35.2025.60
Corretta la decisione con la quale l'assicuratore ha dichiarato irricevibile, in quanto tardiva, l'opposizione interposta dall'assicurato, rappresentato
24 novembre 2025Italiano40 min
decompressione sottoacromiale in data 5 febbraio 2025, ad opera del dr. __________
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2025.60
cr/DC
Lugano
24 novembre 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Cinzia Raffa Somaini,
cancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 10 luglio 2025 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 10
giugno 2025 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro
gli infortuni
ritenuto in fatto
1.1. In data 7 novembre 2024 RI 1, nato
nel 1970, operaio metalmeccanico presso la __________ - e, perciò, assicurato
d’obbligo contro gli infortuni e le malattie professionali presso l’CO 1 - è
stato urtato da un’automobile che usciva da un parcheggio mentre era in sella
alla propria moto, cadendo a terra sul fianco destro (cfr. doc. 1 e 2).
Fatti
I sanitari del Servizio di PS
dell’Ospedale __________ hanno diagnosticato una contusione dell’emisoma destro
(doc. 2).
A causa della persistenza di
dolori all’arto superiore destro, egli è stato sottoposto in data 17 dicembre
2024 ad un’artro-RMN alla spalla destra, la quale ha messo in evidenza la
rottura del sovraspinoso e sottospinoso in conflitto sottoacromiale (doc. 26).
Egli è stato sottoposto ad un
intervento chirurgico di riparazione del sovra- e sottospinoso con
decompressione sottoacromiale in data 5 febbraio 2025, ad opera del dr. __________
(doc. 28).
L’istituto assicuratore ha
assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. Esperiti
gli accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 27
marzo 2025, l’assicuratore ha rilevato di avere preso a carico i costi
dell’operazione del 5 febbraio 2025, sebbene non concernesse i postumi di
infortunio. Nel rispetto di quanto valutato dal proprio servizio medico
(secondo il quale dopo tre mesi i disturbi non sono più riconducibili
all’infortunio) l’istituto assicuratore ha chiuso il caso a decorrere dal 3
aprile 2025 (doc. 17/148).
1.3. Con
scritto del 24 aprile 2025 l’assicurato, rappresentato dal sindacato __________,
ha interposto una “opposizione con riserva di complemento”, chiedendo nel
contempo la visione degli atti al fine di poter apportare le necessarie
argomentazioni (cfr. doc. 68).
1.4. L’istituto
assicuratore ha provveduto a trasmettere al rappresentante dell’assicurato gli
atti richiesti tramite messaggio di posta elettronica del 25 aprile 2025 (doc.
H).
1.5. Con scritto del 30 maggio 2025,
l’avv. RA 1, nel frattempo divenuta patrocinatrice dell’assicurato, ha completato
l’opposizione del 24 aprile 2025, contestando dal profilo medico la chiusura
del caso e chiedendo il ripristino immediato delle indennità giornaliere con
effetto retroattivo (doc. 72).
1.6. In data 10 giugno 2025 l’CO 1 ha dichiarato
irricevibile l’opposizione dell’assicurato, ritenendo, da una parte, che lo
scritto del 24 aprile 2025 non adempisse i requisiti formali minimi richiesti
per ritenere valida un’opposizione e, dall’altra, che il complemento di
opposizione del 30 maggio 2025 fosse tardivo, non essendo stato trasmesso entro
il termine (del 27 maggio 2025) impartito per sanare i vizi formali (doc. B).
1.7. Con tempestivo ricorso del 10
luglio 2025, l’avv. RA 1, patrocinatrice dell’assicurato, ha chiesto
l’annullamento della decisione su opposizione impugnata e il rinvio degli atti
all’CO 1 affinché abbia ad entrare nel merito dell’opposizione e del
complemento di opposizione presentati dall’interessato avverso la decisione del
27 marzo 2025.
Sostanzialmente la patrocinatrice ha contestato l’argomentazione fornita
dall’amministrazione quale giustificazione dell’irricevibilità
dell’opposizione, vale a dire la presunta fissazione di un termine scadente il
27 maggio 2025 al fine di completare l’opposizione del 24 aprile 2025.
L’avv. RA 1 ha rilevato come la presunta e-mail del 25 aprile 2025
contenente siffatta indicazione non sia mai pervenuta al sindacato __________.
Quest’ultimo ha, infatti, ricevuto unicamente la e-mail LFT del 25 aprile 2025
delle ore 14.13.00, contenente gli atti dell’incarto, così come del resto
risulta dalla conferma di ricezione del 25 aprile 2025, ore 16.45.54 di cui al
doc. S (delivery confirmation for the secure web mail).
1.8. Con risposta di causa del 29 luglio
2025, l’CO 1 ha ribadito la correttezza della decisione su opposizione, con
argomenti di cui si dirà, per quanto di interesse, nei considerandi in diritto
(doc. III).
1.9. Con osservazioni dell’11 agosto
2025, l’avv. RA 1 ha contestato che la e-mail ordinaria del 25 aprile 2025
fissante il termine contestato sia stata spedita unitamente al dossier
trasmesso tramite e-mail sicura, questa sì pervenuta come comprovato dalla
conferma di ricezione agli atti. A dimostrazione di ciò, la patrocinatrice ha
rilevato come “il signor __________ può confermare che detta mail non solo non
era contenuta nell’invio sicuro del dossier, ma neppure è mai stata ricevuta”
(doc. V).
1.10. In data 19 agosto 2025, l’CO 1 ha
considerato non necessario sentire il signor __________ dell’__________,
confermando integralmente quanto esposto nella decisione su opposizione e nella
risposta di causa (doc. VII).
Tali considerazioni
dell’amministrazione sono state trasmesse all’assicurato (doc. VIII), per
conoscenza.
considerato in diritto
in
ordine
2.1. Preliminarmente, richiamata la STF
8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2 (relativa a un caso in cui l’incarto
era stato affidato dall’assicuratore a un legale esterno all’istituto per le
fasi della procedura giudiziaria; sul tema, si veda pure la STF 8C_561/2019
dell’11 maggio 2020 consid. 1), questa Corte rileva che decide la presente
vertenza nella sua composizione ordinaria (pubblicata su FUCT N. 94 del 16
maggio 2024) poiché, come dichiarato dall’CO 1 in una comunicazione dell’8
giugno 2020 al TCA, l’incarto sub judice è stato trattato dalla
funzionaria che figura
nell’intestazione degli allegati prodotti (in concreto, dall’avv. RA 2), senza
che la giurista di lingua italiana figlia del Giudice Ivano Ranzanici se ne sia
in alcun modo occupata (cfr. STF 8C_668/2021 del 18 febbraio 2022 consid. 2.1).
nel
merito
2.2. Nel
caso di specie è litigiosa la questione di sapere se l’CO 1 fosse legittimato a
dichiarare irricevibile l’opposizione dell’assicurato, oppure no.
2.3. Secondo
l’art. 52 cpv. 1 LPGA, le decisioni possono essere impugnate entro trenta
giorni facendo opposizione presso il servizio che le ha notificate; fanno
eccezione le decisioni processuali e pregiudiziali.
Fondandosi
sulla delega di competenza prevista dall’art. 81 LPGA, il Consiglio federale ha
emanato gli articoli 10 a 12 OPGA riguardanti la forma e il contenuto
dell’opposizione, come pure la procedura di opposizione. L’art. 10 cpv. 1 OPGA
recita che l’opposizione deve contenere una conclusione e una motivazione.
L’opposizione scritta deve portare la firma dell’opponente o del suo
patrocinatore (art. 10 cpv. 4 prima frase OPGA). L’assicuratore mette a verbale
l’opposizione fatta oralmente; il verbale deve essere firmato dall’opponente o
dal suo patrocinatore (art. 10 cpv. 4 seconda frase OPGA). Se l’opposizione non
soddisfa i requisiti di cui al capoverso 1 o se manca la firma, l’assicuratore
assegna un congruo termine per rimediarvi, con la comminatoria che in caso
contrario non si entrerà nel merito (art. 10 cpv. 5 OPGA). Se le condizioni di
ricevibilità non sono adempiute, la procedura di opposizione termina con una
decisione d’irricevibilità (DTF 142 V 152 consid. 2.2 e i riferimenti).
La durata del termine supplementare dipende dalle circostanze
concrete. Se si tratta solo della firma, dovrebbero essere sufficienti pochi
giorni lavorativi. Se invece mancano le conclusioni e/o la motivazione o se
queste non sono sufficientemente chiare, è opportuno concedere un termine
leggermente più lungo. Lo stesso vale se la motivazione deve essere completata
dopo la consultazione degli atti. Tuttavia, l'istituto del termine
supplementare non deve eludere l'art. 40 cpv. 1 LPGA. Il TF ha ritenuto
adeguato un termine di dieci giorni fissato dal tribunale cantonale per completare
il ricorso (cfr. Basler Kommentar ATSG – S. Genner, art. 52 cpv. 1-3 n. 38;
vedi DTF 134 V 162 : “Sodann hat die Rechtsvertreterin die ergänzende
Eingabe innert der zehntägigen Frist eingereicht, welche von der Vorinstanz
üblicherweise als Nachfrist angesetzt wird (CHRISTIAN ZÜND, Kommentar zum
Gesetz über das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich vom 7. März 1993,
Diss. Zürich 1998, N. 9 zu § 18”).).
2.4. Conformemente
alla giurisprudenza relativa all’art. 61 lett. b seconda frase LPGA,
concernente la procedura giudiziaria di prima istanza, occorre assegnare un
termine che permetta all’interessato di rettificare il proprio ricorso, non
soltanto se le conclusioni o i motivi peccano di chiarezza ma, in modo
generale, laddove un ricorso non rispetta le esigenze legali. Si tratta qui di
una prescrizione formale che obbliga il giudice di prima istanza - eccezion
fatta nei casi di manifesto abuso di diritto - a fissare un termine per
correggere i vizi dell’allegato ricorsuale. Tenuto conto del medesimo tenore
letterale tra l’art. 61 lett. b seconda frase LPGA e l’art. 10 cpv. 5 OPGA,
questi principi si applicano anche alla procedura di opposizione (DTF 142 V 152
consid. 2.3 e i riferimenti).
2.5. Le
esigenze poste alla forma e al contenuto di un’opposizione non sono elevate.
Basta che la volontà del destinatario di una decisione di non accettare
quest’ultima emerga chiaramente dal suo allegato o dalle sue dichiarazioni (STF
8C_775/2016 del 1° febbraio 2017 consid. 2.4 e riferimenti; 8C_748/2021 del 23
marzo 2022 consid. 4.3.2.). Nel caso in cui difetti una tale volontà
chiaramente espressa di contestare la decisione, si ritiene che non sia stata
avviata alcuna procedura di opposizione e non vi è quindi l’obbligo di fissare
un termine di grazia (STF 8C_475/2007 del 23 aprile 2008 consid. 4.2; DTF 143 V
249 consid. 6.2; 134 V 162 consid. 5.1; 116 V 353 consid. 2b e i riferimenti).
In
una sentenza 8C_337/2013 del 19 dicembre 2013 consid. 4, il Tribunale federale
ha precisato che l’opposizione è un rimedio di diritto che permette al
destinatario di una decisione di ottenere il riesame da parte dell’autorità
prima che un giudice non sia adito. L’opposizione assicura la partecipazione
dell’assicurato nel processo decisionale. In tale contesto l’opposizione
riveste un vero interesse solo se l’opponente deve esporre i motivi del suo
disaccordo con la decisione che lo concerne in modo implicito o esplicito.
In
una sentenza 8C_817/2017 del 31 agosto 2018, il TF, relativamente all’art. 10
cpv. 5 OPGA, ha sviluppato le seguenti considerazioni:
" 4. Dans un arrêt récent (9C_191/2016 du 18 mai 2016), le Tribunal
fédéral a rappelé que les art. 61 let. b LPGA et 10 al. 5 OPGA, qui prévoient
l'octroi d'un délai supplémentaire pour régulariser un acte de recours
respectivement une opposition, visent avant tout à protéger l'assuré sans
connaissances juridiques qui, dans l'ignorance des exigences formelles de
recevabilité, dépose une écriture dont la motivation est inexistante ou
insuffisante peu avant l'échéance du délai de recours ou de l'opposition, pour
autant qu'il en ressorte clairement que son auteur entend obtenir la
modification ou l'annulation d'une décision le concernant et sous réserve de
situations relevant de l'abus de droit (cf. ATF 134 V 162). Le Tribunal fédéral
a ensuite souligné que l'existence d'un éventuel abus de droit peut être admise
plus facilement lorsque l'assuré est représenté par un mandataire
professionnel, dès lors que celui-ci est censé connaître les exigences
formelles d'un acte de recours ou d'une opposition et qu'il lui est également
connu qu'un délai légal n'est pas prolongeable. Aussi a-t-il jugé qu'en cas de
représentation, l'octroi d'un délai supplémentaire en application des
dispositions précitées s'impose uniquement dans la situation où l'avocat ou le
mandataire professionnellement qualifié ne dispose plus de suffisamment de
temps à l'intérieur du délai légal non prolongeable du recours, respectivement
de l'opposition, pour motiver ou compléter la motivation insuffisante de
l'écriture initiale. Il s'agit typiquement de la situation dans laquelle un
assuré, qui n'est pas en possession du dossier le concernant, mandate
tardivement un avocat ou un autre mandataire professionnellement qualifié et
qu'il n'est pas possible à ce dernier, en fonction de la nature de la cause, de
prendre connaissance du dossier et de déposer un recours ou une opposition
motivés à temps. Il n'y a alors pas de comportement abusif de la part du
mandataire professionnel s'il requiert immédiatement la consultation du dossier
et motive ultérieurement l'écriture initiale qu'il a déposée dans le délai
légal pour sauvegarder les droits de son mandant. En dehors du cas de figure
décrit, le Tribunal fédéral a retenu a contrario que les conditions de l'octroi
d'un délai supplémentaire en vertu des art. 61 let. b LPGA et 10 al. 5 OPGA ne
sont pas données et qu'il n'y a pas lieu de protéger la confiance que le
mandataire professionnel a placée dans le fait qu'un tel délai lui a été
accordé (à tort).
Dans le cas dont la Cour fédérale avait à juger
(arrêt 9C_191/2016 précité), la décision administrative litigieuse avait été
notifiée à son destinataire le 1er avril 2014 et le délai d'opposition échoyait
le 16 mai 2014 en tenant compte de la suspension des délais. L'avocat mandaté
par l'assuré concerné avait formé une opposition non motivée le 2 avril 2014 en
demandant à consulter le dossier de son mandant ainsi qu'un délai
supplémentaire de 30 jours pour motiver son opposition en référence à l'art. 10
al. 5 OPGA, ce qui lui avait été accordé (jusqu'au 30 mai 2014). Le dossier fut
communiqué à l'avocat le 10 ou le 11 avril 2014. Celui-ci déposait une
opposition motivée le dernier jour du délai prolongé (le 30 mai 2014). Vu le
temps encore suffisant à disposition de l'avocat pour régulariser son opposition
initiale à l'intérieur de délai légal, la Cour fédérale a considéré que
l'administration n'avait pas respecté la ratio legis de l'art. 10 al. 5 OPGA en
octroyant un délai supplémentaire au 30 mai 2014, ce que le mandataire
professionnel aurait dû reconnaître sachant que le délai d'opposition de 30
jours, en tant que délai légal, n'est pas prolongeable (art. 40 al. 1 LPGA).
Celui-ci ne pouvait donc se prévaloir de bonne foi de l'octroi du délai
prolongé à l'appui de la recevabilité de son opposition motivée. Cette
écriture, parvenue à l'administration dans le délai supplémentaire accordé mais
en dehors du délai légal de 30 jours, était par conséquent irrecevable. Celle,
initiale, l'était également, faute de contenir une motivation.
5. En l'occurrence, on se trouve dans une
situation similaire.
Il ressort des faits constatés par les
juges cantonaux que le délai légal de 30 jours pour former opposition à la
décision de la CNA du 23 novembre 2016 arrivait à échéance au plus tôt le 9
janvier 2017. L'assuré a mandaté ASSUAS, qui revêt la qualité d'un mandataire
professionnellement qualifié en matière de droit des assurances sociales, pour
la défense de ses intérêts dans la procédure d'opposition. Le 2 décembre 2016,
soit à une date encore bien éloignée de l'échéance du délai légal d'opposition,
ASSUAS a déposé une écriture d'opposition en prenant uniquement une conclusion
relative à l'indemnité pour atteinte à l'intégrité et dépourvue de grief et de
conclusion sur l'aspect de la décision concernant la rente. Après avoir
sollicité et obtenu de la CNA la communication du dossier administratif et
médical le 14 décembre 2016, il restait à ASSUAS encore 26 jours avant
l'échéance du délai légal, dont 10 en dehors de la période de suspension des
délais, pour compléter le cas échéant les conclusions et la motivation de son
écriture d'opposition initiale. Cet intervalle de temps doit être considéré
comme suffisant au sens de la jurisprudence exposée ci-dessus (cf. supra 4),
surtout que les exigences de motivation ne sont pas très élevées en procédure
d'opposition. Il s'ensuit qu'ASSUAS ne pouvait compter sur le fait qu'un délai
supplémentaire lui avait été accordé jusqu'au 28 février 2017 pour indiquer à
ce moment-là les points sur lesquelles la décision de la CNA était attaquée et
les motiver, alors qu'elle aurait pu le faire dans le délai légal. Aussi bien,
dès lors qu'il n'est pas possible de déduire de l'opposition du 2 décembre 2016
que l'assuré entendait contester la décision du 23 novembre 2016 sur ses deux objets,
faute de grief et conclusion sur la question du droit à la rente, la recourante
était-elle fondée à considérer que ladite décision était entrée en force sur ce
point.
Le recours doit donc être admis et le
jugement cantonal réformé en tant qu'il renvoie la cause à la CNA pour statuer
sur le droit à la rente par une décision sur opposition. (…)”
In
proposito, vedi anche STF 8C_318/2025 del 26 settembre 2025 consid. 3.3.; 8C_245/2022
del 7 settembre 2022 consid. 3.3; 8C_289/2022 del 5 agosto 2022 consid. 4;
8C_660/2021 del 28 giugno 2022 consid. 3.3; 9C_191/ 2016 del 18 maggio 2016
(cfr., pure, la STCA 35.2022.74 del 24 gennaio 2023 consid. 2.5.).
2.6. Ai fini del presente giudizio
giova qui segnalare, in particolare, la sentenza 8C_245/2022 del 7 settembre
2022, riguardante il caso di un’avvocatessa, al beneficio di una procura
sottoscritta il 7 agosto 2021 dall’assicurato, che, con scritto del 9 agosto
2021, aveva informato l’amministrazione che il suo cliente interponeva
opposizione contro la decisione del 14 luglio 2021 notificata il 22 luglio
2021, chiedendo nel contempo la trasmissione degli atti, al fine di poter
motivare l’opposizione.
In
data 16 agosto 2021 le era stata inviata una copia del dossier. Con scritto del 31 agosto 2021, la patrocinatrice aveva comunicato
all’amministrazione che: “Afin que je puisse prendre connaissance du dossier
et conférer avec mon mandant de son dossier, je vous informe que la motivation
de l'opposition formée le 9 août 2021 vous parviendra le 30 septembre 2021 au
plus tard". Il 30 settembre 2021 la patrocinatrice aveva
motivato l’opposizione interposta contro la decisione del 14 luglio 2021.
Con
decisione del 20 ottobre 2021, l’assicuratore LAINF aveva dichiarato
irricevibile l’opposizione, per il motivo che quella del 9 agosto 2021 non era
stata motivata mentre quella del 30 settembre 2021 era sì motivata ma tardiva,
visto che il termine legale per interporla era scaduto il 14 settembre 2021.
Con
pronunzia del 7 marzo 2022, la Corte delle assicurazioni sociali del Cantone
Vaud aveva annullato la decisione impugnata e rinviato gli atti
all’amministrazione, affinché entrasse nel merito dell’opposizione, ritenendo,
tra l’altro, che la stretta applicazione delle regole di procedura fosse lesiva
del principio di interdizione di un eccessivo formalismo e delle regole della
buona fede.
Chiamata
a pronunciarsi, la Corte federale ha innanzitutto nuovamente sottolineato la ratio
legis degli articoli 61 lett. b LPGA e 10 cpv. 5 OPGA (cfr. consid. 3.3
della STF in questione). In particolare, essa ha ribadito che, a fronte di un
termine legale non prorogabile di 30 giorni per presentare opposizione contro
una decisione, è stata prevista l’assegnazione di un congruo termine da parte
dell’autorità per rimediare ai vizi di forma (mancanza di conclusioni e
motivazione) ai sensi degli articoli 61 lett. b LPGA e 10 cpv. 5 OPGA, così da
proteggere il semplice cittadino privo di conoscenze giuridiche, il quale,
ignorando le esigenze formali di ricevibilità, ha depositato poco prima della
scadenza del termine di 30 giorni uno scritto privo di motivazione, o la cui
motivazione appare carente, dandogli così modo di presentare un’opposizione in
buona e dovuta forma. Un’analoga assegnazione s’impone anche nel caso in cui
l’assicurato abbia agito con il patrocinio di un avvocato o di altro
rappresentante professionalmente qualificato nella materia, ma solo allorquando
tali soggetti, a causa del tardivo incarico, non dispongano più di sufficiente
tempo per adeguatamente motivare l’impugnativa per mancanza di conoscenza degli
atti. Al di fuori di tale fattispecie, non vi sono altri casi in cui il termine
possa essere legittimamente prorogato (cfr. STF 8C_817/2017 del 31 agosto 2018
consid. 4 e riferimenti).
L’Alta
Corte ha quindi annullato la sentenza cantonale e confermato la decisione
dell’assicuratore LAINF, sottolineando in particolare come la patrocinatrice
dell’assicurato avesse mancato di soddisfare le (non elevate) esigenze di
motivazione richieste nella procedura d’opposizione entro il termine legale del
14 settembre 2021, nonostante avesse avuto sufficientemente tempo per farlo
(considerato che il dossier le era stato inviato il 26 agosto 2021 e che il suo
scritto era datato 31 agosto 2021, ovvero 19 giorni rispettivamente 14 giorni
prima della scadenza del termine legale). Il TF ha segnatamente rilevato quanto
segue:
" 5.2. Il ressort des faits constatés par l'autorité précédente que le
délai légal de 30 jours pour former opposition à la décision de la recourante
du 14 juillet 2021 arrivait à échéance le 14 septembre 2021. Ce délai n'était
pas prolongeable (cf. art. 40 al. 1 LPGA). Le 9 août 2021, soit à une date
encore bien éloignée de l'échéance du délai légal d'opposition, M e (…),
spécialiste FSA en responsabilité civile et en droit des assurances, a formé
une opposition non motivée au nom et pour le compte de l'intimé. Sur requête de
la mandataire, la recourante lui a fait parvenir le dossier de l'intimé le 26
août 2021, soit 19 jours avant l'échéance du délai légal d'opposition. Au
moment de l'envoi de son écriture du 31 août 2021, il restait à la mandataire
encore 14 jours avant l'échéance dudit délai pour motiver l'opposition. Cet
intervalle de temps doit être considéré comme suffisant au sens de la
jurisprudence exposée ci-dessus (cf. consid. 3.3 supra), surtout que les
exigences de motivation ne sont pas très élevées en procédure d'opposition. Les
conditions d'octroi d'un délai supplémentaire de régularisation au sens de
l'art. 10 al. 5 OPGA n'étaient donc pas réunies. A ce titre, le fait que
l'intimé ait séjourné à l'étranger du 27 juillet 2021 au 20 septembre 2021
n'est pas déterminant, tout indiquant que M e (…) était en contact avec
l'intimé - qui a signé une procuration le 7 août 2021 - durant cette période.
Au demeurant, les écritures des 9 et 31 août 2021 ne font pas mention d'un
séjour à l'étranger qui justifierait l'octroi d'un délai pour régulariser
l'opposition.
Dès lors que la recourante ne pouvait pas -
les conditions de l'art. 10 al. 5 OPGA n'étant pas remplies - octroyer à
l'intimé un délai de régularisation pour motiver son opposition, le point de
savoir si l'écriture du 31 août 2021 aurait dû être interprétée comme une
demande de prolongation de délai peut rester indécis. En tant que mandataire
professionnelle, de surcroît spécialiste FSA en responsabilité civile et en
droit des assurances, M e (…) devait savoir qu'elle ne pouvait pas motiver
l'opposition au-delà du 14 septembre 2021 et la recourante n'était pas tenue
d'attirer son attention sur ce point. Le silence de la recourante ensuite de la
réception de l'écriture du 31 août 2021 ne pouvait en tout cas pas être
interprété comme l'admission tacite d'une requête de prolongation du délai
jusqu'au 30 septembre 2021. On ajoutera, par surabondance de motifs, que même
si la recourante avait, à tort, expressément accordé une telle prolongation de
Considerandi
délai, la confiance qu'aurait placée la mandataire dans l'octroi de ce délai
supplémentaire n'aurait pas pu être protégée (cf. consid. 3.3 in fine supra;
cf. aussi arrêt 8C_217/2021 du 7 juillet 2021 consid. 6.2). Le grief tiré d'une
violation de l'art. 10 al. 5 OPGA s'avère ainsi fondé.”
In una recente sentenza
8C_318/2025 del 26 settembre 2025, l’Alta Corte ha parimenti annullato la
pronuncia dei primi giudici e confermato la decisione con la quale
l’amministrazione aveva dichiarato irricevibile l’opposizione presentata
dall’assicurazione di protezione giuridica di un’assicurata.
In
quel caso, con decisione del 25 marzo 2024, notificata il 26 marzo 2024,
l’assicuratore infortuni aveva posto termine alle prestazioni in relazione
all’infortunio del 7 marzo 2019. L’assicurata, rappresentata dalla propria
assicurazione di protezione giuridica, come da procura sottoscritta in data 1
maggio 2024, con scritto del 2 maggio 2024 aveva interposto formale
opposizione, richiedendo la copia degli atti al fine di poter adeguatamente
motivare l’opposizione.
Il
15.
maggio 2024 l’istituto assicuratore aveva quindi chiesto alla rappresentante
dell’assicurata di voler trasmettere entro il 22 maggio 2024 una copia
dell’annuncio di infortunio inviatole dall’assicurata, precisando che in difetto
di ciò, non sarebbe entrato nel merito dell’opposizione.
A
fronte dell’ulteriore richiesta di accesso agli atti del dossier formulata in
data 16 maggio 2024 dall’assicurazione di protezione giuridica, in data 27
maggio 2024 l’assicuratore infortuni aveva dichiarato l’opposizione
irricevibile.
Con
pronunzia del 2 maggio 2025, la Corte delle assicurazioni sociali del Canton
Ginevra aveva annullato la decisione impugnata e rinviato gli atti
all’amministrazione affinché entrasse nel merito dell’opposizione.
Chiamata
a pronunciarsi, la Corte federale ha innanzitutto nuovamente sottolineato la ratio
legis degli articoli 61 lett. b LPGA e 10 cpv. 5 OPGA (cfr. consid. 3.3
della STF in questione). In particolare, essa ha ribadito che, a fronte di un
termine legale non prorogabile di 30 giorni per presentare opposizione contro
una decisione, è stata prevista l’assegnazione di un congruo termine da parte
dell’autorità per rimediare ai vizi di forma (mancanza di conclusioni e
motivazione) ai sensi degli articoli 61 lett. b LPGA e 10 cpv. 5 OPGA, così da
proteggere il semplice cittadino privo di conoscenze giuridiche, il quale,
ignorando le esigenze formali di ricevibilità, ha depositato poco prima della
scadenza del termine di 30 giorni uno scritto privo di motivazione, o la cui
motivazione appare carente, dandogli così modo di presentare un’opposizione in
buona e dovuta forma. Un’analoga assegnazione s’impone anche nel caso in cui
l’assicurato abbia agito con il patrocinio di un avvocato o di altro
rappresentante professionalmente qualificato nella materia, ma solo allorquando
tali soggetti, a causa del tardivo incarico, non dispongano più di sufficiente
tempo per adeguatamente motivare l’impugnativa per mancanza di conoscenza degli
atti. Al di fuori di tale fattispecie, non vi sono altri casi in cui il termine
possa essere legittimamente prorogato (cfr. STF 8C_245/2022 del 7 settembre
2022.
consid. 3.3.; 8C_817/2017 del 31 agosto 2018 consid. 4 e riferimenti).
L’Alta
Corte ha quindi annullato la sentenza cantonale e confermato la decisione
dell’assicuratore LAINF, sottolineando in particolare come l’assicurazione di protezione
giuridica, nonostante fosse stata contattata dall’assicurata in data 19 aprile
2024.
(quindi ben prima della scadenza del termine legale per formulare
opposizione, scadente il 7 maggio 2024), avesse atteso fino al 30 aprile 2024
per inviare alla ricorrente la procura da sottoscrivere e addirittura fino al 2
maggio 2024 per formulare un’opposizione non rispettosa delle (non elevate)
esigenze di motivazione richieste nella procedura d’opposizione, richiedendo di
poter avere accesso agli atti, senza neppure preoccuparsi di attirare
l’attenzione dell’amministrazione sull’urgenza della richiesta, stante l’ormai
prossima scadenza del temine (il 7 maggio 2024).
Il
TF ha segnatamente rilevato quanto segue:
" (…)
5.3
Il ressort des constatations du
tribunal cantonal que l'intimée a pris contact avec sa mandataire le 19 avril
2024, que cette dernière lui a envoyé une procuration pour signature le 30
avril 2024, puis qu'elle a adressé à la recourante une opposition non motivée,
avec une demande d'accès au dossier, le jeudi 2 mai 2024, par courrier
électronique et par courrier postal reçu par la recourante le lendemain,
c'est-à-dire trois jours ouvrables avant l'échéance du délai légal le mardi 7
mai 2024. Contrairement à l'avis de la juridiction cantonale, on ne peut pas
reprocher à la recourante de n'avoir pas immédiatement réagi à ces
communications en envoyant le dossier demandé avant l'échéance du délai de
recours. Il ne ressort pas des constatations des premiers juges que l'intimée
aurait mis en évidence d'une quelconque manière le caractère urgent de sa
demande en raison de l'échéance très proche du délai d'opposition. Par
ailleurs, un délai de traitement de trois jours ouvrables pour une demande de
consultation d'un dossier n'a rien d'exceptionnel. La mandataire de l'intimée a
elle-même attendu plus de dix jours avant de demander une procuration à sa
mandante et plus de douze jours avant de demander le dossier à la recourante
pour consultation. À défaut d'agir plus rapidement, il lui appartenait au moins
de mettre en évidence le caractère urgent de sa demande. Elle ne pouvait pas se
limiter aux démarches qu'elle avait elle-même effectuées en prenant bien
davantage de temps, laisser le délai d'opposition arriver à échéance sans autre
intervention auprès de la recourante et ensuite lui faire grief de ne pas lui
avoir communiqué le dossier dans les trois jours. Pour les mêmes motifs, la
recourante a refusé à juste titre de prolonger le délai pour motiver
l'opposition, la mandataire de l'intimée ayant trop tardé avant de faire signer
une procuration et de demander à consulter le dossier pour pouvoir déposer une
opposition motivée en temps utile. Seul le mandataire professionnel consulté
tardivement ou qui n'a pu prendre connaissance du dossier qu'au dernier moment,
voire qui n'a pas pu en prendre connaissance en dépit d'une demande présentée
avec diligence, peut obtenir un délai pour compléter son opposition.”
2.7
Il TCA ricorda infine che,
giusta l’art. 40 cpv. 1 LPGA, il termine legale non può essere prorogato. Il
cpv. 2 della medesima norma recita che se l’assicuratore assegna un termine per
una determinata azione, commina contemporaneamente le conseguenze in caso
d’inosservanza. Sono escluse conseguenze diverse da quelle comminate. Ai sensi
del cpv. 3, il termine stabilito dall’assicuratore può essere prorogato, purché
sussistano motivi sufficienti, se la parte ne fa richiesta prima della
scadenza.
2.8
Nel caso di specie, dalle carte processuali emerge che il sindacato __________
– designato dall’assicurato quale suo rappresentante a seguito dell’emanazione
della decisione del 27 marzo 2025, come risulta dalla procura sottoscritta in
data 24 aprile 2025 (cfr. doc. 69) – con scritto del 24 aprile 2025 ha
interposto una “opposizione con riserva di complemento”, del seguente tenore:
" (…) Avverso
la decisione citata in oggetto e ivi allegata il nostro patrocinato Sig. RI 1
interpone opposizione con riserva di complemento.
Conformemente alla procura anch’essa allegata alla presente
chiediamo cortesemente in visione gli atti concernenti l’infortunio N. __________
alfine di poter apportare le necessarie argomentazioni (mediche) a sostegno
della tesi dell’assicurato.” (Doc. 68)
L’istituto
assicuratore sostiene che tramite messaggio di posta elettronica del 25 aprile
2025, ore 14:12:55, ha assegnato all’assicurato un termine scadente il 27
maggio 2025 per completare l’opposizione, o ritirarla, rendendo attento
l’assicurato che in caso di mancato rispetto del termine l’opposizione sarebbe
stata dichiarata irricevibile (cfr. doc. 71).
Con
messaggio di posta elettronica criptato (Secure Large File Transfer (LFT)) del
25.
aprile 2025, ore 14:13:00, avente ad oggetto “atti _______ [data di scadenza
25.05.2025] [not secured by HIN], l’CO 1 ha trasmesso al rappresentante
dell’assicurato gli atti richiesti (doc. H).
Dalla
conferma di ricezione del 25 aprile 2025, ore 16:54:54 risulta che l’e-mail del
25.
aprile 2025, ore 14:13:00, con oggetto “atti ________ [confidential]”, è
stato correttamente ricevuto da __________ (“This is a delivery confirmation
for the secure web mail”) (cfr. doc. S).
Con scritto del 30 maggio 2025,
l’avv. RA 1, nel frattempo divenuta patrocinatrice dell’assicurato, come
risulta dalla procura sottoscritta in data 26 maggio 2025 (cfr. doc. 81), ha
completato l’opposizione del 24 aprile 2025, contestando dal profilo medico la
chiusura del caso (doc. 72).
In data 10 giugno 2025 l’CO 1 ha
dichiarato irricevibile l’opposizione dell’assicurato, con la seguente motivazione:
" (…)
C. Con decisione del 27.03.2025 la CO 1 ha chiuso il caso con il
3.4.2025
in quanto a mente del servizio medico i disturbi non sono più
imputabili all’infortunio. L’intervento non concerne i postumi dell’infortunio.
D. Avverso predetta decisione __________, ha formato tempestiva
opposizione in data 24.4.2025 con riserva di completamento e chiesto in visione
gli atti.
E. il 25.4.2025 la CO 1 ha trasmesso al Sindacato il proprio
incarto e ha fissato un termine scadente il 27.5.2025 per motivare
l’opposizione con le comminatorie di legge.
F. Entro il termine fissato la motivazione non è stata trasmessa
alla Posta.
(…)
2.
Dato che l’opposizione del 24.4.2025 non adempie i requisiti
formali minimi vigenti e non avendo l’assicurato provveduto a sanare i vizi
formali entro il termine che gli è stato impartito, l’opposizione non può
essere esaminata nel merito.” (Doc. B).
Con
l’impugnativa, la patrocinatrice dell’assicurato ha contestato la posizione
dell’CO 1, rilevando che, in assenza di un termine, le sue motivazioni del 30
maggio 2025 sono da considerare tempestive.
L’avv. RA 1 ha, in particolare, contestato che __________ (precedente
rappresentante legale dell’assicurato) abbia mai ricevuto la presunta e-mail
del 25 aprile 2025 con la quale sarebbe stato impartito il termine del 27
maggio 2025 per completare l’opposizione.
Al contrario, come peraltro
risulta chiaramente dalla conferma di ricezione recante quale oggetto la e-mail
del 25 aprile 2025 delle ore 14:13:00, ella ha sottolineato che __________
abbia ricevuto unicamente la e-mail del 25 aprile 2025, ore 14:13:00,
contenente gli atti.
Alla luce di tali
inequivocabili dati di fatto, la legale ha quindi chiesto che l’opposizione
cautelativa del 24 aprile 2025 completata dalle osservazioni del 30 maggio 2025
vengano considerate tempestive, con conseguente obbligo per l’CO 1 ad entrare
nel merito (doc. I).
In
sede risposta, l’CO 1 ha puntualizzato che il messaggio di posta elettronica
del 25 aprile 2025 contenente il termine del 27 maggio 2025 concesso per
completare l’opposizione e quello di medesima data contenente gli atti
dell’incarto costituiscano un tutt’uno, di modo che non sia possibile ritenere
che il precedente rappresentante legale dell’assicurato ne abbia ricevuto solo
uno, senza l’altro (doc. III).
2.9
Chiamato
a pronunciarsi, il TCA rileva che la
decisione del 27 marzo 2025 è stata notificata all’assicurato il 4 aprile 2025,
così come risulta dal tracciamento degli invii raccomandati esteri.
Pertanto
il termine di 30 giorni per interporre opposizione previsto dall’art. 52 cpv. 1
LPGA, ha iniziato a decorrere il 5 aprile 2025 (art. 38 cpv. 1 LPGA) e sarebbe
giunto a scadenza il 5 maggio 2025, ma, stante la sospensione dei termini dal settimo giorno precedente la Pasqua (che cadeva il 20
aprile 2025) al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso (cfr. art. 38
cpv. 4 lett. a LPGA), è in realtà giunto a scadenza il 20 maggio 2025.
Alla luce di quanto precede, al momento in cui __________ ha
ricevuto gli atti da parte dell’CO 1, così come da conferma di ricezione del 25
aprile 2025 (cfr. doc. S), mancavano
ancora ben 25 giorni alla scadenza del termine legale per opporsi alla
decisione formale del 27 marzo 2025 (che spirava, come visto, il 20 maggio
2025). Pertanto, __________ aveva ancora sufficiente tempo per completare l’opposizione
cautelativa, tanto più che le esigenze di motivazione richieste in tale
procedura non sono elevate (per un caso in cui questo Tribunale ha indicato che
per un avvocato anche 9 giorni sarebbero un tempo ancora sufficiente per
formulare opposizione, si veda la STCA 35.2023.16 del 10 maggio 2023 consid.
2.10.).
In questo contesto va ricordato che nella STF 8C_289/2022 del 5
agosto 2022 pubblicata in SVR 1/2023 UV nr. 4, l’Alta Corte ha avuto modo di
rilevare come un rappresentante legale titolare di un diploma in diritto, il
quale l’ultimo giorno del termine di 30 giorni per interporre opposizione (in
casu il 14 settembre 2021) chiede una proroga del termine (di 10 giorni,
accordatagli, fino al 26 settembre 2021), senza motivare la propria domanda, ma
invocando una lunga assenza per malattia e il carico lavorativo elevato,
commette un abuso di diritto. In effetti, dato che aveva ricevuto il mandato
per tempo (in data 2 agosto 2021, quindi ancora ampiamente all’interno del
termine legale di 30 giorni, scadente il 14 settembre 2021, per presentare
un’opposizione contro la decisione del 16 luglio 2021) e disponeva di tutti i
documenti necessari, la proroga del termine concessagli, a torto, violando la
legge, non può essere tutelata.
In un’altra sentenza 8C_217/2021 del 7 luglio 2021 pubblicata in
SVR 12/2021 UV nr. 41 p. 183, concernente il caso di un avvocato che, dopo che
gli era stata notificata direttamente una decisione (datata 27 marzo 2020), ha
presentato un'opposizione cautelativa immotivata senza petito l'ultimo giorno
del termine per opporsi (ossia il 19 maggio 2020), chiedendo la trasmissione
degli atti e una proroga del termine per presentare la motivazione, l’Alta
Corte ha sottolineato il carattere abusivo dell’agire del legale. Quest’ultimo,
infatti, avrebbe dovuto richiedere prontamente la trasmissione degli atti, così
da motivare l’opposizione entro il termine di 30 giorni, non prorogabile - come
doveva essergli noto.
La proroga ottenuta (fino al 22 giugno 2020) non era quindi
giustificata, motivo per il quale non può essere tutelato l'affidamento nel termine
suppletorio accordato illecitamente.
Inoltre, in data 29 maggio 2020 l’avvocato aveva informato
l’assicuratore che nel frattempo il patrocinio era stato assunto da un altro
legale, il quale in data 20 giugno 2020 ha chiesto una (ulteriore) proroga del
termine per motivare l’opposizione, producendo regolare procura sottoscritta in
data 5 giugno 2020.
L’Alta Corte ha evidenziato come in caso di cambiamento di
avvocato, anche il nuovo patrocinatore doveva essere consapevole che un termine
legale non è prorogabile e che al suo predecessore era stato, a torto, concesso
un termine suppletorio per la presentazione della motivazione. L'affidamento
nella proroga del termine suppletorio concesso in maniera illecita non deve
perciò venir tutelato (consid. 6.3).
In simili circostanze, nel caso
concreto, al di là della controversia ricorsuale circa l’effettivo invio e
conseguente ricezione da parte del precedente rappresentante legale
dell’assicurato del messaggio di posta elettronica con il quale l’assicuratore
ha fissato il termine del 27 maggio 2025 per completare l’opposizione, resta il
fatto che, in ossequio alla giurisprudenza federale riportata ai considerandi
2.5
e 2.6., l’amministrazione non avrebbe dovuto assegnare un termine supplementare
in applicazione dell’art. 10 cpv. 5 OPGA.
Non sussistevano, infatti, i
presupposti per beneficiare della deroga suddetta, stante il fatto che
l’assicurato era già rappresentato da un sindacato professionalmente
qualificato nella materia - e che è dotato al proprio interno di un servizio
giuridico - il quale disponeva del tempo necessario per interporre opposizione,
soddisfacendo le esigenze formali minime richieste per una valida motivazione
in tale procedura, che avrebbero consentito al rappresentante dell’insorgente
di contestare il provvedimento in questione, persino con poche frasi.
Su questo ultimo aspetto, in una sentenza 8C_10/2021 del 28 aprile
2021.
consid. 3.3, l’Alta Corte, chiamata ad esprimersi circa le reali facoltà
per il ricorrente di potersi opporre alla decisione dell'11 novembre 2015 con
la quale le prestazioni venivano ridotte del 20%, ha confermato la crescita in
giudicato della stessa, non contestata dall’assicurato, indicando che:
" Le risultanze agli atti non permettono di concludere
che la situazione psichica fosse a tal punto grave da non permettere al
ricorrente di comprendere la portata della decisione dell'11 novembre 2015.
Essa si estende su a mala pena due pagine ed è redatta in un linguaggio
semplice, senza particolari termini tecnici e afferma esplicitamente:
"vista la situazione dobbiamo ridurre del 20% le prestazioni in
contanti". Le esigenze formali di un'opposizione sono minime e avrebbero
permesso al ricorrente di contestare facilmente il provvedimento, persino con
poche frasi (art. 10 cpv. 5 OPGA; sentenze 8C_171/2020 del 14 aprile 2020 consid. 4.3
e 8C_386/2016 del 10 novembre 2016 consid. 4). In ogni
caso, la riduzione non sarebbe censurabile con successo. L'opponente ha
applicato, anche in presenza di un reato intenzionale, l'art. 37 cpv. 3
LAINF e non la fattispecie dell'art. 21 LPGA. L'entità della riduzione si
dimostra ancora contenuta a una disamina puramente oggettiva dei fatti
(inseguimento dalla Polizia, guida spericolata e a seguire perdita di controllo
del veicolo), mentre essa tiene prudentemente conto dello stato soggettivo di
alterazione del ricorrente al momento dei fatti (DTF 120 V 224 consid.
4b; recentemente sentenza 8C_180/2020 del 12 maggio 2020 consid. 3 con
riferimenti). Il ricorso non ha pertanto pregio.”
Del
resto, la Corte federale ha avuto modo di precisare che un avvocato deve sapere
che il termine per interporre opposizione, in quanto termine legale, non può
essere prorogato (art. 40 cpv. 1 LPGA), trattandosi, tra l’altro, pure di un
principio generale del diritto (cfr. STF 8C_289/2022 del 5 agosto 2022
pubblicata in SVR 1/2023 UV nr. 4; 8C_217/2021 del 7 luglio 2021 pubblicata in
SVR 12/2021 UV nr. 41 p. 183).
Va
qui ricordato che, per costante giurisprudenza, gli assicurati devono
sopportare le conseguenze delle azioni od omissioni delle persone alle quali
hanno affidato il compito di fare valere i propri diritti (cfr. STF 8C_126/2019
del 5 marzo 2019; STF 9C_739/2018 del 14 febbraio 2019 consid. 5.3.; STF
8C_431/2018 del 24 gennaio 2019 consid. 4.3.; STF 8C_787/2018 del 17 dicembre
2018; STF 8C_915/2014 del 26 febbraio 2015 consid. 4.1.; STF 8C_563/2010 del 29
settembre 2010 consid. 2.2.; STF 8C_984/2008 dell'11 maggio 2009; DLA 2002 pag.
259; STCA 38.2008.1 dell'8 maggio 2008 confermata dal TF con sentenza
8C_466/2008 del 1° aprile 2009; STCA 38.2014.42 del 20 novembre 2014 consid.
2.6.; STCA 35.2006.39 del 7 settembre 2006 consid. 2.7.; STCA 39.2002.67 del 20
febbraio 2003, STCA 35.2019.75 del 23 gennaio 2020 confermata in STF
8C_171/2020 del 14 aprile 2020).
2.10
A titolo abbondanziale, questo
Tribunale evidenzia che, in ogni caso, accertato che l’CO 1 non avrebbe dovuto
assegnare alcun termine supplementare oltre a quello legale di 30 giorni dalla
ricezione della decisione (scadente il 20 maggio 2025), ancora lontano al
momento della trasmissione degli atti avvenuta in data 25 aprile 2025, va
rilevato che sia il sindacato, sia l’attuale patrocinatrice - i quali, come più
volte evidenziato con il ricorso e in corso di causa, sarebbero stati all’oscuro
della proroga del termine concessa (a torto) dall’amministrazione - non
potevano credere di poter completare l’opposizione cautelare del 24 aprile 2025
a loro piacimento, disponendo a tal fine di un tempo indefinito e privo di
termine.
Stante
l’importanza di conoscere il termine ultimo disponibile per interporre
un’opposizione rispettosa delle esigenze legali, la professionista avrebbe
necessariamente dovuto sincerarsi di quanto tempo avesse a disposizione per
presentare un’opposizione nelle dovute forme, se del caso fornendo una
motivazione sommaria, persino con poche frasi (cfr., a tal proposito, STF
8C_10/2021 del 28 aprile 2021 consid. 3.3; 8C_171/2020 del 14 aprile 2020
consid. 4.3; 8C_386/2016 del 10 novembre 2016 consid. 4; STCA 35.2022.74 del 24
gennaio 2023 consid. 2.7.) - ribadite le (non elevate) esigenze di motivazione
richieste in tale procedura.
Al riguardo, va rilevato che in
una sentenza STF 660/2021 del 28 giugno 2022 pubblicata
in SVR 1/2023 UV nr. 2, il Tribunale federale ha confermato la decisione
con la quale l’assicuratore LAINF ha dichiarato irricevibile l’opposizione
interposta dall’assicurato, per il motivo che non era stata motivata e che
l’assicurato non aveva provveduto a correggere tale vizio nonostante i termini accordatigli
per porvi rimedio. In quel caso, con decisione del 22 agosto 2019,
l’amministrazione aveva messo fine al diritto alle prestazioni tre mesi dopo
l’evento infortunistico, secondo quanto valutato dal medico fiduciario.
Contro tale decisione l’assicurato,
per il tramite della propria protezione giuridica, aveva formulato opposizione
in data 20 settembre 2019, chiedendo un termine supplementare al fine di
produrre ulteriore documentazione medica da parte dei propri medici curanti.
Tale richiesta era stata accolta
dall’assicuratore LAINF, il quale aveva poi accordato ulteriori proroghe per
motivare l’opposizione del 20 settembre 2019, fino ad un ultimo termine,
fissato al 13 ottobre 2020, con la comminatoria che in caso contrario
l’amministrazione non sarebbe entrata nel merito.
A fronte di un’ulteriore
richiesta della protezione giuridica, formulata in data 13 ottobre 2020, di
ottenere un prolungamento del termine fino a fine ottobre o novembre 2020,
sperando nel frattempo di ricevere la necessaria documentazione medica, con
decisione del 19 ottobre 2020 l’Istituto assicuratore aveva dichiarato
l’opposizione irricevibile.
Tale decisione su opposizione era
stata giudicata corretta da parte dei primi giudici, i quali avevano
sottolineato come con l’opposizione del 20 settembre 2019 l’assicurato si fosse
limitato a contestare il raggiungimento dello status quo sine, senza
minimamente motivare la propria allegazione. E ciò neppure successivamente,
nonostante il lungo tempo trascorso tra la decisione del 22 agosto 2019 e la
scadenza dell’ultimo termine accordato a tal fine (13 ottobre 2020).
L’Alta Corte ha integralmente confermato la decisione
dell’assicuratore LAINF, rilevando, in particolare, come l’assicurato, malgrado
agisse per il tramite di un rappresentante professionista, avesse mancato di
soddisfare le (non elevate) esigenze di motivazione richieste nella procedura
d’opposizione.
Nel
caso concreto, non avendo la rappresentante dell’assicurato provveduto ad
accertare quale fosse il termine ultimo per potere validamente inoltrare
opposizione, deve ora portarne le conseguenze.
Inoltre,
la patrocinatrice dell’assicurato non solleva argomenti che possano costituire
un motivo scusabile per non rispettare un termine legale (e chiedere eventualmente
la restituzione del termine ai sensi dell’art. 41 LPGA; cfr. STF 2C_448/2009
del 10 luglio 2009; STFA C 366/99 del 18 gennaio 2000; DLA 2002 N. 15 pag. 113;
DLA 2000 N. 6, consid. 2, pag. 31; DLA 1988 N. 17, consid. 4a, pag. 128; DTF
110.
V 339, consid. 3, pag. 343 e DTF 110 V 210, consid. 4, pag. 216; STCA
35.2019.75
del 23 gennaio 2020, consid. 2.5).
In
queste condizioni, avendo la patrocinatrice presentato il complemento di
opposizione soltanto il 30 maggio 2025 (doc. 72), l’atto in questione deve
essere dichiarato tardivo.
La
decisione su opposizione del 10 giugno 2025 deve pertanto essere confermata.
2.11
Alla
luce di quanto precedentemente esposto, questo Tribunale rinuncia
all'assunzione di ulteriori prove (in particolare, all’audizione del precedente
rappresentante dell’assicurato, cfr. doc. V).
In
proposito, va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria
da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un
apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di
determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri
provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione
anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF
9C_632/2012 del 10 gennaio 2013; STF 9C_231/2012 del 24 agosto 2012), senza che
ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29
cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi
citata).
2.12
L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la
procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le
parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere
imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In
data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61
lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice,
rapida e, di regola pubblica.
Dalla
medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo
cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a
spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo
prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un
comportamento temerario o sconsiderato.
Trattandosi
di una controversia relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha
previsto di prelevare le spese.
Sul
tema, cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2
giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF
9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo
cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires
pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21
juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 p. 107; Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato
del 21 agosto 2024 “Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4
maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la
modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008
(Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al
Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto”).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari,
deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere
una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti