eventuali provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).
Fatti
I due
redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve
però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.
La
giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella
determinazione dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una
valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che
occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.
Il TF
ha avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un
rapporto di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se
l'assicurato può esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo
lavora tutta la sua residua capacità lavorativa (STF U 25/94 del 30 giugno
1994).
La
perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno
computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al
mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro
particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato
esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare
che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito
corrisponde ad una prestazione di lavoro e non a un salario sociale (RAMI 1991
U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).
Le
ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale
della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se,
sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego,
esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la
propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).
I.
Termine: reddito da invalido
La
misura dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va
valutata in funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze
personali come l'età, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione
professionale.
Secondo
la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno
considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria.
Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti
hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla
media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due
redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p.
97ss., consid. 5a, b).
Nel
valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla
in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del
mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato,
nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si
controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STF del
30 giugno 1994 succitata).
Specifica
dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui all'art.
28 cpv. 4 OAINF:
"
Se a causa della sua età l'assicurato non riprende più un'attività
lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è
essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il
grado d'invalidità i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età
vittima di un danno alla salute della stessa gravità."
Considerandi
II.
Termine: reddito conseguibile senza invalidità
Nel
determinare il reddito conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto
possibile sulla situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà
l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si
sarebbe mantenuta sostanzialmente stabile (cfr. STF del 15 dicembre 1992 nella
causa G.I.M.). Ci si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per
modifiche di qualche rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se
particolari circostanze ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr.
RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).
Il
grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra
il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno
ipotetico, conseguibile da invalido.
2.3.3
Nel caso di specie, dalla decisione su
opposizione impugnata si evince che l’CO 1 ha definito l’esigibilità lavorativa
alla base della determinazione del grado dell’invalidità, facendo capo
essenzialmente al parere del proprio medico __________ (cfr. doc. 426, p. 3).
In
effetti, a margine della visita del 19 dicembre 2024, il PD dott. __________,
spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia, posta la diagnosi di artrosi
post-traumatica dell’articolazione sootto-astragalica attivata a sinistra, si è
espresso in questi termini a proposito della capacità/esigibilità lavorativa
del ricorrente:
"
Esigibilità come professione di cartongessista: non più esigibile.
Motivazione: lavoro troppo pesante e
pericoloso.
Il signor RI 1 è abile al 100% nel
mercato generale con le seguenti restrizioni: lavori leggeri a medio-pesanti,
senza posizioni forzate per la caviglia destra (recte: sinistra,
n.d.r.). Lavori predominatamente seduti, peso solo saltuariamente tra i 10-15
kg, mai più di 15 kg.
Non è esigibile il lavoro sulle scale a
pioli, ponteggi e luoghi con rischio di una caduta come tetti.
(…).” (doc. 385, p. 4)
Con
l’opposizione e, in seguito, ancora con l’impugnativa, l’RA 1 ha contestato la
fondatezza della valutazione enunciata dal fiduciario dell’amministrazione,
pretendendo che, anche in attività sostitutive adeguate, l’assicurato
presenterebbe una riduzione della capacità lavorativa del 10-15%. In questo
senso, esso si è riferito essenzialmente al referto 6 febbraio 2025 del medico
curante specialista dell’insorgente (cfr. doc. 423 e doc. I).
Nel
rapporto relativo alla consultazione del 3 febbraio 2025, il dott. __________,
Caposervizio presso il Servizio di ortopedia e traumatologia dell’Ospedale __________,
ha indicato, sotto “Anamnesi”, che l’assicurato si era presentato per un
controllo a seguito di una visita peritale, precisando che “l’assicurazione
conferma la chiusura del caso. La valutazione peritale conclude che il paziente
non potrà più fare il mestiere del cartongessista. La riduzione della validità
sul mercato lavorativo viene valutata con il 10 – 15%.”
Sotto
“Valutazione e procedere”, lo specialista curante si è pronunciato in
merito alla prognosi e all’ulteriore procedere terapeutico, senza alcun accenno
alla questione dell’esigibilità lavorativa (doc. 424, p. 1).
Unitamente
al ricorso è stato prodotto un ulteriore rapporto del dott. __________, datato
27.
marzo 2025.
In
quella sede, il curante specialista ha dichiarato che l’assicurato “non potrà
più svolgere il suo precedente lavoro. Ho parlato al paziente dell’eventuale
possibilità di fare per esempio l’autista di autobus, ma il suo lavoro di
cartongessista non è più praticabile, considerando eventuali interventi
chirurgici in futuro, ossia una protesi della caviglia o un’artrodesi, che
saranno da valutare. (…).” (doc. N, p. 2)
Per
quanto qui d’interesse, con apprezzamento del 15 aprile 2025, il PD dott. __________
ha osservato che, affermando che la professione di cartongessista non è più
esigibile, il dott. __________ concorda di fatto con la sua valutazione della
capacità lavorativa residua (doc. III 1).
2.3.4
Per costante giurisprudenza, in un
procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo
l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che
precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il
diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8
luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege
in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).
Nella DTF
125.
V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti
allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette
già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.
Devono piuttosto esistere delle
particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati
i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
In una
sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il
Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può
fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle
dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno,
nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute
in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle
armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1
CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio
l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei
mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in
particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.
Trattandosi
invece di perizie affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura
amministrativa, a medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati
indipendenti, esse godono di piena forza probatoria, a condizione che non
esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF
8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).
Per quel che concerne
il valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia
completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga
conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in
piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto
medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR
2002.
IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1,
1996.
U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss., consid. 1c e riferimenti).
L'elemento rilevante per decidere
circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua
designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo
contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
È infine utile
osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può
evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per
cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va,
tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i
diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista
medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e
qual è l’opinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid.
5.
in fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid.
4b).
2.3.5
Chiamato
ora a pronunciarsi, tutto ben considerato, questo Tribunale ritiene di poter
fare propria la valutazione dell’esigibilità lavorativa enunciata dal dott. __________,
specialista proprio nella materia che qui interessa, e ciò vista anche
l’assenza di pareri specialistici divergenti.
In
questo senso, il TCA non può innanzitutto seguire il rappresentante del
ricorrente laddove fa valere che i referti agli atti confermerebbero una
riduzione (del 10-15%) della capacità lavorativa anche in attività confacenti
(cfr. doc. I).
Da un
attento esame del rapporto 6 febbraio 2025 dello specialista curante, risulta
che l’indicazione riguardante una “riduzione della validità sul mercato
lavorativo” del 10 – 15%, figura sotto l’anamnesi, con riferimento alla
valutazione che sarebbe stata espressa dal medico __________ dell’CO 1 a
margine della visita del 19 dicembre 2024 (in realtà, come visto, il dott. __________
ha dichiarato l’assicurato totalmente abile in attività sostitutive
adeguate). Di fatto, nel referto in questione, il dott. __________ non si è
pronunciato a proposito della capacità lavorativa residua del ricorrente (cfr.
doc. 424, p. 1: “Valutazione e procedere”), così come non lo ha fatto nel suo
successivo rapporto, quello datato 27 marzo 2025, se non per sottolineare
l’inesigibilità della precedente professione (cfr. doc. N).
Stante
ciò, i referti agli atti del medico curante specialista non appaiono atti a
generare dei dubbi, nemmeno lievi, a proposito dell’affidabilità del parere del
medico fiduciario dell’assicuratore.
Del
resto, gli impedimenti funzionali che presenta il ricorrente – egli è stato
ritenuto ancora in grado di svolgere lavori da leggeri a medio-pesanti,
prevalentemente in posizione seduta e che non implichino mansioni da svolgere
su scale a pioli, ponteggi o in luoghi esposti al rischio di caduta -, sono
quelli che si riscontrano usualmente in assicurati che hanno subito lesioni
agli arti inferiori e la valutazione dell'esigibilità lavorativa espressa dal
medico __________ risulta plausibile anche alla luce dei precedenti
giurisprudenziali riportati qui di
seguito.
In una
sentenza 35.2015.119 del 9 agosto 2016, questo Tribunale ha ritenuto accertato
che, nonostante il danno alla salute infortunistico, l'assicurato (di
professione carpentiere, al quale era rimasta schiacciata l'estremità inferiore
sinistra sotto un manufatto di cemento posizionato a lato dei binari di un
treno, riportando una frattura complessa della caviglia sinistra) era in grado
di svolgere a tempo pieno e con un rendimento completo, un’attività lavorativa
adeguata, ovvero un lavoro leggero dal punto di vista del
sollevamento/trasporto di pesi e della manipolazione di attrezzi, da esercitare
in posizione prevalentemente seduta e non implicante (in particolare) la
deambulazione su terreno sconnesso o su lunghi tratti e l’utilizzo di scale a
pioli.
In una
pronunzia 35.2016.3 del 27 settembre 2016, il TCA è pervenuto alla medesima
conclusione trattandosi di un assicurato al quale era rimasta schiacciata
l'estremità inferiore sinistra sotto il tetto di un escavatore che si era
ribaltato, riportando la lussazione dell’articolazione di Chopard, la frattura
della base del II. e III. metatarso con distacco della base del I. metatarso,
nonché la frattura parzialmente dislocata del calcagno sinistro.
Idem
in una sentenza 35.2016.41 del 14 dicembre 2016, riguardante un magazziniere
che, mentre stava percorrendo la strada cantonale alla guida del proprio
ciclomotore, è stato investito da una macchina in una rotonda e ha riportato la
frattura intrarticolare metafisaria pluriframmentaria del piatto tibiale
sinistro e la frattura peroneale prossimale composta sinistra con conseguente
un problema di limitazione funzionale stabile attorno al 90°.
Va
inoltre segnalato che, in una sentenza 8C_624/2015 del 25 gennaio 2016 consid.
3.2.1, concernente un’assicurata che soffriva di disturbi residuali localizzati
all’articolazione tibiotarsica e a quella sottoastragalica sinistra in stato
dopo molteplici interventi chirurgici al piede sinistro, pronunciata artrosi
attiva a livello dell’articolazione di Lisfranc/tarso-metatarsale e completa
consolidazione dell’artrodesi nella regione dell’articolazione
sottoastragalica/mesopiede, il Tribunale federale ha ammesso una capacità
lavorativa del 100% in un’attività confacente ai disturbi interessanti il piede
(in questo stesso senso, si vedano pure la STF U 93/04 del 14 febbraio 2005
consid. 5, inerente un assicurato che accusava le sequele di una frattura del
calcagno destro e la STF U 38/01 del 5 giugno 2003 consid. 5.2.1, riguardante
un assicurato che, a seguito di un’importante frattura comminuta del pilone
tibiale con frattura del malleolo laterale, aveva reliquato una grave artrosi
alle articolazioni tibiotarsica e sottoastragalica, così come un’artrodesi
della tibiotarsica sinistra).
In queste condizioni, richiamato
l'obbligo che incombe alla persona assicurata di intraprendere tutto quanto sia
ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico
cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid.
2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka,
Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, p. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im
schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, p. 61; DTF 113 V 28
consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer
Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, p. 221),
è da ritenere dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante che
l’insorgente in un'attività idonea, ovvero rispettosa dei limiti indicati dal
medico fiduciario, presenta una capacità lavorativa completa.
2.3.6
Si tratta
ora di valutare le conseguenze economiche del danno alla salute infortunistico.
Preliminarmente
va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa
stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129
V 222; cfr., pure, STF I 600/01 del 26 giugno 2003 consid. 3.1; STF I 670/01
del 3 febbraio 2003, pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, STF I 761/01 del 18
ottobre 2002 consid. 3.1, pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e STF I 26/02 del 9
agosto 2002 consid. 3.1; cfr. inoltre STF I 475/01 del 13 giugno 2003 consid.
4.2,).
Nel
caso di specie sono quindi determinanti, come correttamente ritenuto dall’amministrazione,
i dati del 2025, essendo stato ritenuto lo stato di salute stabilizzato
a partire dal 1° marzo 2025.
2.3.7
Per
quanto attiene al reddito da valido, secondo l’assicuratore infortuni
resistente, senza il danno alla salute infortunistico, nel 2025, l’assicurato
avrebbe realizzato un guadagno annuo lordo di fr. 63'132.40, determinato prendendo
in considerazione il salario orario da lui percepito al momento dell’infortunio
(fr. 27.41) e aggiungendo gli aumenti concessi in base al CCL gessatori,
stuccatori, montatori a secco, plafonatori e intonacatori (fr. 0.30 nel 2023,
fr. 0.20 nel 2024 e fr. 0.00 nel 2025). Il totale è quindi stato moltiplicato
per 174 ore e in seguito per 13 mesi (cfr. doc. 403 e doc. 404).
Il
valore ritenuto dall’amministrazione è stato contestato dal rappresentante
dell’assicurato, il quale ha osservato che la Commissione Paritetica Cantonale
del settore del Gesso ha fissato a fr. 28.60/ora, rispettivamente a fr.
4'992/mese, l’ammontare del salario minimo per un gessatore senza qualifica a
far tempo dal 1° gennaio 2024, donde un reddito da valido pari a fr. 64'896.00
(cfr. doc. I).
Al
riguardo, in sede di decisione su opposizione, l’CO 1 ha rilevato che “al
momento dell’infortunio l’assicurato non era attivo quale gessatore senza
qualifica ma come cartongessista per cui il salario minimo vigente secondo la CCL
era di CHF 27.10. Il raffronto dei redditi operato dall’amministrazione merita
pertanto tutela.” (doc. 426, p. 5).
2.3.8
Per
determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il
danno alla salute (reddito da valido), è decisivo stabilire quanto essa
guadagnerebbe, secondo il principio della verosimiglianza preponderante, se non
fosse divenuta invalida, tenuto conto delle sue capacità professionali e delle
circostanze personali. Tale reddito dev'essere valutato nel modo più concreto
possibile. Partendo dalla presunzione che l’assicurato avrebbe continuato a
esercitare la sua attività nel caso in cui non fosse stato vittima
dell’infortunio, il reddito in questione si deduce di principio dall’ultimo
salario che la persona assicurata ha conseguito prima dell’insorgenza del danno
alla salute, tenuto conto dell’evoluzione dei salari sino al momento della
nascita del diritto alla rendita; eccezioni possono essere ammesse soltanto se
dimostrate con il grado della verosimiglianza preponderante (cfr. DTF 144 I 103 consid.
5.3; 139 V 28 consid. 3.3.2; 135 V 297 consid. 5.1;
134.
V 322 consid. 4.1;
129.
V 222 consid.
4.3.1).
Tuttavia,
allorquando la perdita del posto di lavoro è imputabile a motivi estranei
all’invalidità, il salario deve essere stabilito in base a dei valori medi.
Altrimenti detto, in una tale evenienza, per fissare il reddito da valido non è
determinante il salario che la persona assicurata realizzerebbe attualmente
presso il suo ex datore di lavoro ma piuttosto quello che conseguirebbe se non
fosse divenuta invalida (cfr. STF 8C_50/2022 dell’11 agosto 2022 consid. 5.1.1,
in: SVR 2023 UV n. 8 p. 22 e il riferimento ivi citato). Secondo una costante
giurisprudenza federale, ciò è il caso, ad esempio, se il posto di lavoro che
l’assicurato occupava prima dell’insorgenza del danno alla salute non esiste
più al momento della valutazione dell’invalidità, se egli non avrebbe potuto
conservare l’occupazione a causa delle difficoltà economiche, in caso di
fallimento o di ristrutturazione dell’azienda (cfr. STF 8C_240/2023 del 14
marzo 2024 consid. 6.1; 8C_148/2017 del 19 giugno 2017 consid. 6.2.2;
8C_462/2014 del 18 novembre 2014 consid. 4.2; 9C_501/2013 del 28 novembre 2013
consid. 4.2).
Nel
caso in cui risulti che l’assicurato percepiva un salario nettamente inferiore
ai salari abituali del settore per delle ragioni estranee all’invalidità e che
le circostanze concrete non consentono di ritenere che egli si sia accontentato
di un salario più modesto rispetto a quello che avrebbe potuto pretendere,
occorre tenerne conto al momento del raffronto dei redditi, operando un
parallelismo dei redditi da confrontare. Il reddito effettivamente realizzato
deve essere considerato nettamente inferiore ai salari abituali del settore, se
è inferiore di almeno il 5% al salario statistico del ramo (cfr. DTF 134 V 297
consid. 6.1.2). Il reddito nettamente inferiore può allora giustificare un
parallelismo dei redditi da raffrontare, il quale deve riguardare soltanto la
parte che eccede il tasso determinante del 5% (cfr. DTF 134 V 322 consid.
4.1).
In una
recente sentenza 8C_546/2024 del 13 febbraio 2025 consid. 6.2.4 - riguardante
un assicurato che si trovava alle dipendenze di un’azienda familiare in qualità
di direttore tecnico, da lui stesso fondata e in seguito ceduta al figlio
primogenito, al quale il TCA aveva negato l’applicazione di una deduzione sul
reddito statistico da invalido a titolo di parallelismo, in quanto la sua
posizione in seno alla ditta non poteva essere equiparata a quella di un comune
lavoratore dipendente che subisce gli effetti del fenomeno del dumping
salariale -, la Corte federale ha ribadito l’importanza del parallelismo quale
strumento di correzione, sviluppando la seguente argomentazione:
"
(…).
6.2.4
(…). Si noterà tuttavia già sin
d’ora che il rifiuto da parte della Corte ticinese di operare una riduzione a
titolo di parallelismo dei redditi (sul tema, cfr. DTF 148 V 174 consid. 6.4,
con riferimenti) non appare fondarsi su circostanze sufficientemente
comprovate. Dai relativi considerandi del giudizio impugnato non si comprende
in effetti in che modo il legame di parentela tra il ricorrente e il figlio,
allora socio e gerente della società datrice di lavoro, si trovi in relazione
causale con la circostanza che il primo si sarebbe accontentato di un reddito
da valido nettamente inferiore a quello statistico, o più in generale che non
fosse realmente esposto a una tale differenza. In assenza di indicazioni
contrarie, non si giustificherebbe in effetti in alcun modo contrapporre a un
reddito senza invalidità nettamente al di sotto della media (nazionale) un
reddito da invalido medio (nazionale: sentenza U 75/03 del 12 ottobre 2006,
pubblicata in SVR 2007 UV n. 17 pag. 56) realisticamente irrealizzabile (DTF
135.
V 58 consid. 3.4.3 e. 3.4.4; cfr. sentenze 9C_179/2013 del 26 agosto 2013
consid. 4.4 con riferimenti). Su questo aspetto, indipendente dall’esito della
perizia giudiziaria da allestire, il Tribunale cantonale dovrà pertanto
procedere ad ulteriori accertamenti e pronunciarsi nuovamente.”
Il
reddito da valido non può però essere ritenuto inferiore alla media qualora
rispetti i salari minimi previsti da un contratto collettivo di lavoro (CCL)
dichiarato di obbligatorietà generale dal Consiglio federale nel corrispondente
ramo professionale, siccome in quel contesto i salari usuali del settore sono
rappresentati in maniera più precisa che nella RSS. In questo caso, non si
procede a un parallelismo dei redditi da raffrontare (cfr. STF 8C_392/2023 del
21.
dicembre 2023 consid. 7.2, che ha confermato la STCA 35.2022.95 del 10
maggio 2023 consid. 2.10.8; 8C_756/2022 del 14 dicembre 2023 consid. 5.1.2 e 52
[SVR 2024 UV n. 17]; 8C_541/2021 del 18 maggio 2022 consid.
4.2.2; 8C_461/2021 del 3 marzo 2021 consid.
4.2.1; 8C_310/2020 del 23 luglio 2020
consid. 2 e 3; 8C_88/2020 del 14 aprile 2020 consid.
3.2.2; 8C_141/2016 del 17 maggio 2016 consid.
5.2.2).
2.3.9
Chiamato
ora a pronunciarsi, il TCA ritiene di poter fare propria la spiegazione fornita
dall’assicuratore convenuto nella decisione impugnata, posto che il salario
orario minimo percepito da un gessatore senza qualifica ammontava a fr. 28.60 già
nel 2022. A quel momento, la retribuzione di base di RI 1 era invece di (soli)
fr. 27.41/ora (cfr. doc. 1), molto prossima a quella prevista per gli
intonacatori o plafonieri (fr. 27.10/ora) (cfr. https://ticino.unia.ch/fileadmin/ticino/Contr2022/GESSATORI_2022.pdf)
In
queste condizioni, non presta dunque il fianco a critiche il fatto che l’amministrazione
abbia determinato il reddito da valido facendo capo al salario di base indicato
nell’annuncio d’infortunio 22 dicembre 2022 (fr. 27.41/ora), aggiungendo gli
aumenti salariali concessi per il 2023 e il 2024 (complessivamente fr. 0.50/ora;
nel 2025 non è stato riconosciuto alcun adeguamento – cfr. https://www.ocst.com/pdf/2025_Gesso.pdf)
e, infine, moltiplicando il risultato per il numero di ore mensili previsto dal
CCL di categoria (174 ore) e poi per 13 mesi.
Il
reddito da valido ammonta pertanto a fr. 63'132.40 (risultato intermedio).
Da
notare che l’esito della vertenza non sarebbe diverso nel caso in cui si
volesse seguire la tesi difesa dal rappresentante del ricorrente (reddito da
valido pari a fr. 64'896).
In
effetti, così come verrà meglio illustrato in seguito (cfr. infra,
consid. 2.3.11.), nel contesto dell’applicazione per analogia dell’art. 26 cpv.
2.
OAI, il reddito concretamente conseguito dalla persona assicurata senza
l’infortunio, serve per determinare il gap salariale (il quale, secondo la disposizione d’ordinanza appena
menzionata, deve essere di almeno il 5% per rapporto al valore centrale usuale
del settore secondo la RSS) e, quindi, per fare scattare il correttivo del
parallelismo dei redditi.
In
concreto, come verrà meglio dimostrato qui di seguito, il gap salariale è ampiamente
superiore al 5%, anche utilizzando un reddito da valido di fr. 63'132.40.
2.3.10
Nella
misura in cui il reddito senza invalidità ritenuto dall’assicuratore resistente
è conforme al salario minimo contemplato dal CCL del settore in cui era
professionalmente attivo l’insorgente, tornerebbe applicabile l’eccezione
prevista dalla giurisprudenza federale (cfr. supra, consid. 2.3.8.), di
modo che si dovrebbe rinunciare alla parallelizzazione dei redditi.
Va tuttavia
segnalato che, in una sentenza 35.2024.84 del 24 marzo 2025, consultabile sul
sito sentenze.ti.ch, attualmente oggetto di ricorso al Tribunale federale (inc.
n. 8C_254/2025), il TCA ha stabilito che l’art. 26 cpv. 2 OAI, disposizione
entrata in vigore il 1° gennaio 2022 nel quadro della revisione «Ulteriore
sviluppo dell’AI», in virtù della norma di delega prevista dall’art. 28a cpv.
1, seconda frase, LAI, può essere applicato per analogia nel settore
dell’assicurazione contro gli infortuni.
La
giurisprudenza appena evocata è stata confermata con la sentenza 35.2024.86 del
30.
luglio 2025, anch’essa consultabile sul sito sentenze.ti.ch e anch’essa
oggetto di ricorso al TF (inc. n. 8C_481/2025).
Secondo
questa Corte, i medesimi argomenti che hanno giustificato in quelle fattispecie
l’applicazione per analogia dell’art. 26 cpv. 2 OAI, devono valere anche in
concreto.
2.3.11
Nel caso
di specie, dalle tavole processuali si evince che l’assicurato, senza il danno
alla salute, continuando a svolgere la professione di cartongessista a tempo
pieno alle dipendenze della ditta A4 Personal SA, nel 2025 avrebbe conseguito
un reddito annuo lordo di fr. 63'132.40 (cfr. supra, consid. 2.3.9.).
Secondo
la tabella RSS TA1 tirage_skill_levels 2022, settore economico 41-43 (“Costruzioni”),
livello di competenze 1, il reddito lordo mediamente conseguito in Svizzera da
un uomo, era di fr. 5’825/mese oppure di fr. 69’900/anno.
Il
reddito di fr. 69’900 deve essere riportato su 41.2 ore/settimana, dato che
corrisponde alla durata normale del lavoro nel settore 41-43 in base alla
relativa tabella pubblicata sul sito web dell’UFS (“Durée normale du travail
dans les entreprises selon la division économique [NOGA 2008]”), per cui
esso si attesta a fr. 71'997/anno.
Aggiornato al 2025 (in base alla tabella T1.1.20 - Indice dei salari nominali, settore
41-43 e all’ultima stima trimestrale dell’evoluzione dei salari nominali
disponibile al momento in cui è stata emanata la decisione su opposizione del 3
marzo 2025 [su questo aspetto, si veda la STF 9C_484/2016 del 10 febbraio 2017
consid. 4.2.2), il reddito centrale del settore 41-43 ammonta a fr. 73'699.01/anno.
Ora, posto che continuando a lavorare in
quello stesso settore, l’insorgente avrebbe realizzato nel 2025 un reddito pari
a fr. 63'132.40, il gap
salariale corrisponde al 14.33%.
Adempiuta la condizione posta dall’art. 26
cpv. 2 OAI (reddito effettivamente conseguito inferiore di almeno il 5% al
valore centrale usuale del settore secondo la RSS) e considerato che nella
presente fattispecie non entra in linea di conto l’applicazione dell’una o
dell’altra delle eccezioni (al parallelismo dei redditi) previste dall’art. 26
cpv. 3 lett. a e b OAI (l’assicurato svolgeva un’attività lucrativa dipendente
e il reddito da invalido non è stato determinato in virtù dell’art.
26bis cpv. 1 OAI), il reddito da
valido corrisponde a fr. 70'014.05, ovvero al 95% di fr. 73'699.01.
2.3.12
Dal
documento “Calcolo del grado d’invalidità tramite la rilevazione svizzera della
struttura dei salari (RSS)”, su cui si fonda la decisione impugnata, si evince
che per determinare il reddito da invalido, l’amministrazione ha
applicato la tabella TA1_tirage_skill_level
relativa all’anno 2022, uomini, livello di competenze 1, ramo economico totale.
L’importo così ottenuto (fr. 63'660) è
poi stato riportato su 41.7 ore/settimana (orario usuale di lavoro settimanale
nel ramo economico totale) e adeguato all’indice nominale dei salari sino al
2025.
(fr. 69'533.76)
L’istituto assicuratore ha infine
decurtato il reddito statistico del 10% a titolo di deduzione sociale.
Il reddito da invalido stabilito dall’CO
1.
in quella sede ammontava pertanto a fr. 62'580 (cfr. doc. 404).
Il
valore ritenuto dall’assicuratore LAINF viene contestato dal patrocinatore
dell’assicurato, nella misura in cui non è stata considerata la riduzione (del
10-15%) della capacità lavorativa residua che sarebbe stata stabilita dal dott.
__________ (cfr. doc. I).
2.3.13
Il reddito da
invalido deve essere valutato in primo luogo in funzione della situazione
concreta dell’assicurato. Esso corrisponde al reddito effettivamente conseguito
dall’interessato, a condizione che i rapporti di lavoro appaiano
particolarmente stabili, che esercitando l’attività in questione egli sfrutti
al meglio la sua capacità lavorativa residua ragionevolmente esigibile e che il
guadagno in tal modo ottenuto corrisponda al suo effettivo rendimento, senza
comportare elementi di salario sociale.
In
assenza di un reddito effettivamente realizzato, ossia quando la persona
assicurata, dopo l’insorgenza del danno alla salute, non ha più esercitato
un’attività lucrativa o almeno un’attività esigibile confacente al suo stato di
salute, il reddito da invalido può essere determinato in base a salari fondati
sui dati statistici risultanti dalla RSS oppure sui dati salariali derivanti
dalle DPL elaborate dall’CO 1 (DTF 135 V 297 consid. 5.2; 129 V 472 consid.
4.2.1; da notare che l’CO 1 ha rinunciato alla banca dati DPL a far tempo dal
1° gennaio 2019 [STF 8C_171/2021 del 14 dicembre 2021 consid. 3.2]).
Di
regola, occorre fondarsi sui salari mensili indicati nella tabella RSS TA1,
alla linea “totale settore privato” (DTF 124 V 321 consid. 3b/aa). In questo
senso, si fa riferimento alla statistica dei salari lordi standardizzati,
basandosi sempre sul valore mediano o centrale (DTF 124 V 321 consid. 3b/bb).
Il
valore statistico – mediano – si applica di principio a tutti gli assicurati
che non possono più svolgere la loro precedente attività in quanto troppo
impegnativa per le loro condizioni di salute, ma che conservano una capacità
lavorativa in attività più leggere. Per questi assicurati, il salario
statistico è sufficientemente rappresentativo di quanto sarebbero in grado di
guadagnare in quanto invalidi, nella misura in cui comprende un largo ventaglio
di attività variegate e non qualificate che non richiedono una specifica
esperienza professionale, né una particolare formazione (cfr. STF 8C_732/2019
del 19 ottobre 2020 consid. 4.5; 8C_549/2019 del 26 ottobre 2020 consid. 4.5;
9C_603/2015 del 25 aprile 2016 consid. 8.1; 9C_242/2012 del 13 agosto 2012 consid.
3).
Occorre
fare capo alla versione della RSS pubblicata al momento determinante della
decisione impugnata (DTF 143 V 295 consid. 4).
La
misura in cui i salari risultanti dalle statistiche devono essere ridotti,
dipende dall’insieme delle circostanze personali e professionali del caso di
specie (limitazioni funzionali legate al danno alla salute, età, anni di
servizio, nazionalità/tipo di autorizzazione di soggiorno e grado di
occupazione) ed è il risultato di una valutazione entro i limiti del potere
d’apprezzamento. Una riduzione massima del 25% sul salario statistico permette
di tenere conto dei diversi elementi che possono influenzare il reddito di
un’attività lucrativa (DTF 126 V 75 consid. 5b/aa-cc).
L’entità
della riduzione che si giustifica in un caso concreto rileva dal potere
d’apprezzamento (DTF 132 V 393 consid. 3.3). Questa valutazione compete in
primo luogo all’amministrazione che in questo contesto gode di un ampio potere
d’apprezzamento. Il giudice deve dare prova di riserbo allorquando è chiamato a
verificare la fondatezza di tale apprezzamento. In questo senso, egli non può,
senza motivo pertinente, sostituire il suo apprezzamento a quello
dell’amministrazione; deve fondarsi su circostanze suscettibili di far apparire
il suo apprezzamento come il più appropriato (DTF 126 V 75 consid. 6; 123 V 150
consid. 2).
In una
sentenza 8C_256/2021 del 9 marzo 2022, pubblicata in DTF 148 V 174, emanata in
materia di assicurazione per l’invalidità (in applicazione delle disposizioni
di legge e di ordinanza in vigore sino al 31 dicembre 2021), il Tribunale
federale (di seguito: TF) ha negato che fossero
adempiuti i presupposti per un cambiamento della propria giurisprudenza in
materia di determinazione del grado d’invalidità in applicazione dei dati
salariali statistici pubblicati dall’UFS (Rilevazione svizzera della struttura
dei salari [RSS]).
Nel
comunicato stampa del 9 marzo 2022 figurano in particolare le seguenti
indicazioni:
"
(…) La determinazione del grado d'invalidità è in linea di principio
disciplinata dalla legge. Con il concetto di un mercato del lavoro equilibrato
(secondo l'articolo 16 della legge federale sulla parte generale del diritto
delle assicurazioni sociali, LPGA), il legislatore presuppone fondamentalmente
che un lavoro corrispondente alle loro capacità sia disponibile anche per le
persone con problemi di salute. Questo concetto giuridico non può essere
derogato utilizzando invece opportunità di lavoro concretamente esistenti o
condizioni concrete del mercato del lavoro. Il computo del valore del reddito
da valido e da invalido non era stato fino ad ora disciplinato in dettaglio
dalla legge. Principalmente, in conformità della giurisprudenza finora in
vigore, vengono prese in considerazione le circostanze concrete, ovvero il
salario effettivamente ottenuto prima o dopo l'inizio dell'invalidità. Solo se
questo non è possibile si usano i dati statistici salariali, di solito quelli
risultanti dalle tabelle RSS. L'uso delle RSS per determinare l'invalidità è
quindi "ultima ratio". Le RSS si basano su un sondaggio condotto ogni
due anni tra le aziende in Svizzera. Si fonda quindi su dati completi e
concreti del mercato del lavoro reale. Il salario mediano dei salari lordi
standardizzati della RSS, che deve essere preso come base secondo la prassi
finora in vigore del Tribunale federale, è in linea di principio adatto come
valore di partenza per determinare il reddito da invalido. Per tener conto del
fatto che una persona invalida può essere in grado di utilizzare la sua
capacità lavorativa residua solo con un successo inferiore alla media, anche in
un mercato del lavoro equilibrato, la giurisprudenza vigente prevede la
possibilità di una decurtazione ("deduzione per circostanze personali e
professionali") fino al 25 % dal salario tabellare.
Questa deduzione è di fondamentale
importanza come strumento di correzione per determinare un reddito da invalido
che sia il più concreto possibile. Tenuto conto della possibilità della
deduzione per circostanze personali e professionali, il Tribunale federale ha
finora espressamente rifiutato di prendere come base il quartile più basso del
valore della tabella. Un altro strumento di correzione è il parallelismo dei
redditi. Questo serve anche a prendere in considerazione i casi individuali
quando si confrontano i redditi. Non è chiaro fino a che punto la
determinazione del reddito da invalido sulla base del valore mediano della RSS,
eventualmente corretto per mezzo degli strumenti menzionati, debba essere
considerato discriminatorio.
Dalla circostanza che i presupposti per
un cambiamento di prassi non siano oggi adempiuti non si può dedurre che la
giurisprudenza – segnatamente in considerazione della modifica dal 1° gennaio
2022.
della legge federale e dell'ordinanza sull'assicurazione per l'invalidità
– non possa svilupparsi ulteriormente. Un cambiamento della giurisprudenza in
questo momento non sarebbe tuttavia opportuno, anche in considerazione della
revisione ormai entrata in vigore. Questo concerne l'uso dei dati statistici
salariali per il confronto dei redditi e gli strumenti di correzione. Su tale
questione il Tribunale federale non deve esprimersi nel caso in rassegna. (…)”
(cfr. Comunicato stampa del Tribunale federale: https://www.bger.ch/files/live/sites/bger/files/pdf/it/8c_0256_2021_yyyy_mm_dd_T_i_13_37_00.pdf)
In una
sentenza 8C_541/2021 del 18 maggio 2022 consid. 5.2.1, la Corte federale ha
precisato che quanto stabilito nella pronunzia 8C_256/2021 succitata vale anche
in materia di assicurazione contro gli infortuni, e ciò in ragione del
principio dell’unità della nozione d’invalidità (“Dieses zur bis 31.
Dezember 2021 geltenden Rechtslage im Bereich der Invalidenversicherung
ergangene Urteil gilt – wie in dessen E. 9.2.3 deutlich zum Ausdruck kommt –
infolge des Grundsatzes der Einheitlichkeit des Invaliditätsbegriffs (BGE 133 V 549 E. 6.1; vgl. Christoph Frey/Nathalie Lang, in: Basler Kommentar,
Allgemeiner Teil des Sozialversicherungsrechts, 2020, N. 2, 5 und 79 zu Art. 16
ATSG) auch für den Bereich der Unfallversicherung.”; si veda inoltre la
precedente STF 8C_682/2021 del 13 aprile 2022 consid. 12.1, anch’essa emanata
in materia di assicurazione contro gli infortuni, in cui l’Alta Corte,
richiamandosi alla sentenza 8C_256/2021, ha negato che vi fossero validi motivi
per ridurre uniformemente e linearmente i salari statistici del 15-25%).
2.3.14
A proposito dell’entità del reddito da
invalido applicabile nel caso di specie, il rappresentante
dell’assicurato contesta il valore salariale ritenuto dall’amministrazione, in
quanto, a suo dire, quel dato avrebbe dovuto essere ulteriormente decurtato del
15% per tenere conto della limitata capacità lavorativa in attività sostitutive
adeguate.
In
proposito, il TCA rileva che, come già evidenziato in precedenza (cfr. supra,
consid. 2.3.5.), l’insorgente è in realtà in grado di svolgere attività idonee
a tempo pieno e con un rendimento completo. Il contenuto dei referti agli atti
del medico curante specialista non consentono di giungere a una diversa
conclusione.
2.3.15
Nel quadro
della revisione «Ulteriore sviluppo dell’AI», in vigore dal 1° gennaio 2022,
per quanto attiene alla determinazione del diritto ai provvedimenti integrativi
e alla rendita, il Consiglio federale ha in particolare modificato l’art. 28a
LAI (“Valutazione del grado d’invalidità”).
Il
tenore del capoverso 1 della disposizione di legge appena citata è il seguente:
"
1Per valutare il grado
d’invalidità di un assicurato che esercita un’attività lucrativa si applica
l’articolo 16 LPGA. Il Consiglio federale definisce i redditi lavorativi
determinanti per la valutazione del grado d’invalidità e i fattori di
correzione applicabili.”
L’art.
26bis OAI, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2022 al 31
dicembre 2023, prevedeva invece quanto segue:
"
1Se dopo l’insorgere
dell’invalidità l’assicurato consegue un reddito lavorativo, quest’ultimo gli
viene computato quale reddito con invalidità (art. 16 LPGA), sempre che gli
permetta di valorizzare al meglio la sua capacità funzionale residua in
relazione a un’attività lucrativa da lui ragionevolmente esigibile.
2Se
non vi è alcun reddito lavorativo computabile, il reddito con invalidità è
determinato in base ai valori statistici di cui all’articolo 25 capoverso 3. In
deroga all’articolo 25 capoverso 3, per gli assicurati di cui all’articolo 26
capoverso 6 vanno impiegati valori indipendenti dal sesso.
3Se
a causa dell’invalidità l’assicurato può lavorare soltanto con una capacità
funzionale secondo l’articolo 49 capoverso 1bis pari o inferiore al 50 per cento, al valore
determinato in base a valori statistici è applicata una deduzione del dieci per
cento per attività lucrativa a tempo parziale.”
A
seguito del deposito di diversi atti parlamentari aventi per oggetto la
determinazione del grado d’invalidità mediante l’utilizzo dei dati statistici,
auspicando una riduzione dei salari di riferimento, in particolare della
mozione 22.3377 («Utilizzare salari statistici corrispondenti all’invalidità
nel calcolo del grado d’invalidità») della Commissione della sicurezza sociale
e della sanità del Consiglio nazionale, il 18 ottobre 2023, l’Esecutivo
federale ha adeguato l’art. 26bis cpv. 3 OAI che era entrato in
vigore il 1° gennaio 2022.
Questo
il tenore del nuovo art. 26bis cpv. 3 OAI, in vigore dal 1° gennaio
2024, come detto in concreto determinante:
"
Al valore determinato in base
a valori statistici secondo il capoverso 2 è applicata una deduzione del 10 per
cento. Se a causa dell’invalidità l’assicurato può lavorare soltanto con una
capacità funzionale secondo l’articolo 49 capoverso 1bis pari o inferiore al 50 per cento, è
applicata una deduzione del 20 per cento. Non sono ammesse ulteriori
deduzioni.”
2.3.16
Nella già
citata pronunzia 35.2024.84, dopo attento esame dei materiali preparatori,
della giurisprudenza e della dottrina, questa Corte è giunta alla conclusione
che l’art. 26bis cpv. 3, prima frase, OAI, nella versione in vigore
dal 1° gennaio 2024 (versione in casu determinante visto che il
potenziale diritto alla rendita è nato dopo quella data [nel marzo 2025] -
cfr., fra le tante, la STF 8C_57/2024 del 5 dicembre 2024 consid. 5.2.2), possa
essere applicato per analogia nell’ambito dell’assicurazione contro gli
infortuni, tenuto conto della similitudine delle situazioni da disciplinare,
che si tratta di una norma non specifica all’assicurazione per l’invalidità e
del principio dell’uniformità della nozione d’invalidità.
Il TCA
è pervenuto alla medesima conclusione nella sentenza 35.2024.86, anch’essa già menzionata
in precedenza.
In
quell’occasione, questo Tribunale ha segnalato che le considerazioni sviluppate
nel giudizio 35.2024.84 erano state nel frattempo condivise dalla dottrina (Basler
Kommentar ATSG – Nathalie Lang, 2a edizione, art. 16 n. 81) e dall’Ufficio
federale della sanità pubblica (UFSP) nelle sue osservazioni al ricorso al TF
interposto dall’assicuratore LAINF (presa di posizione del 4 luglio 2025).
In un
articolo apparso su plädoyer 4/2025 p. 44 ss., Kaspar Gehring si è
pronunciato in questi termini a proposito dell’applicabilità in ambito di assicurazione
contro gli infortuni, delle riduzioni in vigore da gennaio 2024 in materia di
assicurazione per l’invalidità:
"
(…) Bis anhin hat jedoch die Rechtsprechung die Anwendung der
Pauschalabzüge nicht auf die Unfallversicherung nicht übertragen, meist mit dem
Hinweis auf die fehlende Bindungswirkung. Ein solch generelles Postulat ist
jedoch zu pauschal. Das Fehlen einer Bindungswirkung kann allenfalls mit
fehlenden zeitlichen oder sachlichen Kongruenzen begründet werden. Dies kann
unter Umständen bei unterschiedlichen Zeitpunkten der Invalidisierung oder
Vorliegen unfallfremder Gesundheitsschädigungen der Fall sein. Klammert man
diese beiden Aspekte jedoch aus, müssen die Vergleichseinkommen in der
Invalidenversicherung und der Unfallversicherung identisch sein. Dies ergibt
sich aus Artikel 16 ATSG, der die Thematik als über die Einzelgesetze
übergeordnete Norm regelt. Das Bundesgericht hat auch schon verschiedentlich
postuliert, dass eine «Einheit der Rechtsordnung» anzustreben sei. Jede andere
Betrachtungsweise würde dazu führen, dass Versicherte in unfall- und
invalidenversicherungsrechtlicher Hinsicht mit gleichen Einschränkungen
unterschiedliche Einkommen «erzielen» könnten. Eine solche Unterscheidung ist
nicht nur in sich widersprüchlich, sondern schlicht willkürlich und verstösst
gegen die Vorgaben von Artikel 16 ATSG.
Sollte jedoch – wovon offenbar die
Rechtsprechung ausgeht – keine analoge Anwendung der pauschalen Lohnabzüge im
Unfallversicherungsrecht vorgenommen werden, so müsste dem Umstand der
reduzierten Verdienstmöglichkeiten und der identischen gesetzlichen Vorgaben
von Artikel 16 ATSG im konkreten Einzelfall in irgendeiner anderen Weise
Rechnung getragen werden, um eine willkürliche und rechtsverletzende Bestimmung
des Invalideneinkommens zu vermeiden. Dazu würde sich die Berücksichtigung der
reduzierten Einkommensmöglichkeiten im Rahmen eines leidensbedingten Abzugs vom
Tabellenlohn aufdrängen. Dem steht die vom Bundesgericht in einigen Urteilen
vertretene Auffassung entgegen, dass der ausgeglichene Arbeitsmarkt und damit
die Tabellenwerte von TA1-Niveau 1 auch eine Vielzahl von leichten Tätigkeiten
enthält und daher kein Abzüg notwendig sei.
Entsprechende Entscheide wurden
mehrheitlich in Dreierbesetzung in der Ersten sozialrechlichen und der Vierten
öffentlich-rechtlichen Abteilung gefällt. In den amtlich
publizierten Entscheiden finden sich die entsprechenden Passagen nicht. Von
einer gängigen oder gar konstanten Praxis kann nicht ausgegangen werden. Die
von der Vorinstanz zitierten Urteile wurden in einer Zeit gefällt, als die
mehrfach erwähnten Studien noch nicht vorlagen und auch die IVV noch keine
Pauschalabzüge vorsah.”
Le
considerazioni contenute nelle citate sentenze cantonali devono valere anche
nella presente evenienza, ragione per la quale, applicando per analogia l’art.
26bis cpv. 3, prima frase, OAI, il reddito da invalido ammonta a fr.
62'580.38 (90% di fr. 69'533.76 [cfr. supra, consid. 2.3.12.]) (risultato intermedio).
2.3.17
In secondo
luogo, in concreto, si pone la questione di sapere se, oltre alla riduzione del
10% prevista dall’art. 26bis cpv. 3, prima frase, OAI, applicato per
analogia nell’assicurazione contro gli infortuni, il reddito statistico da
invalido possa essere ulteriormente decurtato in virtù dei principi stabiliti
finora dalla giurisprudenza federale.
La
questione era rimasta irrisolta nella pronunzia 35.2024.84, in quanto in quella
fattispecie le circostanze personali e professionali non giustificavano
l’applicazione di una deduzione sociale ai sensi della DTF 126 V 75.
Nella
sentenza 35.2024.86, il TCA ha a titolo principale constatato che, in materia
LAINF, le modalità secondo le quali vanno determinati i redditi (da valido e da
invalido) da raffrontare ai sensi dell’art. 16 LPGA, sono ancora attualmente
definite esclusivamente dalla giurisprudenza federale, la quale, in assenza di
specifiche modifiche normative intervenute nel frattempo, continua ad
applicarsi, così come è stato precisato nella DTF 148 V 174 precedentemente
citata (valida anche in materia di assicurazione contro gli infortuni).
Sempre
in quell’occasione, a titolo abbondanziale, questa Corte è pervenuta alla
conclusione che, trattandosi dei fattori da considerare per determinare il
reddito da invalido e della loro ponderazione, è opportuno continuare anche
dopo l’entrata in vigore del nuovo articolo 26bis cpv. 3 OAI, dunque
a partire dal 1° gennaio 2024, ad applicare a titolo complementare i principi
stabiliti finora dalla giurisprudenza federale. In effetti, secondo il TCA, nonostante
la modifica introdotta a far tempo dal 1° gennaio 2024, la disposizione d’ordinanza appena menzionata
continua a non rispettare la volontà del legislatore formale, quale quella
definita dall’Alta Corte nella DTF 150 V 410.
A
complemento degli argomenti sviluppati in quell’occasione, deve essere
segnalato che, nella seconda edizione del Commentario romando della LPGA,
pubblicata nel corso del 2025, M. Moser-Szeless e J. Castella
hanno al riguardo sostenuto quanto segue:
"
(…) Après l’entrée en vigueur
de la nouvelle teneur de l’art. 26bis RAI au 1er janvier 2024, la
question de savoir si l’application de la déduction générale forfaitaire de 10%
du salaire statistique tient suffisamment compte des désavantages salariaux que
subissent les personnes en situation de handicap reste ouverte et devra sans doute
être tranchée par le Tribunal fédéral, à la lumière également de la volonté du
Conseil fédéral de renoncer à élaborer des barèmes de salaires plus adaptés à
la situation des personnes présentant une atteinte à la santé (N 35e). A
notre avis, il convient de recourir aux principes jurisprudentiels concernant
la déduction sur le salaire statistique appliqués jusqu’à présent, dans la
mesure où après la prise en compte des instruments de correction
réglementaires, les circonstances du cas justifient une déduction plus élevée.” (Commentaire romand LPGA –
Moser-Szeless/Castella, art. 16 n. 36g – il corsivo è del redattore)
2.3.18
Nella
concreta evenienza, il TCA constata che dal documento denominato “Calcolo del
grado d’invalidità tramite la rilevazione svizzera della struttura dei salari
(RSS)” del 27 gennaio 2025, risulta che l’CO 1 ha applicato una deduzione
sociale del 10% per “attività leggere e saltuariamente fino a mediamente
pesanti, prevalentemente sedentarie + permesso di soggiorno frontaliere” (doc.
404, p. 1).
Nella
decisione formale del 27 gennaio 2025, la deduzione sociale del 10% è stata
confermata (cfr. doc. 408, p. 2: “Da questo importo è applicata la deduzione
sociale del 10% per tenere conto delle limitazioni personali e professionali
del signor RI 1”).
Con la
decisione su opposizione del 3 marzo 2025, è stato confermato il precedente
provvedimento e, pertanto, anche la riduzione sociale del 10% (doc. 426).
Da
parte sua, il patrocinatore del ricorrente non pretende che sul reddito
statistico da invalido andrebbe applicata una deduzione sociale più elevata
rispetto a quella riconosciuta dall’amministrazione (cfr. doc. I, p. 4 s.:
“(…), il salario da invalido definito dalla CO 1 deve tenere conto non solo
della cosiddetta deduzione sociale del 10% già valutata, ma anche della
ridotta capacità lavorativa del signor RI 1 (…).” – il corsivo è del redattore).
Alla
luce di quanto appena esposto e considerato il riserbo di cui deve dare prova
il giudice delle assicurazioni sociali nel sostituire il proprio apprezzamento
a quello dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V 71; 132 V 393 consid. 3.3),
questa Corte ritiene che, operando una riduzione del 10%, l’CO 1 abbia
adeguatamente tenuto conto delle circostanze personali e professionali del caso
di specie.
Il
reddito statistico da invalido deve dunque essere ulteriormente decurtato del
10% a titolo di deduzione sociale e ammonta quindi a fr. 56'322.34 (90%
di fr. 62'580.38 [cfr. supra,
consid. 2.3.16.]) (risultato definitivo).
2.3.19
Confrontando
i fr. 56'322.34
(cfr. supra, consid. 2.3.18.) al reddito che il
ricorrente avrebbe potuto conseguire senza il danno alla salute, e cioè fr. 70'014.05 (cfr. supra,
consid. 2.3.11.), risulta una perdita di guadagno del 19.55%, arrotondata al 20%.
La
decisione su opposizione impugnata mediante la quale all’assicurato è stata
negata l’assegnazione di una rendita d’invalidità, va annullata. Al ricorrente
deve essere riconosciuto il diritto a una rendita d’invalidità del 20%.
2.4
Entità
della menomazione dell’integrità.
2.4.1
Secondo
l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto a un'equa indennità se, in
seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole
all'integrità fisica o mentale.
Tale
indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.
Essa
non deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca
dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.
Il
Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo
dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).
2.4.2
L'art. 36
cpv. 1 OAINF definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta
l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se
verosimilmente sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità e
importante se l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.
In
questa valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed
anche dalle circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza,
infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di
accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto
morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato
(cfr. RAMI 2000 U 362, p. 42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p.
438).
La
parte della riparazione del torto morale contemplata dagli
artt.
24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del danno
(segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne sono esclusi
(cfr. Ghélew/Ramelet/Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents,
Losanna 1992, p. 121).
2.4.3
Giusta
l'art. 36 cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive
contenute nell'Allegato 3 dell'OAINF.
Una
tabella elenca una serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di
indennizzo, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del
guadagno assicurato.
Questa
tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco
esaustivo (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a;
RAMI 1988 U 48
p. 235
consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma valida
"nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).
Le
menomazioni extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti
tabellarmente per menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2
dell'allegato).
La
perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo
stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente
ridotta; tuttavia nessuna indennità verrà versata se la menomazione
dell'integrità risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).
Se più
menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono
concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art.
36.
cpv. 3 1a frase OAINF).
Si
prende in considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della
menomazione dell'integrità. È possibile effettuare revisioni solo in casi
eccezionali, ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile
(art. 36 cpv. 4 OAINF).
Peggioramenti
non prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.
Nel
caso in cui un pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi
originaria, la revisione dell'indennità per
menomazione
è, di principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata,
quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto
pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi
menzionata).
2.4.4
L’INSAI
ha allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che
integrano quella dell'ordinanza.
Semplici
direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non
vincolano il giudice (cfr. STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377
consid. 1c; STFA del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p.
221ss.).
Tuttavia,
nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire
la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con
l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF
116.
V 157, consid. 3a).
2.4.5
Nella
concreta evenienza, con la decisione impugnata l’CO 1 ha assegnato un’IMI del
15%, facendo capo alla relativa valutazione enunciata dal proprio medico
fiduciario (cfr. doc. 426, p. 7).
Con
apprezzamento del 19 dicembre 2024, il PD dott. __________ si è infatti
espresso in proposito nei seguenti termini:
"
(…).
1.
Reperti
Siamo in presenza di esiti di una
frattura complessa trimalleolare pluriframmentaria dislocata della caviglia
sinistra, esiti di osteosintesi e asportazione del materiale. Adesso si è
sviluppata un’artrosi moderata sottoastragalica e tibiotarsica.
2.
Valutazione del danno all’integrità
15%
3.
Motivazione
Mi riferisco alla tabella 5.2 Suva. Per
una panartrosi moderata dell’articolazione talocrurale e subtalare è concessa
una menomazione all’integrità tra il 10-30%. In questo caso si è sviluppata
un’artrosi subtalare sintomatica moderata (vedi risonanza magnetica recente);
adesso lo stato si è stabilizzato. Quindi una menomazione all’integrità del 15%
sarebbe giustificata, anche considerando un possibile peggioramento futuro.”
(doc. 375)
Dalle
tavole processuali emerge che, a margine della consultazione del 3 febbraio
2025, il dott. __________ ha indicato di essere confrontato al risultato di una
frattura trimalleolare complessa e che l’assicurato “(…) non migliorerà la
situazione attuale e non è escluso che in futuro si possa sviluppare un’artrosi
post-traumatica secondaria sia della caviglia che dell’articolazione
sotto-astragalica.” (doc. 424).
In
occasione della visita di controllo del 26 marzo 2025, preso atto degli esiti
della radiografia della caviglia sinistra ap e laterale, lo stesso medico
curante specialista ha riscontrato in particolare un’alterazione della caviglia
sotto forma di artrosi iniziale con sclerosi sottocondrale della parte
articolare all’artragalo ma soprattutto alla tibia, reperti imputabili al
trauma e ai conseguenti interventi chirurgici (doc. 434, p. 41).
Invitato
dall’amministrazione a pronunciarsi a proposito delle considerazioni espresse
dal dott. __________, con apprezzamento del 15 aprile 2025, il dott. __________
ha formulato le seguenti osservazioni:
"
(…) Ho valutato ancora tutti gli atti. Trovo una artrosi post-traumatica
radiologicamente moderata della caviglia sinistra. L’articolarità è conservata
e anche la funzionalità con una lieve rigidità nella pro/supinazione. Questo
fatto è stato considerato per concedere una menomazione all’integrità del 15%,
che secondo la tabella 5.2 Suva, è prevista per un’artrosi moderata
post-traumatica tibiotarsica. Come scritto prima, ho considerato anche un
eventuale peggioramento in futuro con un aumento del valore minimo del 10%.
Le nuove radiografie e il rapporto del
Dr. med. __________ sostengono la mia presa di posizione e non portano nuove
informazioni che potrebbero modificare la mia valutazione degli aspetti della
medicina assicurativa antecedente.” (doc. III 1).
Con il
ricorso, il rappresentante dell’assicurato pretende l’assegnazione di un’IMI
del 40% almeno, corrispondente a una panartrosi di grado grave, in ragione del
prevedibile peggioramento delle alterazioni degenerative già presenti alla
caviglia sinistra (cfr. doc. I, p. 6 e doc. VII).
2.4.6
Chiamata
a pronunciarsi su una questione di natura squisitamente medica, questa Corte
ritiene che l’apprezzamento del medico fiduciario dell’CO 1, specialista
proprio nella materia che qui interessa, possa validamente costituire da
fondamento al giudizio che è ora chiamata a rendere.
In
questo senso, va rilevato che agli atti non figurano pareri specialistici
suscettibili di generare dei dubbi, perlomeno lievi, circa l’affidabilità della
valutazione della menomazione dell’integrità espressa dal PD dott. __________.
In
effetti, ciò non è il caso delle certificazioni del dott. __________ (cfr. supra,
consid. 2.4.5.).
Da un
lato, non può sfuggire il fatto che, fondandosi sulle immagini della
radiografia 26 marzo 2025 della caviglia sinistra, il curante specialista ha riferito
della presenza di una “artrosi iniziale” (doc. 434, p. 41 – il corsivo è
del redattore).
Dall’altro,
il dott. __________ si è pronunciato in termini di possibilità (“non è
escluso che”; doc. 424 – il corsivo è del redattore) circa lo sviluppo di
un peggioramento futuro delle alterazioni artrosiche. Ora, secondo una costante
giurisprudenza federale, aggravamenti futuri
giustificano un aumento della menomazione all’integrità soltanto se
l’intervento di un peggioramento è probabile. Per contro, non possono
essere presi in considerazione peggioramenti che sono semplicemente
possibili (cfr. RAMI 1998 U 320, p. 600 consid. 3b e riferimenti ivi
citati; Th. Frei, Die Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des
Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Friborgo 1998, p. 50).
Stante
ciò, l’RA 1 non può dunque essere seguito laddove fa valere che, in concreto,
sarebbero dati i presupposti per considerare il (preteso) peggioramento futuro
dello stato della caviglia sinistra del ricorrente.
In
queste condizioni, la decisione su opposizione impugnata deve essere confermata
nella misura in cui l’assicurato è stato posto al beneficio di un’IMI del 15%.
2.5
Alla
luce di quanto precedentemente esposto, questo Tribunale rinuncia
all'assunzione di ulteriori prove (in particolare, all’esecuzione della perizia
specialistica richiesta dal patrocinatore del ricorrente).
In
proposito, va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria
da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un
apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di
determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri
provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione
anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF
9C_632/2012 del 10 gennaio 2013; STF 9C_231/2012 del 24 agosto 2012), senza che
ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29
cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi
citata).
2.6
Considerato l’esito del ricorso,
l’assicuratore verserà all’insorgente, rappresentato da un sindacato, l’importo
fr. 1’500 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per ripetibili.
2.7
L’art.
61.
lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura
deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le
parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere
imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In
data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61
lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice,
rapida e, di regola pubblica.
Dalla
medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso
di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la
singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il
tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento
temerario o sconsiderato.
Trattandosi
di una controversia relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha
previsto di prelevare le spese (cfr. STCA 35.2021.9 del 20 settembre 2021
consid. 2.12; 35.2021.58 del 18 ottobre 2021 consid. 2.12).
Sul
tema, cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2
giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF
9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo
cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais
judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la
LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107); Messaggio Nr. 8480 del
Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare
presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina
Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti
al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008
(Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al
Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto».
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è parzialmente accolto ai sensi dei considerandi.
§ La
decisione su opposizione impugnata è annullata nella misura in cui
all’assicurato è stato negato il diritto alla rendita d’invalidità. Per il
resto, essa è confermata.
§§ L’assicurato
ha diritto a una rendita d’invalidità del 20% a decorrere
dal 1° marzo 2025.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L’CO 1
verserà all’assicurato, patrocinato da un sindacato, l’importo di fr. 1'500
(IVA compresa) a titolo di ripetibili.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti