35.2025.45
Corretta la non entrata nel merito della richiesta di prestazioni dell'assicurata, vista la sua violazione dell'obbligo di collaborare ai sensi dell'art. 43 cpv. 3 LPGA
17 novembre 2025Italiano35 min
nell’impresa e non assicurati d’obbligo (cpv. 1). Sono esclusi dall’assicurazione
Source ti.ch
Incarto
n.
35.2025.45
cr
Lugano
17 novembre 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Cinzia Raffa Somaini, cancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 4 giugno 2025 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 2
maggio 2025 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro
gli infortuni
ritenuto in
fatto
1.1. In data
1° agosto 2016 RI 1, nata nel 1943, titolare della __________ di __________,
mentre stava salendo su una sedia per prendere una pentola da un pensile alto
della cucina, ha perso l’equilibrio ed è caduta all’indietro, picchiando la
schiena contro i pensili del piano di lavoro e finendo violentemente con il
sedere sul pavimento (doc. 1).
L’Istituto assicuratore ha assunto
il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. Esperiti
gli accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione del 14 marzo
2018 l’assicuratore LAINF ha riconosciuto all’assicurata, con riferimento alla
sola frattura vertebrale Th12 ritenuta in nesso causale con l’infortunio del 1°
agosto 2016, il diritto a prestazioni dal 1° agosto 2016 al 1° settembre 2017,
oltre ad un’IMI del 6.25%.
A seguito dell’opposizione
inoltrata in data 27 aprile 2018 dall’assicurata – facendo valere, in
particolare, la mancata stabilizzazione dello stato di salute, preannunciando
una nuova valutazione da parte dello specialista in neurochirurgia dr. __________,
effettivamente realizzata in data 28 luglio 2018 – dopo avere richiesto una
presa di posizione al dr. __________ riguardo alle nuove risultanze mediche, in
data 16 ottobre 2018 l’Istituto assicuratore ha confermato il contenuto della
sua precedente decisione.
Con STCA 35.2018.120 del 13 marzo
2019 questo Tribunale ha annullato la decisione su opposizione impugnata e
rinviato gli atti all’istituto assicuratore per ulteriori approfondimenti di
natura peritale.
L’Istituto __________, incaricato di
svolgere il mandato peritale, in data 31 ottobre 2022 ha redatto il referto
peritale (cfr. doc. 7), seguito - dopo la presentazione di quesiti
supplementari da parte di CO 1 (cfr. doc. 8) - da un complemento peritale del 23
ottobre 2023 (cfr. doc. 9). Un nuovo complemento peritale è stato richiesto dall’assicuratore
in data 12 agosto 2024 e, secondo quanto indicato dallo stesso assicuratore
infortuni, non ha ancora ottenuto riscontro.
1.3. Negli
anni successivi l’assicurata è stata vittima di altri infortuni (incidente
della circolazione in data 5 agosto 2019, cfr. doc. 6; caduta nell’ascensore in
data 14 ottobre 2019, cfr. doc. 5), per i quali l’Istituto assicuratore ha
corrisposto delle prestazioni (trasporto con autolettiga, costi di
ospedalizzazione).
1.4. In data
16 febbraio 2024 l’assicurata ha annunciato di essere caduta, in data 3
febbraio 2024, sulle scale interne del suo negozio (doc. 10). A seguito
dell’accaduto, ella è stata ricoverata all’Ospedale __________, dove è stata
sottoposta a diversi accertamenti (TAC politrauma, TAC torace e addome con MDC,
RX clavicola sx, TAC cerebrale nativa). In data 8 febbraio 2024 ella è stata
trasferita dal reparto di medicina intensiva al reparto di medicina interna.
L’istituto
assicuratore, dopo avere attribuito al caso annunciato il numero __________, ha
trasmesso all’assicurata un formulario denominato “edificio/scale”, così da
ottenere dei chiarimenti circa la dinamica dell’evento infortunistico (doc. 16).
Non
avendo ricevuto risposta, la compilazione del citato formulario è stata
sollecitata con scritto del 2 aprile 2024 (doc. 23) e poi con scritto del 22
aprile 2024 (doc. 24).
Il
formulario è stato infine compilato dall’assicurata (la quale è stata dimessa
dall’Ospedale __________ il 12 aprile 2024, n.d.r.) in data 6 maggio 2024 (doc.
26).
CO 1
ha quindi interpellato il proprio medico fiduciario a proposito degli aspetti
medici. Il dr. __________ ha riconosciuto il nesso causale esistente tra i
disturbi dell’interessata e l’infortunio, ritenendo giustificata un’inabilità
lavorativa del 100% per sei mesi, con necessità di aggiornamento in agosto 2024
(cfr. doc. 34).
In
data 5 settembre 2024 (doc. 35), 17 ottobre 2024 (doc. 36) e 20 novembre 2024 (stavolta
per posta raccomandata, rendendola attenta circa le conseguenze di una
continuazione della violazione dei suoi obblighi di informazione e collaborazione,
cfr. doc. 37) CO 1 ha chiesto all’assicurata una serie di documenti ritenuti
importanti per la gestione del caso, quali la contabilità aziendale dal 2019 al
2023; i conteggi salariali dal 2019 al 2023; i certificati di inabilità
lavorativa; il dettaglio delle visite mediche e delle terapie eseguite dopo il
12 aprile 2024.
Stante il silenzio dell’assicurata, con
decisione del 10 gennaio 2025 CO 1 ha stabilito la non entrata in materia sul
diritto a prestazioni, a causa della mancata collaborazione da parte della
signora RI 1 (cfr. doc. 40).
A
seguito dell’opposizione interposta in data 12 febbraio 2025 dall’assicurata,
patrocinata dall’avv. RA 1 (doc. 45), in data 2 maggio 2025 CO 1 ha ribadito la
propria posizione, rilevando che per gli aspetti economici risulta
indispensabile una fattiva collaborazione da parte dell’assicurata, non potendo
l’amministrazione, stante l’età dell’assicurata, recuperare autonomamente il
conto individuale AVS, il quale prende fine con l’accesso all’età pensionabile
(doc. 46).
1.5. Con
tempestivo ricorso del 4 giugno 2025 l’assicurata, sempre patrocinata dall’avv.
RA 1, ha chiesto l’annullamento della decisione su opposizione impugnata e la
retrocessione degli atti a CO 1 per complemento istruttorio e nuova decisione.
Sostanzialmente la patrocinatrice
dell’insorgente ha considerato che la richiesta produzione della contabilità
aziendale e dei conteggi salariali degli anni 2019-2023 da parte dell’istituto
assicuratore sia “del tutto sproporzionata e non pertinente rispetto alla
valutazione del diritto alle prestazioni”.
A mente dell’avv. RA 1,
l’amministrazione disponeva già di tutti gli elementi essenziali per poter decidere,
come la natura infortunistica dell’evento; il nesso causale confermato dal
medico fiduciario; la chiara attestazione di inabilità lavorativa da parte del
Prof. dr. __________.
Quanto agli aspetti economici, la
patrocinatrice ha ritenuto che “pretendere la consegna della contabilità
aziendale e dei conteggi salariali di cinque anni è ancora più ingiustificato”,
visto che il reddito assicurato di fr. 66'690.00 era stato concordato
contrattualmente e utilizzato come base per il calcolo dei premi, regolarmente
versati dall’assicurata.
A suo modo di vedere, quindi,
l’istituto assicuratore non aveva alcuna ragione legittima per rimettere in
discussione tale elemento contrattuale consolidato, tanto più in assenza di
indizi concreti di frode o abuso.
Per tali ragioni, la patrocinatrice ha
ritenuto che “la decisione di CO 1 di rifiutare le prestazioni per preteso
difetto di collaborazione è giuridicamente insostenibile, in quanto basata su
richieste documentali sproporzionate e non necessarie, su un’errata
applicazione dell’art. 43 cpv. 3 LPGA e su un’interpretazione arbitraria del
concetto di obbligo di collaborazione” (doc. I).
1.6. Con la
risposta di causa l’amministrazione ha integralmente confermato la propria
decisione, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi
di diritto (doc. III).
1.7. In data
7 luglio 2025 la patrocinatrice dell’insorgente ha trasmesso al TCA un referto
medico che riassume in breve gli eventi che hanno interessato l’assicurata a
partire dal 1° agosto 2016 (cfr. doc. V + 1).
1.8. Con
osservazioni dell’11 luglio 2025, l’istituto assicuratore ha rilevato come il
referto prodotto “si limita a riassumere gli eventi che hanno interessato la
signora RI 1. Per contro, detto documento è, assolutamente, silente circa gli
oggetti della vertenza e per questo motivo non riveste particolare importanza”
(doc. VII).
Tali considerazioni
dell’amministrazione sono state trasmesse all’assicurata (cfr. doc. VIII), per
conoscenza.
considerato in
diritto
2.1. L’oggetto del contendere è la
questione di sapere se CO 1 era legittimata, oppure no, a non entrare nel merito della richiesta di
prestazioni di RI 1 in relazione al sinistro del 3 febbraio 2024,
rimproverandole una violazione dell’obbligo di collaborazione ai sensi
dell’art. 43 cpv. 3 LPGA.
2.2. Giusta
l’art. 43 cpv. 1 LPGA, l'assicuratore esamina le domande, intraprende
d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha
bisogno. Le informazioni date oralmente devono essere messe per scritto.
Il cpv. 2 di questa disposizione prevede che se sono necessari e
ragionevolmente esigibili esami medici o specialistici per la valutazione del
caso, l'assicurato deve sottoporvisi.
Infine, il cpv. 3 recita che se l'assicurato o altre persone che pretendono
prestazioni, nonostante un'ingiunzione, rifiutano in modo ingiustificato di
compiere il loro dovere d'informare o di collaborare, l'assicuratore può, dopo
diffida scritta e avvertimento delle conseguenze giuridiche e dopo aver
impartito un adeguato termine di riflessione, decidere in base agli atti o
chiudere l'inchiesta e decidere di non entrare in materia.
La
violazione dell’obbligo di collaborare è rilevante soltanto se avviene in
maniera inescusabile. Si deve trattare in ogni caso di una violazione
colpevole, per cui il comportamento della persona assicurata non può più essere
seguito, ciò che è il caso se una giustificazione non è in alcun modo riconoscibile
oppure se il comportamento è assolutamente incomprensibile.
Le
sanzioni previste all’art. 43 cpv. 3 LPGA possono essere comminate soltanto
dopo diffida e concessione di un termine di riflessione adeguato. Questa
procedura corrisponde a quella che deve essere seguita a norma dell’art. 21
cpv. 4 LPGA. Si tratta di una regola procedurale che deve essere osservata
senza eccezioni, dalla quale non si può derogare nemmeno quando la persona
interessata lascia intendere che non vuole in ogni caso conformarsi all’obbligo
che le incombe. Quando la prova della diffida è contestata, l’onere probatorio
spetta all’assicuratore (cfr. U. Kieser, ATSG-Kommentar, 2a edizione, n. 50ss.
ad art. 43 e riferimenti ivi menzionati).
2.3. Nella
concreta evenienza, dalle tavole processuali emerge che la decisione dell’istituto
assicuratore di non entrata in materia trova la propria giustificazione nel
fatto che l’assicurata ha omesso di trasmettere la documentazione contabile e
salariale relativa agli anni 2019-2023 richiestale a più riprese.
Questa
Corte rileva, innanzitutto, che l’Istituto resistente ha rispettato la
procedura prevista dall’art. 43 cpv. 3 LPGA.
In
effetti - dopo la richiesta del 5 settembre 2024 (doc. 35), rimasta inadempiuta,
e il sollecito del 17 ottobre 2024 (doc. 36), parimenti non soddisfatto - con
scritto del 20 novembre 2024, CO 1 ha nuovamente invitato l’assicurata ad inoltrare
la documentazione necessaria, assegnandole un adeguato termine per ottemperare
alla richiesta (“ci trasmetta la documentazione entro l’ultimo termine del 2
dicembre 2024”), avvertendola pure delle conseguenze giuridiche previste in
caso di inadempienza (cfr. doc. 37, nel quale è stato espressamente indicato
che “se non ci invia il questionario e la documentazione richiesta sta violando
Fatti
i suoi obblighi di informazione e di collaborazione stabiliti dalla legge. In
tal caso abbiamo la facoltà di interrompere le nostre prestazioni assicurative
(LPGA, art. 43, cpv. 3)”).
Fatta
questa premessa, in ossequio alla giurisprudenza che verrà illustrata al
considerando 2.6., il TCA è chiamato a stabilire se la documentazione richiesta
dall’amministrazione fosse o meno necessaria.
2.4. L'assicurazione facoltativa contro
gli infortuni è regolata dagli artt. 4 e 5 LAINF, nonché dagli artt. 134 ss.
OAINF.
Ai sensi dell’art. 4 LAINF possono
assicurarsi a titolo facoltativo le persone esercitanti un’attività lucrativa
indipendente domiciliate in Svizzera, come pure i loro familiari collaboranti
nell’impresa e non assicurati d’obbligo (cpv. 1). Sono esclusi dall’assicurazione
facoltativa i datori di lavoro senza attività lucrativa che occupano solo
personale domestico (cpv. 2).
Inoltre, secondo l’art. 5 LAINF, le
disposizioni sull’assicurazione obbligatoria si applicano per analogia
all’assicurazione facoltativa (cpv. 1). Il Consiglio federale emana
prescrizioni completive sull’assicurazione facoltativa. Ne regola segnatamente
l’affiliazione, la dimissione, l’esclusione ed il calcolo dei premi (cpv. 2).
Ai sensi dell’art. 136 OAINF, nel
caso dell’assicurazione facoltativa, il rapporto assicurativo si fonda su
contratto scritto. Esso regola segnatamente l’inizio, la durata minima e la
fine dell’assicurazione.
Infine, l’art. 138 OAINF, relativo
alla base di calcolo dei premi e delle
prestazioni in contanti, prevede che nei limiti dell’art. 22 cpv. 1
OAINF (a norma del quale l’importo massimo del guadagno assicurato ammonta a
148’200 franchi all’anno e a 406 franchi al giorno), i premi e le prestazioni
in contanti sono calcolati secondo il guadagno assicurato, il cui importo,
pattuito alla conclusione del contratto, potrà essere modificato all’inizio di
ogni anno civile. Per le persone esercitanti un’attività lucrativa
indipendente, questo importo non può essere inferiore al 45 per cento e, per i
familiari, al 30 per cento del guadagno massimo assicurato.
2.5. Ai sensi
dell’art. 15 cpv. 1 LAINF, le indennità giornaliere e le rendite sono calcolate
in base al guadagno assicurato.
Il cpv. 2 recita, da
parte sua, che per il calcolo delle indennità giornaliere è considerato
guadagno assicurato l’ultimo salario riscosso prima dell’infortunio; per il
calcolo delle rendite, quello riscosso durante l’anno precedente l’infortunio.
Il
medesimo art. 15 al cpv. 3 permette, peraltro, al Consiglio federale di emanare
disposizioni particolari.
Per
guadagno assicurato si deve intendere, in genere, tutte le somme versate
all’assicurato dal suo datore di lavoro, e ciò allo scopo di rimunerare un
lavoro dipendente, prestato per un tempo determinato o indeterminato. Tali
somme fanno parte del guadagno assicurato soltanto se si trovano in una
relazione economica con il rapporto di lavoro. Si considera, pertanto, reddito
derivante da un’attività salariata, non solo la retribuzione versata per il
lavoro effettuato ma, di principio, anche le indennità o prestazioni che si
trovano in una qualsiasi relazione con il rapporto di lavoro, nella misura in
cui queste prestazioni non siano esenti da premio in virtù di disposizioni
legali espresse (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 83 e giurisprudenza
ivi menzionata).
Ai sensi dell’art. 22 OAINF:
" 1L’importo
massimo del guadagno assicurato ammonta a 148 200 franchi all’anno e a
406 franchi al giorno.
2È considerato guadagno assicurato il salario
determinante secondo la legislazione sull’AVS, con le seguenti deroghe:
a. sono
considerati guadagno assicurato anche i salari non sottoposti al prelievo di
contributi dell’AVS a causa dell’età dell’assicurato;
b. fanno pure
parte del guadagno assicurato gli assegni familiari, accordati conformemente
all’uso locale o professionale a titolo di assegni per i figli, per la
formazione o per l’economia domestica;
c. per i
familiari del datore di lavoro collaboranti nell’azienda, gli associati, gli
azionisti o i soci di società cooperative si tiene conto almeno del salario
corrispondente agli usi professionali e locali;
d. non sono prese
in considerazione le indennità versate allo scioglimento del rapporto di
lavoro, in caso di chiusura o di fusione dell’azienda o in circostanze
analoghe;
e. …
3L’indennità giornaliera è calcolata in base all’ultimo
salario ricevuto dall’assicurato prima dell’infortunio, inclusi gli elementi
del salario non ancora versati che gli sono dovuti.
3bis Se fino all’insorgenza dell’infortunio la persona
assicurata aveva diritto a un’indennità giornaliera secondo la legge federale
del 19 giugno 195949 sull’assicurazione per l’invalidità, l’indennità
giornaliera corrisponde almeno all’ammontare totale dell’indennità giornaliera
versata fino ad allora dall’assicurazione per l’invalidità, ma al massimo
all’80 per cento dell’importo massimo del guadagno assicurato
conformemente al capoverso 1. Per l’ammontare dell’indennità giornaliera
delle persone di cui all’articolo 1a capoverso 1 lettera c
della legge è determinante l’articolo 132a capoverso 1.
4Le rendite sono calcolate in base al salario pagato
all’assicurato da uno o più datori di lavoro nel corso dell’anno precedente
l’infortunio, inclusi gli elementi del salario non ancora versati che gli sono
dovuti. Se il rapporto di lavoro non è durato un anno intero, il salario
ottenuto durante questo periodo è convertito in pieno salario annuo. Nel caso
di un’attività temporanea la conversione è limitata alla durata prevista a
condizione che in base al modello attuale o previsto della biografia lavorativa
non risulti una durata normale diversa dell’attività. La conversione è limitata
al periodo di tempo ammesso dal diritto in materia di stranieri.”
L’art. 23 OAINF,
poi, stabilisce che:
" 1Se
l’assicurato non ha ottenuto il salario o ne ha ottenuto uno ridotto a causa di
servizio militare, servizio civile, servizio di protezione civile, infortunio,
malattia, maternità o lavoro ridotto, viene preso in considerazione il guadagno
che avrebbe conseguito senza queste circostanze
2…
3 Se l’assicurato non esercita regolarmente un’attività
lucrativa o il suo salario è sottoposto a forti fluttuazioni, ci si deve basare
su un medio salario giornaliero ponderato.
3bis Se un dipendente temporaneo
che esercita regolarmente un’attività lucrativa nell’ambito di un contratto
quadro e di un contratto d’impiego è vittima d’infortunio, è determinante il
salario concordato nel contratto d’impiego in vigore.
4 L’articolo 22 capoverso 3 è applicabile a un
assicurato vittima di un infortunio durante un’attività stagionale. Se
l’infortunio è occorso nel periodo durante il quale non esercita un’attività
lucrativa, il salario effettivo conseguito nell’anno precedente, va diviso per
365.
5 Se prima dell’infortunio l’assicurato era
impiegato presso più datori di lavoro, è determinante il salario complessivo di
tutti i rapporti di lavoro, indipendentemente dal fatto che per tali rapporti
sia stata stipulata una copertura solo per gli infortuni professionali oppure
anche per gli infortuni non professionali. Questa disposizione vale anche per
l’assicurazione facoltativa.
6 Per i praticanti, i volontari, le persone che si
preparano alla scelta di una professione e per gli assicurati che esercitano
un’attività in centri professionali d’integrazione per gli invalidi al fine di
acquisire una formazione, va preso in considerazione, dal compimento del 20°
anno d’età, un guadagno giornaliero del 20 per cento almeno dell’importo
massimo del guadagno assicurato e, prima del compimento del 20° anno
d’età, del 10 per cento almeno.
7 Il salario determinante è ricalcolato se la cura
medica è durata almeno tre mesi e il salario dell’assicurato è aumentato del 10
per cento almeno nel corso di questo periodo.
8 In caso di ricaduta è determinante il salario
ottenuto immediatamente prima di questa, tuttavia almeno pari al 10 per cento
dell’importo massimo del guadagno giornaliero assicurato, salvo per i
beneficiari di rendite dell’assicurazione sociale.
9 Nella misura in cui le conseguenze di un evento
assicurato provocano un ritardo di almeno sei mesi nella formazione
professionale, per la durata del ritardo, ma al massimo per un anno, viene
accordata un’indennità giornaliera parziale corrispondente alla differenza tra
il salario percepito durante la formazione e il salario minimo di un lavoratore
qualificato della corrispondente categoria professionale.”
Di
regola, quindi, è considerato guadagno assicurato il salario determinante ai
sensi degli artt. 5 cpv. 2 LAVS e 6ss. OAVS (cfr. art. 22 cpv. 2 OAINF).
2.6. In una
sentenza U 78/01 del 18 settembre 2002 consid. 3.2 ss., l’Alta Corte si è
espressa in un caso in cui l’insorgente, assicurato facoltativamente contro gli
infortuni in quanto pavimentatore indipendente, per determinare il grado di
invalidità secondo l’art. 18 LAINF, pretendeva che quale reddito da valido
venisse considerato il guadagno assicurato convenuto (fr. 80'000), anziché
quello determinato dall’assicuratore LAINF (fr. 28'600, importo equivalente
all’utile aziendale medio calcolato sugli anni 1992-1994).
Il
Tribunale federale ha approvato l’operato dell’amministrazione. In questo
contesto la Corte federale ha sottolineato che “In base al principio di cui
all’art. 5 cpv. 1 LAINF, secondo il quale le disposizioni sull’assicurazione
obbligatoria si applicano per analogia all’assicurazione facoltativa, l’accordo
sul guadagno assicurato deve considerare i redditi effettivi del postulante
l’assicurazione. Trattandosi di lavoratori indipendenti, i loro redditi sono
sovente soggetti a fluttuazioni che non possono essere convenientemente
previste al momento della conclusione di un’assicurazione facoltativa e
difficilmente rilevabili in anticipo. Nell’ambito dell’assicurazione
facoltativa vale tuttavia il principio ancorato nell’art. 138 OAINF, giusta il
quale premi e prestazioni in contanti – riservata la possibilità di correzioni
dopo l’insorgenza del sinistro assicurato in casi eccezionali – devono essere calcolati in base al
guadagno assicurato convenuto.”.
In una sentenza STF 8C_797/2014 del 15 ottobre 2014, il
Tribunale federale ha stabilito che il semplice fatto che sia stata stipulata
mediante polizza un'assicurazione non significa che il reddito ivi previsto sia
stato effettivamente realizzato (consid. 3).
In DTF 148 V 286, nel caso di un assicurato che gestiva una
ditta individuale, poi divenuta una Sagl, che era assicurato, dapprima,
facoltativamente contro gli infortuni, poi a titolo obbligatorio, che quando
gestiva la ditta individuale aveva subito un infortunio ed anni dopo aveva
avuto una ricaduta, laddove litigiosa era la questione relativa alla
determinazione del guadagno assicurato ai fini del calcolo della rendita
d’invalidità, l’Alta Corte ha stabilito quanto segue:
" 7.1 In
der Schweiz wohnhafte Selbstständigerwerbende und ihre nicht obligatorisch
versicherten mitarbeitenden Familienglieder können sich gemäss Art. 4 Abs. 1
UVG freiwillig versichern. Nach Art. 5 Abs. 1 UVG gelten die Bestimmungen über
die obligatorische Versicherung sinngemäss für die freiwillige Versicherung.
Zwar entsprach es nicht dem Willen des Gesetzgebers, freiwillig und
obligatorisch Versicherte durchwegs gleichzustellen (SVR 2000 UV Nr. 9 S. 29, U 358/98 E. 4a mit Hinweis). Doch soll die freiwillige Versicherung nach Art. 5
UVG grundsätzlich derjenigen der obligatorischen Versicherung gleichwertig sein
(VOLKER PRIBNOW, BSK UVG, a.a.O., N. 1 zu Art. 5 UVG; RKUV 1994 Nr. U 183 S.
49, U 59/92 E. 5a; vgl. auch GEHRING, a.a.O., N. 2 zu Art. 5 UVG). Nach Art. 5
Abs. 2 UVG erlässt der Bundesrat ergänzende Vorschriften über die freiwillige
Versicherung. Er ordnet namentlich den Beitritt, den Rücktritt und den
Ausschluss sowie die Prämienbemessung. Von dieser Kompetenz hat der Bundesrat
in den Art. 134 bis 140 UVV Gebrauch gemacht (SVR 1997 UV Nr. 83 S. 299, U 167/95 E. 5a; GEHRING, a.a.O., N. 3 zu Art. 5 UVG).
7.2 In der freiwilligen
Versicherung wird das Versicherungsverhältnis gemäss Art. 136 UVV durch
schriftlichen Vertrag begründet. Nach Art. 138 UVV werden die Prämien und
Geldleistungen im Rahmen von Art. 22 Abs. 1 UVV nach dem versicherten Verdienst
bemessen, der bei Vertragsabschluss vereinbart wird und jeweils auf Beginn
eines Kalenderjahres angepasst werden kann. Dieser Verdienst darf bei
Selbstständigerwerbenden nicht weniger als 45 Prozent und bei Familiengliedern
nicht weniger als 30 Prozent (in der bis Ende 2015 gültig gewesenen Fassung: 50
Prozent bzw. 33,3 Prozent) des Höchstbetrages des versicherten Verdienstes
betragen (vgl. PRIBNOW, a.a.O., N. 25 zu Art. 5 UVG; MARCO CHEVALIER, in:
Kommentar zum Schweizerischen Sozialversicherungsrecht, UVG [nachfolgend: KOSS
UVG], Hürzeler/Kieser [Hrsg.], 2018, N. 8 und 18 zu Art. 5 UVG).
7.3 Praxisgemäss soll der
vereinbarte versicherte Verdienst nicht dauerhaft wesentlich höher als das
tatsächlich erzielte Erwerbseinkommen liegen (vgl. Urteil 8C_50/2008 vom 28.
April 2008 E. 3.2 mit Hinweisen). Aus Art. 5 Abs. 1 UVG und Art. 138 UVV folgt,
dass sich die Vereinbarung über den versicherten Verdienst grundsätzlich nach
den effektiven Einkommensverhältnissen zu richten hat, wobei ein zumindest
innerhalb eines realistischen Bereichs liegender Betrag zu bestimmen ist (RKUV
1994 Nr. U 183 S. 49, U 59/92 E. 5c). Beide Vertragspartner sind gehalten, ihre
Vereinbarung nötigenfalls den konkreten Umständen anzugleichen (RUMO-JUNGO/HOLZER,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, UVG, 4. Aufl.
2012, S. 26; vgl. auch GEHRING, a.a.O., N. 10 zu Art. 15 UVG).
8.
8.1 Taggelder und Renten
werden gemäss Art. 15 Abs. 1 UVG nach dem versicherten Verdienst bemessen.
Als versicherter Verdienst gilt für die Bemessung der Renten der innerhalb
eines Jahres vor dem Unfall bezogene Lohn (Art. 15 Abs. 2 UVG). Unter dem
Vorbehalt von Art. 24 Abs. 4 UVV bleibt der bei Rentenbeginn gemäss
zweitem Teilsatz von Art. 15 Abs. 2 UVG erstmalig festgesetzte
versicherte Verdienst grundsätzlich für die gesamte Dauer des Rentenanspruchs
auch bei revisionsweiser Rentenerhöhung massgebend (BGE
147 V 213). In Anwendung
von Art. 15 Abs. 3 UVG setzt der Bundesrat einen Höchstbetrag des
versicherten Verdienstes fest (vgl. auch Art. 18 ATSG). Art. 15 Abs.
3 UVG verpflichtet den Bundesrat zudem, den Höchstbetrag des versicherten
Verdienstes periodisch an die Lohnentwicklung anzupassen (VOLLENWEIDER/BRUNNER,
in: Basler Kommentar, Allgemeiner Teil des Sozialversicherungsrechts
[nachfolgend: BSK ATSG], 2020, N. 18 zu Art. 18 ATSG; UELI KIESER,
Kommentar zum ATSG, 4. Aufl. 2020, N. 16 f. zu Art. 18 ATSG). (…)
In der seit 1. Januar 2016
geltenden Fassung von Art. 22 Abs. 1 UVV ist der Höchstbetrag des
versicherten Verdienstes auf Fr. 148'200.- im Jahr begrenzt (vgl. zur
Entwicklung: GEHRING, a.a.O., N. 6 zu Art. 15 UVG; vgl. auch
VOLLENWEIDER/BRUNNER, BSK ATSG, a.a.O., N. 20 zu Art. 18 ATSG). (…)”.
In una
sentenza 8C_646/2022 del 23 agosto 2023 (destinata alla pubblicazione in DTF),
nel caso di una ricorrente che quale indipendente era assicurata
facoltativamente contro gli infortuni e che svolgendo la propria attività
Considerandi
lavorativa era caduta, riportando una serie di lesioni che avevano richiesto
anche un intervento chirurgico di stabilizzazione tramite osteosintesi della
colonna vertebrale ed a cui era stata negata una rendita d’invalidità poiché il
sinistro era occorso posteriormente all’età di pensionamento dell’assicurata,
ma era stato riconosciuto il diritto all’indennità per menomazione
dell’integrità - concludendo, poi e per quanto concerneva quella fattispecie,
che “(…) il ne peut pas être dérogé à l'art. 18 al. 1 in fine LAA dans le cadre de la conclusion d'un
contrat d'assurance-accidents facultative” (consid. 4.7.) – il TF ha rammentato che:
" 4.1.1. Selon l'art. 6 al. 1 LAA, les prestations
d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non
professionnel et de maladie professionnelle. Si l'assuré est invalide (art. 8
LPGA [RS 830.1]) à 10% au moins ensuite d'un accident, il a droit à une
rente d'invalidité, pour autant que l'accident soit survenu avant l'âge
ordinaire de la retraite (art. 18 al. 1 LAA). Selon l'art. 4 al. 1 LAA, les
personnes exerçant une activité lucrative indépendante et domiciliées en
Suisse, ainsi que les membres de leur famille qui collaborent à l'entreprise,
peuvent s'assurer à titre facultatif, s'ils ne sont pas assurés à titre
obligatoire. Selon l'art. 5 LAA, les dispositions sur l'assurance obligatoire
s'appliquent par analogie à l'assurance facultative (al. 1); le Conseil fédéral
édicte des prescriptions complémentaires sur l'assurance facultative (al. 2,
première phrase); il réglemente notamment l'adhésion, la démission et
l'exclusion ainsi que le calcul des primes (al. 2, seconde phrase). Le Conseil
fédéral a fait usage de cette compétence en édictant les art. 134 à 140 OLAA
(RS 832.202).
Dans l'assurance facultative, le
rapport d'assurance se fonde sur un contrat écrit qui fixe notamment le début,
la durée minimale et la fin du rapport d'assurance (art. 136 OLAA). Il s'agit
d'un contrat d'assurance de droit public qui doit être interprété, dans le
cadre des limites fixées par la loi, de la même manière qu'un contrat de droit
privé, à savoir selon la réelle et commune intention des parties,
respectivement selon le principe de la confiance (arrêt 8C_200/2017 du 2 mars
2018.
consid. 3.2 et les références
citées).”
e che:
" 4.6.3. L'ancien Tribunal fédéral des assurances a
précisé que l'assurance facultative n'est pas, de par la loi, conçue de manière
différente de l'assurance obligatoire. Il est toutefois possible de déroger aux
dispositions relatives à l'assurance obligatoire, applicables "par
analogie" ("sinngemäss" dans la version allemande et "per
analogia" dans la version italienne) selon l'art. 5 al. 1 LAA, dans la
mesure où la nature et la structure de l'assurance facultative le justifient.
La volonté du législateur n'était en effet pas de mettre systématiquement sur
un pied d'égalité les assurés volontaires et les assurés obligatoires
(cf. ATF 148
V 286 consid. 7.1 et les
références); il a au contraire été prévu que le Conseil fédéral puisse édicter
des prescriptions particulières dans la mesure où l'assurance facultative le
requérait. Selon une correcte interprétation de l'art. 5 LAA, les dispositions
de l'assurance obligatoire ne doivent être appliquées à l'assurance facultative
que si cela paraît judicieux ("wenn dies sinnvoll erscheint"). En
d'autres termes, des dérogations à la LAA sont autorisées si elles sont
justifiées par le caractère différent de l'assurance obligatoire et de
l'assurance facultative (arrêts U 41/05 du 13 juin 2006 consid. 3, in: RAMA
5/2006 p. 403 s.; U 358/98 du 9 décembre 1999 consid. 4a, in: RAMA 3/2000 p.
172.
s.; cf. aussi VOLKER PRIBNOW, in: Frésard-Fellay/Leuzinger/Pärli [éd.],
Basler Kommentar, Unfallversicherungsgesetz, 2019, n° 2 ad art. 5 LAA;
MARCO CHEVALIER, in: Marc Hürzeler/Ueli Kieser [éd.], Kommentar zum
schweizerischen Sozialversicherungsrecht, UVG, 2018, n ° 1 à 3 ad art. 5
LAA). Les dérogations à l'assurance obligatoire ne se limitent ainsi pas aux
dispositions particulières des art. 134 ss OLAA (cf. VOLKER PRIBNOW,
op. cit., n° 2 ad art. 5 LAA). Le travailleur indépendant doit toutefois
pouvoir partir du principe qu'il obtiendra, grâce à l'assurance facultative, la
même protection que celle dont bénéficient ses salariés (ibidem, n° 6 in fine
ad art. 5 LAA). ”
In una sentenza 8C_485/2023 del 19 giugno 2024, pubblicata
in DTF 150 V 391, l’Alta Corte ha dovuto trattare il caso di un’assicurata
che lavorava al 25% in qualità di cuoca dipendente per 8.5 ore alla settimana
ed era dunque obbligatoriamente assicurata contro gli infortuni (professionali
e non professionali) e che, nella restante misura del 75%, era attiva come
agricoltrice indipendente.
Nello
svolgere questo secondo lavoro, all’assicurata si era danneggiato un dente,
colpito da una carriola che si era ribaltata all’indietro. Le erano state
rifiutate le prestazioni cui, invece, e come stabilito dal Tribunale federale,
ella aveva diritto ritenuto che “die Nichtberufsunfallversicherungsdeckung
auch auf Unfälle einer obligatorisch uvgversicherten teilzeitlich angestellten
Person in ihrer nicht freiwillig versicherten selbstständigen Erwerbstätigkeit
erstreckt” (cfr.
consid. 7.5.).
In quel
caso, l’Alta Corte ha ricordato che:
" 4.1.1. Nach Art. 1a Abs. 1 UVG sind die
in der Schweiz beschäftigten Arbeitnehmer - nebst anderen, hier nicht
interessierenden Personenkategorien - obligatorisch nach den Bestimmungen des
UVG versichert. Als Arbeitnehmer gemäss dieser Gesetzesbestimmung gilt
nach Art. 1 UVV, wer eine unselbstständige Erwerbstätigkeit im Sinne der
Bundesgesetzgebung über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV) ausübt.
4.1.2
In der Schweiz
wohnhafte Selbstständigerwerbende und ihre nicht obligatorisch versicherten
mitarbeitenden Familienglieder können sich gemäss Art. 4 Abs. 1
UVG freiwillig versichern. Die Bestimmungen über die obligatorische
Versicherung gelten sinngemäss für die freiwillige Versicherung (Art. 5 Abs. 1
UVG). Nach Art. 5 Abs. 2 UVG erlässt der Bundesrat ergänzende
Vorschriften über die freiwillige Versicherung, wobei er namentlich den
Beitritt, den Rücktritt und den Ausschluss sowie die Prämienbemessung ordnet.
Von dieser Kompetenz hat der Bundesrat in den Art. 134 bis 140 UVV Gebrauch
gemacht (BGE
148.
V 286 E. 7.1).
Eine freiwillige Versicherung
kann auch abschliessen, wer teilweise als Arbeitnehmer tätig ist (Art. 134 Abs.
1.
UVV)”.
Il Tribunale federale, in quel caso, ha, poi, ribadito che:
" Dazu kommt, dass die Prämien und Geldleistungen gemäss
Art. 138 UVV im Rahmen von Art. 22 Abs. 1 UVV nach dem versicherten Verdienst
zu bemessen sind, der bei Vertragsabschluss vereinbart wird und jeweils auf
Beginn eines Kalenderjahres angepasst werden kann. Dieser Verdienst darf bei
Selbstständigerwerbenden nicht weniger als 45 Prozent und bei
Familienmitgliedern nicht weniger als 30 Prozent des Höchstbetrags des
versicherten Verdienstes betragen. Der Höchstbetrag des versicherten
Verdienstes beläuft sich auf 148'200 Franken im Jahr und 406 Franken im Tag
(Art. 22 Abs. 1 UVV).” (consid. 7.3.).
In
un’altra sentenza 8C_457/2023 del 27 dicembre 2023 pubblicata in SVR 6/2024 UV
nr. 19 pag. 77 ss, l’Alta Corte ha stabilito che la differenza rilevante e
durevole tra il guadagno assicurato convenuto al momento dell'insorgenza
dell'infortunio e il reddito soggetto a contributi AVS, un passaggio
dall'assicurazione contro gli infortuni facoltativa all'assicurazione contro
gli infortuni obbligatoria dopo avere ritrovato la piena capacità lavorativa e
l'insorgenza del diritto alla rendita dopo oltre cinque anni dall'evento
assicurato possono in casi eccezionali giustificare un adattamento del guadagno
assicurato convenuto al momento dell'infortunio in applicazione per analogia
dell'art. 24 cpv. 2 OAINF. Il Tribunale federale ha precisato che qualora il guadagno
assicurato di un indipendente assicurato a titolo facoltativo debba
eccezionalmente essere adattato, ai sensi della DTF 148 V 286 consid. 9.4,
all’evoluzione del salario nominale specifico in relazione al sesso nel settore
di attività abituale, l’adattamento si basa sui dati pubblicati dall’Ufficio
federale di statistica, secondo il ramo economico.
2.7
Nella
presente fattispecie, come visto, dagli atti emerge che RI 1, assicuratasi
facoltativamente contro gli infortuni presso CO 1 per la propria attività
indipendente (vendita di __________), in data 3 febbraio 2024, mentre si
trovava al lavoro, è caduta dalle scale del negozio, riportando un politrauma
tale da richiedere un’ospedalizzazione d’urgenza all’Ospedale __________, dove
è rimasta degente (dapprima in cure intense e, poi, dall’8 febbraio 2024 nel
reparto di medicina interna) fino al 12 aprile 2024 (cfr. doc. 28 e 29).
Al
fine di poter valutare il diritto alle prestazioni, l’amministrazione ha a due
riprese chiesto all’assicurata la trasmissione di determinati documenti importanti
per la gestione del caso, in particolare di natura economica (cfr. doc. 35 e doc.
36). A fronte del silenzio dell’assicurata, con scritto raccomandato del 20
novembre 2024 CO 1 ha chiesto nuovamente la trasmissione della contabilità
aziendale dal 2019 al 2023; i conteggi salariali dal 2019 al 2023; i
certificati di inabilità lavorativa e il dettaglio delle visite mediche e delle
terapie eseguite dopo il 12 aprile 2024, rendendola attenta circa le
conseguenze di una continuazione della violazione dei suoi obblighi di
informazione e collaborazione (cfr. doc. 37).
Perdurando il silenzio dell’assicurata,
con decisione del 10 gennaio 2025 (cfr. doc. 40), poi confermata su opposizione
in data 2 maggio 2025 (cfr. doc. 46), CO 1 ha stabilito la non entrata in materia
sul diritto a prestazioni. L’amministrazione ha, in particolare, evidenziato il
carattere indispensabile di una fattiva collaborazione da parte della signora RI
1.
relativamente agli aspetti economici, non superabile, stante la sua età,
attraverso il richiamo del conto individuale AVS, il quale termina con
l’accesso all’età pensionabile.
La
patrocinatrice dell’assicurata ha ritenuto eccessiva e pretestuosa la richiesta
di CO 1 di ottenere la contabilità aziendale dal 2019 al 2023, ritenuto come
l’amministrazione disponga già del dato relativo al guadagno assicurato
stabilito nella polizza sottoscritta dall’assicurata (fr. 66'690.00) (cfr. doc.
I).
Con la risposta di causa,
l’amministrazione ha confermato la correttezza del proprio agire, sottolineando
di essersi “limitata a chiedere una fattiva collaborazione che, oggettivamente,
non lede qualsivoglia diritto della signora RI 1 specie perché CO 1, a
differenza di quanto voglia far credere la ricorrente, non ha precluso il
diritto a prestazioni assicurative, ma lo ha, solo ed esclusivamente,
subordinato alla produzione di documenti di cui solo la signora RI 1 dispone”.
In particolare CO 1 si è così espressa
con riferimento agli aspetti economici:
"
(…)
9.
Certo a sostegno della propria tesi
la ricorrente fa riferimento ai vari principi giuridici così da bollare la
richiesta di CO 1 di “… un comportamento vessatorio e dilatorio, contrario ai
principi di buona fede e correttezza procedurale ...” (cfr. ricorso, §1.4.,
pag. 8).
Sennonché, l’art. 15 cpv. 1 LAINF
recita che “le indennità giornaliere e le rendite sono calcolate in base al
guadagno assicurato”; rispettivamente l’art. 15 cpv. 2 LAINF prevede che “per il calcolo delle indennità giornaliere è considerato
guadagno assicurato l’ultimo salario riscosso prima dell’infortunio; per il
calcolo delle rendite, quello riscosso durante l’anno precedente l’infortunio.”.
A mente di una specifica
raccomandazione della Commissione ad hoc LAINF (tenore dell’11 marzo 2020) la
determinazione del guadagno effettivo è fondamentale nell’ambito della
fissazione del guadagno assicurato, fermo restando che un indennizzo diverso
rispetto al guadagno assicurato potrebbe aver luogo qualora due condizioni
cumulative fossero realizzate e meglio il guadagno effettivo si sia ridotto
nella misura di almeno 30% e detta riduzione sia verificabile nei, perlomeno, 5
anni precedenti l’infortunio.
A questo livello non c’è chi non veda
che la censura della ricorrente sia pretestuosa poiché, necessita ribadirlo, in
relazione all’aspetto reddituale e meglio la richiesta, da un lato, della
contabilità aziendale dal 2019 al 2023, dall’altro, dei conteggi salariali dal
2019.
al 2023, si fatica a capire i motivi per i quali la ricorrente non voglia
collaborare, specie perché, in quest’ambito, l’assicuratore convenuto non può
sostituirsi alla signora RI 1 nella ricerca dei dati contabili a lei inerenti.
Detta affermazione è ancor più confermata dalla circostanza che, ritenuta l’età
della signora RI 1, CO 1 non potrebbe neppure recuperare direttamente il conto
individuale AVS della propria assicurata atteso come la tenuta di detto conto
prende fine con l’accesso all’età pensionabile.
Verosimilmente la posizione della
signora RI 1 è da collegare al fatto che l’assicurata ritiene di avere diritto
a prestazioni assicurative in funzione del reddito assicurato – indicato nella
polizza – e meglio a CHF 66'690.-, sennonché la copertura assicurativa in
essere rientra nel concetto di assicurazione di danno e – di riflesso –
l’indennizzo presuppone la comprova dell’ampiezza del danno subito.
Quest’ultimo può essere comprovato, solo ed esclusivamente, in funzione dei
dati contabili in possesso – esclusivo – della signora RI 1: CO 1 non ha
l’opportunità di recuperarli in modo autonomo.
A tal proposito va pure osservato che
la ricorrente non indica motivi oggettivi a sostegno del rifiuto di produrre
detti documenti contabili, poiché è pacifico che l’assicurata disponga di una
propria contabilità vista la qualità di imprenditrice.
In quest’ottica, va ricordato che se la
situazione reddituale si fosse modificata con il passare del tempo, la signora RI
1.
avrebbe dovuto, in modo autonomo, comunicarlo a CO 1: pure il premio
assicurativo sarebbe stato adeguato alla situazione in essere (evitare un caso
di sotto o sovra assicurazione). Pertanto, la circostanza di aver corrisposto
puntualmente il premio assicurativo attesta, unicamente, che il reddito non ha
subito modifiche di sorta e dunque basterebbe che la signora RI 1 faccia
pervenire quanto richiesto così da mettere in condizione l’assicuratore LAINF
d’ossequiare al contratto assicurativo in essere verificando, come suo diritto,
l’aspetto reddituale durante un lasso di tempo di 5 anni: detta richiesta
corrisponde, né più né meno, a quanto indicato dalla già menzionata
raccomandazione della commissione ad hoc LAINF e non lede, certamente, il
diritto di indennizzo della signora RI 1.” (Doc. III)
2.8
Chiamato
a pronunciarsi, questo Tribunale, alla luce della chiara e costante
giurisprudenza federale sopra illustrata (cfr. consid. 2.6.), non può
accogliere le obiezioni dell’assicurata.
Contrariamente a quanto preteso
dall’insorgente, difatti, va ricordato che le prestazioni LAINF non vengono
automaticamente calcolate sulla base del guadagno fisso convenuto nella
polizza.
Al riguardo,
il Tribunale federale ha evidenziato che la sola stipula di una polizza
assicurativa non significa che il reddito previsto sia stato effettivamente realizzato
(cfr. STF 8C_797/2014 del 18 febbraio 2015). Tale giurisprudenza è stata
confermata nella DTF 148 V 286.
Le prestazioni, al contrario, sono
basate sull’ultimo salario riscosso prima
dell’infortunio per il calcolo delle indennità giornaliere, rispettivamente su quello
riscosso durante l’anno precedente l’infortunio per il calcolo delle rendite (art.
15.
cpv. 2 LAINF).
Alla
luce di quanto sopra, la documentazione contabile richiesta
dall’amministrazione all’assicurata appariva necessaria al
fine di potersi determinare in merito al diritto a prestazioni.
Inoltre, a ragione l’amministrazione ha
sottolineato la necessità di una fattiva collaborazione da parte
dell’assicurata al fine di potere ottenere i dati contabili necessari per
potere stabilire le prestazioni, rilevando come quest’ultima, vista la sua
qualità di imprenditrice, dispone evidentemente di una propria contabilità.
Ella, del resto, non ha addotto motivi
oggettivi che le impedirebbero di produrre quanto richiesto, limitandosi ad
affermare come l’amministrazione disponga già del dato relativo al guadagno
assicurato pattuito nella polizza sottoscritta quale assicurazione facoltativa,
elemento che, come ricordato in precedenza, non risulta né sufficiente, né
conclusivo.
In maniera altrettanto corretta
l’amministrazione ha posto in rilievo l’impossibilità di poter ottenere in
maniera autonoma la documentazione contabile in questione (non essendo nelle
sue facoltà poter richiamare il conto individuale AVS dell’interessata, avendo
ella già raggiunto da tempo l’età pensionabile).
Stante quanto sopra esposto, ne deriva
che il modo di agire di CO 1 risulta quindi giustificato. Altrettanto non può invece
dirsi riguardo al rifiuto, immotivato, di collaborazione da parte
dell’insorgente.
La decisione su opposizione del 2
maggio 2025 deve pertanto essere confermata.
2.9
L’art.
61.
lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura
deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;
la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte
alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In data 1° gennaio 2021 è entrata
in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora
unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.
Dalla medesima data è entrato in
vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie
relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge
interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può
imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o
sconsiderato.
Trattandosi di una controversia
relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha previsto di prelevare le
spese.
Sul tema, cfr. anche STF
9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022
KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio
2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi,
Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les
tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin
2019, in SZS/RSAS 2/2022 p. 107; Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del
21.
agosto 2024 “Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio
2021.
nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica
dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale
cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della
revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle
assicurazioni) e controprogetto”).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione
impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti