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Decisione

35.2025.23

Discussi diritto alla rendita d'invalidità e entità dell'IMI. Trattandosi della rendita, per quanto riguarda gli aspetti economici (reddito da valido e da invalido), applicazione per analogia disposizioni OAI in vigore dall'1.1.2022, risp. dall'1.1.2024

22 settembre 2025Italiano58 min

I due

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

35.2025.23

MM

Lugano

22 settembre 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Maurizio Macchi, cancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 1° aprile 2025 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 3

marzo 2025 emanata da

CO 1

rappr. da: RA 2

in materia di assicurazione contro

gli infortuni

ritenuto in

fatto

1.1. In data

14 dicembre 2022, RI 1, nato nel 1976, a quel momento dipendente della ditta __________

in qualità di cartongessista e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli

infortuni e le malattie professionali presso l’CO 1, è caduto da una scaletta e

ha fratturato il piede sinistro.

Dal

rapporto di uscita 28 dicembre 2022 del Servizio di ortopedia e traumatologia

dell’Ospedale __________ risulta la diagnosi di frattura trimalleolare

scomposta della caviglia sinistra (allegato al doc. 8).

Nel

decorso, l’assicurato è stato più volte operato, l’ultima il 17 novembre 2023,

allorquando è stata eseguita la rimozione totale dei mezzi di osteosintesi

(doc. 199).

L’istituto

assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto le prestazioni di legge.

1.2. Alla

chiusura del caso, con decisione formale del 27 gennaio 2025, l’amministrazione

ha negato ad RI 1 il diritto a una rendita d’invalidità, mentre gli ha

assegnato un’indennità per menomazione dell’integrità (IMI) del 15% (doc. 408).

A

seguito dell’opposizione interposta dal sindacato RA 1 per conto

dell’assicurato (cfr. doc. 423), in data 3 marzo 2025, l’CO 1 ha confermato la

sua prima decisione (doc. 426).

1.3. Con

ricorso del 1° aprile 2025, RI 1, sempre rappresentato dall’RA 1, ha chiesto

che, annullata la decisione su opposizione impugnata, gli venga riconosciuta

una rendita del 18% almeno, in subordine del 16% almeno, e un’IMI

del 40%.

A

sostegno delle proprie pretese, il patrocinatore dell’assicurato ha contestato

innanzitutto la valutazione dell’esigibilità lavorativa espressa dal medico

fiduciario dell’assicuratore, ritenendo più affidabile quella del medico curante

specialista, dott. __________ (doc. I, p. 4: “… richiamata la valutazione del

Dottor __________ di cui al doc. I, si evidenzia come tale specialista non

concordi con il fatto che il signor RI 1 possa essere ritenuto abile al lavoro

in un’attività ipoteticamente esigibile in misura completa. In tal senso, il

Dottor __________ ha valutato che il ricorrente presenta una riduzione della

capacità lavorativa sul mercato del lavoro del 10-15%. Conseguentemente il

raffronto dei redditi non viene unicamente contestato relativamente ai dati

economici ma anche rispetto al fatto che non corrisponde al vero che il signor RI

1 sia da ritenersi abile al lavoro al 100% in attività confacente.”).

Per

quanto concerne gli aspetti economici legati alla determinazione del grado

dell’invalidità, a proposito del reddito da valido, il rappresentante ha

sostenuto in particolare che “… nel settore professionale in cui era impiegato

il signor RI 1 è in vigore il Contratto collettivo di lavoro per gessatori,

stuccatori, montatori a secco, plafonatori e intonacatori, in seguito CCL. Giova

precisare inoltre che tale CCL è inoltre stato decretato di obbligatorietà

generale a livello del Canton Ticino da parte del Lodevole Consiglio di Stato

(doc. L). In tal senso la Commissione Paritetica Cantonale del settore del

Gesso come da circolare del dicembre 2023, ha definito l’ammontare dei salari

minimi secondo il CCL con decorrenza dal 1° gennaio 2024 (doc. M). Richiamato

tale documento la retribuzione oraria minima per la categoria del gessatore è

fissata in fr. 28.60 contro l’importo di fr. 27.91 considerato dalla CO 1 nel

raffronto dei redditi da noi contestato. Tale circolare inoltre definisce il

corrispettivo salario mensile minimo pari a fr. 4'992.00 corrispondente ad un

reddito annuo minimo di fr. 64'896.00 comprensivo di tredicesima.” (doc. I, p.

4).

D’altro

canto, trattandosi della valutazione della menomazione dell’integrità, il

patrocinatore dell’insorgente ha osservato segnatamente che “…, il medico

fiduciario CO 1 nella sua valutazione ha indicato che lo stato di salute del

signor RI 1 è soggetto a peggioramento, tenuto conto dell’artrosi post

infortunistica di cui soffre. Anche il Dottor __________ come da sua

valutazione del 6 febbraio 2025 ha espresso tale opinione, precisando inoltre

che non è da escludersi un possibile intervento chirurgico tenuto conto del

possibile evolversi negativo del quadro clinico (doc. I). Pertanto, il quadro

clinico dell’arto infortunato è da intendersi di grado grave, non siamo infatti

in presenza di un’artrosi che può essere definita moderata. In tal senso, si

produce inoltre lo scritto del 27 marzo 2025 del Dr. __________ (doc. N).

Conseguentemente ai sensi della tabella Suva 5.2 si chiede che il ricorrente

venga posto al beneficio di un’IMI di almeno il 40% tenuto conto di una

pangonartrosi di grado grave.” (doc. I, p. 6).

1.4. L’CO 1,

in risposta, ha postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui

si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III +

allegato).

1.5. In data

9 maggio 2025, l’RA 1 si è riconfermato in sostanza nelle proprie allegazioni e

conclusioni (doc. VII).

L’allegato

appena menzionato è stato trasmesso per conoscenza all’assicuratore convenuto

(doc. VIII).

in

diritto

in ordine

2.1. Preliminarmente, richiamata la STF

8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2 (relativa a un caso in cui l’incarto

era stato affidato dall’assicuratore a un legale esterno all’istituto per le

fasi della procedura giudiziaria; sul tema, si veda pure la STF 8C_561/2019

dell’11 maggio 2020 consid. 1), questa Corte rileva che decide la presente

vertenza nella sua composizione ordinaria (pubblicata su FUCT N. 94 del 16

maggio 2024) poiché, come dichiarato dall’CO 1 in una comunicazione dell’8

giugno 2020 al TCA, l’incarto sub judice è stato trattato dalla

funzionaria che figura

nell’intestazione degli allegati prodotti (in concreto, dall’avv. RA 2), senza

che la giurista di lingua italiana figlia del Giudice Ivano Ranzanici se ne sia

in alcun modo occupata (cfr. STF 8C_668/2021 del 18 febbraio 2022 consid. 2.1).

nel

merito

2.2. In

concreto, litigiosi sono il diritto a una rendita d’invalidità e l’entità della

menomazione dell’integrità di cui è portatore l’insorgente.

2.3. Diritto

a una rendita d’invalidità?

2.3.1. Giusta

l'art. 18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per

cento a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.

Secondo

l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale

o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

Il TF,

in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p.

572 ss., ha rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA;

l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2

prima frase LAINF, motivo per il quale occorre concludere che non vi sono stati

cambiamenti di rilievo in seguito all'introduzione della LPGA.

Da

parte sua, l'art. 16 LPGA prevede che per valutare il grado d’invalidità, il

reddito che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività

ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione

di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del

mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto

ottenere se non fosse diventato invalido.

L'Alta

Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, citata in precedenza, ha

rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di

invalidità dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18

cpv. 2 seconda frase LAINF.

Nella

stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha quindi concluso che in ambito

LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità

al guadagno e invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito

all'introduzione della LPGA.

Su

questi aspetti si veda pure la DTF 130 V 343.

Due

sono, dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:

1. il

danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)

2. la

diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).

Tra il

danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso

causale adeguato (fattore causale).

Nell'assicurazione

obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale,

naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.

2.3.2. L'invalidità,

concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della

capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di

salute.

D'altro

canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui

dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone

preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in

questione.

Spetta

al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato

e di tracciare un esatto quadro degli impedimenti che egli incontra

nell'esplicare determinate funzioni.

Il

medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua

professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in

altre analoghe.

Egli

valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti

provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente

confacenti (cfr., su questi aspetti, STF I 871/02 del 20 aprile 2004 e STF I 162/01 del 18 marzo 2002).

L'invalidità,

proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il

reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto

invalido con quello che egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché

invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui

ragionevolmente esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo

l'adozione di eventuali provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).

Fatti

I due

redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve

però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.

La

giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella

determinazione dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una

valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che

occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

Il TF

ha avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un

rapporto di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se

l'assicurato può esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo

lavora tutta la sua residua capacità lavorativa (STF U 25/94 del 30 giugno

1994).

La

perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno

computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al

mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro

particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato

esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare

che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito

corrisponde ad una prestazione di lavoro e non a un salario sociale (RAMI 1991

U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

Le

ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale

della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se,

sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego,

esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la

propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

I.

Termine: reddito da invalido

La

misura dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va

valutata in funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze

personali come l'età, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione

professionale.

Secondo

la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno

considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria.

Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti

hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla

media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due

redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p.

97ss., consid. 5a, b).

Nel

valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla

in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del

mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato,

nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si

controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STF del

30 giugno 1994 succitata).

Specifica

dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui all'art.

28 cpv. 4 OAINF:

"

Se a causa della sua età l'assicurato non riprende più un'attività

lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è

essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il

grado d'invalidità i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età

vittima di un danno alla salute della stessa gravità."

Considerandi

II.

Termine: reddito conseguibile senza invalidità

Nel

determinare il reddito conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto

possibile sulla situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà

l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si

sarebbe mantenuta sostanzialmente stabile (cfr. STF del 15 dicembre 1992 nella

causa G.I.M.). Ci si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per

modifiche di qualche rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se

particolari circostanze ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr.

RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).

Il

grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra

il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno

ipotetico, conseguibile da invalido.

2.3.3

Nel caso di specie, dalla decisione su

opposizione impugnata si evince che l’CO 1 ha definito l’esigibilità lavorativa

alla base della determinazione del grado dell’invalidità, facendo capo

essenzialmente al parere del proprio medico __________ (cfr. doc. 426, p. 3).

In

effetti, a margine della visita del 19 dicembre 2024, il PD dott. __________,

spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia, posta la diagnosi di artrosi

post-traumatica dell’articolazione sootto-astragalica attivata a sinistra, si è

espresso in questi termini a proposito della capacità/esigibilità lavorativa

del ricorrente:

"

Esigibilità come professione di cartongessista: non più esigibile.

Motivazione: lavoro troppo pesante e

pericoloso.

Il signor RI 1 è abile al 100% nel

mercato generale con le seguenti restrizioni: lavori leggeri a medio-pesanti,

senza posizioni forzate per la caviglia destra (recte: sinistra,

n.d.r.). Lavori predominatamente seduti, peso solo saltuariamente tra i 10-15

kg, mai più di 15 kg.

Non è esigibile il lavoro sulle scale a

pioli, ponteggi e luoghi con rischio di una caduta come tetti.

(…).” (doc. 385, p. 4)

Con

l’opposizione e, in seguito, ancora con l’impugnativa, l’RA 1 ha contestato la

fondatezza della valutazione enunciata dal fiduciario dell’amministrazione,

pretendendo che, anche in attività sostitutive adeguate, l’assicurato

presenterebbe una riduzione della capacità lavorativa del 10-15%. In questo

senso, esso si è riferito essenzialmente al referto 6 febbraio 2025 del medico

curante specialista dell’insorgente (cfr. doc. 423 e doc. I).

Nel

rapporto relativo alla consultazione del 3 febbraio 2025, il dott. __________,

Caposervizio presso il Servizio di ortopedia e traumatologia dell’Ospedale __________,

ha indicato, sotto “Anamnesi”, che l’assicurato si era presentato per un

controllo a seguito di una visita peritale, precisando che “l’assicurazione

conferma la chiusura del caso. La valutazione peritale conclude che il paziente

non potrà più fare il mestiere del cartongessista. La riduzione della validità

sul mercato lavorativo viene valutata con il 10 – 15%.”

Sotto

“Valutazione e procedere”, lo specialista curante si è pronunciato in

merito alla prognosi e all’ulteriore procedere terapeutico, senza alcun accenno

alla questione dell’esigibilità lavorativa (doc. 424, p. 1).

Unitamente

al ricorso è stato prodotto un ulteriore rapporto del dott. __________, datato

27.

marzo 2025.

In

quella sede, il curante specialista ha dichiarato che l’assicurato “non potrà

più svolgere il suo precedente lavoro. Ho parlato al paziente dell’eventuale

possibilità di fare per esempio l’autista di autobus, ma il suo lavoro di

cartongessista non è più praticabile, considerando eventuali interventi

chirurgici in futuro, ossia una protesi della caviglia o un’artrodesi, che

saranno da valutare. (…).” (doc. N, p. 2)

Per

quanto qui d’interesse, con apprezzamento del 15 aprile 2025, il PD dott. __________

ha osservato che, affermando che la professione di cartongessista non è più

esigibile, il dott. __________ concorda di fatto con la sua valutazione della

capacità lavorativa residua (doc. III 1).

2.3.4

Per costante giurisprudenza, in un

procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo

l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che

precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il

diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8

luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege

in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

Nella DTF

125.

V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti

allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette

già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.

Devono piuttosto esistere delle

particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati

i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In una

sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il

Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può

fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle

dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno,

nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute

in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle

armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1

CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio

l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei

mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in

particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.

Trattandosi

invece di perizie affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura

amministrativa, a medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati

indipendenti, esse godono di piena forza probatoria, a condizione che non

esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF

8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).

Per quel che concerne

il valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia

completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga

conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in

piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto

medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR

2002.

IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1,

1996.

U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss., consid. 1c e riferimenti).

L'elemento rilevante per decidere

circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua

designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo

contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

È infine utile

osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può

evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per

cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va,

tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i

diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista

medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e

qual è l’opinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid.

5.

in fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid.

4b).

2.3.5

Chiamato

ora a pronunciarsi, tutto ben considerato, questo Tribunale ritiene di poter

fare propria la valutazione dell’esigibilità lavorativa enunciata dal dott. __________,

specialista proprio nella materia che qui interessa, e ciò vista anche

l’assenza di pareri specialistici divergenti.

In

questo senso, il TCA non può innanzitutto seguire il rappresentante del

ricorrente laddove fa valere che i referti agli atti confermerebbero una

riduzione (del 10-15%) della capacità lavorativa anche in attività confacenti

(cfr. doc. I).

Da un

attento esame del rapporto 6 febbraio 2025 dello specialista curante, risulta

che l’indicazione riguardante una “riduzione della validità sul mercato

lavorativo” del 10 – 15%, figura sotto l’anamnesi, con riferimento alla

valutazione che sarebbe stata espressa dal medico __________ dell’CO 1 a

margine della visita del 19 dicembre 2024 (in realtà, come visto, il dott. __________

ha dichiarato l’assicurato totalmente abile in attività sostitutive

adeguate). Di fatto, nel referto in questione, il dott. __________ non si è

pronunciato a proposito della capacità lavorativa residua del ricorrente (cfr.

doc. 424, p. 1: “Valutazione e procedere”), così come non lo ha fatto nel suo

successivo rapporto, quello datato 27 marzo 2025, se non per sottolineare

l’inesigibilità della precedente professione (cfr. doc. N).

Stante

ciò, i referti agli atti del medico curante specialista non appaiono atti a

generare dei dubbi, nemmeno lievi, a proposito dell’affidabilità del parere del

medico fiduciario dell’assicuratore.

Del

resto, gli impedimenti funzionali che presenta il ricorrente – egli è stato

ritenuto ancora in grado di svolgere lavori da leggeri a medio-pesanti,

prevalentemente in posizione seduta e che non implichino mansioni da svolgere

su scale a pioli, ponteggi o in luoghi esposti al rischio di caduta -, sono

quelli che si riscontrano usualmente in assicurati che hanno subito lesioni

agli arti inferiori e la valutazione dell'esigibilità lavorativa espressa dal

medico __________ risulta plausibile anche alla luce dei precedenti

giurisprudenziali riportati qui di

seguito.

In una

sentenza 35.2015.119 del 9 agosto 2016, questo Tribunale ha ritenuto accertato

che, nonostante il danno alla salute infortunistico, l'assicurato (di

professione carpentiere, al quale era rimasta schiacciata l'estremità inferiore

sinistra sotto un manufatto di cemento posizionato a lato dei binari di un

treno, riportando una frattura complessa della caviglia sinistra) era in grado

di svolgere a tempo pieno e con un rendimento completo, un’attività lavorativa

adeguata, ovvero un lavoro leggero dal punto di vista del

sollevamento/trasporto di pesi e della manipolazione di attrezzi, da esercitare

in posizione prevalentemente seduta e non implicante (in particolare) la

deambulazione su terreno sconnesso o su lunghi tratti e l’utilizzo di scale a

pioli.

In una

pronunzia 35.2016.3 del 27 settembre 2016, il TCA è pervenuto alla medesima

conclusione trattandosi di un assicurato al quale era rimasta schiacciata

l'estremità inferiore sinistra sotto il tetto di un escavatore che si era

ribaltato, riportando la lussazione dell’articolazione di Chopard, la frattura

della base del II. e III. metatarso con distacco della base del I. metatarso,

nonché la frattura parzialmente dislocata del calcagno sinistro.

Idem

in una sentenza 35.2016.41 del 14 dicembre 2016, riguardante un magazziniere

che, mentre stava percorrendo la strada cantonale alla guida del proprio

ciclomotore, è stato investito da una macchina in una rotonda e ha riportato la

frattura intrarticolare metafisaria pluriframmentaria del piatto tibiale

sinistro e la frattura peroneale prossimale composta sinistra con conseguente

un problema di limitazione funzionale stabile attorno al 90°.

Va

inoltre segnalato che, in una sentenza 8C_624/2015 del 25 gennaio 2016 consid.

3.2.1, concernente un’assicurata che soffriva di disturbi residuali localizzati

all’articolazione tibiotarsica e a quella sottoastragalica sinistra in stato

dopo molteplici interventi chirurgici al piede sinistro, pronunciata artrosi

attiva a livello dell’articolazione di Lisfranc/tarso-metatarsale e completa

consolidazione dell’artrodesi nella regione dell’articolazione

sottoastragalica/mesopiede, il Tribunale federale ha ammesso una capacità

lavorativa del 100% in un’attività confacente ai disturbi interessanti il piede

(in questo stesso senso, si vedano pure la STF U 93/04 del 14 febbraio 2005

consid. 5, inerente un assicurato che accusava le sequele di una frattura del

calcagno destro e la STF U 38/01 del 5 giugno 2003 consid. 5.2.1, riguardante

un assicurato che, a seguito di un’importante frattura comminuta del pilone

tibiale con frattura del malleolo laterale, aveva reliquato una grave artrosi

alle articolazioni tibiotarsica e sottoastragalica, così come un’artrodesi

della tibiotarsica sinistra).

In queste condizioni, richiamato

l'obbligo che incombe alla persona assicurata di intraprendere tutto quanto sia

ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico

cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid.

2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka,

Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, p. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im

schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, p. 61; DTF 113 V 28

consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer

Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, p. 221),

è da ritenere dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante che

l’insorgente in un'attività idonea, ovvero rispettosa dei limiti indicati dal

medico fiduciario, presenta una capacità lavorativa completa.

2.3.6

Si tratta

ora di valutare le conseguenze economiche del danno alla salute infortunistico.

Preliminarmente

va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa

stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129

V 222; cfr., pure, STF I 600/01 del 26 giugno 2003 consid. 3.1; STF I 670/01

del 3 febbraio 2003, pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, STF I 761/01 del 18

ottobre 2002 consid. 3.1, pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e STF I 26/02 del 9

agosto 2002 consid. 3.1; cfr. inoltre STF I 475/01 del 13 giugno 2003 consid.

4.2,).

Nel

caso di specie sono quindi determinanti, come correttamente ritenuto dall’amministrazione,

i dati del 2025, essendo stato ritenuto lo stato di salute stabilizzato

a partire dal 1° marzo 2025.

2.3.7

Per

quanto attiene al reddito da valido, secondo l’assicuratore infortuni

resistente, senza il danno alla salute infortunistico, nel 2025, l’assicurato

avrebbe realizzato un guadagno annuo lordo di fr. 63'132.40, determinato prendendo

in considerazione il salario orario da lui percepito al momento dell’infortunio

(fr. 27.41) e aggiungendo gli aumenti concessi in base al CCL gessatori,

stuccatori, montatori a secco, plafonatori e intonacatori (fr. 0.30 nel 2023,

fr. 0.20 nel 2024 e fr. 0.00 nel 2025). Il totale è quindi stato moltiplicato

per 174 ore e in seguito per 13 mesi (cfr. doc. 403 e doc. 404).

Il

valore ritenuto dall’amministrazione è stato contestato dal rappresentante

dell’assicurato, il quale ha osservato che la Commissione Paritetica Cantonale

del settore del Gesso ha fissato a fr. 28.60/ora, rispettivamente a fr.

4'992/mese, l’ammontare del salario minimo per un gessatore senza qualifica a

far tempo dal 1° gennaio 2024, donde un reddito da valido pari a fr. 64'896.00

(cfr. doc. I).

Al

riguardo, in sede di decisione su opposizione, l’CO 1 ha rilevato che “al

momento dell’infortunio l’assicurato non era attivo quale gessatore senza

qualifica ma come cartongessista per cui il salario minimo vigente secondo la CCL

era di CHF 27.10. Il raffronto dei redditi operato dall’amministrazione merita

pertanto tutela.” (doc. 426, p. 5).

2.3.8

Per

determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il

danno alla salute (reddito da valido), è decisivo stabilire quanto essa

guadagnerebbe, secondo il principio della verosimiglianza preponderante, se non

fosse divenuta invalida, tenuto conto delle sue capacità professionali e delle

circostanze personali. Tale reddito dev'essere valutato nel modo più concreto

possibile. Partendo dalla presunzione che l’assicurato avrebbe continuato a

esercitare la sua attività nel caso in cui non fosse stato vittima

dell’infortunio, il reddito in questione si deduce di principio dall’ultimo

salario che la persona assicurata ha conseguito prima dell’insorgenza del danno

alla salute, tenuto conto dell’evoluzione dei salari sino al momento della

nascita del diritto alla rendita; eccezioni possono essere ammesse soltanto se

dimostrate con il grado della verosimiglianza preponderante (cfr. DTF 144 I 103 consid.

5.3; 139 V 28 consid. 3.3.2; 135 V 297 consid. 5.1;

134.

V 322 consid. 4.1;

129.

V 222 consid.

4.3.1).

Tuttavia,

allorquando la perdita del posto di lavoro è imputabile a motivi estranei

all’invalidità, il salario deve essere stabilito in base a dei valori medi.

Altrimenti detto, in una tale evenienza, per fissare il reddito da valido non è

determinante il salario che la persona assicurata realizzerebbe attualmente

presso il suo ex datore di lavoro ma piuttosto quello che conseguirebbe se non

fosse divenuta invalida (cfr. STF 8C_50/2022 dell’11 agosto 2022 consid. 5.1.1,

in: SVR 2023 UV n. 8 p. 22 e il riferimento ivi citato). Secondo una costante

giurisprudenza federale, ciò è il caso, ad esempio, se il posto di lavoro che

l’assicurato occupava prima dell’insorgenza del danno alla salute non esiste

più al momento della valutazione dell’invalidità, se egli non avrebbe potuto

conservare l’occupazione a causa delle difficoltà economiche, in caso di

fallimento o di ristrutturazione dell’azienda (cfr. STF 8C_240/2023 del 14

marzo 2024 consid. 6.1; 8C_148/2017 del 19 giugno 2017 consid. 6.2.2;

8C_462/2014 del 18 novembre 2014 consid. 4.2; 9C_501/2013 del 28 novembre 2013

consid. 4.2).

Nel

caso in cui risulti che l’assicurato percepiva un salario nettamente inferiore

ai salari abituali del settore per delle ragioni estranee all’invalidità e che

le circostanze concrete non consentono di ritenere che egli si sia accontentato

di un salario più modesto rispetto a quello che avrebbe potuto pretendere,

occorre tenerne conto al momento del raffronto dei redditi, operando un

parallelismo dei redditi da confrontare. Il reddito effettivamente realizzato

deve essere considerato nettamente inferiore ai salari abituali del settore, se

è inferiore di almeno il 5% al salario statistico del ramo (cfr. DTF 134 V 297

consid. 6.1.2). Il reddito nettamente inferiore può allora giustificare un

parallelismo dei redditi da raffrontare, il quale deve riguardare soltanto la

parte che eccede il tasso determinante del 5% (cfr. DTF 134 V 322 consid.

4.1).

In una

recente sentenza 8C_546/2024 del 13 febbraio 2025 consid. 6.2.4 - riguardante

un assicurato che si trovava alle dipendenze di un’azienda familiare in qualità

di direttore tecnico, da lui stesso fondata e in seguito ceduta al figlio

primogenito, al quale il TCA aveva negato l’applicazione di una deduzione sul

reddito statistico da invalido a titolo di parallelismo, in quanto la sua

posizione in seno alla ditta non poteva essere equiparata a quella di un comune

lavoratore dipendente che subisce gli effetti del fenomeno del dumping

salariale -, la Corte federale ha ribadito l’importanza del parallelismo quale

strumento di correzione, sviluppando la seguente argomentazione:

"

(…).

6.2.4

(…). Si noterà tuttavia già sin

d’ora che il rifiuto da parte della Corte ticinese di operare una riduzione a

titolo di parallelismo dei redditi (sul tema, cfr. DTF 148 V 174 consid. 6.4,

con riferimenti) non appare fondarsi su circostanze sufficientemente

comprovate. Dai relativi considerandi del giudizio impugnato non si comprende

in effetti in che modo il legame di parentela tra il ricorrente e il figlio,

allora socio e gerente della società datrice di lavoro, si trovi in relazione

causale con la circostanza che il primo si sarebbe accontentato di un reddito

da valido nettamente inferiore a quello statistico, o più in generale che non

fosse realmente esposto a una tale differenza. In assenza di indicazioni

contrarie, non si giustificherebbe in effetti in alcun modo contrapporre a un

reddito senza invalidità nettamente al di sotto della media (nazionale) un

reddito da invalido medio (nazionale: sentenza U 75/03 del 12 ottobre 2006,

pubblicata in SVR 2007 UV n. 17 pag. 56) realisticamente irrealizzabile (DTF

135.

V 58 consid. 3.4.3 e. 3.4.4; cfr. sentenze 9C_179/2013 del 26 agosto 2013

consid. 4.4 con riferimenti). Su questo aspetto, indipendente dall’esito della

perizia giudiziaria da allestire, il Tribunale cantonale dovrà pertanto

procedere ad ulteriori accertamenti e pronunciarsi nuovamente.”

Il

reddito da valido non può però essere ritenuto inferiore alla media qualora

rispetti i salari minimi previsti da un contratto collettivo di lavoro (CCL)

dichiarato di obbligatorietà generale dal Consiglio federale nel corrispondente

ramo professionale, siccome in quel contesto i salari usuali del settore sono

rappresentati in maniera più precisa che nella RSS. In questo caso, non si

procede a un parallelismo dei redditi da raffrontare (cfr. STF 8C_392/2023 del

21.

dicembre 2023 consid. 7.2, che ha confermato la STCA 35.2022.95 del 10

maggio 2023 consid. 2.10.8; 8C_756/2022 del 14 dicembre 2023 consid. 5.1.2 e 52

[SVR 2024 UV n. 17]; 8C_541/2021 del 18 maggio 2022 consid.

4.2.2; 8C_461/2021 del 3 marzo 2021 consid.

4.2.1; 8C_310/2020 del 23 luglio 2020

consid. 2 e 3; 8C_88/2020 del 14 aprile 2020 consid.

3.2.2; 8C_141/2016 del 17 maggio 2016 consid.

5.2.2).

2.3.9

Chiamato

ora a pronunciarsi, il TCA ritiene di poter fare propria la spiegazione fornita

dall’assicuratore convenuto nella decisione impugnata, posto che il salario

orario minimo percepito da un gessatore senza qualifica ammontava a fr. 28.60 già

nel 2022. A quel momento, la retribuzione di base di RI 1 era invece di (soli)

fr. 27.41/ora (cfr. doc. 1), molto prossima a quella prevista per gli

intonacatori o plafonieri (fr. 27.10/ora) (cfr. https://ticino.unia.ch/fileadmin/ticino/Contr2022/GESSATORI_2022.pdf)

In

queste condizioni, non presta dunque il fianco a critiche il fatto che l’amministrazione

abbia determinato il reddito da valido facendo capo al salario di base indicato

nell’annuncio d’infortunio 22 dicembre 2022 (fr. 27.41/ora), aggiungendo gli

aumenti salariali concessi per il 2023 e il 2024 (complessivamente fr. 0.50/ora;

nel 2025 non è stato riconosciuto alcun adeguamento – cfr. https://www.ocst.com/pdf/2025_Gesso.pdf)

e, infine, moltiplicando il risultato per il numero di ore mensili previsto dal

CCL di categoria (174 ore) e poi per 13 mesi.

Il

reddito da valido ammonta pertanto a fr. 63'132.40 (risultato intermedio).

Da

notare che l’esito della vertenza non sarebbe diverso nel caso in cui si

volesse seguire la tesi difesa dal rappresentante del ricorrente (reddito da

valido pari a fr. 64'896).

In

effetti, così come verrà meglio illustrato in seguito (cfr. infra,

consid. 2.3.11.), nel contesto dell’applicazione per analogia dell’art. 26 cpv.

2.

OAI, il reddito concretamente conseguito dalla persona assicurata senza

l’infortunio, serve per determinare il gap salariale (il quale, secondo la disposizione d’ordinanza appena

menzionata, deve essere di almeno il 5% per rapporto al valore centrale usuale

del settore secondo la RSS) e, quindi, per fare scattare il correttivo del

parallelismo dei redditi.

In

concreto, come verrà meglio dimostrato qui di seguito, il gap salariale è ampiamente

superiore al 5%, anche utilizzando un reddito da valido di fr. 63'132.40.

2.3.10

Nella

misura in cui il reddito senza invalidità ritenuto dall’assicuratore resistente

è conforme al salario minimo contemplato dal CCL del settore in cui era

professionalmente attivo l’insorgente, tornerebbe applicabile l’eccezione

prevista dalla giurisprudenza federale (cfr. supra, consid. 2.3.8.), di

modo che si dovrebbe rinunciare alla parallelizzazione dei redditi.

Va tuttavia

segnalato che, in una sentenza 35.2024.84 del 24 marzo 2025, consultabile sul

sito sentenze.ti.ch, attualmente oggetto di ricorso al Tribunale federale (inc.

n. 8C_254/2025), il TCA ha stabilito che l’art. 26 cpv. 2 OAI, disposizione

entrata in vigore il 1° gennaio 2022 nel quadro della revisione «Ulteriore

sviluppo dell’AI», in virtù della norma di delega prevista dall’art. 28a cpv.

1, seconda frase, LAI, può essere applicato per analogia nel settore

dell’assicurazione contro gli infortuni.

La

giurisprudenza appena evocata è stata confermata con la sentenza 35.2024.86 del

30.

luglio 2025, anch’essa consultabile sul sito sentenze.ti.ch e anch’essa

oggetto di ricorso al TF (inc. n. 8C_481/2025).

Secondo

questa Corte, i medesimi argomenti che hanno giustificato in quelle fattispecie

l’applicazione per analogia dell’art. 26 cpv. 2 OAI, devono valere anche in

concreto.

2.3.11

Nel caso

di specie, dalle tavole processuali si evince che l’assicurato, senza il danno

alla salute, continuando a svolgere la professione di cartongessista a tempo

pieno alle dipendenze della ditta A4 Personal SA, nel 2025 avrebbe conseguito

un reddito annuo lordo di fr. 63'132.40 (cfr. supra, consid. 2.3.9.).

Secondo

la tabella RSS TA1 tirage_skill_levels 2022, settore economico 41-43 (“Costruzioni”),

livello di competenze 1, il reddito lordo mediamente conseguito in Svizzera da

un uomo, era di fr. 5’825/mese oppure di fr. 69’900/anno.

Il

reddito di fr. 69’900 deve essere riportato su 41.2 ore/settimana, dato che

corrisponde alla durata normale del lavoro nel settore 41-43 in base alla

relativa tabella pubblicata sul sito web dell’UFS (“Durée normale du travail

dans les entreprises selon la division économique [NOGA 2008]”), per cui

esso si attesta a fr. 71'997/anno.

Aggiornato al 2025 (in base alla tabella T1.1.20 - Indice dei salari nominali, settore

41-43 e all’ultima stima trimestrale dell’evoluzione dei salari nominali

disponibile al momento in cui è stata emanata la decisione su opposizione del 3

marzo 2025 [su questo aspetto, si veda la STF 9C_484/2016 del 10 febbraio 2017

consid. 4.2.2), il reddito centrale del settore 41-43 ammonta a fr. 73'699.01/anno.

Ora, posto che continuando a lavorare in

quello stesso settore, l’insorgente avrebbe realizzato nel 2025 un reddito pari

a fr. 63'132.40, il gap

salariale corrisponde al 14.33%.

Adempiuta la condizione posta dall’art. 26

cpv. 2 OAI (reddito effettivamente conseguito inferiore di almeno il 5% al

valore centrale usuale del settore secondo la RSS) e considerato che nella

presente fattispecie non entra in linea di conto l’applicazione dell’una o

dell’altra delle eccezioni (al parallelismo dei redditi) previste dall’art. 26

cpv. 3 lett. a e b OAI (l’assicurato svolgeva un’attività lucrativa dipendente

e il reddito da invalido non è stato determinato in virtù dell’art.

26bis cpv. 1 OAI), il reddito da

valido corrisponde a fr. 70'014.05, ovvero al 95% di fr. 73'699.01.

2.3.12

Dal

documento “Calcolo del grado d’invalidità tramite la rilevazione svizzera della

struttura dei salari (RSS)”, su cui si fonda la decisione impugnata, si evince

che per determinare il reddito da invalido, l’amministrazione ha

applicato la tabella TA1_tirage_skill_level

relativa all’anno 2022, uomini, livello di competenze 1, ramo economico totale.

L’importo così ottenuto (fr. 63'660) è

poi stato riportato su 41.7 ore/settimana (orario usuale di lavoro settimanale

nel ramo economico totale) e adeguato all’indice nominale dei salari sino al

2025.

(fr. 69'533.76)

L’istituto assicuratore ha infine

decurtato il reddito statistico del 10% a titolo di deduzione sociale.

Il reddito da invalido stabilito dall’CO

1.

in quella sede ammontava pertanto a fr. 62'580 (cfr. doc. 404).

Il

valore ritenuto dall’assicuratore LAINF viene contestato dal patrocinatore

dell’assicurato, nella misura in cui non è stata considerata la riduzione (del

10-15%) della capacità lavorativa residua che sarebbe stata stabilita dal dott.

__________ (cfr. doc. I).

2.3.13

Il reddito da

invalido deve essere valutato in primo luogo in funzione della situazione

concreta dell’assicurato. Esso corrisponde al reddito effettivamente conseguito

dall’interessato, a condizione che i rapporti di lavoro appaiano

particolarmente stabili, che esercitando l’attività in questione egli sfrutti

al meglio la sua capacità lavorativa residua ragionevolmente esigibile e che il

guadagno in tal modo ottenuto corrisponda al suo effettivo rendimento, senza

comportare elementi di salario sociale.

In

assenza di un reddito effettivamente realizzato, ossia quando la persona

assicurata, dopo l’insorgenza del danno alla salute, non ha più esercitato

un’attività lucrativa o almeno un’attività esigibile confacente al suo stato di

salute, il reddito da invalido può essere determinato in base a salari fondati

sui dati statistici risultanti dalla RSS oppure sui dati salariali derivanti

dalle DPL elaborate dall’CO 1 (DTF 135 V 297 consid. 5.2; 129 V 472 consid.

4.2.1; da notare che l’CO 1 ha rinunciato alla banca dati DPL a far tempo dal

1° gennaio 2019 [STF 8C_171/2021 del 14 dicembre 2021 consid. 3.2]).

Di

regola, occorre fondarsi sui salari mensili indicati nella tabella RSS TA1,

alla linea “totale settore privato” (DTF 124 V 321 consid. 3b/aa). In questo

senso, si fa riferimento alla statistica dei salari lordi standardizzati,

basandosi sempre sul valore mediano o centrale (DTF 124 V 321 consid. 3b/bb).

Il

valore statistico – mediano – si applica di principio a tutti gli assicurati

che non possono più svolgere la loro precedente attività in quanto troppo

impegnativa per le loro condizioni di salute, ma che conservano una capacità

lavorativa in attività più leggere. Per questi assicurati, il salario

statistico è sufficientemente rappresentativo di quanto sarebbero in grado di

guadagnare in quanto invalidi, nella misura in cui comprende un largo ventaglio

di attività variegate e non qualificate che non richiedono una specifica

esperienza professionale, né una particolare formazione (cfr. STF 8C_732/2019

del 19 ottobre 2020 consid. 4.5; 8C_549/2019 del 26 ottobre 2020 consid. 4.5;

9C_603/2015 del 25 aprile 2016 consid. 8.1; 9C_242/2012 del 13 agosto 2012 consid.

3).

Occorre

fare capo alla versione della RSS pubblicata al momento determinante della

decisione impugnata (DTF 143 V 295 consid. 4).

La

misura in cui i salari risultanti dalle statistiche devono essere ridotti,

dipende dall’insieme delle circostanze personali e professionali del caso di

specie (limitazioni funzionali legate al danno alla salute, età, anni di

servizio, nazionalità/tipo di autorizzazione di soggiorno e grado di

occupazione) ed è il risultato di una valutazione entro i limiti del potere

d’apprezzamento. Una riduzione massima del 25% sul salario statistico permette

di tenere conto dei diversi elementi che possono influenzare il reddito di

un’attività lucrativa (DTF 126 V 75 consid. 5b/aa-cc).

L’entità

della riduzione che si giustifica in un caso concreto rileva dal potere

d’apprezzamento (DTF 132 V 393 consid. 3.3). Questa valutazione compete in

primo luogo all’amministrazione che in questo contesto gode di un ampio potere

d’apprezzamento. Il giudice deve dare prova di riserbo allorquando è chiamato a

verificare la fondatezza di tale apprezzamento. In questo senso, egli non può,

senza motivo pertinente, sostituire il suo apprezzamento a quello

dell’amministrazione; deve fondarsi su circostanze suscettibili di far apparire

il suo apprezzamento come il più appropriato (DTF 126 V 75 consid. 6; 123 V 150

consid. 2).

In una

sentenza 8C_256/2021 del 9 marzo 2022, pubblicata in DTF 148 V 174, emanata in

materia di assicurazione per l’invalidità (in applicazione delle disposizioni

di legge e di ordinanza in vigore sino al 31 dicembre 2021), il Tribunale

federale (di seguito: TF) ha negato che fossero

adempiuti i presupposti per un cambiamento della propria giurisprudenza in

materia di determinazione del grado d’invalidità in applicazione dei dati

salariali statistici pubblicati dall’UFS (Rilevazione svizzera della struttura

dei salari [RSS]).

Nel

comunicato stampa del 9 marzo 2022 figurano in particolare le seguenti

indicazioni:

"

(…) La determinazione del grado d'invalidità è in linea di principio

disciplinata dalla legge. Con il concetto di un mercato del lavoro equilibrato

(secondo l'articolo 16 della legge federale sulla parte generale del diritto

delle assicurazioni sociali, LPGA), il legislatore presuppone fondamentalmente

che un lavoro corrispondente alle loro capacità sia disponibile anche per le

persone con problemi di salute. Questo concetto giuridico non può essere

derogato utilizzando invece opportunità di lavoro concretamente esistenti o

condizioni concrete del mercato del lavoro. Il computo del valore del reddito

da valido e da invalido non era stato fino ad ora disciplinato in dettaglio

dalla legge. Principalmente, in conformità della giurisprudenza finora in

vigore, vengono prese in considerazione le circostanze concrete, ovvero il

salario effettivamente ottenuto prima o dopo l'inizio dell'invalidità. Solo se

questo non è possibile si usano i dati statistici salariali, di solito quelli

risultanti dalle tabelle RSS. L'uso delle RSS per determinare l'invalidità è

quindi "ultima ratio". Le RSS si basano su un sondaggio condotto ogni

due anni tra le aziende in Svizzera. Si fonda quindi su dati completi e

concreti del mercato del lavoro reale. Il salario mediano dei salari lordi

standardizzati della RSS, che deve essere preso come base secondo la prassi

finora in vigore del Tribunale federale, è in linea di principio adatto come

valore di partenza per determinare il reddito da invalido. Per tener conto del

fatto che una persona invalida può essere in grado di utilizzare la sua

capacità lavorativa residua solo con un successo inferiore alla media, anche in

un mercato del lavoro equilibrato, la giurisprudenza vigente prevede la

possibilità di una decurtazione ("deduzione per circostanze personali e

professionali") fino al 25 % dal salario tabellare.

Questa deduzione è di fondamentale

importanza come strumento di correzione per determinare un reddito da invalido

che sia il più concreto possibile. Tenuto conto della possibilità della

deduzione per circostanze personali e professionali, il Tribunale federale ha

finora espressamente rifiutato di prendere come base il quartile più basso del

valore della tabella. Un altro strumento di correzione è il parallelismo dei

redditi. Questo serve anche a prendere in considerazione i casi individuali

quando si confrontano i redditi. Non è chiaro fino a che punto la

determinazione del reddito da invalido sulla base del valore mediano della RSS,

eventualmente corretto per mezzo degli strumenti menzionati, debba essere

considerato discriminatorio.

Dalla circostanza che i presupposti per

un cambiamento di prassi non siano oggi adempiuti non si può dedurre che la

giurisprudenza – segnatamente in considerazione della modifica dal 1° gennaio

2022.

della legge federale e dell'ordinanza sull'assicurazione per l'invalidità

– non possa svilupparsi ulteriormente. Un cambiamento della giurisprudenza in

questo momento non sarebbe tuttavia opportuno, anche in considerazione della

revisione ormai entrata in vigore. Questo concerne l'uso dei dati statistici

salariali per il confronto dei redditi e gli strumenti di correzione. Su tale

questione il Tribunale federale non deve esprimersi nel caso in rassegna. (…)”

(cfr. Comunicato stampa del Tribunale federale: https://www.bger.ch/files/live/sites/bger/files/pdf/it/8c_0256_2021_yyyy_mm_dd_T_i_13_37_00.pdf)

In una

sentenza 8C_541/2021 del 18 maggio 2022 consid. 5.2.1, la Corte federale ha

precisato che quanto stabilito nella pronunzia 8C_256/2021 succitata vale anche

in materia di assicurazione contro gli infortuni, e ciò in ragione del

principio dell’unità della nozione d’invalidità (“Dieses zur bis 31.

Dezember 2021 geltenden Rechtslage im Bereich der Invalidenversicherung

ergangene Urteil gilt – wie in dessen E. 9.2.3 deutlich zum Ausdruck kommt –

infolge des Grundsatzes der Einheitlichkeit des Invaliditätsbegriffs (BGE 133 V 549 E. 6.1; vgl. Christoph Frey/Nathalie Lang, in: Basler Kommentar,

Allgemeiner Teil des Sozialversicherungsrechts, 2020, N. 2, 5 und 79 zu Art. 16

ATSG) auch für den Bereich der Unfallversicherung.”; si veda inoltre la

precedente STF 8C_682/2021 del 13 aprile 2022 consid. 12.1, anch’essa emanata

in materia di assicurazione contro gli infortuni, in cui l’Alta Corte,

richiamandosi alla sentenza 8C_256/2021, ha negato che vi fossero validi motivi

per ridurre uniformemente e linearmente i salari statistici del 15-25%).

2.3.14

A proposito dell’entità del reddito da

invalido applicabile nel caso di specie, il rappresentante

dell’assicurato contesta il valore salariale ritenuto dall’amministrazione, in

quanto, a suo dire, quel dato avrebbe dovuto essere ulteriormente decurtato del

15% per tenere conto della limitata capacità lavorativa in attività sostitutive

adeguate.

In

proposito, il TCA rileva che, come già evidenziato in precedenza (cfr. supra,

consid. 2.3.5.), l’insorgente è in realtà in grado di svolgere attività idonee

a tempo pieno e con un rendimento completo. Il contenuto dei referti agli atti

del medico curante specialista non consentono di giungere a una diversa

conclusione.

2.3.15

Nel quadro

della revisione «Ulteriore sviluppo dell’AI», in vigore dal 1° gennaio 2022,

per quanto attiene alla determinazione del diritto ai provvedimenti integrativi

e alla rendita, il Consiglio federale ha in particolare modificato l’art. 28a

LAI (“Valutazione del grado d’invalidità”).

Il

tenore del capoverso 1 della disposizione di legge appena citata è il seguente:

"

1Per valutare il grado

d’invalidità di un assicurato che esercita un’attività lucrativa si applica

l’articolo 16 LPGA. Il Consiglio federale definisce i redditi lavorativi

determinanti per la valutazione del grado d’invalidità e i fattori di

correzione applicabili.”

L’art.

26bis OAI, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2022 al 31

dicembre 2023, prevedeva invece quanto segue:

"

1Se dopo l’insorgere

dell’invalidità l’assicurato consegue un reddito lavorativo, quest’ultimo gli

viene computato quale reddito con invalidità (art. 16 LPGA), sempre che gli

permetta di valorizzare al meglio la sua capacità funzionale residua in

relazione a un’attività lucrativa da lui ragionevolmente esigibile.

2Se

non vi è alcun reddito lavorativo computabile, il reddito con invalidità è

determinato in base ai valori statistici di cui all’articolo 25 capoverso 3. In

deroga all’articolo 25 capoverso 3, per gli assicurati di cui all’articolo 26

capoverso 6 vanno impiegati valori indipendenti dal sesso.

3Se

a causa dell’invalidità l’assicurato può lavorare soltanto con una capacità

funzionale secondo l’articolo 49 capoverso 1bis pari o inferiore al 50 per cento, al valore

determinato in base a valori statistici è applicata una deduzione del dieci per

cento per attività lucrativa a tempo parziale.”

A

seguito del deposito di diversi atti parlamentari aventi per oggetto la

determinazione del grado d’invalidità mediante l’utilizzo dei dati statistici,

auspicando una riduzione dei salari di riferimento, in particolare della

mozione 22.3377 («Utilizzare salari statistici corrispondenti all’invalidità

nel calcolo del grado d’invalidità») della Commissione della sicurezza sociale

e della sanità del Consiglio nazionale, il 18 ottobre 2023, l’Esecutivo

federale ha adeguato l’art. 26bis cpv. 3 OAI che era entrato in

vigore il 1° gennaio 2022.

Questo

il tenore del nuovo art. 26bis cpv. 3 OAI, in vigore dal 1° gennaio

2024, come detto in concreto determinante:

"

Al valore determinato in base

a valori statistici secondo il capoverso 2 è applicata una deduzione del 10 per

cento. Se a causa dell’invalidità l’assicurato può lavorare soltanto con una

capacità funzionale secondo l’articolo 49 capoverso 1bis pari o inferiore al 50 per cento, è

applicata una deduzione del 20 per cento. Non sono ammesse ulteriori

deduzioni.”

2.3.16

Nella già

citata pronunzia 35.2024.84, dopo attento esame dei materiali preparatori,

della giurisprudenza e della dottrina, questa Corte è giunta alla conclusione

che l’art. 26bis cpv. 3, prima frase, OAI, nella versione in vigore

dal 1° gennaio 2024 (versione in casu determinante visto che il

potenziale diritto alla rendita è nato dopo quella data [nel marzo 2025] -

cfr., fra le tante, la STF 8C_57/2024 del 5 dicembre 2024 consid. 5.2.2), possa

essere applicato per analogia nell’ambito dell’assicurazione contro gli

infortuni, tenuto conto della similitudine delle situazioni da disciplinare,

che si tratta di una norma non specifica all’assicurazione per l’invalidità e

del principio dell’uniformità della nozione d’invalidità.

Il TCA

è pervenuto alla medesima conclusione nella sentenza 35.2024.86, anch’essa già menzionata

in precedenza.

In

quell’occasione, questo Tribunale ha segnalato che le considerazioni sviluppate

nel giudizio 35.2024.84 erano state nel frattempo condivise dalla dottrina (Basler

Kommentar ATSG – Nathalie Lang, 2a edizione, art. 16 n. 81) e dall’Ufficio

federale della sanità pubblica (UFSP) nelle sue osservazioni al ricorso al TF

interposto dall’assicuratore LAINF (presa di posizione del 4 luglio 2025).

In un

articolo apparso su plädoyer 4/2025 p. 44 ss., Kaspar Gehring si è

pronunciato in questi termini a proposito dell’applicabilità in ambito di assicurazione

contro gli infortuni, delle riduzioni in vigore da gennaio 2024 in materia di

assicurazione per l’invalidità:

"

(…) Bis anhin hat jedoch die Rechtsprechung die Anwendung der

Pauschalabzüge nicht auf die Unfallversicherung nicht übertragen, meist mit dem

Hinweis auf die fehlende Bindungswirkung. Ein solch generelles Postulat ist

jedoch zu pauschal. Das Fehlen einer Bindungswirkung kann allenfalls mit

fehlenden zeitlichen oder sachlichen Kongruenzen begründet werden. Dies kann

unter Umständen bei unterschiedlichen Zeitpunkten der Invalidisierung oder

Vorliegen unfallfremder Gesundheitsschädigungen der Fall sein. Klammert man

diese beiden Aspekte jedoch aus, müssen die Vergleichseinkommen in der

Invalidenversicherung und der Unfallversicherung identisch sein. Dies ergibt

sich aus Artikel 16 ATSG, der die Thematik als über die Einzelgesetze

übergeordnete Norm regelt. Das Bundesgericht hat auch schon verschiedentlich

postuliert, dass eine «Einheit der Rechtsordnung» anzustreben sei. Jede andere

Betrachtungsweise würde dazu führen, dass Versicherte in unfall- und

invalidenversicherungsrechtlicher Hinsicht mit gleichen Einschränkungen

unterschiedliche Einkommen «erzielen» könnten. Eine solche Unterscheidung ist

nicht nur in sich widersprüchlich, sondern schlicht willkürlich und verstösst

gegen die Vorgaben von Artikel 16 ATSG.

Sollte jedoch – wovon offenbar die

Rechtsprechung ausgeht – keine analoge Anwendung der pauschalen Lohnabzüge im

Unfallversicherungsrecht vorgenommen werden, so müsste dem Umstand der

reduzierten Verdienstmöglichkeiten und der identischen gesetzlichen Vorgaben

von Artikel 16 ATSG im konkreten Einzelfall in irgendeiner anderen Weise

Rechnung getragen werden, um eine willkürliche und rechtsverletzende Bestimmung

des Invalideneinkommens zu vermeiden. Dazu würde sich die Berücksichtigung der

reduzierten Einkommensmöglichkeiten im Rahmen eines leidensbedingten Abzugs vom

Tabellenlohn aufdrängen. Dem steht die vom Bundesgericht in einigen Urteilen

vertretene Auffassung entgegen, dass der ausgeglichene Arbeitsmarkt und damit

die Tabellenwerte von TA1-Niveau 1 auch eine Vielzahl von leichten Tätigkeiten

enthält und daher kein Abzüg notwendig sei.

Entsprechende Entscheide wurden

mehrheitlich in Dreierbesetzung in der Ersten sozialrechlichen und der Vierten

öffentlich-rechtlichen Abteilung gefällt. In den amtlich

publizierten Entscheiden finden sich die entsprechenden Passagen nicht. Von

einer gängigen oder gar konstanten Praxis kann nicht ausgegangen werden. Die

von der Vorinstanz zitierten Urteile wurden in einer Zeit gefällt, als die

mehrfach erwähnten Studien noch nicht vorlagen und auch die IVV noch keine

Pauschalabzüge vorsah.”

Le

considerazioni contenute nelle citate sentenze cantonali devono valere anche

nella presente evenienza, ragione per la quale, applicando per analogia l’art.

26bis cpv. 3, prima frase, OAI, il reddito da invalido ammonta a fr.

62'580.38 (90% di fr. 69'533.76 [cfr. supra, consid. 2.3.12.]) (risultato intermedio).

2.3.17

In secondo

luogo, in concreto, si pone la questione di sapere se, oltre alla riduzione del

10% prevista dall’art. 26bis cpv. 3, prima frase, OAI, applicato per

analogia nell’assicurazione contro gli infortuni, il reddito statistico da

invalido possa essere ulteriormente decurtato in virtù dei principi stabiliti

finora dalla giurisprudenza federale.

La

questione era rimasta irrisolta nella pronunzia 35.2024.84, in quanto in quella

fattispecie le circostanze personali e professionali non giustificavano

l’applicazione di una deduzione sociale ai sensi della DTF 126 V 75.

Nella

sentenza 35.2024.86, il TCA ha a titolo principale constatato che, in materia

LAINF, le modalità secondo le quali vanno determinati i redditi (da valido e da

invalido) da raffrontare ai sensi dell’art. 16 LPGA, sono ancora attualmente

definite esclusivamente dalla giurisprudenza federale, la quale, in assenza di

specifiche modifiche normative intervenute nel frattempo, continua ad

applicarsi, così come è stato precisato nella DTF 148 V 174 precedentemente

citata (valida anche in materia di assicurazione contro gli infortuni).

Sempre

in quell’occasione, a titolo abbondanziale, questa Corte è pervenuta alla

conclusione che, trattandosi dei fattori da considerare per determinare il

reddito da invalido e della loro ponderazione, è opportuno continuare anche

dopo l’entrata in vigore del nuovo articolo 26bis cpv. 3 OAI, dunque

a partire dal 1° gennaio 2024, ad applicare a titolo complementare i principi

stabiliti finora dalla giurisprudenza federale. In effetti, secondo il TCA, nonostante

la modifica introdotta a far tempo dal 1° gennaio 2024, la disposizione d’ordinanza appena menzionata

continua a non rispettare la volontà del legislatore formale, quale quella

definita dall’Alta Corte nella DTF 150 V 410.

A

complemento degli argomenti sviluppati in quell’occasione, deve essere

segnalato che, nella seconda edizione del Commentario romando della LPGA,

pubblicata nel corso del 2025, M. Moser-Szeless e J. Castella

hanno al riguardo sostenuto quanto segue:

"

(…) Après l’entrée en vigueur

de la nouvelle teneur de l’art. 26bis RAI au 1er janvier 2024, la

question de savoir si l’application de la déduction générale forfaitaire de 10%

du salaire statistique tient suffisamment compte des désavantages salariaux que

subissent les personnes en situation de handicap reste ouverte et devra sans doute

être tranchée par le Tribunal fédéral, à la lumière également de la volonté du

Conseil fédéral de renoncer à élaborer des barèmes de salaires plus adaptés à

la situation des personnes présentant une atteinte à la santé (N 35e). A

notre avis, il convient de recourir aux principes jurisprudentiels concernant

la déduction sur le salaire statistique appliqués jusqu’à présent, dans la

mesure où après la prise en compte des instruments de correction

réglementaires, les circonstances du cas justifient une déduction plus élevée.” (Commentaire romand LPGA –

Moser-Szeless/Castella, art. 16 n. 36g – il corsivo è del redattore)

2.3.18

Nella

concreta evenienza, il TCA constata che dal documento denominato “Calcolo del

grado d’invalidità tramite la rilevazione svizzera della struttura dei salari

(RSS)” del 27 gennaio 2025, risulta che l’CO 1 ha applicato una deduzione

sociale del 10% per “attività leggere e saltuariamente fino a mediamente

pesanti, prevalentemente sedentarie + permesso di soggiorno frontaliere” (doc.

404, p. 1).

Nella

decisione formale del 27 gennaio 2025, la deduzione sociale del 10% è stata

confermata (cfr. doc. 408, p. 2: “Da questo importo è applicata la deduzione

sociale del 10% per tenere conto delle limitazioni personali e professionali

del signor RI 1”).

Con la

decisione su opposizione del 3 marzo 2025, è stato confermato il precedente

provvedimento e, pertanto, anche la riduzione sociale del 10% (doc. 426).

Da

parte sua, il patrocinatore del ricorrente non pretende che sul reddito

statistico da invalido andrebbe applicata una deduzione sociale più elevata

rispetto a quella riconosciuta dall’amministrazione (cfr. doc. I, p. 4 s.:

“(…), il salario da invalido definito dalla CO 1 deve tenere conto non solo

della cosiddetta deduzione sociale del 10% già valutata, ma anche della

ridotta capacità lavorativa del signor RI 1 (…).” – il corsivo è del redattore).

Alla

luce di quanto appena esposto e considerato il riserbo di cui deve dare prova

il giudice delle assicurazioni sociali nel sostituire il proprio apprezzamento

a quello dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V 71; 132 V 393 consid. 3.3),

questa Corte ritiene che, operando una riduzione del 10%, l’CO 1 abbia

adeguatamente tenuto conto delle circostanze personali e professionali del caso

di specie.

Il

reddito statistico da invalido deve dunque essere ulteriormente decurtato del

10% a titolo di deduzione sociale e ammonta quindi a fr. 56'322.34 (90%

di fr. 62'580.38 [cfr. supra,

consid. 2.3.16.]) (risultato definitivo).

2.3.19

Confrontando

i fr. 56'322.34

(cfr. supra, consid. 2.3.18.) al reddito che il

ricorrente avrebbe potuto conseguire senza il danno alla salute, e cioè fr. 70'014.05 (cfr. supra,

consid. 2.3.11.), risulta una perdita di guadagno del 19.55%, arrotondata al 20%.

La

decisione su opposizione impugnata mediante la quale all’assicurato è stata

negata l’assegnazione di una rendita d’invalidità, va annullata. Al ricorrente

deve essere riconosciuto il diritto a una rendita d’invalidità del 20%.

2.4

Entità

della menomazione dell’integrità.

2.4.1

Secondo

l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto a un'equa indennità se, in

seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole

all'integrità fisica o mentale.

Tale

indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.

Essa

non deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca

dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.

Il

Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo

dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).

2.4.2

L'art. 36

cpv. 1 OAINF definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta

l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se

verosimilmente sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità e

importante se l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.

In

questa valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed

anche dalle circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza,

infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di

accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto

morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato

(cfr. RAMI 2000 U 362, p. 42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p.

438).

La

parte della riparazione del torto morale contemplata dagli

artt.

24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del danno

(segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne sono esclusi

(cfr. Ghélew/Ramelet/Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents,

Losanna 1992, p. 121).

2.4.3

Giusta

l'art. 36 cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive

contenute nell'Allegato 3 dell'OAINF.

Una

tabella elenca una serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di

indennizzo, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del

guadagno assicurato.

Questa

tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco

esaustivo (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a;

RAMI 1988 U 48

p. 235

consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma valida

"nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).

Le

menomazioni extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti

tabellarmente per menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2

dell'allegato).

La

perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo

stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente

ridotta; tuttavia nessuna indennità verrà versata se la menomazione

dell'integrità risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).

Se più

menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono

concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art.

36.

cpv. 3 1a frase OAINF).

Si

prende in considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della

menomazione dell'integrità. È possibile effettuare revisioni solo in casi

eccezionali, ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile

(art. 36 cpv. 4 OAINF).

Peggioramenti

non prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.

Nel

caso in cui un pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi

originaria, la revisione dell'indennità per

menomazione

è, di principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata,

quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto

pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi

menzionata).

2.4.4

L’INSAI

ha allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che

integrano quella dell'ordinanza.

Semplici

direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non

vincolano il giudice (cfr. STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377

consid. 1c; STFA del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p.

221ss.).

Tuttavia,

nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire

la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con

l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF

116.

V 157, consid. 3a).

2.4.5

Nella

concreta evenienza, con la decisione impugnata l’CO 1 ha assegnato un’IMI del

15%, facendo capo alla relativa valutazione enunciata dal proprio medico

fiduciario (cfr. doc. 426, p. 7).

Con

apprezzamento del 19 dicembre 2024, il PD dott. __________ si è infatti

espresso in proposito nei seguenti termini:

"

(…).

1.

Reperti

Siamo in presenza di esiti di una

frattura complessa trimalleolare pluriframmentaria dislocata della caviglia

sinistra, esiti di osteosintesi e asportazione del materiale. Adesso si è

sviluppata un’artrosi moderata sottoastragalica e tibiotarsica.

2.

Valutazione del danno all’integrità

15%

3.

Motivazione

Mi riferisco alla tabella 5.2 Suva. Per

una panartrosi moderata dell’articolazione talocrurale e subtalare è concessa

una menomazione all’integrità tra il 10-30%. In questo caso si è sviluppata

un’artrosi subtalare sintomatica moderata (vedi risonanza magnetica recente);

adesso lo stato si è stabilizzato. Quindi una menomazione all’integrità del 15%

sarebbe giustificata, anche considerando un possibile peggioramento futuro.”

(doc. 375)

Dalle

tavole processuali emerge che, a margine della consultazione del 3 febbraio

2025, il dott. __________ ha indicato di essere confrontato al risultato di una

frattura trimalleolare complessa e che l’assicurato “(…) non migliorerà la

situazione attuale e non è escluso che in futuro si possa sviluppare un’artrosi

post-traumatica secondaria sia della caviglia che dell’articolazione

sotto-astragalica.” (doc. 424).

In

occasione della visita di controllo del 26 marzo 2025, preso atto degli esiti

della radiografia della caviglia sinistra ap e laterale, lo stesso medico

curante specialista ha riscontrato in particolare un’alterazione della caviglia

sotto forma di artrosi iniziale con sclerosi sottocondrale della parte

articolare all’artragalo ma soprattutto alla tibia, reperti imputabili al

trauma e ai conseguenti interventi chirurgici (doc. 434, p. 41).

Invitato

dall’amministrazione a pronunciarsi a proposito delle considerazioni espresse

dal dott. __________, con apprezzamento del 15 aprile 2025, il dott. __________

ha formulato le seguenti osservazioni:

"

(…) Ho valutato ancora tutti gli atti. Trovo una artrosi post-traumatica

radiologicamente moderata della caviglia sinistra. L’articolarità è conservata

e anche la funzionalità con una lieve rigidità nella pro/supinazione. Questo

fatto è stato considerato per concedere una menomazione all’integrità del 15%,

che secondo la tabella 5.2 Suva, è prevista per un’artrosi moderata

post-traumatica tibiotarsica. Come scritto prima, ho considerato anche un

eventuale peggioramento in futuro con un aumento del valore minimo del 10%.

Le nuove radiografie e il rapporto del

Dr. med. __________ sostengono la mia presa di posizione e non portano nuove

informazioni che potrebbero modificare la mia valutazione degli aspetti della

medicina assicurativa antecedente.” (doc. III 1).

Con il

ricorso, il rappresentante dell’assicurato pretende l’assegnazione di un’IMI

del 40% almeno, corrispondente a una panartrosi di grado grave, in ragione del

prevedibile peggioramento delle alterazioni degenerative già presenti alla

caviglia sinistra (cfr. doc. I, p. 6 e doc. VII).

2.4.6

Chiamata

a pronunciarsi su una questione di natura squisitamente medica, questa Corte

ritiene che l’apprezzamento del medico fiduciario dell’CO 1, specialista

proprio nella materia che qui interessa, possa validamente costituire da

fondamento al giudizio che è ora chiamata a rendere.

In

questo senso, va rilevato che agli atti non figurano pareri specialistici

suscettibili di generare dei dubbi, perlomeno lievi, circa l’affidabilità della

valutazione della menomazione dell’integrità espressa dal PD dott. __________.

In

effetti, ciò non è il caso delle certificazioni del dott. __________ (cfr. supra,

consid. 2.4.5.).

Da un

lato, non può sfuggire il fatto che, fondandosi sulle immagini della

radiografia 26 marzo 2025 della caviglia sinistra, il curante specialista ha riferito

della presenza di una “artrosi iniziale” (doc. 434, p. 41 – il corsivo è

del redattore).

Dall’altro,

il dott. __________ si è pronunciato in termini di possibilità (“non è

escluso che”; doc. 424 – il corsivo è del redattore) circa lo sviluppo di

un peggioramento futuro delle alterazioni artrosiche. Ora, secondo una costante

giurisprudenza federale, aggravamenti futuri

giustificano un aumento della menomazione all’integrità soltanto se

l’intervento di un peggioramento è probabile. Per contro, non possono

essere presi in considerazione peggioramenti che sono semplicemente

possibili (cfr. RAMI 1998 U 320, p. 600 consid. 3b e riferimenti ivi

citati; Th. Frei, Die Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des

Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Friborgo 1998, p. 50).

Stante

ciò, l’RA 1 non può dunque essere seguito laddove fa valere che, in concreto,

sarebbero dati i presupposti per considerare il (preteso) peggioramento futuro

dello stato della caviglia sinistra del ricorrente.

In

queste condizioni, la decisione su opposizione impugnata deve essere confermata

nella misura in cui l’assicurato è stato posto al beneficio di un’IMI del 15%.

2.5

Alla

luce di quanto precedentemente esposto, questo Tribunale rinuncia

all'assunzione di ulteriori prove (in particolare, all’esecuzione della perizia

specialistica richiesta dal patrocinatore del ricorrente).

In

proposito, va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria

da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un

apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di

determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri

provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione

anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF

9C_632/2012 del 10 gennaio 2013; STF 9C_231/2012 del 24 agosto 2012), senza che

ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29

cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi

citata).

2.6

Considerato l’esito del ricorso,

l’assicuratore verserà all’insorgente, rappresentato da un sindacato, l’importo

fr. 1’500 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per ripetibili.

2.7

L’art.

61.

lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura

deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le

parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere

imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In

data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61

lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice,

rapida e, di regola pubblica.

Dalla

medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso

di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la

singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il

tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento

temerario o sconsiderato.

Trattandosi

di una controversia relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha

previsto di prelevare le spese (cfr. STCA 35.2021.9 del 20 settembre 2021

consid. 2.12; 35.2021.58 del 18 ottobre 2021 consid. 2.12).

Sul

tema, cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2

giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF

9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo

cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais

judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la

LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107); Messaggio Nr. 8480 del

Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare

presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina

Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti

al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008

(Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al

Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto».

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è parzialmente accolto ai sensi dei considerandi.

§ La

decisione su opposizione impugnata è annullata nella misura in cui

all’assicurato è stato negato il diritto alla rendita d’invalidità. Per il

resto, essa è confermata.

§§ L’assicurato

ha diritto a una rendita d’invalidità del 20% a decorrere

dal 1° marzo 2025.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

L’CO 1

verserà all’assicurato, patrocinato da un sindacato, l’importo di fr. 1'500

(IVA compresa) a titolo di ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti