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Decisione

35.2025.59

Discussa l'esistenza di un infortunio ai sensi di legge, risp. di una lesione parificata. Negato l'intervento di un infortunio. Per quanto riguarda la lesione parificata, rinvio degli atti per accertare l'insorgenza di uno stiramento muscolare alla regione lombare

14 novembre 2025Italiano31 min

die Vorinstanz abstützte. Anstatt weitere Abklärungen zu tätigen, stellte das kantonale

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

35.2025.59

mm

Lugano

14 novembre 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattore:

Maurizio Macchi, cancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 4 luglio 2025 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 5

giugno 2025 emanata da

CO 1

in materia di assicurazione contro

gli infortuni

ritenuto in fatto

1.1. Il 10 giugno 2024, la ditta __________

ha comunicato all’CO 1 (di seguito: CO 1) che il proprio dipendente RI 1, nato

nel 1992, in data 29 maggio 2024, nello spostare un mobile d’ufficio, si era

procurato uno strappo muscolare alla schiena (cfr. doc. 4).

Il suo medico curante, consultato

il giorno stesso del sinistro, ha diagnosticato uno stiramento muscolare traumatico

paralombare a destra e dichiarato l’assicurato totalmente inabile al lavoro

(doc. 20).

1.2. Esperiti gli accertamenti

medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 9 gennaio 2025,

l’assicuratore ha negato il proprio obbligo a prestazioni in relazione al

sinistro del maggio 2024, ritenuto che i disturbi alla schiena non erano da

porre in relazione a un infortunio ai sensi di legge e che essi non

costituivano nemmeno una lesione parificata ai postumi di un infortunio (cfr.

doc. 41).

A seguito dell’opposizione

interposta dalla __________ (cfr. doc. 46), in data 5 giugno 2025, l’CO 1 ha

confermato in sostanza la sua prima decisione (cfr. doc. 48).

1.3. Con tempestivo ricorso del 4 luglio

2025, RI 1 ha chiesto l’annullamento della decisione su opposizione impugnata e

il riconoscimento delle prestazioni di legge, facendo valere che, in base alla

certificazione del suo curante, “l’evento del 25 agosto 2024 è a tutti gli

effetti da considerare quale infortunio. Inoltre, una lesione quale stiramento

muscolare traumatico è riconosciuta quale infortunio ai sensi dell’art. 6 cpv.

2 LAINF lett. e)” (cfr. doc. I).

1.4. L’CO 1, in risposta, ha postulato

che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto

occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

1.5. In data 10 novembre 2025,

l’insorgente ha chiesto indicazioni circa il prosieguo della procedura (doc.

V).

considerato in diritto

in ordine

2.1. La presente vertenza non pone

questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio

per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può

dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49

cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (su questo tema cfr. STF

9C_164/2023 del 29 gennaio 2024; STF 8C_437/2023 del 13 dicembre 2023 in SVR

2024 IV Nr. 16; STF 8C_254/2023 del 9 novembre 2023 in SVR 2024 IV Nr. 4; STF

9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF

8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/

2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008;

STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STF I 707/00 del 21 luglio 2003;

STF H 335/00 del 18 febbraio 2002; STF H 212/00 del 4 febbraio 2002; STF H 220/00 del 29 gennaio 2002; STF U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in

RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STF H 304/99 del 22 dicembre 2000; STF I 623/98 del

26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014

dell’8 settembre 2015).

nel merito

2.2. In concreto, è litigiosa la

questione di sapere se l’CO 1 era legittimata a negare le proprie prestazioni

in relazione all’evento infortunistico del 29 maggio 2024 per il motivo che

l’assicurato non sarebbe rimasto vittima di un infortunio ai sensi di legge, né

il danno alla salute che ha presentato costituirebbe una lesione parificata ai

postumi d’infortunio, oppure no.

2.3. Secondo l’art. 6 cpv. 1 LAINF, per

quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni assicurative sono

effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non professionali e

di malattie professionali.

L'assicurazione

effettua le prestazioni anche per le lesioni corporali parificabili ai

postumi d’infortunio esaustivamente enumerate al cpv. 2 del medesimo articolo.

2.4. L'art. 4 LPGA così definisce

l'infortunio:

"

È considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e

involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che

comprometta la salute fisica o psichica o che provochi la morte."

Questa definizione riprende,

nella sostanza, quella che era prevista all'art. 9 cpv. 1 vOAINF - disposizione

abrogata dall'ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni dell'11

settembre 2002 (RU 2002 3914), in vigore dal 1° gennaio 2003 -di modo che la

relativa giurisprudenza continua ad essere applicabile.

Cinque sono dunque gli elementi

costitutivi essenziali dell'infortunio:

" - l'involontarietà

- la repentinità

- il danno alla salute (fisica o psichica)

- un fattore causale esterno

- la straordinarietà di tale fattore"

(cfr. Ghélew,

Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna

1992, p. 44-51)

Scopo della

definizione è di tracciare un chiaro confine tra infortunio e malattia.

2.5. Si evince dalla nozione stessa di

infortunio che il carattere straordinario non concerne gli effetti del fattore

esterno ma unicamente il fattore esterno in quanto tale (cfr. RAMI 2000

U 374, p. 176).

Pertanto, è irrilevante il fatto

che il fattore esterno abbia causato delle affezioni gravi o inabituali.

Il fattore esterno è considerato

come straordinario quando eccede, nel caso concreto, il quadro degli

avvenimenti e delle situazioni che si possono, obiettivamente, definire

quotidiane o abituali (DTF 142 V 219 consid. 4.3.1; 134 V 72 consid. 4.1; 122 V

233 consid. 1; 121 V 38 consid. 1a; 118 V 61 consid. 2b; 118 V 283 consid. 2a;

RAMI 1993 p. 157 ss. consid. 2a).

Vi è infortunio unicamente se un

fattore esterno ha agito sul corpo. L'evento deve accadere nel mondo esterno.

Quando il processo lesivo si

svolge all'interno del corpo umano, senza l'intervento di agenti esterni, l'ipotesi

di un evento infortunistico è data essenzialmente in caso di sforzo

eccessivo o di movimenti scoordinati.

La giurisprudenza esige, perché

si possa ammettere il fattore causale di sforzi eccessivi, che essi superino in

modo evidente le sollecitazioni cui la vittima è normalmente esposta e alle

quali, per costituzione, consuetudine o addestramento, essa è abitualmente in

grado di resistere.

Da un altro lato, per poter

ritenere che lesioni corporali siano state causate da movimenti scombinati o

incongrui. Gli stessi devono essersi prodotti in circostanze esterne

manifestamente insolite, impreviste e fuori programma. Carente è altrimenti la

straordinarietà del fattore esterno causale, con la conseguenza che non tutte

le caratteristiche di un infortunio sono realizzate (DTF 122 V 232 consid. 1,

121 V 38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 283 consid. 2, 116 V 138 consid. 3a e

b, 147 consid. 2a; RAMI 1993 U 165, p. 59 consid. 3b).

2.6. Conformemente alla giurisprudenza,

tocca all'assicurato rendere verosimile l'esistenza, in concreto, di tutti gli

elementi costitutivi d'infortunio.

Quando l'istruttoria non permette

di ritenere accertati, perlomeno secondo il grado della verosimiglianza

preponderante - la semplice possibilità non basta - tali elementi, il giudice

constata l'assenza di prove o di indizi e, quindi, l'inesistenza giuridica

dell'infortunio (cfr. DTF 114 V 305 consid. 5b; 116 V 136 consid. 4b; 111 V 201

consid. 6b; RAMI 1990 U 86 p. 50; A. Bühler, Der Unfallbegriff, in: A. Koller

(Hrsg.), Haftpflicht- und Versicherungsrechtstagung 1995, S. Gallo 1995, p.

267).

Gli stessi principi sono

applicabili alla prova dell'esistenza di una lesione parificata ad infortunio

(DTF 114 V 306 consid. 5b; 116 V 141 consid. 4b).

2.7. Nel caso di specie, va

preliminarmente segnalato che, nella DTF 146 V 51 consid. 9.1, il Tribunale

federale si è chinato segnatamente sulla questione di sapere quale disposizione

torna applicabile allorquando l’assicuratore contro gli infortuni ha ammesso

l’esistenza di un infortunio ex art. 4 LPGA e che l’assicurato soffre di una

lesione corporale ai sensi dell’art. 6 cpv. 2 LAINF. La Corte federale ha

stabilito che in tale ipotesi, l’assicuratore contro gli infortuni deve

prendere a proprio carico le conseguenze della lesione in questione in virtù

dell’art. 6 cpv. 1 LAINF. Per contro, in assenza di un infortunio ai sensi di

legge, il caso deve essere esaminato dal profilo dell’art. 6 cpv. 2 LAINF.

Alla luce di quanto precede,

questo Tribunale è innanzitutto tenuto a esaminare se RI 1 è rimasto vittima di

un infortunio ai sensi dell’art. 4 LPGA, oppure no.

2.8. Nella concreta evenienza, in data

10 giugno 2024, il datore di lavoro dell’insorgente ha annunciato

all’assicuratore che il 29 maggio 2024

era accaduto un evento

riguardante la schiena. Il sinistro è così stato descritto:

" Spostando

un mobile d’ufficio, si procurava uno strappo muscolare alla schiena.” (doc. 4)

Rispondendo il 20 agosto 2024

alle domande contenute nel questionario sottopostogli dall’amministrazione,

l’assicurato ha fornito le seguenti indicazioni circa la dinamica dell’evento:

" Mentre

sollevavo un mobile ho sentito un forte stiramento nella zona lombare della

schiena.”

In quella medesima occasione,

egli ha inoltre precisato che l’oggetto sollevato era un armadio del peso di 40

kg, che non si è trattato di un’attività per lui abituale e che l’attività si

era svolta in condizioni esterne di normalità (cfr. doc. 12).

Con certificato del 23 settembre

2024, il dott. __________, spec. FMH in medicina interna generale, ha indicato

che, sollevando un armadio, “per non cadere [l’assicurato, n.d.r.] fa un falso

movimento” (doc. 20).

Alla luce di quanto precede,

chiamato innanzitutto a stabilire come si sono svolti i fatti quel 29 maggio

2024, questo Tribunale ritiene accertato che i disturbi alla schiena sono

insorti mentre l’assicurato sollevava un armadio, così come da lui stesso

dichiarato nel questionario precedentemente menzionato.

A quanto il dott. __________ ha

sostenuto il 23 settembre 2024 (compimento di un falso movimento per evitare di

cadere -cfr. doc. 20), non può essere riconosciuto valore probatorio, già per

il fatto che la versione del medico curante contiene degli elementi che non

sono stati forniti nemmeno da colui che ha vissuto l’evento in prima persona.

2.9. Nel caso di specie, come visto, va

ritenuto che non vi è stato l’intervento di un fattore causale esterno: il

danno alla salute si è, infatti, manifestato senza che vi sia stato impatto né

con altre persone né con oggetti.

Va dunque esaminato se, in casu, si possa ammettere

che vi è stato un movimento scombinato o uno sforzo manifestamente eccessivo.

Infatti, quando il processo lesivo si svolge all'interno del corpo umano, senza

l'intervento di agenti esterni, l'ipotesi di un evento infortunistico è data

essenzialmente in caso di uno sforzo manifestamente eccessivo o di un movimento

scoordinato.

Ora, dalle dichiarazioni

dell’assicurato non emerge che egli abbia compiuto un movimento scombinato del

corpo ai sensi della giurisprudenza federale (cfr. supra, consid. 2.5.).

In effetti, nel rispondere alle

domande contenute nel formulario sul sinistro, l’insorgente stesso ha

dichiarato che l’evento si era prodotto in condizioni esterne normali e che non

era successo nulla di particolare o d’imprevisto (ad esempio, scivolare,

cadere, sbattere, ecc.) (cfr. doc. 12, p. 2).

La giurisprudenza ammette,

d’altro canto, l’esistenza di un fattore straordinario quando, sollevando o

spostando un peso, si produce una lesione a causa di uno sforzo straordinario,

cioè manifestamente eccessivo a dipendenza delle circostanze del caso concreto

(cfr. supra, consid. 2.5.).

Un esame della giurisprudenza

federale dimostra che il fatto di sollevare, trasportare o spostare pesi

inferiori ai 100 kg - trattandosi di assicurati esercitanti attività

manuali - non viene considerato sforzo eccessivo (cfr.

STF U 252/06 del 4 maggio 2007, STF U 144/06 del 23 maggio 2006, consid. 2.2, U 222/05 del 21 marzo 2006, consid. 3.2 e U 110/99 del 12 aprile 2000, consid. 3;

si veda pure la STCA 35.2003 del 21 luglio 2003, riguardante un

assicurato, di professione posatore di marmi e graniti, che aveva dovuto

sopportare, per un attimo, l'intero peso di una panchina in granito di circa 70

kg, in quanto il suo collega con il quale stava effettuando il trasporto era

inciampato).

Tutto ben considerato, questo Tribunale ritiene che nell’atto

di sollevare un armadio di 40 kg, per un uomo adulto, di giovane età (32 anni)

e con una corporatura piuttosto

robusta (dagli atti si evince che l’assicurato è alto 181 cm e pesa 78 kg – cfr. doc. 12, p. 1), non sia

ancora ravvisabile uno sforzo manifestamente eccessivo ai sensi della

giurisprudenza, e ciò a prescindere dal fatto che per il ricorrente si è

trattato di un’attività inconsueta (cfr. doc. 12, p. 2).

In merito allo stato preesistente

- secondo quanto dichiarato dall’insorgente, la regione lombare era già stata

interessata da un evento traumatico nel dicembre 2023 con insorgenza di

disturbi analoghi -, è utile rilevare che, in una sentenza 8C_656/2008 del 13

febbraio 2009 consid. 3.3, tale aspetto è stato giudicato irrilevante dal

Tribunale federale, il quale ha stabilito che i requisiti che la giurisprudenza

ha posto a proposito del fattore esterno, non possono essere affievoliti

prevalendosi di un eventuale danno preesistente alla parte del corpo

interessata.

Sebbene questo

principio sia stato sviluppato in materia di lesione parificata ai postumi

d’infortunio, in una pronunzia 35.2012.73 del 21 marzo 2013 consid. 2.6.,

cresciuta incontestata in giudicato, questa Corte ha ritenuto che esso debba

trovare applicazione anche in materia d’infortunio, allorquando si tratta di

decidere se la persona assicurata ha compiuto uno sforzo manifestamente

eccessivo.

In esito alle considerazioni che

precedono, il TCA deve concludere che non sono, in concreto, soddisfatte le

severe condizioni poste dalla giurisprudenza federale per poter riconoscere il

carattere infortunistico in assenza di un fattore esterno.

Di conseguenza, non si è in

presenza di un infortunio ai sensi dell’art. 4 LPGA, come correttamente

considerato dall’assicuratore LAINF.

2.10. Si tratta ora di esaminare se l’CO 1

era legittimata a negare il proprio obbligo a prestazioni anche a titolo di lesione

parificata ad infortunio.

Giusta l’art. 6 cpv. 2 LAINF,

introdotto nel quadro della revisione della Legge federale sull’assicurazione

contro gli infortuni, entrata in vigore il 1° gennaio 2017, l’assicurazione

effettua le prestazioni anche per le lesioni corporali seguenti – fratture

(lett. a), lussazioni di articolazioni (lett. b), lacerazioni del menisco

(lett. c), lacerazioni muscolari (lett. d), stiramenti muscolari (lett. e),

lacerazioni dei tendini (lett. f), lesioni dei legamenti (lett. g) e lesioni

del timpano (lett. h) - a condizione che non siano dovute prevalentemente

all’usura o a una malattia.

Al riguardo, è utile sottolineare

che, rispetto al diritto previgente (cfr. art. 9 cpv. 2 v.OAINF), con il nuovo

art. 6 cpv. 2 LAINF il legislatore federale ha rinunciato al criterio del

fattore esterno.

Nella già citata DTF 146 V 51

(cfr. supra, consid. 2.6.), la Corte federale, avuto riguardo

all’applicazione dell’art. 6 cpv. 2 LAINF, ha precisato che, in presenza di una

lesione corporale figurante nell’elenco, l'assicuratore è di principio tenuto a

corrispondere le prestazioni assicurative, fintanto che non dimostra, con il

grado della verosimiglianza preponderante, che la lesione in questione è da

ricondurre prevalentemente - ossia in misura maggiore al 50% (consid. 8.2.2.1)

- a usura o malattia (consid. 8.2.2 e 9.1).

Tale onere probatorio rende,

comunque, necessario distinguere tra una lesione corporale parificata di tipo

infortunistico (che deve essere assunta dall'assicurazione contro gli

infortuni) ed una lesione corporale figurante nella lista, ma causata da usura

e malattia (a carico dell’assicuratore contro le malattie). L’apporto della

prova liberatoria presuppone che, nell’ambito dell’obbligo di accertamento ex art.

43 cpv. 1 LPGA, ricevuta la notifica relativa ad una lesione parificata ad un

infortunio (art. 6 cpv. 2 lett. a-h LAINF), l’assicuratore chiarisca le

circostanze in cui essa si è verificata. Occorre dunque accertare i dettagli

relativi sia alla situazione anteriore, che alla prima comparsa dei disturbi

lamentati dall’assicurato e ponderare, dal punto di vista medico, gli elementi

che depongono in favore, o a sfavore, di un’origine della lesione dovuta

all’usura o alla malattia ed è in tal senso che la questione a sapere se ha

avuto luogo un evento iniziale riconoscibile e identificabile continua ad

essere determinante al fine di circoscrivere l'obbligo prestativo

dell'assicuratore contro gli infortuni rispetto a quello dell'assicuratore

contro le malattie. Se lo spettro delle possibili cause è costituito

esclusivamente da elementi che parlano a favore di un’usura o di una malattia,

ne consegue inevitabilmente che è stata fornita la prova a discarico

dell'assicuratore infortuni e non sono necessari ulteriori chiarimenti (consid.

8.6).

La prova che una lesione

corporale figurante nella lista è dovuta in maniera prevalente all'usura o a

una malattia deve essere considerata fornita anche quando un assicuratore

contro gli infortuni dimostra che un infortunio secondo l’art. 4 LPGA non è in

nesso di causalità, nemmeno in minima misura, con la lesione in questione e non

esistono indizi che una circostanza avvenuta dopo l'evento potrebbe costituirne

una causa possibile (consid. 9.2).

Sul tema, si veda pure la STF

8C_267/2019 del 30 ottobre 2019 consid. 6 e la STF 8C_169/2019 del 10 marzo

2020 consid. 5.4 e 5.5.

Con la decisione su opposizione

impugnata, l’amministrazione ha negato che in casu sia stata dimostrata

l’esistenza di una delle lesioni esaustivamente enumerate all’art. 6 cpv. 2

LAINF, concretamente di uno stiramento muscolare ai sensi della sua lettera e),

stiramento che, secondo il medico consulente, sarebbe soltanto sospetto (cfr. doc.

48, p. 6: “In relazione alla presente vertenza il nocciolo del problema è

circoscritto alla circostanza che il curante dell’opponente conclude alla

presenza di uno stiramento muscolare ed il consulente medico dell’assicuratore

LAINF ritiene che ci si trovi in presenza di un sospetto stiramento muscolare:

la distinzione è importante. Di fatto, solo con scritto 31 gennaio 2025 il dr.

med. __________ specifica la diagnosi di stiramento muscolare senza

confrontarsi però con quanto precedentemente ritenuto dal dr. med. __________ e

meglio la presenza di un sospetto stiramento muscolare. Più precisamente, il

dr. med. __________ non indica per quale motivo le conclusioni del consulente

medico dell’assicuratore LAINF siano irricevibili.”).

Dalle carte processuali emerge

che, interpellato dall’assicuratore resistente, nel dicembre 2024 il dott. __________,

spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia, ha in effetti diagnosticato

un sospetto stiramento muscolare lombare, precisando di non essere “in

presenza di nessuna valutazione oggettivabile quale mostra un danno di origine

infortunistica.” (doc. 37, p. 2).

Agli atti figura inoltre un

rapporto, datato 31 gennaio 2025, del dott. __________ del seguente tenore:

" (…) Ho

visto il paziente il 29.5.2024, il medesimo giorno sollevando un armadio

pesante scivola, e per non cadere fa un falso movimento e sente improvvisamente

un forte dolore lombare a destra per cui la diagnosi di stiramento muscolare

traumatico è compresa nell’articolo 6, capoverso 2 dell’assicurazione LAINF.

Ho potuto subito constatare lo stiramento (dolori alla pressione e

al movimento) nella zona lombare destra.

Il caso deve essere pertanto rivisto e sottoposto

all’assicurazione infortuni.

Il 17.6.2024 il paziente era guarito grazie alla fisioterapia,

ragione perché il caso era stato chiuso.” (allegato al doc. 46)

2.11. Per costante giurisprudenza, in un

procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo

l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che

precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il

diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8

luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer, Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung, in: BJM 1989, p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351 seg. (=

SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572),

la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle

dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante,

a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente

motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere

degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che

il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,

non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.

Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In una sentenza 8C_216/2009

del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha

precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria

sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze

dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il

più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali

rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi

che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU,

discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità

dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova

propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare,

anche le certificazioni dei medici curanti.

Trattandosi invece di perizie

affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura amministrativa, a

medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti, esse

godono di piena forza probatoria, a condizione che non esistano indizi concreti

che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF 8C_862/2014 del 2 aprile 2015

consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).

Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante

è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami

approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata,

che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella

presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano

motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352;

RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss.,

consid. 1c e riferimenti).

L'elemento

rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo

di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma

semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

È infine utile

osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può

evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per

cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va,

tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i

diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista

medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e

qual è l’opinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid.

5 in fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid.

4b).

2.12. Chiamato ora a

pronunciarsi, attentamente vagliato l’insieme della documentazione a sua

disposizione, il TCA non ritiene di poter confermare la decisione

su opposizione del 5 giugno 2025, fondata sul parere agli atti del dott. __________.

Preliminarmente, va rilevato che, non essendo la decisione impugnata

basata su una perizia esterna, può trovare applicazione la giurisprudenza di cui alla DTF

135 V 465, secondo la quale dei lievi dubbi circa l’affidabilità di un

rapporto medico bastano per potersene discostare (cfr. supra, consid. 2.11.).

Questo Tribunale constata che dal

rapporto 31 gennaio 2025 del dott. __________ risulta che, già a margine della

(prima) consultazione del 29 maggio 2024, grazie all’esame clinico eseguito in

quella medesima occasione (“dolori alla pressione e al movimento”), egli aveva

riscontrato uno stiramento muscolare nella zona lombare destra (allegato al

doc. 46) e che, contrariamente a quanto fatto valere dall’assicuratore

convenuto (cfr. doc. III, p. 7), la diagnosi di stiramento muscolare

para-lombare figurava già nel certificato LAINF iniziale del curante (cfr. doc.

20), come pure nelle sue prescrizioni di fisioterapia del 29 maggio e 14 giugno

2024 (cfr. doc. D).

In questo contesto, è utile

segnalare che, in una sentenza 35.2006.53 del 22 novembre 2006 consid. 2.7.,

questa Corte, facendo capo a considerazioni enunciate dal medico curante

specialista che avevano peraltro trovato riscontro nella letteratura medica

consultata, ha ritenuto che nella maggior parte dei casi la diagnosi di

stiramento muscolare può essere posta sulla base dell'anamnesi e dell'esame

clinico, senza dunque procedere a indagini strumentali.

Alla luce di quanto precede, la

valutazione del medico fiduciario dell’CO 1 non convince nella misura in cui egli

sostiene che - considerata l’assenza di una “valutazione oggettivabile” - la presenza

di uno stiramento muscolare ai sensi dell’art. 6 cpv. 2 lett. e LAINF non

sarebbe stata in concreto sufficientemente dimostrata (cfr. doc. 37, p. 2).

Il TCA ritiene dunque che il parere del dott. __________ non basti per escludere che RI 1 presentasse effettivamente uno

stiramento muscolare nella regione lombare destra e che pertanto non si possa prescindere dal procedere a un approfondimento peritale (in questo senso, si veda

STF 8C_812/2015 del 20 luglio 2016 e STF 8C_783/2018 del 4 aprile 2019).

Un sufficiente valore probatorio

non può del resto essere riconosciuto nemmeno al parere del dott. __________,

nella misura in cui esso si fonda su una dinamica dell’evento diversa da quella

- ritenuta determinante da questo Tribunale - fornita dal diretto interessato.

Ora, come detto, la diagnosi di stiramento muscolare dipende (anche)

dall’anamnesi.

2.13. In una sentenza di principio

9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, il Tribunale

federale ha preso posizione sulle critiche rivolte alla giurisprudenza federale

relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico

(SAM; art. 72bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla

Costituzione. In quella pronunzia, l’Alta Corte ha pure precisato in quali casi

il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in

quali altri può rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento

istruttorio.

Il TF ha, al riguardo, sviluppato

le seguenti considerazioni:

" 4.4.1.1

Ist das Gutachten einer versicherungsinternen oder -externen Stelle nicht

schlüssig und kann die offene Tatfrage nicht anhand anderer Beweismittel

geklärt werden, so stellt sich das Problem, inwieweit die mit der Streitsache

befasste Beschwerdeinstanz noch die Wahl haben soll zwischen einer Rückweisung

der Sache an die Verwaltung, damit diese eine neue oder ergänzende Expertise

veranlasse, und der Einholung eines Gerichtsgutachtens. Das Bundesgericht hat

dazu jüngst festgehalten, die den kantonalen Gerichten zufallende Kompetenz zur

vollen Tatsachenprüfung (Art. 61 lit. c ATSG) sei nötigenfalls durch Einholung

gerichtlicher Expertisen auszuschöpfen (BGE 136 V 376 E. 4.2.3 S. 381). Dies

schliesst ein, dass die erstinstanzlichen Gerichte diese Befugnis nicht ohne

Not durch Rückweisung an die Verwaltung delegieren dürfen.

4.4.1.2 Die Vorteile von Gerichtsgutachten (anstelle einer

Rückweisung an die IV-Stelle) liegen in der Straffung des Gesamtverfahrens und

in einer beschleunigten Rechtsgewährung. Die direkte Durchführung der

Beweismassnahme durch die Beschwerdeinstanz mindert das Risiko von - für die

öffentliche Hand und die versicherte Person - unzumutbaren multiplen

Begutachtungen. Zwar gilt die Sozialversicherungsverwaltung mit Blick auf die

differenzierten Aufgaben und die dementsprechend unterschiedliche funktionelle

und instrumentelle Ausstattung der Behörden in der Instanzenabfolge im

Vergleich mit der Justiz als regelmässig besser geeignet,

Entscheidungsgrundlagen zu vervollständigen (BGE 131 V 407 E. 2.1.1 S. 411). In

der hier massgebenden Verfahrenssituation schlägt diese Rechtfertigung für eine

Rückweisung indessen nicht durch.

4.4.1.3 Die Einschränkung der Befugnis der

Sozialversicherungsgerichte, eine Streitsache zur neuen Begutachtung an die Verwaltung

zurückzuweisen, verhält sich komplementär zu den (gemäss geänderter

Rechtsprechung) bestehenden partizipativen Rechten der versicherten Person im

Zusammenhang mit der Anordnung eines Administrativgutachtens (Art. 44 ATSG;

vgl. oben E. 3.4). Letztere tragen zur prospektiven Chancengleichheit bei,

derweil das Gebot, im Falle einer Beanstandung des Administrativgutachtens eine

Gerichtsexpertise einzuholen, die Waffengleichheit im Prozess gewährleistet, wo

dies nach der konkreten Beweislage angezeigt ist. Insoweit ist die ständige

Rechtsprechung, wonach das (kantonale) Gericht prinzipiell die freie Wahl hat,

bei festgestellter Abklärungsbedürftigkeit die Sache an den Versicherungsträger

zurückzuweisen oder aber selber zur Herstellung der Spruchreife zu schreiten

(vgl. statt vieler ARV 1997 Nr. 18 S. 85 E. 5d mit Hinweisen, C 85/95; Urteil

vom 11. April 2000 E. 3b, H 355/99), zu ändern.

4.4.1.4 Freilich ist es weder unter praktischen noch rechtlichen

Gesichtspunkten - und nicht einmal aus Sicht des Anliegens, die

Einwirkungsmöglichkeiten auf die Erhebung des medizinischen Sachverhalts fair

zu verteilen - angebracht, in jedem Beschwerdefall auf der Grundlage eines

Gerichtsgutachtens zu urteilen. Insbesondere ist der Umstand, dass die MEDAS

von der Invalidenversicherung finanziert werden, kein genügendes Motiv dafür.

Doch drängt sich auf, dass die Beschwerdeinstanz im Regelfall ein

Gerichtsgutachten einholt, wenn sie einen (im Verwaltungsverfahren anderweitig

erhobenen) medizinischen Sachverhalt überhaupt für gutachtlich

abklärungsbedürftig hält oder wenn eine Administrativexpertise in einem

rechtserheblichen Punkt nicht beweiskräftig ist (vgl. die Kritik an der

bisherigen Rückweisungspraxis bei Niederberger, a.a.O., S. 144 ff.). Die

betreffende Beweiserhebung erfolgt alsdann vor der - anschliessend

reformatorisch entscheidenden - Beschwerdeinstanz selber statt über eine

Rückweisung an die Verwaltung. Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt

hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher

vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen

Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache

zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung

von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist (siehe beispielsweise das

Urteil 9C_646/2010 vom 23. Februar 2011 E. 4; vgl. auch SVR

2010 IV Nr. 49 S. 151 E. 3.5, 9C_85/2009).” (DTF 137 V 263-265)

In una sentenza 8C_59/2011 del 10

agosto 2011 consid. 5.2 – dunque successiva a quella pubblicata in DTF 137 V

210 -, emanata in materia di assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale

federale ha ribadito i principi sviluppati nella DTF 135 V 465, in particolare

che, in presenza di dubbi circa l’affidabilità di rapporti allestiti da medici

di fiducia, il giudice (cantonale) è libero di scegliere se ordinare

direttamente una perizia giudiziaria oppure rinviare gli atti

all’amministrazione affinché disponga essa stessa una perizia seguendo la

procedura di cui all’art. 44 LPGA:

" Um solche

Zweifel auszuräumen, wird das Gericht entweder ein Gerichtsgutachten anzuordnen

oder die Sache an den Versicherungsträger zurückzuweisen haben, damit dieser im

Verfahren nach Art. 44 ATSG eine Begutachtung veranlasst (BGE 135 V 465 E. 4.6

Fatti

S. 471).”

In una sentenza 8C_412/2019 del 9

luglio 2020 consid. 5.4, la Corte federale ha rinviato la causa

all’assicuratore LAINF (e non al tribunale cantonale che aveva respinto il

ricorso della persona assicurata) affinché disponesse l’esecuzione di una

perizia ai sensi dell’art. 44 LPGA, precisando che laddove esistano dubbi circa

l’attendibilità e la pertinenza della valutazione del medico fiduciario, spetta

in primo luogo all’assicuratore contro gli infortuni procedere a ulteriori atti

istruttori per determinare d’ufficio i fatti determinanti e, se del caso,

assumere le prove necessarie prima di emanare la decisione (art. 43 LPGA):

" Lorsqu’il existe des doutes sur la fiabilité et la pertinence de

l’appréciation du médecin-conseil, il appartient en premier lieu à

l’assureur-accidents de procéder à des instructions complémentaires pour

établir d’office l’ensemble des faits déterminants et, le cas échéant,

d’administrer les preuves nécessaires avant de rendre sa décision (art. 43 al.

1 LPGA; ATF 132 V 368 consid. 5 p. 374; arrêt 8C_401/209 du 9 juin 2020

consid. 5.3.3. et ses références).”

(si veda pure la STF 8C_697/2019,

8C_698/2019 del 9 novembre 2020 consid. 4.1).

Inoltre, con la pronunzia

8C_445/2021 del 14 gennaio 2022 consid. 4.4, pubblicata in SVR 10/2022 UV n. 34

p. 137 ss., l’Alta Corte ha stabilito che, laddove un tribunale cantonale

determini il diritto alle prestazioni facendo capo a un rapporto del medico

curante prodotto nel quadro della procedura di opposizione, sebbene ci si trovi

in presenza di un caso di applicazione della DTF 135 V 465 che richiede

l’intervento di un perito esterno, la causa deve essere rinviata

all’amministrazione, e non ai giudici di prime cure, affinché proceda a un

complemento istruttorio. È in effetti in primo luogo compito

dell’amministrazione disporre degli atti istruttori complementari volti ad

accertare d’ufficio tutti i fatti pertinenti e, se del caso, raccogliere le

prove necessarie prima di rendere la propria decisione (questo principio è

stato confermato ancora con le sentenze 8C_274/2021 del 31 marzo 2023 consid.

9.3.3; 8C_523/2022 del 23 febbraio 2023 consid. 5.4 e riferimenti; 8C_731/2021

succitata consid. 4.6; cfr. pure la STCA 35.2023.12 del 24 aprile 2023, consid.

2.9 e la STCA 35.2024.12 del 10 giugno 2024, consid. 2.6).

Infine, con pronunzia 8C_447/2023

del 18 aprile 2024 consid. 5.3, l’Alta Corte ha stabilito che:

" Aufgrund

der widersprüchlichen Berichte der RAD-Ärzte untereinander einerseits und im

Vergleich zu den erwähnten Berichten des Spital F.________ andererseits

bestanden mithin zumindest geringe Zweifel an der Zuverlässigkeit und

Schlüssigkeit der Einschätzung durch die beiden Ärzte des RAD, auf welche sich

die Vorinstanz abstützte. Anstatt weitere Abklärungen zu tätigen, stellte das kantonale

Gericht eigene medizinische Überlegungen an und schloss auf eine abgestufte

Arbeitsfähigkeit ab Oktober 2017. Dies liegt jedoch nicht mehr im Rahmen einer

Considerandi

zulässigen freien Beweiswürdigung (Art. 61 lit. c ATSG), ist es doch nicht

Aufgabe des Gerichts, fachfremde Schlussfolgerungen zu ziehen (vgl. Urteile

8C_122/2023 vom 26. Februar 2024 E. 5.3; 8C_586/2022 vom 26. April 2023 E.

5.2.2; 8C_225/2021 vom 10. Juni 2021 E. 5.3+5.5). Vielmehr hätte die Vorinstanz

die dargelegten Unstimmigkeiten und Widersprüche näher abklären müssen. Indem

sie dies unterliess, stellte sie den Sachverhalt nicht rechtsgenüglich fest,

was die Beweiswürdigungsregeln sowie den Untersuchungsgrundsatz, mithin

Bundesrecht, verletzt.”

(cfr. pure STCA 35.2024.26 del 30

settembre 2023 consid. 2.13.; 35.2024.73 del 27 gennaio 2025 consid. 2.5.5.).

Nella presente fattispecie, il

TCA ritiene che siano soddisfatti i presupposti per un rinvio degli atti

all’istituto convenuto (cfr. STF 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 e DTF 135 V

465), già per il fatto che esso ha fondato la decisione impugnata sul solo

parere del proprio medico consulente.

Per

le ragioni già esposte al considerando 2.12., si giustifica pertanto

l’annullamento della decisione su opposizione impugnata e il rinvio degli atti

all’assicuratore resistente affinché disponga un approfondimento peritale

esterno (art. 44 LPGA), volto a chiarire se all’origine

dei disturbi denunciati dall’assicurato alla regione lombare destra vi era uno

stiramento muscolare ai sensi dell’art. 6 cpv. 2 lett. e LAINF e, nell’affermativa, se la lesione era dovuta, oppure

no, prevalentemente ad usura o malattia.

In

seguito, facendo capo alle risultanze dell’accertamento esperito,

l’amministrazione si pronuncerà di nuovo in merito al diritto a prestazioni dal profilo temporale e materiale.

2.14

L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore

fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice,

rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio

e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

In data 1° gennaio 2021 è entrata

in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora

unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è entrato in

vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a

prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo

prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese

processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Trattandosi di una controversia relativa

a prestazioni LAINF, il legislatore non ha previsto di prelevare le spese (cfr.

STCA 35.2021.9 del 20 settembre 2021 consid. 2.12; 35.2021.58 del 18 ottobre

2021.

consid. 2.12).

Sul tema, cfr. anche STF

9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022

KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio

2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi,

Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les

tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin

2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107); Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato

del 21 agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4

maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la

modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al

Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008

(Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al

Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto».

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso contro la decisione su

opposizione del 5 giugno 2025 è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La

decisione su opposizione impugnata è annullata.

§§ Gli atti sono rinviati all’istituto assicuratore resistente per complemento

istruttorio e nuova decisione.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti