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Decisione

35.2025.3

Lesione cuffia rotatoria nello scaricare un letto di 80 kg da un furgone. Discussa questione di sapere se è intervenuto un infortunio ai sensi di legge. Rinvio atti per complemento istruttorio

28 aprile 2025Italiano23 min

letto, sarebbe in realtà stato di 68/80 kg (doc. C: “Al peso statico della parte

Source ti.ch

Incarto

n.

35.2025.3

mm

Lugano

28 aprile 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Maurizio Macchi, cancelliere

segretaria:

Stefania Cagni

statuendo sul ricorso del 17 gennaio 2025 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 10 dicembre 2024 emanata

da

CO 1

rappr. da: RA 1

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto, in fatto

1.1. In data 13 maggio 2024, la ditta __________

di __________ ha informato l’CO 1 che il proprio dipendente RI 1, nato nel __________,

il 26 aprile 2024, scaricando un letto dal furgone (trasloco), per impedirne la

caduta ha tentato di tenerlo con il braccio e ha avvertito uno strappo alla

spalla destra (cfr. doc. 1).

L’esame di RMN del 22 maggio 2024

ha evidenziato la presenza di una lesione estesa del tendine sovraspinato, come

pure una lesione del labbro glenoideo (doc. 8).

Il 31 luglio 2024, l’assicurato è

stato sottoposto a un intervento artroscopico di riparazione dei tendini

sovraspinato e infraspinato, tenotomia del capolungo del bicipite e

acromioplastica (doc. 5).

1.2. Esperiti gli accertamenti

medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 9 ottobre 2024,

l’assicuratore ha negato ab initio il proprio obbligo a prestazioni a proposito

dell’evento occorso nell’aprile 2024, sostenendo, da un lato, che i disturbi alla

spalla destra non erano da porre in relazione a un infortunio ai sensi di legge

e, dall’altro, che essi non costituivano nemmeno una lesione parificata ai

postumi di un infortunio (cfr. doc. 41).

A seguito dell’opposizione

interposta il 7 novembre 2024 da RI 1 (doc. 47), in data 10 dicembre 2024, l’amministrazione

ha confermato in sostanza il contenuto della sua prima decisione (doc. 51).

1.3. Con tempestivo ricorso del 17

gennaio 2025, RI 1 ha chiesto che, annullata la decisione su opposizione

impugnata, gli atti vengano retrocessi all’CO 1 affinché riconosca il caso

d’infortunio e corrisponda le prestazioni di legge, argomentando in particolare

quanto segue:

" (…) Di

conseguenza, essendo il sottoscritto di professione geologo e per nulla

abituato a spostare dei carichi ingenti come il letto in questione, ancor meno

ad arrestarne la caduta improvvisa, la casistica appena citata non ha rilevanza

nella fattispecie. Già in sede di opposizione si è infatti sostenuto, e qui lo

si ribadisce, che il gesto compiuto per trattenere il letto in caduta

rappresenta, ai sensi della giurisprudenza del Tribunale federale, uno sforzo eccessivo

e presenta così un carattere straordinario. Tentare di trattenere un letto a

due piazze in legno massiccio di almeno 80 kg, poiché stava cadendo durante lo

spostamento, supera in modo evidente le sollecitazioni alle quali sono

normalmente esposto e alle quali sono abitualmente in grado di resistere.

A volere essere precisi, le regole della fisica (segnatamente la

dinamica di caduta libera e la forza d’urto) dimostrano che – sulla scorta dei

fatti accertati dalla CO 1 (doc. 50 incarto CO 1 e consid. 4 della Decisione su

opposizione) – lo sforzo effettuato dal sottoscritto con l’arto superiore

destro era considerevolmente superiore a quello normalmente sostenuto in una

situazione di equilibrio statico. In effetti, dato che la presa della mano

destra mi è sfuggita, il peso si è sbilanciato e la parte corrispondente del

letto è andata in caduta libera per circa 10/20 cm.

L’entità di questa caduta è tutt’altro che trascurabile. Come

dimostrato dal calcolo del peso statico e dinamico descritto nel Doc. C, al

peso statico della parte del letto sostenuto dal braccio destro vanno aggiunte

le forze dinamiche all’impatto (tenuto altresì conto della rispettiva distanza

di arresto), le quali hanno così fatto gravare sul solo arto superiore

coinvolto un peso di almeno 68/80 kg.

L’allusione della CO 1 alla suddivisione del peso del letto tra me

e mio fratello, dalla quale comunque non deduce alcunché, va dunque

relativizzata secondo quanto appena spiegato. Non è ragionevole sostenere che

la rottura del tendine sovraspinato e infraspinato sia stata causata soltanto

dal loro stato preesistente (peraltro usuale nella fascia di età considerata).

Lo sforzo effettuato va pertanto qualificato come eccessivo ai sensi della

giurisprudenza, data l’entità del peso sopportato all’improvviso e in una

posizione di ripresa, senz’altro impreparata, da una persona non del mestiere

come il sottoscritto.

Oltre a ciò, la caduta del letto, non programmata, mi ha anche

costretto ad effettuare un movimento scoordinato per tentare per tentare di

trattenerlo e stabilizzarlo. Sempre con riferimento ai fatti accertati nella

Decisione impugnata, istintivamente avevo infatti effettuato un movimento di

ripresa per evitare che il mobile cascasse, con possibili danni allo stesso,

eventuali lesioni personali ai piedi o conseguenze a mio fratello che lo

sorreggeva. Sostanzialmente, il movimento difensivo di riflesso che ho dovuto

adottare, considerando anche l’entità del peso sopportato, adempie il

presupposto della straordinarietà ai sensi della giurisprudenza. (…).” (doc. I)

1.4. L’CO 1, in risposta, ha postulato

che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto

occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

considerato in diritto

in

ordine

2.1. Preliminarmente, richiamata la STF 8C_85/2017 del 20 aprile

2018 consid. 5.2 (relativa a un caso in cui l’incarto era stato affidato

dall’assicuratore a un legale esterno all’istituto per le fasi della procedura

giudiziaria; sul tema, si veda pure la STF 8C_561/2019 dell’11 maggio 2020

consid. 1), questa Corte rileva che decide la presente vertenza nella sua

composizione ordinaria (pubblicata su FUCT N. 94 del 16 maggio 2024) poiché,

come dichiarato dall’CO 1 in una comunicazione dell’8 giugno 2020 al TCA,

l’incarto sub judice è stato trattato dalla funzionaria che figura nell’intestazione degli

allegati prodotti (in concreto, dall’avv. RA 2), senza che la giurista di

lingua italiana figlia del Giudice Ivano Ranzanici se ne sia in alcun modo

occupata (cfr. STF 8C_668/2021 del 18 febbraio 2022 consid. 2.1).

nel merito

2.2. In concreto, è litigiosa la

questione di sapere se l’amministrazione era legittimata a negare il proprio

obbligo a prestazioni in relazione al sinistro occorso il 26 aprile 2024, per

il motivo che l’assicurato non sarebbe rimasto vittima di un infortunio ai

sensi di legge, né il danno alla salute che ha presentato costituirebbe una

lesione parificata ai postumi d’infortunio, oppure no.

2.3. Secondo l’art. 6 cpv. 1 LAINF, per

quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni assicurative sono

effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non professionali e

di malattie professionali.

L'assicurazione

effettua le prestazioni anche per le lesioni corporali parificabili ai

postumi d’infortunio esaustivamente enumerate al cpv. 2 del medesimo articolo.

2.4. L'art. 4 LPGA così definisce

l'infortunio:

"

È considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e

involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che

comprometta la salute fisica o psichica o che provochi la morte."

Questa definizione riprende,

nella sostanza, quella che era prevista all'art. 9 cpv. 1 vOAINF - disposizione

abrogata dall'ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni dell'11

settembre 2002 (RU 2002 3914), in vigore dal 1° gennaio 2003 -di modo che la

relativa giurisprudenza continua ad essere applicabile.

Cinque sono dunque gli elementi

costitutivi essenziali dell'infortunio:

" - l'involontarietà

- la repentinità

- il danno alla salute (fisica o psichica)

- un fattore causale esterno

- la straordinarietà di tale fattore"

(cfr. Ghélew,

Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna

1992, p. 44-51)

Scopo della

definizione è di tracciare un chiaro confine tra infortunio e malattia.

2.5. Si evince dalla nozione stessa di

infortunio che il carattere straordinario non concerne gli effetti del fattore

esterno ma unicamente il fattore esterno in quanto tale (cfr. RAMI 2000

U 374, p. 176).

Pertanto, è irrilevante il fatto

che il fattore esterno abbia causato delle affezioni gravi o inabituali.

Il fattore esterno è considerato

come straordinario quando eccede, nel caso concreto, il quadro degli

avvenimenti e delle situazioni che si possono, obiettivamente, definire

quotidiane o abituali (DTF 142 V 219 consid. 4.3.1; 134 V 72 consid. 4.1; 122 V

233 consid. 1; 121 V 38 consid. 1a; 118 V 61 consid. 2b; 118 V 283 consid. 2a;

RAMI 1993 p. 157 ss. consid. 2a).

Vi è infortunio unicamente se un

fattore esterno ha agito sul corpo. L'evento deve accadere nel mondo esterno.

Quando il processo lesivo si

svolge all'interno del corpo umano, senza l'intervento di agenti esterni,

l'ipotesi di un evento infortunistico è data essenzialmente in caso di sforzo

eccessivo o di movimenti scoordinati.

La giurisprudenza esige, perché

si possa ammettere il fattore causale di sforzi eccessivi, che essi superino in

modo evidente le sollecitazioni cui la vittima è normalmente esposta e alle

quali, per costituzione, consuetudine o addestramento, essa è abitualmente in

grado di resistere.

Da un altro lato, per poter

ritenere che lesioni corporali siano state causate da movimenti scombinati o

incongrui. Gli stessi devono essersi prodotti in circostanze esterne

manifestamente insolite, impreviste e fuori programma. Carente è altrimenti la

straordinarietà del fattore esterno causale, con la conseguenza che non tutte

le caratteristiche di un infortunio sono realizzate (DTF 122 V 232 consid. 1,

121 V 38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 283 consid. 2, 116 V 138 consid. 3a e

b, 147 consid. 2a; RAMI 1993 U 165, p. 59 consid. 3b).

2.6. Conformemente alla giurisprudenza,

tocca all'assicurato rendere verosimile l'esistenza, in concreto, di tutti gli

elementi costitutivi d'infortunio.

Quando l'istruttoria non permette

di ritenere accertati, perlomeno secondo il grado della verosimiglianza

preponderante - la semplice possibilità non basta - tali elementi, il giudice

constata l'assenza di prove o di indizi e, quindi, l'inesistenza giuridica

dell'infortunio (cfr. DTF 114 V 305 consid. 5b; 116 V 136 consid. 4b; 111 V 201

consid. 6b; RAMI 1990 U 86 p. 50; A. Bühler, Der Unfallbegriff, in: A. Koller

(Hrsg.), Haftpflicht- und Versicherungsrechtstagung 1995, S. Gallo 1995, p.

267).

Gli stessi principi sono

applicabili alla prova dell'esistenza di una lesione parificata ad infortunio

(DTF 114 V 306 consid. 5b; 116 V 141 consid. 4b).

2.7. Nel caso di specie, va

preliminarmente segnalato che, nella DTF 146 V 51 consid. 9.1, il Tribunale

federale si è chinato segnatamente sulla questione di sapere quale disposizione

torna applicabile allorquando l’assicuratore contro gli infortuni ha ammesso l’esistenza

di un infortunio ex art. 4 LPGA e che l’assicurato soffre di una lesione

corporale ai sensi dell’art. 6 cpv. 2 LAINF. La Corte federale ha stabilito che

in tale ipotesi, l’assicuratore contro gli infortuni deve prendere a proprio

carico le conseguenze della lesione in questione in virtù dell’art. 6 cpv. 1

LAINF. Per contro, in assenza di un infortunio ai sensi di legge, il caso deve

essere esaminato dal profilo dell’art. 6 cpv. 2 LAINF.

Alla luce di quanto precede,

questo Tribunale è innanzitutto tenuto a esaminare se RI 1 è rimasto vittima di

un infortunio ai sensi dell’art. 4 LPGA, oppure no.

2.8. Nella concreta evenienza, in data 13

maggio 2024, il datore di lavoro dell’insorgente ha annunciato all’assicuratore

che il 26 aprile 2024

era accaduto un evento riguardante la spalla

destra. L’evento è così stato descritto:

" lavori

domestici; Scaricando un letto dal furgone (trasloco), per impedirne la caduta,

ho tentato di tenerlo con il braccio e ho sentito improvvisamente uno strappo

alla spalla.”

(doc. 1)

Chiamato dall’amministrazione a

descrivere nel dettaglio la dinamica dell’evento, l’assicurato ha dichiarato

quanto segue:

" Scaricando

un letto dal furgone (trasloco), per impedirne la caduta ho tentato di

trattenerlo con il braccio destro e ho sentito improvvisamente uno strappo alla

spalla.”

Egli ha inoltre risposto affermativamente

alla questione di sapere se durante l’attività si fosse “verificato qualcosa di

particolare” (doc. 17).

Nel quadro della procedura di

opposizione, ha avuto luogo l’audizione dell’assicurato da parte di un

funzionario CO 1.

In quell’occasione, il sinistro

in discussione è stato descritto nei seguenti termini:

" (…).

In data 26 aprile 2024 mi trovavo a __________ e stavo scaricando

un letto matrimoniale di legno massiccio da un furgone.

Mio fratello __________ mi stava aiutando ed era rimasto a terra.

Io ero invece salito sul pianale del mezzo per spostare il mobile

domestico.

Avevo sollevato da un’estremità questo letto a due piazze, del

peso approssimativo di 80 chilogrammi, mentre mio fratello lo sosteneva dalla

parte opposta.

Mentre lo trattenevo con le due mani, improvvisamente mi era

sfuggita la presa dalla mano destra e così facendo il peso si era sbilanciato,

abbassandosi.

Istintivamente avevo effettuato un movimento di ripresa per

evitare che il mobile cascasse, con possibili danni allo stesso, eventuali

lesioni personali ai piedi o conseguenze a mio fratello che lo sorreggeva.

Nel frangente in cui avevo effettuato il gesto istintivo di

recupero della presa con la mano destra, il letto era cascato verso il basso e

in quel preciso istante avevo una fitta dolente all’articolazione.”

(doc. 49, p. 1)

Il ricorrente ha inoltre dichiarato

di essere alto 175 cm e di pesare 80 kg (doc. 49, p. 2).

In sede di ricorso, RI 1 ha infine

confermato la dinamica dell’evento accadutogli, precisando che, persa la presa,

l’oggetto trasportato si è abbassato di 10/20 centimetri prima di essere

ripreso con la mano destra (cfr. doc. I).

2.9. In concreto, chiamato a

pronunciarsi, il TCA osserva innanzitutto che la dinamica dell’evento accaduto

nell’aprile 2024, così come è stata descritta dall’insorgente in occasione

della sua audizione del 5 dicembre 2024 (cfr. supra, consid. 2.8.), non

è contestata (cfr. doc. III, p. 2: “L’CO 1 non ha mai preteso che tali

dichiarazioni [quelle contenute nel verbale di cui al doc. 49, n.d.r.]

contraddicono la versione dei fatti che figura sul’annuncio d’infortunio né

tanto meno quanto indicato dall’assicurato stesso in risposta al questionario

che gli è stato trasmesso il 9.8.2024. (…). L’CO 1 ha chiesto all’assicurato

delle precisazioni in quanto gli elementi a sua disposizione non le

permettevano di sapere se l’assicurato aveva o meno sollevato da solo il letto.

(…). Tale elemento è determinante.”).

Alla luce di quella dinamica, va

ritenuto che non vi è stato l’intervento di un fattore causale esterno: il

danno alla salute si è, infatti, manifestato senza che vi sia stato impatto né con

altre persone né con oggetti.

Va dunque esaminato se, in

casu, si possa ammettere che vi è stato un movimento scombinato o

uno sforzo manifestamente eccessivo. Infatti, quando il processo lesivo

si svolge all'interno del corpo umano, senza l'intervento di agenti esterni,

l'ipotesi di un evento infortunistico è data essenzialmente in caso di uno

sforzo manifestamente eccessivo o di un movimento scoordinato.

2.10. In una sentenza 8C_438/2024 del 18

marzo 2025 - riguardante il caso di un custode che aveva compiuto un “falso

movimento” con la schiena nel cercare di recuperare una lastra di rivestimento

del peso di circa 10 kg che si era staccata da un muro, caso in cui è stato escluso

l’intervento di un infortunio ai sensi di legge -, il TF ha esposto una

panoramica di suoi precedenti in cui era stata ammessa, rispettivamente negata,

l’esistenza di un fattore esterno straordinario, in presenza di un processo

lesivo svoltosi all'interno del corpo:

" (…).

3.3.1. L'existence d'un

facteur extérieur est en principe admise en cas de mouvement non coordonné, à

savoir lorsque le déroulement habituel et normal d'un mouvement corporel est

interrompu par un empêchement non programmé, lié à l'environnement extérieur,

tel le fait de glisser, de trébucher, de se heurter à un objet ou d'éviter une

chute. Le facteur extérieur - modification entre le corps et l'environnement

extérieur - constitue alors en même temps le facteur extraordinaire en raison

du déroulement non programmé du mouvement (ATF 130 V 117 consid. 2.1;

arrêts 8C_24/2022 du 20 septembre 2022 consid. 3.2 in SVR 2023 UV n° 13 p. 40;

8C_404/2020 du 11 juin 2021 consid. 3.1 et les références). À titre d'exemples,

l'existence d'un facteur extérieur extraordinaire a été admise dans le cas d'un

assuré, blessé à l'épaule gauche, qui a retenu, par un mouvement du membre

supérieur gauche, un panneau d'environ 80 kilos glissant des mains de la

personne qui l'aidait à le transporter (arrêt 8C_404/2020 du 11 juin 2021

consid. 5.2), dans le cas d'un poseur de sols qui, par un mouvement brusque et

incontrôlé au niveau du membre supérieur droit, présentant une certaine

intensité, a rattrapé précipitamment un rouleau de moquette qui glissait d'une

étagère (arrêt 8C_194/2015 du 11 août 2015 consid. 5.2.2), dans le cas d'un

assuré rattrapant, à moins de 80 centimètres du sol, un gaufrier de 25 kilos

qui tombait d'une table, le dos courbé et les bras en avant (arrêt 8C_579/2014

du 28 novembre 2014 consid. 5 et 6.3) ou encore dans le cas d'une infirmière,

amenée à fournir un effort violent et improvisé lors du déplacement d'une

patiente, déplacement qui devait impérativement s'effectuer à deux en raison

des contraintes induites par l'invalidité de celle-ci; la collègue de

l'infirmière avait lâché prise de manière subite, de sorte que cette dernière

s'était retrouvée seule à supporter toute la charge pour éviter le pire (arrêt

U 9/04 du 15 octobre 2004 consid. 5).

3.3.2. En revanche,

le facteur extérieur extraordinaire a été nié dans les cas suivants: une

assistante maternelle qui s'est blessée au poignet en empêchant un enfant de

cinq ans, pesant 20 kilos, de tomber d'une chaise "Tripp-Trapp"

(arrêt 8C_242/2021 du 2 novembre 2021 consid. 6 ss); un boucher qui s'est fait

mal au dos en se saisissant d'une caisse de viande d'environ 25 kilos collant à

l'étagère sur laquelle elle était posée, reculant de quelques pas pour

retrouver l'équilibre (arrêt 8C_783/2013 du 10 avril 2014 consid. 6.2); un

assuré qui a présenté des douleurs au dos après avoir tenté de redresser, par

un mouvement réflexe, une plante en pot qui se trouvait sur un chariot de

transport, lequel menaçait de basculer (arrêt U 144/06 du 23 mai 2006 consid.

2.1 et 2.2); une aide-soignante qui s'est blessée à l'épaule en rattrapant une

caisse de livres qui lui avait glissé des mains (arrêt 8C_1019/2009 du 26 mai

2010 consid. 5.1.2); un infirmier qui s'est fait mal au niveau des cervicales

en se retournant brusquement pour tenter de retenir une patiente, laquelle

s'était levée de sa chaise roulante (arrêt 8C_726/2009 du 30 avril 2010 consid.

5); une infirmière, pesant 62 kilos, souffrant d'une hernie discale, qui a

soudainement dû supporter le poids d'une patiente de 66 kilos, en la déplaçant

de son lit au fauteuil (arrêt U 421/01 du 15 janvier 2003 consid. 3); une

aide-soignante qui, avec une stagiaire, soutenait une patiente d'environ 90

kilos qui s'effondrait, la conduisant à se pencher plus fortement, entraînant

une vive douleur à l'épaule (arrêt 8C_444/2009 du 11 janvier 2010 consid. 4.3);

un acteur qui a souffert d'une hernie discale lors d'une représentation, alors

qu'il devait amortir le saut d'une collègue (pesant environ 58 kilos) qui lui

faisait face (arrêt U 67/94 du 10 octobre 1994 consid. 5).”

2.11. Nel caso di specie, va rilevato che,

secondo l’insorgente, il fattore esterno straordinario sarebbe presente in

ragione del compimento di uno sforzo manifestamente eccessivo, rispettivamente

di un movimento scoordinato. Al riguardo, egli ha in particolare fatto valere

che, dopo aver perso la presa con la mano destra, il letto è andato “in caduta

libera per circa 10/20 cm”, cosicché, al momento della ripresa, sull’arto

superiore destro è gravato un peso di 68 – 80 kg, manifestamente eccessivo per

una persona che non svolge abitualmente delle attività manuali pesanti (cfr.

doc. I).

Da parte sua, l’assicuratore

resistente nega che il ricorrente abbia dovuto compiere uno sforzo

manifestamente eccessivo, rispettivamente che abbia effettuato un movimento

scombinato del corpo, precisando segnatamente che l’istituto “…, vista la

professione dell’assicurato, avrebbe riconosciuto l’esistenza di uno sforzo

eccessivo se egli stava trasportando da solo il letto. (…). Il

sollevamento/porto di un peso di 40 chili per un uomo, anche se geometra

(recte: geologo, n.d.r.) di professione, non costituisce uno sforzo

eccessivo. (…). Sintomatico è il fatto che l’assicurato non ha lamentato dei

disturbi al momento di sollevare il letto. (…). Non si può nemmeno parlare di

movimento scoordinato in quanto il fatto che un oggetto sfugga di mano durante

il trasporto non ha nulla di straordinario a differenza degli eventi oggetto

delle sentenze del TF di cui 8C_194/2015 dell’11.8.2015 e 579/2014 del

28.11.2014 richiamate dall’assicurato.” (doc. III).

Questa Corte rileva che all’origine

dei disturbi denunciati dall’assicurato non vi è stato il movimento da lui

compiuto con il braccio destro, ma piuttosto lo sforzo che ha profuso per trattenere

il letto ed evitare che cadesse a terra.

Stante ciò, la questione di

sapere se si è o meno in presenza di un fattore esterno straordinario deve

essere esaminata dal punto di vista dell’eventualità di uno sforzo eccessivo e

non da quella di un movimento scoordinato del corpo (in questo senso, si veda

la STF 8C_404/2020 dell’11 giugno 2021 consid. 5.3 e la STFA U 144/06 del 23

maggio 2006 consid. 2.2).

In questo contesto, assume un

ruolo decisivo il peso dell’oggetto sollevato/trasportato, così come lo ha

pertinentemente ricordato l’amministrazione.

Al riguardo, è utile segnalare

che - trattandosi di assicurati che

svolgono attività manuali – la giurisprudenza ha negato l’intervento di uno

sforzo eccessivo configurante un infortunio in caso di sollevamento di pesi tra

Fatti

i 60 e i 100 kg (cfr. STFA U 144/06 succitata consid. 2.2 e riferimento ivi

menzionato).

Nella presente fattispecie, è

incontestato che il letto aveva un peso di circa 80 kg, come pure che,

trasportato assieme al fratello, RI 1 ne sopportava la metà, ossia circa 40 kg.

Il TCA può seguire l’CO 1 nella

misura in cui sostiene che il fatto di sollevare/trasportare un peso di 40 kg

non configuri ancora per un uomo uno sforzo manifestamente eccessivo ai sensi

della giurisprudenza, e ciò sebbene egli non svolga abitualmente un’attività

manuale.

Con la propria impugnativa,

l’assicurato fa però valere che, in base a calcoli da lui stesso eseguiti, il

peso sopportato dal suo arto superiore destro al momento in cui ha ripreso il

letto, sarebbe in realtà stato di 68/80 kg (doc. C: “Al peso statico della parte

di letto sostenuto (di 392.4 N, cioè 40 kg) vanno aggiunte le forze dinamiche

all’impatto (di 274 / 392 N, cioè 28 / 40 kg) che porta il totale del peso

sostenuto dal solo arto superiore destro di 68 / 80 kg.”) (cfr. doc. I e doc.

C).

Ora, questa Corte non possiede le

conoscenze necessarie per valutare la fondatezza della tesi fatta valere dall’insorgente,

a proposito della quale l’assicuratore convenuto non si è peraltro minimamente pronunciato.

Pertanto, tenuto conto che RI 1

non svolge abitualmente attività manuali pesanti, della sua non più giovane età

(al momento del sinistro egli aveva 66 anni) e del fatto che anche secondo

l’assicuratore resistente qualora egli avesse trasportato da solo il letto (di

80 kg) l’esistenza di uno sforzo eccessivo andrebbe ammessa (cfr. doc. III), il

TCA ritiene che gli atti debbano essere rinviati all’amministrazione affinché disponga

tutti gli accertamenti utili a verificare la correttezza di quanto sostenuto

dall’assicurato. In questo contesto, occorrerà considerare che al momento in

cui la mano destra ha perso la presa, il letto era comunque ancora in qualche

modo sorretto da quella sinistra, aspetto che non sembra essere stato

considerato nei calcoli effettuati dal ricorrente (che parla di letto in “caduta

libera per circa 10/20 cm”).

Nel caso in cui dall’istruttoria

dovessero emergere elementi atti a giustificare l’intervento di un infortunio

ai sensi di legge, l’istituto assicuratore dovrà ancora interrogarsi a

proposito dell’esistenza di un nesso di causalità naturale tra il danno alla

spalla destra e quell’evento.

Considerandi

Al riguardo, va segnalato che, in

base all’apprezzamento 5 ottobre 2024 del fiduciario dell’CO 1, dott. __________,

spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia, la presenza di un becco

osteofitario nella regione sottoacromiale, componente di natura morbosa,

rappresenterebbe “… la causa primaria della lesione patita dall’assicurato

soprattutto considerando l’età anagrafica” (doc. 44, p. 2) e ricordato che,

conformemente alla giurisprudenza, non è necessario che l’infortunio

rappresenti la causa unica o immediata del danno: è sufficiente che il

sinistro, associato eventualmente ad altri fattori, abbia provocato il danno -

fisico o psichico - alla salute, ovvero che si presenti come la conditio

sine qua non di quest’ultimo (cfr., fra le tante, la STF 8C_29/2009 del 1° maggio

2009.

consid. 2).

Sulla scorta delle considerazioni

che precedono, la decisione su opposizione impugnata, mediante la quale l’CO 1

ha negato la propria responsabilità in merito all’evento accaduto

all’assicurato il 26 aprile 2024, deve dunque essere annullata.

2.12

L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore

fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice,

rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio

e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

In

data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61

lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice,

rapida e, di regola pubblica.

Dalla

medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo

cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a

spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo

prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

Trattandosi

di una controversia relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha

previsto di prelevare le spese.

Sul tema, cfr. anche STF

9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022

KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio

2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi,

Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les

tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019,

in SZS/RSAS 2/2022 p. 107; Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21

agosto 2024 “Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021

nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica

dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale

cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della

revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni)

e controprogetto”).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto ai

sensi dei considerandi.

§ La decisione su opposizione

impugnata è annullata.

§§ Gli atti sono rinviati

all’CO 1 per complemento istruttorio e nuova

decisione.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente La

segretaria

Daniele Cattaneo Stefania

Cagni