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Decisione

35.2025.36

Corretta la decisione con la quale l'assicuratore ha posto termine al diritto a prestazione, considerando che i disturbi ancora lamentati dall'assicurato alla coscia sinistra non siano da ricondurre a

1 settembre 2025Italiano46 min

Source ti.ch

Fatti

I dolori sono a localizzazione variabile, in parte puntiformi su

piccole zone della cicatrice, in parte estesi a tutto il decorso della

cicatrice, sia a riposo che sotto sforzo e anche soprattutto al contatto

cutaneo.

All’esame neurologico non si trovano deficit motori, anche la

sensibilità algica e tattile è abbastanza ben conservata sul territorio del

nervo femorale cutaneo laterale. I disturbi del paziente sono localizzati in

modo praticamente esclusivo sul decorso della cicatrice.

Anche sulla base dell’esame clinico non vi è dunque una vera e

propria neuropatia del nervo cutaneo femorale laterale, d’altronde il ramo

principale del nervo a livello del suo passaggio all’inguine non dovrebbe

essere stato compromesso dall’incidente. Ciò è stato pure confermato da un

esame elettroneurografico eseguito il giorno 8.10.2024 che è risultato normale

sia per quel che riguarda la velocità di conduzione sensibile che l’ampiezza

della risposta del potenziale di azione sensibile.

Non ci troviamo dunque sicuramente di fronte ad una classica

meralgia parestetica né ad un danno documentabile del nervo cutaneo femorale

laterale sinistro.

I disturbi del paziente sono localizzati esclusivamente sul

decorso della cicatrice: si può ipotizzare che vi siano discreti danni di rami

nervosi cutanei localmente alla cicatrice ma su rami secondari del nervo e non

sul suo ramo principale. Era stato escluso anche un neuroma.

Difficile a questo punto proporre eventuali misure che diano una

garanzia di miglioramento.

Penso che sia importante la valutazione presso un centro

specializzato per il trattamento dei dolori, probabilmente anche un approccio

psicoterapeutico potrebbe essere utile dopo che vari altri interventi locali non

hanno dato risultati favorevoli.” (Doc. 296)

L’apprezzamento del dr. __________ è stato sottoposto al PD dr. __________,

il quale in data 6 gennaio 2025 ha quindi concluso:

" Beantwortung

der Fragen

Dal lato neurologico, un trattamento determinato dall’infortunio è

ancora necessario?

Nein, in der Gesamtbetrachtung der inkonsistenten

Beschwerdeentwicklung einer langjährigen überwiegenden Erträglichkeit der

Schmerzen mit 100% Arbeitsfähigkeit sind die aktuell angegebenen rein

narbenbezogenen Beschwerden des Versicherten nicht plausibel nachvollziehbar.

Auch in der aktuellen neurologischen Untersuchung finden sich inkonsistente

Untersuchungsergebnisse ohne Sensibilitätsdefizit und wechselnde

Beschwerdeangaben ohne eine tatsächliche Allodynie und ausschliesslich auf die

Narbe bezogen, teilweise jedoch auch bei Berührung eine Beschwerdefreiheit.

Dies ist organisch neurologisch nicht durch einen nervalen Schaden

des Nervus cutaneus femoris lateralis erklärbar, der auch in der

elektrophysiologischen Untersuchung vom 08.10.2024 unauffällig war.

Concorda con quanto indicato dal dott. __________?

Bei genauer Durchsicht und in Gesamtzusammenschau der

Beschwerdedokumentation der Untersuchungsergebnisse

stellt Dr. __________ keinen Nervenschaden das Nervus cutaneus

femoris lateraIis fest, da auch kein plausibler Schädigungsmechanismus im

Leistenband zugrunde liegen würde.

Hinsichtlich der angegebenen wechselhaften Beschwerden des

Versicherten hält er lediglich hypothetisch eine mögliche Schädigung von

Nervenendästen im Narbengebiet für möglich. DiesbezügIich sind jedoch die

Untersuchungsergebnisse ohne Sensibilitätsdefizit und bei wechselnden

Beschwerdeangaben teilweise ohne Druckschmerzhaftigkeit der Narbe als nicht

konsistent festzustellen.

Ein objektivierbar neurologischer Schaden kann damit

versicherungsmedizinisch-neurologisch Ietztendlich nicht mit überwiegender

Wahrscheinlichkeit festgestellt werden mit Hinweis auch auf die

Aktendokumentation und die Ausführungen dazu bereits vom 01.11.2024.

A questo punto possiamo concedere il benestare per la consigliata

idrodissezione?

Daher kann diesbezüglich auch unfallkausal keine

Behandlungsempfehlung ausgesprochen werden.

Oppure ha delle osservazioni in merito alle misure terapeutiche

formulate o ha proposte in merito all'ulteriore procedura medica?

Ev. quali cure bisogna organizzare?

Ev. osservazioni?

Letztlich kann in der Gesamtzusammenschau, wie bereits in der

ausführlichen versicherungsmedizinisch neurologischen Beurteilung vom

01.11.2024 festgestellt, kein objektivierbarer neurologischer Schaden in

überwiegend wahrscheinlich unfallkausalem Zusammenhang nachträglich

festgestellt werden, zumal noch mit dieser nicht plausiblen Latenz von aktuell

37 Jahren zum Unfallereignis von 1987. Auf neurologischem Fachgebiet ist daher

keine Diagnose in überwiegend wahrscheinlich unfallkausalem

Zusammenhang mit dem genügenden Beweisgrad einer überwiegenden

Wahrscheinlichkeit festzustellen.

Daran würde auch eine eigene Untersuchung nichts ändern können,

zumal auf die verlässliche Befragung und die neurologischen

Untersuchungsergebnisse von Dr. __________ mit Bericht vom

09.12.2024 nachvollziehbar abgestellt werden kann.” (Doc. 301)

In data 19 febbraio 2025 la PD dr.ssa __________, rivolgendosi al

Prof. dr. __________, ha osservato:

" Diagnosi

principale

Dolori post-chirurgici di tipo neuropatici nel territorio del

nervo cutaneo femorale laterale a sinistra su/con:

-

Cicatrice aderente con disestesie e ipoestesie e sospetta presenza di

erniazione del tensor fascia lata a sin, in esiti di pregresso intervento

bilaterale di inchiodamento dei femori su frattura diafisaria in seguito a

traumatismo avvenuto nel 1987

-

Intervento di revisione di cicatrice (18 x 3 cm) “scar-release” e

chiusura mediante lembi di avanzamento coscia sinistra in data 18.01.2024

-

Elettromiografia del 08.10.2024: normale

Anamnesi

Il signor RI 1 riferisce di non aver tratto beneficio dalla

Pregabalina, motivo per cui ha sospeso la terapia. La sintomatologia è quindi

rimasta invariata.

Il paziente è stato sottoposto a un esame elettroneuromiografico

che è risultato nella norma. Tuttavia, questo non esclude la presenza di danni

ai rami nervosi cutanei in corrispondenza della cicatrice, come confermato dal

neurologo dr. __________ nel suo rapporto del 09.12.2024.

Impressione e procedere

Rimaniamo in attesa di una risposta da parte della CO 1, che ad

oggi non è ancora pervenuta. Chiedo gentilmente un aggiornamento urgente sullo

stato della richiesta, considerando che il paziente continua a soffrire di

sintomi invalidanti e che un intervento tempestivo potrebbe fare la differenza

nella gestione del dolore. Nel caso di risposta negativa, si potrebbe

considerare un trattamento con Qutenza, con eventuale test di

neurostimolazione: l’impianto di uno stimolatore del ganglio dorsale (DRGS).

Ringrazio per un vostro celere riscontro.” (Doc. 313/3)

Con referto del 5 marzo

2025 la PD dr.ssa __________ si è detta “sorpresa che la CO 1 abbia

recentemente chiuso il caso del paziente”, chiedendo una rivalutazione e riapertura

del caso (cfr. doc. 328).

Il Prof. dr. __________, caposervizio

del Servizio multisito di Chirurgia Plastica, Ricostruttiva ed Estetica __________,

con referto del 13 marzo 2025 indirizzato alla CO 1, ha indicato:

" (…)

Valutazione e procedere

concordo con la dr.ssa __________ (si veda la lettera del

05.03.2025) che l’elettromiografia non esclude la presenza di danni ai rami

nervosi cutanei in corrispondenza della cicatrice.

Secondo me è chiaro che si tratta di un dolore neuropatico. Trovo

le proposte della dr.ssa __________ che ha esposto nella summenzionata lettera

molto sensate e chiedo gentilmente alla CO 1 di rivalutare l’apertura del caso.

Il signor RI 1 ha una forte sintomatologia e si merita un trattamento

adeguato.” (Doc. 329)

In sede ricorsuale l’insorgente ha contestato la decisione

dell’amministrazione adducendo, a riprova dell’esistenza di una neuropatia, il

referto relativo all’elettroneuromiografia (ENMG) del 29 aprile 2025 del Prof.

dr. __________ e della dr.ssa __________ della Clinica di Neurologia di __________,

del seguente tenore:

" Conclusione

Lo studio di conduzione mostra reperti di normalità, in

particolare le risposte dal n. femorale cutaneo Iaterale si confermano

riproducibili e simmetriche. Lo studio ad agoelettrodo è normale nei distretti

esplorati.

Clinicamente si apprezza un'area di ipoestesia con allodinia in

sede di cicatrice chirurgica, ove si apprezza anche una marcata ipotrofia del

m. tensore della fascia lata.

In conclusione, lo studio ENMG conferma l'integrità del n.

femorale cutaneo laterale di sinistra. Non possiamo escludere un interessamento

dei rami cutanei terminali del n. femoro-cutaneo laterale in contesto di estesa

cicatrice chirurgica.

l sintomi dolorosi risultano particolarmente invalidanti per il

paziente, la cui qualità di vita e la cui capacità lavorativa risulta

attualmente compromessa, in assenza di un adeguato trattamento antalgico.

Concordiamo con la Dr.ssa __________ che un trattamento

psicoterapico di tipo cognitivo-comportamentale associato a un'eventuale

terapia con Qutenza (capsaicina 8%) o un test di neurostimolazione per

l'impianto di uno stimolatore del ganglio dorsale (DRGS), siano una strategia

da valutare per i disturbi presentati dal paziente.

Da parte nostra non prevediamo ulteriori accertamenti, rimanendo a

disposizione per ogni necessità.” (Doc. B)

Chiamato ad esprimersi, con apprezzamento medico del 23 giugno

2025 allegato alla risposta di causa, il PD dr. __________ ha rilevato:

" Neurologische

Stellungnahme

Neurologische Fallwiedervorlage eines 57-jährigen Versicherten mit

Strassenverkehrsunfall mit Femurfraktur beidseits bereits vor 38 Jahren, am

24.12.1987, mit langjährig unveränderter 50%iger

Arbeitsfähigkeit und der allfälligen Frage einer Rückfälligkeit

nunmehr wegen Arbeitsunfähigkeit.

Eingangs darf diesbezüglich auf die ausführliche

versicherungsmedizinisch-neurologische BeurteiIung einschliesslich

Zusammenfassung der Aktenlage bereits vom 01.11.2024 hingewiesen werden mit

Ergänzungen in der Kurzstellungnahme vom 06.01.2025:

Kurz zusammengefasst war zuletzt nochmals dargestellt worden, dass

bei einem chronifizierten Zustand mit episodischen Schmerzen in den Beinen auf

neurologischem Fachgebiet keine richtungsgebende Schmerzverstärkung im Bereich

der Narbe des linken Oberschenkels, ohne Ameisenlaufen und tatsächliche

Sensibilitätsstörung und ohne neurophysiologisch nachgewiesene Nervenläsion

überwiegend wahrscheinlich sei. Auch sei der angegebene Schmerz aktenkundig

nicht immer reproduzierbar. Die diesbezügliche aktuelle neurologische Abklärung

mit Bericht vom 09.12.2024 habe nicht nur eine normale Elektrophysiologie ohne

Nervenschàdigungsnachweis erbracht, sondern kein nachvollziehbar relevantes

Beschwerdebild auf neurologischem Fachgebiet, welches zudem eine neu

aufgetretene Arbeitsunfähigkeit in überwiegend wahrscheinlich unfallkausalen

Zusammenhang plausibel erklären könnte.

Nun soll zu zwischenzeitlich neuen Berichten nochmals

abschliessend Stellung genommen werden.

Diesbezüglich wird einerseits ein Bericht aus dem Schmerzzentrum

des Kantonsspitals Lugano vom 19.02.2025 vorgelegt mit der Angabe, Dr. __________

habe ein Schaden der Hautnerven im Bereich der Narbe bestätigt, was jedoch von

diesem als reine Erklärungsmöglichkeit, nicht jedoch mit dem hohen Beweisgrad

einer überwiegenden Wahrscheinlichkeit mit tatsächlichem Schadensausweis

angegeben wurde. Hiermit wird aber von dort eine neue neuropathische Behandlung

mit Qutenza und allenfalls auch ein spinaler Neurostimulator begründet. Auf der

Grundlage des neurologischen Berichts vom 09.12.2024 mit der Schlussfolgerung,

dass eben keine tatsächliche Neuropathie ausgewiesen sei respektive im

Vordergrund stünde ("Anche sulla base dell'esame clinico non vi è dunque

una vera e propria neuropatia") kann zu dieser Schlussfolgerung einer

Behandlungsnotwendigkeit

nicht plausibel gelangt werden. Eine richtungsgebende

Verschlimmerung auf organischer Grundlage ist vorliegend neurologisch nach

diesem langen Zeitraum auch nicht ausgewiesen. Dieselbe gilt für die selbige

Behauptung im Bericht des Schmerzzentrum vom 05.03.2025, ein “eindeutiges

neuropathisches Schmerzsyndrom" sei ausgewiesen, was vorleigend als nicht

ausreichend unbegründet eingeschätzt werden muss. Neue Aspekte ergeben sich

auch aus dem plastisch-chirurgischen Kurzbericht vom 13.03.2025 diesbezüglich

nicht, ebenso wenig von dem neurologischen Bericht vom 05.05.2025. Hier wurde

zudem dargelegt, dass der Versicherte zehn Jahre mit Tegretol bereits

in Behandlung qewesen sei und ein bekanntes chronifiziertes

Schmerzbild mit Dysästhesien in den Beinen angegeben hätte, welches sich

verschlimmert habe. Andererseits habe die Elektrophysiologie Normalbefunde

gezeigt im Bereich der Nervii fermorali cutaneus laterali. Der Versicherte sei

aktuell auch noch zu 50% arbeitstätig, darüber hinaus jedoch als Shiatsu

Therapeut arbeitstätig.

Auch in diesem neurologischen Befund wurden neurologische

Normalbefunde, abgesehen von angegebenen Hypästhesien ausschliesslich im

Narbenbereich links referiert.

Versicherungsmediznisch-neurologisch bleibt eine richtungsgebende

Verschlimmerung weiterhin nicht nachvollziehbar: Nunmehr 38 Jahre mit

angegebener Teilarbeitsunfähigkeit nach einem zwischenzeitlich

vollständig stabilen Heil- und Gesundheitszustand ist dies weiterhin

nicht plausibel.

Eine neurologisch organische Grundlage ist hierfür insbesondere

nicht mit dem hohen Beweisgrad einer überwiegenden Wahrscheinlichkeit

festzustellen.

Beantwortung der Frage

Conferma che i disturbi non trovano un sufficiente

correlato organico? Voglia motivare la sua risposta.

Dies gilt weiterhin. Es kann diesbezüglich auf die ausführliche

versicherungsmedizinischneurologische Beurteilung vom 01.11.2024 mit Ergänzung

vom 06.01.2025 weiterhin abgestellt werden, dies auch auf der Grundlage der

neurologischen und elektrophysiologischen Untersuchung mit Bericht vom

09.12.2024. Es fehlt weiterhin eine neurologisch organische Grundlage für eine

plausible, insbesondere richtungsgebende Verschlimmerung mit geltend gemachter Teilarbeitsunfähigkeit

nach dem trassenverkehrsunfall mit Femürfraktur beidseits bereits vom

24.12.1987.” (Doc. VII/1)

L’insorgente ha contestato nuovamente la tesi

dell’amministrazione, trasmettendo al TCA un nuovo referto della PD dr.ssa __________,

datato 2 luglio 2025, con la seguente conclusione:

" Impressione

e procedere

Avevo proposto un'infiltrazione a livello del nervo femoro-cutaneo

laterale sinistro (idrodissezione), un trattamento psicoterapico di tipo cognitivo-comportamentale

e, in caso di mancata efficacia,

un'eventuale terapia con Qutenza (capsaicina 8%). Nel caso di

risposta negativa, si potrebbe considerare un trattamento con Qutenza, con

eventuale test di neurostimolazione: l'impianto di uno

stimolatore del ganglio dorsale (DRGS). Attualmente il paziente

sta ancora valutando la possibilità di coprire i costi del trattamento, in

quanto la CO 1 ha chiuso il caso.” (Doc. IX/1)

2.10. Chiamato ora a pronunciarsi,

attentamente valutato l’insieme della documentazione medica agli atti, questo

Tribunale ritiene che la valutazione espressa dal PD dr. __________,

specialista nella materia che qui interessa e che vanta una vasta esperienza in

materia di medicina infortunistica e assicurativa - secondo il quale i dolori

neuropatici sofferti dall’interessato non sono spiegabili dal lato organico

Considerandi

secondo il principio della probabilità preponderante

richiesto nelle assicurazioni sociali (cfr. supra consid. 2.7.) - possa

validamente costituire da base al giudizio che è ora chiamato a rendere.

In effetti, il medico

fiduciario ha spiegato dettagliatamente e in modo convincente, alla luce

dell’insieme della documentazione medica agli atti riassunta al considerando 2.9.,

tenendo altresì conto in particolare degli esiti degli esami elettroneuromiografici

e neurologici, i motivi per i quali egli ha ritenuto che i disturbi lamentati

dal ricorrente alla cicatrice sinistra non possano

essere ricondotti secondo probabilità preponderante

all’infortunio del 1987, in mancanza di una base neurologica organica plausibile

che li possa giustificare.

Il PD dr. __________ ha

evidenziato come l’esame elettroneuromiografico del 29 aprile 2025 sia

risultato nella norma, mostrando l’integralità del nervo femorale cutaneo

laterale sinistro (cfr. doc. B).

Analoghe le risultanze

dell’esame elettroneuromiografico dell’8 ottobre 2024, il quale aveva

riscontrato che le conduzioni nervose erano nella norma, senza apparenti

asimmetrie nell’ampiezza dei nervi femorali cutanei laterali bilateralmente

(cfr. doc. 281).

L’esistenza di una vera e

propria neuropatia del nervo cutaneo femorale laterale è stata esclusa anche dal

dr. __________, il quale, sulla base dell’esame clinico del 6 dicembre 2024,

confermato dall’esame elettroneurografico dell’8 ottobre 2024, ha concluso che

“non ci troviamo dunque sicuramente di fronte ad una classica meralgia

parestetica né ad un danno documentabile del nervo cutaneo femorale laterale

sinistro” (doc. 296).

Sulla base di tutti questi

elementi, il PD dr. __________ ha rilevato come non possa quindi essere

evidenziato, secondo probabilità preponderante, un danno neurologico oggettivo

dal punto di vista medico-assicurativo-neurologico (cfr. doc. 301).

Il PD dr. __________ ha ribadito la

propria valutazione nell’apprezzamento del 23 giugno 2025 allegato alla

risposta di causa, nel quale ha sottolineato come non sia possibile

stabilire una base neurologica organica secondo probabilità preponderante, in

assenza di lesioni nervose

neurofisiologicamente dimostrate (cfr. doc. VII).

Il TCA non ignora che i

diversi specialisti coinvolti abbiano ipotizzato un possibile interessamento

dei rami secondari del nervo localmente alla cicatrice.

In effetti il dr. __________, dopo avere sottolineato

l’integrità del nervo cutaneo femorale laterale, ha

osservato che “i disturbi del paziente sono localizzati esclusivamente sul

decorso della cicatrice: si può ipotizzare che vi siano discreti danni

di rami nervosi cutanei localmente alla cicatrice ma su rami secondari del

nervo e non sul suo ramo principale” (cfr. doc. 296, corsivo della redattrice).

La PD dr.ssa __________,

nel referto del 5 marzo 2025, ha indicato che nonostante l’esame

elettroneuromiografico sia risultato nella norma, “questo non esclude la

presenza di danni ai rami nervosi cutanei in corrispondenza della cicatrice”

(cfr. doc. 328, corsivo della redattrice).

Il Prof. dr. __________,

nel referto del 13 marzo 2025, ha indicato di “concordare con la dr.ssa __________

che l’elettromiografia non esclude la presenza di danni ai rami nervosi

cutanei in corrispondenza della cicatrice” (cfr. doc. 329, corsivo della

redattrice).

Il Prof. dr. __________,

nel referto ENMG del 29 aprile 2025, ribadita l’integrità del nervo cutaneo femorale laterale di sinistra, ha indicato

di “non poter escludere un interessamento dei rami cutanei terminali del

n. femoro-cutaneo laterale in contesto di estesa cicatrice chirurgica” (cfr.

doc. B, corsivo della redattrice).

Ora, ritenuto come gli specialisti in questione non abbiano concluso

che i disturbi lamentati dal ricorrente siano riconducibili ad un danno

neurologico oggettivabile secondo il grado della probabilità preponderante

valido nell’ambito delle assicurazioni sociali (cfr. DTF

146.

V 271 c. 4.4; STF

8C_631/2022 del 24 marzo 2023 consid. 5.5.; STF 8C_440/2022 del 23

febbraio 2023 consid. 4.5.; STF 8C_545/2021 del 4 maggio 2022 consid. 3.1.; STF

8C_520/2020 del 3 maggio 2021 consid. 6.1.2.; STF 8C_671/2020 del 14 aprile

2021.

consid. 3.2.; STF 8C_742/2019 dell’8 maggio 2020 consid. 7.3.; DTF 146 V

51.

consid. 5.1.; STF 8C_651/2018 del 1° febbraio 2019;

STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.1.; STF 9C_316/2013 del

25.

febbraio 2014 consid. 5.1.; STF 8C_999/2010 del 15 marzo 2011; STF

8C_911/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.2; STF 8C_909/2010 del 1° marzo 2011;

DTF 129 V 177 consid. 3 pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag. 360; DTF 125 V

193.

consid. 2 pag. 195), da mettere in

relazione causale con l’infortunio del 1987, questo Tribunale ritiene che le solo

possibili ipotesi da essi formulate - oltretutto per esclusione, vista

l’integrità del nervo cutaneo femorale laterale risultante dagli esami

strumentali - non siano atte a sollevare dubbi nemmeno lievi (cfr. STF 8C_454/2023

del 19 dicembre 2023 consid. 4.1.2.) circa la fondatezza dell’approfondito

parere del PD dr. med. __________, pure condivise dal dr. __________.

La mera possibilità, difatti, come correttamente

rilevato dall’amministrazione nella decisione su opposizione, non è sufficiente

per far nascere un obbligo di indennizzo a carico dell’assicuratore LAINF in

quanto le questioni di fatto devono essere provate secondo il criterio della

probabilità preponderante.

Al riguardo, in maniera motivata, il PD dr. __________

ha peraltro rilevato che i risultati degli esami,

senza deficit di sensibilità e con disturbi variabili, in parte senza

dolorabilità alla pressione della cicatrice, non sono da considerarsi coerenti

con il solo ipoteticamente possibile danno alle

terminazioni nervose nella zona della cicatrice ventilato dal dr. __________ (cfr.

doc. 301).

Su questo specifico

aspetto, il TCA rileva che la fattispecie in oggetto è diversa da quella

illustrata nella STF 8C_664/2024 del 7 maggio 2025, concernente un’assicurata

vittima di un incidente in bicicletta, non applicabile in concreto per analogia.

In quel caso, i primi

giudici non avevano ammesso

l’esistenza di un nesso causale naturale tra i disturbi neuropsicologici

dell’assicurata e l’incidente, considerando

- fondandosi su una loro

interpretazione della perizia pluridisciplinare e del relativo complemento - solo possibile l’esistenza di una lesione

cerebrale strutturale causata dall’incidente.

L’Alta Corte

ha ritenuto non condivisibile la pronunzia cantonale, sottolineando come

l’esperto neurologo avesse confermato le conclusioni dell’esperto in

neuropsicologia a proposito dell’esistenza di un disturbo funzionale in nesso

causale con l’incidente secondo il principio della verosimiglianza

preponderante. Pur in assenza di lesioni visibili attraverso gli esami di

neuro-imaging, la presenza di un lieve nistagmo oggettivato e di disturbi cognitivi persistenti permettevano

di concludere, secondo probabilità

preponderante, per l’esistenza di danno cerebrale strutturale oggettivabile

derivante dall'incidente.

Alla

luce di quanto appena esposto, questa Corte ritiene dimostrato, perlomeno con

il grado della verosimiglianza preponderante abitualmente applicato nel settore

delle assicurazioni sociali (DTF 138 V 218 consid. 6 pag. 221 con riferimenti),

che la sintomatologia algica denunciata dall'assicurato - alla luce di quanto

emerge dalla documentazione che è stata precedentemente riassunta - non

correla a sufficienza con un danno infortunistico oggettivabile.

Essendo in presenza di disturbi

non oggettivabili, occorre quindi

effettuare, conformemente alla giurisprudenza riportata al consid. 2.5. e 2.6.,

un esame specifico dell’adeguatezza, secondo i criteri applicabili in caso di

evoluzione psichica abnorme conseguente a infortunio (DTF 115 V 133 ss.).

Da notare che, secondo la giurisprudenza federale, l’esame

dell’adeguatezza del legame causale può avvenire, al più presto, quando

l’assicuratore contro gli infortuni, in virtù dell’art. 19 cpv. 1 LAINF, è

tenuto a chiudere un caso (con interruzione delle prestazioni di corta durata).

Tale momento è dato quando dalla continuazione della cura medica non vi è più

da attendersi dei sensibili miglioramenti e quando eventuali provvedimenti

integrativi dell’assicurazione per l’invalidità si sono conclusi. L’Alta Corte

ha inoltre precisato che la questione del “sensibile miglioramento” di

cui all’art. 19 cpv. 1 LAINF va valutata in funzione dell’entità del previsto

aumento oppure del ripristino della capacità lavorativa, nella misura in cui

quest’ultima è pregiudicata dalle sequele infortunistiche (DTF 134 V 109 consid.

4.3

e riferimenti).

In concreto, non vi sono in discussione provvedimenti

integrativi dell’AI, ritenuto che, come emerge dal progetto di decisione

dell’Ufficio AI dell’11 marzo 2025, l’assicurato dal 17 febbraio 2025 risulta

nuovamente totalmente abile al lavoro in ogni attività (cfr. doc. 326).

Trattandosi invece di quei disturbi alla salute che si impongono come

somatici ma che sono finalmente risultati privi di sostrato organico

oggettivabile, le relative eventuali proposte terapeutiche non rappresentano un

ostacolo alla chiusura del caso con esame dell’adeguatezza (cfr., in questo

senso, la STF 8C_691/2013 del 19 marzo 2014 consid. 7.2: “Dr. med. R.________, FMH

Neurologie/FMH PMR Rheumatologie, Leiter Ambulatorium, und Dipl.-Psych. Frau

T.________, Fachpsychologin für Neuropsychologie FSP, Klinik Y._______ führten

in den Berichten vom 27. Januar und 3. Februar 2012 aus, Anfang des Jahres habe

der Versicherte wegen seinen Beschwerden nur zu 75 % arbeiten können; empfohlen

werde eine neuropsychologische und psychotherapeutische Behandlung zur

Unterstützung der Anpassungsleistung an die Unfallfolgen, zum kognitiven

Training und Erlernen von adäquaten Kompensationsstrategien. Frau Dr. med.

I.________, Neurologie FMH, legte im Bericht vom 17. Februar 2012 dar, der

Versicherte arbeite weiterhin zu 75% bis Ende Februar 2012; angesichts der

weiter bestehenden neuropsychologischen Funktionsstörungen und

posttraumatischen Kopfschmerzen sei - wie vom Ambulatorium der Klinik

Y.________ beschrieben - eine neuropsychologische Behandlung notwendig. Diese

empfohlenen, nicht somatisch indizierten Behandlungen stehen dem Fallabschluss

auf den 31. Januar 2012 mit Adäquanzprüfung nach BGE 115 V 133 nicht entgegen ...” – il corsivo è della redattrice).

2.11

Nella

decisione su opposizione impugnata l’Istituto assicuratore ha indicato che “la

causalità adeguata non può essere ammessa in quanto nessuno dei criteri

sviluppati dalla giurisprudenza per gli infortuni appartenenti alla categoria

intermedia sono adempiuti” (cfr. doc. A).

Nell'esaminare

l'adeguatezza del legame causale, bisogna avantutto procedere alla classificazione

dell’infortunio occorso al ricorrente.

Dalla documentazione agli atti,

emerge che l’assicurato è stato coinvolto, mentre si trovava come passeggero

sul sedile posteriore, in un incidente della circolazione stradale. Dal

rapporto di polizia risulta che in data 24 dicembre 1987 l’automobile guidata

da un amico dell’assicurato, sulla quale egli si trovava in compagnia pure di

altri due amici, all’uscita dell’autostrada a __________, non fermandosi al “dare

precedenza”, è entrata in collisione con un’altra autovettura che

sopraggiungeva sulla sinistra (cfr. doc. 4). A seguito dell’urto, egli veniva

trasportato al Pronto Soccorso dell’Ospedale __________, avendo riportato delle

fratture bilaterali del femore (cfr. doc. 6).

Ora,

tenuto conto della dinamica oggettiva dell’evento e precisato

che, in questo contesto, non devono essere prese in considerazione le

conseguenze dell’infortunio, né le circostanze concomitanti (cfr. SVR 2008 UV

Nr. 8 p. 26), secondo questa Corte, il sinistro occorso all’insorgente

deve essere classificato tutt’al più nella categoria intermedia propriamente

detta.

A titolo di confronto, va ad

esempio segnalato che, in una sentenza 8C_961/2012 del 18 luglio 2013 consid.

5.

, il TF ha qualificato allo stesso modo un incidente della circolazione in

cui un’automobile che circolava su una strada innevata si è scontrata

frontalmente con un’altra auto che proveniva dal senso inverso ed è stata

proiettata indietro contro un’altra vettura che seguiva. Il TF ha precisato

che, contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente, l’incidente occorsogli

non poteva essere qualificato un infortunio di media gravità al limite dei casi

gravi, in quanto - pur trattandosi di uno scontro frontale - l’impatto ha avuto

luogo mentre i veicoli circolavano ad una velocità moderata.

Si

vedano pure la STF 8C_374/2009 del 19 agosto 2009 consid. 4.1 e rinvii

giurisprudenziali ivi citati e la STF U 262/2007 del 7 maggio 2007 consid. 6.1,

in cui la Corte federale ha qualificato allo stesso modo degli incidenti

stradali che hanno comportato degli scontri, parzialmente o totalmente,

frontali, come pure la STF 8C_611/2016 del 16 dicembre 2016 consid. 3.3,

concernente un incidente stradale in cui un’automobile che circolava in un

incrocio è stata tamponata da un’altra auto che, a velocità sostenuta, non si

era fermata al semaforo rosso

In

tale eventualità, il giudice è tenuto a valutare le circostanze connesse con

l’infortunio, secondo i criteri elaborati dal Tribunale federale e qui evocati

al consid. 2.5. Per ammettere l’adeguatezza del nesso causale, è necessario che

un fattore fosse presente in maniera particolarmente incisiva oppure

l’intervento di più criteri.

In

una sentenza 8C_897/2009 del 29 gennaio 2010 consid. 4.5, pubblicata in SVR

2010.

UV Nr. 25 p. 100 s., il TF ha ribadito che - in caso di infortuni che

fanno parte della categoria di grado medio vera e propria - devono essere

adempiuti almeno tre dei criteri di rilievo affinché possa essere riconosciuta

l’esistenza del nesso causale adeguato.

A

titolo di premessa, occorre osservare che nell'apprezzamento dell’adeguatezza

del nesso di causalità in materia di turbe psichiche, vanno considerati

unicamente i disturbi di natura somatica che si trovano in una relazione di

causalità, naturale e adeguata, con il sinistro assicurato (cfr. RAMI 1999

U 341 p. 409 e RAMI 1993 U 166, p. 94 consid. 2c e riferimenti).

Sempre

in questo contesto, va precisato che i disturbi che si impongono come somatici,

ma che non possono però essere spiegati a sufficienza dal profilo organico,

non devono essere presi in considerazione (cfr. STF

8C_1044/2010 del 12 maggio 2011 consid. 4.4.4: “Die als körperlich imponierenden organisch jedoch nicht

hinreichend erklärbaren Beschwerden sind bei einer Prüfung der Adäquanz nach

BGE 115 V 133 nicht in die Beurteilung einzubeziehen (Urteil 8C_825/2008 vom 9.

April 2009 E. 4.6).”).

Ora, in ossequio ai principi

giurisprudenziali appena citati, considerato che la frattura al piede destro

risulta consolidata da tempo e che i dolori che egli continua a lamentare sono

risultati privi di sostrato organico oggettivabile (cfr. supra), nella

concreta evenienza, possono essere a priori ritenuti insoddisfatti i

criteri della gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate,

della durata eccezionalmente lunga della cura medica, dei disturbi somatici

persistenti, del decorso sfavorevole della cura e delle complicazioni rilevanti

intervenute, nonché del grado e la durata dell'incapacità lavorativa.

Questo

Tribunale ritiene che, nel caso di specie, l’adempimento del criterio delle

circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o della particolare

spettacolarità dell'infortunio, possa pure essere escluso. Occorre considerare

la dinamica dell’infortunio in quanto tale e non il danno alla salute che ne è

conseguito. Non si tiene conto del successivo processo di guarigione (cfr. STF

8C_738/2011 del 3 febbraio 2012 consid. 7.3.1).

Nel caso in esame, non ci si trova

confrontati con circostanze concomitanti in special modo drammatiche o con una

particolare spettacolarità dell'infortunio. L’infortunio in discussione - si è trattato in fondo di un

incidente della circolazione analogo a quelli che accadono più di frequente

sulle nostre strade - non è comparabile ad altri casi nei quali l’Alta

Corte ha ammesso l'esistenza di tale criterio (cfr., ad es., la RAMI 1999 U 335

p. 207: incidente frontale in galleria con il coinvolgimento di tre

autoveicoli, il decesso di uno degli interessati e il ferimento di diverse

altre persone; la STFA U 260/01 del 28 marzo 2002: assicurato eiettato

dall'abitacolo della propria automobile a seguito del ripetuto cappottamento

della stessa a una velocità di almeno 140 km/h oppure la STF 8C_257/2008 del 4

settembre 2008: scontro tra un’autovettura e un camion nell’interno di un

tunnel autostradale con diversi urti contro le pareti della galleria).

D’altro

canto, nessun elemento all’inserto permette di ravvisare gli estremi per ammettere

la presenza di una cura medica errata e notevolmente aggravante gli esiti

dell’infortunio.

Sulla scorta di quanto precede, il

TCA deve concludere che i disturbi ancora presentati dall’insorgente (tutti

risultati privi di sostrato organico oggettivabile), non costituiscono una

conseguenza adeguata dell’evento infortunistico che lo ha visto vittima il 24

dicembre 1987.

Va

infine segnalato che l’Alta Corte ha precisato che l’assicuratore infortuni non

è tenuto a dimostrare l’esistenza di una causa extra-infortunistica a

cui imputare i disturbi accusati dall’interessato (cfr. STFA U 152/03 del 21

aprile 2005 e riferimenti ivi menzionati; cfr. STCA 35.2017.62 del 2 ottobre

2017.

consid. 2.9; 35.2018.130 dell’8 luglio 2019 consid. 2.12).

La

decisione su opposizione dell’istituto assicuratore deve, dunque, essere

confermata.

2.12

L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore

fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice,

rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio

e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

In

data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61

lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice,

rapida e, di regola pubblica.

Dalla

medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso

di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la

singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il

tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento

temerario o sconsiderato.

Nel

caso concreto, trattandosi di prestazioni LAINF, in relazione alle quali il

legislatore non ha previsto di prelevare le spese, non si riscuotono spese

giudiziarie.

Sul

tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2

giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF

9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo

cfr. ARES BERNASCONI, Actualités du TF,8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais

judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la

LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107); Messaggio Nr. 8480 del Consiglio

di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata

il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la

modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al

Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008

(Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al

Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto».

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti