35.2025.27
Correttamente l'assicuratore ha rifiutato di prendere a carico l'intervento alla spalla sinistra, dichiarando estinto il proprio obbligo a prestazioni
14 luglio 2025Italiano26 min
gli accertamenti strumentali del caso (RMN in particolare). Solo il dr. __________
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2025.27
CR
Lugano
14 luglio 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Cinzia Raffa Somaini, cancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 10 aprile 2025 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 13
marzo 2025 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro
gli infortuni
ritenuto in fatto
1.1. In data 26 agosto 2024 RI 1, nato
nel 1986, a quel momento operaio manutentore della __________ per conto della __________,
mentre stava tagliando l’erba su un prato in discesa è scivolato e, per non
cadere, si è aggrappato con il braccio sinistro al terreno, risentendo un
dolore alla spalla sinistra (doc. 1).
Il giorno successivo egli si è recato al Pronto Soccorso
dell’Ospedale di __________, dove i medici hanno diagnosticato una distrazione
alla muscolatura della spalla sinistra (doc. 2), escludendo, sulla base della
Rx spalla sinistra effettuata a quel momento, la presenza di fratture (doc. 4).
L’Istituto
assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto le prestazioni di legge.
1.2 Esperiti gli accertamenti
medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 5 febbraio 2025,
l’Istituto assicuratore ha chiuso il caso dal 21 febbraio 2025 e ha rifiutato
di prendere a carico l'intervento alla spalla sinistra prospettato l'8 gennaio
2025 dal dr. __________, ritenendo che i disturbi ancora presentati
dall’assicurato alla spalla sinistra non siano (più) dovuti all’infortunio.
A seguito dell’opposizione
interposta dall’assicurato (cfr. doc. 71), in data 13 marzo 2025,
l’amministrazione ha integralmente confermato il contenuto della sua prima
decisione (cfr. doc. 76).
L'assicurato è stato operato in
Italia il 26 marzo 2025.
1.3. Con
tempestivo ricorso dell’11 aprile 2025, RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1, ha
chiesto che l’assicuratore convenuto sia tenuto a riconoscere il nesso di
causalità tra l’infortunio e il trauma diagnosticatogli, con conseguente
corresponsione delle prestazioni di diritto fino all’effettiva guarigione e
completa stabilizzazione anche a seguito dell’intervento chirurgico di
artroscopia alla spalla sinistra.
Sostanzialmente la
rappresentante legale ha criticato la valutazione con la quale il PD dr. __________
è giunto alla conclusione che le lesioni constatate siano riconducibili
all’esecuzione di lavori ripetitivi sopra la testa, dato che “a seguito
dell’infortunio subito, come possiamo leggere nei referti medici, indossava
addirittura una tasca reggibraccio, come poteva svolgere lavori pesanti o
ripetitivi tali da causargli la lesione diagnosticatagli, ci chiediamo?”.
L’avv. RA 1 ha evidenziato come
Fatti
i medici che hanno avuto in cura l’assicurato non si siano tempestivamente resi
conto della gravità del trauma subito dall’interessato, omettendo di svolgere
gli accertamenti strumentali del caso (RMN in particolare). Solo il dr. __________
ha, infine, posto la diagnosi corretta, a dimostrazione dell’esistenza di un
nesso causale tra infortunio e i disturbi continui risentiti dall’interessato,
i quali non potevano certo migliorare con la fisioterapia “non trattandosi di
una semplice distrazione della muscolatura della spalla sinistra, come
inizialmente diagnosticato” (doc. I).
1.4. Con
la risposta di causa, cui ha allegato una presa di posizione da parte del
proprio medico fiduciario (cfr. doc. III/1), l’CO 1 ha postulato la reiezione
del ricorso e la conferma integrale della decisione su opposizione impugnata
(doc. III).
1.5. In
data 23 maggio 2025 la legale dell’insorgente ha ribadito che il parere del PD dr.
__________ appare lacunoso, contraddittorio e non affronta adeguatamente la
contestazione sollevata circa l’impossibilità che la lesione fosse
riconducibile ad attività lavorative ripetitive sopra la testa, come da lui
ipotizzato, ma escluso in modo assoluto dall’aver dovuto indossare, per lungo
tempo dopo l’evento infortunistico, un tutore reggibraccio (doc. V).
Tale scritto è stato trasmesso
all’amministrazione (cfr. doc. VI), per conoscenza.
considerato in diritto
in
ordine
2.1. Preliminarmente, richiamata la STF
8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2 (relativa a un caso in cui l’incarto
era stato affidato dall’assicuratore a un legale esterno all’istituto
per le fasi della procedura giudiziaria; sul tema, si veda pure la STF
8C_561/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 1), questa Corte rileva che decide la
presente vertenza nella sua composizione ordinaria (pubblicata su FUCT N. 94
del 16 maggio 2024) poiché, come dichiarato dall’CO 1 in una comunicazione
dell’8 giugno 2020 al TCA, l’incarto sub judice è stato trattato dalla
funzionaria che figura nell’intestazione degli allegati prodotti (in concreto,
dall’avv. RA 2), senza che la giurista di lingua italiana figlia del Giudice
Ivano Ranzanici se ne sia in alcun modo occupata (cfr. STF 8C_668/2021 del 18
febbraio 2022 consid. 2.1).
nel
merito
2.2. In concreto, è litigiosa la
questione di sapere se l’amministrazione era legittimata a dichiarare estinto
dal 21 febbraio 2025 il proprio obbligo a prestazioni dipendente dall’evento
infortunistico del 26 agosto 2024, rifiutando di prendere a carico l’intervento
alla spalla sinistra del 25 marzo 2025, oppure no.
2.3. Giusta
l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi
d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione
dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare
(cfr. art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità
giornaliera.
Il
diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio.
Esso si estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con
l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.
Il
diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi
un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato (art. 19 cpv. 1 seconda
frase LAINF), un miglioramento insignificante non basta. Non vi è un sensibile
miglioramento delle condizioni di salute, se la misura terapeutica in questione
è in grado soltanto di alleviare momentaneamente dei dolori causati da uno
stato altrimenti stazionario. Né la possibilità remota di un risultato positivo
dato dalla prosecuzione di un trattamento medico né un beneficio terapeutico
minore prevedibile da nuovi provvedimenti – quali una cura termale – danno
diritto a una sua attuazione (STF 8C_142/2017 del 7 settembre 2017 consid. 4).
Non è parimenti sufficiente che la persona assicurata possa ancora
eventualmente beneficiare di un trattamento fisioterapeutico (STF 8C_604/2021
del 25 gennaio 2022 consid. 9.2; 8C_736/2017 del 20 agosto 2018 consid. 4.1).
La
questione deve essere valutata in prospettiva (cfr. STF 8C_344/2021 del 7
dicembre 2021 consid. 7.2).
L’Alta
Corte ha inoltre precisato che la questione del “sensibile miglioramento” di
cui all’art. 19 cpv. 1 LAINF va valutata segnatamente in funzione dell’entità
del previsto aumento oppure del ripristino della capacità lavorativa, nella
misura in cui quest’ultima è pregiudicata dalle sequele infortunistiche (DTF
134 V 109 consid. 4.3; STF 8C_44/2021 del 5 marzo 2021 consid. 5.2; 8C_301/2021
del 23 giugno 2021 consid. 3.2).
Se
un miglioramento non è più possibile, la cura termina e l’assicurato può
pretendere una rendita d’invalidità (sempre che presenti un’incapacità di
guadagno del 10% almeno).
Una
volta terminata la cura medica, delle misure terapeutiche possono essere
assunte soltanto alle condizioni di cui all’art. 21 LAINF e soltanto se
l’assicurato è stato posto al beneficio di una rendita. Se ciò non è il caso,
spetta all’assicurazione contro le malattie prendere a proprio carico il
trattamento (cfr. STF 8C_50/2018 del 20 luglio
2018 e riferimenti ivi menzionati).
2.4. Il
diritto alle prestazioni risultante da un infortunio assicurato presuppone in
ogni caso l’esistenza di un nesso di causalità naturale tra l’evento
dannoso e il danno alla salute. Questa condizione è adempiuta qualora si possa
ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si
sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non
occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno
alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri
fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica
dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una conditio sine qua
non del danno. È questione di fatto lo stabilire se tra evento
infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su
detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio
della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura
possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle
prove in materia di assicurazioni sociali (DTF 129 V 177 consid. 3. p. 181, 402
consid. 4.3 p. 406).
Se
un infortunio ha semplicemente scatenato un processo che sarebbe comunque
insorto anche senza questo evento, il nesso di causalità naturale tra i
disturbi accusati dall’assicurato e l’infortunio deve essere negato se lo stato
morboso preesistente è ritornato ad essere quello che era prima dell’infortunio
(status quo ante) oppure se ha raggiunto lo stadio che sarebbe prima o
poi subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine) (RAMI 1992 U
142 p. 75 consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches
Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von
Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici
svizzeri 71/1990, p. 1093).
2.5. Il
diritto alle prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso
di causalità adeguata tra l’evento dannoso e il danno alla salute. In caso
di danno alla salute fisica, il nesso di causalità adeguata è generalmente
ammesso, dal momento in cui è accertata la causalità naturale (cfr. DTF 127 V 102
consid. 5b/bb p. 103).
2.6. Nella concreta evenienza, dalla decisione su opposizione impugnata
risulta che, tenuto conto dei disturbi residuali alla spalla sinistra,
l’assicuratore LAINF resistente ha negato dal 21 febbraio 2025 il diritto ad ulteriori prestazioni, facendo capo al parere del
proprio medico fiduciario.
In effetti, con valutazione del 22 gennaio 2025,
il PD dr. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia
dell’apparato locomotore, si è così espresso:
" 1. L'infortunio
ha causato con probabilità preponderante ulteriori lesioni strutturali
oggettivabili?
Se sì, quali?
1.1. In particolare, la lesione che sarà operata è da ricondurre
con probabilità preponderante all'infortunio?
In caso negativo si prega di motivare.
Si tratta di un infortunio del 27.08.2024.
Secondo gli atti è documentato un trauma distorsivo della spalla
sinistra.
L'assicurato si è rivolto al Pronto Soccorso in Italia il
27.08.2024. Nel rispettivo referto viene descritta una limitazione funzionale
alla mobilizzazione attiva e passiva della spalla e dolore alla prosupinazione.
Non vi sono documentati eventuali lussazioni, instabilità o sublussazioni.
Nella radiografia della stessa data della spalla sinistra, non
sono riportate fratture e i rapporti articolari sono descritti come conservati.
Considerandi
II 13.09.2024 è stata effettuata una visita
ortopedica-traumatologica in Italia. Nell'obiettività vengono descritte:
un’articolarità sovrapponibile alla controlaterale, non deficit di forza in
rotazione esterna e rotazione interna, segni di impingement positivi.
Nelle conclusioni vengono descritti esiti di trauma distorsivo
della spalla sinistra.
Viene proposto un trattamento conservativo.
Il 10.09.2024 è stata effettuata un’ecografia della spalla sinistra
e viene descritta una borsite sottoacromiale, un’irregolarità del profilo osseo
corticale della testa omerale sul versante postero-superiore
come per postumi di Hill-Sachs. Vengono anche descritte micro-calcificazioni
dei tendini di cuffia dei rotatori.
II 04.11.2024 l'assicurato è stato visto da un fisiatra a __________,
in Italia. La spalla sinistra è descritta come normo-atteggiata. Spalla mobile
passivamente, non instabilità articolare. Apprehension test negativi.
Il 10.12.2024 è stata effettuata un'artro-risonanza magnetica
della spalla sinistra, con conclusioni di un'estesa lesione del cercine
circonferenziale associato a SLAP di tipo 3, esiti di lesione Bankart osteocartilaginea
con lesione del labbro condropatia gleno-omerale ed edema della glena. Viene
anche confermata la lesione di Hill-Sachs in assenza di edema osseo.
Il 20.11.2024 e il 10.01.2025 l'assicurato è visitato dal Dott. __________,
Spec. FMH Chirurgia Ortopedica e Traumatologia. Viene posta l'indicazione per
un intervento di artroscopia per la riparazione della glenoide. Il Dott. __________
conclude che il paziente sia affetto da esiti di Iussazione
traumatica spalla sinistra con lesione di Bankart.
Si tratta ora di decidere se le lesioni descritte sono, con
probabilità preponderante, da ricondurre all’evento del 27.08.2024.
In questo caso è specialmente importante guardare i primi referti
medici.
Nel primo referto del Pronto Soccorso è confermata una spalla
dolorosa, ma non viene descritta alcuna lussazione, sublussazione o
instabilità.
Mi riferisco specialmente alle visite ortopedica e fisiatrica
sopracitate. Specialmente nella visita fisiatrica è descritta un'articolazione
stabile, senza segni di una lussazione o di una sublussazione.
Quindi la lesione di Hill-Sachs, siccome (recte: così come, n.d.r.)
quella descritta di Bankart, non può essere con probabilità preponderante
ricondotta all’evento infortunistico.
La lesione del cercine della glena, come indicato nella artro-RM
della spalla sinistra, è descritta come lesione di SLAP 3. Concordo con il
referto dopo aver personalmente visionato la risonanza magnetica.
Una lesione SLAP può anche essere causata da lavori ripetitivi
sopra la testa, come effettua l'assicurato in qualità di aiuto-meccanico.
Non vi sono descritti segni di una lussazione acuta, è presente un
edema della glenoide. Una instabilità marcata cronica non è clinicamente
descritta negli atti.
Quindi come riassunto degli atti può solo essere con una certa
possibilità, ma non con probabilità preponderante, dedotto un nesso causale dall’evento
distrattivo della spalla e la lesione SLAP presente
e pianificata da operare dal Dott. __________. Mi permetto di
annotare che il Dott. __________ scrive come diagnosi nella sua ultima lettera
come indicazione per l'intervento, che l'assicurato è affetto da esiti di
lussazione traumatica della spalla sinistra con lesione di Bankart.
Questo chiaramente non può essere concluso dagli atti presentati,
quindi non può essere sostenuta da parte della medicina assicurativa l'ipotesi
del Dott. __________.
Dunque l'intervento pianificato non è, con probabilità
preponderante, in nesso causale infortunistico con l'evento descritto.
In caso di risposta negativa alla domanda 1.1.:
2.
La lesione causata dall'evento è guarita? Se sì, possiamo
confermare una capacità lavorativa al 100% quale operaio di manutenzione? Per
favore motivare.
- In caso negativo esprimersi in merito alla prognosi e al
procedere terapeutico.
Si tratta di un trauma distorsivo della spalla sinistra senza
lesioni con probabilità preponderante attribuibili all'infortunio.
Questo dovrebbe essere guarito dopo un trattamento di tre mesi
circa.” (Doc. 57)
L’assicurato ha contestato la valutazione del PD dr. __________, a
suo parere contraddetta dal dr. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e
traumatologia. Quest’ultimo, con referto del 12 febbraio 2025, è giunto alla
conclusione che l’assicurato sia affetto da “esiti di lussazione traumatica
della spalla sinistra con lesione di Bankart”, prescrivendo un intervento di
artroscopia per riparazione della glena, in programma il 25 marzo 2025 (doc. 72).
Dalla lettera di dimissione dall’Unità operativa di ortopedia del
Policlinico di __________ del 26 marzo 2025 risulta che l’assicurato,
effettivamente, in data 25 marzo 2025 è stato sottoposto ad intervento di
artroscopia spalla sinistra, nel corso del quale “la procedura ha evidenziato
una lesione del cercine e del labbro anteriore tipo SLAP III e lesione ossea
della glena e lesione parziale del tendine sottospinoso” (doc. A3).
Con apprezzamento medico del 23 aprile 2025, allegato alla
risposta di causa, il dr. __________, chiamato ad esprimersi nuovamente sul
caso, ha rilevato quanto segue:
" La
Divisione Giuridica richiede un nuovo apprezzamento breve sulla base di
documenti nuovi.
Mi riferisco al mio ultimo apprezzamento medico del 22.01.2025.
Nel frattempo, sono arrivati diversi rapporti.
12.02.2025
rapporto Dott. __________, Specialista in Ortopedia e
Traumatologia, Policlinico di __________: «Motivo della visita: controllo per
dolore e deficit funzionale alla spalla sinistra valutazione
RMN per decisioni terapeutiche. Anamnesi: Meccanismo traumatico:
il 27.08.2024 durante il LAVORO caduta accidentale e sub lussazione della
spalla sinistra PRIMO EPISODIO.
II paziente riferisce nessun per precedente patologia alla spalla
SINISTRA. Nessuna malattia in corso. Nessuna allergia, non assume farmaci.
[...] La RMN HA EVIDENZIATO: Estesa lesione del
cercine circonferenziale associato a SLAP del tipo 3. Esiti di
lesione Bankart osteocartilaginea con Iesione del labbro condropatia
gleno-omerale ed edema della glena. Lesione di Hill-Sachs in assenza
di edema osseo. [...] Conclusioni: II Pz. è affetto da esiti di
lussazione traumatica spalla sinistra con lesione di Bankart. Si prescrive:
INTERVENTO DI ARTROSCOPIA PER RIPARAZIONE GLENA ED IN ACCORDO SI METTE IN NOTA
OPERATORIA presso il Policlinico di __________ per il 25.03.2025».
Negli atti troviamo anche un ricorso dell'avvocatessa RA 1 di __________.
L'avvocatessa ha allestito un riassunto degli atti. Nel decorso cita il
rapporto della risonanza magnetica (RM) con le
patologie evidenziate ben conosciute, citate nel mio apprezzamento
antecedente. Purtroppo, I'avvocatessa non prende posizione rispetto alle mie
considerazioni espresse nel mio apprezzamento antecedente, in particolare alla
probabilità preponderante del nesso causale infortunistico delle lesioni documentate.
Queste lesioni senza dubbio sono presenti ma dal punto di vista dello
specialista in
ortopedia e traumatologia, non posso confermare una lesione fresca
con probabilità preponderante in nesso causale infortunistico. Non condivido
con l'avvocatessa che le mie osservazioni sono incongruenti. Mi manca
un'argomentazione coerente del perché I’avvocatessa trovi le mie osservazioni «incongruenti».
Dal punto di vista medico, una lesione SLAP, anche estesa e di grado 3 come
documentata in questo caso, considerando tutti gli atti e il decorso è con
probabilità preponderante degenerativa.
Il fatto che l'assicurato non menzioni problemi prima dell’evento
non esclude una Iesione gradualmente sviluppata presente ma asintomatica. Le
lesioni sono sempre state confermate da me. Infatti, al contrario di quanto
scrive l'avvocatessa, ho preso in considerazione i primi rapporti medici,
sempre in correlazione al referto radiologico. L'avvocatessa scrive di un
«trauma grave» della spalla senza mettere in evidenzia nuovi documenti. Nella
notifica dell'infortunio allestita due giorni dopo l'evento viene descritto un
trauma distorsivo invece nel rapporto del PS redatto il giorno seguente I’infortunio
è descritta una caduta, con la funzionalità della spalla conservata. Questo
primo referto subito dopo l'infortunio è quello più importante, e non è
congruente con la sua descrizione di un «trauma grave».
Mi esprimo anche sulla valutazione del Dott. __________
sopraccitata, sulla lettera di dimissione e sulla mia presa di posizione
dettagliata antecedente. Ho ancora una volta visionato i rapporti della risonanza
magnetica del 10.12.2024 e le relative immagini.
II Dott. __________ purtroppo, non prende posizione rispetto alla
mia valutazione dettagliata e ripete solo il referto radiologico senza mettere
a nostra disposizione la propria valutazione.
Per un peggioramento direzionale di uno stato pregresso dovrebbero
esserci, con probabilità preponderante, lesioni in nesso causale all'evento.
Anche il Dott. __________ non prende in considerazione
i primi rapporti medici e l'assenza di segni chiari di un trauma
nella RM.
Vi è anche una lettera di dimissione della Unità operativa del
Policlinico di __________. Viene descritta un’instabilità anteriore della
spalla sinistra con lesione tipo SLAP IIL Si riferisce che la procedura ha evidenziato
una lesione del cercine e del labbro anteriore tipo SLAP III e lesione ossea
della glena e lesione parziale del tendine sottospinoso, il tutto già descritto
nella RM e quindi confermato.
Purtroppo, nel rapporto non si prende posizione e non emergono
indicazioni che si tratti di una lesione in nesso causale infortunistico.
La mia presa di posizione del 22.01.2025, anche in vista dei nuovi
documenti messi a disposizione, rimane quindi invariata.” (Doc. III/1)
2.7
Per
costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale
l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia
giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo
amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U
281, p. 282; DTF 104 V 209; STF U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in
BJM 1989, p. 30ss.).
Nella DTF 125 V 351 seg. (=
SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572),
la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle
dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante,
a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente
motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere
degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che
il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,
non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.
Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
In una sentenza 8C_216/2009
del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha
precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria
sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze
dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il
più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali
rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi
che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU,
discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità
dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova
propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare,
anche le certificazioni dei medici curanti.
Trattandosi invece di perizie
affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura amministrativa, a
medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti, esse
godono di piena forza probatoria, a condizione che non esistano indizi concreti
che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF 8C_862/2014 del 2 aprile 2015
consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).
Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante
è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami
approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata,
che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella
presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano
motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352;
RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss.,
consid. 1c e riferimenti).
L'elemento
rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo
di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma
semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
È infine utile
osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può
evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per
cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va,
tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i
diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista
medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e
qual è l’opinione più adeguata (cfr. STF I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid.
5.
in fine; STF I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid.
4b).
2.8
Chiamato ora a pronunciarsi nel
caso di specie, attentamente vagliato l’insieme della documentazione a sua
disposizione, questo Tribunale ritiene che la valutazione espressa dal PD dr. __________,
specialista che vanta una vasta esperienza in materia di medicina
infortunistica e assicurativa, possa validamente costituire da base al giudizio
che è ora chiamato a rendere.
Il medico fiduciario ha, difatti,
in maniera articolata, dettagliata e motivata spiegato le ragioni per le quali,
a suo parere, nel caso dell’assicurato si è in presenza di “un trauma
distorsivo della spalla sinistra senza lesioni attribuibili con probabilità
preponderante all’infortunio. Questo dovrebbe essere guarito dopo un
trattamento di tre mesi circa” (doc. 57).
In particolare, il PD dr. __________ ha fondando il proprio
convincimento sull’analisi accurata degli atti, mettendo in risalto come
l’esistenza di una lussazione della spalla non sia mai stata messa in evidenza
né in occasione della visita al Pronto Soccorso il giorno
successivo a quello in cui si è verificato l’infortunio qui in discussione (quando
è stata riscontrata una “distrazione della muscolatura della spalla sinistra”,
ma non una lussazione della spalla, cfr. doc. 2), né in occasione della
visita ortopedica del 13 settembre 2024 (allorquando è stata posta
l’indicazione di “trauma distorsivo spalla sinistra”, doc. 29) e neppure al momento
della visita fisiatrica del 1° ottobre 2024 (con descrizione di
un’articolazione stabile, cfr. doc. 20).
Solo alla visita dell’8 gennaio 2025 il
dr. __________, fondandosi sugli esiti dell’artro-RMN spalla sinistra
del 10 dicembre 2024 (in cui è stata evidenziata “estesa lesione del cercine circonferenziale
associato a SLAP del tipo 3. Esiti di lesione Bankart osteocartilaginea con
lesione del labbro condropatia gleno-omerale e edema della glena. Lesione di
Hill-Sachs in assenza di edema osseo”, doc. 55), è giunto alla conclusione che
l’assicurato presenti “una lussazione traumatica della spalla sinistra con
lesione di Bankart” (cfr. doc. 50).
Alla luce di questi
elementi oggettivi, il PD dr. __________ ha negato un rapporto causale tra la
lesione di Bankart e l’evento del 26 agosto 2024, ritenendo che “come
riassunto degli atti può solo essere con una certa possibilità, ma non con
probabilità preponderante, dedotto un nesso causale dall’evento distrattivo
della spalla e la lesione SLAP presente e pianificata da operare dal Dott. __________”
(doc. 57).
Il parere del PD dr. __________
non può essere smentito dalle certificazioni del dr. __________, dato che lo
specialista curante si è limitato a ripetere che l’assicurato presenta una
lussazione traumatica della spalla sinistra con lesione di Bankart, senza
minimamente confrontarsi con la documentazione medica immediatamente successiva
all’infortunio, né con le valutazioni del PD dr. __________ (doc. 50 e 72).
Il TCA non ha motivo per
distanziarsi da queste chiare, dettagliate e ben motivate considerazioni
espresse dal medico fiduciario dell’Istituto assicuratore, non contestate, del
resto, in corso di causa, attraverso la presentazione di documentazione medico
specialistica di senso contraria.
Per un altro caso in cui è
stato negato, secondo probabilità preponderante, un legame causale tra la lesione di
Bankart lamentata da un’assicurata alla spalla destra e l’infortunio, in
mancanza di una lussazione della spalla riscontrabile all’esame clinico,
anamnestico e radiologico subito dopo l’evento traumatico, cfr. STCA
35.2012.37
del 17 dicembre 2012, confermata con STF 8C_103/2013 del 26 marzo
2013.
Anche il fatto che il dr. __________
abbia più volte attestato che “il paziente riferisce nessun per precedente
patologia alla spalla sinistra” – facendo quindi riferimento
alla regola del “post hoc
ergo
propter hoc” (dopo questo, dunque a causa di questo) - non è
decisivo
Al
riguardo, la giurisprudenza federale ha stabilito che per il solo fatto
d’essere insorto dopo l’infortunio, un disturbo alla salute non può già essere
ritenuto una sua conseguenza. Tale argomento è insostenibile dal profilo della
medicina infortunistica e inammissibile da quello probatorio (cfr. STF
8C_725/2012 del 27 marzo 2013 consid. 7.2.2: “Der Versicherte argumentiert weiter, "woher
sonst, wenn nicht vom Unfall aus dem Jahre 1993, kommen die erwähnten
Beschwerden an der linken oberen Extremität?" Die mit dieser rhetorischen
Frage angerufene Beweisregel "post hoc ergo propter hoc" (vgl. BGE 119 V 335 E. 2b/bb S. 341 f.) ist jedoch praxisgemäss unfallmedizinisch nicht
haltbar und beweisrechtlich nicht zulässig, …”; STF 8C_245/2017 dell’8 agosto
2017; STF 8C_230/2017 del 22 giugno 2017).
Non permettono di giungere ad
una conclusione diversa neppure le contestazioni sollevate dalla rappresentante
legale dell’insorgente, ritenendo incongruente e privo di senso considerare la
lesione di Bankart non correlata all’infortunio, ritenuto che dopo la caduta l’assicurato
abbia dovuto per lungo tempo indossare un tutore reggibraccio, “circostanza che
escludeva in modo assoluto la possibilità di svolgere attività pesanti” (doc.
V).
Al riguardo, questo Tribunale rileva che il PD dr. __________, nell’apprezzamento
del 23 aprile 2025 allegato alla risposta di causa, ha evidenziato come “dal
punto di vista medico, una lesione SLAP, anche estesa e di grado 3 come
documentata in questo caso, considerando tutti gli atti e il decorso, è con
probabilità preponderante degenerativa” (cfr. doc. III/1, corsivo della
redattrice).
Del
resto, per un altro caso in cui, in
presenza di una pregressa lesione del cercine glenoideo e della componente
ossea della glena (lesione di Bankart), è stata confermata l’estinzione del diritto alle prestazioni
a far tempo da un certo momento, ritenuto che, da quella data in poi, i
disturbi denunciati dall’assicurato non si sarebbero più trovati in nesso di
causalità naturale con l’evento traumatico, cfr. STCA 35.2016.106 del 10 aprile
2017.
Stante quanto precede la decisione su opposizione impugnata deve
essere confermata.
2.9
L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore
fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice,
rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di
giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che
ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è entrata in
vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente
che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.
Dalla medesima data è in vigore
l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie
relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola
legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale
può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o
sconsiderato.
Nella presente fattispecie,
trattandosi di una controversia concernente prestazioni LAINF, in relazione
alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese, non si
riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 35.2023.76 del 21 febbraio 2024 consid.
2.9.; STCA 35.2023.36 del 14 agosto 2023 consid. 2.9.; 35.2022.50 del 19
settembre 2022 consid. 2.5.; 35.2022.95 del 10 maggio 2023 consid. 2.14.).
Sul tema, cfr. anche STF
9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022
KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio
2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF,
8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux
des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022
p. 107); Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto
sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata
da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di
procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni
(Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese
giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e
controprogetto».
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta
invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma
del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti