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Decisione

35.2025.36

Corretta la decisione con la quale l'assicuratore ha posto termine al diritto a prestazione, considerando che i disturbi ancora lamentati dall'assicurato alla coscia sinistra non siano da ricondurre all'infortunio, in mancanza di un danno neurologico oggettivo e non essendo data l'adeguatezza

1 settembre 2025Italiano46 min

psicoterapeutico potrebbe essere utile dopo che vari altri interventi locali non

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n.

35.2025.36

cr

Lugano

1 settembre 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Cinzia Raffa Somaini, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 13 maggio 2025 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 3

aprile 2025 emanata da

CO 1

rappr. da: RA 2

in materia di assicurazione contro

gli infortuni

ritenuto in fatto

1.1. In data 24 dicembre 1987 RI 1, nato

nel 1967, a quel momento attivo presso le __________ in qualità di

elettromeccanico – e perciò assicurato d’obbligo contro gli infortuni e le

malattie professionali presso l’CO 1 – è rimasto vittima di un incidente della

circolazione stradale, riportando la frattura diafisaria del femore bilaterale.

Entrambe le fratture sono state sottoposte ad osteosintesi tramite

posa di chiodi endomidollari.

Egli ha ripreso il lavoro al 50%

a partire dal 22 agosto 1988 e al 100% dal 2 novembre 1988, con conseguente

chiusura del caso.

1.2. L’assicurato ha poi annunciato

all’assicuratore infortuni tre ricadute (e meglio nel gennaio 1990, nel 1992 e

nel 1993), le quali hanno comportato delle brevi inabilità lavorative e che si

sono chiuse senza diritto a prestazioni di lunga durata, non sussistendo impedimento

alcuno nello svolgimento della sua abituale professione e in assenza di una

menomazione durevole e importante dell’integrità fisica (cfr. decisione dell’8

gennaio 1996 (doc. 73), confermata su opposizione in data 26 marzo 1996 (doc.

76)).

1.3. In data 27 novembre 1996

l’assicurato ha fatto valere dei disturbi alle cosce e al rachide lombare, la

cui assunzione è stata rifiutata dall’istituto assicuratore con decisione del

20 gennaio 1997, ritenendo che gli stessi non potessero essere ricondotti

secondo probabilità preponderante all’infortunio (cfr. doc. 83).

1.4. L’assicurato, nel frattempo

divenuto massaggiatore shiatsu indipendente, nel 2023 ha annunciato una nuova

ricaduta, assunta dall’assicuratore (cfr. doc. 159).

In data 18 gennaio 2024

l’assicurato è stato sottoposto ad un intervento di revisione della cicatrice

alla coscia sinistra (doc. 207).

In data 1° maggio 2024 egli ha ripreso

a lavorare al 50%.

1.5. Esperiti gli accertamenti medici

del caso, con decisione del 19 febbraio 2025 l’assicuratore LAINF ha chiuso la

ricaduta, ritenendo “in base alla valutazione del nostro servizio medico, che

non siano ravvisabili ulteriori disturbi che possano giustificare un’ulteriore

inabilità lavorativa” (doc. 312).

A seguito dell’opposizione inoltrata dall’assicurato, per il

tramite dell’avv. RA 1, in data 3 aprile 2025 l’Istituto assicuratore ha

integralmente confermato la propria precedente decisione, sottolineando come

“in concreto la vertenza non concerne il fatto di sapere se l’infortunio gioca

ancora o meno un ruolo causale ai sensi dell’art. 36 cpv. 1 LAINF bensì di

valutare se i disturbi lamentati dall’assicurato trovano un sufficiente

correlato dal lato organico”, ciò che non si realizza nel caso di specie (doc.

331).

1.6. Con tempestivo ricorso del 13

maggio 2025 l’assicurato, sempre patrocinato dall’avv. RA 1, ha chiesto

l’annullamento della decisione impugnata e, in via principale, il

riconoscimento delle prestazioni assicurative anche dopo il 20 febbraio 2025 o,

in via subordinata, il rinvio degli atti all’assicuratore affinché esperisca

nuovi e più approfonditi accertamenti medici, in particolare una perizia

specialistica.

Sostanzialmente la rappresentante

legale ha contestato la valutazione con la quale il PD dr. __________ ha

escluso la presenza di un danno neurologico in relazione causale probabile con

l’infortunio, evidenziando come tale conclusione risulti smentita da tutti gli

altri medici che si sono occupati del caso, i quali sono sostanzialmente

concordi nel ritenere che l’assicurato sia fortemente invalidato dai dolori

neuropatici, che senza un adeguato trattamento non potranno regredire.

A sostegno delle proprie

contestazioni, la legale ha rilevato come la PD dr.ssa __________ abbia

chiaramente indicato che dagli esami effettuati non si possa escludere la

presenza di danni ai rami nervosi cutanei in corrispondenza della cicatrice. Anche

il dr. __________ ha ritenuto che si possa “ipotizzare che vi siano discreti

danni di rami nervosi cutanei localmente alla cicatrice, ma su rami secondari

del nervo e non su quello principale”. Analogamente, la dr.ssa __________ ha osservato

di “interpretare il quadro clinico nel contesto di una neuropatia irritativa

del nervo femorale cutaneo laterale di sinistra su esiti cicatriziali

post-chirurgici”.

Per tali ragioni, ella ha

concluso che la decisione impugnata non sia corretta e che all’assicurato vada

riconosciuto il diritto a prestazioni anche dopo il 20 febbraio 2025 (doc. I).

1.7. Con la risposta di causa del 24

giugno 2025 l’Istituto assicuratore, rifacendosi anche all’apprezzamento

neurologico del 18 giugno 2025 del PD dr. __________ (cfr. doc. VII/1), ha

postulato la reiezione del ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto di

interesse, nei considerandi in diritto (doc. VII).

1.8. In data 4 luglio 2025 la

patrocinatrice dell’interessato ha trasmesso al TCA ulteriore documentazione

medica (cfr. doc. IX + 1-2).

1.9. Con osservazioni del 15 luglio 2025

l’amministrazione ha ribadito che la semplice possibilità di un coinvolgimento

dei rami terminali cutanei del nervo femoro-cutaneo, stante l’integralità del

nervo stesso, non basta, essendo indispensabile comprovare le questioni di

fatto secondo il criterio della probabilità preponderante (cfr. doc. XI).

Tali considerazioni sono state

trasmesse all’assicurato (cfr. doc. XII), per conoscenza.

considerato, in diritto

in ordine

2.1. Preliminarmente, richiamata la STF

8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2 (relativa a un caso in cui l’incarto

era stato affidato dall’assicuratore a un legale esterno all’istituto

per le fasi della procedura giudiziaria; sul tema, si veda pure la STF

8C_561/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 1), questa Corte rileva che decide la

presente vertenza nella sua composizione ordinaria (pubblicata su FUCT N. 102

del 27 maggio 2022) poiché, come dichiarato dall’CO 1 in una comunicazione

dell’8 giugno 2020 al TCA, l’incarto sub judice è stato trattato dalla

funzionaria che figura nell’intestazione degli allegati prodotti (in concreto,

dall’avv. RA 2), senza che la giurista di lingua italiana figlia del Giudice

Ivano Ranzanici se ne sia in alcun modo occupata (cfr. STF 8C_668/2021 del 18

febbraio 2022 consid. 2.1).

nel merito

2.2. Oggetto

del contendere è la questione di sapere se l’assicuratore LAINF resistente

fosse legittimato a negare a far tempo dal 20 febbraio 2025 il diritto alle

prestazioni dell’assicurazione obbligatoria conto gli infortuni in relazione ai

disturbi lamentati dal ricorrente alla coscia sinistra.

2.3. Secondo

l’art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le

prestazioni assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali,

d’infortuni non professionali e di malattie professionali.

2.4. Il diritto alle prestazioni risultante da un infortunio assicurato

presuppone l’esistenza di un nesso di

causalità naturale tra l’evento dannoso e

il danno alla salute. Questa condizione è adempiuta qualora si possa ammettere

che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto

verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece,

che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è

sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia

comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato,

vale a dire che l'evento appaia come una conditio sine qua non del

danno. È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno

alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione

amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità

preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità -

applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia

di assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_315/2023 del 9 gennaio 2024 consid. 3.2.;

STF 8C_302/2023 del 16 novembre 2023 consid. 4.2.; DTF 142 V 435 consid. 1; DTF

129 V 177 consid. 3. pag. 181, 402 consid. 4.3 pag. 406).

L'assicuratore

contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che

le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale.

Se un infortunio ha

semplicemente scatenato un processo che sarebbe comunque insorto anche senza

questo evento, il nesso di causalità naturale tra i disturbi accusati

dall’assicurato e l’infortunio deve essere negato se lo stato morboso

preesistente è ritornato ad essere quello che era prima dell’infortunio (status

quo ante) oppure se ha raggiunto lo stadio che sarebbe prima o poi

subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine) (cfr. STF

8C_307/2023 del 9 aprile 2024 consid. 3; STF 8C_500/2022 del 4 maggio 2023

consid. 3, STF 8C_12/2019 del 4 marzo 2019 consid. 3; STF 8C_160/2012 del 13 giugno 2012 consid. 2; RAMI 1992

U 142 pag. 75 consid. 4b; A.

Maurer, Schweizerisches

Unfallversicherungsrecht, pag. 469; U.

Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit

von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici

svizzeri 71/1990, pag. 1093).

2.5. Il diritto a prestazioni

assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata

tra l'evento dannoso e il danno alla salute.

Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto

quando, secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita, il

fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto,

sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in

questione (cfr. DTF 129 V 181 consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid.

5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze citate).

Comunque, qualora sia carente il nesso di causalità naturale,

l'assicuratore può rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il

requisito della causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid.

4a; su queste questioni vedi pure: Ghélew,

Ramelet, Ritter, Commentaire

de la loi sur l'assurance-accidents, Losanna 1992, pag. 51-53).

La giurisprudenza ha inoltre

stabilito che in caso di danno alla salute fisica, dal momento in cui è

accertata la causalità naturale il nesso di causalità è generalmente ammesso (cfr.

DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; Meyer-Blaser,

Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungs-rechts, in: SZS

2/1994, pag. 104 s.; M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches

Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).

Per contro, la giurisprudenza ha

elaborato più criteri per valutare l’adeguatezza del nesso di causalità tra un

infortunio e dei disturbi psichici sviluppati successivamente dalla vittima.

Essa ha dapprima classificato gli infortuni in tre categorie, a seconda della

dinamica: gli infortuni insignificanti o leggeri (per esempio, una caduta o

scivolata banale), gli infortuni di media gravità e gli infortuni gravi. Per

procedere a tale classificazione, non si deve considerare il modo in cui

l’infortunio è stato vissuto dall’interessato ma piuttosto l’evento traumatico

in quanto tale da un punto di vista oggettivo. In presenza di un infortunio di

media gravità, occorre prendere in considerazione un certo numero di criteri,

di cui i più importanti sono:

- le

circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare

spettacolarità dell'infortunio;

-

la gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate,

segnatamente la loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi

psichici;

-

la durata eccezionalmente lunga della cura medica;

- i disturbi somatici

persistenti;

-

la cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;

-

il decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;

-

il grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.

Non in ogni caso è necessario che

tutti i criteri appena menzionati siano presenti. La presenza di un unico

criterio può bastare per ammettere l'adeguatezza del nesso di causalità quando

l'infortunio va classificato fra quelli al limite della categoria degli eventi

gravi. Per contro, in presenza di un infortunio che si situa al limite di

quelli insignificanti o leggeri, le circostanze da considerare devono cumularsi

oppure rivestire un'importanza particolare affinché si possa ammettere il

carattere adeguato del nesso di causalità (DTF 115 V 140s., consid. 6c/aa e bb

e 409s., consid. 5c/aa e bb, 117 V 384, consid. 4c; RAMI 2002 U 449, p. 53ss.

consid. 4a).

2.6. La più recente giurisprudenza

federale applica la prassi relativa all’evoluzione psichica abnorme conseguente

a infortunio nei casi in cui l’esistenza dei disturbi denunciati dalla persona

assicurata è sì stata attestata da medici specialisti, ma non oggettivata

mediante accertamenti strumentali e radiologici scientificamente riconosciuti.

Secondo l’Alta Corte, in quei casi, l’assenza di postumi organici oggettivabili

non esclude a priori l’esistenza di un nesso di causalità naturale con l’evento

traumatico in questione (cfr. SVR 2012 UV n. 5 p. 17ss. consid. 5.1 e

riferimenti ivi menzionati). L’esame della causalità naturale viene però

momentaneamente sospeso, per procedere a un esame particolare dell’adeguatezza

del nesso causale. Se da tale esame emerge non essere dato il necessario nesso

di causalità adeguata, si può rinunciare a esperire ulteriori indagini sulla

questione della causalità naturale tra l’infortunio e i disturbi lamentati (DTF

135 V 465 consid. 5.1).

Ad esempio, questo principio è

stato applicato dall’Alta Corte in una sentenza 8C_267/2009 del 26 gennaio 2010

consid. 4.3, riguardante dei disturbi visivi denunciati da un assicurato che

era stato spinto contro un muro da una terza persona. Ammessa l’esistenza del

nesso di causalità naturale in quanto attestata da due neuro-oftalmologi attivi

a livello universitario e constatata la mancata oggettivazione di un danno alla

salute organico, il TF ha esaminato il caso dal profilo della causalità

adeguata in applicazione della “psico-prassi” (e non di quella relativa ai

traumi cranio-cerebrali siccome l’assicurato aveva lamentato una semplice

contusione cranica), per giungere alla conclusione che l’adeguatezza non era

data.

In una sentenza 8C_291/2012 dell’11 giugno 2012, la Massima Istanza ha deciso

in questo stesso modo, a proposito di una fattispecie in cui i disturbi

lamentati dall’assicurato all’arto inferiore sinistro, riferibili secondo gli

specialisti a un dolore neuropatico provocato dall’infortunio, non avevano

potuto essere oggettivati né neurologicamente né mediante esami strumentali per

immagini.

In una sentenza 8C_357/2020 dell’8 settembre 2020, la Massima Istanza ha, pure,

applicato questo principio a proposito di una fattispecie in cui i disturbi da

stress post-traumatico lamentati dall’assicurata, riferibili ad un’aggressione

subita da quest’ultima, non avevano potuto essere oggettivati (STF 8C_357/2020

dell’8 settembre 2020, consid. 3).

Nella DTF 138 V 248, il Tribunale

federale, modificando la propria giurisprudenza, ha stabilito che in presenza

di acufeni non attribuibili a un’affezione organica oggettivabile, il nesso di

causalità adeguata con l’infortunio non può essere ammessa senza aver fatto

l’oggetto di un esame particolare, al pari di quanto avviene per altri quadri

clinici senza prova di deficit organico.

2.7. Per

costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale

l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale

mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo

amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. STF 8C_168/2018

del 6 giugno 2018 consid. 2.1.; STF 8C_805/2015 del 10 giugno 2016 consid.

4.1.; DTF 136 V 376 consid. 4; RAMI 1997 U 281 pag. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die

Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, pag. 30segg.).

Nella

DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg. e RAMI 1999 U 356 pag.

572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici

alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore

probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente

motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere

degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che

il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,

non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.

Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Per

quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono

tuttavia essere poste esigenze severe (cfr. DTF 122 V 157; STF

8C_673/2021 del 24 marzo 2022 consid. 3.3.).

In

una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il

Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può

fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle

dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno,

nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute

in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle

armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1

CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio

l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei

mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in

particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.

In

proposito cfr. pure STF 8C_67/2024 del 15 luglio 2024

consid. 4.2.; STF 8C_562/2023 del 29 maggio 2024 consid. 2.3.; STF

8C_447/2023 del 18 aprile 2024 consid. 3.3.; STF 8C_47/2024 del 20 marzo 2024

consid. 2.1.; STF 8C_668/2023 del 18 marzo 2024 consid. 6.1.; STF 8C_370/2022

del 1° marzo 2023 consid. 5.1.; STF 8C_622/2021 del 21 dicembre 2021 consid.

4.1.; STF 8C_434/2020 del 26 ottobre 2020 consid. 3.3.; STF 8C_616/2018 del 3

giugno 2019 consid. 4.1.; DTF 145 V 97 consid. 8.5.

Giova,

altresì, ricordare che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a

scopo di trattamento anziché di perizia), di principio deve essere considerato

con la necessaria prudenza il referto dei medici curanti, anche se specialisti

(cfr. STF 8C_673/2021 del 24 marzo 2022 consid. 3.3.; DTF 143 V 130 consid.

11.3.3; STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009; STF 9C_602/2007 dell'11 aprile

2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il

paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo

paziente (cfr. STF 8C_673/2021 del 24 marzo 2022 consid. 3.3.; STF 8C_616/2018

del 3 giugno 2019 consid. 4.1.; STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V

353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer,

Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum Sozial-versicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353) e

che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione

contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia

ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti

(cfr. STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29

settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi

menzionati).

Il Tribunale federale ha comunque

anche avuto modo di sottolineare che in ogni caso non va dimenticata la

potenziale forza dei rapporti del medico curante, alla luce del fatto che

quest’ultimo ha l’occasione di osservare il paziente durante un periodo di

tempo prolungato (cfr. STF 8C_300/2019 del 20 agosto 2019 consid. 3.2.; STF

8C_168/2019 del 9 settembre 2019 consid. 3.4.; Pladoyer 3/09 pag. 74 e sentenza

9C_468/2009 del 9 settembre 2009, consid. 3.3.1; STCA

32.2023.44 del 19 agosto 2024 consid. 2.8. e 2.11.; D. Cattaneo, in “Les

expertises en droit des assurances sociales”, in Cahiers genevois et romands de

sécurité sociale n° 44-2010 pag. 124).

Le perizie affidate dagli assicuratori sociali,

durante la procedura amministrativa (art. 44 LPGA), a medici esterni

all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti, invece, godono di piena forza probatoria, a condizione che non esistano

indizi concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF 8C_67/2024

del 15 luglio 2024 consid. 4.2.; STF 8C_668/2021 del 18 febbraio 2022 consid.

5.2.; STF 8C_155/2020 del 1° aprile 2020 consid. 4.2.; STF 8C_801/2018 del 13

febbraio 2019, pubblicata in SVR 2019 IV Nr. 52 pag. 169 segg.; STF 8C_6/2019

del 26 giugno2019 consid. 4.1.; STF 8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e

riferimenti ivi citati).

Per

quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante è che

esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi,

che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato

redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione

del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. STF

8C_564/2022 del 20 aprile 2023 consid. 4.1.2.; SVR 2002 IV Nr. 21 pag. 63; DTF

125 V 352; RAMI 1991 U 133 pag. 311 consid. 1, 1996 U 252, pag. 191 segg.; DTF

122 V 160 segg., consid. 1c e riferimenti).

L'elemento

rilevante per decidere circa il valore probante non è né l'origine del mezzo di

prova, né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma

semplicemente il suo contenuto (cfr. STF 8C_564/2022 del 20 aprile 2023 consid.

4.1.2.; DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

È,

infine, utile osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il

giudice non può evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e

indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro.

Al riguardo va, tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che

raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto

di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle

carenze e qual è l’opinione più adeguata (cfr. STF 8C_5/2011 del 27 giugno 2011

consid. 5.5.; STFA I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 35 consid. 4b).

2.8. Nella concreta evenienza, dalla

decisione su opposizione impugnata si evince che l’amministrazione ha sospeso

il proprio obbligo a prestazioni a partire dal 20 febbraio 2025, in quanto da

quella data i disturbi lamentati dall'assicurato non sarebbero più stati, con

il grado della probabilità preponderante, in nesso di causa con l’evento del 24

dicembre 1987 (cfr. supra consid. 1.3.).

Dal canto suo, l’insorgente lamenta una prematura sospensione delle prestazioni

LAINF da parte dell’istituto assicuratore, in quanto i disturbi di cui continua

a soffrire sarebbero, invece – e, a suo avviso, ancora - da ricondurre al

sinistro e quindi in nesso causale con l’infortunio del 24 dicembre 1987 e

questo anche successivamente rispetto a quanto stabilito dalla convenuta.

2.9. Dagli atti formanti l’incarto emerge

che l’assicurato nel 2023 ha fatto valere, a titolo di ricaduta, dei dolori a

livello della cicatrice della coscia sinistra, la quale è stata oggetto di revisione

in data 18 gennaio 2024 a cura del Prof. dr. __________ del Servizio di

Chirurgia Plastica, Ricostruttiva ed Estetica dell’__________ (cfr. consid.

1.4.).

Con referto del 29 marzo 2024 la

PD dr.ssa __________, Caposervizio del Centro per la terapia del dolore del __________,

ha rilevato che l’assicurato - il quale lamenta dolori di tipo neuropatico dal

1987 a seguito dell’intervento subito a quel momento di inchiodamento del

femore su frattura diafisaria – nonostante l’intervento di revisione della

cicatrice, non ha ottenuto un miglioramento dei dolori, ancora presenti (cfr.

doc. 218).

Visto il perdurare dei disturbi, con referto del 19 aprile 2024 la

PD dr.ssa __________ ha proposto un’iniezione per idrodissezione del nervo

femoro laterale cutaneo a sinistra, nonché un trattamento psicoterapeutico

cognitivo-comportamentale, chiedendo alla CO 1 il benestare per la copertura

dei costi (doc. 225).

Al riguardo, l’istituto assicuratore ha ritenuto indispensabile,

per potersi esprimere, sottoporre l’interessato ad una valutazione

specialistica in campo neurologico (cfr. doc. 246), corredato dagli esami

strumentali del caso.

In data 8 ottobre 2024 l’assicurato è stato sottoposto ad

elettromiografia (ENMG) ad opera della dr.ssa __________, medico assistente

ospedaliero della Clinica di Neurologia dell’__________, le cui conclusioni

sono state le seguenti:

" Le

conduzioni nervose sono risultate nella norma, in particolare senza apparenti

asimmetrie nell’ampiezza dei nn. femorali cutanei laterali bilateralmente.

Da un punto di vista elettrofisiologico l’integrità del n.

femorale cutaneo laterale è garantita. Clinicamente il disturbo sensitivo

presentato ricalca il territorio del nervo femorale cutaneo laterale di

sinistra, per cui interpreto il quadro clinico nel contesto di una neuropatia

irritativa del n. femorale cutaneo laterale di sinistra su esiti cicatriziali

post-chirurgici. Concordo con la dr.ssa __________ circa il successivo

procedere terapeutico.” (Doc. 281)

L’istituto assicuratore ha quindi sottoposto l’assicurato ad una

visita presso il proprio medico fiduciario, PD dr. __________, specialista in

neurologia. Quest’ultimo, con apprezzamento medico del 1° novembre 2024, ha

così risposto alle domande dell’amministrazione:

" Dal lato

neurologico un trattamento determinato dall’infortunio è ancora necessario?

Aktuell liegt aus meiner Zusammenschau keine ausreichende

organische Grundlage vor mit Nachweis einer nervalen Schädigung für die Annahme

einer tarsächlichen Neuropathie: Insbesondere der Nervus cutaneus femoralis

lateralis ist elektrophysiologisch vollständig intakt und die

Oberflächensensibilität wird als regelrecht beschrieben.

In particolare, ha osservazioni in merito alle misure terapeutiche

formulate o ha proposte in merito all’ulteriore procedura medica? Se sì, quali?

Wie oben dargelegt, empfehle ich jedoch zugunsten des Versicherten

eine neurologische Zweitmeinung bei dr. __________ diesbezüglich einzuholen.

Ev. osservazioni?

Hinweis bei der Arbeitsfähigkeit darauf, dass der Versicherte

neben seiner 50%igen Schreinertätigkeit durchgehend offenbar als freier

Shiatsu_Therapeut arbeitete und zurzeit wohl ausschliesslich (Bereicht vom

01.11.2010 und Bericht vom 29.03.2024).” (Doc. 284)

Conformemente a quanto richiesto

dal PD dr. __________, l’assicurato è quindi stato visitato dal dr. __________,

spec. FMH in neurologia, interpellato per un secondo parere.

Al riguardo, con referto del 9

dicembre 2024 indirizzato al Centro di competenza della CO 1, il dr. __________

ha esposto le seguenti considerazioni:

" (…)

Conclusioni e valutazione

Questo paziente lamenta dolori sulla regione di una cicatrice

laterale alla coscia sinistra: la cicatrice risale al 24 dicembre 1987 quando

il paziente nell’ambito di un incidente automobilistico aveva subito una

frattura di entrambi i femori, operata da ambo i lati: a destra il decorso è

stato blando senza problemi residui mentre a sinistra ha sempre accusato dolori

intermittenti ma gestibili fino a 2.5 anni or sono quando si era verificato un

netto peggioramento.

Fatti

I dolori sono a localizzazione variabile, in parte puntiformi su

piccole zone della cicatrice, in parte estesi a tutto il decorso della

cicatrice, sia a riposo che sotto sforzo e anche soprattutto al contatto

cutaneo.

All’esame neurologico non si trovano deficit motori, anche la

sensibilità algica e tattile è abbastanza ben conservata sul territorio del

nervo femorale cutaneo laterale. I disturbi del paziente sono localizzati in

modo praticamente esclusivo sul decorso della cicatrice.

Anche sulla base dell’esame clinico non vi è dunque una vera e

propria neuropatia del nervo cutaneo femorale laterale, d’altronde il ramo

principale del nervo a livello del suo passaggio all’inguine non dovrebbe

essere stato compromesso dall’incidente. Ciò è stato pure confermato da un

esame elettroneurografico eseguito il giorno 8.10.2024 che è risultato normale

sia per quel che riguarda la velocità di conduzione sensibile che l’ampiezza

della risposta del potenziale di azione sensibile.

Non ci troviamo dunque sicuramente di fronte ad una classica

meralgia parestetica né ad un danno documentabile del nervo cutaneo femorale

laterale sinistro.

I disturbi del paziente sono localizzati esclusivamente sul

decorso della cicatrice: si può ipotizzare che vi siano discreti danni di rami

nervosi cutanei localmente alla cicatrice ma su rami secondari del nervo e non

sul suo ramo principale. Era stato escluso anche un neuroma.

Difficile a questo punto proporre eventuali misure che diano una

garanzia di miglioramento.

Penso che sia importante la valutazione presso un centro

specializzato per il trattamento dei dolori, probabilmente anche un approccio

psicoterapeutico potrebbe essere utile dopo che vari altri interventi locali non

hanno dato risultati favorevoli.” (Doc. 296)

L’apprezzamento del dr. __________ è stato sottoposto al PD dr. __________,

il quale in data 6 gennaio 2025 ha quindi concluso:

" Beantwortung

der Fragen

Dal lato neurologico, un trattamento determinato dall’infortunio è

ancora necessario?

Nein, in der Gesamtbetrachtung der inkonsistenten

Beschwerdeentwicklung einer langjährigen überwiegenden Erträglichkeit der

Schmerzen mit 100% Arbeitsfähigkeit sind die aktuell angegebenen rein

narbenbezogenen Beschwerden des Versicherten nicht plausibel nachvollziehbar.

Auch in der aktuellen neurologischen Untersuchung finden sich inkonsistente

Untersuchungsergebnisse ohne Sensibilitätsdefizit und wechselnde

Beschwerdeangaben ohne eine tatsächliche Allodynie und ausschliesslich auf die

Narbe bezogen, teilweise jedoch auch bei Berührung eine Beschwerdefreiheit.

Dies ist organisch neurologisch nicht durch einen nervalen Schaden

des Nervus cutaneus femoris lateralis erklärbar, der auch in der

elektrophysiologischen Untersuchung vom 08.10.2024 unauffällig war.

Concorda con quanto indicato dal dott. __________?

Bei genauer Durchsicht und in Gesamtzusammenschau der

Beschwerdedokumentation der Untersuchungsergebnisse

stellt Dr. __________ keinen Nervenschaden das Nervus cutaneus

femoris lateraIis fest, da auch kein plausibler Schädigungsmechanismus im

Leistenband zugrunde liegen würde.

Hinsichtlich der angegebenen wechselhaften Beschwerden des

Versicherten hält er lediglich hypothetisch eine mögliche Schädigung von

Nervenendästen im Narbengebiet für möglich. DiesbezügIich sind jedoch die

Untersuchungsergebnisse ohne Sensibilitätsdefizit und bei wechselnden

Beschwerdeangaben teilweise ohne Druckschmerzhaftigkeit der Narbe als nicht

konsistent festzustellen.

Ein objektivierbar neurologischer Schaden kann damit

versicherungsmedizinisch-neurologisch Ietztendlich nicht mit überwiegender

Wahrscheinlichkeit festgestellt werden mit Hinweis auch auf die

Aktendokumentation und die Ausführungen dazu bereits vom 01.11.2024.

A questo punto possiamo concedere il benestare per la consigliata

idrodissezione?

Daher kann diesbezüglich auch unfallkausal keine

Behandlungsempfehlung ausgesprochen werden.

Oppure ha delle osservazioni in merito alle misure terapeutiche

formulate o ha proposte in merito all'ulteriore procedura medica?

Ev. quali cure bisogna organizzare?

Ev. osservazioni?

Letztlich kann in der Gesamtzusammenschau, wie bereits in der

ausführlichen versicherungsmedizinisch neurologischen Beurteilung vom

01.11.2024 festgestellt, kein objektivierbarer neurologischer Schaden in

überwiegend wahrscheinlich unfallkausalem Zusammenhang nachträglich

festgestellt werden, zumal noch mit dieser nicht plausiblen Latenz von aktuell

37 Jahren zum Unfallereignis von 1987. Auf neurologischem Fachgebiet ist daher

keine Diagnose in überwiegend wahrscheinlich unfallkausalem

Zusammenhang mit dem genügenden Beweisgrad einer überwiegenden

Wahrscheinlichkeit festzustellen.

Daran würde auch eine eigene Untersuchung nichts ändern können,

zumal auf die verlässliche Befragung und die neurologischen

Untersuchungsergebnisse von Dr. __________ mit Bericht vom

09.12.2024 nachvollziehbar abgestellt werden kann.” (Doc. 301)

In data 19 febbraio 2025 la PD dr.ssa __________, rivolgendosi al

Prof. dr. __________, ha osservato:

" Diagnosi

principale

Dolori post-chirurgici di tipo neuropatici nel territorio del

nervo cutaneo femorale laterale a sinistra su/con:

-

Cicatrice aderente con disestesie e ipoestesie e sospetta presenza di

erniazione del tensor fascia lata a sin, in esiti di pregresso intervento

bilaterale di inchiodamento dei femori su frattura diafisaria in seguito a

traumatismo avvenuto nel 1987

-

Intervento di revisione di cicatrice (18 x 3 cm) “scar-release” e

chiusura mediante lembi di avanzamento coscia sinistra in data 18.01.2024

-

Elettromiografia del 08.10.2024: normale

Anamnesi

Il signor RI 1 riferisce di non aver tratto beneficio dalla

Pregabalina, motivo per cui ha sospeso la terapia. La sintomatologia è quindi

rimasta invariata.

Il paziente è stato sottoposto a un esame elettroneuromiografico

che è risultato nella norma. Tuttavia, questo non esclude la presenza di danni

ai rami nervosi cutanei in corrispondenza della cicatrice, come confermato dal

neurologo dr. __________ nel suo rapporto del 09.12.2024.

Impressione e procedere

Rimaniamo in attesa di una risposta da parte della CO 1, che ad

oggi non è ancora pervenuta. Chiedo gentilmente un aggiornamento urgente sullo

stato della richiesta, considerando che il paziente continua a soffrire di

sintomi invalidanti e che un intervento tempestivo potrebbe fare la differenza

nella gestione del dolore. Nel caso di risposta negativa, si potrebbe

considerare un trattamento con Qutenza, con eventuale test di

neurostimolazione: l’impianto di uno stimolatore del ganglio dorsale (DRGS).

Ringrazio per un vostro celere riscontro.” (Doc. 313/3)

Con referto del 5 marzo

2025 la PD dr.ssa __________ si è detta “sorpresa che la CO 1 abbia

recentemente chiuso il caso del paziente”, chiedendo una rivalutazione e riapertura

del caso (cfr. doc. 328).

Il Prof. dr. __________, caposervizio

del Servizio multisito di Chirurgia Plastica, Ricostruttiva ed Estetica __________,

con referto del 13 marzo 2025 indirizzato alla CO 1, ha indicato:

" (…)

Valutazione e procedere

concordo con la dr.ssa __________ (si veda la lettera del

05.03.2025) che l’elettromiografia non esclude la presenza di danni ai rami

nervosi cutanei in corrispondenza della cicatrice.

Secondo me è chiaro che si tratta di un dolore neuropatico. Trovo

le proposte della dr.ssa __________ che ha esposto nella summenzionata lettera

molto sensate e chiedo gentilmente alla CO 1 di rivalutare l’apertura del caso.

Il signor RI 1 ha una forte sintomatologia e si merita un trattamento

adeguato.” (Doc. 329)

In sede ricorsuale l’insorgente ha contestato la decisione

dell’amministrazione adducendo, a riprova dell’esistenza di una neuropatia, il

referto relativo all’elettroneuromiografia (ENMG) del 29 aprile 2025 del Prof.

dr. __________ e della dr.ssa __________ della Clinica di Neurologia di __________,

del seguente tenore:

" Conclusione

Lo studio di conduzione mostra reperti di normalità, in

particolare le risposte dal n. femorale cutaneo Iaterale si confermano

riproducibili e simmetriche. Lo studio ad agoelettrodo è normale nei distretti

esplorati.

Clinicamente si apprezza un'area di ipoestesia con allodinia in

sede di cicatrice chirurgica, ove si apprezza anche una marcata ipotrofia del

m. tensore della fascia lata.

In conclusione, lo studio ENMG conferma l'integrità del n.

femorale cutaneo laterale di sinistra. Non possiamo escludere un interessamento

dei rami cutanei terminali del n. femoro-cutaneo laterale in contesto di estesa

cicatrice chirurgica.

l sintomi dolorosi risultano particolarmente invalidanti per il

paziente, la cui qualità di vita e la cui capacità lavorativa risulta

attualmente compromessa, in assenza di un adeguato trattamento antalgico.

Concordiamo con la Dr.ssa __________ che un trattamento

psicoterapico di tipo cognitivo-comportamentale associato a un'eventuale

terapia con Qutenza (capsaicina 8%) o un test di neurostimolazione per

l'impianto di uno stimolatore del ganglio dorsale (DRGS), siano una strategia

da valutare per i disturbi presentati dal paziente.

Da parte nostra non prevediamo ulteriori accertamenti, rimanendo a

disposizione per ogni necessità.” (Doc. B)

Chiamato ad esprimersi, con apprezzamento medico del 23 giugno

2025 allegato alla risposta di causa, il PD dr. __________ ha rilevato:

" Neurologische

Stellungnahme

Neurologische Fallwiedervorlage eines 57-jährigen Versicherten mit

Strassenverkehrsunfall mit Femurfraktur beidseits bereits vor 38 Jahren, am

24.12.1987, mit langjährig unveränderter 50%iger

Arbeitsfähigkeit und der allfälligen Frage einer Rückfälligkeit

nunmehr wegen Arbeitsunfähigkeit.

Eingangs darf diesbezüglich auf die ausführliche

versicherungsmedizinisch-neurologische BeurteiIung einschliesslich

Zusammenfassung der Aktenlage bereits vom 01.11.2024 hingewiesen werden mit

Ergänzungen in der Kurzstellungnahme vom 06.01.2025:

Kurz zusammengefasst war zuletzt nochmals dargestellt worden, dass

bei einem chronifizierten Zustand mit episodischen Schmerzen in den Beinen auf

neurologischem Fachgebiet keine richtungsgebende Schmerzverstärkung im Bereich

der Narbe des linken Oberschenkels, ohne Ameisenlaufen und tatsächliche

Sensibilitätsstörung und ohne neurophysiologisch nachgewiesene Nervenläsion

überwiegend wahrscheinlich sei. Auch sei der angegebene Schmerz aktenkundig

nicht immer reproduzierbar. Die diesbezügliche aktuelle neurologische Abklärung

mit Bericht vom 09.12.2024 habe nicht nur eine normale Elektrophysiologie ohne

Nervenschàdigungsnachweis erbracht, sondern kein nachvollziehbar relevantes

Beschwerdebild auf neurologischem Fachgebiet, welches zudem eine neu

aufgetretene Arbeitsunfähigkeit in überwiegend wahrscheinlich unfallkausalen

Zusammenhang plausibel erklären könnte.

Nun soll zu zwischenzeitlich neuen Berichten nochmals

abschliessend Stellung genommen werden.

Diesbezüglich wird einerseits ein Bericht aus dem Schmerzzentrum

des Kantonsspitals Lugano vom 19.02.2025 vorgelegt mit der Angabe, Dr. __________

habe ein Schaden der Hautnerven im Bereich der Narbe bestätigt, was jedoch von

diesem als reine Erklärungsmöglichkeit, nicht jedoch mit dem hohen Beweisgrad

einer überwiegenden Wahrscheinlichkeit mit tatsächlichem Schadensausweis

angegeben wurde. Hiermit wird aber von dort eine neue neuropathische Behandlung

mit Qutenza und allenfalls auch ein spinaler Neurostimulator begründet. Auf der

Grundlage des neurologischen Berichts vom 09.12.2024 mit der Schlussfolgerung,

dass eben keine tatsächliche Neuropathie ausgewiesen sei respektive im

Vordergrund stünde ("Anche sulla base dell'esame clinico non vi è dunque

una vera e propria neuropatia") kann zu dieser Schlussfolgerung einer

Behandlungsnotwendigkeit

nicht plausibel gelangt werden. Eine richtungsgebende

Verschlimmerung auf organischer Grundlage ist vorliegend neurologisch nach

diesem langen Zeitraum auch nicht ausgewiesen. Dieselbe gilt für die selbige

Behauptung im Bericht des Schmerzzentrum vom 05.03.2025, ein “eindeutiges

neuropathisches Schmerzsyndrom" sei ausgewiesen, was vorleigend als nicht

ausreichend unbegründet eingeschätzt werden muss. Neue Aspekte ergeben sich

auch aus dem plastisch-chirurgischen Kurzbericht vom 13.03.2025 diesbezüglich

nicht, ebenso wenig von dem neurologischen Bericht vom 05.05.2025. Hier wurde

zudem dargelegt, dass der Versicherte zehn Jahre mit Tegretol bereits

in Behandlung qewesen sei und ein bekanntes chronifiziertes

Schmerzbild mit Dysästhesien in den Beinen angegeben hätte, welches sich

verschlimmert habe. Andererseits habe die Elektrophysiologie Normalbefunde

gezeigt im Bereich der Nervii fermorali cutaneus laterali. Der Versicherte sei

aktuell auch noch zu 50% arbeitstätig, darüber hinaus jedoch als Shiatsu

Therapeut arbeitstätig.

Auch in diesem neurologischen Befund wurden neurologische

Normalbefunde, abgesehen von angegebenen Hypästhesien ausschliesslich im

Narbenbereich links referiert.

Versicherungsmediznisch-neurologisch bleibt eine richtungsgebende

Verschlimmerung weiterhin nicht nachvollziehbar: Nunmehr 38 Jahre mit

angegebener Teilarbeitsunfähigkeit nach einem zwischenzeitlich

vollständig stabilen Heil- und Gesundheitszustand ist dies weiterhin

nicht plausibel.

Eine neurologisch organische Grundlage ist hierfür insbesondere

nicht mit dem hohen Beweisgrad einer überwiegenden Wahrscheinlichkeit

festzustellen.

Beantwortung der Frage

Conferma che i disturbi non trovano un sufficiente

correlato organico? Voglia motivare la sua risposta.

Dies gilt weiterhin. Es kann diesbezüglich auf die ausführliche

versicherungsmedizinischneurologische Beurteilung vom 01.11.2024 mit Ergänzung

vom 06.01.2025 weiterhin abgestellt werden, dies auch auf der Grundlage der

neurologischen und elektrophysiologischen Untersuchung mit Bericht vom

09.12.2024. Es fehlt weiterhin eine neurologisch organische Grundlage für eine

plausible, insbesondere richtungsgebende Verschlimmerung mit geltend gemachter Teilarbeitsunfähigkeit

nach dem trassenverkehrsunfall mit Femürfraktur beidseits bereits vom

24.12.1987.” (Doc. VII/1)

L’insorgente ha contestato nuovamente la tesi

dell’amministrazione, trasmettendo al TCA un nuovo referto della PD dr.ssa __________,

datato 2 luglio 2025, con la seguente conclusione:

" Impressione

e procedere

Avevo proposto un'infiltrazione a livello del nervo femoro-cutaneo

laterale sinistro (idrodissezione), un trattamento psicoterapico di tipo cognitivo-comportamentale

e, in caso di mancata efficacia,

un'eventuale terapia con Qutenza (capsaicina 8%). Nel caso di

risposta negativa, si potrebbe considerare un trattamento con Qutenza, con

eventuale test di neurostimolazione: l'impianto di uno

stimolatore del ganglio dorsale (DRGS). Attualmente il paziente

sta ancora valutando la possibilità di coprire i costi del trattamento, in

quanto la CO 1 ha chiuso il caso.” (Doc. IX/1)

2.10. Chiamato ora a pronunciarsi,

attentamente valutato l’insieme della documentazione medica agli atti, questo

Tribunale ritiene che la valutazione espressa dal PD dr. __________,

specialista nella materia che qui interessa e che vanta una vasta esperienza in

materia di medicina infortunistica e assicurativa - secondo il quale i dolori

neuropatici sofferti dall’interessato non sono spiegabili dal lato organico

Considerandi

secondo il principio della probabilità preponderante

richiesto nelle assicurazioni sociali (cfr. supra consid. 2.7.) - possa

validamente costituire da base al giudizio che è ora chiamato a rendere.

In effetti, il medico

fiduciario ha spiegato dettagliatamente e in modo convincente, alla luce

dell’insieme della documentazione medica agli atti riassunta al considerando 2.9.,

tenendo altresì conto in particolare degli esiti degli esami elettroneuromiografici

e neurologici, i motivi per i quali egli ha ritenuto che i disturbi lamentati

dal ricorrente alla cicatrice sinistra non possano

essere ricondotti secondo probabilità preponderante

all’infortunio del 1987, in mancanza di una base neurologica organica plausibile

che li possa giustificare.

Il PD dr. __________ ha

evidenziato come l’esame elettroneuromiografico del 29 aprile 2025 sia

risultato nella norma, mostrando l’integralità del nervo femorale cutaneo

laterale sinistro (cfr. doc. B).

Analoghe le risultanze

dell’esame elettroneuromiografico dell’8 ottobre 2024, il quale aveva

riscontrato che le conduzioni nervose erano nella norma, senza apparenti

asimmetrie nell’ampiezza dei nervi femorali cutanei laterali bilateralmente

(cfr. doc. 281).

L’esistenza di una vera e

propria neuropatia del nervo cutaneo femorale laterale è stata esclusa anche dal

dr. __________, il quale, sulla base dell’esame clinico del 6 dicembre 2024,

confermato dall’esame elettroneurografico dell’8 ottobre 2024, ha concluso che

“non ci troviamo dunque sicuramente di fronte ad una classica meralgia

parestetica né ad un danno documentabile del nervo cutaneo femorale laterale

sinistro” (doc. 296).

Sulla base di tutti questi

elementi, il PD dr. __________ ha rilevato come non possa quindi essere

evidenziato, secondo probabilità preponderante, un danno neurologico oggettivo

dal punto di vista medico-assicurativo-neurologico (cfr. doc. 301).

Il PD dr. __________ ha ribadito la

propria valutazione nell’apprezzamento del 23 giugno 2025 allegato alla

risposta di causa, nel quale ha sottolineato come non sia possibile

stabilire una base neurologica organica secondo probabilità preponderante, in

assenza di lesioni nervose

neurofisiologicamente dimostrate (cfr. doc. VII).

Il TCA non ignora che i

diversi specialisti coinvolti abbiano ipotizzato un possibile interessamento

dei rami secondari del nervo localmente alla cicatrice.

In effetti il dr. __________, dopo avere sottolineato

l’integrità del nervo cutaneo femorale laterale, ha

osservato che “i disturbi del paziente sono localizzati esclusivamente sul

decorso della cicatrice: si può ipotizzare che vi siano discreti danni

di rami nervosi cutanei localmente alla cicatrice ma su rami secondari del

nervo e non sul suo ramo principale” (cfr. doc. 296, corsivo della redattrice).

La PD dr.ssa __________,

nel referto del 5 marzo 2025, ha indicato che nonostante l’esame

elettroneuromiografico sia risultato nella norma, “questo non esclude la

presenza di danni ai rami nervosi cutanei in corrispondenza della cicatrice”

(cfr. doc. 328, corsivo della redattrice).

Il Prof. dr. __________,

nel referto del 13 marzo 2025, ha indicato di “concordare con la dr.ssa __________

che l’elettromiografia non esclude la presenza di danni ai rami nervosi

cutanei in corrispondenza della cicatrice” (cfr. doc. 329, corsivo della

redattrice).

Il Prof. dr. __________,

nel referto ENMG del 29 aprile 2025, ribadita l’integrità del nervo cutaneo femorale laterale di sinistra, ha indicato

di “non poter escludere un interessamento dei rami cutanei terminali del

n. femoro-cutaneo laterale in contesto di estesa cicatrice chirurgica” (cfr.

doc. B, corsivo della redattrice).

Ora, ritenuto come gli specialisti in questione non abbiano concluso

che i disturbi lamentati dal ricorrente siano riconducibili ad un danno

neurologico oggettivabile secondo il grado della probabilità preponderante

valido nell’ambito delle assicurazioni sociali (cfr. DTF

146.

V 271 c. 4.4; STF

8C_631/2022 del 24 marzo 2023 consid. 5.5.; STF 8C_440/2022 del 23

febbraio 2023 consid. 4.5.; STF 8C_545/2021 del 4 maggio 2022 consid. 3.1.; STF

8C_520/2020 del 3 maggio 2021 consid. 6.1.2.; STF 8C_671/2020 del 14 aprile

2021.

consid. 3.2.; STF 8C_742/2019 dell’8 maggio 2020 consid. 7.3.; DTF 146 V

51.

consid. 5.1.; STF 8C_651/2018 del 1° febbraio 2019;

STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.1.; STF 9C_316/2013 del

25.

febbraio 2014 consid. 5.1.; STF 8C_999/2010 del 15 marzo 2011; STF

8C_911/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.2; STF 8C_909/2010 del 1° marzo 2011;

DTF 129 V 177 consid. 3 pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag. 360; DTF 125 V

193.

consid. 2 pag. 195), da mettere in

relazione causale con l’infortunio del 1987, questo Tribunale ritiene che le solo

possibili ipotesi da essi formulate - oltretutto per esclusione, vista

l’integrità del nervo cutaneo femorale laterale risultante dagli esami

strumentali - non siano atte a sollevare dubbi nemmeno lievi (cfr. STF 8C_454/2023

del 19 dicembre 2023 consid. 4.1.2.) circa la fondatezza dell’approfondito

parere del PD dr. med. __________, pure condivise dal dr. __________.

La mera possibilità, difatti, come correttamente

rilevato dall’amministrazione nella decisione su opposizione, non è sufficiente

per far nascere un obbligo di indennizzo a carico dell’assicuratore LAINF in

quanto le questioni di fatto devono essere provate secondo il criterio della

probabilità preponderante.

Al riguardo, in maniera motivata, il PD dr. __________

ha peraltro rilevato che i risultati degli esami,

senza deficit di sensibilità e con disturbi variabili, in parte senza

dolorabilità alla pressione della cicatrice, non sono da considerarsi coerenti

con il solo ipoteticamente possibile danno alle

terminazioni nervose nella zona della cicatrice ventilato dal dr. __________ (cfr.

doc. 301).

Su questo specifico

aspetto, il TCA rileva che la fattispecie in oggetto è diversa da quella

illustrata nella STF 8C_664/2024 del 7 maggio 2025, concernente un’assicurata

vittima di un incidente in bicicletta, non applicabile in concreto per analogia.

In quel caso, i primi

giudici non avevano ammesso

l’esistenza di un nesso causale naturale tra i disturbi neuropsicologici

dell’assicurata e l’incidente, considerando

- fondandosi su una loro

interpretazione della perizia pluridisciplinare e del relativo complemento - solo possibile l’esistenza di una lesione

cerebrale strutturale causata dall’incidente.

L’Alta Corte

ha ritenuto non condivisibile la pronunzia cantonale, sottolineando come

l’esperto neurologo avesse confermato le conclusioni dell’esperto in

neuropsicologia a proposito dell’esistenza di un disturbo funzionale in nesso

causale con l’incidente secondo il principio della verosimiglianza

preponderante. Pur in assenza di lesioni visibili attraverso gli esami di

neuro-imaging, la presenza di un lieve nistagmo oggettivato e di disturbi cognitivi persistenti permettevano

di concludere, secondo probabilità

preponderante, per l’esistenza di danno cerebrale strutturale oggettivabile

derivante dall'incidente.

Alla

luce di quanto appena esposto, questa Corte ritiene dimostrato, perlomeno con

il grado della verosimiglianza preponderante abitualmente applicato nel settore

delle assicurazioni sociali (DTF 138 V 218 consid. 6 pag. 221 con riferimenti),

che la sintomatologia algica denunciata dall'assicurato - alla luce di quanto

emerge dalla documentazione che è stata precedentemente riassunta - non

correla a sufficienza con un danno infortunistico oggettivabile.

Essendo in presenza di disturbi

non oggettivabili, occorre quindi

effettuare, conformemente alla giurisprudenza riportata al consid. 2.5. e 2.6.,

un esame specifico dell’adeguatezza, secondo i criteri applicabili in caso di

evoluzione psichica abnorme conseguente a infortunio (DTF 115 V 133 ss.).

Da notare che, secondo la giurisprudenza federale, l’esame

dell’adeguatezza del legame causale può avvenire, al più presto, quando

l’assicuratore contro gli infortuni, in virtù dell’art. 19 cpv. 1 LAINF, è

tenuto a chiudere un caso (con interruzione delle prestazioni di corta durata).

Tale momento è dato quando dalla continuazione della cura medica non vi è più

da attendersi dei sensibili miglioramenti e quando eventuali provvedimenti

integrativi dell’assicurazione per l’invalidità si sono conclusi. L’Alta Corte

ha inoltre precisato che la questione del “sensibile miglioramento” di

cui all’art. 19 cpv. 1 LAINF va valutata in funzione dell’entità del previsto

aumento oppure del ripristino della capacità lavorativa, nella misura in cui

quest’ultima è pregiudicata dalle sequele infortunistiche (DTF 134 V 109 consid.

4.3

e riferimenti).

In concreto, non vi sono in discussione provvedimenti

integrativi dell’AI, ritenuto che, come emerge dal progetto di decisione

dell’Ufficio AI dell’11 marzo 2025, l’assicurato dal 17 febbraio 2025 risulta

nuovamente totalmente abile al lavoro in ogni attività (cfr. doc. 326).

Trattandosi invece di quei disturbi alla salute che si impongono come

somatici ma che sono finalmente risultati privi di sostrato organico

oggettivabile, le relative eventuali proposte terapeutiche non rappresentano un

ostacolo alla chiusura del caso con esame dell’adeguatezza (cfr., in questo

senso, la STF 8C_691/2013 del 19 marzo 2014 consid. 7.2: “Dr. med. R.________, FMH

Neurologie/FMH PMR Rheumatologie, Leiter Ambulatorium, und Dipl.-Psych. Frau

T.________, Fachpsychologin für Neuropsychologie FSP, Klinik Y._______ führten

in den Berichten vom 27. Januar und 3. Februar 2012 aus, Anfang des Jahres habe

der Versicherte wegen seinen Beschwerden nur zu 75 % arbeiten können; empfohlen

werde eine neuropsychologische und psychotherapeutische Behandlung zur

Unterstützung der Anpassungsleistung an die Unfallfolgen, zum kognitiven

Training und Erlernen von adäquaten Kompensationsstrategien. Frau Dr. med.

I.________, Neurologie FMH, legte im Bericht vom 17. Februar 2012 dar, der

Versicherte arbeite weiterhin zu 75% bis Ende Februar 2012; angesichts der

weiter bestehenden neuropsychologischen Funktionsstörungen und

posttraumatischen Kopfschmerzen sei - wie vom Ambulatorium der Klinik

Y.________ beschrieben - eine neuropsychologische Behandlung notwendig. Diese

empfohlenen, nicht somatisch indizierten Behandlungen stehen dem Fallabschluss

auf den 31. Januar 2012 mit Adäquanzprüfung nach BGE 115 V 133 nicht entgegen ...” – il corsivo è della redattrice).

2.11

Nella

decisione su opposizione impugnata l’Istituto assicuratore ha indicato che “la

causalità adeguata non può essere ammessa in quanto nessuno dei criteri

sviluppati dalla giurisprudenza per gli infortuni appartenenti alla categoria

intermedia sono adempiuti” (cfr. doc. A).

Nell'esaminare

l'adeguatezza del legame causale, bisogna avantutto procedere alla classificazione

dell’infortunio occorso al ricorrente.

Dalla documentazione agli atti,

emerge che l’assicurato è stato coinvolto, mentre si trovava come passeggero

sul sedile posteriore, in un incidente della circolazione stradale. Dal

rapporto di polizia risulta che in data 24 dicembre 1987 l’automobile guidata

da un amico dell’assicurato, sulla quale egli si trovava in compagnia pure di

altri due amici, all’uscita dell’autostrada a __________, non fermandosi al “dare

precedenza”, è entrata in collisione con un’altra autovettura che

sopraggiungeva sulla sinistra (cfr. doc. 4). A seguito dell’urto, egli veniva

trasportato al Pronto Soccorso dell’Ospedale __________, avendo riportato delle

fratture bilaterali del femore (cfr. doc. 6).

Ora,

tenuto conto della dinamica oggettiva dell’evento e precisato

che, in questo contesto, non devono essere prese in considerazione le

conseguenze dell’infortunio, né le circostanze concomitanti (cfr. SVR 2008 UV

Nr. 8 p. 26), secondo questa Corte, il sinistro occorso all’insorgente

deve essere classificato tutt’al più nella categoria intermedia propriamente

detta.

A titolo di confronto, va ad

esempio segnalato che, in una sentenza 8C_961/2012 del 18 luglio 2013 consid.

5.1, il TF ha qualificato allo stesso modo un incidente della circolazione in

cui un’automobile che circolava su una strada innevata si è scontrata

frontalmente con un’altra auto che proveniva dal senso inverso ed è stata

proiettata indietro contro un’altra vettura che seguiva. Il TF ha precisato

che, contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente, l’incidente occorsogli

non poteva essere qualificato un infortunio di media gravità al limite dei casi

gravi, in quanto - pur trattandosi di uno scontro frontale - l’impatto ha avuto

luogo mentre i veicoli circolavano ad una velocità moderata.

Si

vedano pure la STF 8C_374/2009 del 19 agosto 2009 consid. 4.1 e rinvii

giurisprudenziali ivi citati e la STF U 262/2007 del 7 maggio 2007 consid. 6.1,

in cui la Corte federale ha qualificato allo stesso modo degli incidenti

stradali che hanno comportato degli scontri, parzialmente o totalmente,

frontali, come pure la STF 8C_611/2016 del 16 dicembre 2016 consid. 3.3,

concernente un incidente stradale in cui un’automobile che circolava in un

incrocio è stata tamponata da un’altra auto che, a velocità sostenuta, non si

era fermata al semaforo rosso

In

tale eventualità, il giudice è tenuto a valutare le circostanze connesse con

l’infortunio, secondo i criteri elaborati dal Tribunale federale e qui evocati

al consid. 2.5. Per ammettere l’adeguatezza del nesso causale, è necessario che

un fattore fosse presente in maniera particolarmente incisiva oppure

l’intervento di più criteri.

In

una sentenza 8C_897/2009 del 29 gennaio 2010 consid. 4.5, pubblicata in SVR

2010.

UV Nr. 25 p. 100 s., il TF ha ribadito che - in caso di infortuni che

fanno parte della categoria di grado medio vera e propria - devono essere

adempiuti almeno tre dei criteri di rilievo affinché possa essere riconosciuta

l’esistenza del nesso causale adeguato.

A

titolo di premessa, occorre osservare che nell'apprezzamento dell’adeguatezza

del nesso di causalità in materia di turbe psichiche, vanno considerati

unicamente i disturbi di natura somatica che si trovano in una relazione di

causalità, naturale e adeguata, con il sinistro assicurato (cfr. RAMI 1999

U 341 p. 409 e RAMI 1993 U 166, p. 94 consid. 2c e riferimenti).

Sempre

in questo contesto, va precisato che i disturbi che si impongono come somatici,

ma che non possono però essere spiegati a sufficienza dal profilo organico,

non devono essere presi in considerazione (cfr. STF

8C_1044/2010 del 12 maggio 2011 consid. 4.4.4: “Die als körperlich imponierenden organisch jedoch nicht

hinreichend erklärbaren Beschwerden sind bei einer Prüfung der Adäquanz nach

BGE 115 V 133 nicht in die Beurteilung einzubeziehen (Urteil 8C_825/2008 vom 9.

April 2009 E. 4.6).”).

Ora, in ossequio ai principi

giurisprudenziali appena citati, considerato che la frattura al piede destro

risulta consolidata da tempo e che i dolori che egli continua a lamentare sono

risultati privi di sostrato organico oggettivabile (cfr. supra), nella

concreta evenienza, possono essere a priori ritenuti insoddisfatti i

criteri della gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate,

della durata eccezionalmente lunga della cura medica, dei disturbi somatici

persistenti, del decorso sfavorevole della cura e delle complicazioni rilevanti

intervenute, nonché del grado e la durata dell'incapacità lavorativa.

Questo

Tribunale ritiene che, nel caso di specie, l’adempimento del criterio delle

circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o della particolare

spettacolarità dell'infortunio, possa pure essere escluso. Occorre considerare

la dinamica dell’infortunio in quanto tale e non il danno alla salute che ne è

conseguito. Non si tiene conto del successivo processo di guarigione (cfr. STF

8C_738/2011 del 3 febbraio 2012 consid. 7.3.1).

Nel caso in esame, non ci si trova

confrontati con circostanze concomitanti in special modo drammatiche o con una

particolare spettacolarità dell'infortunio. L’infortunio in discussione - si è trattato in fondo di un

incidente della circolazione analogo a quelli che accadono più di frequente

sulle nostre strade - non è comparabile ad altri casi nei quali l’Alta

Corte ha ammesso l'esistenza di tale criterio (cfr., ad es., la RAMI 1999 U 335

p. 207: incidente frontale in galleria con il coinvolgimento di tre

autoveicoli, il decesso di uno degli interessati e il ferimento di diverse

altre persone; la STFA U 260/01 del 28 marzo 2002: assicurato eiettato

dall'abitacolo della propria automobile a seguito del ripetuto cappottamento

della stessa a una velocità di almeno 140 km/h oppure la STF 8C_257/2008 del 4

settembre 2008: scontro tra un’autovettura e un camion nell’interno di un

tunnel autostradale con diversi urti contro le pareti della galleria).

D’altro

canto, nessun elemento all’inserto permette di ravvisare gli estremi per ammettere

la presenza di una cura medica errata e notevolmente aggravante gli esiti

dell’infortunio.

Sulla scorta di quanto precede, il

TCA deve concludere che i disturbi ancora presentati dall’insorgente (tutti

risultati privi di sostrato organico oggettivabile), non costituiscono una

conseguenza adeguata dell’evento infortunistico che lo ha visto vittima il 24

dicembre 1987.

Va

infine segnalato che l’Alta Corte ha precisato che l’assicuratore infortuni non

è tenuto a dimostrare l’esistenza di una causa extra-infortunistica a

cui imputare i disturbi accusati dall’interessato (cfr. STFA U 152/03 del 21

aprile 2005 e riferimenti ivi menzionati; cfr. STCA 35.2017.62 del 2 ottobre

2017.

consid. 2.9; 35.2018.130 dell’8 luglio 2019 consid. 2.12).

La

decisione su opposizione dell’istituto assicuratore deve, dunque, essere

confermata.

2.12

L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore

fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice,

rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio

e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

In

data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61

lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice,

rapida e, di regola pubblica.

Dalla

medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso

di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la

singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il

tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento

temerario o sconsiderato.

Nel

caso concreto, trattandosi di prestazioni LAINF, in relazione alle quali il

legislatore non ha previsto di prelevare le spese, non si riscuotono spese

giudiziarie.

Sul

tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2

giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF

9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo

cfr. ARES BERNASCONI, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais

judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la

LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107); Messaggio Nr. 8480 del Consiglio

di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata

il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la

modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al

Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008

(Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al

Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto».

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti