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Decisione

35.2025.57

Discussa ricusa del perito amministrativo

2 ottobre 2025Italiano31 min

i diversi interessi in gioco nell’ambito della fissazione dell’ammontare

Source ti.ch

Incarto

n.

35.2025.57

mm/DC

Lugano

2 ottobre 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Maurizio Macchi, cancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 3 luglio 2025 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione incidentale del 27 maggio 2025 emanata da

CO 1

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto in fatto

1.1. Il 31 luglio 2005, RI 1, deceduta

il 23 novembre 2024, a quel tempo dipendente della __________ in qualità di

assistente di cura e, perciò, assicurata d’obbligo contro gli infortuni e le

malattie professionali presso la CO 1 (in seguito: CO 1), è rimasta vittima di

un incidente della circolazione stradale e ha riportato la frattura del corpo

vertebrale di L4 stabile, la frattura del capitello radiale destro, un trauma

distorsivo cervicale, la rottura del tendine dei muscoli sovraspinato e infraspinato

con sospetta lesione SLAP di I. grado, una contusione/distorsione del V. dito

della mano sinistra, una contusione del ginocchio sinistro, nonché una commotio

cerebri.

L’istituto assicuratore ha

assunto il caso e ha corrisposto le prestazioni di legge.

1.2. Con decisione formale del 31

ottobre 2018, poi confermata dopo opposizione, l’amministrazione ha assegnato

all’assicurata un’indennità per menomazione dell’integrità (IMI) del 45%.

Sempre

il 31 ottobre 2018, l’istituto assicuratore ha emanato una seconda decisione

formale, pure confermata dopo opposizione, mediante la quale ha negato a RI 1

il diritto a un assegno grandi invalidi (AGI).

Con sentenze 35.2019.42 e 35.2019.43, entrambe

datate 25 maggio 2020, questo Tribunale ha annullato le decisioni su

opposizione impugnate e ha rinviato gli atti affinché l’CO 1 ordinasse una

perizia esterna (art. 44 LPGA) volta a determinare il grado di menomazione di

cui era portatrice l’assicurata, rispettivamente disponesse

un’indagine a domicilio volta ad accertare l’eventuale necessità di aiuto da

parte di terzi e, nel caso in cui fossero risultate delle incongruenze,

chiedesse al proprio medico consulente di esprimersi al riguardo.

Il ricorso interposto contro il

giudizio 35.2019.42 è stato dichiarato

inammissibile dal Tribunale federale con sentenza 8C_435/2020 del 23 ottobre

2020.

1.3. L’incarico peritale è stato

conferito al dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e

traumatologia, il quale ha visitato l’assicurata nel mese di maggio 2022.

Nonostante i solleciti, l’esperto

designato non ha in realtà mai consegnato il proprio rapporto.

In data 12 aprile 2024,

l’assicuratore ha quindi annullato l’incarico.

1.4. Il 2 maggio 2024, l’CO 1 ha emanato

una decisione formale mediante la quale ha stabilito che per il calcolo

dell’IMI fa stato il guadagno massimo assicurato in vigore al momento

dell’infortunio, ovvero fr. 106'800, e che l’entità della menomazione sarebbe

stata definita non appena in possesso della perizia la cui esecuzione era stata

ordinata dal TCA con la pronunzia di rinvio 35.2019.42.

La successiva opposizione

interposta dall’assicurata è stata respinta dall’amministrazione il 12 luglio

2024. La pretesa relativa all’AGI è stata dichiarata irricevibile in quanto non

oggetto del provvedimento impugnato del 2 maggio 2024.

Con pronunzia 35.2024.77 del 31

marzo 2025, il TCA ha respinto, per quanto ricevibile, il ricorso diretto

contro la decisione su opposizione del 12 luglio 2024, mentre, nella misura in

cui mirava alla constatazione di una denegata/ritardata giustizia, l’impugnativa

è stata stralciata dai ruoli.

In quell’occasione, questo

Tribunale ha in particolare invitato l’assicuratore convenuto a “… eseguire

quanto gli è stato ordinato con il noto giudizio di rinvio, concretamente a

disporre, senza indugio, l’esecuzione di un approfondimento peritale, da compiere

per forza di cose sulla base degli atti, volto a determinare il grado di

menomazione dell’integrità …” (cfr. doc. 3).

Il TF ha dichiarato inammissibile

il ricorso presentato contro il giudizio di questa Corte con sentenza

8C_326/2025 del 2 luglio 2025.

1.5. In data 12 maggio 2025, l’CO 1 ha comunicato

all’avv. RA 1 l’intenzione di affidare l’incarico peritale al dott. __________,

spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia a Lucerna, precisando che la

perizia sarebbe stata eseguita sugli atti e che l’esperto conosce la lingua

italiana (con rapporto però redatto in tedesco). L’assicuratore ha aggiunto

quanto segue: “A questo punto la invitiamo gentilmente a comunicarci il suo

accordo (oppure rifiuto) circa la succitata proposta e in tal caso a verificare

il questionario allegato ed eventualmente trasmetterci domande aggiuntive.” (doc.

6).

Con comunicazione e-mail del 20

maggio 2025, la patrocinatrice ha informato l’amministrazione di non

condividere la nomina del perito proposto, e ciò “… per gli stessi motivi per

cui non andava bene nemmeno la precedente volta (nei tribunali in Ticino

occorre produrre i documenti in lingua italiana, e poi io non parlo il tedesco

e non voglio ritrovarmi a dover tradurre un documento altamente tecnico che

potrebbe costare più della stessa perizia, e credo che nemmeno voi vorreste

dover sostenere il costo di una tale traduzione tecnica, ecc.). Non conosco

medici che potrebbero assolvere al compito di perito nel caso di mia madre, e

se neppure voi ne conoscete, occorre che chiediamo ambo al Tribunale delle

Assicurazioni di nominarne uno, che sarebbe la soluzione migliore per tutti.”

(doc. 7).

1.6. Il 27 maggio 2025, l’CO 1 ha emanato una decisione incidentale mediante la quale ha

ordinato una perizia medica sugli atti a cura del dott. __________, con la precisazione che lo stesso assicuratore avrebbe

preso a carico anche i costi legati alla traduzione in italiano del relativo

rapporto da parte di un servizio autonomo (doc.

11).

1.7. Con tempestivo ricorso del 3 luglio

2025, l’avv. RA 1 ha chiesto in via principale che l’CO 1 venga

condannata a riconoscere un’IMI del 100% oltre interessi e spese, come pure un

AGI di grado medio a far tempo dal 1° gennaio 2020 oltre interessi e spese, in

subordine che il TCA nomini un perito indipendente con il mandato di

accertare l’IMI e l’AGI (tutto in lingua italiana), in via ancor più

subordinata che il TCA impartisca alla patrocinatrice un termine per

proporre un perito di lingua italiana, in ulteriore subordine che il TCA

autorizzi “… la produzione di una perizia privata di parte in lingua italiana

redatta anche da un medico italiano se non se ne dovesse trovare uno in Ticino

(nella denegata ipotesi di conferma del perito proposto da CO 1 di lingua

tedesca).”.

A sostegno delle proprie pretese,

la rappresentante della ricorrente ha sviluppato in particolare la seguente

argomentazione:

" (…) CO 1

precisa nella decisione che il perito da essa scelto conosce la lingua italiana

ma di voler egli comunque redigere la perizia in lingua tedesca, e non è chiaro

a chi scrive che cosa quindi ne vorrebbe dedurre CO 1. Il fatto che questo

perito conosca la lingua italiana mappoi non sappia scrivere in italiano, non

aiuta alcuno nella precisa situazione del caso concreto dove è necessario

accertare la precisa e puntuale verità dei fatti versata in un rapporto

peritale sulla determinazione dell’IMI e dell’AGI in favore di RI 1, frattanto

uccisa brutalmente, previe lesioni gravi all’integrità fisica e psichica

dell’assicurata (ictus provocato dolosamente, e molto altro orrore ancora) e

pure di chi scrive.

Secondo CO 1, che nomina unilateralmente un perito di sua scelta e

da essa remunerato, dovrebbe essere imposto a RI 1! Ma guarda guarda.

Ma non solo.

Pure il traduttore sarebbe nominato e pagato da CO 1.

E sempre audacemente ma ipocritamente CO 1 afferma infine che

questa modalità permetterebbe di garantire oggettivamente una corretta

valutazione del caso!

Che ridere! Se non ci fosse da piangere.

Trattasi di una volgare provocazione, in quanto tale affermazione

è platealmente assolutamente falsa e lo capisce anche un bambino.

Il medico ingaggiato da CO 1 è a tutti gli effetti un cliente di CO

1, e la stessa cosa vale, mutatis mutandis, per il traduttore. Che obbedisce e

parteggia per il suo impresario e/o mandante, inevitabilmente. Lo prevedono i

rispettivi contratti regolati dal CO.

Come potrebbe essere indipendente un medico in queste condizioni?

Non è dato sapere.

(…).

CO 1 poi, non è per nulla chiara, nella sua stringata decisione

qui impugnata, su quali particolari domande dovrà vertere la perizia, ovvero a

quali domande il perito sarà chiamato a rispondere compiutamente: infatti non

precisa che il perito dovrà accertare sia l’IMI sia l’AGI, in tutti i suoi

aspetti rilevanti, dopo aver puntualmente esaminato le considerazioni e domande

dell’assicurata RI 1, ovvero del suo legale qui scrivente, frattanto

brutalmente eutanasizzata in data 23 novembre 2024 dalle bestie morte presunti

medici __________ su ordine dei colleghi anti-ipocratici del __________, il

quantum e da quando queste prestazioni sono dovute e in quale entità.

(…).

Atteso che questa pregiata Corte avrebbe potuto già da tempo

decidere Essa stessa sulle prestazioni de qua, ritenuto come non vi sono agli

atti tutti i documenti necessari per una decisione positiva in favore della

oramai eutanasizzata RI 1, che non ha potuto beneficiare per 20 (venti) anni

delle prestazioni a cui aveva il diritto sin dal 2005 (…).” (doc. I)

1.8. L’CO 1, in risposta, ha postulato

che l’impugnativa venga, per quanto ricevibile, respinta con argomenti di cui

si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

1.9. In data 12 settembre 2025, l’avv. RA

1 si è in sostanza riconfermata nelle proprie allegazioni e conclusioni (cfr.

doc. VII).

L’allegato in questione è stato

trasmesso per conoscenza all’amministrazione (doc. VIII).

considerato in diritto

2.1. In concreto, va constatato che, a

titolo principale, la patrocinatrice della defunta assicurata ha chiesto che

l’entità dell’IMI e il diritto all’AGI vengano definiti direttamente da questo

Tribunale, posto che gli elementi risultanti dalla documentazione a

disposizione già basterebbero per pronunciarsi in proposito con piena

cognizione di causa (cfr. doc. I, p. 7 s.: “(…), chi scrive chiede di nuovo a

questa Corte di voler Essa stessa decidere sulle questioni de qua, (…)”).

Nella misura in cui la

rappresentante dell’insorgente contesta di fatto la necessità in quanto tale di

procedere a un accertamento peritale (ella sostiene infatti che la decisione su

IMI e AGI potrebbe essere presa facendo capo alla documentazione già a

disposizione), la sua domanda è irricevibile.

Su questo tema, è utile rilevare

che, con sentenza VBE.2023.347 del 29 gennaio 2024, il Tribunale delle

assicurazioni del Cantone Argovia non è entrato nel merito di un ricorso

interposto da un assicurato contro la decisione dell’UAI di disporre una

perizia bidisciplinare (ortopedica e psichiatrica) a complemento di quella

pluridisciplinare già eseguita, per il motivo che, in base agli artt. 43 cpv.

1bis e 44 LPGA nella versione in vigore a far tempo dal 1° gennaio 2022, il

ricorso al tribunale delle assicurazioni è limitato ai casi in cui viene

invocato un motivo di ricusa ai sensi dell’art. 36 cpv. 1 LPGA (in quel caso,

l’assicurato aveva invece fatto valere esclusivamente che il complemento

peritale era costitutivo di un’inammissibile “seconda opinione”, in quanto, a

suo avviso, la fattispecie medica risultava già sufficientemente chiarita

grazie alla perizia pluridisciplinare agli atti) (in questo stesso senso, si

veda pure la sentenza VSBES.2022.144 del 3 ottobre 2022 del Tribunale delle

assicurazioni del Cantone Soletta consid. 2.3.2).

Con sentenza 8C_167/2024 del 15

aprile 2024, il TF ha dichiarato irricevibile il ricorso contro il giudizio

cantonale in assenza di un pregiudizio irreparabile ai sensi dell’art. 93 cpv.

1 lett. a LTF. La Corte federale ha comunque precisato che le obiezioni

sollevate dall’assicurato contro l’impugnata pronunzia di non entrata in

materia, non erano atte a modificare l’esito della vertenza (cfr. consid. 4.3.1

e 4.3.2).

A titolo abbondanziale, il TCA ricorda

comunque che, con le sentenze 35.2019.42 e

35.2019.43, cresciute in giudicato, gli atti erano stati rinviati

all’amministrazione affinché completasse l’istruttoria, proprio perché la

documentazione a disposizione (segnatamente le valutazioni del dott. __________

che stavano alla base delle decisioni su opposizione impugnate) era stata

giudicata insufficiente.

Nel frattempo, la situazione non

è cambiata (dalle carte processuali emerge in particolare che l’incarico a suo

tempo attribuito al dott. __________, perito amministrativo, non è stato

portato a termine, per ragioni indipendenti dalla volontà dell’assicuratore

resistente – cfr., su questo aspetto, la STCA 35.2024.77 consid. 2.10.).

In queste condizioni, è evidente

che non potrebbe essere dato seguito alla pretesa dell’avv. RA 1.

Ciò è del resto già stato

sottolineato nella pronunzia 35.2024.77 consid. 2.3. In quell’occasione, questo

Tribunale si era pronunciato sulla domanda ricorsuale volta a far sì che,

trattandosi dell’entità della menomazione dell’integrità, venisse considerata

quella lorda valutata dal dott. __________, ammontante al 90%, senza

decurtazioni di sorta, e l’ha finalmente respinta.

2.2. Dall’impugnativa si evince che la

patrocinatrice dell’assicurata ricusa il dott. __________, principalmente per

la ragione che quest’ultimo si troverebbe in un rapporto di dipendenza con

l’assicuratore convenuto che l’ha incaricato, ciò che non garantirebbe la

necessaria l’imparzialità del perito (cfr. doc. I: “Il medico ingaggiato da CO

1 è a tutti gli effetti un cliente di CO 1, e la stessa cosa vale, mutatis

mutandis, per il traduttore. Che obbedisce e parteggia per il suo impresario

e/o mandante, inevitabilmente. Lo prevedono i rispettivi contratti regolati dal

CO. Come potrebbe essere indipendente un medico in queste condizioni?”).

Nella misura in cui il ricorso ha

per oggetto un motivo di ricusa ai sensi dell’art. 36 cpv. 1 LPGA, questa Corte

deve entrare nel merito (cfr., in questo senso, la già citata pronunzia

VSBES.2022.144 consid. 2.4).

2.3. Giusta l’art. 36 cpv. 1 LPGA, le persone che devono prendere o preparare decisioni su

diritti o obblighi devono ricusarsi se hanno un interesse personale nella

questione o se, per altri motivi, potrebbero avere una prevenzione.

L’art. 43 cpv. 1 LPGA prevede che

l’assicuratore esamina le domande, intraprende d’ufficio i necessari

accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno. Le informazioni

date oralmente devono essere messe per scritto.

Secondo l’art. 44 LPGA, nella

versione in vigore dal 1° gennaio 2022, se, nel quadro di accertamenti medici,

ritiene necessaria una perizia, l’assicuratore sceglie il tipo di perizia

adeguato alle esigenze del caso tra i tipi seguenti: perizia monodisciplinare

(lett. a), perizia bidisciplinare (lett. b) e perizia pluridisciplinare (lett.

c) (cpv. 1).

Se

per chiarire i fatti deve far ricorso ai servizi di uno o più periti

indipendenti, l’assicuratore ne comunica il nome alla parte. Questa può, entro

dieci giorni, ricusare un perito per i motivi di cui all’articolo 36 cpv. 1 e

presentare controproposte (cpv. 2).

Insieme

al nome del perito, l’assicuratore comunica alla parte anche le domande rivolte

allo stesso e segnala la possibilità di presentare domande supplementari in

forma scritta entro lo stesso termine. L’assicuratore decide in via definitiva

le domande da porre al perito (cpv. 3).

L’assicuratore

che, nonostante una richiesta di ricusazione, conferma il perito previsto lo

comunica alla parte mediante una decisione incidentale (cpv. 4).

Per le perizie di cui al

capoverso 1 lettere a e b, le discipline sono stabilite in via definitiva

dall’assicuratore, per le perizie di cui al capoverso 1 lettera c dal centro

peritale (cpv. 5).

Salvo che l’assicurato vi si

opponga, i colloqui tra l’assicurato e il perito sono registrati su supporto

audio; le registrazioni sono acquisite agli atti dell’assicuratore (cpv. 6).

2.4. Nel quadro della revisione «Ulteriore

sviluppo dell’AI», in vigore dal 1° gennaio 2022, sono state segnatamente

introdotte diverse misure in materia di perizie, tese a migliorarne e

garantirne la qualità, come pure a livello di procedura. In particolare, sono

stati apportati miglioramenti alla procedura di conciliazione con un

rafforzamento dei diritti degli assicurati.

In questo senso, l’art. 7j OPGA -

applicabile a tutti i rami delle assicurazioni sociali - recita che se una

parte ricusa un perito secondo l’articolo 44 capoverso 2 LPGA, l’assicuratore

deve verificare i motivi di ricusazione. Se non ne sussistono, occorre

effettuare un tentativo di conciliazione (cpv. 1).

Ai sensi del cpv. 2, il tentativo

di conciliazione può essere effettuato in forma orale o scritta e deve essere

documentato negli atti.

In caso di attribuzione di un

mandato peritale con metodo aleatorio non va effettuato alcun tentativo di

conciliazione (cpv. 3).

A proposito del tentativo di

conciliazione richiesto dall’art. 7j cpv. 1 OPGA nel caso in cui i motivi di

ricusa sollevati dalla persona assicurata si rivelassero infondati, Jacques

Olivier Piguet ha formulato le seguenti considerazioni:

" Dans le cas contraire, afin de pouvoir

désigner l’expert d’un commun accord, il convient dans la mesure du possible,

conformément à l’art. 7j al. 1 OPGA, de parvenir à un consensus entre l’assureur et

l’assuré. Cela présuppose un échange, écrit ou oral, entre l’assureur et la

personne assurée qui doit être consigné dans les actes. Dans ce cadre,

l’assureur est tenu d’examiner les contre-propositions de l’assuré sans idée

préconçue. L’assureur a alors le choix de s’en tenir à l’expert désigné ou de

désigner un nouvel expert. Le choix de l’expert reste toutefois du ressort

exclusif de l’assureur. Le Tribunal fédéral a clairement rejeté la conception

selon laquelle un expert ne pourrait être désigné qu’avec le consentement de la

personne assurée dès lors que celle-ci émet des objections à l’encontre de la

personne de l’expert, car cela reviendrait à lui reconnaître un droit de veto.”

(Commentaire romand LPGA – J.-O. Piguet, 2025, art. 44

n. 25b)

In questo contesto, è utile

segnalare che a livello federale è attualmente pendente un progetto di modifica

della LAI elaborato dalla Commissione della sicurezza sociale e della sanità

del Consiglio nazionale (CSSS-N), a partire dall’iniziativa parlamentare

21.498, depositata il 30 settembre 2021 dal consigliere nazionale Benjamin

Roduit, chiedente l’attuazione del rapporto di valutazione concernente le

perizie mediche nell’AI.

Questo il tenore della proposta

modifica dell’art. 57 LAI:

" 4 Se, nel quadro di accertamenti medici,

l’ufficio AI ritiene necessaria una perizia monodisciplinare, l’ufficio AI e

l’assicurato sono tenuti a scegliere un perito di comune accordo. Se l’ufficio

AI e l’assicurato non si accordano sulla scelta del perito, l’ufficio AI e

l’assicurato designano ciascuno un perito nella disciplina stabilita affinché

sia redatta una perizia congiunta. I due periti redigono la perizia su mandato

dell’ufficio AI, corredandola di una valutazione consensuale. Se non riescono

ad accordarsi, i due periti espongono le rispettive divergenze. Il servizio

medico regionale prende posizione sugli aspetti non condivisi e comunica le

proprie conclusioni sulla valutazione medica.

5 Il Consiglio federale può

disciplinare le modalità in base alle quali i periti di cui al capoverso 4

devono redigere la perizia congiunta, segnatamente per quanto concerne il luogo

e lo svolgimento della medesima.”

Dal relativo rapporto, datato 27

agosto 2025, si evince che scopo del progetto è quello di “(…) ottimizzare la

procedura di conciliazione per le perizie mediche monodisciplinari nell’ambito

dell’assicurazione per l’invalidità (AI). Il progetto intende da un lato far sì

che l’assicurato sia coinvolto fin dall’inizio nella designazione del perito

incaricato di effettuare la perizia medica monodisciplinare dell’AI e che sia

attuato un reale tentativo di conciliazione. A tale riguardo, il progetto

riprende una pratica già applicata da alcuni uffici AI. Dall’altro lato, nei

casi in cui non è stato possibile scegliere un perito di comune accordo, il

progetto prevede che ciascuna parte, ossia l’assicurato e l’ufficio AI, designi

un perito. I periti così designati hanno il compito di redigere una perizia

congiunta. In caso di pareri divergenti dei due periti, il servizio medico

regionale prende posizione sugli aspetti non condivisi e comunica le proprie

conclusioni sulla valutazione medica.”.

Da quel documento risulta inoltre

che, inizialmente, ai fini dell’uniformità delle procedure, era stata discussa

l’eventualità d’introdurre la nuova regolamentazione anche nella LPGA e non

soltanto a livello dell’AI. La Commissione ha finalmente preferito modificare

soltanto la LAI, considerato che il rapporto di valutazione, nel quale si

raccomanda di rafforzare l’aspetto della conciliazione e d’introdurre il

modello francese, si riferisce esclusivamente alle perizie mediche dell’AI.

2.5. Il diritto di essere sentito,

garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost., comprende in particolare il diritto di

ogni persona di esprimersi prima che una decisione venga presa in suo sfavore,

quello di fornire delle prove su fatti atti a influenzare l’esito della

decisione, quello di avere accesso all’incarto, quello di partecipare

all’amministrazione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi in

proposito (cfr. DTF 146 IV 218 consid. 3.1.1; 142 II 218 consid. 2.3 e

riferimenti ivi menzionati).

Allorquando l’amministrazione

conferisce il mandato a un perito indipendente, l’art. 44 LPGA attribuisce alla

persona assicurata alcuni diritti che vanno al di là delle garanzie minime

risultanti dall’art. 29 cpv. 2 Cost.

In primo luogo, l’assicurato ha

il diritto di conoscere preliminarmente il nome dell’esperto designato. Oltre

al nome, è necessario che venga comunicata anche la specializzazione della

persona incaricata di eseguire la perizia. L’assicurato non ha invece diritto

di ottenere informazioni sulla carriera professionale del perito, delle copie

dei titoli ottenuti oppure delle attestazioni relative alla formazione

continua. L’ottenimento di un titolo di medico specialista consente di dedurre

che l’esperto possiede le qualità professionali necessarie all’esecuzione

dell’incarico peritale (cfr. STF I 211/06 del 22 febbraio 2007 consid. 5.4.1; I 193/05 del 7 settembre 2006 consid. 5.4). La comunicazione deve avere luogo

sufficientemente presto in modo tale che l’assicurato sia in grado di fare

valere i suoi diritti di partecipazione prima dell’inizio della perizia in

quanto tale. In particolare, quando l’interessato solleva delle obiezioni

riguardo alla persona del perito, l’organo dell’assicurazione deve pronunciarsi

in proposito prima dell’inizio della perizia (cfr. DTF 146 V 9 consid. 4.2.1;

132 V 376 consid. 8.4).

In secondo luogo, l’assicurato ha

diritto di presentare delle controproposte, se ritiene di avere dei motivi

pertinenti giustificanti la ricusa del perito designato dall’assicuratore.

Le garanzie procedurali

permettono alle parti di esigere la ricusa dell’esperto se la situazione o il

suo comportamento sono atti a suscitare dubbi circa la sua imparzialità.

Affinché possa fondare la ricusa, il rapporto che il perito intrattiene (o ha intrattenuto)

con una persona interessata all’esito della procedura deve essere stretto al

punto tale da comprometterne oggettivamente la libertà di giudizio (STF

5A_756/2008 del 9 settembre 2009 consid. 2.1 e 1P.820/2006 del 6 marzo 2007

consid. 5).

In altri termini, soltanto dei

motivi suscettibili di mettere in dubbio l’imparzialità del perito,

costituiscono dei motivi di ricusa.

2.6. Conformemente alla giurisprudenza,

occorre distinguere i motivi formali da quelli materiali di ricusa.

Sono motivi formali quelli

previsti dalla legge, risultanti dagli articoli 36 cpv. 1 LPGA, 10 PA o 34 LTF,

applicabili nella procedura amministrativa federale, come pure nel diritto

delle assicurazioni sociali.

Si tratta segnatamente di un

interesse personale del perito nella causa, del fatto per l’esperto di aver

agito nella causa a un altro titolo (membro di un’autorità, rappresentante di

una parte, esperto o testimone), del fatto di essere parente o affine in linea

retta o in linea collaterale fino al terzo grado, di una parte, del suo

rappresentante oppure di una persona che ha agito nella medesima causa quale

membro dell’autorità precedente, del fatto di essere legato ad una parte o al

suo rappresentante da matrimonio, fidanzamento, partenariato registrato o adozione

oppure ancora del legame dell’esperto con la causa per altri motivi, in

particolare in ragione di un’amicizia stretta o di un’inimicizia personale con

una parte o il suo rappresentante. Questi motivi di natura formale sono

reputati atti a generare sospetti a proposito dell’imparzialità del perito.

Obiezioni di natura materiale

possono certamente essere sollevate nei confronti della persona del perito,

tuttavia non ne mettono direttamente in dubbio l’imparzialità. Spesso esse sono

indotte dalla preoccupazione che la perizia possa risultare carente o comunque

non favorevole alla persona sottoposta a perizia. Tali obiezioni devono essere

trattate di norma con la decisione di merito nell'ambito della valutazione delle

prove.

Ad esempio, la questione di

sapere in quale disciplina medica debba essere disposta una perizia, non ha

nulla a che vedere con i motivi di ricusa, ma piuttosto con la valutazione

delle prove. Lo stesso vale per l'obiezione secondo la quale i fatti sarebbero

già stati sufficientemente chiariti o che il disturbo sarebbe già stato

definito grazie alle perizie agli atti. La persona assicurata non ha diritto a che

venga designato un perito di sua scelta. Anche la mancanza di competenza di un

perito non costituisce una circostanza tale da suscitare sfiducia nella sua

imparzialità. È piuttosto nella valutazione della perizia che occorre tenere

conto del fatto che un perito non era sufficientemente competente (cfr. DTF 132

V 93 consid. 6.5; STF 8C_678/2014 del 23 ottobre 2014 consid. 3.3.1 e

9C_893/2009 del 22 dicembre 2009 consid. 2.3.1; si veda pure Basler Kommentar

ATSG – F.M. Betschart, 2025, art. 36 n. 11; Commentaire romand LPGA – A.-S.

Dupont, 2025, art. 36 n. 13 e i rispettivi riferimenti menzionati).

Una relazione finanziaria o

commerciale tra il perito e una delle parti può, a seconda della sua natura e

della sua intensità, fondare un sospetto di parzialità, poiché tali rapporti si

basano su un rapporto di lealtà reciproca suscettibile di generare dei

conflitti d’interesse. Ciò è il caso, se l’esperto è dipendente di una delle

parti, in quanto è di principio tenuto a rispettare le direttive e istruzioni

del suo datore di lavoro e a salvaguardare gli interessi legittimi di

quest’ultimo (DTF 119 V 456 consid. 5c; 115 V 257 consid. 5c). Tuttavia, per

costante giurisprudenza, il fatto che un perito, medico indipendente, o un

servizio peritale siano regolarmente incaricati da un organo dell’assicurazione

sociale, il numero di perizie o di rapporti attribuiti all’esperto, come pure

l’entità degli onorari che ne risultano, non costituiscono di per sé dei motivi

sufficienti per concludere a un’assenza di oggettività e, dunque, alla

parzialità del perito (cfr. DTF 148 V 225 consid. 3.5; 137 V 210 consid. 1.3.3

e riferimenti ivi citati; STF 9C_343/2020 del 22 aprile 2021 consid. 4.3).

2.7. Nel caso di specie, il TCA non può

seguire la patrocinatrice dell’insorgente laddove pretende che il dott. __________

andrebbe ricusato già per il solo fatto che è stato incaricato unilateralmente

dall’amministrazione, circostanza che ne minerebbe l’indipendenza.

Questa Corte constata

innanzitutto che il dott. __________ è uno specialista in chirurgia ortopedica e traumatologia dell'apparato locomotore

(data del rilascio del titolo di perfezionamento: 23 novembre 1983)

indipendente, è autorizzato all’esercizio della professione nel Canton __________,

è iscritto nel registro delle professioni mediche (cfr. __________) ed è

inoltre in possesso del certificato dell’associazione Medicina assicurativa

svizzera (Swiss Insurance Medicine, SIM) (cfr. __________).

D’altro canto, occorre

considerare che, secondo una costante giurisprudenza federale, un motivo di

ricusa non è dato già per il semplice fatto che qualcuno svolge un compito per un’amministrazione

ma soltanto se è data una parzialità personale (cfr. DTF 137 V 210 consid.

1.3.3; STF 8C_73/2023 del 28 giugno 2023 consid. 7; 8C_737/2022 del 10 marzo

2023 consid. 7.2.1), ciò che nemmeno l’avv. RA 1 pretende.

Nella già citata DTF 148 V 225,

in cui la Corte federale ha ammesso l’esistenza di un motivo formale di ricusa,

nel caso di due medici che lavoravano tutti i giorni negli stessi locali in

seno a un piccolo studio medico, di cui ne dividevano le spese, e che uno era stato

designato come perito da un assicuratore contro gli infortuni, mentre l’altro si

era già espresso sulla fattispecie quale medico curante dell'assicurato, è

stato ribadito che “(…) le fait qu'un expert, médecin indépendant, ou une

institution d'expertises sont régulièrement mandatés par un organe de

l'assurance sociale, le nombre d'expertises ou de rapports confiés à l'expert,

ainsi que l'étendue des honoraires en résultant ne constituent pas à eux seuls

des motifs suffisants pour conclure au manque d'objectivité et à la partialité

de l'expert (ATF 137 V 210 consid. 1.3.3 et les références; arrêt 9C_343/2020 du 22 avril 2021 consid.

4.3; cf. aussi arrêt 8C_112/2010 du 17 août 2010 consid. 4.1).”.

Del resto, è la legge stessa,

agli articoli 43 e 44 cpv. 2, prima frase, LPGA, a prevedere che la

designazione del nome del perito spetti all’assicuratore, mentre alla persona

assicurata l’art. 44 cpv. 2, seconda frase, LPGA riconosce il diritto di ricusa

se ne sono dati i motivi previsti dall’art. 36 cpv. 1 LPGA.

Sulla scorta delle considerazioni

che precedono, questo Tribunale non ritiene che la circostanza sollevata dalla

patrocinatrice dell’assicurata costituisca un valido motivo (formale) di ricusa

del dott. __________.

Da segnalare ancora che dagli

atti di causa risulta che l’assicuratore ha ossequiato la procedura di cui

all’art. 7j OPGA, in particolare che ha effettuato il tentativo di

conciliazione ivi richiesto (a proposito di questa disposizione, cfr. supra,

consid. 2.4.).

In effetti, dopo aver ricevuto la

comunicazione del 12 maggio 2025 con la quale la si invitava a pronunciarsi

sulla designazione del dott. __________ (cfr. doc. 6), il 20 maggio 2025 l’avv.

RA 1 ha ricusato l’esperto proposto dall’amministrazione, dichiarando di non conoscere

“(…) medici che potrebbero assolvere al compito di perito nel caso di mia madre

(…)” e proponendo, nel caso in cui anche l’CO 1 non ne conoscesse, di chiedere

“(…) al Tribunale delle Assicurazioni di nominarne uno, che sarebbe la

soluzione migliore per tutti.” (doc. 7).

In data 21 maggio 2025,

l’assicuratore ha quindi suggerito di tradurre in italiano, con costi a proprio

carico, il referto peritale (redatto in tedesco) del dott. __________,

soluzione che la patrocinatrice ha però respinto, ribadendo il parere che la

nomina del perito dovesse essere fatta, su richiesta delle parti, dal TCA (doc.

8).

Infine, a margine del colloquio

telefonico del 27 maggio 2025, l’amministrazione ha spiegato all’avv. RA 1 che

occorreva “(…) emanare dapprima una decisione formale alla quale poi,

contestando, si possa andare direttamente al TCA (senza decisione su

opposizione). Il TCA interviene in caso di contestazioni. Una semplice istanza

viene rigettata. L’avvocato non concorda con questa proposta, ritiene che,

ancora una volta, CO 1 stia perdendo tempo. La sua era una proposta che, con il

buon senso, poteva accelerare la pratica. L’avvocato è dell’avviso che non si

possa, a priori, dire che il TCA non entrerà nel merito. Alla conclusione del

colloquio, restiamo d’accordo che emaneremo una decisione formale sulla ricerca

del perito. L’avvocato ne prende atto e conferma il suo disappunto in merito.”

(doc. 10).

2.8. Con la propria impugnativa, l’avv. RA

1 contesta la designazione del dott. __________ quale perito, anche per il

motivo che quest’ultimo non padroneggerebbe a sufficienza l’italiano (cfr. doc.

I: “Il fatto che questo perito conosca la lingua italiana mappoi non sappia

scrivere in italiano, non aiuta alcuno nella precisa situazione del caso

concreto dove è necessario accertare la precisa e puntuale verità dei fatti

versata in un rapporto peritale sulla determinazione dell’IMI e dell’AGI in

favore di RI 1 (…).”).

Nella misura in cui l’obiezione

in questione mira a mettere in causa le attitudini professionali del dott. __________

(e non la sua imparzialità), si è confrontati a un motivo materiale di

ricusa.

Ora, come visto (cfr. supra,

consid. 2.6.), la giurisprudenza federale stabilisce che tali motivi vadano

esaminati con la decisione di merito nel quadro della valutazione delle prove.

Stante ciò, l’obiezione non

dunque è ricevibile in questa sede.

A prescindere da quanto precede, dalle

carte processuali emerge che l’esperto designato comprende la lingua italiana

ma che il referto peritale verrà redatto in lingua tedesca (cfr. doc. 6).

Dai già citati siti web della FMH

e della Medicina assicurativa svizzera risulta in effetti che il perito

proposto dall’amministrazione conosce l’italiano, ciò che è peraltro avvalorato

dal fatto che tra il 1977 e il 1979 ha lavorato in Ticino quale

medico-assistente, presso gli ospedali di __________ e __________.

Questa Corte non ha dunque motivo

di dubitare che egli comprenda l’italiano sufficientemente bene per capire il

contenuto della documentazione che gli verrà sottoposta (va ricordato che la

perizia verrà per forza di cose effettuata sulla base degli atti).

La circostanza che il dott. __________

abbia dichiarato che il suo rapporto sarà redatto in lingua tedesca, non è atta

a mettere in discussione tale conclusione. Non è infatti raro incontrare

persone con una buona conoscenza passiva di una lingua (qui

determinante), la cui conoscenza attiva (nella forma scritta e/o orale) non

è altrettanto buona.

Il fatto che la perizia verrà

elaborata in tedesco non crea alcun pregiudizio alla ricorrente, dal momento in

cui l’assicuratore convenuto si è già dichiarato disposto a far tradurre a

proprie spese il documento da parte di un servizio di traduzioni indipendente

(circa il diritto della persona assicurata di ottenere la traduzione di un

referto peritale in una lingua ufficiale della

Confederazione che conosce, si veda DTF 127 V 219; STF 9C_388/2022 del 24

aprile 2023 consid. 5.3; 9C_259/2022 del 20 settembre 2022 consid. 5.2).

In esito a quanto precede, la

decisione incidentale impugnata mediante la quale l’CO 1 ha designato quale

perito amministrativo il dott. __________, deve essere confermata in questa

sede.

Del resto, è già stato detto che,

conformemente alla giurisprudenza federale e alla dottrina, la scelta del

perito spetta esclusivamente all’assicuratore.

Stante ciò, non è necessario che

il TCA si pronunci sulle domande che la patrocinatrice ha formulato in

subordine.

2.9. L’avv. RA 1 rimprovera inoltre

all’amministrazione di non avere indicato nella decisione impugnata a quali

quesiti sarà chiamato a rispondere il perito designato, quesiti che dovranno

riguardare sia l’IMI che l’AGI (cfr. doc. I, p. 6).

In proposito, il TCA segnala

innanzitutto che dallo scritto 12 maggio 2025, prodotto sub doc. 6, risulta che

l’CO 1 ha già sottoposto alla patrocinatrice il catalogo dei quesiti e che le

ha pure concesso la facoltà di formulare delle domande complementari.

D’altro canto, questa Corte

prende atto che, con la risposta di causa, l’assicuratore resistente ha

dichiarato che “(…) una volta nominato il perito nella persona del Dr. med. __________,

l’avv. RA 1 avrà modo di porre i quesiti che riterrà più opportuni per tutelare

Fatti

i diversi interessi in gioco nell’ambito della fissazione dell’ammontare

dell’indennità per menomazione dell’integrità (IM) e quello dell’assegno grandi

invalidi (AGI).” (doc. III, p. 5).

2.10. L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore

fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice,

rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio

e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

In data 1° gennaio 2021 è entrata

in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora

unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola,

pubblica.

Dalla medesima data è entrato in

vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie

relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge

interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può

imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o

sconsiderato.

In concreto, il TCA si è principalmente

Considerandi

pronunciato sulla questione di sapere se fossero dati validi motivi di ricusa

del perito designato dall’assicuratore resistente.

Secondo questa Corte, può restare

aperta la questione di sapere se si tratti o meno di una controversia relativa

a prestazioni secondo l’art. 61 lett. fbis LPGA

Nel caso in cui si trattasse di

una lite relativa alle prestazioni, non verrebbero accollate spese, in quanto

la LAINF non ne prevede l’applicazione.

Anche qualora si volesse ritenere

che la causa non riguarda le prestazioni, non andrebbero comunque addossate

spese. In effetti, nella sentenza 8C_265/2021 consid. 4.4.1, già citata in

precedenza, il Tribunale federale ha evidenziato che “(…) eliminando il

principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il

legislatore federale non ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta

la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo di

applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà

di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di

prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune

controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però

un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione

dell'art. 61 lett. f bis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve

prevedere una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145

I 52 consid. 5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con

riferimenti; UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil

des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).”.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso, per quanto ricevibile,

è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti