35.2025.64
Decisione con la quale assicuratore ha interrotto il diritto alle indennità giornaliere non è corretta
10 febbraio 2026Italiano43 min
eseguita oltretutto solo sulla base della documentazione medica e senza procedere
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2025.64
cr
Lugano
10 febbraio 2026
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Cinzia Raffa Somaini, cancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 10 settembre 2025 di
RI1,
______
contro
la decisione su opposizione del 13
agosto 2025 emanata da
CO1,
______
rappr. da: avv. RA1,
______
in materia di assicurazione contro
gli infortuni
ritenuto in fatto
1.1. In data 8 ottobre 2024, RI1, nato
nel ____, dipendente della ditta ______ SA di ______ in qualità d’impiegato di
magazzino e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni e le malattie
professionali presso la CO1, è caduto dalle scale e ha riportato, secondo il
verbale di PS dell’Ospedale di ______, contusioni alla regione della spalla
destra e del dorso (doc. 3).
L’artro-RMN della spalla destra
del 18 dicembre 2024 ha evidenziato la presenza di una lesione del cercine
glenoideo (doc. 51).
La CO1 ha riconosciuto la propria
responsabilità.
1.2. Esperiti gli accertamenti
medico-amministrativi del caso, con decisione formale dell’11 febbraio 2025,
l’assicuratore LAINF ha comunicato all’assicurato che il diritto all’indennità
giornaliera è cessato a far tempo dal 6 febbraio 2025, mentre quello alle
prestazioni sanitarie al termine del terzo ciclo di fisioterapia prescritto dal
suo medico curante specialista (cfr. doc. 71).
Il 24 febbraio 2025 RI1 ha
interposto opposizione contro il provvedimento appena citato (cfr. doc. 75).
1.3. Dalle carte processuali emerge che,
in data 7 maggio 2025, l’assicurato è stato sottoposto ad un intervento
artroscopico di riparazione della lesione Slap, tenodesi del bicipite e débridement
del tendine del muscolo sovraspinato destro (doc. 89).
Fatti
I costi dell’operazione sono
stati assunti dall’istituto assicuratore.
1.4. In data 13 agosto 2025, la CO1 ha
emanato una decisione su opposizione con la quale ha parzialmente riformato il
suo primo provvedimento, nel senso che il diritto all’indennità giornaliera è
stato riconosciuto sino al 28 febbraio 2025, rispettivamente durante il periodo
dal 7 maggio 2025 al 7 agosto 2025. L’assicuratore ha,
inoltre, riconosciuto il diritto al rimborso delle spese mediche necessarie
alla cura dei postumi infortunistici “sino a nuova decisione”.
Infine,
l’istituto assicuratore ha verificato se l’assicurato, nello svolgimento di
attività adatte, esigibili al 100%, subisse un discapito economico, negando,
dopo raffronto dei redditi, una tale evenienza (doc. 116).
1.5. Con tempestivo ricorso del 10
settembre 2025, RI1 ha chiesto l’annullamento della decisione su opposizione
impugnata e il riconoscimento delle indennità giornaliere ininterrottamente
“fino al ripristino effettivo della capacità lavorativa, comunque almeno fino
all’11 settembre 2025, con pagamento degli arretrati”.
L’assicurato ha pure chiesto, in
via cautelare, il ripristino provvisorio delle indennità giornaliere sino alla
decisione di merito.
Inoltre, egli ha chiesto di
essere ammesso al beneficio “dell’assistenza giudiziaria e al patrocinio
d’ufficio, con designazione di un patrocinatore e anticipo a carico dello Stato
delle spese di difesa”.
Sostanzialmente egli ha contestato innanzitutto il mansionario
considerato dall’amministrazione in relazione alla sua attività di
magazziniere, sottolineando come i suoi compiti fossero di natura pesante,
essendo chiamato a movimentare carichi di 30-40 kg.
Inoltre, egli ha criticato la valutazione del dr. ______ -
eseguita oltretutto solo sulla base della documentazione medica e senza procedere
ad una visita – a mente del quale un’attività leggera sarebbe esigibile fin dal
1° dicembre 2024, con un periodo di adattamento sino al 5 febbraio 2025, e poi
nuovamente, dopo l’intervento del 6 maggio 2025, a partire dal 7 agosto 2025.
A suo modo di vedere quanto ritenuto dal medico dell’assicuratore
infortuni non può essere condiviso, essendo in contrasto con quanto attestato
dal chirurgo curante, dr. ______, il quale ha ancora certificato una totale
inabilità lavorativa sino all’11 settembre 2025 (doc. I).
1.6. In data 15 settembre 2025
l’assicurato ha consegnato a mano al TCA un ulteriore certificato medico del
medico curante (dr.ssa ______), attestante un’inabilità lavorativa del 100% dal
12 settembre 2025 al 28 ottobre 2025 (doc. III).
Tale documento è stato immediatamente trasmesso
all’amministrazione ai fini della risposta di causa (doc. IV).
1.7. Con la risposta di causa, l’istituto
assicuratore ha postulato la reiezione del ricorso e la conferma integrale
della decisione su opposizione impugnata (doc. III).
1.8. Con
scritto del 10 ottobre 2025 l’assicurato ha ribadito la natura pesante
dell’attività da egli svolta al momento dell’infortunio, indicando a
dimostrazione di quanto sostenuto il nominativo di un collega di lavoro da
sottoporre ad audizione testimoniale (doc. VII).
1.9. In
data 13 ottobre 2025 l’assicurato ha pure chiesto che venga sentito come
testimone il corriere che consegnava la merce presso il magazzino della ditta
(doc. VIII).
1.10. Con
osservazioni del 16 ottobre 2025 l’istituto assicuratore ha ribadito la
correttezza della decisione su opposizione impugnata, ritenendo sostanzialmente
superfluo stabilire le esatte mansioni dell’interessato presso il datore di
lavoro, posto comunque, da un lato, come il precedente rapporto lavorativo sia
stato disdetto con effetto dal 30 novembre 2024 e, dall’altro, che tutti i
medici sono concordi nel valutare l’esistenza di una piena abilità lavorativa
nello svolgimento di attività leggere adeguate (doc. X).
1.11. In
data 29 ottobre 2025 l’assicurato ha prodotto un ulteriore referto medico della
dr.ssa ______, attestante la piena inabilità lavorativa dal 29 ottobre 2025 al
30 novembre 2025, e la piena esigibilità lavorativa dal 1° dicembre 2025 (doc.
XII).
1.12. Con
decreto del 14 novembre 2025 il TCA ha respinto l’istanza di ripristino
dell’effetto sospensivo (doc. XIV).
considerato in diritto
2.1. In concreto, è litigiosa la
questione di sapere se l’istituto assicuratore era legittimato a porre fine al
versamento dell’indennità giornaliera a contare dal 28 febbraio 2025, e poi (dopo
il ripristino delle stesse dal 7 maggio 2025 al 7 agosto 2025) dall’8 agosto
2025, oppure no.
2.2. Giusta l'art. 10 LAINF,
l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr.
DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF,
l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (cfr. art. 6 LPGA)
a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.
Il diritto all'indennità
giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si
estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione
di una rendita o con la morte dell'assicurato.
Il
diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi
un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato (art. 19 cpv. 1 seconda
frase LAINF), un miglioramento insignificante non basta. Non vi è un sensibile
miglioramento delle condizioni di salute, se la misura terapeutica in questione
è in grado soltanto di alleviare momentaneamente dei dolori causati da uno
stato altrimenti stazionario. Se un miglioramento non è più possibile, la cura
termina e l’assicurato può pretendere una rendita d’invalidità (sempre che
presenti un’incapacità di guadagno del 10% almeno).
Una volta terminata la cura
medica, delle misure terapeutiche possono essere assunte soltanto alle
condizioni di cui all’art. 21 LAINF e soltanto se l’assicurato è stato posto al
beneficio di una rendita. Se ciò non è il caso, spetta all’assicurazione contro
le malattie prendere a proprio carico il trattamento (cfr. STF 8C_50/2018 del
20 luglio 2018 e riferimenti ivi menzionati).
L’Alta Corte ha inoltre precisato
che la questione del “sensibile miglioramento” di cui all’art. 19 cpv. 1 LAINF
va di principio valutata in funzione dell’entità del previsto aumento oppure
del ripristino della capacità lavorativa, nella misura in cui quest’ultima è
pregiudicata dalle sequele infortunistiche (DTF 134 V 109 consid. 4.3 e
riferimenti).
2.3. Secondo il già citato art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o
parzialmente incapace di lavorare a seguito d'infortunio o di malattia
professionale ha diritto all'indennità giornaliera.
Giusta l’art. 6 LPGA, è considerata
incapacità al lavoro qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un
danno alla salute fisica, mentale o psichica, di compiere un lavoro
ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo d’attività abituale.
In caso d’incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in
considerazione anche le mansioni esigibili in un’altra professione o campo
d’attività.
L’entità
dell’incapacità lavorativa (e, quindi, il diritto all’indennità giornaliera ex
art. 16 LAINF) deve essere valutata considerando le mansioni che l’assicurato è
concretamente chiamato a compiere nell’esercizio della sua abituale
professione.
Nella RAMI 2004 U 529, p. 572 ss., il
TFA ha precisato che la definizione d’incapacità al lavoro, così come quelle
d’incapacità al guadagno e d’invalidità contenute nella LPGA, corrispondono
alle definizioni e ai principi dell’assicurazione contro gli infortuni
elaborati finora dalla giurisprudenza.
La questione di sapere se
l'assicurato sia o meno incapace di lavorare in misura giustificante il
riconoscimento del diritto a prestazioni deve essere valutata sulla base dei
fatti forniti dal medico.
Spetta al medico fornire una precisa
descrizione dello stato di salute dell'assicurato e tracciare un esatto quadro
degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determinate funzioni.
Il medico indicherà per prima cosa se
l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali sono le
controindicazioni in quell'attività.
Determinante ai fini della
graduazione dell'incapacità lavorativa non è comunque l'apprezzamento
medico-teorico, bensì la diminuzione della capacità di lavoro che
effettivamente risulta dall'impedimento (RAMI 1987 K 720 p. 106 consid. 2, U 27
p. 394 consid. 2b e giurisprudenza ivi citata; RJAM 1982 n. 482 p. 79 consid.
2).
L'assicurato che rinuncia a
utilizzare la sua residua capacità oppure che non mette in atto i provvedimenti
da lui ragionevolmente esigibili per sfruttare al meglio la propria capacità
lavorativa è, ciò nonostante, giudicato per l'attività che egli potrebbe
esercitare dimostrando buona volontà.
Carenze di volontà
risultanti da un'anomalia caratteriale non sono prese in considerazione
nell'ambito dell'assicurazione infortuni: possono essere, tutt'al più,
considerate nell'ambito dell'assicurazione malattia se la loro causa è da
ricercare in un'affezione patologica (DTF 101 V 145 consid. 2b; 111 V 239
consid. 1b e 2a; RAMI 1986 p. 56; 1987 p. 105 consid. 2;
1987 p. 393 consid. 2b; 1989 p. 106 consid. 1d; Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire
de la loi sur l’assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 91).
2.4. A proposito
dell’eventualità prevista dalla seconda frase dell’art. 6 LPGA, occorre
rilevare che l'obbligo di mettere a frutto la propria capacità lavorativa
residua in un'attività adatta, principio derivante dall'obbligo di diminuire il
danno, costituisce l'eccezione al principio secondo cui la valutazione della
capacità lavorativa deve essere stabilita in base alle limitazioni effettive
nell'ultimo lavoro esercitato (sentenze 8C_714/2018 del 5 marzo 2019 consid.
4.4.2 e U 108/05 del 28 agosto 2006 consid. 2.2, entrambe con riferimenti).
Esso presuppone, da un lato, una prevedibile limitazione durevole della
capacità lavorativa nell'occupazione esercitata fino al momento dell'infortunio
e, da un altro lato, uno stato di salute stabile; un quadro clinico labile di
una durata limitata nel tempo non è sufficiente (STFA U 108/05 consid. 2.3; U 301/02 del 1° ottobre 2003 consid. 1.3; entrambe con riferimenti). Dall'altra
parte però ci si deve attendere ancora un percepibile miglioramento dalla
continuazione della cura medica dopo l'infortunio, perché altrimenti il diritto
alle indennità giornaliere decade e deve essere esaminato il diritto alla
rendita alla luce dell'art. 19 cpv. 1 LAINF (M. Schmidt, in: Kommentar zum
Schweizersichen Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die
Unfallversicherung [UVG], 2018, n. 9 ad art. 16 LAINF).
Come rammenta la
dottrina (CR LPGA, Moser-Szeless/Castella,
art. 6., n. 34 e seg.), la legge non definisce cosa debba intendersi con la
nozione di “lunga durata” che deve rivestire l’incapacità lavorativa
nell’attività svolta abitualmente affinché possa entrare in considerazione un
cambiamento di professione. Secondo i lavori preparatori, tale nozione corrisponde,
di regola, ad una durata superiore ai sei mesi.
Un'incapacità
lavorativa di durata lunga, la quale impone di considerare lo svolgimento di
un'attività lavorativa adattata, non sussiste finché alla luce degli atti
medici può essere stabilita una prognosi, la quale secondo il principio della
probabilità preponderante permetta di concludere che l'assicurato potrà
riprendere la propria capacità lavorativa nell'attività svolta in precedenza,
in maniera da escludere la continuazione del diritto alle indennità giornaliere
(STFA U 108/05 consid. 4.1 con riferimenti).
Se tuttavia appare chiaramente, secondo le indicazioni mediche a
disposizione, che la persona assicurata non potrà più riprendere la sua
abituale attività, mentre dal profilo medico risulta esigibile un reinserimento
professionale, l’incapacità al lavoro determinante per il diritto a prestazioni
andrà valutata in relazione ad un’altra attività esigibile. Una tale evenienza
può verificarsi dopo un periodo di tempo più o meno lungo rispetto a quello di insorgenza
dell’incapacità lavorativa nella professione abituale: infatti, nel caso in cui
già poco tempo dopo l’insorgenza del danno alla salute emerga che la ripresa
dall’attività abituale non possa più essere possibile, si dovrà concludere per l’esistenza
di una incapacità lavorativa di “lunga durata”.
Se risulta che l'assicurato
nell'ottica dell'obbligo di ridurre il danno sia tenuto a cambiare lavoro,
l'assicuratore deve invitarlo in tal senso e concedergli un adeguato periodo
transitorio per adattarsi alle mutate circostanze e trovare un nuovo posto di
lavoro, durante il quale le indennità giornaliere continuano a essere versate.
Tale periodo transitorio viene fissato da tre a cinque mesi (STF 8C_714/2018
del 5 marzo 2019 consid. 4.4.2 con rinvio alla DTF 141 V 625 consid.
4.1; cfr. anche STF 8C_838/2012 del 19 aprile 2013 consid. 3.1; 8C_173/2008 del
20 agosto 2008 consid. 2.3; U 108/05 del 28 agosto 2006 consid. 2.3; U 301/02
del 1° ottobre 2003 consid. 1.3 con rinvio alla DTF 114 V 281 consid.
5b; M. Schmidt, n. 10 ad art. 16 LAINF; J.-M. Frésard/M. Moser-Szeless,
L'assurance-accidents obligatoire, in: Schweizerisches Bundesvewaltungsrecht
[SBVR], Soziale Sicherheit, n. 213 p. 973 con riferimenti).
Se l'assicuratore esige il
reinserimento in una nuova occupazione, esso deve esporre i profili
professionali o quali attività considera esigibili per l'assicurato. Solamente
con una tale designazione e un tale chiarimento delle possibilità lavorative,
l'assicuratore adempie il suo obbligo di motivazione, inteso come parte del
diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.). In questa maniera
all'assicurato viene reso possibile di farsi un'idea sulla portata del
cambiamento lavorativo richiesto (STF 8C_714/2018 consid. 4.4.4; STFA U 301/02
consid. 1.4 con rinvio alla DTF 124 V 181 consid.
1a).
2.5. Nella concreta evenienza, per quanto qui d’interesse, dalle carte
processuali emerge che con referto del 20 dicembre 2024 gli specialisti
curanti - la dr.ssa ______, Capoclinica, e il dr. ______, Medico Aggiunto del
Servizio ortopedia e traumatologia dell’______ di ______ - hanno fornito
all’assicuratore infortuni i seguenti ragguagli:
" rispondo
alla vostra richiesta del 06.12.2024 circa il paziente summenzionato.
Non ho risposto prima ed ho purtroppo ricevuto un vostro sollecito
in quanto eravamo in attesa degli accertamenti richiesti da Dr. ______ durante
la consultazione del 04.12.2024.
In particolare, durante la visita del 04.12.2024, il paziente
lamentava dolore importante in regione scapolare ed alla spalla destra, il
tutto insorto dopo un evento contusivo-distorsivo avvenuto l'08.10.2024.
All'esame clinico la spalla destra presentava mobilità e motilità
normali, anche se molto dolenti, con un chiaro deficit di forza del
sovraspinoso ed importante dolore alla digitopressione in regione
scapolare a livello della spina della scapola.
Nel sospetto quindi di un'infrazione od una frattura composta
della spina scapolare destra e di un'eventuale lesione inserzionale
post-traumatica del sovraspinoso, sono state richieste un'Artro-RM della spalla
ed una TAC della scapola per porre diagnosi corretta.
In data odierna il paziente è stato da me visitato ed ho preso
visione degli esami richiesti.
La TAC della spalla ha evidenziato rapporti articolari regolari
con modestissima artrosi dell'articolazione acromion-claveare, buon trofismo
muscolare in assenza di fratture.
L'Artro-RM della spalla destra mette in evidenza una
normo-inserzione dei tendini della cuffia dei rotatori con conservato trofismo
muscolare. Lesione del cercine glenoideo da ore 10 ad ore 4-5.
L'esame obiettivo odierno mette in evidenza un dolore ancora molto
importante a livello posteriore, colonna cervicale, muscolatura para-scapolare
con dolore elettivo a livello della spina scapolare, i movimenti della spalla
sono liberi, non si rendono evidenti deficit di forza e l'Obrien Test è debolmente
positivo.
Considerando ancora l'importante dolore scapolare, ho prescritto
una fisioterapia a base di needling della muscolatura para-scapolare e
tekarterapia a scopo antiflogistico ed antalgico; il paziente verrà rivisitato
dopo la cura prescritta, in particolare il 05.02.2025.
È stata prolungata l'inabilità lavorativa sino alla prossima
consultazione.” (Doc. 49)
Chiamato dall’assicuratore infortuni ad
esprimersi, con esame atti del 30 dicembre 2024, il dr. ______, specialista
FMH in medicina interna, ha così risposto alle domande sottopostegli:
" 1.a)
Stehen die heute geltend gemachten Beschwerden am linken Knie (in realtà
l’infortunio concerne la spalla destra, n.d.r.) im kausalen Zusammenhang mit
dem Unfall vom 08.10.2024?
möglich / überwiegend wahrscheinlich / sicher
La lesione del cercine glenoideo della spalla è spesso dovuta a un
sovraccarico meccanico prolungato, soprattutto svolgendo attività con il
braccio in alto. In letteratura sono però descritte anche lesioni ad insorgenza
acuta, conseguenti ad un trauma diretto della spalla. In assenza di antecedenti
anamnestici, l'immediata insorgenza di dolori e limitazioni funzionali della spalla
destra dopo la caduta accidentale dell'8.10.24, depongono a favore di una
origine traumatica di questa
lesione. La lesione del cercine glenoideo della spalla destra è in
relazione di causalità naturale probabile prevalente con l'evento del 08.10.24.
1.b) Liegen unfallfremde Ursachen vor? Wenn
ja, welche?
Gli esami radiologici non hanno messo in evidenza patologie estranee
all'evento in oggetto.
2. Sind die vorgesehenen medizinischen Massnahmen geeignet die unfallbedingte
Gesundheitsschädigung adäquat zu behandeln?
Sono indicate le cure conservative e in particolare la fisioterapia
prescritta dal Dr. med. ______. Se le cure conservative non fossero risolutive,
non si può escludere la necessità di una cura chirurgica della lesione del
cercine glenoideo.
3. Wann wurde/wird der Status quo ante / Status
quo sine (WELCHER?) erreicht?
In presenza di lesioni strutturali, non potrà essere raggiunto né
lo status quo sine né lo status quo ante.
4. Wie beurteilen Sie die Arbeitsunfähigkeit als Lagerist (40 Std.
pro Woche- 100% Pensum) ab 01.12.2024 (Arbeitsvertrag wurde per 30.11.2024 gekündigt)?
Der Arzt hat die Arbeitsunfähigkeit zu
100% bis 05.02.2025 schon bestätigt.
Per una attività che comporti sforzi fisici da svolgere con il
braccio destro e attività da svolgere con il braccio destro lontano dal tronco,
è giustificata l'incapacità lavorativa del 100% fino al 05.02.25,
come certificato dal Dr. med. ______, da rivalutare in base al
decorso. In una attività adatta alle condizioni di salute, dal 01.12.24 l'assicurato
è normalmente abile al lavoro con capacità lavorativa del 100%. L'assicurato
può svolgere liberamente attività leggere con il braccio destro vicino al tronco.
5. 1 Wann kann aus medizinischer Sicht frühestens mit einer
Teilarbeitsfähigkeit in der angestammten Tätigkeit gerechnet werden?
Vedi sopra.
5.2 Wann kann aus medizinischer Sicht frühestens mìt eìner vollen
Arbeitsfähigkeit in der angestammten Tätigkeit gerechnet werden?
Vedi sopra. La situazione andrà ridefinita in base al decorso a inizio
febbraio 2025.
6. Wie beurteilen Sie die Arbeitsunfähigkeit in einer angepassten
Tätigkeit auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt ab 01.12.2024?
Vedi sopra. In una attività adatta alle condizioni di salute, l'assicurato
è normalmente abile al lavoro con capacità lavorativa del 100% dal 01.12.24.
7.1 Wann kann aus medizinischer Sicht frühestens mit einer Teilarbeitsfähigkeit
in einer angepassten Tätigkeit auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt gerechnet
werden?
Vedi sopra.
7.2 Wann kann aus medizinischer Sicht frühestens mit einer vollen
Arbeitsfähigkeit in einer angepassten Tätigkeit auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt
gerechnet werden?
Vedi sopra.
8. Prognose?
Se le cure conservative avranno un esito favorevole, la visita del
Dr. med. ______ del 05.02.25 fungerà da visita di chiusura. In caso contrario
Ia situazione andrà ridefinita. In particolare non si può
attualmente escludere la necessità di un intervento operatorio per
riparare la lesione del cercine glenoideo.
Diverses
9. Bemerkungen Ihreseits?
Invito l'assicurazione ad aggiornare l'incarto dopo la visita del
Dr. med. ______ del 05.02.25.” (Doc. 63)
Con referto
dell’11 febbraio 2025 il dr. ______ si è così espresso a proposito della visita
del 5 febbraio 2025:
" rivedo in
data odierna il summenzionato paziente che è in trattamento conservativo per
una instabilità anteriore della spalla destra post-traumatica con lesione del
cercine glenoideo anteriore.
Considerandi
II trattamento conservativo ha un decorso parzialmente favorevole,
la sintomatologia dolorosa è migliorata.
All'odierna consultazione il paziente presenta ancora un Apprehension
Test ed un Relocation Test positivi.
ll dolore in regione scapolare è tutt'ora presente ma migliorato.
Visto il decorso parzialmente favorevole del trattamento
conservativo, si consiglia un altro ciclo di fisioterapia con dry needling,
tekarterapia nella regione scapolare ed esercizi di potenziamento muscolare dei
muscoli stabilizzatori della spalla per cercare di recuperare anche segni
clinici di instabilità anteriore e compensare con il potenziamento muscolare.
Rivaluteremo il paziente tra due mesi circa.
Si prolunga l'inabilità lavorativa al 100% sino al 15.03.2025 dopo
di che si rivaluterà il paziente.
Se dopo tale periodo il paziente sarà in grado di riprendere
l'attività lavorativa e comunque il trattamento conservativo presenterà un
decorso favorevole, si proseguirà sicuramente così, se viceversa né l'una né
l'altra cosa fossero raggiunte, sarà a quel punto considerata la possibilità di
una terapia chirurgica di riparazione del cercine glenoideo.”
(Doc. 73)
Ricevuta la
richiesta di garanzia per un nuovo ciclo di fisioterapia e l’indicazione che
l’assicurato non sarebbe stato operato (cfr. doc. 70), con decisione dell’11
febbraio 2025, l’assicuratore infortuni ha interrotto le indennità giornaliere dal
6.
febbraio 2025 con la seguente motivazione:
" (…) In
data 07.02.2025 ci ha poi comunicato che non si sarebbe sottoposto ad
intervento chirurgico; limitandosi di fatto ad eseguire ulteriori sedute di
fisioterapia.
Conseguentemente Le abbiamo quindi anche riconosciuto il diritto
ad indennità giornaliera per un caso di infortunio fino al 05.02.2025. Per il
nostro medico consulente, così come anche confermato dal suo medico curante,
dal 6 febbraio 2025 Lei può infatti già essere considerato completamente abile
all'esercizio di un'attività lavorativa adeguata; segnatamente, nel frattempo
anche nella sua ultima attività la capacità è stata riconquistata.
Quanto precede Le è poi stato preannunciato con e-mail dell'8
gennaio 2025 ("in maniera accondiscendente siamo disposti a riconoscerle
un certo periodo di adattamento ... Dal 06.02.2025 la consideriamo
completamente abile al lavoro in un'attività esigibile e sospenderemo le
prestazioni d'indennità giornaliera ... optasse di procedere ad un intervento
chirurgico per riparare la lesione del cercine, riesamineremo ulteriori
prestazioni per quel che concerne il diritto all’indennità giornaliera in caso
di infortunio"); rispettivamente, Le è stato confermato con decisione 11
febbraio 2025.
Nel frattempo non va dimenticato che il suo contratto di lavoro è
stato disdetto con effetto al 30.11.2024 e che per contratto l'attività da
fornire comprendeva il controllo al computer delle mail come la preparazione
degli ordini per i clienti: merci e materiali di diversa tipologia ma che non
superano i 500gr (20-300gr) di peso.
In data 10.02.2025, telefonicamente ha contestato la nostra decisione
di voler sospendere il diritto ad indennità giornaliere con effetto dal
06.02.2025; rispettivamente, ci ha chiesto il ripristino del suo diritto alle
stesse.
A conferma della sua contestazione, contro la nostra decisione, il
24.
febbraio 2025 ha presentato una formale opposizione. Nella stessa vengono
riferite, oltre a questioni economiche, pure delle questioni mediche che, come
tali, rendono il presente sinistro ad oggi non ancora valutabile in maniera
definitiva.
Quanto precede a maggior ragione se si considera che il 26.03.2025
abbiamo ricevuto da parte del suo medico curante una richiesta di benestare per
l'assunzione dei costi per poter procedere con un intervento chirurgico sulla
spalla: "intervento da eseguire per via
artroscopica e consistente in una riparazione chirurgica del
cercine glenoideo anteriore".
A questa domanda abbiamo nel frattempo già dato riscontro positivo
e ciò a maggior ragione siccome in passato già avevamo preannunciato che se si "optasse
di procedere ad un intervento chirurgico per riparare la lesione del cercine,
riesamineremo ulteriori prestazioni.”
Considerando quanto precede, proprio perché l'intervento chirurgico
assicurato rimetterà in discussione il suo stato di salute e la sua conseguente
incapacità lavorativa, con la presente teniamo ad informarla che emetteremo una
nostra decisione su opposizione solamente dopo I‘intervento chirurgico e meglio
solamente dopo aver già ricevuto e valutato, con il nostro medico consulente,
il rispettivo rapporto operatorio ed il rispettivo rapporto di decorso. Queste risultanze
saranno poi preventivamente condivise con Lei per permetterle il diritto a
presentare osservazioni e solo infine saranno considerate per l'emissione della
decisione su opposizione.” (Doc. 83)
Con referto del 25 marzo 2025 il dr. ______ ha
rilevato:
" vi scrivo
in merito al summenzionato paziente da me visitato il 14.03.2025 per il noto
problema di instabilità anteriore post-traumatica della spalla destra.
Durante la consultazione il paziente riferiva un parziale
miglioramento della sintomatologia dolorosa con recupero funzionale nettamente
migliorato ma non ancora completo.
In modo autonomo esegue esercizi di potenziamento muscolare in particolare
dei muscoli stabilizzatori della spalla per recuperare l'instabilità anteriore
e compensare con il potenziamento muscolare.
Durante la precedente consultazione, considerato il miglioramento
della sintomatologia dolorosa e della funzionalità, è stata decisa una ripresa
dell'attività lavorativa al 100% per valutare la risposta
funzionale della spalla in quanto, per motivi personali, non
ritiene possibile al momento la programmazione chirurgica.
In data 24.03.2025 il paziente si mette in contatto telefonico con
il nostro servizio riferendo di aver provato ad eseguire negli ultimi giorni
della settimana scorsa dei piccoli lavori in casa lamentando poi
importante dolore sia notturno che diurno.
Richiede pertanto un prolungamento dell'inabilità al 100% in
quanto riferisce di non essere in grado di riprendere l'attività lavorativa.
Considerando tutto questo il mio consiglio è quello di procedere,
come già indicato in occasione delle consultazioni precedenti, con un
intervento da eseguire per via artroscopica e consistente in una
riparazione chirurgica del cercine glenoideo anteriore.
Vi chiedo gentilmente di poter valutare il caso per il rilascio
del vostro benestare in modo da procedere con la programmazione chirurgica”.
(Doc. 81)
Con messaggio di
posta elettronica dell’8 aprile 2025 l’assicuratore ha fornito il proprio benestare
per l’intervento richiesto dal dr. ______ in data 25 marzo 2025 e programmato
per il 7 maggio 2025 (doc. 84).
Ricevuta la
documentazione medica concernente l’intervento del 7 maggio 2025,
l’assicuratore LAINF in data 8 maggio 2025 ha nuovamente chiesto una presa di
posizione al dr. ______ (cfr. doc. 95).
Quest’ultimo,
mediante apprezzamento denominato “esame atti” del 9 maggio 2025, si è così
espresso:
"
(…)
2.
Sind die vorgesehenen medizinischen Massnahmen geeignet die unfallbedingte
Gesundheitsschädigung adäquat zu behandeln?
La cura chirurgica effettuata il 07.05.25 era indicata e
necessaria per curare le conseguenze dell’evento del 08.10.24.
3.
Wann wurde/wird der Status quo ante / Status
quo sine (WELCHER?) erreicht?
In presenza di lesioni strutturali che hanno richiesto una cura
chirurgica non potrà essere raggiunto né lo status quo ante né lo status quo
sine.
4.
Wie beurteilen Sie die
Arbeitsunfähigkeit als Lagerist (40 Std. pro Woche- 100% Pensum) ab Operationsdatum
07.05.2025
(Arbeifsvertrag wurde per 30.11.2024 gekündigt)? Der Arzt hat die
Arbeitsunfähigkeit zu 100% ab 07.05.2025 bis 27.05.2025 schon bestätigt.
Per l'attività di magazziniere come pure per tutte le attività che
comportano lavori fisici, è giustificata una incapacità lavorativa del 100%
almeno per 3 mesi dopo l'intervento operatorio del 07.05.25.
5.1
Wann kann aus medizinischer Sicht frühestens mit einer Teilarbeitsfähigkeit
in der angestammten Tätigkeit gerechnet werden?
Se il decorso sarà particolarmente favorevole, l'assicurato sarà
in grado di riprendere l'attività lavorativa di magazziniere nella misura del
50% nel corso del mese di agosto 2025.
5.2
Wann kann aus medizinischer Sicht frühestens mit einer vollen
Arbeitsfähigkeit in der angestammten Tätigkeit gerechnet werden?
Se il decorso sarà favorevole, da inizio settembre 2025
l'assicurato sarà normalmente abile al lavoro in ogni attività compatibile con
le sue capacità. La prognosi andrà eventualmente ridefinita a dipendenza del decorso
post-operotorio.
6.
Wie beurteilen Sie die Arbeitsunfähigkeit ín einer angepassten
Tätigkeit auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt ab Operationsdatum (07.05.2025)?
Sino a inizio agosto 2025 è giustificata l'incapacità lavorativa
del 100% in ogni professione.
7.1
Wann kann aus medizinischer Sicht frühestens mit einer Teilarbeitsfähigkeit
in einer angepassten Tätigkeit auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt gerechnet werden?
Se il decorso post-operatorio sarà regolare, da inizio agosto 2025
l’assicurato sarà normalmente abile al lavoro con capacità lavorativa del 100%
in un’attività leggera, da svolgere con le braccia vicine al tronco.
7.2
Wann kann aus medizinischer Sicht frühestens mit einer vollen
Arbeitsfähigkeit in einer angepassten Tätigkeit auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt
gerechnet werden?
Vedi sopra.
8.
Prognose
Se l'intervento operatorio del 07.05.25 avrà l'esito sperato e non
subentreranno complicazioni, la cura sarà risolutiva, con ripristino completo
della funzionalità della spalla destra entro fine anno 2025.
Diverses
9.
Bemerkungen Ihreseits?
Per una migliore definizione della prognosi, invito l'assicurazione
ad aggiornare l'incarto con le visite di controllo del Dr. med. ______ a tre
mesi dall'intervento.” (Doc. 97)
In occasione del
primo controllo post-operatorio del 27 maggio 2025 il dr. ______, constatato il
decorso regolare, ha prescritto fisioterapia assistita passiva e ha consigliato
una ripresa autonoma graduale del movimento dell’arto superiore destro per
attività semplici della vita quotidiana, evitando il sollevamento di pesi. Il
Dr. ______ ha aggiunto che “in qualità di magazziniere ho prolungato,
ritenendola giustificata, l’inabilità lavorativa al 100% sino alla prossima
visita prevista per il 25.06.2025” (doc. 101).
Alla valutazione del 25 giugno 2025, il dr.
______, constatato il decorso regolare, si è così espresso riguardo al
procedere riabilitativo:
" il paziente deve proseguire con fisioterapia attiva e passiva, fino
al completo recupero dei movimenti in tutti i piani, che è presumibile non
possa essere raggiunto prima di due mesi. Tra quindici giorni si possono anche
cautamente iniziare esercizi di rinforzo muscolare di tutti i muscoli del
cingolo scapolare. (…)
Il paziente esercita un’attività lavorativa
manuale pesante, pertanto rimane inabile al 100% nella propria attività
lavorativa sino alla prossima consultazione.” (Doc. 104)
Chiamato ad
esprimersi, con esame atti del 30 giugno 2025 il dr. ______ ha rilevato:
" Valutazione
Si conferma il decorso post-operatorio regolare.
Preso atto della valutazione del dr. ______ del 28.06.2025, confermo
l’incapacità lavorativa del 100% in ogni attività sino a tre mesi
dall’intervento. Dal 08.08.2025 l’assicurato sarà in grado di lavorare
normalmente in un’attività leggera, da svolgere con le braccia vicine al
tronco. Per i lavori fisicamente impegnativi, è giustificata l’incapacità
lavorativa del 100% fino all’11.09.2025, come certificato dal dr. ______. Se
non subentrano nuovi elementi, in una attività fisicamente impegnativa
l’assicurato sarà abile al 50% dal 12.09.2025 e al 100% dal 1.10.2025.” (Doc.
106)
Alla luce di questo apprezzamento del dr. ______,
l’assicuratore infortuni, con la decisione su opposizione qui impugnata,
accogliendo parzialmente l’opposizione, ha riconosciuto all’assicurato il
diritto alle indennità giornaliere fino al 28 febbraio 2025 (nel rispetto del
periodo di adattamento di tre mesi, tenendo conto della capacità lavorativa del
100% in attività adatte a partire dal 1° dicembre 2024) e poi dal 7 maggio 2025
al 7 agosto 2025 (tre mesi dall’intervento chirurgico del 7 maggio 2025).
In particolare, l’amministrazione ha ritenuto pacifica
e incontestata la stabilizzazione dello stato di salute dal 6 febbraio 2025 al
6.
maggio 2025 e poi dall’8 agosto 2025, dato che:
" il dr. ______ lo conferma nel suo scritto del 25 marzo 2025 (cfr.
doc. 81) ed in concreto rammentando, tra le altre cose, che “durante la
precedente consultazione, considerato il miglioramento della sintomatologia
dolorosa e della funzionalità, è stata decisa una ripresa dell'attività
lavorativa al 100% per valutare la risposta funzionale della spalla in quanto,
per motivi personali, non ritiene possibile al momento la programmazione chirurgica…”.
Per il dr. ______, così come si legge nel suo rapporto del 7 gennaio 2025 (cfr.
doc. 63), “dal 01.12.24 l'assicurato è normalmente abile al lavoro con capacità
lavorativa del 100%. L'assicurato può svolgere liberamente attività leggere con
il braccio destro vicino al tronco”; segnatamente, così come si legge nel suo
rapporto del 12.05.2025, “da inizio agosto 2025 l’assicurato sarà normalmente
abile al lavoro con capacità lavorativa del 100% in una
attività leggera, da svolgere con le braccia vicine al tronco”.
In virtù della stessa refertazione medica, nel
periodo dal 6 febbraio 2025 al 6 maggio 2025 e poi dall’8 agosto 2025,
l’assicurato è quindi anche da considerare abile a svolgere un’attività
alternative, leggera e con le braccia vicine al tronco –- dopo raffronto dei
redditi ha rifiutato di assegnare una rendita di invalidità, non ritenendo
sussistere discapito economico alcuno.” (Doc. 116 pag. 14-15)
L’assicurato ha contestato l’agire dell’amministrazione, ritenendo
di avere il diritto alle indennità giornaliere anche nel periodo non
riconosciuto dall’amministrazione (dal 1° marzo 2025 al 6 maggio 2025) e dopo
il 7 agosto 2025, “fino al ripristino effettivo della capacità lavorativa, ma almeno
fino all’11 settembre 2025” (doc. I).
Dal canto suo, l’amministrazione, con la risposta di causa, ha
confermato la correttezza del proprio agire, sottolineando che:
" (…) dal
profilo medico tutti gli specialisti medici interpellati concordano sulle
conclusioni che l’assicurazione ha fatto proprie nella sua decisione si
opposizione. Anche il medico fiduciario dell’assicurazione ha infatti
confermato come il medico curante che l’attività di magazziniere non può più
essere considerata esigibile. Esigibile è per contro un’attività leggera con le
braccia vicine al tronco. Quanto precede è a ben vedere recentemente ancora
stato confermato dal medico curante dell’assicurato (doc. 4) e meglio nella
misura in cui solo nell’attività pesante l’assicurato può ancora essere
considerato completamente inabile al lavoro.” (Doc. V)
Il referto del curante cui ha fatto riferimento l’amministrazione
nella risposta di causa è quello datato 16 settembre 2025 con il quale il dr.
______ ha informato l’assicuratore infortuni circa l’evoluzione del caso
dell’assicurato nei seguenti termini:
" (…) Il
decorso clinico è regolare e privo di complicanze.
Il paziente riferisce un continuo miglioramento della
sintomatolgia dolorosa e della funzionalità della spalla operata.
All’esame clinico posso constatare i seguenti valori: flessione
anteriore 140°, rotazione esterna 30° e rotazione interna possibile sino a S1.
Tali valori sono nella norma e migliorati rispetto alla
consultazione precedente.
Consiglio di proseguire con la fisioterapia attiva e passiva sino
al completo recupero dei movimenti in tutti i piani articolari; prosegue
inoltre con esercizi di rinforzo muscolare di tutti i muscoli del cingolo
scapolare utilizzando la benda elastica a resistenza crescente.
L’attività lavorativa svolta dal paziente è manuale e pesante in
quanto lavora come magazziniere pertanto ritengo giustificato il prolungamento
dell’inabilità lavorativa al 100% sino alla prossima visita prevista tra 4-6
settimane.” (Doc. V/4)
In corso di causa, l’assicurato ha, infine, prodotto il referto
del 28 ottobre 2025 con il quale la dr.ssa ______ ha attestato la continuazione
dell’inabilità lavorativa del 100% dal 29 ottobre 2025 al 30 novembre 2025
compreso e, poi, la piena capacità lavorativa a partire dal 1° dicembre 2025
(doc. XII).
2.6
Per costante giurisprudenza, in un
procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo
l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che
precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il
diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STF U 259/02 dell'8
luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege
in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).
Nella DTF 125 V 351 seg. (=
SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572),
la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle
dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante,
a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente
motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere
degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che
il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,
non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.
Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
In una sentenza 8C_216/2009
del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha
precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria
sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione,
a condizione che non sussista dubbio alcuno, neppure il più lieve, a proposito
della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo
l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei
diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli
assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei
medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra
questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le
certificazioni dei medici curanti.
Trattandosi invece di perizie
affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura amministrativa, a
medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti, esse
godono di piena forza probatoria, a condizione che non esistano indizi concreti
che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF 8C_862/2014 del 2 aprile 2015
consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).
Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante
è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami
approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata,
che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella
presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano
motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352;
RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss., consid.
1c e riferimenti).
L'elemento
rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo
di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma
semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
È infine utile
osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può
evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per
cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va,
tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i
diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista
medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e
qual è l’opinione più adeguata (cfr. STF I 811/03 del 31 gennaio 2005 consid. 5
in fine; STF I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).
2.7
Nella concreta
evenienza questo Tribunale, chiamato a pronunciarsi a proposito della pretesa estinzione
del diritto all’indennità giornaliera dal 1° marzo 2025 e poi nuovamente (dopo
il ripristino delle stesse dal 7 maggio 2025 al 7 agosto 2025 a seguito
dell’intervento di riparazione del cercine glenoideo) dall’8 agosto 2025, non
ritiene di poter confermare l’agire dell’amministrazione.
Il TCA rileva che l’istituto
resistente ha deciso di porre termine alle indennità giornaliere per due
motivi: da una parte in ragione della stabilizzazione dello stato di salute
infortunistico ex art. 19 cpv. 1 LAINF, e, dall’altra, in applicazione
dell’art. 6 seconda frase LPGA (incapacità lavorativa di lunga durata, assicurato
dichiarato totalmente abile in attività sostitutive adeguate e assenza di danno
residuo).
Entrambe tali motivazioni non
appaiono condivisibili.
Innanzitutto va rilevato che, contrariamente a quanto preteso
dall’assicuratore infortuni, dagli atti medici all’incarto non emerge affatto
che il quadro clinico della spalla destra potesse essere considerato stabilizzato
- oltretutto nei tempi strettissimi ritenuti dall’amministrazione, ricordato
come l’infortunio sia accaduto in data 8 ottobre 2024 - ma, semmai, piuttosto
il contrario.
Tutti i referti dello specialista curante, dr. ______, dimostrano
infatti, chiaramente, una situazione in continua evoluzione, suscettibile di
miglioramenti in base al decorso delle cure, che necessitava dunque di essere
costantemente monitorata.
A fronte, difatti, di una instabilità anteriore con lesione del
cercine glenoideo anteriore, caratterizzata da una grande dolorabilità,
constatata con referto del 20 dicembre 2024 (cfr., doc. 49), il dr. ______ ha inizialmente
impostato delle cure conservative (fisioterapia e tekarterapia, i cui costi
sono stati regolarmente assunti dall’assicuratore infortuni), sottolineando
l’importanza di procedere a distanza di qualche mese alla valutazione del
decorso delle stesse al fine di stabilire la necessità o meno di un intervento
chirurgico di riparazione del cercine glenoideo.
Dopo una prima evoluzione parzialmente favorevole delle cure messe
in atto - la quale ha portato progressivamente ad una costante diminuzione
della sintomatologia dolorosa e ad un recupero parziale della funzionalità, come
risulta dal referto dell’11 febbraio 2025, (cfr. doc. 73) – vi è stato un ulteriore
parziale decorso positivo, ma non in misura completa (cfr. referto del 25 marzo
2025, doc. 81). Per tali ragioni, tenuto conto del decorso, il dr. ______ ha
infine, come visto, sottoposto l’assicurato ad un intervento di riparazione
chirurgica del cercine glenoideo anteriore, la cui riuscita, seguita da un
decorso favorevole, ha portato al ripristino completo della funzionalità della
spalla destra a partire dal 1° dicembre 2025, come attestato dalla dr.ssa ______
(cfr. referto del 28 ottobre 2025, doc. XII).
Questa situazione in continua positiva evoluzione, sottoposta a valutazione
progressiva degli effetti delle cure, è stata, del resto, pure condivisa e fatta
propria dal medico fiduciario dell’assicuratore infortuni.
Il dr. ______, difatti, in occasione dell’esame
atti del 30 dicembre 2024, alla domanda concernente la prognosi ha risposto che
“se le cure conservative avranno un esito favorevole, la
visita del Dr. med. ______ del 05.02.25 fungerà da visita di chiusura. In caso
contrario Ia situazione andrà ridefinita. In particolare non si può attualmente
escludere la necessità di un intervento operatorio per riparare la lesione del
cercine glenoideo” (cfr. doc. 63, corsivo della redattrice).
In maniera ancora più chiara, con apprezzamento del 9 maggio 2025, il dr. ______ ha rilevato che
“se l'intervento operatorio del 7 maggio 2025 avrà l'esito sperato e non
subentreranno complicazioni, la cura sarà risolutiva, con ripristino
completo della funzionalità della spalla destra entro fine anno 2025”,
aggiungendo che “per una migliore definizione della prognosi, invito l'assicurazione
ad aggiornare l'incarto con le visite di controllo del Dr. med. ______ a tre
mesi dall'intervento” (cfr. doc. 97, corsivo della redattrice).
Infine, con
esame atti del 30 giugno 2025, il dr. ______ ha confermato la regolarità del
decorso post-operatorio, indicando i tempi della ripresa della capacità
lavorativa con riferimento sia ad attività fisicamente impegnative, che ad
attività adatte (doc. 106).
Alla luce di questa evoluzione positiva refertata dagli
specialisti curanti e pure condivisa dal medico fiduciario dell’assicuratore
infortuni, il TCA non può condividere la decisione con la quale
l’amministrazione ha considerato lo stato di salute dell’assicurato ormai
stabilizzato a pochi mesi dall’infortunio (al più tardi dal 28 febbraio 2025,
prima dell’intervento di riparazione del cercine glenoideo, e dall’8 agosto
2025, una volta effettuato l’intevento citato).
Tale conclusione non può venire sminuita dalla circostanza,
allegata dall’amministrazione nella decisione su opposizione impugnata, che il
dr. ______ nel referto del 25 marzo 2025 ha indicato che
“durante la precedente consultazione, considerato il miglioramento della
sintomatologia dolorosa e della funzionalità, è stata decisa una ripresa
dell'attività lavorativa al 100% per valutare la risposta funzionale della
spalla” (cfr. doc. 81).
A tale proposito, il TCA rileva
che con referto del 21 marzo 2025 il dr. ______ ha effettivamente attestato che
per verificare la risposta della spalla l’assicurato “riprende l’attività
lavorativa al 100% e, in caso di problemi, si metterà in contatto con il nostro
ambulatorio”. Ciò è puntualmente accaduto, tanto che una nuova incapacità
lavorativa del 100% è stata attestata dal 24 marzo 2025 e con referto del 25
marzo 2025 il dr. ______ ha spiegato che “in data 24.03.2025 il paziente si
mette in contatto telefonico con il nostro servizio riferendo di aver provato
ad eseguire negli ultimi giorni della settimana scorsa dei piccoli lavori in
casa lamentando poi importante dolore sia notturno che diurno”, ritenendo
quindi necessario procedere con l’intervento chirurgico di riparazione del
cercine glenoideo.
L’abilità lavorativa (invero
durata pochissimi giorni) refertata dal dr. ______ nel mese di marzo 2025 al
fine di verificare la risposta della spalla destra alle sollecitazioni non può,
quindi, diversamente da quanto preteso dall’amministrazione, dimostrare
alcunché in merito alla presunta stabilizzazione delle condizioni di salute
dell’assicurato.
Inoltre, neppure può essere condivisa l’argomentazione dall’istituto
assicuratore esposta nella risposta di causa secondo la quale, dal profilo
medico, tutti gli specialisti medici interpellati erano concordi nel ritenere
che già a partire dal 1° dicembre 2024 “l’attività di magazziniere non può più
essere considerata esigibile. Esigibile è per contro un’attività leggera con le
braccia vicine al tronco” (cfr. doc. V).
Come esposto diffusamente sopra (cfr. consid. 2.5.), è vero che
nell’attività di magazziniere l’assicurato è stato da subito considerato
inabile al lavoro al 100%, mentre già a partire dal 1° dicembre 2024 il dr.
______ ha ritenuto sussitere un’abilità lavorativa del 100% nello svolgimento
di attività leggere adeguate, rispettose delle sue limitazioni funzionali al
braccio destro.
Nessuno, tuttavia, né il curante, né il medico fiduciario, ha mai
preteso che una ripresa dell’attività abituale fosse impossibile.
Ora, come chiarito dalla giurisprudenza e dalla dottrina
illustrate in precedenza (cfr. consid. 2.4.), affinché l’amministrazione
potesse - come ha fatto, in via d'eccezione rispetto al principio secondo cui
la valutazione della capacità lavorativa debba essere stabilita in base alle
limitazioni effettive nell'ultimo lavoro esercitato - tenere conto della
capacità lavorativa residua nello svolgimento di un'attività adatta, occorrevano
due presupposti: da una parte, l’esistenza di un’incapacità lavorativa di lunga
durata nella professione abituale e, dall’altra, uno stato di salute stabile.
Entrambe queste condizioni non risultano adempiute nel caso di
specie.
Come visto, difatti, lo stato di salute dell’assicurato non era
certamente stabilizzato alla data presa in considerazione dall’amministrazione
(1° dicembre 2024), potendo al contrario la situazione della spalla destra
ancora notevolmente migliorare, come poi effettivamente accaduto. Lo stesso dr.
______, in data 30 dicembre 2024, ha rimandato la valutazione
degli effetti delle cure alla successiva visita del dr. ______ del 5 febbraio
2025.
(che in caso di decorso positivo sarebbe stata considerata visita
di chiusura, mentre in caso contrario sarebbe stato necessario ridefinire Ia
situazione, cfr. doc. 63), mentre con apprezzamento del 9 maggio 2025, ha valutato
che l’intervento di riparazione del cercine glenoideo rappresentava, in caso di
esito positivo e senza l’insorgenza di complicazioni, una cura “risolutiva”,
con ripristino completo della funzionalità della spalla destra a partire dalla
fine dell’anno 2025 (cfr. doc. 97).
Inoltre, neppure si era in
presenza di una inabilità al lavoro di lunga durata nella professione abituale
di magazziniere, tale da escludere che una tale occupazione potesse tornare
esigibile.
Al riguardo, il dr. ______, nell’apprezzamento del 30 dicembre
2024, ha indicato che “per una attività che comporti sforzi fisici da svolgere
con il braccio destro e attività da svolgere con il braccio destro lontano dal
tronco, è giustificata l'incapacità lavorativa del 100% fino al 05.02.25, come
certificato dal dr. med. ______, da rivalutare in base al decorso” (cfr.
doc. 63). In seguito, dopo l’intervento di riparazione del cercine glenoideo,
con apprezzamento del 9 maggio 2025 il dr. ______ ha ritenuto che “se il
decorso sarà particolarmente favorevole, l’assicurato sarà in grado di
riprendere l’attività lavorativa di magazziniere nella misura del 50% nel corso
del mese di agosto 2025” (cfr. doc. 97, corsivo della redattrice). Infine,
va evidenziato che con referto del 28 ottobre 2025 la dr.ssa ______ ha
attestato il recupero di una piena capacità lavorativa a partire dal 1°
dicembre 2025 (cfr. doc. XII, corsivo della redattrice).
2.8
In conclusione, sulla scorta di
tutto quanto precede, venendo meno, come visto, le motivazioni poste a
fondamento della decisione su opposizione impugnata (cfr. consid. 2.7.),
l’interruzione del diritto alle indennità giornaliere decisa dall’istituto
assicuratore a far tempo dal 28 febbraio 2025 e, poi, dopo il ripristino delle
stesse nel periodo compreso fra il 7 maggio 2025 e il 7 agosto 2025, dall’8 agosto
2025, non può essere confermata.
Di conseguenza, la decisione su
opposizione impugnata va annullata e riformata nel senso che CO1 è tenuta a
corrispondere all’assicurato le indennità giornaliere nel periodo compreso fra
il 1° marzo 2025 e il 6 maggio 2025 (per il quale il dr. ______ ha attestato
una inabilità lavorativa del 100%) e dopo l’8 agosto 2025 (per il quale parimenti
il dr. ______ ha attestato una totale incapacità lavorativa) perlomeno fino al
momento di emanazione della decisione su opposizione impugnata del 13 agosto
2025, la quale delimita il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni
sociali (cfr. DTF 144 V 210 consid. 4.3.1. pag. 213; DTF 143 V 409 consid. 2.1.
pag. 411; STF 9C_241/2022 del 30 giugno 2022; STF 8C_590/2018 del 4 luglio
2019; STF 9C_301/2019 del 26 luglio 2019; STF 8C_2017/2019 del 5 agosto 2019;
DTF 132 V 215 consid. 3.1.1. pag. 220 con riferimenti).
Quanto al periodo successivo,
spetterà all’istituto assicuratore, al quale gli atti vengono retrocessi, determinarsi
in merito, tenendo anche conto della ritrovata piena capacità lavorativa a
partire dal 1° dicembre 2025 attestata dalla dr.ssa ______.
2.9
L’art.
61.
lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura
deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;
la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte
alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In
data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61
lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice,
rapida e, di regola pubblica.
Dalla
medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo
cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a
spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo
prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un
comportamento temerario o sconsiderato.
Trattandosi
di una controversia relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha
previsto di prelevare le spese.
Sul
tema, cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2
giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF
9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo
cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais
judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la
LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 p. 107; Messaggio Nr. 8480 del
Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 “Rapporto sull’iniziativa parlamentare
presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina
Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti
al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008
(Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al
Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto”).
Ciò
rende priva d’oggetto la richiesta dell’assicurato di essere posto al beneficio
“dell’assistenza giudiziaria e al patrocinio d’ufficio, con designazione di un
patrocinatore e anticipo a carico dello Stato delle spese di difesa” (doc. I), da
intendersi unicamente quale esonero dal pagamento delle spese di giustizia.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto ai
sensi dei considerandi.
§ La
decisione su opposizione del 13 agosto 2025 va annullata.
§§ CO1 è
tenuta a corrispondere all’assicurato le indennità giornaliere nel periodo
compreso fra il 1° marzo 2025 e il 6 maggio 2025 e dall’8 agosto 2025 fino al
13 agosto 2025. Quanto al periodo successivo, spetterà all’istituto
assicuratore determinarsi in merito.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Ciò rende priva d’oggetto
la richiesta dell’assicurato di essere posto al beneficio “dell’assistenza
giudiziaria e al patrocinio d’ufficio, con designazione di un patrocinatore e
anticipo a carico dello Stato delle spese di difesa”, da intendersi unicamente
quale esonero dal pagamento delle spese di giustizia.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti