35.2025.42
Discussa l'eziologia dei disturbi alla spalla sinistra (status quo sine raggiunto?). Attribuito pieno valore probatorio al parere del medico assicurativo
27 ottobre 2025Italiano24 min
artrosiche con ipertrofia acromio-claveare, diagnosticate dal dott. __________ (da
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2025.42
mm/DC
Lugano
27 ottobre 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Maurizio Macchi, cancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 29 maggio 2025 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 1°
maggio 2025 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro
gli infortuni
ritenuto in fatto
1.1. In data 7 settembre 2020, RI 1,
nato nel 1979, a quel momento dipendente della ditta __________ in qualità di
responsabile d’azienda e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni e
le malattie professionali presso la CO 1 (di seguito: CO 1), mentre stava
movimentando della merce sul ripiano di uno scaffale, è scivolato e gli è
caduto sulla spalla sinistra un cuscinetto del peso di 10/15 kg (doc. 4 e doc.
17).
L’artro-RMN della spalla sinistra
del 30 settembre 2020 ha evidenziato un’artrosi acromion-claveare, un ganglio
nella loggia del sovraspinato in stretta correlazione con un’alterazione del
labbro cartilagineo postero-superiore (doc. 30).
Nel corso del mese di febbraio
2021, l’assicurato è quindi stato sottoposto a un intervento artroscopico di
riparazione della lesione Slap (doc. 66).
L’istituto assicuratore ha
assunto il caso e ha corrisposto le prestazioni di legge.
1.2. Nel decorso, l’assicurato ha
continuato a denunciare disturbi nel movimentare la spalla sinistra (cfr., ad
esempio, il doc. 198), per la cura dei quali è stata finalmente prospettata
l’esecuzione di un intervento di riparazione del tendine sovraspinato con
resezione acromio-claveare (cfr. doc. 211).
Esperiti gli accertamenti del
caso, con decisione formale del 23 maggio 2022, la CO 1 ha dichiarato estinto
dal 1° aprile 2022 il diritto alle prestazioni, ritenuto che, da quella data, i
disturbi alla spalla sinistra non avrebbero più costituito una conseguenza
naturale dell’evento del settembre 2020 (cfr. doc. 206).
A seguito dell’opposizione
interposta dalla __________ per conto dell’assicurato (cfr. doc. 210 e doc.
216), in data 1° maggio 2025, l’amministrazione ha confermato in sostanza la
sua prima decisione (doc. 257).
1.3. Con tempestivo ricorso del 29
maggio 2025, RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto l’annullamento
della decisione su opposizione impugnata, argomentando in particolare quanto
segue:
" (…) Vi è
dapprima da esaminare le esperienze e competenze dei periti che si contrastano
tra di loro. In effetti il perito __________ è assai vago in merito alla sua
formazione scolastica e specialistica, lavorando in un contesto assai minuscolo
quale il suo studio professionale e l’ospedale di __________. Egli lavora in
strutture relativamente piccole e con pochi colleghi, con i quali confrontarsi.
È lecito dunque supporre che i casi più complessi non vengano trattati da lui,
ma che vengano inviati ad altri specialisti presso ospedali o cliniche maggiori
della regione o del Cantone. Inoltre egli è – a suo dire – specialista in
medicina sportiva, ambito nel quale non trae origine la presente vertenza,
trattandosi infatti di un infortunio professionale.
Il dr. __________ è invece un rinomato specialista, in particolare
della medicina della spalla, attivo da molti anni sia nell’ambito pubblico sia
in quello privato. Egli risulta – senza dimostrare un fatto notorio – essere
per molti medici di famiglia un riferimento sicuro e affidabile per la cura dei
problemi dei loro pazienti. Egli inoltre non solo ha visitato il paziente
ricorrente prima e dopo l’intervento, ma è stato lui stesso ad effettuarlo. Chi
meglio di lui può dunque giudicare la situazione generale della spalla sinistra
del ricorrente?
Inoltre la dr. __________ è la superiore gerarchica del dr. __________
all’Ospedale __________, nonché medico curante del ricorrente. Ella tanto
quanto il suo collega dr. __________ è perfettamente in grado di valutare le
cure profferte dal suo collega, lo stato attuale e le cure necessarie per porre
finalmente fine alle sofferenze del qui ricorrente.
… Ma vi è di più. Il dr. __________ non ha visitato il ricorrente:
egli ha solo esaminato l’incarto dell’assicuratore e ha reso una “perizia”
scritta in tedesco (cfr. l’ammissione della resistente in merito alla necessità
di tradurre tale “perizia” dal tedesco, doc. 1, pag. 4 punto 1.25 in fine). La
sua “perizia” non è avvenuta dunque tramite una verifica dello stato lamentato
dal paziente, provvedendo se del caso ad ulteriori accertamenti, ma ha solo
letto un incarto e ha scritto una compiacente “perizia” in favore
dell’assicuratore, che – per inciso – ha provveduto a pagarne la sua nota
professionale. (…).
(…).
… Il ricorrente, ma anche il sottoscritto patrocinatore, non
dispongono di sufficienti competenze e conoscenze mediche per poter contestare
le affermazioni dell’uno o dell’altro medico intervenuto in questo caso.
Tuttavia, almeno questo sì, essi sanno ancora leggere e comprendere il senso
generale di queste perizie mediche. Essi hanno compreso che in ultima analisi
la questione va ricondotta all’impatto sulla spalla sinistra del ricorrente per
effetto di un precedente infortunio del 2013. Il dr. __________ indica che –
pur non potendo escludere questa ipotesi – i dolori del ricorrente sono con una
probabilità molto superiore (preponderante!) riconducibili all’infortunio del
2020; il dr. __________ sostiene invece che tali dolori siano riconducibili
all’infortunio del 2013.
… L’infortunio del 2013 è dunque la vera e ultima questione qui da
derimere. L’incidente in questione, anche per ammissione dei 2 periti della
resistente, è avvenuto in zona cranio-cervicale. Ora, pur non essendo medici,
occorre riconoscere che il cranio e la zona cervicale sono ubicate nel corpo
umano ad una certa distanza dalle spalle, e più in particolare dall’estremità
esterna della stessa. Un nesso causale tra un infortunio nella zona
cranio-cervicale e i dolori nella spalla sinistra (circa a 30-35 centimetri di
distanza) su ossa, tendini, nervi, ecc. appare estremamente debole, tanto più
che in seguito all’evento del 2013 il ricorrente ha avuto per un mesetto
qualche disestesia al braccio sinistro e all’indice e medio sinistro. Semmai ciò
che è più direttamente legato all’infortunio del 2013 è una “perdita della
lordosi” (in sé una buona cosa!) e “incipienti protusioni discali C3/C4 e
C5/C6” (cfr. doc. 1, pag. 2 punto 1.6). L’assicuratore stesso sa dunque
perfettamente che nel 2013 il ricorrente non ha lamentato alcun dolore alla
spalla sinistra.
… L’infortunio del 2020 (la cui dinamica non è stata messa in
discussione dalla resistente) ha invece coinvolto direttamente la spalla
sinistra e solo a partire da quell’infortunio (e ancora oggi!) il ricorrente
soffre di dolori talvolta molto intensi e debilitanti.
(…).” (doc. I)
1.4. La CO 1, in risposta, ha postulato
che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto
occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.5. In data 3 luglio 2025, il
patrocinatore dell’insorgente si è riconfermato nelle proprie allegazioni e
conclusioni (cfr. doc. V).
L’assicuratore resistente si è
espresso in proposito il 16 luglio 2025 (cfr. doc. VII).
considerato in diritto
2.1. In concreto, è litigiosa la
questione di sapere se la CO 1 era legittimata a dichiarare estinto dal 1°
aprile 2022 il proprio obbligo a prestazioni dipendente dall’infortunio occorso
all’assicurato nel settembre 2020, oppure no.
2.2. Secondo l’art. 6 cpv. 1 LAINF, per
quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni assicurative sono
effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non professionali e
di malattie professionali.
2.3. Il diritto alle prestazioni
risultante da un infortunio assicurato presuppone l’esistenza di un nesso di
causalità naturale tra l’evento dannoso e il danno alla salute. Questa
condizione è adempiuta qualora si possa ammettere che, senza l'evento
infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si
sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia
stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che
l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un
danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che
l'evento appaia come una conditio sine qua non del danno. È questione di
fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un
nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si
determinano secondo il principio della probabilità preponderante -
insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile
generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni
sociali (DTF 129 V 177 consid. 3. p. 181, 402 consid. 4.3 p. 406).
Se un infortunio ha semplicemente
scatenato un processo che sarebbe comunque insorto anche senza questo evento,
il nesso di causalità naturale tra i disturbi accusati dall’assicurato e
l’infortunio deve essere negato se lo stato morboso preesistente è ritornato ad
essere quello che era prima dell’infortunio (status quo ante) oppure se
ha raggiunto lo stadio che sarebbe prima o poi subentrato anche senza
l'infortunio (status quo sine) (cfr. RAMI 1992 U 142 p. 75 consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U.
Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der
Sozialversicherung, in: Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).
2.4. Il diritto alle prestazioni
assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata
tra l’evento dannoso e il danno alla salute. In caso di danno alla salute
fisica, il nesso di causalità adeguata è generalmente ammesso, dal momento in
cui è accertata la causalità naturale (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5b/bb p.
103).
2.5. Nel caso di specie, dalla decisione
su opposizione impugnata emerge che l’amministrazione ha dichiarato estinto il
diritto alle prestazioni dal 1° aprile 2022, facendo essenzialmente capo al
parere dei suoi medici fiduciari (cfr. doc. 257, p. 6).
In effetti, a margine della
visita di controllo del 31 marzo 2022, il dott. __________, spec. FMH in
medicina interna e medico SIM (Swiss Insurance Medicine), refertata la
persistenza di una “limitazione ai movimenti articolari sopra l’orizzontale in
sintomatologia di impingement ed ipertrofia dell’articolazione AC”, ha
sostenuto che “i disturbi tuttora presenti sono da considerare in nesso di
causalità solo possibile con l’evento in causa come comunicato al paziente in
data odierna”, con lo status quo sine raggiunto a quel momento. A suo
avviso, “(…) le ulteriori cure proposte pur essendo indicate dal lato
ortopedico ai fini funzionali non risultano più allo stato attuale correlate in
nesso di causalità sufficiente con l’evento acuto infortunistico in questione
ma piuttosto sono da correlare ad una situazione extra morbosa [recte: infortunistica,
n.d.r.] preesistente di impingement ed ipertrofia AC.” (cfr. doc. 203).
Unitamente all’opposizione,
l’allora patrocinatore dell’assicurato ha prodotto il rapporto 20 aprile 2022 del
dott. __________, Medico aggiunto presso il Servizio di ortopedia e
traumatologia dell’Ospedale __________.
In quell’occasione, il medico
curante specialista ha riferito che, successivamente all’intervento del
febbraio 2021, RI 1 ha continuato a lamentare dolore e ipostenia alla spalla
sinistra, ragione per la quale è stata eseguita una (nuova) artro-RMN (nel
dicembre 2021) che ha mostrato una lesione parziale del sovraspinato con edema
dell’estremo laterale della clavicola. A suo avviso, siccome il paziente prima
dell’infortunio presentava una spalla asintomatica e normo funzionante, “la
lesione è con alta probabilità da riferirsi all’infortunio iniziale” (doc.
211).
Sempre nell’ambito della
procedura di opposizione, l’allora rappresentante ha versato agli atti una
certificazione, datata 21 settembre 2022, della dott.ssa __________,
Capoclinica presso il Servizio di ortopedia e traumatologia dell’Ospedale __________
(sottoscritto anche dal dott. __________), il cui tenore è in particolare il
seguente:
" (…) L’artro-RMN
eseguita il 15.12.2021 aveva evidenziato una lesione parziale del sovraspinoso
con edema osseo a livello dell’estremo laterale della clavicola.
Alla RM non si sono resi evidenti segni attribuibili a patologia
degenerativa, in particolare assenza di atrofie o ipotrofie muscolari così come
assenza di infiltrazioni adipose a livello dei muscoli della cuffia dei
rotatori ma solo una lesione parziale del sovraspinoso.
Dall’esame eseguito si rende evidente anche un edema a livello
dell’articolazione acromion-claveare con ipertrofia capsulare determinante
impronta sulla giunzione miotendinea del sovraspinoso.
Considerando il persistere della sintomatologia dolorosa
nonostante la terapia medica e riabilitativa eseguita, abbiamo proposto un
intervento chirurgico di riparazione del tendine del sovraspinoso con resezione
dell’articolazione acromion-claveare.
Da precisare che il paziente prima dell’evento traumatico avvenuto
il 07.09.2020 non ha mai accusato né dolore né impotenza funzionale alla spalla
ed all’arto superiore di sinistra.
Considerando che prima dell’evento traumatico il paziente non ha
mai lamentato alcuna sintomatologia dolorosa né altre problematiche a livello
della spalla sinistra e che alla luce degli esami svolti non sono state
accertate situazioni extra-morbose preesistenti di impingement ed ipertrofia
AC, considerando il problema attualmente presente nonostante l’intervento
eseguito e la fisioterapia portata avanti con discreto beneficio, si può
affermare che dal punto di vista medico la lesione in atto sia da attribuire
esclusivamente secondo il criterio della probabilità preponderante
all’infortunio del 07.09.2020 anche attualmente.” (doc. 217)
Prima di procedere all’emanazione
della decisione su opposizione impugnata, l’assicuratore resistente ha ancora
interpellato il dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e
traumatologia e Primario di ortopedia presso l’Ospedale di __________ (cfr.
doc. 243).
Con referto del 5 dicembre 2023
(cfr. doc. 244; traduzione in lingua italiana agli atti sub doc. 245),
il medico consulente della CO 1 ha risposto negativamente alla questione
di sapere se l’operazione prospettata dai dottori __________ e __________ fosse
correlata all’infortunio, precisando che “durante la prima risonanza magnetica
del 30.09.2020 non è stata riscontrata alcuna lesione del sovraspinato, lo
spazio subacromiale era normale e l’artrosi dell’AC era già descritta”.
Il dott. __________ ha inoltre osservato
che, dopo l’intervento del 17 febbraio 2021 (mediante il quale sono state
trattate le conseguenze dell’evento traumatico assicurato), “(…) ci si può
aspettare una ripresa del lavoro nel settore amministrativo dopo tre o quattro
mesi, mentre per lavori più pesanti, come quelli che il paziente svolge in
parte nel suo lavoro, potrebbe essere necessario un periodo di sei mesi”.
Con rapporto del 25 settembre
2024, indirizzato all’ex patrocinatore dell’assicurato, i dottori __________ e __________
hanno segnatamente dichiarato che “per rispondere alla sua domanda circa la
presenza attuale di lesione parziale del sovraspinoso con edema osseo è
necessario eseguire un nuovo esame di Artro Risonanza Magnetica in quanto la
diagnosi posta si riferisce al precedente esame del dicembre 2021. Come già
descritto nella lettera del 09.09.2022, quello che posso affermare è che prima
dell’evento traumatico avvenuto il 07.09.2020 il paziente non ha mai accusato
dolore né impotenza funzionale alla spalla sinistra; considerando il problema
di persistenza del dolore nonostante le cure eseguite e l’esito della Risonanza
Magnetica (15.12.2021) è possibile affermare dal punto di vista medico che le
lesioni in atto siano da attribuire, secondo il criterio della probabilità
preponderante, all’infortunio del 07.09.2020. Non è possibile stabilire una
esclusiva correlazione delle lesioni riscontrate alla Risonanza rispetto
all’incidente riportato dal paziente.” (doc. 256).
2.6. Per costante giurisprudenza, in un procedimento
assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della
controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa
è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr.
RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003
consid. 2.1.1; U. Meyer, Die Rechtspflege in der
Sozialversicherung, in: BJM 1989, p. 30ss.).
Nella DTF 125 V 351 seg. (=
SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572),
la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle
dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante,
a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente
motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere
degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che
il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,
non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.
Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
In una sentenza 8C_216/2009
del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha
precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria
sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione,
a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito
della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo
l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei
diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli
assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei
medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra
questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le
certificazioni dei medici curanti.
Fatti
I
medici consulenti di un ente assicurativo sono equiparabili ai medici interni
all'assicurazione per quanto riguarda il valore probatorio delle loro
valutazioni (SVR 2021 UV n. 34 pag. 154, 8C_672/2020 del 15 aprile 2021 consid.
2.3).
Trattandosi invece di perizie
affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura amministrativa, a
medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti, esse
godono di piena forza probatoria, a condizione che non esistano indizi concreti
che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF 8C_862/2014 del 2 aprile 2015
consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).
Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante
è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami
approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata,
che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella
presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano
motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352;
RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss.,
consid. 1c e riferimenti).
L'elemento
rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo
di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma
semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
È infine utile
osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può
evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per
cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va,
tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i
diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista
medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e
qual è l’opinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid.
5 in fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid.
4b).
2.7. Chiamato ora a pronunciarsi nel caso di specie, attentamente
vagliato l’insieme della documentazione a sua disposizione, questo Tribunale
ritiene che la valutazione espressa dagli specialisti interpellati
dall’amministrazione, possa validamente costituire da base al giudizio che è
ora chiamato a rendere.
In questo senso, in particolare
il chirurgo ortopedico dott. __________ ha pertinentemente rilevato che l’esame
di artro-RMN della spalla sinistra del 30 settembre 2020, eseguita a distanza
di alcune settimane dal noto evento traumatico, aveva mostrato l’assenza di
lesioni a carico del tendine del muscolo sovraspinato, un normale spazio
sottoacromiale e l’esistenza di un’artrosi acromio-claveare con edema. Stante
ciò, egli ha concluso che la lesione parziale del sovraspinato e le alterazioni
artrosiche con ipertrofia acromio-claveare, diagnosticate dal dott. __________ (da
rilevare che, secondo la valutazione del radiologo dott. __________, i tendini
della cuffia dei rotatori sono invece integri – cfr. doc. 199) e alla base
dell’indicazione operatoria da lui posta nell’aprile 2022 (doc. 211), non
sono imputabili all’infortunio del settembre 2020 (cfr. doc. 244).
Il TCA constata che dal referto
1° ottobre 2020 relativo all’artro-RMN del 30 settembre 2020, si evince in
effetti che il tendine del muscolo sovraspinato non presentava lesioni (“senza
lesioni”), che lo spazio sottoacromiale non era ristretto (“Spazio sottoacromiale
conservato”) nonostante un acromion di tipo I-II secondo Bigliani e che era
invece già presente un’artrosi acromio-claveare con edema (“Artrosi acromion
claveare con discreto edema”) (doc. 30).
Ora, posto che la risonanza
magnetica con liquido di contrasto (artro-RMN) consente di valutare con
precisione proprio le lesioni parziali o complete dei tendini della cuffia
dei rotatori, ritenuto che il mezzo di contrasto permette d’individuare anche
le lesioni più sottili nei tendini (cfr., in questo senso, il sito web del __________di
__________- https://www. __________), il dott. __________ può essere seguito
laddove fa valere che la (pretesa) lesione parziale del sovraspinato non
può essere stata causata dall’infortunio. Del resto, l’intervento artroscopico
del 17 febbraio 2021, ha riguardato il (solo) labbro glenoideo (sede di una
lesione Slap) e non i tendini della cuffia dei rotatori (cfr. doc. 66). Peraltro,
se il dott. __________ avesse anche solo sospettato la presenza di un danno
tendineo, l’avrebbe certamente indagato in quell’occasione.
Inoltre, considerato che
l’artrosi acromio-claveare con il relativo edema non può essersi sviluppata nel
breve volgere di circa tre settimane, il consulente medico della CO 1 ha a
ragione sostenuto che quel reperto era preesistente al trauma.
Secondo questa Corte, né gli
argomenti sviluppati dai dottori __________ e __________ né quelli del patrocinatore
dell’insorgente, appaiono atti a suscitare dei dubbi, nemmeno lievi, circa la
fondatezza dell’apprezzamento espresso dai medici consultati dalla CO 1.
In effetti, va innanzitutto
constatato che i medici curanti specialisti non si sono confrontati con
l’argomentazione difesa dal dott. __________.
D’altra parte, essi hanno fondato
la loro valutazione della fattispecie in larga misura sul fatto che i disturbi
alla spalla sinistra dell’insorgente sono apparsi soltanto dopo l’infortunio
(cfr. doc. 211, doc. 217 e doc. 256).
Considerandi
Ora, secondo una costante giurisprudenza federale, il solo fatto
d’essere insorto dopo l’infortunio, un disturbo alla salute non può già essere
ritenuto una sua conseguenza. Tale argomento è insostenibile dal profilo della
medicina infortunistica e inammissibile da quello probatorio (cfr. STF
8C_725/2012 del 27 marzo 2013 consid. 7.2.2: “Der Versicherte argumentiert weiter, "woher sonst, wenn
nicht vom Unfall aus dem Jahre 1993, kommen die erwähnten Beschwerden an der
linken oberen Extremität?" Die mit dieser rhetorischen Frage angerufene
Beweisregel "post hoc ergo propter hoc" (vgl. BGE 119 V 335 E. 2b/bb
S. 341 f.) ist jedoch praxisgemäss unfallmedizinisch nicht haltbar und
beweisrechtlich nicht zulässig, …”; 8C_530/2024 del 22 maggio 2025 consid. 4.2.3; 8C_457/2024 del 5 maggio 2025 consid. 5.3;
8C_411/2020 del 26 ottobre 2020 consid. 4.2; 8C_245/2017 dell’8 agosto 2017;
8C_230/2017 del 22 giugno 2017).
Inoltre, l’assenza di atrofie
muscolari, come pure d’infiltrazioni grassose dei muscoli della cuffia,
sottolineata dalla dott.ssa __________ nel suo rapporto del 21 settembre 2022 (cfr.
doc. 217) e che, secondo la letteratura medica, rappresenta un indizio a favore
dell’esistenza di una lesione tendinea “fresca”, nel caso di specie non può
costituire un valido argomento per discriminare tra origine infortunistica e
morbosa del danno alla salute. Infatti, come visto, nessuno fa valere che la
(pretesa) lesione tendinea preesistesse (da tempo) all’evento traumatico.
Questo Tribunale ha infatti ritenuto dimostrato che la (pretesa) lesione del
tendine sovraspinato della spalla sinistra non era presente al momento in cui è
stata eseguita l’artro-RMN del settembre 2020 (e quindi non lo era nemmeno al
momento dell’infortunio).
Come già anticipato, neppure le
obiezioni sollevate dal rappresentante del ricorrente appaiono atte a sminuire
il valore probatorio attribuito ai referti dei fiduciari della CO 1, in
particolare a quello del dott. __________.
In proposito, il TCA ritiene in
primo luogo che, in quanto specialista FMH in chirurgia ortopedica e
traumatologia (cfr. https://www.doctorfmh.ch/it/details-result), il dott. __________
possegga le competenze professionali necessarie per valutare l’eziologia dei
disturbi alla spalla (cfr., in questo senso, la STF 8C_25/2023 del 26 aprile
2023.
consid. 6.2.2), e ciò a prescindere dal fatto che egli eserciti la propria
professione in uno studio privato, rispettivamente in un ospedale piuttosto periferico
(quello di __________, Cantone __________). Del resto, secondo una costante
giurisprudenza, il valore probatorio di un rapporto medico dipende prima di
tutto dal suo contenuto (cfr. Basler Kommentar ATSG - Markus Loher/Massimo
Aliotta, art. 44 n. 189).
In secondo luogo, trattandosi dell’argomentazione ricorsuale
secondo cui l’insorgente non è stato visitato personalmente dal medico
fiduciario, è utile qui ricordare che la giurisprudenza federale non esige che
la persona assicurata venga visitata personalmente affinché si possa ammettere
il valore probatorio di un referto medico, purché l’incarto su cui si fonda
tale documento contenga sufficienti apprezzamenti medici elaborati in base a un
esame concreto (cfr. STF 8C_469/2020 del 26 maggio 2021 consid. 3.2 e i
riferimenti ivi menzionati). Di norma, una valutazione sulla base dei
soli atti medici (“Aktegutachten”)
è difatti possibile se il medico fiduciario dispone, come nel caso di specie,
di sufficienti elementi risultanti da altri accertamenti personali (cfr., tra
le tante, STCA 35.2018.113 del 5 marzo 2019 consid. 2.9; 35.2022.12 del 16
agosto 2022 consid. 2.9; 35.2022.70 del 24 aprile 2023 consid. 2.7; 35.2023.69
del 21 febbraio 2024 consid. 2.9).
In terzo luogo, per quanto
concerne le considerazioni attinenti all’infortunio occorso all’assicurato nel
2013, questa Corte si limita a segnalare che nessuno dei medici interpellati
dall’amministrazione ha mai preteso che i disturbi interessanti la spalla
sinistra fossero in qualche modo da imputare a quell’evento lontano.
In esito a tutte le
considerazioni che precedono, il TCA
ritiene dimostrato, con il grado di verosimiglianza preponderante abitualmente
applicato nel settore delle assicurazioni sociali (DTF 138 V 218 consid. 6 e
riferimenti), che i disturbi alla spalla sinistra oggetto del prospettato
(nuovo) intervento artroscopico, non costituiscono una conseguenza
naturale dell’infortunio del 7 settembre 2020.
Pertanto, la decisione su
opposizione impugnata, mediante la quale la CO 1 ha dichiarato estinto dal 1°
aprile 2022 il diritto alle prestazioni dipendente da quell’evento, non
presta il fianco a critiche (da notare in questo contesto che, secondo il dott.
__________, tenuto conto dei soli postumi infortunistici trattati con
l’artroscopia del febbraio 2021, il ricorrente avrebbe potuto riprendere il
proprio lavoro al più tardi già dalla fine di agosto 2021).
2.8
L’art.
61.
lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura
deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;
la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte
alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In
data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61
lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice,
rapida e, di regola pubblica.
Dalla
medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo
cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a
spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo
prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un
comportamento temerario o sconsiderato.
Trattandosi
di una controversia relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha previsto
di prelevare le spese.
Sul tema, cfr. anche STF
9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022
KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio
2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi,
Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les
tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin
2019, in SZS/RSAS 2/2022 p. 107; Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del
21.
agosto 2024 “Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio
2021.
nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica
dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale
cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della
revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle
assicurazioni) e controprogetto”).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti