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Decisione

35.2025.32

Soppressione della rendita di invalidità in corso a seguito del miglioramento dello stato di salute non può essere confermata. Diversa valutazione di una sostanziale stabilità dello stato di salute non giustifica la soppressione della rendita. Amministrazione non ha chiesto la riconsiderazione

22 dicembre 2025Italiano51 min

medico, nella valutazione peritale del 6 giugno 1994 eseguita dal dr. ______, il quale aveva espressamente indicato

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

35.2025.32

cr/DC

Lugano

22 dicembre 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Cinzia Raffa Somaini, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 5 maggio 2025 di

RI1,

______

rappr. da: RA1,

______

contro

la decisione su opposizione del 19

marzo 2025 emanata da

CO1,

______

in materia di assicurazione contro

gli infortuni

ritenuto in fatto

1.1. In data 9 dicembre 1991 RI1, nato

nel 1972, commis di cucina presso il Ristorante ______ a ______ - e, perciò,

assicurato d’obbligo contro gli infortuni e le malattie professionali presso l’allora

assicurazione ______, oggi CO1 (di seguito: CO1) - subiva un grave infortunio

al braccio destro causato da un’impastatrice, riportando la sezione dell’arteria

omerale, la frattura doppia aperta del radio, la frattura dell’ulna, la frattura

del secondo metacarpo e la lesione del nervo mediano.

A seguito dell’evento, egli veniva

sottoposto in data 9 dicembre 1991 a intervento con by-pass arterio-omerale,

osteosintesi del radio doppio, osteosintesi dell’ulna, osteosintesi della

seconda metà del carpo. Dai controlli neurologici effettuati, inoltre, emergeva

una denervazione totale del nervo mediano e subtotale del nervo ulnare.

L’istituto assicuratore ha assunto

il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

1.2. Eseguiti gli accertamenti del caso,

in particolare una perizia affidata al dr. ______ (doc. 76), con decisione del

17 novembre 1994 CO1 ha quindi assegnato all’assicurato una rendita di

invalidità del 25% dal 1° settembre 1994 e un’indennità per menomazione

dell’integrità (IMI) del 10%, aggiungendo che la rendita sarebbe stata

nuovamente esaminata al termine degli accertamenti dell’Ufficio AI (doc. 89).

1.3. Con decisione del 27 giugno 1995

l’Ufficio AI, dopo avere indicato che non venivano intrapresi provvedimenti professionali

in quanto l’assicurato non riteneva di modificare la propria attuale attività,

gli ha riconosciuto una rendita intera di invalidità dal 1° dicembre 1992 al 31

gennaio 1994 e del 50% dal 1° febbraio 1994 al 30 giugno 1994, poi soppressa a decorrere

dal 1° luglio 1994, visto il grado di invalidità del 25% insufficiente per

continuare a beneficiare di una rendita di invalidità (doc. 93, 104 e 105).

1.4. Dopo aver svolto diverse attività

lavorative in qualità di aiuto-cuoco presso vari datori di lavoro, dal 1°

maggio 2000 sino ad oggi l’assicurato è attivo presso il Ristorante Albergo

_______ di ______, dapprima come aiuto-cuoco e, in seguito al pensionamento del

padre, dal 1° gennaio 2006 in qualità di cuoco/gerente e socio della società

______.

1.5. In data 8 aprile 2005 CO1 ha

avviato una prima revisione, chiedendo all’assicurato di voler trasmettere una

serie di documenti di natura economica (cfr. doc. 149, in particolare contratti

di lavoro dal 1995 in poi e le relative schede salariali).

In data 28 aprile 2005

l’assicurato, per il tramite del ______, suo rappresentante, ha trasmesso

all’assicuratore infortuni una serie di documenti economici relativi ad alcuni

anni, chiedendo del tempo per potersi procurare i documenti salariali mancanti

(doc. 153).

In data 20 maggio 2005 il ______ ha

inviato a CO1 la ricostruzione di quali siano state le attività lavorative

svolte dall’interessato dal 1995 in poi (doc. 155).

Con scritto dell’11 agosto 2005

CO1 ha comunicato al ______ che gli estratti prodotti “non ci permettono di

effettuare un’esauriente valutazione del diritto alle prestazioni assicurative

ai sensi LAINF”, motivo per il quale si giustifica la sospensione del

versamento della rendita del 25% stabilita nel 1994. CO1 ha indicato che “la

sospensione della nostra rendita ai sensi LAINF è giustificata dal fatto che,

visto il lungo periodo trascorso (una revisione si impone, a dipendenza della

pratica in esame, ogni dieci anni al massimo), urge definire la reale perdita

economica presentata dal sig. RI1 a causa dei postumi dell’evento

infortunistico del 9 dicembre 1991. In base ai dati a disposizione, tuttavia,

siamo impossibilitati a procedere nel raffronto dei redditi (calcolo che si

impone anche a titolo retroattivo). In qualità di patrocinatori legali

dell’assicurato vi invitiamo a fornirci le seguenti informazioni complementari:

a partire da quale data fu sospesa la rendita dell’Ufficio federale AI a favore

dell’assicurato? Quale motivo determinò la sospensione della rendita

dell’Ufficio federale AI? L’assicurato beneficiò di un programma di

reintegrazione/riqualifica professionale ad opera dell’Ufficio AI del Canton

Ticino? Quale risultato emerse dal predetto programma di

reintegrazione/riqualifica professionale? (…)” (cfr. doc. 156).

Con scritto del 2 settembre 2005

il rappresentante dell’assicurato ha fornito gli aggiornamenti di natura

economica, in particolare circa il diritto o meno ad una rendita di invalidità

o altre prestazioni da parte dell’Ufficio invalidità (cfr. doc. 159).

CO1 ha nel frattempo anche svolto

ulteriori accertamenti di natura medica, interpellando il medico curante

dell’assicurato, dr. ______ (cfr. doc. 157).

Con scritto del 15 marzo 2006,

CO1 ha comunicato al ______ quanto segue:

"

Ritorniamo nel merito della pratica in oggetto e sugli sviluppi

registrati a tutt'oggi confermandovi quanto segue.

All'occasione della revisione cui abbiamo proceduto di recente,

abbiamo verificato l'esigibilità del proseguimento della nostra rendita

d'invalidità di CHF 491.- mensili. A dipendenza di tale esito provvediamo

seduta stante, al bonifico della rendita, retroattivamente dal mese di aprile 2005

fino e compreso il mese di aprile 2006, per un complessivo di CHF 6'383.-. Con

effetto dal 01 maggio 2006 decorrerà il regolare versamento mensile di CHF

491.-. Il bonifico sarà effettuato sul recapito bancario dell'assicurato, di

cui precisiamo le coordinate: cto ______-__ c/o ______ in ______.

Allo stato attuale, intendiamo organizzare una valutazione specialistica

presso il dr. ______ in ______, intesa ad un aggiornamento dello stato di

salute, definendo gli ulteriori passi da intraprendere sia dal profilo

terapeutico/chirurgico, sia per quanto attiene all’inabilità lavorativa. L'assicurato

sarà avvisato prossimamente della relativa convocazione.

In allegato vi restituiamo il libretto di lavoro originale italiano

intestato al sig. RI1.” (Doc. 167)

In data 16 marzo 2006 CO1 ha

quindi chiesto al dr. ______ di esaminare nuovamente l’assicurato e, tenuto

conto dell’intera documentazione all’inserto, di:

" al fine di

permetterci un’adeguata revisione della rendita LAINF ed un aggiornamento sullo

stato di salute necessitiamo delle indicazioni seguenti:

-

anamnesi / diagnosi

-

indicazioni dell'assicurato/a

-

relazione causale naturale tra l'infortunio del 09 dicembre 1991 e le

lesioni componenti il quadro clinico attuale (possibile 50%, probabile 75-100%,

sicuro 100%); evoluzione

-

fattori morbosi o preesistenti (genere ed origine). Se concorrenti con

il decorso infortunistico: ripartizione % dei rischi malattia ed infortunio

a)

incapacità lavorativa (% e durata) in proporzione alle lesioni aventi diretta

relazione con l'infortunio ed alle mansioni abituali svolte dall'assicurato/a

nell'ambito della sua

attività

professionale; giustificazioni

b) l'eventuale

residua capacità lavorativa può (in quale % + a decorrere da quale data) essere

impiegata dall'assicurato/a malgrado la limitazione funzionale:

- nell'attività

originaria

- in un'altra attività (quale)?

- eventuali

misure terapeutiche; esiti attendibili dalle stesse (in quale misura %?)

- prognosi / chiusura del caso.” (Doc. 169)

Il dr. ______ ha reso le proprie

valutazioni con referto del 22 maggio 2006 (cfr. doc. 151).

In data 11 dicembre 2006 CO1 ha

comunicato all’assicurato l’adeguamento al rincaro della rendita di invalidità

in corso (doc. 174).

1.6. In data 16 febbraio 2017 l’assicuratore

LAINF ha nuovamente interpellato l’assicurato, chiedendogli un aggiornamento di

natura economica (contratti di lavoro, schede salariali, dichiarazioni fiscali)

dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2016 (doc. 206).

Con comunicazione del 21 marzo 2017,

il diritto alla rendita di invalidità del 25% è stato confermato:

" la

ringraziamo per l’invio della documentazione fiscale, da noi richiesta

nell’ambito della “revisione” della rendita di invalidità LAINF.

Dopo attento esame dei documenti giungiamo alla conclusione che la

rendita può essere ulteriormente erogata alle condizioni finora vigenti.

Agendiamo la pratica ad ulteriore data, in vista di un riesame che possa

giustificare un’eventuale revisione futura ai sensi dell’art. 17 della Legge

federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA).”

(Doc. 211)

1.7. Una nuova revisione d’ufficio è

stata disposta nel mese di aprile 2023.

In tale occasione CO1, dopo avere

sottoposto l’assicurato ad una visita peritale presso il dr. ______ (doc. 268),

con decisione dell’11 giugno 2024 ha soppresso a decorrere dal 1° aprile 2024

il diritto alla rendita di invalidità di cui beneficiava l’assicurato,

ritenendo essere intervenuto un miglioramento del suo stato di salute tale da

renderlo abile al 90% nella sua attività di cuoco/gerente dell’attività di

famiglia, e abile al 100% nello svolgimento di attività adeguate.

Sulla base del raffronto dei

redditi tra il reddito da valido conseguito nel 1999 quale cuoco presso ______

(pari a fr. 46'137.00), attualizzato al 2023 (per un reddito da valido di fr.

57'790.79) e quello da invalido conseguibile nello svolgimento di attività

semplici e ripetitive sulla base della tabella TA1, anno 2020, uomo, livello di

qualifica 1, attività semplici e convertite in 41.7 ore settimanali (pari a fr.

65'815), con aggiornamento al 2023 (fr. 66'800) e ridotto del 10% per tenere

conto delle caratteristiche personali e professionali (pari a fr. 60'120.10), non

risulta perdita di guadagno alcuna (doc. 292).

A fronte delle obiezioni sollevate dall’assicurato con opposizione

del 16 maggio 2024 e del 10 luglio 2024, in data 19 marzo 2025 CO1 ha

confermato integralmente la propria precedente decisione (doc. 297).

1.8. Con tempestivo ricorso del 5 maggio

2025 l’assicurato, rappresentato dalla RA1, ha chiesto l’annullamento della

decisione su opposizione impugnata e il riconoscimento del “diritto ad una

rendita di invalidità del 20% a partire dal 1° aprile 2024”, dato che “risulta

che l'assicurato accusa il minor discapito economico svolgendo la professione

attuale, nella quale la perdita di guadagno ammonta al 20%” come indicato dal

dr. ______ (cfr. doc. I pag. 19).

Sostanzialmente la patrocinatrice

dell’insorgente ha contestato che sia intervenuto un miglioramento dello stato

di salute tale da giustificare la soppressione del diritto alla rendita di

invalidità.

A suo modo di vedere, difatti, la

valutazione peritale del dr. ______ rappresenta unicamente una diversa valutazione

delle medesime condizioni già valutate nella precedente perizia del dr. ______.

Di conseguenza, la riduzione del rendimento nell’attività abituale è del 20%

come già valutato dal dr. ______ e non del 10% come ritenuto dal dr. ______.

Inoltre, a mente della patrocinatrice, anche gli aspetti economici

cui ha fatto capo l’istituto assicuratore per operare il raffronto dei redditi appaiono

criticabili, sia con riferimento alla determinazione del reddito da valido, sia

rispetto a quello da invalido.

La patrocinatrice ha infatti ritenuto non rappresentativo il

reddito da valido utilizzato dall’istituto assicuratore (vale a dire il reddito

percepito dall’assicurato nel 1999, attualizzato) dato che l’infortunio è

avvenuto nel 1991 e, di conseguenza, il reddito realizzato nel 1999 risultava

già influenzato dal danno alla salute.

Inoltre, ella ha considerato inutilizzabile anche il reddito

realizzato al momento dell’infortunio, visto che si trattava del primo salario

percepito subito dopo il termine dell’apprendistato (avvenuto nell’agosto

1991), a solo un mese dall’inizio della sua attività (era stato assunto dal 1°

novembre 1991).

Alla luce di questi elementi, la patrocinatrice ha quindi chiesto

che il reddito da valido venga determinato in applicazione dei dati statistici

relativi al ramo della ristorazione, con livello di qualifica 3, per un

ammontare di fr. 72'331.

Altrettanto contestata l’entità del reddito da invalido, la quale

secondo la rappresentante legale andrebbe fissata in fr. 54'932 (tenendo conto

dei dati statistici afferenti al solo settore dei servizi, livello di qualifica

1, con una riduzione del 10%) oppure in fr. 56'411 (facendo capo ai dati

statistici dell’intero settore della produzione e dei servizi, livello di

qualifica 1, con una riduzione del 10% per l’impossibilità di svolgere le

mansioni pesanti e del 5% per gli svantaggi salariali derivanti dal suo statuto

di frontaliere). In entrambe le ipotesi, dal raffronto dei redditi emerge un

grado di invalidità del 24%, rispettivamente del 22%, percentuali che in ogni

caso giustificano la continuazione del diritto ad una rendita di invalidità

(doc. I).

1.9. Con la risposta di causa

l’amministrazione ha integralmente confermato la propria decisione, con

argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc.

III).

1.10. Con scritto del 5 maggio 2025 la

rappresentante legale dell’insorgente ha nuovamente criticato il reddito da

invalido utilizzato dall’amministrazione, chiedendo che in ogni caso oltre alla

riduzione del 10% per l’impossibilità di svolgere attività pesanti, vada

considerata anche una riduzione del 10% in applicazione analogica anche in

ambito LAINF dell’art. 26bis cpv. 3 OAI (doc. VII).

1.11. Con osservazioni del 19 giugno 2025

l’istituto assicuratore ha comunicato di non avere ulteriori considerazioni da

presentare, ribadendo quanto già esposto con la risposta di causa (doc. IX).

Questo scritto dell’amministrazione è stato trasmesso

all’assicurato (doc. X), per conoscenza.

1.12. In corso di causa, il TCA ha chiesto

all’assicuratore LAINF di trasmettere la decisione con la quale è stata

confermata la continuazione del diritto alla rendita in esito alla revisione

avviata nel 2005 e in occasione della quale è stata anche disposta una

valutazione peritale a cura del dr. ______ (doc. XI).

Con risposta e-mail del 18 novembre 2025 l’istituto assicuratore

ha osservato che:

" All’epoca, per l’esattezza nel 1994 e 2006, la rendita LAINF fu

assegnata esclusivamente tenendo conto dell’attività di “cuoco”.

L’inabilità del 25% in tale attività fu equiparata

al grado d’invalidità.

Neppure nel 2006, al perito dr. ______ non fu posta

la domanda relativa alla capacità lavorativa residua in altre attività consone.

Il perito, dal canto suo, diminuì il grado

d’inabilità lavorativa dal 25% al 20% senza una plausibile giustificazione

medica ma piuttosto fondata su una ponderazione generica.

Per tale motivo, nessuna revisione fu intrapresa e

si rimandò ad ulteriore data.” (Doc. XI)

Invitato a trasmettere comunque lo scritto con il quale ha

informato l’assicurato dell’esito della revisione del 2005, con messaggio di

posta elettronica del 18 novembre 2025 l’assicuratore LAINF ha indicato che:

" Come scritto nella mia precedente e-mail, non c’è stata alcuna

revisione dopo la perizia, motivo per il quale non abbiamo inviato alcuno

scritto all’assicurato.” (Doc. XI)

1.13. Pendente causa, il TCA ha pure

chiesto all’assicuratore di trasmettere il “rapporto di esame neurologico del

22.04.2016” citato dal dr. ______ nel proprio referto peritale.

Con messaggio di posta

elettronica del 3 dicembre 2025 l’amministrazione ha trasmesso al Tribunale la

spiegazione fornita dal perito stesso, il quale ha indicato trattarsi “con ogni

evidenza un errore di battitura”, il riferimento corretto dovendo essere

ricondotto al rapporto del 12 aprile 2006 del dr. ______ (doc. XIII +1).

1.14. Con scritto del 4 dicembre 2025 la

patrocinatrice dell’insorgente ha rilevato che “nell’ambito della revisione

avviata nel 2005 e scaturita nella perizia del dr. ______ del 22.05.2006 CO1 ha

proceduto ad un esame materiale del diritto alla rendita dopo contestuale

accertamento pertinente dei fatti e apprezzamento delle prove”, aggiungendo che

“con comunicazione ai sensi dell’art. 51 LPGA il 21 marzo 2017 è stato

confermato da parte di CO1 il diritto invariato alla rendita di invalidità”

(doc. XIV).

Tali considerazioni dell’insorgente

sono state trasmesse all’istituto assicuratore (doc. XV), per conoscenza.

considerato in diritto

2.1. In concreto, è litigiosa la

questione di sapere se CO1 fosse legittimata a sopprimere la rendita

d’invalidità in vigore a far tempo dal 1° settembre 1994, oppure no.

2.2. Secondo l'art. 17 cpv. 1 LPGA,

nella versione in vigore dal 1° gennaio 2022, qui applicabile in virtù della

disposizione transitoria di cui all’art. 82a LPGA, per il futuro la

rendita d’invalidità è aumentata, ridotta o soppressa, d’ufficio o su

richiesta, se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una

modificazione di almeno cinque punti percentuali (lett. a) o aumenta al 100 per

cento (lett. b).

L'art. 22 LAINF - analogamente

all'art. 22 cpv. 1 seconda frase vLAINF - recita che, in deroga all'articolo 17

cpv. 1 LPGA, la rendita non può più essere riveduta dal mese in cui gli uomini

compiono 65 anni e le donne 62.

L'istituto della revisione ha per

scopo l'adeguamento della rendita d'invalidità alle mutate circostanze e non la

correzione di errori di commisurazione dell'invalidità di cui sia stata viziata

la decisione iniziale o una revisione successiva (Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire

de la loi sur l’assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 114).

La revisione presuppone, dunque,

che l'invalidità abbia subito sostanziali mutamenti dopo la costituzione della

rendita o una sua successiva revisione (DTF 113 V 275 consid. 1a e riferimenti

ivi menzionati).

Per costante giurisprudenza, il

TFA considera che i principi dedotti dall'art. 41 LAI si applicano per analogia

pure nell'ambito della revisione delle rendite di invalidità assegnate dagli

assicuratori contro gli infortuni, indipendentemente dal fatto che essa sia

disciplinata dall'art. 80 LAMI oppure dall'art. 22 LAINF (RAMI 1987 U 32 p.

446s.).

2.3. L'invalidità può modificarsi

essenzialmente per due ordini di motivi: sia perché cambia lo stato di salute,

sia perché il danno alla salute, pur rimanendo immutato, si ripercuote

diversamente sulla capacità lucrativa dell'assicurato, ossia sulla sua capacità

di procurarsi un guadagno col proprio lavoro (cfr. DTF

130 V 343 consid. 3.5, 126 V 75 consid. 1b, 113 V 275 consid. 1a, 109 V

116 consid. 3b).

L'assicurato può, infatti,

migliorare, in prosieguo di tempo, le proprie attitudini professionali,

acquisire conoscenze che gli consentano l'inserimento in attività meglio

rimunerate, reperire un posto confacente in modo ideale al suo stato di salute

ed alle sue attitudini, ben pagato e sicuro, mettendo in atto una situazione

non prevedibile al momento di stabilire il reddito ipotetico da invalido.

Oppure le sue capacità di

guadagno possono, per motivi diversi, peggiorare.

2.4. Per rivedere una rendita di

invalidità non basta un semplice cambiamento passeggero: le circostanze di base

devono mutare presumibilmente a lungo termine.

In particolare, non è motivo di

revisione un temporaneo aumento di guadagno dell'assicurato (cfr. Ghélew,

Ramelet, Ritter, op. cit., p. 114).

2.5. La questione di sapere se si è

prodotto un simile cambiamento deve essere vagliata comparando le circostanze

esistenti al momento dell’ultima decisione cresciuta in giudicato, fondata su

un esame materiale del diritto alla rendita con un accertamento dei fatti

pertinenti, un apprezzamento delle prove e un raffronto dei redditi conforme al

diritto, e le condizioni esistenti all’epoca in cui è stata rilasciata la

decisione litigiosa (cfr. DTF 133 V 108

consid. 5; STF 9C_985/2008 del 20 luglio 2009 consid. 4, 9C_148/2007 del 21

gennaio 2008 consid. 3.2).

Tanto nel

fissare inizialmente la rendita di invalidità quanto nel rivederla

successivamente si deve ipotizzare un mercato del lavoro in condizioni di

normalità, cioè essenzialmente equilibrato.

Fatti

I mutamenti congiunturali, il

passaggio, ad esempio, da una fase di recessione a una di crescita economica,

non sono motivo di revisione.

Non si tiene parimenti conto, né

prima né dopo, di fattori estranei al danno della salute.

Ad esempio, le scarse conoscenze scolastiche,

le difficoltà linguistiche, le insufficienti attitudini professionali, ecc.,

non sono rilevanti ai fini della commisurazione dell'invalidità.

Ciò che importa è la diminuzione

della capacità di guadagno, presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica conseguente ad infortunio

Sola conta, infatti, per la determinazione dell'invalidità, l'incapacità

lucrativa in nesso causale con il danno alla salute (che, a sua volta,

nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, deve essere in relazione

causale con l'infortunio).

2.6. Nella presente fattispecie, dalla

documentazione agli atti emerge che, per tenere conto delle ripercussioni

economiche derivanti dai postumi residuali dell’infortunio accaduto 1991, con

decisione del 17 novembre 1994 CO1 ha assegnato all’assicurato una rendita di

invalidità del 25% dal 1° settembre 1994 (corrispondente alla percentuale di

incapacità lavorativa stabilita dal dr. ______) (doc. 89).

Tale decisione trovava il proprio fondamento, infatti, dal profilo

medico, nella valutazione peritale del 6 giugno 1994 eseguita dal dr. ______, il quale aveva espressamente indicato

che:

" Diagnosi:

-

Maciullazione traumatica dell'arto superiore destro il 09.12.91 con ferite

lacerocontuse estese, frattura distale delle due ossa dell'avambraccio e del

secondo metacarpale e lesioni neurovascolari assai complesse.

-

Stato dopo intervento urgente di osteosintesi delle varie fratture,

restituzione del flusso dell'arteria omerale mediante by-pass, reintervento

seduta stante per trombosi del by-pass, apertura di tutte le guaine muscolari,

scarificazioni cutanee all'avambraccio e chiusura solo parziale delle ferite a

causa dell'enorme edema.

-

Stato dopo débridement e sutura secondaria delle ferite il 17.12.91.

-

Stato dopo decompressione del nervo mediano e del nervo cubitale al

polso il 19.01.93.

-

Stato dopo refrattura spontanea dell'osso radio e reosteosintesi con spongiosiplastica

(prelievo dei trapianti ossei alla parte anteriore della cresta iliaca destra)

il 19.02.93.

(…)

DISCUSSIONE

Nonostante l'ottima consolidazione di tutte le fratture persistono

disturbi oggettivabili in relazione con la formazione di aderenze muscolo-tendinee

discrete dei flessori lungo la parte anteriore dell'avambraccio e alterazioni

neurologiche che toccano soprattutto il nervo mediano, il nervo cubitale

all'avambraccio con il suo ramo profondo ed i rami cutanei dorsali del nervo

radiale. Dal punto di vista ortopedico non si osservano anchilosi particolari,

persistono dolori funzionali attorno al polso con tuttavia mobilità ottima e

solo l'indice e il pollice presentano un leggero difetto flessorio imputabile

alle aderenze all'avambraccio. Invece persiste una diminuzione globale della forza

prensile di tutte le dita.

L'associazione di alterazioni del sensorio tattile, della diminuzione

della forza prensile, nonché dell'ipersensibilità al freddo e della

stancabilità manuale con tendenza a ferirsi e a lasciare cadere gli oggetti

costituiscono una costellazione invalidante assai importante per un cuoco

diplomato che in un esercizio pubblico di dimensioni piccole e medie deve anche

assumere una parte delle mansioni che in un esercizio più grande toccherebbero

al “commis di cucina”.

Tornando alle lesioni iniziali si deve tuttavia sottolineare che

il risultato finale può essere considerato straordinario tanto da potersi

complimentare senza riserva con i sanitari che hanno prestato le prime cure. Si

tiene anche a precisare che in questo caso l'elenco esauriente delle alterazioni

residuali viene dato solo a scopo assicurativo e non per formulare critiche

qualsiasi. Infine si ricorda che il buon esito dei vari interventi è anche

dovuto all'età giovane e

alla buona collaborazione dell'assicurato e che non esistono fattori

preesistenti sfavorevoli.

In quanto alla prognosi risulta difficile esprimersi. La maggior

parte delle alterazioni sembrano stabilizzate ma esistono ancora possibilità di

miglioramento sia spontaneo sia con ulteriori interventi. Dal momento che le fratture

sono tutte ben consolidate si potrebbe procedere all'asportazione del materiale

di osteosintesi dell'osso radio e del secondo metacarpale assieme ad una

revisione del ramo profondo del nervo cubitale all'avambraccio, ad una tenolisi

dei flessori dell'indice e del pollice nella stessa zona e forse pure ad una

revisione dei rami dorsali del nervo radiale a livello del polso. Tale

intervento combinato tuttavia entrerebbe nelle competenze di uno specialista

della chirurgia della mano. Non è pure scontato che

la revisione dei rami cutanei dorsali del nervo radiale cambierà

granché. Dall'ampio colloquio avuto con l'assicurato risulta che attualmente

non è disposto a lasciarsi operare ancora anzi è stanco di tutto ciò che ha subito.

Non ha pure l'intenzione di cambiare mestiere ed esprime una forte opposizione

ad un suggerimento in questo senso. Lo si può capire e forse conviene accettare

la situazione attuale com’è procedendo alla chiusura del caso.

In quanto all'incapacità lavorativa è stato appurato che essa

corrisponde al 50% dal 19.01.94 sull'arco della mezza giornata (6 ore) nelle

attività di cuoco diplomato in un albergo di entità piccola a media con 3 cuochi

in totale e 2 aiutanti lavapiatti.

Se viene abbandonata l'intenzione di un nuovo intervento

chirurgico, pare giusto intensificare al massimo la riabilitazione. Ciò è

possibile con un aumento della capacità lavorativa senza ricorrere a terapie

particolari. A questo riguardo si ricorda il valore riabilitativo del lavoro.

Tenuto conto di quanto sopra si dubita che l'assicurato potrà mai recuperare

una capacità lavorativa normale. Ma non ci sono motivi per dubitare che

potrebbe pian pianino aumentare la durata del lavoro fino ad un orario normale

con una resa massima possibile del circa 75%. Si suggerisce di concedere ancora

circa un mese per incrementare la capacità lavorativa nella misura massima possibile

e di riconoscere un'invalidità definitiva del circa 25% a partire dal 01.07.94.

In quanto alla menomazione d'integrità le conseguenze dell'infortunio sono sufficientemente

stabilizzate per poter procedere alla sua valutazione. Secondo le tabelle 1 e 3

dell'INSAI e tenuto conto che l'assicurato è mancino si arriva per estrapolazione

ad un massimo situato tra il 5% ed il 10%.

Rimane aperta per l'assicurato la possibilità di riannunciarsi in

caso di peggioramento o nel caso in cui si decidesse per un intervento

chirurgico.” (Doc. 76)

In occasione della prima revisione intrapresa nel 2005, l’assicuratore

LAINF ha affidato al dr. ______ l’incarico di procedere ad una nuova valutazione

medica. Quest’ultimo, con referto del 22 maggio 2006, si è in particolare così

espresso:

" Le lesioni

subite al membro superiore destro non dominante all’occasione dell’infortunio

del 09.12.1991 sono state gravi. Oltre alle fratture vi sono state delle

importanti lesioni neurovascolari. Diversi interventi chirurgici sono stati

necessari, vi sono anche state delle complicazioni e nell’insieme il decorso è

stato lento e difficile soprattutto per quanto concerne le lesioni dei nervi

cubitale e mediano ambedue parzialmente dennervati.

All’occasione del mio primo controllo

dell’11.05.1994 l’assicurato aveva già ripreso il lavoro al 50% ed evidenziava

ancora dei disturbi significativi che, tenuto conto della giovane età e del

ruolo riabilitativo dell’attività lavorativa, erano stati ritenuti suscettibili

di ulteriori miglioramenti se l’attività lavorativa del 50% limitata a mezza

giornata veniva aumentata al 75% sull’arco dell’intera giornata. Nel suo

insieme lo stato di salute poteva comunque venire considerato sufficientemente

stabilizzato per giustificare l’erogazione di un’IMI e di una rendita di invalidità

del 25%.

Ora dopo 10 anni di rendita emergono due

elementi nuovi significativi

da prendere in considerazione per valutare la giustificazione non

meno del mantenimento della rendita.

-

Dal lato oggettivo i successi visti nei rapporti radiologici dal Dottor

______ di

cui l'ultimo del 12.04.2006, indicano un recupero

subtotale

dei deficit motorici sia del nervo cubitale sia del nervo

mediano e

l’esame clinico evidenzia alla mano destra un buon recupero della

circolazione periferica, la presenza di segni di lavoro come alla mano sinistra

dominante e, per quanto concerne l’insieme della muscolatura del membro sup.

ds., un netto miglioramento delle atrofie muscolari (rispetto al lato sinistro

la diminuzione delle circonferenze misurate a ds. è passata da 1 a 0,5 cm al

massimo del braccio, da 1,5 a 0 cm all'avambraccio e da 1,0 a 0 cm a livello

del palmo della mano dove comunque il nastro passa inevitabilmente sopra la placca

di osteosintesi del II metacarpo, placca ancora in situ).

-

Per quanto concerne il lavoro, la situazione è cambiata nel senso che dal

1.1.2006 l'assicurato non è più dipendente bensì socio della ______ assieme

alla moglie e ai suoi genitori e quindi non percepisce più un salario ma

partecipa agli utili. Così assume maggiori responsabilità facendosi carico

delle mansioni amministrative inerenti alla gestione del ristorante e del bar e

pur continuando a svolgere l'attività di cuoco ha la possibilità di ricevere,

quando occorre, l'aiuto necessario da parte dei membri della sua famiglia.

Partendo da queste premesse, ambedue verificabili, si potrebbe

pensare che la tragica disgrazia del 1991 si sia conclusa con lieto

fine, in particolare che la capacità di guadagno sia stata ripristinata in modo

completo. Ma la situazione economica reale è molto probabilmente diversa se si tiene

conto degli aspetti soggettivi.

Infatti, il recupero dei deficit motori

in rapporto con le lesioni del nervo

mediano e del nervo cubitale può venire considerato

soddisfacente, ma lo stesso non si può dire dei disturbi della sensibilità caratterizzati

da anestesia subtotale alla parte anteriore dell'avambraccio, da una ipoestesia

con parestesia nel territorio del ramo cutaneo del nervo radiale (regione della

tabacchiera anatomica) e da una ipoestesia con parestesia alla parte palmare

del pollice e dell’indice. Vi sono inoltre dei dolori funzionali in

rapporto con la pseudoartrosi dello stiloide cubitale, con il sovraccarico funzionale

della testa dell'ulna secondaria all’accorciamento dell'osso radio di 3-4mm,

con la parziale incongruenza dell'articolazione cubito-radiale distale, pur

secondaria alla minus variante e con gli sfregamenti tendino-muscolari sopra il

materiale di osteosintesi ancora in situ, sul radio e sul II metacarpale. Non vi

è dubbio che nel corso degli anni il paziente si è in grande parte assuefatto alle

sensazioni sgradevoli e dolorose che percepisce ancora all'avambraccio e alla

mano come pure alla parte antero-mediale prossimale della coscia ed interna distale

della caviglia dallo stesso lato. Lo dimostra il fatto che spontaneamente non

accenna a disturbi in queste ultime localizzazioni ove sono comunque ancora

oggettivabili.

Tutto sommato l'assicurato mi pare attualmente vivere meglio di

una volta, vuoi perché si è abituato ai propri disturbi, vuoi perché grazie alla

conduzione famigliare dell’esercizio pubblico ha potuto integrarsi bene nel mondo

del lavoro, in particolare da quando suo padre 60enne è stato pensionato alla

fine dell'anno scorso. Non vi è comunque dubbio che nello stato attuale di salute

non potrebbe lavorare normalmente come cuoco, se dovesse svolgere la sua attività

come dipendente in un ristorante o un albergo. Non sarebbe sicuramente in grado

di sostenere un ritmo intenso di lavoro, sia per il rischio di ustionarsi alla

parte anteriore dell’avambraccio (deve sempre stare molto attento ai suoi

gesti), sia perché i dolori tendono ad aumentare con l'intensità del carico

funzionale. Non si deve pure dimenticare che, nonostante l’evidenza clinica di

una buona circolazione periferica, vi è un'insufficienza arteriale cronica latente

che si manifesta con il freddo e giustifica un peggioramento dei dolori funzionali

in inverno.

Si deve pure prendere in considerazione il fatto che a 34 anni,

pur essendo ancora giovane, l’assicurato non è più un giovanotto, ha

sicuramente esaurito il suo potenziale di guarigione e si avvicina lentamente al

declino fisico naturale. Incorrerà quindi probabilmente in ulteriori nuove difficoltà

con l'andare degli anni, in rapporto con la prevedibile insorgenza non solo di

un'artrosi del polso e dell'articolazione cubito-radiale distale, ma anche di

problemi vascolari di tipo arteriosclerosi.

Conclusioni

Le nuove condizioni di lavoro in corso dal 1° gennaio di

quest'anno consentono all’assicurato di poter continuare a svolgere la sua

attività di cuoco nel ______ che accoglie una ventina di clienti a mezzogiorno

e lavora in modo solo saltuario alla sera e di potersi dedicare anche a delle

attività fisicamente meno impegnative, di tipo amministrativo, assumendo

maggiori responsabilità di prima. Egli ha così potuto raggiungere una

situazione di compromesso che, oltre a metterlo al riparo da situazioni

fisicamente stressanti, lo valorizza. Ma la nuova situazione sul lavoro non

giustifica necessariamente una maggiore capacità di guadagno rispetto a qualche

anno fa.

Rispetto agli ulteriori progressi motorici verificatisi nel corso

degli ultimi 10 anni, alla persistenza di disturbi soggettivi significativi, al

rischio continuo di ustioni e alla prognosi riservata a lungo termine, il

mantenimento di una rendita di invalidità mi risulta sì ulteriormente giustificato,

ma in una misura leggermente inferiore a quanto corrisposto in precedenza.

Tenuto conto delle note difficoltà per poter procedere ad un accertamento

preciso della capacità di guadagno di una persona indipendente nell’ambito

della ______ sarei propenso a fare a meno di una verifica amministrativa dei dati

economici e a concedere ulteriormente una rendita di invalidità riducendola dal

25% al 20%.

Infine, da punto di vista medico, l’asportazione del materiale di

osteosintesi dall’avambraccio e dalla mano risulta sconsigliabile perché il

rapporto rischio/beneficio è sfavorevole e la neurolisi dei vari nervi periferici

lesi all’occasione dell’infortunio e dei successivi interventi chirurgici

controindicata per i motivi esposti al secondo paragrafo della pagina 3.” (Doc.

173)

2.7. Si tratta ora di

esaminare la situazione esistente al momento in cui è stata emanata la

decisione su opposizione qui impugnata, che segna il limite temporale

del potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (cfr. DTF 132 V

215 consid. 3.1.1) e verificare se sono dati i presupposti per la soppressione,

in via di revisione, della rendita di invalidità in corso.

Nell’ambito della procedura di

revisione intrapresa nell’ottobre 2023, CO1,

al fine di verificare lo stato di salute dell’assicurato, ha assegnato un

mandato peritale al dr. ______.

Con rapporto peritale del 28 agosto 2023 il dr. ______, spec. FMH in chirurgia e traumatologia

ricostruttiva, posta la diagnosi principale con ripercussioni sulla capacità

lavorativa di “disturbi statici e disturbi funzionali, neurali e muscolari del

braccio e della mano destra”, ha ritenuto l’assicurato abile al lavoro nella

misura dell’85% (pari ad un'intera giornata di 9h facendo pause di 40' la

mattina e 40' il pomeriggio) nella professione originaria di commis di cucina e

cuoco dipendente, rispettivamente nella misura del 90% quale cuoco indipendente

nella propria attività di famiglia, aggiungendo che “in un'attività consona

come in ufficio, alla reception, in un call-center, in un museo come

sorvegliante o come cassiere in un parking, potrebbe lavorare in misura del

100% per l'intera giornata”.

Il perito ha quindi così risposto

alle domande concernenti i cambiamenti intervenuti rispetto all'ultima

assegnazione di prestazioni:

"

(…)

8. Rileva cambiamenti dello

stato di salute (oggettivi e soggettivi) in rapporto alla valutazione medica dell'ultima assegnazione di prestazioni? Quali?

Paragonando con la perizia del 22.05.2006 del dr. ______, c'è

soggettivamente adattamento e assuefazione parziale e oggettivamente

adattamento e assuefazione completa.

I reperti oggettivabili dimostrano che il paziente usa il braccio

ds. come il sin., come fanno vedere le circonferenze e i calli palmari uguali

delle mani.

Dall'ultimo esame neurologico del 22.04.2016 (recte: 12.04.2006

come accertato dal TCA in corso di causa, cfr. doc. XIII/1, n.d.r.) i deficit

motori e deficit sensibili del braccio e della mano ds. sono diminuiti, ma non

completamente spariti.

9. Quali effetti hanno questi cambiamenti sulla valutazione della

causalità, della necessità di cure mediche e della capacità lavorativa? Per

quale motivo?

I cambiamenti somatici negli ultimi 17 anni hanno cambiato nel

senso che non sono più necessarie cure mediche, rispettivamente cure fisioterapeutiche.

i cambiamenti hanno un impatto sulla capacità lavorativa di oggi.

Nella sua professione di cuoco dipendente, il paziente, oggi,

potrebbe senz'altro lavorare per un'intera giornata di 9h, facendo pause di 40’

la mattina e 40' al pomeriggio (rendimento dell'85%).

Nell'attuale impiego in un'impresa famigliare, il paziente, visto

che può lui stesso darsi il ritmo di lavoro, potrebbe lavorare al 90% per un'intera

giornata.

In una giornata di lavoro di 9h potrebbe così lavorare 4.5h la

mattina e 4.5h il pomeriggio facendo pause di 30' (esattamente 27') la mattina

ed il pomeriggio.” (Doc. 268)

Sulla base di tali risultanze

peritali l’assicuratore LAINF, con decisione dell’11 giugno 2024, ha ritenuto

essere intervenuto un miglioramento della capacità lavorativa residua (passata

secondo il dr. ______ al 90% nella sua professione indipendente e al 100% in

attività adeguate), tale da comportare la soppressione a decorrere dal 1°

aprile 2024 del diritto alla rendita di invalidità in vigore (cfr. doc. 292).

L’Istituto assicuratore ha così

motivato il proprio agire:

" (…) Nel

contesto dell'attuale revisione della rendita e dagli accertamenti espletati è

emerso come l'assicurato, nel corso degli anni, abbia adattato di sua

iniziativa I’attività professionale, peraltro in seno all'impresa familiare:

più precisamente risulta che dal 1° gennaio 2006 non è più dipendente bensì

socio della ______ (non più a beneficio di un salario bensì partecipa agli

utili) e le sue mansioni si differenziano tra la gestione

amministrativa/contabile del ristorante/bar rispettivamente quale cuoco, fermo

restando che può pianificare il suo ritmo di lavoro avvalendosi dell'aiuto dei

familiari e, quindi, concedendosi delle pause.

L'esito peritale 16 settembre 2023 del dr. ______ dimostra altresì

che la muscolatura del braccio destro non mostra segni di atrofia e la

circonferenza è praticamente identica a quella del braccio sinistro (ricordiamo

che l'assicurato è mancino): circostanza che dimostra l'utilizzo di ambo gli arti

in ugual misura. Anche per effetto

dell'intervenuta assuefazione ed adattamento, già pronosticato

all'epoca della perizia del 1994, risulta che egli non abbisogna di controlli

medici e/o terapie.

ln sintesi la capacità lavorativa dell'assicurato, adattata agli

accorgimenti opportunatamente applicati in seno all'impresa di famiglia, ma

anche per effetto del miglioramento che gli consente di utilizzare l'arto leso

in ugual misura a quello controlaterale, è esigibile almeno nella misura del 90

percento sull'arco di una giornata lavorativa di 9 ore, ovvero 4.5 ore la mattina

rispettivamente 4.5 il pomeriggio con pause di 27 minuti in ambo le fasce

orarie.

In attività consone, invece, la capacità lavorativa risulta totale

sull'arco dell'intera giornata.

Non da ultimo rileviamo che l'ultimo contratto di lavoro a nostra

disposizione attesta che l'assicurato già nel 1999 lavorava 36 ore settimanali

(ovvero nella misura del 85.7 percento per rispetto ad un'occupazione a tempo

pieno di 42 ore settimanali) in qualità di cuoco subordinato a direttore presso

la ______.

Secondo la giurisprudenza costante, la revisione della rendita si

giustifica se, nel periodo durante il quale la stessa è stata assegnata, la

prognosi si avvera inesatta perché l’assuefazione o l'adattamento inizialmente

ammessi non si realizzano o nell'evenienza in cui le circostanze idonee ad

influire sul grado d’invalidità hanno subito un rilevante mutamento.

Sempre secondo la giurisprudenza costante, alla persona assicurata

incombe l'onere di intraprendere tutto quanto ragionevolmente esigibile per

lenire il danno alla salute/economico: ella deve, in particolare, sfruttare al meglio

la capacità lavorativa cercando di conseguire un salario adeguato.

In virtù di quanto precede, sono date le premesse per procedere

nella revisione della rendita d'invalidità, nel rispetto delle attività

consone. (…).” (Doc. 29)

Nonostante l’opposizione

presentata dalla RA1 per conto dell’assicurato (cfr. doc. 293), in data 19

marzo 2025 l’amministrazione ha confermato la propria decisione, rilevando in

particolare quanto segue a proposito degli aspetti medici:

Considerandi

" Analizzando

quanto accertato dal dr. med. ______, non si vede perché quanto da lui appurato

sia sbagliato. È un dato di fatto che l'assicurato disponga di una capacità

lavorativa maggiore rispetto a quella attestata al momento dell'assegnazione

della rendita di invalidità. Come già avuto modo di vedere, l'assicurato lavorava

nella misura dell'85% già nel 1999. Inoltre, è un dato indiscutibile, che

grazie al fatto che l'assicurato lavori nell'esercizio pubblico di famiglia,

egli possa fare le pause di cui ha bisogno per sfruttare al massimo la sua

capacità lavorativa nel suo mestiere abituale e dove addirittura svolge anche

attività di amministrazione. Oltretutto, le censure sulla

perizia del dr. med. ______ non vengono fatte da un medico.

Quindi, non siamo in presenza di una controperizia medico-scientifica che si

sia confrontata con la perizia del dr. med. ______ e che abbia potuto mettere

in discussione le sue conclusioni.

Pertanto, non si capisce perché alla perizia del dr. med. ______

non possa essere attribuito pieno valore probatorio.” (Doc. 297)

2.8

Con l’impugnativa, l’insorgente ha

contestato la fondatezza della valutazione peritale dell’esigibilità

lavorativa, sottolineando come lo stato di salute dell’assicurato non abbia

subito miglioramento alcuno, ma sia di fatto rimasto stazionario nel tempo. A

suo avviso, pertanto, non sarebbero adempiute le condizioni per dare luogo ad

una revisione della rendita di invalidità in corso, la quale merita, quindi, di

continuare ad essere erogata come in precedenza.

A sostegno delle proprie

obiezioni, la patrocinatrice ha sottolineato come

le conclusioni alle quali è giunto il dr. ______

non siano altro che una diversa valutazione delle medesime condizioni già

valutate nella precedente perizia del dr. ______ nel 2006. Per tali ragioni, ella

ha ritenuto che le conclusioni alle quali è giunto il dr. ______ a proposito di

una diminuzione del rendimento del 10% nell'attività abituale di cuoco/gerente

di un'impresa di famiglia non possano essere seguite. La riduzione del

rendimento nell'attività abituale va quindi ritenuta stabile al 20%, come già

valutato in passato dal dr. ______.

Queste, in particolare, le

considerazioni sviluppate dalla patrocinatrice dell’assicurato a sostegno dell’assoluta

sovrapponibilità delle constatazioni del perito rispetto alle precedenti

valutazioni del dr. ______:

" 1. Per quanto attiene la

capacità lavorativa nell'attività abituale, il

Dr. ______ conclude con una capacità

lavorativa dell'85% quale cuoco dipendente, rispettivamente del 90% nell'impresa

di famiglia, dove l'assicurato potrebbe darsi lui stesso il ritmo. La diminuzione

della capacità lavorativa sarebbe dovuta alla necessità di pause di 40 minuti il

mattino e il pomeriggio.

2.

Rispetto

all' attività come cuoco dipendente, occorre considerare che in tale

professione è necessario spostare/sollevare in continuazione pesi sopra i 5 kg;

non è quindi pensabile che l’assicurato possa gestire due picchi di lavoro al

giorno (pranzo e cena) con due pause di soli 40 minuti. Egli ha da sempre

lamentato e lamenta tutt'ora l'acuirsi dei dolori quando sollecita il braccio

sinistro più del dovuto. Rispettivamente, ha sempre lamentato un importante aumento

dei dolori se sottoposto a sollecitazioni anche nella seconda metà della

giornata.

Anche i problemi di sensibilità alla

mano destra rallentano l'assicurato nell'esecuzione dei lavori. Pensando al

ritmo frenetico che vige nelle cucine nei momenti di punta, è poco realistico

presupporre che l'assicurato possa lavorare con lo stesso rendimento di un

altro cuoco.

Quindi, al di là della necessità di

pause supplementari, occorrerebbe considerare anche una riduzione del

rendimento nei momenti in cui lavora. In particolar modo rispetto all'attività

come dipendente.

3.

Ma anche

rispetto alla valutazione della capacità lavorativa nell'impresa di famiglia, le

conclusioni del Dr. ______ risultano poco coerenti con la realtà lavorativa.

3.1

Innanzitutto

occorre sottolineare che il Dr. ______ ha valutato la capacità lavorativa riferendosi

all'impresa di famiglia gestita attualmente dall'assicurato. Si tratta però, come

già esposto sopra, di un'impresa che tiene conto dei problemi di salute dell'assicurato.

Ad esempio è stata fatta la scelta di non offrire anche la cena, perché l'assicurato

non sarebbe in grado di gestire, oltre a quello del mezzogiorno, anche un picco

di lavoro serale. La determinazione della riduzione del rendimento

nell'attività di cuoco-gerente di un albergo ristorante dovrebbe essere

effettuata tenendo conto di un albergo ristorante con un'offerta completa e non

già adattata ai problemi di salute dell'assicurato.

Inoltre, anche se il ristorante è

gestito in famiglia, il pranzo deve essere servito all'ora di pranzo e la cena

all'ora di cena; il servizio deve essere veloce, perché, soprattutto in settimana,

gli avventori del ristorante vogliono/devono tornare alle loro attività.

Quindi, anche in un ristorante a conduzione famigliare il ritmo non è dettato

tanto dal cuoco/gerente e dai suoi problemi di salute, ma dai clienti. Anche

nel ristorante a conduzione famigliare, inoltre, il rendimento dell'assicurato

risulta inferiore a quello di un cuoco senza problemi ad un arto, perché anche

qui egli deve chiedere l'aiuto di qualcuno ad esempio per spostare/alzare le

pentole o i pacchi con le scorte e anche nel ristorante a conduzione famigliare

l'assicurato è rallentato dai suoi problemi di sensibilità e forza.

Si contesta quindi che la diminuzione

di rendimento nell'attività di cuoco-gerente ammonti soltanto al 10%.

3.2

Più

vicina alla realtà è la valutazione che aveva effettuato il Dr. ______ nel

2006.

Già a quel tempo il Dr. ______ aveva riscontrato che l'assicurato, dopo

15.

anni dall'infortunio, era riuscito ad abituarsi ai problemi residui e che

quindi la limitazione del rendimento era minore rispetto a quella che era

ancora presente in occasione della prima valutazione peritale del 1994. Nel suo

rapporto il Dr. ______ esponeva che questo processo di assuefazione non aveva

però portato necessariamente ad una capacità di guadagno piena. Egli riteneva

infatti che le importanti limitazioni restanti giustificassero una riduzione

della rendita ma non la sua soppressione. A suo parere, la capacità di guadagno

residua era quantificabile al 20%.

3.3

Se si

confronta lo stato valetudinario descritto dal Dr. ______ nel 2006 con quello descritto

dal Dr. ______ nel 2023, si nota che entrambi risultano praticamente sovrapponibili:

perizia Dr. ______, 22.5.06

Perizia Dr. ______, 1.9.2023

circonferenza

ridotta al massimo del braccio di 0.5 cm

circonferenza

15.

cm sopra olecrano ridotta a destra di 0.5. cm

circonferenza

al di sopra del polso ridotta di 1 cm, ridotta di 2-3 mm a livello del carpo

circonferenza

ridotta di 4 a livello del metacarpo

circonferenza

al massimo dell’avambraccio nessuna differenza, alla parte distale dell’avambraccio

ridotta di 1 cm

avambraccio

10.

cm sotto olecrano nessuna differenza

mobilità

della spalla, del gomito, del polso e delle dita completa, sia attiva che

passiva

la

torsione dell’avambraccio fa male

flessione

attiva simultanea delle dita e del polso praticamente uguale come a sinistra,

con insorgenza di dolori alla parte anteriore dell’avambraccio se la

posizione sotto sforzo viene mantenuta in modo prolungato

mobilità

del polso abbastanza buona, non così buona come a sinistra

la

abduzione massima delle dita fa vedere una distanza dalla punta del pollice

alla punta dell’indice di 21 cm a destra e 23 a sinistra

alla

mano non spicca un’atrofia della muscolatura

forza

prensile buona, seppur legger-mente diminuita rispetto alla sinistra

dando

la mano la forza di pressione è di ¼ di meno a destra che a sinistra

accusa

ancora una diminuzione di forza soprattutto prensile che non gli consente di

sollevare pesi e gli crea delle difficoltà soprattutto quando deve spostare

delle padelle pesanti

accusa

meno forza nella mano destra

i

disturbi di sensibilità all’avambraccio e al palmo della mano sono

all’origine di un continuo senso di insicurezza nell’afferrare certi oggetti

con il rischio di ustioni alla parte volare dell’avambraccio completamente

insensibile

accusa

problemi di sensibilità nella parte ulnare della mano destra, al pollice, al

dito IV e alla parte ulnare.

Sul

dorso della mano c’è anche un problema di sensibilità al pollice e all’indice

Rimangono

in primo piano dolori sul dorso della mano, nella regione del polso e lungo

la parte distale dell’avambraccio

ha

dolori al polso destro, nella parte ulnare.

Sente

anche male al dorso della mano.

La mano

destra è più fredda di quella sinistra.

C’è un

fastidio nel senso di formicolio e bruciore.

Fastidio

al dorso del radio dove c’è un tendine che sfrega.

non

segue particolari cure e ricorre agli AINS solo secondo necessità

prende

ogni tanto antiinfiammatori saltuariamente fa massaggi al braccio destro

Insufficienza

arteriale cronica latente

all’esame

Dopler il flusso dell’arteria radiale è diminuito del 50% e nell’arteria

ulnare del 30% rispetto alla parte sin.

Ciò non stupisce, se si considera

che, come indicato dal Dr. ______ nel suo rapporto del 2006, "Si deve

pure prendere in considerazione il fatto che (..) l'assicurato (..) ha sicuramente

esaurito il suo potenziale di guarigione (..)" (doc. 173 incarto CO1,

rapporto Dr. ______). Nel 2006 erano già trascorsi ben 15 anni dall'infortunio

e quindi risulta più che plausibile che il processo di assuefazione fosse (come

indicato dal Dr. ______) ormai concluso.

3.4

Ne

consegue, che per quanto attiene la capacità lavorativa residua nella

professione di cuoco/gerente dell'impresa di famiglia la valutazione del Dr. ______

rappresenta di fatto una diversa valutazione di uno stato di salute rimasto

sostanzialmente invariato e, in quanto tale, non può esplicare effetti sulla

rendita.” (Doc. I)

2.9

Quanto alla valenza probante di un

rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati

oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi,

che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato

approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del

contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate.

Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non

è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale

perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160

consid. 1c; in fine con rinvii). Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF

8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Se vi sono dei rapporti medici

contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero

materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto

che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Va infine evidenziato che in ragione della

diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in

caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico

curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF

9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di

fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di

dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125

V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc;

Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353)

e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione

contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia

ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF

9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010

consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

2.10

Chiamato a pronunciarsi, questo

Tribunale, tutto ben ponderato, non ritiene di poter confermare la decisione

con la quale l’istituto assicuratore, basandosi sulla valutazione peritale del

dr. ______, ha considerato essere intervenuto

un miglioramento, sensibile, dello stato di salute dell’interessato, tale da

giustificare la revisione della rendita in corso.

Dopo attento esame dell’intera documentazione agli atti, il TCA

non reputa che le motivazioni fornite dal dr. ______

siano atte a sostanziare un effettivo miglioramento delle condizioni di salute

dell’interessato, tale da poter incidere sul diritto alla rendita.

Il perito ha, al riguardo, rilevato che “paragonando con la

perizia del 22 maggio 2006 del dr. ______ c’è soggettivamente

adattamento e assuefazione parziale e oggettivamente adattamento e assuefazione

completa” (cfr. doc. 268).

Ora, rispetto al preteso miglioramento dei sintomi soggettivi,

questo Tribunale rileva che l’assuefazione era già stata rilevata dal dr.

______ nel 2006, motivo per il quale tale constatazione non può essere

considerata una valida argomentazione nel senso di un rilevante miglioramento

dello stato di salute.

Va infatti evidenziato che già a quel momento il dr. ______ aveva

indicato che “non vi è dubbio che nel corso degli anni il paziente si è in

grande parte assuefatto alle sensazioni sgradevoli e dolorose che percepisce

ancora all'avambraccio e alla mano come pure alla parte antero-mediale prossimale

della coscia ed interna distale della caviglia dallo stesso lato. Lo dimostra

il fatto che spontaneamente non accenna a disturbi in queste ultime localizzazioni

ove sono comunque ancora oggettivabili” (doc. 173 – il corsivo è della

redattrice).

Del resto, quanto riscontrato a

suo tempo dal dr. ______ rientra nel quadro della nota capacità generale di

assuefazione e adattamento nelle persone che hanno subito lesioni alle mani o

alle dita (cfr. P. Omlin, Dauerrenten – Zeitrenten - Terminierte Renten, in:

Schaffhauser/Schlauri, Die Revision von Dauerleistungen in der

Sozialversicherung, S. Gallo 1999, pag. 134; STFA U 101/00 del 26 luglio 2002),

fenomeno che si verifica tuttavia dopo alcuni anni (2/3 anni - cfr. STCA

35.2004.32

del 13 ottobre 2004 e la giurisprudenza ivi citata) e non a distanza

di oltre un ventennio, come sarebbe il caso volendo seguire la tesi del dr.

______.

Quanto al presunto miglioramento oggettivo, il dr. ______ ha sostenuto che ciò sarebbe riconducibile

al fatto che i “reperti oggettivabili dimostrano che il paziente usa il braccio

ds. come il sin., come fanno vedere le circonferenze e i calli palmari uguali

delle mani” (cfr. doc. 268).

Anche a tale proposito, il TCA

rileva come si tratti di una ripetizione di quanto già riscontrato dal dr.

______ nel 2006, allorquando il fiduciario aveva espressamente rilevato che

“dal lato oggettivo i successi visti nei rapporti radiologici dal dottor ______

di cui l'ultimo del 12.04.2006, indicano un recupero subtotale dei

deficit motorici sia del nervo cubitale sia del nervo mediano e l’esame clinico

evidenzia alla mano destra un buon recupero della circolazione periferica,

la presenza di segni di lavoro come alla mano sinistra dominante e, per quanto

concerne l’insieme della muscolatura del membro sup. ds., un netto

miglioramento delle atrofie muscolari (rispetto al lato sinistro la

diminuzione delle circonferenze misurate a ds. è passata da 1 a 0,5 cm al

massimo del braccio, da 1,5 a 0 cm all'avambraccio e da 1,0 a 0 cm a livello

del palmo della mano dove comunque il nastro passa inevitabilmente sopra la

placca di osteosintesi del II metacarpo, placca ancora in situ)” (cfr. doc. 173

– il corsivo è della redattrice).

Inoltre, il dr. ______ ha

rilevato esservi una diminuzione dei deficit motori e sensibili del braccio e

della mano destra, seppure “non completamente spariti” (doc. 268).

Analoghe constatazioni che erano però

state fatte dal dr. ______, il quale aveva rilevato che “il recupero dei deficit motori in rapporto con le lesioni

del nervo mediano e del nervo cubitale può venire considerato soddisfacente, ma lo stesso non si può dire dei disturbi della sensibilità

caratterizzati da anestesia subtotale alla parte anteriore

dell'avambraccio, da una ipoestesia con parestesia nel territorio del ramo

cutaneo del nervo radiale (regione della tabacchiera anatomica) e da una

ipoestesia con parestesia alla parte palmare del pollice e dell’indice.

Vi sono inoltre dei dolori funzionali in rapporto con la pseudoartrosi dello

stiloide cubitale, con il sovraccarico funzionale della testa dell'ulna

secondaria all’accorciamento dell'osso radio di 3-4mm, con la parziale incongruenza

dell'articolazione cubito-radiale distale, pur secondaria alla minus variante e

con gli sfregamenti tendino-muscolari sopra il materiale di osteosintesi ancora

in situ, sul radio e sul II metacarpale” (cfr. doc. 173 – il corsivo è della

redattrice).

Il TCA osserva inoltre come il

dr. ______ abbia rilevato che “all’esame Dopler il flusso dell’arteria radiale

è diminuito del 50% e nell’arteria ulnare del 30% rispetto alla parte sin.”

(cfr. doc. 268), ciò che conferma quanto già indicato dal dr. ______ nel 2006,

allorquando aveva messo in evidenza l’esistenza di una insufficienza

arteriale cronica latente (cfr. doc. 173 – il corsivo è della redattrice).

Quanto sopra esposto mostra quindi una sostanziale stabilità delle

condizioni di salute dell’assicurato rispetto a quanto a suo tempo refertato

dal dr. ______, a conferma di quanto allora evidenziato dallo stesso

specialista indicando che l’assicurato “ha sicuramente esaurito il suo

potenziale di guarigione" (doc. 173).

Pertanto, alla luce delle considerazioni sopra illustrate, il TCA

ritiene che, contrariamente a quanto concluso dall’istituto assicuratore

resistente, la valutazione peritale del dr. ______

non dimostri che, rispetto al momento della precedente conferma della rendita

in vigore, lo stato di salute dell’interessato abbia subito un miglioramento

tale da incidere sulla capacità lavorativa e, di conseguenza, sul diritto alla

rendita.

Al contrario, questa Corte ritiene che le certificazioni agli atti

siano concordi e convergenti nel dimostrare uno stato di salute rimasto

sostanzialmente stabile rispetto a quanto già valutato nel 2006.

Va

qui ricordato che una semplice diversa valutazione di uno stato di fatto

rimasto, per l’essenziale, invariato non giustifica una revisione secondo

l’art. 17 cpv. 1 LPGA (DTF 147 V 167 consid. 4.1; 144 I 103 consid. 2.1; 141 V

9.

consid. 2.3.; STF 8C_559/2024 del 12 febbraio 2025).

2.11

Il TCA rileva, poi, che nessuno

pretende che la situazione economica dell’assicurato si sia modificata rispetto

al 2006 (momento in cui aveva già assunto in autonomia la gestione

dell’albergo/ristorante di famiglia, a seguito del pensionamento del padre,

cfr. doc. I pag. 12), in modo tale da comportare una riduzione o addirittura la

soppressione della rendita in vigore.

Del resto, tale conclusione

appare tanto più corretta tenuto conto del fatto che, come ricordato in

precedenza al considerando 1.6., CO1 - dopo avere richiesto nel 2017

all’assicurato un aggiornamento dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2016 della

propria situazione economica (contratti di lavoro, schede salariali,

dichiarazioni fiscali) (cfr. doc. 206) - con comunicazione del 21 marzo 2017,

ha confermato il diritto alla rendita di invalidità del 25%, rilevando

espressamente che “la ringraziamo per l’invio della documentazione fiscale, da

noi richiesta nell’ambito della “revisione” della rendita di invalidità LAINF. Dopo

attento esame dei documenti giungiamo alla conclusione che la rendita può

essere ulteriormente erogata alle condizioni finora vigenti” (doc. 211 - il

corsivo è della redattrice).

2.12

Resta da valutare se la rendita d’invalidità

in vigore, confermata di fatto dall’amministrazione al termine di un esame

materiale del diritto posto in essere in sede di revisione attraverso la valutazione

medica del 22 maggio 2006 del dr. ______, possa essere riconsiderata mediante

sostituzione dei motivi, ritenendo la decisione di continuazione del diritto

alla rendita manifestamente errata (art. 53 al. 2 LPGA).

Le

norme sulla revisione previste dall’art. 17 LPGA hanno la precedenza sul

principio secondo il quale l’amministrazione può

in ogni tempo ritornare su una decisione cresciuta in giudicato formale, che

non è stata oggetto di un controllo giudiziario materiale, nel caso in cui è senza

dubbio errata e la correzione ha un'importanza rilevante. Dati questi

presupposti, l’amministrazione può modificare una decisione di rendita, laddove

le condizioni di una revisione poste dall’art. 17 LPGA non sono soddisfatte. Nel

caso in cui la manifesta erroneità dell’originaria decisione di rendita venga

accertata soltanto dinanzi al tribunale, quest’ultimo può tutelare la decisione

di revisione fondata sull’art. 17 LPGA mediante sostituzione di motivi (DTF 125

V 368 consid. 2 e riferimenti; STF 9C_342/2008 del 20 novembre 2008 consid. 5.1

non pubblicato in DTF 135 I 1).

In una sentenza

9C_551/2021 del 6 dicembre 2021 consid. 4.4.2, ribadendo quanto già stabilito

nella pronunzia 8C_634/2017 del 20 febbraio 2018 consid. 5.4 (pubblicata

in: SVR 6/2018 IV n. 33), l’Alta Corte ha

tuttavia precisato che l’eventualità di una riconsiderazione ex art. 53 cpv. 2

LPGA, mediante sostituzione dei motivi, è ammissibile unicamente qualora nel

quadro della procedura giudiziaria l’assicuratore ne abbia fatto domanda con la

risposta di causa.

Ora, nel caso di specie, CO1 non

ha fatto una simile domanda né con la risposta di causa né successivamente. Anzi,

rispondendo a una richiesta di questo Tribunale volta a chiarire quale sia

stato l’esito della revisione intrapresa nel 2005 che aveva comportato anche

una rivalutazione medica da parte del dr. ______, l’amministrazione si è

limitata a dichiarare di non avere proceduto allora (nel 2006) a una revisione

della rendita.

Di conseguenza, il TCA non è

tenuto ad esaminare se siano adempiuti o meno i presupposti per procedere alla

soppressione della rendita d’invalidità corrente per la via della riconsiderazione

giusta l’art. 53 cpv. 2 LPGA.

Anche da questo profilo, non vi è

dunque spazio per procedere a una modifica della rendita d’invalidità in vigore.

2.13

Visto

l’esito del ricorso, l’assicuratore resistente verserà all’insorgente, rappresentato

dalla RA1, l’importo di fr. 2’000 (IVA

inclusa) a titolo d’indennità per ripetibili.

2.14

L’art.

61.

lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura

deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;

la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte

alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In

data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61

lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice,

rapida e, di regola pubblica.

Dalla

medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo

cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a

spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo

prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

Trattandosi

di una controversia relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha

previsto di prelevare le spese.

Sul

tema, cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2

giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF

9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo

cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais

judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la

LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 p. 107; Messaggio Nr. 8480 del

Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 “Rapporto sull’iniziativa parlamentare

presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina

Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti

al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008

(Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al

Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto”).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto.

§ La

decisione su opposizione del 19 marzo 2025 di CO1

è riformata nel senso che l’assicurato continua ad avere diritto alla rendita

di invalidità del 25% come in precedenza.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

CO1 verserà all’assicurato,

rappresentato dalla RA1, l’importo

di fr. 2'000 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per ripetibili.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti