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Decisione

35.2025.48

Assicurata viene punta da un insetto con conseguente infezione. Discussa l'esistenza di un infortunio ai sensi di legge. Rinvio atti per complemento istruttorio (perizia da parte di un infettivologo)

18 agosto 2025Italiano16 min

STF H 335/00 del 18 febbraio 2002; STF H 212/00 del 4 febbraio 2002; STF H 220/00 del 29 gennaio 2002; STF U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

35.2025.48

mm

Lugano

18 agosto 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattore:

Maurizio Macchi, cancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 13 giugno 2025 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 15

maggio 2025 emanata da

CO 1

in materia di assicurazione contro

gli infortuni

ritenuto in fatto

1.1. Il 19 dicembre 2024, __________ ha

annunciato alla CO 1 (di seguito: CO 1) che la propria dipendente RI 1, in data

27 novembre 2024, è stata punta da un insetto al ginocchio destro, ciò che le

ha provocato un’infezione (doc. 1).

Dal rapporto 10 dicembre 2024 del

Servizio di PS dell’Ospedale __________ risulta la diagnosi di cellulite

all’arto inferiore destro su puntura di insetto (doc. 13).

1.2. Con decisione formale del 27

gennaio 2025, la CO 1 ha negato il proprio obbligo a prestazioni in relazione

all’evento del novembre 2024, non potendo assumere quest’ultimo né a titolo

d’infortunio né a titolo di lesione parificata ai postumi d’infortunio (cfr.

doc. 20).

A seguito dell’opposizione

interposta dall’assicurata personalmente (cfr. doc. 21), in data 15 maggio

2025, l’amministrazione ha confermato il contenuto della sua prima decisione

(cfr. doc. 35).

1.3. Con tempestivo ricorso del 13

giugno 2025, RI 1 ha chiesto che la decisione su opposizione impugnata sia

annullata e che l’assicuratore convenuto venga condannato a prendere a carico

il sinistro a titolo d’infortunio ex art. 4 LPGA, argomentando in particolare

quanto segue:

" (…) CO 1

ritiene che non sia possibile basarsi su delle ipotesi. Infatti, da parte mia e

da parte dei medici si è sempre indicato che con certezza, si è trattato di un

insetto e non si è mai ipotizzato su quale insetto fosse. CO 1, dal canto suo,

si basa invece sulla supposizione che si trattasse di una zanzara, senza che vi

siano delle prove oggettive di tale ipotesi.

Non sono a conoscenza di casi documentati in cui le zanzare

possano fare degli ascessi sottocutanei come lo è stato nel mio caso, il che mi

porta ad escludere, ancora una volta, che si potesse trattare di quel tipo di

insetto. Nel diritto delle assicurazioni sociali si applica il grado di

probabilità preponderante, non mi è chiaro come si valuti la probabilità preponderante

a favore di una puntura di zanzara quando i dati oggettivi (prevenzione,

sintomatologia e manifestazione successiva) sono chiari e precisi. Non mi è

chiaro, inoltre, come non si possa considerare che si tratti di qualsiasi altro

tipo di insetto.

Ribadisco dunque che, nemmeno i medici, con le analisi eseguite,

possono identificare con precisione e certezza l’insetto, ma che alla luce dei

fatti, delle precauzioni, delle manifestazioni e dei danni subiti, così come

della sintomatologia che ho sviluppato, si può escludere la zanzara, in quanto

sin dalla puntura non ho mai avvertito prurito locale (sintomo tipico della

puntura di zanzara). Non esistono inoltre nozioni che non accostino la

percezione di prurito alla puntura di zanzara. Inoltre, sottolineo di aver

avvertito un dolore intenso sia al momento della puntura che i giorni

successivi. L’incompatibilità della clinica, dunque, mi porta ad escludere

nuovamente che si trattasse di una puntura di zanzara.

Nella valutazione dei medici professionisti viene ribadita la

puntura d’insetto, senza alcuna identificazione di quest’ultimo; CO 1 invece

rifiuta la presa a carico del mio sinistro, in quanto continua a sostenere e

presupporre che si tratti di una zanzara; ma ribadisce, con contraddizione, che

non ci si possa basare su delle ipotesi.

Confermo che durante tutta la vacanza ho potuto proteggermi e

prevenire le punture di zanzara tramite appropriati accorgimenti; infatti, non

ho subito alcuna puntura di zanzara nelle due settimane di soggiorno grazie alle

precauzioni adottate. Tuttavia, non ho potuto prevedere la puntura di un altro

insetto e prevenire il danno di un’infezione sottocutanea. Non è la prima volta

che mi reco in un Paese tropicale e riconosco l’importanza di proteggersi da

possibili malesseri o eventi avversi, ma non mi è stato possibile farlo in

quella situazione inaspettata mentre camminavo lungo la strada di una zona

urbana. (…).” (doc. I)

Fatti

1.4. La CO 1, in risposta, ha postulato

che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto

occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

considerato in diritto

in ordine

2.1. La presente vertenza non pone

questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio

per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può

dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49

cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (su questo tema cfr. STF

9C_164/2023 del 29 gennaio 2024; STF 8C_437/2023 del 13 dicembre 2023 in SVR

2024 IV Nr. 16; STF 8C_254/2023 del 9 novembre 2023 in SVR 2024 IV Nr. 4; STF

9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF

8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/

2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008;

STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STF I 707/00 del 21 luglio 2003;

STF H 335/00 del 18 febbraio 2002; STF H 212/00 del 4 febbraio 2002; STF H 220/00 del 29 gennaio 2002; STF U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in

RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STF H 304/99 del 22 dicembre 2000; STF I 623/98 del

26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014

dell’8 settembre 2015).

nel merito

2.2. In concreto, è litigiosa la

questione di sapere se la CO 1 era legittimata a negare il proprio obbligo a

prestazioni a proposito dell’evento annunciatole nel dicembre 2024, oppure no.

Occorre immediatamente rilevare

che nessuno pretende che nel caso di specie possa trovare applicazione l’art. 6

cpv. 2 LAINF (lesione parificata ai postumi d’infortunio). Ciò è corretto posto

che l’assicurata non ha presentato una delle lesioni esaustivamente elencate

nella lista prevista da quella disposizione.

Il TCA deve quindi esaminare se

l’evento occorso il 27 novembre 2024 configura, o meno, un infortunio ai sensi

di legge.

2.3. L’art. 6 cpv. 1 LAINF prevede che,

per quanto non altrimenti previsto dalla legge, le prestazioni assicurative

sono concesse in caso d'infortunio professionale, d'infortunio non

professionale e di malattie professionali.

2.4. L'art. 4 LPGA così definisce

l'infortunio:

" È

considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario,

apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la

salute fisica o psichica o che provochi la morte".

Questa definizione riprende,

nella sostanza, quella che era prevista all'art. 9 cpv. 1 vOAINF - disposizione

abrogata dall'ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni dell'11

settembre 2002 (RU 2002 3914), in vigore dal 1° gennaio 2003 - di modo che la

relativa giurisprudenza continua ad essere applicabile.

Cinque sono dunque gli elementi

costitutivi essenziali dell'infortunio:

" - l'involontarietà

- la

repentinità

- il danno alla salute (fisica o psichica)

- un fattore causale esterno

- la straordinarietà di tale fattore"

(cfr. Ghélew,

Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna

1992, p. 44-51).

Scopo della

definizione è di tracciare un chiaro confine tra infortunio e malattia.

2.5. Si evince dalla nozione stessa di

infortunio che il carattere straordinario non concerne gli effetti del fattore

esterno ma unicamente il fattore esterno in quanto tale (cfr. RAMI 2000 U 374,

p. 176).

Pertanto, è irrilevante il fatto

che il fattore esterno abbia causato delle affezioni gravi o inabituali.

Il fattore esterno è considerato

come straordinario quando eccede, nel caso concreto, il quadro degli

avvenimenti e delle situazioni che si possono, obiettivamente, definire

quotidiane o abituali (DTF 122 V 233 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a, 118 V 61

consid. 2b, 118 V 283 consid. 2a; RAMI 1993 p. 157ss, consid. 2a).

2.6. Secondo la giurisprudenza, un danno

alla salute causato da un’infezione costituisce di principio una malattia.

Tuttavia, un’infezione può avere un carattere infortunistico allorquando i

germi patogeni sono penetrati nell’organismo attraverso una ferita o una piaga

di origine infortunistica. In quel caso, è necessario che l’esistenza di una

ferita di origine infortunistica sia stata ben accertata e che l’entrata dei

germi o dei batteri attraverso un’altra via possa essere ritenuta improbabile.

Non basta che l’agente patogeno abbia potuto penetrare nel corpo umano

attraverso delle piccole abrasioni, graffi o escoriazioni banali e prive di

significato come ne accadono quotidianamente. La penetrazione nell’organismo

deve essersi prodotta attraverso una lesione determinata o perlomeno in circostanze

tali da rappresentare un fatto tipicamente “infortunistico” e riconoscibile

come tale (cfr. DTF 150 V 229 consid. 4.1.2).

Ciò viene di regola riconosciuto

in caso di morsi o di punture di animali (ad esempio api, vespe, calabroni),

nella misura in cui non si tratti di un evento definibile come quotidiano (come

è il caso ad esempio delle punture di zanzara) (cfr. DTF 129 V 402 consid. 4.1;

122 V 235 consid. 3a e riferimenti ivi menzionati; Basler Kommentar UVG – I.

Hofer, art. 6 n. 42; A. Bühler, Der Unfallbegriff, in: Haftpflicht- und

Versicherungsrechtstagung 1995, San Gallo 1995, p. 228 s.).

In una sentenza 35.2024.69 del 30

dicembre 2024, confermata dal TF con pronunzia 8C_81/2025 del 15 aprile 2025,

ha concluso che non era stato dimostrato a sufficienza che il danno alla salute

(infezione ad un dito della mano destra) fosse imputabile al morso di un ragno.

La Commissione ad hoc sinistri

LAINF ha emanato delle raccomandazioni per l’applicazione della LAINF e

dell’OAINF. Nella versione in vigore a far tempo dal 23 marzo 2018, la raccomandazione

n. 02.1990 intitolata “Punture d’insetti, encefalite conseguente a puntura

di zecca e malattie professionali” prevede che le punture e i morsi

d’insetti, quali vespe, api, ragni, calabroni e zecche, vanno considerati degli

infortuni, posto che essi costituiscono degli eventi che comportano un fattore

esterno straordinario e che possono provocare delle intossicazioni o delle

infezioni.

Per contro, le punture di zanzara

non adempiono i criteri necessari alla nozione d’infortunio in quanto quegli

insetti s’incontrano frequentemente e in generale ognuno è tenuto a considerare

le infestazioni di zanzare e le loro punture ovunque si trovi. Il criterio del

fattore esterno straordinario fa dunque difetto.

2.7. Conformemente alla giurisprudenza,

Considerandi

tocca all'assicurato rendere verosimile l'esistenza, in concreto, di tutti gli

elementi costitutivi d'infortunio. Se egli non soddisfa questa esigenza,

fornendo delle indicazioni incomplete, imprecise oppure contraddittorie circa

lo svolgimento dell’evento, che non consentono di rendere verosimile

l’esistenza di un infortunio, l’assicurazione non è tenuta a prendere a carico

il caso (cfr. DTF 116 V 136 consid. 4b e i riferimenti ivi menzionati). Gli

stessi principi sono applicabili alla prova dell'esistenza di una lesione

parificata ad infortunio (DTF 114 V 306 consid. 5b; 116 V 141 consid. 4b).

D’altro canto, il giudice delle

assicurazioni sociali, pur applicando il grado di prova della verosimiglianza preponderante,

deve ritenere un fatto provato, soltanto quando è convinto della sua esistenza.

La sola possibilità che un determinato fatto si sia potuto realizzare non è

sufficiente, anzi dev’essere data per accertata la dinamica, che fra molte, sia

la più verosimile (DTF 126 V 353 consid. 5b; STF 8C_666/2015 del 17 maggio 2016

consid. 3 e i riferimenti ivi citati).

2.8

Questa Corte, chiamata ora a

pronunciarsi in merito all’evento all’origine dell’infezione che ha colpito l’arto

inferiore destro dell’assicurata, constata che, a margine della prima

consultazione presso il Servizio di PS dell’Ospedale __________, tenutasi il 9

dicembre 2024, i sanitari hanno posto la diagnosi di “cellulite arto

inferiore destro su puntura di insetto” (la cellulite è un’infezione

batterica acuta della cute e del tessuto sottocutaneo causata nella maggior

parte dei casi da streptococchi o stafilococchi - cfr. il sito web

msdmanuals.com).

Dal relativo referto risulta che

in quell’occasione l’insorgente ha dichiarato in particolare che da circa 4

giorni era intervenuto un peggioramento locale al ginocchio destro, “sede di

puntura di insetto verosimilmente avvenuta mentre si trovava nelle Filippine

(tornata 01.12.24).”.

All’esame clinico dell’apparato

locomotorio, la dott.ssa __________, sostituto Capoclinica, ha refertato, all’arto

inferiore destro, un “edema ed arrossamento cutaneo estesi a tutto il terzo

prossimale di gamba, soprattutto attorno a piccola puntura sottopatellare,

molto dolorabile, senza deficit distali.”. L’esame ecografico dei tessuti

molli ha evidenziato una piccola raccolta di ca. 15 mm, sottocutanea,

verosimile ascesso, tessuto circostante con imbibizione del grasso sottocutaneo,

compatibile con erisipela (doc. 13).

Rispondendo alle domande postele

dall’amministrazione, RI 1 ha dichiarato in particolare che l’evento in

discussione è accaduto il 27 novembre 2024 mentre si trovava in vacanza nelle __________,

che si è trattato della “puntura di un insetto mentre si camminava lungo la

strada”, che non è successo nulla di particolare e che i disturbi sono apparsi

da subito, con grave peggioramento nella giornata di domenica 8 dicembre 2024

(doc. 14).

In sede di opposizione alla

decisione formale del 27 gennaio 2025, mediante la quale l’assicuratore

convenuto aveva negato l’intervento di un infortunio ai sensi di legge in

quanto “…, nel caso in esame, in base alle sue dichiarazioni e in base alla

documentazione medica, risulta che è stata punta da un insetto senza che sua

stato possibile stabilire di che insetto di trattasse malgrado le varie

indagini. Di conseguenza non risulta esserci stato un fattore esterno e

straordinario: (…).” (doc. 20), la ricorrente ha sostenuto che in concreto è

dimostrata la puntura di un insetto, rispettivamente che non è plausibile che

questo insetto fosse una zanzara, tenuto conto che ha avvertito immediatamente

dolore, che non ha invece mai avvertito prurito e che durante la vacanza ha

adottato tutte le precauzioni per proteggersi dalle punture di zanzara (cfr.

doc. 21).

Le medesime obiezioni sono state

in sostanza riproposte nel ricorso interposto contro la decisione su

opposizione (cfr. doc. I).

Attentamente vagliato l’insieme

della documentazione a sua disposizione, questo Tribunale non ritiene di

poter confermare, con la necessaria tranquillità, senza che prima vengano

svolti ulteriori approfondimenti, la correttezza della decisione su opposizione

impugnata.

Al riguardo, occorre innanzitutto

osservare che non è contestato il fatto che l’assicurata sia stata punta alla

gamba destra da un insetto. Del resto, come visto, in occasione della prima

consultazione presso il PS dell’__________, i sanitari hanno refertato proprio

la presenza di una “piccola puntura sottopatellare” e hanno poi formulato la

diagnosi di “cellulite arto inferiore destro

su puntura di insetto”

(doc. 13).

D’altro

canto, va rilevato che la ricorrente ha dichiarato, in maniera lineare e

costante, di aver risentito dolore immediatamente dopo essere stata morsa, di

non aver mai avvertito prurito e di essersi sempre protetta contro le punture

di zanzara durante la vacanza.

Tali circostanze fanno apparire

come a prima vista plausibile che l’insorgente possa essere stata punta da un insetto

diverso da una zanzara.

Questa ipotesi doveva essere approfondita

dall’assicuratore infortuni, non essendo sufficiente al riguardo – come invece

fatto dall’amministrazione – limitarsi a indicare che spettava all’assicurata

apportare le relative prove (in merito all’applicazione dell’art. 43 cpv. 1

LPGA, cfr. la STF 8C_580/2024 del 9 luglio 2025).

Ora, ricordato che, secondo la

giurisprudenza e la dottrina citate in precedenza, la puntura di un insetto

viene di principio considerata infortunio, fatta eccezione per quella di

zanzara (cfr. supra, consid. 2.6.) e, d’altro canto, non potendo a

priori escludere che un approfondimento specialistico possa fornire

elementi utili a definire, perlomeno con il grado della verosimiglianza

preponderante, applicabile usualmente nell’ambito del diritto delle

assicurazioni sociali, il tipo di insetto all’origine dell’infezione presentata

dall’assicurata, secondo il TCA, si giustifica l’annullamento

della decisione su opposizione impugnata e il rinvio degli atti

all’assicuratore resistente affinché, dopo aver acquisito le risultanze degli

esami colturali di cui si fa accenno nel referto 12 dicembre 2024

dell’Ambulatorio di medicina di famiglia dell’__________ (doc. A5), disponga un

approfondimento esterno a cura di un infettivologo.

In seguito, facendo capo alle risultanze degli accertamenti

esperiti, l’amministrazione si pronuncerà di nuovo in merito all’esistenza di un infortunio ai sensi di

legge.

2.9

L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore

fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice,

rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio

e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in

vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente

che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è in vigore

l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie

relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola

legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale

può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o

sconsiderato.

Nella presente fattispecie,

trattandosi di una controversia concernente prestazioni LAINF, in relazione

alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese, non si

riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 35.2023.76 del 21 febbraio 2024 consid.

2.9.; 35.2023.36 del 14 agosto 2023 consid. 2.9.; 35.2022.50 del 19 settembre

2022.

consid. 2.5.; 35.2022.95 del 10 maggio 2023 consid. 2.14.).

Sul tema, cfr. anche STF

9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022

KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio

2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. A. Bernasconi,

Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les

tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin

2019, in SZS/RSAS 2/2022 p. 107); Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del

21.

agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio

2021.

nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art.

29.

della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle

assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA

alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e

controprogetto».

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto ai

sensi dei considerandi.

§ La decisione su opposizione

impugnata è annullata.

§§ Gli atti sono rinviati alla CO

1 per complemento istruttorio e nuova decisione.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti