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Decisione

35.2025.26

Discussa la questione di sapere se la patologia cardiaca (fibrillazione atriale) ha costituito una conseguenza naturale dell'infortunio assicurato. Rinvio atti per complemento istruttorio (perizia amministrativa esterna circa il ruolo giocato dallo stress, risp. dal disturbo ansioso-depressivo)

26 settembre 2025Italiano34 min

STF H 335/00 del 18 febbraio 2002; STF H 212/00 del 4 febbraio 2002; STF H 220/00 del 29 gennaio 2002; STF U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

35.2025.26

mm

Lugano

26 settembre 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattore:

Maurizio Macchi, cancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 16 aprile 2025 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione dell’11

marzo 2025 emanata da

CO 1

rappr. da: RA 2

in materia di assicurazione contro

gli infortuni

ritenuto in fatto

1.1. Dall’annuncio d’infortunio (cfr.

doc. A1) si evince che, in data 2 maggio 2024, RI 1, nato nel 1971, dipendente

dell’Azienda __________ in qualità bracciante agricolo e, perciò, assicurato

d’obbligo contro gli infortuni e le malattie professionali presso CO 1 (di

seguito: CO 1), è stato colpito alla schiena da un blocco di mais staccatosi

dal silo, è caduto in avanti e ha battuto il viso contro la pala di un

escavatore.

Secondo il rapporto di uscita 3

maggio 2024 del Servizio di medicina intensiva dell’Ospedale __________, egli

ha riportato fratture interessanti la branca orizzontale dell’emimandibola

sinistra con diastasi e marcato disallineamento dei monconi fratturati, l’arco

zigomatico e il processo stiloideo a sinistra, l’arco zigomatico e la porzione

squamosa dell’osso temporale a sinistra, la I. costa sinistra e la I. destra,

come pure il corpo vertebrale di Th11 con coinvolgimento delle limitanti

anteriore e superiore (doc. M13).

Dopo le prime cure, l’assicurato

è stato trasferito presso l’Ospedale __________, dove è stato sottoposto a

intervento chirurgico.

In occasione dell’estubazione,

egli ha presentato un breve episodio di assenza. La diagnostica per immagini ha

evidenziato multiple lesioni ischemiche cerebellari e occipitali a sinistra,

non presenti alla TAC iniziale (cfr. doc. M4).

L’istituto assicuratore ha

assunto il caso e ha corrisposto le prestazioni di legge.

1.2. Dalle carte processuali emerge che,

durante la degenza 21 maggio – 21 giugno 2024 presso la Clinica __________, all’assicurato

è stata refertata una fibrillazione atriale ad elevata risposta ventricolare di

nuova insorgenza (cfr. doc. M31).

La problematica cardiologica ha poi

determinato la necessità di un suo ricovero (sino al 28 giugno 2024) presso il Servizio

di medicina interna dell’Ospedale __________, dove è stata finalmente posta la

diagnosi di fibrillazione atriale tachicardica parossitica di nuovo riscontro

(cfr. doc. M32).

L’assicurato ha postulato che i

disturbi cardiaci venissero assunti dall’assicuratore LAINF.

1.3. Esperiti gli accertamenti del caso,

con decisione formale del 5 settembre 2024, l’CO 1 ha negato il diritto alle

prestazioni in relazione alla problematica cardiaca presentata dall’assicurato,

ritenuta non costituire una conseguenza naturale dell’evento del maggio 2024

(doc. A74).

A seguito dell’opposizione

interposta dall’assicurato personalmente (cfr. doc. A84), in data 11 marzo

2025, l’amministrazione ha in sostanza confermato la sua prima decisione (cfr.

doc. A127).

1.4. Con tempestivo ricorso del 16

aprile 2025, RI 1, rappresentato dall’avv. __________, ha chiesto in via

principale l’annullamento della decisione su opposizione dell’11 marzo

2025, in subordine che il provvedimento impugnato venga riformato nel

senso che sia riconosciuto il diritto alle prestazioni per la patologia

cardiaca insorta dopo l’infortunio del maggio 2024, argomentando in particolare

quanto segue:

" (…) è

documentato che il ricorrente, operaio in pieno benessere, ha subito il grave

infortunio sul lavoro, con fratture multiple al volto, alla colonna, alle coste

e alla caviglia sinistra. Tali importanti lesioni hanno comportato un lungo

periodo di degenza negli ospedali, con interventi chirurgici multipli e

manifestazione di episodi di ictus ischemico-cerebrale, patologia quest’ultima

verosimilmente riconducibile al grave traumatismo subito. Documentato risulta

anche lo stress psichico e il conseguente stato d’ansia che ne è conseguito e

che ha comportato l’insorgenza di cardiopatia aritmica data dalla fibrillazione

atriale, tuttora curata con terapia farmacologica. Si può dunque asserire con

ragionevole certezza o con probabilità preponderante che la fibrillazione

atriale, da cui per altro il periziato non risulta essere stato afflitto prima

del sinistro, sia ascrivibile al grave evento traumatico del 2.5.2024. Né

rileva il fatto che la stessa sia insorta a distanza di 50 giorni circa

dall’infortunio, visto che il ricorrente si trova tutt’oggi in condizioni di

salute assai precarie e che non è intervenuta, allora come oggi, la completa

guarigione sul piano clinico. Ne consegue dunque la pacifica sussistenza,

contrariamente a quanto sostenuto dalla Spett.le CO 1, del diritto alle

prestazioni assicurative.” (doc. I)

1.5. L’CO 1, in risposta, ha postulato

che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto

occorra, nei considerandi di diritto (doc. V + allegati).

Fatti

1.6. In data 8 luglio 2025, il

patrocinatore dell’insorgente ha prodotto una relazione medico-legale del dott.

__________ e si è sostanzialmente riconfermato nelle proprie allegazioni e

conclusioni (doc. XI + allegati).

L’assicuratore resistente ha

preso posizione in proposito il 21 agosto 2025 (cfr. doc. XIII).

considerato in diritto

in ordine

2.1. La presente vertenza non pone

questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio

per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può

dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49

cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (su questo tema cfr. STF

9C_164/2023 del 29 gennaio 2024; STF 8C_437/2023 del 13 dicembre 2023 in SVR

2024 IV Nr. 16; STF 8C_254/2023 del 9 novembre 2023 in SVR 2024 IV Nr. 4; STF

9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF

8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/

2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008;

STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STF I 707/00 del 21 luglio 2003;

STF H 335/00 del 18 febbraio 2002; STF H 212/00 del 4 febbraio 2002; STF H 220/00 del 29 gennaio 2002; STF U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in

RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STF H 304/99 del 22 dicembre 2000; STF I 623/98 del

26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014

dell’8 settembre 2015).

nel merito

2.2. In concreto, litigiosa è la

questione di sapere se l’CO 1 era legittimata a negare il proprio obbligo a

prestazioni in relazione alla patologia cardiaca di cui è affetto il

ricorrente, oppure no.

2.3. Presupposto essenziale per

l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è

l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue

conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

Questo presupposto è da

considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento

infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si

sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia

stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che

l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un

danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che

l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

È questione di fatto lo stabilire

se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità

naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo

il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo

l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito

dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT

II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF

125 V 195; STF del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STF del 29 gennaio

2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STF del 28 novembre 2000 nella

causa P. S., H 407/99; STF del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00; STF

del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STF 6 aprile 1994

nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986

p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF

115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF

111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in

der Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen

(BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit

suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si

attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi

idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF

118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).

Ne discende che ove l'esistenza

di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere

reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio

assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1,

DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

L'assicuratore contro gli

infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele

dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle

prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:

- quando lo stato di

salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima

dell'infortunio (status quo ante);

- quando

lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione

ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status

quo sine)

(cfr. RAMI 1992 U 142, p. 75 s.

consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U.

Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der

Sozialversicherung, in: Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).

Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di

causalità con l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di

verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo

soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del

danno alla salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità

naturale che fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere

causale dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della

verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non

giochi più un effetto causale non è sufficiente.

Trattandosi della soppressione

del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato,

ma all'assicuratore (cfr. STF 8C_446/2024 del 25 luglio 2025 consid. 4.2.1 e

riferimenti ivi menzionati).

2.4. Il diritto alle prestazioni

assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata

tra l’evento dannoso e il danno alla salute. In caso di danno alla salute

fisica, il nesso di causalità adeguata è generalmente ammesso, dal momento in

cui è accertata la causalità naturale (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5b/bb p.

103).

2.5. Nel caso di specie, dalla decisione

su opposizione impugnata si evince che l’assicuratore ha negato l’esistenza di

un legame causale naturale tra l’infortunio e la problematica cardiaca, facendo

capo al parere del suo medico fiduciario.

In effetti, già con la nota del 4

settembre 2024, il dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e

traumatologia, ha sostenuto che “i disturbi cardiaci non sono in nesso causale

con l’evento del 2 maggio 2024 in quanto l’infortunio non ha causato alcun

trauma al cuore e non ha provocato la fibrillazione atriale tachicardica

temporanea intermittente comparsa e diagnosticata 50 giorni dopo l’evento

infortunistico. I primi accertamenti cardiologici eseguiti durante la degenza

dal 2 al 21 maggio 2024 presso l’Ospedale __________ sono risultati nella

norma.” (doc. M47).

Unitamente all’impugnativa, il

patrocinatore dell’assicurato ha versato agli atti il parere medico-legale 14

aprile 2025 del dott. __________, specialista in medicina legale e delle

assicurazioni a __________, il quale si è così pronunciato a proposito dell’eziologia

dei noti disturbi cardiaci:

" (…) A tale

proposito, consideriamo che il grave traumatismo subito dal Periziato ha

interessato non solo il volto, ma anche altre parti del corpo; tra queste, il

torace, con una intensità tale da comportare fratture costali bilaterali e la

frattura di una vertebra toracica, per cui non è corretto escludere a priori un

risentimento cardiaco, di tipo funzionale pur se non anatomico.

Ma quello che è più significativo è il conseguente, comprensibile,

stato di ansia indotto dalle condizioni cliniche di sofferenza e che è stato

opportunamente trattato con benzodiazepine, una classe di psicofarmaci

ricompresa nell’insieme dei depressori del SNC utilizzati per il trattamento

dei disturbi d’ansia e come sedativi. Appurata, pertanto, l’esistenza di uno

stato d’ansia post-traumatico, è ragionevolmente prospettabile un ruolo

significativo nel causare l’insorgenza di fibrillazione atriale. È possibile

dunque sostenere con ragionevole certezza o con probabilità preponderante che i

disturbi cardiaci, da cui per altro il periziato non risulta essere stato

afflitto prima del sinistro, siano ascrivibili al grave evento traumatico del

2.5.2024.

La fibrillazione atriale (FA) è la forma più comune di aritmia

cardiaca e colpisce il 2-3% della popolazione mondiale. È stato dimostrato che

lo stress mentale e emotivo, così come alcune condizioni di salute mentale (ad

esempio, la depressione), hanno un impatto significativo sul cuore e si è

ipotizzato che agiscano sia come fattori di rischio indipendenti che come

fattori scatenanti nell’insorgenza della FA.

In letteratura medica sono riportati numerosi articoli che

sostengono tale evenienza. (…).

Esiste, pertanto, un nesso causale tra la cardiopatia fibrillante

ed il grave traumatismo subito.” (doc. E)

Invitato dall’amministrazione, il

dott. __________ ha criticamente commentato in questi termini la valutazione enunciata

dallo specialista privatamente consultato dall’assicurato:

" (…) il Dr.

med. __________ nella sua perizia del 14.04.2025 afferma e ipotizza un nesso

causale tra la cardiopatia fibrillante e l’evento infortunistico del

02.05.2024, attribuendo la causa allo stato d’ansia postraumatico del paziente

su stress mentale e psichico conseguente. Tuttavia, alla luce della

documentazione disponibile e della letteratura medica non si può seguire questa

argomentazione e tale ipotesi non risulta convincente né plausibile. Sebbene

sia noto che l’ansia cronica con uno stress psichico protratto possano agire

come fattori scatenanti di una fibrillazione atriale in una persona con

predisposizione a questa condizione, nel caso specifico in oggetto non è stata

documentata rilevante ansia postraumatica o postoperatoria né è emersa una

condizione di protratto stress mentale e insonnia durante i ricoveri

stazionari. Pertanto, mancano elementi a sostegno di un grave stress

psicofisico acuto o cronico idoneo a causare con una verosimiglianza

preponderante una fibrillazione tachicardica parossistica in seguito

all’infortunio del 02.05.2024. Non si può dunque applicare il principio

“propter hoc ergo post hoc” e, come fa il Dr. med. __________, concludere per

l’esistenza di un nesso causale tra l’infortunio e l’insorgenza tardiva della fibrillazione

atriale sulla base di una semplice coincidenza cronologica. Contrariamente,

dalla documentazione e dai dati anamnestici emerge che il paziente già prima

dell’evento era affetto da stress psicosociale cronico. Secondo il modello

biopsicosociale di malattia e salute, evidentemente diversi fattori

psicosociali hanno contribuito a stress psichico cronico, quali tensioni al

posto di lavoro, conflitto con il datore di lavoro, disdetta del posto di

lavoro, controversie per il pagamento del salario, difficoltà linguistiche,

assenza di una vita familiare e di una rete sociale, separazione dalla moglie e

dalla figlia e problemi con le autorità.”

Queste invece le sue conclusioni:

" (…) Alla

luce della documentazione non emergono elementi sufficienti a stabilire un

nesso di causalità almeno probabile tra l’evento infortunistico avvenuto in

data 02.05.2024 e l’insorgenza della fibrillazione atriale tachicardica

parossistica diagnosticata in data 21.06.2024.

Il paziente presenta una predisposizione allo sviluppo di

fibrillazione atriale riconducibile a diversi fattori biopsicosociali quali

l’età, la probabile ipertensione arteriosa preesistente, pregressa obesità

anamnestica, una possibile predisposizione genetica, lo stress psicosociale

cronico e lo stile di vita.

La formazione di una fibrillazione atriale parossistica risulta

ben spiegabile e probabile anche in assenza dell’infortunio del 02.05.2024 e

delle sue conseguenze.

L’infortunio del 02.05.2024 non ha provocato un grave trauma

toracico rispettivamente una contusione cardiaca adatta a causare una

fibrillazione atriale traumatica.

In base alla documentazione medica e gli esami oggettivi, l’evento

del 02.05.2024 non ha causato un grave stress psicofisico acuto al paziente con

immediata insorgenza di fibrillazione atriale, ma ha provocato un’importante

lesione traumatica alla parte sinistra della faccia con reazione fisiologica di

stress psicofisico acuto moderato e lesioni di moderata entità con fratture

composte alla costa I sinistra, al corpo vertebrale D11 e al malleolo laterale

sinistro. Tali lesioni subite non configurano un quadro di politrauma secondo

la definizione medica e non hanno posto il paziente in pericolo di morte.

La fibrillazione atriale parossistica si è manifestata ed è stata

diagnosticata per la prima volta tramite elettrocardiogramma il 21.06.2024. Il

lungo intervallo temporale intercorso tra l’infortunio e l’insorgenza della

fibrillazione atriale rende improbabile un nesso di causalità. È inoltre

importante notare che la fibrillazione atriale è comparsa in un momento senza

apparente stress psicofisico del paziente e cronologicamente distante dall’infortunio

e dall’intervento chirurgico.” (doc. V4)

Con rapporto del 17 giugno 2025,

il dott. __________ ha in primo luogo rimproverato al medico fiduciario

dell’assicuratore di non aver citato alcun articolo o lavoro a sostegno di

quanto sostenuto.

D’altro canto, lo specialista

interpellato dall’assicurato ha rilevato che una forza d’urto capace di

fratturare due coste e una vertebra, “… non può aver lasciato completamente

indenni gli organi contenuti nella cavità toracica, per cui non è corretto escludere

a priori un risentimento cardiaco, almeno di tipo funzionale pur se non

anatomico.”.

Inoltre, a proposito dei fattori

predisponenti la fibrillazione atriale elencati dal dott. __________, il dott. __________

ha osservato che l’insorgente “… non era affetto da alcuna delle patologie

citate dal Collega. Il suo stato di salute era decisamente buono, tanto da

permettergli di svolgere un’attività lavorativa di tipo manuale e con un

significativo dispendio energetico, con un orario di lavoro dalle 05:30 del

mattino fino alle 20:30/21:00, con mezzora di pausa, tutti i giorni della

settimana, feste comprese. Cosa del tutto impensabile se non fosse stato

fisicamente più o meno integro, soprattutto a livello cardiaco.”.

Infine, in merito a quanto

indicato in risposta dal patrocinatore dell’assicuratore, il dott. __________

ha precisato che l’ECG Holter del 10 maggio 2024 era stato richiesto per un

disturbo del ritmo e che, pur non evidenziando una fibrillazione atriale, aveva

comunque messo in luce delle extrasistole atriali e ventricolari, come pure una

salva di 4 complessi con una frequenza di 157 battiti al minuto, che

l’aggettivo “parossistica”, utilizzato nel rapporto di uscita della Clinica __________,

“… indica solamente che l’insorgenza è brusca e non indica assolutamente la

causa della F.A.” e, infine, che il fatto che nessuno dei medici curanti abbia

preteso trattarsi di una fibrillazione atriale di origine traumatica, non

significa che l’abbiano esclusa, “questo perché non se lo sono mai chiesto: hanno

pensato solo a rilevarla e a curarla.” (doc. I).

2.6. Per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale

l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia

giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo

amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U

281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA dell'8 luglio 2003 nella causa B., U 259/02,

consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM

1989, p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000

UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la

nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle

dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante,

a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente

motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere

degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che

il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,

non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In una sentenza 8C_216/2009 del 28

ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha precisato

che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su

rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze

dell’amministrazione, a condizione che non sussista alcun dubbio a proposito

della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo

l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei

diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli

assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei

medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra

questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le

certificazioni dei medici curanti.

Per quel che concerne il valore

probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui temi

sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che

tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato

redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione

del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR

2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U

252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).

L'elemento rilevante per decidere

circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua

designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo

contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

È, infine, utile osservare che se vi

sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la vertenza

senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su

un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia, precisato che

non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri medici e

parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come farebbe un

perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è l’opinione più

adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV n. 10 p. 35 consid. 4b).

2.7. Attentamente

vagliato l’insieme della documentazione a sua disposizione, questo

Tribunale non ritiene di poter confermare la decisione su opposizione

impugnata, mediante la quale l’CO 1 si è rifiutata di assumere l’affezione

cardiaca che presenta RI 1 – una fibrillazione atriale, ovvero un ritmo

atriale rapido e irregolarmente irregolare, i cui sintomi comprendono

palpitazioni e talvolta astenia, intolleranza allo sforzo, dispnea e presincope

(cfr. https://www.msdmanuals.com/it/professionale/disturbi-dell-apparato-cardiovascolare/aritmie-cardiache-specifiche/fibrillazione-atriale)

-, ritenendo che essa non costituisce una conseguenza naturale dell’evento del

maggio 2024.

Innanzitutto, il TCA ritiene di

poter seguire il dott. __________, sui cui referti si fonda essenzialmente la

decisione su opposizione in esame, laddove fa valere che la nota problematica

cardiaca non costituisce una conseguenza naturale diretta del sinistro

assicurato, nel senso che quest’ultimo non ha provocato alcun danno strutturale

al cuore (doc. V4, p. 2: “L’infortunio del 02.05.2024 non ha provocato un grave

trauma toracico rispettivamente una contusione cardiaca adatta a causare una

fibrillazione atriale traumatica.”).

Al riguardo anche il dott. __________

si è peraltro di fatto pronunciato in termini di semplice possibilità

(cfr. doc. I: “…, non è corretto escludere a priori un risentimento

cardiaco, almeno di tipo funzionale pur se non anatomico.” [il corsivo è del

redattore], per poi sostenere che le turbe cardiache sarebbero state causate da

una condizione psichica ansioso-depressiva, imputabile a sua volta al

grave traumatismo subito), ciò che non basta dal profilo probatorio (cfr. supra,

consid. 2.3.).

D’altro canto, premesso che, non essendo la decisione impugnata fondata su una

perizia esterna (cfr. supra, consid. 2.5.), può trovare applicazione la giurisprudenza

di cui alla DTF 135 V 465, secondo la quale dei lievi dubbi circa

l’affidabilità di un rapporto medico bastano per potersene discostare (cfr. supra, consid. 2.6.), secondo

questo Tribunale, ai medesimi referti del dott. __________ non può essere

riconosciuto un valore probatorio sufficiente per concludere, con la necessaria

tranquillità, che l’infortunio del maggio 2024 non abbia giocato alcun ruolo causale,

nemmeno indiretto (e parziale), per rapporto alla patologia cardiaca qui

in discussione.

A titolo generale, va innanzitutto rilevato che, in quanto

specialista in chirurgia ortopedica e traumatologia, il dott. __________ non risulta

particolarmente qualificato a pronunciarsi nella materia che qui interessa di

competenza del cardiologo o, tutt’al più, del medico internista.

D’altro canto, questa Corte può

fare propria la constatazione del dott. __________ secondo la quale il fiduciario

dell’CO 1 ha omesso d’indicare le fonti a supporto delle proprie conclusioni.

Ad esempio, egli ha dichiarato che la fibrillazione atriale insorge

generalmente subito dopo il trauma, al più tardi entro le prime 48-72 ore (cfr.

doc. V4, p. 2), sostenendo che tale circostanza emergerebbe dalla letteratura

medica e dalla giurisprudenza (cfr. doc. V4, p. 2: “Secondo la letteratura

medica e la giurisprudenza, la fibrillazione atriale insorge (…).”), senza

appunto specificarne gli estremi (inserendo nel motore di ricerca del TF le

parole chiave “fibrillazione atriale”, “Vorhofflimmern”, rispettivamente “fibrillation

atriale”, e limitando il campo di ricerca all’assicurazione contro gli

infortuni, non risulta comunque alcuna corrispondenza utile).

A prescindere da quanto precede, va

osservato che tanto il medico consulente dell’assicuratore convenuto (cfr. doc.

V4, p. 2: “Tra i fattori scatenanti di una fibrillazione atriale tachicardica

acuta rientrano in considerazione (…) un grave stress psicofisico acuto su

politrauma.”) quanto il dott. _________ (cfr. doc. E: “È stato dimostrato che

lo stress mentale e emotivo, così come alcune condizioni di salute mentale (ad

esempio, la depressione), hanno un impatto significativo sul cuore e si è

ipotizzato che agiscano sia come fattori di rischio indipendenti che come

fattori scatenanti nell’insorgenza della FA.”), riconoscono che lo stress possa

contribuire a scatenare una fibrillazione atriale.

Ciò trova del resto conferma in

alcuni articoli reperibili sul web (cfr., ad esempio, quello del Prof. dr. med.

Th. Meinertz, intitolato “Stress kann Vorhofflimmern auslösen”,

consultabile sul sito https://herzstiftung.de oppure quello della dr. med. V.

Pavlicek, intitolato “Psychosoziale Faktoren bei Patienten mit

Vorhofflimmern vor geplanter Pulmonarvenenisolation”, pubblicato sul sito

della Società tedesca di cardiologia [DGK]).

In secondo luogo, nel suo

apprezzamento del 26 maggio 2025, il fiduciario ha individuato una serie di

fattori biopsicosociali che, a suo dire, avrebbero predisposto l’assicurato

allo sviluppo di una fibrillazione atriale, patologia che si sarebbe dunque manifestata

anche senza l’evento infortunistico in discussione, quali l’età, la probabile

ipertensione arteriosa preesistente, la pregressa obesità anamnestica, una

possibile predisposizione genetica, lo stress psicosociale cronico (tensioni sul

lavoro, conflitto con il datore di lavoro, disdetta del posto di lavoro,

controversie per il pagamento del salario, difficoltà linguistiche, assenza di

una vita familiare e di una rete sociale, separazione dalla moglie e dalla

figlia), problemi con le autorità e lo stile di vita (cfr. doc. V4).

Ora, dalla documentazione a

disposizione non risulta ad esempio che il ricorrente soffrisse d’ipertensione

arteriosa e/o di obesità antecedentemente al sinistro oppure che egli presenti una

particolare predisposizione genetica a sviluppare una fibrillazione atriale.

Non emerge nemmeno che vi fossero

preesistenze psichiche.

Per quanto riguarda l’età, dal

sito msdmanuals.com citato in precedenza si evince che la

prevalenza aumenta con l'età: < 1% a 50 anni, 1-4% a 65 anni e 6-15% a 80

anni. Al momento dell’infortunio, l’assicurato aveva 52 anni.

Pertanto, da questo punto di vista, il rischio di ammalarsi era ancora

relativamente basso.

A proposito dello stile di vita,

dagli atti si evince che l’insorgente ha per lo più svolto attività lavorative fisicamente

pesanti. Non risulta invece che egli fosse dedito al consumo di alcool o droghe

e nemmeno che abusasse di prodotti contenenti nicotina.

Infine, con riferimento

all’affermazione del dott. __________ secondo cui “la fibrillazione atriale è

comparsa in un momento senza apparente stress psicofisico del paziente”, è

utile segnalare che dal rapporto 13 giugno 2024 della Clinica __________ emerge

che già a quel momento il ricorrente lamentava una “importante labilità

emotiva, che necessita presa in carico psicologica” (doc. M29, p. 2).

In base al referto relativo alla

valutazione psichiatrica del 25 giugno 2024, il quadro presentato

dall’assicurato era stato interpretato quale “reazione acuta da stress

con espressione maniforme” (doc. M34 – il corsivo è del redattore).

Nella certificazione 26 febbraio

2024 della dott.ssa __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, è

stata posta la diagnosi di “disturbo post traumatico da stress (ICD10: F43.1)

insorto in seguito ad un grave incidente sul lavoro” (doc. M70).

Alla

luce di quanto precede, secondo questo Tribunale, sussistono elementi

suscettibili di generare dei dubbi, perlomeno lievi, circa l’affidabilità dei

referti sui quali l’istituto assicuratore convenuto ha fondato la decisione

impugnata. Il TCA ritiene

dunque che la presente vertenza non possa essere decisa senza preliminarmente

procedere a un complemento d’istruttoria, di natura medica.

2.8. In una sentenza di principio

9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, il Tribunale

federale ha preso posizione sulle critiche rivolte alla giurisprudenza federale

relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico

(SAM; art. 72bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla

Costituzione. In quella pronunzia, l’Alta Corte ha pure precisato in quali casi

il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in

quali altri può rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento

istruttorio.

Il

TF ha, al riguardo, sviluppato le seguenti considerazioni:

"

4.4.1.1 Ist das Gutachten einer

versicherungsinternen oder -externen Stelle nicht schlüssig und kann die offene

Tatfrage nicht anhand anderer Beweismittel geklärt werden, so stellt sich das

Problem, inwieweit die mit der Streitsache befasste Beschwerdeinstanz noch die

Wahl haben soll zwischen einer Rückweisung der Sache an die Verwaltung, damit

diese eine neue oder ergänzende Expertise veranlasse, und der Einholung eines

Gerichtsgutachtens. Das Bundesgericht hat dazu jüngst festgehalten, die den

kantonalen Gerichten zufallende Kompetenz zur vollen Tatsachenprüfung (Art. 61

lit. c ATSG) sei nötigenfalls durch Einholung gerichtlicher Expertisen

auszuschöpfen (BGE 136 V 376 E. 4.2.3 S. 381). Dies schliesst ein, dass die

erstinstanzlichen Gerichte diese Befugnis nicht ohne Not durch Rückweisung an die

Verwaltung delegieren dürfen.

4.4.1.2 Die Vorteile von Gerichtsgutachten (anstelle

einer Rückweisung an die IV-Stelle) liegen in der Straffung des

Gesamtverfahrens und in einer beschleunigten Rechtsgewährung. Die direkte

Durchführung der Beweismassnahme durch die Beschwerdeinstanz mindert das Risiko

von - für die öffentliche Hand und die versicherte Person - unzumutbaren

multiplen Begutachtungen. Zwar gilt die Sozialversicherungsverwaltung mit Blick

auf die differenzierten Aufgaben und die dementsprechend unterschiedliche

funktionelle und instrumentelle Ausstattung der Behörden in der

Instanzenabfolge im Vergleich mit der Justiz als regelmässig besser geeignet,

Entscheidungsgrundlagen zu vervollständigen (BGE 131 V 407 E. 2.1.1 S. 411). In

der hier massgebenden Verfahrenssituation schlägt diese Rechtfertigung für eine

Rückweisung indessen nicht durch.

4.4.1.3 Die Einschränkung der Befugnis der

Sozialversicherungsgerichte, eine Streitsache zur neuen Begutachtung an die

Verwaltung zurückzuweisen, verhält sich komplementär zu den (gemäss geänderter

Rechtsprechung) bestehenden partizipativen Rechten der versicherten Person im

Zusammenhang mit der Anordnung eines Administrativgutachtens (Art. 44 ATSG;

vgl. oben E. 3.4). Letztere tragen zur prospektiven Chancengleichheit bei,

derweil das Gebot, im Falle einer Beanstandung des Administrativgutachtens eine

Gerichtsexpertise einzuholen, die Waffengleichheit im Prozess gewährleistet, wo

dies nach der konkreten Beweislage angezeigt ist. Insoweit ist die ständige

Rechtsprechung, wonach das (kantonale) Gericht prinzipiell die freie Wahl hat,

bei festgestellter Abklärungsbedürftigkeit die Sache an den Versicherungsträger

zurückzuweisen oder aber selber zur Herstellung der Spruchreife zu schreiten

(vgl. statt vieler ARV 1997 Nr. 18 S. 85 E. 5d mit Hinweisen, C 85/95; Urteil

vom 11. April 2000 E. 3b, H 355/99), zu ändern.

4.4.1.4 Freilich ist es weder unter praktischen noch

rechtlichen Gesichtspunkten - und nicht einmal aus Sicht des Anliegens, die

Einwirkungsmöglichkeiten auf die Erhebung des medizinischen Sachverhalts fair

zu verteilen - angebracht, in jedem Beschwerdefall auf der Grundlage eines

Gerichtsgutachtens zu urteilen. Insbesondere ist der Umstand, dass die MEDAS

von der Invalidenversicherung finanziert werden, kein genügendes Motiv dafür.

Doch drängt sich auf, dass die Beschwerdeinstanz im Regelfall ein

Gerichtsgutachten einholt, wenn sie einen (im Verwaltungsverfahren anderweitig

erhobenen) medizinischen Sachverhalt überhaupt für gutachtlich

abklärungsbedürftig hält oder wenn eine Administrativexpertise in einem

rechtserheblichen Punkt nicht beweiskräftig ist (vgl. die Kritik an der

bisherigen Rückweisungspraxis bei Niederberger, a.a.O., S. 144 ff.). Die

betreffende Beweiserhebung erfolgt alsdann vor der - anschliessend

reformatorisch entscheidenden - Beschwerdeinstanz selber statt über eine

Rückweisung an die Verwaltung. Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt

hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher

vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen

Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache

zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung

von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist (siehe beispielsweise das

Urteil 9C_646/2010 vom 23. Februar

2011 E. 4; vgl. auch SVR 2010 IV Nr. 49 S. 151 E. 3.5, 9C_85/2009).” (DTF 137 V 263-265)

In

una sentenza 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 consid. 5.2 – dunque successiva a

quella pubblicata in DTF 137 V 210 -, emanata in materia di assicurazione

contro gli infortuni, il Tribunale federale ha ribadito i principi sviluppati

nella DTF 135 V 465, in particolare che, in presenza di dubbi circa

l’affidabilità di rapporti allestiti da medici di fiducia, il giudice

(cantonale) è libero di scegliere se ordinare direttamente una perizia

giudiziaria oppure rinviare gli atti all’amministrazione affinché disponga essa

stessa una perizia seguendo la procedura di cui all’art. 44 LPGA:

"

Um solche Zweifel auszuräumen, wird

das Gericht entweder ein Gerichtsgutachten anzuordnen oder die Sache an den

Versicherungsträger zurückzuweisen haben, damit dieser im Verfahren nach Art.

44 ATSG eine Begutachtung veranlasst (BGE 135 V 465 E. 4.6 S. 471).”

In

una sentenza 8C_412/2019 del 9 luglio 2020 consid. 5.4, la Corte federale ha

rinviato la causa all’assicuratore LAINF (e non al tribunale cantonale che

aveva respinto il ricorso della persona assicurata) affinché disponesse

l’esecuzione di una perizia ai sensi dell’art. 44 LPGA, precisando che laddove

esistano dubbi circa l’attendibilità e la pertinenza della valutazione del

medico fiduciario, spetta in primo luogo all’assicuratore contro gli infortuni

procedere a ulteriori atti istruttori per determinare d’ufficio i fatti determinanti

e, se del caso, assumere le prove necessarie prima di emanare la decisione

(art. 43 LPGA):

"

Lorsqu’il existe des

doutes sur la fiabilité et la pertinence de l’appréciation du médecin-conseil,

il appartient en premier lieu à l’assureur-accidents de procéder à des

instructions complémentaires pour établir d’office l’ensemble des faits

déterminants et, le cas échéant, d’administrer les preuves nécessaires avant de

rendre sa décision (art. 43 al. 1 LPGA; ATF 132 V 368 consid. 5 p. 374; arrêt 8C_401/209 du 9 juin 2020 consid.

5.3.3. et ses références).”

(si

veda pure la STF 8C_697/2019, 8C_698/2019 del 9 novembre 2020 consid. 4.1).

Inoltre,

con la pronunzia 8C_445/2021 del 14 gennaio 2022 consid. 4.4, pubblicata in SVR

10/2022 UV n. 34 p. 137 ss., l’Alta Corte ha stabilito che, laddove un

tribunale cantonale determini il diritto alle prestazioni facendo capo a un

rapporto del medico curante prodotto nel quadro della procedura di opposizione,

sebbene ci si trovi in presenza di un caso di applicazione della DTF 135 V 465

che richiede l’intervento di un perito esterno, la causa deve essere rinviata

all’amministrazione, e non ai giudici di prime cure, affinché proceda a un

complemento istruttorio. È in effetti in primo luogo compito

dell’amministrazione disporre degli atti istruttori complementari volti ad

accertare d’ufficio tutti i fatti pertinenti e, se del caso, raccogliere le

prove necessarie prima di rendere la propria decisione (questo principio è

stato confermato ancora con le sentenze 8C_274/2021 del 31 marzo 2023 consid.

9.3.3; 8C_523/2022 del 23 febbraio 2023 consid. 5.4 e riferimenti; 8C_731/2021

succitata consid. 4.6; cfr. pure la STCA 35.2023.12 del 24 aprile 2023, consid.

2.9 e la STCA 35.2024.12 del 10 giugno 2024, consid. 2.6).

Infine,

con pronunzia 8C_447/2023 del 18 aprile 2024 consid. 5.3, l’Alta Corte ha

stabilito che:

"

Aufgrund der widersprüchlichen

Berichte der RAD-Ärzte untereinander einerseits und im Vergleich zu den

erwähnten Berichten des Spital F.________ andererseits bestanden mithin

zumindest geringe Zweifel an der Zuverlässigkeit und Schlüssigkeit der

Einschätzung durch die beiden Ärzte des RAD, auf welche sich die Vorinstanz

abstützte. Anstatt weitere Abklärungen zu tätigen, stellte das kantonale

Gericht eigene medizinische Überlegungen an und schloss auf eine abgestufte

Arbeitsfähigkeit ab Oktober 2017. Dies liegt jedoch nicht mehr im Rahmen einer

zulässigen freien Beweiswürdigung (Art. 61 lit. c ATSG), ist es doch nicht

Aufgabe des Gerichts, fachfremde Schlussfolgerungen zu ziehen (vgl. Urteile

8C_122/2023 vom 26. Februar 2024 E. 5.3; 8C_586/2022 vom 26. April 2023 E.

5.2.2; 8C_225/2021 vom 10. Juni 2021 E. 5.3+5.5). Vielmehr hätte die Vorinstanz

die dargelegten Unstimmigkeiten und Widersprüche näher abklären müssen. Indem

sie dies unterliess, stellte sie den Sachverhalt nicht rechtsgenüglich fest,

was die Beweiswürdigungsregeln sowie den Untersuchungsgrundsatz, mithin

Bundesrecht, verletzt.”

(cfr.

pure la STCA 35.2024.26 del 30 settembre 2023 consid. 2.13.; 35.2024.73 del 27

gennaio 2025 consid. 2.5.5.).

Nella

presente fattispecie, il TCA ritiene che siano soddisfatti i presupposti per un

rinvio degli atti all’istituto convenuto (cfr. STF 8C_59/2011 del 10 agosto

2011 e DTF 135 V 465), già per il fatto che esso ha fondato la decisione

impugnata sul solo parere del proprio consulente medico.

Per

le ragioni già esposte al considerando 2.7., si giustifica pertanto

l’annullamento della decisione su opposizione impugnata e il rinvio degli atti

all’assicuratore resistente affinché disponga un approfondimento peritale

esterno (art. 44 LPGA), volto a chiarire,

tenendo conto di tutti i fattori medicalmente determinanti (cfr. STF

8C_445/2021 succitata), se i disturbi cardiaci denunciati

dall’assicurato costituiscono una conseguenza naturale dell’infortunio del 2

maggio 2024.

In seguito, facendo

capo alle risultanze dell’accertamento esperito, l’amministrazione si

pronuncerà di nuovo in merito al diritto a prestazioni dal profilo temporale e materiale.

2.9. Visto

l’esito del ricorso (il rinvio con esito aperto equivale a piena vittoria,

cfr., da ultimo, STF 8C_859/2018 del 26 novembre 2018 consid. 5 con rinvio a

DTF 137 V 210 consid. 7.1 p. 271 e riferimento), l’CO 1 verserà all’insorgente,

rappresentato da un avvocato, l’importo fr. 2'500 (IVA inclusa) a titolo

d’indennità per ripetibili.

2.10. L’art.

61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura

deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le

parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere

imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In

data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61

lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice,

rapida e, di regola pubblica.

Dalla

medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso

di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la

singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il

tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento

temerario o sconsiderato.

Trattandosi

di una controversia relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha

previsto di prelevare le spese (cfr. STCA 35.2021.9 del 20 settembre 2021

consid. 2.12; 35.2021.58 del 18 ottobre 2021 consid. 2.12).

Sul

tema, cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2

giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF

9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo

cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais

judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la

LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107); Messaggio Nr. 8480 del

Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare

presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina

Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti

al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione

della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale

delle assicurazioni) e controprogetto».

Per questi

motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso contro la decisione su opposizione dell’11 marzo 2025 è accolto

ai sensi dei considerandi.

§ La

decisione su opposizione impugnata è annullata.

§§ Gli atti sono rinviati all’istituto assicuratore resistente per complemento

istruttorio e nuova decisione.

Considerandi

2.

Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

L’CO 1 verserà all’assicurato,

patrocinato da un avvocato, l’importo di fr. 2'500 (IVA inclusa) a titolo

d’indennità per ripetibili.

3.

Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta

in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti