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Decisione

35.2025.27

Correttamente l'assicuratore ha rifiutato di prendere a carico l'intervento alla spalla sinistra, dichiarando estinto il proprio obbligo a prestazioni

14 luglio 2025Italiano26 min

gli accertamenti strumentali del caso (RMN in particolare). Solo il dr. __________

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

35.2025.27

CR

Lugano

14 luglio 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Cinzia Raffa Somaini, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 10 aprile 2025 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 13

marzo 2025 emanata da

CO 1

rappr. da: RA 2

in materia di assicurazione contro

gli infortuni

ritenuto in fatto

1.1. In data 26 agosto 2024 RI 1, nato

nel 1986, a quel momento operaio manutentore della __________ per conto della __________,

mentre stava tagliando l’erba su un prato in discesa è scivolato e, per non

cadere, si è aggrappato con il braccio sinistro al terreno, risentendo un

dolore alla spalla sinistra (doc. 1).

Il giorno successivo egli si è recato al Pronto Soccorso

dell’Ospedale di __________, dove i medici hanno diagnosticato una distrazione

alla muscolatura della spalla sinistra (doc. 2), escludendo, sulla base della

Rx spalla sinistra effettuata a quel momento, la presenza di fratture (doc. 4).

L’Istituto

assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto le prestazioni di legge.

1.2 Esperiti gli accertamenti

medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 5 febbraio 2025,

l’Istituto assicuratore ha chiuso il caso dal 21 febbraio 2025 e ha rifiutato

di prendere a carico l'intervento alla spalla sinistra prospettato l'8 gennaio

2025 dal dr. __________, ritenendo che i disturbi ancora presentati

dall’assicurato alla spalla sinistra non siano (più) dovuti all’infortunio.

A seguito dell’opposizione

interposta dall’assicurato (cfr. doc. 71), in data 13 marzo 2025,

l’amministrazione ha integralmente confermato il contenuto della sua prima

decisione (cfr. doc. 76).

L'assicurato è stato operato in

Italia il 26 marzo 2025.

1.3. Con

tempestivo ricorso dell’11 aprile 2025, RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1, ha

chiesto che l’assicuratore convenuto sia tenuto a riconoscere il nesso di

causalità tra l’infortunio e il trauma diagnosticatogli, con conseguente

corresponsione delle prestazioni di diritto fino all’effettiva guarigione e

completa stabilizzazione anche a seguito dell’intervento chirurgico di

artroscopia alla spalla sinistra.

Sostanzialmente la

rappresentante legale ha criticato la valutazione con la quale il PD dr. __________

è giunto alla conclusione che le lesioni constatate siano riconducibili

all’esecuzione di lavori ripetitivi sopra la testa, dato che “a seguito

dell’infortunio subito, come possiamo leggere nei referti medici, indossava

addirittura una tasca reggibraccio, come poteva svolgere lavori pesanti o

ripetitivi tali da causargli la lesione diagnosticatagli, ci chiediamo?”.

L’avv. RA 1 ha evidenziato come

Fatti

i medici che hanno avuto in cura l’assicurato non si siano tempestivamente resi

conto della gravità del trauma subito dall’interessato, omettendo di svolgere

gli accertamenti strumentali del caso (RMN in particolare). Solo il dr. __________

ha, infine, posto la diagnosi corretta, a dimostrazione dell’esistenza di un

nesso causale tra infortunio e i disturbi continui risentiti dall’interessato,

i quali non potevano certo migliorare con la fisioterapia “non trattandosi di

una semplice distrazione della muscolatura della spalla sinistra, come

inizialmente diagnosticato” (doc. I).

1.4. Con

la risposta di causa, cui ha allegato una presa di posizione da parte del

proprio medico fiduciario (cfr. doc. III/1), l’CO 1 ha postulato la reiezione

del ricorso e la conferma integrale della decisione su opposizione impugnata

(doc. III).

1.5. In

data 23 maggio 2025 la legale dell’insorgente ha ribadito che il parere del PD dr.

__________ appare lacunoso, contraddittorio e non affronta adeguatamente la

contestazione sollevata circa l’impossibilità che la lesione fosse

riconducibile ad attività lavorative ripetitive sopra la testa, come da lui

ipotizzato, ma escluso in modo assoluto dall’aver dovuto indossare, per lungo

tempo dopo l’evento infortunistico, un tutore reggibraccio (doc. V).

Tale scritto è stato trasmesso

all’amministrazione (cfr. doc. VI), per conoscenza.

considerato in diritto

in

ordine

2.1. Preliminarmente, richiamata la STF

8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2 (relativa a un caso in cui l’incarto

era stato affidato dall’assicuratore a un legale esterno all’istituto

per le fasi della procedura giudiziaria; sul tema, si veda pure la STF

8C_561/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 1), questa Corte rileva che decide la

presente vertenza nella sua composizione ordinaria (pubblicata su FUCT N. 94

del 16 maggio 2024) poiché, come dichiarato dall’CO 1 in una comunicazione

dell’8 giugno 2020 al TCA, l’incarto sub judice è stato trattato dalla

funzionaria che figura nell’intestazione degli allegati prodotti (in concreto,

dall’avv. RA 2), senza che la giurista di lingua italiana figlia del Giudice

Ivano Ranzanici se ne sia in alcun modo occupata (cfr. STF 8C_668/2021 del 18

febbraio 2022 consid. 2.1).

nel

merito

2.2. In concreto, è litigiosa la

questione di sapere se l’amministrazione era legittimata a dichiarare estinto

dal 21 febbraio 2025 il proprio obbligo a prestazioni dipendente dall’evento

infortunistico del 26 agosto 2024, rifiutando di prendere a carico l’intervento

alla spalla sinistra del 25 marzo 2025, oppure no.

2.3. Giusta

l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi

d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione

dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare

(cfr. art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità

giornaliera.

Il

diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio.

Esso si estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con

l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.

Il

diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi

un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato (art. 19 cpv. 1 seconda

frase LAINF), un miglioramento insignificante non basta. Non vi è un sensibile

miglioramento delle condizioni di salute, se la misura terapeutica in questione

è in grado soltanto di alleviare momentaneamente dei dolori causati da uno

stato altrimenti stazionario. Né la possibilità remota di un risultato positivo

dato dalla prosecuzione di un trattamento medico né un beneficio terapeutico

minore prevedibile da nuovi provvedimenti – quali una cura termale – danno

diritto a una sua attuazione (STF 8C_142/2017 del 7 settembre 2017 consid. 4).

Non è parimenti sufficiente che la persona assicurata possa ancora

eventualmente beneficiare di un trattamento fisioterapeutico (STF 8C_604/2021

del 25 gennaio 2022 consid. 9.2; 8C_736/2017 del 20 agosto 2018 consid. 4.1).

La

questione deve essere valutata in prospettiva (cfr. STF 8C_344/2021 del 7

dicembre 2021 consid. 7.2).

L’Alta

Corte ha inoltre precisato che la questione del “sensibile miglioramento” di

cui all’art. 19 cpv. 1 LAINF va valutata segnatamente in funzione dell’entità

del previsto aumento oppure del ripristino della capacità lavorativa, nella

misura in cui quest’ultima è pregiudicata dalle sequele infortunistiche (DTF

134 V 109 consid. 4.3; STF 8C_44/2021 del 5 marzo 2021 consid. 5.2; 8C_301/2021

del 23 giugno 2021 consid. 3.2).

Se

un miglioramento non è più possibile, la cura termina e l’assicurato può

pretendere una rendita d’invalidità (sempre che presenti un’incapacità di

guadagno del 10% almeno).

Una

volta terminata la cura medica, delle misure terapeutiche possono essere

assunte soltanto alle condizioni di cui all’art. 21 LAINF e soltanto se

l’assicurato è stato posto al beneficio di una rendita. Se ciò non è il caso,

spetta all’assicurazione contro le malattie prendere a proprio carico il

trattamento (cfr. STF 8C_50/2018 del 20 luglio

2018 e riferimenti ivi menzionati).

2.4. Il

diritto alle prestazioni risultante da un infortunio assicurato presuppone in

ogni caso l’esistenza di un nesso di causalità naturale tra l’evento

dannoso e il danno alla salute. Questa condizione è adempiuta qualora si possa

ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si

sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non

occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno

alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri

fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica

dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una conditio sine qua

non del danno. È questione di fatto lo stabilire se tra evento

infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su

detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio

della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura

possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle

prove in materia di assicurazioni sociali (DTF 129 V 177 consid. 3. p. 181, 402

consid. 4.3 p. 406).

Se

un infortunio ha semplicemente scatenato un processo che sarebbe comunque

insorto anche senza questo evento, il nesso di causalità naturale tra i

disturbi accusati dall’assicurato e l’infortunio deve essere negato se lo stato

morboso preesistente è ritornato ad essere quello che era prima dell’infortunio

(status quo ante) oppure se ha raggiunto lo stadio che sarebbe prima o

poi subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine) (RAMI 1992 U

142 p. 75 consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches

Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von

Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici

svizzeri 71/1990, p. 1093).

2.5. Il

diritto alle prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso

di causalità adeguata tra l’evento dannoso e il danno alla salute. In caso

di danno alla salute fisica, il nesso di causalità adeguata è generalmente

ammesso, dal momento in cui è accertata la causalità naturale (cfr. DTF 127 V 102

consid. 5b/bb p. 103).

2.6. Nella concreta evenienza, dalla decisione su opposizione impugnata

risulta che, tenuto conto dei disturbi residuali alla spalla sinistra,

l’assicuratore LAINF resistente ha negato dal 21 febbraio 2025 il diritto ad ulteriori prestazioni, facendo capo al parere del

proprio medico fiduciario.

In effetti, con valutazione del 22 gennaio 2025,

il PD dr. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia

dell’apparato locomotore, si è così espresso:

" 1. L'infortunio

ha causato con probabilità preponderante ulteriori lesioni strutturali

oggettivabili?

Se sì, quali?

1.1. In particolare, la lesione che sarà operata è da ricondurre

con probabilità preponderante all'infortunio?

In caso negativo si prega di motivare.

Si tratta di un infortunio del 27.08.2024.

Secondo gli atti è documentato un trauma distorsivo della spalla

sinistra.

L'assicurato si è rivolto al Pronto Soccorso in Italia il

27.08.2024. Nel rispettivo referto viene descritta una limitazione funzionale

alla mobilizzazione attiva e passiva della spalla e dolore alla prosupinazione.

Non vi sono documentati eventuali lussazioni, instabilità o sublussazioni.

Nella radiografia della stessa data della spalla sinistra, non

sono riportate fratture e i rapporti articolari sono descritti come conservati.

Considerandi

II 13.09.2024 è stata effettuata una visita

ortopedica-traumatologica in Italia. Nell'obiettività vengono descritte:

un’articolarità sovrapponibile alla controlaterale, non deficit di forza in

rotazione esterna e rotazione interna, segni di impingement positivi.

Nelle conclusioni vengono descritti esiti di trauma distorsivo

della spalla sinistra.

Viene proposto un trattamento conservativo.

Il 10.09.2024 è stata effettuata un’ecografia della spalla sinistra

e viene descritta una borsite sottoacromiale, un’irregolarità del profilo osseo

corticale della testa omerale sul versante postero-superiore

come per postumi di Hill-Sachs. Vengono anche descritte micro-calcificazioni

dei tendini di cuffia dei rotatori.

II 04.11.2024 l'assicurato è stato visto da un fisiatra a __________,

in Italia. La spalla sinistra è descritta come normo-atteggiata. Spalla mobile

passivamente, non instabilità articolare. Apprehension test negativi.

Il 10.12.2024 è stata effettuata un'artro-risonanza magnetica

della spalla sinistra, con conclusioni di un'estesa lesione del cercine

circonferenziale associato a SLAP di tipo 3, esiti di lesione Bankart osteocartilaginea

con lesione del labbro condropatia gleno-omerale ed edema della glena. Viene

anche confermata la lesione di Hill-Sachs in assenza di edema osseo.

Il 20.11.2024 e il 10.01.2025 l'assicurato è visitato dal Dott. __________,

Spec. FMH Chirurgia Ortopedica e Traumatologia. Viene posta l'indicazione per

un intervento di artroscopia per la riparazione della glenoide. Il Dott. __________

conclude che il paziente sia affetto da esiti di Iussazione

traumatica spalla sinistra con lesione di Bankart.

Si tratta ora di decidere se le lesioni descritte sono, con

probabilità preponderante, da ricondurre all’evento del 27.08.2024.

In questo caso è specialmente importante guardare i primi referti

medici.

Nel primo referto del Pronto Soccorso è confermata una spalla

dolorosa, ma non viene descritta alcuna lussazione, sublussazione o

instabilità.

Mi riferisco specialmente alle visite ortopedica e fisiatrica

sopracitate. Specialmente nella visita fisiatrica è descritta un'articolazione

stabile, senza segni di una lussazione o di una sublussazione.

Quindi la lesione di Hill-Sachs, siccome (recte: così come, n.d.r.)

quella descritta di Bankart, non può essere con probabilità preponderante

ricondotta all’evento infortunistico.

La lesione del cercine della glena, come indicato nella artro-RM

della spalla sinistra, è descritta come lesione di SLAP 3. Concordo con il

referto dopo aver personalmente visionato la risonanza magnetica.

Una lesione SLAP può anche essere causata da lavori ripetitivi

sopra la testa, come effettua l'assicurato in qualità di aiuto-meccanico.

Non vi sono descritti segni di una lussazione acuta, è presente un

edema della glenoide. Una instabilità marcata cronica non è clinicamente

descritta negli atti.

Quindi come riassunto degli atti può solo essere con una certa

possibilità, ma non con probabilità preponderante, dedotto un nesso causale dall’evento

distrattivo della spalla e la lesione SLAP presente

e pianificata da operare dal Dott. __________. Mi permetto di

annotare che il Dott. __________ scrive come diagnosi nella sua ultima lettera

come indicazione per l'intervento, che l'assicurato è affetto da esiti di

lussazione traumatica della spalla sinistra con lesione di Bankart.

Questo chiaramente non può essere concluso dagli atti presentati,

quindi non può essere sostenuta da parte della medicina assicurativa l'ipotesi

del Dott. __________.

Dunque l'intervento pianificato non è, con probabilità

preponderante, in nesso causale infortunistico con l'evento descritto.

In caso di risposta negativa alla domanda 1.1.:

2.

La lesione causata dall'evento è guarita? Se sì, possiamo

confermare una capacità lavorativa al 100% quale operaio di manutenzione? Per

favore motivare.

- In caso negativo esprimersi in merito alla prognosi e al

procedere terapeutico.

Si tratta di un trauma distorsivo della spalla sinistra senza

lesioni con probabilità preponderante attribuibili all'infortunio.

Questo dovrebbe essere guarito dopo un trattamento di tre mesi

circa.” (Doc. 57)

L’assicurato ha contestato la valutazione del PD dr. __________, a

suo parere contraddetta dal dr. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e

traumatologia. Quest’ultimo, con referto del 12 febbraio 2025, è giunto alla

conclusione che l’assicurato sia affetto da “esiti di lussazione traumatica

della spalla sinistra con lesione di Bankart”, prescrivendo un intervento di

artroscopia per riparazione della glena, in programma il 25 marzo 2025 (doc. 72).

Dalla lettera di dimissione dall’Unità operativa di ortopedia del

Policlinico di __________ del 26 marzo 2025 risulta che l’assicurato,

effettivamente, in data 25 marzo 2025 è stato sottoposto ad intervento di

artroscopia spalla sinistra, nel corso del quale “la procedura ha evidenziato

una lesione del cercine e del labbro anteriore tipo SLAP III e lesione ossea

della glena e lesione parziale del tendine sottospinoso” (doc. A3).

Con apprezzamento medico del 23 aprile 2025, allegato alla

risposta di causa, il dr. __________, chiamato ad esprimersi nuovamente sul

caso, ha rilevato quanto segue:

" La

Divisione Giuridica richiede un nuovo apprezzamento breve sulla base di

documenti nuovi.

Mi riferisco al mio ultimo apprezzamento medico del 22.01.2025.

Nel frattempo, sono arrivati diversi rapporti.

12.02.2025

rapporto Dott. __________, Specialista in Ortopedia e

Traumatologia, Policlinico di __________: «Motivo della visita: controllo per

dolore e deficit funzionale alla spalla sinistra valutazione

RMN per decisioni terapeutiche. Anamnesi: Meccanismo traumatico:

il 27.08.2024 durante il LAVORO caduta accidentale e sub lussazione della

spalla sinistra PRIMO EPISODIO.

II paziente riferisce nessun per precedente patologia alla spalla

SINISTRA. Nessuna malattia in corso. Nessuna allergia, non assume farmaci.

[...] La RMN HA EVIDENZIATO: Estesa lesione del

cercine circonferenziale associato a SLAP del tipo 3. Esiti di

lesione Bankart osteocartilaginea con Iesione del labbro condropatia

gleno-omerale ed edema della glena. Lesione di Hill-Sachs in assenza

di edema osseo. [...] Conclusioni: II Pz. è affetto da esiti di

lussazione traumatica spalla sinistra con lesione di Bankart. Si prescrive:

INTERVENTO DI ARTROSCOPIA PER RIPARAZIONE GLENA ED IN ACCORDO SI METTE IN NOTA

OPERATORIA presso il Policlinico di __________ per il 25.03.2025».

Negli atti troviamo anche un ricorso dell'avvocatessa RA 1 di __________.

L'avvocatessa ha allestito un riassunto degli atti. Nel decorso cita il

rapporto della risonanza magnetica (RM) con le

patologie evidenziate ben conosciute, citate nel mio apprezzamento

antecedente. Purtroppo, I'avvocatessa non prende posizione rispetto alle mie

considerazioni espresse nel mio apprezzamento antecedente, in particolare alla

probabilità preponderante del nesso causale infortunistico delle lesioni documentate.

Queste lesioni senza dubbio sono presenti ma dal punto di vista dello

specialista in

ortopedia e traumatologia, non posso confermare una lesione fresca

con probabilità preponderante in nesso causale infortunistico. Non condivido

con l'avvocatessa che le mie osservazioni sono incongruenti. Mi manca

un'argomentazione coerente del perché I’avvocatessa trovi le mie osservazioni «incongruenti».

Dal punto di vista medico, una lesione SLAP, anche estesa e di grado 3 come

documentata in questo caso, considerando tutti gli atti e il decorso è con

probabilità preponderante degenerativa.

Il fatto che l'assicurato non menzioni problemi prima dell’evento

non esclude una Iesione gradualmente sviluppata presente ma asintomatica. Le

lesioni sono sempre state confermate da me. Infatti, al contrario di quanto

scrive l'avvocatessa, ho preso in considerazione i primi rapporti medici,

sempre in correlazione al referto radiologico. L'avvocatessa scrive di un

«trauma grave» della spalla senza mettere in evidenzia nuovi documenti. Nella

notifica dell'infortunio allestita due giorni dopo l'evento viene descritto un

trauma distorsivo invece nel rapporto del PS redatto il giorno seguente I’infortunio

è descritta una caduta, con la funzionalità della spalla conservata. Questo

primo referto subito dopo l'infortunio è quello più importante, e non è

congruente con la sua descrizione di un «trauma grave».

Mi esprimo anche sulla valutazione del Dott. __________

sopraccitata, sulla lettera di dimissione e sulla mia presa di posizione

dettagliata antecedente. Ho ancora una volta visionato i rapporti della risonanza

magnetica del 10.12.2024 e le relative immagini.

II Dott. __________ purtroppo, non prende posizione rispetto alla

mia valutazione dettagliata e ripete solo il referto radiologico senza mettere

a nostra disposizione la propria valutazione.

Per un peggioramento direzionale di uno stato pregresso dovrebbero

esserci, con probabilità preponderante, lesioni in nesso causale all'evento.

Anche il Dott. __________ non prende in considerazione

i primi rapporti medici e l'assenza di segni chiari di un trauma

nella RM.

Vi è anche una lettera di dimissione della Unità operativa del

Policlinico di __________. Viene descritta un’instabilità anteriore della

spalla sinistra con lesione tipo SLAP IIL Si riferisce che la procedura ha evidenziato

una lesione del cercine e del labbro anteriore tipo SLAP III e lesione ossea

della glena e lesione parziale del tendine sottospinoso, il tutto già descritto

nella RM e quindi confermato.

Purtroppo, nel rapporto non si prende posizione e non emergono

indicazioni che si tratti di una lesione in nesso causale infortunistico.

La mia presa di posizione del 22.01.2025, anche in vista dei nuovi

documenti messi a disposizione, rimane quindi invariata.” (Doc. III/1)

2.7

Per

costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale

l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia

giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo

amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U

281, p. 282; DTF 104 V 209; STF U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in

BJM 1989, p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351 seg. (=

SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572),

la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle

dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante,

a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente

motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere

degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che

il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,

non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.

Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In una sentenza 8C_216/2009

del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha

precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria

sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze

dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il

più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali

rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi

che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU,

discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità

dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova

propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare,

anche le certificazioni dei medici curanti.

Trattandosi invece di perizie

affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura amministrativa, a

medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti, esse

godono di piena forza probatoria, a condizione che non esistano indizi concreti

che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF 8C_862/2014 del 2 aprile 2015

consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).

Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante

è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami

approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata,

che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella

presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano

motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352;

RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss.,

consid. 1c e riferimenti).

L'elemento

rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo

di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma

semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

È infine utile

osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può

evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per

cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va,

tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i

diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista

medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e

qual è l’opinione più adeguata (cfr. STF I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid.

5.

in fine; STF I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid.

4b).

2.8

Chiamato ora a pronunciarsi nel

caso di specie, attentamente vagliato l’insieme della documentazione a sua

disposizione, questo Tribunale ritiene che la valutazione espressa dal PD dr. __________,

specialista che vanta una vasta esperienza in materia di medicina

infortunistica e assicurativa, possa validamente costituire da base al giudizio

che è ora chiamato a rendere.

Il medico fiduciario ha, difatti,

in maniera articolata, dettagliata e motivata spiegato le ragioni per le quali,

a suo parere, nel caso dell’assicurato si è in presenza di “un trauma

distorsivo della spalla sinistra senza lesioni attribuibili con probabilità

preponderante all’infortunio. Questo dovrebbe essere guarito dopo un

trattamento di tre mesi circa” (doc. 57).

In particolare, il PD dr. __________ ha fondando il proprio

convincimento sull’analisi accurata degli atti, mettendo in risalto come

l’esistenza di una lussazione della spalla non sia mai stata messa in evidenza

né in occasione della visita al Pronto Soccorso il giorno

successivo a quello in cui si è verificato l’infortunio qui in discussione (quando

è stata riscontrata una “distrazione della muscolatura della spalla sinistra”,

ma non una lussazione della spalla, cfr. doc. 2), né in occasione della

visita ortopedica del 13 settembre 2024 (allorquando è stata posta

l’indicazione di “trauma distorsivo spalla sinistra”, doc. 29) e neppure al momento

della visita fisiatrica del 1° ottobre 2024 (con descrizione di

un’articolazione stabile, cfr. doc. 20).

Solo alla visita dell’8 gennaio 2025 il

dr. __________, fondandosi sugli esiti dell’artro-RMN spalla sinistra

del 10 dicembre 2024 (in cui è stata evidenziata “estesa lesione del cercine circonferenziale

associato a SLAP del tipo 3. Esiti di lesione Bankart osteocartilaginea con

lesione del labbro condropatia gleno-omerale e edema della glena. Lesione di

Hill-Sachs in assenza di edema osseo”, doc. 55), è giunto alla conclusione che

l’assicurato presenti “una lussazione traumatica della spalla sinistra con

lesione di Bankart” (cfr. doc. 50).

Alla luce di questi

elementi oggettivi, il PD dr. __________ ha negato un rapporto causale tra la

lesione di Bankart e l’evento del 26 agosto 2024, ritenendo che “come

riassunto degli atti può solo essere con una certa possibilità, ma non con

probabilità preponderante, dedotto un nesso causale dall’evento distrattivo

della spalla e la lesione SLAP presente e pianificata da operare dal Dott. __________”

(doc. 57).

Il parere del PD dr. __________

non può essere smentito dalle certificazioni del dr. __________, dato che lo

specialista curante si è limitato a ripetere che l’assicurato presenta una

lussazione traumatica della spalla sinistra con lesione di Bankart, senza

minimamente confrontarsi con la documentazione medica immediatamente successiva

all’infortunio, né con le valutazioni del PD dr. __________ (doc. 50 e 72).

Il TCA non ha motivo per

distanziarsi da queste chiare, dettagliate e ben motivate considerazioni

espresse dal medico fiduciario dell’Istituto assicuratore, non contestate, del

resto, in corso di causa, attraverso la presentazione di documentazione medico

specialistica di senso contraria.

Per un altro caso in cui è

stato negato, secondo probabilità preponderante, un legame causale tra la lesione di

Bankart lamentata da un’assicurata alla spalla destra e l’infortunio, in

mancanza di una lussazione della spalla riscontrabile all’esame clinico,

anamnestico e radiologico subito dopo l’evento traumatico, cfr. STCA

35.2012.37

del 17 dicembre 2012, confermata con STF 8C_103/2013 del 26 marzo

2013.

Anche il fatto che il dr. __________

abbia più volte attestato che “il paziente riferisce nessun per precedente

patologia alla spalla sinistra” – facendo quindi riferimento

alla regola del “post hoc

ergo

propter hoc” (dopo questo, dunque a causa di questo) - non è

decisivo

Al

riguardo, la giurisprudenza federale ha stabilito che per il solo fatto

d’essere insorto dopo l’infortunio, un disturbo alla salute non può già essere

ritenuto una sua conseguenza. Tale argomento è insostenibile dal profilo della

medicina infortunistica e inammissibile da quello probatorio (cfr. STF

8C_725/2012 del 27 marzo 2013 consid. 7.2.2: “Der Versicherte argumentiert weiter, "woher

sonst, wenn nicht vom Unfall aus dem Jahre 1993, kommen die erwähnten

Beschwerden an der linken oberen Extremität?" Die mit dieser rhetorischen

Frage angerufene Beweisregel "post hoc ergo propter hoc" (vgl. BGE 119 V 335 E. 2b/bb S. 341 f.) ist jedoch praxisgemäss unfallmedizinisch nicht

haltbar und beweisrechtlich nicht zulässig, …”; STF 8C_245/2017 dell’8 agosto

2017; STF 8C_230/2017 del 22 giugno 2017).

Non permettono di giungere ad

una conclusione diversa neppure le contestazioni sollevate dalla rappresentante

legale dell’insorgente, ritenendo incongruente e privo di senso considerare la

lesione di Bankart non correlata all’infortunio, ritenuto che dopo la caduta l’assicurato

abbia dovuto per lungo tempo indossare un tutore reggibraccio, “circostanza che

escludeva in modo assoluto la possibilità di svolgere attività pesanti” (doc.

V).

Al riguardo, questo Tribunale rileva che il PD dr. __________, nell’apprezzamento

del 23 aprile 2025 allegato alla risposta di causa, ha evidenziato come “dal

punto di vista medico, una lesione SLAP, anche estesa e di grado 3 come

documentata in questo caso, considerando tutti gli atti e il decorso, è con

probabilità preponderante degenerativa” (cfr. doc. III/1, corsivo della

redattrice).

Del

resto, per un altro caso in cui, in

presenza di una pregressa lesione del cercine glenoideo e della componente

ossea della glena (lesione di Bankart), è stata confermata l’estinzione del diritto alle prestazioni

a far tempo da un certo momento, ritenuto che, da quella data in poi, i

disturbi denunciati dall’assicurato non si sarebbero più trovati in nesso di

causalità naturale con l’evento traumatico, cfr. STCA 35.2016.106 del 10 aprile

2017.

Stante quanto precede la decisione su opposizione impugnata deve

essere confermata.

2.9

L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore

fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice,

rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di

giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che

ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in

vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente

che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è in vigore

l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie

relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola

legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale

può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o

sconsiderato.

Nella presente fattispecie,

trattandosi di una controversia concernente prestazioni LAINF, in relazione

alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese, non si

riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 35.2023.76 del 21 febbraio 2024 consid.

2.9.; STCA 35.2023.36 del 14 agosto 2023 consid. 2.9.; 35.2022.50 del 19

settembre 2022 consid. 2.5.; 35.2022.95 del 10 maggio 2023 consid. 2.14.).

Sul tema, cfr. anche STF

9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022

KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio

2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF,

8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux

des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022

p. 107); Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto

sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata

da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di

procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni

(Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese

giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e

controprogetto».

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta

invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma

del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti