35.2025.59
Discussa l'esistenza di un infortunio ai sensi di legge, risp. di una lesione parificata. Negato l'intervento di un infortunio. Per quanto riguarda la lesione parificata, rinvio degli atti per accertare l'insorgenza di uno stiramento muscolare alla regione lombare
14 novembre 2025Italiano31 min
die Vorinstanz abstützte. Anstatt weitere Abklärungen zu tätigen, stellte das kantonale
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2025.59
mm
Lugano
14 novembre 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, cancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 4 luglio 2025 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 5
giugno 2025 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro
gli infortuni
ritenuto in fatto
1.1. Il 10 giugno 2024, la ditta __________
ha comunicato all’CO 1 (di seguito: CO 1) che il proprio dipendente RI 1, nato
nel 1992, in data 29 maggio 2024, nello spostare un mobile d’ufficio, si era
procurato uno strappo muscolare alla schiena (cfr. doc. 4).
Il suo medico curante, consultato
il giorno stesso del sinistro, ha diagnosticato uno stiramento muscolare traumatico
paralombare a destra e dichiarato l’assicurato totalmente inabile al lavoro
(doc. 20).
1.2. Esperiti gli accertamenti
medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 9 gennaio 2025,
l’assicuratore ha negato il proprio obbligo a prestazioni in relazione al
sinistro del maggio 2024, ritenuto che i disturbi alla schiena non erano da
porre in relazione a un infortunio ai sensi di legge e che essi non
costituivano nemmeno una lesione parificata ai postumi di un infortunio (cfr.
doc. 41).
A seguito dell’opposizione
interposta dalla __________ (cfr. doc. 46), in data 5 giugno 2025, l’CO 1 ha
confermato in sostanza la sua prima decisione (cfr. doc. 48).
1.3. Con tempestivo ricorso del 4 luglio
2025, RI 1 ha chiesto l’annullamento della decisione su opposizione impugnata e
il riconoscimento delle prestazioni di legge, facendo valere che, in base alla
certificazione del suo curante, “l’evento del 25 agosto 2024 è a tutti gli
effetti da considerare quale infortunio. Inoltre, una lesione quale stiramento
muscolare traumatico è riconosciuta quale infortunio ai sensi dell’art. 6 cpv.
2 LAINF lett. e)” (cfr. doc. I).
1.4. L’CO 1, in risposta, ha postulato
che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto
occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.5. In data 10 novembre 2025,
l’insorgente ha chiesto indicazioni circa il prosieguo della procedura (doc.
V).
considerato in diritto
in ordine
2.1. La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può
dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49
cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (su questo tema cfr. STF
9C_164/2023 del 29 gennaio 2024; STF 8C_437/2023 del 13 dicembre 2023 in SVR
2024 IV Nr. 16; STF 8C_254/2023 del 9 novembre 2023 in SVR 2024 IV Nr. 4; STF
9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF
8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/
2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008;
STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STF I 707/00 del 21 luglio 2003;
STF H 335/00 del 18 febbraio 2002; STF H 212/00 del 4 febbraio 2002; STF H 220/00 del 29 gennaio 2002; STF U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in
RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STF H 304/99 del 22 dicembre 2000; STF I 623/98 del
26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014
dell’8 settembre 2015).
nel merito
2.2. In concreto, è litigiosa la
questione di sapere se l’CO 1 era legittimata a negare le proprie prestazioni
in relazione all’evento infortunistico del 29 maggio 2024 per il motivo che
l’assicurato non sarebbe rimasto vittima di un infortunio ai sensi di legge, né
il danno alla salute che ha presentato costituirebbe una lesione parificata ai
postumi d’infortunio, oppure no.
2.3. Secondo l’art. 6 cpv. 1 LAINF, per
quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni assicurative sono
effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non professionali e
di malattie professionali.
L'assicurazione
effettua le prestazioni anche per le lesioni corporali parificabili ai
postumi d’infortunio esaustivamente enumerate al cpv. 2 del medesimo articolo.
2.4. L'art. 4 LPGA così definisce
l'infortunio:
"
È considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e
involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che
comprometta la salute fisica o psichica o che provochi la morte."
Questa definizione riprende,
nella sostanza, quella che era prevista all'art. 9 cpv. 1 vOAINF - disposizione
abrogata dall'ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni dell'11
settembre 2002 (RU 2002 3914), in vigore dal 1° gennaio 2003 -di modo che la
relativa giurisprudenza continua ad essere applicabile.
Cinque sono dunque gli elementi
costitutivi essenziali dell'infortunio:
" - l'involontarietà
- la repentinità
- il danno alla salute (fisica o psichica)
- un fattore causale esterno
- la straordinarietà di tale fattore"
(cfr. Ghélew,
Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna
1992, p. 44-51)
Scopo della
definizione è di tracciare un chiaro confine tra infortunio e malattia.
2.5. Si evince dalla nozione stessa di
infortunio che il carattere straordinario non concerne gli effetti del fattore
esterno ma unicamente il fattore esterno in quanto tale (cfr. RAMI 2000
U 374, p. 176).
Pertanto, è irrilevante il fatto
che il fattore esterno abbia causato delle affezioni gravi o inabituali.
Il fattore esterno è considerato
come straordinario quando eccede, nel caso concreto, il quadro degli
avvenimenti e delle situazioni che si possono, obiettivamente, definire
quotidiane o abituali (DTF 142 V 219 consid. 4.3.1; 134 V 72 consid. 4.1; 122 V
233 consid. 1; 121 V 38 consid. 1a; 118 V 61 consid. 2b; 118 V 283 consid. 2a;
RAMI 1993 p. 157 ss. consid. 2a).
Vi è infortunio unicamente se un
fattore esterno ha agito sul corpo. L'evento deve accadere nel mondo esterno.
Quando il processo lesivo si
svolge all'interno del corpo umano, senza l'intervento di agenti esterni, l'ipotesi
di un evento infortunistico è data essenzialmente in caso di sforzo
eccessivo o di movimenti scoordinati.
La giurisprudenza esige, perché
si possa ammettere il fattore causale di sforzi eccessivi, che essi superino in
modo evidente le sollecitazioni cui la vittima è normalmente esposta e alle
quali, per costituzione, consuetudine o addestramento, essa è abitualmente in
grado di resistere.
Da un altro lato, per poter
ritenere che lesioni corporali siano state causate da movimenti scombinati o
incongrui. Gli stessi devono essersi prodotti in circostanze esterne
manifestamente insolite, impreviste e fuori programma. Carente è altrimenti la
straordinarietà del fattore esterno causale, con la conseguenza che non tutte
le caratteristiche di un infortunio sono realizzate (DTF 122 V 232 consid. 1,
121 V 38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 283 consid. 2, 116 V 138 consid. 3a e
b, 147 consid. 2a; RAMI 1993 U 165, p. 59 consid. 3b).
2.6. Conformemente alla giurisprudenza,
tocca all'assicurato rendere verosimile l'esistenza, in concreto, di tutti gli
elementi costitutivi d'infortunio.
Quando l'istruttoria non permette
di ritenere accertati, perlomeno secondo il grado della verosimiglianza
preponderante - la semplice possibilità non basta - tali elementi, il giudice
constata l'assenza di prove o di indizi e, quindi, l'inesistenza giuridica
dell'infortunio (cfr. DTF 114 V 305 consid. 5b; 116 V 136 consid. 4b; 111 V 201
consid. 6b; RAMI 1990 U 86 p. 50; A. Bühler, Der Unfallbegriff, in: A. Koller
(Hrsg.), Haftpflicht- und Versicherungsrechtstagung 1995, S. Gallo 1995, p.
267).
Gli stessi principi sono
applicabili alla prova dell'esistenza di una lesione parificata ad infortunio
(DTF 114 V 306 consid. 5b; 116 V 141 consid. 4b).
2.7. Nel caso di specie, va
preliminarmente segnalato che, nella DTF 146 V 51 consid. 9.1, il Tribunale
federale si è chinato segnatamente sulla questione di sapere quale disposizione
torna applicabile allorquando l’assicuratore contro gli infortuni ha ammesso
l’esistenza di un infortunio ex art. 4 LPGA e che l’assicurato soffre di una
lesione corporale ai sensi dell’art. 6 cpv. 2 LAINF. La Corte federale ha
stabilito che in tale ipotesi, l’assicuratore contro gli infortuni deve
prendere a proprio carico le conseguenze della lesione in questione in virtù
dell’art. 6 cpv. 1 LAINF. Per contro, in assenza di un infortunio ai sensi di
legge, il caso deve essere esaminato dal profilo dell’art. 6 cpv. 2 LAINF.
Alla luce di quanto precede,
questo Tribunale è innanzitutto tenuto a esaminare se RI 1 è rimasto vittima di
un infortunio ai sensi dell’art. 4 LPGA, oppure no.
2.8. Nella concreta evenienza, in data
10 giugno 2024, il datore di lavoro dell’insorgente ha annunciato
all’assicuratore che il 29 maggio 2024
era accaduto un evento
riguardante la schiena. Il sinistro è così stato descritto:
" Spostando
un mobile d’ufficio, si procurava uno strappo muscolare alla schiena.” (doc. 4)
Rispondendo il 20 agosto 2024
alle domande contenute nel questionario sottopostogli dall’amministrazione,
l’assicurato ha fornito le seguenti indicazioni circa la dinamica dell’evento:
" Mentre
sollevavo un mobile ho sentito un forte stiramento nella zona lombare della
schiena.”
In quella medesima occasione,
egli ha inoltre precisato che l’oggetto sollevato era un armadio del peso di 40
kg, che non si è trattato di un’attività per lui abituale e che l’attività si
era svolta in condizioni esterne di normalità (cfr. doc. 12).
Con certificato del 23 settembre
2024, il dott. __________, spec. FMH in medicina interna generale, ha indicato
che, sollevando un armadio, “per non cadere [l’assicurato, n.d.r.] fa un falso
movimento” (doc. 20).
Alla luce di quanto precede,
chiamato innanzitutto a stabilire come si sono svolti i fatti quel 29 maggio
2024, questo Tribunale ritiene accertato che i disturbi alla schiena sono
insorti mentre l’assicurato sollevava un armadio, così come da lui stesso
dichiarato nel questionario precedentemente menzionato.
A quanto il dott. __________ ha
sostenuto il 23 settembre 2024 (compimento di un falso movimento per evitare di
cadere -cfr. doc. 20), non può essere riconosciuto valore probatorio, già per
il fatto che la versione del medico curante contiene degli elementi che non
sono stati forniti nemmeno da colui che ha vissuto l’evento in prima persona.
2.9. Nel caso di specie, come visto, va
ritenuto che non vi è stato l’intervento di un fattore causale esterno: il
danno alla salute si è, infatti, manifestato senza che vi sia stato impatto né
con altre persone né con oggetti.
Va dunque esaminato se, in casu, si possa ammettere
che vi è stato un movimento scombinato o uno sforzo manifestamente eccessivo.
Infatti, quando il processo lesivo si svolge all'interno del corpo umano, senza
l'intervento di agenti esterni, l'ipotesi di un evento infortunistico è data
essenzialmente in caso di uno sforzo manifestamente eccessivo o di un movimento
scoordinato.
Ora, dalle dichiarazioni
dell’assicurato non emerge che egli abbia compiuto un movimento scombinato del
corpo ai sensi della giurisprudenza federale (cfr. supra, consid. 2.5.).
In effetti, nel rispondere alle
domande contenute nel formulario sul sinistro, l’insorgente stesso ha
dichiarato che l’evento si era prodotto in condizioni esterne normali e che non
era successo nulla di particolare o d’imprevisto (ad esempio, scivolare,
cadere, sbattere, ecc.) (cfr. doc. 12, p. 2).
La giurisprudenza ammette,
d’altro canto, l’esistenza di un fattore straordinario quando, sollevando o
spostando un peso, si produce una lesione a causa di uno sforzo straordinario,
cioè manifestamente eccessivo a dipendenza delle circostanze del caso concreto
(cfr. supra, consid. 2.5.).
Un esame della giurisprudenza
federale dimostra che il fatto di sollevare, trasportare o spostare pesi
inferiori ai 100 kg - trattandosi di assicurati esercitanti attività
manuali - non viene considerato sforzo eccessivo (cfr.
STF U 252/06 del 4 maggio 2007, STF U 144/06 del 23 maggio 2006, consid. 2.2, U 222/05 del 21 marzo 2006, consid. 3.2 e U 110/99 del 12 aprile 2000, consid. 3;
si veda pure la STCA 35.2003 del 21 luglio 2003, riguardante un
assicurato, di professione posatore di marmi e graniti, che aveva dovuto
sopportare, per un attimo, l'intero peso di una panchina in granito di circa 70
kg, in quanto il suo collega con il quale stava effettuando il trasporto era
inciampato).
Tutto ben considerato, questo Tribunale ritiene che nell’atto
di sollevare un armadio di 40 kg, per un uomo adulto, di giovane età (32 anni)
e con una corporatura piuttosto
robusta (dagli atti si evince che l’assicurato è alto 181 cm e pesa 78 kg – cfr. doc. 12, p. 1), non sia
ancora ravvisabile uno sforzo manifestamente eccessivo ai sensi della
giurisprudenza, e ciò a prescindere dal fatto che per il ricorrente si è
trattato di un’attività inconsueta (cfr. doc. 12, p. 2).
In merito allo stato preesistente
- secondo quanto dichiarato dall’insorgente, la regione lombare era già stata
interessata da un evento traumatico nel dicembre 2023 con insorgenza di
disturbi analoghi -, è utile rilevare che, in una sentenza 8C_656/2008 del 13
febbraio 2009 consid. 3.3, tale aspetto è stato giudicato irrilevante dal
Tribunale federale, il quale ha stabilito che i requisiti che la giurisprudenza
ha posto a proposito del fattore esterno, non possono essere affievoliti
prevalendosi di un eventuale danno preesistente alla parte del corpo
interessata.
Sebbene questo
principio sia stato sviluppato in materia di lesione parificata ai postumi
d’infortunio, in una pronunzia 35.2012.73 del 21 marzo 2013 consid. 2.6.,
cresciuta incontestata in giudicato, questa Corte ha ritenuto che esso debba
trovare applicazione anche in materia d’infortunio, allorquando si tratta di
decidere se la persona assicurata ha compiuto uno sforzo manifestamente
eccessivo.
In esito alle considerazioni che
precedono, il TCA deve concludere che non sono, in concreto, soddisfatte le
severe condizioni poste dalla giurisprudenza federale per poter riconoscere il
carattere infortunistico in assenza di un fattore esterno.
Di conseguenza, non si è in
presenza di un infortunio ai sensi dell’art. 4 LPGA, come correttamente
considerato dall’assicuratore LAINF.
2.10. Si tratta ora di esaminare se l’CO 1
era legittimata a negare il proprio obbligo a prestazioni anche a titolo di lesione
parificata ad infortunio.
Giusta l’art. 6 cpv. 2 LAINF,
introdotto nel quadro della revisione della Legge federale sull’assicurazione
contro gli infortuni, entrata in vigore il 1° gennaio 2017, l’assicurazione
effettua le prestazioni anche per le lesioni corporali seguenti – fratture
(lett. a), lussazioni di articolazioni (lett. b), lacerazioni del menisco
(lett. c), lacerazioni muscolari (lett. d), stiramenti muscolari (lett. e),
lacerazioni dei tendini (lett. f), lesioni dei legamenti (lett. g) e lesioni
del timpano (lett. h) - a condizione che non siano dovute prevalentemente
all’usura o a una malattia.
Al riguardo, è utile sottolineare
che, rispetto al diritto previgente (cfr. art. 9 cpv. 2 v.OAINF), con il nuovo
art. 6 cpv. 2 LAINF il legislatore federale ha rinunciato al criterio del
fattore esterno.
Nella già citata DTF 146 V 51
(cfr. supra, consid. 2.6.), la Corte federale, avuto riguardo
all’applicazione dell’art. 6 cpv. 2 LAINF, ha precisato che, in presenza di una
lesione corporale figurante nell’elenco, l'assicuratore è di principio tenuto a
corrispondere le prestazioni assicurative, fintanto che non dimostra, con il
grado della verosimiglianza preponderante, che la lesione in questione è da
ricondurre prevalentemente - ossia in misura maggiore al 50% (consid. 8.2.2.1)
- a usura o malattia (consid. 8.2.2 e 9.1).
Tale onere probatorio rende,
comunque, necessario distinguere tra una lesione corporale parificata di tipo
infortunistico (che deve essere assunta dall'assicurazione contro gli
infortuni) ed una lesione corporale figurante nella lista, ma causata da usura
e malattia (a carico dell’assicuratore contro le malattie). L’apporto della
prova liberatoria presuppone che, nell’ambito dell’obbligo di accertamento ex art.
43 cpv. 1 LPGA, ricevuta la notifica relativa ad una lesione parificata ad un
infortunio (art. 6 cpv. 2 lett. a-h LAINF), l’assicuratore chiarisca le
circostanze in cui essa si è verificata. Occorre dunque accertare i dettagli
relativi sia alla situazione anteriore, che alla prima comparsa dei disturbi
lamentati dall’assicurato e ponderare, dal punto di vista medico, gli elementi
che depongono in favore, o a sfavore, di un’origine della lesione dovuta
all’usura o alla malattia ed è in tal senso che la questione a sapere se ha
avuto luogo un evento iniziale riconoscibile e identificabile continua ad
essere determinante al fine di circoscrivere l'obbligo prestativo
dell'assicuratore contro gli infortuni rispetto a quello dell'assicuratore
contro le malattie. Se lo spettro delle possibili cause è costituito
esclusivamente da elementi che parlano a favore di un’usura o di una malattia,
ne consegue inevitabilmente che è stata fornita la prova a discarico
dell'assicuratore infortuni e non sono necessari ulteriori chiarimenti (consid.
8.6).
La prova che una lesione
corporale figurante nella lista è dovuta in maniera prevalente all'usura o a
una malattia deve essere considerata fornita anche quando un assicuratore
contro gli infortuni dimostra che un infortunio secondo l’art. 4 LPGA non è in
nesso di causalità, nemmeno in minima misura, con la lesione in questione e non
esistono indizi che una circostanza avvenuta dopo l'evento potrebbe costituirne
una causa possibile (consid. 9.2).
Sul tema, si veda pure la STF
8C_267/2019 del 30 ottobre 2019 consid. 6 e la STF 8C_169/2019 del 10 marzo
2020 consid. 5.4 e 5.5.
Con la decisione su opposizione
impugnata, l’amministrazione ha negato che in casu sia stata dimostrata
l’esistenza di una delle lesioni esaustivamente enumerate all’art. 6 cpv. 2
LAINF, concretamente di uno stiramento muscolare ai sensi della sua lettera e),
stiramento che, secondo il medico consulente, sarebbe soltanto sospetto (cfr. doc.
48, p. 6: “In relazione alla presente vertenza il nocciolo del problema è
circoscritto alla circostanza che il curante dell’opponente conclude alla
presenza di uno stiramento muscolare ed il consulente medico dell’assicuratore
LAINF ritiene che ci si trovi in presenza di un sospetto stiramento muscolare:
la distinzione è importante. Di fatto, solo con scritto 31 gennaio 2025 il dr.
med. __________ specifica la diagnosi di stiramento muscolare senza
confrontarsi però con quanto precedentemente ritenuto dal dr. med. __________ e
meglio la presenza di un sospetto stiramento muscolare. Più precisamente, il
dr. med. __________ non indica per quale motivo le conclusioni del consulente
medico dell’assicuratore LAINF siano irricevibili.”).
Dalle carte processuali emerge
che, interpellato dall’assicuratore resistente, nel dicembre 2024 il dott. __________,
spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia, ha in effetti diagnosticato
un sospetto stiramento muscolare lombare, precisando di non essere “in
presenza di nessuna valutazione oggettivabile quale mostra un danno di origine
infortunistica.” (doc. 37, p. 2).
Agli atti figura inoltre un
rapporto, datato 31 gennaio 2025, del dott. __________ del seguente tenore:
" (…) Ho
visto il paziente il 29.5.2024, il medesimo giorno sollevando un armadio
pesante scivola, e per non cadere fa un falso movimento e sente improvvisamente
un forte dolore lombare a destra per cui la diagnosi di stiramento muscolare
traumatico è compresa nell’articolo 6, capoverso 2 dell’assicurazione LAINF.
Ho potuto subito constatare lo stiramento (dolori alla pressione e
al movimento) nella zona lombare destra.
Il caso deve essere pertanto rivisto e sottoposto
all’assicurazione infortuni.
Il 17.6.2024 il paziente era guarito grazie alla fisioterapia,
ragione perché il caso era stato chiuso.” (allegato al doc. 46)
2.11. Per costante giurisprudenza, in un
procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo
l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che
precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il
diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8
luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer, Die Rechtspflege in der
Sozialversicherung, in: BJM 1989, p. 30ss.).
Nella DTF 125 V 351 seg. (=
SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572),
la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle
dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante,
a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente
motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere
degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che
il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,
non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.
Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
In una sentenza 8C_216/2009
del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha
precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria
sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze
dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il
più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali
rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi
che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU,
discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità
dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova
propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare,
anche le certificazioni dei medici curanti.
Trattandosi invece di perizie
affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura amministrativa, a
medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti, esse
godono di piena forza probatoria, a condizione che non esistano indizi concreti
che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF 8C_862/2014 del 2 aprile 2015
consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).
Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante
è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami
approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata,
che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella
presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano
motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352;
RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss.,
consid. 1c e riferimenti).
L'elemento
rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo
di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma
semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
È infine utile
osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può
evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per
cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va,
tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i
diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista
medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e
qual è l’opinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid.
5 in fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid.
4b).
2.12. Chiamato ora a
pronunciarsi, attentamente vagliato l’insieme della documentazione a sua
disposizione, il TCA non ritiene di poter confermare la decisione
su opposizione del 5 giugno 2025, fondata sul parere agli atti del dott. __________.
Preliminarmente, va rilevato che, non essendo la decisione impugnata
basata su una perizia esterna, può trovare applicazione la giurisprudenza di cui alla DTF
135 V 465, secondo la quale dei lievi dubbi circa l’affidabilità di un
rapporto medico bastano per potersene discostare (cfr. supra, consid. 2.11.).
Questo Tribunale constata che dal
rapporto 31 gennaio 2025 del dott. __________ risulta che, già a margine della
(prima) consultazione del 29 maggio 2024, grazie all’esame clinico eseguito in
quella medesima occasione (“dolori alla pressione e al movimento”), egli aveva
riscontrato uno stiramento muscolare nella zona lombare destra (allegato al
doc. 46) e che, contrariamente a quanto fatto valere dall’assicuratore
convenuto (cfr. doc. III, p. 7), la diagnosi di stiramento muscolare
para-lombare figurava già nel certificato LAINF iniziale del curante (cfr. doc.
20), come pure nelle sue prescrizioni di fisioterapia del 29 maggio e 14 giugno
2024 (cfr. doc. D).
In questo contesto, è utile
segnalare che, in una sentenza 35.2006.53 del 22 novembre 2006 consid. 2.7.,
questa Corte, facendo capo a considerazioni enunciate dal medico curante
specialista che avevano peraltro trovato riscontro nella letteratura medica
consultata, ha ritenuto che nella maggior parte dei casi la diagnosi di
stiramento muscolare può essere posta sulla base dell'anamnesi e dell'esame
clinico, senza dunque procedere a indagini strumentali.
Alla luce di quanto precede, la
valutazione del medico fiduciario dell’CO 1 non convince nella misura in cui egli
sostiene che - considerata l’assenza di una “valutazione oggettivabile” - la presenza
di uno stiramento muscolare ai sensi dell’art. 6 cpv. 2 lett. e LAINF non
sarebbe stata in concreto sufficientemente dimostrata (cfr. doc. 37, p. 2).
Il TCA ritiene dunque che il parere del dott. __________ non basti per escludere che RI 1 presentasse effettivamente uno
stiramento muscolare nella regione lombare destra e che pertanto non si possa prescindere dal procedere a un approfondimento peritale (in questo senso, si veda
STF 8C_812/2015 del 20 luglio 2016 e STF 8C_783/2018 del 4 aprile 2019).
Un sufficiente valore probatorio
non può del resto essere riconosciuto nemmeno al parere del dott. __________,
nella misura in cui esso si fonda su una dinamica dell’evento diversa da quella
- ritenuta determinante da questo Tribunale - fornita dal diretto interessato.
Ora, come detto, la diagnosi di stiramento muscolare dipende (anche)
dall’anamnesi.
2.13. In una sentenza di principio
9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, il Tribunale
federale ha preso posizione sulle critiche rivolte alla giurisprudenza federale
relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico
(SAM; art. 72bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla
Costituzione. In quella pronunzia, l’Alta Corte ha pure precisato in quali casi
il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in
quali altri può rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento
istruttorio.
Il TF ha, al riguardo, sviluppato
le seguenti considerazioni:
" 4.4.1.1
Ist das Gutachten einer versicherungsinternen oder -externen Stelle nicht
schlüssig und kann die offene Tatfrage nicht anhand anderer Beweismittel
geklärt werden, so stellt sich das Problem, inwieweit die mit der Streitsache
befasste Beschwerdeinstanz noch die Wahl haben soll zwischen einer Rückweisung
der Sache an die Verwaltung, damit diese eine neue oder ergänzende Expertise
veranlasse, und der Einholung eines Gerichtsgutachtens. Das Bundesgericht hat
dazu jüngst festgehalten, die den kantonalen Gerichten zufallende Kompetenz zur
vollen Tatsachenprüfung (Art. 61 lit. c ATSG) sei nötigenfalls durch Einholung
gerichtlicher Expertisen auszuschöpfen (BGE 136 V 376 E. 4.2.3 S. 381). Dies
schliesst ein, dass die erstinstanzlichen Gerichte diese Befugnis nicht ohne
Not durch Rückweisung an die Verwaltung delegieren dürfen.
4.4.1.2 Die Vorteile von Gerichtsgutachten (anstelle einer
Rückweisung an die IV-Stelle) liegen in der Straffung des Gesamtverfahrens und
in einer beschleunigten Rechtsgewährung. Die direkte Durchführung der
Beweismassnahme durch die Beschwerdeinstanz mindert das Risiko von - für die
öffentliche Hand und die versicherte Person - unzumutbaren multiplen
Begutachtungen. Zwar gilt die Sozialversicherungsverwaltung mit Blick auf die
differenzierten Aufgaben und die dementsprechend unterschiedliche funktionelle
und instrumentelle Ausstattung der Behörden in der Instanzenabfolge im
Vergleich mit der Justiz als regelmässig besser geeignet,
Entscheidungsgrundlagen zu vervollständigen (BGE 131 V 407 E. 2.1.1 S. 411). In
der hier massgebenden Verfahrenssituation schlägt diese Rechtfertigung für eine
Rückweisung indessen nicht durch.
4.4.1.3 Die Einschränkung der Befugnis der
Sozialversicherungsgerichte, eine Streitsache zur neuen Begutachtung an die Verwaltung
zurückzuweisen, verhält sich komplementär zu den (gemäss geänderter
Rechtsprechung) bestehenden partizipativen Rechten der versicherten Person im
Zusammenhang mit der Anordnung eines Administrativgutachtens (Art. 44 ATSG;
vgl. oben E. 3.4). Letztere tragen zur prospektiven Chancengleichheit bei,
derweil das Gebot, im Falle einer Beanstandung des Administrativgutachtens eine
Gerichtsexpertise einzuholen, die Waffengleichheit im Prozess gewährleistet, wo
dies nach der konkreten Beweislage angezeigt ist. Insoweit ist die ständige
Rechtsprechung, wonach das (kantonale) Gericht prinzipiell die freie Wahl hat,
bei festgestellter Abklärungsbedürftigkeit die Sache an den Versicherungsträger
zurückzuweisen oder aber selber zur Herstellung der Spruchreife zu schreiten
(vgl. statt vieler ARV 1997 Nr. 18 S. 85 E. 5d mit Hinweisen, C 85/95; Urteil
vom 11. April 2000 E. 3b, H 355/99), zu ändern.
4.4.1.4 Freilich ist es weder unter praktischen noch rechtlichen
Gesichtspunkten - und nicht einmal aus Sicht des Anliegens, die
Einwirkungsmöglichkeiten auf die Erhebung des medizinischen Sachverhalts fair
zu verteilen - angebracht, in jedem Beschwerdefall auf der Grundlage eines
Gerichtsgutachtens zu urteilen. Insbesondere ist der Umstand, dass die MEDAS
von der Invalidenversicherung finanziert werden, kein genügendes Motiv dafür.
Doch drängt sich auf, dass die Beschwerdeinstanz im Regelfall ein
Gerichtsgutachten einholt, wenn sie einen (im Verwaltungsverfahren anderweitig
erhobenen) medizinischen Sachverhalt überhaupt für gutachtlich
abklärungsbedürftig hält oder wenn eine Administrativexpertise in einem
rechtserheblichen Punkt nicht beweiskräftig ist (vgl. die Kritik an der
bisherigen Rückweisungspraxis bei Niederberger, a.a.O., S. 144 ff.). Die
betreffende Beweiserhebung erfolgt alsdann vor der - anschliessend
reformatorisch entscheidenden - Beschwerdeinstanz selber statt über eine
Rückweisung an die Verwaltung. Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt
hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher
vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen
Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache
zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung
von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist (siehe beispielsweise das
Urteil 9C_646/2010 vom 23. Februar 2011 E. 4; vgl. auch SVR
2010 IV Nr. 49 S. 151 E. 3.5, 9C_85/2009).” (DTF 137 V 263-265)
In una sentenza 8C_59/2011 del 10
agosto 2011 consid. 5.2 – dunque successiva a quella pubblicata in DTF 137 V
210 -, emanata in materia di assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale
federale ha ribadito i principi sviluppati nella DTF 135 V 465, in particolare
che, in presenza di dubbi circa l’affidabilità di rapporti allestiti da medici
di fiducia, il giudice (cantonale) è libero di scegliere se ordinare
direttamente una perizia giudiziaria oppure rinviare gli atti
all’amministrazione affinché disponga essa stessa una perizia seguendo la
procedura di cui all’art. 44 LPGA:
" Um solche
Zweifel auszuräumen, wird das Gericht entweder ein Gerichtsgutachten anzuordnen
oder die Sache an den Versicherungsträger zurückzuweisen haben, damit dieser im
Verfahren nach Art. 44 ATSG eine Begutachtung veranlasst (BGE 135 V 465 E. 4.6
Fatti
S. 471).”
In una sentenza 8C_412/2019 del 9
luglio 2020 consid. 5.4, la Corte federale ha rinviato la causa
all’assicuratore LAINF (e non al tribunale cantonale che aveva respinto il
ricorso della persona assicurata) affinché disponesse l’esecuzione di una
perizia ai sensi dell’art. 44 LPGA, precisando che laddove esistano dubbi circa
l’attendibilità e la pertinenza della valutazione del medico fiduciario, spetta
in primo luogo all’assicuratore contro gli infortuni procedere a ulteriori atti
istruttori per determinare d’ufficio i fatti determinanti e, se del caso,
assumere le prove necessarie prima di emanare la decisione (art. 43 LPGA):
" Lorsqu’il existe des doutes sur la fiabilité et la pertinence de
l’appréciation du médecin-conseil, il appartient en premier lieu à
l’assureur-accidents de procéder à des instructions complémentaires pour
établir d’office l’ensemble des faits déterminants et, le cas échéant,
d’administrer les preuves nécessaires avant de rendre sa décision (art. 43 al.
1 LPGA; ATF 132 V 368 consid. 5 p. 374; arrêt 8C_401/209 du 9 juin 2020
consid. 5.3.3. et ses références).”
(si veda pure la STF 8C_697/2019,
8C_698/2019 del 9 novembre 2020 consid. 4.1).
Inoltre, con la pronunzia
8C_445/2021 del 14 gennaio 2022 consid. 4.4, pubblicata in SVR 10/2022 UV n. 34
p. 137 ss., l’Alta Corte ha stabilito che, laddove un tribunale cantonale
determini il diritto alle prestazioni facendo capo a un rapporto del medico
curante prodotto nel quadro della procedura di opposizione, sebbene ci si trovi
in presenza di un caso di applicazione della DTF 135 V 465 che richiede
l’intervento di un perito esterno, la causa deve essere rinviata
all’amministrazione, e non ai giudici di prime cure, affinché proceda a un
complemento istruttorio. È in effetti in primo luogo compito
dell’amministrazione disporre degli atti istruttori complementari volti ad
accertare d’ufficio tutti i fatti pertinenti e, se del caso, raccogliere le
prove necessarie prima di rendere la propria decisione (questo principio è
stato confermato ancora con le sentenze 8C_274/2021 del 31 marzo 2023 consid.
9.3.3; 8C_523/2022 del 23 febbraio 2023 consid. 5.4 e riferimenti; 8C_731/2021
succitata consid. 4.6; cfr. pure la STCA 35.2023.12 del 24 aprile 2023, consid.
2.9 e la STCA 35.2024.12 del 10 giugno 2024, consid. 2.6).
Infine, con pronunzia 8C_447/2023
del 18 aprile 2024 consid. 5.3, l’Alta Corte ha stabilito che:
" Aufgrund
der widersprüchlichen Berichte der RAD-Ärzte untereinander einerseits und im
Vergleich zu den erwähnten Berichten des Spital F.________ andererseits
bestanden mithin zumindest geringe Zweifel an der Zuverlässigkeit und
Schlüssigkeit der Einschätzung durch die beiden Ärzte des RAD, auf welche sich
die Vorinstanz abstützte. Anstatt weitere Abklärungen zu tätigen, stellte das kantonale
Gericht eigene medizinische Überlegungen an und schloss auf eine abgestufte
Arbeitsfähigkeit ab Oktober 2017. Dies liegt jedoch nicht mehr im Rahmen einer
Considerandi
zulässigen freien Beweiswürdigung (Art. 61 lit. c ATSG), ist es doch nicht
Aufgabe des Gerichts, fachfremde Schlussfolgerungen zu ziehen (vgl. Urteile
8C_122/2023 vom 26. Februar 2024 E. 5.3; 8C_586/2022 vom 26. April 2023 E.
5.2.2; 8C_225/2021 vom 10. Juni 2021 E. 5.3+5.5). Vielmehr hätte die Vorinstanz
die dargelegten Unstimmigkeiten und Widersprüche näher abklären müssen. Indem
sie dies unterliess, stellte sie den Sachverhalt nicht rechtsgenüglich fest,
was die Beweiswürdigungsregeln sowie den Untersuchungsgrundsatz, mithin
Bundesrecht, verletzt.”
(cfr. pure STCA 35.2024.26 del 30
settembre 2023 consid. 2.13.; 35.2024.73 del 27 gennaio 2025 consid. 2.5.5.).
Nella presente fattispecie, il
TCA ritiene che siano soddisfatti i presupposti per un rinvio degli atti
all’istituto convenuto (cfr. STF 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 e DTF 135 V
465), già per il fatto che esso ha fondato la decisione impugnata sul solo
parere del proprio medico consulente.
Per
le ragioni già esposte al considerando 2.12., si giustifica pertanto
l’annullamento della decisione su opposizione impugnata e il rinvio degli atti
all’assicuratore resistente affinché disponga un approfondimento peritale
esterno (art. 44 LPGA), volto a chiarire se all’origine
dei disturbi denunciati dall’assicurato alla regione lombare destra vi era uno
stiramento muscolare ai sensi dell’art. 6 cpv. 2 lett. e LAINF e, nell’affermativa, se la lesione era dovuta, oppure
no, prevalentemente ad usura o malattia.
In
seguito, facendo capo alle risultanze dell’accertamento esperito,
l’amministrazione si pronuncerà di nuovo in merito al diritto a prestazioni dal profilo temporale e materiale.
2.14
L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore
fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice,
rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio
e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un
comportamento temerario o sconsiderato.
In data 1° gennaio 2021 è entrata
in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora
unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.
Dalla medesima data è entrato in
vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a
prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo
prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese
processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Trattandosi di una controversia relativa
a prestazioni LAINF, il legislatore non ha previsto di prelevare le spese (cfr.
STCA 35.2021.9 del 20 settembre 2021 consid. 2.12; 35.2021.58 del 18 ottobre
2021.
consid. 2.12).
Sul tema, cfr. anche STF
9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022
KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio
2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi,
Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les
tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin
2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107); Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato
del 21 agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4
maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la
modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008
(Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al
Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto».
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso contro la decisione su
opposizione del 5 giugno 2025 è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La
decisione su opposizione impugnata è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati all’istituto assicuratore resistente per complemento
istruttorio e nuova decisione.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti