35.2025.33
Decisione con la quale l'assicuratore ha negato il diritto a prestazioni in relazione al danno uditivo non può essere tutelata. Esclusa a ragione l'esistenza di una lesione parificabile, necessità di chiarire se si è in presenza, oppure no, di un infortunio. Rinvio atti per opportuni approfondimenti
28 luglio 2025Italiano27 min
STF H 335/00 del 18 febbraio 2002; STF H 212/00 del 4 febbraio 2002; STF H 220/00 del 29 gennaio 2002; STF U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2025.33
cr
Lugano
28 luglio 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Cinzia Raffa Somaini,
cancelliera
segretaria:
Stefania Cagni
statuendo sul ricorso dell’8 maggio 2025 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 19
marzo 2025 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro
gli infortuni
ritenuto in fatto
1.1. In data 9 ottobre 2023 RI 1, nato
nel 1993, di professione __________ presso la __________ di __________ – e,
perciò, assicurato contro gli infortuni e le malattie professionali presso CO 1
(di seguito: CO 1) – secondo quanto riportato nell’annuncio di infortunio del
17 ottobre 2023 “durante un corso di formazione professionale per l’uso di un
lanciagranate, nel corso dell’esercitazione subiva un danneggiamento acustico
all’orecchio destro. Si precisa che l’assicurato al momento dello sparo
indossava tutte le protezioni necessarie” (doc. A1).
1.2. Eseguiti gli accertamenti del caso,
in data 6 febbraio 2024 l’istituto assicuratore ha comunicato all’assicurato il
rifiuto dell’assunzione delle prestazioni, ritenendo che quanto avvenuto in
data 9 ottobre 2023 non configuri un infortunio (mancando il fattore esterno
straordinario) e che il danno uditivo fatto valere non rientri nella lista
delle lesioni corporali parificabili a infortunio (doc. A4).
A fronte delle contestazioni avanzate dall’avv. RA 1 per conto
dell’assicurato – a mente del quale, nel caso di specie, ricorrono tutti gli
estremi per ritenere dato un infortunio (cfr. doc. A11) – in data 21 novembre
2024 CO 1 ha emanato una decisione formale, ribadendo che l’evento del 9
ottobre 2023 non configura un infortunio ai sensi di legge, motivo per il quale
le prestazioni non possono venire assunte (cfr. doc. A16).
Ricevuta la formale opposizione dell’assicurato, sempre
patrocinato dall’avv. RA 1 (cfr. doc. A19), in data 19 marzo 2025
l’assicuratore infortuni ha integralmente confermato la propria precedente
decisione (cfr. doc. A).
1.3. Con tempestivo ricorso dell’8
maggio 2024 l’assicurato, sempre patrocinato dall’avv. RA 1, ha chiesto
l’annullamento della decisione su opposizione impugnata e, in via principale,
la presa a carico dell’evento del 9 ottobre 2023 quale infortunio o malattia
professionale o, in via subordinata, il rinvio degli atti all’assicuratore per
svolgere ulteriori accertamenti.
Sostanzialmente il legale ha
rimproverato all’istituto assicuratore di non avere svolto alcun tipo di
approfondimento “né (lista non esaustiva) sull’ordigno lanciagranate
utilizzato, né sullo strumento di protezione utilizzato, né negli aspetti contestuali
e concomitanti, quali il numero di sinistri connessi con l’udito occorso negli
ultimi “tempi” (mesi o anni) a seguito dell’utilizzo di tali strumenti e mezzi
di protezione”.
Il legale ha evidenziato che il referto medico della dr.ssa __________
ha riferito in maniera chiara come l’assicurato, al momento dello sparo, abbia
sentito un forte rumore. A suo avviso “risulta evidente che tale specificazione
non si riferisce al rumore di un lanciagranate risentito calzando una
protezione acustica, ma ad un rumore particolarmente importante, insolito anche
per un tiro con un lanciagranate”. Nel fatto di avere subito un danno
strutturale al proprio udito in concomitanza dello sparo, a fronte di un rumore
anomalo risiederebbe, quindi, secondo il patrocinatore, l’evento straordinario
esterno.
L’avv. RA 1 ha sottolineato la gravità dell’assenza totale di
istruttoria da parte dell’assicuratore infortuni, il quale non ha minimamente
verificato “la possibilità che le cuffie fossero difettose” o che vi fosse un
difetto di manutenzione.
Inoltre, CO 1 non ha svolto alcun accertamento relativo al
sussistere di una malattia professionale, ossia in relazione all’eventualità di
una lesione timpanica.
Ancora, nulla è stato osservato in merito all’utilizzo di un
lancia-granate, strumento ben diverso dall’uso di una piccola arma da scoppio.
Per tutti questi motivi, l’insorgente ha quindi chiesto il rinvio
degli atti all’istituto assicuratore per complemento istruttorio e nuova
decisione (doc. I).
1.4. Con la risposta di causa del 28
maggio 2025, CO 1 ha postulato la reiezione del ricorso con argomenti di cui si
dirà, per quanto di interesse, nei considerandi in diritto (doc. III).
Fatti
1.5. Con replica del 3 luglio 2025, il
legale dell’insorgente ha evidenziato che, come certificato dalla specialista
curante, il disturbo uditivo è comparso in concomitanza con lo sparo e non dopo
di esso: “tale descrizione fa stato, a tutti gli effetti, quale accertamento
fattuale e conclusivo circa il nesso causale naturale”.
Il patrocinatore ha poi
nuovamente contestato il fatto che l’assicuratore infortuni non abbia posto in
essere alcun tipo di verifica a proposito del tipo di protezione indossata
dall’assicurato al momento del sinistro, né quale fosse la sua situazione
clinica.
Infine, a proposito della
malattia professionale, il legale ha osservato che “su tale aspetto ci rendiamo
conto che difetta un accertamento diretto relativamente al sussistere di una
malattia professionale, in assenza di una diagnosi chiara da parte del proprio
curante” (doc. IX).
1.6. Con osservazioni del 10 luglio 2025
l’istituto assicuratore ha ribadito non essere dimostrati i presupposti di un
infortunio nel senso giuridico del termine, posto che l’assicurato stesso ha
indicato di avere indossato le debite protezioni acustiche al momento
dell’evento. L’assicuratore ha poi aggiunto che “si prende atto che secondo il
ricorrente difetta una diagnosi di malattia professionale. Il ricorso sotto
questo aspetto non può dunque essere seguito, senza che occorra argomentare
oltre” (doc. XI).
Tali considerazioni dell’amministrazione sono state trasmesse
all’assicurato (cfr. doc. XII), per conoscenza.
considerato in
diritto
in ordine
2.1. La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può
dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49
cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (su questo tema cfr. STF
9C_164/2023 del 29 gennaio 2024; STF 8C_437/2023 del 13 dicembre 2023 in SVR
2024 IV Nr. 16; STF 8C_254/2023 del 9 novembre 2023 in SVR 2024 IV Nr. 4; STF
9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF
8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/
2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008;
STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STF I 707/00 del 21 luglio 2003;
STF H 335/00 del 18 febbraio 2002; STF H 212/00 del 4 febbraio 2002; STF H 220/00 del 29 gennaio 2002; STF U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in
RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STF H 304/99 del 22 dicembre 2000; STF I 623/98 del
26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF
9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).
nel merito
2.2. L’oggetto della lite è circoscritto
alla questione di sapere se CO 1 era legittimata a negare il proprio obbligo a
prestazioni in relazione ai disturbi dell’udito lamentati dall’assicurato,
oppure no.
Dalla
decisione su opposizione impugnata si evince che l’amministrazione ha negato
che l’episodio accaduto il 9 ottobre 2023 sia costitutivo di un infortunio
ai sensi di legge e, parimenti, che possa essere esclusa l’esistenza di una lesione
parificata ai postumi d’infortunio giusta l’art. 9 cpv. 2 OAINF, posto come
RI 1 non abbia riportato una lesione del timpano ai sensi della lett. h
della disposizione d’ordinanza appena citata.
Nel
caso di specie, il TCA rileva che può essere esclusa a priori
l’esistenza di una lesione parificata ai postumi d’infortunio giusta l’art. 9
cpv. 2 OAINF, posto come dalla documentazione medica agli atti (in questo
senso, si veda in particolare il rapporto della dr.ssa __________, spec. FMH in
ORL – doc. M2: “alla visita ORL evidenziavo una membrana timpanica di aspetto
normale bilateralmente ...”) – emerge chiaramente che RI 1 non ha riportato una
lesione del timpano ai sensi della lett. h della disposizione
d’ordinanza appena citata.
Occorre, quindi, verificare se l’evento dell’ottobre 2023 sia costitutivo
di un infortunio ai sensi dell’art. 4 LPGA, oppure no.
2.3. Giusta
l'art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non altrimenti previsto dalla legge, le
prestazioni assicurative sono concesse in caso d'infortunio professionale,
d'infortunio non professionale e di malattie professionali.
2.4. L'art.
4 LPGA così definisce l'infortunio:
"
È considerato infortunio qualsiasi
influsso dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un
fattore esterno straordinario che comprometta la salute fisica o psichica o che
provochi la morte."
Questa
definizione riprende, nella sostanza, quella che era prevista all'art. 9 cpv. 1
vOAINF - disposizione abrogata dall'ordinanza sull'assicurazione contro gli
infortuni dell'11 settembre 2002 (RU 2002 3914), in vigore dal 1° gennaio 2003
-, di modo che la relativa giurisprudenza continua ad essere applicabile.
Cinque
sono dunque gli elementi costitutivi essenziali dell'infortunio:
"
- l'involontarietà
- la repentinità
- il danno alla salute (fisica o
psichica)
- un fattore causale esterno
- la straordinarietà di tale
fattore"
(cfr. Ghélew, Ramelet,
Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p.
44-51)
Scopo della definizione è di
tracciare un chiaro confine tra infortunio e malattia.
2.5. Si
evince dalla nozione stessa di infortunio che il carattere straordinario non
concerne gli effetti del fattore esterno ma unicamente il fattore esterno in
quanto tale (cfr. RAMI 2000 U 374, p. 176).
Pertanto,
è irrilevante il fatto che il fattore esterno abbia causato delle affezioni
gravi o inabituali.
Il
fattore esterno è considerato come straordinario quando eccede, nel caso
concreto, il quadro degli avvenimenti e delle situazioni che si possono,
obiettivamente, definire quotidiane o abituali (DTF 122 V 233 consid. 1, 121 V
38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 118 V 283 consid. 2a; RAMI 1993 p. 157ss,
consid. 2a).
2.6. Trattandosi
dei danni all’udito, questo Tribunale segnala che, in una sentenza 8C_657/2009
del 15 novembre 2010, riguardante un’assicurata che pretendeva che il proprio
udito fosse stato danneggiato in occasione di un’uscita organizzata dal proprio
datore di lavoro presso uno stand di tiro, nel corso della quale, aveva
effettuato, indossando le dovute protezioni acustiche, degli esercizi di tiro
con un fucile d’assalto, il Tribunale federale – distanziandosi dalla decisione
dell’assicuratore infortuni, confermata dal Tribunale di primo grado, che aveva
negato l’intervento di un fattore esterno straordinario (e, pertanto, di un
infortunio ex art. 4 LPGA) – ha rinviato gli atti all’assicuratore infortuni,
al fine di compiere ulteriori accertamenti, in particolare una perizia ORL atta
a stabilire se una sordità quale quella diagnosticata all’assicurata potesse
manifestarsi in maniera improvvisa, indipendentemente da un trauma, o se
l’origine più verosimile risiedesse, invece, negli esercizi di tiro ai quali la
stessa si era sottoposta.
L’Alta
Corte ha, in particolare, sviluppato le seguenti argomentazioni:
" 4.2 En l'occurrence, il est établi que l'assurée a participé le 10
juin 2006 à une séance de tirs au fusil d'assaut au cours de laquelle elle a
porté les protections d'usage et qu'elle souffre depuis cet événement d'une
surdité bilatérale partielle. Par ailleurs, le seul avis médical au dossier qui
repose sur un examen clinique de l'assurée émane du médecin traitant ORL,
lequel a conclu à un traumatisme acoustique. On peut certes admettre avec la
CNA que dans la situation normale où le tireur porte des pamirs correctement et
où ces protections sont efficaces, le fait de devenir sourd après avoir
pratiqué une séance de tirs ne répond pas à la notion d'un accident en
l'absence d'un facteur extérieur extraordinaire.
En dehors de cette hypothèse, on sait toutefois
d'expérience que des traumatismes acoustiques peuvent survenir à la suite
d'exercices de tirs. La recourante soutient justement qu'elle a subi un tel
traumatisme du fait que les protections auditives dont elle a fait usage
étaient défectueuses voire mal positionnées. Cette version des faits - et d'un
événement accidentel - est a priori plausible. En ce domaine, l'exigence de
preuve est réduite et il suffit que l'assuré établisse une vraisemblance
prépondérante. Contrairement aux premiers juges et à la CNA, on ne peut pas
exclure, de manière toute générale, qu'un des pamirs mis à disposition des
tireurs dans le stand de tir de Y.________ en date du 10 juin 2006 ait été
défectueux. Les pamirs ont une durée d'utilisation limitée dans le temps et
leur bon état doit faire l'objet de vérifications régulières (cf. la brochure
versée au dossier de suvaPro, «La protection individuelle de l'ouïe», p. 18). A
ce propos, on ne saurait purement et simplement se fonder sur les affirmations
de R.________ à son assureur responsabilité civile dès lors qu'elles n'ont fait
l'objet d'aucune vérification.
A ce stade, la thèse retenue par la CNA d'un état
maladif qui surviendrait subitement et - par un pur hasard - en concomitance
avec une séance de tirs suscite pour le moins une certaine perplexité. Dans un
tel contexte, on ne saurait sans plus opposer à l'assurée l'adage «post hoc
ergo propter hoc». Cet adage ne vaut que si des mesures d'instruction
suffisantes ont été mises en oeuvre et qu'elles n'ont pas permis d'établir un lien
de causalité. Tel n'est pas le cas et on ne peut que s'étonner que la CNA n'ait
procédé à aucune enquête sur place. Vu l'écoulement du temps, une instruction
complémentaire en vue d'éclaircir les conditions exactes dans lesquelles la
séance de tirs a été pratiquée semble difficile. Une expertise médicale ORL est
en revanche encore réalisable et permettrait, en particulier, de déterminer si
une surdité du type de celle constatée chez B.________ peut se déclencher
subitement et indépendamment de tout traumatisme, si elle est compatible avec
l'anamnèse médicale et professionnelle de la prénommée, ou si l'origine la plus
vraisemblable réside dans les exercices de tirs en question. La cause sera par
conséquent retournée à la CNA pour ce faire. Le cas échéant, l'intimée pourra
compléter l'instruction par des témoignages (on peut penser par exemple à des
collègues de travail qui ont participé à la sortie du 10 juin 2006). Après
quoi, elle rendra une nouvelle décision sur le droit aux prestations de
l'assurée. Le recours doit être admis dans ce sens.”
Per completezza, sempre in tema di lesioni dell’udito, è utile
segnalare la STF 8C_368/2020 del 17 settembre 2020, pubblicata in: SVR 3/2021
UV nr. 12, nella quale si è trattato di valutare se il livello sonoro generato
da un fischietto costituisse un fattore esterno straordinario ai sensi della
nozione di infortunio. In quell’occasione, siccome il tipo di fischietto e il
livello di esposizione sonora non avevano potuto essere accertati, l’Alta Corte
ha concluso a un’assenza di prove le cui conseguenze devono essere sopportate
dalla persona assicurata che intendeva dedurre dei diritti da una fattispecie
rimasta indimostrata.
In un’altra pronunzia 8C_545/2019 del 14 novembre
2019, pubblicata in: SVR 4-5 2020 UV Nr. 16, il TF ha stabilito che un singolo,
molto breve, valore di esposizione al rumore di 112,2 decibel, rispettivamente
di un massimo di 116,2 decibel, nel contesto di una partita di calcio con una
grande folla di persone in cui è usuale l’impiego di oggetti che provocano
rumore (quali petardi, fischietti, vuvuzela), non è in ogni caso eccezionale
(in questo senso, si veda pure la STF 8C_539/2022 dell’8 novembre 2022,
concernente un assicurato che ha sviluppato un tinnito dopo aver assistito a un
concerto di musica rock).
2.7. In concreto, dall’annuncio di
infortunio compilato dal datore di lavoro 17 ottobre 2023 si evince che, il 9
ottobre 2023, l’assicurato “durante un corso di formazione professionale per
l’uso di un lanciagranate, nel corso dell’esercitazione subiva un
danneggiamento acustico all’orecchio destro. Si precisa che l’assicurato al
momento dello sparo indossava tutte le protezioni necessarie” (doc. A1).
In
occasione di un colloquio telefonico del 28 novembre 2023 l’assicurato ha
fornito all’assicuratore LAINF le seguenti informazioni:
" l’assicurato
conferma che al momento dell’evento indossava tutte le precauzioni del caso.
Si è trattato di un fucile che ha anche un tromboncino montato
sopra che questo ha generato un forte rumore. Questo fucile spara dei
proiettili riprodotti. Questi ultimi sono più rumorosi delle munizioni
ufficiali.
In futuro non svolgerà mai più attività con questa pistola per
prevenire il tutto.
Non è la prima volta che svolge questa
attività.
Cure attualmente terminate. Ha fatto una VC e preso dei tappi
Considerandi
speciali di CHF circa 200.-. Ha avuto un calo notevole dell’udito.
Segnalato all’assicurato che stiamo valutando il caso.” (Doc. A2)
Per chiarire la fattispecie, CO 1 ha pure interpellato la
specialista curante dell’assicurato, dr.ssa __________, spec. FMH in
otorinolaringoiatria.
La specialista, con scritto del 20 dicembre 2023, si è così
espressa:
" Faccio
seguito alla vostra richiesta del 28.11.23 dichiarando che il signor RI 1 si è
presentato alla mia consultazione in data 11.10.23 poiché due giorni prima, in
data 9.10.23, durante il suo lavoro si è trovato costretto a sparare per una
esercitazione con un’arma. Ha immediatamente sentito un forte rumore ed ha
notato un peggioramento uditivo a destra. Alla visita ORL evidenziavo una
membrana timpanica di aspetto normale bilateralmente ma l’esame audiometrico
evidenziava un calo uditivo a destra percettivo sulle tonalità acute (2000-4000
Hz). Pertanto trattavo il paziente con cortisone 50 mg per 4 giorni quindi 20
mg per altri 4 giorni. Rivedevo il paziente in data 16.10.23 e constatavo che
l’esame audiometrico rimaneva invariato. Si confermava una perdita uditiva
stabile sui 2000-4000 Hz anche nei controlli successivi in data 23.10.23 e in
data 22.11.23. Inviavo pertanto il paziente ad una audioprotesista per il
confezionamento di tappi auricolari su misura per protezione preventiva. Allego
gli esami audiometrici effettuati.” (Doc. M2)
Dal “Questionario per il consulente medico” dell’assicuratore
LAINF compilato in data 8 febbraio 2024 risulta che il dr. __________,
specialista in chirurgia ortopedica, ha indicato: “cfr. documentazione medica a
disposizione” ai punti concernenti “dinamica dell’infortunio”, “lesione” e
“indicazioni particolari”, mentre alla domanda “esistono delle lesioni
corporali secondo l’art. 6/2 LAINF?” ha risposto “No” (cfr. doc. M4).
In data 27 marzo 2024 la dr.ssa __________ ha chiesto ad CO 1 una
rivalutazione del caso, fornendo la seguente motivazione:
" Mi
permetto di chiedere una rivalutazione del caso del vostro assicurato in merito
all’infortunio avvenuto in data 9.10.2023. Vi ricordo che il signor RI 1 è un __________
ed era in servizio al momento dell’intervento. Durante la sua attività e
nonostante il regolare utilizzo di protezioni acustiche, è stato sottoposto ad
un importante trauma acustico per lo scoppio accidentale di una bomba che ha
causato un importante rumore con conseguente trauma acustico che di conseguenza
ha portato ad un danno permanente della sua capacità uditiva. La relazione del
fatto esterno straordinario con l’evento avvenuto è pertanto lineare e vi è una
conseguenza diretta tra l’esposizione al fatto straordinario e il danno
accusato dal paziente. Chiedo pertanto di rivalutare il caso in quanto non vedo
altra spiegazione per quanto verificatosi se non la conseguenza di un
infortunio.” (Doc. M3)
2.8
Per
costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale
l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia
giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo
amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U
281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in
BJM 1989, p. 30ss.).
Nella DTF 125 V 351 seg. (=
SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572),
la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle
dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante,
a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente
motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere
degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che
il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,
non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.
Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
In una sentenza 8C_216/2009
del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha
precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria
sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze
dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il
più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali
rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi
che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU,
discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità
dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova
propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare,
anche le certificazioni dei medici curanti.
Trattandosi
invece di perizie affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura
amministrativa, a medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati
indipendenti, esse godono di piena forza probatoria, a condizione che non
esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF
8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).
Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante
è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami
approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata,
che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella
presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano
motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352;
RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss.,
consid. 1c e riferimenti).
L'elemento
rilevante per decidere circa il valore probante, non è nè l'origine del mezzo
di prova nè la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma
semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
È infine utile osservare che se vi
sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la vertenza
senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su
un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia, precisato che
non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri medici e
parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come farebbe un
perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è l’opinione più
adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).
2.9
Chiamato ora a pronunciarsi nel
caso di specie, attentamente vagliato l’insieme della documentazione a sua
disposizione, questo Tribunale non ritiene di poter confermare, con la
necessaria tranquillità, senza che prima vengano svolti ulteriori
approfondimenti ai sensi della giurisprudenza sopra illustrata (cfr. consid.
2.6.), la validità della decisione su opposizione impugnata.
Da
una parte è vero che, come indicato dall’assicuratore infortuni nella risposta
di causa - facendo riferimento, tuttavia, solo ad un passaggio della sentenza
8C_657/2009 del 15 novembre 2010 sopra ricordata, omettendo per contro di
citare i passaggi successivi, nonché l’esito avuto da quella vertenza (cfr.
consid. 2.6.) – in situazioni normali, nelle quali il tiratore indossi
correttamente le protezioni acustiche del caso e queste ultime siano
efficaci, la sordità che dovesse sopraggiungere dopo una sessione di tiro
non costituisce un infortunio ai sensi di legge, difettando la straordinarietà
del fattore esterno (corsivo della redattrice).
D’altra
parte questo Tribunale non può tuttavia ignorare che, così come già rilevato
dall’Alta Corte nella pronunzia federale citata al considerando 2.6.,
condizione indispensabile all’assunto in parole è proprio la circostanza che le
protezioni acustiche indossate siano efficaci, quindi prive di difetti che ne
ostacolino il corretto funzionamento.
Al riguardo, il Tribunale federale ha rilevato che è risaputo, per
esperienza, che dei traumi acustici possano verificarsi nei casi in cui le
protezioni siano state difettose o non adeguatamente revisionate, avendo le
stesse una durata di vita non infinita e necessitando, di conseguenza, di
regolari verifiche circa il loro buono stato di funzionamento.
Ciò
è esattamente quanto sostenuto dal legale del ricorrente, il quale ha
rimproverato all’amministrazione una violazione del diritto di essere sentito
dell’interessato a causa di una carente istruttoria del caso di specie, con
riferimento, in particolar modo, proprio alle effettive condizioni delle
protezioni acustiche indossate dall’assicurato il 9 ottobre 2023, a suo avviso
non tali da proteggerlo in maniera adeguata durante gli esercizi di tiro con il
lanciagranate. Prova ne è il fatto che egli, come chiaramente indicato nel
referto della dr.ssa __________ del 20 dicembre 2023, ha “immediatamente
sentito un forte rumore” (cfr. doc. M2).
A
mente del legale, tale attestazione avrebbe imposto ulteriori approfondimenti
da parte dell’assicuratore infortuni, per verificare se fosse usuale sentire
comunque un forte rumore dopo un tiro con un lanciagranate, malgrado
l’utilizzo delle protezioni acustiche del caso, o se ciò fosse invece
rivelatore di un malfunzionamento o di un difetto delle stesse.
Tale
tesi, analogamente a quanto rilevato dal TF nella pronunzia federale di cui al
consid. 2.6., è a priori plausibile e necessitava di essere verificata
dall’assicuratore infortuni, non essendo sufficiente al riguardo – come invece
fatto dall’amministrazione – limitarsi ad indicare che spettava all’assicurato
apportare le relative prove.
In tal caso l’esigenza di prova è
ridotta, e a fronte del lecito sospetto avanzato dall’assicurato, l’istituto
assicuratore avrebbe quantomeno dovuto procedere a delle verifiche, non essendo
possibile escludere del tutto, in maniera generale, che le protezioni fornite
all’assicurato il giorno dell’evento fossero difettose (per un caso in cui l’assicuratore
infortuni, a fronte di un danno uditivo fatto valere da un assicurato attivo
presso un’emittente radiofonica, dopo essere rimasto vittima di un violento
ritorno in cuffia, ha proceduto ad ulteriori accertamenti, segnatamente interpellando
la Divisione di medicina del lavoro dell’__________, la quale, a sua volta, ha
fatto capo alle risultanze di una valutazione tecnica effettuata dagli esperti
del team di acustica - cfr. STCA 35.2017.28 del 6 giugno 2017, cresciuta
incontestata in giudicato).
Ciò
appare tanto più necessario, anche alla luce della richiesta di “rivalutare il
caso in quanto non vedo altra spiegazione per quanto verificatosi se non la
conseguenza di un infortunio” avanzata dalla specialista ORL curante nel
referto del 27 marzo 2024, indicando che “durante la sua attività e nonostante
il regolare utilizzo di protezioni acustiche, è stato sottoposto ad un
importante trauma acustico per lo scoppio accidentale di una bomba che ha
causato un importante rumore con conseguente trauma acustico che di conseguenza
ha portato ad un danno permanente della sua capacità uditiva”. Secondo la
dr.ssa __________ “la relazione del fatto esterno straordinario con l’evento
avvenuto è pertanto lineare e vi è una conseguenza diretta tra l’esposizione al
fatto straordinario e il danno accusato dal paziente” (cfr. doc. M3).
A
fronte di queste considerazioni della dr.ssa __________, agli atti non risulta
alcun tipo di valutazione da parte di un medico specialista di fiducia
dell’assicuratore infortuni, in grado di escludere che il danno uditivo
riportato dall’assicurato possa essere stato causato dall’utilizzo di
protezioni uditive non adeguate, ricordato che le uniche considerazioni
espresse dal dr. __________ – peraltro non specialista in materia, essendo
specialista in chirurgia ortopedica – si sono concentrate esclusivamente
sull’assenza di una lesione corporale secondo l’art. 6 cpv. 2 LAINF (cfr. doc.
M4).
Inoltre,
come pure rilevato dal legale dell’insorgente, non sono state neppure
approfondite da parte dell’assicuratore infortuni le circostanze precise nelle
quali si sono svolti gli avvenimenti del 9 ottobre 2023.
Al
riguardo, infatti, gli unici elementi a disposizione figurano in una nota
telefonica del 28 novembre 2023, redatta da un funzionario dell’assicuratore
LAINF, dal quale risulterebbe che l’esercitazione si sarebbe svolta con “un
fucile che ha anche un tromboncino montato sopra che questo ha generato un
forte rumore. Questo fucile spara dei proiettili riprodotti. Questi ultimi sono
più rumorosi delle munizioni ufficiali” e che “non è la prima volta che svolge
questa attività” (cfr. doc. A2).
Tale modo di procedere non può
essere approvato dal TCA. L’assicuratore avrebbe dovuto chiarire per iscritto
tutti gli aspetti necessari al fine di stabilire se si fosse in presenza o meno
di un infortunio, attraverso l’invio di specifiche domande all’assicurato,
oppure, in alternativa, sentendolo personalmente e verbalizzando le sue
risposte, in un documento recante la sua firma a comprova della veridicità di
quanto in esso contenuto (al riguardo, cfr. STF 8C_204/2009 del 27 agosto 2009 consid. 5 e 6; 8C_360/2007
del 3 settembre 2008; STFA K 151/05 del 1° marzo 2006 consid. 3 e i
riferimenti).
Non
avendolo fatto, un rinvio degli atti all’assicuratore affinché predisponga un complemento
istruttorio in tal senso s’impone, come del resto correttamente rivendicato dal
patrocinatore dell’assicurato.
Infine,
analogamente a quanto deciso dall’Alta Corte nella pronunzia federale di cui al
consid. 2.6., se alla luce del lungo tempo trascorso dall’evento annunciato non
appare più possibile verificare le esatte condizioni nelle quali si trovavano
le protezioni acustiche indossate dall’assicurato al momento delle esercitazioni
di tiro, risulta invece ancora possibile, nonché necessario, sottoporre
l’assicurato ad una perizia specialistica atta a stabilire se il danno uditivo
lamentato dall’interessato potesse manifestarsi in maniera improvvisa
indipendentemente da un evento traumatico o se, al contrario, la sua insorgenza
sia da ricondurre secondo probabilità preponderante alle esercitazioni di tiro da
egli effettuate in data 9 ottobre 2023.
Per tali ragioni,
si giustifica dunque l’annullamento della decisione su opposizione impugnata e
il rinvio degli atti all’assicuratore resistente affinché disponga gli
approfondimenti sopra esposti, procedendo se del caso anche all’audizione testimoniale,
ad esempio, dei superiori e dei colleghi che hanno partecipato alla medesima
esercitazione.
In
seguito, facendo capo alle risultanze degli accertamenti esperiti,
l’amministrazione si pronuncerà di nuovo in merito all’esistenza di un infortunio ai sensi di
legge.
2.10
Considerato l’esito del ricorso (il
rinvio con esito aperto equivale a piena vittoria, cfr., da ultimo, STF
8C_859/2018 del 26 novembre 2018 consid. 5 con rinvio a DTF 137 V 210 consid.
7.1
p. 271 e riferimento), l’assicuratore verserà all’insorgente, rappresentato
da un avvocato, l’importo fr. 2’500 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per
ripetibili.
2.11
L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore
fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice,
rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio
e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un
comportamento temerario o sconsiderato.
In
data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61
lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice,
rapida e, di regola pubblica.
Dalla
medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo
cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a
spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo
prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un
comportamento temerario o sconsiderato.
Trattandosi
di una controversia relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha
previsto di prelevare le spese.
Sul tema, cfr. anche STF
9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022
KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio
2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi,
Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les
tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin
2019, in SZS/RSAS 2/2022 p. 107).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto ai
sensi dei considerandi.
§ La decisione su opposizione
impugnata è annullata.
§§ Gli
atti sono rinviati a CO 1 per complemento istruttorio e nuova decisione.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
CO 1 verserà all’assicurato,
rappresentato da un avvocato, l’importo di fr. 2'500 (IVA inclusa) a titolo
d’indennità per ripetibili.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente La
segretaria
Daniele Cattaneo Stefania
Cagni