35.2025.32
Soppressione della rendita di invalidità in corso a seguito del miglioramento dello stato di salute non può essere confermata. Diversa valutazione di una sostanziale stabilità dello stato di salute non giustifica la soppressione della rendita. Amministrazione non ha chiesto la riconsiderazione
22 dicembre 2025Italiano51 min
medico, nella valutazione peritale del 6 giugno 1994 eseguita dal dr. ______, il quale aveva espressamente indicato
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2025.32
cr/DC
Lugano
22 dicembre 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Cinzia Raffa Somaini, cancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 5 maggio 2025 di
RI1,
______
rappr. da: RA1,
______
contro
la decisione su opposizione del 19
marzo 2025 emanata da
CO1,
______
in materia di assicurazione contro
gli infortuni
ritenuto in fatto
1.1. In data 9 dicembre 1991 RI1, nato
nel 1972, commis di cucina presso il Ristorante ______ a ______ - e, perciò,
assicurato d’obbligo contro gli infortuni e le malattie professionali presso l’allora
assicurazione ______, oggi CO1 (di seguito: CO1) - subiva un grave infortunio
al braccio destro causato da un’impastatrice, riportando la sezione dell’arteria
omerale, la frattura doppia aperta del radio, la frattura dell’ulna, la frattura
del secondo metacarpo e la lesione del nervo mediano.
A seguito dell’evento, egli veniva
sottoposto in data 9 dicembre 1991 a intervento con by-pass arterio-omerale,
osteosintesi del radio doppio, osteosintesi dell’ulna, osteosintesi della
seconda metà del carpo. Dai controlli neurologici effettuati, inoltre, emergeva
una denervazione totale del nervo mediano e subtotale del nervo ulnare.
L’istituto assicuratore ha assunto
il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. Eseguiti gli accertamenti del caso,
in particolare una perizia affidata al dr. ______ (doc. 76), con decisione del
17 novembre 1994 CO1 ha quindi assegnato all’assicurato una rendita di
invalidità del 25% dal 1° settembre 1994 e un’indennità per menomazione
dell’integrità (IMI) del 10%, aggiungendo che la rendita sarebbe stata
nuovamente esaminata al termine degli accertamenti dell’Ufficio AI (doc. 89).
1.3. Con decisione del 27 giugno 1995
l’Ufficio AI, dopo avere indicato che non venivano intrapresi provvedimenti professionali
in quanto l’assicurato non riteneva di modificare la propria attuale attività,
gli ha riconosciuto una rendita intera di invalidità dal 1° dicembre 1992 al 31
gennaio 1994 e del 50% dal 1° febbraio 1994 al 30 giugno 1994, poi soppressa a decorrere
dal 1° luglio 1994, visto il grado di invalidità del 25% insufficiente per
continuare a beneficiare di una rendita di invalidità (doc. 93, 104 e 105).
1.4. Dopo aver svolto diverse attività
lavorative in qualità di aiuto-cuoco presso vari datori di lavoro, dal 1°
maggio 2000 sino ad oggi l’assicurato è attivo presso il Ristorante Albergo
_______ di ______, dapprima come aiuto-cuoco e, in seguito al pensionamento del
padre, dal 1° gennaio 2006 in qualità di cuoco/gerente e socio della società
______.
1.5. In data 8 aprile 2005 CO1 ha
avviato una prima revisione, chiedendo all’assicurato di voler trasmettere una
serie di documenti di natura economica (cfr. doc. 149, in particolare contratti
di lavoro dal 1995 in poi e le relative schede salariali).
In data 28 aprile 2005
l’assicurato, per il tramite del ______, suo rappresentante, ha trasmesso
all’assicuratore infortuni una serie di documenti economici relativi ad alcuni
anni, chiedendo del tempo per potersi procurare i documenti salariali mancanti
(doc. 153).
In data 20 maggio 2005 il ______ ha
inviato a CO1 la ricostruzione di quali siano state le attività lavorative
svolte dall’interessato dal 1995 in poi (doc. 155).
Con scritto dell’11 agosto 2005
CO1 ha comunicato al ______ che gli estratti prodotti “non ci permettono di
effettuare un’esauriente valutazione del diritto alle prestazioni assicurative
ai sensi LAINF”, motivo per il quale si giustifica la sospensione del
versamento della rendita del 25% stabilita nel 1994. CO1 ha indicato che “la
sospensione della nostra rendita ai sensi LAINF è giustificata dal fatto che,
visto il lungo periodo trascorso (una revisione si impone, a dipendenza della
pratica in esame, ogni dieci anni al massimo), urge definire la reale perdita
economica presentata dal sig. RI1 a causa dei postumi dell’evento
infortunistico del 9 dicembre 1991. In base ai dati a disposizione, tuttavia,
siamo impossibilitati a procedere nel raffronto dei redditi (calcolo che si
impone anche a titolo retroattivo). In qualità di patrocinatori legali
dell’assicurato vi invitiamo a fornirci le seguenti informazioni complementari:
a partire da quale data fu sospesa la rendita dell’Ufficio federale AI a favore
dell’assicurato? Quale motivo determinò la sospensione della rendita
dell’Ufficio federale AI? L’assicurato beneficiò di un programma di
reintegrazione/riqualifica professionale ad opera dell’Ufficio AI del Canton
Ticino? Quale risultato emerse dal predetto programma di
reintegrazione/riqualifica professionale? (…)” (cfr. doc. 156).
Con scritto del 2 settembre 2005
il rappresentante dell’assicurato ha fornito gli aggiornamenti di natura
economica, in particolare circa il diritto o meno ad una rendita di invalidità
o altre prestazioni da parte dell’Ufficio invalidità (cfr. doc. 159).
CO1 ha nel frattempo anche svolto
ulteriori accertamenti di natura medica, interpellando il medico curante
dell’assicurato, dr. ______ (cfr. doc. 157).
Con scritto del 15 marzo 2006,
CO1 ha comunicato al ______ quanto segue:
"
Ritorniamo nel merito della pratica in oggetto e sugli sviluppi
registrati a tutt'oggi confermandovi quanto segue.
All'occasione della revisione cui abbiamo proceduto di recente,
abbiamo verificato l'esigibilità del proseguimento della nostra rendita
d'invalidità di CHF 491.- mensili. A dipendenza di tale esito provvediamo
seduta stante, al bonifico della rendita, retroattivamente dal mese di aprile 2005
fino e compreso il mese di aprile 2006, per un complessivo di CHF 6'383.-. Con
effetto dal 01 maggio 2006 decorrerà il regolare versamento mensile di CHF
491.-. Il bonifico sarà effettuato sul recapito bancario dell'assicurato, di
cui precisiamo le coordinate: cto ______-__ c/o ______ in ______.
Allo stato attuale, intendiamo organizzare una valutazione specialistica
presso il dr. ______ in ______, intesa ad un aggiornamento dello stato di
salute, definendo gli ulteriori passi da intraprendere sia dal profilo
terapeutico/chirurgico, sia per quanto attiene all’inabilità lavorativa. L'assicurato
sarà avvisato prossimamente della relativa convocazione.
In allegato vi restituiamo il libretto di lavoro originale italiano
intestato al sig. RI1.” (Doc. 167)
In data 16 marzo 2006 CO1 ha
quindi chiesto al dr. ______ di esaminare nuovamente l’assicurato e, tenuto
conto dell’intera documentazione all’inserto, di:
" al fine di
permetterci un’adeguata revisione della rendita LAINF ed un aggiornamento sullo
stato di salute necessitiamo delle indicazioni seguenti:
-
anamnesi / diagnosi
-
indicazioni dell'assicurato/a
-
relazione causale naturale tra l'infortunio del 09 dicembre 1991 e le
lesioni componenti il quadro clinico attuale (possibile 50%, probabile 75-100%,
sicuro 100%); evoluzione
-
fattori morbosi o preesistenti (genere ed origine). Se concorrenti con
il decorso infortunistico: ripartizione % dei rischi malattia ed infortunio
a)
incapacità lavorativa (% e durata) in proporzione alle lesioni aventi diretta
relazione con l'infortunio ed alle mansioni abituali svolte dall'assicurato/a
nell'ambito della sua
attività
professionale; giustificazioni
b) l'eventuale
residua capacità lavorativa può (in quale % + a decorrere da quale data) essere
impiegata dall'assicurato/a malgrado la limitazione funzionale:
- nell'attività
originaria
- in un'altra attività (quale)?
- eventuali
misure terapeutiche; esiti attendibili dalle stesse (in quale misura %?)
- prognosi / chiusura del caso.” (Doc. 169)
Il dr. ______ ha reso le proprie
valutazioni con referto del 22 maggio 2006 (cfr. doc. 151).
In data 11 dicembre 2006 CO1 ha
comunicato all’assicurato l’adeguamento al rincaro della rendita di invalidità
in corso (doc. 174).
1.6. In data 16 febbraio 2017 l’assicuratore
LAINF ha nuovamente interpellato l’assicurato, chiedendogli un aggiornamento di
natura economica (contratti di lavoro, schede salariali, dichiarazioni fiscali)
dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2016 (doc. 206).
Con comunicazione del 21 marzo 2017,
il diritto alla rendita di invalidità del 25% è stato confermato:
" la
ringraziamo per l’invio della documentazione fiscale, da noi richiesta
nell’ambito della “revisione” della rendita di invalidità LAINF.
Dopo attento esame dei documenti giungiamo alla conclusione che la
rendita può essere ulteriormente erogata alle condizioni finora vigenti.
Agendiamo la pratica ad ulteriore data, in vista di un riesame che possa
giustificare un’eventuale revisione futura ai sensi dell’art. 17 della Legge
federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA).”
(Doc. 211)
1.7. Una nuova revisione d’ufficio è
stata disposta nel mese di aprile 2023.
In tale occasione CO1, dopo avere
sottoposto l’assicurato ad una visita peritale presso il dr. ______ (doc. 268),
con decisione dell’11 giugno 2024 ha soppresso a decorrere dal 1° aprile 2024
il diritto alla rendita di invalidità di cui beneficiava l’assicurato,
ritenendo essere intervenuto un miglioramento del suo stato di salute tale da
renderlo abile al 90% nella sua attività di cuoco/gerente dell’attività di
famiglia, e abile al 100% nello svolgimento di attività adeguate.
Sulla base del raffronto dei
redditi tra il reddito da valido conseguito nel 1999 quale cuoco presso ______
(pari a fr. 46'137.00), attualizzato al 2023 (per un reddito da valido di fr.
57'790.79) e quello da invalido conseguibile nello svolgimento di attività
semplici e ripetitive sulla base della tabella TA1, anno 2020, uomo, livello di
qualifica 1, attività semplici e convertite in 41.7 ore settimanali (pari a fr.
65'815), con aggiornamento al 2023 (fr. 66'800) e ridotto del 10% per tenere
conto delle caratteristiche personali e professionali (pari a fr. 60'120.10), non
risulta perdita di guadagno alcuna (doc. 292).
A fronte delle obiezioni sollevate dall’assicurato con opposizione
del 16 maggio 2024 e del 10 luglio 2024, in data 19 marzo 2025 CO1 ha
confermato integralmente la propria precedente decisione (doc. 297).
1.8. Con tempestivo ricorso del 5 maggio
2025 l’assicurato, rappresentato dalla RA1, ha chiesto l’annullamento della
decisione su opposizione impugnata e il riconoscimento del “diritto ad una
rendita di invalidità del 20% a partire dal 1° aprile 2024”, dato che “risulta
che l'assicurato accusa il minor discapito economico svolgendo la professione
attuale, nella quale la perdita di guadagno ammonta al 20%” come indicato dal
dr. ______ (cfr. doc. I pag. 19).
Sostanzialmente la patrocinatrice
dell’insorgente ha contestato che sia intervenuto un miglioramento dello stato
di salute tale da giustificare la soppressione del diritto alla rendita di
invalidità.
A suo modo di vedere, difatti, la
valutazione peritale del dr. ______ rappresenta unicamente una diversa valutazione
delle medesime condizioni già valutate nella precedente perizia del dr. ______.
Di conseguenza, la riduzione del rendimento nell’attività abituale è del 20%
come già valutato dal dr. ______ e non del 10% come ritenuto dal dr. ______.
Inoltre, a mente della patrocinatrice, anche gli aspetti economici
cui ha fatto capo l’istituto assicuratore per operare il raffronto dei redditi appaiono
criticabili, sia con riferimento alla determinazione del reddito da valido, sia
rispetto a quello da invalido.
La patrocinatrice ha infatti ritenuto non rappresentativo il
reddito da valido utilizzato dall’istituto assicuratore (vale a dire il reddito
percepito dall’assicurato nel 1999, attualizzato) dato che l’infortunio è
avvenuto nel 1991 e, di conseguenza, il reddito realizzato nel 1999 risultava
già influenzato dal danno alla salute.
Inoltre, ella ha considerato inutilizzabile anche il reddito
realizzato al momento dell’infortunio, visto che si trattava del primo salario
percepito subito dopo il termine dell’apprendistato (avvenuto nell’agosto
1991), a solo un mese dall’inizio della sua attività (era stato assunto dal 1°
novembre 1991).
Alla luce di questi elementi, la patrocinatrice ha quindi chiesto
che il reddito da valido venga determinato in applicazione dei dati statistici
relativi al ramo della ristorazione, con livello di qualifica 3, per un
ammontare di fr. 72'331.
Altrettanto contestata l’entità del reddito da invalido, la quale
secondo la rappresentante legale andrebbe fissata in fr. 54'932 (tenendo conto
dei dati statistici afferenti al solo settore dei servizi, livello di qualifica
1, con una riduzione del 10%) oppure in fr. 56'411 (facendo capo ai dati
statistici dell’intero settore della produzione e dei servizi, livello di
qualifica 1, con una riduzione del 10% per l’impossibilità di svolgere le
mansioni pesanti e del 5% per gli svantaggi salariali derivanti dal suo statuto
di frontaliere). In entrambe le ipotesi, dal raffronto dei redditi emerge un
grado di invalidità del 24%, rispettivamente del 22%, percentuali che in ogni
caso giustificano la continuazione del diritto ad una rendita di invalidità
(doc. I).
1.9. Con la risposta di causa
l’amministrazione ha integralmente confermato la propria decisione, con
argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc.
III).
1.10. Con scritto del 5 maggio 2025 la
rappresentante legale dell’insorgente ha nuovamente criticato il reddito da
invalido utilizzato dall’amministrazione, chiedendo che in ogni caso oltre alla
riduzione del 10% per l’impossibilità di svolgere attività pesanti, vada
considerata anche una riduzione del 10% in applicazione analogica anche in
ambito LAINF dell’art. 26bis cpv. 3 OAI (doc. VII).
1.11. Con osservazioni del 19 giugno 2025
l’istituto assicuratore ha comunicato di non avere ulteriori considerazioni da
presentare, ribadendo quanto già esposto con la risposta di causa (doc. IX).
Questo scritto dell’amministrazione è stato trasmesso
all’assicurato (doc. X), per conoscenza.
1.12. In corso di causa, il TCA ha chiesto
all’assicuratore LAINF di trasmettere la decisione con la quale è stata
confermata la continuazione del diritto alla rendita in esito alla revisione
avviata nel 2005 e in occasione della quale è stata anche disposta una
valutazione peritale a cura del dr. ______ (doc. XI).
Con risposta e-mail del 18 novembre 2025 l’istituto assicuratore
ha osservato che:
" All’epoca, per l’esattezza nel 1994 e 2006, la rendita LAINF fu
assegnata esclusivamente tenendo conto dell’attività di “cuoco”.
L’inabilità del 25% in tale attività fu equiparata
al grado d’invalidità.
Neppure nel 2006, al perito dr. ______ non fu posta
la domanda relativa alla capacità lavorativa residua in altre attività consone.
Il perito, dal canto suo, diminuì il grado
d’inabilità lavorativa dal 25% al 20% senza una plausibile giustificazione
medica ma piuttosto fondata su una ponderazione generica.
Per tale motivo, nessuna revisione fu intrapresa e
si rimandò ad ulteriore data.” (Doc. XI)
Invitato a trasmettere comunque lo scritto con il quale ha
informato l’assicurato dell’esito della revisione del 2005, con messaggio di
posta elettronica del 18 novembre 2025 l’assicuratore LAINF ha indicato che:
" Come scritto nella mia precedente e-mail, non c’è stata alcuna
revisione dopo la perizia, motivo per il quale non abbiamo inviato alcuno
scritto all’assicurato.” (Doc. XI)
1.13. Pendente causa, il TCA ha pure
chiesto all’assicuratore di trasmettere il “rapporto di esame neurologico del
22.04.2016” citato dal dr. ______ nel proprio referto peritale.
Con messaggio di posta
elettronica del 3 dicembre 2025 l’amministrazione ha trasmesso al Tribunale la
spiegazione fornita dal perito stesso, il quale ha indicato trattarsi “con ogni
evidenza un errore di battitura”, il riferimento corretto dovendo essere
ricondotto al rapporto del 12 aprile 2006 del dr. ______ (doc. XIII +1).
1.14. Con scritto del 4 dicembre 2025 la
patrocinatrice dell’insorgente ha rilevato che “nell’ambito della revisione
avviata nel 2005 e scaturita nella perizia del dr. ______ del 22.05.2006 CO1 ha
proceduto ad un esame materiale del diritto alla rendita dopo contestuale
accertamento pertinente dei fatti e apprezzamento delle prove”, aggiungendo che
“con comunicazione ai sensi dell’art. 51 LPGA il 21 marzo 2017 è stato
confermato da parte di CO1 il diritto invariato alla rendita di invalidità”
(doc. XIV).
Tali considerazioni dell’insorgente
sono state trasmesse all’istituto assicuratore (doc. XV), per conoscenza.
considerato in diritto
2.1. In concreto, è litigiosa la
questione di sapere se CO1 fosse legittimata a sopprimere la rendita
d’invalidità in vigore a far tempo dal 1° settembre 1994, oppure no.
2.2. Secondo l'art. 17 cpv. 1 LPGA,
nella versione in vigore dal 1° gennaio 2022, qui applicabile in virtù della
disposizione transitoria di cui all’art. 82a LPGA, per il futuro la
rendita d’invalidità è aumentata, ridotta o soppressa, d’ufficio o su
richiesta, se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una
modificazione di almeno cinque punti percentuali (lett. a) o aumenta al 100 per
cento (lett. b).
L'art. 22 LAINF - analogamente
all'art. 22 cpv. 1 seconda frase vLAINF - recita che, in deroga all'articolo 17
cpv. 1 LPGA, la rendita non può più essere riveduta dal mese in cui gli uomini
compiono 65 anni e le donne 62.
L'istituto della revisione ha per
scopo l'adeguamento della rendita d'invalidità alle mutate circostanze e non la
correzione di errori di commisurazione dell'invalidità di cui sia stata viziata
la decisione iniziale o una revisione successiva (Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire
de la loi sur l’assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 114).
La revisione presuppone, dunque,
che l'invalidità abbia subito sostanziali mutamenti dopo la costituzione della
rendita o una sua successiva revisione (DTF 113 V 275 consid. 1a e riferimenti
ivi menzionati).
Per costante giurisprudenza, il
TFA considera che i principi dedotti dall'art. 41 LAI si applicano per analogia
pure nell'ambito della revisione delle rendite di invalidità assegnate dagli
assicuratori contro gli infortuni, indipendentemente dal fatto che essa sia
disciplinata dall'art. 80 LAMI oppure dall'art. 22 LAINF (RAMI 1987 U 32 p.
446s.).
2.3. L'invalidità può modificarsi
essenzialmente per due ordini di motivi: sia perché cambia lo stato di salute,
sia perché il danno alla salute, pur rimanendo immutato, si ripercuote
diversamente sulla capacità lucrativa dell'assicurato, ossia sulla sua capacità
di procurarsi un guadagno col proprio lavoro (cfr. DTF
130 V 343 consid. 3.5, 126 V 75 consid. 1b, 113 V 275 consid. 1a, 109 V
116 consid. 3b).
L'assicurato può, infatti,
migliorare, in prosieguo di tempo, le proprie attitudini professionali,
acquisire conoscenze che gli consentano l'inserimento in attività meglio
rimunerate, reperire un posto confacente in modo ideale al suo stato di salute
ed alle sue attitudini, ben pagato e sicuro, mettendo in atto una situazione
non prevedibile al momento di stabilire il reddito ipotetico da invalido.
Oppure le sue capacità di
guadagno possono, per motivi diversi, peggiorare.
2.4. Per rivedere una rendita di
invalidità non basta un semplice cambiamento passeggero: le circostanze di base
devono mutare presumibilmente a lungo termine.
In particolare, non è motivo di
revisione un temporaneo aumento di guadagno dell'assicurato (cfr. Ghélew,
Ramelet, Ritter, op. cit., p. 114).
2.5. La questione di sapere se si è
prodotto un simile cambiamento deve essere vagliata comparando le circostanze
esistenti al momento dell’ultima decisione cresciuta in giudicato, fondata su
un esame materiale del diritto alla rendita con un accertamento dei fatti
pertinenti, un apprezzamento delle prove e un raffronto dei redditi conforme al
diritto, e le condizioni esistenti all’epoca in cui è stata rilasciata la
decisione litigiosa (cfr. DTF 133 V 108
consid. 5; STF 9C_985/2008 del 20 luglio 2009 consid. 4, 9C_148/2007 del 21
gennaio 2008 consid. 3.2).
Tanto nel
fissare inizialmente la rendita di invalidità quanto nel rivederla
successivamente si deve ipotizzare un mercato del lavoro in condizioni di
normalità, cioè essenzialmente equilibrato.
Fatti
I mutamenti congiunturali, il
passaggio, ad esempio, da una fase di recessione a una di crescita economica,
non sono motivo di revisione.
Non si tiene parimenti conto, né
prima né dopo, di fattori estranei al danno della salute.
Ad esempio, le scarse conoscenze scolastiche,
le difficoltà linguistiche, le insufficienti attitudini professionali, ecc.,
non sono rilevanti ai fini della commisurazione dell'invalidità.
Ciò che importa è la diminuzione
della capacità di guadagno, presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica conseguente ad infortunio
Sola conta, infatti, per la determinazione dell'invalidità, l'incapacità
lucrativa in nesso causale con il danno alla salute (che, a sua volta,
nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, deve essere in relazione
causale con l'infortunio).
2.6. Nella presente fattispecie, dalla
documentazione agli atti emerge che, per tenere conto delle ripercussioni
economiche derivanti dai postumi residuali dell’infortunio accaduto 1991, con
decisione del 17 novembre 1994 CO1 ha assegnato all’assicurato una rendita di
invalidità del 25% dal 1° settembre 1994 (corrispondente alla percentuale di
incapacità lavorativa stabilita dal dr. ______) (doc. 89).
Tale decisione trovava il proprio fondamento, infatti, dal profilo
medico, nella valutazione peritale del 6 giugno 1994 eseguita dal dr. ______, il quale aveva espressamente indicato
che:
" Diagnosi:
-
Maciullazione traumatica dell'arto superiore destro il 09.12.91 con ferite
lacerocontuse estese, frattura distale delle due ossa dell'avambraccio e del
secondo metacarpale e lesioni neurovascolari assai complesse.
-
Stato dopo intervento urgente di osteosintesi delle varie fratture,
restituzione del flusso dell'arteria omerale mediante by-pass, reintervento
seduta stante per trombosi del by-pass, apertura di tutte le guaine muscolari,
scarificazioni cutanee all'avambraccio e chiusura solo parziale delle ferite a
causa dell'enorme edema.
-
Stato dopo débridement e sutura secondaria delle ferite il 17.12.91.
-
Stato dopo decompressione del nervo mediano e del nervo cubitale al
polso il 19.01.93.
-
Stato dopo refrattura spontanea dell'osso radio e reosteosintesi con spongiosiplastica
(prelievo dei trapianti ossei alla parte anteriore della cresta iliaca destra)
il 19.02.93.
(…)
DISCUSSIONE
Nonostante l'ottima consolidazione di tutte le fratture persistono
disturbi oggettivabili in relazione con la formazione di aderenze muscolo-tendinee
discrete dei flessori lungo la parte anteriore dell'avambraccio e alterazioni
neurologiche che toccano soprattutto il nervo mediano, il nervo cubitale
all'avambraccio con il suo ramo profondo ed i rami cutanei dorsali del nervo
radiale. Dal punto di vista ortopedico non si osservano anchilosi particolari,
persistono dolori funzionali attorno al polso con tuttavia mobilità ottima e
solo l'indice e il pollice presentano un leggero difetto flessorio imputabile
alle aderenze all'avambraccio. Invece persiste una diminuzione globale della forza
prensile di tutte le dita.
L'associazione di alterazioni del sensorio tattile, della diminuzione
della forza prensile, nonché dell'ipersensibilità al freddo e della
stancabilità manuale con tendenza a ferirsi e a lasciare cadere gli oggetti
costituiscono una costellazione invalidante assai importante per un cuoco
diplomato che in un esercizio pubblico di dimensioni piccole e medie deve anche
assumere una parte delle mansioni che in un esercizio più grande toccherebbero
al “commis di cucina”.
Tornando alle lesioni iniziali si deve tuttavia sottolineare che
il risultato finale può essere considerato straordinario tanto da potersi
complimentare senza riserva con i sanitari che hanno prestato le prime cure. Si
tiene anche a precisare che in questo caso l'elenco esauriente delle alterazioni
residuali viene dato solo a scopo assicurativo e non per formulare critiche
qualsiasi. Infine si ricorda che il buon esito dei vari interventi è anche
dovuto all'età giovane e
alla buona collaborazione dell'assicurato e che non esistono fattori
preesistenti sfavorevoli.
In quanto alla prognosi risulta difficile esprimersi. La maggior
parte delle alterazioni sembrano stabilizzate ma esistono ancora possibilità di
miglioramento sia spontaneo sia con ulteriori interventi. Dal momento che le fratture
sono tutte ben consolidate si potrebbe procedere all'asportazione del materiale
di osteosintesi dell'osso radio e del secondo metacarpale assieme ad una
revisione del ramo profondo del nervo cubitale all'avambraccio, ad una tenolisi
dei flessori dell'indice e del pollice nella stessa zona e forse pure ad una
revisione dei rami dorsali del nervo radiale a livello del polso. Tale
intervento combinato tuttavia entrerebbe nelle competenze di uno specialista
della chirurgia della mano. Non è pure scontato che
la revisione dei rami cutanei dorsali del nervo radiale cambierà
granché. Dall'ampio colloquio avuto con l'assicurato risulta che attualmente
non è disposto a lasciarsi operare ancora anzi è stanco di tutto ciò che ha subito.
Non ha pure l'intenzione di cambiare mestiere ed esprime una forte opposizione
ad un suggerimento in questo senso. Lo si può capire e forse conviene accettare
la situazione attuale com’è procedendo alla chiusura del caso.
In quanto all'incapacità lavorativa è stato appurato che essa
corrisponde al 50% dal 19.01.94 sull'arco della mezza giornata (6 ore) nelle
attività di cuoco diplomato in un albergo di entità piccola a media con 3 cuochi
in totale e 2 aiutanti lavapiatti.
Se viene abbandonata l'intenzione di un nuovo intervento
chirurgico, pare giusto intensificare al massimo la riabilitazione. Ciò è
possibile con un aumento della capacità lavorativa senza ricorrere a terapie
particolari. A questo riguardo si ricorda il valore riabilitativo del lavoro.
Tenuto conto di quanto sopra si dubita che l'assicurato potrà mai recuperare
una capacità lavorativa normale. Ma non ci sono motivi per dubitare che
potrebbe pian pianino aumentare la durata del lavoro fino ad un orario normale
con una resa massima possibile del circa 75%. Si suggerisce di concedere ancora
circa un mese per incrementare la capacità lavorativa nella misura massima possibile
e di riconoscere un'invalidità definitiva del circa 25% a partire dal 01.07.94.
In quanto alla menomazione d'integrità le conseguenze dell'infortunio sono sufficientemente
stabilizzate per poter procedere alla sua valutazione. Secondo le tabelle 1 e 3
dell'INSAI e tenuto conto che l'assicurato è mancino si arriva per estrapolazione
ad un massimo situato tra il 5% ed il 10%.
Rimane aperta per l'assicurato la possibilità di riannunciarsi in
caso di peggioramento o nel caso in cui si decidesse per un intervento
chirurgico.” (Doc. 76)
In occasione della prima revisione intrapresa nel 2005, l’assicuratore
LAINF ha affidato al dr. ______ l’incarico di procedere ad una nuova valutazione
medica. Quest’ultimo, con referto del 22 maggio 2006, si è in particolare così
espresso:
" Le lesioni
subite al membro superiore destro non dominante all’occasione dell’infortunio
del 09.12.1991 sono state gravi. Oltre alle fratture vi sono state delle
importanti lesioni neurovascolari. Diversi interventi chirurgici sono stati
necessari, vi sono anche state delle complicazioni e nell’insieme il decorso è
stato lento e difficile soprattutto per quanto concerne le lesioni dei nervi
cubitale e mediano ambedue parzialmente dennervati.
All’occasione del mio primo controllo
dell’11.05.1994 l’assicurato aveva già ripreso il lavoro al 50% ed evidenziava
ancora dei disturbi significativi che, tenuto conto della giovane età e del
ruolo riabilitativo dell’attività lavorativa, erano stati ritenuti suscettibili
di ulteriori miglioramenti se l’attività lavorativa del 50% limitata a mezza
giornata veniva aumentata al 75% sull’arco dell’intera giornata. Nel suo
insieme lo stato di salute poteva comunque venire considerato sufficientemente
stabilizzato per giustificare l’erogazione di un’IMI e di una rendita di invalidità
del 25%.
Ora dopo 10 anni di rendita emergono due
elementi nuovi significativi
da prendere in considerazione per valutare la giustificazione non
meno del mantenimento della rendita.
-
Dal lato oggettivo i successi visti nei rapporti radiologici dal Dottor
______ di
cui l'ultimo del 12.04.2006, indicano un recupero
subtotale
dei deficit motorici sia del nervo cubitale sia del nervo
mediano e
l’esame clinico evidenzia alla mano destra un buon recupero della
circolazione periferica, la presenza di segni di lavoro come alla mano sinistra
dominante e, per quanto concerne l’insieme della muscolatura del membro sup.
ds., un netto miglioramento delle atrofie muscolari (rispetto al lato sinistro
la diminuzione delle circonferenze misurate a ds. è passata da 1 a 0,5 cm al
massimo del braccio, da 1,5 a 0 cm all'avambraccio e da 1,0 a 0 cm a livello
del palmo della mano dove comunque il nastro passa inevitabilmente sopra la placca
di osteosintesi del II metacarpo, placca ancora in situ).
-
Per quanto concerne il lavoro, la situazione è cambiata nel senso che dal
1.1.2006 l'assicurato non è più dipendente bensì socio della ______ assieme
alla moglie e ai suoi genitori e quindi non percepisce più un salario ma
partecipa agli utili. Così assume maggiori responsabilità facendosi carico
delle mansioni amministrative inerenti alla gestione del ristorante e del bar e
pur continuando a svolgere l'attività di cuoco ha la possibilità di ricevere,
quando occorre, l'aiuto necessario da parte dei membri della sua famiglia.
Partendo da queste premesse, ambedue verificabili, si potrebbe
pensare che la tragica disgrazia del 1991 si sia conclusa con lieto
fine, in particolare che la capacità di guadagno sia stata ripristinata in modo
completo. Ma la situazione economica reale è molto probabilmente diversa se si tiene
conto degli aspetti soggettivi.
Infatti, il recupero dei deficit motori
in rapporto con le lesioni del nervo
mediano e del nervo cubitale può venire considerato
soddisfacente, ma lo stesso non si può dire dei disturbi della sensibilità caratterizzati
da anestesia subtotale alla parte anteriore dell'avambraccio, da una ipoestesia
con parestesia nel territorio del ramo cutaneo del nervo radiale (regione della
tabacchiera anatomica) e da una ipoestesia con parestesia alla parte palmare
del pollice e dell’indice. Vi sono inoltre dei dolori funzionali in
rapporto con la pseudoartrosi dello stiloide cubitale, con il sovraccarico funzionale
della testa dell'ulna secondaria all’accorciamento dell'osso radio di 3-4mm,
con la parziale incongruenza dell'articolazione cubito-radiale distale, pur
secondaria alla minus variante e con gli sfregamenti tendino-muscolari sopra il
materiale di osteosintesi ancora in situ, sul radio e sul II metacarpale. Non vi
è dubbio che nel corso degli anni il paziente si è in grande parte assuefatto alle
sensazioni sgradevoli e dolorose che percepisce ancora all'avambraccio e alla
mano come pure alla parte antero-mediale prossimale della coscia ed interna distale
della caviglia dallo stesso lato. Lo dimostra il fatto che spontaneamente non
accenna a disturbi in queste ultime localizzazioni ove sono comunque ancora
oggettivabili.
Tutto sommato l'assicurato mi pare attualmente vivere meglio di
una volta, vuoi perché si è abituato ai propri disturbi, vuoi perché grazie alla
conduzione famigliare dell’esercizio pubblico ha potuto integrarsi bene nel mondo
del lavoro, in particolare da quando suo padre 60enne è stato pensionato alla
fine dell'anno scorso. Non vi è comunque dubbio che nello stato attuale di salute
non potrebbe lavorare normalmente come cuoco, se dovesse svolgere la sua attività
come dipendente in un ristorante o un albergo. Non sarebbe sicuramente in grado
di sostenere un ritmo intenso di lavoro, sia per il rischio di ustionarsi alla
parte anteriore dell’avambraccio (deve sempre stare molto attento ai suoi
gesti), sia perché i dolori tendono ad aumentare con l'intensità del carico
funzionale. Non si deve pure dimenticare che, nonostante l’evidenza clinica di
una buona circolazione periferica, vi è un'insufficienza arteriale cronica latente
che si manifesta con il freddo e giustifica un peggioramento dei dolori funzionali
in inverno.
Si deve pure prendere in considerazione il fatto che a 34 anni,
pur essendo ancora giovane, l’assicurato non è più un giovanotto, ha
sicuramente esaurito il suo potenziale di guarigione e si avvicina lentamente al
declino fisico naturale. Incorrerà quindi probabilmente in ulteriori nuove difficoltà
con l'andare degli anni, in rapporto con la prevedibile insorgenza non solo di
un'artrosi del polso e dell'articolazione cubito-radiale distale, ma anche di
problemi vascolari di tipo arteriosclerosi.
Conclusioni
Le nuove condizioni di lavoro in corso dal 1° gennaio di
quest'anno consentono all’assicurato di poter continuare a svolgere la sua
attività di cuoco nel ______ che accoglie una ventina di clienti a mezzogiorno
e lavora in modo solo saltuario alla sera e di potersi dedicare anche a delle
attività fisicamente meno impegnative, di tipo amministrativo, assumendo
maggiori responsabilità di prima. Egli ha così potuto raggiungere una
situazione di compromesso che, oltre a metterlo al riparo da situazioni
fisicamente stressanti, lo valorizza. Ma la nuova situazione sul lavoro non
giustifica necessariamente una maggiore capacità di guadagno rispetto a qualche
anno fa.
Rispetto agli ulteriori progressi motorici verificatisi nel corso
degli ultimi 10 anni, alla persistenza di disturbi soggettivi significativi, al
rischio continuo di ustioni e alla prognosi riservata a lungo termine, il
mantenimento di una rendita di invalidità mi risulta sì ulteriormente giustificato,
ma in una misura leggermente inferiore a quanto corrisposto in precedenza.
Tenuto conto delle note difficoltà per poter procedere ad un accertamento
preciso della capacità di guadagno di una persona indipendente nell’ambito
della ______ sarei propenso a fare a meno di una verifica amministrativa dei dati
economici e a concedere ulteriormente una rendita di invalidità riducendola dal
25% al 20%.
Infine, da punto di vista medico, l’asportazione del materiale di
osteosintesi dall’avambraccio e dalla mano risulta sconsigliabile perché il
rapporto rischio/beneficio è sfavorevole e la neurolisi dei vari nervi periferici
lesi all’occasione dell’infortunio e dei successivi interventi chirurgici
controindicata per i motivi esposti al secondo paragrafo della pagina 3.” (Doc.
173)
2.7. Si tratta ora di
esaminare la situazione esistente al momento in cui è stata emanata la
decisione su opposizione qui impugnata, che segna il limite temporale
del potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (cfr. DTF 132 V
215 consid. 3.1.1) e verificare se sono dati i presupposti per la soppressione,
in via di revisione, della rendita di invalidità in corso.
Nell’ambito della procedura di
revisione intrapresa nell’ottobre 2023, CO1,
al fine di verificare lo stato di salute dell’assicurato, ha assegnato un
mandato peritale al dr. ______.
Con rapporto peritale del 28 agosto 2023 il dr. ______, spec. FMH in chirurgia e traumatologia
ricostruttiva, posta la diagnosi principale con ripercussioni sulla capacità
lavorativa di “disturbi statici e disturbi funzionali, neurali e muscolari del
braccio e della mano destra”, ha ritenuto l’assicurato abile al lavoro nella
misura dell’85% (pari ad un'intera giornata di 9h facendo pause di 40' la
mattina e 40' il pomeriggio) nella professione originaria di commis di cucina e
cuoco dipendente, rispettivamente nella misura del 90% quale cuoco indipendente
nella propria attività di famiglia, aggiungendo che “in un'attività consona
come in ufficio, alla reception, in un call-center, in un museo come
sorvegliante o come cassiere in un parking, potrebbe lavorare in misura del
100% per l'intera giornata”.
Il perito ha quindi così risposto
alle domande concernenti i cambiamenti intervenuti rispetto all'ultima
assegnazione di prestazioni:
"
(…)
8. Rileva cambiamenti dello
stato di salute (oggettivi e soggettivi) in rapporto alla valutazione medica dell'ultima assegnazione di prestazioni? Quali?
Paragonando con la perizia del 22.05.2006 del dr. ______, c'è
soggettivamente adattamento e assuefazione parziale e oggettivamente
adattamento e assuefazione completa.
I reperti oggettivabili dimostrano che il paziente usa il braccio
ds. come il sin., come fanno vedere le circonferenze e i calli palmari uguali
delle mani.
Dall'ultimo esame neurologico del 22.04.2016 (recte: 12.04.2006
come accertato dal TCA in corso di causa, cfr. doc. XIII/1, n.d.r.) i deficit
motori e deficit sensibili del braccio e della mano ds. sono diminuiti, ma non
completamente spariti.
9. Quali effetti hanno questi cambiamenti sulla valutazione della
causalità, della necessità di cure mediche e della capacità lavorativa? Per
quale motivo?
I cambiamenti somatici negli ultimi 17 anni hanno cambiato nel
senso che non sono più necessarie cure mediche, rispettivamente cure fisioterapeutiche.
i cambiamenti hanno un impatto sulla capacità lavorativa di oggi.
Nella sua professione di cuoco dipendente, il paziente, oggi,
potrebbe senz'altro lavorare per un'intera giornata di 9h, facendo pause di 40’
la mattina e 40' al pomeriggio (rendimento dell'85%).
Nell'attuale impiego in un'impresa famigliare, il paziente, visto
che può lui stesso darsi il ritmo di lavoro, potrebbe lavorare al 90% per un'intera
giornata.
In una giornata di lavoro di 9h potrebbe così lavorare 4.5h la
mattina e 4.5h il pomeriggio facendo pause di 30' (esattamente 27') la mattina
ed il pomeriggio.” (Doc. 268)
Sulla base di tali risultanze
peritali l’assicuratore LAINF, con decisione dell’11 giugno 2024, ha ritenuto
essere intervenuto un miglioramento della capacità lavorativa residua (passata
secondo il dr. ______ al 90% nella sua professione indipendente e al 100% in
attività adeguate), tale da comportare la soppressione a decorrere dal 1°
aprile 2024 del diritto alla rendita di invalidità in vigore (cfr. doc. 292).
L’Istituto assicuratore ha così
motivato il proprio agire:
" (…) Nel
contesto dell'attuale revisione della rendita e dagli accertamenti espletati è
emerso come l'assicurato, nel corso degli anni, abbia adattato di sua
iniziativa I’attività professionale, peraltro in seno all'impresa familiare:
più precisamente risulta che dal 1° gennaio 2006 non è più dipendente bensì
socio della ______ (non più a beneficio di un salario bensì partecipa agli
utili) e le sue mansioni si differenziano tra la gestione
amministrativa/contabile del ristorante/bar rispettivamente quale cuoco, fermo
restando che può pianificare il suo ritmo di lavoro avvalendosi dell'aiuto dei
familiari e, quindi, concedendosi delle pause.
L'esito peritale 16 settembre 2023 del dr. ______ dimostra altresì
che la muscolatura del braccio destro non mostra segni di atrofia e la
circonferenza è praticamente identica a quella del braccio sinistro (ricordiamo
che l'assicurato è mancino): circostanza che dimostra l'utilizzo di ambo gli arti
in ugual misura. Anche per effetto
dell'intervenuta assuefazione ed adattamento, già pronosticato
all'epoca della perizia del 1994, risulta che egli non abbisogna di controlli
medici e/o terapie.
ln sintesi la capacità lavorativa dell'assicurato, adattata agli
accorgimenti opportunatamente applicati in seno all'impresa di famiglia, ma
anche per effetto del miglioramento che gli consente di utilizzare l'arto leso
in ugual misura a quello controlaterale, è esigibile almeno nella misura del 90
percento sull'arco di una giornata lavorativa di 9 ore, ovvero 4.5 ore la mattina
rispettivamente 4.5 il pomeriggio con pause di 27 minuti in ambo le fasce
orarie.
In attività consone, invece, la capacità lavorativa risulta totale
sull'arco dell'intera giornata.
Non da ultimo rileviamo che l'ultimo contratto di lavoro a nostra
disposizione attesta che l'assicurato già nel 1999 lavorava 36 ore settimanali
(ovvero nella misura del 85.7 percento per rispetto ad un'occupazione a tempo
pieno di 42 ore settimanali) in qualità di cuoco subordinato a direttore presso
la ______.
Secondo la giurisprudenza costante, la revisione della rendita si
giustifica se, nel periodo durante il quale la stessa è stata assegnata, la
prognosi si avvera inesatta perché l’assuefazione o l'adattamento inizialmente
ammessi non si realizzano o nell'evenienza in cui le circostanze idonee ad
influire sul grado d’invalidità hanno subito un rilevante mutamento.
Sempre secondo la giurisprudenza costante, alla persona assicurata
incombe l'onere di intraprendere tutto quanto ragionevolmente esigibile per
lenire il danno alla salute/economico: ella deve, in particolare, sfruttare al meglio
la capacità lavorativa cercando di conseguire un salario adeguato.
In virtù di quanto precede, sono date le premesse per procedere
nella revisione della rendita d'invalidità, nel rispetto delle attività
consone. (…).” (Doc. 29)
Nonostante l’opposizione
presentata dalla RA1 per conto dell’assicurato (cfr. doc. 293), in data 19
marzo 2025 l’amministrazione ha confermato la propria decisione, rilevando in
particolare quanto segue a proposito degli aspetti medici:
Considerandi
" Analizzando
quanto accertato dal dr. med. ______, non si vede perché quanto da lui appurato
sia sbagliato. È un dato di fatto che l'assicurato disponga di una capacità
lavorativa maggiore rispetto a quella attestata al momento dell'assegnazione
della rendita di invalidità. Come già avuto modo di vedere, l'assicurato lavorava
nella misura dell'85% già nel 1999. Inoltre, è un dato indiscutibile, che
grazie al fatto che l'assicurato lavori nell'esercizio pubblico di famiglia,
egli possa fare le pause di cui ha bisogno per sfruttare al massimo la sua
capacità lavorativa nel suo mestiere abituale e dove addirittura svolge anche
attività di amministrazione. Oltretutto, le censure sulla
perizia del dr. med. ______ non vengono fatte da un medico.
Quindi, non siamo in presenza di una controperizia medico-scientifica che si
sia confrontata con la perizia del dr. med. ______ e che abbia potuto mettere
in discussione le sue conclusioni.
Pertanto, non si capisce perché alla perizia del dr. med. ______
non possa essere attribuito pieno valore probatorio.” (Doc. 297)
2.8
Con l’impugnativa, l’insorgente ha
contestato la fondatezza della valutazione peritale dell’esigibilità
lavorativa, sottolineando come lo stato di salute dell’assicurato non abbia
subito miglioramento alcuno, ma sia di fatto rimasto stazionario nel tempo. A
suo avviso, pertanto, non sarebbero adempiute le condizioni per dare luogo ad
una revisione della rendita di invalidità in corso, la quale merita, quindi, di
continuare ad essere erogata come in precedenza.
A sostegno delle proprie
obiezioni, la patrocinatrice ha sottolineato come
le conclusioni alle quali è giunto il dr. ______
non siano altro che una diversa valutazione delle medesime condizioni già
valutate nella precedente perizia del dr. ______ nel 2006. Per tali ragioni, ella
ha ritenuto che le conclusioni alle quali è giunto il dr. ______ a proposito di
una diminuzione del rendimento del 10% nell'attività abituale di cuoco/gerente
di un'impresa di famiglia non possano essere seguite. La riduzione del
rendimento nell'attività abituale va quindi ritenuta stabile al 20%, come già
valutato in passato dal dr. ______.
Queste, in particolare, le
considerazioni sviluppate dalla patrocinatrice dell’assicurato a sostegno dell’assoluta
sovrapponibilità delle constatazioni del perito rispetto alle precedenti
valutazioni del dr. ______:
" 1. Per quanto attiene la
capacità lavorativa nell'attività abituale, il
Dr. ______ conclude con una capacità
lavorativa dell'85% quale cuoco dipendente, rispettivamente del 90% nell'impresa
di famiglia, dove l'assicurato potrebbe darsi lui stesso il ritmo. La diminuzione
della capacità lavorativa sarebbe dovuta alla necessità di pause di 40 minuti il
mattino e il pomeriggio.
2.
Rispetto
all' attività come cuoco dipendente, occorre considerare che in tale
professione è necessario spostare/sollevare in continuazione pesi sopra i 5 kg;
non è quindi pensabile che l’assicurato possa gestire due picchi di lavoro al
giorno (pranzo e cena) con due pause di soli 40 minuti. Egli ha da sempre
lamentato e lamenta tutt'ora l'acuirsi dei dolori quando sollecita il braccio
sinistro più del dovuto. Rispettivamente, ha sempre lamentato un importante aumento
dei dolori se sottoposto a sollecitazioni anche nella seconda metà della
giornata.
Anche i problemi di sensibilità alla
mano destra rallentano l'assicurato nell'esecuzione dei lavori. Pensando al
ritmo frenetico che vige nelle cucine nei momenti di punta, è poco realistico
presupporre che l'assicurato possa lavorare con lo stesso rendimento di un
altro cuoco.
Quindi, al di là della necessità di
pause supplementari, occorrerebbe considerare anche una riduzione del
rendimento nei momenti in cui lavora. In particolar modo rispetto all'attività
come dipendente.
3.
Ma anche
rispetto alla valutazione della capacità lavorativa nell'impresa di famiglia, le
conclusioni del Dr. ______ risultano poco coerenti con la realtà lavorativa.
3.1
Innanzitutto
occorre sottolineare che il Dr. ______ ha valutato la capacità lavorativa riferendosi
all'impresa di famiglia gestita attualmente dall'assicurato. Si tratta però, come
già esposto sopra, di un'impresa che tiene conto dei problemi di salute dell'assicurato.
Ad esempio è stata fatta la scelta di non offrire anche la cena, perché l'assicurato
non sarebbe in grado di gestire, oltre a quello del mezzogiorno, anche un picco
di lavoro serale. La determinazione della riduzione del rendimento
nell'attività di cuoco-gerente di un albergo ristorante dovrebbe essere
effettuata tenendo conto di un albergo ristorante con un'offerta completa e non
già adattata ai problemi di salute dell'assicurato.
Inoltre, anche se il ristorante è
gestito in famiglia, il pranzo deve essere servito all'ora di pranzo e la cena
all'ora di cena; il servizio deve essere veloce, perché, soprattutto in settimana,
gli avventori del ristorante vogliono/devono tornare alle loro attività.
Quindi, anche in un ristorante a conduzione famigliare il ritmo non è dettato
tanto dal cuoco/gerente e dai suoi problemi di salute, ma dai clienti. Anche
nel ristorante a conduzione famigliare, inoltre, il rendimento dell'assicurato
risulta inferiore a quello di un cuoco senza problemi ad un arto, perché anche
qui egli deve chiedere l'aiuto di qualcuno ad esempio per spostare/alzare le
pentole o i pacchi con le scorte e anche nel ristorante a conduzione famigliare
l'assicurato è rallentato dai suoi problemi di sensibilità e forza.
Si contesta quindi che la diminuzione
di rendimento nell'attività di cuoco-gerente ammonti soltanto al 10%.
3.2
Più
vicina alla realtà è la valutazione che aveva effettuato il Dr. ______ nel
2006.
Già a quel tempo il Dr. ______ aveva riscontrato che l'assicurato, dopo
15.
anni dall'infortunio, era riuscito ad abituarsi ai problemi residui e che
quindi la limitazione del rendimento era minore rispetto a quella che era
ancora presente in occasione della prima valutazione peritale del 1994. Nel suo
rapporto il Dr. ______ esponeva che questo processo di assuefazione non aveva
però portato necessariamente ad una capacità di guadagno piena. Egli riteneva
infatti che le importanti limitazioni restanti giustificassero una riduzione
della rendita ma non la sua soppressione. A suo parere, la capacità di guadagno
residua era quantificabile al 20%.
3.3
Se si
confronta lo stato valetudinario descritto dal Dr. ______ nel 2006 con quello descritto
dal Dr. ______ nel 2023, si nota che entrambi risultano praticamente sovrapponibili:
perizia Dr. ______, 22.5.06
Perizia Dr. ______, 1.9.2023
circonferenza
ridotta al massimo del braccio di 0.5 cm
circonferenza
15.
cm sopra olecrano ridotta a destra di 0.5. cm
circonferenza
al di sopra del polso ridotta di 1 cm, ridotta di 2-3 mm a livello del carpo
circonferenza
ridotta di 4 a livello del metacarpo
circonferenza
al massimo dell’avambraccio nessuna differenza, alla parte distale dell’avambraccio
ridotta di 1 cm
avambraccio
10.
cm sotto olecrano nessuna differenza
mobilità
della spalla, del gomito, del polso e delle dita completa, sia attiva che
passiva
la
torsione dell’avambraccio fa male
flessione
attiva simultanea delle dita e del polso praticamente uguale come a sinistra,
con insorgenza di dolori alla parte anteriore dell’avambraccio se la
posizione sotto sforzo viene mantenuta in modo prolungato
mobilità
del polso abbastanza buona, non così buona come a sinistra
la
abduzione massima delle dita fa vedere una distanza dalla punta del pollice
alla punta dell’indice di 21 cm a destra e 23 a sinistra
alla
mano non spicca un’atrofia della muscolatura
forza
prensile buona, seppur legger-mente diminuita rispetto alla sinistra
dando
la mano la forza di pressione è di ¼ di meno a destra che a sinistra
accusa
ancora una diminuzione di forza soprattutto prensile che non gli consente di
sollevare pesi e gli crea delle difficoltà soprattutto quando deve spostare
delle padelle pesanti
accusa
meno forza nella mano destra
i
disturbi di sensibilità all’avambraccio e al palmo della mano sono
all’origine di un continuo senso di insicurezza nell’afferrare certi oggetti
con il rischio di ustioni alla parte volare dell’avambraccio completamente
insensibile
accusa
problemi di sensibilità nella parte ulnare della mano destra, al pollice, al
dito IV e alla parte ulnare.
Sul
dorso della mano c’è anche un problema di sensibilità al pollice e all’indice
Rimangono
in primo piano dolori sul dorso della mano, nella regione del polso e lungo
la parte distale dell’avambraccio
ha
dolori al polso destro, nella parte ulnare.
Sente
anche male al dorso della mano.
La mano
destra è più fredda di quella sinistra.
C’è un
fastidio nel senso di formicolio e bruciore.
Fastidio
al dorso del radio dove c’è un tendine che sfrega.
non
segue particolari cure e ricorre agli AINS solo secondo necessità
prende
ogni tanto antiinfiammatori saltuariamente fa massaggi al braccio destro
Insufficienza
arteriale cronica latente
all’esame
Dopler il flusso dell’arteria radiale è diminuito del 50% e nell’arteria
ulnare del 30% rispetto alla parte sin.
Ciò non stupisce, se si considera
che, come indicato dal Dr. ______ nel suo rapporto del 2006, "Si deve
pure prendere in considerazione il fatto che (..) l'assicurato (..) ha sicuramente
esaurito il suo potenziale di guarigione (..)" (doc. 173 incarto CO1,
rapporto Dr. ______). Nel 2006 erano già trascorsi ben 15 anni dall'infortunio
e quindi risulta più che plausibile che il processo di assuefazione fosse (come
indicato dal Dr. ______) ormai concluso.
3.4
Ne
consegue, che per quanto attiene la capacità lavorativa residua nella
professione di cuoco/gerente dell'impresa di famiglia la valutazione del Dr. ______
rappresenta di fatto una diversa valutazione di uno stato di salute rimasto
sostanzialmente invariato e, in quanto tale, non può esplicare effetti sulla
rendita.” (Doc. I)
2.9
Quanto alla valenza probante di un
rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati
oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi,
che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato
approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del
contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate.
Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non
è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale
perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160
consid. 1c; in fine con rinvii). Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF
8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Se vi sono dei rapporti medici
contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero
materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto
che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Va infine evidenziato che in ragione della
diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in
caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico
curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF
9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di
fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di
dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125
V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc;
Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353)
e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione
contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia
ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF
9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010
consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
2.10
Chiamato a pronunciarsi, questo
Tribunale, tutto ben ponderato, non ritiene di poter confermare la decisione
con la quale l’istituto assicuratore, basandosi sulla valutazione peritale del
dr. ______, ha considerato essere intervenuto
un miglioramento, sensibile, dello stato di salute dell’interessato, tale da
giustificare la revisione della rendita in corso.
Dopo attento esame dell’intera documentazione agli atti, il TCA
non reputa che le motivazioni fornite dal dr. ______
siano atte a sostanziare un effettivo miglioramento delle condizioni di salute
dell’interessato, tale da poter incidere sul diritto alla rendita.
Il perito ha, al riguardo, rilevato che “paragonando con la
perizia del 22 maggio 2006 del dr. ______ c’è soggettivamente
adattamento e assuefazione parziale e oggettivamente adattamento e assuefazione
completa” (cfr. doc. 268).
Ora, rispetto al preteso miglioramento dei sintomi soggettivi,
questo Tribunale rileva che l’assuefazione era già stata rilevata dal dr.
______ nel 2006, motivo per il quale tale constatazione non può essere
considerata una valida argomentazione nel senso di un rilevante miglioramento
dello stato di salute.
Va infatti evidenziato che già a quel momento il dr. ______ aveva
indicato che “non vi è dubbio che nel corso degli anni il paziente si è in
grande parte assuefatto alle sensazioni sgradevoli e dolorose che percepisce
ancora all'avambraccio e alla mano come pure alla parte antero-mediale prossimale
della coscia ed interna distale della caviglia dallo stesso lato. Lo dimostra
il fatto che spontaneamente non accenna a disturbi in queste ultime localizzazioni
ove sono comunque ancora oggettivabili” (doc. 173 – il corsivo è della
redattrice).
Del resto, quanto riscontrato a
suo tempo dal dr. ______ rientra nel quadro della nota capacità generale di
assuefazione e adattamento nelle persone che hanno subito lesioni alle mani o
alle dita (cfr. P. Omlin, Dauerrenten – Zeitrenten - Terminierte Renten, in:
Schaffhauser/Schlauri, Die Revision von Dauerleistungen in der
Sozialversicherung, S. Gallo 1999, pag. 134; STFA U 101/00 del 26 luglio 2002),
fenomeno che si verifica tuttavia dopo alcuni anni (2/3 anni - cfr. STCA
35.2004.32
del 13 ottobre 2004 e la giurisprudenza ivi citata) e non a distanza
di oltre un ventennio, come sarebbe il caso volendo seguire la tesi del dr.
______.
Quanto al presunto miglioramento oggettivo, il dr. ______ ha sostenuto che ciò sarebbe riconducibile
al fatto che i “reperti oggettivabili dimostrano che il paziente usa il braccio
ds. come il sin., come fanno vedere le circonferenze e i calli palmari uguali
delle mani” (cfr. doc. 268).
Anche a tale proposito, il TCA
rileva come si tratti di una ripetizione di quanto già riscontrato dal dr.
______ nel 2006, allorquando il fiduciario aveva espressamente rilevato che
“dal lato oggettivo i successi visti nei rapporti radiologici dal dottor ______
di cui l'ultimo del 12.04.2006, indicano un recupero subtotale dei
deficit motorici sia del nervo cubitale sia del nervo mediano e l’esame clinico
evidenzia alla mano destra un buon recupero della circolazione periferica,
la presenza di segni di lavoro come alla mano sinistra dominante e, per quanto
concerne l’insieme della muscolatura del membro sup. ds., un netto
miglioramento delle atrofie muscolari (rispetto al lato sinistro la
diminuzione delle circonferenze misurate a ds. è passata da 1 a 0,5 cm al
massimo del braccio, da 1,5 a 0 cm all'avambraccio e da 1,0 a 0 cm a livello
del palmo della mano dove comunque il nastro passa inevitabilmente sopra la
placca di osteosintesi del II metacarpo, placca ancora in situ)” (cfr. doc. 173
– il corsivo è della redattrice).
Inoltre, il dr. ______ ha
rilevato esservi una diminuzione dei deficit motori e sensibili del braccio e
della mano destra, seppure “non completamente spariti” (doc. 268).
Analoghe constatazioni che erano però
state fatte dal dr. ______, il quale aveva rilevato che “il recupero dei deficit motori in rapporto con le lesioni
del nervo mediano e del nervo cubitale può venire considerato soddisfacente, ma lo stesso non si può dire dei disturbi della sensibilità
caratterizzati da anestesia subtotale alla parte anteriore
dell'avambraccio, da una ipoestesia con parestesia nel territorio del ramo
cutaneo del nervo radiale (regione della tabacchiera anatomica) e da una
ipoestesia con parestesia alla parte palmare del pollice e dell’indice.
Vi sono inoltre dei dolori funzionali in rapporto con la pseudoartrosi dello
stiloide cubitale, con il sovraccarico funzionale della testa dell'ulna
secondaria all’accorciamento dell'osso radio di 3-4mm, con la parziale incongruenza
dell'articolazione cubito-radiale distale, pur secondaria alla minus variante e
con gli sfregamenti tendino-muscolari sopra il materiale di osteosintesi ancora
in situ, sul radio e sul II metacarpale” (cfr. doc. 173 – il corsivo è della
redattrice).
Il TCA osserva inoltre come il
dr. ______ abbia rilevato che “all’esame Dopler il flusso dell’arteria radiale
è diminuito del 50% e nell’arteria ulnare del 30% rispetto alla parte sin.”
(cfr. doc. 268), ciò che conferma quanto già indicato dal dr. ______ nel 2006,
allorquando aveva messo in evidenza l’esistenza di una insufficienza
arteriale cronica latente (cfr. doc. 173 – il corsivo è della redattrice).
Quanto sopra esposto mostra quindi una sostanziale stabilità delle
condizioni di salute dell’assicurato rispetto a quanto a suo tempo refertato
dal dr. ______, a conferma di quanto allora evidenziato dallo stesso
specialista indicando che l’assicurato “ha sicuramente esaurito il suo
potenziale di guarigione" (doc. 173).
Pertanto, alla luce delle considerazioni sopra illustrate, il TCA
ritiene che, contrariamente a quanto concluso dall’istituto assicuratore
resistente, la valutazione peritale del dr. ______
non dimostri che, rispetto al momento della precedente conferma della rendita
in vigore, lo stato di salute dell’interessato abbia subito un miglioramento
tale da incidere sulla capacità lavorativa e, di conseguenza, sul diritto alla
rendita.
Al contrario, questa Corte ritiene che le certificazioni agli atti
siano concordi e convergenti nel dimostrare uno stato di salute rimasto
sostanzialmente stabile rispetto a quanto già valutato nel 2006.
Va
qui ricordato che una semplice diversa valutazione di uno stato di fatto
rimasto, per l’essenziale, invariato non giustifica una revisione secondo
l’art. 17 cpv. 1 LPGA (DTF 147 V 167 consid. 4.1; 144 I 103 consid. 2.1; 141 V
9.
consid. 2.3.; STF 8C_559/2024 del 12 febbraio 2025).
2.11
Il TCA rileva, poi, che nessuno
pretende che la situazione economica dell’assicurato si sia modificata rispetto
al 2006 (momento in cui aveva già assunto in autonomia la gestione
dell’albergo/ristorante di famiglia, a seguito del pensionamento del padre,
cfr. doc. I pag. 12), in modo tale da comportare una riduzione o addirittura la
soppressione della rendita in vigore.
Del resto, tale conclusione
appare tanto più corretta tenuto conto del fatto che, come ricordato in
precedenza al considerando 1.6., CO1 - dopo avere richiesto nel 2017
all’assicurato un aggiornamento dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2016 della
propria situazione economica (contratti di lavoro, schede salariali,
dichiarazioni fiscali) (cfr. doc. 206) - con comunicazione del 21 marzo 2017,
ha confermato il diritto alla rendita di invalidità del 25%, rilevando
espressamente che “la ringraziamo per l’invio della documentazione fiscale, da
noi richiesta nell’ambito della “revisione” della rendita di invalidità LAINF. Dopo
attento esame dei documenti giungiamo alla conclusione che la rendita può
essere ulteriormente erogata alle condizioni finora vigenti” (doc. 211 - il
corsivo è della redattrice).
2.12
Resta da valutare se la rendita d’invalidità
in vigore, confermata di fatto dall’amministrazione al termine di un esame
materiale del diritto posto in essere in sede di revisione attraverso la valutazione
medica del 22 maggio 2006 del dr. ______, possa essere riconsiderata mediante
sostituzione dei motivi, ritenendo la decisione di continuazione del diritto
alla rendita manifestamente errata (art. 53 al. 2 LPGA).
Le
norme sulla revisione previste dall’art. 17 LPGA hanno la precedenza sul
principio secondo il quale l’amministrazione può
in ogni tempo ritornare su una decisione cresciuta in giudicato formale, che
non è stata oggetto di un controllo giudiziario materiale, nel caso in cui è senza
dubbio errata e la correzione ha un'importanza rilevante. Dati questi
presupposti, l’amministrazione può modificare una decisione di rendita, laddove
le condizioni di una revisione poste dall’art. 17 LPGA non sono soddisfatte. Nel
caso in cui la manifesta erroneità dell’originaria decisione di rendita venga
accertata soltanto dinanzi al tribunale, quest’ultimo può tutelare la decisione
di revisione fondata sull’art. 17 LPGA mediante sostituzione di motivi (DTF 125
V 368 consid. 2 e riferimenti; STF 9C_342/2008 del 20 novembre 2008 consid. 5.1
non pubblicato in DTF 135 I 1).
In una sentenza
9C_551/2021 del 6 dicembre 2021 consid. 4.4.2, ribadendo quanto già stabilito
nella pronunzia 8C_634/2017 del 20 febbraio 2018 consid. 5.4 (pubblicata
in: SVR 6/2018 IV n. 33), l’Alta Corte ha
tuttavia precisato che l’eventualità di una riconsiderazione ex art. 53 cpv. 2
LPGA, mediante sostituzione dei motivi, è ammissibile unicamente qualora nel
quadro della procedura giudiziaria l’assicuratore ne abbia fatto domanda con la
risposta di causa.
Ora, nel caso di specie, CO1 non
ha fatto una simile domanda né con la risposta di causa né successivamente. Anzi,
rispondendo a una richiesta di questo Tribunale volta a chiarire quale sia
stato l’esito della revisione intrapresa nel 2005 che aveva comportato anche
una rivalutazione medica da parte del dr. ______, l’amministrazione si è
limitata a dichiarare di non avere proceduto allora (nel 2006) a una revisione
della rendita.
Di conseguenza, il TCA non è
tenuto ad esaminare se siano adempiuti o meno i presupposti per procedere alla
soppressione della rendita d’invalidità corrente per la via della riconsiderazione
giusta l’art. 53 cpv. 2 LPGA.
Anche da questo profilo, non vi è
dunque spazio per procedere a una modifica della rendita d’invalidità in vigore.
2.13
Visto
l’esito del ricorso, l’assicuratore resistente verserà all’insorgente, rappresentato
dalla RA1, l’importo di fr. 2’000 (IVA
inclusa) a titolo d’indennità per ripetibili.
2.14
L’art.
61.
lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura
deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;
la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte
alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In
data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61
lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice,
rapida e, di regola pubblica.
Dalla
medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo
cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a
spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo
prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un
comportamento temerario o sconsiderato.
Trattandosi
di una controversia relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha
previsto di prelevare le spese.
Sul
tema, cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2
giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF
9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo
cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais
judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la
LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 p. 107; Messaggio Nr. 8480 del
Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 “Rapporto sull’iniziativa parlamentare
presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina
Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti
al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008
(Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al
Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto”).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto.
§ La
decisione su opposizione del 19 marzo 2025 di CO1
è riformata nel senso che l’assicurato continua ad avere diritto alla rendita
di invalidità del 25% come in precedenza.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
CO1 verserà all’assicurato,
rappresentato dalla RA1, l’importo
di fr. 2'000 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per ripetibili.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti