Lexipedia

Decisione

35.2025.30

Discussa eziologia disturbi al polso dx. Ammesso raggiungimento status quo sine e conseguente estinzione diritto alle prestazioni

12 agosto 2025Italiano21 min

l’opposizione a proposito della dinamica dell’evento del settembre 2023, l’amministrazione

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

35.2025.30

mm

Lugano

12 agosto 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Maurizio Macchi, cancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso dell’8 aprile 2025 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione dell’11

marzo 2025 emanata da

CO 1

rappr. da: RA 1

in materia di assicurazione contro

gli infortuni

ritenuto in fatto

1.1. In data 25 settembre 2023, RI 1,

nato nel 1992, dipendente dell’Ospedale __________ in qualità di medico

assistente e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni e le malattie

professionali presso CO 1 (di seguito: CO 1), ha compiuto un movimento

innaturale con la mano/polso destro giocando a tennis (doc. A1).

L’esame di risonanza magnetica

del polso destro del 29 novembre 2023 ha evidenziato un modesto edema

periarticolare sul versante dorsale dell’articolazione radio-carpica, in

assenza di lesioni post-traumatiche ossee o legamentose (doc. M7).

1.2. Esperiti gli accertamenti del caso,

con decisione formale del 18 settembre 2024, l’amministrazione ha negato il

proprio obbligo a prestazioni ritenuto, da un lato, che i disturbi

all’estremità superiore destra non erano da porre in relazione a un infortunio

ai sensi di legge e, dall’altro, che essi non costituivano nemmeno una lesione

parificata ad infortunio (doc. A18).

A seguito dell’opposizione

interposta dall’assicurato personalmente (doc. A21), in data 11 marzo 2025, CO

1 ha riconosciuto l’intervento di un infortunio ex art. 4 LPGA e ha di

conseguenza ammesso il proprio obbligo a prestazioni sino al 28 novembre 2023,

momento in cui l’assicurato avrebbe raggiunto lo status quo sine a

margine dell’evento traumatico del settembre 2023 (cfr. doc. A31).

1.3. Con tempestivo ricorso del 7 aprile

2025, RI 1 ha chiesto l’annullamento della decisione su opposizione impugnata e

che gli vengano riconosciute le prestazioni previste dalla legge anche dopo il

28 novembre 2023, argomentando in particolare quanto segue:

" (…) Ritengo

che l’Assicurazione non abbia adeguatamente considerato la descrizione dell’incidente

e la dinamica del trauma. Nonostante le perplessità dell’Assicurazione,

l’incidente è stato chiaramente un evento isolato e anomalo, che ha avuto

ripercussioni sul mio stato di salute.

Riassumendo:

L’urto del polso contro una rete rigida in un contesto di

movimento sportivo dinamico costituisce un fattore esterno inusuale e

imprevedibile. Non si tratta di un semplice movimento sbagliato, ma di un

trauma da impatto (straordinarietà). In questo contesto quindi il contatto con

la rete ha agito da elemento traumatico esterno e ha bloccato bruscamente il

movimento (fattore esterno). Il quadro clinico è perfettamente compatibile con

un trauma in iperstensione del polso. Le alternative diagnostiche non spiegano

la persistenza della sintomatologia. La mancata risposta al trattamento del

ganglio conferma che il ganglio non era la causa del dolore.

Secondo la giurisprudenza svizzera, la causalità adeguata è da

ritenersi presente se un evento è idoneo, secondo il normale corso delle cose,

a provocare il danno. Il trauma da impatto lo è.

CO 1 esprime perplessità in merito al fatto che il primo consulto

medico sia avvenuto circa due mesi dopo l’evento. È tuttavia importante sottolineare

che tale valutazione conservativa è stata effettuata con piena cognizione

essendo io stesso medico. Inoltre, il criterio della tempestività non può

essere considerato in modo assoluto: ciò che risulta determinante è la coerenza

e la plausibilità dell’evoluzione clinica, unitamente alla spiegazione fornita

riguardo al decorso sintomatologico.

Inoltre, le motivazioni addotte da CO 1 per il rifiuto della

prestazione appaiono incoerenti e non lineari: inizialmente si contesta il

carattere straordinario dell’evento, mentre successivamente si mette in

discussione il nesso causale, attribuendo il quadro clinico a presunte cause

degenerative. Questa interpretazione appare poco plausibile, trattandosi di un

dolore insorto immediatamente dopo un trauma, in un soggetto sano, attivo e

senza precedenti a livello articolare. L’impressione complessiva, anche alla

luce di alcune espressioni utilizzate nella loro analisi – che sembrano

rivolgersi direttamente alla persona con un tono poco oggettivo – è che le informazioni

supplementari fornite siano state reinterpretate in maniera tendenziosa, nel

tentativo di sostenere una tesi precostituita e priva di reale fondamento. (…).”

(doc. I)

1.4. CO 1, in risposta, ha postulato che

l’impugnativa venga respinta con agomenti di cui si dirà, per quanto occorra,

nei considerandi di diritto (cfr. doc. IV).

Fatti

1.5. In data 26 maggio 2025, il

rappresentante dell’assicuratore convenuto ha comunicato di non avere ulteriori

mezzi di prova da presentare (doc. VI).

L’insorgente è invece rimasto

silente.

considerato in diritto

2.1. In concreto, è litigiosa la

questione di sapere se CO 1 era legittimata a dichiarare estinto dal 29

novembre 2023 il proprio obbligo a prestazioni dipendente dall’evento

traumatico del 25 settembre 2023, ritenuto che da quella data l’assicurato

avrebbe raggiunto lo status quo sine, oppure no.

Da notare che, con la decisione

su opposizione impugnata, preso atto delle precisazioni fornite con

l’opposizione a proposito della dinamica dell’evento del settembre 2023, l’amministrazione

ha giustamente ammesso che l’insorgente è rimasto vittima di un infortunio ai

sensi dell’art. 4 LPGA (cfr. doc. A31, p. 4), di modo che questo aspetto non è

più oggetto di discussione tra le parti.

2.2. Secondo l’art. 6 cpv. 1 LAINF, per

quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni assicurative sono

effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non professionali e

di malattie professionali.

2.3. Il diritto alle prestazioni risultante

da un infortunio assicurato presuppone l’esistenza di un nesso di causalità

naturale tra l’evento dannoso e il danno alla salute. Questa condizione è

adempiuta qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il

danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato

nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o

immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso

unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità

corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una conditio

sine qua non del danno. È questione di fatto lo stabilire se tra evento

infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su

detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio

della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura

possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle

prove in materia di assicurazioni sociali (DTF 142 V 435 consid. 1; 129 V 177

consid. 3.1, 402 consid. 4.3).

Se un infortunio ha semplicemente

scatenato un processo che sarebbe comunque insorto anche senza questo evento,

il nesso di causalità naturale tra i disturbi accusati dall’assicurato e

l’infortunio deve essere negato se lo stato morboso preesistente è ritornato ad

essere quello che era prima dell’infortunio (status quo ante) oppure se

ha raggiunto lo stadio che sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio

(status quo sine) (RAMI 1992 U 142 p. 75 consid. 4b; A.

Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die

Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in: Bollettino

dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).

2.4. Il diritto a prestazioni

assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata

tra l'evento dannoso e il danno alla salute.

Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto

quando, secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita, il

fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto,

sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in

questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a,

DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze citate).

Comunque, qualora sia carente il nesso di causalità naturale,

l'assicuratore può rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il

requisito della causalità adeguata (DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a;

su queste questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi

sur l’assurance-accidents, Losanna 1992, p. 51-53).

La giurisprudenza ha inoltre

stabilito che in caso di danno alla salute fisica, dal momento in cui è

accertata la causalità naturale il nesso di causalità è generalmente ammesso

(DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine;

Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungs-rechts,

in: SZS 2/1994, p. 104 s.; M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in:

Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).

2.5. Nella concreta evenienza, dalla decisione su opposizione impugnata

si evince che l’amministrazione ha posto fine dal 29 novembre 2023 alle

prestazioni dipendenti dall’infortunio del settembre 2023, ritenuto che, secondo

il parere espresso dal proprio medico interno, gli accertamenti diagnostici non

Considerandi

avrebbero oggettivato lesioni strutturali imputabili a quell’evento, di modo

che quest’ultimo avrebbe peggiorato soltanto transitoriamente lo stato morboso

preesistente del polso destro, con lo status quo sine raggiunto a

distanza di poco più di due mesi dal trauma (in coincidenza con l’esame di RMN

del 29 novembre 2023) (cfr. doc. A31, p. 6).

Agli atti figura in effetti

l’apprezzamento 26 febbraio 2025 del dott. __________, spec. FMH in chirurgia

ortopedica e traumatologia (cfr. doc. M8), il quale, dopo aver ricostruito

l’anamnesi dell’insorgente riferendosi alla documentazione radiologica e

clinica a sua disposizione, ha rilevato innanzitutto che, in occasione

dell’esame di risonanza magnetica del polso destro del novembre 2023, il

radiologo ha riscontrato unicamente un modesto edema periarticolare sul

versante dorsale dell’articolazione radio-carpica e delle piccole formazioni

gangliari cistiche sul versante volare dell’articolazione radio-carpica, in

assenza di lesioni traumatiche, segnatamente del disco articolare a livello

dell’articolazione radio-ulnare distale.

Secondo il fiduciario dell’CO 1,

non risultavano dunque oggettivati, né sul piano clinico né su quello

radiologico, dei reperti imputabili con verosimiglianza preponderante

all’infortunio assicurato (“Es gibt klinisch und bildgebend keine Befunde,

die mit überwiegender Wahrscheinlichkeit in einem natürlichen (Teil-) Kausalzusammenhang

zum Ereignis vom 25.9.2023 stehen.”).

Rispondendo alla questione di

sapere se l’evento traumatico avesse provocato un peggioramento

(direzionale/transitorio) di uno stato preesistente, il dott. __________ ha

dichiarato che la formazione di gangli su piccola scala costituisce di

principio un fenomeno di natura morbosa che, in concreto, va ritenuto preesistente,

in relazione alla decennale pratica del gioco del tennis. Anche qualora le

alterazioni fossero state sino ad allora asintomatiche, l’insorgenza di dolori

al polso destro rappresenta una manifestazione acuta della malattia, che deve

essere considerata transitoria.

Sempre a suo avviso, lo status

quo sine è stato raggiunto il 29 novembre 2023, non avendo la RMN evidenziato

delle conseguenze infortunistiche chiaramente definibili (“Am 29.11.2023 ist

der Status quo sine wieder erreicht gewesen, indem im MRI eine klar

definierbare Verletzungsfolge ausgeschlossen worden ist.”). In questo

contesto, il dott. __________ ha ancora precisato che gangli e sinoviti non

costituiscono di principio delle conseguenze traumatiche (“Ganglien und

Synovitis sind grundsätzlich keine Beschreibung von Unfallfolgen.”).

Chiamato a pronunciarsi su quanto

l’insorgente ha asserito a proposito dell’esistenza di un difetto

post-traumatico della TFCC (fibrocartilagine triangolare che è una struttura

appartenente al cosiddetto complesso fibro-cartilagineo triangolare [CFCT],

situato nell’articolazione radio-ulnare distale, la cui funzione principale è

quella di stabilizzarla e di ammortizzare gli stress osteo-legamentosi tra la

superficie articolare distale dell’ulna e la prima filiera del carpo, in

particolare l’osso piramidale – cfr. https://www.fisioscience.it/patologie/fibro-cartilagine-triangolare),

rispettivamente del ganglio dorsale del polso, lo specialista di fiducia

dell’assicuratore resistente ha osservato che i concetti in questione sono

stati utilizzati in maniera acritica. In effetti, la piccola fissura nella

parte radiale della TFCC è da ricondurre con verosimiglianza preponderante a

usura, posto che il rapporto legamentoso radio-ulnare è rimasto integro. Del resto,

le lesioni della TFCC isolate non costituiscono di regola delle conseguenze

traumatiche. Infine, non risulta neppure clinicamente documentata una

sintomatologia a livello dell’articolazione radio-ulnare distale.

2.6

Per costante giurisprudenza, in un

procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo

l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che

precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il

diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STF U 259/02 dell'8

luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege

in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351 seg. (=

SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572),

la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle

dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante,

a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente

motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere

degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che

il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,

non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.

Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In una sentenza 8C_216/2009

del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha

precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria

sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze

dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, neppure il

più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali

rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi

che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU,

discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità

dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova

propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare,

anche le certificazioni dei medici curanti.

In una sentenza 8C_624/2024 del

24.

aprile 2025, il Tribunale federale ha confermato la propria giurisprudenza e

ha in particolare sottolineato che:

" (…).

Dispositivo

5.2.1. Das Bundesgericht hat mit Urteil BGE 135 V 465 entschieden,

auch unter Berücksichtigung der neueren Rechtsprechung des Europäischen

Gerichtshofes für Menschenrechte bestehe im Verfahren um Zusprechung oder

Verweigerung von Sozialversicherungsleistungen kein förmlicher Anspruch auf

eine versicherungsexterne Begutachtung. Eine solche sei indessen anzuordnen,

wenn auch nur geringe Zweifel an der Zuverlässigkeit und Schlüssigkeit der

versicherungsinternen ärztlichen Feststellungen bestünden (E. 4). Diese

Rechtsprechung wurde zuletzt mit Urteil BGE 145 V 97 E.

8.5 in fine bestätigt.

Soweit der Beschwerdeführer rügt, es gebe keine rechtliche und

fachliche Grundlage, den Suva-Ärzten im Vergleich zu beratenden Ärzten anderer

Versicherer im Rahmen der Verfahrensfairness eine besondere Stellung

einzuräumen, ist dies nicht stichhaltig. Denn praxisgemäss sind beratende

Ärzte, was den Beweiswert ihrer ärztlichen Beurteilung angeht,

versicherungsinternen Ärzten gleichgesetzt (nicht publ. E. 4.3

des Urteils BGE 150 V 188, veröffentlicht in SVR 2024 UV Nr. 27 S. 107; Urteil

8C_381/2024 vom 14. Februar 2025 E. 2.3 mit Hinweis).

5.2.2. Insgesamt

vermag der Beschwerdeführer - auch mit seinem pauschalen Verweis auf die

Literatur - keine Gründe für eine Änderung dieser Rechtsprechung aufzuzeigen

(hierzu vgl. BGE 145 V 304 E. 4.4), wonach auf die Berichte versicherungsinterner medizinischer

Fachpersonen abgestellt werden kann, wenn keine auch nur geringen Zweifel an

der Richtigkeit ihrer Schlussfolgerungen bestehen. Nachfolgend ist somit zu

prüfen, ob die Vorinstanz solche Zweifel hinsichtlich der Beurteilungen des Dr.

med. univ. F.________ zu Recht verneinte.

5.3. Weiter

ist festzuhalten, dass alleine das Anstellungsverhältnis einer

versicherungsinternen Fachperson zum Versicherungsträger nicht schon auf

mangelnde Objektivität und Befangenheit schliessen lässt (BGE 137 V 210 E. 1.4; 135 V 465 E. 4.4). Konkrete Indizien für eine Voreingenommenheit des

Kreisarztes Dr. med. univ. F.________ werden in der Beschwerde nicht benannt

und sind nicht erkennbar.”

Trattandosi

invece di perizie affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura

amministrativa, a medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati

indipendenti, esse godono di piena forza probatoria, a condizione che non

esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF

8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).

Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante

è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami

approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata,

che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella

presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano

motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352;

RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss.,

consid. 1c e riferimenti).

L'elemento

rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo

di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma

semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

È utile osservare

che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere

la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli

si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia,

precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri

medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come

farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è

l’opinione più adeguata (cfr. STF I 811/03 del 31 gennaio 2005 consid. 5 in

fine; STF I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).

Va infine

segnalato che, in una sentenza 9C_311/2024 del 6 maggio 2025 consid. 6.2.4,

l’Alta Corte ha ribadito che:

" … la

prassi prevede che, di principio, deve essere considerato con la necessaria

prudenza l’avviso dei medici curanti a causa dei particolari legami che essi

hanno con il paziente (DTF 125 V 351 consid. 3b/cc), come pure in relazione

allo scopo di trattamento del curante rispetto a quello di un medico perito

(cfr. sentenza 9C_662/2021 del 2 agosto 2022 consid. 5.2.1), per cui, secondo

l’esperienza comune, il medico curante tende generalmente, in caso di dubbio, a

pronunciarsi in favore del proprio paziente in ragione del rapporto di fiducia

che lo unisce a quest’ultimo.”

2.7. Chiamata ora a

pronunciarsi, attentamente vagliato l’insieme della documentazione a sua

disposizione, questa Corte ritiene di poter confermare la decisione su

opposizione impugnata, nella misura in cui, fondandosi sul parere del dott. __________

(cfr. supra, consid. 2.5.), ha stabilito che l’infortunio del 25

settembre 2023 ha peggiorato soltanto transitoriamente il preesistente

stato morboso del polso destro con lo status quo sine raggiunto a

distanza di poco più di due mesi, in concidenza con l’esecuzione della RMN del 29

novembre 2023.

Il TCA non ravvede alcun valido

motivo per discostarsi dal parere enunciato dal dott. __________, specialista

proprio nella materia che qui interessa, il quale, interpellato dall’amministrazione, si è confrontato in

maniera approfondita con tutta la documentazione presente nell’incarto,

giungendo appunto alla conclusione che all’evento infortunistico assicurato va

attribuito tutt’al più un ruolo scatenante per rapporto alla sintomatologia che

il ricorrente ha denunciato al polso destro.

Va inoltre constatato che dalla

restante documentazione medica non emergono elementi suscettibili di generare

dei dubbi, neppure lievi, a proposito dell’affidabilità della valutazione del

medico di fiducia dell’CO 1 (per dei casi recenti in cui la Corte federale ha

negato l’esistenza di minimi dubbi circa la fondatezza della posizione difesa

da medici interni all’amministrazione, cfr. STF 8C_324/2024 del 27 maggio 2025

consid. 4.3; 8C_737/2024 del 22 maggio 2025 consid. 7; 8C_624/2024 del 24

aprile 2025 consid. 7.1.3; 8C_555/2024 del 4 aprile 2025 consid. 8.4.1;

8C_640/2024 del 28 marzo 2025 consid. 6.2).

Dal rapporto 29 gennaio 2024 del

dott. __________, spec. FMH in chirurgia della mano, si evince che egli ha

diagnosticato, facendo soprattutto capo alle immagini della RMN del novembre

2023, una sinovite radio-carpale dorsale, definita post-traumatica, senza

alcuna significativa lesione legamentosa (“Gemäss heutiger Untersuchung und

dem MRI-Befund gibt es hoch wahrscheinlich eine posttraumatische Radiokarpal-Synovitis

ohne bedeutende zuliegende ligamentäre Läsion im Verlauf des Unfalles vom

25.9.23.”) e che ha praticato un’infiltrazione radio-carpale, riservandosi

di disporre un’eventuale artro-RMN in caso di mancato miglioramento (cfr. doc.

M1).

Al riguardo, il TCA osserva che lo

specialista privatamente consultato dall’insorgente non ha approfondito l’eziologia

della problematica diagnosticata. Del resto, secondo una costante

giurisprudenza federale, sovente i medici utilizzano l’aggettivo

“post-traumatico” (“stato dopo”), non tanto per definire l'eziologia di un

disturbo, ma piuttosto per sottolineare il fatto che quest'ultimo, da un

profilo cronologico, è apparso dopo un evento traumatico (in questo senso, cfr.

STF 8C_241/2020 del 29 maggio 2020 consid. 6.1: “Die medizinische Verwendung

des Begriffs "Trauma" lässt jedoch aus rechtlicher Sicht keine

Rückschlüsse zu auf einen allfälligen natürlich-kausalen Zusammenhang dieses Defekts

mit dem Unfall vom 16. September 2018.”). In questo senso, nel caso

concreto, si consideri l’utilizzo da parte del dott. __________ dei termini “im

Verlauf des Unfalles vom 25.9.23”.

Trattandosi del referto 12 giugno

2024 del Prof. dott. __________, spec. FMH in radiologia, da questo documento

risulta che l’artro-RMN del polso destro effettuata il 12 giugno 2024 aveva

evidenziato l’esistenza di un difetto centrale della TFCC e di plurime formazioni

gangliari (reperti riguardo ai quali il fiduciario ha preso esplicitamente

posizione – cfr. supra, consid. 2.5.), senza fornire alcuna indicazione circa

la loro eziologia (cfr. doc. M2).

Per quanto concerne infine il

rapporto 31 luglio 2024 della PD dott.ssa __________, spec. in chirurgia della

mano e dei nervi periferici, ella ha formulato la diagnosi di ganglio dorsale

del polso destro (“Beim Patienten zeigt sich klinisch, MR-tomographisch

sowie sonographisch ein dorsales Handgelenksganglion.”), esprimendosi

unicamente in merito all’ulteriore procedere terapeutico (infiltrazione oppure

approccio chirurgico) (cfr. doc. M3).

Secondo questo Tribunale, nemmeno

le obiezioni contenute nell’allegato di ricorso presentato dall’assicurato,

appaiono atte a sminuire il valore probatorio attribuito alla valutazione del

dott. __________.

In particolare, nella misura in

cui egli fa valere che in concreto sarebbero adempiuti gli elementi costitutivi

di un infortunio, queste sue considerazioni appaiono inconferenti, nella misura

in cui l’insorgenza di un infortunio ai sensi dell’art. 4 LPGA non è più oggetto

di discussione (cfr. supra, consid. 2.1.).

D’altra parte, come visto, la

documentazione medica a cui si riferisce l’insorgente, non è stata giudicata

sufficiente a dimostrare l’esistenza di un nesso di causalità naturale tra

l’infortunio del settembre 2023 e i noti disturbi al polso destro, oltre la

data di chiusura del caso decisa dall’amministrazione.

Infine, è utile segnalare che, conformemente

alla giurisprudenza federale, l’assicuratore

LAINF non è tenuto a dimostrare l’esistenza di una causa extra-infortunistica

a cui imputare i disturbi accusati dall’interessato (cfr. STFA U 152/03 del 21

aprile 2005 e riferimenti ivi menzionati; cfr. STCA 35.2017.62 del 2 ottobre

2017 consid. 2.9.; 35.2018.113 del 5 marzo 2019 consid. 2.9.).

In esito alle considerazioni che

precedono, il TCA ritiene dunque dimostrato con il grado di verosimiglianza

richiesto dalla giurisprudenza federale che a far tempo dal 29 novembre 2023 i

disturbi interessanti il polso destro del ricorrente non costituivano più una

conseguenza naturale dell’evento traumatico assicurato, di modo che CO 1 era

legittimata a porre fine alle proprie prestazioni da quella medesima data.

In queste condizioni, la

decisione su opposizione impugnata deve essere confermata.

2.8. L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore

fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice,

rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio

e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

In data 1° gennaio 2021 è entrata

in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora

unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è entrato in

vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a

prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo

prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese

processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Trattandosi di una controversia

relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha previsto di prelevare le

spese (cfr. STCA 35.2021.9 del 20 settembre 2021 consid. 2.12; 35.2021.58 del

18 ottobre 2021 consid. 2.12).

Sul tema, cfr. anche STF

9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022

KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio

2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi,

Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les

tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin

2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107); Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato

del 21 agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4

maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la

modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al

Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008

(Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al

Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto».

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti