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Corretta la decisione con la quale l'assicuratore ha posto termine al diritto a prestazione, considerando che i disturbi ancora lamentati dall'assicurato alla coscia sinistra non siano da ricondurre all'infortunio, in mancanza di un danno neurologico oggettivo e non essendo data l'adeguatezza
1 settembre 2025Italiano46 min
psicoterapeutico potrebbe essere utile dopo che vari altri interventi locali non
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2025.36
cr
Lugano
1 settembre 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Cinzia Raffa Somaini, cancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 13 maggio 2025 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 3
aprile 2025 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro
gli infortuni
ritenuto in fatto
1.1. In data 24 dicembre 1987 RI 1, nato
nel 1967, a quel momento attivo presso le __________ in qualità di
elettromeccanico – e perciò assicurato d’obbligo contro gli infortuni e le
malattie professionali presso l’CO 1 – è rimasto vittima di un incidente della
circolazione stradale, riportando la frattura diafisaria del femore bilaterale.
Entrambe le fratture sono state sottoposte ad osteosintesi tramite
posa di chiodi endomidollari.
Egli ha ripreso il lavoro al 50%
a partire dal 22 agosto 1988 e al 100% dal 2 novembre 1988, con conseguente
chiusura del caso.
1.2. L’assicurato ha poi annunciato
all’assicuratore infortuni tre ricadute (e meglio nel gennaio 1990, nel 1992 e
nel 1993), le quali hanno comportato delle brevi inabilità lavorative e che si
sono chiuse senza diritto a prestazioni di lunga durata, non sussistendo impedimento
alcuno nello svolgimento della sua abituale professione e in assenza di una
menomazione durevole e importante dell’integrità fisica (cfr. decisione dell’8
gennaio 1996 (doc. 73), confermata su opposizione in data 26 marzo 1996 (doc.
76)).
1.3. In data 27 novembre 1996
l’assicurato ha fatto valere dei disturbi alle cosce e al rachide lombare, la
cui assunzione è stata rifiutata dall’istituto assicuratore con decisione del
20 gennaio 1997, ritenendo che gli stessi non potessero essere ricondotti
secondo probabilità preponderante all’infortunio (cfr. doc. 83).
1.4. L’assicurato, nel frattempo
divenuto massaggiatore shiatsu indipendente, nel 2023 ha annunciato una nuova
ricaduta, assunta dall’assicuratore (cfr. doc. 159).
In data 18 gennaio 2024
l’assicurato è stato sottoposto ad un intervento di revisione della cicatrice
alla coscia sinistra (doc. 207).
In data 1° maggio 2024 egli ha ripreso
a lavorare al 50%.
1.5. Esperiti gli accertamenti medici
del caso, con decisione del 19 febbraio 2025 l’assicuratore LAINF ha chiuso la
ricaduta, ritenendo “in base alla valutazione del nostro servizio medico, che
non siano ravvisabili ulteriori disturbi che possano giustificare un’ulteriore
inabilità lavorativa” (doc. 312).
A seguito dell’opposizione inoltrata dall’assicurato, per il
tramite dell’avv. RA 1, in data 3 aprile 2025 l’Istituto assicuratore ha
integralmente confermato la propria precedente decisione, sottolineando come
“in concreto la vertenza non concerne il fatto di sapere se l’infortunio gioca
ancora o meno un ruolo causale ai sensi dell’art. 36 cpv. 1 LAINF bensì di
valutare se i disturbi lamentati dall’assicurato trovano un sufficiente
correlato dal lato organico”, ciò che non si realizza nel caso di specie (doc.
331).
1.6. Con tempestivo ricorso del 13
maggio 2025 l’assicurato, sempre patrocinato dall’avv. RA 1, ha chiesto
l’annullamento della decisione impugnata e, in via principale, il
riconoscimento delle prestazioni assicurative anche dopo il 20 febbraio 2025 o,
in via subordinata, il rinvio degli atti all’assicuratore affinché esperisca
nuovi e più approfonditi accertamenti medici, in particolare una perizia
specialistica.
Sostanzialmente la rappresentante
legale ha contestato la valutazione con la quale il PD dr. __________ ha
escluso la presenza di un danno neurologico in relazione causale probabile con
l’infortunio, evidenziando come tale conclusione risulti smentita da tutti gli
altri medici che si sono occupati del caso, i quali sono sostanzialmente
concordi nel ritenere che l’assicurato sia fortemente invalidato dai dolori
neuropatici, che senza un adeguato trattamento non potranno regredire.
A sostegno delle proprie
contestazioni, la legale ha rilevato come la PD dr.ssa __________ abbia
chiaramente indicato che dagli esami effettuati non si possa escludere la
presenza di danni ai rami nervosi cutanei in corrispondenza della cicatrice. Anche
il dr. __________ ha ritenuto che si possa “ipotizzare che vi siano discreti
danni di rami nervosi cutanei localmente alla cicatrice, ma su rami secondari
del nervo e non su quello principale”. Analogamente, la dr.ssa __________ ha osservato
di “interpretare il quadro clinico nel contesto di una neuropatia irritativa
del nervo femorale cutaneo laterale di sinistra su esiti cicatriziali
post-chirurgici”.
Per tali ragioni, ella ha
concluso che la decisione impugnata non sia corretta e che all’assicurato vada
riconosciuto il diritto a prestazioni anche dopo il 20 febbraio 2025 (doc. I).
1.7. Con la risposta di causa del 24
giugno 2025 l’Istituto assicuratore, rifacendosi anche all’apprezzamento
neurologico del 18 giugno 2025 del PD dr. __________ (cfr. doc. VII/1), ha
postulato la reiezione del ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto di
interesse, nei considerandi in diritto (doc. VII).
1.8. In data 4 luglio 2025 la
patrocinatrice dell’interessato ha trasmesso al TCA ulteriore documentazione
medica (cfr. doc. IX + 1-2).
1.9. Con osservazioni del 15 luglio 2025
l’amministrazione ha ribadito che la semplice possibilità di un coinvolgimento
dei rami terminali cutanei del nervo femoro-cutaneo, stante l’integralità del
nervo stesso, non basta, essendo indispensabile comprovare le questioni di
fatto secondo il criterio della probabilità preponderante (cfr. doc. XI).
Tali considerazioni sono state
trasmesse all’assicurato (cfr. doc. XII), per conoscenza.
considerato, in diritto
in ordine
2.1. Preliminarmente, richiamata la STF
8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2 (relativa a un caso in cui l’incarto
era stato affidato dall’assicuratore a un legale esterno all’istituto
per le fasi della procedura giudiziaria; sul tema, si veda pure la STF
8C_561/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 1), questa Corte rileva che decide la
presente vertenza nella sua composizione ordinaria (pubblicata su FUCT N. 102
del 27 maggio 2022) poiché, come dichiarato dall’CO 1 in una comunicazione
dell’8 giugno 2020 al TCA, l’incarto sub judice è stato trattato dalla
funzionaria che figura nell’intestazione degli allegati prodotti (in concreto,
dall’avv. RA 2), senza che la giurista di lingua italiana figlia del Giudice
Ivano Ranzanici se ne sia in alcun modo occupata (cfr. STF 8C_668/2021 del 18
febbraio 2022 consid. 2.1).
nel merito
2.2. Oggetto
del contendere è la questione di sapere se l’assicuratore LAINF resistente
fosse legittimato a negare a far tempo dal 20 febbraio 2025 il diritto alle
prestazioni dell’assicurazione obbligatoria conto gli infortuni in relazione ai
disturbi lamentati dal ricorrente alla coscia sinistra.
2.3. Secondo
l’art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le
prestazioni assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali,
d’infortuni non professionali e di malattie professionali.
2.4. Il diritto alle prestazioni risultante da un infortunio assicurato
presuppone l’esistenza di un nesso di
causalità naturale tra l’evento dannoso e
il danno alla salute. Questa condizione è adempiuta qualora si possa ammettere
che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto
verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece,
che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è
sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia
comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato,
vale a dire che l'evento appaia come una conditio sine qua non del
danno. È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno
alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione
amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità
preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità -
applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia
di assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_315/2023 del 9 gennaio 2024 consid. 3.2.;
STF 8C_302/2023 del 16 novembre 2023 consid. 4.2.; DTF 142 V 435 consid. 1; DTF
129 V 177 consid. 3. pag. 181, 402 consid. 4.3 pag. 406).
L'assicuratore
contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che
le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale.
Se un infortunio ha
semplicemente scatenato un processo che sarebbe comunque insorto anche senza
questo evento, il nesso di causalità naturale tra i disturbi accusati
dall’assicurato e l’infortunio deve essere negato se lo stato morboso
preesistente è ritornato ad essere quello che era prima dell’infortunio (status
quo ante) oppure se ha raggiunto lo stadio che sarebbe prima o poi
subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine) (cfr. STF
8C_307/2023 del 9 aprile 2024 consid. 3; STF 8C_500/2022 del 4 maggio 2023
consid. 3, STF 8C_12/2019 del 4 marzo 2019 consid. 3; STF 8C_160/2012 del 13 giugno 2012 consid. 2; RAMI 1992
U 142 pag. 75 consid. 4b; A.
Maurer, Schweizerisches
Unfallversicherungsrecht, pag. 469; U.
Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit
von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici
svizzeri 71/1990, pag. 1093).
2.5. Il diritto a prestazioni
assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata
tra l'evento dannoso e il danno alla salute.
Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto
quando, secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita, il
fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto,
sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in
questione (cfr. DTF 129 V 181 consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid.
5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze citate).
Comunque, qualora sia carente il nesso di causalità naturale,
l'assicuratore può rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il
requisito della causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid.
4a; su queste questioni vedi pure: Ghélew,
Ramelet, Ritter, Commentaire
de la loi sur l'assurance-accidents, Losanna 1992, pag. 51-53).
La giurisprudenza ha inoltre
stabilito che in caso di danno alla salute fisica, dal momento in cui è
accertata la causalità naturale il nesso di causalità è generalmente ammesso (cfr.
DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; Meyer-Blaser,
Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungs-rechts, in: SZS
2/1994, pag. 104 s.; M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).
Per contro, la giurisprudenza ha
elaborato più criteri per valutare l’adeguatezza del nesso di causalità tra un
infortunio e dei disturbi psichici sviluppati successivamente dalla vittima.
Essa ha dapprima classificato gli infortuni in tre categorie, a seconda della
dinamica: gli infortuni insignificanti o leggeri (per esempio, una caduta o
scivolata banale), gli infortuni di media gravità e gli infortuni gravi. Per
procedere a tale classificazione, non si deve considerare il modo in cui
l’infortunio è stato vissuto dall’interessato ma piuttosto l’evento traumatico
in quanto tale da un punto di vista oggettivo. In presenza di un infortunio di
media gravità, occorre prendere in considerazione un certo numero di criteri,
di cui i più importanti sono:
- le
circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare
spettacolarità dell'infortunio;
-
la gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate,
segnatamente la loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi
psichici;
-
la durata eccezionalmente lunga della cura medica;
- i disturbi somatici
persistenti;
-
la cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;
-
il decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;
-
il grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.
Non in ogni caso è necessario che
tutti i criteri appena menzionati siano presenti. La presenza di un unico
criterio può bastare per ammettere l'adeguatezza del nesso di causalità quando
l'infortunio va classificato fra quelli al limite della categoria degli eventi
gravi. Per contro, in presenza di un infortunio che si situa al limite di
quelli insignificanti o leggeri, le circostanze da considerare devono cumularsi
oppure rivestire un'importanza particolare affinché si possa ammettere il
carattere adeguato del nesso di causalità (DTF 115 V 140s., consid. 6c/aa e bb
e 409s., consid. 5c/aa e bb, 117 V 384, consid. 4c; RAMI 2002 U 449, p. 53ss.
consid. 4a).
2.6. La più recente giurisprudenza
federale applica la prassi relativa all’evoluzione psichica abnorme conseguente
a infortunio nei casi in cui l’esistenza dei disturbi denunciati dalla persona
assicurata è sì stata attestata da medici specialisti, ma non oggettivata
mediante accertamenti strumentali e radiologici scientificamente riconosciuti.
Secondo l’Alta Corte, in quei casi, l’assenza di postumi organici oggettivabili
non esclude a priori l’esistenza di un nesso di causalità naturale con l’evento
traumatico in questione (cfr. SVR 2012 UV n. 5 p. 17ss. consid. 5.1 e
riferimenti ivi menzionati). L’esame della causalità naturale viene però
momentaneamente sospeso, per procedere a un esame particolare dell’adeguatezza
del nesso causale. Se da tale esame emerge non essere dato il necessario nesso
di causalità adeguata, si può rinunciare a esperire ulteriori indagini sulla
questione della causalità naturale tra l’infortunio e i disturbi lamentati (DTF
135 V 465 consid. 5.1).
Ad esempio, questo principio è
stato applicato dall’Alta Corte in una sentenza 8C_267/2009 del 26 gennaio 2010
consid. 4.3, riguardante dei disturbi visivi denunciati da un assicurato che
era stato spinto contro un muro da una terza persona. Ammessa l’esistenza del
nesso di causalità naturale in quanto attestata da due neuro-oftalmologi attivi
a livello universitario e constatata la mancata oggettivazione di un danno alla
salute organico, il TF ha esaminato il caso dal profilo della causalità
adeguata in applicazione della “psico-prassi” (e non di quella relativa ai
traumi cranio-cerebrali siccome l’assicurato aveva lamentato una semplice
contusione cranica), per giungere alla conclusione che l’adeguatezza non era
data.
In una sentenza 8C_291/2012 dell’11 giugno 2012, la Massima Istanza ha deciso
in questo stesso modo, a proposito di una fattispecie in cui i disturbi
lamentati dall’assicurato all’arto inferiore sinistro, riferibili secondo gli
specialisti a un dolore neuropatico provocato dall’infortunio, non avevano
potuto essere oggettivati né neurologicamente né mediante esami strumentali per
immagini.
In una sentenza 8C_357/2020 dell’8 settembre 2020, la Massima Istanza ha, pure,
applicato questo principio a proposito di una fattispecie in cui i disturbi da
stress post-traumatico lamentati dall’assicurata, riferibili ad un’aggressione
subita da quest’ultima, non avevano potuto essere oggettivati (STF 8C_357/2020
dell’8 settembre 2020, consid. 3).
Nella DTF 138 V 248, il Tribunale
federale, modificando la propria giurisprudenza, ha stabilito che in presenza
di acufeni non attribuibili a un’affezione organica oggettivabile, il nesso di
causalità adeguata con l’infortunio non può essere ammessa senza aver fatto
l’oggetto di un esame particolare, al pari di quanto avviene per altri quadri
clinici senza prova di deficit organico.
2.7. Per
costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale
l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale
mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo
amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. STF 8C_168/2018
del 6 giugno 2018 consid. 2.1.; STF 8C_805/2015 del 10 giugno 2016 consid.
4.1.; DTF 136 V 376 consid. 4; RAMI 1997 U 281 pag. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die
Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, pag. 30segg.).
Nella
DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg. e RAMI 1999 U 356 pag.
572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici
alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore
probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente
motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere
degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che
il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,
non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.
Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Per
quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono
tuttavia essere poste esigenze severe (cfr. DTF 122 V 157; STF
8C_673/2021 del 24 marzo 2022 consid. 3.3.).
In
una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il
Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può
fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle
dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno,
nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute
in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle
armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1
CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio
l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei
mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in
particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.
In
proposito cfr. pure STF 8C_67/2024 del 15 luglio 2024
consid. 4.2.; STF 8C_562/2023 del 29 maggio 2024 consid. 2.3.; STF
8C_447/2023 del 18 aprile 2024 consid. 3.3.; STF 8C_47/2024 del 20 marzo 2024
consid. 2.1.; STF 8C_668/2023 del 18 marzo 2024 consid. 6.1.; STF 8C_370/2022
del 1° marzo 2023 consid. 5.1.; STF 8C_622/2021 del 21 dicembre 2021 consid.
4.1.; STF 8C_434/2020 del 26 ottobre 2020 consid. 3.3.; STF 8C_616/2018 del 3
giugno 2019 consid. 4.1.; DTF 145 V 97 consid. 8.5.
Giova,
altresì, ricordare che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a
scopo di trattamento anziché di perizia), di principio deve essere considerato
con la necessaria prudenza il referto dei medici curanti, anche se specialisti
(cfr. STF 8C_673/2021 del 24 marzo 2022 consid. 3.3.; DTF 143 V 130 consid.
11.3.3; STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009; STF 9C_602/2007 dell'11 aprile
2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il
paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo
paziente (cfr. STF 8C_673/2021 del 24 marzo 2022 consid. 3.3.; STF 8C_616/2018
del 3 giugno 2019 consid. 4.1.; STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V
353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer,
Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum Sozial-versicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353) e
che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione
contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia
ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti
(cfr. STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29
settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi
menzionati).
Il Tribunale federale ha comunque
anche avuto modo di sottolineare che in ogni caso non va dimenticata la
potenziale forza dei rapporti del medico curante, alla luce del fatto che
quest’ultimo ha l’occasione di osservare il paziente durante un periodo di
tempo prolungato (cfr. STF 8C_300/2019 del 20 agosto 2019 consid. 3.2.; STF
8C_168/2019 del 9 settembre 2019 consid. 3.4.; Pladoyer 3/09 pag. 74 e sentenza
9C_468/2009 del 9 settembre 2009, consid. 3.3.1; STCA
32.2023.44 del 19 agosto 2024 consid. 2.8. e 2.11.; D. Cattaneo, in “Les
expertises en droit des assurances sociales”, in Cahiers genevois et romands de
sécurité sociale n° 44-2010 pag. 124).
Le perizie affidate dagli assicuratori sociali,
durante la procedura amministrativa (art. 44 LPGA), a medici esterni
all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti, invece, godono di piena forza probatoria, a condizione che non esistano
indizi concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF 8C_67/2024
del 15 luglio 2024 consid. 4.2.; STF 8C_668/2021 del 18 febbraio 2022 consid.
5.2.; STF 8C_155/2020 del 1° aprile 2020 consid. 4.2.; STF 8C_801/2018 del 13
febbraio 2019, pubblicata in SVR 2019 IV Nr. 52 pag. 169 segg.; STF 8C_6/2019
del 26 giugno2019 consid. 4.1.; STF 8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e
riferimenti ivi citati).
Per
quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante è che
esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi,
che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato
redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione
del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. STF
8C_564/2022 del 20 aprile 2023 consid. 4.1.2.; SVR 2002 IV Nr. 21 pag. 63; DTF
125 V 352; RAMI 1991 U 133 pag. 311 consid. 1, 1996 U 252, pag. 191 segg.; DTF
122 V 160 segg., consid. 1c e riferimenti).
L'elemento
rilevante per decidere circa il valore probante non è né l'origine del mezzo di
prova, né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma
semplicemente il suo contenuto (cfr. STF 8C_564/2022 del 20 aprile 2023 consid.
4.1.2.; DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
È,
infine, utile osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il
giudice non può evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e
indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro.
Al riguardo va, tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che
raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto
di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle
carenze e qual è l’opinione più adeguata (cfr. STF 8C_5/2011 del 27 giugno 2011
consid. 5.5.; STFA I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 35 consid. 4b).
2.8. Nella concreta evenienza, dalla
decisione su opposizione impugnata si evince che l’amministrazione ha sospeso
il proprio obbligo a prestazioni a partire dal 20 febbraio 2025, in quanto da
quella data i disturbi lamentati dall'assicurato non sarebbero più stati, con
il grado della probabilità preponderante, in nesso di causa con l’evento del 24
dicembre 1987 (cfr. supra consid. 1.3.).
Dal canto suo, l’insorgente lamenta una prematura sospensione delle prestazioni
LAINF da parte dell’istituto assicuratore, in quanto i disturbi di cui continua
a soffrire sarebbero, invece – e, a suo avviso, ancora - da ricondurre al
sinistro e quindi in nesso causale con l’infortunio del 24 dicembre 1987 e
questo anche successivamente rispetto a quanto stabilito dalla convenuta.
2.9. Dagli atti formanti l’incarto emerge
che l’assicurato nel 2023 ha fatto valere, a titolo di ricaduta, dei dolori a
livello della cicatrice della coscia sinistra, la quale è stata oggetto di revisione
in data 18 gennaio 2024 a cura del Prof. dr. __________ del Servizio di
Chirurgia Plastica, Ricostruttiva ed Estetica dell’__________ (cfr. consid.
1.4.).
Con referto del 29 marzo 2024 la
PD dr.ssa __________, Caposervizio del Centro per la terapia del dolore del __________,
ha rilevato che l’assicurato - il quale lamenta dolori di tipo neuropatico dal
1987 a seguito dell’intervento subito a quel momento di inchiodamento del
femore su frattura diafisaria – nonostante l’intervento di revisione della
cicatrice, non ha ottenuto un miglioramento dei dolori, ancora presenti (cfr.
doc. 218).
Visto il perdurare dei disturbi, con referto del 19 aprile 2024 la
PD dr.ssa __________ ha proposto un’iniezione per idrodissezione del nervo
femoro laterale cutaneo a sinistra, nonché un trattamento psicoterapeutico
cognitivo-comportamentale, chiedendo alla CO 1 il benestare per la copertura
dei costi (doc. 225).
Al riguardo, l’istituto assicuratore ha ritenuto indispensabile,
per potersi esprimere, sottoporre l’interessato ad una valutazione
specialistica in campo neurologico (cfr. doc. 246), corredato dagli esami
strumentali del caso.
In data 8 ottobre 2024 l’assicurato è stato sottoposto ad
elettromiografia (ENMG) ad opera della dr.ssa __________, medico assistente
ospedaliero della Clinica di Neurologia dell’__________, le cui conclusioni
sono state le seguenti:
" Le
conduzioni nervose sono risultate nella norma, in particolare senza apparenti
asimmetrie nell’ampiezza dei nn. femorali cutanei laterali bilateralmente.
Da un punto di vista elettrofisiologico l’integrità del n.
femorale cutaneo laterale è garantita. Clinicamente il disturbo sensitivo
presentato ricalca il territorio del nervo femorale cutaneo laterale di
sinistra, per cui interpreto il quadro clinico nel contesto di una neuropatia
irritativa del n. femorale cutaneo laterale di sinistra su esiti cicatriziali
post-chirurgici. Concordo con la dr.ssa __________ circa il successivo
procedere terapeutico.” (Doc. 281)
L’istituto assicuratore ha quindi sottoposto l’assicurato ad una
visita presso il proprio medico fiduciario, PD dr. __________, specialista in
neurologia. Quest’ultimo, con apprezzamento medico del 1° novembre 2024, ha
così risposto alle domande dell’amministrazione:
" Dal lato
neurologico un trattamento determinato dall’infortunio è ancora necessario?
Aktuell liegt aus meiner Zusammenschau keine ausreichende
organische Grundlage vor mit Nachweis einer nervalen Schädigung für die Annahme
einer tarsächlichen Neuropathie: Insbesondere der Nervus cutaneus femoralis
lateralis ist elektrophysiologisch vollständig intakt und die
Oberflächensensibilität wird als regelrecht beschrieben.
In particolare, ha osservazioni in merito alle misure terapeutiche
formulate o ha proposte in merito all’ulteriore procedura medica? Se sì, quali?
Wie oben dargelegt, empfehle ich jedoch zugunsten des Versicherten
eine neurologische Zweitmeinung bei dr. __________ diesbezüglich einzuholen.
Ev. osservazioni?
Hinweis bei der Arbeitsfähigkeit darauf, dass der Versicherte
neben seiner 50%igen Schreinertätigkeit durchgehend offenbar als freier
Shiatsu_Therapeut arbeitete und zurzeit wohl ausschliesslich (Bereicht vom
01.11.2010 und Bericht vom 29.03.2024).” (Doc. 284)
Conformemente a quanto richiesto
dal PD dr. __________, l’assicurato è quindi stato visitato dal dr. __________,
spec. FMH in neurologia, interpellato per un secondo parere.
Al riguardo, con referto del 9
dicembre 2024 indirizzato al Centro di competenza della CO 1, il dr. __________
ha esposto le seguenti considerazioni:
" (…)
Conclusioni e valutazione
Questo paziente lamenta dolori sulla regione di una cicatrice
laterale alla coscia sinistra: la cicatrice risale al 24 dicembre 1987 quando
il paziente nell’ambito di un incidente automobilistico aveva subito una
frattura di entrambi i femori, operata da ambo i lati: a destra il decorso è
stato blando senza problemi residui mentre a sinistra ha sempre accusato dolori
intermittenti ma gestibili fino a 2.5 anni or sono quando si era verificato un
netto peggioramento.
Fatti
I dolori sono a localizzazione variabile, in parte puntiformi su
piccole zone della cicatrice, in parte estesi a tutto il decorso della
cicatrice, sia a riposo che sotto sforzo e anche soprattutto al contatto
cutaneo.
All’esame neurologico non si trovano deficit motori, anche la
sensibilità algica e tattile è abbastanza ben conservata sul territorio del
nervo femorale cutaneo laterale. I disturbi del paziente sono localizzati in
modo praticamente esclusivo sul decorso della cicatrice.
Anche sulla base dell’esame clinico non vi è dunque una vera e
propria neuropatia del nervo cutaneo femorale laterale, d’altronde il ramo
principale del nervo a livello del suo passaggio all’inguine non dovrebbe
essere stato compromesso dall’incidente. Ciò è stato pure confermato da un
esame elettroneurografico eseguito il giorno 8.10.2024 che è risultato normale
sia per quel che riguarda la velocità di conduzione sensibile che l’ampiezza
della risposta del potenziale di azione sensibile.
Non ci troviamo dunque sicuramente di fronte ad una classica
meralgia parestetica né ad un danno documentabile del nervo cutaneo femorale
laterale sinistro.
I disturbi del paziente sono localizzati esclusivamente sul
decorso della cicatrice: si può ipotizzare che vi siano discreti danni di rami
nervosi cutanei localmente alla cicatrice ma su rami secondari del nervo e non
sul suo ramo principale. Era stato escluso anche un neuroma.
Difficile a questo punto proporre eventuali misure che diano una
garanzia di miglioramento.
Penso che sia importante la valutazione presso un centro
specializzato per il trattamento dei dolori, probabilmente anche un approccio
psicoterapeutico potrebbe essere utile dopo che vari altri interventi locali non
hanno dato risultati favorevoli.” (Doc. 296)
L’apprezzamento del dr. __________ è stato sottoposto al PD dr. __________,
il quale in data 6 gennaio 2025 ha quindi concluso:
" Beantwortung
der Fragen
Dal lato neurologico, un trattamento determinato dall’infortunio è
ancora necessario?
Nein, in der Gesamtbetrachtung der inkonsistenten
Beschwerdeentwicklung einer langjährigen überwiegenden Erträglichkeit der
Schmerzen mit 100% Arbeitsfähigkeit sind die aktuell angegebenen rein
narbenbezogenen Beschwerden des Versicherten nicht plausibel nachvollziehbar.
Auch in der aktuellen neurologischen Untersuchung finden sich inkonsistente
Untersuchungsergebnisse ohne Sensibilitätsdefizit und wechselnde
Beschwerdeangaben ohne eine tatsächliche Allodynie und ausschliesslich auf die
Narbe bezogen, teilweise jedoch auch bei Berührung eine Beschwerdefreiheit.
Dies ist organisch neurologisch nicht durch einen nervalen Schaden
des Nervus cutaneus femoris lateralis erklärbar, der auch in der
elektrophysiologischen Untersuchung vom 08.10.2024 unauffällig war.
Concorda con quanto indicato dal dott. __________?
Bei genauer Durchsicht und in Gesamtzusammenschau der
Beschwerdedokumentation der Untersuchungsergebnisse
stellt Dr. __________ keinen Nervenschaden das Nervus cutaneus
femoris lateraIis fest, da auch kein plausibler Schädigungsmechanismus im
Leistenband zugrunde liegen würde.
Hinsichtlich der angegebenen wechselhaften Beschwerden des
Versicherten hält er lediglich hypothetisch eine mögliche Schädigung von
Nervenendästen im Narbengebiet für möglich. DiesbezügIich sind jedoch die
Untersuchungsergebnisse ohne Sensibilitätsdefizit und bei wechselnden
Beschwerdeangaben teilweise ohne Druckschmerzhaftigkeit der Narbe als nicht
konsistent festzustellen.
Ein objektivierbar neurologischer Schaden kann damit
versicherungsmedizinisch-neurologisch Ietztendlich nicht mit überwiegender
Wahrscheinlichkeit festgestellt werden mit Hinweis auch auf die
Aktendokumentation und die Ausführungen dazu bereits vom 01.11.2024.
A questo punto possiamo concedere il benestare per la consigliata
idrodissezione?
Daher kann diesbezüglich auch unfallkausal keine
Behandlungsempfehlung ausgesprochen werden.
Oppure ha delle osservazioni in merito alle misure terapeutiche
formulate o ha proposte in merito all'ulteriore procedura medica?
Ev. quali cure bisogna organizzare?
Ev. osservazioni?
Letztlich kann in der Gesamtzusammenschau, wie bereits in der
ausführlichen versicherungsmedizinisch neurologischen Beurteilung vom
01.11.2024 festgestellt, kein objektivierbarer neurologischer Schaden in
überwiegend wahrscheinlich unfallkausalem Zusammenhang nachträglich
festgestellt werden, zumal noch mit dieser nicht plausiblen Latenz von aktuell
37 Jahren zum Unfallereignis von 1987. Auf neurologischem Fachgebiet ist daher
keine Diagnose in überwiegend wahrscheinlich unfallkausalem
Zusammenhang mit dem genügenden Beweisgrad einer überwiegenden
Wahrscheinlichkeit festzustellen.
Daran würde auch eine eigene Untersuchung nichts ändern können,
zumal auf die verlässliche Befragung und die neurologischen
Untersuchungsergebnisse von Dr. __________ mit Bericht vom
09.12.2024 nachvollziehbar abgestellt werden kann.” (Doc. 301)
In data 19 febbraio 2025 la PD dr.ssa __________, rivolgendosi al
Prof. dr. __________, ha osservato:
" Diagnosi
principale
Dolori post-chirurgici di tipo neuropatici nel territorio del
nervo cutaneo femorale laterale a sinistra su/con:
-
Cicatrice aderente con disestesie e ipoestesie e sospetta presenza di
erniazione del tensor fascia lata a sin, in esiti di pregresso intervento
bilaterale di inchiodamento dei femori su frattura diafisaria in seguito a
traumatismo avvenuto nel 1987
-
Intervento di revisione di cicatrice (18 x 3 cm) “scar-release” e
chiusura mediante lembi di avanzamento coscia sinistra in data 18.01.2024
-
Elettromiografia del 08.10.2024: normale
Anamnesi
Il signor RI 1 riferisce di non aver tratto beneficio dalla
Pregabalina, motivo per cui ha sospeso la terapia. La sintomatologia è quindi
rimasta invariata.
Il paziente è stato sottoposto a un esame elettroneuromiografico
che è risultato nella norma. Tuttavia, questo non esclude la presenza di danni
ai rami nervosi cutanei in corrispondenza della cicatrice, come confermato dal
neurologo dr. __________ nel suo rapporto del 09.12.2024.
Impressione e procedere
Rimaniamo in attesa di una risposta da parte della CO 1, che ad
oggi non è ancora pervenuta. Chiedo gentilmente un aggiornamento urgente sullo
stato della richiesta, considerando che il paziente continua a soffrire di
sintomi invalidanti e che un intervento tempestivo potrebbe fare la differenza
nella gestione del dolore. Nel caso di risposta negativa, si potrebbe
considerare un trattamento con Qutenza, con eventuale test di
neurostimolazione: l’impianto di uno stimolatore del ganglio dorsale (DRGS).
Ringrazio per un vostro celere riscontro.” (Doc. 313/3)
Con referto del 5 marzo
2025 la PD dr.ssa __________ si è detta “sorpresa che la CO 1 abbia
recentemente chiuso il caso del paziente”, chiedendo una rivalutazione e riapertura
del caso (cfr. doc. 328).
Il Prof. dr. __________, caposervizio
del Servizio multisito di Chirurgia Plastica, Ricostruttiva ed Estetica __________,
con referto del 13 marzo 2025 indirizzato alla CO 1, ha indicato:
" (…)
Valutazione e procedere
concordo con la dr.ssa __________ (si veda la lettera del
05.03.2025) che l’elettromiografia non esclude la presenza di danni ai rami
nervosi cutanei in corrispondenza della cicatrice.
Secondo me è chiaro che si tratta di un dolore neuropatico. Trovo
le proposte della dr.ssa __________ che ha esposto nella summenzionata lettera
molto sensate e chiedo gentilmente alla CO 1 di rivalutare l’apertura del caso.
Il signor RI 1 ha una forte sintomatologia e si merita un trattamento
adeguato.” (Doc. 329)
In sede ricorsuale l’insorgente ha contestato la decisione
dell’amministrazione adducendo, a riprova dell’esistenza di una neuropatia, il
referto relativo all’elettroneuromiografia (ENMG) del 29 aprile 2025 del Prof.
dr. __________ e della dr.ssa __________ della Clinica di Neurologia di __________,
del seguente tenore:
" Conclusione
Lo studio di conduzione mostra reperti di normalità, in
particolare le risposte dal n. femorale cutaneo Iaterale si confermano
riproducibili e simmetriche. Lo studio ad agoelettrodo è normale nei distretti
esplorati.
Clinicamente si apprezza un'area di ipoestesia con allodinia in
sede di cicatrice chirurgica, ove si apprezza anche una marcata ipotrofia del
m. tensore della fascia lata.
In conclusione, lo studio ENMG conferma l'integrità del n.
femorale cutaneo laterale di sinistra. Non possiamo escludere un interessamento
dei rami cutanei terminali del n. femoro-cutaneo laterale in contesto di estesa
cicatrice chirurgica.
l sintomi dolorosi risultano particolarmente invalidanti per il
paziente, la cui qualità di vita e la cui capacità lavorativa risulta
attualmente compromessa, in assenza di un adeguato trattamento antalgico.
Concordiamo con la Dr.ssa __________ che un trattamento
psicoterapico di tipo cognitivo-comportamentale associato a un'eventuale
terapia con Qutenza (capsaicina 8%) o un test di neurostimolazione per
l'impianto di uno stimolatore del ganglio dorsale (DRGS), siano una strategia
da valutare per i disturbi presentati dal paziente.
Da parte nostra non prevediamo ulteriori accertamenti, rimanendo a
disposizione per ogni necessità.” (Doc. B)
Chiamato ad esprimersi, con apprezzamento medico del 23 giugno
2025 allegato alla risposta di causa, il PD dr. __________ ha rilevato:
" Neurologische
Stellungnahme
Neurologische Fallwiedervorlage eines 57-jährigen Versicherten mit
Strassenverkehrsunfall mit Femurfraktur beidseits bereits vor 38 Jahren, am
24.12.1987, mit langjährig unveränderter 50%iger
Arbeitsfähigkeit und der allfälligen Frage einer Rückfälligkeit
nunmehr wegen Arbeitsunfähigkeit.
Eingangs darf diesbezüglich auf die ausführliche
versicherungsmedizinisch-neurologische BeurteiIung einschliesslich
Zusammenfassung der Aktenlage bereits vom 01.11.2024 hingewiesen werden mit
Ergänzungen in der Kurzstellungnahme vom 06.01.2025:
Kurz zusammengefasst war zuletzt nochmals dargestellt worden, dass
bei einem chronifizierten Zustand mit episodischen Schmerzen in den Beinen auf
neurologischem Fachgebiet keine richtungsgebende Schmerzverstärkung im Bereich
der Narbe des linken Oberschenkels, ohne Ameisenlaufen und tatsächliche
Sensibilitätsstörung und ohne neurophysiologisch nachgewiesene Nervenläsion
überwiegend wahrscheinlich sei. Auch sei der angegebene Schmerz aktenkundig
nicht immer reproduzierbar. Die diesbezügliche aktuelle neurologische Abklärung
mit Bericht vom 09.12.2024 habe nicht nur eine normale Elektrophysiologie ohne
Nervenschàdigungsnachweis erbracht, sondern kein nachvollziehbar relevantes
Beschwerdebild auf neurologischem Fachgebiet, welches zudem eine neu
aufgetretene Arbeitsunfähigkeit in überwiegend wahrscheinlich unfallkausalen
Zusammenhang plausibel erklären könnte.
Nun soll zu zwischenzeitlich neuen Berichten nochmals
abschliessend Stellung genommen werden.
Diesbezüglich wird einerseits ein Bericht aus dem Schmerzzentrum
des Kantonsspitals Lugano vom 19.02.2025 vorgelegt mit der Angabe, Dr. __________
habe ein Schaden der Hautnerven im Bereich der Narbe bestätigt, was jedoch von
diesem als reine Erklärungsmöglichkeit, nicht jedoch mit dem hohen Beweisgrad
einer überwiegenden Wahrscheinlichkeit mit tatsächlichem Schadensausweis
angegeben wurde. Hiermit wird aber von dort eine neue neuropathische Behandlung
mit Qutenza und allenfalls auch ein spinaler Neurostimulator begründet. Auf der
Grundlage des neurologischen Berichts vom 09.12.2024 mit der Schlussfolgerung,
dass eben keine tatsächliche Neuropathie ausgewiesen sei respektive im
Vordergrund stünde ("Anche sulla base dell'esame clinico non vi è dunque
una vera e propria neuropatia") kann zu dieser Schlussfolgerung einer
Behandlungsnotwendigkeit
nicht plausibel gelangt werden. Eine richtungsgebende
Verschlimmerung auf organischer Grundlage ist vorliegend neurologisch nach
diesem langen Zeitraum auch nicht ausgewiesen. Dieselbe gilt für die selbige
Behauptung im Bericht des Schmerzzentrum vom 05.03.2025, ein “eindeutiges
neuropathisches Schmerzsyndrom" sei ausgewiesen, was vorleigend als nicht
ausreichend unbegründet eingeschätzt werden muss. Neue Aspekte ergeben sich
auch aus dem plastisch-chirurgischen Kurzbericht vom 13.03.2025 diesbezüglich
nicht, ebenso wenig von dem neurologischen Bericht vom 05.05.2025. Hier wurde
zudem dargelegt, dass der Versicherte zehn Jahre mit Tegretol bereits
in Behandlung qewesen sei und ein bekanntes chronifiziertes
Schmerzbild mit Dysästhesien in den Beinen angegeben hätte, welches sich
verschlimmert habe. Andererseits habe die Elektrophysiologie Normalbefunde
gezeigt im Bereich der Nervii fermorali cutaneus laterali. Der Versicherte sei
aktuell auch noch zu 50% arbeitstätig, darüber hinaus jedoch als Shiatsu
Therapeut arbeitstätig.
Auch in diesem neurologischen Befund wurden neurologische
Normalbefunde, abgesehen von angegebenen Hypästhesien ausschliesslich im
Narbenbereich links referiert.
Versicherungsmediznisch-neurologisch bleibt eine richtungsgebende
Verschlimmerung weiterhin nicht nachvollziehbar: Nunmehr 38 Jahre mit
angegebener Teilarbeitsunfähigkeit nach einem zwischenzeitlich
vollständig stabilen Heil- und Gesundheitszustand ist dies weiterhin
nicht plausibel.
Eine neurologisch organische Grundlage ist hierfür insbesondere
nicht mit dem hohen Beweisgrad einer überwiegenden Wahrscheinlichkeit
festzustellen.
Beantwortung der Frage
Conferma che i disturbi non trovano un sufficiente
correlato organico? Voglia motivare la sua risposta.
Dies gilt weiterhin. Es kann diesbezüglich auf die ausführliche
versicherungsmedizinischneurologische Beurteilung vom 01.11.2024 mit Ergänzung
vom 06.01.2025 weiterhin abgestellt werden, dies auch auf der Grundlage der
neurologischen und elektrophysiologischen Untersuchung mit Bericht vom
09.12.2024. Es fehlt weiterhin eine neurologisch organische Grundlage für eine
plausible, insbesondere richtungsgebende Verschlimmerung mit geltend gemachter Teilarbeitsunfähigkeit
nach dem trassenverkehrsunfall mit Femürfraktur beidseits bereits vom
24.12.1987.” (Doc. VII/1)
L’insorgente ha contestato nuovamente la tesi
dell’amministrazione, trasmettendo al TCA un nuovo referto della PD dr.ssa __________,
datato 2 luglio 2025, con la seguente conclusione:
" Impressione
e procedere
Avevo proposto un'infiltrazione a livello del nervo femoro-cutaneo
laterale sinistro (idrodissezione), un trattamento psicoterapico di tipo cognitivo-comportamentale
e, in caso di mancata efficacia,
un'eventuale terapia con Qutenza (capsaicina 8%). Nel caso di
risposta negativa, si potrebbe considerare un trattamento con Qutenza, con
eventuale test di neurostimolazione: l'impianto di uno
stimolatore del ganglio dorsale (DRGS). Attualmente il paziente
sta ancora valutando la possibilità di coprire i costi del trattamento, in
quanto la CO 1 ha chiuso il caso.” (Doc. IX/1)
2.10. Chiamato ora a pronunciarsi,
attentamente valutato l’insieme della documentazione medica agli atti, questo
Tribunale ritiene che la valutazione espressa dal PD dr. __________,
specialista nella materia che qui interessa e che vanta una vasta esperienza in
materia di medicina infortunistica e assicurativa - secondo il quale i dolori
neuropatici sofferti dall’interessato non sono spiegabili dal lato organico
Considerandi
secondo il principio della probabilità preponderante
richiesto nelle assicurazioni sociali (cfr. supra consid. 2.7.) - possa
validamente costituire da base al giudizio che è ora chiamato a rendere.
In effetti, il medico
fiduciario ha spiegato dettagliatamente e in modo convincente, alla luce
dell’insieme della documentazione medica agli atti riassunta al considerando 2.9.,
tenendo altresì conto in particolare degli esiti degli esami elettroneuromiografici
e neurologici, i motivi per i quali egli ha ritenuto che i disturbi lamentati
dal ricorrente alla cicatrice sinistra non possano
essere ricondotti secondo probabilità preponderante
all’infortunio del 1987, in mancanza di una base neurologica organica plausibile
che li possa giustificare.
Il PD dr. __________ ha
evidenziato come l’esame elettroneuromiografico del 29 aprile 2025 sia
risultato nella norma, mostrando l’integralità del nervo femorale cutaneo
laterale sinistro (cfr. doc. B).
Analoghe le risultanze
dell’esame elettroneuromiografico dell’8 ottobre 2024, il quale aveva
riscontrato che le conduzioni nervose erano nella norma, senza apparenti
asimmetrie nell’ampiezza dei nervi femorali cutanei laterali bilateralmente
(cfr. doc. 281).
L’esistenza di una vera e
propria neuropatia del nervo cutaneo femorale laterale è stata esclusa anche dal
dr. __________, il quale, sulla base dell’esame clinico del 6 dicembre 2024,
confermato dall’esame elettroneurografico dell’8 ottobre 2024, ha concluso che
“non ci troviamo dunque sicuramente di fronte ad una classica meralgia
parestetica né ad un danno documentabile del nervo cutaneo femorale laterale
sinistro” (doc. 296).
Sulla base di tutti questi
elementi, il PD dr. __________ ha rilevato come non possa quindi essere
evidenziato, secondo probabilità preponderante, un danno neurologico oggettivo
dal punto di vista medico-assicurativo-neurologico (cfr. doc. 301).
Il PD dr. __________ ha ribadito la
propria valutazione nell’apprezzamento del 23 giugno 2025 allegato alla
risposta di causa, nel quale ha sottolineato come non sia possibile
stabilire una base neurologica organica secondo probabilità preponderante, in
assenza di lesioni nervose
neurofisiologicamente dimostrate (cfr. doc. VII).
Il TCA non ignora che i
diversi specialisti coinvolti abbiano ipotizzato un possibile interessamento
dei rami secondari del nervo localmente alla cicatrice.
In effetti il dr. __________, dopo avere sottolineato
l’integrità del nervo cutaneo femorale laterale, ha
osservato che “i disturbi del paziente sono localizzati esclusivamente sul
decorso della cicatrice: si può ipotizzare che vi siano discreti danni
di rami nervosi cutanei localmente alla cicatrice ma su rami secondari del
nervo e non sul suo ramo principale” (cfr. doc. 296, corsivo della redattrice).
La PD dr.ssa __________,
nel referto del 5 marzo 2025, ha indicato che nonostante l’esame
elettroneuromiografico sia risultato nella norma, “questo non esclude la
presenza di danni ai rami nervosi cutanei in corrispondenza della cicatrice”
(cfr. doc. 328, corsivo della redattrice).
Il Prof. dr. __________,
nel referto del 13 marzo 2025, ha indicato di “concordare con la dr.ssa __________
che l’elettromiografia non esclude la presenza di danni ai rami nervosi
cutanei in corrispondenza della cicatrice” (cfr. doc. 329, corsivo della
redattrice).
Il Prof. dr. __________,
nel referto ENMG del 29 aprile 2025, ribadita l’integrità del nervo cutaneo femorale laterale di sinistra, ha indicato
di “non poter escludere un interessamento dei rami cutanei terminali del
n. femoro-cutaneo laterale in contesto di estesa cicatrice chirurgica” (cfr.
doc. B, corsivo della redattrice).
Ora, ritenuto come gli specialisti in questione non abbiano concluso
che i disturbi lamentati dal ricorrente siano riconducibili ad un danno
neurologico oggettivabile secondo il grado della probabilità preponderante
valido nell’ambito delle assicurazioni sociali (cfr. DTF
146.
V 271 c. 4.4; STF
8C_631/2022 del 24 marzo 2023 consid. 5.5.; STF 8C_440/2022 del 23
febbraio 2023 consid. 4.5.; STF 8C_545/2021 del 4 maggio 2022 consid. 3.1.; STF
8C_520/2020 del 3 maggio 2021 consid. 6.1.2.; STF 8C_671/2020 del 14 aprile
2021.
consid. 3.2.; STF 8C_742/2019 dell’8 maggio 2020 consid. 7.3.; DTF 146 V
51.
consid. 5.1.; STF 8C_651/2018 del 1° febbraio 2019;
STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.1.; STF 9C_316/2013 del
25.
febbraio 2014 consid. 5.1.; STF 8C_999/2010 del 15 marzo 2011; STF
8C_911/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.2; STF 8C_909/2010 del 1° marzo 2011;
DTF 129 V 177 consid. 3 pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag. 360; DTF 125 V
193.
consid. 2 pag. 195), da mettere in
relazione causale con l’infortunio del 1987, questo Tribunale ritiene che le solo
possibili ipotesi da essi formulate - oltretutto per esclusione, vista
l’integrità del nervo cutaneo femorale laterale risultante dagli esami
strumentali - non siano atte a sollevare dubbi nemmeno lievi (cfr. STF 8C_454/2023
del 19 dicembre 2023 consid. 4.1.2.) circa la fondatezza dell’approfondito
parere del PD dr. med. __________, pure condivise dal dr. __________.
La mera possibilità, difatti, come correttamente
rilevato dall’amministrazione nella decisione su opposizione, non è sufficiente
per far nascere un obbligo di indennizzo a carico dell’assicuratore LAINF in
quanto le questioni di fatto devono essere provate secondo il criterio della
probabilità preponderante.
Al riguardo, in maniera motivata, il PD dr. __________
ha peraltro rilevato che i risultati degli esami,
senza deficit di sensibilità e con disturbi variabili, in parte senza
dolorabilità alla pressione della cicatrice, non sono da considerarsi coerenti
con il solo ipoteticamente possibile danno alle
terminazioni nervose nella zona della cicatrice ventilato dal dr. __________ (cfr.
doc. 301).
Su questo specifico
aspetto, il TCA rileva che la fattispecie in oggetto è diversa da quella
illustrata nella STF 8C_664/2024 del 7 maggio 2025, concernente un’assicurata
vittima di un incidente in bicicletta, non applicabile in concreto per analogia.
In quel caso, i primi
giudici non avevano ammesso
l’esistenza di un nesso causale naturale tra i disturbi neuropsicologici
dell’assicurata e l’incidente, considerando
- fondandosi su una loro
interpretazione della perizia pluridisciplinare e del relativo complemento - solo possibile l’esistenza di una lesione
cerebrale strutturale causata dall’incidente.
L’Alta Corte
ha ritenuto non condivisibile la pronunzia cantonale, sottolineando come
l’esperto neurologo avesse confermato le conclusioni dell’esperto in
neuropsicologia a proposito dell’esistenza di un disturbo funzionale in nesso
causale con l’incidente secondo il principio della verosimiglianza
preponderante. Pur in assenza di lesioni visibili attraverso gli esami di
neuro-imaging, la presenza di un lieve nistagmo oggettivato e di disturbi cognitivi persistenti permettevano
di concludere, secondo probabilità
preponderante, per l’esistenza di danno cerebrale strutturale oggettivabile
derivante dall'incidente.
Alla
luce di quanto appena esposto, questa Corte ritiene dimostrato, perlomeno con
il grado della verosimiglianza preponderante abitualmente applicato nel settore
delle assicurazioni sociali (DTF 138 V 218 consid. 6 pag. 221 con riferimenti),
che la sintomatologia algica denunciata dall'assicurato - alla luce di quanto
emerge dalla documentazione che è stata precedentemente riassunta - non
correla a sufficienza con un danno infortunistico oggettivabile.
Essendo in presenza di disturbi
non oggettivabili, occorre quindi
effettuare, conformemente alla giurisprudenza riportata al consid. 2.5. e 2.6.,
un esame specifico dell’adeguatezza, secondo i criteri applicabili in caso di
evoluzione psichica abnorme conseguente a infortunio (DTF 115 V 133 ss.).
Da notare che, secondo la giurisprudenza federale, l’esame
dell’adeguatezza del legame causale può avvenire, al più presto, quando
l’assicuratore contro gli infortuni, in virtù dell’art. 19 cpv. 1 LAINF, è
tenuto a chiudere un caso (con interruzione delle prestazioni di corta durata).
Tale momento è dato quando dalla continuazione della cura medica non vi è più
da attendersi dei sensibili miglioramenti e quando eventuali provvedimenti
integrativi dell’assicurazione per l’invalidità si sono conclusi. L’Alta Corte
ha inoltre precisato che la questione del “sensibile miglioramento” di
cui all’art. 19 cpv. 1 LAINF va valutata in funzione dell’entità del previsto
aumento oppure del ripristino della capacità lavorativa, nella misura in cui
quest’ultima è pregiudicata dalle sequele infortunistiche (DTF 134 V 109 consid.
4.3
e riferimenti).
In concreto, non vi sono in discussione provvedimenti
integrativi dell’AI, ritenuto che, come emerge dal progetto di decisione
dell’Ufficio AI dell’11 marzo 2025, l’assicurato dal 17 febbraio 2025 risulta
nuovamente totalmente abile al lavoro in ogni attività (cfr. doc. 326).
Trattandosi invece di quei disturbi alla salute che si impongono come
somatici ma che sono finalmente risultati privi di sostrato organico
oggettivabile, le relative eventuali proposte terapeutiche non rappresentano un
ostacolo alla chiusura del caso con esame dell’adeguatezza (cfr., in questo
senso, la STF 8C_691/2013 del 19 marzo 2014 consid. 7.2: “Dr. med. R.________, FMH
Neurologie/FMH PMR Rheumatologie, Leiter Ambulatorium, und Dipl.-Psych. Frau
T.________, Fachpsychologin für Neuropsychologie FSP, Klinik Y._______ führten
in den Berichten vom 27. Januar und 3. Februar 2012 aus, Anfang des Jahres habe
der Versicherte wegen seinen Beschwerden nur zu 75 % arbeiten können; empfohlen
werde eine neuropsychologische und psychotherapeutische Behandlung zur
Unterstützung der Anpassungsleistung an die Unfallfolgen, zum kognitiven
Training und Erlernen von adäquaten Kompensationsstrategien. Frau Dr. med.
I.________, Neurologie FMH, legte im Bericht vom 17. Februar 2012 dar, der
Versicherte arbeite weiterhin zu 75% bis Ende Februar 2012; angesichts der
weiter bestehenden neuropsychologischen Funktionsstörungen und
posttraumatischen Kopfschmerzen sei - wie vom Ambulatorium der Klinik
Y.________ beschrieben - eine neuropsychologische Behandlung notwendig. Diese
empfohlenen, nicht somatisch indizierten Behandlungen stehen dem Fallabschluss
auf den 31. Januar 2012 mit Adäquanzprüfung nach BGE 115 V 133 nicht entgegen ...” – il corsivo è della redattrice).
2.11
Nella
decisione su opposizione impugnata l’Istituto assicuratore ha indicato che “la
causalità adeguata non può essere ammessa in quanto nessuno dei criteri
sviluppati dalla giurisprudenza per gli infortuni appartenenti alla categoria
intermedia sono adempiuti” (cfr. doc. A).
Nell'esaminare
l'adeguatezza del legame causale, bisogna avantutto procedere alla classificazione
dell’infortunio occorso al ricorrente.
Dalla documentazione agli atti,
emerge che l’assicurato è stato coinvolto, mentre si trovava come passeggero
sul sedile posteriore, in un incidente della circolazione stradale. Dal
rapporto di polizia risulta che in data 24 dicembre 1987 l’automobile guidata
da un amico dell’assicurato, sulla quale egli si trovava in compagnia pure di
altri due amici, all’uscita dell’autostrada a __________, non fermandosi al “dare
precedenza”, è entrata in collisione con un’altra autovettura che
sopraggiungeva sulla sinistra (cfr. doc. 4). A seguito dell’urto, egli veniva
trasportato al Pronto Soccorso dell’Ospedale __________, avendo riportato delle
fratture bilaterali del femore (cfr. doc. 6).
Ora,
tenuto conto della dinamica oggettiva dell’evento e precisato
che, in questo contesto, non devono essere prese in considerazione le
conseguenze dell’infortunio, né le circostanze concomitanti (cfr. SVR 2008 UV
Nr. 8 p. 26), secondo questa Corte, il sinistro occorso all’insorgente
deve essere classificato tutt’al più nella categoria intermedia propriamente
detta.
A titolo di confronto, va ad
esempio segnalato che, in una sentenza 8C_961/2012 del 18 luglio 2013 consid.
5.1, il TF ha qualificato allo stesso modo un incidente della circolazione in
cui un’automobile che circolava su una strada innevata si è scontrata
frontalmente con un’altra auto che proveniva dal senso inverso ed è stata
proiettata indietro contro un’altra vettura che seguiva. Il TF ha precisato
che, contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente, l’incidente occorsogli
non poteva essere qualificato un infortunio di media gravità al limite dei casi
gravi, in quanto - pur trattandosi di uno scontro frontale - l’impatto ha avuto
luogo mentre i veicoli circolavano ad una velocità moderata.
Si
vedano pure la STF 8C_374/2009 del 19 agosto 2009 consid. 4.1 e rinvii
giurisprudenziali ivi citati e la STF U 262/2007 del 7 maggio 2007 consid. 6.1,
in cui la Corte federale ha qualificato allo stesso modo degli incidenti
stradali che hanno comportato degli scontri, parzialmente o totalmente,
frontali, come pure la STF 8C_611/2016 del 16 dicembre 2016 consid. 3.3,
concernente un incidente stradale in cui un’automobile che circolava in un
incrocio è stata tamponata da un’altra auto che, a velocità sostenuta, non si
era fermata al semaforo rosso
In
tale eventualità, il giudice è tenuto a valutare le circostanze connesse con
l’infortunio, secondo i criteri elaborati dal Tribunale federale e qui evocati
al consid. 2.5. Per ammettere l’adeguatezza del nesso causale, è necessario che
un fattore fosse presente in maniera particolarmente incisiva oppure
l’intervento di più criteri.
In
una sentenza 8C_897/2009 del 29 gennaio 2010 consid. 4.5, pubblicata in SVR
2010.
UV Nr. 25 p. 100 s., il TF ha ribadito che - in caso di infortuni che
fanno parte della categoria di grado medio vera e propria - devono essere
adempiuti almeno tre dei criteri di rilievo affinché possa essere riconosciuta
l’esistenza del nesso causale adeguato.
A
titolo di premessa, occorre osservare che nell'apprezzamento dell’adeguatezza
del nesso di causalità in materia di turbe psichiche, vanno considerati
unicamente i disturbi di natura somatica che si trovano in una relazione di
causalità, naturale e adeguata, con il sinistro assicurato (cfr. RAMI 1999
U 341 p. 409 e RAMI 1993 U 166, p. 94 consid. 2c e riferimenti).
Sempre
in questo contesto, va precisato che i disturbi che si impongono come somatici,
ma che non possono però essere spiegati a sufficienza dal profilo organico,
non devono essere presi in considerazione (cfr. STF
8C_1044/2010 del 12 maggio 2011 consid. 4.4.4: “Die als körperlich imponierenden organisch jedoch nicht
hinreichend erklärbaren Beschwerden sind bei einer Prüfung der Adäquanz nach
BGE 115 V 133 nicht in die Beurteilung einzubeziehen (Urteil 8C_825/2008 vom 9.
April 2009 E. 4.6).”).
Ora, in ossequio ai principi
giurisprudenziali appena citati, considerato che la frattura al piede destro
risulta consolidata da tempo e che i dolori che egli continua a lamentare sono
risultati privi di sostrato organico oggettivabile (cfr. supra), nella
concreta evenienza, possono essere a priori ritenuti insoddisfatti i
criteri della gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate,
della durata eccezionalmente lunga della cura medica, dei disturbi somatici
persistenti, del decorso sfavorevole della cura e delle complicazioni rilevanti
intervenute, nonché del grado e la durata dell'incapacità lavorativa.
Questo
Tribunale ritiene che, nel caso di specie, l’adempimento del criterio delle
circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o della particolare
spettacolarità dell'infortunio, possa pure essere escluso. Occorre considerare
la dinamica dell’infortunio in quanto tale e non il danno alla salute che ne è
conseguito. Non si tiene conto del successivo processo di guarigione (cfr. STF
8C_738/2011 del 3 febbraio 2012 consid. 7.3.1).
Nel caso in esame, non ci si trova
confrontati con circostanze concomitanti in special modo drammatiche o con una
particolare spettacolarità dell'infortunio. L’infortunio in discussione - si è trattato in fondo di un
incidente della circolazione analogo a quelli che accadono più di frequente
sulle nostre strade - non è comparabile ad altri casi nei quali l’Alta
Corte ha ammesso l'esistenza di tale criterio (cfr., ad es., la RAMI 1999 U 335
p. 207: incidente frontale in galleria con il coinvolgimento di tre
autoveicoli, il decesso di uno degli interessati e il ferimento di diverse
altre persone; la STFA U 260/01 del 28 marzo 2002: assicurato eiettato
dall'abitacolo della propria automobile a seguito del ripetuto cappottamento
della stessa a una velocità di almeno 140 km/h oppure la STF 8C_257/2008 del 4
settembre 2008: scontro tra un’autovettura e un camion nell’interno di un
tunnel autostradale con diversi urti contro le pareti della galleria).
D’altro
canto, nessun elemento all’inserto permette di ravvisare gli estremi per ammettere
la presenza di una cura medica errata e notevolmente aggravante gli esiti
dell’infortunio.
Sulla scorta di quanto precede, il
TCA deve concludere che i disturbi ancora presentati dall’insorgente (tutti
risultati privi di sostrato organico oggettivabile), non costituiscono una
conseguenza adeguata dell’evento infortunistico che lo ha visto vittima il 24
dicembre 1987.
Va
infine segnalato che l’Alta Corte ha precisato che l’assicuratore infortuni non
è tenuto a dimostrare l’esistenza di una causa extra-infortunistica a
cui imputare i disturbi accusati dall’interessato (cfr. STFA U 152/03 del 21
aprile 2005 e riferimenti ivi menzionati; cfr. STCA 35.2017.62 del 2 ottobre
2017.
consid. 2.9; 35.2018.130 dell’8 luglio 2019 consid. 2.12).
La
decisione su opposizione dell’istituto assicuratore deve, dunque, essere
confermata.
2.12
L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore
fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice,
rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio
e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un
comportamento temerario o sconsiderato.
In
data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61
lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice,
rapida e, di regola pubblica.
Dalla
medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso
di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la
singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il
tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento
temerario o sconsiderato.
Nel
caso concreto, trattandosi di prestazioni LAINF, in relazione alle quali il
legislatore non ha previsto di prelevare le spese, non si riscuotono spese
giudiziarie.
Sul
tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2
giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF
9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo
cfr. ARES BERNASCONI, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais
judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la
LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107); Messaggio Nr. 8480 del Consiglio
di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata
il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la
modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008
(Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al
Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto».
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti