35.2025.48
Assicurata viene punta da un insetto con conseguente infezione. Discussa l'esistenza di un infortunio ai sensi di legge. Rinvio atti per complemento istruttorio (perizia da parte di un infettivologo)
18 agosto 2025Italiano16 min
STF H 335/00 del 18 febbraio 2002; STF H 212/00 del 4 febbraio 2002; STF H 220/00 del 29 gennaio 2002; STF U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2025.48
mm
Lugano
18 agosto 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, cancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 13 giugno 2025 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 15
maggio 2025 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro
gli infortuni
ritenuto in fatto
1.1. Il 19 dicembre 2024, __________ ha
annunciato alla CO 1 (di seguito: CO 1) che la propria dipendente RI 1, in data
27 novembre 2024, è stata punta da un insetto al ginocchio destro, ciò che le
ha provocato un’infezione (doc. 1).
Dal rapporto 10 dicembre 2024 del
Servizio di PS dell’Ospedale __________ risulta la diagnosi di cellulite
all’arto inferiore destro su puntura di insetto (doc. 13).
1.2. Con decisione formale del 27
gennaio 2025, la CO 1 ha negato il proprio obbligo a prestazioni in relazione
all’evento del novembre 2024, non potendo assumere quest’ultimo né a titolo
d’infortunio né a titolo di lesione parificata ai postumi d’infortunio (cfr.
doc. 20).
A seguito dell’opposizione
interposta dall’assicurata personalmente (cfr. doc. 21), in data 15 maggio
2025, l’amministrazione ha confermato il contenuto della sua prima decisione
(cfr. doc. 35).
1.3. Con tempestivo ricorso del 13
giugno 2025, RI 1 ha chiesto che la decisione su opposizione impugnata sia
annullata e che l’assicuratore convenuto venga condannato a prendere a carico
il sinistro a titolo d’infortunio ex art. 4 LPGA, argomentando in particolare
quanto segue:
" (…) CO 1
ritiene che non sia possibile basarsi su delle ipotesi. Infatti, da parte mia e
da parte dei medici si è sempre indicato che con certezza, si è trattato di un
insetto e non si è mai ipotizzato su quale insetto fosse. CO 1, dal canto suo,
si basa invece sulla supposizione che si trattasse di una zanzara, senza che vi
siano delle prove oggettive di tale ipotesi.
Non sono a conoscenza di casi documentati in cui le zanzare
possano fare degli ascessi sottocutanei come lo è stato nel mio caso, il che mi
porta ad escludere, ancora una volta, che si potesse trattare di quel tipo di
insetto. Nel diritto delle assicurazioni sociali si applica il grado di
probabilità preponderante, non mi è chiaro come si valuti la probabilità preponderante
a favore di una puntura di zanzara quando i dati oggettivi (prevenzione,
sintomatologia e manifestazione successiva) sono chiari e precisi. Non mi è
chiaro, inoltre, come non si possa considerare che si tratti di qualsiasi altro
tipo di insetto.
Ribadisco dunque che, nemmeno i medici, con le analisi eseguite,
possono identificare con precisione e certezza l’insetto, ma che alla luce dei
fatti, delle precauzioni, delle manifestazioni e dei danni subiti, così come
della sintomatologia che ho sviluppato, si può escludere la zanzara, in quanto
sin dalla puntura non ho mai avvertito prurito locale (sintomo tipico della
puntura di zanzara). Non esistono inoltre nozioni che non accostino la
percezione di prurito alla puntura di zanzara. Inoltre, sottolineo di aver
avvertito un dolore intenso sia al momento della puntura che i giorni
successivi. L’incompatibilità della clinica, dunque, mi porta ad escludere
nuovamente che si trattasse di una puntura di zanzara.
Nella valutazione dei medici professionisti viene ribadita la
puntura d’insetto, senza alcuna identificazione di quest’ultimo; CO 1 invece
rifiuta la presa a carico del mio sinistro, in quanto continua a sostenere e
presupporre che si tratti di una zanzara; ma ribadisce, con contraddizione, che
non ci si possa basare su delle ipotesi.
Confermo che durante tutta la vacanza ho potuto proteggermi e
prevenire le punture di zanzara tramite appropriati accorgimenti; infatti, non
ho subito alcuna puntura di zanzara nelle due settimane di soggiorno grazie alle
precauzioni adottate. Tuttavia, non ho potuto prevedere la puntura di un altro
insetto e prevenire il danno di un’infezione sottocutanea. Non è la prima volta
che mi reco in un Paese tropicale e riconosco l’importanza di proteggersi da
possibili malesseri o eventi avversi, ma non mi è stato possibile farlo in
quella situazione inaspettata mentre camminavo lungo la strada di una zona
urbana. (…).” (doc. I)
Fatti
1.4. La CO 1, in risposta, ha postulato
che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto
occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
considerato in diritto
in ordine
2.1. La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può
dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49
cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (su questo tema cfr. STF
9C_164/2023 del 29 gennaio 2024; STF 8C_437/2023 del 13 dicembre 2023 in SVR
2024 IV Nr. 16; STF 8C_254/2023 del 9 novembre 2023 in SVR 2024 IV Nr. 4; STF
9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF
8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/
2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008;
STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STF I 707/00 del 21 luglio 2003;
STF H 335/00 del 18 febbraio 2002; STF H 212/00 del 4 febbraio 2002; STF H 220/00 del 29 gennaio 2002; STF U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in
RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STF H 304/99 del 22 dicembre 2000; STF I 623/98 del
26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014
dell’8 settembre 2015).
nel merito
2.2. In concreto, è litigiosa la
questione di sapere se la CO 1 era legittimata a negare il proprio obbligo a
prestazioni a proposito dell’evento annunciatole nel dicembre 2024, oppure no.
Occorre immediatamente rilevare
che nessuno pretende che nel caso di specie possa trovare applicazione l’art. 6
cpv. 2 LAINF (lesione parificata ai postumi d’infortunio). Ciò è corretto posto
che l’assicurata non ha presentato una delle lesioni esaustivamente elencate
nella lista prevista da quella disposizione.
Il TCA deve quindi esaminare se
l’evento occorso il 27 novembre 2024 configura, o meno, un infortunio ai sensi
di legge.
2.3. L’art. 6 cpv. 1 LAINF prevede che,
per quanto non altrimenti previsto dalla legge, le prestazioni assicurative
sono concesse in caso d'infortunio professionale, d'infortunio non
professionale e di malattie professionali.
2.4. L'art. 4 LPGA così definisce
l'infortunio:
" È
considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario,
apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la
salute fisica o psichica o che provochi la morte".
Questa definizione riprende,
nella sostanza, quella che era prevista all'art. 9 cpv. 1 vOAINF - disposizione
abrogata dall'ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni dell'11
settembre 2002 (RU 2002 3914), in vigore dal 1° gennaio 2003 - di modo che la
relativa giurisprudenza continua ad essere applicabile.
Cinque sono dunque gli elementi
costitutivi essenziali dell'infortunio:
" - l'involontarietà
- la
repentinità
- il danno alla salute (fisica o psichica)
- un fattore causale esterno
- la straordinarietà di tale fattore"
(cfr. Ghélew,
Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna
1992, p. 44-51).
Scopo della
definizione è di tracciare un chiaro confine tra infortunio e malattia.
2.5. Si evince dalla nozione stessa di
infortunio che il carattere straordinario non concerne gli effetti del fattore
esterno ma unicamente il fattore esterno in quanto tale (cfr. RAMI 2000 U 374,
p. 176).
Pertanto, è irrilevante il fatto
che il fattore esterno abbia causato delle affezioni gravi o inabituali.
Il fattore esterno è considerato
come straordinario quando eccede, nel caso concreto, il quadro degli
avvenimenti e delle situazioni che si possono, obiettivamente, definire
quotidiane o abituali (DTF 122 V 233 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a, 118 V 61
consid. 2b, 118 V 283 consid. 2a; RAMI 1993 p. 157ss, consid. 2a).
2.6. Secondo la giurisprudenza, un danno
alla salute causato da un’infezione costituisce di principio una malattia.
Tuttavia, un’infezione può avere un carattere infortunistico allorquando i
germi patogeni sono penetrati nell’organismo attraverso una ferita o una piaga
di origine infortunistica. In quel caso, è necessario che l’esistenza di una
ferita di origine infortunistica sia stata ben accertata e che l’entrata dei
germi o dei batteri attraverso un’altra via possa essere ritenuta improbabile.
Non basta che l’agente patogeno abbia potuto penetrare nel corpo umano
attraverso delle piccole abrasioni, graffi o escoriazioni banali e prive di
significato come ne accadono quotidianamente. La penetrazione nell’organismo
deve essersi prodotta attraverso una lesione determinata o perlomeno in circostanze
tali da rappresentare un fatto tipicamente “infortunistico” e riconoscibile
come tale (cfr. DTF 150 V 229 consid. 4.1.2).
Ciò viene di regola riconosciuto
in caso di morsi o di punture di animali (ad esempio api, vespe, calabroni),
nella misura in cui non si tratti di un evento definibile come quotidiano (come
è il caso ad esempio delle punture di zanzara) (cfr. DTF 129 V 402 consid. 4.1;
122 V 235 consid. 3a e riferimenti ivi menzionati; Basler Kommentar UVG – I.
Hofer, art. 6 n. 42; A. Bühler, Der Unfallbegriff, in: Haftpflicht- und
Versicherungsrechtstagung 1995, San Gallo 1995, p. 228 s.).
In una sentenza 35.2024.69 del 30
dicembre 2024, confermata dal TF con pronunzia 8C_81/2025 del 15 aprile 2025,
ha concluso che non era stato dimostrato a sufficienza che il danno alla salute
(infezione ad un dito della mano destra) fosse imputabile al morso di un ragno.
La Commissione ad hoc sinistri
LAINF ha emanato delle raccomandazioni per l’applicazione della LAINF e
dell’OAINF. Nella versione in vigore a far tempo dal 23 marzo 2018, la raccomandazione
n. 02.1990 intitolata “Punture d’insetti, encefalite conseguente a puntura
di zecca e malattie professionali” prevede che le punture e i morsi
d’insetti, quali vespe, api, ragni, calabroni e zecche, vanno considerati degli
infortuni, posto che essi costituiscono degli eventi che comportano un fattore
esterno straordinario e che possono provocare delle intossicazioni o delle
infezioni.
Per contro, le punture di zanzara
non adempiono i criteri necessari alla nozione d’infortunio in quanto quegli
insetti s’incontrano frequentemente e in generale ognuno è tenuto a considerare
le infestazioni di zanzare e le loro punture ovunque si trovi. Il criterio del
fattore esterno straordinario fa dunque difetto.
2.7. Conformemente alla giurisprudenza,
Considerandi
tocca all'assicurato rendere verosimile l'esistenza, in concreto, di tutti gli
elementi costitutivi d'infortunio. Se egli non soddisfa questa esigenza,
fornendo delle indicazioni incomplete, imprecise oppure contraddittorie circa
lo svolgimento dell’evento, che non consentono di rendere verosimile
l’esistenza di un infortunio, l’assicurazione non è tenuta a prendere a carico
il caso (cfr. DTF 116 V 136 consid. 4b e i riferimenti ivi menzionati). Gli
stessi principi sono applicabili alla prova dell'esistenza di una lesione
parificata ad infortunio (DTF 114 V 306 consid. 5b; 116 V 141 consid. 4b).
D’altro canto, il giudice delle
assicurazioni sociali, pur applicando il grado di prova della verosimiglianza preponderante,
deve ritenere un fatto provato, soltanto quando è convinto della sua esistenza.
La sola possibilità che un determinato fatto si sia potuto realizzare non è
sufficiente, anzi dev’essere data per accertata la dinamica, che fra molte, sia
la più verosimile (DTF 126 V 353 consid. 5b; STF 8C_666/2015 del 17 maggio 2016
consid. 3 e i riferimenti ivi citati).
2.8
Questa Corte, chiamata ora a
pronunciarsi in merito all’evento all’origine dell’infezione che ha colpito l’arto
inferiore destro dell’assicurata, constata che, a margine della prima
consultazione presso il Servizio di PS dell’Ospedale __________, tenutasi il 9
dicembre 2024, i sanitari hanno posto la diagnosi di “cellulite arto
inferiore destro su puntura di insetto” (la cellulite è un’infezione
batterica acuta della cute e del tessuto sottocutaneo causata nella maggior
parte dei casi da streptococchi o stafilococchi - cfr. il sito web
msdmanuals.com).
Dal relativo referto risulta che
in quell’occasione l’insorgente ha dichiarato in particolare che da circa 4
giorni era intervenuto un peggioramento locale al ginocchio destro, “sede di
puntura di insetto verosimilmente avvenuta mentre si trovava nelle Filippine
(tornata 01.12.24).”.
All’esame clinico dell’apparato
locomotorio, la dott.ssa __________, sostituto Capoclinica, ha refertato, all’arto
inferiore destro, un “edema ed arrossamento cutaneo estesi a tutto il terzo
prossimale di gamba, soprattutto attorno a piccola puntura sottopatellare,
molto dolorabile, senza deficit distali.”. L’esame ecografico dei tessuti
molli ha evidenziato una piccola raccolta di ca. 15 mm, sottocutanea,
verosimile ascesso, tessuto circostante con imbibizione del grasso sottocutaneo,
compatibile con erisipela (doc. 13).
Rispondendo alle domande postele
dall’amministrazione, RI 1 ha dichiarato in particolare che l’evento in
discussione è accaduto il 27 novembre 2024 mentre si trovava in vacanza nelle __________,
che si è trattato della “puntura di un insetto mentre si camminava lungo la
strada”, che non è successo nulla di particolare e che i disturbi sono apparsi
da subito, con grave peggioramento nella giornata di domenica 8 dicembre 2024
(doc. 14).
In sede di opposizione alla
decisione formale del 27 gennaio 2025, mediante la quale l’assicuratore
convenuto aveva negato l’intervento di un infortunio ai sensi di legge in
quanto “…, nel caso in esame, in base alle sue dichiarazioni e in base alla
documentazione medica, risulta che è stata punta da un insetto senza che sua
stato possibile stabilire di che insetto di trattasse malgrado le varie
indagini. Di conseguenza non risulta esserci stato un fattore esterno e
straordinario: (…).” (doc. 20), la ricorrente ha sostenuto che in concreto è
dimostrata la puntura di un insetto, rispettivamente che non è plausibile che
questo insetto fosse una zanzara, tenuto conto che ha avvertito immediatamente
dolore, che non ha invece mai avvertito prurito e che durante la vacanza ha
adottato tutte le precauzioni per proteggersi dalle punture di zanzara (cfr.
doc. 21).
Le medesime obiezioni sono state
in sostanza riproposte nel ricorso interposto contro la decisione su
opposizione (cfr. doc. I).
Attentamente vagliato l’insieme
della documentazione a sua disposizione, questo Tribunale non ritiene di
poter confermare, con la necessaria tranquillità, senza che prima vengano
svolti ulteriori approfondimenti, la correttezza della decisione su opposizione
impugnata.
Al riguardo, occorre innanzitutto
osservare che non è contestato il fatto che l’assicurata sia stata punta alla
gamba destra da un insetto. Del resto, come visto, in occasione della prima
consultazione presso il PS dell’__________, i sanitari hanno refertato proprio
la presenza di una “piccola puntura sottopatellare” e hanno poi formulato la
diagnosi di “cellulite arto inferiore destro
su puntura di insetto”
(doc. 13).
D’altro
canto, va rilevato che la ricorrente ha dichiarato, in maniera lineare e
costante, di aver risentito dolore immediatamente dopo essere stata morsa, di
non aver mai avvertito prurito e di essersi sempre protetta contro le punture
di zanzara durante la vacanza.
Tali circostanze fanno apparire
come a prima vista plausibile che l’insorgente possa essere stata punta da un insetto
diverso da una zanzara.
Questa ipotesi doveva essere approfondita
dall’assicuratore infortuni, non essendo sufficiente al riguardo – come invece
fatto dall’amministrazione – limitarsi a indicare che spettava all’assicurata
apportare le relative prove (in merito all’applicazione dell’art. 43 cpv. 1
LPGA, cfr. la STF 8C_580/2024 del 9 luglio 2025).
Ora, ricordato che, secondo la
giurisprudenza e la dottrina citate in precedenza, la puntura di un insetto
viene di principio considerata infortunio, fatta eccezione per quella di
zanzara (cfr. supra, consid. 2.6.) e, d’altro canto, non potendo a
priori escludere che un approfondimento specialistico possa fornire
elementi utili a definire, perlomeno con il grado della verosimiglianza
preponderante, applicabile usualmente nell’ambito del diritto delle
assicurazioni sociali, il tipo di insetto all’origine dell’infezione presentata
dall’assicurata, secondo il TCA, si giustifica l’annullamento
della decisione su opposizione impugnata e il rinvio degli atti
all’assicuratore resistente affinché, dopo aver acquisito le risultanze degli
esami colturali di cui si fa accenno nel referto 12 dicembre 2024
dell’Ambulatorio di medicina di famiglia dell’__________ (doc. A5), disponga un
approfondimento esterno a cura di un infettivologo.
In seguito, facendo capo alle risultanze degli accertamenti
esperiti, l’amministrazione si pronuncerà di nuovo in merito all’esistenza di un infortunio ai sensi di
legge.
2.9
L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore
fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice,
rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio
e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un
comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è entrata in
vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente
che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.
Dalla medesima data è in vigore
l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie
relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola
legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale
può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o
sconsiderato.
Nella presente fattispecie,
trattandosi di una controversia concernente prestazioni LAINF, in relazione
alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese, non si
riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 35.2023.76 del 21 febbraio 2024 consid.
2.9.; 35.2023.36 del 14 agosto 2023 consid. 2.9.; 35.2022.50 del 19 settembre
2022.
consid. 2.5.; 35.2022.95 del 10 maggio 2023 consid. 2.14.).
Sul tema, cfr. anche STF
9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022
KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio
2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. A. Bernasconi,
Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les
tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin
2019, in SZS/RSAS 2/2022 p. 107); Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del
21.
agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio
2021.
nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art.
29.
della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle
assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA
alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e
controprogetto».
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto ai
sensi dei considerandi.
§ La decisione su opposizione
impugnata è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati alla CO
1 per complemento istruttorio e nuova decisione.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti