35.2025.39
Ricorso dichiarato irricevibile poiché le relative pretese non erano oggetto della decisione impugnata
18 agosto 2025Italiano16 min
STF H 335/00 del 18 febbraio 2002; STF H 212/00 del 4 febbraio 2002; STF H 220/00 del 29 gennaio 2002; STF U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2025.39
mm
Lugano
18 agosto 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, cancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 17 maggio 2025 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 2
aprile 2025 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro
gli infortuni
ritenuto in fatto
1.1. In data 2 febbraio 2017, RI 1, nato
nel 1969, dipendente della ditta __________ in qualità di responsabile di
reparto con un grado di occupazione dell’80% e, perciò, assicurato d’obbligo
contro gli infortuni e le malattie professionali presso l’CO 1, è scivolato mentre
scendeva dalla propria autovettura ed è caduto sulla mano destra (doc. 40).
Dal rapporto 6 marzo 2017 del
dott. __________ risulta la diagnosi di Mallet finger IV. dito della mano
sinistra (recte: destra, n.d.r.).
L’istituto assicuratore ha ammesso
la propria responsabilità e ha corrisposto le prestazioni di legge.
Da notare che dalle carte
processuali emerge che l’assicurato era già stato vittima di un evento
infortunistico nell’aprile 2009, allorquando la sua autovettura era stata
tamponata.
Il caso, pure assunto dall’CO 1, ea
stato dichiarato chiuso per estinta causalità il 22 ottobre 2010.
1.2. In data 12 ottobre 2017,
l’amministrazione ha informato l’allora patrocinatore dell’assicurato (sindacato
__________) che quest’ultimo aveva ritrovato una piena capacità lavorativa dal
15 agosto 2017 e che non vi era diritto a un’indennità per menomazione dell’integrità
(IMI) (doc. 104).
A seguito della richiesta di
riapertura del caso d’infortunio del febbraio 2018 (cfr. doc. 110), con
comunicazione del 6 marzo 2018, l’CO 1 ha confermato l’assenza di un diritto
all’IMI e ha dichiarato che la diagnosi di “dito a scatto” della mano destra
non costituisce una conseguenza naturale di quell’evento traumatico (doc. 128).
In data 7 agosto 2018,
l’assicuratore ha comunicato al dott. __________, medico curante specialista
dell’assicurato, che “… le uniche conseguenze post-infortunistiche riguardano
la diagnosi di lesione tendinea tipo Mallet e le confermiamo il nostro
benestare per un eventuale intervento di artrodesi” (doc. 135).
1.3. Con scritto dell’11 marzo 2022, RI
1, per il tramite del suo nuovo rappresentante (sindacato RA 1), ha chiesto
all’CO 1 il benestare per sottoporsi a un doppio intervento chirurgico (per
Mallet finger e per il dito a scatto), precisando comunque di non aver ancora
deciso come procedere. Egli ha inoltre postulato l’assegnazione di un’IMI “…
ritenuto che si è assistito ad un peggioramento che peraltro coinvolge anche
aspetti di tipo neurologico.” (doc. 142).
In data 4 aprile 2022,
l’amministrazione ha quindi informato il patrocinatore che “… le uniche
conseguenze post-infortunistiche riguardano la diagnosi di lesione tendinea
tipo Mallet; confermiamo pertanto il nostro benestare per un’eventuale
intervento di artrodesi. Le cure concernenti il dito a scatto non possono
essere prese a carico dalla CO 1 siccome si tratta di conseguenze
extra-infortunistiche.” (doc. 144).
A seguito del referto 24 aprile
2023 del Prof. dott. __________, l’istituto assicuratore ha comunicato all’RA 1
di confermare “… nuovamente che le uniche conseguenze post-infortunistiche
riguardano la diagnosi di lesione tendinea tipo Mallet. Avevamo già concesso la
nostra autorizzazione nel caso in cui l’assicurato optasse per il ventilato
intervento di artrodesi. La problematica concernente invece il dito a scatto
non può essere presa a carico dalla CO 1 poiché in relazione a patologie
extra-infortunistiche. La relazione causale tra i disturbi a livello della
colonna cervicale lamentati dal signor RI 1 e un evento traumatico a noi
assicurato era già stata ritenuta estinta a partire dal 22 novembre 2010, con
lettera informale inviata lo stesso giorno. Potremo quindi riaprire il caso
oggetto solo nel caso in cui si riveli necessario il citato intervento di
artrodesi.” (doc. 149).
Con rapporto 27 novembre 2024, il
Prof. __________ ha puntualizzato in particolare di non aver mai “… preteso che
la distonia [cervicale, n.d.r.] fosse provocata dalla lesione del dito
dall’incidente anni dopo. Sono perplesso che nel rapporto della CO 1 non si
menzioni l’incidente della circolazione del 2009. Mi sembra che ci sia una
confusione tra l’incidente del 2017 con lesione della mano di destra e
l’incidente della circolazione del 2009 che il paziente mi aveva menzionato.
Sono perplesso della confusione tra i due eventi. Al livello della mano di
destra, non si tratta di un problema neurologico e non sono dunque mai stato
coinvolto direttamente per valutare i possibili trattamenti ma devo constatare
che non c’è in nessun modo di “restitutio ad integrum”.” (doc. 170).
1.4. Con decisione formale del 10
dicembre 2024, l’CO 1 ha stabilito che, trattandosi del rachide cervicale e
della relativa decisione informale del 22 novembre 2010, la domanda di
revisione procedurale sarebbe tardiva mentre, per quanto concerne il dito a
scatto, non sarebbero adempiuti i presupposti di legge per ritornare sulla
decisione de facto emanata il 6 marzo 2018 (doc. 171).
A seguito dell’opposizione
interposta dall’RA 1 per conto dell’assicurato (doc. 173), in data 2 aprile
2025, l’istituto assicuratore ha confermato il contenuto della sua prima
decisione (cfr. doc. 179).
1.5. Con ricorso del 17 maggio 2025, RI
1, sempre rappresentato dall’RA 1, ha chiesto in via principale che la
decisione su opposizione impugnata venga modificata nel senso che gli sia
accordato il benestare per effettuare “il monitoraggio e le cure mediche
riguardo alla lesione mallet finger e alla iposensibilità della mano destra” e
che, raggiunta la stabilizzazione, siano “valutate le prestazioni di lunga
durata ossia le eventuali IMI e l’eventuale rendita dopo aver proceduto a determinare
la capacità lavorativa residua”, in subordine che gli atti vengano
retrocessi all’assicuratore affinché “… determini la causalità rispetto alla
iposensibilità della mano destra in ambito neurologico, valuti il bisogno di
cure, valuti la capacità lavorativa residua e valuti la IMI. Dopodiché
l’assicuratore è tenuto a pronunciarsi sulle misure da mettere in atto mediante
decisione formale oppure anche informale.”.
Questi in particolare gli
argomenti sviluppati a sostegno delle sue pretese:
" (…) Ebbene,
per quanto non tutti i disturbi della mano siano in nesso causale con il trauma
(vedi dito a scatto), sicuramente resta la competenza per la lesione Mallet
finger e poi i disturbi neurologici indicati dal Dr. __________.
È vero che quest’ultimo introduce la diagnosi di distonia
cervicale che lui pure cura e che a determinate condizioni con alta
verosimiglianza può rappresentare una conseguenza diretta di un trauma, ma lo
specialista pone anche una problematica neurologica riguardo alla mano attorno
alla lesione Mallet finger e pure alle altre dita.
Tutta la mano presenta delle chiare e più evidenti limitazioni a
partire dal 2021, ossia da quando l’assicurato, attraversata una fase di
relativa stabilità clinica, ha ripreso contatto con lo specialista, benché nel
frattempo svolge un’attività lavorativa completa, di tipo prevalentemente
confacente ma che comporta al rientro alla sera dopo il lavoro, dei disturbi
importanti a dimostrazione che siamo di fronte ad un peggioramento dello stato
di salute.
Dunque, non si tratta di valutare la distonia cervicale, ma di
analizzare il peggioramento dello stato di salute, quanto alla lesione Mallet
finger e quanto alla problematica neurologica relativamente alla mano destra.
Da questo punto di vista la conclusione dell’assicuratore è del
tutto priva di ogni connessione con la richiesta postulata dall’interessato in
modo formale nella primavera del 2022.
Egli chiedeva di valutare prima di tutto gli aspetti sanitari ed
in secondo luogo gli aspetti ed i postumi economici, in relazione all’art. 11
OAINF quali postumi e conseguenze tardive.
Dalla descrizione del Dr. __________ si evidenzia che dal 2018,
quando il ricorrente è stato visitato dal Dr. __________ per un secondo parere
e l’anno 2021, non vi sono stati monitoraggi medici.
Dopodiché, da questo periodo, accusando dei disturbi e dei deficit
di funzionalità, più gravi rispetto al passato, deficit di estensione della
mano, riduzione della sensibilità, della forza e della presa, con
iposensibilità non solo più al IV dito ma anche al III ed al V e dopo aver
effettuato una infiltrazione, si pone l’esigenza di carattere assicurativo di
rivalutare e di riesaminare la responsabilità assicurativa in toto, quanto alla
presa a carico dei costi di corta durata, rispettivamente dopo un adeguato
periodo di tempo dei costi di lunga durata se è il caso.
Da questo punto di vista, rimane da valutare/rivalutare la IMI che
allo stato odierno può giustificarsi anche dopo la decisione informale di marzo
2018 e la valutazione sulla capacità lavorativa residua con tutto ciò che ne
consegue.
(…).
Invece ha optato per una risposta che porta fuori strada
dimostrando una lettura giuridica non adeguata del caso, poiché non ci troviamo
in un ambito di revisione oppure di riconsiderazione ma in una situazione dove
si chiede di attivare prima di tutto le cure che sono in relazione causale con
il trauma e che sono dovute su tutto l’arco della vita qualora giustificate dal
profilo medico e dal profilo assicurativo.
Niente altro ed i disturbi alla cervicale non entrano in linea di
conto per quanto il Dr. __________ evidenzia e diagnostica la distonia
cervicale. Egli però pone anche la problematica della iposensibilità a tutta la
mano che invece è da ritenere una conseguenza diretta del trauma subito nel
2017.” (doc. I)
1.6. L’CO 1, in risposta, ha postulato
che, se ricevibile, l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà,
per quanto occorra, nei considerandi diritto (doc. IV).
considerato in diritto
Fatti
2.1. La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può
dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49
cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (su questo tema cfr. STF
9C_164/2023 del 29 gennaio 2024; STF 8C_437/2023 del 13 dicembre 2023 in SVR
2024 IV Nr. 16; STF 8C_254/2023 del 9 novembre 2023 in SVR 2024 IV Nr. 4; STF
9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF
8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/
2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008;
STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STF I 707/00 del 21 luglio 2003;
STF H 335/00 del 18 febbraio 2002; STF H 212/00 del 4 febbraio 2002; STF H 220/00 del 29 gennaio 2002; STF U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in
RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STF H 304/99 del 22 dicembre 2000; STF I 623/98 del
26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014
dell’8 settembre 2015).
2.2. In concreto, con la decisione
formale del 10 dicembre 2024, poi confermata con la decisione su opposizione
impugnata, l’amministrazione ha, per quanto concerne i disturbi interessanti la
colonna vertebrale (distonia cervicale), dichiarato che la decisione informale
del 22 novembre 2010, nel frattempo cresciuta in giudicato, non può più essere
oggetto di revisione procedurale in quanto il termine assoluto di 10 anni
previsto dalla giurisprudenza federale è ampiamente trascorso.
Sempre in quell’occasione,
trattandosi del dito a scatto della mano destra, l’assicuratore resistente ha
stabilito che i presupposti di legge per procedere a una revisione procedurale
della decisione informale del 6 marzo 2018, mediante la quale quella
problematica era stata dichiarata di natura extra-infortunistica, non sono
adempiuti (cfr. doc. 171 e doc. 179).
Il TCA rileva che, con la propria
impugnativa, al di là della questione di sapere se i provvedimenti informali in
discussione potessero (ancora) essere oggetto di revisione procedurale ex art.
53 cpv. 1 LPGA, il patrocinatore dell’insorgente giustamente
non contesta
che né la distonia cervicale né il dito a scatto costituiscono una conseguenza
naturale degli eventi traumatici assicurati (cfr. doc. I, p. 5: “(…), per
quanto non tutti i disturbi della mano siano in nesso causale con il trauma
(vedi dito a scatto) (…).” e p. 6: “Niente altro ed i disturbi alla
cervicale non entrano in linea di conto (…).” – il corsivo è del redattore),
di modo che da quel profilo non possono essere pretese (ulteriori) prestazioni
da parte dell’istituto assicuratore convenuto.
Il rappresentante dell’assicurata
fa invece valere che lo stato della mano destra (inteso come il Mallet finger
[o dito a martello] e un’iposensibilità delle dita III, IV e V) si sarebbe
aggravato dopo il 2021, ciò che giustificherebbe da parte dell’CO 1 un riesame
del diritto alle prestazioni, dapprima di corta durata e, una volta raggiunta
la relativa stabilizzazione, anche di lunga durata (cfr. doc. I, p. 5: “Dunque,
non si tratta di valutare la distonia cervicale, ma di analizzare il
peggioramento dello stato di salute, quanto alla lesione Mallet finger e quanto
alla problematica neurologica relativamente alla mano destra.” – il corsivo
è del redattore).
Con la risposta di causa,
l’assicuratore resistente ha al riguardo rilevato che, esaminando il ricorso,
“l’assicurato non intendeva mettere in discussione le decisioni informali
pregresse ma annunciare una ricaduta. (…). In ogni caso siamo in presenza di un
oggetto per il quale l’CO 1 non ha rilasciato una decisione formale [per cui,
n.d.r.] il ricorso risulta irricevibile. Per ogni evenienza giova ricordare che
incombe all’assicurato se dovesse decidersi di sottoporsi all’artrodesi fare
annunciare una ricaduta in buona e dovuta forma dal proprio datore di lavoro.” (doc.
IV).
2.3. Chiamata ora a pronunciarsi, questa
Considerandi
Corte constata che, con la decisione su opposizione impugnata, l’CO 1 si è in
effetti limitato a sostenere che la questione concernente l’eziologia della
distonia cervicale e del dito a scatto, non può più essere ridiscussa, non
potendo le relative decisioni informali, nel frattempo cresciute in giudicato,
essere oggetto di revisione procedurale. L’amministrazione non si è per contro
pronunciata in merito a un (eventuale) diritto a ulteriori prestazioni dipendente
dai disturbi interessanti l’estremità superiore destra, intesi il Mallet finger
e la (pretesa) iposensibilità interessante le dita III, IV e V.
Ora, nella misura in cui
quest’ultimo aspetto non fa parte dell’oggetto litigioso definito dalla
decisione su opposizione del 2 aprile 2025, le relative pretese ricorsuali sono
irricevibili in questa sede. In effetti, nella procedura giurisdizionale
amministrativa, possono essere di principio esaminati e giudicati soltanto i
rapporti giuridici a proposito dei quali l’autorità amministrativa competente
si è preliminarmente pronunciata, in modo vincolante nella forma di una
decisione (cfr. DTF 134 V 418 consid.
5.2.1; 125 V 413 consid. 1a).
Il TCA rileva comunque che dagli
atti emerge che l’assicuratore resistente ha già ammesso la propria
responsabilità a proposito del diagnosticato dito a martello e che, al
riguardo, ha pure già accordato il proprio benestare per l’intervento di
artrodesi prospettato a suo tempo dal dott. __________ (cfr., da ultimo, il
doc. 149: “(…), confermiamo nuovamente che le uniche conseguenze
post-infortunistiche riguardano la diagnosi di lesione tendinea tipo Mallet.
Avevamo già concesso la nostra autorizzazione nel caso in cui l’assicurato
optasse per il ventilato intervento di artrodesi.”).
D’altro canto, va però osservato che
il ricorrente si è sempre mostrato reticente a sottoporsi all’operazione appena
citata (cfr., da ultimo, il doc. 142: “Mentre per il dito a scatto e la Mallet
finger viene proposto un doppio intervento chirurgico, che l’assicurato in
questa fase sta vagliando, pur avendo delle incertezze che al momento
prevalgono.” – il corsivo è del redattore) e che del resto lo stesso
chirurgo ortopedico privatamente consultato dall’assicurato, dott. __________,
ha esplicitamente sconsigliato di procedere a un’operazione di artrodesi (cfr.
doc. 143, p. 2).
Trattandosi della (pretesa)
iposensibilità, questa Corte constata che - diversamente da quanto pretende il
patrocinatore dell’assicurato -, nei suoi referti agli atti (cfr. doc. 146 e
doc. 170), il Prof. dott. __________, Direttore dell’Istituto __________, non
fa alcun accenno all’esistenza di una problematica neurologica riguardante la
mano destra. Anzi, nel rapporto datato 27 novembre 2024, egli lo nega
esplicitamente (“Al livello della mano destra non si tratta di un problema
neurologico (…).” – il corsivo è del redattore).
2.4
L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore
fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice,
rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio
e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un
comportamento temerario o sconsiderato.
In
data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61
lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice,
rapida e, di regola pubblica.
Dalla
medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo
cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a
spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo
prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un
comportamento temerario o sconsiderato.
Trattandosi
di una controversia relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha
previsto di prelevare le spese.
Sul tema, cfr. anche STF 9C_369/2022
del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18
(STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF
8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du
TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux
cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in
SZS/RSAS 2/2022 p. 107; Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto
2024.
“Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella
forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29
della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle
assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA
alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e
controprogetto”).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è irricevibile.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti