35.2025.61
A ragione assicuratore negato da 21.10.22 prestazioni LAINF per disturbi a spalla sx. Sulla base di perizia ex art. 44 LPGA nesso di causalità con infortunio del 3.7.22 soltanto possibile. Inesistenza di indizi concreti che mettano in dubbio l'affidabilità della perizia
26 gennaio 2026Italiano25 min
ridotto, non permettono infatti di discendere una tale conclusione secondo la verosimiglianza
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2025.61
rs
Lugano
26 gennaio 2026
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, cancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 16 luglio 2025 di
RI1,
______
contro
la decisione su opposizione del 30
giugno 2025 emanata da
CO1,
______
rappr. da: avv.
RA1,
______
in materia di assicurazione contro
gli infortuni
ritenuto in fatto
1.1. RI1,
nato il ______
1970, attivo dal 1° luglio 2022 in qualità di aiuto cuoco presso la ______ di ______
e, perciò, assicurato contro gli infortuni presso la CO1 (in seguito CO1), il 3 luglio 2022 è
caduto mentre scendeva le scale al proprio domicilio, riportando una contusione
alla spalla sinistra (cfr. doc. A1).
Dal
certificato medico del Pronto soccorso dell’Ospedale ______, ______, dove l’assicurato è stato visitato il
10 luglio 2022 e dove è stata effettuata una RX alla spalla sinistra che non ha
evidenziato fratture (cfr. doc. M11), risulta, quale diagnosi, una contusione
alla spalla sinistra (cfr. doc. M10).
Il 18 agosto 2022 presso l’______, RI1, il
quale a quel momento presentava dolore al movimento di sovraelevazione della
spalla e di abduzione, si è sottoposto a un’artro RM e a un’artrografia della
spalla sinistra che hanno posto in luce una “lesione parziale a tutto
spessore del sovraspinato. Lesione del labbro glenoideo di tipo SLAP.
Sublussazione dell’articolazione acromion claveare, classificabile come
Rockwood 2-3” (cfr. doc. M4).
Il Dr. med. ______, spec. in chirurgia ortopedica e
traumatologica presso la Clinica ______ di ______,
il quale il 23 settembre 2022 aveva confermato che l’assicurato necessitava di
un trattamento di tipo chirurgico artroscopico ricostruttivo (cfr. doc. M2;
M1), il 21 ottobre 2022 ha eseguito un intervento di artroscopia alla spalla
sinistra, ricostruzione del sovraspinato, tenotomia del capolungo del bicipite,
sinovectomia ventrale e decompressione sottoacromiale (cfr. doc. M5).
1.2. Con decisione formale del 24
febbraio 2023 CO1 ha stabilito che a partire dal 21 ottobre 2022 non sussisteva
più alcun diritto alle prestazioni dell’assicurazione contro gli infortuni,
poiché sulla base della valutazione del suo servizio medico del 20 ottobre 2022,
in particolare del Dr. med. ______, spec. in chirurgia ortopedica e
traumatologia dell’apparato locomotore (cfr. doc. M8), non si
riconosceva più alcun nesso causale tra l’evento del 3 luglio 2022, da un lato,
e i disturbi accusati da RI1, nonché
l’intervento chirurgico del 21 ottobre 2022, dall’altro (cfr. doc. A16).
1.3. A
seguito dell’opposizione interposta sia dall’assicurato personalmente l’8 marzo
2023 (cfr. doc. A19), sia dalla ______ il 10
marzo 2023 (cfr. doc. A20), l’CO1, il 20 febbraio 2024, dopo aver sottoposto la
documentazione medica al proprio medico fiduciario, Dr. med. ______, spec. FMH in chirurgia ortopedica e
traumatologia (cfr. doc. M12), ha emanato una decisione su opposizione con la
quale ha confermato il precedente provvedimento del 24 febbraio 2023,
rilevando:
" (…) alla
luce della documentazione agli atti non può essere considerata oggettivata una
lesione traumatica in nesso di causalità con l’evento.
Fatti
I referti dei medici curanti agli atti, che
secondo la giurisprudenza citata più in alto hanno un valore probatorio
ridotto, non permettono infatti di discendere una tale conclusione secondo la verosimiglianza
preponderante e, anzi, secondo il parere del medico fiduciario interpellato,
ampiamente motivato e di per sé scevro di contraddizioni e che gode dunque di
piena valenza probatoria, un nesso di causalità va per contro escluso. Tale
conclusione, motivata e resa in conoscenza dell'anamnesi e dei dati obiettivi e
sulla scorta della documentazione medica, non è messa in dubbio dagli elementi
medici agli atti e merita di essere qui seguita, sia per quanto attiene all'assenza
di dimostrazione di un nesso di causalità naturale, sia perché un nesso di
causalità adeguata appare qui mancante in funzione della dinamica dell'evento.
Le conseguenze di una contusione alla spalla sinistra, per la
quale non è però stato possibile oggettivare alcun danno strutturale, sono
dunque state a giusto titolo considerate guarite dopo sei settimane e un
intervento chirurgico per la lesione della cuffia dei rotatori non risulta in
relazione causale dimostrata con l'evento del 3 luglio 2022. (…)” (Doc. A36)
1.4. Con sentenza 35.2024.25 del 23
maggio 2024 questa Corte ha accolto ai sensi dei considerandi il ricorso
inoltrato il 13 marzo 2024 da RI1 contro la decisione su opposizione del 20
febbraio 2024.
Il TCA ha stabilito che il parere
del medico specialista curante, Dr. med. ______ (per il quale, sulla base
dell’evento traumatico, delle valutazioni mediche e radiologiche effettuate,
nonché dell’esame intraoperatorio da lui eseguito, la rottura netta del
sovraspinato era post-traumatica senza alcun tipo di degenerazione a quel
livello. Egli ha, d’altronde, rilevato che il tendine era di ottima qualità
senza flogosi, “ciò che testimonia la presenza di rottura post-traumatica”;
cfr. doc. M9; M7), era atto a generare dei dubbi, perlomeno lievi, circa la
correttezza dei referti dei medici fiduciari, Dr. med. ______ e ______, su cui
l’CO1 aveva fondato la propria posizione.
La decisione su opposizione del
20 febbraio 2024 è stata annullata e gli atti rinviati all’assicuratore LAINF
resistente, affinché disponesse un approfondimento esterno (art. 44 LPGA) volto
a stabilire se i disturbi alla spalla sinistra oggetto dell’intervento
chirurgico del 21 ottobre 2022 costituissero una conseguenza naturale
dell’evento traumatico del luglio 2022, come pure, sulla scorta delle relative
risultanze, si pronunciasse di nuovo sul diritto alle prestazioni
dell’assicurato (cfr. doc. A37).
Il giudizio 35.2024.25 è
cresciuto in giudicato incontestato.
1.5. Esperiti gli accertamenti peritali
ordinati da questa Corte, e meglio una perizia medica da parte del Dr. med.
______, FMH in chirurgia ortopedica, il cui rapporto risale al 16 dicembre 2024
(cfr. doc. M13), l’CO1, con decisione del 13 marzo 2025, ha ritenuto che fosse
assente un evidente nesso di causalità perlomeno probabile in modo
preponderante tra l’evento del 3 luglio 2022 e l’intervento del 21 ottobre 2022,
negando un diritto alle prestazioni LAINF a partire dal 1° ottobre 2022 (doc.
A48).
1.6. RI1 ha interposto opposizione il 27
marzo 2025 (cfr. doc. A49).
Conseguentemente l’assicuratore
infortuni, il 30 giugno 2025, ha emanato una decisione su opposizione (cfr.
doc. A), con la quale ha ribadito, in buona sostanza, il contenuto del proprio
provvedimento del 13 marzo 2025, “nel senso che non sussiste alcun diritto
alle prestazioni dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni a far
tempo dal 21 ottobre 2022” (cfr. doc. A pag. 4), evidenziando che le
conclusioni della perizia medica ai sensi dell’art. 44 LPGA confermano le
pregresse valutazioni dei medici fiduciari, mentre l’opposizione
dell’assicurato non apporta alcun elemento di discordanza dal profilo medico
procedurale che permetta di discostarsi dal nuovo referto
specialistico-peritale, raccolto come disposto dal TCA con la sentenza
35.2024.25 (cfr. consid. 1.4.).
1.7. Contro la decisione su opposizione RI1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al
TCA, facendo valere, da un lato, che l’assicuratore LAINF resistente ha
predisposto la visita medica del 27 agosto 2024 soltanto sulla base della
sentenza di questo Tribunale e di essere stato valutato in tale occasione in
condizioni fisiche positive. Dall’altro, di volere essere risarcito come
prevede la legge e che CO1 deve farsi carico di tutti i costi riguardanti
l’operazione, il periodo post operatorio, la fisioterapia e i mesi di degenza a
casa essendo impossibilitato a essere abile al lavoro (cfr. doc. I).
1.8. L’assicuratore
LAINF, rappresentato dall’avv. RA1, in
risposta, ha postulato la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si
dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.9. Il 30 luglio 2025 l’insorgente si è
nuovamente espresso in merito alla fattispecie (cfr. doc. V).
1.10. Il doc. V è stato inviato per
conoscenza alla parte resistente (cfr. doc. VI).
in diritto
Considerandi
2.1
Oggetto
del contendere è la questione di sapere se l’assicuratore LAINF resistente
fosse o meno legittimato a negare a far tempo dal 21 ottobre 2022 il diritto
alle prestazioni dell’assicurazione obbligatoria conto gli infortuni in
relazione ai disturbi lamentati dal ricorrente alla spalla sinistra.
2.2
Secondo
l’art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le
prestazioni assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali,
d’infortuni non professionali e di malattie professionali.
2.3
Il diritto alle prestazioni risultante da un infortunio
assicurato presuppone l’esistenza di un nesso di causalità naturale
tra l’evento dannoso e il danno alla salute. Questa condizione è adempiuta
qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla
salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello
stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o
immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso
unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità
corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una conditio
sine qua non del danno. È questione di fatto lo stabilire se tra evento
infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su
detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio
della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura
possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle
prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_315/2023 del 9 gennaio
2024.
consid. 3.2.; STF 8C_302/2023 del 16 novembre 2023 consid. 4.2.; DTF 142 V
435.
consid. 1; DTF 129 V 177 consid. 3. pag. 181, 402 consid. 4.3 pag. 406).
L'assicuratore
contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che
le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale.
Se un infortunio ha
semplicemente scatenato un processo che sarebbe comunque insorto anche senza
questo evento, il nesso di causalità naturale tra i disturbi accusati
dall’assicurato e l’infortunio deve essere negato se lo stato morboso
preesistente è ritornato ad essere quello che era prima dell’infortunio (status
quo ante) oppure se ha raggiunto lo stadio che sarebbe prima o poi
subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine) (cfr. STF
8C_307/2023 del 9 aprile 2024 consid. 3; STF 8C_500/2022 del 4 maggio 2023
consid. 3, STF 8C_12/2019 del 4 marzo 2019 consid. 3; STF 8C_160/2012 del 13 giugno 2012 consid. 2; RAMI 1992
U 142 pag. 75 consid. 4b; A.
Maurer, Schweizerisches
Unfallversicherungsrecht, pag. 469; U.
Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit
von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici
svizzeri 71/1990, pag. 1093).
2.4
Il diritto a prestazioni
assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata
tra l'evento dannoso e il danno alla salute.
Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto
quando, secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita, il
fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto,
sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in
questione (cfr. DTF 129 V 181 consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid.
5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze citate).
Comunque, qualora sia carente il nesso di causalità naturale,
l'assicuratore può rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il
requisito della causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid.
4a; su queste questioni vedi pure: Ghélew,
Ramelet, Ritter, Commentaire
de la loi sur l'assurance-accidents, Losanna 1992, pag. 51-53).
La giurisprudenza ha inoltre
stabilito che in caso di danno alla salute fisica, dal momento in cui è
accertata la causalità naturale il nesso di causalità è generalmente ammesso (cfr.
DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; Meyer-Blaser,
Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungs-rechts, in: SZS
2/1994, pag. 104 s.; M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).
2.5
Per
costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale
l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia
giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo
amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. STF 8C_168/2018
del 6 giugno 2018 consid. 2.1.; STF 8C_805/2015 del 10 giugno 2016 consid.
4.1.; DTF 136 V 376 consid. 4; RAMI 1997 U 281 pag. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die
Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, pag. 30segg.).
Nella
DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg. e RAMI 1999 U 356 pag.
572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici
alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore
probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente
motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere
degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che
il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,
non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.
Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Per
quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono
tuttavia essere poste esigenze severe (cfr. DTF 122 V 157; STF
8C_673/2021 del 24 marzo 2022 consid. 3.3.).
In
una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il
Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può
fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle
dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno,
nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute
in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle
armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1
CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio
l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei
mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in
particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.
In
proposito cfr. pure STF 8C_ 224/2025 del 4 dicembre 2025 consid. 4.2.2.1.;
STF
8C_173/2025 del 9 settembre 2025 consid. 3.2.; STF 8C_735/2024 del 2 giugno 2025
consid. 8.1.; STF 8C_50/2025 del 4 aprile 2025 consid. 4.2.; STF 8C_794/2023 del 4 ottobre 2024 consid. 3.2., pubblicata in
SVR 2025 IV Nr. 17 pag. 65; STF 8C_447/2023 del 18 aprile 2024 consid.
3.3.; STF 8C_668/2023 del 18 marzo 2024 consid. 6.1.; STF 8C_370/2022 del 1°
marzo 2023 consid. 5.1.; STF 8C_622/2021 del 21 dicembre 2021 consid. 4.1.; STF
8C_434/2020 del 26 ottobre 2020 consid. 3.3.; STF 8C_616/2018 del 3 giugno 2019
consid. 4.1.; DTF 145 V 97 consid. 8.5.
Giova,
altresì, ricordare che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a
scopo di trattamento anziché di perizia), di principio deve essere considerato
con la necessaria prudenza il referto dei medici curanti, anche se specialisti
(cfr. STF 8C_673/2021 del 24 marzo 2022 consid. 3.3.; DTF 143 V 130 consid.
11.3.3; STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009; STF 9C_602/2007 dell'11 aprile
2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il
paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo
paziente (cfr. STF 8C_673/2021 del 24 marzo 2022 consid. 3.3.; STF 8C_616/2018
del 3 giugno 2019 consid. 4.1.; STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V
353.
consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die
Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozial-versicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353) e che il solo fatto che
uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è
sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o
dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (cfr. STF 9C_710/2011 del
20.
marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4,
entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
Il Tribunale federale ha comunque
anche avuto modo di sottolineare che in ogni caso non va dimenticata la
potenziale forza dei rapporti del medico curante, alla luce del fatto che
quest’ultimo ha l’occasione di osservare il paziente durante un periodo di
tempo prolungato (cfr. STF 8C_300/2019 del 20 agosto 2019 consid. 3.2.; STF 8C_168/2019
del 9 settembre 2019 consid. 3.4.; Pladoyer 3/09 pag. 74 e sentenza 9C_468/2009
del 9 settembre 2009, consid. 3.3.1; STCA 32.2023.44 del 19 agosto 2024 consid. 2.8. e 2.11.; D. Cattaneo, in “Les expertises en droit des assurances sociales”, in Cahiers
genevois et romands de sécurité sociale n° 44-2010 pag. 124).
Le perizie affidate dagli assicuratori sociali,
durante la procedura amministrativa (art. 44 LPGA), a medici esterni
all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti, invece, godono di piena forza probatoria, a condizione che non esistano
indizi concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF 8C_173/2025
del 9 settembre 2025 consid. 3.2.; STF 8C_50/2025 del 4 aprile 2025 consid.
4.2.; STF 8C_67/2024 del 15 luglio 2024 consid. 4.2.; STF 8C_668/2021 del 18
febbraio 2022 consid. 5.2.; STF 8C_155/2020 del 1° aprile 2020 consid. 4.2.;
STF 8C_801/2018 del 13 febbraio 2019, pubblicata in SVR 2019 IV Nr. 52 pag. 169
segg.; STF 8C_6/2019 del 26 giugno2019 consid. 4.1.; STF 8C_862/2014 del 2
aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).
Per
quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante è che
esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi,
che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato
redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione
del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. STF
8C_564/2022 del 20 aprile 2023 consid. 4.1.2.; SVR 2002 IV Nr. 21 pag. 63; DTF
125.
V 352; RAMI 1991 U 133 pag. 311 consid. 1, 1996 U 252, pag. 191 segg.; DTF
122.
V 160 segg., consid. 1c e riferimenti).
L'elemento
rilevante per decidere circa il valore probante non è né l'origine del mezzo di
prova, né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma
semplicemente il suo contenuto (cfr. STF 8C_564/2022 del 20 aprile 2023 consid.
4.1.2.; DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
È,
infine, utile osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il
giudice non può evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e
indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un
altro. Al riguardo va, tuttavia, precisato che non si può pretendere dal
giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente
da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si
evidenziano delle carenze e qual è l’opinione più adeguata (cfr. STF 8C_5/2011
del 27 giugno 2011 consid. 5.5.; STFA I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5
in fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 35 consid.
4b).
2.6
Chiamata a dirimere la presente
evenienza, questa Corte rileva innanzitutto che il 10 luglio 2024 l’CO1, a
seguito della sentenza 35.2024.25 del 23 maggio 2024 (cfr. consid. 1.4.), ha
incaricato il Dr. med. ______ di effettuare una perizia nel rispetto della
procedura di cui all’art. 44 LPGA (cfr. doc. A38).
Contro tale provvedimento il
ricorrente non ha sollevato né motivi formali di ricusa del perito (ovvero
quelli che sono suscettibili di generare dubbi circa la sua imparzialità), né
motivi materiali contro la perizia in quanto tale oppure contro l’esperto
designato, segnatamente per quanto riguarda la sua competenza professionale.
La visita medica da parte
del Dr. med. ______ ha avuto luogo il 27 agosto 2024 (cfr. doc. A38; M13).
Dal relativo referto del
16.
dicembre 2024 si evince:
" (…)
1.
Anamnesi
Il 3.7.2022 il signor RI1 cade scendendo le scale, procurandosi
una lesione alla spalla sinistra.
Il 18.8.2022 artro-risonanza magnetica spalla sinistra con
riscontro di una lesione parziale a tutto spessore inserzionale del
sovra-spinato, di una lesione del labbro glenoideo di tipo SLAP, di un quadro
acromio-clavicolare compatibile con una sub-lussazione Rockwood ll-lll.
Il 21.10.2022 artroscopia, ricostruzione del sovra-spinato,
tenotomia del capolungo del bicipite, sinoviectomia ventrale, decompressione
sotto-acromiale.
Decorso post-operatorio favorevole.
2.
Diagnosi
-
Stato dopo ricostruzione del sovra-spinato, tenotomia del capolungo del
bicipite, sinoviectomia ventrale, decompressione sotto-acromiale il 21.10.2022
in presenza di una rottura transmurale ventrale del sovra-spinato, di una
rottura della Pulley del capolungo del bicipite, di una lesione SLAP I.
-
Stato dopo caduta con lesione della spalla sinistra il 3.7.2022.
3.
Disturbi soggettivi
Non più accusati dolori, neppure sotto carico e neanche notturni.
Buon recupero della mobilità.
4.
Disturbi oggettivi
Spalle calme, leggera ipotrofia muscolare all'emicinto scapolare
sinistro, distalizzazione del ventre laterale del bicipite a sinistra. Da ambo
i lati cuffie dei rotatori pertinenti all'esame isometrico contrariato,
mobilità delle spalle simmetrica.
5.
Nesso di causalità naturale
5.1
Gli attuali disturbi sono sicuramente, con probabilità
preponderante, solo possibili oppure non sono in nesso di causalità naturale
con l'infortunio subito dal signor RI1 il 3 luglio 2022?
La datazione del riscontro obiettivato in corrispondenza
dell'articolazione acromio-clavicolare risulta essere non chiara. Malgrado
l'assenza di disturbi risentiti, così come riportato negli atti a disposizione,
il quadro documentato alla risonanza magnetica del 18.8.2022 risulta essere
suscettibile di correlare in misura probabile preponderante con l'effetto di un
evento traumatico nel senso della traumatizzazione di un quadro antecedente.
Pur tenendo conto di una soglia del dolore alta, i reperti
oggettivabili alla risonanza magnetica del 18.8.2022 risultano essere
particolarmente discreti nell'ottica dell'ipotesi di una potenziale lesione inserzionale
parziale acquisita del tendine del muscolo sovra-spinato di natura traumatica
recente riconducibile specificatamente all'evento del 3.7.2022. In questo senso
ritengo solo possibile il nesso di causalità.
5.2
Qual era lo stato di salute generale dell'assicurato al
momento dell'evento (disturbi patologici preesistenti, malattie o fattori
extra-infortunistici)?
5.3
In caso di preesistenze, per le stesse l'assicurato era in
cura oppure svolgeva delle terapie?
II tenore degli atti a disposizione non fa riferimento a disturbi
antecedenti all'evento del 3.7.2022.
L'artro-risonanza magnetica del 18.8.2022 documenta ciò non di
meno la presenza di un quadro acuto in atto in corrispondenza
dell'articolazione acromio-claveare, in potenziale contrasto con l'assenza di
disturbi riferiti in tale sede, così come di una lesione inserzionale del
tendine sopraspinato dall'aspetto piuttosto non evocatore di un'origine
traumatica recente malgrado l'assenza di un quadro degenerativo preponderante,
di una lesione SLAP tipo I e di una variante anatomica del versante anteriore
del labbro glenoideo.
5.4
Dal giorno dell'evento si sono manifestati dei disturbi
extra-infortunistici i quali, ad oggi, influenzano lo stato di salute generale
dell'assicurato ma che non sono da tenere in considerazione nelle conseguenze
dell'evento del 3 luglio 2022? In caso affermativo quali?
5.5
Qual è l'influenza che hanno i vari fattori
extra-infortunistici rispetto al trattamento medico e ad un'eventuale incapacità
lavorativa dovuta all'infortunio del 3 luglio 2022?
Il signor RI1 non segnala l'insorgenza di disturbi intercorrenti
oltre a quelli oggetto della valutazione attinenti alla spalla, rispettivamente
all'arto superiore sinistro.
5.6
L'evento del 3 luglio 2022 ha portato ad un peggioramento
temporaneo oppure direzionale dei fattori extra-infortunistici?
5.7
Nel caso in cui dovesse ravvisare dei fattori
extra-traumatici (non in relazione all'infortunio), lo stato quo ante (stesso
stato di salute presente prima dell'infortunio in questione) oppure stato quo
sine (stesso stato di salute se il decorso normale dei fattori
extra-infortunistici avrebbe portato comunque all'attuale situazione indipendentemente
dall'evento infortunistico) sarebbe stato raggiunto rispettivamente quando
verrà raggiunto secondo la verosimiglianza preponderante per entrambi gli
eventi?
La traumatizzazione di un quadro antecedente dell'articolazione acromio-clavicolare
a sinistra, risulta essere compatibile con l'estinzione del nesso di causalità
per raggiunto status quo ante vel sine a decorrere dal 21.10.2022, oltre 3 mesi
dall'evento in parola. (…)” (Doc. M13 pag. 8-9)
2.7
In concreto, attentamente esaminate
le carte processuali e tutto ben considerato, il TCA ritiene di poter fondare
il proprio giudizio sull’apprezzamento approfondito espresso dal Dr. med.
______ – secondo il quale un nesso di causalità tra i disturbi alla spalla
sinistra e l’infortunio del 3 luglio 2022 è soltanto possibile (la semplice
possibilità è, però, insufficiente per dimostrare una relazione causale,
ritenuto che nell’ambito delle assicurazioni sociali trova applicazione il
principio della probabilità preponderante, cfr. consid. 2.3.), rispettivamente “la
traumatizzazione di un quadro antecedente dell'articolazione
acromio-clavicolare a sinistra, risulta essere compatibile con l'estinzione del
nesso di causalità per raggiunto status quo ante vel sine a decorrere dal
21.10.2022, oltre 3 mesi dall'evento in parola” (cfr. doc. M13; consid. 2.6.)
– senza che sia necessario procedere a un complemento istruttorio (valutazione
anticipata delle prove; cfr. STF
8C_789/2023 dell’8 gennaio 2025 consid. 4.2.3.; STF 9C_357/2023 del 17 agosto
2023.
consid. 4.2.1.; STF 8C_647/2018 del 16
gennaio 2019 consid. 4.4.; STF 9C_847/2017 del 31 maggio 2018 consid.
5.1.; STF 9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid. 6.4.; STF 8C_794/2016 del 28
aprile 2017 consid. 4.2.; STF 9C_737/2012 del 19 marzo 2013; STF 8C_556/2010
del 24 gennaio 2011 consid. 9).
Al riguardo giova ribadire che, trattandosi
di una perizia esterna ai sensi dell’art. 44 LPGA, è possibile scostarsi dalla
stessa, secondo la costante giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.5.; STF
8C_50/2025 del 4 aprile 2025 consid. 4.2.), unicamente in presenza di indizi concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità.
Nel caso di specie tali indizi
sono inesistenti.
In effetti agli atti non
risultano documenti medici contenenti argomentazioni che consentano di far
sorgere dubbi concreti circa la fondatezza della valutazione peritale da parte
del Dr. med. ______.
Al contrario le sue conclusioni
si allineano a quelle del medico fiduciario, Dr. med. ______ “sull’assenza
di un evidente nesso causale perlomeno probabile in modo preponderante tra il
sinistro del 3 luglio 2022 e l’intervento del 21 ottobre 2022” (cfr. doc.
M13 pag. 7, M12; STCA 35.2024.25 del 23 maggio 2024 consid. 2.6.).
Il
ricorrente non ha, peraltro, fornito alcun indizio oggettivo che possa far
dubitare seriamente della perizia allestita nel dicembre 2024.
In proposito CO1, nella propria
risposta di causa, ha evidenziato che “la stessa perizia medica esterna è
del resto rimasta incontestata dal profilo medico da parte dell’assicurato”
(cfr. doc. III pag. 4).
In esito a tutto quanto precede,
occorre concludere, sulla base alle risultanze peritali del Dr. med. ______, giudicate
affidabili, che nella presente fattispecie è
dimostrato, perlomeno con il criterio della verosimiglianza preponderante,
caratteristico del settore della sicurezza sociale (cfr. consid. 2.3.), che i
disturbi interessanti la spalla sinistra che hanno condotto all’intervento del
21.
ottobre 2022 (cfr. consid. 1.1.) non sono una conseguenza dell’infortunio
del 3 luglio 2022.
Ne discende che l’assicuratore
LAINF resistente era legittimato a negare il proprio obbligo a prestazioni dal
21.
ottobre 2022.
La decisione su opposizione del
30.
giugno 2025 impugnata deve, conseguentemente, essere confermata.
2.8
L’art.
61.
lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura
deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;
la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte
alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il
1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a
LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di
regola pubblica.
Dalla
medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in
caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se
la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il
tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento
temerario o sconsiderato.
Nella
presente fattispecie, trattandosi di una controversia concernente prestazioni
LAINF, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le
spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 35.2025.42 del 27 ottobre
2025.
consid. 2.8.; STCA 35.2024.38 del 12 agosto 2024 consid. 2.12.; STCA
35.2024.25
del 23 maggio 2024 consid. 2.12.; STCA 35.2023.76 del 21 febbraio
2024.
consid. 2.9.; STCA 35.2023.36 del 14 agosto 2023 consid. 2.9.; 35.2022.50
del 19 settembre 2022 consid. 2.5.; 35.2022.95 del 10 maggio 2023 consid.
2.14.).
Sul
tema, cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2
giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF
9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo
cfr. Ares Bernasconi, Actualités
du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux
cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in
SZS/RSAS 2/2022 pag. 107); Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21
agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021
nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica
dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale
cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della
revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni)
e controprogetto».
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti