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Decisione

35.2025.58

Corretta la decisione con la quale l'assicuratore ha posto termine ad un determinato momento al diritto a prestazioni, ritenendo che i disturbi ancora presentati dall'assicurato non siano più in nesso causale con l'infortunio

7 gennaio 2026Italiano33 min

in presenza di un rilevante stato degenerativo preesistente (cfr. STF 8C_319/2020

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

35.2025.58

cr

Lugano

7 gennaio 2026

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Cinzia Raffa Somaini, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 27 giugno 2025 di

RI1,

______

contro

la decisione su opposizione del 10

giugno 2025 emanata da

CO1,

______

in materia di assicurazione contro

gli infortuni

ritenuto in fatto

1.1. In data 8 luglio 2024 RI1, nato nel

1960, di professione aiuto cuoco presso la ______ di ______ – e, perciò,

assicurato d’obbligo contro gli infortuni e le malattie professionali presso

CO1 (in seguito: CO1) – mentre stava scendendo le scale di casa portando delle

valigie ha perso l’equilibrio, è caduto e ha picchiato la schiena (doc. 1).

L’istituto

assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di

legge.

1.2. Eseguiti

gli accertamenti del caso, interpellando dapprima il dr. ______ (doc. 17) e il

dr. ______ (doc. 21) e ordinando, poi, una valutazione da parte del dr. ______

(doc. 27), con decisione del 16 gennaio 2025 CO1 ha comunicato la cessazione

delle prestazioni, in via del tutto eccezionale, a decorrere dal 13 gennaio

2025, ritenendo che la contusione dell’8 luglio 2024 ha acutizzato un’ernia

preesistente, provocando un peggioramento temporaneo con raggiungimento dello

status quo sine al più tardi alla fine di dicembre 2024 (doc. 31).

A fronte delle obiezioni sollevate dall’assicurato con opposizione

del 29 gennaio 2025 (doc. 32), in data 10 giugno 2025 CO1 ha confermato

integralmente la propria precedente decisione (doc. 33).

1.3. In

data 1° luglio 2025 CO1 ha trasmesso al TCA, per competenza, un plico di

documenti medici ricevuto dall’assicurato (cfr. doc. II + 1).

Questo

Tribunale ha quindi interpellato l’assicurato, assegnandogli un termine per

indicare il motivo dell’invio della documentazione medica all’assicuratore

infortuni, precisando in particolare se sia sua intenzione o meno contestare la

decisione su opposizione del 10 giugno 2025 (doc. III).

1.4. Con

scritto del 4 luglio 2025 l’assicurato ha contestato la visita medica eseguita

dal dr. ______, rilevando come il proprio stato di salute, peggiorato, abbia

richiesto un nuovo intervento chirurgico, effettuato in data 5 marzo 2025 alla

Clinica ______ di ______ (cfr. doc. IV + 1).

1.5. In data 17 luglio 2025 questo

Tribunale ha ricevuto - a sostegno della tesi dell’assicurato - delle

osservazioni mediche da parte del suo medico curante, dr. ______, con invito a

rivalutare l’intera documentazione medica all’incarto, se del caso consultando

anche lo specialista che ha eseguito l’intervento chirurgico del 5 marzo 2025

(doc. VI + 1-4).

1.6. Con la risposta di causa del 2

settembre 2025, CO1, dopo avere nuovamente sottoposto l’intera documentazione

medica trasmessa dall’assicurato al vaglio del dr. ______, ha integralmente

confermato la propria decisione su opposizione, sottolineando come tutti gli

specialisti consultati siano concordi nel ritenere che l’ernia discale L4-L5 di

cui è affetto l’interessato sia preesistente all’infortunio e che quest’ultimo

l’abbia solo resa manifesta/acutizzata (doc. X).

considerato, in diritto

2.1. Oggetto del contendere è la questione

di sapere se a ragione, oppure no, l’istituto assicuratore ha cessato

l’erogazione delle prestazioni a decorrere dal 13 gennaio 2025, ritenendo che

da quel momento i disturbi lamentati dal ricorrente non si trovavano più in

nesso causale con il sinistro occorsogli.

2.2. Ai sensi dell’art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non previsto

altrimenti dalla legge, le prestazioni assicurative sono effettuate in caso

d’infortuni professionali, d’infortuni non professionali e di malattie

professionali.

Il diritto alle

prestazioni risultante da un infortunio assicurato presuppone l’esistenza di

un nesso di causalità naturale tra l’evento dannoso e il danno

alla salute. Questa condizione è adempiuta qualora si possa ammettere che,

senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto

verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece,

che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è

sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia

comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato,

vale a dire che l'evento appaia come una conditio sine qua non del

danno. È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno

alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione

amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità

preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità -

applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia

di assicurazioni sociali (DTF 142 V 435 consid. 1; 129 V 177 consid. 3.1, 402

consid. 4.3).

Se un infortunio ha

semplicemente scatenato un processo che sarebbe comunque insorto anche senza

questo evento, il nesso di causalità naturale tra i disturbi accusati

dall’assicurato e l’infortunio deve essere negato se lo stato morboso

preesistente è ritornato ad essere quello che era prima dell’infortunio (status

quo ante) oppure se ha raggiunto lo stadio che sarebbe prima o poi

subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine) (RAMI 1992 U 142

pag. 75 consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht,

pag. 469; U. Meyer-Blaser, Die

Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino

dei medici svizzeri 71/1990, pag. 1093).

2.3. Il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure

l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra l'evento

dannoso e il danno alla salute.

Un evento è da ritenere

causa adeguata di un determinato effetto quando, secondo il corso ordinario

delle cose e l'esperienza della vita, il fatto assicurato è idoneo a provocare

un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in

linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e

405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid.

4a e sentenze citate).

Comunque,

qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può

rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della

causalità adeguata (DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste

questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents, Losanna 1992, p.

51-53).

La giurisprudenza ha

inoltre stabilito che in caso di danno alla salute fisica, dal momento in cui è

accertata la causalità naturale il nesso di causalità è

generalmente ammesso (DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; Meyer-Blaser,

Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungs-rechts, in SZS/RSAS

2/1994, pag. 104 seg.; M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in

Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).

2.4. Conformemente all'esperienza acquisita in materia di

medicina infortunistica, praticamente tutte le ernie discali sono causate da

preesistenti alterazioni degenerative che interessano i dischi intervertebrali.

Pertanto, solo eccezionalmente - qualora siano soddisfatti

determinati presupposti - un evento infortunistico può essere ritenuto come la

causa propriamente detta di un’ernia del

disco (cfr. STF 8C_1003/2010 del 22 novembre 2011 consid. 1.3; STFA U 194/05

del 25 ottobre 2006; RAMI 2000 U 378, p. 190, U 379, p. 192).

Un'ernia discale va

considerata di natura traumatica in senso stretto unicamente - e le condizioni

sono cumulative - se l'evento infortunistico presenta una particolare

gravità, se è di per sé idoneo a danneggiare il disco intervertebrale e se i

tipici sintomi dell'ernia discale, così come la relativa incapacità lavorativa,

sono insorti immediatamente dopo il trauma (cfr. STF 8C_560/2020 del 10 giugno

2021 consid. 2.4; 8C_408/2019 del 26 agosto 2019 consid. 3.3; STF 8C_159/2017

del 18 aprile 2018 consid. 5.2; SVR 2009 UV 1 p. 1 consid. 2.3; RAMI 2000 U 378

pag. 190 consid. 3, U 379 pag. 192 consid. 2; STF 8C_159/2017 del 18 aprile

2018 consid. 5.2:

" Nella

pratica medica in ambito di assicurazione contro gli infortuni risulta che le

ernie del disco sorgono spesso a causa di cambiamenti degenerativi del disco

intervertebrale e un evento infortunistico solo eccezionalmente, ossia in

condizioni particolari, può essere preso in considerazione come la causa del

disturbo. Un'ernia del disco può per contro essere considerata legata a un

infortunio, quando l'incidente sia di una particolare gravità e sia atto di

causare una lesione del disco, i cui sintomi di un'ernia discale (sindrome

vertebrale o radicolare) emergono senza indugio, provocando un'immediata

incapacità al lavoro. In questa eventualità l'assicuratore contro gli infortuni

per prassi deve assumersi anche le prestazioni di un'eventuale recidiva e delle

eventuali operazioni (sentenze 8C_326/2008 del 24 giugno 2008 consid. 3.1,

8C_213/2008 del 9 giugno 2008, U 138/99 dell'8 febbraio 2000 consid. 2a,

pubblicata in RKUV 2000 Nr. U 379 pag. 192 con riferimenti).”

Fatti

I criteri appena esposti

valgono di principio anche in caso di peggioramento

duraturo (direzionale) di uno stato morboso preesistente, se e nella

misura in cui, a causa di un infortunio, lo sviluppo di un’ernia discale sia

stato anticipato oppure accelerato (cfr. STF U 218/04 del 3 marzo 2005 consid.

6.1).

In particolare, è

necessario che vi siano "… attendibili reperti radioscopici

suscettibili di fare ritenere un aggravamento significativo e duraturo

dell'affezione degenerativa preesistente alla colonna vertebrale (RAMI 2000 No.

U 363, p. 46, cfr. pure sentenza inedita del 4 giugno 1999 in re S., U 193/98,

consid. 3c)." (STF U 194/05 del 25 ottobre 2006, già citata).

Qualora un’ernia discale

sia stata semplicemente attivata dall’infortunio in presenza di uno stato

degenerativo preesistente (asintomatico), è dato un peggioramento

temporaneo. In tale eventualità, l'assicurazione assume unicamente la sindrome

dolorosa direttamente legata all’infortunio.

Fintanto che non è stato

raggiunto lo status quo sine vel ante, l’assicuratore è, quindi,

tenuto ad assumere, in base all’art. 36 cpv. 1 LAINF, le indennità giornaliere,

come pure i rimborsi delle spese e le prestazioni sanitarie, sotto cui ricadono

anche i costi di cura medica ex art. 10 LAINF. La persona assicurata ha

pertanto diritto a una cura appropriata (cfr. STF 8C_412/2008 del 3 novembre

2008 consid. 5.1.2 e riferimento ivi citato 5.5; STF 8C_519 /2017 del 18 aprile

2018 consid. 5.5:

" Piuttosto

occorre considerare che l'ernia del disco a fronte di uno stato degenerativo

preesistente sia stato solo stimolato, ma non causato dall'infortunio. In tale

eventualità, l'assicurazione contro gli infortuni deve prendersi carico

soltanto le prestazioni relative alla sindrome dolorosa direttamente in

relazione con l'incidente. Nella misura in cui il cosiddetto stato quo sine vel

ante non è ancora raggiunto, l'assicuratore contro gli infortuni deve assumersi

di regola a norma dell'art. 36 cpv. 1 LAINF oltre alle indennità giornaliere

anche le spese di cura e i rimborsi di spese, fra cui rientrano anche le spese

di cure di cui all'art. 10 LAINF. La persona assicurata ha diritto anche a

interventi operatori inclusivi della cura adeguata (cfr. sentenza 8C_326/2008

del 24 giugno 2008 consid. 3.2 con riferimenti).”).

In base alle attuali

conoscenze scientifiche, in presenza di lombalgie e di lombosciatalgie

posttraumatiche, ci si può attendere che lo status quo sine venga

raggiunto dopo tre – quattro mesi.

In generale, dopo una

contusione, una distorsione oppure uno stiramento al rachide, il peggioramento

temporaneo si ritiene risolto dopo sei – nove mesi, al più tardi dopo un anno

in presenza di un rilevante stato degenerativo preesistente (cfr. STF 8C_319/2020

del 3 settembre 2020 consid. 6.6 e riferimenti ivi menzionati; STF 8C_159/2017

del 18 aprile 2018 consid. 5.6).

Qualora un’ernia del

disco preesistente nel segmento lombare sia stata solo resa manifesta

dall’infortunio, i disturbi scatenati in tal modo devono apparire

entro un breve lasso di tempo, affinché possano essere ancora considerati

conseguenza naturale dell’evento in questione, la giurisprudenza tollerando a

tal riguardo un periodo di latenza massimo di 8-10 giorni dall'infortunio (STF

U 218/04 del 3 marzo 2005 consid. 6.1).

Occorre, infatti,

precisare che, secondo il Tribunale federale, la durata tollerata della latenza

varia a seconda del segmento interessato dall’ernia del disco (rachide

lombare/toracale oppure cervicale):

" Wird eine vorbestandene Diskushernie durch den Unfall lediglich

manifest, müssen die dadurch ausgelösten Beschwerden innerhalb einer kurzen

Zeitspanne auftreten, um als natürlich kausale Folgen des fraglichen

Ereignisses zu gelten. Für den Brust- und Lendenwirbelbereich wird eine

Latenzzeit von höchstens acht bis zehn Tagen angegeben (Alfred M.

Debrunner/Erich W. Ramseier, Die Begutachtung von Rückenschäden, Bern 1990, S.

55). Bei einer vorbestehenden Diskushernie der Halswirbelsäule beträgt das

beschwerdefreie Intervall in der Regel lediglich wenige Stunden (Krämer, a.a.O.

S. 355; nicht veröffentlichtes Urteil S. vom 4. Juni 1999 [U 193/98]).”

(STF U 218/04 del 3 marzo 2005, consid. 6.1)

2.5. Nella concreta evenienza,

dalla decisione su opposizione impugnata risulta che l’amministrazione ha posto

fine a decorrere dal 13 gennaio 2025 alle

prestazioni dipendenti dall’evento occorso a RI1 sei mesi prima, facendo capo, in particolare, al parere espresso in

proposito dai propri consulenti medici.

In effetti, interpellato

in data 26 settembre 2024, il dr. ______, spec. FMH in medicina interna,

riscontrata l’esistenza di una “sindrome radicolare L5 destra su ernia discale

L4-L5”, ha risposto affermativamente alla domanda a sapere se “la persona assicurata

soffriva di disturbi o stati patologici pregressi (malattie, stati estranei

all’infortunio, conseguenze di altri infortuni) ancor prima dell’infortunio

dell’8 luglio 2024?”, indicando che “l’ernia discale L4-L5 è preesistente

all’evento, che l’ha resa manifesta senza esserne la causa”. Il medico ha precisato

che “in assenza di lesioni di natura traumatica, il peggioramento è solo

temporaneo”, aggiungendo che “lo status quo sine verrà raggiunto entro 6 mesi

dall’evento”, indicando la necessità di una rivalutazione in base al decorso

(doc. 17).

In data 5 dicembre 2024

l’assicuratore ha quindi sottoposto nuovamente il caso dell’assicurato ad una

valutazione medica, resa dal dr. ______, spec. FMH in chirurgia ortopedica. Quest’ultimo,

ribadito che la diagnosi è quella di “sciatalgia in nesso di causalità

probabile preponderante nel senso di un peggioramento del quadro pre-esistente

di degenerazione segmentale/discopatia”, alla domanda “l’evento del 8.7.2024 ha

prodotto un peggioramento temporaneo oppure direzionale?” ha risposto

“ragionevolmente piuttosto temporaneo nel senso della traumatizzazione di un

reperto preesistente apparentemente silente”. Il dr. ______, concordando con la

precedente indicazione del dr. ______, ha ritenuto il “ripristino dello status

quo ante vel sine dopo indicativamente 6 mesi, tuttavia da valutare” (doc. 21).

L’assicurato è quindi

stato visitato personalmente dal dr. med. ______, specialista FMH in chirurgia

ortopedica e traumatologia osteo-articolare. Quest’ultimo, con apprezzamento

medico dell’11 gennaio 2025, si è così espresso:

"

Valutazione clinica

(…)

Ad oltre 6 mesi da un banale infortunio senza evidenti

lesioni infortunistiche, siamo in presenza di un’ernia discale medio-laterale

destro a livello L4-L5 con contatto sulla radice L5 destra (RM del 29.07.2024).

I referti presenti non mostrano un danno infortunistico o un’importante

degenerazione dell’articolazione faccettaria. Faccio riferimento alla RM del

29.07.2024. All’esame odierno non presenta nessuna limitazione della forza e

della mobilità. I persistenti dolori lamentati non sono ben spiegabili in un

paziente che assume da 6 mesi gocce di Tramal e 3 pastiglie di medicamenti di

cui non ricorda il nome. Da oltre tre mesi (settembre 2024) non ha più fatto

fisioterapia o esercizi per migliorare la sua situazione. Desidera riprendere

la sua attività in cucina alla ______. Una ripresa dell’attività lavorativa

fino a medio-pesante è giustificata.

Mi spiega che tra 8 mesi raggiungerà l’età del

pensionamento.

A partire dal 13.01.2025 ritengo pertanto l’assicurato

abile al lavoro al 100%.” (Doc.

27)

L’assicurato ha contestato tale

valutazione del dr. ______, adducendo, a comprova del peggioramento del proprio

stato di salute, che lo ha portato ad essere operato in data 5 marzo 2025

presso la Clinica ______, il seguente referto del 17 luglio 2025 del proprio

medico di famiglia curante, dr. ______:

"

con la presente intendo sottoporre alla Sua attenzione alcune osservazioni

cliniche rilevanti in merito al caso del mio paziente, il Sig. RI1, coinvolto

in una procedura giuridica relativa al riconoscimento delle prestazioni

assicurative derivanti da un infortunio avvenuto il 08.07.2024.

Il paziente ha subito un trauma alla colonna lombare che ha

provocato una sindrome Iomboradicolare, corrispondendo ad un’ernia discale, con

sintomatologia dolorosa acuta e persistente che ha reso impossibile la

prosecuzione della sua attività lavorativa. Tale quadro clinico è stato

costantemente monitorato e documentato da me in qualità di medico curante. ll

paziente ha seguito tutti i consigli e le prescrizioni da parte mia e ha

partecipato sempre attivamente al trattamento multidisciplinare, farmacologico

e riabilitativo (fisioterapia).

É stata confermata la causalità d'infortunio il 26.09.2024 dal

medico incaricato dall'assicurazione CO1, Dr. med. ______, spec. FMH in medicina

interna, valutando la probabilità preponderante/certezza dell'affermazione

superiore a 50%. Tale

valutazione è stata confermata dal Dr. med. ______, FMH in

chirurgia ortopedica, il 05.12.2024, consigliando un secondo parere per assenza

di miglioramento dopo infiltrazione.

Il paziente ha continuato a presentare una sintomatologia

invariata e invalidante nei mesi successivi, come da consultazioni avvenute sia

nel dicembre 2024 e gennaio 2025 presso il mio studio, durante le quali ho

potuto constatare nuovamente dolori radicolari, parestesie

e una limitata capacità di deambulazione

(non più di 50 metri), con necessità di piegarsi frequentemente per alleviare

la sintomatologia (documentazione: seduta del 20.12.2024 e del 31.01.2025, peggioramento

della sintomatologia preesistente).

A conferma della gravità del quadro

clinico, il paziente è stato rivalutato il 3 marzo 2025 dal PD Dr. med. ______,

Primario in chirurgia vertebrale della Clinica ______, ______, a causa di un

peggioramento dei sintomi, nonostante una terapia conservativa massimale già

eseguita, comprensiva di fisioterapia e infiltrazioni, prescritta dallo stesso

specialista. In quella occasione, per il rischio di compromissione neurologica permanente,

è stato fissato con urgenza l'intervento chirurgico di microdiscectomia per il

5 marzo 2025. L'operazione si è svolta con esito positivo e ha portato alla

completa

risoluzione della sintomatologia,

confermando quindi, in modo oggettivo e definitivo, la natura e la causa del

disturbo.

Insomma, la storia è conclusiva:

Incidente, sintomi persistenti, valutazioni e terapie eseguite secondo

indicazioni, fallimento dell'approccio conservativo, risoluzione completa ed

immediata dei sintomi dopo l'intervento chirurgico.

Non riesco a comprendere come, in

presenza di un decorso clinico tanto lineare e documentato, il referto del Dr.

med. ______ possa essere considerato attendibile. Le sue conclusioni appaiono

non solo discordanti con le evidenze cliniche e strumentali, ma anche

potenzialmente fuorvianti per la valutazione giuridica del caso.

Il 20.12.2024 da me in studio il

paziente lamentava pochi sintomi (sotto terapia antidolorifica), ma nell'esame

clinico ho documentato tutti i disturbi compatibili con una sindrome radicolare

persistente.

In gennaio 2025 2-3 settimane dopo, il

paziente è stato sottoposto a visita da parte del medico dell'assicurazione

CO1, il Dr. med. ______ (specialista in ortopedia e neurochirurgia), il quale

ha redatto un referto nel quale si afferma non solo l'assenza di una patologia

in relazione all'infortunio, ma addirittura l'assenza di qualsiasi problematica

di tipo lombare invalidante che possa interferire con la capacità lavorativa.

Questa valutazione risulta, a mio avviso,

in evidente contraddizione con i riscontri clinici precedenti e successivi.

ll paziente mi riferisce di aver preso

tutti gli antidolorifici (Paracetamolo, Diclofenac, Tramadol) per recarsi

all'appuntamento presso il Dr. ______. Tale analgesia potrebbe aver diminuito i

sintomi durante l'esame. E al contrario di quanto documentato dal Dr. ______,

il paziente ha fatto trattamento presso un fisioterapista tutto il tempo e ha

fatto gli esercizi prescritti.

A rendere ancor più discutibile tale

referto, il paziente mi ha riferito che, nel corso della stessa visita, il Dr.

med. ______ avrebbe comunque suggerito un trattamento basato sull'assunzione

quotidiana di antidolorifici per almeno due mesi e sulla necessità di

effettuare fisioterapia - e si sarebbe

inoltre proposto personalmente per eseguire tali trattamenti. Tali indicazioni

risultano incongruenti rispetto alla conclusione ufficiale riportata nel suo

referto (assenza totale di patologia), oltre a sollevare una possibile

problematica di

conflitto d'interesse, essendo egli in

quel momento incaricato di una valutazione assicurativa e non di un trattamento

clinico.

Alla luce di quanto sopra, Le chiedo di

voler riesaminare con attenzione la documentazione clinica, tenendo conto della

gravità e della durata della sofferenza del paziente, della preponderante

probabilità di causalità tra infortunio e danno fisico, e dell'efficacia

risolutiva dell'intervento chirurgico, elementi tutti coerenti e documentati. In caso di dubbio, proporrei di chiedere al medico più

esperto coinvolto in questo caso, al PD Dr. med. ______, Primario in chirurgia

vertebrale della Clinica ______, ______, il

suo parere della situazione.” (Doc. VI)

Chiamato ad esprimersi in merito alla documentazione medica

trasmessa dall’insorgente, con apprezzamento del 25 agosto 2025 il dr. ______

ha rilevato:

" Di seguito

rispondo ai quesiti posti:

1. La nuova

documentazione in nostro possesso porta nuovi elementi di giudizio atti a

invalidare la sua valutazione dell’11.01.2025?

Come descritto nella mia valutazione assicurativa

del 09.01.2025 il paziente soffre esclusivamente di un problema di origine

degenerativa e non infortunistica. La documentazione, in particolare la RM

della colonna lombare dorsale nativa del 29.07.2024, non evidenzia danni di

origine infortunistica, bensì una patologia degenerativa di una protrusione

erniaria a livello L4-L5 con compressione della radice L5.

È documentato scientificamente da anni

che l’ernia è un processo degenerativo e non infortunistico. La RM mostra una

disidratazione dei dischi, in particolare nel tratto L4 S1, chiaro segno di un

processo degenerativo presente da anni.

Considerandi

2.

Conferma

che secondo la sua valutazione la causalità naturale tra l’infortunio del

08.07.2024

e il danno alla salute / i disturbi fatti valere risulta estinta con

il grado della probabilità preponderante al più tardi dal 31.12.2024? Voglia

cortesemente motivare la risposta.

Sì. La caduta dell’08.07.02024 ha

provocato unicamente un’acutizzazione passeggera del processo degenerativo alla

colonna lombare, poi trattato con infiltrazioni. Si ricorda che la terza

infiltrazione con blocco sacrale ha avuto un buon effetto, con globale

diminuzione dei dolori nella zona del gluteo laterale distale e sacro iliaca e

così anche nella gamba destra.

La caduta non ha provocato un

peggioramento della preesistente ernia lombare L4-L5.

La terza infiltrazione ha quindi avuto

successo con remissione del passeggero aumento dei dolori dovuti alla caduta.

3.

Per la

valutazione della causalità naturale tra l’infortunio del 08.07.2024 e il danno

alla salute / disturbi fatti valere, ritiene necessario procedere con ulteriori

accertamenti e/o visitare l’assicurato? Se sì, quali? Voglia cortesemente

motivare la risposta.

Una valutazione non la ritengo più

necessaria, in quanto l’ernia lombare preesistente all’infortunio è stata

trattata chirurgicamente dal dr. ______, come anche proposto dal dr. ______ a

settembre 2024.

4.

Ci sono

altre osservazioni riguardo al presente caso?

No.” (Doc. 34)

2.6

Per costante

giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è

parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece

nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato

di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209;

STF U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e

RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti

allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,

infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro

attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di

dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio

l'oggettività e l'imparzialità.

Devono piuttosto esistere

delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente

fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In una sentenza 8C_216/2009

del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha

precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria

sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione,

a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito

della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo

l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti

dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono

legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni

all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di

prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei

medici curanti.

Questa

giurisprudenza è stata in seguito costantemente confermata dall’Alta Corte

(cfr. DTF 139 V 225 consid. 5.2 e 145 V 97 consid. 8.5 in fine; STF 8C_333/2022

e 8C_365/2022 del 23 marzo 2023 consid. 5.2).

Trattandosi invece di

perizie affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura

amministrativa, a medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati

indipendenti, esse godono di piena forza probatoria, a condizione che non

esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF

8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).

Per quel che concerne il

valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia

completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga

conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in

piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto

medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV

Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U

252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss., consid. 1c e riferimenti).

L'elemento

rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo

di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma

semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

È infine utile osservare che

se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si

fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia,

precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri

medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come

farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è

l’opinione più adeguata (cfr. STF I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in

fine; STF I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).

2.7

Chiamato ora a pronunciarsi

nel caso di specie, attentamente vagliato l’insieme della documentazione a sua

disposizione, questo Tribunale ritiene che la valutazione espressa dal dr. med.

______, specialista che vanta una vasta esperienza in materia di medicina

infortunistica e assicurativa, secondo il quale l’infortunio ha “solo”

transitoriamente acutizzato un’ernia degenerativa preesistente e fino a quel

momento silente, possa validamente costituire da base al giudizio che è ora

chiamato a rendere.

D’altro canto, il TCA non

ritiene che il rapporto del dr. med. ______ (cfr. supra, consid. 2.5.) sia

suscettibile di generare dei dubbi, neppure lievi, a proposito della

correttezza del parere del medico di fiducia di CO1.

In effetti, quest’ultimo

ha criticato la valutazione con il quale a suo parere il dr. ______ “ha redatto

un referto nel quale si afferma non solo l’assenza di una patologia in

relazione all’infortunio, ma addirittura l’assenza di qualsiasi problematica di

tipo lombare invalidante”, ritenendola in “in evidente contraddizione con i

riscontri clinici” (doc. VI).

Ora, al riguardo, questo Tribunale

rileva che il medico consultato dall’istituto assicuratore non ha escluso che

l’assicurato abbia dei disturbi, ma ha spiegato come si tratti di problematiche

“esclusivamente di origine degenerativa e non infortunistica”, così come

evidenziato dalla RM della colonna lombare dorsale nativa del 29 luglio 2024,

dalla quale non sono emersi danni di origine infortunistica, “bensì una

patologia degenerativa di una protrusione erniaria a livello L4-L5 con

compressione della radice L5”. Il dr. ______ ha precisato che “è documentato

scientificamente da anni che l’ernia è un processo degenerativo e non

infortunistico. La RM mostra una disidratazione dei dischi, in particolare nel

tratto L4 S1, chiaro segno di un processo degenerativo presente da anni”.

A

tale proposito, come visto (cfr. supra consid. 2.4.), va ricordato che solo eccezionalmente un evento infortunistico può

essere ritenuto come la causa propriamente detta di un’ernia del disco, ciò che non è il caso nella

fattispecie concreta.

Il

TCA rileva che la disidratazione del disco intervertebrale (in concreto pure

refertata tra L4 ed S1), è un fenomeno al quale “secondo la dottrina medica

in materia, viene generalmente imputata la riduzione del volume del disco e

della capacità ammortizzante con conseguente possibile formazione di un’ernia

discale (cfr. ad es. www.anestesiaweb.it/inc/ernia/htm)”, che l’Alta Corte,

in una sentenza M 10/04 del 31 agosto 2005, ha già ricondotto ad “un’alterazione

degenerativa discale” (cfr. M 10/04 del 31 agosto 2005, consid. 3.1.2. e

3.2.4.)

Del resto, non può nemmeno essere ignorato che, come già

rilevato da questa Corte, per esempio, nella STCA 35.2023.18 del 10 maggio

2023, per esperienza, alterazioni degenerative della colonna vertebrale possono

restare asintomatiche a lungo e, il più delle volte, scompensare a seguito di

un evento banale, così come ha spiegato il dottor ______, già Primario del

reparto di neurochirurgia presso l’Ospedale______ di ______, in una perizia

giudiziaria elaborata nel quadro della procedura sfociata nella pronunzia

35.1999.42

del 17 gennaio 2001, cresciuta incontestata in giudicato (“Hingegen

zeigen die Röntgenbilder eine krankhafte, degenerative Veränderung im Sinne

einer Diskopathie mit Spondylosebildung im Segment C5/C6. Dieser Befund bereitete offenbar vor dem

Unfallereignis keine wesentlichen Beschwerden, ev. vorübergehend im Jahre

1993.

Es ist nun eine bekannte, allgemeine Erfahrung, dass solche

Abnützungserscheinungen sehr lange stumm (=symptomlos) bleiben können, und dann

meistens durch ein Bagatellereignis in einen schmerzhaften Zustand übergeführt

werden. In dieser Situation ist der Unfall als schmerzauslösender Faktor

anzusehen, was bedeutet, dass der Unfall zeitlich begrenzt kausal für das

Beschwerdebild verantwortlich ist.”).

Inoltre, contro l’ipotesi ricorsuale secondo la quale la

diagnosticata ernia discale lombare sarebbe stata causata dall’evento dell’8

luglio 2024, va considerato che, esprimendosi a proposito dell'eziologia delle

ernie discali in una perizia del 27 ottobre 1998 allestita su incarico di un

tribunale delle assicurazioni, il Prof. dott. ______, già Direttore

della Clinica di neurochirurgia dell'Ospedale______ universitario di ______, ha spiegato, tra le altre cose, che in caso di lesione

traumatica del disco intervertebrale, la capacità di deambulazione e di

mantenere la posizione eretta viene immediatamente soppressa. La persona

infortunata non è neppure più in grado di rialzarsi e deve essere

immediatamente trasportata all'ospedale in posizione sdraiata:

" (…) In diesem

Zusammenhang kann ebenfalls auf ein vom angerufenen Gericht in einem früheren

Verfahren zur Frage der Unfallkausalität von Diskushernien eingeholtes

Gutachten von Prof. Dr. med. __________ (Neurochirurgische Klinik des

__________) vom 27. Oktober 1998 verwiesen werden. Darin wurden namentlich

folgende allgemeinen Angaben gemacht: Die letzte Gelegenheit, bei der das

Bandscheibengewebe in den Wirbelkanal vorfällt, sei für die Entstehung des

Bandscheibenvorfalls belanglos. Das heisse, dass also

ein Unfall bei der Verursachung und auch bei der Auslösung eines Prolapses oder

Bandscheibenmassen-Vorfalls dem Nullwert gleichkomme. Eine gesunde

Zwischenwirbelscheibe reisse erst dann, wenn sie von einer ganz erheblichen

Gewalteinwirkung getroffen werde, die mindestens so gross ein müsse, dass auch

ein Wirbelbruch hätte entstehen können. In der Tat seien unfallbedingte

Bandscheibenzerreissungen eine ganz extreme Seltenheit. Die Folgen einer

traumatischen Zerreisung einer Zwischenwirbelscheibe seien mindestens genau so

dramatisch wie ein ausgedehnter Wirbelkörper-Kompressionsbruch. Die Geh- und

Stehfähigkeit werde in einem solchen Fall sofort aufgehoben. Die verunfallte

Patient sie nicht mehr in der Lage, sich aufzurichten, und er müsse sofort

liegend ins Krankenhaus transportiert werden. Betroffen seien in solche

seltenen Fällen stets und immer die oberen Lendenetagen, nicht aber die

lumbosakrale Zwischenwirbelscheibe. Ein Bandscheibenvorfall könne nur dann auf

die Folge einer Gewalteinwirkung zurückgeführt werden, wenn ein adäquates

Trauma vorgelegen sei, die Symptomatologie sofort nach dem Ereignis eingesetzt

habe und der Patient vorher völlig beschwerdefrei gewesen sei. (…)."

(sentenza UV 53890/80/98 e UV 58226/67/00 del 5.2.2001 consid. 3b,

corsivo della redattrice)

Del resto, anche il dott. ______,

spec. FMH in neurochirurgia, già Primario presso il Reparto di neurochirurgia

dell'Ospedale______ di ______, in una perizia da lui eseguita per conto di

questa Corte nella causa 35.2004.39 - concernente un assicurato che era caduto,

mentre stava per scendere da un autocarro, da un’altezza di circa un metro,

riportando una contusione al rachide lombare e uno strappo ai nervi sciatico e

femorale - aveva dichiarato che un simile sinistro comporta per il rachide un

trauma di esigua entità (“eine geringgradige Traumatisierung“),

inadeguato a causare un danno vertebrale acquisito, come pure a provocare un

aggravamento direzionale del preesistente stato morboso:

" Zur Unfallkausalität

Der Sturz aus ca. 1

m Höhe auf die Beine und das Gessäs stellt bezüglich Wirbelsäule eine geringgradige

Traumatisierung dar im Sinne eine Kontusion der LWS. Entsprechend bestanden Rückenschmerzen mit schmerzhaft

eingeschränkter Be­weglichkeit der LWS und druckdolenter Muskulatur (=

Lumbovertebralsyndrom).

Eine Nerven­schädigung trat nur vorübergehend ein

und verschwand völlig. Eine solche Kontusion führt normalerweise zu Beschwerden

in einem zeitlichen Rahmen von einem bis zwei Monaten. Bei dem Patienten traf

das Trauma nun eine krankhaft vorgeschädigte Wirbelsäule (lumbale Dis­kopathien),

was sich auf die Heilungsdauer auswirken kann. Eine solche zeitliche

Verzögerung ist erfahrungsgemäss bis zu ca. sechs Monaten möglich.

(…).

Das Trauma war mit Bestimmtheit nicht

geeignet, eine definitive dauerhafte Schädigung oder eine richtunggebende

Verschlechterung eines krankhaften Vorzustandes zu bewirken. Die heutigen Beschwerden und Befunde lassen sich mit den vorbestehenden

degenerativen Veränderungen (Diskopathien und arthrotisch-rheumatischer

Prozess) allein erklären, neben der erwähnten psychosomatischen Komponente. Es

finden sich keine Hinweise, die aus­schliesslich mit einem Unfallereignis

vereinbar wären. Es handelt sich somit um eine vor­übergehende

Verschlimmerung eines Grundleidens mit schicksalsmässigem Ver­Iauf, wobei der

Status quo sine im Oktober 2003 als erreicht angenommen werden muss. Da

keine dauerhafte Läsion entstanden ist, kommt der Unfall auch nicht als

Teilursa­che in Frage.“

Ad analoghe

conclusioni il dott. ______ era giunto in occasione di un’altra perizia

giudiziaria eseguita nell’ambito della procedura sfociata nella STCA 35.1998.78

del 24 agosto 1999, cresciuta incontestata in giudicato, concernente un

assicurato che – analogamente al caso qui in oggetto – era caduto (dalla

propria altezza) scendendo le scale. In sintesi, secondo il dott.

______, traumi al rachide lombare quali quelli riportati dall’assicurato

scendendo le scale, provocano tutt’al più delle lesioni alle parti molli ma non

sono certo idonei a causare né delle lesioni definitive alla colonna vertebrale

né un aggravamento direzionale di preesistenti segni degenerativi dei dischi

intervertebrali.

Le

medesime conclusioni erano pure state state poste dai dottori ______ e ______, attivi presso la Clinica di

chirurgia ortopedica dell’Ospedale______ di ______, autori di una perizia per

conto dell’Istituto assicuratore nella causa STCA 35.2010.64 del 27 gennaio

2011.

Anche

in quell’occasione gli specialisti si sono pronunciati a favore di un’origine

squisitamente degenerativa dell’ernia discale L5-S1, ritenendo semplicemente

possibile che il sinistro del settembre 2007 abbia reso manifesta la nota ernia

del disco, valutando che lo stato di aggravamento presentato posteriormente

all’infortunio possa essere considerato estinto trascorsi sei mesi.

Visto

quanto precede, occorre concludere che l’infortunio occorso al ricorrente nel

mese di luglio 2024 - l’assicurato è caduto sul fondoschiena dalla propria

altezza mentre stava scendendo le scale del palazzo dove abita (cfr. doc. 11) - non era idoneo né a causare

la lesione discale che gli é stata diagnosticata nel prosieguo, né, in ossequio

alla giurisprudenza menzionata al considerando 2.4., a provocare un peggioramento

duraturo dello stato patologico preesistente.

Inoltre,

giova rammentare che è l’assicurato si è recato dal medico di famiglia solo

dieci giorni dopo l’evento traumatico, limitandosi a lamentare “dolori alla

schiena” (cfr. doc. 12).

Stante tutto quanto

precede, il parere espresso dal dr. med. ______ alla base della decisione

impugnata, secondo il quale l’evento dell’8 luglio 2024 non ha causato alcun

danno morfologico (non oggettivato nella RMN) ma ha peggiorato soltanto

temporaneamente lo stato preesistente del rachide lombare, risulta conforme

alla dottrina medica e alla giurisprudenza federale.

In caso di peggioramento

transitorio dello stato preesistente, l’assicuratore contro gli

infortuni deve rispondere per la sindrome dolorosa direttamente legata

all’infortunio (cfr. consid. 2.4.).

Ora, alla luce di quanto

appena esposto, il TCA ritiene dimostrato, perlomeno con il grado della

verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della sicurezza

sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew,

Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320 e Rumo-Jungo, Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die

Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), che dopo il 12 gennaio 2025 i

disturbi lombari non costituivano più una conseguenza naturale, nemmeno

parziale, dell’evento dell’8 luglio 2024.

2.8

A

titolo abbondanziale, il TCA ricorda che, per costante giurisprudenza federale,

l’ernia discale non è una lesione parificabile ai postumi di infortunio secondo

l’art. 6 cpv.2 LAINF (cfr., a proposito dell’art. 9 v.OAINF, la DTF 116 V 145

consid. 5 in fine; STFA U 403/01 del 14 ottobre 2002 consid. 4.4., pubblicata

in RDAT I-2003 N. 79; STFA U 309/00 del 20 settembre 2001 consid. 2; STFA U 238/99 del 14 febbraio 2000 consid. 5; STCA 35.2021.100 del 4 aprile 2022

consid. 2.5.; D. Cattaneo, “Sport e assicurazioni sociali” pag. 296 n.62).

2.9

Alla

luce di quanto qui sopra esposto la decisione su opposizione impugnata deve

essere confermata.

2.10

L’art.

61.

lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura

deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;

la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte

alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il

1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a

LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di

regola pubblica.

Dalla

medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in

caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se

la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il

tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento

temerario o sconsiderato.

Nella

presente fattispecie, trattandosi di una controversia concernente prestazioni

LAINF, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le

spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 35.2023.76 del 21

febbraio 2024 consid. 2.9.; STCA 35.2023.36 del 14 agosto 2023 consid. 2.9.;

35.2022.50

del 19 settembre 2022 consid. 2.5.; 35.2022.95 del 10 maggio 2023

consid. 2.14.).

Sul

tema, cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2

giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF

9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo

cfr. Ares Bernasconi, Actualités

du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux

cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in

SZS/RSAS 2/2022 p. 107); Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21

agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021

nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica

dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale

cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della

revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle

assicurazioni) e controprogetto».

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti