35.2025.58
Corretta la decisione con la quale l'assicuratore ha posto termine ad un determinato momento al diritto a prestazioni, ritenendo che i disturbi ancora presentati dall'assicurato non siano più in nesso causale con l'infortunio
7 gennaio 2026Italiano33 min
in presenza di un rilevante stato degenerativo preesistente (cfr. STF 8C_319/2020
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2025.58
cr
Lugano
7 gennaio 2026
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Cinzia Raffa Somaini, cancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 27 giugno 2025 di
RI1,
______
contro
la decisione su opposizione del 10
giugno 2025 emanata da
CO1,
______
in materia di assicurazione contro
gli infortuni
ritenuto in fatto
1.1. In data 8 luglio 2024 RI1, nato nel
1960, di professione aiuto cuoco presso la ______ di ______ – e, perciò,
assicurato d’obbligo contro gli infortuni e le malattie professionali presso
CO1 (in seguito: CO1) – mentre stava scendendo le scale di casa portando delle
valigie ha perso l’equilibrio, è caduto e ha picchiato la schiena (doc. 1).
L’istituto
assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di
legge.
1.2. Eseguiti
gli accertamenti del caso, interpellando dapprima il dr. ______ (doc. 17) e il
dr. ______ (doc. 21) e ordinando, poi, una valutazione da parte del dr. ______
(doc. 27), con decisione del 16 gennaio 2025 CO1 ha comunicato la cessazione
delle prestazioni, in via del tutto eccezionale, a decorrere dal 13 gennaio
2025, ritenendo che la contusione dell’8 luglio 2024 ha acutizzato un’ernia
preesistente, provocando un peggioramento temporaneo con raggiungimento dello
status quo sine al più tardi alla fine di dicembre 2024 (doc. 31).
A fronte delle obiezioni sollevate dall’assicurato con opposizione
del 29 gennaio 2025 (doc. 32), in data 10 giugno 2025 CO1 ha confermato
integralmente la propria precedente decisione (doc. 33).
1.3. In
data 1° luglio 2025 CO1 ha trasmesso al TCA, per competenza, un plico di
documenti medici ricevuto dall’assicurato (cfr. doc. II + 1).
Questo
Tribunale ha quindi interpellato l’assicurato, assegnandogli un termine per
indicare il motivo dell’invio della documentazione medica all’assicuratore
infortuni, precisando in particolare se sia sua intenzione o meno contestare la
decisione su opposizione del 10 giugno 2025 (doc. III).
1.4. Con
scritto del 4 luglio 2025 l’assicurato ha contestato la visita medica eseguita
dal dr. ______, rilevando come il proprio stato di salute, peggiorato, abbia
richiesto un nuovo intervento chirurgico, effettuato in data 5 marzo 2025 alla
Clinica ______ di ______ (cfr. doc. IV + 1).
1.5. In data 17 luglio 2025 questo
Tribunale ha ricevuto - a sostegno della tesi dell’assicurato - delle
osservazioni mediche da parte del suo medico curante, dr. ______, con invito a
rivalutare l’intera documentazione medica all’incarto, se del caso consultando
anche lo specialista che ha eseguito l’intervento chirurgico del 5 marzo 2025
(doc. VI + 1-4).
1.6. Con la risposta di causa del 2
settembre 2025, CO1, dopo avere nuovamente sottoposto l’intera documentazione
medica trasmessa dall’assicurato al vaglio del dr. ______, ha integralmente
confermato la propria decisione su opposizione, sottolineando come tutti gli
specialisti consultati siano concordi nel ritenere che l’ernia discale L4-L5 di
cui è affetto l’interessato sia preesistente all’infortunio e che quest’ultimo
l’abbia solo resa manifesta/acutizzata (doc. X).
considerato, in diritto
2.1. Oggetto del contendere è la questione
di sapere se a ragione, oppure no, l’istituto assicuratore ha cessato
l’erogazione delle prestazioni a decorrere dal 13 gennaio 2025, ritenendo che
da quel momento i disturbi lamentati dal ricorrente non si trovavano più in
nesso causale con il sinistro occorsogli.
2.2. Ai sensi dell’art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non previsto
altrimenti dalla legge, le prestazioni assicurative sono effettuate in caso
d’infortuni professionali, d’infortuni non professionali e di malattie
professionali.
Il diritto alle
prestazioni risultante da un infortunio assicurato presuppone l’esistenza di
un nesso di causalità naturale tra l’evento dannoso e il danno
alla salute. Questa condizione è adempiuta qualora si possa ammettere che,
senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto
verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece,
che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è
sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia
comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato,
vale a dire che l'evento appaia come una conditio sine qua non del
danno. È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno
alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione
amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità
preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità -
applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia
di assicurazioni sociali (DTF 142 V 435 consid. 1; 129 V 177 consid. 3.1, 402
consid. 4.3).
Se un infortunio ha
semplicemente scatenato un processo che sarebbe comunque insorto anche senza
questo evento, il nesso di causalità naturale tra i disturbi accusati
dall’assicurato e l’infortunio deve essere negato se lo stato morboso
preesistente è ritornato ad essere quello che era prima dell’infortunio (status
quo ante) oppure se ha raggiunto lo stadio che sarebbe prima o poi
subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine) (RAMI 1992 U 142
pag. 75 consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht,
pag. 469; U. Meyer-Blaser, Die
Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino
dei medici svizzeri 71/1990, pag. 1093).
2.3. Il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure
l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra l'evento
dannoso e il danno alla salute.
Un evento è da ritenere
causa adeguata di un determinato effetto quando, secondo il corso ordinario
delle cose e l'esperienza della vita, il fatto assicurato è idoneo a provocare
un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in
linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e
405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid.
4a e sentenze citate).
Comunque,
qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può
rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della
causalità adeguata (DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste
questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents, Losanna 1992, p.
51-53).
La giurisprudenza ha
inoltre stabilito che in caso di danno alla salute fisica, dal momento in cui è
accertata la causalità naturale il nesso di causalità è
generalmente ammesso (DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; Meyer-Blaser,
Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungs-rechts, in SZS/RSAS
2/1994, pag. 104 seg.; M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).
2.4. Conformemente all'esperienza acquisita in materia di
medicina infortunistica, praticamente tutte le ernie discali sono causate da
preesistenti alterazioni degenerative che interessano i dischi intervertebrali.
Pertanto, solo eccezionalmente - qualora siano soddisfatti
determinati presupposti - un evento infortunistico può essere ritenuto come la
causa propriamente detta di un’ernia del
disco (cfr. STF 8C_1003/2010 del 22 novembre 2011 consid. 1.3; STFA U 194/05
del 25 ottobre 2006; RAMI 2000 U 378, p. 190, U 379, p. 192).
Un'ernia discale va
considerata di natura traumatica in senso stretto unicamente - e le condizioni
sono cumulative - se l'evento infortunistico presenta una particolare
gravità, se è di per sé idoneo a danneggiare il disco intervertebrale e se i
tipici sintomi dell'ernia discale, così come la relativa incapacità lavorativa,
sono insorti immediatamente dopo il trauma (cfr. STF 8C_560/2020 del 10 giugno
2021 consid. 2.4; 8C_408/2019 del 26 agosto 2019 consid. 3.3; STF 8C_159/2017
del 18 aprile 2018 consid. 5.2; SVR 2009 UV 1 p. 1 consid. 2.3; RAMI 2000 U 378
pag. 190 consid. 3, U 379 pag. 192 consid. 2; STF 8C_159/2017 del 18 aprile
2018 consid. 5.2:
" Nella
pratica medica in ambito di assicurazione contro gli infortuni risulta che le
ernie del disco sorgono spesso a causa di cambiamenti degenerativi del disco
intervertebrale e un evento infortunistico solo eccezionalmente, ossia in
condizioni particolari, può essere preso in considerazione come la causa del
disturbo. Un'ernia del disco può per contro essere considerata legata a un
infortunio, quando l'incidente sia di una particolare gravità e sia atto di
causare una lesione del disco, i cui sintomi di un'ernia discale (sindrome
vertebrale o radicolare) emergono senza indugio, provocando un'immediata
incapacità al lavoro. In questa eventualità l'assicuratore contro gli infortuni
per prassi deve assumersi anche le prestazioni di un'eventuale recidiva e delle
eventuali operazioni (sentenze 8C_326/2008 del 24 giugno 2008 consid. 3.1,
8C_213/2008 del 9 giugno 2008, U 138/99 dell'8 febbraio 2000 consid. 2a,
pubblicata in RKUV 2000 Nr. U 379 pag. 192 con riferimenti).”
Fatti
I criteri appena esposti
valgono di principio anche in caso di peggioramento
duraturo (direzionale) di uno stato morboso preesistente, se e nella
misura in cui, a causa di un infortunio, lo sviluppo di un’ernia discale sia
stato anticipato oppure accelerato (cfr. STF U 218/04 del 3 marzo 2005 consid.
6.1).
In particolare, è
necessario che vi siano "… attendibili reperti radioscopici
suscettibili di fare ritenere un aggravamento significativo e duraturo
dell'affezione degenerativa preesistente alla colonna vertebrale (RAMI 2000 No.
U 363, p. 46, cfr. pure sentenza inedita del 4 giugno 1999 in re S., U 193/98,
consid. 3c)." (STF U 194/05 del 25 ottobre 2006, già citata).
Qualora un’ernia discale
sia stata semplicemente attivata dall’infortunio in presenza di uno stato
degenerativo preesistente (asintomatico), è dato un peggioramento
temporaneo. In tale eventualità, l'assicurazione assume unicamente la sindrome
dolorosa direttamente legata all’infortunio.
Fintanto che non è stato
raggiunto lo status quo sine vel ante, l’assicuratore è, quindi,
tenuto ad assumere, in base all’art. 36 cpv. 1 LAINF, le indennità giornaliere,
come pure i rimborsi delle spese e le prestazioni sanitarie, sotto cui ricadono
anche i costi di cura medica ex art. 10 LAINF. La persona assicurata ha
pertanto diritto a una cura appropriata (cfr. STF 8C_412/2008 del 3 novembre
2008 consid. 5.1.2 e riferimento ivi citato 5.5; STF 8C_519 /2017 del 18 aprile
2018 consid. 5.5:
" Piuttosto
occorre considerare che l'ernia del disco a fronte di uno stato degenerativo
preesistente sia stato solo stimolato, ma non causato dall'infortunio. In tale
eventualità, l'assicurazione contro gli infortuni deve prendersi carico
soltanto le prestazioni relative alla sindrome dolorosa direttamente in
relazione con l'incidente. Nella misura in cui il cosiddetto stato quo sine vel
ante non è ancora raggiunto, l'assicuratore contro gli infortuni deve assumersi
di regola a norma dell'art. 36 cpv. 1 LAINF oltre alle indennità giornaliere
anche le spese di cura e i rimborsi di spese, fra cui rientrano anche le spese
di cure di cui all'art. 10 LAINF. La persona assicurata ha diritto anche a
interventi operatori inclusivi della cura adeguata (cfr. sentenza 8C_326/2008
del 24 giugno 2008 consid. 3.2 con riferimenti).”).
In base alle attuali
conoscenze scientifiche, in presenza di lombalgie e di lombosciatalgie
posttraumatiche, ci si può attendere che lo status quo sine venga
raggiunto dopo tre – quattro mesi.
In generale, dopo una
contusione, una distorsione oppure uno stiramento al rachide, il peggioramento
temporaneo si ritiene risolto dopo sei – nove mesi, al più tardi dopo un anno
in presenza di un rilevante stato degenerativo preesistente (cfr. STF 8C_319/2020
del 3 settembre 2020 consid. 6.6 e riferimenti ivi menzionati; STF 8C_159/2017
del 18 aprile 2018 consid. 5.6).
Qualora un’ernia del
disco preesistente nel segmento lombare sia stata solo resa manifesta
dall’infortunio, i disturbi scatenati in tal modo devono apparire
entro un breve lasso di tempo, affinché possano essere ancora considerati
conseguenza naturale dell’evento in questione, la giurisprudenza tollerando a
tal riguardo un periodo di latenza massimo di 8-10 giorni dall'infortunio (STF
U 218/04 del 3 marzo 2005 consid. 6.1).
Occorre, infatti,
precisare che, secondo il Tribunale federale, la durata tollerata della latenza
varia a seconda del segmento interessato dall’ernia del disco (rachide
lombare/toracale oppure cervicale):
" Wird eine vorbestandene Diskushernie durch den Unfall lediglich
manifest, müssen die dadurch ausgelösten Beschwerden innerhalb einer kurzen
Zeitspanne auftreten, um als natürlich kausale Folgen des fraglichen
Ereignisses zu gelten. Für den Brust- und Lendenwirbelbereich wird eine
Latenzzeit von höchstens acht bis zehn Tagen angegeben (Alfred M.
Debrunner/Erich W. Ramseier, Die Begutachtung von Rückenschäden, Bern 1990, S.
55). Bei einer vorbestehenden Diskushernie der Halswirbelsäule beträgt das
beschwerdefreie Intervall in der Regel lediglich wenige Stunden (Krämer, a.a.O.
S. 355; nicht veröffentlichtes Urteil S. vom 4. Juni 1999 [U 193/98]).”
(STF U 218/04 del 3 marzo 2005, consid. 6.1)
2.5. Nella concreta evenienza,
dalla decisione su opposizione impugnata risulta che l’amministrazione ha posto
fine a decorrere dal 13 gennaio 2025 alle
prestazioni dipendenti dall’evento occorso a RI1 sei mesi prima, facendo capo, in particolare, al parere espresso in
proposito dai propri consulenti medici.
In effetti, interpellato
in data 26 settembre 2024, il dr. ______, spec. FMH in medicina interna,
riscontrata l’esistenza di una “sindrome radicolare L5 destra su ernia discale
L4-L5”, ha risposto affermativamente alla domanda a sapere se “la persona assicurata
soffriva di disturbi o stati patologici pregressi (malattie, stati estranei
all’infortunio, conseguenze di altri infortuni) ancor prima dell’infortunio
dell’8 luglio 2024?”, indicando che “l’ernia discale L4-L5 è preesistente
all’evento, che l’ha resa manifesta senza esserne la causa”. Il medico ha precisato
che “in assenza di lesioni di natura traumatica, il peggioramento è solo
temporaneo”, aggiungendo che “lo status quo sine verrà raggiunto entro 6 mesi
dall’evento”, indicando la necessità di una rivalutazione in base al decorso
(doc. 17).
In data 5 dicembre 2024
l’assicuratore ha quindi sottoposto nuovamente il caso dell’assicurato ad una
valutazione medica, resa dal dr. ______, spec. FMH in chirurgia ortopedica. Quest’ultimo,
ribadito che la diagnosi è quella di “sciatalgia in nesso di causalità
probabile preponderante nel senso di un peggioramento del quadro pre-esistente
di degenerazione segmentale/discopatia”, alla domanda “l’evento del 8.7.2024 ha
prodotto un peggioramento temporaneo oppure direzionale?” ha risposto
“ragionevolmente piuttosto temporaneo nel senso della traumatizzazione di un
reperto preesistente apparentemente silente”. Il dr. ______, concordando con la
precedente indicazione del dr. ______, ha ritenuto il “ripristino dello status
quo ante vel sine dopo indicativamente 6 mesi, tuttavia da valutare” (doc. 21).
L’assicurato è quindi
stato visitato personalmente dal dr. med. ______, specialista FMH in chirurgia
ortopedica e traumatologia osteo-articolare. Quest’ultimo, con apprezzamento
medico dell’11 gennaio 2025, si è così espresso:
"
Valutazione clinica
(…)
Ad oltre 6 mesi da un banale infortunio senza evidenti
lesioni infortunistiche, siamo in presenza di un’ernia discale medio-laterale
destro a livello L4-L5 con contatto sulla radice L5 destra (RM del 29.07.2024).
I referti presenti non mostrano un danno infortunistico o un’importante
degenerazione dell’articolazione faccettaria. Faccio riferimento alla RM del
29.07.2024. All’esame odierno non presenta nessuna limitazione della forza e
della mobilità. I persistenti dolori lamentati non sono ben spiegabili in un
paziente che assume da 6 mesi gocce di Tramal e 3 pastiglie di medicamenti di
cui non ricorda il nome. Da oltre tre mesi (settembre 2024) non ha più fatto
fisioterapia o esercizi per migliorare la sua situazione. Desidera riprendere
la sua attività in cucina alla ______. Una ripresa dell’attività lavorativa
fino a medio-pesante è giustificata.
Mi spiega che tra 8 mesi raggiungerà l’età del
pensionamento.
A partire dal 13.01.2025 ritengo pertanto l’assicurato
abile al lavoro al 100%.” (Doc.
27)
L’assicurato ha contestato tale
valutazione del dr. ______, adducendo, a comprova del peggioramento del proprio
stato di salute, che lo ha portato ad essere operato in data 5 marzo 2025
presso la Clinica ______, il seguente referto del 17 luglio 2025 del proprio
medico di famiglia curante, dr. ______:
"
con la presente intendo sottoporre alla Sua attenzione alcune osservazioni
cliniche rilevanti in merito al caso del mio paziente, il Sig. RI1, coinvolto
in una procedura giuridica relativa al riconoscimento delle prestazioni
assicurative derivanti da un infortunio avvenuto il 08.07.2024.
Il paziente ha subito un trauma alla colonna lombare che ha
provocato una sindrome Iomboradicolare, corrispondendo ad un’ernia discale, con
sintomatologia dolorosa acuta e persistente che ha reso impossibile la
prosecuzione della sua attività lavorativa. Tale quadro clinico è stato
costantemente monitorato e documentato da me in qualità di medico curante. ll
paziente ha seguito tutti i consigli e le prescrizioni da parte mia e ha
partecipato sempre attivamente al trattamento multidisciplinare, farmacologico
e riabilitativo (fisioterapia).
É stata confermata la causalità d'infortunio il 26.09.2024 dal
medico incaricato dall'assicurazione CO1, Dr. med. ______, spec. FMH in medicina
interna, valutando la probabilità preponderante/certezza dell'affermazione
superiore a 50%. Tale
valutazione è stata confermata dal Dr. med. ______, FMH in
chirurgia ortopedica, il 05.12.2024, consigliando un secondo parere per assenza
di miglioramento dopo infiltrazione.
Il paziente ha continuato a presentare una sintomatologia
invariata e invalidante nei mesi successivi, come da consultazioni avvenute sia
nel dicembre 2024 e gennaio 2025 presso il mio studio, durante le quali ho
potuto constatare nuovamente dolori radicolari, parestesie
e una limitata capacità di deambulazione
(non più di 50 metri), con necessità di piegarsi frequentemente per alleviare
la sintomatologia (documentazione: seduta del 20.12.2024 e del 31.01.2025, peggioramento
della sintomatologia preesistente).
A conferma della gravità del quadro
clinico, il paziente è stato rivalutato il 3 marzo 2025 dal PD Dr. med. ______,
Primario in chirurgia vertebrale della Clinica ______, ______, a causa di un
peggioramento dei sintomi, nonostante una terapia conservativa massimale già
eseguita, comprensiva di fisioterapia e infiltrazioni, prescritta dallo stesso
specialista. In quella occasione, per il rischio di compromissione neurologica permanente,
è stato fissato con urgenza l'intervento chirurgico di microdiscectomia per il
5 marzo 2025. L'operazione si è svolta con esito positivo e ha portato alla
completa
risoluzione della sintomatologia,
confermando quindi, in modo oggettivo e definitivo, la natura e la causa del
disturbo.
Insomma, la storia è conclusiva:
Incidente, sintomi persistenti, valutazioni e terapie eseguite secondo
indicazioni, fallimento dell'approccio conservativo, risoluzione completa ed
immediata dei sintomi dopo l'intervento chirurgico.
Non riesco a comprendere come, in
presenza di un decorso clinico tanto lineare e documentato, il referto del Dr.
med. ______ possa essere considerato attendibile. Le sue conclusioni appaiono
non solo discordanti con le evidenze cliniche e strumentali, ma anche
potenzialmente fuorvianti per la valutazione giuridica del caso.
Il 20.12.2024 da me in studio il
paziente lamentava pochi sintomi (sotto terapia antidolorifica), ma nell'esame
clinico ho documentato tutti i disturbi compatibili con una sindrome radicolare
persistente.
In gennaio 2025 2-3 settimane dopo, il
paziente è stato sottoposto a visita da parte del medico dell'assicurazione
CO1, il Dr. med. ______ (specialista in ortopedia e neurochirurgia), il quale
ha redatto un referto nel quale si afferma non solo l'assenza di una patologia
in relazione all'infortunio, ma addirittura l'assenza di qualsiasi problematica
di tipo lombare invalidante che possa interferire con la capacità lavorativa.
Questa valutazione risulta, a mio avviso,
in evidente contraddizione con i riscontri clinici precedenti e successivi.
ll paziente mi riferisce di aver preso
tutti gli antidolorifici (Paracetamolo, Diclofenac, Tramadol) per recarsi
all'appuntamento presso il Dr. ______. Tale analgesia potrebbe aver diminuito i
sintomi durante l'esame. E al contrario di quanto documentato dal Dr. ______,
il paziente ha fatto trattamento presso un fisioterapista tutto il tempo e ha
fatto gli esercizi prescritti.
A rendere ancor più discutibile tale
referto, il paziente mi ha riferito che, nel corso della stessa visita, il Dr.
med. ______ avrebbe comunque suggerito un trattamento basato sull'assunzione
quotidiana di antidolorifici per almeno due mesi e sulla necessità di
effettuare fisioterapia - e si sarebbe
inoltre proposto personalmente per eseguire tali trattamenti. Tali indicazioni
risultano incongruenti rispetto alla conclusione ufficiale riportata nel suo
referto (assenza totale di patologia), oltre a sollevare una possibile
problematica di
conflitto d'interesse, essendo egli in
quel momento incaricato di una valutazione assicurativa e non di un trattamento
clinico.
Alla luce di quanto sopra, Le chiedo di
voler riesaminare con attenzione la documentazione clinica, tenendo conto della
gravità e della durata della sofferenza del paziente, della preponderante
probabilità di causalità tra infortunio e danno fisico, e dell'efficacia
risolutiva dell'intervento chirurgico, elementi tutti coerenti e documentati. In caso di dubbio, proporrei di chiedere al medico più
esperto coinvolto in questo caso, al PD Dr. med. ______, Primario in chirurgia
vertebrale della Clinica ______, ______, il
suo parere della situazione.” (Doc. VI)
Chiamato ad esprimersi in merito alla documentazione medica
trasmessa dall’insorgente, con apprezzamento del 25 agosto 2025 il dr. ______
ha rilevato:
" Di seguito
rispondo ai quesiti posti:
1. La nuova
documentazione in nostro possesso porta nuovi elementi di giudizio atti a
invalidare la sua valutazione dell’11.01.2025?
Come descritto nella mia valutazione assicurativa
del 09.01.2025 il paziente soffre esclusivamente di un problema di origine
degenerativa e non infortunistica. La documentazione, in particolare la RM
della colonna lombare dorsale nativa del 29.07.2024, non evidenzia danni di
origine infortunistica, bensì una patologia degenerativa di una protrusione
erniaria a livello L4-L5 con compressione della radice L5.
È documentato scientificamente da anni
che l’ernia è un processo degenerativo e non infortunistico. La RM mostra una
disidratazione dei dischi, in particolare nel tratto L4 S1, chiaro segno di un
processo degenerativo presente da anni.
Considerandi
2.
Conferma
che secondo la sua valutazione la causalità naturale tra l’infortunio del
08.07.2024
e il danno alla salute / i disturbi fatti valere risulta estinta con
il grado della probabilità preponderante al più tardi dal 31.12.2024? Voglia
cortesemente motivare la risposta.
Sì. La caduta dell’08.07.02024 ha
provocato unicamente un’acutizzazione passeggera del processo degenerativo alla
colonna lombare, poi trattato con infiltrazioni. Si ricorda che la terza
infiltrazione con blocco sacrale ha avuto un buon effetto, con globale
diminuzione dei dolori nella zona del gluteo laterale distale e sacro iliaca e
così anche nella gamba destra.
La caduta non ha provocato un
peggioramento della preesistente ernia lombare L4-L5.
La terza infiltrazione ha quindi avuto
successo con remissione del passeggero aumento dei dolori dovuti alla caduta.
3.
Per la
valutazione della causalità naturale tra l’infortunio del 08.07.2024 e il danno
alla salute / disturbi fatti valere, ritiene necessario procedere con ulteriori
accertamenti e/o visitare l’assicurato? Se sì, quali? Voglia cortesemente
motivare la risposta.
Una valutazione non la ritengo più
necessaria, in quanto l’ernia lombare preesistente all’infortunio è stata
trattata chirurgicamente dal dr. ______, come anche proposto dal dr. ______ a
settembre 2024.
4.
Ci sono
altre osservazioni riguardo al presente caso?
No.” (Doc. 34)
2.6
Per costante
giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è
parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece
nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato
di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209;
STF U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der
Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e
RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti
allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,
infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro
attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di
dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio
l'oggettività e l'imparzialità.
Devono piuttosto esistere
delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente
fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
In una sentenza 8C_216/2009
del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha
precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria
sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione,
a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito
della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo
l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti
dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono
legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni
all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di
prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei
medici curanti.
Questa
giurisprudenza è stata in seguito costantemente confermata dall’Alta Corte
(cfr. DTF 139 V 225 consid. 5.2 e 145 V 97 consid. 8.5 in fine; STF 8C_333/2022
e 8C_365/2022 del 23 marzo 2023 consid. 5.2).
Trattandosi invece di
perizie affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura
amministrativa, a medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati
indipendenti, esse godono di piena forza probatoria, a condizione che non
esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF
8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).
Per quel che concerne il
valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia
completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga
conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in
piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto
medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV
Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U
252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss., consid. 1c e riferimenti).
L'elemento
rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo
di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma
semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
È infine utile osservare che
se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la
vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si
fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia,
precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri
medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come
farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è
l’opinione più adeguata (cfr. STF I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in
fine; STF I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).
2.7
Chiamato ora a pronunciarsi
nel caso di specie, attentamente vagliato l’insieme della documentazione a sua
disposizione, questo Tribunale ritiene che la valutazione espressa dal dr. med.
______, specialista che vanta una vasta esperienza in materia di medicina
infortunistica e assicurativa, secondo il quale l’infortunio ha “solo”
transitoriamente acutizzato un’ernia degenerativa preesistente e fino a quel
momento silente, possa validamente costituire da base al giudizio che è ora
chiamato a rendere.
D’altro canto, il TCA non
ritiene che il rapporto del dr. med. ______ (cfr. supra, consid. 2.5.) sia
suscettibile di generare dei dubbi, neppure lievi, a proposito della
correttezza del parere del medico di fiducia di CO1.
In effetti, quest’ultimo
ha criticato la valutazione con il quale a suo parere il dr. ______ “ha redatto
un referto nel quale si afferma non solo l’assenza di una patologia in
relazione all’infortunio, ma addirittura l’assenza di qualsiasi problematica di
tipo lombare invalidante”, ritenendola in “in evidente contraddizione con i
riscontri clinici” (doc. VI).
Ora, al riguardo, questo Tribunale
rileva che il medico consultato dall’istituto assicuratore non ha escluso che
l’assicurato abbia dei disturbi, ma ha spiegato come si tratti di problematiche
“esclusivamente di origine degenerativa e non infortunistica”, così come
evidenziato dalla RM della colonna lombare dorsale nativa del 29 luglio 2024,
dalla quale non sono emersi danni di origine infortunistica, “bensì una
patologia degenerativa di una protrusione erniaria a livello L4-L5 con
compressione della radice L5”. Il dr. ______ ha precisato che “è documentato
scientificamente da anni che l’ernia è un processo degenerativo e non
infortunistico. La RM mostra una disidratazione dei dischi, in particolare nel
tratto L4 S1, chiaro segno di un processo degenerativo presente da anni”.
A
tale proposito, come visto (cfr. supra consid. 2.4.), va ricordato che solo eccezionalmente un evento infortunistico può
essere ritenuto come la causa propriamente detta di un’ernia del disco, ciò che non è il caso nella
fattispecie concreta.
Il
TCA rileva che la disidratazione del disco intervertebrale (in concreto pure
refertata tra L4 ed S1), è un fenomeno al quale “secondo la dottrina medica
in materia, viene generalmente imputata la riduzione del volume del disco e
della capacità ammortizzante con conseguente possibile formazione di un’ernia
discale (cfr. ad es. www.anestesiaweb.it/inc/ernia/htm)”, che l’Alta Corte,
in una sentenza M 10/04 del 31 agosto 2005, ha già ricondotto ad “un’alterazione
degenerativa discale” (cfr. M 10/04 del 31 agosto 2005, consid. 3.1.2. e
3.2.4.)
Del resto, non può nemmeno essere ignorato che, come già
rilevato da questa Corte, per esempio, nella STCA 35.2023.18 del 10 maggio
2023, per esperienza, alterazioni degenerative della colonna vertebrale possono
restare asintomatiche a lungo e, il più delle volte, scompensare a seguito di
un evento banale, così come ha spiegato il dottor ______, già Primario del
reparto di neurochirurgia presso l’Ospedale______ di ______, in una perizia
giudiziaria elaborata nel quadro della procedura sfociata nella pronunzia
35.1999.42
del 17 gennaio 2001, cresciuta incontestata in giudicato (“Hingegen
zeigen die Röntgenbilder eine krankhafte, degenerative Veränderung im Sinne
einer Diskopathie mit Spondylosebildung im Segment C5/C6. Dieser Befund bereitete offenbar vor dem
Unfallereignis keine wesentlichen Beschwerden, ev. vorübergehend im Jahre
1993.
Es ist nun eine bekannte, allgemeine Erfahrung, dass solche
Abnützungserscheinungen sehr lange stumm (=symptomlos) bleiben können, und dann
meistens durch ein Bagatellereignis in einen schmerzhaften Zustand übergeführt
werden. In dieser Situation ist der Unfall als schmerzauslösender Faktor
anzusehen, was bedeutet, dass der Unfall zeitlich begrenzt kausal für das
Beschwerdebild verantwortlich ist.”).
Inoltre, contro l’ipotesi ricorsuale secondo la quale la
diagnosticata ernia discale lombare sarebbe stata causata dall’evento dell’8
luglio 2024, va considerato che, esprimendosi a proposito dell'eziologia delle
ernie discali in una perizia del 27 ottobre 1998 allestita su incarico di un
tribunale delle assicurazioni, il Prof. dott. ______, già Direttore
della Clinica di neurochirurgia dell'Ospedale______ universitario di ______, ha spiegato, tra le altre cose, che in caso di lesione
traumatica del disco intervertebrale, la capacità di deambulazione e di
mantenere la posizione eretta viene immediatamente soppressa. La persona
infortunata non è neppure più in grado di rialzarsi e deve essere
immediatamente trasportata all'ospedale in posizione sdraiata:
" (…) In diesem
Zusammenhang kann ebenfalls auf ein vom angerufenen Gericht in einem früheren
Verfahren zur Frage der Unfallkausalität von Diskushernien eingeholtes
Gutachten von Prof. Dr. med. __________ (Neurochirurgische Klinik des
__________) vom 27. Oktober 1998 verwiesen werden. Darin wurden namentlich
folgende allgemeinen Angaben gemacht: Die letzte Gelegenheit, bei der das
Bandscheibengewebe in den Wirbelkanal vorfällt, sei für die Entstehung des
Bandscheibenvorfalls belanglos. Das heisse, dass also
ein Unfall bei der Verursachung und auch bei der Auslösung eines Prolapses oder
Bandscheibenmassen-Vorfalls dem Nullwert gleichkomme. Eine gesunde
Zwischenwirbelscheibe reisse erst dann, wenn sie von einer ganz erheblichen
Gewalteinwirkung getroffen werde, die mindestens so gross ein müsse, dass auch
ein Wirbelbruch hätte entstehen können. In der Tat seien unfallbedingte
Bandscheibenzerreissungen eine ganz extreme Seltenheit. Die Folgen einer
traumatischen Zerreisung einer Zwischenwirbelscheibe seien mindestens genau so
dramatisch wie ein ausgedehnter Wirbelkörper-Kompressionsbruch. Die Geh- und
Stehfähigkeit werde in einem solchen Fall sofort aufgehoben. Die verunfallte
Patient sie nicht mehr in der Lage, sich aufzurichten, und er müsse sofort
liegend ins Krankenhaus transportiert werden. Betroffen seien in solche
seltenen Fällen stets und immer die oberen Lendenetagen, nicht aber die
lumbosakrale Zwischenwirbelscheibe. Ein Bandscheibenvorfall könne nur dann auf
die Folge einer Gewalteinwirkung zurückgeführt werden, wenn ein adäquates
Trauma vorgelegen sei, die Symptomatologie sofort nach dem Ereignis eingesetzt
habe und der Patient vorher völlig beschwerdefrei gewesen sei. (…)."
(sentenza UV 53890/80/98 e UV 58226/67/00 del 5.2.2001 consid. 3b,
corsivo della redattrice)
Del resto, anche il dott. ______,
spec. FMH in neurochirurgia, già Primario presso il Reparto di neurochirurgia
dell'Ospedale______ di ______, in una perizia da lui eseguita per conto di
questa Corte nella causa 35.2004.39 - concernente un assicurato che era caduto,
mentre stava per scendere da un autocarro, da un’altezza di circa un metro,
riportando una contusione al rachide lombare e uno strappo ai nervi sciatico e
femorale - aveva dichiarato che un simile sinistro comporta per il rachide un
trauma di esigua entità (“eine geringgradige Traumatisierung“),
inadeguato a causare un danno vertebrale acquisito, come pure a provocare un
aggravamento direzionale del preesistente stato morboso:
" Zur Unfallkausalität
Der Sturz aus ca. 1
m Höhe auf die Beine und das Gessäs stellt bezüglich Wirbelsäule eine geringgradige
Traumatisierung dar im Sinne eine Kontusion der LWS. Entsprechend bestanden Rückenschmerzen mit schmerzhaft
eingeschränkter Beweglichkeit der LWS und druckdolenter Muskulatur (=
Lumbovertebralsyndrom).
Eine Nervenschädigung trat nur vorübergehend ein
und verschwand völlig. Eine solche Kontusion führt normalerweise zu Beschwerden
in einem zeitlichen Rahmen von einem bis zwei Monaten. Bei dem Patienten traf
das Trauma nun eine krankhaft vorgeschädigte Wirbelsäule (lumbale Diskopathien),
was sich auf die Heilungsdauer auswirken kann. Eine solche zeitliche
Verzögerung ist erfahrungsgemäss bis zu ca. sechs Monaten möglich.
(…).
Das Trauma war mit Bestimmtheit nicht
geeignet, eine definitive dauerhafte Schädigung oder eine richtunggebende
Verschlechterung eines krankhaften Vorzustandes zu bewirken. Die heutigen Beschwerden und Befunde lassen sich mit den vorbestehenden
degenerativen Veränderungen (Diskopathien und arthrotisch-rheumatischer
Prozess) allein erklären, neben der erwähnten psychosomatischen Komponente. Es
finden sich keine Hinweise, die ausschliesslich mit einem Unfallereignis
vereinbar wären. Es handelt sich somit um eine vorübergehende
Verschlimmerung eines Grundleidens mit schicksalsmässigem VerIauf, wobei der
Status quo sine im Oktober 2003 als erreicht angenommen werden muss. Da
keine dauerhafte Läsion entstanden ist, kommt der Unfall auch nicht als
Teilursache in Frage.“
Ad analoghe
conclusioni il dott. ______ era giunto in occasione di un’altra perizia
giudiziaria eseguita nell’ambito della procedura sfociata nella STCA 35.1998.78
del 24 agosto 1999, cresciuta incontestata in giudicato, concernente un
assicurato che – analogamente al caso qui in oggetto – era caduto (dalla
propria altezza) scendendo le scale. In sintesi, secondo il dott.
______, traumi al rachide lombare quali quelli riportati dall’assicurato
scendendo le scale, provocano tutt’al più delle lesioni alle parti molli ma non
sono certo idonei a causare né delle lesioni definitive alla colonna vertebrale
né un aggravamento direzionale di preesistenti segni degenerativi dei dischi
intervertebrali.
Le
medesime conclusioni erano pure state state poste dai dottori ______ e ______, attivi presso la Clinica di
chirurgia ortopedica dell’Ospedale______ di ______, autori di una perizia per
conto dell’Istituto assicuratore nella causa STCA 35.2010.64 del 27 gennaio
2011.
Anche
in quell’occasione gli specialisti si sono pronunciati a favore di un’origine
squisitamente degenerativa dell’ernia discale L5-S1, ritenendo semplicemente
possibile che il sinistro del settembre 2007 abbia reso manifesta la nota ernia
del disco, valutando che lo stato di aggravamento presentato posteriormente
all’infortunio possa essere considerato estinto trascorsi sei mesi.
Visto
quanto precede, occorre concludere che l’infortunio occorso al ricorrente nel
mese di luglio 2024 - l’assicurato è caduto sul fondoschiena dalla propria
altezza mentre stava scendendo le scale del palazzo dove abita (cfr. doc. 11) - non era idoneo né a causare
la lesione discale che gli é stata diagnosticata nel prosieguo, né, in ossequio
alla giurisprudenza menzionata al considerando 2.4., a provocare un peggioramento
duraturo dello stato patologico preesistente.
Inoltre,
giova rammentare che è l’assicurato si è recato dal medico di famiglia solo
dieci giorni dopo l’evento traumatico, limitandosi a lamentare “dolori alla
schiena” (cfr. doc. 12).
Stante tutto quanto
precede, il parere espresso dal dr. med. ______ alla base della decisione
impugnata, secondo il quale l’evento dell’8 luglio 2024 non ha causato alcun
danno morfologico (non oggettivato nella RMN) ma ha peggiorato soltanto
temporaneamente lo stato preesistente del rachide lombare, risulta conforme
alla dottrina medica e alla giurisprudenza federale.
In caso di peggioramento
transitorio dello stato preesistente, l’assicuratore contro gli
infortuni deve rispondere per la sindrome dolorosa direttamente legata
all’infortunio (cfr. consid. 2.4.).
Ora, alla luce di quanto
appena esposto, il TCA ritiene dimostrato, perlomeno con il grado della
verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della sicurezza
sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew,
Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320 e Rumo-Jungo, Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die
Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), che dopo il 12 gennaio 2025 i
disturbi lombari non costituivano più una conseguenza naturale, nemmeno
parziale, dell’evento dell’8 luglio 2024.
2.8
A
titolo abbondanziale, il TCA ricorda che, per costante giurisprudenza federale,
l’ernia discale non è una lesione parificabile ai postumi di infortunio secondo
l’art. 6 cpv.2 LAINF (cfr., a proposito dell’art. 9 v.OAINF, la DTF 116 V 145
consid. 5 in fine; STFA U 403/01 del 14 ottobre 2002 consid. 4.4., pubblicata
in RDAT I-2003 N. 79; STFA U 309/00 del 20 settembre 2001 consid. 2; STFA U 238/99 del 14 febbraio 2000 consid. 5; STCA 35.2021.100 del 4 aprile 2022
consid. 2.5.; D. Cattaneo, “Sport e assicurazioni sociali” pag. 296 n.62).
2.9
Alla
luce di quanto qui sopra esposto la decisione su opposizione impugnata deve
essere confermata.
2.10
L’art.
61.
lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura
deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;
la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte
alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il
1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a
LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di
regola pubblica.
Dalla
medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in
caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se
la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il
tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento
temerario o sconsiderato.
Nella
presente fattispecie, trattandosi di una controversia concernente prestazioni
LAINF, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le
spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 35.2023.76 del 21
febbraio 2024 consid. 2.9.; STCA 35.2023.36 del 14 agosto 2023 consid. 2.9.;
35.2022.50
del 19 settembre 2022 consid. 2.5.; 35.2022.95 del 10 maggio 2023
consid. 2.14.).
Sul
tema, cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2
giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF
9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo
cfr. Ares Bernasconi, Actualités
du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux
cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in
SZS/RSAS 2/2022 p. 107); Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21
agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021
nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica
dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale
cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della
revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle
assicurazioni) e controprogetto».
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti