35.2025.54
Discussa l'eziologia dei disturbi alla spalla dx (status quo sine raggiunto?). Riconosciuto pieno valore probatorio al parere del medico assicurativo
31 ottobre 2025Italiano28 min
capo al parere del proprio medico fiduciario (cfr. doc. 40, p. 1 – fasc. 2: “Secondo
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2025.54
mm
Lugano
31 ottobre 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Maurizio Macchi, cancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 18 giugno 2025 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 5
giugno 2025 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 1
in materia di assicurazione contro
gli infortuni
ritenuto in fatto
1.1. In data 23 aprile 2024, RI 1, nato
nel 1991, dipendente __________ in qualità di operaio e, perciò, assicurato
d’obbligo contro gli infortuni e le malattie professionali presso l’CO 1, è
stato colpito alla spalla destra dalla tranciarami da lui utilizzata per
tagliare il ramo di una pianta.
Va rilevato che l’evento è stato
annunciato all’assicuratore soltanto il 7 gennaio 2025 (cfr. doc. 2 – fasc. 1),
in quanto, secondo l’assicurato, “sembrava una cosa da niente” (doc. 3 –
fasc. 2).
1.2. Il 20 agosto 2024, l’__________ ha
comunicato all’CO 1 che al proprio dipendente, in data 22 luglio 2024, mentre
stava ponendo delle scatole sopra un armadio, gli si era completamente bloccata
la spalla destra (doc. 2 – fasc. 2).
Dagli atti emerge che, il 22
luglio 2024, RI 1 ha consultato i sanitari del Servizio di PS ortopedico della
Clinica __________.
La diagnosi posta in
quell’occasione è stata quella di stato dopo trauma alla spalla destra (DD:
lesione della cuffia rotatoria) (doc. 7 – fasc. 2).
L’esame di artro-RMN del 5 agosto
2024 ha evidenziato una netta artrosi acromion-claveare riattivata dal trauma
con edema dei capi ossei, segni di impingement sottoacromiale, una
tendinosi della cuffia dei rotatori senza lesioni maggiori e l’assenza di
lesione del cercine glenoideo (doc. 13 – fasc. 2).
1.3. Esperiti gli accertamenti
medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 16 aprile 2025,
l’assicuratore LAINF ha negato il proprio obbligo a prestazioni, ritenuto da un
lato che non è stato sufficientemente dimostrato che i disturbi alla spalla
destra che hanno reso necessaria la consultazione in PS (del luglio 2024) costituissero
una conseguenza naturale dell’infortunio occorso in data 23 aprile 2024 e
dall’altro che l’evento del 22 luglio 2024 non configura un infortunio ai sensi
di legge né la lesione refertata rientra nella lista esaustiva di diagnosi
prevista dall’art. 6 cpv. 2 LAINF (cfr. doc. 40 – fasc. 2).
A seguito dell’opposizione
interposta dall’assicurato personalmente (cfr. doc. 35 – fasc. 1), in data 5
giugno 2025, l’istituto assicuratore ha confermato la sua prima decisione (cfr.
doc. 33 – fasc. 1).
1.4. Con tempestivo ricorso del 18
giugno 2025, RI 1 ha chiesto che il TCA rivaluti la fattispecie che lo
riguarda, rilevando in particolare quanto segue:
" (…) Come
già chiarito nelle comunicazioni precedenti, il trauma iniziale alla spalla
destra è avvenuto in data 23 aprile 2024. Purtroppo, tale evento non è stato
correttamente riportato nella prima notifica di infortunio, a causa di
un’incompleta trasmissione delle informazioni da parte della collaboratrice
delle risorse umane durante la comunicazione telefonica.
Successivamente, il sinistro occorso nel mese di luglio 2024 ha
aggravato sensibilmente la situazione già compromessa della spalla destra,
rendendo necessario un consulto specialistico, con importanti ripercussioni
sulla quotidianità e sull’attività lavorativa. Tale peggioramento è stato
evidenziato e confermato dai referti medici del Pronto Soccorso e dal Dr. med. __________,
che attestano una limitazione funzionale della spalla destra correlata agli
eventi sopra descritti.
Alla luce di quanto sopra, chiedo cortesemente una rivalutazione
completa della pratica, affinché venga correttamente considerata la genesi
dell’infortunio e il suo successivo aggravamento, con il riconoscimento delle prestazioni.”
(doc. I)
1.5. L’CO 1, in risposta, ha postulato
che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto
occorra, nei considerandi di diritto (doc. IV).
1.6. In data 24 luglio 2025,
l’insorgente ha prodotto ulteriore documentazione, in parte già presente agli
atti, e ha espresso segnatamente le seguenti considerazioni:
" (…) Il
trauma del 23 aprile risponde pienamente a questa definizione, anche se non
notificato subito, poiché la progressione clinica dimostra che si trattava di
una lesione reale e non di una malattia degenerativa.
Inoltre, come indicato nelle linee guida CO 1, va riconosciuta
anche la riattivazione o aggravamento di un infortunio non notificato,
soprattutto quando il lavoratore ha cercato di sopportare il dolore per motivi
professionali, come nel mio caso.
CONCLUSIONI
Mi preme inoltre esprimere le mie scuse per non aver
tempestivamente notato che nella notifica d’infortunio CO 1 (formulario LAINF)
da me firmata e trasmessa in data 20.08.2024, non vi era alcun riferimento
all’evento traumatico iniziale verificatosi nel mese di aprile 2024, che avevo
verbalmente comunicato durante l’anamnesi medica.
L’unico evento riportato nel formulario è quello del 22 luglio
2024 (sollevamento delle scatole), mentre l’origine dei sintomi e del dolore
alla spalla risale già all’episodio di aprile 2024, come invece correttamente
descritto e documentato nel rapporto del pronto soccorso e successivamente
anche nelle dichiarazioni mediche e fisioterapiche allegate al presente
ricorso.
Riconosco di non aver compreso che il formulario CO 1 non faceva
cenno all’evento di aprile, probabilmente per una semplificazione da parte di
chi mi ha aiutato nella compilazione. In nessun momento ho inteso omettere
un’informazione così rilevante, e anzi, fin dall’inizio ho sottolineato che il
dolore si era manifestato già nei mesi precedenti, in relazione a sforzi
ripetuti nel contesto lavorativo.
Alla luce dei fatti, chiedo che il trauma iniziale del 23 aprile e
il peggioramento acuto del 22 luglio vengano riconosciuti come manifestazioni
dello stesso infortunio professionale, secondo quanto previsto dalla LAINF.” (doc.
VI)
L’amministrazione ha preso
posizione in proposito il 31 luglio 2025 (doc. VIII).
considerato in diritto
in ordine
2.1. Preliminarmente, richiamata la STF
8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2 (relativa a un caso in cui l’incarto
era stato affidato dall’assicuratore a un legale esterno all’istituto
per le fasi della procedura giudiziaria; sul tema, si veda pure la STF
8C_561/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 1), questa Corte rileva che decide
questa vertenza nella sua composizione ordinaria (pubblicata su FUCT N. 102 del
27 maggio 2022) poiché, come dichiarato dall’CO 1 in una comunicazione dell’8
giugno 2020 al TCA, l’incarto sub judice è stato trattato dalla
funzionaria che figura nell’intestazione degli allegati prodotti (in concreto,
dall’avv. RA 2), senza che la giurista di lingua italiana figlia del Giudice
Ivano Ranzanici se ne sia in alcun modo occupata (cfr. STF 8C_668/2021 del 18
febbraio 2022 consid. 2.1).
nel merito
2.2. In concreto, è litigiosa la
questione di sapere se l’CO 1 era legittimato a negare da una parte il proprio
obbligo a prestazioni a proposito dell’evento del 22 luglio 2024 e dall’altra
l’esistenza di una relazione di causalità naturale tra i disturbi alla spalla
destra oggetto della consultazione del luglio 2024 e l’infortunio del 23 aprile
2024, oppure no.
2.3. Secondo l’art. 6 cpv. 1 LAINF, per
quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni assicurative sono
effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non professionali e
di malattie professionali.
L'assicurazione
effettua le prestazioni anche per le lesioni corporali parificabili ai
postumi d’infortunio esaustivamente enumerate al cpv. 2 del medesimo articolo.
2.4. L'art. 4 LPGA così definisce
l'infortunio:
"
È considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e
involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che
comprometta la salute fisica o psichica o che provochi la morte."
Questa definizione riprende,
nella sostanza, quella che era prevista all'art. 9 cpv. 1 vOAINF - disposizione
abrogata dall'ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni dell'11
settembre 2002 (RU 2002 3914), in vigore dal 1° gennaio 2003 -di modo che la
relativa giurisprudenza continua ad essere applicabile.
Cinque sono dunque gli elementi
costitutivi essenziali dell'infortunio:
" - l'involontarietà
- la repentinità
- il danno alla salute (fisica o psichica)
- un fattore causale esterno
- la straordinarietà di tale fattore"
(cfr. Ghélew,
Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna
1992, p. 44-51)
Scopo della
definizione è di tracciare un chiaro confine tra infortunio e malattia.
Si evince dalla nozione stessa di
infortunio che il carattere straordinario non concerne gli effetti del fattore esterno
ma unicamente il fattore esterno in quanto tale (cfr. RAMI 2000 U 374,
p. 176).
Pertanto, è irrilevante il fatto
che il fattore esterno abbia causato delle affezioni gravi o inabituali.
Il fattore esterno è considerato
come straordinario quando eccede, nel caso concreto, il quadro degli
avvenimenti e delle situazioni che si possono, obiettivamente, definire
quotidiane o abituali (DTF 142 V 219 consid. 4.3.1; 134 V 72 consid. 4.1; 122 V
233 consid. 1; 121 V 38 consid. 1a; 118 V 61 consid. 2b; 118 V 283 consid. 2a;
RAMI 1993 p. 157 ss. consid. 2a).
Vi è infortunio unicamente se un
fattore esterno ha agito sul corpo. L'evento deve accadere nel mondo esterno.
Quando il processo lesivo si
svolge all'interno del corpo umano, senza l'intervento di agenti esterni,
l'ipotesi di un evento infortunistico è data essenzialmente in caso di sforzo
eccessivo o di movimenti scoordinati.
La giurisprudenza esige, perché
si possa ammettere il fattore causale di sforzi eccessivi, che essi superino in
modo evidente le sollecitazioni cui la vittima è normalmente esposta e alle
quali, per costituzione, consuetudine o addestramento, essa è abitualmente in
grado di resistere.
Da un altro lato, per poter
ritenere che lesioni corporali siano state causate da movimenti scombinati o
incongrui. Gli stessi devono essersi prodotti in circostanze esterne
manifestamente insolite, impreviste e fuori programma. Carente è altrimenti la
straordinarietà del fattore esterno causale, con la conseguenza che non tutte
le caratteristiche di un infortunio sono realizzate (DTF 122 V 232 consid. 1,
121 V 38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 283 consid. 2, 116 V 138 consid. 3a e
b, 147 consid. 2a; RAMI 1993 U 165, p. 59 consid. 3b).
2.5. Giusta l’art. 6 cpv. 2 LAINF,
introdotto nel quadro della revisione della Legge federale sull’assicurazione
contro gli infortuni, entrata in vigore il 1° gennaio 2017, l’assicurazione
effettua le prestazioni anche per le lesioni corporali seguenti – fratture
(lett. a), lussazioni di articolazioni (lett. b), lacerazioni del menisco
(lett. c), lacerazioni muscolari (lett. d), stiramenti muscolari (lett. e),
lacerazioni dei tendini (lett. f), lesioni dei legamenti (lett. g) e lesioni
del timpano (lett. h) - a condizione che non siano dovute prevalentemente all’usura
o a una malattia.
Al riguardo, è utile sottolineare
che, rispetto al diritto previgente (cfr. art. 9 cpv. 2 v.OAINF), con il nuovo
art. 6 cpv. 2 LAINF il legislatore federale ha rinunciato al criterio del
fattore esterno.
Nella DTF 146 V 51, la Corte federale, avuto riguardo
all’applicazione dell’art. 6 cpv. 2 LAINF, ha precisato che, in presenza di una
lesione corporale figurante nell’elenco, l'assicuratore è di principio tenuto a
corrispondere le prestazioni assicurative, fintanto che non dimostra, con il
grado della verosimiglianza preponderante, che la lesione in questione è da
ricondurre prevalentemente - ossia in misura maggiore al 50% (consid. 8.2.2.1)
- a usura o malattia (consid. 8.2.2 e 9.1).
2.6. Il diritto alle prestazioni risultante
da un infortunio assicurato presuppone l’esistenza di un nesso di causalità
naturale tra l’evento dannoso e il danno alla salute. Questa condizione è
adempiuta qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il
danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato
nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o
immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso
unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità
corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una conditio
sine qua non del danno. È questione di fatto lo stabilire se tra evento
infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su
detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio
della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura
possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle
prove in materia di assicurazioni sociali (DTF 142 V 435 consid. 1; 129 V 177
consid. 3.1, 402 consid. 4.3).
Se un infortunio ha semplicemente
scatenato un processo che sarebbe comunque insorto anche senza questo evento,
il nesso di causalità naturale tra i disturbi accusati dall’assicurato e
l’infortunio deve essere negato se lo stato morboso preesistente è ritornato ad
essere quello che era prima dell’infortunio (status quo ante) oppure se
ha raggiunto lo stadio che sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio
(status quo sine) (RAMI 1992 U 142 p. 75 consid. 4b; A.
Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die
Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in: Bollettino
dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).
Il
diritto alle prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso
di causalità adeguata tra l’evento dannoso e il danno alla salute. In caso
di danno alla salute fisica, il nesso di causalità adeguata è generalmente
ammesso, dal momento in cui è accertata la causalità naturale (cfr. DTF 127 V
102 consid. 5b/bb p. 103).
2.7. Nel caso di specie, l’evento
occorso all’assicurato il 22 luglio 2024 è così stato descritto nell’annuncio
d’infortunio del 20 agosto 2024:
" (…) Mentre
stavo ponendo le scatole sopra un armadio mi si è bloccata completamente una
spalla” (doc. 2 – fasc. 2)
In data 23 ottobre 2024, invitato
dall’assicuratore a rispondere ad alcune domande riguardanti quell’evento, il
ricorrente ha in particolare negato che fosse accaduto qualcosa di particolare,
come ad esempio “scivolato, caduto, sbattuto contro qualcosa” (doc. 16 – fasc.
2).
Con le osservazioni del 24 luglio
2025, RI 1 ha ancora precisato che il blocco della spalla destra (intervenuto
il 22 luglio 2024) ha avuto luogo “durante un normale movimento di carico”
(doc. VI, p. 1).
Alla luce di quanto precede, questa Corte considera che nel
caso di specie non sia ravvisabile l’intervento di un fattore esterno
straordinario, di modo che l’evento del 22 luglio 2024 non configura un infortunio ai sensi dell’art. 4 LPGA, così come
giustamente rilevato dall’amministrazione (e di fatto nemmeno contestato
dall’insorgente).
2.8. Vista la conclusione alla quale il TCA è pervenuto al
precedente considerando, si tratta ora di esaminare se l’obbligo a prestazioni
dell’CO 1 possa essere eventualmente ammesso a titolo di lesione parificata a
infortunio.
Così come indicato in precedenza
(cfr. supra, consid. 2.5.), affinché possa essere ammesso un obbligo a
prestazioni fondato sull’art. 6 cpv. 2 LAINF, è necessario che sia provata
l’esistenza di una delle diagnosi esaustivamente elencate dalla disposizione
appena citata e che l’assicuratore non sia stato in grado di dimostrare che il
danno alla salute diagnosticato è imputabile prevalentemente a malattia o a
usura.
Nella presente fattispecie,
secondo questo Tribunale, fa difetto l’esistenza di una diagnosi ricadente
nella lista di cui all’art. 6 cpv. 2 LAINF, così come ha pertinentemente stabilito
anche l’istituto assicuratore resistente (cfr. doc. 40, p. 1 – fasc. 2).
In effetti, dal referto relativo
all’esame di artro-RMN della spalla destra del 5 agosto 2024 risultano le
diagnosi di artrosi acromion-claveare riattivata, d’impingement
sottoacromiale, di borsite sottoacromiale e di tendinosi della cuffia rotatoria
in assenza di lesioni (cfr. doc. 13 – fasc. 2). Nessuna di esse figura nella
lista esaustiva delle lesioni parificate di cui all’art. 6 cpv. 2 LAINF.
La responsabilità dell’CO 1 non
può dunque essere considerata impegnata nemmeno a titolo di lesione parificata
a infortunio.
Stante quanto precede, la decisione su opposizione
impugnata deve dunque essere confermata, almeno nella misura in cui
l’assicuratore ha rifiutato l’assunzione dell’evento del 22 luglio 2024.
2.9. Questa Corte deve ora esaminare se
Fatti
i disturbi alla spalla destra che hanno indotto l’assicurato a rivolgersi nel
luglio 2024 al Servizio di PS della Clinica __________, erano da imputare
all’evento traumatico del 23 aprile 2024, allorquando quella parte del corpo
era stata colpita dal manico della tranciarami da lui utilizzata (cfr. supra,
consid. 1.1.).
L’amministrazione lo nega facendo
capo al parere del proprio medico fiduciario (cfr. doc. 40, p. 1 – fasc. 2: “Secondo
la valutazione della nostra medicina assicurativa, non sussiste un nesso
causale certo o probabile tra i disturbi da lei lamentati alla spalla destra a
luglio 2024 e l’evento di cui è rimasto vittima il 23 aprile 2024”).
In effetti, con apprezzamento del
31 marzo 2025, il dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e
traumatologia, ha espresso le seguenti considerazioni a proposito
dell’eziologia dei disturbi presentati dal ricorrente:
" (…) In
primo luogo, è necessario valutare la tempistica, tenendo conto che dal punto
di vista strettamente documentale, l’annuncio dell’evento principale è avvenuto
ad oltre otto mesi dallo stesso; bisogna anche mettere in evidenza come la
prima valutazione medica sia avvenuta il 22.07.2024 presso il PS di __________,
quindi a tre mesi dal suddetto evento primario. In tutto questo periodo non vi
è stata necessità di alcun controllo medico, da parte del medico curante od
altri e non compare negli atti alcuna attestazione di inabilità lavorativa.
È necessario inoltre notare come la valutazione suddetta del
22.07.2024, sia avvenuta a seguito di una problematica meccanica che configura
una attività che per la spalla risulta naturale e non è strettamente in
relazione, almeno secondo probabilità preponderante, con il primo evento del
23.04.2024 poiché la artro-risonanza magnetica effettuata il 05.08.2024 non ha
messo in evidenza alcuna lesione strutturale ma unicamente una situazione
degenerativa-artrosica a livello acromion-claveare oltre a problematiche
infiammatorie generiche: questo stato degenerativo è il responsabile della
sintomatologia riferita dall’assicurato.
Riassumendo quindi, ci troviamo di fronte ad un evento datato
23.04.2024 che ha provocato una attivazione temporanea di una problematica
degenerativa preesistente e nessuna lesione strutturale ed un evento del
22.07.2024 caratterizzato da algie apparse sul medesimo substrato artrosico.
Per quanto sopra quindi, dobbiamo confermare le valutazioni precedenti,
affermando come il caso 23.14574.25.0 [quello relativo all’evento del 23 aprile
2024, n.d.r] sia relativo ad un aggravamento temporaneo di una situazione
artrosica preesistente e non vi sia invece una correlazione diretta
dimostrabile con predominanza preponderante rispetto al caso 26.08046.24.3
[quello relativo all’evento del 22 luglio 2024, n.d.r].” (doc. 37 – fasc. 2).
Da rilevare che, già con la nota
del 10 febbraio 2025, il dott. __________ aveva espresso il parere secondo il
quale l’evento dell’aprile 2024 aveva attivato temporaneamente una preesistente
problematica artrosica, senza provocare alcuna lesione strutturale documentata
(doc. 32 – fasc. 2).
Con la propria impugnativa,
l’assicurato fa valere che i disturbi alla spalla destra sono stati generati
dall’evento del 23 aprile 2024, che di per sé configura un infortunio ai sensi
dell’art. 4 LPGA e che avrebbe causato una “lesione reale”, e sensibilmente
aggravati dal sinistro occorsogli nel mese di luglio 2024 (cfr. doc. I e doc.
VI).
2.10. Per costante giurisprudenza, in un procedimento
assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della
controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa
è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr.
RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003
consid. 2.1.1; U. Meyer, Die Rechtspflege in der
Sozialversicherung, in: BJM 1989, p. 30ss.).
Nella DTF 125 V 351 seg. (=
SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572),
la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle
dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante,
a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente
motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere
degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che
il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,
non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.
Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
In una sentenza 8C_216/2009
del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha
precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria
sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze
dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il
più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali
rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi
che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU,
discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità
dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova
propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare,
anche le certificazioni dei medici curanti.
Trattandosi invece di perizie
affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura amministrativa, a
medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti, esse
godono di piena forza probatoria, a condizione che non esistano indizi concreti
che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF 8C_862/2014 del 2 aprile 2015
consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).
Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante
è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami
approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata,
che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella
presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate
(cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U
133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss., consid. 1c e
riferimenti).
L'elemento
rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo
di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma
semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
È infine utile
osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può
evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per
cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va,
tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i
diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista
medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e
qual è l’opinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid.
5 in fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid.
4b).
2.11. Chiamato ora a
pronunciarsi, attentamente vagliato l’insieme della documentazione a sua
disposizione, questa Corte ritiene di poter confermare la decisione su
opposizione del 5 giugno 2025, anche nella misura in cui l’CO 1 ha negato che i
disturbi alla spalla destra oggetto della consultazione medica del luglio 2024,
costituissero una conseguenza naturale dell’evento del 23 aprile 2024.
Innanzitutto, va precisato che
l’assicuratore resistente ha ammesso la propria responsabilità a proposito
dell’evento del 23 aprile 2024, riconosciuto quale infortunio ai sensi
dell’art. 4 LPGA, sebbene esso sia stato annunciato con ampio ritardo (cfr.
doc. 33, p. 4 – fasc. 1: “La CO 1 ha ammesso che l’assicurato in data
23.4.2024 è stato vittima di un infortunio anche se lo stesso non è stato
annunciato a tempo debito (…)”).
Inoltre, non è contestato
che, successivamente all’infortunio dell’aprile 2024, l’insorgente non ha fatto
capo ad alcuna cura sanitaria né ha interrotto il proprio lavoro. RI 1 ha infatti
Considerandi
consultato un medico e ha cessato di lavorare unicamente in coincidenza con
l’evento del 22 luglio 2024 (cfr. la dichiarazione 25 luglio 2025 del collega
di lavoro __________ [doc. C3]: “Posso confermare che non si è mai assentato
dal lavoro prima dell’estate 2024 per problemi di salute, in particolare
legati alla spalla destra, e ha sempre lavorato in modo regolare e
continuativo.” e il doc. I: “Successivamente, il sinistro occorso nel mese
di luglio 2024 ha aggravato sensibilmente la situazione già compromessa della
spalla destra, rendendo necessario un consulto specialistico, con importanti
ripercussioni sulla quotidianità e sull’attività lavorativa.” – il corsivo
è del redattore).
Fatte queste premesse, il TCA non
ravvede alcun valido motivo per scostarsi dalla valutazione enunciata dal dott.
__________, specialista proprio nella materia che qui interessa (in questo contesto, va segnalato che,
secondo una costante giurisprudenza, i medici __________, così come gli
specialisti del Centro __________ dell’CO 1, sono considerati, per la loro
funzione e per la loro posizione professionale, come degli specialisti in materia
di traumatologia, a prescindere
dalla loro specializzazione medica - cfr. STF 8C_108/2020 del 22 dicembre 2020
consid. 4.4.2; 8C_219/2022 del 2 giugno 2022 consid. 3.2 con rinvii;
8C_355/2022 del 2 novembre 2022 consid. 7.2; 8C_51/2023 del 15 giugno 2023
consid. 5.2), secondo il quale l’evento traumatico dell’aprile 2024 ha
causato un’attivazione soltanto temporanea della preesistente, netta artrosi
acromio-claveare e i disturbi alla spalla destra refertati in occasione della
consultazione del 22 luglio 2024 erano imputabili esclusivamente a quello stato
preesistente (cfr. doc. 32 e doc. 37 – fasc. 2).
D’altro canto, agli atti non
figurano pareri specialistici divergenti, suscettibili di generare dei dubbi,
nemmeno lievi, a proposito della correttezza dell’apprezzamento del medico
fiduciario dell’assicuratore.
Non consentono di giungere a una diversa conclusione neppure
le obiezioni sollevate personalmente dal ricorrente.
In primo luogo, se con “lesione
reale” egli intende un danno strutturale che sarebbe stato causato dall’evento
infortunistico del 23 aprile 2024, ciò non trova alcuna conferma nelle
risultanze dell’artro-RMN del 5 agosto 2024 (cfr. doc. 13 – fasc. 2), esame
che, come spiegato dal dott. __________, non ha mostrato lesioni “fresche”.
In corso di causa, l’assicurato
ha prodotto segnatamente una certificazione del suo medico curante, un rapporto
della sua fisioterapista, la dichiarazione del compagno d’arrampicata e quella,
già citata in precedenza, del collega di lavoro.
Il dott. __________, spec. FMH in
medicina interna, ha attestato che, precedentemente all’infortunio dell’aprile
2024, RI 1 “(…) non si è mai lamentato di problemi articolari a livello delle
spalle.” (doc. C4).
__________, compagno
d’arrampicata, ha da parte sua dichiarato che fino alla primavera del 2024, il
ricorrente “(…) non ha mai riferito disturbi o problematiche funzionali alla
spalla destra, e ha sempre avuto piena capacità fisica nell’esecuzione dei
movimenti richiesti da questo sport.” (doc. C2).
__________, collega di lavoro, ha
affermato in particolare che “durante tutto il periodo antecedente l’aprile
2024, non l’ho mai visto lamentare dolori alla spalla, né ha mai mostrato
difficoltà nell’eseguire le normali mansioni lavorative.” (doc. C3).
Infine, la fisioterapista I__________
ha indicato che l’assicurato l’ha consultata il 14 agosto 2024 e che il quadro
clinico allora riscontrato “(…) può essere compatibile (…) con l’episodio
raccontato dal paziente riferito ad aprile 2024, in quanto ha subito un colpo
alla spalla destra causato dal manico di una trancia.” (doc. C1).
A proposito di quanto dichiarato
dal dott. __________ e dai signori __________ e __________ – tutti e tre hanno
in sostanza attestato che prima dell’aprile 2024 l’assicurato non avrebbe mai
denunciato disturbi alla spalla destra -, questo Tribunale segnala che la giurisprudenza federale ha stabilito che per
il solo fatto d’essere insorto dopo l’infortunio, un disturbo alla salute non
può già essere ritenuto una sua conseguenza. Tale argomento è insostenibile dal
profilo della medicina infortunistica e inammissibile da quello probatorio
(cfr. STF 8C_725/2012 del 27 marzo 2013 consid. 7.2.2: “Der Versicherte argumentiert weiter, "woher
sonst, wenn nicht vom Unfall aus dem Jahre 1993, kommen die erwähnten
Beschwerden an der linken oberen Extremität?" Die mit dieser rhetorischen
Frage angerufene Beweisregel "post hoc ergo propter hoc" (vgl. BGE 119 V 335 E. 2b/bb S. 341 f.) ist jedoch praxisgemäss unfallmedizinisch nicht
haltbar und beweisrechtlich nicht zulässig, (…)”; 8C_679/2024 del 3 ottobre
2025.
consid. 5.2; 8C_530/2024 del 22 maggio
2025.
consid. 4.2.3; 8C_457/2024 del 5 maggio 2025 consid. 5.3; 8C_411/2020 del
26.
ottobre 2020 consid. 4.2; 8C_245/2017 dell’8 agosto 2017; 8C_230/2017 del 22
giugno 2017).
Del resto, non può essere
ignorato che, in concreto, il fiduciario dell’CO 1 non ha negato che
l’infortunio dell’aprile 2024 abbia peggiorato, seppur soltanto
transitoriamente, lo stato preesistente della spalla destra, attraverso
l’attivazione della (preesistente) artrosi acromio-claveare. Ciò non si è
tuttavia tradotto con la corresponsione di prestazioni assicurative, visto che
la necessità di consultare un medico e l’interruzione del lavoro sono di fatto
insorte unicamente con l’evento del 22 luglio 2024 (il quale, come visto, non è
a carico dell’assicuratore resistente), allorquando il ruolo causale
dell’infortunio si era già estinto (su quest’ultimo
aspetto, si vedano le sentenze federali 8C_485/2014 del 24 giugno 2015,
8C_355/2022 del 2 novembre 2022 e 8C_326/2023 del 6 ottobre 2023, in cui l’Alta
Corte ha confermato il raggiungimento dello status quo sine tre mesi
dopo una contusione subita da una spalla, contusione che aveva scompensato lo
stato morboso preesistente, rimasto fino a quel momento asintomatico; cfr.
inoltre la STF 8C_729/2023 del 10 luglio 2024, in cui la Corte federale ha
tutelato la pronunzia cantonale di confermare il provvedimento con il quale
l’amministrazione, fondandosi sul parere del proprio medico di fiducia, aveva
considerato raggiunto lo status quo sine due mesi dopo una contusione
subita dall’assicurato alla spalla, contusione che, anche in quel caso, aveva
scompensato un’alterazione preesistente e rimasta fino a quel momento
asintomatica).
Al menzionato rapporto della
fisioterapista non può essere riconosciuto valore probatorio.
In quanto fisioterapista, __________
non può essere ritenuta come particolarmente qualificata a pronunciarsi in
merito all’eziologia dei disturbi denunciati dall’insorgente.
A prescindere da ciò, ella si è
espressa in termini di semplice possibilità (“può essere compatibile
(…)” – il corsivo è del redattore) circa la pretesa compatibilità del quadro
clinico riscontrato alla spalla destra con l’evento dell’aprile 2024, ciò che
non basta dal profilo probatorio (cfr. supra, consid. 2.6.).
In esito a tutto quanto precede,
il TCA non ritiene dimostrato, perlomeno secondo il criterio della
verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della sicurezza
sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew,
Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die
Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), che i disturbi alla spalla destra
refertati in occasione della consultazione di PS del 22 luglio 2024, costituissero
una conseguenza naturale dell’evento traumatico accaduto il 23 aprile 2024.
2.12
In conclusione, è quindi a ragione
che l’istituto assicuratore resistente ha negato il diritto a prestazioni,
posto che da un lato l’evento del 22 luglio 2024 non è a suo carico né a titolo
d’infortunio né a quello di lesione parificata e d’altro lato i disturbi alla
spalla destra che hanno indotto l’assicurato a consultare un medico nel luglio
2024, non costituiscono una conseguenza naturale dell’infortunio del 23 aprile 2024.
La decisione su opposizione
impugnata è corretta e va dunque confermata.
2.13
L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore
fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice,
rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio
e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un
comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è entrata in
vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente
che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.
Dalla medesima data è in vigore
l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie
relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola
legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale
può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o
sconsiderato.
Nella presente fattispecie,
trattandosi di una controversia concernente prestazioni LAINF, in relazione
alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese, non si
riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 35.2023.76 del 21 febbraio 2024 consid.
2.9.; 35.2023.36 del 14 agosto 2023 consid. 2.9.; 35.2022.50 del 19 settembre
2022.
consid. 2.5.; 35.2022.95 del 10 maggio 2023 consid. 2.14.).
Sul tema, cfr. anche STF
9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022
KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio
2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF,
8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux
des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022
p. 107); Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto
sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata
da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di
procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni
(Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese
giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e
controprogetto».
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti