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Decisione

35.2025.63

Corretta l'entità dell'IMI assegnata all'assicurato

27 ottobre 2025Italiano18 min

a quanto considerato dall’amministrazione. Egli ha evidenziato come oltre alla perdita

Source ti.ch

Incarto

n.

35.2025.63

cr

Lugano

27 ottobre 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Cinzia Raffa Somaini, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 10 agosto 2025 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 15

luglio 2025 emanata da

CO 1

rappr. da: RA 1

in materia di assicurazione contro

gli infortuni

ritenuto in fatto

1.1. In data 2 febbraio 2021 RI 1, nato

nel 1987, di professione autista alle dipendenze della __________ – e perciò

assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO 1 – è rimasto vittima di

un infortunio sul lavoro, riportando lo schiacciamento del dito medio della

mano sinistra

A seguito dell’accaduto, egli ha

subito l’amputazione della falange distale alla mano sinistra (cfr. doc. 2).

L’istituto

assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di

legge.

1.2. Con decisione del 19 agosto 2024 l’istituto

assicuratore ha riconosciuto all’interessato un’indennità per menomazione

all’integrità (IMI) del 10%.

A seguito dell’opposizione inoltrata dall’assicurato, in data 15

luglio 2025 l’assicuratore infortuni ha integralmente confermato la propria

decisione (doc. II/1).

1.3. Con scritto di posta elettronica del

10 agosto 2025, redatto in lingua tedesca ed indirizzata alla CO 1, RI 1 ha

chiesto l’annullamento della decisione su opposizione impugnata e di essere

visitato personalmente da un medico assicurativo.

In particolare, egli ha lamentato

il fatto che il medico fiduciario dell’assicuratore infortuni abbia espresso la

propria valutazione unicamente sulla base degli atti, oltretutto senza tener

conto del fatto che, dopo cinque operazioni, l’intera mano risulta menomata

(doc. I).

1.4. Tale scritto è stato trasmesso in data

14 agosto 2025 dall’CO 1 al TCA, per competenza (cfr. doc. II).

1.5. Con decreto del

21 agosto 2025 questo Tribunale ha accordato all’insorgente un termine per

presentare la traduzione del ricorso in lingua italiana, nel rispetto di quanto

disposto dall’art. 3 Lptca (doc. IV bis).

1.6. In data 26

agosto 2025 l’insorgente ha contestato l’entità dell’IMI assegnatagli, con la

seguente motivazione:

" Con la

presente desidero riassumere brevemente il contenuto dell’e-mail che ho inviato

in lingua tedesca alla CO 1 come opposizione alla decisione di chiusura del mio

caso.

In data 2.2.2021 ho subito un infortunio sul lavoro che ha

comportato l’amputazione della falange distale del dito medio della mano

sinistra. Fin da subito avevo espresso la volontà di procedere con

l’amputazione completa del dito, in quanto ritenevo che non sarebbe più stato

funzionale, tuttavia sia i medici che la CO 1 si opposero a questa scelta,

ritenendola non adeguata.

Purtroppo, la situazione si è complicata notevolmente: ho subito

un totale di cinque interventi chirurgici, con ulteriori accorciamenti del dito

dovuti a complicazioni, tra cui un neuroma, che ancora oggi è presente. Questo

neuroma non si trova nel dito, ma si è sviluppato nel palmo della mano,

compromettendo in modo significativo l’uso dell’intera mano sinistra (sono

mancino).

Di fatto, si è partiti da un problema localizzato al dito, ma a

seguito delle numerose operazioni e complicazioni, oggi è compromessa l’intera

funzionalità della mano. Nonostante ciò, la CO 1 ha deciso di riconoscere solo

un’invalidità del 10% corrispondente ad un’indennità una tantum di 14'800 CHF,

ritenendo il danno limitato al solo dito.

Mi oppongo fermamente a questa decisione, perché il danno va ben

oltre. Il collegamento errato dei nervi lesionati ha causato un dolore cronico

al palmo della mano, perdita di forza e funzionalità ridotta, che mi limitano

significativamente nella vita quotidiana e lavorativa. In quanto giovane, mi

trovo costretto ad affrontare questa condizione per tutta la vita.

Sottolineo inoltre che due perizie mediche, una effettuata presso la

Clinica __________ e una all’Ospedale __________ confermano che la funzionalità

della mano è compromessa. Tuttavia, la CO 1 continua a non considerare

adeguatamente queste valutazioni, basandosi unicamente su una lettura, a mio

parere errata e parziale, dei documenti, senza aver effettuato una propria

perizia diretta.

Alla luce di quanto sopra, chiedo un giusto e completo riconoscimento

del danno subito, che a mio avviso corrisponde ad una menomazione almeno del

40% della mano, e non solo del dito.” (Doc. IV)

1.7. Con la risposta di causa l’istituto

assicuratore ha confermato la correttezza della decisione su opposizione

impugnata e chiesto la reiezione del ricorso, con argomenti di cui si dirà, per

quanto di interesse, nei considerandi in diritto (doc. VI).

Fatti

1.8. Con scritto del 23 settembre 2025 l’insorgente

ha ribadito che la propria condizione appare maggiormente compromessa rispetto

a quanto considerato dall’amministrazione. Egli ha evidenziato come oltre alla perdita

della falange distale, sia stata interessata anche la falange intermedia e,

inoltre, l’utilizzo complessivo della mano sinistra, dominante, appaia

interessata, con forti dolori a livello palmare (doc. VIII).

1.9. Con scritto del 1° ottobre 2025

l’istituto assicuratore ha comunicato al TCA di non avere alcuna osservazione

complementare da presentare, rinviando alla decisione su opposizione, alla

risposta di causa e, soprattutto, agli apprezzamenti del proprio servizio

medico (doc. X).

Tali considerazioni

dell’amministrazione sono state trasmesse all’assicurato (doc. XI), per

conoscenza.

considerato in diritto

in

ordine

2.1. Preliminarmente, richiamata la STF

8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2 (relativa a un caso in cui l’incarto

era stato affidato dall’assicuratore a un legale esterno all’istituto per le

fasi della procedura giudiziaria; sul tema, si veda pure la STF 8C_561/2019

dell’11 maggio 2020 consid. 1), questa Corte rileva che decide la presente

vertenza nella sua composizione ordinaria (pubblicata su FUCT N. 94 del 16

maggio 2024) poiché, come dichiarato dall’CO 1 in una comunicazione dell’8 giugno

2020 al TCA, l’incarto sub judice è stato trattato dalla

funzionaria che figura

nell’intestazione degli allegati prodotti (in concreto, dall’avv. RA 2), senza

che la giurista di lingua italiana figlia del Giudice Ivano Ranzanici se ne sia

in alcun modo occupata (cfr. STF 8C_668/2021 del 18 febbraio 2022 consid. 2.1).

nel

merito

2.2. In concreto, litigiosa è unicamente

l’entità dell’IMI assegnata all’assicurato.

Secondo

l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto a un'equa indennità se, in seguito

all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole all'integrità

fisica o mentale.

Tale indennità è assegnata in

forma di prestazione in capitale.

Essa non deve superare

l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca dell'infortunio ed

è scalata secondo la gravità delle menomazioni.

Il Consiglio federale emana

disposizioni particolareggiate sul calcolo dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2

LAINF).

2.3. L'art.

36 cpv. 1 OAINF definisce i presupposti per la concessione dell'indennità

giusta l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole

se verosimilmente sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità e

importante se l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.

In questa valutazione dovrà

essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche dalle circostanze

personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza, infatti, la gravità della

menomazione si stima soltanto in funzione di accertamenti medici senza

ritenere, all'opposto delle indennità per torto morale secondo il diritto

privato, le eventuali particolarità dell'assicurato (cfr. RAMI 2000 U 362, p.

42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p. 438).

La

parte della riparazione del torto morale contemplata dagli artt. 24ss. LAINF è,

dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del danno (segnatamente il

pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne sono esclusi (cfr.

Ghélew/Ramelet/Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents, Losanna

1992, p. 121).

2.4. Giusta

l'art. 36 cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive

contenute nell'Allegato 3 dell'OAINF.

Una

tabella elenca una serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di

indennizzo, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del

guadagno assicurato.

Questa

tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco

esaustivo (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a;

RAMI 1988 U 48

p.

235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma valida

"nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).

Le

menomazioni extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti

tabellarmente per menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2 dell'allegato).

La

perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo

stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente

ridotta; tuttavia nessuna indennità verrà versata se la menomazione

dell'integrità risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).

Se

più menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni

sono concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo

(art. 36 cpv. 3 1a frase OAINF).

Si

prende in considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della

menomazione dell'integrità. È possibile effettuare revisioni solo in casi

eccezionali, ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile

(art. 36 cpv. 4 OAINF).

Peggioramenti

non prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.

Nel

caso in cui un pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi

originaria, la revisione dell'indennità per

menomazione

è, di principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata,

quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto

pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi

menzionata).

2.5.

L’INSAI ha allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata,

che integrano quella dell'ordinanza.

Semplici

direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non

vincolano il giudice (cfr. STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377

consid. 1c; STFA del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p. 221

ss.).

Tuttavia,

nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire

la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con

l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF

116 V 157, consid. 3a).

Per quanto qui d’interesse, la

tabella Suva n. 1 (“Menomazione dell'integrità da alterazioni funzionali

degli arti superiori”) elenca le alterazioni funzionali (ad esempio di

spalla, gomito, avambraccio, mano, …), in particolare le paralisi nervose degli

arti superiori, indicando per ognuna i tassi di menomazione corrispondenti.

Da

parte sua, la tabella Suva n. 3 (“Menomazione dell’integrità per perdita

semplice o combinata di dita, mano, braccio (valida sia per il lato dominante

sia per quello adominante)”) stabilisce i tassi di menomazione in funzione

dei segmenti persi degli arti superiori, quindi dalla perdita di una falange di

un dito fino alla perdita dell’intero arto superiore, indicando il relativo

tasso di menomazione corrispondente.

2.6. Nella

concreta evenienza, con la decisione impugnata, l’CO 1, facendo capo alle

relative valutazioni enunciate dai propri medici fiduciari, ha assegnato all’assicurato

un’IMI del 10%.

Con apprezzamento del 23 febbraio

2024 la dr.ssa __________, specialista in chirurgia generale e traumatologia, si

è, infatti, espressa nei seguenti termini:

" 1. Befund

Persistierende chronische Stumpfschmerzen sowie Bewegungseinschränkung

Dig. III linke dominante Hand bei Zustand nach

Rissquetschtrauma mit Amputation Endphalanx Dig. III Hand links vom 02.02.2021.

Seither sind fünf Eingriffe erfolgt, letztmals wurde am 12.06.2023 eine

Neuromexzision ulnopalmarer und radiopalmarer Digitalnerv Dig. III mit

Nervenrückkürzung sowie offene Karpaltunnelspaltung links durchgeführt.

2 Schätzung des Integritätsschadens

5%

3 Begründung

Gemäss Suva Tabelle 3.2 wäre gemäss Abbildung 8

entsprechend dem Befund beim Versicherten keine Integritätsentschädigung

geschuldet. Aufgrund der persistierenden deutlichen Bewegungseinschränkung und

der chronischen Schmerzhaftigkeit des Stumpfes wird dem Versicherten analog

Abbildung 9 trotzdem eine Integritätsentschädigung in Höhe von 5% zugesprochen.”

(Doc. 284)

Dato che con messaggio di posta elettronica del 12 marzo 2024,

l’assicurato ha fatto valere come i problemi da egli accusati non concernano

unicamente il dito, bensì l’intera mano, la quale dopo cinque interventi

chirurgici presenta una funzionalità compromessa (cfr. doc. 302),

l’amministrazione ha ritenuto opportuno richiedere una valutazione neurologica.

Con apprezzamento medico del 19 marzo 2024, il dr. __________,

specialista in neurologia, ha rilevato:

" I.

Medizinische Beurteilung vom 18.03.2024

1 Befund

Verwiesen wird auf die versicherungsmedizinisch-chirurgische

Stellungnahme vom 21.02.2024 mit Beurteilung des Integritätsschadens von 5% bei

der aufgrund chronischer Schmerzen im Dig. III Iinke dominante

Hand bei Zustand nach Rissquetschtrauma mit Amputation Endphalanx Dig. III Hand

links vom 02.02.2021. Seither sind fünf Eingriffe erfolgt, letztmals wurde am

12.06.2023 eine Neuromexzision ulnopalmarer und radiopalmarer Digitalnerv Dig.

III mit Nervenrückkürzung sowie offene Karpaltunnelspaltung links durchgefiìhrt

und es lagen weiterhin Stumpfschmerzen und eine Bewegungseinschränkung vor.

Eine neurologische Untersuchung steht im Dossier nicht zur Verfügung.

Considerandi

2.

Schätzung des Integritätsschadens

Gesamthaft 10%.

3.

Begründung

Bei Berücksichtigung von neurologisch-versicherungsärztlicher

Seite chirurgischer Eingriffe im Bereich des Nervus medianus mit entsprechend

dokumentierter Bewegungseinschränkung, vergleichbar mit einer

Medianusschädigung, für die in der Tab. 1 der Suva ein Integritätsschaden von

15% zu schätzen ist, besteht neurologisch-versicherungsärztlich, ausgehend von

einer partiellen Medianussymptomatik einschliesslich Sensibilitätsstörung im

Rahmen eines neuropathischen Schmerzsyndroms und bei Bewegungseinschränkung,

entsprechend vergleichbar einer paretischen Schädigung, eine partielle Nervus

medianus-Symptomatik, für die aufgrund der Teilsymptomatik ein

Integritätsschaden von 10% zu schätzen ist. Bei bereits von

chirurgisch-versicherungsärztlicher Seite geschätzten 5% ergeben sich nunmem

zusätzliche 5% von neurologisch-versicherungsärztlicher Seite, sodass insgesamt

10% zu schätzen sind.” (Doc. 313)

La dr.ssa __________, con

osservazioni del 19 marzo 2024, ha confermato le conclusioni sopraesposte (cfr.

doc. 316).

A

fronte delle reiterate obiezioni sollevate dall’interessato, con apprezzamento

medico del 24 luglio 2024 il dr. med. univ. __________, specialista in medicina

generale, ha espresso le seguenti considerazioni:

" Grund der

Vorlage/Beurteilung

Neuerliche Vorlage der Administration nach Telefonat

des Versicherten, in welchem dieser nach einer Teilamputation des Endglieds des

III. Fingers mit Neuromrevisionen und grosszügiger Zusprache eines

Integritätsschadens von 10% nunmehr eine Integritätsentschädigung von 40%

analog zu einem kompletten Handverlust fordert.

Der Versicherte zog sich am 02.02.2021 eine

Teilamputation des Endglieds des linken Mittelfingers zu. In weiterer Folge

wurden Revisionsoperationen wegen Neurombildungen notwendig.

Bezüglich der durchgeführten Amputation würde dem

Versicherten kein entschädigungspflichtiger Integritätsschaden zustehen.

Aufgrund der Beschwerdesymptomatik mit Bewegungseinschränkung

(welche sich durch die Amputation nicht erklären

Iässt), wurde am 23.02.2024 von Frau Dr. med. __________ der Integritätsschaden

grosszügig auf 5% eingeschätzt, welcher grundsätzIich erst bei Amputation des

Mittel- und Endglieds zustehen würde.

Auf Intervention des Versicherten wurde von

neurologsicher Seite der Integritätsschaden am 19.03.2024 grosszügig auf 10%

erhöht.

Die nunmehrige Forderung des Versicherten, den

Integritätsschaden mit 40% analog dem kompletten Verlust der gesamten linken

Hand zu beurteilen, entbehrt jeder nachvollziehbaren Grundlage.

An der grosszügigen Einschätzung des

Integritätsschadens mit 10% ist unverändert festzuhalten.” (Doc. 361)

In

sede di opposizione l’assicurato ha ancora una volta contestato la percentuale

di IMI del 10% riconosciutagli, ritenendola troppo bassa e non adeguata ai

problemi di funzionalità che interessano l’intera mano. Egli ha chiesto di

poter essere visitato personalmente (cfr. doc. 375), producendo a supporto di

tale richiesta il referto del 1° ottobre 2024 dell’Ospedale __________ (cfr.

doc. 378).

Da

tale certificato emerge quanto segue:

" (…)

Procedere

Es zeigt sich eine unveränderte Situation zur Vorkonsultation vom 25.06.2024.

Zwischenzeitlich hat der Patient mit Unterstützung der IV eine Umschulung auf eine administrative Tätigkeit durchführen können.

Bezüglich der unverändert

fortbestehenden Einschränkungen

der Hand besprechen wir nochmals, dass durch chirurgische Massnahmen keine Verbesserung

der Situation zu erwarten ist. Der Patient stellt sich aber heute primär bei uns vor, weil er sich an der

Festlegung der lntegritätsentschädigung ohne körperliche Untersuchung durch einen Versicherungsmediziner der CO 1

stört, entsprechend bitten wir

freundlich die Versicherung um einen aufgeboten des Patienten für eine entsprechende Untersuchung vor Ort

zur abschliessenden Beurteilung der Integritätsentschädigung. Unsererseits

planen wir keine weiteren Konsultationen.” (Doc. 378)

Nella decisione su opposizione impugnata l’amministrazione ha

confermato la correttezza della valutazione operata dal proprio servizio medico

sulla base dell’intera documentazione agli atti, e in applicazione delle

pertinenti tabelle SUVA (doc. II/1).

In

corso di causa, l’assicurato ha nuovamente contestato l’entità dell’IMI che gli

è stata assegnata, ritenendo di avere diritto ad un’IMI almeno del 40% per tenere

conto del danno interessante l’intera mano, e non solo un dito (doc. IV).

2.7

Chiamato

a pronunciarsi su una questione di natura squisitamente medica, questo

Tribunale non vede motivi per discostarsi dalla valutazione

della menomazione dell’integrità enunciata dalla dr.__________ e dal dr. __________,

poi condivisa anche dal dr. __________, specialisti proprio nella materia che

qui interessa.

In effetti, come opportunamente

riassunto dal dr. __________ (cfr. doc. 361) e come

del resto indicato dalla dr.ssa __________ (cfr. doc. 284), l'amputazione

della falange distale del dito medio sinistro subita dall’assicurato il 2

febbraio 2021 non dà diritto ad indennizzo alcuno (cfr. figura 8 della tabella 3 [“Atteinte à l’intégrité résultant de

la perte d’un ou plusieurs segments des membres supérieurs”] edita dalla

Divisione __________ dell’CO 1 e la Tabella delle menomazioni dell’integrità di

cui all’Allegato 3 all’OAINF). Un’IMI del 5% viene, difatti, corrisposta

in caso di amputazione delle falangi media e distale di un dito (cfr. figura 9

della tabella 3 sopracitata).

Tuttavia, nel caso dell’assicurato, un indennizzo

del 10% - che a mente del dr. __________ appare “generoso” – è stato

riconosciuto in ragione dei successivi interventi di revisione che si sono resi

necessari a causa della formazione di un neuroma

e tenuto conto dei disturbi sensoriali alla mano nel

contesto di una sindrome dolorosa neuropatica e con limitazione del movimento.

Così infatti ha giustificato l’attribuzione di un 5%

la dr.ssa __________ (per tenere conto del dolore cronico e della limitazione

del movimento).

Ragionamento poi condiviso dal dr. __________, il

quale ha ritenuto di paragonare la situazione dell’assicurato a quella di una

paralisi parziale del nervo mediano (cfr. tabella 01 “Menomazione

dell'integrità da alterazioni funzionali degli arti superiori” edita dalla

Divisione __________ dell’CO 1), ritenendo di portare l’IMI riconosciuta al 10%, anziché al 5% indicato dalla dr.ssa __________ (cfr. doc.

313).

Il TCA non ha motivo per distanziarsi da queste accurate e ben

motivate valutazioni fornite dagli specialisti medico-fiduciari, le quali, del

resto, non risultano smentite o messe in dubbio

da altre certificazioni specialistiche agli atti.

Contrariamente a quanto sembrerebbe

sostenere l’assicurato, difatti, i referti dell'Ospedale __________

del 1° ottobre 2024 (cfr. doc. 378) e dell'8 luglio 2024 (cfr. doc. 355),

nonché quello della clinica __________ del 7 giugno 2024 (cfr. doc. 342), non non si esprimomo riguardo all’IMI. Gli stessi,

inoltre, non attestano che la mano sinistra abbia perso

completamente la sua funzionalità.

Quanto

poi alla richiesta dell’insorgente di essere posto al beneficio di un’IMI

almeno del 40%, questo Tribunale rileva che, effettivamente, come ricordato dal

dr. __________ (cfr. doc. 361), un tale valore viene riconosciuto in caso di

perdita totale della mano (cfr. figura 43 della Tabella 3 dell’INSAI citata in

precedenza e Tabella delle menomazioni

dell’integrità di cui all’Allegato 3 all’OAINF), ciò che non corrisponde al caso dell’assicurato.

Il

ricorrente non può, infine, essere seguito nemmeno laddove rimprovera ai medici

fiduciari dell’amministrazione di non aver proceduto ad una visita personale.

In effetti, per costante giurisprudenza, anche a un rapporto elaborato da un

medico interno all’amministrazione basandosi sui soli atti, può essere

attribuito pieno valore probatorio (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3b/ee e la STF

8C_173/2018 del 24 maggio 2018 consid. 3.2).

Nel caso concreto, come visto, gli specialisti fiduciari hanno

avuto a loro disposizione l’integralità della documentazione disponibile, dalla

quale emerge chiaramente la natura della menomazione riportata dall’assicurato.

Non presta pertanto il fianco a critiche il fatto che essi abbiano rinunciato a

visitare l’assicurato.

In conclusione, la decisione su

opposizione impugnata va, quindi, confermata e il ricorso respinto.

2.8

L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore

fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice,

rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio

e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

In

data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61

lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice,

rapida e, di regola pubblica.

Dalla

medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo

cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a

spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo

prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

Trattandosi

di una controversia relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha

previsto di prelevare le spese.

Sul

tema, cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2

giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF

9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo

cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais

judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la

LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 p. 107; Messaggio Nr. 8480 del

Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 “Rapporto sull’iniziativa parlamentare

presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina

Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti

al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008

(Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al

Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto”).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti