Lexipedia

Decisione

35.2025.45

Corretta la non entrata nel merito della richiesta di prestazioni dell'assicurata, vista la sua violazione dell'obbligo di collaborare ai sensi dell'art. 43 cpv. 3 LPGA

17 novembre 2025Italiano35 min

nell’impresa e non assicurati d’obbligo (cpv. 1). Sono esclusi dall’assicurazione

Source ti.ch

Incarto

n.

35.2025.45

cr

Lugano

17 novembre 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Cinzia Raffa Somaini, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 4 giugno 2025 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 2

maggio 2025 emanata da

CO 1

in materia di assicurazione contro

gli infortuni

ritenuto in

fatto

1.1. In data

1° agosto 2016 RI 1, nata nel 1943, titolare della __________ di __________,

mentre stava salendo su una sedia per prendere una pentola da un pensile alto

della cucina, ha perso l’equilibrio ed è caduta all’indietro, picchiando la

schiena contro i pensili del piano di lavoro e finendo violentemente con il

sedere sul pavimento (doc. 1).

L’Istituto assicuratore ha assunto

il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

1.2. Esperiti

gli accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione del 14 marzo

2018 l’assicuratore LAINF ha riconosciuto all’assicurata, con riferimento alla

sola frattura vertebrale Th12 ritenuta in nesso causale con l’infortunio del 1°

agosto 2016, il diritto a prestazioni dal 1° agosto 2016 al 1° settembre 2017,

oltre ad un’IMI del 6.25%.

A seguito dell’opposizione

inoltrata in data 27 aprile 2018 dall’assicurata – facendo valere, in

particolare, la mancata stabilizzazione dello stato di salute, preannunciando

una nuova valutazione da parte dello specialista in neurochirurgia dr. __________,

effettivamente realizzata in data 28 luglio 2018 – dopo avere richiesto una

presa di posizione al dr. __________ riguardo alle nuove risultanze mediche, in

data 16 ottobre 2018 l’Istituto assicuratore ha confermato il contenuto della

sua precedente decisione.

Con STCA 35.2018.120 del 13 marzo

2019 questo Tribunale ha annullato la decisione su opposizione impugnata e

rinviato gli atti all’istituto assicuratore per ulteriori approfondimenti di

natura peritale.

L’Istituto __________, incaricato di

svolgere il mandato peritale, in data 31 ottobre 2022 ha redatto il referto

peritale (cfr. doc. 7), seguito - dopo la presentazione di quesiti

supplementari da parte di CO 1 (cfr. doc. 8) - da un complemento peritale del 23

ottobre 2023 (cfr. doc. 9). Un nuovo complemento peritale è stato richiesto dall’assicuratore

in data 12 agosto 2024 e, secondo quanto indicato dallo stesso assicuratore

infortuni, non ha ancora ottenuto riscontro.

1.3. Negli

anni successivi l’assicurata è stata vittima di altri infortuni (incidente

della circolazione in data 5 agosto 2019, cfr. doc. 6; caduta nell’ascensore in

data 14 ottobre 2019, cfr. doc. 5), per i quali l’Istituto assicuratore ha

corrisposto delle prestazioni (trasporto con autolettiga, costi di

ospedalizzazione).

1.4. In data

16 febbraio 2024 l’assicurata ha annunciato di essere caduta, in data 3

febbraio 2024, sulle scale interne del suo negozio (doc. 10). A seguito

dell’accaduto, ella è stata ricoverata all’Ospedale __________, dove è stata

sottoposta a diversi accertamenti (TAC politrauma, TAC torace e addome con MDC,

RX clavicola sx, TAC cerebrale nativa). In data 8 febbraio 2024 ella è stata

trasferita dal reparto di medicina intensiva al reparto di medicina interna.

L’istituto

assicuratore, dopo avere attribuito al caso annunciato il numero __________, ha

trasmesso all’assicurata un formulario denominato “edificio/scale”, così da

ottenere dei chiarimenti circa la dinamica dell’evento infortunistico (doc. 16).

Non

avendo ricevuto risposta, la compilazione del citato formulario è stata

sollecitata con scritto del 2 aprile 2024 (doc. 23) e poi con scritto del 22

aprile 2024 (doc. 24).

Il

formulario è stato infine compilato dall’assicurata (la quale è stata dimessa

dall’Ospedale __________ il 12 aprile 2024, n.d.r.) in data 6 maggio 2024 (doc.

26).

CO 1

ha quindi interpellato il proprio medico fiduciario a proposito degli aspetti

medici. Il dr. __________ ha riconosciuto il nesso causale esistente tra i

disturbi dell’interessata e l’infortunio, ritenendo giustificata un’inabilità

lavorativa del 100% per sei mesi, con necessità di aggiornamento in agosto 2024

(cfr. doc. 34).

In

data 5 settembre 2024 (doc. 35), 17 ottobre 2024 (doc. 36) e 20 novembre 2024 (stavolta

per posta raccomandata, rendendola attenta circa le conseguenze di una

continuazione della violazione dei suoi obblighi di informazione e collaborazione,

cfr. doc. 37) CO 1 ha chiesto all’assicurata una serie di documenti ritenuti

importanti per la gestione del caso, quali la contabilità aziendale dal 2019 al

2023; i conteggi salariali dal 2019 al 2023; i certificati di inabilità

lavorativa; il dettaglio delle visite mediche e delle terapie eseguite dopo il

12 aprile 2024.

Stante il silenzio dell’assicurata, con

decisione del 10 gennaio 2025 CO 1 ha stabilito la non entrata in materia sul

diritto a prestazioni, a causa della mancata collaborazione da parte della

signora RI 1 (cfr. doc. 40).

A

seguito dell’opposizione interposta in data 12 febbraio 2025 dall’assicurata,

patrocinata dall’avv. RA 1 (doc. 45), in data 2 maggio 2025 CO 1 ha ribadito la

propria posizione, rilevando che per gli aspetti economici risulta

indispensabile una fattiva collaborazione da parte dell’assicurata, non potendo

l’amministrazione, stante l’età dell’assicurata, recuperare autonomamente il

conto individuale AVS, il quale prende fine con l’accesso all’età pensionabile

(doc. 46).

1.5. Con

tempestivo ricorso del 4 giugno 2025 l’assicurata, sempre patrocinata dall’avv.

RA 1, ha chiesto l’annullamento della decisione su opposizione impugnata e la

retrocessione degli atti a CO 1 per complemento istruttorio e nuova decisione.

Sostanzialmente la patrocinatrice

dell’insorgente ha considerato che la richiesta produzione della contabilità

aziendale e dei conteggi salariali degli anni 2019-2023 da parte dell’istituto

assicuratore sia “del tutto sproporzionata e non pertinente rispetto alla

valutazione del diritto alle prestazioni”.

A mente dell’avv. RA 1,

l’amministrazione disponeva già di tutti gli elementi essenziali per poter decidere,

come la natura infortunistica dell’evento; il nesso causale confermato dal

medico fiduciario; la chiara attestazione di inabilità lavorativa da parte del

Prof. dr. __________.

Quanto agli aspetti economici, la

patrocinatrice ha ritenuto che “pretendere la consegna della contabilità

aziendale e dei conteggi salariali di cinque anni è ancora più ingiustificato”,

visto che il reddito assicurato di fr. 66'690.00 era stato concordato

contrattualmente e utilizzato come base per il calcolo dei premi, regolarmente

versati dall’assicurata.

A suo modo di vedere, quindi,

l’istituto assicuratore non aveva alcuna ragione legittima per rimettere in

discussione tale elemento contrattuale consolidato, tanto più in assenza di

indizi concreti di frode o abuso.

Per tali ragioni, la patrocinatrice ha

ritenuto che “la decisione di CO 1 di rifiutare le prestazioni per preteso

difetto di collaborazione è giuridicamente insostenibile, in quanto basata su

richieste documentali sproporzionate e non necessarie, su un’errata

applicazione dell’art. 43 cpv. 3 LPGA e su un’interpretazione arbitraria del

concetto di obbligo di collaborazione” (doc. I).

1.6. Con la

risposta di causa l’amministrazione ha integralmente confermato la propria

decisione, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi

di diritto (doc. III).

1.7. In data

7 luglio 2025 la patrocinatrice dell’insorgente ha trasmesso al TCA un referto

medico che riassume in breve gli eventi che hanno interessato l’assicurata a

partire dal 1° agosto 2016 (cfr. doc. V + 1).

1.8. Con

osservazioni dell’11 luglio 2025, l’istituto assicuratore ha rilevato come il

referto prodotto “si limita a riassumere gli eventi che hanno interessato la

signora RI 1. Per contro, detto documento è, assolutamente, silente circa gli

oggetti della vertenza e per questo motivo non riveste particolare importanza”

(doc. VII).

Tali considerazioni

dell’amministrazione sono state trasmesse all’assicurata (cfr. doc. VIII), per

conoscenza.

considerato in

diritto

2.1. L’oggetto del contendere è la

questione di sapere se CO 1 era legittimata, oppure no, a non entrare nel merito della richiesta di

prestazioni di RI 1 in relazione al sinistro del 3 febbraio 2024,

rimproverandole una violazione dell’obbligo di collaborazione ai sensi

dell’art. 43 cpv. 3 LPGA.

2.2. Giusta

l’art. 43 cpv. 1 LPGA, l'assicuratore esamina le domande, intraprende

d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha

bisogno. Le informazioni date oralmente devono essere messe per scritto.

Il cpv. 2 di questa disposizione prevede che se sono necessari e

ragionevolmente esigibili esami medici o specialistici per la valutazione del

caso, l'assicurato deve sottoporvisi.

Infine, il cpv. 3 recita che se l'assicurato o altre persone che pretendono

prestazioni, nonostante un'ingiunzione, rifiutano in modo ingiustificato di

compiere il loro dovere d'informare o di collaborare, l'assicuratore può, dopo

diffida scritta e avvertimento delle conseguenze giuridiche e dopo aver

impartito un adeguato termine di riflessione, decidere in base agli atti o

chiudere l'inchiesta e decidere di non entrare in materia.

La

violazione dell’obbligo di collaborare è rilevante soltanto se avviene in

maniera inescusabile. Si deve trattare in ogni caso di una violazione

colpevole, per cui il comportamento della persona assicurata non può più essere

seguito, ciò che è il caso se una giustificazione non è in alcun modo riconoscibile

oppure se il comportamento è assolutamente incomprensibile.

Le

sanzioni previste all’art. 43 cpv. 3 LPGA possono essere comminate soltanto

dopo diffida e concessione di un termine di riflessione adeguato. Questa

procedura corrisponde a quella che deve essere seguita a norma dell’art. 21

cpv. 4 LPGA. Si tratta di una regola procedurale che deve essere osservata

senza eccezioni, dalla quale non si può derogare nemmeno quando la persona

interessata lascia intendere che non vuole in ogni caso conformarsi all’obbligo

che le incombe. Quando la prova della diffida è contestata, l’onere probatorio

spetta all’assicuratore (cfr. U. Kieser, ATSG-Kommentar, 2a edizione, n. 50ss.

ad art. 43 e riferimenti ivi menzionati).

2.3. Nella

concreta evenienza, dalle tavole processuali emerge che la decisione dell’istituto

assicuratore di non entrata in materia trova la propria giustificazione nel

fatto che l’assicurata ha omesso di trasmettere la documentazione contabile e

salariale relativa agli anni 2019-2023 richiestale a più riprese.

Questa

Corte rileva, innanzitutto, che l’Istituto resistente ha rispettato la

procedura prevista dall’art. 43 cpv. 3 LPGA.

In

effetti - dopo la richiesta del 5 settembre 2024 (doc. 35), rimasta inadempiuta,

e il sollecito del 17 ottobre 2024 (doc. 36), parimenti non soddisfatto - con

scritto del 20 novembre 2024, CO 1 ha nuovamente invitato l’assicurata ad inoltrare

la documentazione necessaria, assegnandole un adeguato termine per ottemperare

alla richiesta (“ci trasmetta la documentazione entro l’ultimo termine del 2

dicembre 2024”), avvertendola pure delle conseguenze giuridiche previste in

caso di inadempienza (cfr. doc. 37, nel quale è stato espressamente indicato

che “se non ci invia il questionario e la documentazione richiesta sta violando

Fatti

i suoi obblighi di informazione e di collaborazione stabiliti dalla legge. In

tal caso abbiamo la facoltà di interrompere le nostre prestazioni assicurative

(LPGA, art. 43, cpv. 3)”).

Fatta

questa premessa, in ossequio alla giurisprudenza che verrà illustrata al

considerando 2.6., il TCA è chiamato a stabilire se la documentazione richiesta

dall’amministrazione fosse o meno necessaria.

2.4. L'assicurazione facoltativa contro

gli infortuni è regolata dagli artt. 4 e 5 LAINF, nonché dagli artt. 134 ss.

OAINF.

Ai sensi dell’art. 4 LAINF possono

assicurarsi a titolo facoltativo le persone esercitanti un’attività lucrativa

indipendente domiciliate in Svizzera, come pure i loro familiari collaboranti

nell’impresa e non assicurati d’obbligo (cpv. 1). Sono esclusi dall’assicurazione

facoltativa i datori di lavoro senza attività lucrativa che occupano solo

personale domestico (cpv. 2).

Inoltre, secondo l’art. 5 LAINF, le

disposizioni sull’assicurazione obbligatoria si applicano per analogia

all’assicurazione facoltativa (cpv. 1). Il Consiglio federale emana

prescrizioni completive sull’assicurazione facoltativa. Ne regola segnatamente

l’affiliazione, la dimissione, l’esclusione ed il calcolo dei premi (cpv. 2).

Ai sensi dell’art. 136 OAINF, nel

caso dell’assicurazione facoltativa, il rapporto assicurativo si fonda su

contratto scritto. Esso regola segnatamente l’inizio, la durata minima e la

fine dell’assicurazione.

Infine, l’art. 138 OAINF, relativo

alla base di calcolo dei premi e delle

prestazioni in contanti, prevede che nei limiti dell’art. 22 cpv. 1

OAINF (a norma del quale l’importo massimo del guadagno assicurato ammonta a

148’200 franchi all’anno e a 406 franchi al giorno), i premi e le prestazioni

in contanti sono calcolati secondo il guadagno assicurato, il cui importo,

pattuito alla conclusione del contratto, potrà essere modificato all’inizio di

ogni anno civile. Per le persone esercitanti un’attività lucrativa

indipendente, questo importo non può essere inferiore al 45 per cento e, per i

familiari, al 30 per cento del guadagno massimo assicurato.

2.5. Ai sensi

dell’art. 15 cpv. 1 LAINF, le indennità giornaliere e le rendite sono calcolate

in base al guadagno assicurato.

Il cpv. 2 recita, da

parte sua, che per il calcolo delle indennità giornaliere è considerato

guadagno assicurato l’ultimo salario riscosso prima dell’infortunio; per il

calcolo delle rendite, quello riscosso durante l’anno precedente l’infortunio.

Il

medesimo art. 15 al cpv. 3 permette, peraltro, al Consiglio federale di emanare

disposizioni particolari.

Per

guadagno assicurato si deve intendere, in genere, tutte le somme versate

all’assicurato dal suo datore di lavoro, e ciò allo scopo di rimunerare un

lavoro dipendente, prestato per un tempo determinato o indeterminato. Tali

somme fanno parte del guadagno assicurato soltanto se si trovano in una

relazione economica con il rapporto di lavoro. Si considera, pertanto, reddito

derivante da un’attività salariata, non solo la retribuzione versata per il

lavoro effettuato ma, di principio, anche le indennità o prestazioni che si

trovano in una qualsiasi relazione con il rapporto di lavoro, nella misura in

cui queste prestazioni non siano esenti da premio in virtù di disposizioni

legali espresse (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 83 e giurisprudenza

ivi menzionata).

Ai sensi dell’art. 22 OAINF:

" 1L’importo

massimo del guadagno assicurato ammonta a 148 200 franchi all’anno e a

406 franchi al giorno.

2È considerato guadagno assicurato il salario

determinante secondo la legislazione sull’AVS, con le seguenti deroghe:

a. sono

considerati guadagno assicurato anche i salari non sottoposti al prelievo di

contributi dell’AVS a causa dell’età dell’assicurato;

b. fanno pure

parte del guadagno assicurato gli assegni familiari, accordati conformemente

all’uso locale o professionale a titolo di assegni per i figli, per la

formazione o per l’economia domestica;

c. per i

familiari del datore di lavoro collaboranti nell’azienda, gli associati, gli

azionisti o i soci di società cooperative si tiene conto almeno del salario

corrispondente agli usi professionali e locali;

d. non sono prese

in considerazione le indennità versate allo scioglimento del rapporto di

lavoro, in caso di chiusura o di fusione dell’azienda o in circostanze

analoghe;

e. …

3L’indennità giornaliera è calcolata in base all’ultimo

salario ricevuto dall’assicurato prima dell’infortunio, inclusi gli elementi

del salario non ancora versati che gli sono dovuti.

3bis Se fino all’insorgenza dell’infortunio la persona

assicurata aveva diritto a un’indennità giornaliera secondo la legge federale

del 19 giugno 195949 sull’assicurazione per l’invalidità, l’indennità

giornaliera corrisponde almeno all’ammontare totale dell’indennità giornaliera

versata fino ad allora dall’assicurazione per l’invalidità, ma al massimo

all’80 per cento dell’importo massimo del guadagno assicurato

conformemente al capoverso 1. Per l’ammontare dell’indennità giornaliera

delle persone di cui all’articolo 1a capoverso 1 lettera c

della legge è determinante l’articolo 132a capoverso 1.

4Le rendite sono calcolate in base al salario pagato

all’assicurato da uno o più datori di lavoro nel corso dell’anno precedente

l’infortunio, inclusi gli elementi del salario non ancora versati che gli sono

dovuti. Se il rapporto di lavoro non è durato un anno intero, il salario

ottenuto durante questo periodo è convertito in pieno salario annuo. Nel caso

di un’attività temporanea la conversione è limitata alla durata prevista a

condizione che in base al modello attuale o previsto della biografia lavorativa

non risulti una durata normale diversa dell’attività. La conversione è limitata

al periodo di tempo ammesso dal diritto in materia di stranieri.”

L’art. 23 OAINF,

poi, stabilisce che:

" 1Se

l’assicurato non ha ottenuto il salario o ne ha ottenuto uno ridotto a causa di

servizio militare, servizio civile, servizio di protezione civile, infortunio,

malattia, maternità o lavoro ridotto, viene preso in considerazione il guadagno

che avrebbe conseguito senza queste circostanze

2…

3 Se l’assicurato non esercita regolarmente un’attività

lucrativa o il suo salario è sottoposto a forti fluttuazioni, ci si deve basare

su un medio salario giornaliero ponderato.

3bis Se un dipendente temporaneo

che esercita regolarmente un’attività lucrativa nell’ambito di un contratto

quadro e di un contratto d’impiego è vittima d’infortunio, è determinante il

salario concordato nel contratto d’impiego in vigore.

4 L’articolo 22 capoverso 3 è applicabile a un

assicurato vittima di un infortunio durante un’attività stagionale. Se

l’infortunio è occorso nel periodo durante il quale non esercita un’attività

lucrativa, il salario effettivo conseguito nell’anno precedente, va diviso per

365.

5 Se prima dell’infortunio l’assicurato era

impiegato presso più datori di lavoro, è determinante il salario complessivo di

tutti i rapporti di lavoro, indipendentemente dal fatto che per tali rapporti

sia stata stipulata una copertura solo per gli infortuni professionali oppure

anche per gli infortuni non professionali. Questa disposizione vale anche per

l’assicurazione facoltativa.

6 Per i praticanti, i volontari, le persone che si

preparano alla scelta di una professione e per gli assicurati che esercitano

un’attività in centri professionali d’integrazione per gli invalidi al fine di

acquisire una formazione, va preso in considerazione, dal compimento del 20°

anno d’età, un guadagno giornaliero del 20 per cento almeno dell’importo

massimo del guadagno assicurato e, prima del compimento del 20° anno

d’età, del 10 per cento almeno.

7 Il salario determinante è ricalcolato se la cura

medica è durata almeno tre mesi e il salario dell’assicurato è aumentato del 10

per cento almeno nel corso di questo periodo.

8 In caso di ricaduta è determinante il salario

ottenuto immediatamente prima di questa, tuttavia almeno pari al 10 per cento

dell’importo massimo del guadagno giornaliero assicurato, salvo per i

beneficiari di rendite dell’assicurazione sociale.

9 Nella misura in cui le conseguenze di un evento

assicurato provocano un ritardo di almeno sei mesi nella formazione

professionale, per la durata del ritardo, ma al massimo per un anno, viene

accordata un’indennità giornaliera parziale corrispondente alla differenza tra

il salario percepito durante la formazione e il salario minimo di un lavoratore

qualificato della corrispondente categoria professionale.”

Di

regola, quindi, è considerato guadagno assicurato il salario determinante ai

sensi degli artt. 5 cpv. 2 LAVS e 6ss. OAVS (cfr. art. 22 cpv. 2 OAINF).

2.6. In una

sentenza U 78/01 del 18 settembre 2002 consid. 3.2 ss., l’Alta Corte si è

espressa in un caso in cui l’insorgente, assicurato facoltativamente contro gli

infortuni in quanto pavimentatore indipendente, per determinare il grado di

invalidità secondo l’art. 18 LAINF, pretendeva che quale reddito da valido

venisse considerato il guadagno assicurato convenuto (fr. 80'000), anziché

quello determinato dall’assicuratore LAINF (fr. 28'600, importo equivalente

all’utile aziendale medio calcolato sugli anni 1992-1994).

Il

Tribunale federale ha approvato l’operato dell’amministrazione. In questo

contesto la Corte federale ha sottolineato che “In base al principio di cui

all’art. 5 cpv. 1 LAINF, secondo il quale le disposizioni sull’assicurazione

obbligatoria si applicano per analogia all’assicurazione facoltativa, l’accordo

sul guadagno assicurato deve considerare i redditi effettivi del postulante

l’assicurazione. Trattandosi di lavoratori indipendenti, i loro redditi sono

sovente soggetti a fluttuazioni che non possono essere convenientemente

previste al momento della conclusione di un’assicurazione facoltativa e

difficilmente rilevabili in anticipo. Nell’ambito dell’assicurazione

facoltativa vale tuttavia il principio ancorato nell’art. 138 OAINF, giusta il

quale premi e prestazioni in contanti – riservata la possibilità di correzioni

dopo l’insorgenza del sinistro assicurato in casi eccezionali – devono essere calcolati in base al

guadagno assicurato convenuto.”.

In una sentenza STF 8C_797/2014 del 15 ottobre 2014, il

Tribunale federale ha stabilito che il semplice fatto che sia stata stipulata

mediante polizza un'assicurazione non significa che il reddito ivi previsto sia

stato effettivamente realizzato (consid. 3).

In DTF 148 V 286, nel caso di un assicurato che gestiva una

ditta individuale, poi divenuta una Sagl, che era assicurato, dapprima,

facoltativamente contro gli infortuni, poi a titolo obbligatorio, che quando

gestiva la ditta individuale aveva subito un infortunio ed anni dopo aveva

avuto una ricaduta, laddove litigiosa era la questione relativa alla

determinazione del guadagno assicurato ai fini del calcolo della rendita

d’invalidità, l’Alta Corte ha stabilito quanto segue:

" 7.1 In

der Schweiz wohnhafte Selbstständigerwerbende und ihre nicht obligatorisch

versicherten mitarbeitenden Familienglieder können sich gemäss Art. 4 Abs. 1

UVG freiwillig versichern. Nach Art. 5 Abs. 1 UVG gelten die Bestimmungen über

die obligatorische Versicherung sinngemäss für die freiwillige Versicherung.

Zwar entsprach es nicht dem Willen des Gesetzgebers, freiwillig und

obligatorisch Versicherte durchwegs gleichzustellen (SVR 2000 UV Nr. 9 S. 29, U 358/98 E. 4a mit Hinweis). Doch soll die freiwillige Versicherung nach Art. 5

UVG grundsätzlich derjenigen der obligatorischen Versicherung gleichwertig sein

(VOLKER PRIBNOW, BSK UVG, a.a.O., N. 1 zu Art. 5 UVG; RKUV 1994 Nr. U 183 S.

49, U 59/92 E. 5a; vgl. auch GEHRING, a.a.O., N. 2 zu Art. 5 UVG). Nach Art. 5

Abs. 2 UVG erlässt der Bundesrat ergänzende Vorschriften über die freiwillige

Versicherung. Er ordnet namentlich den Beitritt, den Rücktritt und den

Ausschluss sowie die Prämienbemessung. Von dieser Kompetenz hat der Bundesrat

in den Art. 134 bis 140 UVV Gebrauch gemacht (SVR 1997 UV Nr. 83 S. 299, U 167/95 E. 5a; GEHRING, a.a.O., N. 3 zu Art. 5 UVG).

7.2 In der freiwilligen

Versicherung wird das Versicherungsverhältnis gemäss Art. 136 UVV durch

schriftlichen Vertrag begründet. Nach Art. 138 UVV werden die Prämien und

Geldleistungen im Rahmen von Art. 22 Abs. 1 UVV nach dem versicherten Verdienst

bemessen, der bei Vertragsabschluss vereinbart wird und jeweils auf Beginn

eines Kalenderjahres angepasst werden kann. Dieser Verdienst darf bei

Selbstständigerwerbenden nicht weniger als 45 Prozent und bei Familiengliedern

nicht weniger als 30 Prozent (in der bis Ende 2015 gültig gewesenen Fassung: 50

Prozent bzw. 33,3 Prozent) des Höchstbetrages des versicherten Verdienstes

betragen (vgl. PRIBNOW, a.a.O., N. 25 zu Art. 5 UVG; MARCO CHEVALIER, in:

Kommentar zum Schweizerischen Sozialversicherungsrecht, UVG [nachfolgend: KOSS

UVG], Hürzeler/Kieser [Hrsg.], 2018, N. 8 und 18 zu Art. 5 UVG).

7.3 Praxisgemäss soll der

vereinbarte versicherte Verdienst nicht dauerhaft wesentlich höher als das

tatsächlich erzielte Erwerbseinkommen liegen (vgl. Urteil 8C_50/2008 vom 28.

April 2008 E. 3.2 mit Hinweisen). Aus Art. 5 Abs. 1 UVG und Art. 138 UVV folgt,

dass sich die Vereinbarung über den versicherten Verdienst grundsätzlich nach

den effektiven Einkommensverhältnissen zu richten hat, wobei ein zumindest

innerhalb eines realistischen Bereichs liegender Betrag zu bestimmen ist (RKUV

1994 Nr. U 183 S. 49, U 59/92 E. 5c). Beide Vertragspartner sind gehalten, ihre

Vereinbarung nötigenfalls den konkreten Umständen anzugleichen (RUMO-JUNGO/HOLZER,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, UVG, 4. Aufl.

2012, S. 26; vgl. auch GEHRING, a.a.O., N. 10 zu Art. 15 UVG).

8.

8.1 Taggelder und Renten

werden gemäss Art. 15 Abs. 1 UVG nach dem versicherten Verdienst bemessen.

Als versicherter Verdienst gilt für die Bemessung der Renten der innerhalb

eines Jahres vor dem Unfall bezogene Lohn (Art. 15 Abs. 2 UVG). Unter dem

Vorbehalt von Art. 24 Abs. 4 UVV bleibt der bei Rentenbeginn gemäss

zweitem Teilsatz von Art. 15 Abs. 2 UVG erstmalig festgesetzte

versicherte Verdienst grundsätzlich für die gesamte Dauer des Rentenanspruchs

auch bei revisionsweiser Rentenerhöhung massgebend (BGE

147 V 213). In Anwendung

von Art. 15 Abs. 3 UVG setzt der Bundesrat einen Höchstbetrag des

versicherten Verdienstes fest (vgl. auch Art. 18 ATSG). Art. 15 Abs.

3 UVG verpflichtet den Bundesrat zudem, den Höchstbetrag des versicherten

Verdienstes periodisch an die Lohnentwicklung anzupassen (VOLLENWEIDER/BRUNNER,

in: Basler Kommentar, Allgemeiner Teil des Sozialversicherungsrechts

[nachfolgend: BSK ATSG], 2020, N. 18 zu Art. 18 ATSG; UELI KIESER,

Kommentar zum ATSG, 4. Aufl. 2020, N. 16 f. zu Art. 18 ATSG). (…)

In der seit 1. Januar 2016

geltenden Fassung von Art. 22 Abs. 1 UVV ist der Höchstbetrag des

versicherten Verdienstes auf Fr. 148'200.- im Jahr begrenzt (vgl. zur

Entwicklung: GEHRING, a.a.O., N. 6 zu Art. 15 UVG; vgl. auch

VOLLENWEIDER/BRUNNER, BSK ATSG, a.a.O., N. 20 zu Art. 18 ATSG). (…)”.

In una

sentenza 8C_646/2022 del 23 agosto 2023 (destinata alla pubblicazione in DTF),

nel caso di una ricorrente che quale indipendente era assicurata

facoltativamente contro gli infortuni e che svolgendo la propria attività

Considerandi

lavorativa era caduta, riportando una serie di lesioni che avevano richiesto

anche un intervento chirurgico di stabilizzazione tramite osteosintesi della

colonna vertebrale ed a cui era stata negata una rendita d’invalidità poiché il

sinistro era occorso posteriormente all’età di pensionamento dell’assicurata,

ma era stato riconosciuto il diritto all’indennità per menomazione

dell’integrità - concludendo, poi e per quanto concerneva quella fattispecie,

che “(…) il ne peut pas être dérogé à l'art. 18 al. 1 in fine LAA dans le cadre de la conclusion d'un

contrat d'assurance-accidents facultative” (consid. 4.7.) – il TF ha rammentato che:

" 4.1.1. Selon l'art. 6 al. 1 LAA, les prestations

d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non

professionnel et de maladie professionnelle. Si l'assuré est invalide (art. 8

LPGA [RS 830.1]) à 10% au moins ensuite d'un accident, il a droit à une

rente d'invalidité, pour autant que l'accident soit survenu avant l'âge

ordinaire de la retraite (art. 18 al. 1 LAA). Selon l'art. 4 al. 1 LAA, les

personnes exerçant une activité lucrative indépendante et domiciliées en

Suisse, ainsi que les membres de leur famille qui collaborent à l'entreprise,

peuvent s'assurer à titre facultatif, s'ils ne sont pas assurés à titre

obligatoire. Selon l'art. 5 LAA, les dispositions sur l'assurance obligatoire

s'appliquent par analogie à l'assurance facultative (al. 1); le Conseil fédéral

édicte des prescriptions complémentaires sur l'assurance facultative (al. 2,

première phrase); il réglemente notamment l'adhésion, la démission et

l'exclusion ainsi que le calcul des primes (al. 2, seconde phrase). Le Conseil

fédéral a fait usage de cette compétence en édictant les art. 134 à 140 OLAA

(RS 832.202).

Dans l'assurance facultative, le

rapport d'assurance se fonde sur un contrat écrit qui fixe notamment le début,

la durée minimale et la fin du rapport d'assurance (art. 136 OLAA). Il s'agit

d'un contrat d'assurance de droit public qui doit être interprété, dans le

cadre des limites fixées par la loi, de la même manière qu'un contrat de droit

privé, à savoir selon la réelle et commune intention des parties,

respectivement selon le principe de la confiance (arrêt 8C_200/2017 du 2 mars

2018.

consid. 3.2 et les références

citées).”

e che:

" 4.6.3. L'ancien Tribunal fédéral des assurances a

précisé que l'assurance facultative n'est pas, de par la loi, conçue de manière

différente de l'assurance obligatoire. Il est toutefois possible de déroger aux

dispositions relatives à l'assurance obligatoire, applicables "par

analogie" ("sinngemäss" dans la version allemande et "per

analogia" dans la version italienne) selon l'art. 5 al. 1 LAA, dans la

mesure où la nature et la structure de l'assurance facultative le justifient.

La volonté du législateur n'était en effet pas de mettre systématiquement sur

un pied d'égalité les assurés volontaires et les assurés obligatoires

(cf. ATF 148

V 286 consid. 7.1 et les

références); il a au contraire été prévu que le Conseil fédéral puisse édicter

des prescriptions particulières dans la mesure où l'assurance facultative le

requérait. Selon une correcte interprétation de l'art. 5 LAA, les dispositions

de l'assurance obligatoire ne doivent être appliquées à l'assurance facultative

que si cela paraît judicieux ("wenn dies sinnvoll erscheint"). En

d'autres termes, des dérogations à la LAA sont autorisées si elles sont

justifiées par le caractère différent de l'assurance obligatoire et de

l'assurance facultative (arrêts U 41/05 du 13 juin 2006 consid. 3, in: RAMA

5/2006 p. 403 s.; U 358/98 du 9 décembre 1999 consid. 4a, in: RAMA 3/2000 p.

172.

s.; cf. aussi VOLKER PRIBNOW, in: Frésard-Fellay/Leuzinger/Pärli [éd.],

Basler Kommentar, Unfallversicherungsgesetz, 2019, n° 2 ad art. 5 LAA;

MARCO CHEVALIER, in: Marc Hürzeler/Ueli Kieser [éd.], Kommentar zum

schweizerischen Sozialversicherungsrecht, UVG, 2018, n ° 1 à 3 ad art. 5

LAA). Les dérogations à l'assurance obligatoire ne se limitent ainsi pas aux

dispositions particulières des art. 134 ss OLAA (cf. VOLKER PRIBNOW,

op. cit., n° 2 ad art. 5 LAA). Le travailleur indépendant doit toutefois

pouvoir partir du principe qu'il obtiendra, grâce à l'assurance facultative, la

même protection que celle dont bénéficient ses salariés (ibidem, n° 6 in fine

ad art. 5 LAA). ”

In una sentenza 8C_485/2023 del 19 giugno 2024, pubblicata

in DTF 150 V 391, l’Alta Corte ha dovuto trattare il caso di un’assicurata

che lavorava al 25% in qualità di cuoca dipendente per 8.5 ore alla settimana

ed era dunque obbligatoriamente assicurata contro gli infortuni (professionali

e non professionali) e che, nella restante misura del 75%, era attiva come

agricoltrice indipendente.

Nello

svolgere questo secondo lavoro, all’assicurata si era danneggiato un dente,

colpito da una carriola che si era ribaltata all’indietro. Le erano state

rifiutate le prestazioni cui, invece, e come stabilito dal Tribunale federale,

ella aveva diritto ritenuto che “die Nichtberufsunfallversicherungsdeckung

auch auf Unfälle einer obligatorisch uvgversicherten teilzeitlich angestellten

Person in ihrer nicht freiwillig versicherten selbstständigen Erwerbstätigkeit

erstreckt” (cfr.

consid. 7.5.).

In quel

caso, l’Alta Corte ha ricordato che:

" 4.1.1. Nach Art. 1a Abs. 1 UVG sind die

in der Schweiz beschäftigten Arbeitnehmer - nebst anderen, hier nicht

interessierenden Personenkategorien - obligatorisch nach den Bestimmungen des

UVG versichert. Als Arbeitnehmer gemäss dieser Gesetzesbestimmung gilt

nach Art. 1 UVV, wer eine unselbstständige Erwerbstätigkeit im Sinne der

Bundesgesetzgebung über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV) ausübt.

4.1.2

In der Schweiz

wohnhafte Selbstständigerwerbende und ihre nicht obligatorisch versicherten

mitarbeitenden Familienglieder können sich gemäss Art. 4 Abs. 1

UVG freiwillig versichern. Die Bestimmungen über die obligatorische

Versicherung gelten sinngemäss für die freiwillige Versicherung (Art. 5 Abs. 1

UVG). Nach Art. 5 Abs. 2 UVG erlässt der Bundesrat ergänzende

Vorschriften über die freiwillige Versicherung, wobei er namentlich den

Beitritt, den Rücktritt und den Ausschluss sowie die Prämienbemessung ordnet.

Von dieser Kompetenz hat der Bundesrat in den Art. 134 bis 140 UVV Gebrauch

gemacht (BGE

148.

V 286 E. 7.1).

Eine freiwillige Versicherung

kann auch abschliessen, wer teilweise als Arbeitnehmer tätig ist (Art. 134 Abs.

1.

UVV)”.

Il Tribunale federale, in quel caso, ha, poi, ribadito che:

" Dazu kommt, dass die Prämien und Geldleistungen gemäss

Art. 138 UVV im Rahmen von Art. 22 Abs. 1 UVV nach dem versicherten Verdienst

zu bemessen sind, der bei Vertragsabschluss vereinbart wird und jeweils auf

Beginn eines Kalenderjahres angepasst werden kann. Dieser Verdienst darf bei

Selbstständigerwerbenden nicht weniger als 45 Prozent und bei

Familienmitgliedern nicht weniger als 30 Prozent des Höchstbetrags des

versicherten Verdienstes betragen. Der Höchstbetrag des versicherten

Verdienstes beläuft sich auf 148'200 Franken im Jahr und 406 Franken im Tag

(Art. 22 Abs. 1 UVV).” (consid. 7.3.).

In

un’altra sentenza 8C_457/2023 del 27 dicembre 2023 pubblicata in SVR 6/2024 UV

nr. 19 pag. 77 ss, l’Alta Corte ha stabilito che la differenza rilevante e

durevole tra il guadagno assicurato convenuto al momento dell'insorgenza

dell'infortunio e il reddito soggetto a contributi AVS, un passaggio

dall'assicurazione contro gli infortuni facoltativa all'assicurazione contro

gli infortuni obbligatoria dopo avere ritrovato la piena capacità lavorativa e

l'insorgenza del diritto alla rendita dopo oltre cinque anni dall'evento

assicurato possono in casi eccezionali giustificare un adattamento del guadagno

assicurato convenuto al momento dell'infortunio in applicazione per analogia

dell'art. 24 cpv. 2 OAINF. Il Tribunale federale ha precisato che qualora il guadagno

assicurato di un indipendente assicurato a titolo facoltativo debba

eccezionalmente essere adattato, ai sensi della DTF 148 V 286 consid. 9.4,

all’evoluzione del salario nominale specifico in relazione al sesso nel settore

di attività abituale, l’adattamento si basa sui dati pubblicati dall’Ufficio

federale di statistica, secondo il ramo economico.

2.7

Nella

presente fattispecie, come visto, dagli atti emerge che RI 1, assicuratasi

facoltativamente contro gli infortuni presso CO 1 per la propria attività

indipendente (vendita di __________), in data 3 febbraio 2024, mentre si

trovava al lavoro, è caduta dalle scale del negozio, riportando un politrauma

tale da richiedere un’ospedalizzazione d’urgenza all’Ospedale __________, dove

è rimasta degente (dapprima in cure intense e, poi, dall’8 febbraio 2024 nel

reparto di medicina interna) fino al 12 aprile 2024 (cfr. doc. 28 e 29).

Al

fine di poter valutare il diritto alle prestazioni, l’amministrazione ha a due

riprese chiesto all’assicurata la trasmissione di determinati documenti importanti

per la gestione del caso, in particolare di natura economica (cfr. doc. 35 e doc.

36). A fronte del silenzio dell’assicurata, con scritto raccomandato del 20

novembre 2024 CO 1 ha chiesto nuovamente la trasmissione della contabilità

aziendale dal 2019 al 2023; i conteggi salariali dal 2019 al 2023; i

certificati di inabilità lavorativa e il dettaglio delle visite mediche e delle

terapie eseguite dopo il 12 aprile 2024, rendendola attenta circa le

conseguenze di una continuazione della violazione dei suoi obblighi di

informazione e collaborazione (cfr. doc. 37).

Perdurando il silenzio dell’assicurata,

con decisione del 10 gennaio 2025 (cfr. doc. 40), poi confermata su opposizione

in data 2 maggio 2025 (cfr. doc. 46), CO 1 ha stabilito la non entrata in materia

sul diritto a prestazioni. L’amministrazione ha, in particolare, evidenziato il

carattere indispensabile di una fattiva collaborazione da parte della signora RI

1.

relativamente agli aspetti economici, non superabile, stante la sua età,

attraverso il richiamo del conto individuale AVS, il quale termina con

l’accesso all’età pensionabile.

La

patrocinatrice dell’assicurata ha ritenuto eccessiva e pretestuosa la richiesta

di CO 1 di ottenere la contabilità aziendale dal 2019 al 2023, ritenuto come

l’amministrazione disponga già del dato relativo al guadagno assicurato

stabilito nella polizza sottoscritta dall’assicurata (fr. 66'690.00) (cfr. doc.

I).

Con la risposta di causa,

l’amministrazione ha confermato la correttezza del proprio agire, sottolineando

di essersi “limitata a chiedere una fattiva collaborazione che, oggettivamente,

non lede qualsivoglia diritto della signora RI 1 specie perché CO 1, a

differenza di quanto voglia far credere la ricorrente, non ha precluso il

diritto a prestazioni assicurative, ma lo ha, solo ed esclusivamente,

subordinato alla produzione di documenti di cui solo la signora RI 1 dispone”.

In particolare CO 1 si è così espressa

con riferimento agli aspetti economici:

"

(…)

9.

Certo a sostegno della propria tesi

la ricorrente fa riferimento ai vari principi giuridici così da bollare la

richiesta di CO 1 di “… un comportamento vessatorio e dilatorio, contrario ai

principi di buona fede e correttezza procedurale ...” (cfr. ricorso, §1.4.,

pag. 8).

Sennonché, l’art. 15 cpv. 1 LAINF

recita che “le indennità giornaliere e le rendite sono calcolate in base al

guadagno assicurato”; rispettivamente l’art. 15 cpv. 2 LAINF prevede che “per il calcolo delle indennità giornaliere è considerato

guadagno assicurato l’ultimo salario riscosso prima dell’infortunio; per il

calcolo delle rendite, quello riscosso durante l’anno precedente l’infortunio.”.

A mente di una specifica

raccomandazione della Commissione ad hoc LAINF (tenore dell’11 marzo 2020) la

determinazione del guadagno effettivo è fondamentale nell’ambito della

fissazione del guadagno assicurato, fermo restando che un indennizzo diverso

rispetto al guadagno assicurato potrebbe aver luogo qualora due condizioni

cumulative fossero realizzate e meglio il guadagno effettivo si sia ridotto

nella misura di almeno 30% e detta riduzione sia verificabile nei, perlomeno, 5

anni precedenti l’infortunio.

A questo livello non c’è chi non veda

che la censura della ricorrente sia pretestuosa poiché, necessita ribadirlo, in

relazione all’aspetto reddituale e meglio la richiesta, da un lato, della

contabilità aziendale dal 2019 al 2023, dall’altro, dei conteggi salariali dal

2019.

al 2023, si fatica a capire i motivi per i quali la ricorrente non voglia

collaborare, specie perché, in quest’ambito, l’assicuratore convenuto non può

sostituirsi alla signora RI 1 nella ricerca dei dati contabili a lei inerenti.

Detta affermazione è ancor più confermata dalla circostanza che, ritenuta l’età

della signora RI 1, CO 1 non potrebbe neppure recuperare direttamente il conto

individuale AVS della propria assicurata atteso come la tenuta di detto conto

prende fine con l’accesso all’età pensionabile.

Verosimilmente la posizione della

signora RI 1 è da collegare al fatto che l’assicurata ritiene di avere diritto

a prestazioni assicurative in funzione del reddito assicurato – indicato nella

polizza – e meglio a CHF 66'690.-, sennonché la copertura assicurativa in

essere rientra nel concetto di assicurazione di danno e – di riflesso –

l’indennizzo presuppone la comprova dell’ampiezza del danno subito.

Quest’ultimo può essere comprovato, solo ed esclusivamente, in funzione dei

dati contabili in possesso – esclusivo – della signora RI 1: CO 1 non ha

l’opportunità di recuperarli in modo autonomo.

A tal proposito va pure osservato che

la ricorrente non indica motivi oggettivi a sostegno del rifiuto di produrre

detti documenti contabili, poiché è pacifico che l’assicurata disponga di una

propria contabilità vista la qualità di imprenditrice.

In quest’ottica, va ricordato che se la

situazione reddituale si fosse modificata con il passare del tempo, la signora RI

1.

avrebbe dovuto, in modo autonomo, comunicarlo a CO 1: pure il premio

assicurativo sarebbe stato adeguato alla situazione in essere (evitare un caso

di sotto o sovra assicurazione). Pertanto, la circostanza di aver corrisposto

puntualmente il premio assicurativo attesta, unicamente, che il reddito non ha

subito modifiche di sorta e dunque basterebbe che la signora RI 1 faccia

pervenire quanto richiesto così da mettere in condizione l’assicuratore LAINF

d’ossequiare al contratto assicurativo in essere verificando, come suo diritto,

l’aspetto reddituale durante un lasso di tempo di 5 anni: detta richiesta

corrisponde, né più né meno, a quanto indicato dalla già menzionata

raccomandazione della commissione ad hoc LAINF e non lede, certamente, il

diritto di indennizzo della signora RI 1.” (Doc. III)

2.8

Chiamato

a pronunciarsi, questo Tribunale, alla luce della chiara e costante

giurisprudenza federale sopra illustrata (cfr. consid. 2.6.), non può

accogliere le obiezioni dell’assicurata.

Contrariamente a quanto preteso

dall’insorgente, difatti, va ricordato che le prestazioni LAINF non vengono

automaticamente calcolate sulla base del guadagno fisso convenuto nella

polizza.

Al riguardo,

il Tribunale federale ha evidenziato che la sola stipula di una polizza

assicurativa non significa che il reddito previsto sia stato effettivamente realizzato

(cfr. STF 8C_797/2014 del 18 febbraio 2015). Tale giurisprudenza è stata

confermata nella DTF 148 V 286.

Le prestazioni, al contrario, sono

basate sull’ultimo salario riscosso prima

dell’infortunio per il calcolo delle indennità giornaliere, rispettivamente su quello

riscosso durante l’anno precedente l’infortunio per il calcolo delle rendite (art.

15.

cpv. 2 LAINF).

Alla

luce di quanto sopra, la documentazione contabile richiesta

dall’amministrazione all’assicurata appariva necessaria al

fine di potersi determinare in merito al diritto a prestazioni.

Inoltre, a ragione l’amministrazione ha

sottolineato la necessità di una fattiva collaborazione da parte

dell’assicurata al fine di potere ottenere i dati contabili necessari per

potere stabilire le prestazioni, rilevando come quest’ultima, vista la sua

qualità di imprenditrice, dispone evidentemente di una propria contabilità.

Ella, del resto, non ha addotto motivi

oggettivi che le impedirebbero di produrre quanto richiesto, limitandosi ad

affermare come l’amministrazione disponga già del dato relativo al guadagno

assicurato pattuito nella polizza sottoscritta quale assicurazione facoltativa,

elemento che, come ricordato in precedenza, non risulta né sufficiente, né

conclusivo.

In maniera altrettanto corretta

l’amministrazione ha posto in rilievo l’impossibilità di poter ottenere in

maniera autonoma la documentazione contabile in questione (non essendo nelle

sue facoltà poter richiamare il conto individuale AVS dell’interessata, avendo

ella già raggiunto da tempo l’età pensionabile).

Stante quanto sopra esposto, ne deriva

che il modo di agire di CO 1 risulta quindi giustificato. Altrettanto non può invece

dirsi riguardo al rifiuto, immotivato, di collaborazione da parte

dell’insorgente.

La decisione su opposizione del 2

maggio 2025 deve pertanto essere confermata.

2.9

L’art.

61.

lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura

deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;

la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte

alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In data 1° gennaio 2021 è entrata

in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora

unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è entrato in

vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie

relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge

interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può

imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o

sconsiderato.

Trattandosi di una controversia

relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha previsto di prelevare le

spese.

Sul tema, cfr. anche STF

9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022

KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio

2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi,

Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les

tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin

2019, in SZS/RSAS 2/2022 p. 107; Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del

21.

agosto 2024 “Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio

2021.

nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica

dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale

cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della

revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle

assicurazioni) e controprogetto”).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione

impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti