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Decisione

35.2025.46

Corretto il grado di invalidità riconosciuto all'assicurato

20 ottobre 2025Italiano58 min

perizia ortopedico-traumatologica, affidata al dr. __________ (cfr. doc. 373), con

Source ti.ch

Incarto

n.

35.2025.46

cr

Lugano

20 ottobre 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Cinzia Raffa Somaini, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 5 giugno 2025 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 5 maggio

2025 emanata da

CO 1

rappr. da: RA 2

in materia di assicurazione contro

gli infortuni

ritenuto in fatto

1.1. In data 23 maggio 2019, RI 1, nato

nel 1989, a quel momento dipendente dell’Impresa __________ in qualità di

gruista e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni e le malattie

professionali presso l’CO 1, scendendo da un gradone ha distorto la caviglia

destra (cfr. doc. 1 e doc. 12).

Fatti

I sanitari del Servizio di PS

dell’Ospedale __________ hanno diagnosticato una distorsione della caviglia

destra (doc. 18). La RMN del 26 luglio 2019 ha evidenziato la presenza di un

processo algodistrofico post-traumatico a carico dell’astragalo (doc. 30). A

margine della consultazione del 18 dicembre 2019, il dott. __________ ha posto

la diagnosi di CRPS alla caviglia destra (doc. 58).

L’istituto assicuratore ha

assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

L’assicurato ha ripreso

l’attività lavorativa a contare dal 14 novembre 2019 (doc. 65).

1.2. Nel febbraio 2020, il datore di

lavoro ha annunciato una ricaduta dell’evento traumatico del maggio 2019, con

inabilità lavorativa completa a far tempo dal 4 febbraio 2020 (doc. 62),

ricaduta riguardo alla quale l’amministrazione ha ammesso la propria

responsabilità.

In quel contesto, l’assicurato è

stato sottoposto il 28 luglio 2021 a un intervento artroscopico di

sbrigliamento e di débridement a livello sottotalare e calcaneo-cuboideo

destro (cfr. doc. 175), successivamente al quale egli ha lamentato

un’importante recidiva di CRPS (cfr. doc. 191, p. 4, doc. 220, p. 3 e doc. 227,

p. 3).

1.3. Esperiti gli accertamenti

medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 23 gennaio 2023,

l’assicuratore ha negato all’assicurato il diritto a una rendita d’invalidità,

mentre gli ha assegnato un’indennità per menomazione dell’integrità (IMI) del

35% (doc. 291).

A seguito dell’opposizione

interposta dall’avv. RA 1 (cfr. doc. 298 e doc. 306), in data 24 luglio 2023,

l’CO 1 ha modificato la sua prima decisione nel senso che all’assicurato è

stata riconosciuta una rendita d’invalidità del 10%, versata a titolo

transitorio in considerazione dei provvedimenti decisi nel frattempo

dall’assicurazione per l’invalidità (doc. 318).

Con STCA 35.2023.80 del 18 marzo

2024 questo Tribunale - chiamato ad esprimersi unicamente riguardo all’entità

del grado dell’invalidità che presenta il ricorrente (essendo incontestata sia

la stabilizzazione dello stato di salute infortunistico dal 1° gennaio 2023,

che l’entità dell’IMI assegnata con la decisione formale del 23 gennaio 2023) –

ha annullato la decisione su opposizione impugnata e ha rinviato

gli atti all’assicuratore resistente affinché disponesse un approfondimento

peritale esterno (art. 44 LPGA) volto, in ultima analisi, a determinare

l’esigibilità lavorativa in relazione al danno alla salute infortunistico e, in

seguito, l’entità del grado d’invalidità dell’insorgente (cfr. doc. 350).

1.4. Dopo aver fatto esperire una

perizia ortopedico-traumatologica, affidata al dr. __________ (cfr. doc. 373), con

decisione del 21 febbraio 2025 l’assicuratore infortuni ha assegnato

all’assicurato una rendita di invalidità del 18% dal 25 giugno 2023 (al termine

dei provvedimenti professionali dell’AI) (cfr. doc. 392).

A seguito dell’opposizione

interposta dall’avv. RA 1, chiedendo che all’assicurato venga riconosciuta una

rendita di invalidità del 100% (cfr. doc. 398), in data 5 maggio 2025 l’CO 1 ha

integralmente confermato la sua decisione (doc. 411).

1.5. Con tempestivo ricorso del 5 giugno

2025, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto che, annullata la

decisione su opposizione impugnata, all’assicurato venga riconosciuto il

diritto ad una rendita di invalidità del 100%.

Sostanzialmente, il patrocinatore

ha rilevato che l’assicurato, afflitto oltre che da disturbi di indubbia natura

somatica che ancora lo obbligano a deambulare con l’ausilio di stampelle, anche

da uno scompenso di origine psichica, è totalmente inabile al lavoro.

L’avv. RA 1 ha poi sostenuto che,

anche qualora si volesse ritenere che l’assicurato dispone di una minima

capacità lavorativa nello svolgimento di attività leggere e sedentarie, il

reddito da invalido andrebbe maggiormente ridotto in considerazione del tipo di

permesso in possesso dell’assicurato, del suo livello formativo e della

persistente inabilità lavorativa (cfr. doc. I).

1.6. L’CO 1, in risposta, ha postulato

che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra,

nei considerandi di diritto (doc. III).

1.7. In data 12 settembre 2025, l’avv. RA

1 ha prodotto ulteriore documentazione medica (doc. XI + 1-5).

1.8. L’istituto assicuratore resistente

si è pronunciato in proposito il 26 settembre 2025 (doc. XIII).

Le considerazioni

dell’assicuratore infortuni sono state trasmesse all’assicurato (cfr. doc. XIV),

per conoscenza.

considerato in diritto

in

ordine

2.1. Preliminarmente, richiamata la STF

8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2 (relativa a un caso in cui l’incarto

era stato affidato dall’assicuratore a un legale esterno all’istituto per le

fasi della procedura giudiziaria; sul tema, si veda pure la STF 8C_561/2019

dell’11 maggio 2020 consid. 1), questa Corte rileva che decide la presente vertenza

nella sua composizione ordinaria (pubblicata su FUCT N. 94 del 16 maggio 2024)

poiché, come dichiarato dall’CO 1 in una comunicazione dell’8 giugno 2020 al

TCA, l’incarto sub judice è stato trattato dalla funzionaria che figura nell’intestazione degli

allegati prodotti (in concreto, dall’avv. RA 2), senza che la giurista di

lingua italiana figlia del Giudice Ivano Ranzanici se ne sia in alcun modo

occupata (cfr. STF 8C_668/2021 del 18 febbraio 2022 consid. 2.1).

nel

merito

2.2. In concreto, litigiosa è unicamente

l’entità del grado dell’invalidità che presenta il ricorrente.

Giusta

l'art. 18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per

cento a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.

Secondo

l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale

o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

Il

TF, in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, pubblicata in RAMI 2004 U 529,

p. 572 ss., ha rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8

LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv.

2 prima frase LAINF, motivo per il quale occorre concludere che non vi sono

stati cambiamenti di rilievo in seguito all'introduzione della LPGA.

Da

parte sua, l'art. 16 LPGA prevede che per valutare il grado d’invalidità, il

reddito che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività

ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione

di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del

mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto

ottenere se non fosse diventato invalido.

L'Alta

Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, citata in precedenza, ha

rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di

invalidità dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18

cpv. 2 seconda frase LAINF.

Nella

stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha quindi concluso che in ambito

LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità

al guadagno e invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito

all'introduzione della LPGA.

Su

questi aspetti si veda pure la DTF 130 V 343.

Due

sono, dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:

1. il

danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)

2. la

diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).

Tra

il danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un

nesso causale adeguato (fattore causale).

Nell'assicurazione

obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale,

naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.

2.3. L'invalidità,

concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della

capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di

salute.

D'altro

canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui

dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone

preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in

questione.

Spetta

al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato

e di tracciare un esatto quadro degli impedimenti che egli incontra

nell'esplicare determinate funzioni.

Il

medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua

professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in

altre analoghe.

Egli

valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti

provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente

confacenti (cfr., su questi aspetti, STF I 871/02 del 20 aprile 2004 e STF I 162/01 del 18 marzo 2002).

L'invalidità,

proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il

reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto

invalido con quello che egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché

invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui

ragionevolmente esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo

l'adozione di eventuali provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).

I

due redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve

però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.

La

giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella

determinazione dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una

valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che

occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

Il

TF ha avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un

rapporto di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se

l'assicurato può esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo

lavora tutta la sua residua capacità lavorativa (STF U 25/94 del 30 giugno

1994).

La

perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile

soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del

lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente

stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività

ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al

massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una

prestazione di lavoro e non a un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss.

consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

Le

ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale

della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se,

sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego,

esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la

propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

I.

Termine: reddito da invalido

La

misura dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va

valutata in funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze

personali come l'età, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione

professionale.

Secondo

la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno

considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria.

Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti

hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla

media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due

redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p.

97ss., consid. 5a, b).

Nel

valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla

in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del

mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato,

nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si

controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STF del

30 giugno 1994 succitata).

Specifica

dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui all'art.

28 cpv. 4 OAINF:

"

Se a causa della sua età

l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la

diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età

avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'invalidità i redditi che

potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute

della stessa gravità."

Considerandi

II.

Termine: reddito conseguibile senza invalidità

Nel

determinare il reddito conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto

possibile sulla situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà

l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si

sarebbe mantenuta sostanzialmente stabile (cfr. STF del 15 dicembre 1992 nella

causa G.I.M.). Ci si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per

modifiche di qualche rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se

particolari circostanze ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr.

RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).

Il

grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra

il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico,

conseguibile da invalido.

2.4

Nel

caso di specie, dalle tavole processuali si evince che l’assicuratore infortuni

ha considerato l’assicurato pienamente abile al lavoro in attività leggere e

sedentarie, con una riduzione del rendimento del 10%, fondandosi, conformemente

a quanto disposto dal TCA nella sentenza di rinvio 35.2023.80 del 18 marzo

2024, sulla valutazione peritale svolta dal dr. __________, spec. in chirurgia

ortopedica e traumatologia.

In effetti quest’ultimo, con

apprezzamento peritale del 3 settembre 2024, dopo

aver posto le diagnosi ortopediche di “1.

Schmerzhaft eingeschänkte OSG-Beweglichkeit rechts nach: OSG-Distorsion am

23.05.2019, konservativ behandelt, vermutlich CRPS; Arthroskopie rechtes OSG,

Narben-Debridement, offene Sinus-tarsi-Ausräumung am 28.07.2021 mit

nachfolgendem CRPS; 2. Ganua vara, rechts mehr als links; 3. Os trigonum am

rechten Rückfuss” e avere discusso nel dettaglio ogni aspetto di ciascun disturbo

(cfr. “7.2.1 Verkehrsunfall am 20.07.2016”; “7.2.2 Genua vara”; “7.2.3 Os

trigonum am rechten Fuss”; “7.2.4 Bein-Längen-Differenz”; “7.2.5

Rückenbeschwerden”), ha eseguito la seguente disamina:

" 7.3

Aktueller Zustand

7.3.1

klinisch-orthopädische Befunde

Bei der Gutachter-Untersuchung am 23.08.2024 gab der Versicherte

an, er habe andauernd starke Schmerzen in der unteren Hälffe des rechten Beines

bis zu den Zehen. Die Lokalisation und das Ausmass der geschilderten Schmerzen

stehen in keinem Verhältnis zum Unfallereignis mit der Distorsion, aber ohne

objektivierbare Struktur-Schäden.

Die geschilderten Schmerzen stehen auch nicht in einem

nachvollziehbaren Verhältnis bezüglich Lokalisation und Narben-Zustand nach dem

Eingriff vom 28.07.2021.

Zudem sagt der Versicherte, der Unterschenkel und

Fuss seien immer kalt. Dies entspricht einer Allodynie Bei der klinisch-orthopädischen Untersuchung am 23.08.2024 findet

der Unterzeichnende reizlose Narben. Die Haut ist am distalen Unterschenkel und

Fuss stark berührungsempfindlich,

entsprechend einer Hyperalgesie. Im Vergleich mit

der Gegenseite bestehen jedoch keine Farb-Veränderungen, keine ödeme

oder vermehrte Behaarungen (Foto Nr. 3 und 4 im Anhang), auch keine

Temperatur-Differenzen. Die Beweglichkeit rechts ist schmerzhaff reduziert.

Dispositivo

Gestützt auf die Budapest-Kriterien [1 ] liegt demnach aktuell kein CRPS

vor (siehe Tabelle).

(…)

7.3.2 Diskrepanzen

Wie bereits bei der kreisärztlichen Untersuchung am 17.12.2020 (Bericht Dr. __________, Akten

Nr. 131) weisen auch aktuell gewisse Befunde auf Diskrepanzen hin.

Aktiv wird das rechte OSG kaum bewegt. Passiv ist

die Beweglichkeit nur durch die Schmerzabwehr und nicht durch in den

Bild-Dokumenten objektivierbare strukturelle Veränderungen begrenzt.

Die seitengleiche Fuss-Beschwielung spricht gegen

eine konsequente Nicht-Belastung des rechten Fusses.

Aufgrund der objektivierbaren Befunde ist die

Verwendung von Gehstöcken einzig durch die subjektiv empfundenen Schmerzen

erklarbar.

Der Versicherte klagt über eine Hyperalgesie,

Dysästhesie und Allodynie des rechten Fusses und Unterschenkels. Trotzdem trägt

er Socken, eine Diskrepanz auf die auch Dr. __________, Oberarzt der __________

aufmerksam macht (Mail vorn 12.11.2021, Akten Nr. 202).

7.3.3 psycho-soziale Situation

Im Austrittsbericht der __________ vom 03.01.2022

(Akten Nr. 221) wird erwähnt,

dass am 02.11.2021 eine Beurteilung durch die Psychologin Frau __________

erfolgt sei. Ein diesbezüglicher

Bericht liegt nicht vor.

Die Neurologin Frau Dr. __________, __________

behauptet, der Versicherte leide an einem posttraumatischen Angst- und

Depressions-Syndrom mit Schlaflosigkeit und chronischen

Kopfschmerzen (Bericht vom 07.10.2023, Akten Nr.

335). Laut dem Rechts- und Versicherungsmediziner Dr. __________ leide der

Versicherte an schweren posttraumatischen Stress-Störungen (Bericht vom 13.10.2023, Akten Nr. 335).

Zudem stand der Versicherte in psychologischer

Behandlung (Bericht ohne Datum der Psychologin Frau Dr. __________, Akten Nr.

335).

Der unterzeichnende Facharzt für Orthopädie ist nicht in der Lage, die psychische Situation des Versicherten

fachkundig und abschliessend einzuordnen. Es ist jedoch auch für den Nicht-Psychiater offensichtlich, dass

eine nicht-somatische Störung

die Fixierung des Versicherten auf die Stock-Entlastung und folglich die anhaltende

ArbeitSunfähigkeit beeinflusst.

Unbestritten ist, dass beim CRPS auch psychische

Faktoren mitspielen. Es wird eine psychologische Mit-Behandlung empfohlen.

Aufgrund der Schilderungen des Versicherten und

des Vaters des Versicherten am 23.08.2024 (siehe Aussagen des im Kapitel 4)

lebt der Versicherte zurzeit ohne Einkünfte und sozialen des-Integriert. Dass diese Des-Integration in

Wechselwirkung mit der Psyche

steht, ist auch für den Nicht-Psychiater nachvollziehbar.

Im Widerspruch dazu steht allerdings das

Schreiben der CO 1 vom 25.07.2023, wonach er ab dem 24.04.2023 wieder ein

Taggeld erhalte (Akten Nr. 323). Ein Folge-Entscheid, der dies ändert,

konnte der Unterzeichnende in den Akten nicht finden.”

Alla luce di tale accurata analisi, il perito si è quindi espresso

riguardo alla capacità lavorativa, ritenendo l’assicurato, per motivi di

sicurezza, totalmente inabile nella propria precedente attività di gruista.

Lo specialista ha poi elencato i limiti funzionali, ritenendo

inesigibile per l’assicurato il trasporto di carichi superiori a

5 kg; la posizione in piedi in modo continuo e prolungato (oltre 5 minuti),

così come il dover percorrere lunghe distanze a piedi, superiori a mezz'ora;

camminare su terreni irregolari o in pendenza; lavorare su scale e impalcature;

utilizzare macchinari con il piede destro (ad esempio, azionare i pedali) e

guidare un veicolo.

Rispettando tali limiti funzionali, il dr. __________

ha considerato che, da un punto di vista puramente ortopedico, è esigibile lo

svolgimento di attività leggere e sedentarie a tempo pieno, con una riduzione

del rendimento del 10% a causa del dolore (cfr. punto 7.4).

Il perito si è poi così espresso riguardo ai fattori cognitivi:

" 7.4

Kognitive Faktoren

Beim Unfall-Ereignis am 23.05.2019 kam es weder zu Verletzungen

zentral-neurologischer Strukturen noch zur Schädigung der Sinnes-Organe. Daher

sind die kognitiven Fähigkeiten direkt unfall-bedingt nicht beeinträchtigt.

Die vom Versicherten genannten Medikamente - zurzeit nicht-steroidale

Antirheumatika NSAR - vermögen die kognitiven Funktionen nicht einzuschränken.

Eine allfällige weiterführende Klärung kognitiver Probleme müsste

durch einen Neuro-Psychologe erfolgen.”

Da ultimo, il dr. __________ ha quindi risposto ai quesiti peritali:

" 8.

Beantwortung der Fragen

1. Tenuto conto unicamente dei postumi infortunistici in relazione

di causalità almeno probabile con l'infortunio come valutate la capacità di lavoro

dell'assicurato in un'attività leggera prettamente sedentaria?

Aus orthopädischer Sicht sind folgende Tätigkeiten zumutbar:

- Ieichte

sitzende Arbeiten

- gelegentliches

kurzdauerndes Gehen

nicht zumutbar sind:

- Tragen von Lasten über 5 kg (infolge des

Stockgebrauchs)

- häufiges und längeres Stehen (über 5 min.)

- Iängere Gehstrecken über 1/2 h

- gehen auf unebenem oder abfallendem Gelände

- Arbeiten auf Leitern und Gerüsten

- das Bedienen von Maschinen unter Einsatz des

rechten Fusses (z.B. betätigen von Pedalen)

- steuern

eines Fahrzeugs, was den Arbeitsweg eingeschränkt oder zeitaufwändig macht.

Quante ore al giorno è in grado di lavorare l'assicurato?

Aus orthopädischer Sicht ist eine vollzeitliche Tätigkeit zumutbar.

Con che rendimento durante le ore di presenza?

Aus orthopädischer Sicht ist das Rendement infolge der Schmerzen

um schätzungsweise 10% eingeschränkt.

2. L'assicurato presenta dei problerni cognitivi in relazione con

la sintomatologia algica che può essere messa in relazione con i postumi dell'infortunio

(dolori neuropatici, CPRS o altro)?

Aus orthopädischer Sicht hat das Ereignis vom 23.05.2019 nicht zu

kognitiven Störungen geführt.

Auch die derzeit eingenommenen Medikamente führen nicht zu

kognitiven Störungen.” (Doc. 373)

In

sede di opposizione, l’insorgente ha contestato le conclusioni peritali del dr.

__________, escludendo di poter svolgere un’attività lavorativa seppur leggera.

A

comprova delle proprie pretese, egli ha prodotto il referto del 12 novembre

2024 con il quale la dott.ssa __________, psicologa, posta la diagnosi di

“ICD-10: F43.1 disturbo post-traumatico da stress (PTSD) catratterizzato da

insonnia, pessimismo e un forte senso di abbandono; DSM 5 309.81 (F43.10) –

disturbo da stress post-traumatico associato a umore depresso, difficoltà di

concentrazione, irritabilità e sentimenti di sfiducia e isolamento”, ha

raccomandato un supporto psicologico continuativo; interventi riabilitativi

mirati al miglioramento della qualità del sonno e alla gestione del dolore

cronico; sostegno economico e sociale per ridurre il disagio finanziario; programmi

di reinserimento lavorativo realistici e mirati per permettere al paziente di

ritrovare uno scopo e un senso di utilità sociale” (doc. 408).

Esprimendosi in merito ai

disturbi psichici, nella decisione su opposizione l’istituto assicuratore ha indicato

di “rinviare a quanto figura nell’allegato del 13 novembre 2023” (cfr. doc. A),

nel quale aveva già negato l’adeguatezza del nesso causale, dato che

l’infortunio occorso all’assicurato “costituisce un evento banale o di poca

gravità per cui la causalità adeguata può essere negata d’acchito” (cfr. doc.

338).

In corso di causa, il patrocinatore dell’insorgente ha ribadito

che l’interessato, per motivi fisici e psichici, non è tuttora in grado di

lavorare, trasmettendo al TCA ulteriori referti medici e meglio:

-

referto della RM colonna cervicale del 16 luglio 2025 (cfr. doc. XI/1);

-

attestazione fisioterapica del 29 agosto 2025 (cfr. doc. XI/2);

-

breve referto del 5 settembre 2025 del dr. __________, ortopedico,

attestante la riduzione del tono e del trofismo dei muscoli della gamba da non

uso (doc. XI/3);

-

breve referto dell’11 settembre 2025 del dott. __________, medico

chirurgo, il quale certifica che l’assicurato “presenta una s. algodistrofica

del piede destro con dolore neuropatico ed aree di allodinia ed iperalgesia

nella regione perimalleolare esterna. La deambulazione può avvenire solo con

l’ausilio di un doppio sostegno. Tale condizione ha inficiato fortemente il suo

profilo psicologico evidenziandosi una difficoltà relazionale con tendenza

all’autoisolamento sociale, perdita dell’autostima e timopsiche depressa. È in

trattamento psicoterapico e farmacologico” (doc. XI/4);

-

relazione di Follow-up psicologico dell’11 settembre 2025, con la quale

la dott.ssa __________, aggiornando la situazione rispetto al 2024, ha indicato

la sostanziale stazionarietà della sintomatologia sul piano clinico, osservando

una maggiore rassegnazione e ridotta speranza di miglioramento (cfr. doc.

XI/5).

Al riguardo l’istituto

assicuratore, con le osservazioni del 26 settembre 2025, ha ritenuto che “per

quanto riguarda la situazione organica la documentazione prodotta non permette

di mettere in dubbio il fondamento della perizia amministrativa esperita dal

dott. __________ in un assicurato che lamenta peraltro problemi alla salute che

non concernono l’CO 1”, evidenziando come i disturbi a livello lombare non siano

di natura post-infortunistica e negando pure, alla luce dei criteri di

Budapest, la presenza di una CRPS. L’assicuratore infortuni ha, inoltre,

ribadito che “dal lato psichico l’CO 1 ha rifiutato la causalità adeguata”

(doc. XIII).

2.5. Per

costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale

l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia

giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo

amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U

281, p. 282; DTF 104 V 209; STF U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in

BJM 1989, p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351 seg. (=

SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572),

la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle

dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante,

a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente

motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere

degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che

il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,

non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.

Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In una sentenza 8C_216/2009

del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha

precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria

sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze

dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, neppure il

più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali

rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi

che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU,

discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità

dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova

propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare,

anche le certificazioni dei medici curanti.

In

una sentenza 8C_624/2024 del 24 aprile 2025, il Tribunale federale ha

confermato la propria giurisprudenza e ha in particolare sottolineato che:

"

(…).

5.2.1. Das

Bundesgericht hat mit Urteil BGE 135 V 465 entschieden, auch unter Berücksichtigung der

neueren Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte

bestehe im Verfahren um Zusprechung oder Verweigerung von

Sozialversicherungsleistungen kein förmlicher Anspruch auf eine

versicherungsexterne Begutachtung. Eine solche sei indessen anzuordnen, wenn

auch nur geringe Zweifel an der Zuverlässigkeit und Schlüssigkeit der

versicherungsinternen ärztlichen Feststellungen bestünden (E. 4). Diese

Rechtsprechung wurde zuletzt mit Urteil BGE 145 V 97 E. 8.5 in fine bestätigt.

Soweit der Beschwerdeführer rügt, es gebe keine

rechtliche und fachliche Grundlage, den Suva-Ärzten im Vergleich zu beratenden

Ärzten anderer Versicherer im Rahmen der Verfahrensfairness eine besondere

Stellung einzuräumen, ist dies nicht stichhaltig. Denn praxisgemäss sind

beratende Ärzte, was den Beweiswert ihrer ärztlichen Beurteilung angeht,

versicherungsinternen Ärzten gleichgesetzt (nicht publ. E. 4.3 des Urteils BGE

150 V 188, veröffentlicht

in SVR 2024 UV Nr. 27 S. 107; Urteil 8C_381/2024 vom 14. Februar 2025 E.

2.3 mit Hinweis).

5.2.2. Insgesamt vermag der Beschwerdeführer - auch mit

seinem pauschalen Verweis auf die Literatur - keine Gründe für eine Änderung

dieser Rechtsprechung aufzuzeigen (hierzu vgl. BGE

145 V 304 E. 4.4),

wonach auf die Berichte versicherungsinterner medizinischer Fachpersonen

abgestellt werden kann, wenn keine auch nur geringen Zweifel an der Richtigkeit

ihrer Schlussfolgerungen bestehen. Nachfolgend ist somit zu prüfen, ob die

Vorinstanz solche Zweifel hinsichtlich der Beurteilungen des Dr. med. univ.

F.________ zu Recht verneinte.

5.3. Weiter ist festzuhalten, dass alleine das

Anstellungsverhältnis einer versicherungsinternen Fachperson zum

Versicherungsträger nicht schon auf mangelnde Objektivität und Befangenheit

schliessen lässt (BGE

137 V 210 E.

1.4; 135 V

465 E. 4.4). Konkrete

Indizien für eine Voreingenommenheit des Kreisarztes Dr. med. univ. F.________

werden in der Beschwerde nicht benannt und sind nicht erkennbar.”

Trattandosi invece di

perizie affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura amministrativa,

a medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti,

esse godono di piena forza probatoria, a condizione che non esistano indizi

concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF 8C_862/2014 del 2

aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).

Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante

è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami

approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata,

che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella

presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano

motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352;

RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss.,

consid. 1c e riferimenti).

L'elemento

rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo

di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma

semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

È utile osservare che se vi sono dei

rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la vertenza senza

valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un

rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia, precisato che non

si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti

esponga correttamente da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i

punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è l’opinione più adeguata

(cfr. STF I 811/03 del 31 gennaio 2005 consid. 5 in fine; STF I 673/00 dell’8

ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).

Va infine segnalato che, in

una sentenza 9C_311/2024 del 6 maggio 2025 consid. 6.2.4, l’Alta Corte ha

ribadito che:

"

… la prassi prevede che, di

principio, deve essere considerato con la necessaria prudenza l’avviso dei

medici curanti a causa dei particolari legami che essi hanno con il paziente

(DTF 125 V 351 consid. 3b/cc), come pure in relazione allo scopo di trattamento

del curante rispetto a quello di un medico perito (cfr. sentenza 9C_662/2021

del 2 agosto 2022 consid. 5.2.1), per cui, secondo l’esperienza comune, il

medico curante tende generalmente, in caso di dubbio, a pronunciarsi in favore

del proprio paziente in ragione del rapporto di fiducia che lo unisce a

quest’ultimo.”

2.6. Chiamato a

pronunciarsi nella concreta evenienza, tutto ben considerato, il TCA ritiene di

poter validamente fondare il proprio giudizio sull’apprezzamento peritale

espresso - a seguito della sentenza cantonale di rinvio e nel rispetto della

procedura di cui all’art. 44 LPGA - dall’esperto amministrativo, specialista

proprio nella materia che qui interessa e che vanta un’ampia esperienza nella

medicina infortunistica e assicurativa, secondo il quale i postumi

infortunistici rendono ancora esigibile al 100%, con una riduzione del

rendimento del 10% per tenere conto della dolorabilità, lo svolgimento di

attività adeguate, leggere, essenzialmente sedentarie.

In

particolare, dalla documentazione agli atti non emergono indizi concreti

suscettibili di sminuire il valore probatorio attribuito alla perizia elaborata

dal dr. __________.

Da notare, al riguardo, come i

referti prodotti in corso di causa dall’insorgente a dimostrazione della sua

presunta totale inabilità lavorativa (cfr. la documentazione medica allegata al

doc. XI) non abbiano messo in evidenza disturbi che non siano già stati

accuratamente presi in considerazione e valutati dal dr. __________ in ambito

peritale.

Al contrario, il perito ha, attraverso una articolata e ben

motivata disamina, spiegato le ragioni per le quali i disturbi accusati a

livello della colonna vertebrale non possano essere ritenuti di natura

post-infortunistica. Al punto “7.2.5” dell’apprezzamento peritale, difatti, lo

specialista ha evidenziato che la colonna vertebrale non è stata coinvolta

nell’infortunio; che le radiografie del 20 luglio 2020 non hanno mostrato

anomalie alla colonna cervicale, toracica e lombare e che l'esame

clinico svolto al momento dell’esame peritale del 23 agosto 2024 ha rivelato

una forma e una funzione normali della colonna vertebrale.

Il dr. __________ ha anche escluso l’esistenza di un

nesso causale tra la zoppia - e il correlato uso delle stampelle - e il mal di schiena,

non ricorrendo nel caso di specie gli estremi per poterlo eccezionalmente

riconoscere.

Il

TCA concorda con la valutazione del perito.

Da

una parte, infatti, la schiena non è rimasta coinvolta nell’infortunio in

discussione, ciò che consente di escludere a priori l’esistenza di un

nesso causale diretto.

D’altra

parte, può anche essere escluso che i disturbi lombari lamentati costituiscano

una conseguenza indiretta del sinistro (quale risultato di una

deambulazione viziata provocata dal danno al piede destro). Come spiegato dal

dr. __________, il caso dell’assicurato non rientra, infatti, fra quelli limite

enumerati dalla giurisprudenza (cfr. sul tema la STCA 35.1999.92-93 del 4

maggio 2000, nella quale i periti giudiziari, i dottori __________ e __________,

a quell’epoca Primari presso la Clinica di chirurgia ortopedica dell'Ospedale

universitario di __________, avevano spiegato che solo in casi eccezionali

lo zoppicare può condurre a un sovraccarico del rachide; principi

costantemente confermati in successive pronunzie (cfr. STCA 35.2011.22 del 20

marzo 2012 consid. 2.3.3., 35.2006.93 del 26 luglio 2007 consid. 2.3.3.,

35.2007.33 del 27 giugno 2007 consid. 2.5., 35.2006.73 del 14 giugno 2007

consid. 2.13., 35.2004.100 del 9 marzo 2005 consid. 2.8. e 35.2001.79 del 25

febbraio 2002 consid. 2.5.2.2., confermata dal TFA con sentenza U 122/02 del 28

maggio 2004 consid. 4.1, pubblicata in RtiD II-2004 n. 62).

Questi principi sono poi stati pienamente condivisi in una perizia giudiziaria a cura

del PD dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia,

nella causa sfociata nella STCA 35.2013.63 del 4 dicembre 2014 consid. 2.2.4..

Il dr. __________ ha pure

negato, alla luce dei criteri di Budapest, la presenza di una CRPS.

Egli ha rilevato come il dolore descritto non abbia

alcuna correlazione comprensibile con la posizione e le condizioni delle

cicatrici dopo l'intervento del 28 luglio 2021. Inoltre, egli ha anche chiarito

che, nonostante l’assicurato affermi di avere gamba e piede destro sempre

freddi, durante la visita clinico-ortopedica del 23 agosto 2024 non ha

riscontrato differenze di colore, edema o aumento della crescita dei peli, né

di temperatura, rispetto al lato opposto.

Il TCA non ha motivo per

scostarsi da tali considerazioni, ben motivate e condivisibili.

Infine, a proposito dei

disturbi psichici fatti valere dalla dott.ssa __________, l’assicuratore

infortuni ha, correttamente, rifiutato di riconoscere la causalità adeguata

(cfr. doc. A e doc. XIII).

Nel caso di specie, ritenuto che comuni cadute e scivolate

vanno considerate infortuni leggeri (DTF 115 V 139 consid. 6a; cfr. anche RAMI

1992 U 154 p. 246, riguardante una caduta durante una partita di calcio),

l’infortunio di cui è rimasto vittima l’assicurato (storta alla caviglia

destra mentre scendeva da un gradone)

deve essere classificato nella categoria degli infortuni insignificanti o

leggeri (per dei casi analoghi, cfr. STF 8C_406/2022 del 23 marzo 2023 consid.

4.4, concernente un assicurato scivolato sulle scale interne di casa che,

nel cadere, per evitare di battere a terra la schiena e la testa, si era

appoggiato sull’arto superiore sinistro, subendo in tal modo un contraccolpo a

livello della spalla con rottura della cuffia dei rotatori; 8C_291/2012 dell'11

giugno 2012, riguardante un assicurato caduto dalle scale che aveva riportato

una contusione alla caviglia sinistra con insorgenza di dolori neuropatici;

STFA U 347/01 del 9 gennaio 2003 consid. 5.2, concernente un’assicurata

scivolata su fondo ghiacciato che si era procurata delle contusioni all’anca

destra).

Stante

ciò, questa Corte concorda con la scelta dell’amministrazione di negare a

priori l’adeguatezza del nesso di causalità tra le turbe

psichiche di cui è portatore l'insorgente e l’evento assicurato.

La decisione impugnata merita,

dunque, conferma nella misura in cui l’istituto assicuratore ha valutato

l’entità dell’invalidità facendo astrazione dalla problematica psichica.

Alla luce delle chiare e ben

motivate considerazioni espresse dal perito incaricato dalla CO 1, il TCA non

può che condividere le conclusioni alle quali è giunto il dr. __________ a

proposito di una piena capacità lavorativa dell’interessato nello svolgimento

di attività adatte, rispettose delle sue limitazioni funzionali.

Va, peraltro, rilevato che gli

impedimenti funzionali che presenta l’insorgente sono quelli che si

riscontrano, usualmente, in assicurati che hanno subito danni agli arti

inferiori e la valutazione dell'esigibilità

lavorativa espressa dal dott. __________ risulta plausibile anche alla luce dei

precedenti giurisprudenziali riportati qui

di seguito.

In una sentenza 35.2022.44 del 6 marzo 2023,

concernente un assicurato, muratore,

caduto scendendo le scale procurandosi un’instabilità al compartimento

peroneale della caviglia destra con conseguente lussazione del

peroneo breve e necessità di trattamento chirurgico, è stata confermata

un’esigibilità lavorativa nella misura del 90% nello svolgimento di attività

adeguate, rispettose delle limitazioni funzionali.

In un’altra sentenza 35.2015.119

del 9 agosto 2016, questo Tribunale ha ritenuto accertato che, nonostante il

danno alla salute infortunistico, l'assicurato (di professione carpentiere, al

quale era rimasta schiacciata l'estremità inferiore sinistra sotto un manufatto

di cemento posizionato a lato dei binari di un treno, riportando una frattura

complessa della caviglia sinistra) era in grado di svolgere a tempo pieno e con

un rendimento completo, un’attività lavorativa adeguata, ovvero un lavoro leggero

dal punto di vista del sollevamento/trasporto di pesi e della manipolazione di

attrezzi, da esercitare in posizione prevalentemente seduta e non implicante

(in particolare) la deambulazione su terreno sconnesso o su lunghi tratti e

l’utilizzo di scale a pioli.

In

una pronunzia 35.2016.3 del 27 settembre 2016, il TCA è pervenuto alla medesima

conclusione trattandosi di un assicurato al quale era rimasta schiacciata

l'estremità inferiore sinistra sotto il tetto di un escavatore che si era

ribaltato, riportando la lussazione dell’articolazione di Chopard, la frattura

della base del II. e III. metatarso con distacco della base del I. metatarso,

nonché la frattura parzialmente dislocata del calcagno sinistro.

Idem

in una sentenza 35.2016.41 del 14 dicembre 2016, riguardante un magazziniere

che, mentre stava percorrendo la strada cantonale alla guida del proprio

ciclomotore ad una velocità di 15/30 km/h, è stato investito da una macchina in

una rotonda e ha riportato la frattura intrarticolare metafisaria

pluriframmentaria del piatto tibiale sinistro e la frattura peroneale

prossimale composta sinistra con conseguente un problema di limitazione

funzionale stabile attorno al 90°.

Va inoltre segnalato che, in una sentenza 8C_624/2015 del 25 gennaio 2016

consid. 3.2.1, concernente un’assicurata che soffriva di disturbi residuali

localizzati all’articolazione tibiotarsica e a quella sottoastragalica sinistra

in stato dopo molteplici interventi chirurgici al piede sinistro, pronunciata

artrosi attiva a livello dell’articolazione di Lisfranc/tarso-metatarsale e

completa consolidazione dell’artrodesi nella regione dell’articolazione

sottoastragalica/mesopiede, il Tribunale federale ha ammesso una capacità

lavorativa del 100% in un’attività confacente ai disturbi interessanti il piede

(in questo stesso senso, si vedano pure STF U 93/04 del 14 febbraio 2005

consid. 5, inerente un assicurato che accusava le sequele di una frattura del

calcagno destro e STF U 38/01 del 5 giugno 2003 consid. 5.2.1, riguardante un

assicurato che, a seguito di un’importante frattura comminuta del pilone

tibiale con frattura del malleolo laterale, aveva reliquato una grave artrosi

alle articolazioni tibiotarsica e sottoastragalica, così come un’artrodesi

della tibiotarsica sinistra).

2.7. Si

tratta ora di valutare le conseguenze economiche del danno alla salute

infortunistico.

Preliminarmente

va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa

stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129

V 222; cfr., pure, STF I 600/01 del 26 giugno 2003 consid. 3.1; STF I 670/01

del 3 febbraio 2003, pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, STF I 761/01 del 18

ottobre 2002 consid. 3.1, pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e STF I 26/02 del 9

agosto 2002 consid. 3.1; cfr. inoltre STF I 475/01 del 13 giugno 2003 consid.

4.2.).

Nel

caso di specie sono quindi determinanti, come correttamente ritenuto

dall’amministrazione, i dati del 2023, essendo stato ritenuto lo stato

di salute stabilizzato a partire dal 1° gennaio 2023.

2.7.1. Per

determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il

danno alla salute (reddito da valido), è decisivo stabilire quanto essa

guadagnerebbe, secondo il principio della verosimiglianza preponderante, se non

fosse divenuta invalida, tenuto conto delle sue capacità professionali e delle

circostanze personali. Tale reddito dev'essere valutato nel modo più concreto

possibile. Partendo dalla presunzione che l’assicurato avrebbe continuato a

esercitare la sua attività nel caso in cui non fosse stato vittima

dell’infortunio, il reddito in questione si deduce di principio dall’ultimo

salario che la persona assicurata ha conseguito prima dell’insorgenza del danno

alla salute, tenuto conto dell’evoluzione dei salari sino al momento della

nascita del diritto alla rendita; eccezioni possono essere ammesse soltanto se

dimostrate con il grado della verosimiglianza preponderante (cfr. DTF 144 I 103 consid.

5.3; 139 V 28 consid. 3.3.2; 135 V 297 consid. 5.1;

134 V 322 consid. 4.1;

129 V 222 consid.

4.3.1).

Tuttavia,

allorquando la perdita del posto di lavoro è imputabile a motivi estranei

all’invalidità, il salario deve essere stabilito in base a dei valori medi.

Altrimenti detto, in una tale evenienza, per fissare il reddito da valido non è

determinante il salario che la persona assicurata realizzerebbe attualmente

presso il suo ex datore di lavoro ma piuttosto quello che conseguirebbe se non

fosse divenuta invalida (cfr. STF 8C_50/2022 dell’11 agosto 2022 consid. 5.1.1,

in: SVR 2023 UV n. 8 p. 22 e il riferimento ivi citato). Secondo una costante

giurisprudenza federale, ciò è il caso, ad esempio, se il posto di lavoro che

l’assicurato occupava prima dell’insorgenza del danno alla salute non esiste

più al momento della valutazione dell’invalidità, se egli non avrebbe potuto

conservare l’occupazione a causa delle difficoltà economiche, in caso di

fallimento o di ristrutturazione dell’azienda (cfr. STF 8C_240/2023 del 14

marzo 2024 consid. 6.1; 8C_148/2017 del 19 giugno 2017 consid. 6.2.2;

8C_462/2014 del 18 novembre 2014 consid. 4.2; 9C_501/2013 del 28 novembre 2013

consid. 4.2).

Nel

caso in cui risulti che l’assicurato percepiva un salario nettamente inferiore

ai salari abituali del settore per delle ragioni estranee all’invalidità e che

le circostanze concrete non consentono di ritenere che egli si sia accontentato

di un salario più modesto rispetto a quello che avrebbe potuto pretendere,

occorre tenerne conto al momento del raffronto dei redditi, operando un parallelismo

dei redditi da confrontare. Il reddito effettivamente realizzato deve essere

considerato nettamente inferiore ai salari abituali del settore, se è inferiore

di almeno il 5% al salario statistico del ramo (cfr. DTF 134 V 297 consid.

6.1.2). Il reddito nettamente inferiore può allora giustificare un parallelismo

dei redditi da raffrontare, il quale deve riguardare soltanto la parte che

eccede il tasso determinante del 5% (cfr. DTF 134 V 322 consid.

4.1).

In

una recente sentenza 8C_546/2024 del 13 febbraio 2025 consid. 6.2.4 -

riguardante un assicurato che si trovava alle dipendenze di un’azienda

familiare in qualità di direttore tecnico, da lui stesso fondata e in seguito

ceduta al figlio primogenito, al quale il TCA aveva negato l’applicazione di

una deduzione sul reddito statistico da invalido a titolo di parallelismo, in

quanto la sua posizione in seno alla ditta non poteva essere equiparata a

quella di un comune lavoratore dipendente che subisce gli effetti del fenomeno

del dumping salariale -, la Corte federale ha ribadito l’importanza del

parallelismo quale strumento di correzione, sviluppando la seguente

argomentazione:

"

(…).

6.2.4 (…). Si noterà tuttavia già sin d’ora che il

rifiuto da parte della Corte ticinese di operare una riduzione a titolo di

parallelismo dei redditi (sul tema, cfr. DTF 148 V 174 consid. 6.4, con

riferimenti) non appare fondarsi su circostanze sufficientemente comprovate.

Dai relativi considerandi del giudizio impugnato non si comprende in effetti in

che modo il legame di parentela tra il ricorrente e il figlio, allora socio e

gerente della società datrice di lavoro, si trovi in relazione causale con la

circostanza che il primo si sarebbe accontentato di un reddito da valido

nettamente inferiore a quello statistico, o più in generale che non fosse

realmente esposto a una tale differenza. In assenza di indicazioni contrarie,

non si giustificherebbe in effetti in alcun modo contrapporre a un reddito

senza invalidità nettamente al di sotto della media (nazionale) un reddito da

invalido medio (nazionale: sentenza U 75/03 del 12 ottobre 2006, pubblicata in

SVR 2007 UV n. 17 pag. 56) realisticamente irrealizzabile (DTF 135 V 58 consid.

3.4.3 e. 3.4.4; cfr. sentenze 9C_179/2013 del 26 agosto 2013 consid. 4.4 con

riferimenti). Su questo aspetto, indipendente dall’esito della perizia

giudiziaria da allestire, il Tribunale cantonale dovrà pertanto procedere ad

ulteriori accertamenti e pronunciarsi nuovamente.”

Il

reddito da valido non può però essere ritenuto inferiore alla media qualora

rispetti i salari minimi previsti da un contratto collettivo di lavoro (CCL)

dichiarato di obbligatorietà generale dal Consiglio federale nel corrispondente

ramo professionale, siccome in quel contesto i salari usuali del settore sono

rappresentati in maniera più precisa che nella RSS. In questo caso, non si

procede a un parallelismo dei redditi da raffrontare (cfr. STF 8C_392/2023 del

21 dicembre 2023 consid. 7.2, che ha confermato la STCA 35.2022.95 del 10

maggio 2023 consid. 2.10.8; 8C_756/2022 del 14 dicembre 2023 consid. 5.1.2 e 52

[SVR 2024 UV n. 17]; 8C_541/2021 del 18 maggio 2022

consid. 4.2.2; 8C_461/2021 del 3 marzo 2021

consid. 4.2.1; 8C_310/2020 del 23 luglio 2020

consid. 2 e 3; 8C_88/2020 del 14 aprile 2020

consid. 3.2.2; 8C_141/2016 del 17 maggio 2016

consid. 5.2.2).

2.7.2. Nella

presente fattispecie, dalla decisione su opposizione impugnata si evince che

l’assicuratore convenuto ha stabilito in fr. 70’700 il salario da valido,

conformemente a quanto comunicato dal datore di lavoro, ditta __________ (cfr.

doc. 312).

Con

la propria impugnativa, il patrocinatore dell’assicurato non ha contestato tale

importo (cfr. doc. I).

Nella

misura in cui il reddito senza invalidità ritenuto dall’assicuratore resistente

è conforme al salario minimo contemplato dal CCL del settore in cui era

professionalmente attivo l’insorgente (cfr. espressa dichiarazione in tal senso

del datore di lavoro, cfr. doc. 287), tornerebbe applicabile l’eccezione

prevista dalla giurisprudenza federale, di modo che si dovrebbe rinunciare alla

parallelizzazione dei redditi.

Va

tuttavia segnalato che, in una sentenza 35.2024.84 del 24 marzo 2025,

attualmente oggetto di ricorso al Tribunale federale (inc. n. 8C_254/2025), il

TCA ha ammesso che l’art. 26 cpv. 2 OAI, disposizione entrata in vigore il 1°

gennaio 2022 nel quadro della revisione «Ulteriore sviluppo dell’AI», in virtù

della norma di delega prevista dall’art. 28a cpv. 1, seconda frase, LAI, può

essere applicato per analogia nel settore dell’assicurazione contro gli

infortuni.

La

giurisprudenza appena evocata è stata confermata nella sentenza 35.2024.86 del

30 luglio 2025, anch’essa oggetto di ricorso al TF (inc. n. 8C_481/2025) e

nelle successive sentenze 35.2025.16 e 35.2025.23 entrambe del 22 settembre

2025.

Secondo

questa Corte, i medesimi argomenti che hanno giustificato in quelle fattispecie

l’applicazione per analogia dell’art. 26 cpv. 2 OAI, devono valere anche in

concreto.

2.7.3. Nel

caso di specie, l’assicurato, senza il danno alla salute, continuando a

svolgere la professione di gruista a tempo pieno, nel 2023 avrebbe conseguito

un reddito annuo lordo, di per sé non contestato, di fr. 70’700 (cfr. doc. B).

Secondo

la tabella RSS TA1 tirage_skill_levels 2022, settore economico 41-43 (“Costruzioni”),

livello di competenze 1, il reddito lordo mediamente conseguito in Svizzera da

un uomo, era di fr. 5’825/mese oppure di fr. 69’900/anno.

Questo

reddito deve essere riportato su 41.2 ore/settimana, dato che corrisponde alla

durata normale del lavoro nel settore 41-43 in base alla relativa tabella

pubblicata sul sito web dell’UFS (“Durée normale du travail dans les

entreprises selon la division économique [NOGA 2008]”), per cui esso si

attesta a fr. 71’997/anno.

Aggiornandolo al 2023 (in base alla tabella T1.1.20 - Indice dei salari nominali, costruzioni, 2022 –

2023), il reddito centrale del settore delle costruzioni ammontava a fr. 73’652.93/anno.

Posto che continuando a lavorare in quello

stesso settore, l’insorgente avrebbe realizzato nel 2023 un reddito pari a fr.

70’700, il gap salariale

corrisponde all’4%.

Non essendo adempiuta

la condizione posta dall’art. 26 cpv. 2 OAI (reddito effettivamente conseguito

inferiore di almeno il 5% al valore centrale usuale del settore secondo la

RSS), il reddito da valido corrisponde a 70’700, come correttamente

calcolato dall’amministrazione.

2.7.4. Il reddito da invalido deve essere

valutato in primo luogo in funzione della situazione concreta dell’assicurato.

Esso corrisponde al reddito effettivamente conseguito dall’interessato, a

condizione che i rapporti di lavoro appaiano particolarmente stabili, che

esercitando l’attività in questione egli sfrutti al meglio la sua capacità

lavorativa residua ragionevolmente esigibile e che il guadagno in tal modo

ottenuto corrisponda al suo effettivo rendimento, senza comportare elementi di

salario sociale.

In

assenza di un reddito effettivamente realizzato, ossia quando la persona

assicurata, dopo l’insorgenza del danno alla salute, non ha più esercitato

un’attività lucrativa o almeno un’attività esigibile confacente al suo stato di

salute, il reddito da invalido può essere determinato in base a salari fondati

sui dati statistici risultanti dalla RSS oppure sui dati salariali derivanti

dalle DPL elaborate dall’INSAI (DTF 135 V 297 consid. 5.2; 129 V 472 consid.

4.2.1; da notare che l’INSAI ha rinunciato alla banca dati DPL a far tempo dal

1° gennaio 2019 [STF 8C_171/2021 del 14 dicembre 2021 consid. 3.2]).

Di

regola, occorre fondarsi sui salari mensili indicati nella tabella RSS TA1,

alla linea “totale settore privato” (DTF 124 V 321 consid. 3b/aa). In questo

senso, si fa riferimento alla statistica dei salari lordi standardizzati,

basandosi sempre sul valore mediano o centrale (DTF 124 V 321 consid. 3b/bb).

Il

valore statistico – mediano – si applica di principio a tutti gli assicurati che

non possono più svolgere la loro precedente attività in quanto troppo

impegnativa per le loro condizioni di salute, ma che conservano una capacità

lavorativa in attività più leggere. Per questi assicurati, il salario

statistico è sufficientemente rappresentativo di quanto sarebbero in grado di

guadagnare in quanto invalidi, nella misura in cui comprende un largo ventaglio

di attività variegate e non qualificate che non richiedono una specifica

esperienza professionale, né una particolare formazione (cfr. STF 8C_732/2019

del 19 ottobre 2020 consid. 4.5; 8C_549/2019 del 26 ottobre 2020 consid. 4.5;

9C_603/2015 del 25 aprile 2016 consid. 8.1; 9C_242/2012 del 13 agosto 2012

consid. 3).

Occorre

fare capo alla versione della RSS pubblicata al momento determinante della

decisione impugnata (DTF 143 V 295 consid. 4).

La

misura in cui i salari risultanti dalle statistiche devono essere ridotti,

dipende dall’insieme delle circostanze personali e professionali del caso di

specie (limitazioni funzionali legate al danno alla salute, età, anni di

servizio, nazionalità/tipo di autorizzazione di soggiorno e grado di

occupazione) ed è il risultato di una valutazione entro i limiti del potere

d’apprezzamento. Una riduzione massima del 25% sul salario statistico permette

di tenere conto dei diversi elementi che possono influenzare il reddito di

un’attività lucrativa (DTF 126 V 75 consid. 5b/aa-cc).

L’entità

della riduzione che si giustifica in un caso concreto rileva dal potere

d’apprezzamento (DTF 132 V 393 consid. 3.3). Questa valutazione compete in

primo luogo all’amministrazione che in questo contesto gode di un ampio potere

d’apprezzamento. Il giudice deve dare prova di riserbo allorquando è chiamato a

verificare la fondatezza di tale apprezzamento. In questo senso, egli non può,

senza motivo pertinente, sostituire il suo apprezzamento a quello

dell’amministrazione; deve fondarsi su circostanze suscettibili di far apparire

il suo apprezzamento come il più appropriato (DTF 126 V 75 consid. 6; 123 V 150

consid. 2).

In

una sentenza 8C_256/2021 del 9 marzo 2022, pubblicata in DTF 148 V 174, emanata

in materia di assicurazione per l’invalidità (in applicazione delle

disposizioni di legge e di ordinanza in vigore sino al 31 dicembre 2021), il

Tribunale federale (di seguito: TF) ha negato che

fossero adempiuti i presupposti per un cambiamento della propria giurisprudenza

in materia di determinazione del grado d’invalidità in applicazione dei dati

salariali statistici pubblicati dall’UFS (Rilevazione svizzera della struttura

dei salari [RSS]).

Nel

comunicato stampa del 9 marzo 2022 figurano in particolare le seguenti

indicazioni:

"

(…) La determinazione del grado

d'invalidità è in linea di principio disciplinata dalla legge. Con il concetto

di un mercato del lavoro equilibrato (secondo l'articolo 16 della legge

federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, LPGA),

il legislatore presuppone fondamentalmente che un lavoro corrispondente alle

loro capacità sia disponibile anche per le persone con problemi di salute.

Questo concetto giuridico non può essere derogato utilizzando invece

opportunità di lavoro concretamente esistenti o condizioni concrete del mercato

del lavoro. Il computo del valore del reddito da valido e da invalido non era

stato fino ad ora disciplinato in dettaglio dalla legge. Principalmente, in

conformità della giurisprudenza finora in vigore, vengono prese in

considerazione le circostanze concrete, ovvero il salario effettivamente

ottenuto prima o dopo l'inizio dell'invalidità. Solo se questo non è possibile

si usano i dati statistici salariali, di solito quelli risultanti dalle tabelle

RSS. L'uso delle RSS per determinare l'invalidità è quindi "ultima

ratio". Le RSS si basano su un sondaggio condotto ogni due anni tra le aziende

in Svizzera. Si fonda quindi su dati completi e concreti del mercato del lavoro

reale. Il salario mediano dei salari lordi standardizzati della RSS, che deve

essere preso come base secondo la prassi finora in vigore del Tribunale

federale, è in linea di principio adatto come valore di partenza per

determinare il reddito da invalido. Per tener conto del fatto che una persona

invalida può essere in grado di utilizzare la sua capacità lavorativa residua

solo con un successo inferiore alla media, anche in un mercato del lavoro

equilibrato, la giurisprudenza vigente prevede la possibilità di una

decurtazione ("deduzione per circostanze personali e professionali")

fino al 25 % dal salario tabellare.

Questa deduzione è di fondamentale importanza come

strumento di correzione per determinare un reddito da invalido che sia il più

concreto possibile. Tenuto conto della possibilità della deduzione per

circostanze personali e professionali, il Tribunale federale ha finora

espressamente rifiutato di prendere come base il quartile più basso del valore

della tabella. Un altro strumento di correzione è il parallelismo dei redditi.

Questo serve anche a prendere in considerazione i casi individuali quando si

confrontano i redditi. Non è chiaro fino a che punto la determinazione del reddito

da invalido sulla base del valore mediano della RSS, eventualmente corretto per

mezzo degli strumenti menzionati, debba essere considerato discriminatorio.

Dalla circostanza che i presupposti per un cambiamento

di prassi non siano oggi adempiuti non si può dedurre che la giurisprudenza –

segnatamente in considerazione della modifica dal 1° gennaio 2022 della legge

federale e dell'ordinanza sull'assicurazione per l'invalidità – non possa

svilupparsi ulteriormente. Un cambiamento della giurisprudenza in questo

momento non sarebbe tuttavia opportuno, anche in considerazione della revisione

ormai entrata in vigore. Questo concerne l'uso dei dati statistici salariali

per il confronto dei redditi e gli strumenti di correzione. Su tale questione

il Tribunale federale non deve esprimersi nel caso in rassegna. (…)” (cfr.

Comunicato stampa del Tribunale federale:

In

una sentenza 8C_541/2021 del 18 maggio 2022 consid. 5.2.1, la Corte federale ha

precisato che quanto stabilito nella pronunzia 8C_256/2021 succitata vale anche

in materia di assicurazione contro gli infortuni, e ciò in ragione del

principio dell’unità della nozione d’invalidità (“Dieses zur bis 31. Dezember

2021 geltenden Rechtslage im Bereich der Invalidenversicherung ergangene Urteil

gilt – wie in dessen E. 9.2.3 deutlich zum Ausdruck kommt – infolge des

Grundsatzes der Einheitlichkeit des Invaliditätsbegriffs (BGE 133 V 549 E. 6.1;

vgl. Christoph Frey/Nathalie Lang, in: Basler Kommentar, Allgemeiner Teil des

Sozialversicherungsrechts, 2020, N. 2, 5 und 79 zu Art. 16 ATSG) auch für den

Bereich der Unfallversicherung.”; si veda inoltre la precedente STF

8C_682/2021 del 13 aprile 2022 consid. 12.1, anch’essa emanata in materia di

assicurazione contro gli infortuni, in cui l’Alta Corte, richiamandosi alla

sentenza 8C_256/2021, ha negato che vi fossero validi motivi per ridurre

uniformemente e linearmente i salari statistici del 15-25%).

L’art. 26bis cpv. 3

OAI, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2023,

prevedeva quanto segue:

" 3Se a causa dell’invalidità l’assicurato

può lavorare soltanto con una capacità funzionale secondo l’articolo 49

capoverso 1bis pari o

inferiore al 50 per cento, al valore determinato in base a valori statistici è

applicata una deduzione del dieci per cento per attività lucrativa a tempo

parziale.”

Nella

DTF 150 V 410, emanata in materia di assicurazione per l’invalidità,

interpretato l’art. 28a cpv. 1 seconda frase LAI, tenuto conto dell’art.

16 LPGA e di elementi storici, grammaticali, sistematici e teleologici, il TF

ha stabilito che l’art. 26bis cpv. 3 OAI, nella versione in

vigore nel periodo 1° gennaio 2022 – 31 dicembre 2023, non rispetta

la volontà del legislatore e non è pertanto conforme al diritto

federale.

In

quella fattispecie, in cui il tribunale cantonale aveva determinato un tasso

d’invalidità del 59% operando sul reddito statistico da invalido una riduzione

del 15% in applicazione delle direttive dell’attuale giurisprudenza (senza

applicare l’art. 26bis cpv. 3 OAI, giudicato non rispettoso delle

intenzioni del legislatore), la Corte federale ha ritenuto opportuno,

trattandosi dei fattori da considerare e della loro ponderazione, fare capo a

titolo complementare ai principi stabiliti finora dalla giurisprudenza

federale, e ciò data l’assenza di un’alternativa disponibile sotto forma di

salari di riferimento corretti.

In

questo modo, sempre secondo il TF, l’art. 26bis cpv. 3 OAI può

essere applicato conformemente alla legge, senza con ciò contravvenire al suo

testo.

In

particolare, l’Alta Corte ha chiarito che i materiali legislativi non lasciano

dubbi circa il fatto che la volontà del legislatore formale è quella che si

tenga conto essenzialmente della precedente giurisprudenza federale (cfr.

consid. 9.4.2 della DTF 150 V 410). D’altro canto, il TF ha evidenziato che, a

fronte dei correttivi messi a disposizione dalla giurisprudenza (decurtazione

del salario statistico e parallelismo dei redditi), l’autore dell’ordinanza ha

scelto un’altra via: invece di una riduzione da accordare in base a una

moltitudine di criteri o di caratteristiche differenti, che non doveva essere

applicata in modo schematico né addizionata in funzione di ogni caratteristica,

ma stabilita in maniera globale e il cui tasso era limitato al 25%, sussiste un

unico criterio, e meglio una “deduzione per tempo parziale”, accordata a

partire da una capacità funzionale del 50% o

inferiore e limitata al 10% (cfr. art. 26bis cpv. 3 OAI, nella versione in vigore sino al 31

dicembre 2023). Ciò costituisce una restrizione considerevole per rapporto al

ventaglio utilizzato in precedenza, esistente per l’essenziale a partire dalla

DTF 126 V 75 consid. 5a/cc (cfr. consid. 9.4.3).

Infine,

la Corte federale ha precisato che gli sforzi volti a ottenere un risultato il

più possibile concreto nella valutazione dell’invalidità in funzione del caso

di specie, quali quelli che si riflettono nella giurisprudenza relativa

all’art. 16 LPGA (cfr. DTF 148 V 419 consid. 5.2; 148 V 174 consid. 6.2 e

9.2.2; 143 V 295 consid. 2.2 e 4.2.1; 135 V 297 consid. 5.2), non sono stati

ristretti dalla recente revisione della LAI. Parimenti, la necessità di fattori

di correzione, confermata dal legislatore formale e alla base della precedente

giurisprudenza, non viene rimessa in discussione. Ciò si spiega con il fatto

che i valori centrali previsti nelle statistiche salariali non possono essere

utilizzati tali e quali come reddito da invalido, ovvero senza correzione e

senza tenere conto delle circostanze concrete del caso di specie. Ciò è quanto

conferma l’adeguamento dell’art. 26bis cpv. 3, prima frase, OAI in

vigore dal 1° gennaio 2024, a seguito della mozione 22.3377 del 6 aprile 2022

(cfr. consid. 10.2).

2.7.5. Al

riguardo, il TCA rileva che in base

ai dati forniti dalla tabella RSS TA1_tirage_skill_level 2022, ramo economico

totale, uomini, livello di competenze 1, il ricorrente avrebbe potuto

conseguire un salario mensile lordo pari a fr. 5'305 oppure a fr. 63’660/anno.

Riportando questo

dato su 41.7 ore e aggiornandolo al 2023, esso ammonta a fr. 67'494.72/anno.

2.7.5.1. A tale importo l’istituto assicuratore ha innanzitutto applicato

una deduzione del 10% per tenere conto della riduzione del rendimento causata

dal danno alla salute, così come stabilito in sede peritale dal dr. __________,

ottenendo un importo di fr. 60'745.25 (90% di 67'494.72) (risultato

intermerdio).

Con

il ricorso, il patrocinatore dell’insorgente ha contestato la riduzione

applicata al reddito da invalido, chiedendo che la stessa venga incrementata

per tenere conto degli impedimenti derivanti dal danno alla salute

infortunistico (cfr. doc. I).

Con

la risposta di causa (cfr. doc. III), l’assicuratore resistente ha confermato la

correttezza del proprio calcolo, rilevando che un’ulteriore riduzione non appaia

giustificata per le limitazioni funzionali derivanti dal danno alla salute, le

quali sono già state debitamente considerate nella riduzione del 10% operata

per il diminuito rendimento, conformemente a quanto valutato dal dr. __________

(cfr. doc. 318 p.5).

Il TCA concorda con queste

considerazioni dell’amministrazione.

Occorre a tale riguardo ricordare

che le limitazioni mediche già incluse nell'esame della capacità lavorativa

residua non devono influire ulteriormente nella disamina della riduzione del

reddito da invalido e a un conteggio doppio del medesimo aspetto: la sola

circostanza che per l'assicurato siano esigibili soltanto attività leggere fino

medio complesse non giustifica anche in caso di una capacità lavorativa

limitata una riduzione aggiuntiva dovuta alle limitazioni personali (cfr. STF

8C_805/2016 del 22 marzo 2017 consid. 3.1 e 3.4.2 e 9C_846/2014 del 22 gennaio

2015 consid. 4.1.1 con riferimenti; cfr. pure, tra le tante, la STCA 35.2023.93

del 22 gennaio 2024, consid. 2.10).

Questa giurisprudenza è stata

sostanzialmente confermata anche dalla STF 8C_ 623/2022 del 12 gennaio 2023

consid. 5.1.1 e 5.2.2, dalla STF 8C_410/2023 del 5 dicembre 2023 consid.

5.4.2.3 e pure dalla recente STF 8C_215/2023 del 1° febbraio 2024, consid.

5.2.2.3.

A proposito del criterio del tasso d’occupazione, giova qui ricordare che,

nella STF 9C_40/2011 del 1° aprile 2011, l’Alta Corte ha stabilito che la

circostanza che una persona assicurata presenta una capacità lavorativa a

tempo pieno, ma con una riduzione del rendimento, non giustifica di per sé

stessa una decurtazione sociale:

" (…)

2.3.1 Unter dem Titel Beschäftigungsgrad

wird bei Männern, welche gesundheitlich bedingt lediglich noch teilzeitlich

erwerbstätig sein können, ein Abzug anerkannt. Damit soll dem Umstand Rechnung

getragen werden, dass bei Männern statistisch gesehen Teilzeitarbeit

vergleichsweise weniger gut entlöhnt wird als eine Vollzeittätigkeit (vgl. die

nach dem Beschäftigungsgrad differenzierenden Tabellen T2* in der LSE 06 S. 16

und T6* in der LSE 04 S. 25; Urteile I 69/07 vom 2. November

2007 E. 5.1 und I 793/06 vom 4. Oktober 2007 E. 2; vgl. auch Urteile 8C_664/2007

vom 14. April 2008 E. 8.3 und I 101/07 vom 3. Januar 2008 E. 6.2; anders

dagegen bei den Frauen: Urteil 9C_382/2007 vom 13. November 2007 E. 6.2 sowie

Urteile des Eidg. Versicherungsgerichts U 454/05 vom 6. September 2006 E. 6.6.2

und I 704/03 vom 28. Dezember 2004 E. 4.1.2; Urteil 9C_728/2010 vom 21.

September 2010 E. 4.1.1). Dagegen rechtfertigt der Umstand, dass eine

grundsätzlich vollzeitlich arbeitsfähige versicherte Person gesundheitlich

bedingt lediglich reduziert leistungsfähig ist, an sich keinen Abzug vom

Tabellenlohn

(Urteile 8C_827/2009 vom 26. April 2010 E. 4.2.1, 9C_980/2008 vom 4.

März 2009 E. 3.1.2, 8C_765/2007 vom 11. Juli 2008 E. 4.3.3, 9C_344/2008 vom 5.

Juni 2008 E. 4 und I 69/07 vom 2. November 2007 E. 5.1).” (n.d.r.: il corsivo è

della redattrice)

In una sentenza 9C_780/2023 de 23

aprile 2024, al consid. 6, il Tribunale federale ha sottolineato che:

" C'est finalement en vain que la recourante demande la prise en

considération d'un abattement de 20 %. Outre que la critique ne remplit pas les

conditions de motivation d'un grief devant le Tribunal fédéral, la

jurisprudence considère que lorsqu'une personne assurée est capable de

travailler à plein temps mais avec une diminution de rendement, celle-ci est

prise en considération dans la fixation de la capacité de travail. Il n'y a pas

lieu, en sus, d'effectuer un abattement à ce titre (arrêts 9C_677/2012 du 3

juillet 2013 consid. 2.2; 8C_93/2013 du 16 avril 2013 consid. 5.4 et les

références). On peut dès lors renvoyer aux considérations convaincantes de

l'autorité précédente.” (n.d.r.: il corsivo è della redattrice)

(vedi pure la STF 8C_673/2012 del

16 maggio 2013 consid. 5.2; la STF 9C_359/2014 del 5 settembre 2014 consid.

5.4; la STF 9C_603/2015 del 25 aprile 2016 consid. 8.1; la STF 9C_763 /2015 del

9 maggio 2016, consid. 4.2; la STF 9C_635/2016 del 14 dicembre 2016 consid.

4.3; la STF 8C_884/2017 del 24 maggio 2018 consid. 4.4 e la STF 8C_705/2018 del

16 maggio 2019, consid. 3.2).

Questo Tribunale ritiene che le limitazioni infortunistiche - che determinano

secondo le risultanze peritali del dr. __________ una riduzione della capacità

lavorativa dell’insorgente anche in attività adeguate (attività leggera e

sedentaria) - non esplicano ulteriori effetti rilevanti dal profilo del reddito

conseguibile nel ventaglio di attività ancora esigibili nel mercato del lavoro

equilibrato. In simili condizioni, una decurtazione sociale, per questi

aspetti, non appare giustificata.

Inoltre,

secondo la giurisprudenza federale, il livello di qualifica 1 dei dati RSS

comprende già tutta una serie di attività leggere che tengono conto di molte

limitazioni. In altre parole, possono essere considerate sotto il cappello

delle limitazioni funzionali che consentono in linea di principio di applicare

una riduzione percentuale al reddito statistico solo circostanze che in un

mercato equilibrato del lavoro devono essere considerate come eccezionali.

Negli altri casi non viene attuata nessuna deduzione a questo titolo neppure se

la capacità lavorativa è totale in attività adeguate e non si pone dunque il

problema di un’indebita doppia deduzione (cfr. STF 8C_495/2019 dell'11 dicembre

2019 consid. 4.2.2 con riferimento e 8C_82/2019 del 19 settembre 2019 consid.

6.3.2; 8C_730/2019 del 10 giugno 2020 consid. 4.4.4; 8C_765/2019 del 10 giugno

2020 consid. 5.4.4; 8C_9/2020 del 10 giugno 2020 consid. 4.4.4; in questo

senso, si veda pure Ares Bernasconi, “8C_9/2020 du 10 juin 2020 - Abattement

sur le revenu d’invalide selon l’ATF 126 V 75”, in SZS/RSAS 1/2021 n. 49; cfr.

pure, tra le tante, la STCA 35.2023.93 del 22 gennaio 2024, consid. 2.10).

2.7.5.2. L’amministrazione ha poi applicato una

deduzione sociale del 5% per tenere conto del fatto che sono esigibili solo

attività prevalentemente sedentarie (cfr. doc. 386), per un reddito da invalido

di fr. 57'707.

L’assicurato

ha chiesto di beneficiare di una deduzione maggiore, giustificata dal suo

statuto di frontaliere e dal basso livello formativo (cfr. doc. I).

Con

la risposta di causa, l’assicuratore resistente ha confermato la correttezza

della deduzione sociale del 5%, ritenendo che ulteriori riduzioni sociali, come

preteso dall’insorgente, non siano giustificate né dall’assenza di formazione,

né ancora dallo statuto di frontaliere, così come già illustrato nella

precedente decisione su opposizione del 24 luglio 2023 (cfr. doc. 318 p.5).

Il

TCA condivide le considerazioni dell’amministrazione.

Al

riguardo, questa Corte segnala che, nella STF 8C_482/2016 del 15 settembre 2016

consid. 5.4.3, pubblicata in SVR 2017 IV Nr. 17, l’Alta Corte ha stabilito che

in caso d’applicazione del livello di competenze 1 della RSS sono già

considerate le carenti conoscenze linguistiche (in questo senso, si veda

pure la STF 8C_35/2019 del 2 luglio 2019 consid. 6.3; cfr. pure, tra le tante,

la STCA 35.2023.36 del 14 agosto 2023, consid. 2.8).

Lo

stesso vale a proposito dell’assenza di formazione (cfr. STF 8C_48/2021

del 20 maggio 2021 consid. 4.3.4) e di esperienza in taluni ambiti di

attività (cfr., tra le tante, la STF 8C_659/2021 del 17 febbraio 2022

consid. 4.3.2, 8C_603/2020 del 4 dicembre 2020 consid. 6.2, 8C_122/2019 del 10

settembre 2019 consid. 4.3.2 e la 8C_46/2018 dell’11 gennaio 2019 consid. 4.4;

cfr. pure, tra le tante, la STCA 35.2023.36 del 14 agosto 2023, consid. 2.8).

Infine, neppure lo statuto di frontaliere dell’assicurato può

giustificare una decurtazione del reddito statistico da invalido.

In

effetti, in una sentenza 8C_20/2023 del 10 maggio 2023 consid. 5.3, la Corte

federale ha negato l’applicazione di una riduzione salariale in ragione dello

statuto di frontaliere della persona assicurata (di nazionalità italiana),

evidenziando in particolare che “…, di principio, le persone di nazionalità

di uno Stato comunitario non possono essere trattate diversamente dai

lavoratori svizzeri sotto il profilo salariale (cfr. sentenza 8C_610/2017 del 3

aprile 2018 consid. 4.4).”. Del resto, in concreto, l’insorgente non

dimostra (né tantomeno sostiene) in alcun modo di essere stato svantaggiato dal

punto di vista retributivo per rapporto ai suoi (eventuali) colleghi di

nazionalità svizzera, allorquando si trovava alle dipendenze della ditta __________

(in questo senso, cfr. STF 8C_610/2017 del 3 aprile 2018 consid. 4.4; cfr.

pure, tra le tante, la STCA 35.2023.36 del 14 agosto 2023, consid. 2.8).

Alla

luce di quanto appena esposto e considerato il riserbo di cui deve dare prova

il giudice delle assicurazioni sociali nel sostituire il proprio apprezzamento

a quello dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V 71; 132 V 393 consid. 3.3),

questa Corte ritiene che, operando una riduzione del 5%, l’CO 1 abbia

adeguatamente tenuto conto delle circostanze personali e professionali del caso

di specie.

Il

reddito statistico da invalido ammonta quindi a fr. 57'707 (risultato definitivo).

2.7.6. Confrontando

i fr. 57'707

(cfr. supra, consid. 2.7.5.2.) al reddito che il

ricorrente avrebbe potuto conseguire senza il danno alla salute, e cioè fr. 70'700 (cfr. supra, consid.

2.7.3.), risulta una perdita di guadagno del 18.38%, arrotondata al 18%.

La

decisione su opposizione impugnata mediante la quale all’assicurato è stata

assegnata una rendita d’invalidità del 18% appare, quindi, corretta e va

confermata.

2.8. L’art.

61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura

deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;

la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte

alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In

data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61

lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice,

rapida e, di regola pubblica.

Dalla

medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo

cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a

spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo

prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

Trattandosi

di una controversia relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha

previsto di prelevare le spese.

Sul

tema, cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2

giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF

9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo

cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais

judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la

LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 p. 107; Messaggio Nr. 8480 del

Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 “Rapporto sull’iniziativa parlamentare

presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina

Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti

al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008

(Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al

Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto”).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti