35.2025.44
Discussa la questione di sapere se i disturbi alla spalla dx erano ancora conseguenza naturale dell'infortunio (status quo sine vel ante raggiunto?). Rinvio atti per complemento istruttorio
21 agosto 2025Italiano30 min
doch nicht Aufgabe des Gerichts, fachfremde Schlussfolgerungen zu ziehen (vgl. Urteile
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2025.44
mm
Lugano
21 agosto 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, cancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 5 giugno 2025 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 5
maggio 2025 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro
gli infortuni
ritenuto in fatto
1.1. In data 28 maggio 2024, RI 1, nata
nel 1966, dipendente della ditta __________ in qualità di cuoca e, perciò,
assicurata d’obbligo contro gli infortuni e le malattie professionali presso CO
1 (di seguito: CO 1), è caduta dalle scale e ha riportato, secondo il rapporto
29 maggio 2024 del servizio di PS dell’Ospedale __________, una contusione alla
spalla destra e una contusio capitis (cfr. allegato al doc. 46).
L’esame di RMN della spalla destra
del 1° luglio 2024 ha evidenziato la rottura trasmurale del tendine del muscolo
sovraspinato, quella parziale del sottoscapolare, come pure un capolungo del
bicipite ispessito e alterato per possibile lesione parziale (allegato al doc.
46).
Nel corso del mese di agosto
2024, l’assicurata è quindi stata sottoposta a un intervento artroscopico con
decompressione sottoacromiale e ricostruzione dei tendini sottoscapolare e
sovraspinato (allegato al doc. 50).
L’istituto assicuratore ha
assunto il caso e ha corrisposto le prestazioni di legge.
1.2. Dalle carte processuali emerge che,
nel decorso post-operatorio, RI 1 ha continuato a lamentare forti dolori e
impotenza funzionale alla spalla destra (allegati ai doc. 58, 71 e 92).
Gli accertamenti radiologici
hanno posto in luce una non-integrazione/re-rottura del tendine del
sovraspinato (allegato doc. 93)
1.3. Esperiti gli accertamenti del caso,
con decisione formale del 14 febbraio 2025, l’CO 1 ha negato il proprio obbligo
a prestazioni relativamente ai disturbi alla spalla destra, oggetto del
prospettato intervento artroscopico di sutura della cuffia dei rotatori (doc.
99).
A seguito dell’opposizione
interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurata (doc. 102 e 108), in data 5
maggio 2025, l’amministrazione ha confermato il contenuto della sua prima
decisione (cfr. doc. 116).
1.4. Con tempestivo ricorso del 5 giugno
2025, RI 1, sempre rappresentata dall’avv. RA 1, ha chiesto in
via
principale che la durata delle prestazioni assicurative venga ridefinita, in
subordine il rinvio degli atti all’assicuratore convenuto per complemento
istruttorio e nuova decisione.
A sostegno delle proprie pretese,
il patrocinatore contesta che al parere del medico fiduciario
dell’amministrazione possa essere attribuito un sufficiente valore probatorio,
e ciò essenzialmente alla luce dei rapporti agli atti del Prof. dott. __________,
medico curante specialista dell’assicurata (cfr. doc. I).
1.5. L’CO 1, in risposta, ha postulato
che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto
occorra, nei considerandi di diritto (doc. VI).
In data 11 luglio 2025, al TCA è
pervenuta copia di una comunicazione mail del consulente medico
dell’assicuratore (doc. VIII + allegato).
1.6. In data 24 luglio 2025, l’avv. RA 1
ha versato agli atti una certificazione del dott. __________ e si riconfermato
nelle proprie allegazioni e conclusioni (doc. X + allegato).
L’istituto assicuratore ha preso
posizione in proposito il 7 agosto 2025 (doc. XII).
considerato in diritto
in ordine
2.1. La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può
dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49
cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (su questo tema cfr. STF
9C_164/2023 del 29 gennaio 2024; STF 8C_437/2023 del 13 dicembre 2023 in SVR
2024 IV Nr. 16; STF 8C_254/2023 del 9 novembre 2023 in SVR 2024 IV Nr. 4; STF
9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF
8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/
2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008;
STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STF I 707/00 del 21 luglio 2003;
STF H 335/00 del 18 febbraio 2002; STF H 212/00 del 4 febbraio 2002; STF H 220/00 del 29 gennaio 2002; STF U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in
RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STF H 304/99 del 22 dicembre 2000; STF I 623/98 del
26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014
dell’8 settembre 2015).
nel merito
2.2. In concreto, è litigiosa la
questione di sapere se l’CO 1 era legittimata a porre fine dal 31 gennaio 2025
alle proprie prestazioni dipendenti dall’infortunio occorso all’assicurata nel
maggio 2024, oppure no.
2.3. Presupposto essenziale per
l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è
l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue
conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo presupposto è da
considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento
infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si
sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia
stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che
l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un
danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che
l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È questione di fatto lo stabilire
se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità
naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo
il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo
l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito
dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT
II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF
125 V 195; STF del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STF del 29 gennaio
2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STF del 28 novembre 2000 nella
causa P. S., H 407/99; STF del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00; STF
del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STF 6 aprile 1994
nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986
p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF
115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF
111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in
der Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen
(BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit
suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si
attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi
idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF
118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).
Ne discende che ove l'esistenza
di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere
reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio
assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1,
DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
L'assicuratore contro gli
infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele
dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle
prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:
- quando lo stato di
salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima
dell'infortunio (status quo ante);
- quando
lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione
ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status
quo sine)
(cfr. RAMI 1992 U 142, p. 75 s.
consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U.
Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der
Sozialversicherung, in: Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).
Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di
causalità con l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di
verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo
soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del
danno alla salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità
naturale che fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere
causale dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della
verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non
giochi più un effetto causale non è sufficiente.
Trattandosi della soppressione
del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato,
ma all'assicuratore (RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi
citati).
2.4. Il diritto alle prestazioni
assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata
tra l’evento dannoso e il danno alla salute. In caso di danno alla salute
fisica, il nesso di causalità adeguata è generalmente ammesso, dal momento in
cui è accertata la causalità naturale (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5b/bb p.
103).
2.5. A norma dell’art. 6 cpv. 3 LAINF,
l’assicurazione effettua inoltre le prestazioni per lesioni causate
all’infortunato durante la cura medica (art. 10).
Secondo la giurisprudenza,
l’assicurazione contro gli infortuni risponde di ogni lesione provocata dalla
cura (trattamento medico) successiva a infortuni assicurati, senza che l’atto
lesivo rientri nella nozione di infortunio o sia dovuto a un errore medico o
lesione corporale penalmente perseguibile (DTF 118 V 286 consid. 3b).
L’assicuratore risponde tuttavia soltanto per quei danni che si trovano in
nesso causale naturale e adeguato con cure mediche o misure d’accertamento rese
necessarie dall’infortunio assicurato (DTF 128 V 169 consid. 1c e riferimenti
ivi menzionati; per un caso in cui
il TF ha negato l’applicabilità dell’art. 6 cpv. 3 LAINF in quanto il
trattamento medico in questione - un’infiltrazione radioguidata – aveva avuto
luogo allorquando era già stato raggiunto lo status quo sine a margine
dell’infortunio assicurato, si veda la STF 8C_755/2018 dell’11 febbraio 2019
consid. 4.3).
2.6. Nel caso di specie, dalla decisione
su opposizione impugnata si evince che l’assicuratore ha dichiarato estinto dal
31 gennaio 2025 il proprio obbligo a prestazioni dipendente dall’evento
traumatico assicurato, facendo capo al parere del suo medico fiduciario.
In effetti, già con
l’apprezzamento del 24 gennaio 2025, il dott. __________, spec. FMH in
chirurgia ortopedica e traumatologia, ha sostenuto che l’infortunio assicurato
ha causato un peggioramento soltanto transitorio di un preesistente
stato morboso (preesistente rottura del sovraspinato a fronte di una rilevante,
già preesistente, retrazione del tendine) della spalla destra, con lo status
quo ante vel sine raggiunto a distanza di 6-8 settimane da
quell’evento. A suo avviso, l’intervento artroscopico proposto dal Prof. __________
non sarebbe quindi imputabile alla caduta dalle scale del maggio 2024, di modo
che i relativi costi non dovrebbero essere assunti dall’assicuratore LAINF
(doc. 94).
Il medico consulente dell’CO 1 ha
ribadito il proprio parere, rispondendo il 12 febbraio 2025 ad alcuni quesiti
sottopostigli dall’amministrazione.
In quell’occasione, egli ha in
particolare dichiarato che i disturbi denunciati dall’assicurata sono
conseguenza almeno parziale del noto evento infortunistico, limitatamente però
alle “conseguenze della contusione alla spalla destra e alla schiena. No per
tutte le patologie successivamente riscontrate dalla diagnostica per immagini
mediante risonanza magnetica nativa del 01/07/2024 e artroscopia (28/08/2024),
in particolare sulla cuffia dei rotatori della spalla destra, tutte
corrispondenti a una condizione precedente e non accidentali alla caduta dalle
scale del 28/05/2024.”.
Il dott. __________ ha quindi
elencato i fattori che, a suo avviso, parlano a favore di uno stato morboso
preesistente, e meglio una rilevante retrazione del tendine sovraspinato
lacerato con moncone arrotondato, atrofia muscolare di grado 2 secondo
Goutailler e segno tangente positivo, inelasticità del tendine constatata
intraoperativamente, lacerazione del capolungo del bicipite, il cui moncone è
localizzato in profondità nel solco bicipitale, in combinazione con un tendine
sottoscapolare lacerato prossimalmente, sempre con atrofia adiposa di grado 2,
come pure il tipo di danno refertato che indica che un evento infortunistico
potrebbe essersi prodotto già 5-10 anni prima (senza trattamento?).
Sempre secondo il fiduciario, né
la diagnostica per immagini né l’artroscopia hanno evidenziato una lesione strutturale
aggiuntiva provocata dalla caduta dalle scale, ciò che rappresenterebbe
il presupposto per riconoscere un peggioramento direzionale. Pertanto, a suo
avviso, l’infortunio del maggio 2024 ha causato un peggioramento soltanto transitorio
dello stato preesistente, con lo status quo sine raggiunto dopo 6-8
settimane (cfr. doc. 98).
Nel quadro della procedura di
opposizione, è stato versato agli atti un rapporto, datato 4 marzo 2025, del
Prof. dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia, del
seguente tenore:
" (…) Alla
prima visita del 23.07.2024 constato che, in seguito al trauma alla spalla, la
paziente aveva dovuto essere trasportata in ambulanza all’ospedale dove gli
accertamenti in seguito eseguiti avevano messo in evidenza una rottura della
cuffia dei rotatori. Siccome la paziente presentava importante deficit
funzionale e persistenti dolori e siccome la risonanza magnetica aveva messo in
evidenza una rottura retratta del sovraspinato, avevamo deciso di eseguire un
intervento di ricostruzione tendinea con l’accordo dell’assicuratore.
L’intervento si è svolto nelle regole dell’arte e la paziente ha eseguito la
riabilitazione come proposto. L’evoluzione è purtroppo stata caratterizzata da
una re-rottura/non-integrazione del tendine riparato e una risonanza magnetica
eseguita il 22.01.2025 ha purtroppo confermato una mancata guarigione del
tendine. Non vi è dunque a mio modo di vedere alcun dubbio sul nesso causale
dell’attuale situazione con l’infortunio di cui la paziente è stata vittima il
28.05.2024. È necessario procedere ad un secondo intervento.” (allegato al doc.
108)
In data 29 aprile 2025, il dott. __________,
al quale l’amministrazione ha sottoposto il referto del medico curante
specialista, ha osservato che dal documento appena citato non emergono nuovi
aspetti medici suscettibili di giustificare una revisione della sua posizione
(doc. 115: “Ich habe wiederholt alle Argumente in Berücksichtigung der Anamnese
(eine Kontusion bewirkt keine weitläufige RM-Ruptur), des Operationsberichtes
(steife, unzureichend mobilisierbare Sehnenplatte, stark vernarbt und somit
einen Vorzustand anzeigend) und insbesondere der Bildgebung mit einer
bedeutenden Atrophie und Verfettung der Rotatorenmanschetten-Muskulatur),
welche die Unfallkausalität in Bezug auf das Ereignis vom 28.05.2024 verwerfen
lassen, dargestellt.”).
Il medico consulente dell’CO 1 ha
ribadito il proprio parere ancora il 17 giugno 2025, precisando che era a
conoscenza tanto della re-rottura del tendine del muscolo sovraspinato quanto
della proposta del Prof. __________ di procedere a un tentativo di rifissaggio
artroscopico del medesimo tendine (doc. 119).
In corso di causa, il
rappresentante dell’assicurata ha prodotto una certificazione, datata 18 luglio
2025, del dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia,
il cui contenuto è il seguente:
" (…) A mio
modo di vedere il decorso sfavorevole in esiti di riparazione della cuffia dei
rotatori della spalla destra è dovuto alla non cicatrizzazione post operatoria
del tendine riparato, come documentato dall’artro risonanza magnetica
effettuata il 22.01.2025.
La presente opinione è fornita a titolo esclusivamente personale e
informale, su richiesta, e non costituisce in alcun modo una perizia, una
consulenza professionale vincolante o una valutazione tecnica ai fini
giudiziari.” (doc. G)
2.7. Per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale
l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia
giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo
amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U
281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA dell'8 luglio 2003 nella causa B., U 259/02,
consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in
BJM 1989, p. 30ss.).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000
UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la
nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle
dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante,
a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente
motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere
degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che
il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,
non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come
oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
In una sentenza 8C_216/2009 del 28
ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha precisato
che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su
rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione,
a condizione che non sussista alcun dubbio a proposito della correttezza delle
conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal
principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha
dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a
mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni
all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di
prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei
medici curanti.
Per quel che concerne il valore
probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui temi
sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che
tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato
redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione
del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR
2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U
252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).
L'elemento rilevante per decidere
circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua
designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo
contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
È, infine, utile osservare che se vi
sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la vertenza
senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su
un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia, precisato che
non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri medici e
parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come farebbe un
perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è l’opinione più
adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV n. 10 p. 35 consid. 4b).
2.8. Attentamente
vagliato l’insieme della documentazione a sua disposizione, questo
Tribunale non ritiene di poter confermare la decisione su opposizione
impugnata, mediante la quale l’CO 1 ha posto fine alle proprie prestazioni dal
31 gennaio 2025, ritenendo che a quel momento l’insorgente avrebbe raggiunto lo
status quo sine a margine dell’infortunio del maggio 2024.
Preliminarmente, va rilevato che, non essendo la decisione impugnata
fondata su una perizia esterna (cfr. supra, consid. 2.6.), può trovare applicazione la giurisprudenza
di cui alla DTF 135 V 465, secondo la quale dei lievi dubbi circa
l’affidabilità di un rapporto medico bastano per potersene discostare (cfr. supra, consid. 2.7.).
Ora, ai referti del dott. __________,
sui quali si fonda la decisione su opposizione in esame, non può essere
riconosciuto un valore probatorio sufficiente per concludere, con la necessaria
tranquillità, che l’evento traumatico assicurato avrebbe peggiorato soltanto transitoriamente
un (preteso) stato preesistente (morboso) della spalla destra.
Infatti, sulla questione di
sapere quale ruolo causale ha giocato il sinistro assicurato, aspetto di natura
squisitamente medica, agli atti figura documentazione medica il cui contenuto è
atto a generare dei dubbi, perlomeno lievi, circa la correttezza della
valutazione su cui l’amministrazione ha fondato la propria posizione (per dei
casi, riguardanti proprio
l’eziologia di disturbi interessanti la spalla della persona assicurata, in cui
la Corte federale ha rinviato gli atti a fronte della discordanza dei pareri
espressi dagli specialisti intervenuti, si vedano le sentenze 8C_410/2022 del
23 dicembre 2022 consid. 7.3; 8C_731/2021 del 26 agosto 2022 consid.
4.4; 8C_445/2021 del 14 gennaio 2022
consid. 4.4; 8C_673/2020 del 25 giugno 2021 consid. 4.5; 8C_637/2020 del 4
marzo 2021 consid. 5.1 e 5.2).
Il TCA constata che il dott. __________
nega che le lesioni alla spalla destra oggettivate dalla RMN del 1° luglio 2024
e intraoperativamente, siano state causate dalla caduta dalle scale di cui è
rimasta vittima l’assicurata, come pure che quell’evento abbia provocato un
peggioramento direzionale del preesistente stato (morboso) della spalla destra.
Conseguentemente, egli nega pure che la re-rottura del tendine del sovraspinato
possa essere imputata all’infortunio assicurato.
Di parere diverso è il medico
specialista curante, Prof. dott. __________, per il quale non vi è dubbio che
la re-rottura costituirebbe invece una conseguenza naturale dell’infortunio del
maggio 2024 (cfr. allegato al doc. 108), sottintendendo con ciò che anche la
rottura della cuffia dei rotatori, oggetto dell’intervento artroscopico da lui
eseguito, sarebbe stata causata da quel sinistro.
D’altro canto, a proposito della
pretesa preesistenza di uno stato morboso della spalla destra, dalle tavole
processuali si evince che l’assicuratore resistente ha assunto il caso
iniziale, e pure l’intervento artroscopico eseguito il 28 agosto 2024, facendo
capo al parere del dott. __________, spec. FMH in medicina interna generale.
Con apprezzamento del 22 agosto
2024, il medico fiduciario appena citato ha osservato che la RMN del 1° luglio
2024 aveva mostrato la rottura completa del tendine del sovraspinato.
A suo avviso - e diversamente da
quanto poi ritenuto dal dott. __________ -, una retrazione di circa 3 cm è
ancora compatibile con un’eziologia traumatica, tenuto conto che tra la caduta
dalle scale (28 maggio 2024) e la risonanza magnetica (1° luglio 2024) era
trascorso oltre un mese.
Sempre diversamente dal suo
collega medico fiduciario, il dott. __________ ha rilevato che non è stata
refertata né un’artrofia né una infiltrazione adiposa del muscolo, elementi
che, qualora fossero stati presenti, avrebbero parlato a favore di una rottura
inveterata (in effetti, la presenza di tali reperti non è segnalata né nel
referto relativo alla RMN del luglio 2024 [cfr. allegato al doc. 46], né del
resto in quello afferente all’artroscopia [cfr. allegato al doc. 50]).
Egli è quindi pervenuto alla
conclusione che la riparazione della cuffia dei rotatori si trovava in una
relazione di causalità naturale con l’infortunio assicurato (allegato al doc.
24: “Das geplante Rotatoren Manschetten Repair ist mE somit kausal mit og
Unfall kausal verknüpft.”).
In
presenza di valutazioni mediche divergenti, la giurisprudenza federale prevede
che la vertenza non possa essere decisa basandosi sull’uno o sull’altro dei
pareri a disposizione ma che occorra ordinare una perizia ad opera di un medico
indipendente secondo la procedura di cui all’art. 44 LPGA oppure una perizia
giudiziaria (cfr. DTF 135 V 465 e le STF 8C_445/2021 succitata consid. 3.3 e
8C_247/2018 del 1° aprile 2019 consid. 6.2.2).
Da notare inoltre, a proposito
dell’affermazione del dott. __________ secondo la quale una contusione della
spalla non sarebbe atta a causare una rottura della cuffia rotatoria della
spalla, che in una sentenza 8C_672/2020 del 15 aprile
2021, pubblicata in SVR 10/2021 UV n. 34, riguardante il caso di un assicurato
che aveva riportato un trauma contusivo alla spalla destra, presentando, in
seguito, una lesione della cuffia dei rotatori, il Tribunale federale ha preso
atto del fatto che la questione di sapere se e in che modo un trauma contusivo
è atto a innescare o a causare una lesione dei tendini della cuffia dei
rotatori è controversa in letteratura e ha pertanto precisato la propria
giurisprudenza, nel senso che occorre esaminare ogni singolo caso specifico,
senza dare un peso eccessivo alla dinamica, ma considerando piuttosto
globalmente le specifiche peculiarità del caso concreto (cfr., in particolare,
il consid. 4.1.3 della citata pronunzia; cfr. pure la STCA 35.2023.12 del 24
aprile 2023 consid. 2.8.).
2.9. In una sentenza di principio
9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, il Tribunale
federale ha preso posizione sulle critiche rivolte alla giurisprudenza federale
relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico
(SAM; art. 72bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla
Costituzione. In quella pronunzia, l’Alta Corte ha pure precisato in quali casi
il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in
quali altri può rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento
istruttorio.
Il TF ha, al riguardo, sviluppato
le seguenti considerazioni:
" 4.4.1.1
Ist das Gutachten einer versicherungsinternen oder -externen Stelle nicht
schlüssig und kann die offene Tatfrage nicht anhand anderer Beweismittel
geklärt werden, so stellt sich das Problem, inwieweit die mit der Streitsache
befasste Beschwerdeinstanz noch die Wahl haben soll zwischen einer Rückweisung
der Sache an die Verwaltung, damit diese eine neue oder ergänzende Expertise
veranlasse, und der Einholung eines Gerichtsgutachtens. Das Bundesgericht hat
dazu jüngst festgehalten, die den kantonalen Gerichten zufallende Kompetenz zur
vollen Tatsachenprüfung (Art. 61 lit. c ATSG) sei nötigenfalls durch Einholung
gerichtlicher Expertisen auszuschöpfen (BGE 136 V 376 E. 4.2.3 S. 381). Dies
schliesst ein, dass die erstinstanzlichen Gerichte diese Befugnis nicht ohne
Not durch Rückweisung an die Verwaltung delegieren dürfen.
4.4.1.2 Die Vorteile von Gerichtsgutachten (anstelle einer
Rückweisung an die IV-Stelle) liegen in der Straffung des Gesamtverfahrens und
in einer beschleunigten Rechtsgewährung. Die direkte Durchführung der
Beweismassnahme durch die Beschwerdeinstanz mindert das Risiko von - für die
öffentliche Hand und die versicherte Person - unzumutbaren multiplen
Begutachtungen. Zwar gilt die Sozialversicherungsverwaltung mit Blick auf die
differenzierten Aufgaben und die dementsprechend unterschiedliche funktionelle
und instrumentelle Ausstattung der Behörden in der Instanzenabfolge im
Vergleich mit der Justiz als regelmässig besser geeignet,
Entscheidungsgrundlagen zu vervollständigen (BGE 131 V 407 E. 2.1.1 S. 411). In
der hier massgebenden Verfahrenssituation schlägt diese Rechtfertigung für eine
Rückweisung indessen nicht durch.
4.4.1.3 Die Einschränkung der Befugnis der
Sozialversicherungsgerichte, eine Streitsache zur neuen Begutachtung an die
Verwaltung zurückzuweisen, verhält sich komplementär zu den (gemäss geänderter
Rechtsprechung) bestehenden partizipativen Rechten der versicherten Person im
Zusammenhang mit der Anordnung eines Administrativgutachtens (Art. 44 ATSG;
vgl. oben E. 3.4). Letztere tragen zur prospektiven Chancengleichheit bei,
derweil das Gebot, im Falle einer Beanstandung des Administrativgutachtens eine
Gerichtsexpertise einzuholen, die Waffengleichheit im Prozess gewährleistet, wo
dies nach der konkreten Beweislage angezeigt ist. Insoweit ist die ständige
Rechtsprechung, wonach das (kantonale) Gericht prinzipiell die freie Wahl hat,
bei festgestellter Abklärungsbedürftigkeit die Sache an den Versicherungsträger
zurückzuweisen oder aber selber zur Herstellung der Spruchreife zu schreiten
(vgl. statt vieler ARV 1997 Nr. 18 S. 85 E. 5d mit Hinweisen, C 85/95; Urteil
vom 11. April 2000 E. 3b, H 355/99), zu ändern.
4.4.1.4 Freilich ist es weder unter praktischen noch rechtlichen
Gesichtspunkten - und nicht einmal aus Sicht des Anliegens, die
Einwirkungsmöglichkeiten auf die Erhebung des medizinischen Sachverhalts fair
zu verteilen - angebracht, in jedem Beschwerdefall auf der Grundlage eines
Gerichtsgutachtens zu urteilen. Insbesondere ist der Umstand, dass die MEDAS
von der Invalidenversicherung finanziert werden, kein genügendes Motiv dafür.
Doch drängt sich auf, dass die Beschwerdeinstanz im Regelfall ein
Gerichtsgutachten einholt, wenn sie einen (im Verwaltungsverfahren anderweitig
erhobenen) medizinischen Sachverhalt überhaupt für gutachtlich
abklärungsbedürftig hält oder wenn eine Administrativexpertise in einem
rechtserheblichen Punkt nicht beweiskräftig ist (vgl. die Kritik an der
bisherigen Rückweisungspraxis bei Niederberger, a.a.O., S. 144 ff.). Die
betreffende Beweiserhebung erfolgt alsdann vor der - anschliessend reformatorisch
entscheidenden - Beschwerdeinstanz selber statt über eine Rückweisung an die
Verwaltung. Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie
allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage
begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der
Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine
Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen
erforderlich ist (siehe beispielsweise das Urteil 9C_646/2010 vom 23. Februar 2011 E. 4; vgl. auch SVR 2010 IV Nr. 49 S. 151 E. 3.5,
9C_85/2009).” (DTF 137 V 263-265)
In una sentenza 8C_59/2011 del 10
agosto 2011 consid. 5.2 – dunque successiva a quella pubblicata in DTF 137 V
210 -, emanata in materia di assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale
federale ha ribadito i principi sviluppati nella DTF 135 V 465, in particolare
che, in presenza di dubbi circa l’affidabilità di rapporti allestiti da medici
di fiducia, il giudice (cantonale) è libero di scegliere se ordinare
direttamente una perizia giudiziaria oppure rinviare gli atti
all’amministrazione affinché disponga essa stessa una perizia seguendo la
procedura di cui all’art. 44 LPGA:
" Um solche
Zweifel auszuräumen, wird das Gericht entweder ein Gerichtsgutachten anzuordnen
oder die Sache an den Versicherungsträger zurückzuweisen haben, damit dieser im
Verfahren nach Art. 44 ATSG eine Begutachtung veranlasst (BGE 135 V 465 E. 4.6
Fatti
S. 471).”
In una sentenza 8C_412/2019 del 9
luglio 2020 consid. 5.4, la Corte federale ha rinviato la causa
all’assicuratore LAINF (e non al tribunale cantonale che aveva respinto il
ricorso della persona assicurata) affinché disponesse l’esecuzione di una
perizia ai sensi dell’art. 44 LPGA, precisando che laddove esistano dubbi circa
l’attendibilità e la pertinenza della valutazione del medico fiduciario, spetta
in primo luogo all’assicuratore contro gli infortuni procedere a ulteriori atti
istruttori per determinare d’ufficio i fatti determinanti e, se del caso,
assumere le prove necessarie prima di emanare la decisione (art. 43 LPGA):
" Lorsqu’il existe des doutes sur la fiabilité et la pertinence de
l’appréciation du médecin-conseil, il appartient en premier lieu à
l’assureur-accidents de procéder à des instructions complémentaires pour
établir d’office l’ensemble des faits déterminants et, le cas échéant,
d’administrer les preuves nécessaires avant de rendre sa décision (art. 43 al.
1 LPGA; ATF 132 V 368 consid. 5 p. 374; arrêt 8C_401/209 du 9 juin 2020
consid. 5.3.3. et ses références).”
(si veda pure la STF 8C_697/2019,
8C_698/2019 del 9 novembre 2020 consid. 4.1).
Inoltre, con la pronunzia
8C_445/2021 del 14 gennaio 2022 consid. 4.4, pubblicata in SVR 10/2022 UV n. 34
p. 137 ss., l’Alta Corte ha stabilito che, laddove un tribunale cantonale
determini il diritto alle prestazioni facendo capo a un rapporto del medico
curante prodotto nel quadro della procedura di opposizione, sebbene ci si trovi
in presenza di un caso di applicazione della DTF 135 V 465 che richiede
l’intervento di un perito esterno, la causa deve essere rinviata
all’amministrazione, e non ai giudici di prime cure, affinché proceda a un
complemento istruttorio. È in effetti in primo luogo compito
dell’amministrazione disporre degli atti istruttori complementari volti ad
accertare d’ufficio tutti i fatti pertinenti e, se del caso, raccogliere le
prove necessarie prima di rendere la propria decisione (questo principio è
stato confermato ancora con le sentenze 8C_274/2021 del 31 marzo 2023 consid.
9.3.3; 8C_523/2022 del 23 febbraio 2023 consid. 5.4 e riferimenti; 8C_731/2021
succitata consid. 4.6; cfr. pure la STCA 35.2023.12 del 24 aprile 2023, consid.
2.9 e la STCA 35.2024.12 del 10 giugno 2024, consid. 2.6).
Infine, con pronunzia 8C_447/2023
del 18 aprile 2024 consid. 5.3, l’Alta Corte ha stabilito che:
" Aufgrund
der widersprüchlichen Berichte der RAD-Ärzte untereinander einerseits und im
Vergleich zu den erwähnten Berichten des Spital F.________ andererseits
bestanden mithin zumindest geringe Zweifel an der Zuverlässigkeit und
Schlüssigkeit der Einschätzung durch die beiden Ärzte des RAD, auf welche sich
die Vorinstanz abstützte. Anstatt weitere Abklärungen zu tätigen, stellte das
kantonale Gericht eigene medizinische Überlegungen an und schloss auf eine
abgestufte Arbeitsfähigkeit ab Oktober 2017. Dies liegt jedoch nicht mehr im
Rahmen einer zulässigen freien Beweiswürdigung (Art. 61 lit. c ATSG), ist es
doch nicht Aufgabe des Gerichts, fachfremde Schlussfolgerungen zu ziehen (vgl. Urteile
8C_122/2023 vom 26. Februar 2024 E. 5.3; 8C_586/2022 vom 26. April 2023 E.
5.2.2; 8C_225/2021 vom 10. Juni 2021 E. 5.3+5.5). Vielmehr hätte die Vorinstanz
Considerandi
die dargelegten Unstimmigkeiten und Widersprüche näher abklären müssen. Indem
sie dies unterliess, stellte sie den Sachverhalt nicht rechtsgenüglich fest,
was die Beweiswürdigungsregeln sowie den Untersuchungsgrundsatz, mithin
Bundesrecht, verletzt.”
(cfr. pure STCA 35.2024.26 del 30
settembre 2023 consid. 2.13.; 35.2024.73 del 27 gennaio 2025 consid. 2.5.5.).
Nella presente fattispecie, il
TCA ritiene che siano soddisfatti i presupposti per un rinvio degli atti
all’istituto convenuto (cfr. STF 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 e DTF 135 V
465), già per il fatto che esso ha fondato la decisione impugnata sul solo
parere del proprio medico fiduciario.
Per
le ragioni già esposte al considerando 2.8., si giustifica pertanto
l’annullamento della decisione su opposizione impugnata e il rinvio degli atti
all’assicuratore resistente affinché disponga un approfondimento peritale
esterno (art. 44 LPGA), volto a chiarire,
tenendo conto di tutti i fattori medicalmente determinanti (cfr. STF
8C_445/2021 succitata), se i disturbi denunciati
dall’assicurata alla spalla destra a far tempo dal 31 gennaio 2025 sono esclusivamente di natura morbosa oppure se essi
sono, almeno in parte, ancora imputabili all’infortunio del 28 maggio
2024.
In
seguito, facendo capo alle risultanze dell’accertamento esperito,
l’amministrazione si pronuncerà di nuovo in merito al diritto a prestazioni dal profilo temporale e materiale.
2.10
Considerato l’esito del ricorso (il rinvio con esito aperto equivale a
piena vittoria, cfr., da ultimo, STF 8C_859/2018 del 26 novembre 2018 consid. 5
con rinvio a DTF 137 V 210 consid. 7.1 p. 271 e riferimento), l’assicuratore
verserà all’insorgente, rappresentata da un avvocato, l’importo fr. 2’500 (IVA
inclusa) a titolo d’indennità per ripetibili, ciò che rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria (cfr. DTF 124 V 309
consid. 6 e, tra le tante, STF 9C_274/2014 del 30 settembre 2014 consid. 5;
9C_335/2011 del 14 marzo 2012 consid. 5; 9C_206/2011 del 16 agosto 2011 consid.
5; 9C_352/2010 del 30 agosto 2010 consid. 3).
2.11
L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore
fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice,
rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio
e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un
comportamento temerario o sconsiderato.
In data 1° gennaio 2021 è entrata
in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora
unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.
Dalla medesima data è entrato in
vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a
prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo
prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese
processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Trattandosi di una controversia
relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha previsto di prelevare le
spese (cfr. STCA 35.2021.9 del 20 settembre 2021 consid. 2.12; 35.2021.58 del
18.
ottobre 2021 consid. 2.12).
Sul tema, cfr. anche STF
9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022
KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio
2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi,
Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les
tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin
2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107); Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato
del 21 agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4
maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la
modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione
della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale
delle assicurazioni) e controprogetto».
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso contro la decisione su
opposizione del 5 maggio 2025 è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La
decisione su opposizione impugnata è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati all’istituto assicuratore resistente per complemento
istruttorio e nuova decisione.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L’CO 1 verserà all’assicurata,
patrocinata da un avvocato, l’importo di fr. 2'500 (IVA compresa) a titolo di
ripetibili, ciò che rende priva
d’oggetto la domanda di assistenza giudiziaria.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti