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Decisione

35.2025.28

Respinto ricorso per denegata/ritardata giustizia c/. assicuratore LAINF per non avere dato seguito a rinvio (STCA 35.2024.35; approfondim.esterno ex art.44 LPGA). Procedura amm. non è stata contrassegnata da inammissibili tempi morti. Non imputabile ad assicuratore diffic. nel reperire un perito

16 giugno 2025Italiano21 min

1.3. Il 31 marzo 2025 l’CO 1, al quale

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

35.2025.28

rs

Lugano

16 giugno 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, cancelliera

segretaria:

Stefania Cagni

statuendo sul ricorso per denegata/ritardata giustizia del 14

aprile 2025 di

RI 1

contro

CO 1

rappr. da: RA 1

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto in fatto

1.1. Con sentenza 35.2024.35 del 9

settembre 2024 questa Corte ha stabilito che a torto l’CO 1 aveva negato a RI 1

(1986) - il quale, il 1° marzo 2023, quando era alle dipendenze della ditta __________

con sede a __________ (Canton __________), aveva riportato una distorsione del

ginocchio sinistro, scendendo dall’auto mentre stava effettuando una consegna -

il diritto alle prestazioni dell’assicurazione obbligatoria contro gli

infortuni in relazione ai suoi disturbi all’anca sinistra a far tempo dal 31

dicembre 2023.

Il TCA, tutto ben ponderato e

ritenute le scarne motivazioni fornite dal medico fiduciario dell’assicuratore

LAINF, come pure il fatto che in determinati casi il conflitto femoro-acetabolare

e la lesione del labbro acetabolare possono essere di origine traumatica, ha,

in effetti, concluso che nel caso di specie vi erano degli elementi suscettibili di generare dei

dubbi, perlomeno lievi, circa l’affidabilità dei referti sui quali l’CO 1 aveva

fondato la decisione su opposizione impugnata del 12 marzo 2024.

Al riguardo è stato evidenziato,

da un lato, che l’assicurato, in passato, è sì stato attivo come giocatore di basket

a livello professionistico, sport che aumenta il rischio di insorgenza del conflitto

femoro-acetabolare, e che dalla dinamica dell’infortunio non sembrava essersi

trattato di un trauma significativo atto a causare

una rottura del labbro acetabolare secondo la letteratura. Questi aspetti avrebbero potuto, invero, far propendere

per un’origine extra-infortunistica dei disturbi all’anca sinistra

dell’insorgente.

Dall’altro, tuttavia, questa

Corte ha rilevato che già la RM all’anca sinistra del 14 aprile 2023 effettuata

a seguito di dolori alla testa del femore aveva posto in luce una lesione del

labbro acetabolare e che il medico curante, FMH in medicina generale, ma attivo

presso la Clinica __________, “polo di riferimento in Ticino per la

chirurgia ortopedica e la traumatologia dell’apparato locomotore”, che aveva

visitato l’insorgente il 7 marzo 2023, l’11 gennaio 2024 aveva attestato che la

lesione acetabolare era stata una conseguenza diretta del recente trauma.

Gli

atti sono, quindi, stati rinviati all’Istituto assicuratore affinché disponesse

un approfondimento esterno (art. 44 LPGA) volto a stabilire l’eziologia

dei disturbi all’anca sinistra, in particolare dal 1°

gennaio 2024 e si pronunciasse nuovamente sul proprio

obbligo a prestazioni dal profilo temporale e materiale.

Il giudizio 35.2024.35 del 9

settembre 2024 è cresciuto in giudicato incontestato.

1.2. RI 1RI 1, il 27 marzo 2025, ha scritto

al TCA quanto segue:

" Volevo

aggiornare la Corte d'Appello che non ho ancora ricevuto una chiamata da parte

della CO 1 per la visita che era stata richiesta da parte vostra.

Ricordo che l'infortunio è avvenuto il 1 Marzo 2023, era già stata

richiesta, da parte del sottoscritto, una visita da parte dei medici della CO 1,

richiesta che non è mai stata esaudita, anche il Tribunale, con sentenza del 9

settembre 2024, aveva richiesto tale visita.

Sono passati 6 mesi circa dalla sentenza del Tribunale delle

assicurazioni sociali e ancora una volta Ia CO 1 non esaudisce tale richiesta.

Considerati i fatti sopra esposti, chiedo che la mia opposizione venga

accolta per completo e che vengano accettate le mie richieste di presa a carico

delle CO 1 delle spese mediche e di indennità giornaliera.

(…” (Doc. IX inc. 35.2024.35)

Fatti

1.3. Il 31 marzo 2025 l’CO 1, al quale

questo Tribunale ha trasmesso la lettera dell’assicurato del 27 marzo 2025 per

procedere nei propri incombenti (cfr. doc. X inc. 35.2024.35), ha così

informato RI 1:

" (…)

Per quanto riguarda la perizia ordinata dal tribunale, le comunichiamo

che stiamo cercando un perito disposto dal 07.11.2024. Fino ad ora abbiamo

richiesto ben 14 periti, che purtroppo hanno rifiutato di eseguire questa

perizia per vari motivi (assenza di capacità, barriera linguistica etc.).

Purtroppo, visto la specialità complessa e visto che lei è stato

trattato già da diversi specialisti, che non possono essere richiesti per

rispettare l'imparzialità, la ricerca di un perito qualificato

si è rivelata difficile.

Attualmente siamo in attesa di una risposta da parte del Prof.

dott. med. __________ (oppure qualcuno del suo team).

Non appena avremo una conferma da parte di uno specialista

disposto ad eseguire la perizia, Ie verrà concesso il diritto di essere

sentito.

(…)” (Doc. XI1 inc. 35.2024.35 = doc. A)

1.4. L’assicurato,

14 aprile 2025, ha inviato al TCA il seguente scritto:

" Scrivo

questa raccomandata in quanto ho ricevuto risposta dalla CO 1, che allego, dove

mi dicono che non sono riusciti a trovare dal 07.11.2024 un perito capace di

eseguire questa perizia, classificandola improvvisamente come “specialità

complessa".

Ricordo che hanno screditato I’opinione di vari medici, che fanno

tutti riferimento ad infortunio e in particolare il Dr. __________ ritenendolo

addirittura inadatto.

Mi chiedo cosa sia cambiato nella mente dal team della CO 1 per

rivalutare le loro parole scritte che si riferivano a un caso certo di

malattia, ad un caso complesso.

Ribadisco l'incoerenza, la scarsa professionalità dimostrata dalla

stessa CO 1 ma ribadisco soprattutto che dopo 2 anni e 2 mesi, a distanza di 6

mesi circa dalla vostra sentenza, non hanno ancora stimato una data per una

visita.

Profondamente amareggiato e dispiaciuto dall’ennesimo accaduto,

credo sia giusto rivendicare il mio diritto di ripristinare quanto richiesto

nella precedente opposizione.

(…)” (Doc. I)

Il 18 aprile 2025 RI 1, dando

seguito a una richiesta del TCA del 15 aprile 2025 (cfr. doc. II), ha precisato

che “desidero fare ricorso per denegata giustizia” (cfr. doc., III).

1.5. L’CO 1, in risposta, ha postulato

la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra,

nei considerandi di diritto (cfr. doc. V).

1.6. Il 9 maggio 2025, l’insorgente ha

presentato delle osservazioni (cfr. doc. VII).

1.7. La parte resistente ha preso

posizione al riguardo con scritto del 20 maggio 2025 (cfr. doc. IX).

1.8. Il 21 maggio 2025 l’CO 1 ha, poi,

comunicato che “il Servizio __________ ci ha informato che __________ ha

accettato il mandato peritale” e che “il Servizio __________ ha

provveduto a dare all’assicurato il diritto di essere sentito” (cfr. doc.

X).

1.9. Il ricorrente, il 30 maggio 2025 si

è espresso nuovamente in merito alla fattispecie, dichiarando in particolare

che avrebbe notificato all’CO 1 la sua volontà di non effettuare una perizia se

non su nuova richiesta del TCA e chiedendo la proroga dei termini per

un’eventuale perizia (cfr. doc. XIII).

1.10. Il 5 giugno 2025 l’assicuratore

LAINF ha indicato di non avere alcunché da aggiungere, ma ha chiesto a questa

Corte di pronunciarsi al più presto possibile, dato che l’assicurato ha

domandato una proroga del termine nell’attesa dell’esito della presente

procedura.

L’CO 1 ha specificato di non

avere potuto fare altro che rifiutare la proroga, invitando l’insorgente “a

dare seguito puntualmente alla convocazione che gli verrà trasmessa dal centro

peritale essendo imprescindibile che la perizia abbia luogo” (cfr. doc.

XV).

1.11. Il doc. XV è stato inviato al

ricorrente per conoscenza (cfr. doc. XVI).

in diritto

Considerandi

2.1

La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un

Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione

giudiziaria (su questo tema cfr. STF 9C_164/2023 del 29 gennaio 2024; STF

8C_437/2023 del 13 dicembre 2023 in SVR 2024 IV Nr. 16; STF 8C_254/2023 del 9

novembre 2023 in SVR 2024 IV Nr. 4; STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in

particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF

8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid.

2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21

dicembre 2007; STF I 707/00 del 21 luglio 2003; STF H 335/00 del 18 febbraio

2002; STF H 212/00 del 4 febbraio 2002; STF H 220/00 del 29 gennaio 2002; STF U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STF H 304/99 del 22 dicembre 2000; STF I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF

9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).

2.2

Il TCA è

chiamato unicamente a stabilire se lCO 1 si sia o meno reso colpevole di una

denegata/ritardata giustizia per non aver dato seguito, tramite una perizia

esterna ex art. 44 LPGA, alla sentenza 35.2024.35 del 9 settembre 2024 (cfr.

consid. 1.1.).

2.3

Giusta l'art. 56 cpv. 2 LPGA, il

ricorso può essere interposto anche se l'assicuratore, nonostante la domanda

dell'assicurato, non emana una decisione o una decisione su opposizione.

Parimenti

l'art. 2 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale

delle assicurazioni (Lptca) prevede che il ricorso può essere interposto anche

se l'assicuratore o l'autorità competente, nonostante la domanda

dell'assicurato, non emani una decisione oppure una decisione su opposizione o

su reclamo.

Secondo l’Alta Corte, vi è

diniego di giustizia qualora un'autorità giudiziaria o amministrativa non si

occupi di una domanda, per la cui risoluzione essa è competente (cfr. DTF 114 V

147.

consid. 3a e riferimenti ivi menzionati).

Il ritardo ingiustificato a

statuire è una forma particolare di diniego di giustizia vietato dall’art. 29

cpv. 1 Cost. e dall’art. 6 § 1 CEDU. Si è in presenza di un ritardo

ingiustificato a statuire quando l’autorità amministrativa o giudiziaria

competente non emana la decisione che le compete entro il termine previsto

dalla legge oppure entro un termine che la natura dell'affare nonché l'insieme

delle altre circostanze fanno apparire come ragionevole (cfr. STF 8C_433/2018

del 14 agosto 2018 consid. 5.1.; STF 8C_697/2018 del 15 novembre 2018 consid. 3;

DTF 131 V 407 consid. 1.1 pag. 409 e riferimenti ivi menzionati). Sono

determinanti, segnatamente, il grado di complessità dell’affare, la posta in

gioco per l’interessato, come pure il comportamento di quest’ultimo e delle

autorità competenti (cfr. DTF 130 I 312 consid. 5.2; 125 V 188 consid. 2a). A

questo proposito, spetta, da una parte, all’interessato intraprendere

determinati passi per invitare l’autorità a decidere, in particolare

sollecitandola ad accelerare la procedura oppure ricorrendo per ritardo

ingiustificato. D’altra parte, sebbene all’autorità non possano essere

rimproverati alcuni “tempi morti”, inevitabili in una procedura, essa non è

legittimata a invocare una carente organizzazione oppure un sovraccarico

strutturale per giustificare l’eccessiva lentezza della procedura; spetta in

effetti allo Stato organizzare le proprie giurisdizioni in modo tale da

garantire ai cittadini un’amministrazione della giustizia conforme alle regole

(cfr. DTF 130 I 312 consid. 5.2 e i riferimenti ivi menzionati).

In

una sentenza 8C_433/2018 del 14 agosto 2018 consid. 5.1., già menzionata,

l’Alta Corte ha evidenziato che il principio della celerità, benché sia un

caposaldo della procedura delle assicurazioni sociali, in linea di principio

non ha una portata così forte da mettere in secondo piano il principio

inquisitorio e l'obbligo di chiarire i fatti con la necessaria diligenza.

Dottrina

e giurisprudenza hanno stabilito che una ritardata giustizia può essere ammessa

soltanto allorquando la competente autorità protrae più del dovuto la trattazione di un affare. Ciò non è il caso se essa

prende dei provvedimenti positivi, ad esempio dei provvedimenti probatori

supplementari. Qualora l'autorità si sia occupata di una vertenza senza

notevole ritardo, una violazione della Costituzione può essere ammessa soltanto

se determinati provvedimenti sono stati presi abusivamente (cfr. L. Meyer, Das Rechtsverzögerungsverbot

nach Art. 4 BV, Tesi Berna 1985, pag. 78 e riferimenti alla giurisprudenza

federale).

Nell’ambito di una procedura

ricorsuale per denegata giustizia, non si deve procedere a una valutazione

approfondita della situazione fattuale e giuridica. L’intervento del giudice in

relazione all’ordine di misure istruttorie, si giustifica soltanto qualora

l’amministrazione abbia manifestamente oltrepassato il proprio potere

discrezionale. In una tale procedura, ci si deve accontentare di un esame

sommario dell’incarto, con l’obbiettivo di stabilire se l’aver ordinato un

determinato provvedimento probatorio era manifestamente superfluo (cfr.

STF U 18/92 del 3 luglio 1992 consid. 5b, parzialmente pubblicata in RAMI

1992.

U 151, pag. 194 seg. e U 268/01 dell’8 maggio 2003 consid. 4.1).

Del

resto in caso di ricorso per denegata/ritardata giustizia l’oggetto della

vertenza riguarda soltanto la questione di sapere se effettivamente sia

realizzata una denegata o una ritardata giustizia. Il ricorrente può chiedere,

infatti, unicamente l’emanazione dell’atto in questione. La lite non si

estende, per contro, ai diritti e agli obblighi che possono risultare dal

merito della causa. In questo senso il ricorso per denegata/ritardata giustizia

non ha un effetto devolutivo, come ampiamente riconosciuto dalla dottrina (cfr.

STF 8C_162/2022 del 9 agosto 2022 consid. 4.2., pubblicata in SVR 2023 UV Nr. 6

pag. 18; STF 8C_697/2018 del 15 novembre 2018 consid. 2; DTF 130 V 90).

2.4

In

una sentenza 9C_220/2022 dell’11 agosto 2022 l’Alta Corte, contestualmente a un

ricorso del 27 aprile 2022 per denegata giustizia, ha stralciato la causa dai

ruoli, poiché il 5 maggio 2022 il Tribunale cantonale - al quale l’assicurato

aveva ricorso il 17 febbraio 2020 contro una decisione su opposizione del 17

gennaio 2020 con cui la Cassa di compensazione aveva sospeso la sua domanda di

prestazioni complementari in attesa dei chiarimenti circa il suo domicilio,

ritenuto che non beneficiava di uno statuto di soggiorno legale in Svizzera -

aveva emesso la sentenza.

Il

TF ha, comunque, osservato che, alla luce degli elementi del caso concreto e

delle misure istruttorie relative allo statuto di soggiorno del ricorrente, un

lasso di tempo di ventisei mesi tra il deposito del ricorso cantonale (il 17

febbraio 2020) e l’emissione della sentenza cantonale (il 5 maggio 2022),

rispettivamente di meno di un mese tra la fine dello scambio degli allegati (il

14.

aprile 2022) e l’emanazione del giudizio cantonale, non andava considerato a

tal punto eccessivo da costituire una violazione del principio di celerità.

Visto che la censura di ritardo inammissibile si rivelava infondata,

all’assicurato, patrocinato da un avvocato, è stato negato il diritto a

ripetibili.

In proposito cfr. pure STF

8C_681/2008 del 20 marzo 2009, citata al consid. 2.4., in cui l’Alta Corte ha

precisato che un arco di tempo di diciannove mesi trascorso tra il ricorso del

19.

dicembre 2006 e il giudizio emanato il 18 luglio 2008 per una vertenza

relativamente complessa sul piano giuridico in ambito di aiuto d'emergenza che

ha implicato l’esame di diversi diritti fondamentali era al limite

dell’ammissibile, ma non eccessivo al punto di costituire una violazione degli

art. 29 cpv. 1 Cost. e 6 par. 1 CEDU.

Inoltre in un giudizio 9C_216/2024

del 30 aprile 2025, concernente un assicurato sottoposto a una perizia

pluridisciplinare da parte dell’Ufficio AI al quale è stato negato il diritto a

prestazioni dell’assicurazione invalidità, la nostra Massima Istanza ha

stabilito al consid. 2 che la durata complessiva di un anno e mezzo del procedimento

(dall’inoltro del ricorso del 4 ottobre 2022 all’emanazione della sentenza del

3.

aprile 2024) dinanzi a un Tribunale cantonale, il quale, ad eccezione della

richiesta dell’anticipo delle spese e dell’udienza pubblica del 21 marzo 2024,

era rimasto completamente inattivo, non eccedeva manifestamente quanto ritenuto

usuale per una procedura di media complessità.

Con STCA 35.2023.30 del 22 maggio

2023, la cui causa al TF è stata stralciata dai ruoli con giudizio 8C_389/2023

del 21 agosto 2023 a seguito del ritiro del ricorso, questa Corte ha, del resto, ritenuto che non fossero

dati gli estremi per riconoscere una denegata/ritardata giustizia a carico di

un assicuratore LAINF, in quanto nel periodo che si estendeva tra la crescita

in giudicato della sentenza di rinvio del TCA e l’inoltro del ricorso per

denegata/ritardata giustizia erano trascorsi cinque mesi, nei quali la

procedura non era stata contrassegnata da inammissibili “tempi morti”.

In un giudizio 35.2022.31 del 4

maggio 2022, peraltro citato pure dall’CO 1 nella risposta di causa (cfr. doc.

V), questa Corte ha negato l’esistenza di una ritardata giustizia, poiché

l'amministrazione aveva sempre adottato le misure necessarie per fare avanzare

la procedura. L’assicuratore LAINF non poteva essere ritenuto responsabile per

il fatto che nessuno dei servizi interpellati aveva accettato l'incarico

peritale.

Il Tribunale federale, con

sentenza 9C_91/2025 del 7 marzo 2025, ha per contro ammesso l’esistenza di una

ritardata giustizia nel caso di un Tribunale cantonale che, nell’ambito

dell’assicurazione per l’invalidità, dopo che gli atti della causa, sulla quale

si era già chinato nel 2018, gli erano stati rinviati dall’Alta Corte nel

febbraio 2021, era rimasto inattivo per più di due anni.

Una ritardata giustizia è stata,

altresì, riconosciuta con giudizio 35.2024.28 del 27 maggio 2024, in quanto

l’assicuratore, benché fosse chiamato a decidere su una questione ben

circoscritta e nemmeno particolarmente complessa (esistenza, o meno, di una

copertura assicurativa per gli infortuni non professionali e, quindi,

determinazione delle ore lavorate dall’assicurata settimanalmente), nel lasso

di tempo di poco più di sei mesi intercorso tra la data in cui è stata

interposta l’opposizione contro la decisione formale del 18 agosto 2023 (18

settembre 2023) e l’inoltro del ricorso per denegata/ritardata giustizia (20

marzo 2024), non aveva compiuto alcun atto istruttorio volto a chiarire

l’oggetto della lite e non si era ancora determinato in merito alla vertenza.

2.5

Chiamato a pronunciarsi nella

concreta evenienza dalle carte processuali emerge che nel periodo trascorso tra

la crescita in giudicato della sentenza di rinvio 35.2024.35 del 9 settembre

2024.

e l’inoltro del ricorso per denegata/ritardata giustizia (14 aprile 2025)

- periodo di circa sei mesi - la procedura non è stata contrassegnata da

inammissibili “tempi morti”.

Dagli atti di causa emerge in

effetti che precedentemente all’impugnativa per denegata/ritardata giustizia

del 14 aprile 2025, l’assicuratore LAINF, tra il mese di novembre 2024 e la

fine del mese di marzo 2025, ha contattato innumerevoli (quattordici) medici

specialisti richiedendo loro la disponibilità a effettuare una perizia

ortopedica nell’ambito di un rinvio da parte del TCA. Essi hanno declinato la

proposta a causa di specifici motivi (inesperienza, non conoscenza della lingua

italiana, tempo limitato ecc.; cfr. doc. 181-227).

In simili condizioni, richiamata la giurisprudenza federale e

cantonale esposta in precedenza (cfr. consid. 2.4.), il TCA non ritiene che siano dati gli estremi

per riconoscere una denegata/ritardata giustizia a carico dell’CO 1, il quale

si è attivamente impegnato, rivolgendosi in modo sistematico a molti medici,

per fare avanzare la procedura, e ciò nel pieno rispetto del principio

di celerità.

Non può, d’altronde, essere imputata

all’assicuratore LAINF la circostanza che tutti gli specialisti interpellati

tra novembre 2024 e marzo 2025 non abbiano (purtroppo) accettato l’incarico

peritale.

È utile ad ogni modo ricordare

(cfr. doc. X; consid. 1.8.) che nel maggio 2025__________, presso __________ ha

accettato il mandato finalizzato ad esperire una perizia nei confronti

dell’assicurato.

Va,

infine, osservato che in questa sede il TCA è chiamato a stabilire soltanto se l’CO

1.

si sia o meno reso colpevole di una denegata/ritardata giustizia e non a

statuire nel merito dell’assegnazione di prestazioni (cfr. doc. VII; consid.

2.3.).

2.6

Il TCA rileva, per inciso, che come

già evidenziato dalla parte resistente (cfr. doc. IX), la pretesa inattività di

quest’ultima nel tempo intercorso precedentemente all’emanazione della sentenza

35.2025.35

del 9 settembre 2024 (cfr. doc. VII) non è rilevante ai fini della

presente causa, la quale concerne - come emerge dal ricorso del 14 aprile 2025

(cfr. consid. 1.4.; 1.2.) - il modo di operare dell’CO 1 successivamente alla

crescita in giudicato del giudizio 35.2024.35 con cui questa Corte gli ha

rinviato gli atti per un complemento istruttorio (cfr. consid. 1.1.).

L’insorgente, riguardo

all’asserzione di non voler effettuare una perizia (cfr. doc. XIII; consid.

1.9.), va, altresì, reso attento che è nel suo interesse sottoporsi alla

perizia amministrativa disposta dall’assicuratore LAINF a seguito della

sentenza del 9 settembre 2024, con la quale il TCA, accogliendo ai sensi dei

considerandi il ricorso da lui inoltrato contro la decisione su opposizione del

12.

marzo 2024 (che aveva confermato il diniego del diritto a prestazioni a

partire dal 31 dicembre 2023), ha ritenuto necessario lo svolgimento di un

approfondimento peritale da parte dell’CO 1.

2.7

L’art. 61

lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura

deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;

la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte

alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In

data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61

lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice,

rapida e, di regola pubblica.

Dalla

medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo

cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a

spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo

prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

In concreto, il TCA si è

pronunciato sulla questione di sapere se l’assicuratore LAINF si sia reso

colpevole di una denegata/ritardata giustizia ai danni dell’assicurato.

Secondo questa Corte, può restare

aperta la questione di sapere se si tratti o meno di una controversia relativa

a prestazioni secondo l’art. 61 lett. fbis LPGA.

Nel caso in cui si trattasse di

una lite relativa alle prestazioni, non verrebbero accollate spese, in quanto

la LAINF non ne prevede l’applicazione.

Anche qualora si volesse ritenere

che la causa non riguarda le prestazioni, non andrebbero comunque addossate

spese. In effetti in una sentenza 8C_265/2021 consid. 4.4.1 il Tribunale

federale ha evidenziato che “(…) eliminando il principio della gratuità

generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale non ha

voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di

spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f

bis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione.

Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della

procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU

2018.

S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre

spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA,

trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una base legale formale

chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid. 5.2; 143 I 227

consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti; UELI KIESER,

Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des

Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).”.

A

quest’ultimo riguardo cfr. pure Ueli

Kieser, Matthias Kradolfer, Miriam Lendfers, Kommentar

zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 5a edizione, 2024, n. 192 ad art. 61, pag. 1191.

Nel Cantone Ticino, come rilevato

dall’Alta Corte nella succitata STF 8C_265/2021, “vige tuttora il principio

della gratuità generalizzata (art. 29 cpv. 1 Lptca/TI)”.

Sul

tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2

giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF

9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; Ares

Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais

judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la

LPGA du 21 juin 2019, in RSAS 2/2022 pag. 107; Messaggio N. 8480 del Consiglio

di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull'iniziativa parlamentare presentata

il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la

modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al

Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008

(Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al

Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto».

Ne discende che nella presente fattispecie

non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 35.2024.66 del 21 ottobre 2024

consid. 2.6.; STCA 35.2024.28 del 27 maggio 2024 consid. 2.7.; STCA 35.2023.30

del 22 maggio 2023 consid. 2.6.; STCA 35.2022.31 del 4 maggio 2022 consid.

2.6.).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso per denegata/ritardata

giustizia è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente La

segretaria

Daniele Cattaneo Stefania

Cagni