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Decisione

35.2025.68

Corretta la valutazione della stabilizzazione dello stato di salute, così come il rifiuto di una rendita di invalidità aggiuntiva rispetto a quella già assegnata e dell'IMI

2 febbraio 2026Italiano58 min

analizzando l’aspetto della stabilizzazione dello stato di salute, questo Tribunale non ha motivo per

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

35.2025.68

cr

Lugano

2 febbraio 2026

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Cinzia Raffa Somaini, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso dell’11 settembre 2025 di

RI1,

______

rappr. da: RA1,

______

contro

la decisione su opposizione del 12

agosto 2025 emanata da

CO1,

______

rappr. da: RA2, ______

in materia di assicurazione contro

gli infortuni

ritenuto in fatto

1.1. In data 4 settembre 2000 RI1, nato

nel 1974, a quel momento autista con mansioni di meccanico-riparatore/tuttofare

presso l’impresa di costruzioni ______, è rimasto vittima di un infortunio sul

lavoro, a seguito del quale ha subito l’amputazione del dito pollice della mano

destra.

A seguito di transazione (cfr. doc. 14 fascicolo 2 CO1), con

decisione del 15 dicembre 2004 l’assicurato è stato posto al beneficio di una

rendita di invalidità del 25% dal 1° marzo 2004 e di un’indennità per menomazione

dell’integrità (IMI) del 20% per tenere conto dell’amputazione del pollice.

1.2. In data 19 dicembre 2005

l’assicurato, mentre stava andando a prendere del materiale è scivolato sul

ghiaccio, cadendo e picchiando a terra la mano sinistra (cfr. doc. 29 fascicolo

2 CO1).

L’istituto assicuratore ha preso

a carico l’evento, conclusosi con la guarigione.

1.3. In data 18 agosto 2023 l’assicurato

nel frattempo titolare del _________ - mentre stava svitando un bullone, a

seguito dello scivolamento della mano sinistra ha risentito un forte colpo al

polso (doc. 1 fascicolo 3 CO1).

Con scritto del 23 gennaio 2024 l’istituto assicuratore ha, in un

primo momento, comunicato all’assicurato che l’evento annunciato non costituiva

né un infortunio, né una lesione parificata, rifiutando il diritto alle

prestazioni.

In un secondo momento, tuttavia, in data 8 febbraio 2024, così

come indicato dal proprio medico fiduciario, l’CO1 ha accettato di versare le

prestazioni a titolo di ricaduta dell’infortunio del 19 dicembre 2005 (cfr.

doc. 27 fascicolo 1 CO1).

Dopo che in data 14 aprile 2025 l’assicurato è stato visitato dal

medico fiduciario (doc. 79 fascicolo 1 CO1), con scritto del 12 maggio 2025 l’assicuratore

infortuni ha chiuso il caso a decorrere dal 31 maggio 2025, ritenendo la

situazione ormai stabilizzata (cfr. doc. 88 fascicolo 1 CO1).

Con decisione del 13 giugno 2025 l’CO1, riconoscendo l’evento

quale ricaduta dell’infortunio del 2005, ha rifiutato di assegnare una rendita abbinata

alla luce di un grado di invalidità del 9%, specificando che “nella presente

istanza manteniamo tuttavia l’attuale grado di rendita di invalidità del 25%”, attribuendo

inoltre un’indennità per menomazione all’integrità (IMI) del 7.5% (cfr. doc. 97

fascicolo 1 CO1).

A seguito dell’opposizione del 30

luglio 2025 presentata dall’avv. RA1 per conto dell’assicurato (cfr. doc. 105

fascicolo 1 CO1), in data 12 agosto 2025 l’istituto assicuratore ha

integralmente confermato la propria precedente decisione (doc. 113 fascicolo 1 CO1).

1.4. Con tempestivo ricorso dell’11

settembre 2025 l’assicurato, sempre patrocinato dall’avv. RA1, ha chiesto

l’annullamento della decisione su opposizione impugnata e il riconoscimento di

una rendita di invalidità del 20% e di un’IMI del 15%.

Sostanzialmente il legale

dell’insorgente ha contestato il calcolo del grado di invalidità operato

dall’amministrazione, rilevando come le ripercussioni economiche

dell’infortunio siano ben maggiori rispetto a quanto deciso dall’CO1.

Il legale ha infatti osservato

che l’interessato “ha un’officina meccanica e non può più svolgere i lavori di

operaio al 100%, come faceva precedentemente, ma ha dovuto assumere un aiuto

meccanico all’80%, per il quale vi è un costo mensile di almeno fr. 3'133.60

lordi”.

L’avv. RA1 ha contestato che l’assicurato “possa svolgere un

lavoro più leggero in misura completa”, ritenuto come nella propria officina

“non vi è affatto una mansione più leggera che egli potrebbe svolgere”,

concludendo che dovrebbe perlomeno essergli riconosciuta un’inabilità

lavorativa del 20%.

Il legale ha pure considerato che l’insorgente “non potrebbe

svolgere un’attività lavorativa al di fuori del suo campo lavorativo”, motivo

per il quale il reddito da invalido va calcolato in funzione della situazione

effettiva, con un salario non superiore a fr. 40'000.

Dal raffronto tra il reddito da valido (fr. 68'198) e quello da

invalido (40'000), il legale ha chiesto che venga riconosciuta “una rendita in

aggiunta a quella oggi versata del 20%”.

Infine, il legale ha contestato l’entità dell’IMI riconosciuta

all’assicurato, ritenendo che il danno presentato sia “superiore al 7.5%, di

almeno il 15%”, chiedendo che “a questo proposito venga effettuata una nuova

perizia medica” (doc. I).

1.5. Con la risposta di causa, l’CO1 ha

postulato la reiezione del ricorso e la conferma integrale della decisione su

opposizione impugnata (doc. III).

1.6. In

data 1 ottobre 2025 il legale ha chiesto che l’insorgente venga posto al

beneficio del gratuito patrocinio, allegando il certificato per l’ammissione

all’assistenza giudiziaria e la relativa documentazione (doc. V + 1).

considerato in diritto

in

ordine

2.1. Preliminarmente, richiamata la STF

8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2 (relativa a un caso in cui l’incarto

era stato affidato dall’assicuratore a un legale esterno all’istituto

per le fasi della procedura giudiziaria; sul tema, si veda pure la STF

8C_561/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 1), questa Corte rileva che decide la

presente vertenza nella sua composizione ordinaria (pubblicata su FUCT N. 94

del 16 maggio 2024) poiché, come dichiarato dall’CO1 in una comunicazione

dell’8 giugno 2020 al TCA, l’incarto sub judice è stato trattato dalla

funzionaria che figura nell’intestazione degli allegati prodotti (in concreto,

dall’avv. RA2), senza che la giurista di

lingua italiana figlia del Giudice Ivano Ranzanici se ne sia in alcun modo

occupata (cfr. STF 8C_668/2021 del 18 febbraio 2022 consid. 2.1).

nel

merito

2.2. In

concreto, è litigiosa la questione di sapere se l’amministrazione era

legittimata, oppure no, a dichiarare estinto dal 1° giugno 2025 il proprio

obbligo a prestazioni dipendente dalla ricaduta del 18 agosto 2023 dell’evento

infortunistico del 19 dicembre 2005 intervenuto alla mano sinistra, rifiutando

di attribuire una rendita di invalidità aggiuntiva (rispetto a quella del 25%

già percepita a partire dal 2004 in relazione ad un altro infortunio del 4

settembre 2000 interessante la mano destra).

Pure

contestata l’entità dell’indennità per menomazione dell’integrità.

2.3. Giusta

l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi

d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione

dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare

(cfr. art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità

giornaliera.

Il diritto

all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello

dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità

lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.

Il

diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi

un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato (art. 19 cpv. 1 seconda

frase LAINF), un miglioramento insignificante non basta. Non vi è un sensibile

miglioramento delle condizioni di salute, se la misura terapeutica in questione

è in grado soltanto di alleviare momentaneamente dei dolori causati da uno

stato altrimenti stazionario. Se un miglioramento non è più possibile, la cura

termina e l’assicurato può pretendere una rendita d’invalidità (sempre che

presenti un’incapacità di guadagno del 10% almeno).

Una volta terminata la cura medica, delle misure terapeutiche possono essere

assunte soltanto alle condizioni di cui all’art. 21 LAINF e soltanto se

l’assicurato è stato posto al beneficio di una rendita. Se ciò non è il caso,

spetta all’assicurazione contro le malattie prendere a proprio carico il

trattamento (cfr. STF 8C_50/2018 del 20 luglio 2018 e riferimenti ivi

menzionati).

L’Alta Corte ha inoltre stabilito che la questione del “sensibile

miglioramento” di cui all’art. 19 cpv. 1 LAINF va valutata in funzione

dell’entità del previsto aumento oppure del ripristino della capacità

lavorativa, nella misura in cui quest’ultima è pregiudicata dalle sequele

infortunistiche (DTF 134 V 109 consid. 4.3 e riferimenti; STF 8C_359/2023 del

12 luglio 2023 consid. 4.1; 8C_301/2021 del 23 giugno 2021 consid. 3.2;

8C_95/2021 del 27 maggio 2021 consid. 3.2).

In una sentenza 8C_614/2019 del 29 gennaio 2020 consid. 5.3, l’Alta Corte ha

precisato la giurisprudenza di cui alla DTF 134 V 109, nel senso che

quest’ultima non implica una valutazione fondata esclusivamente in funzione

della capacità lavorativa, segnatamente laddove la persona assicurata ha

ripreso a svolgere la sua abituale attività professionale.

In

quest’ultimo caso, occorre esaminare se un trattamento medico è indicato e se

ci si possa ancora attendere un notevole miglioramento delle condizioni di

salute. Allorquando la capacità lavorativa è sempre rimasta completa (caso

definito “bagatella”) ma un trattamento medico è comunque necessario, il

sensibile miglioramento dello stato di salute richiesto per il diritto alla

cura medica ai sensi dell’art. 10 LAINF non può essere determinato in funzione

dell’atteso aumento della capacità lavorativa. In questo senso, un’abilità

lavorativa non limitata non comporta di per sé la perdita del diritto alle

prestazioni sanitarie.

A titolo d’esempio, è utile segnalare la sentenza 8C_354/2014 del 10 luglio

2014, riguardante un avvocato che a causa delle conseguenze di un infortunio

soffriva di un deficit di forza e d’impedimenti nella mobilità del piede e

della gamba destra, senza effetti sulla sua capacità lavorativa ma con

limitazioni nella vita quotidiana. Siccome dalla continuazione della cura

medica ci si poteva ancora attendere un sensibile miglioramento dello stato di

salute infortunistico, il TF ha ammesso un ulteriore diritto alle prestazioni

sanitarie (su quest’aspetto, si veda pure KOSS – Hürzeler/Kieser, Berna 2018,

art. 19 LAINF n. 8).

Per contro, se la persona assicurata presenta un’abilità lavorativa limitata

nella sua abituale professione ma dispone di una piena capacità lavorativa in

attività sostitutive confacenti, il caso deve di regola essere considerato

stabilizzato, anche qualora la continuazione della cura medica sia suscettibile

di prevenire un eventuale peggioramento (cfr. D. Jonta, Stabilisation de

l’état de santé en LAA, HAVE/REAS 2023, p. 315 e i riferimenti

giurisprudenziali ivi citati).

2.4. Secondo il già citato art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o

parzialmente incapace di lavorare a seguito d'infortunio o di malattia

professionale ha diritto all'indennità giornaliera.

Giusta l’art. 6 LPGA, è considerata

incapacità al lavoro qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un

danno alla salute fisica, mentale o psichica, di compiere un lavoro

ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo d’attività abituale.

In caso d’incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in

considerazione anche le mansioni esigibili in un’altra professione o campo

d’attività.

L’entità

dell’incapacità lavorativa (e, quindi, il diritto all’indennità giornaliera ex

art. 16 LAINF) deve essere valutata considerando le mansioni che l’assicurato è

concretamente chiamato a compiere nell’esercizio della sua abituale

professione.

Nella RAMI 2004 U 529, p. 572ss.,

consid. 1.4., il TFA ha precisato che la definizione di incapacità al lavoro,

così come quelle d’incapacità al guadagno e d’invalidità contenute nella LPGA,

corrispondono alle definizioni e ai principi dell’assicurazione contro gli

infortuni elaborati finora dalla giurisprudenza.

La questione di sapere se

l'assicurato sia o meno incapace di lavorare in misura giustificante il

riconoscimento del diritto a prestazioni deve essere valutata sulla base dei

fatti forniti dal medico.

Spetta al medico fornire una precisa

descrizione dello stato di salute dell'assicurato e tracciare un esatto quadro

degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determinate funzioni.

Il medico indicherà per prima cosa se

l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali sono le

controindicazioni in quell'attività.

Determinante ai fini della

graduazione dell'incapacità lavorativa non è comunque l'apprezzamento

medico-teorico, bensì la diminuzione della capacità di lavoro che

effettivamente risulta dall'impedimento (RAMI 1987 K 720 p. 106 consid. 2, U 27

p. 394 consid. 2b e giurisprudenza ivi citata; RJAM 1982 n. 482 p. 79 consid.

2).

L'assicurato che rinuncia a

utilizzare la sua residua capacità oppure che non mette in atto i provvedimenti

da lui ragionevolmente esigibili per sfruttare al meglio la propria capacità

lavorativa è, ciò nonostante, giudicato per l'attività che egli potrebbe

esercitare dimostrando buona volontà.

Carenze di volontà risultanti da

un'anomalia caratteriale non sono prese in considerazione nell'ambito

dell'assicurazione infortuni: possono essere, tutt'al più, considerate

nell'ambito dell'assicurazione malattia se la loro causa è da ricercare in

un'affezione patologica (DTF 101 V 145 consid. 2b; 111 V 239 consid. 1b e 2a;

RAMI 1986 p. 56; 1987 p. 105 consid. 2; 1987 p. 393

consid. 2b; 1989 p. 106 consid. 1d; Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la

loi sur l’assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 91).

2.5. Per costante

giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è

parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece

nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato

di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209;

STF dell'8 luglio 2003 nella causa B., U 259/02, consid. 2.1.1; U.

Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989,

p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000

UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la

nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle

dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante,

a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente

motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere

degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che

il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,

non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In una sentenza 8C_216/2009 del 28

ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha precisato

che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su

rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione,

a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve,

a

proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti.

Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte

europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che

gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti

dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra

questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le

certificazioni dei medici curanti.

Per quel che concerne il valore

probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui temi

sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che

tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato

redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione

del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR

2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U

252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).

L'elemento rilevante per decidere

circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua

designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo

contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

È, infine, utile osservare che se vi

sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la vertenza

senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su

un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia, precisato che

non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri medici e

parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come farebbe un

perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è l’opinione più

adeguata (cfr. STF I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in fine; STF I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV n. 10 pag. 35 consid. 4b).

2.6. Nella concreta evenienza, dalla decisione su opposizione impugnata risulta che l’assicuratore LAINF resistente ha negato dal

1° giugno 2025 il diritto ad ulteriori prestazioni, facendo

capo al parere del proprio medico fiduciario.

In effetti,

con valutazione del 14 aprile 2025 la dr.ssa ______, spec. in medicina

fisica e riabilitazione, poste le diagnosi di “esiti di amputazione dito

pollice mano destra con copertura del moncone con trapianto ad isola

vascolarizzato all’arteria radiale (04.09.2000); Snac Wrist tipo II del polso

sinistro in esiti di pseudoartrosi dello scafoide sinistro”, ha rilevato quanto

segue:

"

(…).

Reperti oggettivi

Ridotta forza di presa pollice-indice con la mano destra (Pinch

test), mentre a sinistra è ridotta la forza complessiva (Jamar test). Deficit

di articolarità con associato dolore a fine range of motion al polso sinistro.

Proposte diagnostiche e terapeutiche

Dopo valutazione delle proposte terapeutiche suggerite dal dott.

______ e dal dott. ______, l'assicurato ha deciso di non effettuare alcun intervento

chirurgico e restare operativo professionalmente con le limitazioni sopra

elencate. Inoltre, viene informato che può riaprire il caso e farsi operare al

polso sinistro quando lo deciderà.

Aspetti medico-assicurativi

Siamo di fronte ad una pseudoartrosi di scafoide sinistro, responsabile

di dolore a fine range of motion e riduzione della forza della mano sinistra e

quindi a limitazioni funzionali a livello lavorativo.

Nonostante le indicazioni dei chirurghi della mano a procedere chirurgicamente,

l'assicurato preferisce attendere. Pertanto, lo stato clinico attuale si può

considerare al momento stabilizzato. Nell’attività

di riferimento di meccanico persistono delle limitazioni

funzionali, pertanto è da considerarsi abile al 50% in termini di rendimento.” (Doc.

F)

L’insorgente ha contestato la valutazione con la quale

l’amministrazione lo ha ritenuto abile al lavoro al 100% in attività adatte, sottolineando

di non potere lavorare al 100% nella propria attività (pesante) di meccanico,

tanto da essere stato costretto ad assumere un aiuto meccanico nella misura

dell’80% (doc. I). A comprova della “grave situazione con cui è confrontato

l’assicurato e che comporta una importante incapacità lavorativa”, il legale ha

trasmesso il seguente referto del dr. ______, del 19 settembre 2024, del

seguente tenore:

" Vedo in

consultazione per una seconda opinione il succitato per gli esiti della

pseudoartrosi dello scafoide per il quale lo avevo già esaminato nel 2006.

Già allora vi erano opzioni ricostruttive, avevamo valutato con il

paziente degli interventi palliativi. Egli era allora relativamente poco sintomatico,

riusciva a svolgere tutte le attività professionali e aveva quindi atteso

l'evoluzione naturale.

II paziente è tutt'ora attivo come meccanico, ha dovuto assumere persone

per aiutarlo ma globalmente riesce a svolgere ancora buona parte delle attività

seppur con dolore.

L’arco di mobilità è limitato ma ancora funzionale, la forza di

presa è misurata oggi a 28 kg controlaterale 42.

Le tue recenti investigazioni radiologiche confermano l'evoluzione

artrosica comunque già presente nel 2006 che coinvolge ora tutta la fossetta

scafoidea. Onestamente mi sarei atteso anche un'evoluzione radiologica ben

peggiore considerando il lungo intervallo di tempo.

Ho proposto al paziente la resezione della prima filiera del carpo

associata suppongo alla stiloidectomia radiale. Si tratta di una delle opzioni

già valutate nel 2006/2007. L'arco di mobilità risulterà ulteriormente

diminuito e la forza di presa sicuramente non aumenterà.

Se l'intento dell'intervento è quello di garantire indolenza dalla

mia personale esperienza è raro che questa venga raggiunta completamente.

Per il paziente è comunque molto importante mantenere un arco di mobilità

funzionale e per questo mi chiedo se nel quadro delle opzioni palliative non

discutere eventualmente anche la denervazione associata alla stiloidectomia.

Benché questo intervento non potrà garantire indolenza ma quanto

meno non va a impattare direttamente sulla forza di presa e l’attuale mobilità.

Fatti

I tempi riabilitativi delle denervazioni sono generalmente più

corti di quelli delle resezioni della prima filiera.

Qualora tu decidessi comunque per la resezione della prima filiera

del carpo discutendone con il paziente che ti dà fiducia valuterei meno

l’artroscopia perché non sono convinto che non vi siano delle piccole lesioni

del polo prossimale del capitatum.” (Doc. K)

2.7. Chiamato a

pronunciarsi, nella concreta evenienza questo Tribunale ritiene di potere

fondare il proprio giudizio sull’apprezzamento medico della dr.ssa ______,

posto a fondamento della decisione su opposizione qui impugnata, che va

considerato pienamente probante sia in merito alla valutazione delle

prestazioni di corta durata, sia per quanto concerne la valutazione della

capacità lavorativa e del diritto all’IMI.

2.7.1. Innanzitutto,

analizzando l’aspetto della stabilizzazione dello stato di salute, questo Tribunale non ha motivo per

distanziarsi dalla valutazione con la quale la dr.ssa ______ ha valutato l’assicurato in grado di

esercitare, a tempo pieno e con un rendimento completo, delle attività

confacenti al danno alla salute infortunistico.

Stante la completa esigibilità in attività

leggere adatte alle limitazioni funzionali poste dal medico fiduciario, in

applicazione della giurisprudenza federale citata in precedenza (cfr. supra,

consid. 2.3.: D. Jonta, Stabilisation de l’état de santé en LAA, HAVE/REAS

2023, p. 315 e i riferimenti giurisprudenziali ivi citati con rinvio

particolare alla STF 8C_14/2010 del 4 agosto 2010 consid. 3), l’assicuratore

resistente era legittimato a considerare stabilizzate le condizioni di salute

dell’insorgente e, dunque, a dichiarare estinto il diritto alle prestazioni di

corta durata in virtù dell’art. 19 cpv. 1 LAINF.

La

conclusione alla quale è giunta la dr.ssa ______, del resto, non è stata

contestata attraverso la presentazione di documentazione medica in grado di

smentirla.

Il solo fatto che la persona

assicurata senta ancora dei dolori, come rilevato dal dr. ______ (cfr. doc. K:

“riesce a svolgere ancora buona parte delle attività seppur con dolore”), non

permette di concludere che il suo stato di salute non sia stabilizzato (D.

Jonta, Stabilisation de l’état de santé en LAA, HAVE/REAS 2023, p. 316, con

rinvio alle STF 8C_20/2022 del 10 giugno 2022 consid. 6.3; STF 8C_247/2018

del 1° aprile 2019 consid. 5.3; STF 8C_83/2017 dell’11 dicembre 2017

consid. 4.3). Anche la prescrizione di medicamenti antalgici e di sedute di

fisioterapia o accertamenti supplementari per stabilire le cause dei dolori,

sono compatibili con uno stato di salute stabilizzato (Ionta, op. cit., con

rinvio alle STF 8C_93/2022 del 19 ottobre 2022 consid. 4.2;

STF 8C_736/2017 del 20 agosto 2018 consid. 4.1).

Neppure il fatto che l’assicurato

potrebbe, in futuro, essere sottoposto, nell’ambito delle cure palliative, ad

un intervento di resezione della prima filiera del carpo – come proposto

dal dr. ______ e, in un primo momento, accettato dall’assicurato, salvo poi

annullarlo (cfr. doc. 56 fascicolo 1 CO1) – oppure ad un intervento di

denervazione, come proposto dal dr. ______, contattato per una seconda opinione

(cfr. doc. K) - eventualità comunque al momento rifiutata dall’assicurato (cfr.

doc. 61 e doc. I) - non

permetterebbe, in ogni caso, di considerare non stabilizzato lo stato di

salute. Difatti, in tale evenienza, l’assicurato potrà annunciare una ricaduta

del sinistro, con ripristino del diritto alle prestazioni di corta durata (cfr.

art. 11 OAINF; cfr. pure, la STCA 35.2021.97 del 21 marzo 2022, consid. 2.3.5 e

la STCA 35.2022.87 del 30 gennaio 2023, consid. 2.4.4).

In

esito a tutto quanto precede, all’istituto assicuratore resistente non può

dunque essere rimproverato di aver prematuramente proceduto alla definizione

delle prestazioni di lunga durata (rendita d’invalidità + IMI), con conseguente

estinzione del diritto alla cura medica e all’indennità giornaliera a norma

dell’art. 19 cpv. 1 LAINF a partire dal 1° giugno 2025.

2.7.2. Passando quindi all’esame

della capacità lavorativa dell’assicurato, aspetto indispensabile al fine di

valutare l’eventuale diritto ad una rendita, questo Tribunale non ha alcun valido motivo per scostarsi

dalla valutazione espressa in proposito dalla dr.ssa ______.

Quest’ultima,

infatti, ha valutato lo stato di salute dell’interessato, giungendo alla

conclusione che egli conservi una piena capacità lavorativa in attività adatte,

rispettose delle sue limitazioni funzionali, osservando:

" Aspetti

medico assicurativi

Per un'attività adeguata che rispetti l’esigibilità sotto

riportata, l'assicurato è abile al 100% in termini di tempo e rendimento senza

pause aggiuntive.

L'esigibilità viene valutata in presenza dell’assicurato.

L’assicurato è considerato abile nella misura dell’esigibilità a partire dal 15

aprile 2025.

Esigibilità del lavoro

Molto spesso può sollevare e portare pesi molto leggeri fino a 5

kg fino all'altezza dei fianchi. Talvolta possibile sollevare e portare pesi

leggeri tra i 5 e i 10 kg fino all'altezza dei fianchi. Raramente

possibile sollevare e portare pesi tra i 10 e i 25 kg. Mai più è possibile

sollevare e portare pesi oltre i 25 kg.

Talvolta può sollevare oltre l'altezza del petto pesi fino a 5 kg.

Mai più sollevare oltre l'altezza del petto pesi oltre 5 kg. Molto spesso il maneggio

di piccoli elementi fini con la sinistra ma non con la destra. Mai più il

maneggio di attrezzi medi, pesanti e molto pesanti con la sinistra. Non

possibile la rotazione della mano sinistra. Molto spesso può utilizzare la

rotazione del tronco, la posizione seduta/inclinata in avanti, la posizione in

piedi/inclinata in avanti, la posizione inginocchiata, la flessione delle

ginocchia, posizione di lunga durata sia seduta sia in piedi, camminare fino a

50 m, camminare lunghi tratti, camminare su terreno accidentato e salire su

scale. Raramente salire su scale a pioli. Possibile equilibrio e stare in

equilibrio. Limitato l’utilizzo delle due mani.” (Doc. F)

Questo Tribunale rileva che la

valutazione della dr.ssa ______ è stata contestata unicamente facendo valere

che l’assicurato continua a presentare un’inabilità del 75% nella propria

professione di meccanico, di tipo pesante, come attestato dal curante, dr. ______

(cfr. doc. J: “il 75% dal 1.6.2025 al 30.06.2025”).

Ora,

come del resto rilevato anche dall’amministrazione, tali contestazioni non

necessitano di essere ulteriormente approfondite, ritenuto, da un canto, come

lo stesso istituto assicuratore abbia riconosciuto la non piena esigibilità

lavorativa nell’attività pesante di meccanico e, d’altro canto, sia stata valutata

l’esistenza di una piena abilità lavorativa nell’esercizio di attività

adeguate, di tipo leggero, nel rispetto delle limitazioni indicate dalla dr.ssa

______.

Il

TCA condivide le conclusioni alle quali è giunto il medico fiduciario

dell’assicuratore infortuni, le quali, del resto, non sono state smentite

attraverso la presentazione di pareri medici attestanti una incapacità

lavorativa dell’assicurato nello svolgimento di attività adeguate.

Non

vi è dunque motivo di dilungarsi oltre sull’argomento.

2.8. Si

tratta ora di valutare le conseguenze economiche del danno alla salute

infortunistico.

Preliminarmente

va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa

stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129

V 222; cfr., pure, STF I 600/01 del 26 giugno 2003 consid. 3.1; STF I 670/01

del 3 febbraio 2003, pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, STF I 761/01 del 18

ottobre 2002 consid. 3.1, pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e STF I 26/02 del 9

agosto 2002 consid. 3.1; cfr. inoltre STF I 475/01 del 13 giugno 2003 consid.

4.2,).

Nel

caso di specie sono quindi determinanti, come correttamente ritenuto

dall’amministrazione, i dati del 2025, essendo stato ritenuto lo stato

di salute stabilizzato a partire dal 1° giugno 2025.

2.8.1. Per

determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il

danno alla salute (reddito da valido), è decisivo stabilire quanto essa

guadagnerebbe, secondo il principio della verosimiglianza preponderante, se non

fosse divenuta invalida, tenuto conto delle sue capacità professionali e delle

circostanze personali. Tale reddito dev'essere valutato nel modo più concreto

possibile. Partendo dalla presunzione che l’assicurato avrebbe continuato a

esercitare la sua attività nel caso in cui non fosse stato vittima

dell’infortunio, il reddito in questione si deduce di principio dall’ultimo salario

che la persona assicurata ha conseguito prima dell’insorgenza del danno alla

salute, tenuto conto dell’evoluzione dei salari sino al momento della nascita

del diritto alla rendita; eccezioni possono essere ammesse soltanto se

dimostrate con il grado della verosimiglianza preponderante (cfr. DTF 144 I 103 consid.

5.3; 139 V 28 consid. 3.3.2; 135 V 297 consid. 5.1;

134 V 322 consid. 4.1;

129 V 222 consid.

4.3.1).

Tuttavia, allorquando la

perdita del posto di lavoro è imputabile a motivi estranei all’invalidità, il

salario deve essere stabilito in base a dei valori medi. Altrimenti detto, in

una tale evenienza, per fissare il reddito da valido non è determinante il

salario che la persona assicurata realizzerebbe attualmente presso il suo ex

datore di lavoro ma piuttosto quello che conseguirebbe se non fosse divenuta

invalida (cfr. STF 8C_50/2022 dell’11 agosto 2022 consid. 5.1.1, in: SVR 2023

UV n. 8 p. 22 e il riferimento ivi citato). Secondo una costante giurisprudenza

federale, ciò è il caso, ad esempio, se il posto di lavoro che l’assicurato

occupava prima dell’insorgenza del danno alla salute non esiste più al momento

della valutazione dell’invalidità, se egli non avrebbe potuto conservare

l’occupazione a causa delle difficoltà economiche, in caso di fallimento o di

ristrutturazione dell’azienda (cfr. STF 8C_240/2023 del 14 marzo 2024 consid.

6.1; 8C_148/2017 del 19 giugno 2017 consid. 6.2.2; 8C_462/2014 del 18 novembre

2014 consid. 4.2; 9C_501/2013 del 28 novembre 2013 consid. 4.2).

Nel caso in cui risulti che

l’assicurato percepiva un salario nettamente inferiore ai salari abituali del

settore per delle ragioni estranee all’invalidità e che le circostanze concrete

non consentono di ritenere che egli si sia accontentato di un salario più

modesto rispetto a quello che avrebbe potuto pretendere, occorre tenerne conto

al momento del raffronto dei redditi, operando un parallelismo dei redditi da

confrontare. Il reddito effettivamente realizzato deve essere considerato

nettamente inferiore ai salari abituali del settore, se è inferiore di almeno

il 5% al salario statistico del ramo (cfr. DTF 134 V 297 consid. 6.1.2). Il

reddito nettamente inferiore può allora giustificare un parallelismo dei

redditi da raffrontare, il quale deve riguardare soltanto la parte che eccede

il tasso determinante del 5% (cfr. DTF 134 V 322 consid.

4.1).

In una sentenza 8C_546/2024 del

13 febbraio 2025 consid. 6.2.4 - riguardante un assicurato che si trovava alle

dipendenze di un’azienda familiare in qualità di direttore tecnico, da lui

stesso fondata e in seguito ceduta al figlio primogenito, al quale il TCA aveva

negato l’applicazione di una deduzione sul reddito statistico da invalido a

titolo di parallelismo, in quanto la sua posizione in seno alla ditta non

poteva essere equiparata a quella di un comune lavoratore dipendente che

subisce gli effetti del fenomeno del dumping salariale - la Corte federale ha

ribadito l’importanza del parallelismo quale strumento di correzione,

sviluppando la seguente argomentazione:

"

(…).

6.2.4 (…). Si noterà tuttavia già sin d’ora che il

rifiuto da parte della Corte ticinese di operare una riduzione a titolo di

parallelismo dei redditi (sul tema, cfr. DTF 148 V 174 consid. 6.4, con

riferimenti) non appare fondarsi su circostanze sufficientemente comprovate.

Dai relativi considerandi del giudizio impugnato non si comprende in effetti in

che modo il legame di parentela tra il ricorrente e il figlio, allora socio e

gerente della società datrice di lavoro, si trovi in relazione causale con la circostanza

che il primo si sarebbe accontentato di un reddito da valido nettamente

inferiore a quello statistico, o più in generale che non fosse realmente

esposto a una tale differenza. In assenza di indicazioni contrarie, non si

giustificherebbe in effetti in alcun modo contrapporre a un reddito senza

invalidità nettamente al di sotto della media (nazionale) un reddito da

invalido medio (nazionale: sentenza U 75/03 del 12 ottobre 2006, pubblicata in

SVR 2007 UV n. 17 pag. 56) realisticamente irrealizzabile (DTF 135 V 58 consid.

3.4.3 e. 3.4.4; cfr. sentenze 9C_179/2013 del 26 agosto 2013 consid. 4.4 con

riferimenti). Su questo aspetto, indipendente dall’esito della perizia

giudiziaria da allestire, il Tribunale cantonale dovrà pertanto procedere ad

ulteriori accertamenti e pronunciarsi nuovamente.”

Il reddito da valido non può

però essere ritenuto inferiore alla media qualora rispetti i salari minimi

previsti da un contratto collettivo di lavoro (CCL) dichiarato di

obbligatorietà generale dal Consiglio federale nel corrispondente ramo

professionale, siccome in quel contesto i salari usuali del settore sono

rappresentati in maniera più precisa che nella RSS. In questo caso, non si

procede a un parallelismo dei redditi da raffrontare (cfr. STF 8C_392/2023 del

21 dicembre 2023 consid. 7.2, che ha confermato la STCA 35.2022.95 del 10

maggio 2023 consid. 2.10.8; 8C_756/2022 del 14 dicembre 2023 consid. 5.1.2 e 52

[SVR 2024 UV n. 17]; 8C_541/2021 del 18 maggio 2022

consid. 4.2.2; 8C_461/2021 del 3 marzo 2021

consid. 4.2.1; 8C_310/2020 del 23 luglio 2020

consid. 2 e 3; 8C_88/2020 del 14 aprile 2020

consid. 3.2.2; 8C_141/2016 del 17 maggio 2016

consid. 5.2.2).

2.8.2. Nella

presente fattispecie, dalla decisione del 13 giugno 2025 emerge che

l’amministrazione ha calcolato in fr. 68’198 il reddito che avrebbe percepito

l’assicurato senza l’insorgere del danno alla salute, rivalutando nominalmente

dal 2004 al 2025 quanto percepito presso la ditta ______ preso in

considerazione con la decisione di attribuzione di rendita del 15 dicembre

2004.

Il

TCA non ha motivo per scostarsi da tale importo, rimasto, del resto,

incontestato.

Da

rilevare che, nel caso di specie, anche applicando per analogia

nell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni l’art. 26 cpv. 2 OAI

così come stabilito da questa Corte in una sentenza 35.2024.84 del 24 marzo

2025, consultabile sul sito sentenze.ti.ch, attualmente oggetto di ricorso al

Tribunale federale (inc. n. 8C_254/2025) e ribadito con la sentenza 35.2024.86

del 30 luglio 2025, anch’essa consultabile sul sito sentenze.ti.ch e anch’essa

oggetto di ricorso al TF (inc. n. 8C_481/2025); nella 35.2025.16 del 22

settembre 2025, attualmente oggetto di ricorso al TF (inc. 8C_610/2025); nella

35.2025.23 del 22 settembre 2025, parimenti impugnata al TF (inc. 8C_614/2025)

e 35.2025.25 del 27 ottobre 2025, anch’essa oggetto di ricorso al TF (inc.

8C_682/2025) – non risulta alcun gap salariale, come del resto calcolato anche

dall’amministrazione (cfr. doc. 91 pag. 2, nel quale è stato svolto il calcolo in

applicazione dei dati statistici afferenti al ramo di attività dell’assicurato

(settore 45: commercio e riparazione di autoveicoli e motocicli), livello 1,

aggiornati al 2025, giungendo al risultato di fr. 68'831, ciò che esclude

l’esistenza di una differenza tra salario effettivo e salario statistico).

2.8.3. Il reddito da invalido deve essere

valutato in primo luogo in funzione della situazione concreta dell’assicurato.

Esso corrisponde al reddito effettivamente conseguito dall’interessato, a

condizione che i rapporti di lavoro appaiano particolarmente stabili, che

esercitando l’attività in questione egli sfrutti al meglio la sua capacità

lavorativa residua ragionevolmente esigibile e che il guadagno in tal modo

ottenuto corrisponda al suo effettivo rendimento, senza comportare elementi di

salario sociale.

In

assenza di un reddito effettivamente realizzato, ossia quando la persona

assicurata, dopo l’insorgenza del danno alla salute, non ha più esercitato

un’attività lucrativa o almeno un’attività esigibile confacente al suo stato di

salute, il reddito da invalido può essere determinato in base a salari fondati

sui dati statistici risultanti dalla RSS oppure sui dati salariali derivanti

dalle DPL elaborate dall’INSAI (DTF 135 V 297 consid. 5.2; 129 V 472 consid.

4.2.1; da notare che l’INSAI ha rinunciato alla banca dati DPL a far tempo dal

1° gennaio 2019 [STF 8C_171/2021 del 14 dicembre 2021 consid. 3.2]).

Di

regola, occorre fondarsi sui salari mensili indicati nella tabella RSS TA1,

alla linea “totale settore privato” (DTF 124 V 321 consid. 3b/aa). In questo

senso, si fa riferimento alla statistica dei salari lordi standardizzati,

basandosi sempre sul valore mediano o centrale (DTF 124 V 321 consid. 3b/bb).

Il

valore statistico – mediano – si applica di principio a tutti gli assicurati

che non possono più svolgere la loro precedente attività in quanto troppo

impegnativa per le loro condizioni di salute, ma che conservano una capacità

lavorativa in attività più leggere. Per questi assicurati, il salario

statistico è sufficientemente rappresentativo di quanto sarebbero in grado di

guadagnare in quanto invalidi, nella misura in cui comprende un largo ventaglio

di attività variegate e non qualificate che non richiedono una specifica

esperienza professionale, né una particolare formazione (cfr. STF 8C_732/2019

del 19 ottobre 2020 consid. 4.5; 8C_549/2019 del 26 ottobre 2020 consid. 4.5;

9C_603/2015 del 25 aprile 2016 consid. 8.1; 9C_242/2012 del 13 agosto 2012 consid.

3).

Occorre

fare capo alla versione della RSS pubblicata al momento determinante della

decisione impugnata (DTF 143 V 295 consid. 4).

La

misura in cui i salari risultanti dalle statistiche devono essere ridotti,

dipende dall’insieme delle circostanze personali e professionali del caso di

specie (limitazioni funzionali legate al danno alla salute, età, anni di

servizio, nazionalità/tipo di autorizzazione di soggiorno e grado di

occupazione) ed è il risultato di una valutazione entro i limiti del potere

d’apprezzamento. Una riduzione massima del 25% sul salario statistico permette

di tenere conto dei diversi elementi che possono influenzare il reddito di

un’attività lucrativa (DTF 126 V 75 consid. 5b/aa-cc).

L’entità

della riduzione che si giustifica in un caso concreto rileva dal potere

d’apprezzamento (DTF 132 V 393 consid. 3.3). Questa valutazione compete in

primo luogo all’amministrazione che in questo contesto gode di un ampio potere

d’apprezzamento. Il giudice deve dare prova di riserbo allorquando è chiamato a

verificare la fondatezza di tale apprezzamento. In questo senso, egli non può,

senza motivo pertinente, sostituire il suo apprezzamento a quello

dell’amministrazione; deve fondarsi su circostanze suscettibili di far apparire

il suo apprezzamento come il più appropriato (DTF 126 V 75 consid. 6; 123 V 150

consid. 2).

In

una sentenza 8C_256/2021 del 9 marzo 2022, pubblicata in DTF 148 V 174, emanata

in materia di assicurazione per l’invalidità (in applicazione delle

disposizioni di legge e di ordinanza in vigore sino al 31 dicembre 2021), il

Tribunale federale (di seguito: TF) ha negato che

fossero adempiuti i presupposti per un cambiamento della propria giurisprudenza

in materia di determinazione del grado d’invalidità in applicazione dei dati

salariali statistici pubblicati dall’UFS (Rilevazione svizzera della struttura

dei salari [RSS]).

Nel

comunicato stampa del 9 marzo 2022 figurano in particolare le seguenti

indicazioni:

"

(…) La determinazione del grado

d'invalidità è in linea di principio disciplinata dalla legge. Con il concetto

di un mercato del lavoro equilibrato (secondo l'articolo 16 della legge

federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, LPGA),

il legislatore presuppone fondamentalmente che un lavoro corrispondente alle

loro capacità sia disponibile anche per le persone con problemi di salute.

Questo concetto giuridico non può essere derogato utilizzando invece

opportunità di lavoro concretamente esistenti o condizioni concrete del mercato

del lavoro. Il computo del valore del reddito da valido e da invalido non era

stato fino ad ora disciplinato in dettaglio dalla legge. Principalmente, in

conformità della giurisprudenza finora in vigore, vengono prese in

considerazione le circostanze concrete, ovvero il salario effettivamente

ottenuto prima o dopo l'inizio dell'invalidità. Solo se questo non è possibile

si usano i dati statistici salariali, di solito quelli risultanti dalle tabelle

RSS. L'uso delle RSS per determinare l'invalidità è quindi "ultima

ratio". Le RSS si basano su un sondaggio condotto ogni due anni tra le

aziende in Svizzera. Si fonda quindi su dati completi e concreti del mercato

del lavoro reale. Il salario mediano dei salari lordi standardizzati della RSS,

che deve essere preso come base secondo la prassi finora in vigore del

Tribunale federale, è in linea di principio adatto come valore di partenza per

determinare il reddito da invalido. Per tener conto del fatto che una persona

invalida può essere in grado di utilizzare la sua capacità lavorativa residua

solo con un successo inferiore alla media, anche in un mercato del lavoro

equilibrato, la giurisprudenza vigente prevede la possibilità di una

decurtazione ("deduzione per circostanze personali e professionali")

fino al 25 % dal salario tabellare.

Questa deduzione è di fondamentale importanza come

strumento di correzione per determinare un reddito da invalido che sia il più

concreto possibile. Tenuto conto della possibilità della deduzione per

circostanze personali e professionali, il Tribunale federale ha finora

espressamente rifiutato di prendere come base il quartile più basso del valore

della tabella. Un altro strumento di correzione è il parallelismo dei redditi.

Questo serve anche a prendere in considerazione i casi individuali quando si confrontano

i redditi. Non è chiaro fino a che punto la determinazione del reddito da

invalido sulla base del valore mediano della RSS, eventualmente corretto per

mezzo degli strumenti menzionati, debba essere considerato discriminatorio.

Dalla circostanza che i presupposti per un cambiamento

di prassi non siano oggi adempiuti non si può dedurre che la giurisprudenza –

segnatamente in considerazione della modifica dal 1° gennaio 2022 della legge

federale e dell'ordinanza sull'assicurazione per l'invalidità – non possa

svilupparsi ulteriormente. Un cambiamento della giurisprudenza in questo

momento non sarebbe tuttavia opportuno, anche in considerazione della revisione

ormai entrata in vigore. Questo concerne l'uso dei dati statistici salariali

per il confronto dei redditi e gli strumenti di correzione. Su tale questione

il Tribunale federale non deve esprimersi nel caso in rassegna. (…)” (cfr.

Comunicato stampa del Tribunale federale:

In

una sentenza 8C_541/2021 del 18 maggio 2022 consid. 5.2.1, la Corte federale ha

precisato che quanto stabilito nella pronunzia 8C_256/2021 succitata vale anche

in materia di assicurazione contro gli infortuni, e ciò in ragione del

principio dell’unità della nozione d’invalidità (“Dieses zur bis 31.

Dezember 2021 geltenden Rechtslage im Bereich der Invalidenversicherung

ergangene Urteil gilt – wie in dessen E. 9.2.3 deutlich zum Ausdruck kommt –

infolge des Grundsatzes der Einheitlichkeit des Invaliditätsbegriffs (BGE 133 V 549 E. 6.1; vgl. Christoph Frey/Nathalie Lang, in: Basler Kommentar,

Allgemeiner Teil des Sozialversicherungsrechts, 2020, N. 2, 5 und 79 zu Art. 16

ATSG) auch für den Bereich der Unfallversicherung.”; si veda inoltre la

precedente STF 8C_682/2021 del 13 aprile 2022 consid. 12.1, anch’essa emanata

in materia di assicurazione contro gli infortuni, in cui l’Alta Corte,

richiamandosi alla sentenza 8C_256/2021, ha negato che vi fossero validi motivi

per ridurre uniformemente e linearmente i salari statistici del 15-25%).

2.8.4.

Dalla decisione su opposizione impugnata, si evince che per determinare il reddito

da invalido, l’amministrazione ha applicato la tabella TA1_tirage_skill_level relativa all’anno

2022, uomini, livello di competenze 1, ramo economico totale.

L’importo

così ottenuto (fr. 63'660) è poi stato riportato su 41.7 ore/settimana (orario

usuale di lavoro settimanale nel ramo economico totale) e adeguato all’indice

nominale dei salari sino al 2025 (fr. 69'123.33) (cfr. doc. B).

A tale

importo l’istituto

assicuratore ha applicato una deduzione sociale del 10% per un reddito da

invalido finale di fr. 62'211 (doc. B).

Il

legale dell’insorgente ha contestato tale dato, ritenendo che debba invece

essere fissato in fr. 40'000, con la seguente motivazione:

" L’assicurato

ha un reddito annuo di circa fr. 25'458.00, così come riporta la dichiarazione

di tassazione del 2023.

L’Ufficio di tassazione ha proceduto alla tassazione d’ufficio per

il 2023, ma è andata smarrita, per cui il signor RI1 ha dovuto ripresentare la

notifica che è tuttora pendente. La differenza da quanto ritenuto per il

calcolo del grado di invalidità è considerevole e pertanto ingiustificata.

Si producono gli atti relativi alla notifica di tassazione del

2023 e che dimostrano che vi è stata una perdita di oltre fr. 20'000, essendo

nel 2022 il reddito imponibile determinato il fr. 44'800.00.

Non è pertanto corretto ritenere un salario da invalido di fr.

62'211.09, ovvero di oltre fr. 20'000 in più rispetto a quanto effettivamente

ottenuto dall’assicurato nel corso del 2023 e del 2024.

Questi, tornando a lavorare a pieno regime in funzione ridotta e

malgrado i dolori può al massimo conseguire un salario di fr. 40'000.00, per

cui secondo la formula che si può applicare procedendo ad un confronto del

salario tra valido di fr. 68'198.00 e da invalido di fr. 40'000.00 risulta una

incapacità al guadagno ben superiore al 9%.” (Doc. I pag. 4)

Le obiezioni del legale dell’insorgente non possono essere

accolte.

Dal momento che l’insorgente è stato ritenuto dal medico

fiduciario dell’assicuratore LAINF, come visto sopra (cfr. consid. 2.7.2),

abile al 100% (presenza e rendimento) nell’esercizio di attività adatte, nelle

quali potrebbe meglio sfruttare la capacità lavorativa residua rispetto

all’attività di meccanico, pesante e non più esigibile al 100%, il reddito da

invalido non può essere calcolato nella maniera proposta nel ricorso, dato che

nell’attività abituale egli non sfrutta al massimo la sua capacità di lavoro.

A questo proposito giova ricordare che, secondo la giurisprudenza, una delle

condizioni necessarie affinché la perdita di guadagno concreta possa essere

considerata perdita di guadagno computabile, è quella che l'interessato

eserciti un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve

ritenere che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua. Se ciò non è

il caso, l’assicurato può essere obbligato a lasciare il suo posto di lavoro o

persino a mettere fine alla sua attività indipendente a profitto di

un’attività più rimunerata o ancora ad accettare un impiego che lo

costringa a cambiare domicilio, tutto ciò in virtù del suo obbligo di ridurre

il danno risultante dall’invalidità (cfr. STF 8C_771/2011 del 15 novembre 2012

consid. 3 e i riferimenti ivi menzionati; STCA 35.2019.39 del 21 ottobre 2019,

consid. 2.10).

Ciò chiarito, è quindi a ragione che l’amministrazione ha

calcolato il reddito da invalido facendo capo ai dati statistici riguardanti il

mercato generale del lavoro.

2.8.5. Nel

quadro della revisione «Ulteriore sviluppo dell’AI», in vigore dal 1° gennaio

2022, per quanto attiene alla determinazione del diritto ai provvedimenti

integrativi e alla rendita, il Consiglio federale ha in particolare modificato

l’art. 28a LAI (“Valutazione del grado d’invalidità”).

Il

tenore del capoverso 1 della disposizione di legge appena citata è il seguente:

"

1Per valutare il grado d’invalidità di un assicurato

che esercita un’attività lucrativa si applica l’articolo 16 LPGA. Il Consiglio

federale definisce i redditi lavorativi determinanti per la valutazione del

grado d’invalidità e i fattori di correzione applicabili.”

L’art.

26bis OAI, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2022 al 31

dicembre 2023, prevedeva invece quanto segue:

"

1Se dopo l’insorgere dell’invalidità l’assicurato

consegue un reddito lavorativo, quest’ultimo gli viene computato quale reddito

con invalidità (art. 16 LPGA), sempre che gli permetta di valorizzare al meglio

la sua capacità funzionale residua in relazione a un’attività lucrativa da lui

ragionevolmente esigibile.

2Se non vi

è alcun reddito lavorativo computabile, il reddito con invalidità è determinato

in base ai valori statistici di cui all’articolo 25 capoverso 3. In deroga

all’articolo 25 capoverso 3, per gli assicurati di cui all’articolo 26

capoverso 6 vanno impiegati valori indipendenti dal sesso.

3Se a causa

dell’invalidità l’assicurato può lavorare soltanto con una capacità funzionale

secondo l’articolo 49 capoverso 1bis pari o inferiore al 50 per cento, al valore

determinato in base a valori statistici è applicata una deduzione del dieci per

cento per attività lucrativa a tempo parziale.”

A

seguito del deposito di diversi atti parlamentari aventi per oggetto la

determinazione del grado d’invalidità mediante l’utilizzo dei dati statistici,

auspicando una riduzione dei salari di riferimento, in particolare della

mozione 22.3377 («Utilizzare salari statistici corrispondenti all’invalidità

nel calcolo del grado d’invalidità») della Commissione della sicurezza sociale

e della sanità del Consiglio nazionale, il 18 ottobre 2023, l’Esecutivo

federale ha adeguato l’art. 26bis cpv. 3 OAI che era entrato in

vigore il 1° gennaio 2022.

Questo

il tenore del nuovo art. 26bis cpv. 3 OAI, in vigore dal 1° gennaio

2024, come detto in concreto determinante:

"

Al

valore determinato in base a valori statistici secondo il capoverso 2 è

applicata una deduzione del 10 per cento. Se a causa dell’invalidità

l’assicurato può lavorare soltanto con una capacità funzionale secondo

l’articolo 49 capoverso 1bis pari o inferiore al 50 per cento, è applicata una deduzione

del 20 per cento. Non sono ammesse ulteriori deduzioni.”

2.8.6. In

una pronunzia 35.2024.84 del 24 marzo 2025, attualmente oggetto di ricorso al

Tribunale federale (inc. n. 8C_254/2025), dopo attento esame dei materiali

preparatori, della giurisprudenza e della dottrina, questa Corte è giunta alla

conclusione che l’art. 26bis cpv. 3, prima frase, OAI, nella

versione in vigore dal 1° gennaio 2024 (versione in casu determinante

visto che la soppressione della rendita decorre dal 1° aprile 2024 - cfr., fra

le tante, la STF 8C_57/2024 del 5 dicembre 2024 consid. 5.2.2), possa essere

applicato per analogia nell’ambito dell’assicurazione contro gli infortuni,

tenuto conto della similitudine delle situazioni da disciplinare, che si tratta

di una norma non specifica all’assicurazione per l’invalidità e del principio

dell’uniformità della nozione d’invalidità.

Il

TCA è pervenuto alla medesima conclusione nella sentenza 35.2024.86 del 30

luglio 2025, anch’essa oggetto di ricorso al TF (inc. n. 8C_481/2025).

In

quell’occasione, questo Tribunale ha segnalato che le considerazioni sviluppate

nel giudizio 35.2024.84 erano state nel frattempo condivise dalla dottrina

(Basler Kommentar ATSG – Nathalie Lang, 2a edizione, art. 16 n. 81) e

dall’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) nelle sue osservazioni al

ricorso al TF interposto dall’assicuratore LAINF (presa di posizione del 4

luglio 2025).

In

un articolo apparso su plädoyer 4/2025 p. 44 ss., Kaspar Gehring si è

pronunciato in questi termini a proposito dell’applicabilità in ambito di

assicurazione contro gli infortuni, delle riduzioni in vigore da gennaio 2024

in materia di assicurazione per l’invalidità:

"

(…) Bis anhin hat jedoch die

Rechtsprechung die Anwendung der Pauschalabzüge nicht auf die

Unfallversicherung nicht übertragen, meist mit dem Hinweis auf die fehlende

Bindungswirkung. Ein solch generelles Postulat ist jedoch zu pauschal. Das

Fehlen einer Bindungswirkung kann allenfalls mit fehlenden zeitlichen oder

sachlichen Kongruenzen begründet werden. Dies kann unter Umständen bei

unterschiedlichen Zeitpunkten der Invalidisierung oder Vorliegen unfallfremder

Gesundheitsschädigungen der Fall sein. Klammert man diese beiden Aspekte jedoch

aus, müssen die Vergleichseinkommen in der Invalidenversicherung und der

Unfallversicherung identisch sein. Dies ergibt sich aus Artikel 16 ATSG, der

die Thematik als über die Einzelgesetze übergeordnete Norm regelt. Das

Bundesgericht hat auch schon verschiedentlich postuliert, dass eine «Einheit

der Rechtsordnung» anzustreben sei. Jede andere Betrachtungsweise würde dazu

führen, dass Versicherte in unfall- und invalidenversicherungsrechtlicher

Hinsicht mit gleichen Einschränkungen unterschiedliche Einkommen «erzielen»

könnten. Eine solche Unterscheidung ist nicht nur in sich widersprüchlich,

sondern schlicht willkürlich und verstösst gegen die Vorgaben von Artikel 16

ATSG.

Sollte jedoch – wovon offenbar die Rechtsprechung

ausgeht – keine analoge Anwendung der pauschalen Lohnabzüge im

Unfallversicherungsrecht vorgenommen werden, so müsste dem Umstand der

reduzierten Verdienstmöglichkeiten und der identischen gesetzlichen Vorgaben

von Artikel 16 ATSG im konkreten Einzelfall in irgendeiner anderen Weise

Rechnung getragen werden, um eine willkürliche und rechtsverletzende Bestimmung

des Invalideneinkommens zu vermeiden. Dazu würde sich die Berücksichtigung der

reduzierten Einkommensmöglichkeiten im Rahmen eines leidensbedingten Abzugs vom

Tabellenlohn aufdrängen. Dem steht die vom Bundesgericht in einigen Urteilen

vertretene Auffassung entgegen, dass der ausgeglichene Arbeitsmarkt und damit

die Tabellenwerte von TA1-Niveau 1 auch eine Vielzahl von leichten Tätigkeiten

enthält und daher kein Abzüg notwendig sei.

Entsprechende Entscheide wurden mehrheitlich in

Dreierbesetzung in der Ersten sozialrechlichen und der Vierten

öffentlich-rechtlichen Abteilung gefällt. In den amtlich publizierten Entscheiden finden sich

die entsprechenden Passagen nicht. Von einer gängigen oder gar konstanten

Praxis kann nicht ausgegangen werden. Die von der Vorinstanz zitierten Urteile

wurden in einer Zeit gefällt, als die mehrfach erwähnten Studien noch nicht

vorlagen und auch die IVV noch keine Pauschalabzüge vorsah.”

La giurisprudenza appena

evocata è stata confermata nelle successive pronunzie cantonali 35.2025.16 del

22 settembre 2025, attualmente oggetto di ricorso al TF (inc. 8C_610/2025);

35.2025.23 del 22 settembre 2025, parimenti impugnata al TF (inc. 8C_614/2025),

35.2025.25 del 27 ottobre 2025, anch’essa oggetto di ricorso al TF (inc.

8C_682/2025) e 35.2025.51 del 10 dicembre 2025.

Le

considerazioni contenute nelle citate sentenze cantonali devono valere anche

nella presente evenienza, ragione per la quale, applicando per analogia l’art.

26bis cpv. 3, prima frase, OAI, il reddito da invalido ammonta a fr.

62’211 (90% di fr. 69'123.33 [cfr. supra, consid. 2.8.4.]) (risultato intermedio).

2.8.7.

In secondo luogo, in concreto, si pone la questione di sapere se, oltre alla

riduzione del 10% prevista dall’art. 26bis cpv. 3, prima frase, OAI,

applicato per analogia nell’assicurazione contro gli infortuni, il reddito

statistico da invalido possa essere ulteriormente decurtato in virtù dei

principi stabiliti finora dalla giurisprudenza federale.

La

questione era rimasta irrisolta nella pronunzia 35.2024.84, in quanto in quella

fattispecie le circostanze personali e professionali non giustificavano

l’applicazione di una deduzione sociale ai sensi della DTF 126 V 75.

Nella

sentenza 35.2024.86, il TCA ha a titolo principale constatato che, in materia

LAINF, le modalità secondo le quali vanno determinati i redditi (da valido e da

invalido) da raffrontare ai sensi dell’art. 16 LPGA, sono ancora attualmente

definite esclusivamente dalla giurisprudenza federale, la quale, in assenza di

specifiche modifiche normative intervenute nel frattempo, continua ad

applicarsi, così come è stato precisato nella DTF 148 V 174 precedentemente

citata (valida anche in materia di assicurazione contro gli infortuni).

Sempre

in quell’occasione, a titolo abbondanziale, questa Corte è pervenuta alla

conclusione che, trattandosi dei fattori da considerare per determinare il

reddito da invalido e della loro ponderazione, è opportuno continuare anche

dopo l’entrata in vigore del nuovo articolo 26bis cpv. 3 OAI, dunque

a partire dal 1° gennaio 2024, ad applicare a titolo complementare i principi

stabiliti finora dalla giurisprudenza federale. In effetti, secondo il TCA,

nonostante la modifica introdotta a far tempo dal 1° gennaio 2024, la disposizione d’ordinanza appena

menzionata continua a non rispettare la volontà del legislatore formale,

quale quella definita dall’Alta Corte nella DTF 150 V 410.

A

complemento degli argomenti sviluppati in quell’occasione, deve essere

segnalato che, nella seconda edizione del Commentario romando della LPGA,

pubblicata nel corso del 2025, M. Moser-Szeless e J. Castella

hanno al riguardo sostenuto quanto segue:

"

(…) Après l’entrée en

vigueur de la nouvelle teneur de l’art. 26bis RAI au 1er janvier

2024, la question de savoir si l’application de la déduction générale

forfaitaire de 10% du salaire statistique tient suffisamment compte des

désavantages salariaux que subissent les personnes en situation de handicap

reste ouverte et devra sans doute être tranchée par le Tribunal fédéral, à la

lumière également de la volonté du Conseil fédéral de renoncer à élaborer des

barèmes de salaires plus adaptés à la situation des personnes présentant une

atteinte à la santé (N 35e). A notre avis, il convient de recourir aux

principes jurisprudentiels concernant la déduction sur le salaire statistique

appliqués jusqu’à présent, dans la mesure où après la prise en compte des

instruments de correction réglementaires, les circonstances du cas justifient

une déduction plus élevée.” (Commentaire romand LPGA – Moser-Szeless/Castella,

art. 16 n. 36g – il corsivo è della redattrice)

2.8.8. Il

TCA constata che dalla decisione su opposizione impugnata risulta che

l’istituto assicuratore ha applicato una deduzione sociale del 10% “per tenere conto delle limitazioni

funzionali vigenti rispettivamente dei dolori riferiti” (cfr. doc. B).

Secondo

la giurisprudenza federale, una tale

riduzione entra in linea di conto soltanto se, anche su un mercato del lavoro

che si suppone equilibrato, considerati gli impedimenti legati alla persona o

al posto di lavoro, non esiste più un ventaglio sufficientemente ampio di

attività accessibili alla persona assicurata (cfr. STF 8C_82/2019 del 19 settembre 2019

consid. 6.3.2; 8C_495/2019 dell'11 dicembre 2019 consid. 4.2.2 con riferimento;

8C_730/2019 del 10 giugno 2020 consid. 4.4.4; 8C_765/2019 del 10 giugno 2020

consid. 5.4.4; 8C_9/2020 del 10 giugno 2020 consid. 4.4.4; in questo senso, si

veda pure A. Bernasconi, “8C_9/2020 du 10 juin 2020 - Abattement sur le revenu

d’invalide selon l’ATF 126 V 75”, in: SZS/RSAS 1/2021 n. 49).

L’incapacità

per motivi di salute di continuare a svolgere lavori pesanti di per sé non

implica necessariamente una riduzione del reddito ipotetico da invalido. Il

semplice fatto che siano ormai esigibili soltanto dei lavori leggeri non

giustifica l’applicazione di una riduzione supplementare, siccome il salario

statistico comprende, nel livello di qualifica 1, già un gran numero di

attività leggere (cfr. STF 8C_841/2017 del 14 maggio 2018, consid. 5.2.2.2 e

riferimenti).

Nel

caso di specie il TCA reputa corretto il modo di agire dell’amministrazione. In

effetti, a ragione l’CO1 ha tenuto conto delle limitazioni funzionali legate al

danno alla salute infortunistico – ad esclusione di altri fattori di rilievo,

non dati in concreto – conformemente a quanto stabilito dalla giurisprudenza

federale. Quest’ultima, difatti, legittima l’applicazione di una deduzione

sociale nei casi in cui la capacità lavorativa residua della persona assicurata

sia limitata ad attività sostitutive molto leggere (cfr. 8C_38/2025 del

1° luglio 2025 consid. 4.2.2 e 4.2.3; 8C_403/2024 del 14 gennaio 2025 consid.

7.3.4; 8C_136/2024 del 26 settembre 2024 consid. 6.2; 8C_104/2022 del 5 agosto

2022 consid. 6.1 e 6.2; 8C_238/2014 del 1° giugno 2015 consid. 6.3.2), ciò che

è precisamente il caso dell’assicurato, come valutato dalla dr.ssa ______ (cfr.

esigibilità indicata al doc. F sopra riprodotta per esteso al consid. 2.7.2.).

Considerato il riserbo di cui

deve dare prova il giudice delle assicurazioni sociali nel sostituire il

proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V 71; 132 V

393 consid. 3.3), questa Corte ritiene che, operando una riduzione del 10%,

l’istituto assicuratore abbia dunque adeguatamente tenuto conto delle

circostanze personali e professionali del caso di specie.

Il reddito statistico da invalido

deve dunque essere ulteriormente decurtato del 10% a titolo di deduzione

sociale e ammonta quindi a fr. 55'989.63 (90% di fr. 62’211.00 [cfr. supra, consid. 2.8.6.])

(risultato definitivo).

2.8.9. Confrontando

i fr. 55'989.63 (cfr. supra, consid. 2.8.8.) al reddito che il

ricorrente avrebbe potuto conseguire senza il danno alla salute, e cioè fr. 68’198 (cfr. supra,

consid. 2.8.2.), risulta una perdita di guadagno del 17.9%, arrotondata al 18%,

non sufficiente per fondare il diritto ad un aumento della rendita d’invalidità

in corso (del 25%).

La

decisione su opposizione impugnata mediante la quale all’assicurato è stata

negata l’assegnazione di una rendita d’invalidità aggiuntiva, deve dunque essere

confermata.

2.9. Da ultimo, occorre verificare la correttezza dell’entità dell’IMI assegnata

dall’amministrazione.

2.9.1. Secondo

l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto a un'equa indennità se, in

seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole

all'integrità fisica o mentale.

Tale indennità è assegnata in forma

di prestazione in capitale.

Essa non deve superare l'ammontare

massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca dell'infortunio ed è scalata

secondo la gravità delle menomazioni.

Il Consiglio federale emana

disposizioni particolareggiate sul calcolo dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2

LAINF).

2.9.2. L'art.

36 cpv. 1 OAINF definisce i presupposti per la concessione dell'indennità

giusta l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole

se verosimilmente sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità e

importante se l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.

In

questa valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed

anche dalle circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza,

infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di

accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto

morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato

(cfr. RAMI 2000 U 362, p. 42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p.

438).

La

parte della riparazione del torto morale contemplata dagli

artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del

danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne

sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur

l'assurance-accidents, Losanna 1992, p. 121).

2.9.3. Giusta

l'art. 36 cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive

contenute nell'Allegato 3 dell'OAINF.

Una

tabella elenca una serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di

indennizzo, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del

guadagno assicurato.

Questa

tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco

esaustivo (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a;

RAMI 1988 U 48

p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma

valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).

Le

menomazioni extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti

tabellarmente per menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2

dell'allegato).

La

perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo

stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente

ridotta; tuttavia nessuna indennità verrà versata se la menomazione

dell'integrità risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).

Se

più menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni

sono concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo

(art. 36 cpv. 3 1a frase OAINF).

Si

prende in considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della

menomazione dell'integrità. È possibile effettuare revisioni solo in casi

eccezionali, ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile

(art. 36 cpv. 4 OAINF).

Peggioramenti

non prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.

Nel

caso in cui un pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi

originaria, la revisione dell'indennità per menomazione è, di principio,

esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata, quando il danno

è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto pronosticato (cfr. RAMI

1991 U 132, p. 308 ss. consid. 4b e dottrina ivi menzionata).

2.9.4. L’INSAI

ha allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che

integrano quella dell'ordinanza.

Semplici

direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non

vincolano il giudice (cfr. STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377

consid. 1c; STFA del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p.

221ss.).

Tuttavia,

nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire

la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con

l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF

116 V 157, consid. 3a).

Per

quanto qui d’interesse, la tabella Suva n. 5.2 (“Menomazione dell’integrità

per artrosi”) elenca le artrosi che interessano le diverse parti del corpo

- ad esempio artrosi del polso - e prevede per ognuna i tassi di menomazione

corrispondenti a un’artrosi moderata, a un’artrosi grave, a una resezione

articolare o artrodesi, a un’endoprotesi con esito favorevole o a

un’endoprotesi con esito non favorevole. Viene pure precisato che le artrosi lievi

non danno diritto a un’indennità.

2.9.5. Nel

caso di specie, l’assicuratore LAINF resistente, fondandosi sulla valutazione

della dr.ssa ______, ha ritenuto dati i requisiti per l’assegnazione di un’IMI

del 7.5%.

Con

apprezzamento medico del 23 aprile 2025 la dr.ssa ______ si è difatti così

espressa:

" 1. Reperti

L’assicurato è portatore di postumi importanti e durevoli in

seguito a trauma del polso sinistro nel 2005 con/su Snac Wrist tipo II del

polso sinistro in esiti di pseudoartrosi dello scafoide sinistro (frattura del

2005).

2. valutazione del danno all’integrità

7.5%

3. Motivazione

Facciamo riferimento alla Tabella 5.2 Suva relativamente alla

menomazione dell’integrità per artrosi.

In considerazione dello stato di pseudoartrosi dello scafoide e

della proposta dell’ortopedico di resezione prossimale della radice della mano,

considerando che al capitolo artrosi polso moderata vi è un indennizzo del

5%-10% e al capitolo resezione prossimale della radice della mano vi è un

indennizzo del 10%-15%, il caso specifico può essere considerato per analogia

equivalente a quelli sopra riportati, pertanto si reputa adeguato un valore del

7.5% come indennizzo della problematica del polso sinistro.” (Doc. H)

Il

legale dell’insorgente ha genericamente contestato la valutazione del medico

fiduciario dell’assicuratore infortuni, chiedendo l’attribuzione di un’IMI del

15%, senza motivare le ragioni che giustificherebbero il riconoscimento di una

simile percentuale (cfr. doc. I).

Chiamata

a pronunciarsi su una questione di

carattere medico, attentamente vagliata la documentazione presente all’inserto,

questa Corte ritiene, in concreto,

di non avere valide ragioni per scostarsi dall’apprezzamento della dr.ssa

______.

Ella

ha in effetti quantificato in un 7.5% la menomazione di cui l’assicurato è

portatore alla mano sinistra, ciò che rappresenta un valore medio tra quello

minimo e quello massimo previsti dalla tabella Suva 5.2 in caso di artrosi del

polso di entità moderata (5-10%). Il riferimento alla resezione della radice

della mano, alla quale la tabella Suva appena menzionata attribuisce

un’indennità tra il 10 e il 15%, non può entrare in linea di conto in concreto,

visto che l’insorgente si è finalmente rifiutato di sottoporsi a quell’intervento

(cfr. supra, consid. 2.7.1.).

La sua

valutazione, del resto, non è stata contestata tramite la presentazione di ragioni

mediche comprovate da opportune refertazioni specialistiche, in grado di

giustificare la generica e immotivata richiesta ricorsuale di un’IMI del 15%.

A

tale proposito, il TCA rileva che la tabella 5.2 Suva prevede un indennizzo del

15% in caso di artrodesi del polso (intervento chirurgico che fonde permanentemente

le ossa del polso per eliminare il dolore causato da gravi

fratture, artrosi avanzata, artrite reumatoide o instabilità carpale (come SLAC/SNAC), trasformando

l'articolazione mobile in una struttura rigida e stabile per alleviare il

dolore intrattabile e invalidante), situazione che non si verifica nel

caso di specie, presentando l’assicurato soltanto una limitazione

dell’articolarità del polso sinistro, ma non la sua totale rigidità.

Va sottolineato che l'indennità

per menomazione dell'integrità si valuta sulla base di constatazioni mediche.

Ciò significa che per tutti quegli assicurati che presentano uno stesso status medico,

la menomazione all'integrità sarà la medesima; essa è, in effetti, stabilita in

maniera astratta, uguale per tutti. In altri termini, l'ammontare dell’IMI non

dipende dalle circostanze particolari del caso concreto, ma bensì da un

apprezzamento medico-teorico della menomazione fisica o psichica, a prescindere

da fattori soggettivi (cfr. sentenza 8C_376/2021 del 10 agosto 2021 consid.

3.1; DTF 115 V 147 consid.

1; 113 V 218 consid.

4b.).

Ai

fini della determinazione dell’IMI occorre perciò fare astrazione dai disturbi

soggettivamente accusati dall’assicurato che non trovano correlazione sul piano

oggettivo. In effetti, se si tenesse conto di disturbi (soltanto)

soggettivamente risentiti, non si giungerebbe più ad una valutazione astratta e

egualitaria di una menomazione all’integrità.

Stante

ciò, la decisione su opposizione impugnata deve essere confermata nella misura

in cui all’assicurato è stata assegnata un’IMI del 7.5%.

2.10. L’art.

61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura

deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;

la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte

alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In

data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61

lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice,

rapida e, di regola pubblica.

Dalla

medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo

cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a

spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo

prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

Trattandosi

di una controversia relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha

previsto di prelevare le spese.

Sul

tema, cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2

giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF

9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo

cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais

judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la

LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 p. 107; Messaggio Nr. 8480 del

Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 “Rapporto sull’iniziativa parlamentare

presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina

Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti

al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008

(Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al

Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto”).

2.11. Deve ancora essere

verificato se il ricorrente può essere posto al beneficio dell’assistenza

giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. RA1 (cfr. doc. V).

I

presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in

principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato

è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di

esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).

Il requisito della probabilità di esito favorevole difetta quando le

possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione

agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in

considerazione delle spese cui si esporrebbe (cfr. STFA U 220/99 del 26

settembre 2000; RAMI 1994 p. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b; DTF 119 Ia 251).

A

tal proposito, si osserva che per valutare la probabilità di esito favorevole

non si deve adottare un criterio particolarmente severo: è infatti sufficiente

che, di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di

essere accolto che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un

ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (STFA K 75/05 del 9 agosto 2005; STFA I 173/04 del 10 agosto 2005; STFA I 422/04 del 29

agosto 2005; STFA non pubbl. del 29 giugno 1994 in re A.D.; DTF 125 II 275; DTF

124 I 304 consid. 2c).

Inoltre,

quando le prospettive di successo e i rischi di perdere il processo si

eguagliano o le prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi,

le domande non possono essere considerate senza esito favorevole (cfr. DTF 125

Considerandi

II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b).

Nel

caso concreto, visti i chiari principi che risultano dalla giurisprudenza

pubblicata sia nella Raccolta Ufficiale che nel sito web della Confederazione,

rispettivamente in quello del Cantone Ticino, al patrocinatore del ricorrente doveva

apparire evidente che il rischio di perdere il processo era palesemente

maggiore rispetto alle prospettive di un successo, ragione per la quale il

requisito della probabilità di esito favorevole va giudicato inadempiuto.

Il legale ha,

infatti, per quanto concerne il diritto alla rendita, incentrato le

contestazioni sull’incapacità lavorativa e lucrativa dell’assicurato

nell’attività di meccanico - peraltro non negate dall’amministrazione - ma,

come visto (cfr. consid. 2.7.2 e 2.8.4.), ininfluenti alla luce dell’obbligo di

ridurre il danno mettendo a frutto la capacità lavorativa residua nello

svolgimento di attività adatte esistenti sul mercato generale del lavoro. Quanto

all’entità dell’IMI, inoltre, le obiezioni sollevate sono state del tutto

generiche, immotivate e prive di documentazione medica in grado di giustificare

una diversa valutazione (cfr. consid. 2.9.5.).

In

simili condizioni, non essendo realizzato nel caso in esame uno dei tre

presupposti cumulativi, la domanda di assistenza giudiziaria deve quindi essere

respinta.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. L'istanza

tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria è respinta.

3. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

4. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti