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Decisione

35.2025.54

Discussa l'eziologia dei disturbi alla spalla dx (status quo sine raggiunto?). Riconosciuto pieno valore probatorio al parere del medico assicurativo

31 ottobre 2025Italiano28 min

capo al parere del proprio medico fiduciario (cfr. doc. 40, p. 1 – fasc. 2: “Secondo

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

35.2025.54

mm

Lugano

31 ottobre 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Maurizio Macchi, cancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 18 giugno 2025 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 5

giugno 2025 emanata da

CO 1

rappr. da: RA 1

in materia di assicurazione contro

gli infortuni

ritenuto in fatto

1.1. In data 23 aprile 2024, RI 1, nato

nel 1991, dipendente __________ in qualità di operaio e, perciò, assicurato

d’obbligo contro gli infortuni e le malattie professionali presso l’CO 1, è

stato colpito alla spalla destra dalla tranciarami da lui utilizzata per

tagliare il ramo di una pianta.

Va rilevato che l’evento è stato

annunciato all’assicuratore soltanto il 7 gennaio 2025 (cfr. doc. 2 – fasc. 1),

in quanto, secondo l’assicurato, “sembrava una cosa da niente” (doc. 3 –

fasc. 2).

1.2. Il 20 agosto 2024, l’__________ ha

comunicato all’CO 1 che al proprio dipendente, in data 22 luglio 2024, mentre

stava ponendo delle scatole sopra un armadio, gli si era completamente bloccata

la spalla destra (doc. 2 – fasc. 2).

Dagli atti emerge che, il 22

luglio 2024, RI 1 ha consultato i sanitari del Servizio di PS ortopedico della

Clinica __________.

La diagnosi posta in

quell’occasione è stata quella di stato dopo trauma alla spalla destra (DD:

lesione della cuffia rotatoria) (doc. 7 – fasc. 2).

L’esame di artro-RMN del 5 agosto

2024 ha evidenziato una netta artrosi acromion-claveare riattivata dal trauma

con edema dei capi ossei, segni di impingement sottoacromiale, una

tendinosi della cuffia dei rotatori senza lesioni maggiori e l’assenza di

lesione del cercine glenoideo (doc. 13 – fasc. 2).

1.3. Esperiti gli accertamenti

medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 16 aprile 2025,

l’assicuratore LAINF ha negato il proprio obbligo a prestazioni, ritenuto da un

lato che non è stato sufficientemente dimostrato che i disturbi alla spalla

destra che hanno reso necessaria la consultazione in PS (del luglio 2024) costituissero

una conseguenza naturale dell’infortunio occorso in data 23 aprile 2024 e

dall’altro che l’evento del 22 luglio 2024 non configura un infortunio ai sensi

di legge né la lesione refertata rientra nella lista esaustiva di diagnosi

prevista dall’art. 6 cpv. 2 LAINF (cfr. doc. 40 – fasc. 2).

A seguito dell’opposizione

interposta dall’assicurato personalmente (cfr. doc. 35 – fasc. 1), in data 5

giugno 2025, l’istituto assicuratore ha confermato la sua prima decisione (cfr.

doc. 33 – fasc. 1).

1.4. Con tempestivo ricorso del 18

giugno 2025, RI 1 ha chiesto che il TCA rivaluti la fattispecie che lo

riguarda, rilevando in particolare quanto segue:

" (…) Come

già chiarito nelle comunicazioni precedenti, il trauma iniziale alla spalla

destra è avvenuto in data 23 aprile 2024. Purtroppo, tale evento non è stato

correttamente riportato nella prima notifica di infortunio, a causa di

un’incompleta trasmissione delle informazioni da parte della collaboratrice

delle risorse umane durante la comunicazione telefonica.

Successivamente, il sinistro occorso nel mese di luglio 2024 ha

aggravato sensibilmente la situazione già compromessa della spalla destra,

rendendo necessario un consulto specialistico, con importanti ripercussioni

sulla quotidianità e sull’attività lavorativa. Tale peggioramento è stato

evidenziato e confermato dai referti medici del Pronto Soccorso e dal Dr. med. __________,

che attestano una limitazione funzionale della spalla destra correlata agli

eventi sopra descritti.

Alla luce di quanto sopra, chiedo cortesemente una rivalutazione

completa della pratica, affinché venga correttamente considerata la genesi

dell’infortunio e il suo successivo aggravamento, con il riconoscimento delle prestazioni.”

(doc. I)

1.5. L’CO 1, in risposta, ha postulato

che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto

occorra, nei considerandi di diritto (doc. IV).

1.6. In data 24 luglio 2025,

l’insorgente ha prodotto ulteriore documentazione, in parte già presente agli

atti, e ha espresso segnatamente le seguenti considerazioni:

" (…) Il

trauma del 23 aprile risponde pienamente a questa definizione, anche se non

notificato subito, poiché la progressione clinica dimostra che si trattava di

una lesione reale e non di una malattia degenerativa.

Inoltre, come indicato nelle linee guida CO 1, va riconosciuta

anche la riattivazione o aggravamento di un infortunio non notificato,

soprattutto quando il lavoratore ha cercato di sopportare il dolore per motivi

professionali, come nel mio caso.

CONCLUSIONI

Mi preme inoltre esprimere le mie scuse per non aver

tempestivamente notato che nella notifica d’infortunio CO 1 (formulario LAINF)

da me firmata e trasmessa in data 20.08.2024, non vi era alcun riferimento

all’evento traumatico iniziale verificatosi nel mese di aprile 2024, che avevo

verbalmente comunicato durante l’anamnesi medica.

L’unico evento riportato nel formulario è quello del 22 luglio

2024 (sollevamento delle scatole), mentre l’origine dei sintomi e del dolore

alla spalla risale già all’episodio di aprile 2024, come invece correttamente

descritto e documentato nel rapporto del pronto soccorso e successivamente

anche nelle dichiarazioni mediche e fisioterapiche allegate al presente

ricorso.

Riconosco di non aver compreso che il formulario CO 1 non faceva

cenno all’evento di aprile, probabilmente per una semplificazione da parte di

chi mi ha aiutato nella compilazione. In nessun momento ho inteso omettere

un’informazione così rilevante, e anzi, fin dall’inizio ho sottolineato che il

dolore si era manifestato già nei mesi precedenti, in relazione a sforzi

ripetuti nel contesto lavorativo.

Alla luce dei fatti, chiedo che il trauma iniziale del 23 aprile e

il peggioramento acuto del 22 luglio vengano riconosciuti come manifestazioni

dello stesso infortunio professionale, secondo quanto previsto dalla LAINF.” (doc.

VI)

L’amministrazione ha preso

posizione in proposito il 31 luglio 2025 (doc. VIII).

considerato in diritto

in ordine

2.1. Preliminarmente, richiamata la STF

8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2 (relativa a un caso in cui l’incarto

era stato affidato dall’assicuratore a un legale esterno all’istituto

per le fasi della procedura giudiziaria; sul tema, si veda pure la STF

8C_561/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 1), questa Corte rileva che decide

questa vertenza nella sua composizione ordinaria (pubblicata su FUCT N. 102 del

27 maggio 2022) poiché, come dichiarato dall’CO 1 in una comunicazione dell’8

giugno 2020 al TCA, l’incarto sub judice è stato trattato dalla

funzionaria che figura nell’intestazione degli allegati prodotti (in concreto,

dall’avv. RA 2), senza che la giurista di lingua italiana figlia del Giudice

Ivano Ranzanici se ne sia in alcun modo occupata (cfr. STF 8C_668/2021 del 18

febbraio 2022 consid. 2.1).

nel merito

2.2. In concreto, è litigiosa la

questione di sapere se l’CO 1 era legittimato a negare da una parte il proprio

obbligo a prestazioni a proposito dell’evento del 22 luglio 2024 e dall’altra

l’esistenza di una relazione di causalità naturale tra i disturbi alla spalla

destra oggetto della consultazione del luglio 2024 e l’infortunio del 23 aprile

2024, oppure no.

2.3. Secondo l’art. 6 cpv. 1 LAINF, per

quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni assicurative sono

effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non professionali e

di malattie professionali.

L'assicurazione

effettua le prestazioni anche per le lesioni corporali parificabili ai

postumi d’infortunio esaustivamente enumerate al cpv. 2 del medesimo articolo.

2.4. L'art. 4 LPGA così definisce

l'infortunio:

"

È considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e

involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che

comprometta la salute fisica o psichica o che provochi la morte."

Questa definizione riprende,

nella sostanza, quella che era prevista all'art. 9 cpv. 1 vOAINF - disposizione

abrogata dall'ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni dell'11

settembre 2002 (RU 2002 3914), in vigore dal 1° gennaio 2003 -di modo che la

relativa giurisprudenza continua ad essere applicabile.

Cinque sono dunque gli elementi

costitutivi essenziali dell'infortunio:

" - l'involontarietà

- la repentinità

- il danno alla salute (fisica o psichica)

- un fattore causale esterno

- la straordinarietà di tale fattore"

(cfr. Ghélew,

Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna

1992, p. 44-51)

Scopo della

definizione è di tracciare un chiaro confine tra infortunio e malattia.

Si evince dalla nozione stessa di

infortunio che il carattere straordinario non concerne gli effetti del fattore esterno

ma unicamente il fattore esterno in quanto tale (cfr. RAMI 2000 U 374,

p. 176).

Pertanto, è irrilevante il fatto

che il fattore esterno abbia causato delle affezioni gravi o inabituali.

Il fattore esterno è considerato

come straordinario quando eccede, nel caso concreto, il quadro degli

avvenimenti e delle situazioni che si possono, obiettivamente, definire

quotidiane o abituali (DTF 142 V 219 consid. 4.3.1; 134 V 72 consid. 4.1; 122 V

233 consid. 1; 121 V 38 consid. 1a; 118 V 61 consid. 2b; 118 V 283 consid. 2a;

RAMI 1993 p. 157 ss. consid. 2a).

Vi è infortunio unicamente se un

fattore esterno ha agito sul corpo. L'evento deve accadere nel mondo esterno.

Quando il processo lesivo si

svolge all'interno del corpo umano, senza l'intervento di agenti esterni,

l'ipotesi di un evento infortunistico è data essenzialmente in caso di sforzo

eccessivo o di movimenti scoordinati.

La giurisprudenza esige, perché

si possa ammettere il fattore causale di sforzi eccessivi, che essi superino in

modo evidente le sollecitazioni cui la vittima è normalmente esposta e alle

quali, per costituzione, consuetudine o addestramento, essa è abitualmente in

grado di resistere.

Da un altro lato, per poter

ritenere che lesioni corporali siano state causate da movimenti scombinati o

incongrui. Gli stessi devono essersi prodotti in circostanze esterne

manifestamente insolite, impreviste e fuori programma. Carente è altrimenti la

straordinarietà del fattore esterno causale, con la conseguenza che non tutte

le caratteristiche di un infortunio sono realizzate (DTF 122 V 232 consid. 1,

121 V 38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 283 consid. 2, 116 V 138 consid. 3a e

b, 147 consid. 2a; RAMI 1993 U 165, p. 59 consid. 3b).

2.5. Giusta l’art. 6 cpv. 2 LAINF,

introdotto nel quadro della revisione della Legge federale sull’assicurazione

contro gli infortuni, entrata in vigore il 1° gennaio 2017, l’assicurazione

effettua le prestazioni anche per le lesioni corporali seguenti – fratture

(lett. a), lussazioni di articolazioni (lett. b), lacerazioni del menisco

(lett. c), lacerazioni muscolari (lett. d), stiramenti muscolari (lett. e),

lacerazioni dei tendini (lett. f), lesioni dei legamenti (lett. g) e lesioni

del timpano (lett. h) - a condizione che non siano dovute prevalentemente all’usura

o a una malattia.

Al riguardo, è utile sottolineare

che, rispetto al diritto previgente (cfr. art. 9 cpv. 2 v.OAINF), con il nuovo

art. 6 cpv. 2 LAINF il legislatore federale ha rinunciato al criterio del

fattore esterno.

Nella DTF 146 V 51, la Corte federale, avuto riguardo

all’applicazione dell’art. 6 cpv. 2 LAINF, ha precisato che, in presenza di una

lesione corporale figurante nell’elenco, l'assicuratore è di principio tenuto a

corrispondere le prestazioni assicurative, fintanto che non dimostra, con il

grado della verosimiglianza preponderante, che la lesione in questione è da

ricondurre prevalentemente - ossia in misura maggiore al 50% (consid. 8.2.2.1)

- a usura o malattia (consid. 8.2.2 e 9.1).

2.6. Il diritto alle prestazioni risultante

da un infortunio assicurato presuppone l’esistenza di un nesso di causalità

naturale tra l’evento dannoso e il danno alla salute. Questa condizione è

adempiuta qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il

danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato

nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o

immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso

unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità

corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una conditio

sine qua non del danno. È questione di fatto lo stabilire se tra evento

infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su

detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio

della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura

possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle

prove in materia di assicurazioni sociali (DTF 142 V 435 consid. 1; 129 V 177

consid. 3.1, 402 consid. 4.3).

Se un infortunio ha semplicemente

scatenato un processo che sarebbe comunque insorto anche senza questo evento,

il nesso di causalità naturale tra i disturbi accusati dall’assicurato e

l’infortunio deve essere negato se lo stato morboso preesistente è ritornato ad

essere quello che era prima dell’infortunio (status quo ante) oppure se

ha raggiunto lo stadio che sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio

(status quo sine) (RAMI 1992 U 142 p. 75 consid. 4b; A.

Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die

Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in: Bollettino

dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).

Il

diritto alle prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso

di causalità adeguata tra l’evento dannoso e il danno alla salute. In caso

di danno alla salute fisica, il nesso di causalità adeguata è generalmente

ammesso, dal momento in cui è accertata la causalità naturale (cfr. DTF 127 V

102 consid. 5b/bb p. 103).

2.7. Nel caso di specie, l’evento

occorso all’assicurato il 22 luglio 2024 è così stato descritto nell’annuncio

d’infortunio del 20 agosto 2024:

" (…) Mentre

stavo ponendo le scatole sopra un armadio mi si è bloccata completamente una

spalla” (doc. 2 – fasc. 2)

In data 23 ottobre 2024, invitato

dall’assicuratore a rispondere ad alcune domande riguardanti quell’evento, il

ricorrente ha in particolare negato che fosse accaduto qualcosa di particolare,

come ad esempio “scivolato, caduto, sbattuto contro qualcosa” (doc. 16 – fasc.

2).

Con le osservazioni del 24 luglio

2025, RI 1 ha ancora precisato che il blocco della spalla destra (intervenuto

il 22 luglio 2024) ha avuto luogo “durante un normale movimento di carico”

(doc. VI, p. 1).

Alla luce di quanto precede, questa Corte considera che nel

caso di specie non sia ravvisabile l’intervento di un fattore esterno

straordinario, di modo che l’evento del 22 luglio 2024 non configura un infortunio ai sensi dell’art. 4 LPGA, così come

giustamente rilevato dall’amministrazione (e di fatto nemmeno contestato

dall’insorgente).

2.8. Vista la conclusione alla quale il TCA è pervenuto al

precedente considerando, si tratta ora di esaminare se l’obbligo a prestazioni

dell’CO 1 possa essere eventualmente ammesso a titolo di lesione parificata a

infortunio.

Così come indicato in precedenza

(cfr. supra, consid. 2.5.), affinché possa essere ammesso un obbligo a

prestazioni fondato sull’art. 6 cpv. 2 LAINF, è necessario che sia provata

l’esistenza di una delle diagnosi esaustivamente elencate dalla disposizione

appena citata e che l’assicuratore non sia stato in grado di dimostrare che il

danno alla salute diagnosticato è imputabile prevalentemente a malattia o a

usura.

Nella presente fattispecie,

secondo questo Tribunale, fa difetto l’esistenza di una diagnosi ricadente

nella lista di cui all’art. 6 cpv. 2 LAINF, così come ha pertinentemente stabilito

anche l’istituto assicuratore resistente (cfr. doc. 40, p. 1 – fasc. 2).

In effetti, dal referto relativo

all’esame di artro-RMN della spalla destra del 5 agosto 2024 risultano le

diagnosi di artrosi acromion-claveare riattivata, d’impingement

sottoacromiale, di borsite sottoacromiale e di tendinosi della cuffia rotatoria

in assenza di lesioni (cfr. doc. 13 – fasc. 2). Nessuna di esse figura nella

lista esaustiva delle lesioni parificate di cui all’art. 6 cpv. 2 LAINF.

La responsabilità dell’CO 1 non

può dunque essere considerata impegnata nemmeno a titolo di lesione parificata

a infortunio.

Stante quanto precede, la decisione su opposizione

impugnata deve dunque essere confermata, almeno nella misura in cui

l’assicuratore ha rifiutato l’assunzione dell’evento del 22 luglio 2024.

2.9. Questa Corte deve ora esaminare se

Fatti

i disturbi alla spalla destra che hanno indotto l’assicurato a rivolgersi nel

luglio 2024 al Servizio di PS della Clinica __________, erano da imputare

all’evento traumatico del 23 aprile 2024, allorquando quella parte del corpo

era stata colpita dal manico della tranciarami da lui utilizzata (cfr. supra,

consid. 1.1.).

L’amministrazione lo nega facendo

capo al parere del proprio medico fiduciario (cfr. doc. 40, p. 1 – fasc. 2: “Secondo

la valutazione della nostra medicina assicurativa, non sussiste un nesso

causale certo o probabile tra i disturbi da lei lamentati alla spalla destra a

luglio 2024 e l’evento di cui è rimasto vittima il 23 aprile 2024”).

In effetti, con apprezzamento del

31 marzo 2025, il dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e

traumatologia, ha espresso le seguenti considerazioni a proposito

dell’eziologia dei disturbi presentati dal ricorrente:

" (…) In

primo luogo, è necessario valutare la tempistica, tenendo conto che dal punto

di vista strettamente documentale, l’annuncio dell’evento principale è avvenuto

ad oltre otto mesi dallo stesso; bisogna anche mettere in evidenza come la

prima valutazione medica sia avvenuta il 22.07.2024 presso il PS di __________,

quindi a tre mesi dal suddetto evento primario. In tutto questo periodo non vi

è stata necessità di alcun controllo medico, da parte del medico curante od

altri e non compare negli atti alcuna attestazione di inabilità lavorativa.

È necessario inoltre notare come la valutazione suddetta del

22.07.2024, sia avvenuta a seguito di una problematica meccanica che configura

una attività che per la spalla risulta naturale e non è strettamente in

relazione, almeno secondo probabilità preponderante, con il primo evento del

23.04.2024 poiché la artro-risonanza magnetica effettuata il 05.08.2024 non ha

messo in evidenza alcuna lesione strutturale ma unicamente una situazione

degenerativa-artrosica a livello acromion-claveare oltre a problematiche

infiammatorie generiche: questo stato degenerativo è il responsabile della

sintomatologia riferita dall’assicurato.

Riassumendo quindi, ci troviamo di fronte ad un evento datato

23.04.2024 che ha provocato una attivazione temporanea di una problematica

degenerativa preesistente e nessuna lesione strutturale ed un evento del

22.07.2024 caratterizzato da algie apparse sul medesimo substrato artrosico.

Per quanto sopra quindi, dobbiamo confermare le valutazioni precedenti,

affermando come il caso 23.14574.25.0 [quello relativo all’evento del 23 aprile

2024, n.d.r] sia relativo ad un aggravamento temporaneo di una situazione

artrosica preesistente e non vi sia invece una correlazione diretta

dimostrabile con predominanza preponderante rispetto al caso 26.08046.24.3

[quello relativo all’evento del 22 luglio 2024, n.d.r].” (doc. 37 – fasc. 2).

Da rilevare che, già con la nota

del 10 febbraio 2025, il dott. __________ aveva espresso il parere secondo il

quale l’evento dell’aprile 2024 aveva attivato temporaneamente una preesistente

problematica artrosica, senza provocare alcuna lesione strutturale documentata

(doc. 32 – fasc. 2).

Con la propria impugnativa,

l’assicurato fa valere che i disturbi alla spalla destra sono stati generati

dall’evento del 23 aprile 2024, che di per sé configura un infortunio ai sensi

dell’art. 4 LPGA e che avrebbe causato una “lesione reale”, e sensibilmente

aggravati dal sinistro occorsogli nel mese di luglio 2024 (cfr. doc. I e doc.

VI).

2.10. Per costante giurisprudenza, in un procedimento

assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della

controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa

è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr.

RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003

consid. 2.1.1; U. Meyer, Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung, in: BJM 1989, p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351 seg. (=

SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572),

la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle

dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante,

a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente

motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere

degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che

il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,

non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.

Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In una sentenza 8C_216/2009

del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha

precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria

sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze

dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il

più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali

rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi

che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU,

discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità

dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova

propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare,

anche le certificazioni dei medici curanti.

Trattandosi invece di perizie

affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura amministrativa, a

medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti, esse

godono di piena forza probatoria, a condizione che non esistano indizi concreti

che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF 8C_862/2014 del 2 aprile 2015

consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).

Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante

è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami

approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata,

che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella

presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate

(cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U

133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss., consid. 1c e

riferimenti).

L'elemento

rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo

di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma

semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

È infine utile

osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può

evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per

cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va,

tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i

diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista

medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e

qual è l’opinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid.

5 in fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid.

4b).

2.11. Chiamato ora a

pronunciarsi, attentamente vagliato l’insieme della documentazione a sua

disposizione, questa Corte ritiene di poter confermare la decisione su

opposizione del 5 giugno 2025, anche nella misura in cui l’CO 1 ha negato che i

disturbi alla spalla destra oggetto della consultazione medica del luglio 2024,

costituissero una conseguenza naturale dell’evento del 23 aprile 2024.

Innanzitutto, va precisato che

l’assicuratore resistente ha ammesso la propria responsabilità a proposito

dell’evento del 23 aprile 2024, riconosciuto quale infortunio ai sensi

dell’art. 4 LPGA, sebbene esso sia stato annunciato con ampio ritardo (cfr.

doc. 33, p. 4 – fasc. 1: “La CO 1 ha ammesso che l’assicurato in data

23.4.2024 è stato vittima di un infortunio anche se lo stesso non è stato

annunciato a tempo debito (…)”).

Inoltre, non è contestato

che, successivamente all’infortunio dell’aprile 2024, l’insorgente non ha fatto

capo ad alcuna cura sanitaria né ha interrotto il proprio lavoro. RI 1 ha infatti

Considerandi

consultato un medico e ha cessato di lavorare unicamente in coincidenza con

l’evento del 22 luglio 2024 (cfr. la dichiarazione 25 luglio 2025 del collega

di lavoro __________ [doc. C3]: “Posso confermare che non si è mai assentato

dal lavoro prima dell’estate 2024 per problemi di salute, in particolare

legati alla spalla destra, e ha sempre lavorato in modo regolare e

continuativo.” e il doc. I: “Successivamente, il sinistro occorso nel mese

di luglio 2024 ha aggravato sensibilmente la situazione già compromessa della

spalla destra, rendendo necessario un consulto specialistico, con importanti

ripercussioni sulla quotidianità e sull’attività lavorativa.” – il corsivo

è del redattore).

Fatte queste premesse, il TCA non

ravvede alcun valido motivo per scostarsi dalla valutazione enunciata dal dott.

__________, specialista proprio nella materia che qui interessa (in questo contesto, va segnalato che,

secondo una costante giurisprudenza, i medici __________, così come gli

specialisti del Centro __________ dell’CO 1, sono considerati, per la loro

funzione e per la loro posizione professionale, come degli specialisti in materia

di traumatologia, a prescindere

dalla loro specializzazione medica - cfr. STF 8C_108/2020 del 22 dicembre 2020

consid. 4.4.2; 8C_219/2022 del 2 giugno 2022 consid. 3.2 con rinvii;

8C_355/2022 del 2 novembre 2022 consid. 7.2; 8C_51/2023 del 15 giugno 2023

consid. 5.2), secondo il quale l’evento traumatico dell’aprile 2024 ha

causato un’attivazione soltanto temporanea della preesistente, netta artrosi

acromio-claveare e i disturbi alla spalla destra refertati in occasione della

consultazione del 22 luglio 2024 erano imputabili esclusivamente a quello stato

preesistente (cfr. doc. 32 e doc. 37 – fasc. 2).

D’altro canto, agli atti non

figurano pareri specialistici divergenti, suscettibili di generare dei dubbi,

nemmeno lievi, a proposito della correttezza dell’apprezzamento del medico

fiduciario dell’assicuratore.

Non consentono di giungere a una diversa conclusione neppure

le obiezioni sollevate personalmente dal ricorrente.

In primo luogo, se con “lesione

reale” egli intende un danno strutturale che sarebbe stato causato dall’evento

infortunistico del 23 aprile 2024, ciò non trova alcuna conferma nelle

risultanze dell’artro-RMN del 5 agosto 2024 (cfr. doc. 13 – fasc. 2), esame

che, come spiegato dal dott. __________, non ha mostrato lesioni “fresche”.

In corso di causa, l’assicurato

ha prodotto segnatamente una certificazione del suo medico curante, un rapporto

della sua fisioterapista, la dichiarazione del compagno d’arrampicata e quella,

già citata in precedenza, del collega di lavoro.

Il dott. __________, spec. FMH in

medicina interna, ha attestato che, precedentemente all’infortunio dell’aprile

2024, RI 1 “(…) non si è mai lamentato di problemi articolari a livello delle

spalle.” (doc. C4).

__________, compagno

d’arrampicata, ha da parte sua dichiarato che fino alla primavera del 2024, il

ricorrente “(…) non ha mai riferito disturbi o problematiche funzionali alla

spalla destra, e ha sempre avuto piena capacità fisica nell’esecuzione dei

movimenti richiesti da questo sport.” (doc. C2).

__________, collega di lavoro, ha

affermato in particolare che “durante tutto il periodo antecedente l’aprile

2024, non l’ho mai visto lamentare dolori alla spalla, né ha mai mostrato

difficoltà nell’eseguire le normali mansioni lavorative.” (doc. C3).

Infine, la fisioterapista I__________

ha indicato che l’assicurato l’ha consultata il 14 agosto 2024 e che il quadro

clinico allora riscontrato “(…) può essere compatibile (…) con l’episodio

raccontato dal paziente riferito ad aprile 2024, in quanto ha subito un colpo

alla spalla destra causato dal manico di una trancia.” (doc. C1).

A proposito di quanto dichiarato

dal dott. __________ e dai signori __________ e __________ – tutti e tre hanno

in sostanza attestato che prima dell’aprile 2024 l’assicurato non avrebbe mai

denunciato disturbi alla spalla destra -, questo Tribunale segnala che la giurisprudenza federale ha stabilito che per

il solo fatto d’essere insorto dopo l’infortunio, un disturbo alla salute non

può già essere ritenuto una sua conseguenza. Tale argomento è insostenibile dal

profilo della medicina infortunistica e inammissibile da quello probatorio

(cfr. STF 8C_725/2012 del 27 marzo 2013 consid. 7.2.2: “Der Versicherte argumentiert weiter, "woher

sonst, wenn nicht vom Unfall aus dem Jahre 1993, kommen die erwähnten

Beschwerden an der linken oberen Extremität?" Die mit dieser rhetorischen

Frage angerufene Beweisregel "post hoc ergo propter hoc" (vgl. BGE 119 V 335 E. 2b/bb S. 341 f.) ist jedoch praxisgemäss unfallmedizinisch nicht

haltbar und beweisrechtlich nicht zulässig, (…)”; 8C_679/2024 del 3 ottobre

2025.

consid. 5.2; 8C_530/2024 del 22 maggio

2025.

consid. 4.2.3; 8C_457/2024 del 5 maggio 2025 consid. 5.3; 8C_411/2020 del

26.

ottobre 2020 consid. 4.2; 8C_245/2017 dell’8 agosto 2017; 8C_230/2017 del 22

giugno 2017).

Del resto, non può essere

ignorato che, in concreto, il fiduciario dell’CO 1 non ha negato che

l’infortunio dell’aprile 2024 abbia peggiorato, seppur soltanto

transitoriamente, lo stato preesistente della spalla destra, attraverso

l’attivazione della (preesistente) artrosi acromio-claveare. Ciò non si è

tuttavia tradotto con la corresponsione di prestazioni assicurative, visto che

la necessità di consultare un medico e l’interruzione del lavoro sono di fatto

insorte unicamente con l’evento del 22 luglio 2024 (il quale, come visto, non è

a carico dell’assicuratore resistente), allorquando il ruolo causale

dell’infortunio si era già estinto (su quest’ultimo

aspetto, si vedano le sentenze federali 8C_485/2014 del 24 giugno 2015,

8C_355/2022 del 2 novembre 2022 e 8C_326/2023 del 6 ottobre 2023, in cui l’Alta

Corte ha confermato il raggiungimento dello status quo sine tre mesi

dopo una contusione subita da una spalla, contusione che aveva scompensato lo

stato morboso preesistente, rimasto fino a quel momento asintomatico; cfr.

inoltre la STF 8C_729/2023 del 10 luglio 2024, in cui la Corte federale ha

tutelato la pronunzia cantonale di confermare il provvedimento con il quale

l’amministrazione, fondandosi sul parere del proprio medico di fiducia, aveva

considerato raggiunto lo status quo sine due mesi dopo una contusione

subita dall’assicurato alla spalla, contusione che, anche in quel caso, aveva

scompensato un’alterazione preesistente e rimasta fino a quel momento

asintomatica).

Al menzionato rapporto della

fisioterapista non può essere riconosciuto valore probatorio.

In quanto fisioterapista, __________

non può essere ritenuta come particolarmente qualificata a pronunciarsi in

merito all’eziologia dei disturbi denunciati dall’insorgente.

A prescindere da ciò, ella si è

espressa in termini di semplice possibilità (“può essere compatibile

(…)” – il corsivo è del redattore) circa la pretesa compatibilità del quadro

clinico riscontrato alla spalla destra con l’evento dell’aprile 2024, ciò che

non basta dal profilo probatorio (cfr. supra, consid. 2.6.).

In esito a tutto quanto precede,

il TCA non ritiene dimostrato, perlomeno secondo il criterio della

verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della sicurezza

sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew,

Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die

Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), che i disturbi alla spalla destra

refertati in occasione della consultazione di PS del 22 luglio 2024, costituissero

una conseguenza naturale dell’evento traumatico accaduto il 23 aprile 2024.

2.12

In conclusione, è quindi a ragione

che l’istituto assicuratore resistente ha negato il diritto a prestazioni,

posto che da un lato l’evento del 22 luglio 2024 non è a suo carico né a titolo

d’infortunio né a quello di lesione parificata e d’altro lato i disturbi alla

spalla destra che hanno indotto l’assicurato a consultare un medico nel luglio

2024, non costituiscono una conseguenza naturale dell’infortunio del 23 aprile 2024.

La decisione su opposizione

impugnata è corretta e va dunque confermata.

2.13

L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore

fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice,

rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio

e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in

vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente

che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è in vigore

l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie

relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola

legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale

può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o

sconsiderato.

Nella presente fattispecie,

trattandosi di una controversia concernente prestazioni LAINF, in relazione

alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese, non si

riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 35.2023.76 del 21 febbraio 2024 consid.

2.9.; 35.2023.36 del 14 agosto 2023 consid. 2.9.; 35.2022.50 del 19 settembre

2022.

consid. 2.5.; 35.2022.95 del 10 maggio 2023 consid. 2.14.).

Sul tema, cfr. anche STF

9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022

KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio

2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF,

8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux

des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022

p. 107); Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto

sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata

da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di

procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni

(Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese

giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e

controprogetto».

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti