35.2025.57
Discussa ricusa del perito amministrativo
2 ottobre 2025Italiano31 min
i diversi interessi in gioco nell’ambito della fissazione dell’ammontare
Source ti.ch
Incarto
n.
35.2025.57
mm/DC
Lugano
2 ottobre 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Maurizio Macchi, cancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 3 luglio 2025 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione incidentale del 27 maggio 2025 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto in fatto
1.1. Il 31 luglio 2005, RI 1, deceduta
il 23 novembre 2024, a quel tempo dipendente della __________ in qualità di
assistente di cura e, perciò, assicurata d’obbligo contro gli infortuni e le
malattie professionali presso la CO 1 (in seguito: CO 1), è rimasta vittima di
un incidente della circolazione stradale e ha riportato la frattura del corpo
vertebrale di L4 stabile, la frattura del capitello radiale destro, un trauma
distorsivo cervicale, la rottura del tendine dei muscoli sovraspinato e infraspinato
con sospetta lesione SLAP di I. grado, una contusione/distorsione del V. dito
della mano sinistra, una contusione del ginocchio sinistro, nonché una commotio
cerebri.
L’istituto assicuratore ha
assunto il caso e ha corrisposto le prestazioni di legge.
1.2. Con decisione formale del 31
ottobre 2018, poi confermata dopo opposizione, l’amministrazione ha assegnato
all’assicurata un’indennità per menomazione dell’integrità (IMI) del 45%.
Sempre
il 31 ottobre 2018, l’istituto assicuratore ha emanato una seconda decisione
formale, pure confermata dopo opposizione, mediante la quale ha negato a RI 1
il diritto a un assegno grandi invalidi (AGI).
Con sentenze 35.2019.42 e 35.2019.43, entrambe
datate 25 maggio 2020, questo Tribunale ha annullato le decisioni su
opposizione impugnate e ha rinviato gli atti affinché l’CO 1 ordinasse una
perizia esterna (art. 44 LPGA) volta a determinare il grado di menomazione di
cui era portatrice l’assicurata, rispettivamente disponesse
un’indagine a domicilio volta ad accertare l’eventuale necessità di aiuto da
parte di terzi e, nel caso in cui fossero risultate delle incongruenze,
chiedesse al proprio medico consulente di esprimersi al riguardo.
Il ricorso interposto contro il
giudizio 35.2019.42 è stato dichiarato
inammissibile dal Tribunale federale con sentenza 8C_435/2020 del 23 ottobre
2020.
1.3. L’incarico peritale è stato
conferito al dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e
traumatologia, il quale ha visitato l’assicurata nel mese di maggio 2022.
Nonostante i solleciti, l’esperto
designato non ha in realtà mai consegnato il proprio rapporto.
In data 12 aprile 2024,
l’assicuratore ha quindi annullato l’incarico.
1.4. Il 2 maggio 2024, l’CO 1 ha emanato
una decisione formale mediante la quale ha stabilito che per il calcolo
dell’IMI fa stato il guadagno massimo assicurato in vigore al momento
dell’infortunio, ovvero fr. 106'800, e che l’entità della menomazione sarebbe
stata definita non appena in possesso della perizia la cui esecuzione era stata
ordinata dal TCA con la pronunzia di rinvio 35.2019.42.
La successiva opposizione
interposta dall’assicurata è stata respinta dall’amministrazione il 12 luglio
2024. La pretesa relativa all’AGI è stata dichiarata irricevibile in quanto non
oggetto del provvedimento impugnato del 2 maggio 2024.
Con pronunzia 35.2024.77 del 31
marzo 2025, il TCA ha respinto, per quanto ricevibile, il ricorso diretto
contro la decisione su opposizione del 12 luglio 2024, mentre, nella misura in
cui mirava alla constatazione di una denegata/ritardata giustizia, l’impugnativa
è stata stralciata dai ruoli.
In quell’occasione, questo
Tribunale ha in particolare invitato l’assicuratore convenuto a “… eseguire
quanto gli è stato ordinato con il noto giudizio di rinvio, concretamente a
disporre, senza indugio, l’esecuzione di un approfondimento peritale, da compiere
per forza di cose sulla base degli atti, volto a determinare il grado di
menomazione dell’integrità …” (cfr. doc. 3).
Il TF ha dichiarato inammissibile
il ricorso presentato contro il giudizio di questa Corte con sentenza
8C_326/2025 del 2 luglio 2025.
1.5. In data 12 maggio 2025, l’CO 1 ha comunicato
all’avv. RA 1 l’intenzione di affidare l’incarico peritale al dott. __________,
spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia a Lucerna, precisando che la
perizia sarebbe stata eseguita sugli atti e che l’esperto conosce la lingua
italiana (con rapporto però redatto in tedesco). L’assicuratore ha aggiunto
quanto segue: “A questo punto la invitiamo gentilmente a comunicarci il suo
accordo (oppure rifiuto) circa la succitata proposta e in tal caso a verificare
il questionario allegato ed eventualmente trasmetterci domande aggiuntive.” (doc.
6).
Con comunicazione e-mail del 20
maggio 2025, la patrocinatrice ha informato l’amministrazione di non
condividere la nomina del perito proposto, e ciò “… per gli stessi motivi per
cui non andava bene nemmeno la precedente volta (nei tribunali in Ticino
occorre produrre i documenti in lingua italiana, e poi io non parlo il tedesco
e non voglio ritrovarmi a dover tradurre un documento altamente tecnico che
potrebbe costare più della stessa perizia, e credo che nemmeno voi vorreste
dover sostenere il costo di una tale traduzione tecnica, ecc.). Non conosco
medici che potrebbero assolvere al compito di perito nel caso di mia madre, e
se neppure voi ne conoscete, occorre che chiediamo ambo al Tribunale delle
Assicurazioni di nominarne uno, che sarebbe la soluzione migliore per tutti.”
(doc. 7).
1.6. Il 27 maggio 2025, l’CO 1 ha emanato una decisione incidentale mediante la quale ha
ordinato una perizia medica sugli atti a cura del dott. __________, con la precisazione che lo stesso assicuratore avrebbe
preso a carico anche i costi legati alla traduzione in italiano del relativo
rapporto da parte di un servizio autonomo (doc.
11).
1.7. Con tempestivo ricorso del 3 luglio
2025, l’avv. RA 1 ha chiesto in via principale che l’CO 1 venga
condannata a riconoscere un’IMI del 100% oltre interessi e spese, come pure un
AGI di grado medio a far tempo dal 1° gennaio 2020 oltre interessi e spese, in
subordine che il TCA nomini un perito indipendente con il mandato di
accertare l’IMI e l’AGI (tutto in lingua italiana), in via ancor più
subordinata che il TCA impartisca alla patrocinatrice un termine per
proporre un perito di lingua italiana, in ulteriore subordine che il TCA
autorizzi “… la produzione di una perizia privata di parte in lingua italiana
redatta anche da un medico italiano se non se ne dovesse trovare uno in Ticino
(nella denegata ipotesi di conferma del perito proposto da CO 1 di lingua
tedesca).”.
A sostegno delle proprie pretese,
la rappresentante della ricorrente ha sviluppato in particolare la seguente
argomentazione:
" (…) CO 1
precisa nella decisione che il perito da essa scelto conosce la lingua italiana
ma di voler egli comunque redigere la perizia in lingua tedesca, e non è chiaro
a chi scrive che cosa quindi ne vorrebbe dedurre CO 1. Il fatto che questo
perito conosca la lingua italiana mappoi non sappia scrivere in italiano, non
aiuta alcuno nella precisa situazione del caso concreto dove è necessario
accertare la precisa e puntuale verità dei fatti versata in un rapporto
peritale sulla determinazione dell’IMI e dell’AGI in favore di RI 1, frattanto
uccisa brutalmente, previe lesioni gravi all’integrità fisica e psichica
dell’assicurata (ictus provocato dolosamente, e molto altro orrore ancora) e
pure di chi scrive.
Secondo CO 1, che nomina unilateralmente un perito di sua scelta e
da essa remunerato, dovrebbe essere imposto a RI 1! Ma guarda guarda.
Ma non solo.
Pure il traduttore sarebbe nominato e pagato da CO 1.
E sempre audacemente ma ipocritamente CO 1 afferma infine che
questa modalità permetterebbe di garantire oggettivamente una corretta
valutazione del caso!
Che ridere! Se non ci fosse da piangere.
Trattasi di una volgare provocazione, in quanto tale affermazione
è platealmente assolutamente falsa e lo capisce anche un bambino.
Il medico ingaggiato da CO 1 è a tutti gli effetti un cliente di CO
1, e la stessa cosa vale, mutatis mutandis, per il traduttore. Che obbedisce e
parteggia per il suo impresario e/o mandante, inevitabilmente. Lo prevedono i
rispettivi contratti regolati dal CO.
Come potrebbe essere indipendente un medico in queste condizioni?
Non è dato sapere.
(…).
CO 1 poi, non è per nulla chiara, nella sua stringata decisione
qui impugnata, su quali particolari domande dovrà vertere la perizia, ovvero a
quali domande il perito sarà chiamato a rispondere compiutamente: infatti non
precisa che il perito dovrà accertare sia l’IMI sia l’AGI, in tutti i suoi
aspetti rilevanti, dopo aver puntualmente esaminato le considerazioni e domande
dell’assicurata RI 1, ovvero del suo legale qui scrivente, frattanto
brutalmente eutanasizzata in data 23 novembre 2024 dalle bestie morte presunti
medici __________ su ordine dei colleghi anti-ipocratici del __________, il
quantum e da quando queste prestazioni sono dovute e in quale entità.
(…).
Atteso che questa pregiata Corte avrebbe potuto già da tempo
decidere Essa stessa sulle prestazioni de qua, ritenuto come non vi sono agli
atti tutti i documenti necessari per una decisione positiva in favore della
oramai eutanasizzata RI 1, che non ha potuto beneficiare per 20 (venti) anni
delle prestazioni a cui aveva il diritto sin dal 2005 (…).” (doc. I)
1.8. L’CO 1, in risposta, ha postulato
che l’impugnativa venga, per quanto ricevibile, respinta con argomenti di cui
si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.9. In data 12 settembre 2025, l’avv. RA
1 si è in sostanza riconfermata nelle proprie allegazioni e conclusioni (cfr.
doc. VII).
L’allegato in questione è stato
trasmesso per conoscenza all’amministrazione (doc. VIII).
considerato in diritto
2.1. In concreto, va constatato che, a
titolo principale, la patrocinatrice della defunta assicurata ha chiesto che
l’entità dell’IMI e il diritto all’AGI vengano definiti direttamente da questo
Tribunale, posto che gli elementi risultanti dalla documentazione a
disposizione già basterebbero per pronunciarsi in proposito con piena
cognizione di causa (cfr. doc. I, p. 7 s.: “(…), chi scrive chiede di nuovo a
questa Corte di voler Essa stessa decidere sulle questioni de qua, (…)”).
Nella misura in cui la
rappresentante dell’insorgente contesta di fatto la necessità in quanto tale di
procedere a un accertamento peritale (ella sostiene infatti che la decisione su
IMI e AGI potrebbe essere presa facendo capo alla documentazione già a
disposizione), la sua domanda è irricevibile.
Su questo tema, è utile rilevare
che, con sentenza VBE.2023.347 del 29 gennaio 2024, il Tribunale delle
assicurazioni del Cantone Argovia non è entrato nel merito di un ricorso
interposto da un assicurato contro la decisione dell’UAI di disporre una
perizia bidisciplinare (ortopedica e psichiatrica) a complemento di quella
pluridisciplinare già eseguita, per il motivo che, in base agli artt. 43 cpv.
1bis e 44 LPGA nella versione in vigore a far tempo dal 1° gennaio 2022, il
ricorso al tribunale delle assicurazioni è limitato ai casi in cui viene
invocato un motivo di ricusa ai sensi dell’art. 36 cpv. 1 LPGA (in quel caso,
l’assicurato aveva invece fatto valere esclusivamente che il complemento
peritale era costitutivo di un’inammissibile “seconda opinione”, in quanto, a
suo avviso, la fattispecie medica risultava già sufficientemente chiarita
grazie alla perizia pluridisciplinare agli atti) (in questo stesso senso, si
veda pure la sentenza VSBES.2022.144 del 3 ottobre 2022 del Tribunale delle
assicurazioni del Cantone Soletta consid. 2.3.2).
Con sentenza 8C_167/2024 del 15
aprile 2024, il TF ha dichiarato irricevibile il ricorso contro il giudizio
cantonale in assenza di un pregiudizio irreparabile ai sensi dell’art. 93 cpv.
1 lett. a LTF. La Corte federale ha comunque precisato che le obiezioni
sollevate dall’assicurato contro l’impugnata pronunzia di non entrata in
materia, non erano atte a modificare l’esito della vertenza (cfr. consid. 4.3.1
e 4.3.2).
A titolo abbondanziale, il TCA ricorda
comunque che, con le sentenze 35.2019.42 e
35.2019.43, cresciute in giudicato, gli atti erano stati rinviati
all’amministrazione affinché completasse l’istruttoria, proprio perché la
documentazione a disposizione (segnatamente le valutazioni del dott. __________
che stavano alla base delle decisioni su opposizione impugnate) era stata
giudicata insufficiente.
Nel frattempo, la situazione non
è cambiata (dalle carte processuali emerge in particolare che l’incarico a suo
tempo attribuito al dott. __________, perito amministrativo, non è stato
portato a termine, per ragioni indipendenti dalla volontà dell’assicuratore
resistente – cfr., su questo aspetto, la STCA 35.2024.77 consid. 2.10.).
In queste condizioni, è evidente
che non potrebbe essere dato seguito alla pretesa dell’avv. RA 1.
Ciò è del resto già stato
sottolineato nella pronunzia 35.2024.77 consid. 2.3. In quell’occasione, questo
Tribunale si era pronunciato sulla domanda ricorsuale volta a far sì che,
trattandosi dell’entità della menomazione dell’integrità, venisse considerata
quella lorda valutata dal dott. __________, ammontante al 90%, senza
decurtazioni di sorta, e l’ha finalmente respinta.
2.2. Dall’impugnativa si evince che la
patrocinatrice dell’assicurata ricusa il dott. __________, principalmente per
la ragione che quest’ultimo si troverebbe in un rapporto di dipendenza con
l’assicuratore convenuto che l’ha incaricato, ciò che non garantirebbe la
necessaria l’imparzialità del perito (cfr. doc. I: “Il medico ingaggiato da CO
1 è a tutti gli effetti un cliente di CO 1, e la stessa cosa vale, mutatis
mutandis, per il traduttore. Che obbedisce e parteggia per il suo impresario
e/o mandante, inevitabilmente. Lo prevedono i rispettivi contratti regolati dal
CO. Come potrebbe essere indipendente un medico in queste condizioni?”).
Nella misura in cui il ricorso ha
per oggetto un motivo di ricusa ai sensi dell’art. 36 cpv. 1 LPGA, questa Corte
deve entrare nel merito (cfr., in questo senso, la già citata pronunzia
VSBES.2022.144 consid. 2.4).
2.3. Giusta l’art. 36 cpv. 1 LPGA, le persone che devono prendere o preparare decisioni su
diritti o obblighi devono ricusarsi se hanno un interesse personale nella
questione o se, per altri motivi, potrebbero avere una prevenzione.
L’art. 43 cpv. 1 LPGA prevede che
l’assicuratore esamina le domande, intraprende d’ufficio i necessari
accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno. Le informazioni
date oralmente devono essere messe per scritto.
Secondo l’art. 44 LPGA, nella
versione in vigore dal 1° gennaio 2022, se, nel quadro di accertamenti medici,
ritiene necessaria una perizia, l’assicuratore sceglie il tipo di perizia
adeguato alle esigenze del caso tra i tipi seguenti: perizia monodisciplinare
(lett. a), perizia bidisciplinare (lett. b) e perizia pluridisciplinare (lett.
c) (cpv. 1).
Se
per chiarire i fatti deve far ricorso ai servizi di uno o più periti
indipendenti, l’assicuratore ne comunica il nome alla parte. Questa può, entro
dieci giorni, ricusare un perito per i motivi di cui all’articolo 36 cpv. 1 e
presentare controproposte (cpv. 2).
Insieme
al nome del perito, l’assicuratore comunica alla parte anche le domande rivolte
allo stesso e segnala la possibilità di presentare domande supplementari in
forma scritta entro lo stesso termine. L’assicuratore decide in via definitiva
le domande da porre al perito (cpv. 3).
L’assicuratore
che, nonostante una richiesta di ricusazione, conferma il perito previsto lo
comunica alla parte mediante una decisione incidentale (cpv. 4).
Per le perizie di cui al
capoverso 1 lettere a e b, le discipline sono stabilite in via definitiva
dall’assicuratore, per le perizie di cui al capoverso 1 lettera c dal centro
peritale (cpv. 5).
Salvo che l’assicurato vi si
opponga, i colloqui tra l’assicurato e il perito sono registrati su supporto
audio; le registrazioni sono acquisite agli atti dell’assicuratore (cpv. 6).
2.4. Nel quadro della revisione «Ulteriore
sviluppo dell’AI», in vigore dal 1° gennaio 2022, sono state segnatamente
introdotte diverse misure in materia di perizie, tese a migliorarne e
garantirne la qualità, come pure a livello di procedura. In particolare, sono
stati apportati miglioramenti alla procedura di conciliazione con un
rafforzamento dei diritti degli assicurati.
In questo senso, l’art. 7j OPGA -
applicabile a tutti i rami delle assicurazioni sociali - recita che se una
parte ricusa un perito secondo l’articolo 44 capoverso 2 LPGA, l’assicuratore
deve verificare i motivi di ricusazione. Se non ne sussistono, occorre
effettuare un tentativo di conciliazione (cpv. 1).
Ai sensi del cpv. 2, il tentativo
di conciliazione può essere effettuato in forma orale o scritta e deve essere
documentato negli atti.
In caso di attribuzione di un
mandato peritale con metodo aleatorio non va effettuato alcun tentativo di
conciliazione (cpv. 3).
A proposito del tentativo di
conciliazione richiesto dall’art. 7j cpv. 1 OPGA nel caso in cui i motivi di
ricusa sollevati dalla persona assicurata si rivelassero infondati, Jacques
Olivier Piguet ha formulato le seguenti considerazioni:
" Dans le cas contraire, afin de pouvoir
désigner l’expert d’un commun accord, il convient dans la mesure du possible,
conformément à l’art. 7j al. 1 OPGA, de parvenir à un consensus entre l’assureur et
l’assuré. Cela présuppose un échange, écrit ou oral, entre l’assureur et la
personne assurée qui doit être consigné dans les actes. Dans ce cadre,
l’assureur est tenu d’examiner les contre-propositions de l’assuré sans idée
préconçue. L’assureur a alors le choix de s’en tenir à l’expert désigné ou de
désigner un nouvel expert. Le choix de l’expert reste toutefois du ressort
exclusif de l’assureur. Le Tribunal fédéral a clairement rejeté la conception
selon laquelle un expert ne pourrait être désigné qu’avec le consentement de la
personne assurée dès lors que celle-ci émet des objections à l’encontre de la
personne de l’expert, car cela reviendrait à lui reconnaître un droit de veto.”
(Commentaire romand LPGA – J.-O. Piguet, 2025, art. 44
n. 25b)
In questo contesto, è utile
segnalare che a livello federale è attualmente pendente un progetto di modifica
della LAI elaborato dalla Commissione della sicurezza sociale e della sanità
del Consiglio nazionale (CSSS-N), a partire dall’iniziativa parlamentare
21.498, depositata il 30 settembre 2021 dal consigliere nazionale Benjamin
Roduit, chiedente l’attuazione del rapporto di valutazione concernente le
perizie mediche nell’AI.
Questo il tenore della proposta
modifica dell’art. 57 LAI:
" 4 Se, nel quadro di accertamenti medici,
l’ufficio AI ritiene necessaria una perizia monodisciplinare, l’ufficio AI e
l’assicurato sono tenuti a scegliere un perito di comune accordo. Se l’ufficio
AI e l’assicurato non si accordano sulla scelta del perito, l’ufficio AI e
l’assicurato designano ciascuno un perito nella disciplina stabilita affinché
sia redatta una perizia congiunta. I due periti redigono la perizia su mandato
dell’ufficio AI, corredandola di una valutazione consensuale. Se non riescono
ad accordarsi, i due periti espongono le rispettive divergenze. Il servizio
medico regionale prende posizione sugli aspetti non condivisi e comunica le
proprie conclusioni sulla valutazione medica.
5 Il Consiglio federale può
disciplinare le modalità in base alle quali i periti di cui al capoverso 4
devono redigere la perizia congiunta, segnatamente per quanto concerne il luogo
e lo svolgimento della medesima.”
Dal relativo rapporto, datato 27
agosto 2025, si evince che scopo del progetto è quello di “(…) ottimizzare la
procedura di conciliazione per le perizie mediche monodisciplinari nell’ambito
dell’assicurazione per l’invalidità (AI). Il progetto intende da un lato far sì
che l’assicurato sia coinvolto fin dall’inizio nella designazione del perito
incaricato di effettuare la perizia medica monodisciplinare dell’AI e che sia
attuato un reale tentativo di conciliazione. A tale riguardo, il progetto
riprende una pratica già applicata da alcuni uffici AI. Dall’altro lato, nei
casi in cui non è stato possibile scegliere un perito di comune accordo, il
progetto prevede che ciascuna parte, ossia l’assicurato e l’ufficio AI, designi
un perito. I periti così designati hanno il compito di redigere una perizia
congiunta. In caso di pareri divergenti dei due periti, il servizio medico
regionale prende posizione sugli aspetti non condivisi e comunica le proprie
conclusioni sulla valutazione medica.”.
Da quel documento risulta inoltre
che, inizialmente, ai fini dell’uniformità delle procedure, era stata discussa
l’eventualità d’introdurre la nuova regolamentazione anche nella LPGA e non
soltanto a livello dell’AI. La Commissione ha finalmente preferito modificare
soltanto la LAI, considerato che il rapporto di valutazione, nel quale si
raccomanda di rafforzare l’aspetto della conciliazione e d’introdurre il
modello francese, si riferisce esclusivamente alle perizie mediche dell’AI.
2.5. Il diritto di essere sentito,
garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost., comprende in particolare il diritto di
ogni persona di esprimersi prima che una decisione venga presa in suo sfavore,
quello di fornire delle prove su fatti atti a influenzare l’esito della
decisione, quello di avere accesso all’incarto, quello di partecipare
all’amministrazione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi in
proposito (cfr. DTF 146 IV 218 consid. 3.1.1; 142 II 218 consid. 2.3 e
riferimenti ivi menzionati).
Allorquando l’amministrazione
conferisce il mandato a un perito indipendente, l’art. 44 LPGA attribuisce alla
persona assicurata alcuni diritti che vanno al di là delle garanzie minime
risultanti dall’art. 29 cpv. 2 Cost.
In primo luogo, l’assicurato ha
il diritto di conoscere preliminarmente il nome dell’esperto designato. Oltre
al nome, è necessario che venga comunicata anche la specializzazione della
persona incaricata di eseguire la perizia. L’assicurato non ha invece diritto
di ottenere informazioni sulla carriera professionale del perito, delle copie
dei titoli ottenuti oppure delle attestazioni relative alla formazione
continua. L’ottenimento di un titolo di medico specialista consente di dedurre
che l’esperto possiede le qualità professionali necessarie all’esecuzione
dell’incarico peritale (cfr. STF I 211/06 del 22 febbraio 2007 consid. 5.4.1; I 193/05 del 7 settembre 2006 consid. 5.4). La comunicazione deve avere luogo
sufficientemente presto in modo tale che l’assicurato sia in grado di fare
valere i suoi diritti di partecipazione prima dell’inizio della perizia in
quanto tale. In particolare, quando l’interessato solleva delle obiezioni
riguardo alla persona del perito, l’organo dell’assicurazione deve pronunciarsi
in proposito prima dell’inizio della perizia (cfr. DTF 146 V 9 consid. 4.2.1;
132 V 376 consid. 8.4).
In secondo luogo, l’assicurato ha
diritto di presentare delle controproposte, se ritiene di avere dei motivi
pertinenti giustificanti la ricusa del perito designato dall’assicuratore.
Le garanzie procedurali
permettono alle parti di esigere la ricusa dell’esperto se la situazione o il
suo comportamento sono atti a suscitare dubbi circa la sua imparzialità.
Affinché possa fondare la ricusa, il rapporto che il perito intrattiene (o ha intrattenuto)
con una persona interessata all’esito della procedura deve essere stretto al
punto tale da comprometterne oggettivamente la libertà di giudizio (STF
5A_756/2008 del 9 settembre 2009 consid. 2.1 e 1P.820/2006 del 6 marzo 2007
consid. 5).
In altri termini, soltanto dei
motivi suscettibili di mettere in dubbio l’imparzialità del perito,
costituiscono dei motivi di ricusa.
2.6. Conformemente alla giurisprudenza,
occorre distinguere i motivi formali da quelli materiali di ricusa.
Sono motivi formali quelli
previsti dalla legge, risultanti dagli articoli 36 cpv. 1 LPGA, 10 PA o 34 LTF,
applicabili nella procedura amministrativa federale, come pure nel diritto
delle assicurazioni sociali.
Si tratta segnatamente di un
interesse personale del perito nella causa, del fatto per l’esperto di aver
agito nella causa a un altro titolo (membro di un’autorità, rappresentante di
una parte, esperto o testimone), del fatto di essere parente o affine in linea
retta o in linea collaterale fino al terzo grado, di una parte, del suo
rappresentante oppure di una persona che ha agito nella medesima causa quale
membro dell’autorità precedente, del fatto di essere legato ad una parte o al
suo rappresentante da matrimonio, fidanzamento, partenariato registrato o adozione
oppure ancora del legame dell’esperto con la causa per altri motivi, in
particolare in ragione di un’amicizia stretta o di un’inimicizia personale con
una parte o il suo rappresentante. Questi motivi di natura formale sono
reputati atti a generare sospetti a proposito dell’imparzialità del perito.
Obiezioni di natura materiale
possono certamente essere sollevate nei confronti della persona del perito,
tuttavia non ne mettono direttamente in dubbio l’imparzialità. Spesso esse sono
indotte dalla preoccupazione che la perizia possa risultare carente o comunque
non favorevole alla persona sottoposta a perizia. Tali obiezioni devono essere
trattate di norma con la decisione di merito nell'ambito della valutazione delle
prove.
Ad esempio, la questione di
sapere in quale disciplina medica debba essere disposta una perizia, non ha
nulla a che vedere con i motivi di ricusa, ma piuttosto con la valutazione
delle prove. Lo stesso vale per l'obiezione secondo la quale i fatti sarebbero
già stati sufficientemente chiariti o che il disturbo sarebbe già stato
definito grazie alle perizie agli atti. La persona assicurata non ha diritto a che
venga designato un perito di sua scelta. Anche la mancanza di competenza di un
perito non costituisce una circostanza tale da suscitare sfiducia nella sua
imparzialità. È piuttosto nella valutazione della perizia che occorre tenere
conto del fatto che un perito non era sufficientemente competente (cfr. DTF 132
V 93 consid. 6.5; STF 8C_678/2014 del 23 ottobre 2014 consid. 3.3.1 e
9C_893/2009 del 22 dicembre 2009 consid. 2.3.1; si veda pure Basler Kommentar
ATSG – F.M. Betschart, 2025, art. 36 n. 11; Commentaire romand LPGA – A.-S.
Dupont, 2025, art. 36 n. 13 e i rispettivi riferimenti menzionati).
Una relazione finanziaria o
commerciale tra il perito e una delle parti può, a seconda della sua natura e
della sua intensità, fondare un sospetto di parzialità, poiché tali rapporti si
basano su un rapporto di lealtà reciproca suscettibile di generare dei
conflitti d’interesse. Ciò è il caso, se l’esperto è dipendente di una delle
parti, in quanto è di principio tenuto a rispettare le direttive e istruzioni
del suo datore di lavoro e a salvaguardare gli interessi legittimi di
quest’ultimo (DTF 119 V 456 consid. 5c; 115 V 257 consid. 5c). Tuttavia, per
costante giurisprudenza, il fatto che un perito, medico indipendente, o un
servizio peritale siano regolarmente incaricati da un organo dell’assicurazione
sociale, il numero di perizie o di rapporti attribuiti all’esperto, come pure
l’entità degli onorari che ne risultano, non costituiscono di per sé dei motivi
sufficienti per concludere a un’assenza di oggettività e, dunque, alla
parzialità del perito (cfr. DTF 148 V 225 consid. 3.5; 137 V 210 consid. 1.3.3
e riferimenti ivi citati; STF 9C_343/2020 del 22 aprile 2021 consid. 4.3).
2.7. Nel caso di specie, il TCA non può
seguire la patrocinatrice dell’insorgente laddove pretende che il dott. __________
andrebbe ricusato già per il solo fatto che è stato incaricato unilateralmente
dall’amministrazione, circostanza che ne minerebbe l’indipendenza.
Questa Corte constata
innanzitutto che il dott. __________ è uno specialista in chirurgia ortopedica e traumatologia dell'apparato locomotore
(data del rilascio del titolo di perfezionamento: 23 novembre 1983)
indipendente, è autorizzato all’esercizio della professione nel Canton __________,
è iscritto nel registro delle professioni mediche (cfr. __________) ed è
inoltre in possesso del certificato dell’associazione Medicina assicurativa
svizzera (Swiss Insurance Medicine, SIM) (cfr. __________).
D’altro canto, occorre
considerare che, secondo una costante giurisprudenza federale, un motivo di
ricusa non è dato già per il semplice fatto che qualcuno svolge un compito per un’amministrazione
ma soltanto se è data una parzialità personale (cfr. DTF 137 V 210 consid.
1.3.3; STF 8C_73/2023 del 28 giugno 2023 consid. 7; 8C_737/2022 del 10 marzo
2023 consid. 7.2.1), ciò che nemmeno l’avv. RA 1 pretende.
Nella già citata DTF 148 V 225,
in cui la Corte federale ha ammesso l’esistenza di un motivo formale di ricusa,
nel caso di due medici che lavoravano tutti i giorni negli stessi locali in
seno a un piccolo studio medico, di cui ne dividevano le spese, e che uno era stato
designato come perito da un assicuratore contro gli infortuni, mentre l’altro si
era già espresso sulla fattispecie quale medico curante dell'assicurato, è
stato ribadito che “(…) le fait qu'un expert, médecin indépendant, ou une
institution d'expertises sont régulièrement mandatés par un organe de
l'assurance sociale, le nombre d'expertises ou de rapports confiés à l'expert,
ainsi que l'étendue des honoraires en résultant ne constituent pas à eux seuls
des motifs suffisants pour conclure au manque d'objectivité et à la partialité
de l'expert (ATF 137 V 210 consid. 1.3.3 et les références; arrêt 9C_343/2020 du 22 avril 2021 consid.
4.3; cf. aussi arrêt 8C_112/2010 du 17 août 2010 consid. 4.1).”.
Del resto, è la legge stessa,
agli articoli 43 e 44 cpv. 2, prima frase, LPGA, a prevedere che la
designazione del nome del perito spetti all’assicuratore, mentre alla persona
assicurata l’art. 44 cpv. 2, seconda frase, LPGA riconosce il diritto di ricusa
se ne sono dati i motivi previsti dall’art. 36 cpv. 1 LPGA.
Sulla scorta delle considerazioni
che precedono, questo Tribunale non ritiene che la circostanza sollevata dalla
patrocinatrice dell’assicurata costituisca un valido motivo (formale) di ricusa
del dott. __________.
Da segnalare ancora che dagli
atti di causa risulta che l’assicuratore ha ossequiato la procedura di cui
all’art. 7j OPGA, in particolare che ha effettuato il tentativo di
conciliazione ivi richiesto (a proposito di questa disposizione, cfr. supra,
consid. 2.4.).
In effetti, dopo aver ricevuto la
comunicazione del 12 maggio 2025 con la quale la si invitava a pronunciarsi
sulla designazione del dott. __________ (cfr. doc. 6), il 20 maggio 2025 l’avv.
RA 1 ha ricusato l’esperto proposto dall’amministrazione, dichiarando di non conoscere
“(…) medici che potrebbero assolvere al compito di perito nel caso di mia madre
(…)” e proponendo, nel caso in cui anche l’CO 1 non ne conoscesse, di chiedere
“(…) al Tribunale delle Assicurazioni di nominarne uno, che sarebbe la
soluzione migliore per tutti.” (doc. 7).
In data 21 maggio 2025,
l’assicuratore ha quindi suggerito di tradurre in italiano, con costi a proprio
carico, il referto peritale (redatto in tedesco) del dott. __________,
soluzione che la patrocinatrice ha però respinto, ribadendo il parere che la
nomina del perito dovesse essere fatta, su richiesta delle parti, dal TCA (doc.
8).
Infine, a margine del colloquio
telefonico del 27 maggio 2025, l’amministrazione ha spiegato all’avv. RA 1 che
occorreva “(…) emanare dapprima una decisione formale alla quale poi,
contestando, si possa andare direttamente al TCA (senza decisione su
opposizione). Il TCA interviene in caso di contestazioni. Una semplice istanza
viene rigettata. L’avvocato non concorda con questa proposta, ritiene che,
ancora una volta, CO 1 stia perdendo tempo. La sua era una proposta che, con il
buon senso, poteva accelerare la pratica. L’avvocato è dell’avviso che non si
possa, a priori, dire che il TCA non entrerà nel merito. Alla conclusione del
colloquio, restiamo d’accordo che emaneremo una decisione formale sulla ricerca
del perito. L’avvocato ne prende atto e conferma il suo disappunto in merito.”
(doc. 10).
2.8. Con la propria impugnativa, l’avv. RA
1 contesta la designazione del dott. __________ quale perito, anche per il
motivo che quest’ultimo non padroneggerebbe a sufficienza l’italiano (cfr. doc.
I: “Il fatto che questo perito conosca la lingua italiana mappoi non sappia
scrivere in italiano, non aiuta alcuno nella precisa situazione del caso
concreto dove è necessario accertare la precisa e puntuale verità dei fatti
versata in un rapporto peritale sulla determinazione dell’IMI e dell’AGI in
favore di RI 1 (…).”).
Nella misura in cui l’obiezione
in questione mira a mettere in causa le attitudini professionali del dott. __________
(e non la sua imparzialità), si è confrontati a un motivo materiale di
ricusa.
Ora, come visto (cfr. supra,
consid. 2.6.), la giurisprudenza federale stabilisce che tali motivi vadano
esaminati con la decisione di merito nel quadro della valutazione delle prove.
Stante ciò, l’obiezione non
dunque è ricevibile in questa sede.
A prescindere da quanto precede, dalle
carte processuali emerge che l’esperto designato comprende la lingua italiana
ma che il referto peritale verrà redatto in lingua tedesca (cfr. doc. 6).
Dai già citati siti web della FMH
e della Medicina assicurativa svizzera risulta in effetti che il perito
proposto dall’amministrazione conosce l’italiano, ciò che è peraltro avvalorato
dal fatto che tra il 1977 e il 1979 ha lavorato in Ticino quale
medico-assistente, presso gli ospedali di __________ e __________.
Questa Corte non ha dunque motivo
di dubitare che egli comprenda l’italiano sufficientemente bene per capire il
contenuto della documentazione che gli verrà sottoposta (va ricordato che la
perizia verrà per forza di cose effettuata sulla base degli atti).
La circostanza che il dott. __________
abbia dichiarato che il suo rapporto sarà redatto in lingua tedesca, non è atta
a mettere in discussione tale conclusione. Non è infatti raro incontrare
persone con una buona conoscenza passiva di una lingua (qui
determinante), la cui conoscenza attiva (nella forma scritta e/o orale) non
è altrettanto buona.
Il fatto che la perizia verrà
elaborata in tedesco non crea alcun pregiudizio alla ricorrente, dal momento in
cui l’assicuratore convenuto si è già dichiarato disposto a far tradurre a
proprie spese il documento da parte di un servizio di traduzioni indipendente
(circa il diritto della persona assicurata di ottenere la traduzione di un
referto peritale in una lingua ufficiale della
Confederazione che conosce, si veda DTF 127 V 219; STF 9C_388/2022 del 24
aprile 2023 consid. 5.3; 9C_259/2022 del 20 settembre 2022 consid. 5.2).
In esito a quanto precede, la
decisione incidentale impugnata mediante la quale l’CO 1 ha designato quale
perito amministrativo il dott. __________, deve essere confermata in questa
sede.
Del resto, è già stato detto che,
conformemente alla giurisprudenza federale e alla dottrina, la scelta del
perito spetta esclusivamente all’assicuratore.
Stante ciò, non è necessario che
il TCA si pronunci sulle domande che la patrocinatrice ha formulato in
subordine.
2.9. L’avv. RA 1 rimprovera inoltre
all’amministrazione di non avere indicato nella decisione impugnata a quali
quesiti sarà chiamato a rispondere il perito designato, quesiti che dovranno
riguardare sia l’IMI che l’AGI (cfr. doc. I, p. 6).
In proposito, il TCA segnala
innanzitutto che dallo scritto 12 maggio 2025, prodotto sub doc. 6, risulta che
l’CO 1 ha già sottoposto alla patrocinatrice il catalogo dei quesiti e che le
ha pure concesso la facoltà di formulare delle domande complementari.
D’altro canto, questa Corte
prende atto che, con la risposta di causa, l’assicuratore resistente ha
dichiarato che “(…) una volta nominato il perito nella persona del Dr. med. __________,
l’avv. RA 1 avrà modo di porre i quesiti che riterrà più opportuni per tutelare
Fatti
i diversi interessi in gioco nell’ambito della fissazione dell’ammontare
dell’indennità per menomazione dell’integrità (IM) e quello dell’assegno grandi
invalidi (AGI).” (doc. III, p. 5).
2.10. L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore
fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice,
rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio
e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un
comportamento temerario o sconsiderato.
In data 1° gennaio 2021 è entrata
in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora
unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola,
pubblica.
Dalla medesima data è entrato in
vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie
relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge
interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può
imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o
sconsiderato.
In concreto, il TCA si è principalmente
Considerandi
pronunciato sulla questione di sapere se fossero dati validi motivi di ricusa
del perito designato dall’assicuratore resistente.
Secondo questa Corte, può restare
aperta la questione di sapere se si tratti o meno di una controversia relativa
a prestazioni secondo l’art. 61 lett. fbis LPGA
Nel caso in cui si trattasse di
una lite relativa alle prestazioni, non verrebbero accollate spese, in quanto
la LAINF non ne prevede l’applicazione.
Anche qualora si volesse ritenere
che la causa non riguarda le prestazioni, non andrebbero comunque addossate
spese. In effetti, nella sentenza 8C_265/2021 consid. 4.4.1, già citata in
precedenza, il Tribunale federale ha evidenziato che “(…) eliminando il
principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il
legislatore federale non ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta
la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo di
applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà
di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di
prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune
controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però
un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione
dell'art. 61 lett. f bis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve
prevedere una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145
I 52 consid. 5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con
riferimenti; UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil
des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).”.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso, per quanto ricevibile,
è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti