35.2025.41
Discussa eziologia disturbi alla spalla sx. Rinvio atti per complemento istruttorio
18 agosto 2025Italiano33 min
STF H 335/00 del 18 febbraio 2002; STF H 212/00 del 4 febbraio 2002; STF H 220/00 del 29 gennaio 2002; STF U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in
Source ti.ch
Incarto
n.
35.2025.41
mm
Lugano
18 agosto 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, cancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 23 maggio 2025 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 7
aprile 2025 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro
gli infortuni
ritenuto in fatto
1.1. In data 27 settembre 2024, RI 1, nato
nel 1974, dipendente della ditta __________ in qualità di quadrista e, perciò,
assicurato d’obbligo contro gli infortuni e le malattie professionali presso l’CO
1, mentre allentava il bullone di un quadro elettrico, il bullone ha ceduto
improvvisamente e l’assicurato si è sbilanciato all’indietro, andando a
sbattere con la spalla e il gomito sinistro contro un secondo quadro elettrico
(cfr. doc. 24).
L’artro-RMN della spalla sinistra
del 15 ottobre 2024 ha mostrato una rottura subtotale sul versante articolare
del tendine del muscolo sovraspinato (doc. 27).
Trattandosi del gomito sinistro,
Fatti
i sanitari del Servizio di ortopedia e traumatologia dell’Ospedale __________
hanno diagnosticato una contusione, in assenza di lesioni post-traumatiche alla
radiografia del 3 ottobre 2024 (doc. 12).
Nel novembre 2024, RI 1 è stato
sottoposto a un intervento artroscopico di decompressione sottoacromiale e
riparazione dei tendini sovraspinato e sottoscapolare della spalla sinistra
(doc. 28).
L’istituto assicuratore ha
assunto il caso e ha corrisposto le prestazioni di legge.
1.2. Esperiti gli accertamenti
medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 30 gennaio 2025,
l’amministrazione ha dichiarato estinto dal 6 febbraio 2025 il proprio obbligo
a prestazioni, ritenuto che i disturbi alla spalla sinistra, oggetto
dell’intervento artroscopico del novembre 2024, non sarebbero più riconducibili
all’infortunio del 27 settembre 2024, mentre per quanto concerne il gomito
sinistro, sarebbe nel frattempo intervenuta una completa guarigione (doc. 44).
A seguito dell’opposizione
interposta dal sindacato __________ per conto dell’assicurato (doc. 53 e doc.
57), in data 7 aprile 2025, l’assicuratore ha parzialmente modificato la sua
prima decisione, nel senso che il diritto alle prestazioni è stato riconosciuto
soltanto sino al 27 gennaio 2025 (anche se di fatto le prestazioni sono state
corrisposte sino al 5 febbraio 2025 e quelle in esubero non pretese in
restituzione) (doc. 64).
1.3. Con tempestivo ricorso del 23
maggio 2025, RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto in via
principale che le indennità giornaliere vengano ripristinate dal giorno
della loro interruzione, in subordine il rinvio degli atti
all’amministrazione per complemento istruttorio.
A sostegno delle proprie pretese,
il patrocinatore dell’insorgente contesta in sostanza che al parere del medico
fiduciario dell’CO 1, sul quale si fonda la decisione su opposizione impugnata,
possa essere attribuito un sufficiente valore probatorio, e ciò soprattutto
alla luce delle considerazioni contenute nelle certificazioni agli atti dei
medici curanti specialisti (cfr. doc. I).
1.4. L’CO 1, in risposta, ha postulato
che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto
occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. V).
1.5. In data 14 luglio 2025, l’avv. RA 1
ha prodotto ulteriore documentazione medica e si è riconfermato nelle proprie
allegazioni e conclusioni (doc. VII + allegati).
L’assicuratore resistente si è
espresso in proposito il 22 luglio 2025 (doc. IX + allegato).
Il 30 luglio 2025 il
patrocinatore dell’assicurato ha comunicato al TCA di contestare le
osservazioni presentate dall’amministrazione (doc. XI).
considerato in diritto
in ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni
giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la
difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque
decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2
della Legge sull’organizzazione giudiziaria (su questo tema cfr. STF
9C_164/2023 del 29 gennaio 2024; STF 8C_437/2023 del 13 dicembre 2023 in SVR
2024 IV Nr. 16; STF 8C_254/2023 del 9 novembre 2023 in SVR 2024 IV Nr. 4; STF
9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF
8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/
2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008;
STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STF I 707/00 del 21 luglio 2003;
STF H 335/00 del 18 febbraio 2002; STF H 212/00 del 4 febbraio 2002; STF H 220/00 del 29 gennaio 2002; STF U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in
RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STF H 304/99 del 22 dicembre 2000; STF I 623/98 del
26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014
dell’8 settembre 2015).
nel merito
2.2. In concreto, è litigiosa la
questione di sapere se l’istituto convenuto era legittimato a porre fine dal 28
gennaio 2025 alle proprie prestazioni dipendenti dall’infortunio occorso
all’assicurato nel settembre 2024, oppure no.
2.3. Presupposto essenziale per
l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è
l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue
conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo presupposto è da
considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento
infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si
sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia
stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che
l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un
danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che
l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È questione di fatto lo stabilire
se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità
naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo
il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo
l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito
dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT
II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF
125 V 195; STF del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STF del 29 gennaio
2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STF del 28 novembre 2000 nella
causa P. S., H 407/99; STF del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00; STF
del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STF 6 aprile 1994
nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986
p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF
115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF
111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in
der Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen
(BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit
suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si
attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi
idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF
118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).
Ne discende che ove l'esistenza
di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere
reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio
assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1,
DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
L'assicuratore contro gli
infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele
dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle
prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:
- quando lo stato di
salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima
dell'infortunio (status quo ante);
- quando
lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione
ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status
quo sine)
(cfr. RAMI 1992 U 142, p. 75 s.
consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U.
Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der
Sozialversicherung, in: Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).
Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di
causalità con l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di
verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo
soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del
danno alla salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità
naturale che fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere
causale dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della
verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non
giochi più un effetto causale non è sufficiente.
Trattandosi della soppressione
del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato,
ma all'assicuratore (RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi
citati).
2.4. Il diritto alle prestazioni
assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata
tra l’evento dannoso e il danno alla salute. In caso di danno alla salute
fisica, il nesso di causalità adeguata è generalmente ammesso, dal momento in
cui è accertata la causalità naturale (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5b/bb p.
103).
2.5. Nel caso di specie, dalla decisione
su opposizione impugnata si evince che l’assicuratore ha dichiarato estinto dal
28 gennaio 2025 il proprio obbligo a prestazioni dipendente dall’evento
traumatico assicurato, facendo capo al parere del suo medico fiduciario.
In effetti, già con
l’apprezzamento del 28 gennaio 2025, il PD dott. __________, spec. FMH in
chirurgia ortopedica e traumatologia, ha sostenuto che l’infortunio assicurato
ha causato un peggioramento soltanto transitorio di un preesistente
stato morboso (degenerativo) della spalla sinistra, con lo status quo sine
raggiunto a distanza di tre mesi da quell’evento:
" (…) Nella
RM viene descritta una lesione del muscolo sovraspinato e nel rapporto
operatorio anche una lesione del muscolo sottospinoso con artrosi
acromion-claveare. Il tutto può essere confermato nella serie 4, immagine 13,
in cui vedo una lieve artrosi acromion-claveare. È presente una lesione nella
zona dell’inserimento del muscolo sovraspinato con una lieve retrazione, una
degenerazione tendinosica nel centro del frammento prossimale e un
arrotondamento dei frammenti, il tutto indicativo per una lesione cronica in
assenza di qualsiasi segno di una borsite e un’emato-borsite o un ematoma nel
transito emato-tendinoso. Presente una lieve atrofia del muscolo sovraspinato,
ben visibile nella serie VII, immagine 24, senza evidente atrofia grassosa.
Nella serie 4, immagine 13, si vede anche una cisti omerale
compatibile con un encondroma, non descritto nel rapporto radiologico. Non vedo
altri segni di una contusione ossea o di una contusione muscolare, nessuna
uscita di mezzo di contrasto. Nella serie 6, immagine 10, si vede nella zona
dell’inserimento e nella zona della rottura alterazioni cistiche che sono
indicative di una degenerazione di tale zona. Anche nel rapporto operatorio
viene descritta una zona fibrotica che il dott. med. __________ ha dovuto
asportare prima dell’intervento. Insomma, il tutto è con probabilità
preponderante degenerativo e non in nesso causale infortunistico. Si può
tuttavia confermare un peggioramento temporaneo.” (doc. 47)
Nel quadro della procedura di opposizione,
è stato versato agli atti un rapporto, datato 18 marzo 2025, dei dottori __________,
Medico aggiunto presso il Reparto di ortopedia e traumatologia dell’Ospedale __________,
e __________, Capoclinica, del seguente tenore:
" (…) Riassumo
brevemente che in data 03.10.2024 il paziente si è presentato presso il Pronto
Soccorso dell’Ospedale __________ riferendo di aver subito un evento traumatico
5 giorni prima. In particolare il paziente accidentalmente cadeva riportando un
trauma alla spalla e al gomito di sinistra di tipo contusivo e distorsivo.
Da quel momento lamenta dolore importante che disturba le attività
della vita quotidiana ed il riposo notturno.
Ha eseguito in data 15.10.2024 una artro-RM della spalla sinistra
la quale ha messo in evidenza una rottura subtotale del sovraspinoso in assenza
di ipotrofie muscolari.
Durante la mia visita del 17.10.2024 era possibile evidenziare una
limitazione funzionale in elevazione anteriore per dolore ed ipostenia con
Whipple Test positivo sia per dolore che per ipostenia del sovraspinoso.
Considerando l’evento traumatico riportato, l’esito dell’Artro-RM
e la clinica riscontrata all’esame obiettivo prima dell’intervento chirurgico
con dolore, impotenza funzionale ed ipostenia a carico del sovraspinoso, considerando
inoltre il quadro articolare riscontrato durante l’intervento chirurgico e
l’esito dell’Artro-RM la quale non ha messo in evidenza degenerazione adiposa
dei ventri muscolari del sovraspinoso e sottospinoso, è possibile affermare che
dal punto di vista medico le lesioni riscontrate siano da attribuire secondo il
criterio della probabilità preponderante all’infortunio descritto.
Da precisare inoltre che il paziente, di professione elettricista,
ha sempre svolto la propria attività lavorativa a volte pesante e con posizioni
scomode mantenute a lungo anche over head e con gli arti superiori distanti dal
tronco senza alcun problema né di dolore né di impotenza funzionale; dopo
l’evento traumatico è stato impossibile riprendere l’attività lavorativa precedentemente
svolta.” (doc. 60)
In data 4 aprile 2025, il dott. __________
ha replicato in particolare in questi termini a quanto fatto valere dai medici
curanti specialisti del ricorrente:
" (…) Mi
permetto di aggiungere che il Dott. med. __________ descrive nel suo rapporto
operatorio anche una lesione del muscolo sottoscapolare (non descritta nel
referto della RM). Dopo aver visionato la risonanza magnetica posso confermare
un’eventuale lesione, ma non con probabilità preponderante post-traumatica.
Questo corrisponde bene al referto del Pronto Soccorso dove il Lift-Off-Test,
come prova della rotazione interna, azione esclusivamente effettuata dal
muscolo sottoscapolare, viene descritta come normale malgrado delle algie,
congruente al referto di una lesione cronica attivata post-traumatica. Anche il
Belly prest (test per valutare la funzionalità del muscolo sottoscapolare),
viene descritto come normale, indicativo di una lesione cronica e non acuta. La
rotazione esterna (muscolo sovraspinato tra altri muscoli) e interna (muscolo
sottoscapolare) vengono descritte come nella norma. Tutto questo referto è
piuttosto convincente per un impingement sotto-acromiale cronico attivato
post-traumatico e non mi permette di raggiungere senza dubbio la conclusione
che siamo con probabilità preponderante in presenza di una lesione della cuffia
dei rotatori post-traumatica. Neanche mi permette di concludere, con
probabilità preponderante, che è presente un peggioramento direzionale o
causalità parziale (lesione acuta a base di una degenerazione pre-esistente).
Mi mancano chiari segni clinici e radiologici che mi indicano una lesione con
probabilità preponderante post-traumatica della cuffia dei rotatori. Come già
scritto nel mio ultimo apprezzamento, il Dr. __________ nel suo referto
operatorio, riferisce un areale fibroso nella regione dell’inserimento del
tendine del muscolo sovraspinato. Questa fibrosi non si forma entro 2 mesi
(tempo tra l’evento e l’intervento). È piuttosto indicativa di una lesione
cronica diventata fibrosa.
Nella RM, il Dr. __________ scrive nel suo rapporto che non vede
un’atrofia adiposa del muscolo sovraspinato. Mi riferisco al mio apprezzamento
antecedente e alla mia valutazione dettagliata della RM. Concordo, e ho
scritto, che non siamo in presenza di un’involuzione adiposa, siccome una lieve
presenza di atrofia muscolare (classificazione di Thomazeau grado 1-2),
indicativa di una lesione cronica. Purtroppo, il Dr. __________ non si esprime
in merito.”
In quell’occasione, alla domanda
come spiega che l’artroscopia del 27 novembre 2024 non si sarebbe resa
necessaria in ragione delle conseguenze dell’infortunio assicurato, quando, in
base al suo apprezzamento del 28 gennaio 2025, la causalità naturale si sarebbe
estinta soltanto dal 27 dicembre 2024, il medico fiduciario dell’assicuratore
ha precisato che la sua precedente risposta è stata fornita “… solo sulla base
teorica senza tenere conto dell’influsso dell’intervento. (…). Comunque devo
aggiungere al mio apprezzamento antecedente del 28.01.2025, e in questo senso
correggermi, che si tratta di un trauma contusivo della spalla e di
un’attivazione post-traumatica di un impingement cronico che potrebbe anche
durare e richiedere le proprie cure, senza considerare l’intervento effettuato,
fino a quattro mesi.” (doc. 63).
In corso di causa, il
rappresentante dell’assicurato ha prodotto un ulteriore referto, datato 17
giugno 2025, dei dottori __________ e __________, il cui contenuto è il
seguente:
" (…) Il
paziente ha sempre svolto un’attività lavorativa manuale e pesante in qualità
di elettricista senza lamentare alcun problema durante i gesti lavorativi.
Dall’evento traumatico avvenuto il 27.09.2024 ha iniziato a
lamentare dolore e ipostenia, prima assenti.
L’esame eseguito in data 15.10.2024 non ha messo in evidenza
lesioni su base degenerativa ma una rottura subtotale del sovraspinato in
assenza quindi di ipotrofie muscolari.
L’esame artroscopico non ha messo in evidenza lesioni
degenerative; si rese evidente una rottura del sovraspinoso e sottospinoso a
livello articolare.
Lesione confermata a livello bursale sempre però in assenza di
segni degenerativi.
Il tessuto fibroso che si forma ai margini di una rottura tendinea
può impiegare dalle 3 alle 6 settimane.
L’intervento è stato eseguito a distanza di due mesi dall’evento
traumatico e quindi ancora compatibile con una lesione traumatica.
Considerando l’evento traumatico riportato, l’esito dell’esame, la
clinica riscontrata e l’esame obiettivo prima dell’intervento chirurgico,
considerando il quadro articolare riscontrato durante l’intervento chirurgico e
l’assenza di degenerazione adiposa dei ventri muscolari del sovra- e
sottospinoso posso affermare che dal punto di vista medico le lesioni
riscontrate siano da attribuire all’infortunio descritto secondo il criterio
della probabilità preponderante.” (doc. V2)
Nel suo apprezzamento del 21
luglio 2025, il PD dott. __________ ha infine formulato le seguenti obiezioni nei
confronti dell’argomentazione enunciata dai curanti specialisti:
" (…) Dal
punto di vista medico, posso confermare che vi sono tanti pazienti con una
degenerazione della cuffia dei rotatori, specialmente del tendine del muscolo
del sovraspinato, che sono, fino ad un’attivazione post-traumatica,
asintomatici. Quindi la sola assenza di qualsiasi sintomatologia prima
dell’evento, non può, con probabilità preponderante, confermare un nesso
causale infortunistico.
Il dott. med. __________ si riferisce ad un esame datato
15.10.2024. Penso si tratti della risonanza magnetica (RM) della spalla
sinistra con mezzo di contrasto intrarticolare. Vista l’argomentazione del
Considerandi
dott. med. __________, ho ancora una volta valutato l’esame RM. Non concordo
con la sua conclusione che non vi sono segni di un’atrofia muscolare. Nella
serie 7, immagine 24, si vede una lieve atrofia del muscolo sovraspinato e
leggera involuzione grassosa del tessuto circonferenziale tipo Goutallier 2.
Questa è anche più pronunciata nella serie 7, immagine 23.
Per quanto concerne la sua constatazione che vi sia assenza di qualsiasi
lesione degenerativa voglio sottolineare che nella serie 6, immagine 11, si
vede una lesione parziale con arrotondamento del frammento prossimale e
retrazione. Sono anche presenti delle cisti nella zona dell’inserimento del
tendine del muscolo sovraspinato al trochide dell’omero. Tutto questo è
indicativo di uno stato degenerativo.
Inoltre, il dott. med. __________ scrive senza motivare anche
l’assenza di una lesione degenerativa. Non discute la mia argomentazione
antecedente per una lesione, con probabilità preponderante, infortunistica,
dove mi confronto con quello scritto nel suo rapporto operatorio.
Per la valutazione del rapporto operatorio del dott. med. __________
mi riferisco ai miei apprezzamenti dettagliati precedenti dove ho argomentato
che il dott. med. __________ descrive uno stato degenerativo.
Purtroppo, il medico, non prende posizione alle mie osservazioni
inerenti la presenza del tessuto “fibrotico”, indicativo di una lesione
cronica.
Posso anche escludere un peggioramento direzionale visto che non
vi sono segni di una lesione che potrebbe essere, con probabilità
preponderante, attribuita all’evento del 27.09.2024.” (doc. IX 1)
2.6
Per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale
l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia
giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo
amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U
281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA dell'8 luglio 2003 nella causa B., U 259/02,
consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in
BJM 1989, p. 30ss.).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000
UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la
nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle
dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante,
a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente
motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli
indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il
medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
In una sentenza 8C_216/2009 del 28
ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha precisato
che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su
rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione,
a condizione che non sussista alcun dubbio a proposito della correttezza delle
conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal
principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha
dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a
mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni
all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di
prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei
medici curanti.
Per quel che concerne il valore
probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui temi
sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che
tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato
redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione
del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR
2002.
IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U
252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).
L'elemento rilevante per decidere
circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua
designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo
contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
È, infine, utile osservare che se vi
sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la vertenza
senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su
un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia, precisato che
non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri medici e
parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come farebbe un
perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è l’opinione più
adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV n. 10 p. 35 consid. 4b).
2.7
Attentamente
vagliato l’insieme della documentazione a sua disposizione, questo
Tribunale non ritiene di poter confermare la decisione su opposizione
impugnata, mediante la quale l’CO 1 ha posto fine alle proprie prestazioni dal
28.
gennaio 2025, ritenendo che a quel momento l’insorgente avrebbe raggiunto lo
status quo sine a margine dell’infortunio del settembre 2024.
Preliminarmente, va rilevato che, non essendo la decisione impugnata
fondata su una perizia esterna (cfr. supra, consid. 2.5.), può trovare applicazione la giurisprudenza
di cui alla DTF 135 V 465, secondo la quale dei lievi dubbi circa
l’affidabilità di un rapporto medico bastano per potersene discostare (cfr. supra, consid. 2.6.).
Ora, ai referti del dott. __________,
sui quali si fonda la decisione su opposizione in esame, non può essere
riconosciuto un valore probatorio sufficiente per concludere, con la necessaria
tranquillità, che l’evento traumatico assicurato avrebbe peggiorato soltanto transitoriamente
un (preteso) stato preesistente (morboso) della spalla sinistra.
Infatti, come è già stato messo in
evidenza al considerando 2.5., sulla questione di sapere quale ruolo causale ha
giocato il sinistro assicurato, aspetto di natura squisitamente medica, agli atti
figurano rapporti medici, specificatamente quelli allestiti dagli specialisti
consultati da RI 1, il cui contenuto è atto a generare dei dubbi, perlomeno lievi,
circa la correttezza della valutazione su cui l’amministrazione ha fondato la
propria posizione (per dei casi, riguardanti
proprio l’eziologia di disturbi interessanti la spalla della persona
assicurata, in cui la Corte federale ha rinviato gli atti a fronte della
discordanza dei pareri espressi dagli specialisti intervenuti, si vedano le
sentenze 8C_410/2022 del 23 dicembre 2022 consid. 7.3; 8C_731/2021 del
26.
agosto 2022 consid. 4.4; 8C_445/2021
del 14 gennaio 2022 consid. 4.4; 8C_673/2020 del 25 giugno 2021 consid. 4.5;
8C_637/2020 del 4 marzo 2021 consid. 5.1 e 5.2).
In questo senso, va evidenziato,
a proposito della pretesa preesistenza di uno stato morboso della spalla
sinistra, che i medici curanti dell’assicurato non ne hanno rilevato la
presenza né all’artro-RMN del 15 ottobre 2024 né, soprattutto, in occasione
dell’intervento artroscopico del 27 novembre 2024.
In particolare, essi hanno esplicitamente
negato l’esistenza di un’ipotrofia e di una degenerazione adiposa dei muscoli
interessati (su quest’ultimo aspetto, il PD __________ si è contraddetto, in
quanto nel suo apprezzamento del 4 aprile 2025 ha dichiarato di concordare che
non si è in presenza di un’involuzione adiposa, mentre in quello del 21 luglio
2025.
ha fatto accenno all’esistenza di una “leggera involuzione grassosa del
tessuto circonferenziale”). Dal rapporto operatorio, così come dal referto
relativo all’artro-RMN, non risulta nemmeno che siano state refertate delle
cisti.
Inoltre, contrariamente a quanto
preteso dal fiduciario dell’CO 1 (cfr. doc. IX 1), i dottori __________ e __________
hanno preso posizione a proposito del significato da attribuire al tessuto
fibrotico rinvenuto nella regione d’inserimento del sovraspinato, sostenendo
che esso è ancora compatibile con una lesione di natura traumatica, tenuto
conto del tempo che necessita per formarsi (cfr. doc. V2).
Infine, pur tenendo presente che,
in ossequio a una costante giurisprudenza federale, la regola del “post hoc
ergo propter hoc” (dopo questo,
dunque a causa di questo) non ha valenza scientifica (su questo aspetto, cfr.
STF 8C_530/2024 del 22 maggio 2025), il TCA, analogamente ai curanti
specialisti, ritiene sia lecito perlomeno chiedersi come il ricorrente abbia
potuto esercitare normalmente la propria professione di montatore elettricista,
un’attività manuale che notoriamente sollecita gli arti superiori (cfr. doc. 24,
p. 2), se già, prima dell’infortunio, era presente un rilevante danno alla
spalla sinistra, quale quello refertato intraoperativamente (cfr., in questo senso,
la STF 8C_401/2019 del 9 giugno 2020 consid. 5.3.2).
In presenza di valutazioni mediche divergenti, la
giurisprudenza federale prevede che la vertenza non possa essere decisa
basandosi sull’uno o sull’altro dei pareri a disposizione ma che occorra
ordinare una perizia ad opera di un medico indipendente secondo la procedura di
cui all’art. 44 LPGA oppure una perizia giudiziaria (cfr. DTF 135 V 465 e le
STF 8C_445/2021 succitata consid. 3.3 e 8C_247/2018 del 1° aprile 2019 consid.
6.2.2).
La pronunzia federale citata nella
risposta di causa (STF 8C_485/2014 del 24 giugno 2015), non consente di
giungere a una diversa soluzione, e ciò già per il motivo che, in quella
fattispecie, la preesistenza di uno stato morboso asintomatico della spalla,
nella forma di una tendinopatia calcifica della cuffia dei rotatori, risultava
ammessa da più specialisti.
A proposito del gomito
sinistro, va constatato che con la propria impugnativa il rappresentante
dell’assicurato si è limitato a dichiarare che “se è vero che allo stato
attuale non duole più, non può più essere steso completamente” (doc. I, p. 10),
senza produrre documentazione medica atta a dimostrare la persistenza di
disturbi di rilievo.
Pertanto, questo Tribunale non ha
motivi per mettere in discussione il parere del dott. __________, secondo cui
quella parte del corpo è guarita trascorsi al massimo due mesi dalla
contusione, e ciò anche alla luce del tenore del referto 3 novembre 2024 del
dott. __________, Capoclinica presso il Servizio di ortopedia e traumatologia
dell’__________ (doc. 12: “Visto il quadro clinico e strumentale spiego al
paziente, data anche la sintomatologia in risoluzione rispetto alle settimane
scorse, non avendo ancora iniziato la fisioterapia, che progressivamente vi
dovrebbe essere un recupero completo.”).
2.8
In una sentenza di principio
9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, il Tribunale
federale ha preso posizione sulle critiche rivolte alla giurisprudenza federale
relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico
(SAM; art. 72bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla
Costituzione. In quella pronunzia, l’Alta Corte ha pure precisato in quali casi
il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in
quali altri può rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento
istruttorio.
Il TF ha, al riguardo, sviluppato
le seguenti considerazioni:
" 4.4.1.1
Ist das Gutachten einer versicherungsinternen oder -externen Stelle nicht
schlüssig und kann die offene Tatfrage nicht anhand anderer Beweismittel
geklärt werden, so stellt sich das Problem, inwieweit die mit der Streitsache
befasste Beschwerdeinstanz noch die Wahl haben soll zwischen einer Rückweisung
der Sache an die Verwaltung, damit diese eine neue oder ergänzende Expertise
veranlasse, und der Einholung eines Gerichtsgutachtens. Das Bundesgericht hat
dazu jüngst festgehalten, die den kantonalen Gerichten zufallende Kompetenz zur
vollen Tatsachenprüfung (Art. 61 lit. c ATSG) sei nötigenfalls durch Einholung
gerichtlicher Expertisen auszuschöpfen (BGE 136 V 376 E. 4.2.3 S. 381). Dies
schliesst ein, dass die erstinstanzlichen Gerichte diese Befugnis nicht ohne
Not durch Rückweisung an die Verwaltung delegieren dürfen.
4.4.1.2
Die Vorteile von Gerichtsgutachten (anstelle einer
Rückweisung an die IV-Stelle) liegen in der Straffung des Gesamtverfahrens und
in einer beschleunigten Rechtsgewährung. Die direkte Durchführung der
Beweismassnahme durch die Beschwerdeinstanz mindert das Risiko von - für die öffentliche
Hand und die versicherte Person - unzumutbaren multiplen Begutachtungen. Zwar
gilt die Sozialversicherungsverwaltung mit Blick auf die differenzierten
Aufgaben und die dementsprechend unterschiedliche funktionelle und
instrumentelle Ausstattung der Behörden in der Instanzenabfolge im Vergleich
mit der Justiz als regelmässig besser geeignet, Entscheidungsgrundlagen zu
vervollständigen (BGE 131 V 407 E. 2.1.1 S. 411). In der hier massgebenden
Verfahrenssituation schlägt diese Rechtfertigung für eine Rückweisung indessen
nicht durch.
4.4.1.3
Die Einschränkung der Befugnis der
Sozialversicherungsgerichte, eine Streitsache zur neuen Begutachtung an die
Verwaltung zurückzuweisen, verhält sich komplementär zu den (gemäss geänderter
Rechtsprechung) bestehenden partizipativen Rechten der versicherten Person im
Zusammenhang mit der Anordnung eines Administrativgutachtens (Art. 44 ATSG;
vgl. oben E. 3.4). Letztere tragen zur prospektiven Chancengleichheit bei,
derweil das Gebot, im Falle einer Beanstandung des Administrativgutachtens eine
Gerichtsexpertise einzuholen, die Waffengleichheit im Prozess gewährleistet, wo
dies nach der konkreten Beweislage angezeigt ist. Insoweit ist die ständige
Rechtsprechung, wonach das (kantonale) Gericht prinzipiell die freie Wahl hat,
bei festgestellter Abklärungsbedürftigkeit die Sache an den Versicherungsträger
zurückzuweisen oder aber selber zur Herstellung der Spruchreife zu schreiten
(vgl. statt vieler ARV 1997 Nr. 18 S. 85 E. 5d mit Hinweisen, C 85/95; Urteil
vom 11. April 2000 E. 3b, H 355/99), zu ändern.
4.4.1.4
Freilich ist es weder unter praktischen noch rechtlichen
Gesichtspunkten - und nicht einmal aus Sicht des Anliegens, die
Einwirkungsmöglichkeiten auf die Erhebung des medizinischen Sachverhalts fair
zu verteilen - angebracht, in jedem Beschwerdefall auf der Grundlage eines
Gerichtsgutachtens zu urteilen. Insbesondere ist der Umstand, dass die MEDAS
von der Invalidenversicherung finanziert werden, kein genügendes Motiv dafür.
Doch drängt sich auf, dass die Beschwerdeinstanz im Regelfall ein
Gerichtsgutachten einholt, wenn sie einen (im Verwaltungsverfahren anderweitig
erhobenen) medizinischen Sachverhalt überhaupt für gutachtlich
abklärungsbedürftig hält oder wenn eine Administrativexpertise in einem
rechtserheblichen Punkt nicht beweiskräftig ist (vgl. die Kritik an der
bisherigen Rückweisungspraxis bei Niederberger, a.a.O., S. 144 ff.). Die
betreffende Beweiserhebung erfolgt alsdann vor der - anschliessend
reformatorisch entscheidenden - Beschwerdeinstanz selber statt über eine
Rückweisung an die Verwaltung. Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt
hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher
vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen
Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache
zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung
von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist (siehe beispielsweise das
Urteil 9C_646/2010 vom 23. Februar 2011 E. 4; vgl. auch SVR
2010.
IV Nr. 49 S. 151 E. 3.5, 9C_85/2009).” (DTF 137 V 263-265)
In una sentenza 8C_59/2011 del 10
agosto 2011 consid. 5.2 – dunque successiva a quella pubblicata in DTF 137 V
210.
-, emanata in materia di assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale
federale ha ribadito i principi sviluppati nella DTF 135 V 465, in particolare
che, in presenza di dubbi circa l’affidabilità di rapporti allestiti da medici
di fiducia, il giudice (cantonale) è libero di scegliere se ordinare
direttamente una perizia giudiziaria oppure rinviare gli atti
all’amministrazione affinché disponga essa stessa una perizia seguendo la
procedura di cui all’art. 44 LPGA:
" Um solche
Zweifel auszuräumen, wird das Gericht entweder ein Gerichtsgutachten anzuordnen
oder die Sache an den Versicherungsträger zurückzuweisen haben, damit dieser im
Verfahren nach Art. 44 ATSG eine Begutachtung veranlasst (BGE 135 V 465 E. 4.6
S. 471).”
In una sentenza 8C_412/2019 del 9
luglio 2020 consid. 5.4, la Corte federale ha rinviato la causa
all’assicuratore LAINF (e non al tribunale cantonale che aveva respinto il
ricorso della persona assicurata) affinché disponesse l’esecuzione di una
perizia ai sensi dell’art. 44 LPGA, precisando che laddove esistano dubbi circa
l’attendibilità e la pertinenza della valutazione del medico fiduciario, spetta
in primo luogo all’assicuratore contro gli infortuni procedere a ulteriori atti
istruttori per determinare d’ufficio i fatti determinanti e, se del caso,
assumere le prove necessarie prima di emanare la decisione (art. 43 LPGA):
" Lorsqu’il existe des doutes sur la fiabilité et la pertinence de
l’appréciation du médecin-conseil, il appartient en premier lieu à
l’assureur-accidents de procéder à des instructions complémentaires pour
établir d’office l’ensemble des faits déterminants et, le cas échéant,
d’administrer les preuves nécessaires avant de rendre sa décision (art. 43 al.
1.
LPGA; ATF 132 V 368 consid. 5 p. 374; arrêt 8C_401/209 du 9 juin 2020
consid. 5.3.3. et ses références).”
(si veda pure la STF 8C_697/2019,
8C_698/2019 del 9 novembre 2020 consid. 4.1).
Inoltre, con la pronunzia
8C_445/2021 del 14 gennaio 2022 consid. 4.4, pubblicata in SVR 10/2022 UV n. 34
p. 137 ss., l’Alta Corte ha stabilito che, laddove un tribunale cantonale
determini il diritto alle prestazioni facendo capo a un rapporto del medico
curante prodotto nel quadro della procedura di opposizione, sebbene ci si trovi
in presenza di un caso di applicazione della DTF 135 V 465 che richiede
l’intervento di un perito esterno, la causa deve essere rinviata all’amministrazione,
e non ai giudici di prime cure, affinché proceda a un complemento istruttorio.
È in effetti in primo luogo compito dell’amministrazione disporre degli atti
istruttori complementari volti ad accertare d’ufficio tutti i fatti pertinenti e,
se del caso, raccogliere le prove necessarie prima di rendere la propria
decisione (questo principio è stato confermato ancora con le sentenze
8C_274/2021 del 31 marzo 2023 consid. 9.3.3; 8C_523/2022 del 23 febbraio 2023
consid. 5.4 e riferimenti; 8C_731/2021 succitata consid. 4.6; cfr. pure la STCA
35.2023.12
del 24 aprile 2023, consid. 2.9 e la STCA 35.2024.12 del 10 giugno
2024, consid. 2.6).
Infine, con pronunzia 8C_447/2023
del 18 aprile 2024 consid. 5.3, l’Alta Corte ha stabilito che:
" Aufgrund
der widersprüchlichen Berichte der RAD-Ärzte untereinander einerseits und im
Vergleich zu den erwähnten Berichten des Spital F.________ andererseits
bestanden mithin zumindest geringe Zweifel an der Zuverlässigkeit und
Schlüssigkeit der Einschätzung durch die beiden Ärzte des RAD, auf welche sich
die Vorinstanz abstützte. Anstatt weitere Abklärungen zu tätigen, stellte das
kantonale Gericht eigene medizinische Überlegungen an und schloss auf eine
abgestufte Arbeitsfähigkeit ab Oktober 2017. Dies liegt jedoch nicht mehr im
Rahmen einer zulässigen freien Beweiswürdigung (Art. 61 lit. c ATSG), ist es
doch nicht Aufgabe des Gerichts, fachfremde Schlussfolgerungen zu ziehen (vgl.
Urteile 8C_122/2023 vom 26. Februar 2024 E. 5.3; 8C_586/2022 vom 26. April 2023
E. 5.2.2; 8C_225/2021 vom 10. Juni 2021 E. 5.3+5.5). Vielmehr hätte die
Vorinstanz die dargelegten Unstimmigkeiten und Widersprüche näher abklären
müssen. Indem sie dies unterliess, stellte sie den Sachverhalt nicht
rechtsgenüglich fest, was die Beweiswürdigungsregeln sowie den
Untersuchungsgrundsatz, mithin Bundesrecht, verletzt.”
(cfr. pure la STCA 35.2024.26 del
30.
settembre 2023 consid. 2.13.; 35.2024.73 del 27 gennaio 2025 consid.
2.5.5.).
Nella presente fattispecie, il
TCA ritiene che siano soddisfatti i presupposti per un rinvio degli atti
all’istituto convenuto (cfr. STF 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 e DTF 135 V
465), già per il fatto che esso ha fondato la decisione impugnata sul solo
parere del proprio medico fiduciario.
Per
le ragioni già esposte al considerando 2.7., si giustifica pertanto
l’annullamento della decisione su opposizione impugnata e il rinvio degli atti
all’assicuratore resistente affinché disponga un approfondimento peritale
esterno (art. 44 LPGA), volto a chiarire,
tenendo conto di tutti i fattori medicalmente determinanti (cfr. STF
8C_445/2021 succitata), se i disturbi denunciati
dall’assicurato alla spalla sinistra a far tempo dal 28 gennaio 2025 sono esclusivamente di natura morbosa oppure se essi
sono, almeno in parte, ancora imputabili all’infortunio del 27 settembre 2024.
In
seguito, facendo capo alle risultanze dell’accertamento esperito,
l’amministrazione si pronuncerà di nuovo in merito al diritto a prestazioni dal profilo temporale e materiale.
2.9
Visto l’esito del ricorso (il
rinvio con esito aperto equivale a piena vittoria, cfr., da ultimo, STF
8C_859/2018 del 26 novembre 2018 consid. 5 con rinvio a DTF 137 V 210 consid.
7.1
p. 271 e riferimento), l’CO 1 verserà all’insorgente, rappresentato da un
avvocato, l’importo fr. 2'500 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per
ripetibili.
2.10
L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore
fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice,
rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio
e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un
comportamento temerario o sconsiderato.
In data 1° gennaio 2021 è entrata
in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora unicamente
che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.
Dalla medesima data è entrato in
vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a
prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo
prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese
processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Trattandosi di una controversia
relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha previsto di prelevare le
spese (cfr. STCA 35.2021.9 del 20 settembre 2021 consid. 2.12; 35.2021.58 del
18.
ottobre 2021 consid. 2.12).
Sul tema, cfr. anche STF
9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022
KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio
2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi,
Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les
tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin
2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107); Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato
del 21 agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4
maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la
modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008
(Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al
Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto».
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso contro la decisione su
opposizione del 7 aprile 2025 è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La
decisione su opposizione impugnata è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati all’istituto assicuratore resistente per complemento
istruttorio e nuova decisione.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L’CO 1 verserà all’assicurato,
patrocinato da un avvocato, l’importo di fr. 2'500 (IVA compresa) a titolo di
ripetibili.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti