35.2025.63
Corretta l'entità dell'IMI assegnata all'assicurato
27 ottobre 2025Italiano18 min
a quanto considerato dall’amministrazione. Egli ha evidenziato come oltre alla perdita
Source ti.ch
Incarto
n.
35.2025.63
cr
Lugano
27 ottobre 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Cinzia Raffa Somaini, cancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 10 agosto 2025 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 15
luglio 2025 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 1
in materia di assicurazione contro
gli infortuni
ritenuto in fatto
1.1. In data 2 febbraio 2021 RI 1, nato
nel 1987, di professione autista alle dipendenze della __________ – e perciò
assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO 1 – è rimasto vittima di
un infortunio sul lavoro, riportando lo schiacciamento del dito medio della
mano sinistra
A seguito dell’accaduto, egli ha
subito l’amputazione della falange distale alla mano sinistra (cfr. doc. 2).
L’istituto
assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di
legge.
1.2. Con decisione del 19 agosto 2024 l’istituto
assicuratore ha riconosciuto all’interessato un’indennità per menomazione
all’integrità (IMI) del 10%.
A seguito dell’opposizione inoltrata dall’assicurato, in data 15
luglio 2025 l’assicuratore infortuni ha integralmente confermato la propria
decisione (doc. II/1).
1.3. Con scritto di posta elettronica del
10 agosto 2025, redatto in lingua tedesca ed indirizzata alla CO 1, RI 1 ha
chiesto l’annullamento della decisione su opposizione impugnata e di essere
visitato personalmente da un medico assicurativo.
In particolare, egli ha lamentato
il fatto che il medico fiduciario dell’assicuratore infortuni abbia espresso la
propria valutazione unicamente sulla base degli atti, oltretutto senza tener
conto del fatto che, dopo cinque operazioni, l’intera mano risulta menomata
(doc. I).
1.4. Tale scritto è stato trasmesso in data
14 agosto 2025 dall’CO 1 al TCA, per competenza (cfr. doc. II).
1.5. Con decreto del
21 agosto 2025 questo Tribunale ha accordato all’insorgente un termine per
presentare la traduzione del ricorso in lingua italiana, nel rispetto di quanto
disposto dall’art. 3 Lptca (doc. IV bis).
1.6. In data 26
agosto 2025 l’insorgente ha contestato l’entità dell’IMI assegnatagli, con la
seguente motivazione:
" Con la
presente desidero riassumere brevemente il contenuto dell’e-mail che ho inviato
in lingua tedesca alla CO 1 come opposizione alla decisione di chiusura del mio
caso.
In data 2.2.2021 ho subito un infortunio sul lavoro che ha
comportato l’amputazione della falange distale del dito medio della mano
sinistra. Fin da subito avevo espresso la volontà di procedere con
l’amputazione completa del dito, in quanto ritenevo che non sarebbe più stato
funzionale, tuttavia sia i medici che la CO 1 si opposero a questa scelta,
ritenendola non adeguata.
Purtroppo, la situazione si è complicata notevolmente: ho subito
un totale di cinque interventi chirurgici, con ulteriori accorciamenti del dito
dovuti a complicazioni, tra cui un neuroma, che ancora oggi è presente. Questo
neuroma non si trova nel dito, ma si è sviluppato nel palmo della mano,
compromettendo in modo significativo l’uso dell’intera mano sinistra (sono
mancino).
Di fatto, si è partiti da un problema localizzato al dito, ma a
seguito delle numerose operazioni e complicazioni, oggi è compromessa l’intera
funzionalità della mano. Nonostante ciò, la CO 1 ha deciso di riconoscere solo
un’invalidità del 10% corrispondente ad un’indennità una tantum di 14'800 CHF,
ritenendo il danno limitato al solo dito.
Mi oppongo fermamente a questa decisione, perché il danno va ben
oltre. Il collegamento errato dei nervi lesionati ha causato un dolore cronico
al palmo della mano, perdita di forza e funzionalità ridotta, che mi limitano
significativamente nella vita quotidiana e lavorativa. In quanto giovane, mi
trovo costretto ad affrontare questa condizione per tutta la vita.
Sottolineo inoltre che due perizie mediche, una effettuata presso la
Clinica __________ e una all’Ospedale __________ confermano che la funzionalità
della mano è compromessa. Tuttavia, la CO 1 continua a non considerare
adeguatamente queste valutazioni, basandosi unicamente su una lettura, a mio
parere errata e parziale, dei documenti, senza aver effettuato una propria
perizia diretta.
Alla luce di quanto sopra, chiedo un giusto e completo riconoscimento
del danno subito, che a mio avviso corrisponde ad una menomazione almeno del
40% della mano, e non solo del dito.” (Doc. IV)
1.7. Con la risposta di causa l’istituto
assicuratore ha confermato la correttezza della decisione su opposizione
impugnata e chiesto la reiezione del ricorso, con argomenti di cui si dirà, per
quanto di interesse, nei considerandi in diritto (doc. VI).
Fatti
1.8. Con scritto del 23 settembre 2025 l’insorgente
ha ribadito che la propria condizione appare maggiormente compromessa rispetto
a quanto considerato dall’amministrazione. Egli ha evidenziato come oltre alla perdita
della falange distale, sia stata interessata anche la falange intermedia e,
inoltre, l’utilizzo complessivo della mano sinistra, dominante, appaia
interessata, con forti dolori a livello palmare (doc. VIII).
1.9. Con scritto del 1° ottobre 2025
l’istituto assicuratore ha comunicato al TCA di non avere alcuna osservazione
complementare da presentare, rinviando alla decisione su opposizione, alla
risposta di causa e, soprattutto, agli apprezzamenti del proprio servizio
medico (doc. X).
Tali considerazioni
dell’amministrazione sono state trasmesse all’assicurato (doc. XI), per
conoscenza.
considerato in diritto
in
ordine
2.1. Preliminarmente, richiamata la STF
8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2 (relativa a un caso in cui l’incarto
era stato affidato dall’assicuratore a un legale esterno all’istituto per le
fasi della procedura giudiziaria; sul tema, si veda pure la STF 8C_561/2019
dell’11 maggio 2020 consid. 1), questa Corte rileva che decide la presente
vertenza nella sua composizione ordinaria (pubblicata su FUCT N. 94 del 16
maggio 2024) poiché, come dichiarato dall’CO 1 in una comunicazione dell’8 giugno
2020 al TCA, l’incarto sub judice è stato trattato dalla
funzionaria che figura
nell’intestazione degli allegati prodotti (in concreto, dall’avv. RA 2), senza
che la giurista di lingua italiana figlia del Giudice Ivano Ranzanici se ne sia
in alcun modo occupata (cfr. STF 8C_668/2021 del 18 febbraio 2022 consid. 2.1).
nel
merito
2.2. In concreto, litigiosa è unicamente
l’entità dell’IMI assegnata all’assicurato.
Secondo
l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto a un'equa indennità se, in seguito
all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole all'integrità
fisica o mentale.
Tale indennità è assegnata in
forma di prestazione in capitale.
Essa non deve superare
l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca dell'infortunio ed
è scalata secondo la gravità delle menomazioni.
Il Consiglio federale emana
disposizioni particolareggiate sul calcolo dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2
LAINF).
2.3. L'art.
36 cpv. 1 OAINF definisce i presupposti per la concessione dell'indennità
giusta l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole
se verosimilmente sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità e
importante se l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.
In questa valutazione dovrà
essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche dalle circostanze
personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza, infatti, la gravità della
menomazione si stima soltanto in funzione di accertamenti medici senza
ritenere, all'opposto delle indennità per torto morale secondo il diritto
privato, le eventuali particolarità dell'assicurato (cfr. RAMI 2000 U 362, p.
42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p. 438).
La
parte della riparazione del torto morale contemplata dagli artt. 24ss. LAINF è,
dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del danno (segnatamente il
pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne sono esclusi (cfr.
Ghélew/Ramelet/Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents, Losanna
1992, p. 121).
2.4. Giusta
l'art. 36 cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive
contenute nell'Allegato 3 dell'OAINF.
Una
tabella elenca una serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di
indennizzo, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del
guadagno assicurato.
Questa
tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco
esaustivo (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a;
RAMI 1988 U 48
p.
235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma valida
"nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).
Le
menomazioni extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti
tabellarmente per menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2 dell'allegato).
La
perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo
stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente
ridotta; tuttavia nessuna indennità verrà versata se la menomazione
dell'integrità risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).
Se
più menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni
sono concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo
(art. 36 cpv. 3 1a frase OAINF).
Si
prende in considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della
menomazione dell'integrità. È possibile effettuare revisioni solo in casi
eccezionali, ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile
(art. 36 cpv. 4 OAINF).
Peggioramenti
non prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.
Nel
caso in cui un pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi
originaria, la revisione dell'indennità per
menomazione
è, di principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata,
quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto
pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi
menzionata).
2.5.
L’INSAI ha allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata,
che integrano quella dell'ordinanza.
Semplici
direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non
vincolano il giudice (cfr. STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377
consid. 1c; STFA del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p. 221
ss.).
Tuttavia,
nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire
la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con
l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF
116 V 157, consid. 3a).
Per quanto qui d’interesse, la
tabella Suva n. 1 (“Menomazione dell'integrità da alterazioni funzionali
degli arti superiori”) elenca le alterazioni funzionali (ad esempio di
spalla, gomito, avambraccio, mano, …), in particolare le paralisi nervose degli
arti superiori, indicando per ognuna i tassi di menomazione corrispondenti.
Da
parte sua, la tabella Suva n. 3 (“Menomazione dell’integrità per perdita
semplice o combinata di dita, mano, braccio (valida sia per il lato dominante
sia per quello adominante)”) stabilisce i tassi di menomazione in funzione
dei segmenti persi degli arti superiori, quindi dalla perdita di una falange di
un dito fino alla perdita dell’intero arto superiore, indicando il relativo
tasso di menomazione corrispondente.
2.6. Nella
concreta evenienza, con la decisione impugnata, l’CO 1, facendo capo alle
relative valutazioni enunciate dai propri medici fiduciari, ha assegnato all’assicurato
un’IMI del 10%.
Con apprezzamento del 23 febbraio
2024 la dr.ssa __________, specialista in chirurgia generale e traumatologia, si
è, infatti, espressa nei seguenti termini:
" 1. Befund
Persistierende chronische Stumpfschmerzen sowie Bewegungseinschränkung
Dig. III linke dominante Hand bei Zustand nach
Rissquetschtrauma mit Amputation Endphalanx Dig. III Hand links vom 02.02.2021.
Seither sind fünf Eingriffe erfolgt, letztmals wurde am 12.06.2023 eine
Neuromexzision ulnopalmarer und radiopalmarer Digitalnerv Dig. III mit
Nervenrückkürzung sowie offene Karpaltunnelspaltung links durchgeführt.
2 Schätzung des Integritätsschadens
5%
3 Begründung
Gemäss Suva Tabelle 3.2 wäre gemäss Abbildung 8
entsprechend dem Befund beim Versicherten keine Integritätsentschädigung
geschuldet. Aufgrund der persistierenden deutlichen Bewegungseinschränkung und
der chronischen Schmerzhaftigkeit des Stumpfes wird dem Versicherten analog
Abbildung 9 trotzdem eine Integritätsentschädigung in Höhe von 5% zugesprochen.”
(Doc. 284)
Dato che con messaggio di posta elettronica del 12 marzo 2024,
l’assicurato ha fatto valere come i problemi da egli accusati non concernano
unicamente il dito, bensì l’intera mano, la quale dopo cinque interventi
chirurgici presenta una funzionalità compromessa (cfr. doc. 302),
l’amministrazione ha ritenuto opportuno richiedere una valutazione neurologica.
Con apprezzamento medico del 19 marzo 2024, il dr. __________,
specialista in neurologia, ha rilevato:
" I.
Medizinische Beurteilung vom 18.03.2024
1 Befund
Verwiesen wird auf die versicherungsmedizinisch-chirurgische
Stellungnahme vom 21.02.2024 mit Beurteilung des Integritätsschadens von 5% bei
der aufgrund chronischer Schmerzen im Dig. III Iinke dominante
Hand bei Zustand nach Rissquetschtrauma mit Amputation Endphalanx Dig. III Hand
links vom 02.02.2021. Seither sind fünf Eingriffe erfolgt, letztmals wurde am
12.06.2023 eine Neuromexzision ulnopalmarer und radiopalmarer Digitalnerv Dig.
III mit Nervenrückkürzung sowie offene Karpaltunnelspaltung links durchgefiìhrt
und es lagen weiterhin Stumpfschmerzen und eine Bewegungseinschränkung vor.
Eine neurologische Untersuchung steht im Dossier nicht zur Verfügung.
Considerandi
2.
Schätzung des Integritätsschadens
Gesamthaft 10%.
3.
Begründung
Bei Berücksichtigung von neurologisch-versicherungsärztlicher
Seite chirurgischer Eingriffe im Bereich des Nervus medianus mit entsprechend
dokumentierter Bewegungseinschränkung, vergleichbar mit einer
Medianusschädigung, für die in der Tab. 1 der Suva ein Integritätsschaden von
15% zu schätzen ist, besteht neurologisch-versicherungsärztlich, ausgehend von
einer partiellen Medianussymptomatik einschliesslich Sensibilitätsstörung im
Rahmen eines neuropathischen Schmerzsyndroms und bei Bewegungseinschränkung,
entsprechend vergleichbar einer paretischen Schädigung, eine partielle Nervus
medianus-Symptomatik, für die aufgrund der Teilsymptomatik ein
Integritätsschaden von 10% zu schätzen ist. Bei bereits von
chirurgisch-versicherungsärztlicher Seite geschätzten 5% ergeben sich nunmem
zusätzliche 5% von neurologisch-versicherungsärztlicher Seite, sodass insgesamt
10% zu schätzen sind.” (Doc. 313)
La dr.ssa __________, con
osservazioni del 19 marzo 2024, ha confermato le conclusioni sopraesposte (cfr.
doc. 316).
A
fronte delle reiterate obiezioni sollevate dall’interessato, con apprezzamento
medico del 24 luglio 2024 il dr. med. univ. __________, specialista in medicina
generale, ha espresso le seguenti considerazioni:
" Grund der
Vorlage/Beurteilung
Neuerliche Vorlage der Administration nach Telefonat
des Versicherten, in welchem dieser nach einer Teilamputation des Endglieds des
III. Fingers mit Neuromrevisionen und grosszügiger Zusprache eines
Integritätsschadens von 10% nunmehr eine Integritätsentschädigung von 40%
analog zu einem kompletten Handverlust fordert.
Der Versicherte zog sich am 02.02.2021 eine
Teilamputation des Endglieds des linken Mittelfingers zu. In weiterer Folge
wurden Revisionsoperationen wegen Neurombildungen notwendig.
Bezüglich der durchgeführten Amputation würde dem
Versicherten kein entschädigungspflichtiger Integritätsschaden zustehen.
Aufgrund der Beschwerdesymptomatik mit Bewegungseinschränkung
(welche sich durch die Amputation nicht erklären
Iässt), wurde am 23.02.2024 von Frau Dr. med. __________ der Integritätsschaden
grosszügig auf 5% eingeschätzt, welcher grundsätzIich erst bei Amputation des
Mittel- und Endglieds zustehen würde.
Auf Intervention des Versicherten wurde von
neurologsicher Seite der Integritätsschaden am 19.03.2024 grosszügig auf 10%
erhöht.
Die nunmehrige Forderung des Versicherten, den
Integritätsschaden mit 40% analog dem kompletten Verlust der gesamten linken
Hand zu beurteilen, entbehrt jeder nachvollziehbaren Grundlage.
An der grosszügigen Einschätzung des
Integritätsschadens mit 10% ist unverändert festzuhalten.” (Doc. 361)
In
sede di opposizione l’assicurato ha ancora una volta contestato la percentuale
di IMI del 10% riconosciutagli, ritenendola troppo bassa e non adeguata ai
problemi di funzionalità che interessano l’intera mano. Egli ha chiesto di
poter essere visitato personalmente (cfr. doc. 375), producendo a supporto di
tale richiesta il referto del 1° ottobre 2024 dell’Ospedale __________ (cfr.
doc. 378).
Da
tale certificato emerge quanto segue:
" (…)
Procedere
Es zeigt sich eine unveränderte Situation zur Vorkonsultation vom 25.06.2024.
Zwischenzeitlich hat der Patient mit Unterstützung der IV eine Umschulung auf eine administrative Tätigkeit durchführen können.
Bezüglich der unverändert
fortbestehenden Einschränkungen
der Hand besprechen wir nochmals, dass durch chirurgische Massnahmen keine Verbesserung
der Situation zu erwarten ist. Der Patient stellt sich aber heute primär bei uns vor, weil er sich an der
Festlegung der lntegritätsentschädigung ohne körperliche Untersuchung durch einen Versicherungsmediziner der CO 1
stört, entsprechend bitten wir
freundlich die Versicherung um einen aufgeboten des Patienten für eine entsprechende Untersuchung vor Ort
zur abschliessenden Beurteilung der Integritätsentschädigung. Unsererseits
planen wir keine weiteren Konsultationen.” (Doc. 378)
Nella decisione su opposizione impugnata l’amministrazione ha
confermato la correttezza della valutazione operata dal proprio servizio medico
sulla base dell’intera documentazione agli atti, e in applicazione delle
pertinenti tabelle SUVA (doc. II/1).
In
corso di causa, l’assicurato ha nuovamente contestato l’entità dell’IMI che gli
è stata assegnata, ritenendo di avere diritto ad un’IMI almeno del 40% per tenere
conto del danno interessante l’intera mano, e non solo un dito (doc. IV).
2.7
Chiamato
a pronunciarsi su una questione di natura squisitamente medica, questo
Tribunale non vede motivi per discostarsi dalla valutazione
della menomazione dell’integrità enunciata dalla dr.__________ e dal dr. __________,
poi condivisa anche dal dr. __________, specialisti proprio nella materia che
qui interessa.
In effetti, come opportunamente
riassunto dal dr. __________ (cfr. doc. 361) e come
del resto indicato dalla dr.ssa __________ (cfr. doc. 284), l'amputazione
della falange distale del dito medio sinistro subita dall’assicurato il 2
febbraio 2021 non dà diritto ad indennizzo alcuno (cfr. figura 8 della tabella 3 [“Atteinte à l’intégrité résultant de
la perte d’un ou plusieurs segments des membres supérieurs”] edita dalla
Divisione __________ dell’CO 1 e la Tabella delle menomazioni dell’integrità di
cui all’Allegato 3 all’OAINF). Un’IMI del 5% viene, difatti, corrisposta
in caso di amputazione delle falangi media e distale di un dito (cfr. figura 9
della tabella 3 sopracitata).
Tuttavia, nel caso dell’assicurato, un indennizzo
del 10% - che a mente del dr. __________ appare “generoso” – è stato
riconosciuto in ragione dei successivi interventi di revisione che si sono resi
necessari a causa della formazione di un neuroma
e tenuto conto dei disturbi sensoriali alla mano nel
contesto di una sindrome dolorosa neuropatica e con limitazione del movimento.
Così infatti ha giustificato l’attribuzione di un 5%
la dr.ssa __________ (per tenere conto del dolore cronico e della limitazione
del movimento).
Ragionamento poi condiviso dal dr. __________, il
quale ha ritenuto di paragonare la situazione dell’assicurato a quella di una
paralisi parziale del nervo mediano (cfr. tabella 01 “Menomazione
dell'integrità da alterazioni funzionali degli arti superiori” edita dalla
Divisione __________ dell’CO 1), ritenendo di portare l’IMI riconosciuta al 10%, anziché al 5% indicato dalla dr.ssa __________ (cfr. doc.
313).
Il TCA non ha motivo per distanziarsi da queste accurate e ben
motivate valutazioni fornite dagli specialisti medico-fiduciari, le quali, del
resto, non risultano smentite o messe in dubbio
da altre certificazioni specialistiche agli atti.
Contrariamente a quanto sembrerebbe
sostenere l’assicurato, difatti, i referti dell'Ospedale __________
del 1° ottobre 2024 (cfr. doc. 378) e dell'8 luglio 2024 (cfr. doc. 355),
nonché quello della clinica __________ del 7 giugno 2024 (cfr. doc. 342), non non si esprimomo riguardo all’IMI. Gli stessi,
inoltre, non attestano che la mano sinistra abbia perso
completamente la sua funzionalità.
Quanto
poi alla richiesta dell’insorgente di essere posto al beneficio di un’IMI
almeno del 40%, questo Tribunale rileva che, effettivamente, come ricordato dal
dr. __________ (cfr. doc. 361), un tale valore viene riconosciuto in caso di
perdita totale della mano (cfr. figura 43 della Tabella 3 dell’INSAI citata in
precedenza e Tabella delle menomazioni
dell’integrità di cui all’Allegato 3 all’OAINF), ciò che non corrisponde al caso dell’assicurato.
Il
ricorrente non può, infine, essere seguito nemmeno laddove rimprovera ai medici
fiduciari dell’amministrazione di non aver proceduto ad una visita personale.
In effetti, per costante giurisprudenza, anche a un rapporto elaborato da un
medico interno all’amministrazione basandosi sui soli atti, può essere
attribuito pieno valore probatorio (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3b/ee e la STF
8C_173/2018 del 24 maggio 2018 consid. 3.2).
Nel caso concreto, come visto, gli specialisti fiduciari hanno
avuto a loro disposizione l’integralità della documentazione disponibile, dalla
quale emerge chiaramente la natura della menomazione riportata dall’assicurato.
Non presta pertanto il fianco a critiche il fatto che essi abbiano rinunciato a
visitare l’assicurato.
In conclusione, la decisione su
opposizione impugnata va, quindi, confermata e il ricorso respinto.
2.8
L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore
fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice,
rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio
e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un
comportamento temerario o sconsiderato.
In
data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61
lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice,
rapida e, di regola pubblica.
Dalla
medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo
cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a
spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo
prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un
comportamento temerario o sconsiderato.
Trattandosi
di una controversia relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha
previsto di prelevare le spese.
Sul
tema, cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2
giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF
9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo
cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais
judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la
LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 p. 107; Messaggio Nr. 8480 del
Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 “Rapporto sull’iniziativa parlamentare
presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina
Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti
al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008
(Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al
Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto”).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti