35.2025.49
Ricorso dichiarato irricevibile in assenza di una decisione impugnabile
14 luglio 2025Italiano9 min
I 52 consid. 5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a,
Source ti.ch
Incarto
n.
35.2025.49
MM
Lugano
14 luglio 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, cancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 13 giugno 2025 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 15 maggio 2025
emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro
gli infortuni
ritenuto in fatto
1.1. In data 4 agosto 2022, RI 1, nato
nel 2003, dipendente a contare dal 1° agosto 2022 della società __________ di __________
in qualità di __________ e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni e
le malattie professionali presso CO 1 (di seguito: CO 1), durante un contrasto
di gioco ha riportato un trauma al ginocchio destro.
L’istituto assicuratore ha
ammesso la propria responsabilità e ha corrisposto regolarmente le prestazioni
di legge, in particolare pagato indennità giornaliere per i mesi di agosto,
settembre e ottobre 2022.
1.2. Nel prosieguo, l’assicuratore ha
compiuto accertamenti volti a verificare la plausibilità del salario dichiarato
con l’annuncio d’infortunio e sul quale sono state calcolate le indennità
versate nel frattempo all’assicurato (fr. 12’000/mese).
Il 15 febbraio 2023 CO 1 ha
quindi comunicato all’avv. RA 1, patrocinatore di RI 1, di ritenere che il
salario di quest’ultimo sarebbe stato in realtà di fr. 12’000/anno.
Il rappresentante dell’assicurato
ha contestato la comunicazione appena citata, chiedendo che venisse
riconosciuto che il salario di RI 1 era di fr. 12’000/mese e che, di
conseguenza, le indennità giornaliere fossero calcolate su tale importo.
1.3. Con decisione incidentale del 16
gennaio 2024, l’assicuratore ha sospeso la procedura di opposizione “fino al
termine del procedimento penale” avviato nel frattempo dal Ministero pubblico
in relazione al fallimento del __________.
1.4. Con sentenza 35.2024.15 del 12
agosto 2024, cresciuta incontestata in giudicato, il TCA ha accolto
l’impugnativa che l’avv. RA 1 aveva nel frattempo interposto contro la
succitata decisione incidentale e ha invitato l’amministrazione a
(eventualmente) terminare i propri accertamenti e a rilasciare la decisione di
sua competenza.
1.5. In data 15 maggio 2025, CO 1 ha
emanato una decisione formale mediante la quale ha riconosciuto indennità
giornaliere calcolate su un salario annuo assicurato di fr. 12'000 per il
periodo 7 agosto 2022 – 28 marzo 2023 e ha inoltre preteso dall’assicurato la
restituzione dell’importo di fr. 20'989.80.
Quale rimedio giuridico
l’assicuratore ha indicato che “Contro la presente decisione può essere
sollevata opposizione per iscritto o a voce entro 30 giorni dal suo
ricevimento. L’opposizione dev’essere motivata e indirizzata ad CO 1.” (cfr.
doc. B).
1.6. Con ricorso del 13 giugno 2025, RI
1, rappresentato dall’avv. RA 1, ha postulato in via principale che CO 1 venga
condannata a versargli l’importo di fr. 60'599.04 oltre gli interessi di mora e
in subordine il rinvio degli atti all’assicuratore affinché proceda
all’audizione di coloro che a suo tempo negoziarono il contratto di lavoro con
l’__________ (cfr. doc. I).
1.7. Con osservazioni del 7 luglio 2025,
l’amministrazione ha chiesto in via principale che l’impugnativa venga
dichiarata irricevibile e in via subordinata l’assegnazione di un termine di 30
giorni per presentare l’allegato di risposta unitamente all’incarto completo
(doc. VI).
considerato in diritto
2.1. La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può
dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49
cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (su questo tema cfr. STF
9C_164/2023 del 29 gennaio 2024; STF 8C_437/2023 del 13 dicembre 2023 in SVR
2024 IV Nr. 16; STF 8C_254/2023 del 9 novembre 2023 in SVR 2024 IV Nr. 4; STF
9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF
8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/
2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008;
STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STF I 707/00 del 21 luglio 2003;
STF H 335/00 del 18 febbraio 2002; STF H 212/00 del 4 febbraio 2002; STF H 220/00 del 29 gennaio 2002; STF U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in
RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STF H 304/99 del 22 dicembre 2000; STF I 623/98 del
26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014
dell’8 settembre 2015).
2.2. Giusta l’art. 49 cpv. 1 LPGA, nei
casi di ragguardevole entità o quando vi è disaccordo con l’interessato
l’assicuratore deve emanare per scritto le decisioni in materia di prestazioni,
crediti e ingiunzioni.
Le
decisioni sono accompagnate da un avvertimento relativo ai rimedi giuridici.
Devono essere motivate se non corrispondono interamente alle richieste delle
parti (cpv. 3).
Ai sensi dell'art. 52 cpv. 1 LPGA,
le decisioni emesse in virtù dell'art. 49 LPGA possono essere impugnate entro
trenta giorni mediante opposizione all'istanza che le ha notificate.
La procedura d'opposizione si
applica a tutti i campi delle assicurazioni sociali, ad eccezione della previdenza
professionale.
L'art. 52 cpv. 2 LPGA stabilisce
che le decisioni su opposizione vanno pronunciate entro un termine adeguato.
Sono motivate e contengono un avvertimento relativo ai rimedi giuridici.
Secondo l’art. 56 cpv. 1 LPGA, le
decisioni su opposizione e quelle contro cui un’opposizione è esclusa possono
essere impugnate mediante ricorso.
Per costante giurisprudenza, la decisione
impugnata costituisce il presupposto e il contenuto della contestazione
sottoposta all'esame giudiziale (cfr. DTF 122 V 36 consid. 2a; 110 V 51 consid.
3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV Nr. 81 p. 294).
In una sentenza C 226/03 del 12
marzo 2004, parzialmente pubblicata in SJZ 100 (2004), n. 11, p. 268 s., la
Corte federale ha stabilito che, anche dopo l'entrata in vigore della LPGA, il
rilascio di una decisione è una condizione materiale necessaria per poter
emanare un giudizio di merito nella successiva procedura amministrativa o
giudiziaria.
2.3. Nella concreta evenienza, il TCA
constata che tra la documentazione a sua disposizione non figura alcuna decisione
impugnabile mediante ricorso ex art. 56 cpv. 1 LPGA, di modo che l’impugnativa
presentata dall’assicurato deve essere dichiarata irricevibile.
L’allegato 13 giugno 2025 dell’avv.
RA 1, da trattare alla stregua di un’opposizione ex art. 52 cpv. 1 LPGA contro
la decisione formale del 15 maggio 2025, va quindi trasmesso all’assicuratore
resistente affinché proceda all’emanazione della decisione di sua competenza.
2.4. L’art. 61
lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura
deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;
la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte
alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In
data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61
lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice,
rapida e, di regola pubblica.
Dalla
medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo
cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a
spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo
prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un
comportamento temerario o sconsiderato.
In concreto, il TCA si è
pronunciato sulla ricevibilità dell’impugnativa inoltrata dall’assicurato.
Secondo questa Corte, può restare
aperta la questione di sapere se si tratti o meno di una controversia relativa
a prestazioni secondo l’art. 61 lett. fbis LPGA
Nel caso in cui si trattasse di
una lite relativa alle prestazioni, non verrebbero accollate spese, in quanto
la LAINF non ne prevede l’applicazione.
Anche qualora si volesse ritenere
che la causa non riguarda le prestazioni, non andrebbero comunque addossate
spese. In effetti, nella sentenza 8C_265/2021 consid. 4.4.1, già citata in
precedenza, il Tribunale federale ha evidenziato che “(…) eliminando il
principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il
legislatore federale non ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta
la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo di
applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la
libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale
contesto di prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per
alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se
però un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione
dell'art. 61 lett. f bis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve
prevedere una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145
Fatti
I 52 consid. 5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a,
con riferimenti; UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen
Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).”.
Considerandi
Nel Cantone Ticino, come rilevato
dall’Alta Corte nella succitata STF 8C_265/2021, “vige tuttora il principio
della gratuità generalizzata (art. 29 cpv. 1 Lptca/TI)”.
Stante ciò, nel presente caso non
si riscuotono spese giudiziarie.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è irricevibile.
§ Gli
atti vanno trasmessi ad CO 1 affinché proceda all’emanazione della decisione su
opposizione.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti