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Decisione

35.2025.33

Decisione con la quale l'assicuratore ha negato il diritto a prestazioni in relazione al danno uditivo non può essere tutelata. Esclusa a ragione l'esistenza di una lesione parificabile, necessità di chiarire se si è in presenza, oppure no, di un infortunio. Rinvio atti per opportuni approfondimenti

28 luglio 2025Italiano27 min

STF H 335/00 del 18 febbraio 2002; STF H 212/00 del 4 febbraio 2002; STF H 220/00 del 29 gennaio 2002; STF U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

35.2025.33

cr

Lugano

28 luglio 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattrice:

Cinzia Raffa Somaini,

cancelliera

segretaria:

Stefania Cagni

statuendo sul ricorso dell’8 maggio 2025 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 19

marzo 2025 emanata da

CO 1

rappr. da: RA 2

in materia di assicurazione contro

gli infortuni

ritenuto in fatto

1.1. In data 9 ottobre 2023 RI 1, nato

nel 1993, di professione __________ presso la __________ di __________ – e,

perciò, assicurato contro gli infortuni e le malattie professionali presso CO 1

(di seguito: CO 1) – secondo quanto riportato nell’annuncio di infortunio del

17 ottobre 2023 “durante un corso di formazione professionale per l’uso di un

lanciagranate, nel corso dell’esercitazione subiva un danneggiamento acustico

all’orecchio destro. Si precisa che l’assicurato al momento dello sparo

indossava tutte le protezioni necessarie” (doc. A1).

1.2. Eseguiti gli accertamenti del caso,

in data 6 febbraio 2024 l’istituto assicuratore ha comunicato all’assicurato il

rifiuto dell’assunzione delle prestazioni, ritenendo che quanto avvenuto in

data 9 ottobre 2023 non configuri un infortunio (mancando il fattore esterno

straordinario) e che il danno uditivo fatto valere non rientri nella lista

delle lesioni corporali parificabili a infortunio (doc. A4).

A fronte delle contestazioni avanzate dall’avv. RA 1 per conto

dell’assicurato – a mente del quale, nel caso di specie, ricorrono tutti gli

estremi per ritenere dato un infortunio (cfr. doc. A11) – in data 21 novembre

2024 CO 1 ha emanato una decisione formale, ribadendo che l’evento del 9

ottobre 2023 non configura un infortunio ai sensi di legge, motivo per il quale

le prestazioni non possono venire assunte (cfr. doc. A16).

Ricevuta la formale opposizione dell’assicurato, sempre

patrocinato dall’avv. RA 1 (cfr. doc. A19), in data 19 marzo 2025

l’assicuratore infortuni ha integralmente confermato la propria precedente

decisione (cfr. doc. A).

1.3. Con tempestivo ricorso dell’8

maggio 2024 l’assicurato, sempre patrocinato dall’avv. RA 1, ha chiesto

l’annullamento della decisione su opposizione impugnata e, in via principale,

la presa a carico dell’evento del 9 ottobre 2023 quale infortunio o malattia

professionale o, in via subordinata, il rinvio degli atti all’assicuratore per

svolgere ulteriori accertamenti.

Sostanzialmente il legale ha

rimproverato all’istituto assicuratore di non avere svolto alcun tipo di

approfondimento “né (lista non esaustiva) sull’ordigno lanciagranate

utilizzato, né sullo strumento di protezione utilizzato, né negli aspetti contestuali

e concomitanti, quali il numero di sinistri connessi con l’udito occorso negli

ultimi “tempi” (mesi o anni) a seguito dell’utilizzo di tali strumenti e mezzi

di protezione”.

Il legale ha evidenziato che il referto medico della dr.ssa __________

ha riferito in maniera chiara come l’assicurato, al momento dello sparo, abbia

sentito un forte rumore. A suo avviso “risulta evidente che tale specificazione

non si riferisce al rumore di un lanciagranate risentito calzando una

protezione acustica, ma ad un rumore particolarmente importante, insolito anche

per un tiro con un lanciagranate”. Nel fatto di avere subito un danno

strutturale al proprio udito in concomitanza dello sparo, a fronte di un rumore

anomalo risiederebbe, quindi, secondo il patrocinatore, l’evento straordinario

esterno.

L’avv. RA 1 ha sottolineato la gravità dell’assenza totale di

istruttoria da parte dell’assicuratore infortuni, il quale non ha minimamente

verificato “la possibilità che le cuffie fossero difettose” o che vi fosse un

difetto di manutenzione.

Inoltre, CO 1 non ha svolto alcun accertamento relativo al

sussistere di una malattia professionale, ossia in relazione all’eventualità di

una lesione timpanica.

Ancora, nulla è stato osservato in merito all’utilizzo di un

lancia-granate, strumento ben diverso dall’uso di una piccola arma da scoppio.

Per tutti questi motivi, l’insorgente ha quindi chiesto il rinvio

degli atti all’istituto assicuratore per complemento istruttorio e nuova

decisione (doc. I).

1.4. Con la risposta di causa del 28

maggio 2025, CO 1 ha postulato la reiezione del ricorso con argomenti di cui si

dirà, per quanto di interesse, nei considerandi in diritto (doc. III).

Fatti

1.5. Con replica del 3 luglio 2025, il

legale dell’insorgente ha evidenziato che, come certificato dalla specialista

curante, il disturbo uditivo è comparso in concomitanza con lo sparo e non dopo

di esso: “tale descrizione fa stato, a tutti gli effetti, quale accertamento

fattuale e conclusivo circa il nesso causale naturale”.

Il patrocinatore ha poi

nuovamente contestato il fatto che l’assicuratore infortuni non abbia posto in

essere alcun tipo di verifica a proposito del tipo di protezione indossata

dall’assicurato al momento del sinistro, né quale fosse la sua situazione

clinica.

Infine, a proposito della

malattia professionale, il legale ha osservato che “su tale aspetto ci rendiamo

conto che difetta un accertamento diretto relativamente al sussistere di una

malattia professionale, in assenza di una diagnosi chiara da parte del proprio

curante” (doc. IX).

1.6. Con osservazioni del 10 luglio 2025

l’istituto assicuratore ha ribadito non essere dimostrati i presupposti di un

infortunio nel senso giuridico del termine, posto che l’assicurato stesso ha

indicato di avere indossato le debite protezioni acustiche al momento

dell’evento. L’assicuratore ha poi aggiunto che “si prende atto che secondo il

ricorrente difetta una diagnosi di malattia professionale. Il ricorso sotto

questo aspetto non può dunque essere seguito, senza che occorra argomentare

oltre” (doc. XI).

Tali considerazioni dell’amministrazione sono state trasmesse

all’assicurato (cfr. doc. XII), per conoscenza.

considerato in

diritto

in ordine

2.1. La presente vertenza non pone

questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio

per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può

dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49

cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (su questo tema cfr. STF

9C_164/2023 del 29 gennaio 2024; STF 8C_437/2023 del 13 dicembre 2023 in SVR

2024 IV Nr. 16; STF 8C_254/2023 del 9 novembre 2023 in SVR 2024 IV Nr. 4; STF

9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF

8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/

2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008;

STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STF I 707/00 del 21 luglio 2003;

STF H 335/00 del 18 febbraio 2002; STF H 212/00 del 4 febbraio 2002; STF H 220/00 del 29 gennaio 2002; STF U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in

RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STF H 304/99 del 22 dicembre 2000; STF I 623/98 del

26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF

9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).

nel merito

2.2. L’oggetto della lite è circoscritto

alla questione di sapere se CO 1 era legittimata a negare il proprio obbligo a

prestazioni in relazione ai disturbi dell’udito lamentati dall’assicurato,

oppure no.

Dalla

decisione su opposizione impugnata si evince che l’amministrazione ha negato

che l’episodio accaduto il 9 ottobre 2023 sia costitutivo di un infortunio

ai sensi di legge e, parimenti, che possa essere esclusa l’esistenza di una lesione

parificata ai postumi d’infortunio giusta l’art. 9 cpv. 2 OAINF, posto come

RI 1 non abbia riportato una lesione del timpano ai sensi della lett. h

della disposizione d’ordinanza appena citata.

Nel

caso di specie, il TCA rileva che può essere esclusa a priori

l’esistenza di una lesione parificata ai postumi d’infortunio giusta l’art. 9

cpv. 2 OAINF, posto come dalla documentazione medica agli atti (in questo

senso, si veda in particolare il rapporto della dr.ssa __________, spec. FMH in

ORL – doc. M2: “alla visita ORL evidenziavo una membrana timpanica di aspetto

normale bilateralmente ...”) – emerge chiaramente che RI 1 non ha riportato una

lesione del timpano ai sensi della lett. h della disposizione

d’ordinanza appena citata.

Occorre, quindi, verificare se l’evento dell’ottobre 2023 sia costitutivo

di un infortunio ai sensi dell’art. 4 LPGA, oppure no.

2.3. Giusta

l'art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non altrimenti previsto dalla legge, le

prestazioni assicurative sono concesse in caso d'infortunio professionale,

d'infortunio non professionale e di malattie professionali.

2.4. L'art.

4 LPGA così definisce l'infortunio:

"

È considerato infortunio qualsiasi

influsso dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un

fattore esterno straordinario che comprometta la salute fisica o psichica o che

provochi la morte."

Questa

definizione riprende, nella sostanza, quella che era prevista all'art. 9 cpv. 1

vOAINF - disposizione abrogata dall'ordinanza sull'assicurazione contro gli

infortuni dell'11 settembre 2002 (RU 2002 3914), in vigore dal 1° gennaio 2003

-, di modo che la relativa giurisprudenza continua ad essere applicabile.

Cinque

sono dunque gli elementi costitutivi essenziali dell'infortunio:

"

- l'involontarietà

- la repentinità

- il danno alla salute (fisica o

psichica)

- un fattore causale esterno

- la straordinarietà di tale

fattore"

(cfr. Ghélew, Ramelet,

Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p.

44-51)

Scopo della definizione è di

tracciare un chiaro confine tra infortunio e malattia.

2.5. Si

evince dalla nozione stessa di infortunio che il carattere straordinario non

concerne gli effetti del fattore esterno ma unicamente il fattore esterno in

quanto tale (cfr. RAMI 2000 U 374, p. 176).

Pertanto,

è irrilevante il fatto che il fattore esterno abbia causato delle affezioni

gravi o inabituali.

Il

fattore esterno è considerato come straordinario quando eccede, nel caso

concreto, il quadro degli avvenimenti e delle situazioni che si possono,

obiettivamente, definire quotidiane o abituali (DTF 122 V 233 consid. 1, 121 V

38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 118 V 283 consid. 2a; RAMI 1993 p. 157ss,

consid. 2a).

2.6. Trattandosi

dei danni all’udito, questo Tribunale segnala che, in una sentenza 8C_657/2009

del 15 novembre 2010, riguardante un’assicurata che pretendeva che il proprio

udito fosse stato danneggiato in occasione di un’uscita organizzata dal proprio

datore di lavoro presso uno stand di tiro, nel corso della quale, aveva

effettuato, indossando le dovute protezioni acustiche, degli esercizi di tiro

con un fucile d’assalto, il Tribunale federale – distanziandosi dalla decisione

dell’assicuratore infortuni, confermata dal Tribunale di primo grado, che aveva

negato l’intervento di un fattore esterno straordinario (e, pertanto, di un

infortunio ex art. 4 LPGA) – ha rinviato gli atti all’assicuratore infortuni,

al fine di compiere ulteriori accertamenti, in particolare una perizia ORL atta

a stabilire se una sordità quale quella diagnosticata all’assicurata potesse

manifestarsi in maniera improvvisa, indipendentemente da un trauma, o se

l’origine più verosimile risiedesse, invece, negli esercizi di tiro ai quali la

stessa si era sottoposta.

L’Alta

Corte ha, in particolare, sviluppato le seguenti argomentazioni:

" 4.2 En l'occurrence, il est établi que l'assurée a participé le 10

juin 2006 à une séance de tirs au fusil d'assaut au cours de laquelle elle a

porté les protections d'usage et qu'elle souffre depuis cet événement d'une

surdité bilatérale partielle. Par ailleurs, le seul avis médical au dossier qui

repose sur un examen clinique de l'assurée émane du médecin traitant ORL,

lequel a conclu à un traumatisme acoustique. On peut certes admettre avec la

CNA que dans la situation normale où le tireur porte des pamirs correctement et

où ces protections sont efficaces, le fait de devenir sourd après avoir

pratiqué une séance de tirs ne répond pas à la notion d'un accident en

l'absence d'un facteur extérieur extraordinaire.

En dehors de cette hypothèse, on sait toutefois

d'expérience que des traumatismes acoustiques peuvent survenir à la suite

d'exercices de tirs. La recourante soutient justement qu'elle a subi un tel

traumatisme du fait que les protections auditives dont elle a fait usage

étaient défectueuses voire mal positionnées. Cette version des faits - et d'un

événement accidentel - est a priori plausible. En ce domaine, l'exigence de

preuve est réduite et il suffit que l'assuré établisse une vraisemblance

prépondérante. Contrairement aux premiers juges et à la CNA, on ne peut pas

exclure, de manière toute générale, qu'un des pamirs mis à disposition des

tireurs dans le stand de tir de Y.________ en date du 10 juin 2006 ait été

défectueux. Les pamirs ont une durée d'utilisation limitée dans le temps et

leur bon état doit faire l'objet de vérifications régulières (cf. la brochure

versée au dossier de suvaPro, «La protection individuelle de l'ouïe», p. 18). A

ce propos, on ne saurait purement et simplement se fonder sur les affirmations

de R.________ à son assureur responsabilité civile dès lors qu'elles n'ont fait

l'objet d'aucune vérification.

A ce stade, la thèse retenue par la CNA d'un état

maladif qui surviendrait subitement et - par un pur hasard - en concomitance

avec une séance de tirs suscite pour le moins une certaine perplexité. Dans un

tel contexte, on ne saurait sans plus opposer à l'assurée l'adage «post hoc

ergo propter hoc». Cet adage ne vaut que si des mesures d'instruction

suffisantes ont été mises en oeuvre et qu'elles n'ont pas permis d'établir un lien

de causalité. Tel n'est pas le cas et on ne peut que s'étonner que la CNA n'ait

procédé à aucune enquête sur place. Vu l'écoulement du temps, une instruction

complémentaire en vue d'éclaircir les conditions exactes dans lesquelles la

séance de tirs a été pratiquée semble difficile. Une expertise médicale ORL est

en revanche encore réalisable et permettrait, en particulier, de déterminer si

une surdité du type de celle constatée chez B.________ peut se déclencher

subitement et indépendamment de tout traumatisme, si elle est compatible avec

l'anamnèse médicale et professionnelle de la prénommée, ou si l'origine la plus

vraisemblable réside dans les exercices de tirs en question. La cause sera par

conséquent retournée à la CNA pour ce faire. Le cas échéant, l'intimée pourra

compléter l'instruction par des témoignages (on peut penser par exemple à des

collègues de travail qui ont participé à la sortie du 10 juin 2006). Après

quoi, elle rendra une nouvelle décision sur le droit aux prestations de

l'assurée. Le recours doit être admis dans ce sens.”

Per completezza, sempre in tema di lesioni dell’udito, è utile

segnalare la STF 8C_368/2020 del 17 settembre 2020, pubblicata in: SVR 3/2021

UV nr. 12, nella quale si è trattato di valutare se il livello sonoro generato

da un fischietto costituisse un fattore esterno straordinario ai sensi della

nozione di infortunio. In quell’occasione, siccome il tipo di fischietto e il

livello di esposizione sonora non avevano potuto essere accertati, l’Alta Corte

ha concluso a un’assenza di prove le cui conseguenze devono essere sopportate

dalla persona assicurata che intendeva dedurre dei diritti da una fattispecie

rimasta indimostrata.

In un’altra pronunzia 8C_545/2019 del 14 novembre

2019, pubblicata in: SVR 4-5 2020 UV Nr. 16, il TF ha stabilito che un singolo,

molto breve, valore di esposizione al rumore di 112,2 decibel, rispettivamente

di un massimo di 116,2 decibel, nel contesto di una partita di calcio con una

grande folla di persone in cui è usuale l’impiego di oggetti che provocano

rumore (quali petardi, fischietti, vuvuzela), non è in ogni caso eccezionale

(in questo senso, si veda pure la STF 8C_539/2022 dell’8 novembre 2022,

concernente un assicurato che ha sviluppato un tinnito dopo aver assistito a un

concerto di musica rock).

2.7. In concreto, dall’annuncio di

infortunio compilato dal datore di lavoro 17 ottobre 2023 si evince che, il 9

ottobre 2023, l’assicurato “durante un corso di formazione professionale per

l’uso di un lanciagranate, nel corso dell’esercitazione subiva un

danneggiamento acustico all’orecchio destro. Si precisa che l’assicurato al

momento dello sparo indossava tutte le protezioni necessarie” (doc. A1).

In

occasione di un colloquio telefonico del 28 novembre 2023 l’assicurato ha

fornito all’assicuratore LAINF le seguenti informazioni:

" l’assicurato

conferma che al momento dell’evento indossava tutte le precauzioni del caso.

Si è trattato di un fucile che ha anche un tromboncino montato

sopra che questo ha generato un forte rumore. Questo fucile spara dei

proiettili riprodotti. Questi ultimi sono più rumorosi delle munizioni

ufficiali.

In futuro non svolgerà mai più attività con questa pistola per

prevenire il tutto.

Non è la prima volta che svolge questa

attività.

Cure attualmente terminate. Ha fatto una VC e preso dei tappi

Considerandi

speciali di CHF circa 200.-. Ha avuto un calo notevole dell’udito.

Segnalato all’assicurato che stiamo valutando il caso.” (Doc. A2)

Per chiarire la fattispecie, CO 1 ha pure interpellato la

specialista curante dell’assicurato, dr.ssa __________, spec. FMH in

otorinolaringoiatria.

La specialista, con scritto del 20 dicembre 2023, si è così

espressa:

" Faccio

seguito alla vostra richiesta del 28.11.23 dichiarando che il signor RI 1 si è

presentato alla mia consultazione in data 11.10.23 poiché due giorni prima, in

data 9.10.23, durante il suo lavoro si è trovato costretto a sparare per una

esercitazione con un’arma. Ha immediatamente sentito un forte rumore ed ha

notato un peggioramento uditivo a destra. Alla visita ORL evidenziavo una

membrana timpanica di aspetto normale bilateralmente ma l’esame audiometrico

evidenziava un calo uditivo a destra percettivo sulle tonalità acute (2000-4000

Hz). Pertanto trattavo il paziente con cortisone 50 mg per 4 giorni quindi 20

mg per altri 4 giorni. Rivedevo il paziente in data 16.10.23 e constatavo che

l’esame audiometrico rimaneva invariato. Si confermava una perdita uditiva

stabile sui 2000-4000 Hz anche nei controlli successivi in data 23.10.23 e in

data 22.11.23. Inviavo pertanto il paziente ad una audioprotesista per il

confezionamento di tappi auricolari su misura per protezione preventiva. Allego

gli esami audiometrici effettuati.” (Doc. M2)

Dal “Questionario per il consulente medico” dell’assicuratore

LAINF compilato in data 8 febbraio 2024 risulta che il dr. __________,

specialista in chirurgia ortopedica, ha indicato: “cfr. documentazione medica a

disposizione” ai punti concernenti “dinamica dell’infortunio”, “lesione” e

“indicazioni particolari”, mentre alla domanda “esistono delle lesioni

corporali secondo l’art. 6/2 LAINF?” ha risposto “No” (cfr. doc. M4).

In data 27 marzo 2024 la dr.ssa __________ ha chiesto ad CO 1 una

rivalutazione del caso, fornendo la seguente motivazione:

" Mi

permetto di chiedere una rivalutazione del caso del vostro assicurato in merito

all’infortunio avvenuto in data 9.10.2023. Vi ricordo che il signor RI 1 è un __________

ed era in servizio al momento dell’intervento. Durante la sua attività e

nonostante il regolare utilizzo di protezioni acustiche, è stato sottoposto ad

un importante trauma acustico per lo scoppio accidentale di una bomba che ha

causato un importante rumore con conseguente trauma acustico che di conseguenza

ha portato ad un danno permanente della sua capacità uditiva. La relazione del

fatto esterno straordinario con l’evento avvenuto è pertanto lineare e vi è una

conseguenza diretta tra l’esposizione al fatto straordinario e il danno

accusato dal paziente. Chiedo pertanto di rivalutare il caso in quanto non vedo

altra spiegazione per quanto verificatosi se non la conseguenza di un

infortunio.” (Doc. M3)

2.8

Per

costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale

l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia

giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo

amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U

281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in

BJM 1989, p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351 seg. (=

SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572),

la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle

dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante,

a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente

motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere

degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che

il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,

non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.

Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In una sentenza 8C_216/2009

del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha

precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria

sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze

dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il

più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali

rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi

che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU,

discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità

dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova

propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare,

anche le certificazioni dei medici curanti.

Trattandosi

invece di perizie affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura

amministrativa, a medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati

indipendenti, esse godono di piena forza probatoria, a condizione che non

esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF

8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).

Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante

è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami

approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata,

che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella

presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano

motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352;

RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss.,

consid. 1c e riferimenti).

L'elemento

rilevante per decidere circa il valore probante, non è nè l'origine del mezzo

di prova nè la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma

semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

È infine utile osservare che se vi

sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la vertenza

senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su

un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia, precisato che

non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri medici e

parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come farebbe un

perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è l’opinione più

adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).

2.9

Chiamato ora a pronunciarsi nel

caso di specie, attentamente vagliato l’insieme della documentazione a sua

disposizione, questo Tribunale non ritiene di poter confermare, con la

necessaria tranquillità, senza che prima vengano svolti ulteriori

approfondimenti ai sensi della giurisprudenza sopra illustrata (cfr. consid.

2.6.), la validità della decisione su opposizione impugnata.

Da

una parte è vero che, come indicato dall’assicuratore infortuni nella risposta

di causa - facendo riferimento, tuttavia, solo ad un passaggio della sentenza

8C_657/2009 del 15 novembre 2010 sopra ricordata, omettendo per contro di

citare i passaggi successivi, nonché l’esito avuto da quella vertenza (cfr.

consid. 2.6.) – in situazioni normali, nelle quali il tiratore indossi

correttamente le protezioni acustiche del caso e queste ultime siano

efficaci, la sordità che dovesse sopraggiungere dopo una sessione di tiro

non costituisce un infortunio ai sensi di legge, difettando la straordinarietà

del fattore esterno (corsivo della redattrice).

D’altra

parte questo Tribunale non può tuttavia ignorare che, così come già rilevato

dall’Alta Corte nella pronunzia federale citata al considerando 2.6.,

condizione indispensabile all’assunto in parole è proprio la circostanza che le

protezioni acustiche indossate siano efficaci, quindi prive di difetti che ne

ostacolino il corretto funzionamento.

Al riguardo, il Tribunale federale ha rilevato che è risaputo, per

esperienza, che dei traumi acustici possano verificarsi nei casi in cui le

protezioni siano state difettose o non adeguatamente revisionate, avendo le

stesse una durata di vita non infinita e necessitando, di conseguenza, di

regolari verifiche circa il loro buono stato di funzionamento.

Ciò

è esattamente quanto sostenuto dal legale del ricorrente, il quale ha

rimproverato all’amministrazione una violazione del diritto di essere sentito

dell’interessato a causa di una carente istruttoria del caso di specie, con

riferimento, in particolar modo, proprio alle effettive condizioni delle

protezioni acustiche indossate dall’assicurato il 9 ottobre 2023, a suo avviso

non tali da proteggerlo in maniera adeguata durante gli esercizi di tiro con il

lanciagranate. Prova ne è il fatto che egli, come chiaramente indicato nel

referto della dr.ssa __________ del 20 dicembre 2023, ha “immediatamente

sentito un forte rumore” (cfr. doc. M2).

A

mente del legale, tale attestazione avrebbe imposto ulteriori approfondimenti

da parte dell’assicuratore infortuni, per verificare se fosse usuale sentire

comunque un forte rumore dopo un tiro con un lanciagranate, malgrado

l’utilizzo delle protezioni acustiche del caso, o se ciò fosse invece

rivelatore di un malfunzionamento o di un difetto delle stesse.

Tale

tesi, analogamente a quanto rilevato dal TF nella pronunzia federale di cui al

consid. 2.6., è a priori plausibile e necessitava di essere verificata

dall’assicuratore infortuni, non essendo sufficiente al riguardo – come invece

fatto dall’amministrazione – limitarsi ad indicare che spettava all’assicurato

apportare le relative prove.

In tal caso l’esigenza di prova è

ridotta, e a fronte del lecito sospetto avanzato dall’assicurato, l’istituto

assicuratore avrebbe quantomeno dovuto procedere a delle verifiche, non essendo

possibile escludere del tutto, in maniera generale, che le protezioni fornite

all’assicurato il giorno dell’evento fossero difettose (per un caso in cui l’assicuratore

infortuni, a fronte di un danno uditivo fatto valere da un assicurato attivo

presso un’emittente radiofonica, dopo essere rimasto vittima di un violento

ritorno in cuffia, ha proceduto ad ulteriori accertamenti, segnatamente interpellando

la Divisione di medicina del lavoro dell’__________, la quale, a sua volta, ha

fatto capo alle risultanze di una valutazione tecnica effettuata dagli esperti

del team di acustica - cfr. STCA 35.2017.28 del 6 giugno 2017, cresciuta

incontestata in giudicato).

Ciò

appare tanto più necessario, anche alla luce della richiesta di “rivalutare il

caso in quanto non vedo altra spiegazione per quanto verificatosi se non la

conseguenza di un infortunio” avanzata dalla specialista ORL curante nel

referto del 27 marzo 2024, indicando che “durante la sua attività e nonostante

il regolare utilizzo di protezioni acustiche, è stato sottoposto ad un

importante trauma acustico per lo scoppio accidentale di una bomba che ha

causato un importante rumore con conseguente trauma acustico che di conseguenza

ha portato ad un danno permanente della sua capacità uditiva”. Secondo la

dr.ssa __________ “la relazione del fatto esterno straordinario con l’evento

avvenuto è pertanto lineare e vi è una conseguenza diretta tra l’esposizione al

fatto straordinario e il danno accusato dal paziente” (cfr. doc. M3).

A

fronte di queste considerazioni della dr.ssa __________, agli atti non risulta

alcun tipo di valutazione da parte di un medico specialista di fiducia

dell’assicuratore infortuni, in grado di escludere che il danno uditivo

riportato dall’assicurato possa essere stato causato dall’utilizzo di

protezioni uditive non adeguate, ricordato che le uniche considerazioni

espresse dal dr. __________ – peraltro non specialista in materia, essendo

specialista in chirurgia ortopedica – si sono concentrate esclusivamente

sull’assenza di una lesione corporale secondo l’art. 6 cpv. 2 LAINF (cfr. doc.

M4).

Inoltre,

come pure rilevato dal legale dell’insorgente, non sono state neppure

approfondite da parte dell’assicuratore infortuni le circostanze precise nelle

quali si sono svolti gli avvenimenti del 9 ottobre 2023.

Al

riguardo, infatti, gli unici elementi a disposizione figurano in una nota

telefonica del 28 novembre 2023, redatta da un funzionario dell’assicuratore

LAINF, dal quale risulterebbe che l’esercitazione si sarebbe svolta con “un

fucile che ha anche un tromboncino montato sopra che questo ha generato un

forte rumore. Questo fucile spara dei proiettili riprodotti. Questi ultimi sono

più rumorosi delle munizioni ufficiali” e che “non è la prima volta che svolge

questa attività” (cfr. doc. A2).

Tale modo di procedere non può

essere approvato dal TCA. L’assicuratore avrebbe dovuto chiarire per iscritto

tutti gli aspetti necessari al fine di stabilire se si fosse in presenza o meno

di un infortunio, attraverso l’invio di specifiche domande all’assicurato,

oppure, in alternativa, sentendolo personalmente e verbalizzando le sue

risposte, in un documento recante la sua firma a comprova della veridicità di

quanto in esso contenuto (al riguardo, cfr. STF 8C_204/2009 del 27 agosto 2009 consid. 5 e 6; 8C_360/2007

del 3 settembre 2008; STFA K 151/05 del 1° marzo 2006 consid. 3 e i

riferimenti).

Non

avendolo fatto, un rinvio degli atti all’assicuratore affinché predisponga un complemento

istruttorio in tal senso s’impone, come del resto correttamente rivendicato dal

patrocinatore dell’assicurato.

Infine,

analogamente a quanto deciso dall’Alta Corte nella pronunzia federale di cui al

consid. 2.6., se alla luce del lungo tempo trascorso dall’evento annunciato non

appare più possibile verificare le esatte condizioni nelle quali si trovavano

le protezioni acustiche indossate dall’assicurato al momento delle esercitazioni

di tiro, risulta invece ancora possibile, nonché necessario, sottoporre

l’assicurato ad una perizia specialistica atta a stabilire se il danno uditivo

lamentato dall’interessato potesse manifestarsi in maniera improvvisa

indipendentemente da un evento traumatico o se, al contrario, la sua insorgenza

sia da ricondurre secondo probabilità preponderante alle esercitazioni di tiro da

egli effettuate in data 9 ottobre 2023.

Per tali ragioni,

si giustifica dunque l’annullamento della decisione su opposizione impugnata e

il rinvio degli atti all’assicuratore resistente affinché disponga gli

approfondimenti sopra esposti, procedendo se del caso anche all’audizione testimoniale,

ad esempio, dei superiori e dei colleghi che hanno partecipato alla medesima

esercitazione.

In

seguito, facendo capo alle risultanze degli accertamenti esperiti,

l’amministrazione si pronuncerà di nuovo in merito all’esistenza di un infortunio ai sensi di

legge.

2.10

Considerato l’esito del ricorso (il

rinvio con esito aperto equivale a piena vittoria, cfr., da ultimo, STF

8C_859/2018 del 26 novembre 2018 consid. 5 con rinvio a DTF 137 V 210 consid.

7.1

p. 271 e riferimento), l’assicuratore verserà all’insorgente, rappresentato

da un avvocato, l’importo fr. 2’500 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per

ripetibili.

2.11

L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore

fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice,

rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio

e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

In

data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61

lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice,

rapida e, di regola pubblica.

Dalla

medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo

cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a

spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo

prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

Trattandosi

di una controversia relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha

previsto di prelevare le spese.

Sul tema, cfr. anche STF

9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022

KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio

2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi,

Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les

tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin

2019, in SZS/RSAS 2/2022 p. 107).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto ai

sensi dei considerandi.

§ La decisione su opposizione

impugnata è annullata.

§§ Gli

atti sono rinviati a CO 1 per complemento istruttorio e nuova decisione.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

CO 1 verserà all’assicurato,

rappresentato da un avvocato, l’importo di fr. 2'500 (IVA inclusa) a titolo

d’indennità per ripetibili.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente La

segretaria

Daniele Cattaneo Stefania

Cagni