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Decisione

35.2025.49

Ricorso dichiarato irricevibile in assenza di una decisione impugnabile

14 luglio 2025Italiano9 min

I 52 consid. 5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a,

Source ti.ch

Incarto

n.

35.2025.49

MM

Lugano

14 luglio 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattore:

Maurizio Macchi, cancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 13 giugno 2025 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 15 maggio 2025

emanata da

CO 1

in materia di assicurazione contro

gli infortuni

ritenuto in fatto

1.1. In data 4 agosto 2022, RI 1, nato

nel 2003, dipendente a contare dal 1° agosto 2022 della società __________ di __________

in qualità di __________ e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni e

le malattie professionali presso CO 1 (di seguito: CO 1), durante un contrasto

di gioco ha riportato un trauma al ginocchio destro.

L’istituto assicuratore ha

ammesso la propria responsabilità e ha corrisposto regolarmente le prestazioni

di legge, in particolare pagato indennità giornaliere per i mesi di agosto,

settembre e ottobre 2022.

1.2. Nel prosieguo, l’assicuratore ha

compiuto accertamenti volti a verificare la plausibilità del salario dichiarato

con l’annuncio d’infortunio e sul quale sono state calcolate le indennità

versate nel frattempo all’assicurato (fr. 12’000/mese).

Il 15 febbraio 2023 CO 1 ha

quindi comunicato all’avv. RA 1, patrocinatore di RI 1, di ritenere che il

salario di quest’ultimo sarebbe stato in realtà di fr. 12’000/anno.

Il rappresentante dell’assicurato

ha contestato la comunicazione appena citata, chiedendo che venisse

riconosciuto che il salario di RI 1 era di fr. 12’000/mese e che, di

conseguenza, le indennità giornaliere fossero calcolate su tale importo.

1.3. Con decisione incidentale del 16

gennaio 2024, l’assicuratore ha sospeso la procedura di opposizione “fino al

termine del procedimento penale” avviato nel frattempo dal Ministero pubblico

in relazione al fallimento del __________.

1.4. Con sentenza 35.2024.15 del 12

agosto 2024, cresciuta incontestata in giudicato, il TCA ha accolto

l’impugnativa che l’avv. RA 1 aveva nel frattempo interposto contro la

succitata decisione incidentale e ha invitato l’amministrazione a

(eventualmente) terminare i propri accertamenti e a rilasciare la decisione di

sua competenza.

1.5. In data 15 maggio 2025, CO 1 ha

emanato una decisione formale mediante la quale ha riconosciuto indennità

giornaliere calcolate su un salario annuo assicurato di fr. 12'000 per il

periodo 7 agosto 2022 – 28 marzo 2023 e ha inoltre preteso dall’assicurato la

restituzione dell’importo di fr. 20'989.80.

Quale rimedio giuridico

l’assicuratore ha indicato che “Contro la presente decisione può essere

sollevata opposizione per iscritto o a voce entro 30 giorni dal suo

ricevimento. L’opposizione dev’essere motivata e indirizzata ad CO 1.” (cfr.

doc. B).

1.6. Con ricorso del 13 giugno 2025, RI

1, rappresentato dall’avv. RA 1, ha postulato in via principale che CO 1 venga

condannata a versargli l’importo di fr. 60'599.04 oltre gli interessi di mora e

in subordine il rinvio degli atti all’assicuratore affinché proceda

all’audizione di coloro che a suo tempo negoziarono il contratto di lavoro con

l’__________ (cfr. doc. I).

1.7. Con osservazioni del 7 luglio 2025,

l’amministrazione ha chiesto in via principale che l’impugnativa venga

dichiarata irricevibile e in via subordinata l’assegnazione di un termine di 30

giorni per presentare l’allegato di risposta unitamente all’incarto completo

(doc. VI).

considerato in diritto

2.1. La presente vertenza non pone

questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio

per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può

dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49

cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (su questo tema cfr. STF

9C_164/2023 del 29 gennaio 2024; STF 8C_437/2023 del 13 dicembre 2023 in SVR

2024 IV Nr. 16; STF 8C_254/2023 del 9 novembre 2023 in SVR 2024 IV Nr. 4; STF

9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF

8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/

2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008;

STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STF I 707/00 del 21 luglio 2003;

STF H 335/00 del 18 febbraio 2002; STF H 212/00 del 4 febbraio 2002; STF H 220/00 del 29 gennaio 2002; STF U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in

RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STF H 304/99 del 22 dicembre 2000; STF I 623/98 del

26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014

dell’8 settembre 2015).

2.2. Giusta l’art. 49 cpv. 1 LPGA, nei

casi di ragguardevole entità o quando vi è disaccordo con l’interessato

l’assicuratore deve emanare per scritto le decisioni in materia di prestazioni,

crediti e ingiunzioni.

Le

decisioni sono accompagnate da un avvertimento relativo ai rimedi giuridici.

Devono essere motivate se non corrispondono interamente alle richieste delle

parti (cpv. 3).

Ai sensi dell'art. 52 cpv. 1 LPGA,

le decisioni emesse in virtù dell'art. 49 LPGA possono essere impugnate entro

trenta giorni mediante opposizione all'istanza che le ha notificate.

La procedura d'opposizione si

applica a tutti i campi delle assicurazioni sociali, ad eccezione della previdenza

professionale.

L'art. 52 cpv. 2 LPGA stabilisce

che le decisioni su opposizione vanno pronunciate entro un termine adeguato.

Sono motivate e contengono un avvertimento relativo ai rimedi giuridici.

Secondo l’art. 56 cpv. 1 LPGA, le

decisioni su opposizione e quelle contro cui un’opposizione è esclusa possono

essere impugnate mediante ricorso.

Per costante giurisprudenza, la decisione

impugnata costituisce il presupposto e il contenuto della contestazione

sottoposta all'esame giudiziale (cfr. DTF 122 V 36 consid. 2a; 110 V 51 consid.

3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV Nr. 81 p. 294).

In una sentenza C 226/03 del 12

marzo 2004, parzialmente pubblicata in SJZ 100 (2004), n. 11, p. 268 s., la

Corte federale ha stabilito che, anche dopo l'entrata in vigore della LPGA, il

rilascio di una decisione è una condizione materiale necessaria per poter

emanare un giudizio di merito nella successiva procedura amministrativa o

giudiziaria.

2.3. Nella concreta evenienza, il TCA

constata che tra la documentazione a sua disposizione non figura alcuna decisione

impugnabile mediante ricorso ex art. 56 cpv. 1 LPGA, di modo che l’impugnativa

presentata dall’assicurato deve essere dichiarata irricevibile.

L’allegato 13 giugno 2025 dell’avv.

RA 1, da trattare alla stregua di un’opposizione ex art. 52 cpv. 1 LPGA contro

la decisione formale del 15 maggio 2025, va quindi trasmesso all’assicuratore

resistente affinché proceda all’emanazione della decisione di sua competenza.

2.4. L’art. 61

lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura

deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;

la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte

alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In

data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61

lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice,

rapida e, di regola pubblica.

Dalla

medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo

cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a

spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo

prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

In concreto, il TCA si è

pronunciato sulla ricevibilità dell’impugnativa inoltrata dall’assicurato.

Secondo questa Corte, può restare

aperta la questione di sapere se si tratti o meno di una controversia relativa

a prestazioni secondo l’art. 61 lett. fbis LPGA

Nel caso in cui si trattasse di

una lite relativa alle prestazioni, non verrebbero accollate spese, in quanto

la LAINF non ne prevede l’applicazione.

Anche qualora si volesse ritenere

che la causa non riguarda le prestazioni, non andrebbero comunque addossate

spese. In effetti, nella sentenza 8C_265/2021 consid. 4.4.1, già citata in

precedenza, il Tribunale federale ha evidenziato che “(…) eliminando il

principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il

legislatore federale non ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta

la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo di

applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la

libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale

contesto di prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per

alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se

però un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione

dell'art. 61 lett. f bis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve

prevedere una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145

Fatti

I 52 consid. 5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a,

con riferimenti; UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen

Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).”.

Considerandi

Nel Cantone Ticino, come rilevato

dall’Alta Corte nella succitata STF 8C_265/2021, “vige tuttora il principio

della gratuità generalizzata (art. 29 cpv. 1 Lptca/TI)”.

Stante ciò, nel presente caso non

si riscuotono spese giudiziarie.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è irricevibile.

§ Gli

atti vanno trasmessi ad CO 1 affinché proceda all’emanazione della decisione su

opposizione.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti