35.2025.30
Discussa eziologia disturbi al polso dx. Ammesso raggiungimento status quo sine e conseguente estinzione diritto alle prestazioni
12 agosto 2025Italiano21 min
l’opposizione a proposito della dinamica dell’evento del settembre 2023, l’amministrazione
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2025.30
mm
Lugano
12 agosto 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Maurizio Macchi, cancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso dell’8 aprile 2025 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione dell’11
marzo 2025 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 1
in materia di assicurazione contro
gli infortuni
ritenuto in fatto
1.1. In data 25 settembre 2023, RI 1,
nato nel 1992, dipendente dell’Ospedale __________ in qualità di medico
assistente e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni e le malattie
professionali presso CO 1 (di seguito: CO 1), ha compiuto un movimento
innaturale con la mano/polso destro giocando a tennis (doc. A1).
L’esame di risonanza magnetica
del polso destro del 29 novembre 2023 ha evidenziato un modesto edema
periarticolare sul versante dorsale dell’articolazione radio-carpica, in
assenza di lesioni post-traumatiche ossee o legamentose (doc. M7).
1.2. Esperiti gli accertamenti del caso,
con decisione formale del 18 settembre 2024, l’amministrazione ha negato il
proprio obbligo a prestazioni ritenuto, da un lato, che i disturbi
all’estremità superiore destra non erano da porre in relazione a un infortunio
ai sensi di legge e, dall’altro, che essi non costituivano nemmeno una lesione
parificata ad infortunio (doc. A18).
A seguito dell’opposizione
interposta dall’assicurato personalmente (doc. A21), in data 11 marzo 2025, CO
1 ha riconosciuto l’intervento di un infortunio ex art. 4 LPGA e ha di
conseguenza ammesso il proprio obbligo a prestazioni sino al 28 novembre 2023,
momento in cui l’assicurato avrebbe raggiunto lo status quo sine a
margine dell’evento traumatico del settembre 2023 (cfr. doc. A31).
1.3. Con tempestivo ricorso del 7 aprile
2025, RI 1 ha chiesto l’annullamento della decisione su opposizione impugnata e
che gli vengano riconosciute le prestazioni previste dalla legge anche dopo il
28 novembre 2023, argomentando in particolare quanto segue:
" (…) Ritengo
che l’Assicurazione non abbia adeguatamente considerato la descrizione dell’incidente
e la dinamica del trauma. Nonostante le perplessità dell’Assicurazione,
l’incidente è stato chiaramente un evento isolato e anomalo, che ha avuto
ripercussioni sul mio stato di salute.
Riassumendo:
L’urto del polso contro una rete rigida in un contesto di
movimento sportivo dinamico costituisce un fattore esterno inusuale e
imprevedibile. Non si tratta di un semplice movimento sbagliato, ma di un
trauma da impatto (straordinarietà). In questo contesto quindi il contatto con
la rete ha agito da elemento traumatico esterno e ha bloccato bruscamente il
movimento (fattore esterno). Il quadro clinico è perfettamente compatibile con
un trauma in iperstensione del polso. Le alternative diagnostiche non spiegano
la persistenza della sintomatologia. La mancata risposta al trattamento del
ganglio conferma che il ganglio non era la causa del dolore.
Secondo la giurisprudenza svizzera, la causalità adeguata è da
ritenersi presente se un evento è idoneo, secondo il normale corso delle cose,
a provocare il danno. Il trauma da impatto lo è.
CO 1 esprime perplessità in merito al fatto che il primo consulto
medico sia avvenuto circa due mesi dopo l’evento. È tuttavia importante sottolineare
che tale valutazione conservativa è stata effettuata con piena cognizione
essendo io stesso medico. Inoltre, il criterio della tempestività non può
essere considerato in modo assoluto: ciò che risulta determinante è la coerenza
e la plausibilità dell’evoluzione clinica, unitamente alla spiegazione fornita
riguardo al decorso sintomatologico.
Inoltre, le motivazioni addotte da CO 1 per il rifiuto della
prestazione appaiono incoerenti e non lineari: inizialmente si contesta il
carattere straordinario dell’evento, mentre successivamente si mette in
discussione il nesso causale, attribuendo il quadro clinico a presunte cause
degenerative. Questa interpretazione appare poco plausibile, trattandosi di un
dolore insorto immediatamente dopo un trauma, in un soggetto sano, attivo e
senza precedenti a livello articolare. L’impressione complessiva, anche alla
luce di alcune espressioni utilizzate nella loro analisi – che sembrano
rivolgersi direttamente alla persona con un tono poco oggettivo – è che le informazioni
supplementari fornite siano state reinterpretate in maniera tendenziosa, nel
tentativo di sostenere una tesi precostituita e priva di reale fondamento. (…).”
(doc. I)
1.4. CO 1, in risposta, ha postulato che
l’impugnativa venga respinta con agomenti di cui si dirà, per quanto occorra,
nei considerandi di diritto (cfr. doc. IV).
Fatti
1.5. In data 26 maggio 2025, il
rappresentante dell’assicuratore convenuto ha comunicato di non avere ulteriori
mezzi di prova da presentare (doc. VI).
L’insorgente è invece rimasto
silente.
considerato in diritto
2.1. In concreto, è litigiosa la
questione di sapere se CO 1 era legittimata a dichiarare estinto dal 29
novembre 2023 il proprio obbligo a prestazioni dipendente dall’evento
traumatico del 25 settembre 2023, ritenuto che da quella data l’assicurato
avrebbe raggiunto lo status quo sine, oppure no.
Da notare che, con la decisione
su opposizione impugnata, preso atto delle precisazioni fornite con
l’opposizione a proposito della dinamica dell’evento del settembre 2023, l’amministrazione
ha giustamente ammesso che l’insorgente è rimasto vittima di un infortunio ai
sensi dell’art. 4 LPGA (cfr. doc. A31, p. 4), di modo che questo aspetto non è
più oggetto di discussione tra le parti.
2.2. Secondo l’art. 6 cpv. 1 LAINF, per
quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni assicurative sono
effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non professionali e
di malattie professionali.
2.3. Il diritto alle prestazioni risultante
da un infortunio assicurato presuppone l’esistenza di un nesso di causalità
naturale tra l’evento dannoso e il danno alla salute. Questa condizione è
adempiuta qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il
danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato
nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o
immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso
unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità
corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una conditio
sine qua non del danno. È questione di fatto lo stabilire se tra evento
infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su
detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio
della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura
possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle
prove in materia di assicurazioni sociali (DTF 142 V 435 consid. 1; 129 V 177
consid. 3.1, 402 consid. 4.3).
Se un infortunio ha semplicemente
scatenato un processo che sarebbe comunque insorto anche senza questo evento,
il nesso di causalità naturale tra i disturbi accusati dall’assicurato e
l’infortunio deve essere negato se lo stato morboso preesistente è ritornato ad
essere quello che era prima dell’infortunio (status quo ante) oppure se
ha raggiunto lo stadio che sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio
(status quo sine) (RAMI 1992 U 142 p. 75 consid. 4b; A.
Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die
Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in: Bollettino
dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).
2.4. Il diritto a prestazioni
assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata
tra l'evento dannoso e il danno alla salute.
Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto
quando, secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita, il
fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto,
sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in
questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a,
DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze citate).
Comunque, qualora sia carente il nesso di causalità naturale,
l'assicuratore può rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il
requisito della causalità adeguata (DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a;
su queste questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi
sur l’assurance-accidents, Losanna 1992, p. 51-53).
La giurisprudenza ha inoltre
stabilito che in caso di danno alla salute fisica, dal momento in cui è
accertata la causalità naturale il nesso di causalità è generalmente ammesso
(DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine;
Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungs-rechts,
in: SZS 2/1994, p. 104 s.; M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in:
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).
2.5. Nella concreta evenienza, dalla decisione su opposizione impugnata
si evince che l’amministrazione ha posto fine dal 29 novembre 2023 alle
prestazioni dipendenti dall’infortunio del settembre 2023, ritenuto che, secondo
il parere espresso dal proprio medico interno, gli accertamenti diagnostici non
Considerandi
avrebbero oggettivato lesioni strutturali imputabili a quell’evento, di modo
che quest’ultimo avrebbe peggiorato soltanto transitoriamente lo stato morboso
preesistente del polso destro, con lo status quo sine raggiunto a
distanza di poco più di due mesi dal trauma (in coincidenza con l’esame di RMN
del 29 novembre 2023) (cfr. doc. A31, p. 6).
Agli atti figura in effetti
l’apprezzamento 26 febbraio 2025 del dott. __________, spec. FMH in chirurgia
ortopedica e traumatologia (cfr. doc. M8), il quale, dopo aver ricostruito
l’anamnesi dell’insorgente riferendosi alla documentazione radiologica e
clinica a sua disposizione, ha rilevato innanzitutto che, in occasione
dell’esame di risonanza magnetica del polso destro del novembre 2023, il
radiologo ha riscontrato unicamente un modesto edema periarticolare sul
versante dorsale dell’articolazione radio-carpica e delle piccole formazioni
gangliari cistiche sul versante volare dell’articolazione radio-carpica, in
assenza di lesioni traumatiche, segnatamente del disco articolare a livello
dell’articolazione radio-ulnare distale.
Secondo il fiduciario dell’CO 1,
non risultavano dunque oggettivati, né sul piano clinico né su quello
radiologico, dei reperti imputabili con verosimiglianza preponderante
all’infortunio assicurato (“Es gibt klinisch und bildgebend keine Befunde,
die mit überwiegender Wahrscheinlichkeit in einem natürlichen (Teil-) Kausalzusammenhang
zum Ereignis vom 25.9.2023 stehen.”).
Rispondendo alla questione di
sapere se l’evento traumatico avesse provocato un peggioramento
(direzionale/transitorio) di uno stato preesistente, il dott. __________ ha
dichiarato che la formazione di gangli su piccola scala costituisce di
principio un fenomeno di natura morbosa che, in concreto, va ritenuto preesistente,
in relazione alla decennale pratica del gioco del tennis. Anche qualora le
alterazioni fossero state sino ad allora asintomatiche, l’insorgenza di dolori
al polso destro rappresenta una manifestazione acuta della malattia, che deve
essere considerata transitoria.
Sempre a suo avviso, lo status
quo sine è stato raggiunto il 29 novembre 2023, non avendo la RMN evidenziato
delle conseguenze infortunistiche chiaramente definibili (“Am 29.11.2023 ist
der Status quo sine wieder erreicht gewesen, indem im MRI eine klar
definierbare Verletzungsfolge ausgeschlossen worden ist.”). In questo
contesto, il dott. __________ ha ancora precisato che gangli e sinoviti non
costituiscono di principio delle conseguenze traumatiche (“Ganglien und
Synovitis sind grundsätzlich keine Beschreibung von Unfallfolgen.”).
Chiamato a pronunciarsi su quanto
l’insorgente ha asserito a proposito dell’esistenza di un difetto
post-traumatico della TFCC (fibrocartilagine triangolare che è una struttura
appartenente al cosiddetto complesso fibro-cartilagineo triangolare [CFCT],
situato nell’articolazione radio-ulnare distale, la cui funzione principale è
quella di stabilizzarla e di ammortizzare gli stress osteo-legamentosi tra la
superficie articolare distale dell’ulna e la prima filiera del carpo, in
particolare l’osso piramidale – cfr. https://www.fisioscience.it/patologie/fibro-cartilagine-triangolare),
rispettivamente del ganglio dorsale del polso, lo specialista di fiducia
dell’assicuratore resistente ha osservato che i concetti in questione sono
stati utilizzati in maniera acritica. In effetti, la piccola fissura nella
parte radiale della TFCC è da ricondurre con verosimiglianza preponderante a
usura, posto che il rapporto legamentoso radio-ulnare è rimasto integro. Del resto,
le lesioni della TFCC isolate non costituiscono di regola delle conseguenze
traumatiche. Infine, non risulta neppure clinicamente documentata una
sintomatologia a livello dell’articolazione radio-ulnare distale.
2.6
Per costante giurisprudenza, in un
procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo
l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che
precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il
diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STF U 259/02 dell'8
luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege
in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).
Nella DTF 125 V 351 seg. (=
SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572),
la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle
dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante,
a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente
motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere
degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che
il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,
non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.
Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
In una sentenza 8C_216/2009
del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha
precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria
sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze
dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, neppure il
più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali
rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi
che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU,
discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità
dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova
propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare,
anche le certificazioni dei medici curanti.
In una sentenza 8C_624/2024 del
24.
aprile 2025, il Tribunale federale ha confermato la propria giurisprudenza e
ha in particolare sottolineato che:
" (…).
Dispositivo
5.2.1. Das Bundesgericht hat mit Urteil BGE 135 V 465 entschieden,
auch unter Berücksichtigung der neueren Rechtsprechung des Europäischen
Gerichtshofes für Menschenrechte bestehe im Verfahren um Zusprechung oder
Verweigerung von Sozialversicherungsleistungen kein förmlicher Anspruch auf
eine versicherungsexterne Begutachtung. Eine solche sei indessen anzuordnen,
wenn auch nur geringe Zweifel an der Zuverlässigkeit und Schlüssigkeit der
versicherungsinternen ärztlichen Feststellungen bestünden (E. 4). Diese
Rechtsprechung wurde zuletzt mit Urteil BGE 145 V 97 E.
8.5 in fine bestätigt.
Soweit der Beschwerdeführer rügt, es gebe keine rechtliche und
fachliche Grundlage, den Suva-Ärzten im Vergleich zu beratenden Ärzten anderer
Versicherer im Rahmen der Verfahrensfairness eine besondere Stellung
einzuräumen, ist dies nicht stichhaltig. Denn praxisgemäss sind beratende
Ärzte, was den Beweiswert ihrer ärztlichen Beurteilung angeht,
versicherungsinternen Ärzten gleichgesetzt (nicht publ. E. 4.3
des Urteils BGE 150 V 188, veröffentlicht in SVR 2024 UV Nr. 27 S. 107; Urteil
8C_381/2024 vom 14. Februar 2025 E. 2.3 mit Hinweis).
5.2.2. Insgesamt
vermag der Beschwerdeführer - auch mit seinem pauschalen Verweis auf die
Literatur - keine Gründe für eine Änderung dieser Rechtsprechung aufzuzeigen
(hierzu vgl. BGE 145 V 304 E. 4.4), wonach auf die Berichte versicherungsinterner medizinischer
Fachpersonen abgestellt werden kann, wenn keine auch nur geringen Zweifel an
der Richtigkeit ihrer Schlussfolgerungen bestehen. Nachfolgend ist somit zu
prüfen, ob die Vorinstanz solche Zweifel hinsichtlich der Beurteilungen des Dr.
med. univ. F.________ zu Recht verneinte.
5.3. Weiter
ist festzuhalten, dass alleine das Anstellungsverhältnis einer
versicherungsinternen Fachperson zum Versicherungsträger nicht schon auf
mangelnde Objektivität und Befangenheit schliessen lässt (BGE 137 V 210 E. 1.4; 135 V 465 E. 4.4). Konkrete Indizien für eine Voreingenommenheit des
Kreisarztes Dr. med. univ. F.________ werden in der Beschwerde nicht benannt
und sind nicht erkennbar.”
Trattandosi
invece di perizie affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura
amministrativa, a medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati
indipendenti, esse godono di piena forza probatoria, a condizione che non
esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF
8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).
Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante
è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami
approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata,
che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella
presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano
motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352;
RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss.,
consid. 1c e riferimenti).
L'elemento
rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo
di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma
semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
È utile osservare
che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere
la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli
si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia,
precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri
medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come
farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è
l’opinione più adeguata (cfr. STF I 811/03 del 31 gennaio 2005 consid. 5 in
fine; STF I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).
Va infine
segnalato che, in una sentenza 9C_311/2024 del 6 maggio 2025 consid. 6.2.4,
l’Alta Corte ha ribadito che:
" … la
prassi prevede che, di principio, deve essere considerato con la necessaria
prudenza l’avviso dei medici curanti a causa dei particolari legami che essi
hanno con il paziente (DTF 125 V 351 consid. 3b/cc), come pure in relazione
allo scopo di trattamento del curante rispetto a quello di un medico perito
(cfr. sentenza 9C_662/2021 del 2 agosto 2022 consid. 5.2.1), per cui, secondo
l’esperienza comune, il medico curante tende generalmente, in caso di dubbio, a
pronunciarsi in favore del proprio paziente in ragione del rapporto di fiducia
che lo unisce a quest’ultimo.”
2.7. Chiamata ora a
pronunciarsi, attentamente vagliato l’insieme della documentazione a sua
disposizione, questa Corte ritiene di poter confermare la decisione su
opposizione impugnata, nella misura in cui, fondandosi sul parere del dott. __________
(cfr. supra, consid. 2.5.), ha stabilito che l’infortunio del 25
settembre 2023 ha peggiorato soltanto transitoriamente il preesistente
stato morboso del polso destro con lo status quo sine raggiunto a
distanza di poco più di due mesi, in concidenza con l’esecuzione della RMN del 29
novembre 2023.
Il TCA non ravvede alcun valido
motivo per discostarsi dal parere enunciato dal dott. __________, specialista
proprio nella materia che qui interessa, il quale, interpellato dall’amministrazione, si è confrontato in
maniera approfondita con tutta la documentazione presente nell’incarto,
giungendo appunto alla conclusione che all’evento infortunistico assicurato va
attribuito tutt’al più un ruolo scatenante per rapporto alla sintomatologia che
il ricorrente ha denunciato al polso destro.
Va inoltre constatato che dalla
restante documentazione medica non emergono elementi suscettibili di generare
dei dubbi, neppure lievi, a proposito dell’affidabilità della valutazione del
medico di fiducia dell’CO 1 (per dei casi recenti in cui la Corte federale ha
negato l’esistenza di minimi dubbi circa la fondatezza della posizione difesa
da medici interni all’amministrazione, cfr. STF 8C_324/2024 del 27 maggio 2025
consid. 4.3; 8C_737/2024 del 22 maggio 2025 consid. 7; 8C_624/2024 del 24
aprile 2025 consid. 7.1.3; 8C_555/2024 del 4 aprile 2025 consid. 8.4.1;
8C_640/2024 del 28 marzo 2025 consid. 6.2).
Dal rapporto 29 gennaio 2024 del
dott. __________, spec. FMH in chirurgia della mano, si evince che egli ha
diagnosticato, facendo soprattutto capo alle immagini della RMN del novembre
2023, una sinovite radio-carpale dorsale, definita post-traumatica, senza
alcuna significativa lesione legamentosa (“Gemäss heutiger Untersuchung und
dem MRI-Befund gibt es hoch wahrscheinlich eine posttraumatische Radiokarpal-Synovitis
ohne bedeutende zuliegende ligamentäre Läsion im Verlauf des Unfalles vom
25.9.23.”) e che ha praticato un’infiltrazione radio-carpale, riservandosi
di disporre un’eventuale artro-RMN in caso di mancato miglioramento (cfr. doc.
M1).
Al riguardo, il TCA osserva che lo
specialista privatamente consultato dall’insorgente non ha approfondito l’eziologia
della problematica diagnosticata. Del resto, secondo una costante
giurisprudenza federale, sovente i medici utilizzano l’aggettivo
“post-traumatico” (“stato dopo”), non tanto per definire l'eziologia di un
disturbo, ma piuttosto per sottolineare il fatto che quest'ultimo, da un
profilo cronologico, è apparso dopo un evento traumatico (in questo senso, cfr.
STF 8C_241/2020 del 29 maggio 2020 consid. 6.1: “Die medizinische Verwendung
des Begriffs "Trauma" lässt jedoch aus rechtlicher Sicht keine
Rückschlüsse zu auf einen allfälligen natürlich-kausalen Zusammenhang dieses Defekts
mit dem Unfall vom 16. September 2018.”). In questo senso, nel caso
concreto, si consideri l’utilizzo da parte del dott. __________ dei termini “im
Verlauf des Unfalles vom 25.9.23”.
Trattandosi del referto 12 giugno
2024 del Prof. dott. __________, spec. FMH in radiologia, da questo documento
risulta che l’artro-RMN del polso destro effettuata il 12 giugno 2024 aveva
evidenziato l’esistenza di un difetto centrale della TFCC e di plurime formazioni
gangliari (reperti riguardo ai quali il fiduciario ha preso esplicitamente
posizione – cfr. supra, consid. 2.5.), senza fornire alcuna indicazione circa
la loro eziologia (cfr. doc. M2).
Per quanto concerne infine il
rapporto 31 luglio 2024 della PD dott.ssa __________, spec. in chirurgia della
mano e dei nervi periferici, ella ha formulato la diagnosi di ganglio dorsale
del polso destro (“Beim Patienten zeigt sich klinisch, MR-tomographisch
sowie sonographisch ein dorsales Handgelenksganglion.”), esprimendosi
unicamente in merito all’ulteriore procedere terapeutico (infiltrazione oppure
approccio chirurgico) (cfr. doc. M3).
Secondo questo Tribunale, nemmeno
le obiezioni contenute nell’allegato di ricorso presentato dall’assicurato,
appaiono atte a sminuire il valore probatorio attribuito alla valutazione del
dott. __________.
In particolare, nella misura in
cui egli fa valere che in concreto sarebbero adempiuti gli elementi costitutivi
di un infortunio, queste sue considerazioni appaiono inconferenti, nella misura
in cui l’insorgenza di un infortunio ai sensi dell’art. 4 LPGA non è più oggetto
di discussione (cfr. supra, consid. 2.1.).
D’altra parte, come visto, la
documentazione medica a cui si riferisce l’insorgente, non è stata giudicata
sufficiente a dimostrare l’esistenza di un nesso di causalità naturale tra
l’infortunio del settembre 2023 e i noti disturbi al polso destro, oltre la
data di chiusura del caso decisa dall’amministrazione.
Infine, è utile segnalare che, conformemente
alla giurisprudenza federale, l’assicuratore
LAINF non è tenuto a dimostrare l’esistenza di una causa extra-infortunistica
a cui imputare i disturbi accusati dall’interessato (cfr. STFA U 152/03 del 21
aprile 2005 e riferimenti ivi menzionati; cfr. STCA 35.2017.62 del 2 ottobre
2017 consid. 2.9.; 35.2018.113 del 5 marzo 2019 consid. 2.9.).
In esito alle considerazioni che
precedono, il TCA ritiene dunque dimostrato con il grado di verosimiglianza
richiesto dalla giurisprudenza federale che a far tempo dal 29 novembre 2023 i
disturbi interessanti il polso destro del ricorrente non costituivano più una
conseguenza naturale dell’evento traumatico assicurato, di modo che CO 1 era
legittimata a porre fine alle proprie prestazioni da quella medesima data.
In queste condizioni, la
decisione su opposizione impugnata deve essere confermata.
2.8. L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore
fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice,
rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio
e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un
comportamento temerario o sconsiderato.
In data 1° gennaio 2021 è entrata
in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora
unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.
Dalla medesima data è entrato in
vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a
prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo
prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese
processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Trattandosi di una controversia
relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha previsto di prelevare le
spese (cfr. STCA 35.2021.9 del 20 settembre 2021 consid. 2.12; 35.2021.58 del
18 ottobre 2021 consid. 2.12).
Sul tema, cfr. anche STF
9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022
KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio
2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi,
Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les
tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin
2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107); Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato
del 21 agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4
maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la
modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008
(Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al
Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto».
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti