35.2025.26
Discussa la questione di sapere se la patologia cardiaca (fibrillazione atriale) ha costituito una conseguenza naturale dell'infortunio assicurato. Rinvio atti per complemento istruttorio (perizia amministrativa esterna circa il ruolo giocato dallo stress, risp. dal disturbo ansioso-depressivo)
26 settembre 2025Italiano34 min
STF H 335/00 del 18 febbraio 2002; STF H 212/00 del 4 febbraio 2002; STF H 220/00 del 29 gennaio 2002; STF U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2025.26
mm
Lugano
26 settembre 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, cancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 16 aprile 2025 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione dell’11
marzo 2025 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro
gli infortuni
ritenuto in fatto
1.1. Dall’annuncio d’infortunio (cfr.
doc. A1) si evince che, in data 2 maggio 2024, RI 1, nato nel 1971, dipendente
dell’Azienda __________ in qualità bracciante agricolo e, perciò, assicurato
d’obbligo contro gli infortuni e le malattie professionali presso CO 1 (di
seguito: CO 1), è stato colpito alla schiena da un blocco di mais staccatosi
dal silo, è caduto in avanti e ha battuto il viso contro la pala di un
escavatore.
Secondo il rapporto di uscita 3
maggio 2024 del Servizio di medicina intensiva dell’Ospedale __________, egli
ha riportato fratture interessanti la branca orizzontale dell’emimandibola
sinistra con diastasi e marcato disallineamento dei monconi fratturati, l’arco
zigomatico e il processo stiloideo a sinistra, l’arco zigomatico e la porzione
squamosa dell’osso temporale a sinistra, la I. costa sinistra e la I. destra,
come pure il corpo vertebrale di Th11 con coinvolgimento delle limitanti
anteriore e superiore (doc. M13).
Dopo le prime cure, l’assicurato
è stato trasferito presso l’Ospedale __________, dove è stato sottoposto a
intervento chirurgico.
In occasione dell’estubazione,
egli ha presentato un breve episodio di assenza. La diagnostica per immagini ha
evidenziato multiple lesioni ischemiche cerebellari e occipitali a sinistra,
non presenti alla TAC iniziale (cfr. doc. M4).
L’istituto assicuratore ha
assunto il caso e ha corrisposto le prestazioni di legge.
1.2. Dalle carte processuali emerge che,
durante la degenza 21 maggio – 21 giugno 2024 presso la Clinica __________, all’assicurato
è stata refertata una fibrillazione atriale ad elevata risposta ventricolare di
nuova insorgenza (cfr. doc. M31).
La problematica cardiologica ha poi
determinato la necessità di un suo ricovero (sino al 28 giugno 2024) presso il Servizio
di medicina interna dell’Ospedale __________, dove è stata finalmente posta la
diagnosi di fibrillazione atriale tachicardica parossitica di nuovo riscontro
(cfr. doc. M32).
L’assicurato ha postulato che i
disturbi cardiaci venissero assunti dall’assicuratore LAINF.
1.3. Esperiti gli accertamenti del caso,
con decisione formale del 5 settembre 2024, l’CO 1 ha negato il diritto alle
prestazioni in relazione alla problematica cardiaca presentata dall’assicurato,
ritenuta non costituire una conseguenza naturale dell’evento del maggio 2024
(doc. A74).
A seguito dell’opposizione
interposta dall’assicurato personalmente (cfr. doc. A84), in data 11 marzo
2025, l’amministrazione ha in sostanza confermato la sua prima decisione (cfr.
doc. A127).
1.4. Con tempestivo ricorso del 16
aprile 2025, RI 1, rappresentato dall’avv. __________, ha chiesto in via
principale l’annullamento della decisione su opposizione dell’11 marzo
2025, in subordine che il provvedimento impugnato venga riformato nel
senso che sia riconosciuto il diritto alle prestazioni per la patologia
cardiaca insorta dopo l’infortunio del maggio 2024, argomentando in particolare
quanto segue:
" (…) è
documentato che il ricorrente, operaio in pieno benessere, ha subito il grave
infortunio sul lavoro, con fratture multiple al volto, alla colonna, alle coste
e alla caviglia sinistra. Tali importanti lesioni hanno comportato un lungo
periodo di degenza negli ospedali, con interventi chirurgici multipli e
manifestazione di episodi di ictus ischemico-cerebrale, patologia quest’ultima
verosimilmente riconducibile al grave traumatismo subito. Documentato risulta
anche lo stress psichico e il conseguente stato d’ansia che ne è conseguito e
che ha comportato l’insorgenza di cardiopatia aritmica data dalla fibrillazione
atriale, tuttora curata con terapia farmacologica. Si può dunque asserire con
ragionevole certezza o con probabilità preponderante che la fibrillazione
atriale, da cui per altro il periziato non risulta essere stato afflitto prima
del sinistro, sia ascrivibile al grave evento traumatico del 2.5.2024. Né
rileva il fatto che la stessa sia insorta a distanza di 50 giorni circa
dall’infortunio, visto che il ricorrente si trova tutt’oggi in condizioni di
salute assai precarie e che non è intervenuta, allora come oggi, la completa
guarigione sul piano clinico. Ne consegue dunque la pacifica sussistenza,
contrariamente a quanto sostenuto dalla Spett.le CO 1, del diritto alle
prestazioni assicurative.” (doc. I)
1.5. L’CO 1, in risposta, ha postulato
che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto
occorra, nei considerandi di diritto (doc. V + allegati).
Fatti
1.6. In data 8 luglio 2025, il
patrocinatore dell’insorgente ha prodotto una relazione medico-legale del dott.
__________ e si è sostanzialmente riconfermato nelle proprie allegazioni e
conclusioni (doc. XI + allegati).
L’assicuratore resistente ha
preso posizione in proposito il 21 agosto 2025 (cfr. doc. XIII).
considerato in diritto
in ordine
2.1. La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può
dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49
cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (su questo tema cfr. STF
9C_164/2023 del 29 gennaio 2024; STF 8C_437/2023 del 13 dicembre 2023 in SVR
2024 IV Nr. 16; STF 8C_254/2023 del 9 novembre 2023 in SVR 2024 IV Nr. 4; STF
9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF
8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/
2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008;
STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STF I 707/00 del 21 luglio 2003;
STF H 335/00 del 18 febbraio 2002; STF H 212/00 del 4 febbraio 2002; STF H 220/00 del 29 gennaio 2002; STF U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in
RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STF H 304/99 del 22 dicembre 2000; STF I 623/98 del
26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014
dell’8 settembre 2015).
nel merito
2.2. In concreto, litigiosa è la
questione di sapere se l’CO 1 era legittimata a negare il proprio obbligo a
prestazioni in relazione alla patologia cardiaca di cui è affetto il
ricorrente, oppure no.
2.3. Presupposto essenziale per
l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è
l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue
conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo presupposto è da
considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento
infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si
sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia
stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che
l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un
danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che
l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È questione di fatto lo stabilire
se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità
naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo
il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo
l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito
dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT
II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF
125 V 195; STF del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STF del 29 gennaio
2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STF del 28 novembre 2000 nella
causa P. S., H 407/99; STF del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00; STF
del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STF 6 aprile 1994
nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986
p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF
115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF
111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in
der Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen
(BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit
suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si
attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi
idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF
118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).
Ne discende che ove l'esistenza
di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere
reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio
assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1,
DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
L'assicuratore contro gli
infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele
dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle
prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:
- quando lo stato di
salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima
dell'infortunio (status quo ante);
- quando
lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione
ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status
quo sine)
(cfr. RAMI 1992 U 142, p. 75 s.
consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U.
Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der
Sozialversicherung, in: Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).
Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di
causalità con l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di
verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo
soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del
danno alla salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità
naturale che fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere
causale dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della
verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non
giochi più un effetto causale non è sufficiente.
Trattandosi della soppressione
del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato,
ma all'assicuratore (cfr. STF 8C_446/2024 del 25 luglio 2025 consid. 4.2.1 e
riferimenti ivi menzionati).
2.4. Il diritto alle prestazioni
assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata
tra l’evento dannoso e il danno alla salute. In caso di danno alla salute
fisica, il nesso di causalità adeguata è generalmente ammesso, dal momento in
cui è accertata la causalità naturale (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5b/bb p.
103).
2.5. Nel caso di specie, dalla decisione
su opposizione impugnata si evince che l’assicuratore ha negato l’esistenza di
un legame causale naturale tra l’infortunio e la problematica cardiaca, facendo
capo al parere del suo medico fiduciario.
In effetti, già con la nota del 4
settembre 2024, il dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e
traumatologia, ha sostenuto che “i disturbi cardiaci non sono in nesso causale
con l’evento del 2 maggio 2024 in quanto l’infortunio non ha causato alcun
trauma al cuore e non ha provocato la fibrillazione atriale tachicardica
temporanea intermittente comparsa e diagnosticata 50 giorni dopo l’evento
infortunistico. I primi accertamenti cardiologici eseguiti durante la degenza
dal 2 al 21 maggio 2024 presso l’Ospedale __________ sono risultati nella
norma.” (doc. M47).
Unitamente all’impugnativa, il
patrocinatore dell’assicurato ha versato agli atti il parere medico-legale 14
aprile 2025 del dott. __________, specialista in medicina legale e delle
assicurazioni a __________, il quale si è così pronunciato a proposito dell’eziologia
dei noti disturbi cardiaci:
" (…) A tale
proposito, consideriamo che il grave traumatismo subito dal Periziato ha
interessato non solo il volto, ma anche altre parti del corpo; tra queste, il
torace, con una intensità tale da comportare fratture costali bilaterali e la
frattura di una vertebra toracica, per cui non è corretto escludere a priori un
risentimento cardiaco, di tipo funzionale pur se non anatomico.
Ma quello che è più significativo è il conseguente, comprensibile,
stato di ansia indotto dalle condizioni cliniche di sofferenza e che è stato
opportunamente trattato con benzodiazepine, una classe di psicofarmaci
ricompresa nell’insieme dei depressori del SNC utilizzati per il trattamento
dei disturbi d’ansia e come sedativi. Appurata, pertanto, l’esistenza di uno
stato d’ansia post-traumatico, è ragionevolmente prospettabile un ruolo
significativo nel causare l’insorgenza di fibrillazione atriale. È possibile
dunque sostenere con ragionevole certezza o con probabilità preponderante che i
disturbi cardiaci, da cui per altro il periziato non risulta essere stato
afflitto prima del sinistro, siano ascrivibili al grave evento traumatico del
2.5.2024.
La fibrillazione atriale (FA) è la forma più comune di aritmia
cardiaca e colpisce il 2-3% della popolazione mondiale. È stato dimostrato che
lo stress mentale e emotivo, così come alcune condizioni di salute mentale (ad
esempio, la depressione), hanno un impatto significativo sul cuore e si è
ipotizzato che agiscano sia come fattori di rischio indipendenti che come
fattori scatenanti nell’insorgenza della FA.
In letteratura medica sono riportati numerosi articoli che
sostengono tale evenienza. (…).
Esiste, pertanto, un nesso causale tra la cardiopatia fibrillante
ed il grave traumatismo subito.” (doc. E)
Invitato dall’amministrazione, il
dott. __________ ha criticamente commentato in questi termini la valutazione enunciata
dallo specialista privatamente consultato dall’assicurato:
" (…) il Dr.
med. __________ nella sua perizia del 14.04.2025 afferma e ipotizza un nesso
causale tra la cardiopatia fibrillante e l’evento infortunistico del
02.05.2024, attribuendo la causa allo stato d’ansia postraumatico del paziente
su stress mentale e psichico conseguente. Tuttavia, alla luce della
documentazione disponibile e della letteratura medica non si può seguire questa
argomentazione e tale ipotesi non risulta convincente né plausibile. Sebbene
sia noto che l’ansia cronica con uno stress psichico protratto possano agire
come fattori scatenanti di una fibrillazione atriale in una persona con
predisposizione a questa condizione, nel caso specifico in oggetto non è stata
documentata rilevante ansia postraumatica o postoperatoria né è emersa una
condizione di protratto stress mentale e insonnia durante i ricoveri
stazionari. Pertanto, mancano elementi a sostegno di un grave stress
psicofisico acuto o cronico idoneo a causare con una verosimiglianza
preponderante una fibrillazione tachicardica parossistica in seguito
all’infortunio del 02.05.2024. Non si può dunque applicare il principio
“propter hoc ergo post hoc” e, come fa il Dr. med. __________, concludere per
l’esistenza di un nesso causale tra l’infortunio e l’insorgenza tardiva della fibrillazione
atriale sulla base di una semplice coincidenza cronologica. Contrariamente,
dalla documentazione e dai dati anamnestici emerge che il paziente già prima
dell’evento era affetto da stress psicosociale cronico. Secondo il modello
biopsicosociale di malattia e salute, evidentemente diversi fattori
psicosociali hanno contribuito a stress psichico cronico, quali tensioni al
posto di lavoro, conflitto con il datore di lavoro, disdetta del posto di
lavoro, controversie per il pagamento del salario, difficoltà linguistiche,
assenza di una vita familiare e di una rete sociale, separazione dalla moglie e
dalla figlia e problemi con le autorità.”
Queste invece le sue conclusioni:
" (…) Alla
luce della documentazione non emergono elementi sufficienti a stabilire un
nesso di causalità almeno probabile tra l’evento infortunistico avvenuto in
data 02.05.2024 e l’insorgenza della fibrillazione atriale tachicardica
parossistica diagnosticata in data 21.06.2024.
Il paziente presenta una predisposizione allo sviluppo di
fibrillazione atriale riconducibile a diversi fattori biopsicosociali quali
l’età, la probabile ipertensione arteriosa preesistente, pregressa obesità
anamnestica, una possibile predisposizione genetica, lo stress psicosociale
cronico e lo stile di vita.
La formazione di una fibrillazione atriale parossistica risulta
ben spiegabile e probabile anche in assenza dell’infortunio del 02.05.2024 e
delle sue conseguenze.
L’infortunio del 02.05.2024 non ha provocato un grave trauma
toracico rispettivamente una contusione cardiaca adatta a causare una
fibrillazione atriale traumatica.
In base alla documentazione medica e gli esami oggettivi, l’evento
del 02.05.2024 non ha causato un grave stress psicofisico acuto al paziente con
immediata insorgenza di fibrillazione atriale, ma ha provocato un’importante
lesione traumatica alla parte sinistra della faccia con reazione fisiologica di
stress psicofisico acuto moderato e lesioni di moderata entità con fratture
composte alla costa I sinistra, al corpo vertebrale D11 e al malleolo laterale
sinistro. Tali lesioni subite non configurano un quadro di politrauma secondo
la definizione medica e non hanno posto il paziente in pericolo di morte.
La fibrillazione atriale parossistica si è manifestata ed è stata
diagnosticata per la prima volta tramite elettrocardiogramma il 21.06.2024. Il
lungo intervallo temporale intercorso tra l’infortunio e l’insorgenza della
fibrillazione atriale rende improbabile un nesso di causalità. È inoltre
importante notare che la fibrillazione atriale è comparsa in un momento senza
apparente stress psicofisico del paziente e cronologicamente distante dall’infortunio
e dall’intervento chirurgico.” (doc. V4)
Con rapporto del 17 giugno 2025,
il dott. __________ ha in primo luogo rimproverato al medico fiduciario
dell’assicuratore di non aver citato alcun articolo o lavoro a sostegno di
quanto sostenuto.
D’altro canto, lo specialista
interpellato dall’assicurato ha rilevato che una forza d’urto capace di
fratturare due coste e una vertebra, “… non può aver lasciato completamente
indenni gli organi contenuti nella cavità toracica, per cui non è corretto escludere
a priori un risentimento cardiaco, almeno di tipo funzionale pur se non
anatomico.”.
Inoltre, a proposito dei fattori
predisponenti la fibrillazione atriale elencati dal dott. __________, il dott. __________
ha osservato che l’insorgente “… non era affetto da alcuna delle patologie
citate dal Collega. Il suo stato di salute era decisamente buono, tanto da
permettergli di svolgere un’attività lavorativa di tipo manuale e con un
significativo dispendio energetico, con un orario di lavoro dalle 05:30 del
mattino fino alle 20:30/21:00, con mezzora di pausa, tutti i giorni della
settimana, feste comprese. Cosa del tutto impensabile se non fosse stato
fisicamente più o meno integro, soprattutto a livello cardiaco.”.
Infine, in merito a quanto
indicato in risposta dal patrocinatore dell’assicuratore, il dott. __________
ha precisato che l’ECG Holter del 10 maggio 2024 era stato richiesto per un
disturbo del ritmo e che, pur non evidenziando una fibrillazione atriale, aveva
comunque messo in luce delle extrasistole atriali e ventricolari, come pure una
salva di 4 complessi con una frequenza di 157 battiti al minuto, che
l’aggettivo “parossistica”, utilizzato nel rapporto di uscita della Clinica __________,
“… indica solamente che l’insorgenza è brusca e non indica assolutamente la
causa della F.A.” e, infine, che il fatto che nessuno dei medici curanti abbia
preteso trattarsi di una fibrillazione atriale di origine traumatica, non
significa che l’abbiano esclusa, “questo perché non se lo sono mai chiesto: hanno
pensato solo a rilevarla e a curarla.” (doc. I).
2.6. Per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale
l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia
giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo
amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U
281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA dell'8 luglio 2003 nella causa B., U 259/02,
consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM
1989, p. 30ss.).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000
UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la
nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle
dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante,
a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente
motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere
degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che
il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,
non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
In una sentenza 8C_216/2009 del 28
ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha precisato
che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su
rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze
dell’amministrazione, a condizione che non sussista alcun dubbio a proposito
della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo
l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei
diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli
assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei
medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra
questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le
certificazioni dei medici curanti.
Per quel che concerne il valore
probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui temi
sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che
tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato
redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione
del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR
2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U
252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).
L'elemento rilevante per decidere
circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua
designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo
contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
È, infine, utile osservare che se vi
sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la vertenza
senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su
un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia, precisato che
non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri medici e
parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come farebbe un
perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è l’opinione più
adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV n. 10 p. 35 consid. 4b).
2.7. Attentamente
vagliato l’insieme della documentazione a sua disposizione, questo
Tribunale non ritiene di poter confermare la decisione su opposizione
impugnata, mediante la quale l’CO 1 si è rifiutata di assumere l’affezione
cardiaca che presenta RI 1 – una fibrillazione atriale, ovvero un ritmo
atriale rapido e irregolarmente irregolare, i cui sintomi comprendono
palpitazioni e talvolta astenia, intolleranza allo sforzo, dispnea e presincope
(cfr. https://www.msdmanuals.com/it/professionale/disturbi-dell-apparato-cardiovascolare/aritmie-cardiache-specifiche/fibrillazione-atriale)
-, ritenendo che essa non costituisce una conseguenza naturale dell’evento del
maggio 2024.
Innanzitutto, il TCA ritiene di
poter seguire il dott. __________, sui cui referti si fonda essenzialmente la
decisione su opposizione in esame, laddove fa valere che la nota problematica
cardiaca non costituisce una conseguenza naturale diretta del sinistro
assicurato, nel senso che quest’ultimo non ha provocato alcun danno strutturale
al cuore (doc. V4, p. 2: “L’infortunio del 02.05.2024 non ha provocato un grave
trauma toracico rispettivamente una contusione cardiaca adatta a causare una
fibrillazione atriale traumatica.”).
Al riguardo anche il dott. __________
si è peraltro di fatto pronunciato in termini di semplice possibilità
(cfr. doc. I: “…, non è corretto escludere a priori un risentimento
cardiaco, almeno di tipo funzionale pur se non anatomico.” [il corsivo è del
redattore], per poi sostenere che le turbe cardiache sarebbero state causate da
una condizione psichica ansioso-depressiva, imputabile a sua volta al
grave traumatismo subito), ciò che non basta dal profilo probatorio (cfr. supra,
consid. 2.3.).
D’altro canto, premesso che, non essendo la decisione impugnata fondata su una
perizia esterna (cfr. supra, consid. 2.5.), può trovare applicazione la giurisprudenza
di cui alla DTF 135 V 465, secondo la quale dei lievi dubbi circa
l’affidabilità di un rapporto medico bastano per potersene discostare (cfr. supra, consid. 2.6.), secondo
questo Tribunale, ai medesimi referti del dott. __________ non può essere
riconosciuto un valore probatorio sufficiente per concludere, con la necessaria
tranquillità, che l’infortunio del maggio 2024 non abbia giocato alcun ruolo causale,
nemmeno indiretto (e parziale), per rapporto alla patologia cardiaca qui
in discussione.
A titolo generale, va innanzitutto rilevato che, in quanto
specialista in chirurgia ortopedica e traumatologia, il dott. __________ non risulta
particolarmente qualificato a pronunciarsi nella materia che qui interessa di
competenza del cardiologo o, tutt’al più, del medico internista.
D’altro canto, questa Corte può
fare propria la constatazione del dott. __________ secondo la quale il fiduciario
dell’CO 1 ha omesso d’indicare le fonti a supporto delle proprie conclusioni.
Ad esempio, egli ha dichiarato che la fibrillazione atriale insorge
generalmente subito dopo il trauma, al più tardi entro le prime 48-72 ore (cfr.
doc. V4, p. 2), sostenendo che tale circostanza emergerebbe dalla letteratura
medica e dalla giurisprudenza (cfr. doc. V4, p. 2: “Secondo la letteratura
medica e la giurisprudenza, la fibrillazione atriale insorge (…).”), senza
appunto specificarne gli estremi (inserendo nel motore di ricerca del TF le
parole chiave “fibrillazione atriale”, “Vorhofflimmern”, rispettivamente “fibrillation
atriale”, e limitando il campo di ricerca all’assicurazione contro gli
infortuni, non risulta comunque alcuna corrispondenza utile).
A prescindere da quanto precede, va
osservato che tanto il medico consulente dell’assicuratore convenuto (cfr. doc.
V4, p. 2: “Tra i fattori scatenanti di una fibrillazione atriale tachicardica
acuta rientrano in considerazione (…) un grave stress psicofisico acuto su
politrauma.”) quanto il dott. _________ (cfr. doc. E: “È stato dimostrato che
lo stress mentale e emotivo, così come alcune condizioni di salute mentale (ad
esempio, la depressione), hanno un impatto significativo sul cuore e si è
ipotizzato che agiscano sia come fattori di rischio indipendenti che come
fattori scatenanti nell’insorgenza della FA.”), riconoscono che lo stress possa
contribuire a scatenare una fibrillazione atriale.
Ciò trova del resto conferma in
alcuni articoli reperibili sul web (cfr., ad esempio, quello del Prof. dr. med.
Th. Meinertz, intitolato “Stress kann Vorhofflimmern auslösen”,
consultabile sul sito https://herzstiftung.de oppure quello della dr. med. V.
Pavlicek, intitolato “Psychosoziale Faktoren bei Patienten mit
Vorhofflimmern vor geplanter Pulmonarvenenisolation”, pubblicato sul sito
della Società tedesca di cardiologia [DGK]).
In secondo luogo, nel suo
apprezzamento del 26 maggio 2025, il fiduciario ha individuato una serie di
fattori biopsicosociali che, a suo dire, avrebbero predisposto l’assicurato
allo sviluppo di una fibrillazione atriale, patologia che si sarebbe dunque manifestata
anche senza l’evento infortunistico in discussione, quali l’età, la probabile
ipertensione arteriosa preesistente, la pregressa obesità anamnestica, una
possibile predisposizione genetica, lo stress psicosociale cronico (tensioni sul
lavoro, conflitto con il datore di lavoro, disdetta del posto di lavoro,
controversie per il pagamento del salario, difficoltà linguistiche, assenza di
una vita familiare e di una rete sociale, separazione dalla moglie e dalla
figlia), problemi con le autorità e lo stile di vita (cfr. doc. V4).
Ora, dalla documentazione a
disposizione non risulta ad esempio che il ricorrente soffrisse d’ipertensione
arteriosa e/o di obesità antecedentemente al sinistro oppure che egli presenti una
particolare predisposizione genetica a sviluppare una fibrillazione atriale.
Non emerge nemmeno che vi fossero
preesistenze psichiche.
Per quanto riguarda l’età, dal
sito msdmanuals.com citato in precedenza si evince che la
prevalenza aumenta con l'età: < 1% a 50 anni, 1-4% a 65 anni e 6-15% a 80
anni. Al momento dell’infortunio, l’assicurato aveva 52 anni.
Pertanto, da questo punto di vista, il rischio di ammalarsi era ancora
relativamente basso.
A proposito dello stile di vita,
dagli atti si evince che l’insorgente ha per lo più svolto attività lavorative fisicamente
pesanti. Non risulta invece che egli fosse dedito al consumo di alcool o droghe
e nemmeno che abusasse di prodotti contenenti nicotina.
Infine, con riferimento
all’affermazione del dott. __________ secondo cui “la fibrillazione atriale è
comparsa in un momento senza apparente stress psicofisico del paziente”, è
utile segnalare che dal rapporto 13 giugno 2024 della Clinica __________ emerge
che già a quel momento il ricorrente lamentava una “importante labilità
emotiva, che necessita presa in carico psicologica” (doc. M29, p. 2).
In base al referto relativo alla
valutazione psichiatrica del 25 giugno 2024, il quadro presentato
dall’assicurato era stato interpretato quale “reazione acuta da stress
con espressione maniforme” (doc. M34 – il corsivo è del redattore).
Nella certificazione 26 febbraio
2024 della dott.ssa __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, è
stata posta la diagnosi di “disturbo post traumatico da stress (ICD10: F43.1)
insorto in seguito ad un grave incidente sul lavoro” (doc. M70).
Alla
luce di quanto precede, secondo questo Tribunale, sussistono elementi
suscettibili di generare dei dubbi, perlomeno lievi, circa l’affidabilità dei
referti sui quali l’istituto assicuratore convenuto ha fondato la decisione
impugnata. Il TCA ritiene
dunque che la presente vertenza non possa essere decisa senza preliminarmente
procedere a un complemento d’istruttoria, di natura medica.
2.8. In una sentenza di principio
9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, il Tribunale
federale ha preso posizione sulle critiche rivolte alla giurisprudenza federale
relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico
(SAM; art. 72bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla
Costituzione. In quella pronunzia, l’Alta Corte ha pure precisato in quali casi
il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in
quali altri può rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento
istruttorio.
Il
TF ha, al riguardo, sviluppato le seguenti considerazioni:
"
4.4.1.1 Ist das Gutachten einer
versicherungsinternen oder -externen Stelle nicht schlüssig und kann die offene
Tatfrage nicht anhand anderer Beweismittel geklärt werden, so stellt sich das
Problem, inwieweit die mit der Streitsache befasste Beschwerdeinstanz noch die
Wahl haben soll zwischen einer Rückweisung der Sache an die Verwaltung, damit
diese eine neue oder ergänzende Expertise veranlasse, und der Einholung eines
Gerichtsgutachtens. Das Bundesgericht hat dazu jüngst festgehalten, die den
kantonalen Gerichten zufallende Kompetenz zur vollen Tatsachenprüfung (Art. 61
lit. c ATSG) sei nötigenfalls durch Einholung gerichtlicher Expertisen
auszuschöpfen (BGE 136 V 376 E. 4.2.3 S. 381). Dies schliesst ein, dass die
erstinstanzlichen Gerichte diese Befugnis nicht ohne Not durch Rückweisung an die
Verwaltung delegieren dürfen.
4.4.1.2 Die Vorteile von Gerichtsgutachten (anstelle
einer Rückweisung an die IV-Stelle) liegen in der Straffung des
Gesamtverfahrens und in einer beschleunigten Rechtsgewährung. Die direkte
Durchführung der Beweismassnahme durch die Beschwerdeinstanz mindert das Risiko
von - für die öffentliche Hand und die versicherte Person - unzumutbaren
multiplen Begutachtungen. Zwar gilt die Sozialversicherungsverwaltung mit Blick
auf die differenzierten Aufgaben und die dementsprechend unterschiedliche
funktionelle und instrumentelle Ausstattung der Behörden in der
Instanzenabfolge im Vergleich mit der Justiz als regelmässig besser geeignet,
Entscheidungsgrundlagen zu vervollständigen (BGE 131 V 407 E. 2.1.1 S. 411). In
der hier massgebenden Verfahrenssituation schlägt diese Rechtfertigung für eine
Rückweisung indessen nicht durch.
4.4.1.3 Die Einschränkung der Befugnis der
Sozialversicherungsgerichte, eine Streitsache zur neuen Begutachtung an die
Verwaltung zurückzuweisen, verhält sich komplementär zu den (gemäss geänderter
Rechtsprechung) bestehenden partizipativen Rechten der versicherten Person im
Zusammenhang mit der Anordnung eines Administrativgutachtens (Art. 44 ATSG;
vgl. oben E. 3.4). Letztere tragen zur prospektiven Chancengleichheit bei,
derweil das Gebot, im Falle einer Beanstandung des Administrativgutachtens eine
Gerichtsexpertise einzuholen, die Waffengleichheit im Prozess gewährleistet, wo
dies nach der konkreten Beweislage angezeigt ist. Insoweit ist die ständige
Rechtsprechung, wonach das (kantonale) Gericht prinzipiell die freie Wahl hat,
bei festgestellter Abklärungsbedürftigkeit die Sache an den Versicherungsträger
zurückzuweisen oder aber selber zur Herstellung der Spruchreife zu schreiten
(vgl. statt vieler ARV 1997 Nr. 18 S. 85 E. 5d mit Hinweisen, C 85/95; Urteil
vom 11. April 2000 E. 3b, H 355/99), zu ändern.
4.4.1.4 Freilich ist es weder unter praktischen noch
rechtlichen Gesichtspunkten - und nicht einmal aus Sicht des Anliegens, die
Einwirkungsmöglichkeiten auf die Erhebung des medizinischen Sachverhalts fair
zu verteilen - angebracht, in jedem Beschwerdefall auf der Grundlage eines
Gerichtsgutachtens zu urteilen. Insbesondere ist der Umstand, dass die MEDAS
von der Invalidenversicherung finanziert werden, kein genügendes Motiv dafür.
Doch drängt sich auf, dass die Beschwerdeinstanz im Regelfall ein
Gerichtsgutachten einholt, wenn sie einen (im Verwaltungsverfahren anderweitig
erhobenen) medizinischen Sachverhalt überhaupt für gutachtlich
abklärungsbedürftig hält oder wenn eine Administrativexpertise in einem
rechtserheblichen Punkt nicht beweiskräftig ist (vgl. die Kritik an der
bisherigen Rückweisungspraxis bei Niederberger, a.a.O., S. 144 ff.). Die
betreffende Beweiserhebung erfolgt alsdann vor der - anschliessend
reformatorisch entscheidenden - Beschwerdeinstanz selber statt über eine
Rückweisung an die Verwaltung. Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt
hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher
vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen
Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache
zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung
von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist (siehe beispielsweise das
Urteil 9C_646/2010 vom 23. Februar
2011 E. 4; vgl. auch SVR 2010 IV Nr. 49 S. 151 E. 3.5, 9C_85/2009).” (DTF 137 V 263-265)
In
una sentenza 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 consid. 5.2 – dunque successiva a
quella pubblicata in DTF 137 V 210 -, emanata in materia di assicurazione
contro gli infortuni, il Tribunale federale ha ribadito i principi sviluppati
nella DTF 135 V 465, in particolare che, in presenza di dubbi circa
l’affidabilità di rapporti allestiti da medici di fiducia, il giudice
(cantonale) è libero di scegliere se ordinare direttamente una perizia
giudiziaria oppure rinviare gli atti all’amministrazione affinché disponga essa
stessa una perizia seguendo la procedura di cui all’art. 44 LPGA:
"
Um solche Zweifel auszuräumen, wird
das Gericht entweder ein Gerichtsgutachten anzuordnen oder die Sache an den
Versicherungsträger zurückzuweisen haben, damit dieser im Verfahren nach Art.
44 ATSG eine Begutachtung veranlasst (BGE 135 V 465 E. 4.6 S. 471).”
In
una sentenza 8C_412/2019 del 9 luglio 2020 consid. 5.4, la Corte federale ha
rinviato la causa all’assicuratore LAINF (e non al tribunale cantonale che
aveva respinto il ricorso della persona assicurata) affinché disponesse
l’esecuzione di una perizia ai sensi dell’art. 44 LPGA, precisando che laddove
esistano dubbi circa l’attendibilità e la pertinenza della valutazione del
medico fiduciario, spetta in primo luogo all’assicuratore contro gli infortuni
procedere a ulteriori atti istruttori per determinare d’ufficio i fatti determinanti
e, se del caso, assumere le prove necessarie prima di emanare la decisione
(art. 43 LPGA):
"
Lorsqu’il existe des
doutes sur la fiabilité et la pertinence de l’appréciation du médecin-conseil,
il appartient en premier lieu à l’assureur-accidents de procéder à des
instructions complémentaires pour établir d’office l’ensemble des faits
déterminants et, le cas échéant, d’administrer les preuves nécessaires avant de
rendre sa décision (art. 43 al. 1 LPGA; ATF 132 V 368 consid. 5 p. 374; arrêt 8C_401/209 du 9 juin 2020 consid.
5.3.3. et ses références).”
(si
veda pure la STF 8C_697/2019, 8C_698/2019 del 9 novembre 2020 consid. 4.1).
Inoltre,
con la pronunzia 8C_445/2021 del 14 gennaio 2022 consid. 4.4, pubblicata in SVR
10/2022 UV n. 34 p. 137 ss., l’Alta Corte ha stabilito che, laddove un
tribunale cantonale determini il diritto alle prestazioni facendo capo a un
rapporto del medico curante prodotto nel quadro della procedura di opposizione,
sebbene ci si trovi in presenza di un caso di applicazione della DTF 135 V 465
che richiede l’intervento di un perito esterno, la causa deve essere rinviata
all’amministrazione, e non ai giudici di prime cure, affinché proceda a un
complemento istruttorio. È in effetti in primo luogo compito
dell’amministrazione disporre degli atti istruttori complementari volti ad
accertare d’ufficio tutti i fatti pertinenti e, se del caso, raccogliere le
prove necessarie prima di rendere la propria decisione (questo principio è
stato confermato ancora con le sentenze 8C_274/2021 del 31 marzo 2023 consid.
9.3.3; 8C_523/2022 del 23 febbraio 2023 consid. 5.4 e riferimenti; 8C_731/2021
succitata consid. 4.6; cfr. pure la STCA 35.2023.12 del 24 aprile 2023, consid.
2.9 e la STCA 35.2024.12 del 10 giugno 2024, consid. 2.6).
Infine,
con pronunzia 8C_447/2023 del 18 aprile 2024 consid. 5.3, l’Alta Corte ha
stabilito che:
"
Aufgrund der widersprüchlichen
Berichte der RAD-Ärzte untereinander einerseits und im Vergleich zu den
erwähnten Berichten des Spital F.________ andererseits bestanden mithin
zumindest geringe Zweifel an der Zuverlässigkeit und Schlüssigkeit der
Einschätzung durch die beiden Ärzte des RAD, auf welche sich die Vorinstanz
abstützte. Anstatt weitere Abklärungen zu tätigen, stellte das kantonale
Gericht eigene medizinische Überlegungen an und schloss auf eine abgestufte
Arbeitsfähigkeit ab Oktober 2017. Dies liegt jedoch nicht mehr im Rahmen einer
zulässigen freien Beweiswürdigung (Art. 61 lit. c ATSG), ist es doch nicht
Aufgabe des Gerichts, fachfremde Schlussfolgerungen zu ziehen (vgl. Urteile
8C_122/2023 vom 26. Februar 2024 E. 5.3; 8C_586/2022 vom 26. April 2023 E.
5.2.2; 8C_225/2021 vom 10. Juni 2021 E. 5.3+5.5). Vielmehr hätte die Vorinstanz
die dargelegten Unstimmigkeiten und Widersprüche näher abklären müssen. Indem
sie dies unterliess, stellte sie den Sachverhalt nicht rechtsgenüglich fest,
was die Beweiswürdigungsregeln sowie den Untersuchungsgrundsatz, mithin
Bundesrecht, verletzt.”
(cfr.
pure la STCA 35.2024.26 del 30 settembre 2023 consid. 2.13.; 35.2024.73 del 27
gennaio 2025 consid. 2.5.5.).
Nella
presente fattispecie, il TCA ritiene che siano soddisfatti i presupposti per un
rinvio degli atti all’istituto convenuto (cfr. STF 8C_59/2011 del 10 agosto
2011 e DTF 135 V 465), già per il fatto che esso ha fondato la decisione
impugnata sul solo parere del proprio consulente medico.
Per
le ragioni già esposte al considerando 2.7., si giustifica pertanto
l’annullamento della decisione su opposizione impugnata e il rinvio degli atti
all’assicuratore resistente affinché disponga un approfondimento peritale
esterno (art. 44 LPGA), volto a chiarire,
tenendo conto di tutti i fattori medicalmente determinanti (cfr. STF
8C_445/2021 succitata), se i disturbi cardiaci denunciati
dall’assicurato costituiscono una conseguenza naturale dell’infortunio del 2
maggio 2024.
In seguito, facendo
capo alle risultanze dell’accertamento esperito, l’amministrazione si
pronuncerà di nuovo in merito al diritto a prestazioni dal profilo temporale e materiale.
2.9. Visto
l’esito del ricorso (il rinvio con esito aperto equivale a piena vittoria,
cfr., da ultimo, STF 8C_859/2018 del 26 novembre 2018 consid. 5 con rinvio a
DTF 137 V 210 consid. 7.1 p. 271 e riferimento), l’CO 1 verserà all’insorgente,
rappresentato da un avvocato, l’importo fr. 2'500 (IVA inclusa) a titolo
d’indennità per ripetibili.
2.10. L’art.
61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura
deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le
parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere
imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In
data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61
lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice,
rapida e, di regola pubblica.
Dalla
medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso
di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la
singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il
tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento
temerario o sconsiderato.
Trattandosi
di una controversia relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha
previsto di prelevare le spese (cfr. STCA 35.2021.9 del 20 settembre 2021
consid. 2.12; 35.2021.58 del 18 ottobre 2021 consid. 2.12).
Sul
tema, cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2
giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF
9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo
cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais
judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la
LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107); Messaggio Nr. 8480 del
Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare
presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina
Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti
al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione
della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale
delle assicurazioni) e controprogetto».
Per questi
motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso contro la decisione su opposizione dell’11 marzo 2025 è accolto
ai sensi dei considerandi.
§ La
decisione su opposizione impugnata è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati all’istituto assicuratore resistente per complemento
istruttorio e nuova decisione.
Considerandi
2.
Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L’CO 1 verserà all’assicurato,
patrocinato da un avvocato, l’importo di fr. 2'500 (IVA inclusa) a titolo
d’indennità per ripetibili.
3.
Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta
in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti