35.2025.68
Corretta la valutazione della stabilizzazione dello stato di salute, così come il rifiuto di una rendita di invalidità aggiuntiva rispetto a quella già assegnata e dell'IMI
2 febbraio 2026Italiano58 min
analizzando l’aspetto della stabilizzazione dello stato di salute, questo Tribunale non ha motivo per
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2025.68
cr
Lugano
2 febbraio 2026
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Cinzia Raffa Somaini, cancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso dell’11 settembre 2025 di
RI1,
______
rappr. da: RA1,
______
contro
la decisione su opposizione del 12
agosto 2025 emanata da
CO1,
______
rappr. da: RA2, ______
in materia di assicurazione contro
gli infortuni
ritenuto in fatto
1.1. In data 4 settembre 2000 RI1, nato
nel 1974, a quel momento autista con mansioni di meccanico-riparatore/tuttofare
presso l’impresa di costruzioni ______, è rimasto vittima di un infortunio sul
lavoro, a seguito del quale ha subito l’amputazione del dito pollice della mano
destra.
A seguito di transazione (cfr. doc. 14 fascicolo 2 CO1), con
decisione del 15 dicembre 2004 l’assicurato è stato posto al beneficio di una
rendita di invalidità del 25% dal 1° marzo 2004 e di un’indennità per menomazione
dell’integrità (IMI) del 20% per tenere conto dell’amputazione del pollice.
1.2. In data 19 dicembre 2005
l’assicurato, mentre stava andando a prendere del materiale è scivolato sul
ghiaccio, cadendo e picchiando a terra la mano sinistra (cfr. doc. 29 fascicolo
2 CO1).
L’istituto assicuratore ha preso
a carico l’evento, conclusosi con la guarigione.
1.3. In data 18 agosto 2023 l’assicurato
nel frattempo titolare del _________ - mentre stava svitando un bullone, a
seguito dello scivolamento della mano sinistra ha risentito un forte colpo al
polso (doc. 1 fascicolo 3 CO1).
Con scritto del 23 gennaio 2024 l’istituto assicuratore ha, in un
primo momento, comunicato all’assicurato che l’evento annunciato non costituiva
né un infortunio, né una lesione parificata, rifiutando il diritto alle
prestazioni.
In un secondo momento, tuttavia, in data 8 febbraio 2024, così
come indicato dal proprio medico fiduciario, l’CO1 ha accettato di versare le
prestazioni a titolo di ricaduta dell’infortunio del 19 dicembre 2005 (cfr.
doc. 27 fascicolo 1 CO1).
Dopo che in data 14 aprile 2025 l’assicurato è stato visitato dal
medico fiduciario (doc. 79 fascicolo 1 CO1), con scritto del 12 maggio 2025 l’assicuratore
infortuni ha chiuso il caso a decorrere dal 31 maggio 2025, ritenendo la
situazione ormai stabilizzata (cfr. doc. 88 fascicolo 1 CO1).
Con decisione del 13 giugno 2025 l’CO1, riconoscendo l’evento
quale ricaduta dell’infortunio del 2005, ha rifiutato di assegnare una rendita abbinata
alla luce di un grado di invalidità del 9%, specificando che “nella presente
istanza manteniamo tuttavia l’attuale grado di rendita di invalidità del 25%”, attribuendo
inoltre un’indennità per menomazione all’integrità (IMI) del 7.5% (cfr. doc. 97
fascicolo 1 CO1).
A seguito dell’opposizione del 30
luglio 2025 presentata dall’avv. RA1 per conto dell’assicurato (cfr. doc. 105
fascicolo 1 CO1), in data 12 agosto 2025 l’istituto assicuratore ha
integralmente confermato la propria precedente decisione (doc. 113 fascicolo 1 CO1).
1.4. Con tempestivo ricorso dell’11
settembre 2025 l’assicurato, sempre patrocinato dall’avv. RA1, ha chiesto
l’annullamento della decisione su opposizione impugnata e il riconoscimento di
una rendita di invalidità del 20% e di un’IMI del 15%.
Sostanzialmente il legale
dell’insorgente ha contestato il calcolo del grado di invalidità operato
dall’amministrazione, rilevando come le ripercussioni economiche
dell’infortunio siano ben maggiori rispetto a quanto deciso dall’CO1.
Il legale ha infatti osservato
che l’interessato “ha un’officina meccanica e non può più svolgere i lavori di
operaio al 100%, come faceva precedentemente, ma ha dovuto assumere un aiuto
meccanico all’80%, per il quale vi è un costo mensile di almeno fr. 3'133.60
lordi”.
L’avv. RA1 ha contestato che l’assicurato “possa svolgere un
lavoro più leggero in misura completa”, ritenuto come nella propria officina
“non vi è affatto una mansione più leggera che egli potrebbe svolgere”,
concludendo che dovrebbe perlomeno essergli riconosciuta un’inabilità
lavorativa del 20%.
Il legale ha pure considerato che l’insorgente “non potrebbe
svolgere un’attività lavorativa al di fuori del suo campo lavorativo”, motivo
per il quale il reddito da invalido va calcolato in funzione della situazione
effettiva, con un salario non superiore a fr. 40'000.
Dal raffronto tra il reddito da valido (fr. 68'198) e quello da
invalido (40'000), il legale ha chiesto che venga riconosciuta “una rendita in
aggiunta a quella oggi versata del 20%”.
Infine, il legale ha contestato l’entità dell’IMI riconosciuta
all’assicurato, ritenendo che il danno presentato sia “superiore al 7.5%, di
almeno il 15%”, chiedendo che “a questo proposito venga effettuata una nuova
perizia medica” (doc. I).
1.5. Con la risposta di causa, l’CO1 ha
postulato la reiezione del ricorso e la conferma integrale della decisione su
opposizione impugnata (doc. III).
1.6. In
data 1 ottobre 2025 il legale ha chiesto che l’insorgente venga posto al
beneficio del gratuito patrocinio, allegando il certificato per l’ammissione
all’assistenza giudiziaria e la relativa documentazione (doc. V + 1).
considerato in diritto
in
ordine
2.1. Preliminarmente, richiamata la STF
8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2 (relativa a un caso in cui l’incarto
era stato affidato dall’assicuratore a un legale esterno all’istituto
per le fasi della procedura giudiziaria; sul tema, si veda pure la STF
8C_561/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 1), questa Corte rileva che decide la
presente vertenza nella sua composizione ordinaria (pubblicata su FUCT N. 94
del 16 maggio 2024) poiché, come dichiarato dall’CO1 in una comunicazione
dell’8 giugno 2020 al TCA, l’incarto sub judice è stato trattato dalla
funzionaria che figura nell’intestazione degli allegati prodotti (in concreto,
dall’avv. RA2), senza che la giurista di
lingua italiana figlia del Giudice Ivano Ranzanici se ne sia in alcun modo
occupata (cfr. STF 8C_668/2021 del 18 febbraio 2022 consid. 2.1).
nel
merito
2.2. In
concreto, è litigiosa la questione di sapere se l’amministrazione era
legittimata, oppure no, a dichiarare estinto dal 1° giugno 2025 il proprio
obbligo a prestazioni dipendente dalla ricaduta del 18 agosto 2023 dell’evento
infortunistico del 19 dicembre 2005 intervenuto alla mano sinistra, rifiutando
di attribuire una rendita di invalidità aggiuntiva (rispetto a quella del 25%
già percepita a partire dal 2004 in relazione ad un altro infortunio del 4
settembre 2000 interessante la mano destra).
Pure
contestata l’entità dell’indennità per menomazione dell’integrità.
2.3. Giusta
l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi
d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione
dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare
(cfr. art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità
giornaliera.
Il diritto
all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello
dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità
lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.
Il
diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi
un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato (art. 19 cpv. 1 seconda
frase LAINF), un miglioramento insignificante non basta. Non vi è un sensibile
miglioramento delle condizioni di salute, se la misura terapeutica in questione
è in grado soltanto di alleviare momentaneamente dei dolori causati da uno
stato altrimenti stazionario. Se un miglioramento non è più possibile, la cura
termina e l’assicurato può pretendere una rendita d’invalidità (sempre che
presenti un’incapacità di guadagno del 10% almeno).
Una volta terminata la cura medica, delle misure terapeutiche possono essere
assunte soltanto alle condizioni di cui all’art. 21 LAINF e soltanto se
l’assicurato è stato posto al beneficio di una rendita. Se ciò non è il caso,
spetta all’assicurazione contro le malattie prendere a proprio carico il
trattamento (cfr. STF 8C_50/2018 del 20 luglio 2018 e riferimenti ivi
menzionati).
L’Alta Corte ha inoltre stabilito che la questione del “sensibile
miglioramento” di cui all’art. 19 cpv. 1 LAINF va valutata in funzione
dell’entità del previsto aumento oppure del ripristino della capacità
lavorativa, nella misura in cui quest’ultima è pregiudicata dalle sequele
infortunistiche (DTF 134 V 109 consid. 4.3 e riferimenti; STF 8C_359/2023 del
12 luglio 2023 consid. 4.1; 8C_301/2021 del 23 giugno 2021 consid. 3.2;
8C_95/2021 del 27 maggio 2021 consid. 3.2).
In una sentenza 8C_614/2019 del 29 gennaio 2020 consid. 5.3, l’Alta Corte ha
precisato la giurisprudenza di cui alla DTF 134 V 109, nel senso che
quest’ultima non implica una valutazione fondata esclusivamente in funzione
della capacità lavorativa, segnatamente laddove la persona assicurata ha
ripreso a svolgere la sua abituale attività professionale.
In
quest’ultimo caso, occorre esaminare se un trattamento medico è indicato e se
ci si possa ancora attendere un notevole miglioramento delle condizioni di
salute. Allorquando la capacità lavorativa è sempre rimasta completa (caso
definito “bagatella”) ma un trattamento medico è comunque necessario, il
sensibile miglioramento dello stato di salute richiesto per il diritto alla
cura medica ai sensi dell’art. 10 LAINF non può essere determinato in funzione
dell’atteso aumento della capacità lavorativa. In questo senso, un’abilità
lavorativa non limitata non comporta di per sé la perdita del diritto alle
prestazioni sanitarie.
A titolo d’esempio, è utile segnalare la sentenza 8C_354/2014 del 10 luglio
2014, riguardante un avvocato che a causa delle conseguenze di un infortunio
soffriva di un deficit di forza e d’impedimenti nella mobilità del piede e
della gamba destra, senza effetti sulla sua capacità lavorativa ma con
limitazioni nella vita quotidiana. Siccome dalla continuazione della cura
medica ci si poteva ancora attendere un sensibile miglioramento dello stato di
salute infortunistico, il TF ha ammesso un ulteriore diritto alle prestazioni
sanitarie (su quest’aspetto, si veda pure KOSS – Hürzeler/Kieser, Berna 2018,
art. 19 LAINF n. 8).
Per contro, se la persona assicurata presenta un’abilità lavorativa limitata
nella sua abituale professione ma dispone di una piena capacità lavorativa in
attività sostitutive confacenti, il caso deve di regola essere considerato
stabilizzato, anche qualora la continuazione della cura medica sia suscettibile
di prevenire un eventuale peggioramento (cfr. D. Jonta, Stabilisation de
l’état de santé en LAA, HAVE/REAS 2023, p. 315 e i riferimenti
giurisprudenziali ivi citati).
2.4. Secondo il già citato art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o
parzialmente incapace di lavorare a seguito d'infortunio o di malattia
professionale ha diritto all'indennità giornaliera.
Giusta l’art. 6 LPGA, è considerata
incapacità al lavoro qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un
danno alla salute fisica, mentale o psichica, di compiere un lavoro
ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo d’attività abituale.
In caso d’incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in
considerazione anche le mansioni esigibili in un’altra professione o campo
d’attività.
L’entità
dell’incapacità lavorativa (e, quindi, il diritto all’indennità giornaliera ex
art. 16 LAINF) deve essere valutata considerando le mansioni che l’assicurato è
concretamente chiamato a compiere nell’esercizio della sua abituale
professione.
Nella RAMI 2004 U 529, p. 572ss.,
consid. 1.4., il TFA ha precisato che la definizione di incapacità al lavoro,
così come quelle d’incapacità al guadagno e d’invalidità contenute nella LPGA,
corrispondono alle definizioni e ai principi dell’assicurazione contro gli
infortuni elaborati finora dalla giurisprudenza.
La questione di sapere se
l'assicurato sia o meno incapace di lavorare in misura giustificante il
riconoscimento del diritto a prestazioni deve essere valutata sulla base dei
fatti forniti dal medico.
Spetta al medico fornire una precisa
descrizione dello stato di salute dell'assicurato e tracciare un esatto quadro
degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determinate funzioni.
Il medico indicherà per prima cosa se
l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali sono le
controindicazioni in quell'attività.
Determinante ai fini della
graduazione dell'incapacità lavorativa non è comunque l'apprezzamento
medico-teorico, bensì la diminuzione della capacità di lavoro che
effettivamente risulta dall'impedimento (RAMI 1987 K 720 p. 106 consid. 2, U 27
p. 394 consid. 2b e giurisprudenza ivi citata; RJAM 1982 n. 482 p. 79 consid.
2).
L'assicurato che rinuncia a
utilizzare la sua residua capacità oppure che non mette in atto i provvedimenti
da lui ragionevolmente esigibili per sfruttare al meglio la propria capacità
lavorativa è, ciò nonostante, giudicato per l'attività che egli potrebbe
esercitare dimostrando buona volontà.
Carenze di volontà risultanti da
un'anomalia caratteriale non sono prese in considerazione nell'ambito
dell'assicurazione infortuni: possono essere, tutt'al più, considerate
nell'ambito dell'assicurazione malattia se la loro causa è da ricercare in
un'affezione patologica (DTF 101 V 145 consid. 2b; 111 V 239 consid. 1b e 2a;
RAMI 1986 p. 56; 1987 p. 105 consid. 2; 1987 p. 393
consid. 2b; 1989 p. 106 consid. 1d; Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la
loi sur l’assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 91).
2.5. Per costante
giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è
parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece
nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato
di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209;
STF dell'8 luglio 2003 nella causa B., U 259/02, consid. 2.1.1; U.
Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989,
p. 30ss.).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000
UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la
nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle
dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante,
a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente
motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere
degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che
il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,
non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
In una sentenza 8C_216/2009 del 28
ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha precisato
che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su
rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione,
a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve,
a
proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti.
Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte
europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che
gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti
dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra
questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le
certificazioni dei medici curanti.
Per quel che concerne il valore
probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui temi
sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che
tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato
redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione
del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR
2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U
252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).
L'elemento rilevante per decidere
circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua
designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo
contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
È, infine, utile osservare che se vi
sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la vertenza
senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su
un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia, precisato che
non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri medici e
parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come farebbe un
perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è l’opinione più
adeguata (cfr. STF I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in fine; STF I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV n. 10 pag. 35 consid. 4b).
2.6. Nella concreta evenienza, dalla decisione su opposizione impugnata risulta che l’assicuratore LAINF resistente ha negato dal
1° giugno 2025 il diritto ad ulteriori prestazioni, facendo
capo al parere del proprio medico fiduciario.
In effetti,
con valutazione del 14 aprile 2025 la dr.ssa ______, spec. in medicina
fisica e riabilitazione, poste le diagnosi di “esiti di amputazione dito
pollice mano destra con copertura del moncone con trapianto ad isola
vascolarizzato all’arteria radiale (04.09.2000); Snac Wrist tipo II del polso
sinistro in esiti di pseudoartrosi dello scafoide sinistro”, ha rilevato quanto
segue:
"
(…).
Reperti oggettivi
Ridotta forza di presa pollice-indice con la mano destra (Pinch
test), mentre a sinistra è ridotta la forza complessiva (Jamar test). Deficit
di articolarità con associato dolore a fine range of motion al polso sinistro.
Proposte diagnostiche e terapeutiche
Dopo valutazione delle proposte terapeutiche suggerite dal dott.
______ e dal dott. ______, l'assicurato ha deciso di non effettuare alcun intervento
chirurgico e restare operativo professionalmente con le limitazioni sopra
elencate. Inoltre, viene informato che può riaprire il caso e farsi operare al
polso sinistro quando lo deciderà.
Aspetti medico-assicurativi
Siamo di fronte ad una pseudoartrosi di scafoide sinistro, responsabile
di dolore a fine range of motion e riduzione della forza della mano sinistra e
quindi a limitazioni funzionali a livello lavorativo.
Nonostante le indicazioni dei chirurghi della mano a procedere chirurgicamente,
l'assicurato preferisce attendere. Pertanto, lo stato clinico attuale si può
considerare al momento stabilizzato. Nell’attività
di riferimento di meccanico persistono delle limitazioni
funzionali, pertanto è da considerarsi abile al 50% in termini di rendimento.” (Doc.
F)
L’insorgente ha contestato la valutazione con la quale
l’amministrazione lo ha ritenuto abile al lavoro al 100% in attività adatte, sottolineando
di non potere lavorare al 100% nella propria attività (pesante) di meccanico,
tanto da essere stato costretto ad assumere un aiuto meccanico nella misura
dell’80% (doc. I). A comprova della “grave situazione con cui è confrontato
l’assicurato e che comporta una importante incapacità lavorativa”, il legale ha
trasmesso il seguente referto del dr. ______, del 19 settembre 2024, del
seguente tenore:
" Vedo in
consultazione per una seconda opinione il succitato per gli esiti della
pseudoartrosi dello scafoide per il quale lo avevo già esaminato nel 2006.
Già allora vi erano opzioni ricostruttive, avevamo valutato con il
paziente degli interventi palliativi. Egli era allora relativamente poco sintomatico,
riusciva a svolgere tutte le attività professionali e aveva quindi atteso
l'evoluzione naturale.
II paziente è tutt'ora attivo come meccanico, ha dovuto assumere persone
per aiutarlo ma globalmente riesce a svolgere ancora buona parte delle attività
seppur con dolore.
L’arco di mobilità è limitato ma ancora funzionale, la forza di
presa è misurata oggi a 28 kg controlaterale 42.
Le tue recenti investigazioni radiologiche confermano l'evoluzione
artrosica comunque già presente nel 2006 che coinvolge ora tutta la fossetta
scafoidea. Onestamente mi sarei atteso anche un'evoluzione radiologica ben
peggiore considerando il lungo intervallo di tempo.
Ho proposto al paziente la resezione della prima filiera del carpo
associata suppongo alla stiloidectomia radiale. Si tratta di una delle opzioni
già valutate nel 2006/2007. L'arco di mobilità risulterà ulteriormente
diminuito e la forza di presa sicuramente non aumenterà.
Se l'intento dell'intervento è quello di garantire indolenza dalla
mia personale esperienza è raro che questa venga raggiunta completamente.
Per il paziente è comunque molto importante mantenere un arco di mobilità
funzionale e per questo mi chiedo se nel quadro delle opzioni palliative non
discutere eventualmente anche la denervazione associata alla stiloidectomia.
Benché questo intervento non potrà garantire indolenza ma quanto
meno non va a impattare direttamente sulla forza di presa e l’attuale mobilità.
Fatti
I tempi riabilitativi delle denervazioni sono generalmente più
corti di quelli delle resezioni della prima filiera.
Qualora tu decidessi comunque per la resezione della prima filiera
del carpo discutendone con il paziente che ti dà fiducia valuterei meno
l’artroscopia perché non sono convinto che non vi siano delle piccole lesioni
del polo prossimale del capitatum.” (Doc. K)
2.7. Chiamato a
pronunciarsi, nella concreta evenienza questo Tribunale ritiene di potere
fondare il proprio giudizio sull’apprezzamento medico della dr.ssa ______,
posto a fondamento della decisione su opposizione qui impugnata, che va
considerato pienamente probante sia in merito alla valutazione delle
prestazioni di corta durata, sia per quanto concerne la valutazione della
capacità lavorativa e del diritto all’IMI.
2.7.1. Innanzitutto,
analizzando l’aspetto della stabilizzazione dello stato di salute, questo Tribunale non ha motivo per
distanziarsi dalla valutazione con la quale la dr.ssa ______ ha valutato l’assicurato in grado di
esercitare, a tempo pieno e con un rendimento completo, delle attività
confacenti al danno alla salute infortunistico.
Stante la completa esigibilità in attività
leggere adatte alle limitazioni funzionali poste dal medico fiduciario, in
applicazione della giurisprudenza federale citata in precedenza (cfr. supra,
consid. 2.3.: D. Jonta, Stabilisation de l’état de santé en LAA, HAVE/REAS
2023, p. 315 e i riferimenti giurisprudenziali ivi citati con rinvio
particolare alla STF 8C_14/2010 del 4 agosto 2010 consid. 3), l’assicuratore
resistente era legittimato a considerare stabilizzate le condizioni di salute
dell’insorgente e, dunque, a dichiarare estinto il diritto alle prestazioni di
corta durata in virtù dell’art. 19 cpv. 1 LAINF.
La
conclusione alla quale è giunta la dr.ssa ______, del resto, non è stata
contestata attraverso la presentazione di documentazione medica in grado di
smentirla.
Il solo fatto che la persona
assicurata senta ancora dei dolori, come rilevato dal dr. ______ (cfr. doc. K:
“riesce a svolgere ancora buona parte delle attività seppur con dolore”), non
permette di concludere che il suo stato di salute non sia stabilizzato (D.
Jonta, Stabilisation de l’état de santé en LAA, HAVE/REAS 2023, p. 316, con
rinvio alle STF 8C_20/2022 del 10 giugno 2022 consid. 6.3; STF 8C_247/2018
del 1° aprile 2019 consid. 5.3; STF 8C_83/2017 dell’11 dicembre 2017
consid. 4.3). Anche la prescrizione di medicamenti antalgici e di sedute di
fisioterapia o accertamenti supplementari per stabilire le cause dei dolori,
sono compatibili con uno stato di salute stabilizzato (Ionta, op. cit., con
rinvio alle STF 8C_93/2022 del 19 ottobre 2022 consid. 4.2;
STF 8C_736/2017 del 20 agosto 2018 consid. 4.1).
Neppure il fatto che l’assicurato
potrebbe, in futuro, essere sottoposto, nell’ambito delle cure palliative, ad
un intervento di resezione della prima filiera del carpo – come proposto
dal dr. ______ e, in un primo momento, accettato dall’assicurato, salvo poi
annullarlo (cfr. doc. 56 fascicolo 1 CO1) – oppure ad un intervento di
denervazione, come proposto dal dr. ______, contattato per una seconda opinione
(cfr. doc. K) - eventualità comunque al momento rifiutata dall’assicurato (cfr.
doc. 61 e doc. I) - non
permetterebbe, in ogni caso, di considerare non stabilizzato lo stato di
salute. Difatti, in tale evenienza, l’assicurato potrà annunciare una ricaduta
del sinistro, con ripristino del diritto alle prestazioni di corta durata (cfr.
art. 11 OAINF; cfr. pure, la STCA 35.2021.97 del 21 marzo 2022, consid. 2.3.5 e
la STCA 35.2022.87 del 30 gennaio 2023, consid. 2.4.4).
In
esito a tutto quanto precede, all’istituto assicuratore resistente non può
dunque essere rimproverato di aver prematuramente proceduto alla definizione
delle prestazioni di lunga durata (rendita d’invalidità + IMI), con conseguente
estinzione del diritto alla cura medica e all’indennità giornaliera a norma
dell’art. 19 cpv. 1 LAINF a partire dal 1° giugno 2025.
2.7.2. Passando quindi all’esame
della capacità lavorativa dell’assicurato, aspetto indispensabile al fine di
valutare l’eventuale diritto ad una rendita, questo Tribunale non ha alcun valido motivo per scostarsi
dalla valutazione espressa in proposito dalla dr.ssa ______.
Quest’ultima,
infatti, ha valutato lo stato di salute dell’interessato, giungendo alla
conclusione che egli conservi una piena capacità lavorativa in attività adatte,
rispettose delle sue limitazioni funzionali, osservando:
" Aspetti
medico assicurativi
Per un'attività adeguata che rispetti l’esigibilità sotto
riportata, l'assicurato è abile al 100% in termini di tempo e rendimento senza
pause aggiuntive.
L'esigibilità viene valutata in presenza dell’assicurato.
L’assicurato è considerato abile nella misura dell’esigibilità a partire dal 15
aprile 2025.
Esigibilità del lavoro
Molto spesso può sollevare e portare pesi molto leggeri fino a 5
kg fino all'altezza dei fianchi. Talvolta possibile sollevare e portare pesi
leggeri tra i 5 e i 10 kg fino all'altezza dei fianchi. Raramente
possibile sollevare e portare pesi tra i 10 e i 25 kg. Mai più è possibile
sollevare e portare pesi oltre i 25 kg.
Talvolta può sollevare oltre l'altezza del petto pesi fino a 5 kg.
Mai più sollevare oltre l'altezza del petto pesi oltre 5 kg. Molto spesso il maneggio
di piccoli elementi fini con la sinistra ma non con la destra. Mai più il
maneggio di attrezzi medi, pesanti e molto pesanti con la sinistra. Non
possibile la rotazione della mano sinistra. Molto spesso può utilizzare la
rotazione del tronco, la posizione seduta/inclinata in avanti, la posizione in
piedi/inclinata in avanti, la posizione inginocchiata, la flessione delle
ginocchia, posizione di lunga durata sia seduta sia in piedi, camminare fino a
50 m, camminare lunghi tratti, camminare su terreno accidentato e salire su
scale. Raramente salire su scale a pioli. Possibile equilibrio e stare in
equilibrio. Limitato l’utilizzo delle due mani.” (Doc. F)
Questo Tribunale rileva che la
valutazione della dr.ssa ______ è stata contestata unicamente facendo valere
che l’assicurato continua a presentare un’inabilità del 75% nella propria
professione di meccanico, di tipo pesante, come attestato dal curante, dr. ______
(cfr. doc. J: “il 75% dal 1.6.2025 al 30.06.2025”).
Ora,
come del resto rilevato anche dall’amministrazione, tali contestazioni non
necessitano di essere ulteriormente approfondite, ritenuto, da un canto, come
lo stesso istituto assicuratore abbia riconosciuto la non piena esigibilità
lavorativa nell’attività pesante di meccanico e, d’altro canto, sia stata valutata
l’esistenza di una piena abilità lavorativa nell’esercizio di attività
adeguate, di tipo leggero, nel rispetto delle limitazioni indicate dalla dr.ssa
______.
Il
TCA condivide le conclusioni alle quali è giunto il medico fiduciario
dell’assicuratore infortuni, le quali, del resto, non sono state smentite
attraverso la presentazione di pareri medici attestanti una incapacità
lavorativa dell’assicurato nello svolgimento di attività adeguate.
Non
vi è dunque motivo di dilungarsi oltre sull’argomento.
2.8. Si
tratta ora di valutare le conseguenze economiche del danno alla salute
infortunistico.
Preliminarmente
va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa
stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129
V 222; cfr., pure, STF I 600/01 del 26 giugno 2003 consid. 3.1; STF I 670/01
del 3 febbraio 2003, pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, STF I 761/01 del 18
ottobre 2002 consid. 3.1, pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e STF I 26/02 del 9
agosto 2002 consid. 3.1; cfr. inoltre STF I 475/01 del 13 giugno 2003 consid.
4.2,).
Nel
caso di specie sono quindi determinanti, come correttamente ritenuto
dall’amministrazione, i dati del 2025, essendo stato ritenuto lo stato
di salute stabilizzato a partire dal 1° giugno 2025.
2.8.1. Per
determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il
danno alla salute (reddito da valido), è decisivo stabilire quanto essa
guadagnerebbe, secondo il principio della verosimiglianza preponderante, se non
fosse divenuta invalida, tenuto conto delle sue capacità professionali e delle
circostanze personali. Tale reddito dev'essere valutato nel modo più concreto
possibile. Partendo dalla presunzione che l’assicurato avrebbe continuato a
esercitare la sua attività nel caso in cui non fosse stato vittima
dell’infortunio, il reddito in questione si deduce di principio dall’ultimo salario
che la persona assicurata ha conseguito prima dell’insorgenza del danno alla
salute, tenuto conto dell’evoluzione dei salari sino al momento della nascita
del diritto alla rendita; eccezioni possono essere ammesse soltanto se
dimostrate con il grado della verosimiglianza preponderante (cfr. DTF 144 I 103 consid.
5.3; 139 V 28 consid. 3.3.2; 135 V 297 consid. 5.1;
134 V 322 consid. 4.1;
129 V 222 consid.
4.3.1).
Tuttavia, allorquando la
perdita del posto di lavoro è imputabile a motivi estranei all’invalidità, il
salario deve essere stabilito in base a dei valori medi. Altrimenti detto, in
una tale evenienza, per fissare il reddito da valido non è determinante il
salario che la persona assicurata realizzerebbe attualmente presso il suo ex
datore di lavoro ma piuttosto quello che conseguirebbe se non fosse divenuta
invalida (cfr. STF 8C_50/2022 dell’11 agosto 2022 consid. 5.1.1, in: SVR 2023
UV n. 8 p. 22 e il riferimento ivi citato). Secondo una costante giurisprudenza
federale, ciò è il caso, ad esempio, se il posto di lavoro che l’assicurato
occupava prima dell’insorgenza del danno alla salute non esiste più al momento
della valutazione dell’invalidità, se egli non avrebbe potuto conservare
l’occupazione a causa delle difficoltà economiche, in caso di fallimento o di
ristrutturazione dell’azienda (cfr. STF 8C_240/2023 del 14 marzo 2024 consid.
6.1; 8C_148/2017 del 19 giugno 2017 consid. 6.2.2; 8C_462/2014 del 18 novembre
2014 consid. 4.2; 9C_501/2013 del 28 novembre 2013 consid. 4.2).
Nel caso in cui risulti che
l’assicurato percepiva un salario nettamente inferiore ai salari abituali del
settore per delle ragioni estranee all’invalidità e che le circostanze concrete
non consentono di ritenere che egli si sia accontentato di un salario più
modesto rispetto a quello che avrebbe potuto pretendere, occorre tenerne conto
al momento del raffronto dei redditi, operando un parallelismo dei redditi da
confrontare. Il reddito effettivamente realizzato deve essere considerato
nettamente inferiore ai salari abituali del settore, se è inferiore di almeno
il 5% al salario statistico del ramo (cfr. DTF 134 V 297 consid. 6.1.2). Il
reddito nettamente inferiore può allora giustificare un parallelismo dei
redditi da raffrontare, il quale deve riguardare soltanto la parte che eccede
il tasso determinante del 5% (cfr. DTF 134 V 322 consid.
4.1).
In una sentenza 8C_546/2024 del
13 febbraio 2025 consid. 6.2.4 - riguardante un assicurato che si trovava alle
dipendenze di un’azienda familiare in qualità di direttore tecnico, da lui
stesso fondata e in seguito ceduta al figlio primogenito, al quale il TCA aveva
negato l’applicazione di una deduzione sul reddito statistico da invalido a
titolo di parallelismo, in quanto la sua posizione in seno alla ditta non
poteva essere equiparata a quella di un comune lavoratore dipendente che
subisce gli effetti del fenomeno del dumping salariale - la Corte federale ha
ribadito l’importanza del parallelismo quale strumento di correzione,
sviluppando la seguente argomentazione:
"
(…).
6.2.4 (…). Si noterà tuttavia già sin d’ora che il
rifiuto da parte della Corte ticinese di operare una riduzione a titolo di
parallelismo dei redditi (sul tema, cfr. DTF 148 V 174 consid. 6.4, con
riferimenti) non appare fondarsi su circostanze sufficientemente comprovate.
Dai relativi considerandi del giudizio impugnato non si comprende in effetti in
che modo il legame di parentela tra il ricorrente e il figlio, allora socio e
gerente della società datrice di lavoro, si trovi in relazione causale con la circostanza
che il primo si sarebbe accontentato di un reddito da valido nettamente
inferiore a quello statistico, o più in generale che non fosse realmente
esposto a una tale differenza. In assenza di indicazioni contrarie, non si
giustificherebbe in effetti in alcun modo contrapporre a un reddito senza
invalidità nettamente al di sotto della media (nazionale) un reddito da
invalido medio (nazionale: sentenza U 75/03 del 12 ottobre 2006, pubblicata in
SVR 2007 UV n. 17 pag. 56) realisticamente irrealizzabile (DTF 135 V 58 consid.
3.4.3 e. 3.4.4; cfr. sentenze 9C_179/2013 del 26 agosto 2013 consid. 4.4 con
riferimenti). Su questo aspetto, indipendente dall’esito della perizia
giudiziaria da allestire, il Tribunale cantonale dovrà pertanto procedere ad
ulteriori accertamenti e pronunciarsi nuovamente.”
Il reddito da valido non può
però essere ritenuto inferiore alla media qualora rispetti i salari minimi
previsti da un contratto collettivo di lavoro (CCL) dichiarato di
obbligatorietà generale dal Consiglio federale nel corrispondente ramo
professionale, siccome in quel contesto i salari usuali del settore sono
rappresentati in maniera più precisa che nella RSS. In questo caso, non si
procede a un parallelismo dei redditi da raffrontare (cfr. STF 8C_392/2023 del
21 dicembre 2023 consid. 7.2, che ha confermato la STCA 35.2022.95 del 10
maggio 2023 consid. 2.10.8; 8C_756/2022 del 14 dicembre 2023 consid. 5.1.2 e 52
[SVR 2024 UV n. 17]; 8C_541/2021 del 18 maggio 2022
consid. 4.2.2; 8C_461/2021 del 3 marzo 2021
consid. 4.2.1; 8C_310/2020 del 23 luglio 2020
consid. 2 e 3; 8C_88/2020 del 14 aprile 2020
consid. 3.2.2; 8C_141/2016 del 17 maggio 2016
consid. 5.2.2).
2.8.2. Nella
presente fattispecie, dalla decisione del 13 giugno 2025 emerge che
l’amministrazione ha calcolato in fr. 68’198 il reddito che avrebbe percepito
l’assicurato senza l’insorgere del danno alla salute, rivalutando nominalmente
dal 2004 al 2025 quanto percepito presso la ditta ______ preso in
considerazione con la decisione di attribuzione di rendita del 15 dicembre
2004.
Il
TCA non ha motivo per scostarsi da tale importo, rimasto, del resto,
incontestato.
Da
rilevare che, nel caso di specie, anche applicando per analogia
nell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni l’art. 26 cpv. 2 OAI –
così come stabilito da questa Corte in una sentenza 35.2024.84 del 24 marzo
2025, consultabile sul sito sentenze.ti.ch, attualmente oggetto di ricorso al
Tribunale federale (inc. n. 8C_254/2025) e ribadito con la sentenza 35.2024.86
del 30 luglio 2025, anch’essa consultabile sul sito sentenze.ti.ch e anch’essa
oggetto di ricorso al TF (inc. n. 8C_481/2025); nella 35.2025.16 del 22
settembre 2025, attualmente oggetto di ricorso al TF (inc. 8C_610/2025); nella
35.2025.23 del 22 settembre 2025, parimenti impugnata al TF (inc. 8C_614/2025)
e 35.2025.25 del 27 ottobre 2025, anch’essa oggetto di ricorso al TF (inc.
8C_682/2025) – non risulta alcun gap salariale, come del resto calcolato anche
dall’amministrazione (cfr. doc. 91 pag. 2, nel quale è stato svolto il calcolo in
applicazione dei dati statistici afferenti al ramo di attività dell’assicurato
(settore 45: commercio e riparazione di autoveicoli e motocicli), livello 1,
aggiornati al 2025, giungendo al risultato di fr. 68'831, ciò che esclude
l’esistenza di una differenza tra salario effettivo e salario statistico).
2.8.3. Il reddito da invalido deve essere
valutato in primo luogo in funzione della situazione concreta dell’assicurato.
Esso corrisponde al reddito effettivamente conseguito dall’interessato, a
condizione che i rapporti di lavoro appaiano particolarmente stabili, che
esercitando l’attività in questione egli sfrutti al meglio la sua capacità
lavorativa residua ragionevolmente esigibile e che il guadagno in tal modo
ottenuto corrisponda al suo effettivo rendimento, senza comportare elementi di
salario sociale.
In
assenza di un reddito effettivamente realizzato, ossia quando la persona
assicurata, dopo l’insorgenza del danno alla salute, non ha più esercitato
un’attività lucrativa o almeno un’attività esigibile confacente al suo stato di
salute, il reddito da invalido può essere determinato in base a salari fondati
sui dati statistici risultanti dalla RSS oppure sui dati salariali derivanti
dalle DPL elaborate dall’INSAI (DTF 135 V 297 consid. 5.2; 129 V 472 consid.
4.2.1; da notare che l’INSAI ha rinunciato alla banca dati DPL a far tempo dal
1° gennaio 2019 [STF 8C_171/2021 del 14 dicembre 2021 consid. 3.2]).
Di
regola, occorre fondarsi sui salari mensili indicati nella tabella RSS TA1,
alla linea “totale settore privato” (DTF 124 V 321 consid. 3b/aa). In questo
senso, si fa riferimento alla statistica dei salari lordi standardizzati,
basandosi sempre sul valore mediano o centrale (DTF 124 V 321 consid. 3b/bb).
Il
valore statistico – mediano – si applica di principio a tutti gli assicurati
che non possono più svolgere la loro precedente attività in quanto troppo
impegnativa per le loro condizioni di salute, ma che conservano una capacità
lavorativa in attività più leggere. Per questi assicurati, il salario
statistico è sufficientemente rappresentativo di quanto sarebbero in grado di
guadagnare in quanto invalidi, nella misura in cui comprende un largo ventaglio
di attività variegate e non qualificate che non richiedono una specifica
esperienza professionale, né una particolare formazione (cfr. STF 8C_732/2019
del 19 ottobre 2020 consid. 4.5; 8C_549/2019 del 26 ottobre 2020 consid. 4.5;
9C_603/2015 del 25 aprile 2016 consid. 8.1; 9C_242/2012 del 13 agosto 2012 consid.
3).
Occorre
fare capo alla versione della RSS pubblicata al momento determinante della
decisione impugnata (DTF 143 V 295 consid. 4).
La
misura in cui i salari risultanti dalle statistiche devono essere ridotti,
dipende dall’insieme delle circostanze personali e professionali del caso di
specie (limitazioni funzionali legate al danno alla salute, età, anni di
servizio, nazionalità/tipo di autorizzazione di soggiorno e grado di
occupazione) ed è il risultato di una valutazione entro i limiti del potere
d’apprezzamento. Una riduzione massima del 25% sul salario statistico permette
di tenere conto dei diversi elementi che possono influenzare il reddito di
un’attività lucrativa (DTF 126 V 75 consid. 5b/aa-cc).
L’entità
della riduzione che si giustifica in un caso concreto rileva dal potere
d’apprezzamento (DTF 132 V 393 consid. 3.3). Questa valutazione compete in
primo luogo all’amministrazione che in questo contesto gode di un ampio potere
d’apprezzamento. Il giudice deve dare prova di riserbo allorquando è chiamato a
verificare la fondatezza di tale apprezzamento. In questo senso, egli non può,
senza motivo pertinente, sostituire il suo apprezzamento a quello
dell’amministrazione; deve fondarsi su circostanze suscettibili di far apparire
il suo apprezzamento come il più appropriato (DTF 126 V 75 consid. 6; 123 V 150
consid. 2).
In
una sentenza 8C_256/2021 del 9 marzo 2022, pubblicata in DTF 148 V 174, emanata
in materia di assicurazione per l’invalidità (in applicazione delle
disposizioni di legge e di ordinanza in vigore sino al 31 dicembre 2021), il
Tribunale federale (di seguito: TF) ha negato che
fossero adempiuti i presupposti per un cambiamento della propria giurisprudenza
in materia di determinazione del grado d’invalidità in applicazione dei dati
salariali statistici pubblicati dall’UFS (Rilevazione svizzera della struttura
dei salari [RSS]).
Nel
comunicato stampa del 9 marzo 2022 figurano in particolare le seguenti
indicazioni:
"
(…) La determinazione del grado
d'invalidità è in linea di principio disciplinata dalla legge. Con il concetto
di un mercato del lavoro equilibrato (secondo l'articolo 16 della legge
federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, LPGA),
il legislatore presuppone fondamentalmente che un lavoro corrispondente alle
loro capacità sia disponibile anche per le persone con problemi di salute.
Questo concetto giuridico non può essere derogato utilizzando invece
opportunità di lavoro concretamente esistenti o condizioni concrete del mercato
del lavoro. Il computo del valore del reddito da valido e da invalido non era
stato fino ad ora disciplinato in dettaglio dalla legge. Principalmente, in
conformità della giurisprudenza finora in vigore, vengono prese in
considerazione le circostanze concrete, ovvero il salario effettivamente
ottenuto prima o dopo l'inizio dell'invalidità. Solo se questo non è possibile
si usano i dati statistici salariali, di solito quelli risultanti dalle tabelle
RSS. L'uso delle RSS per determinare l'invalidità è quindi "ultima
ratio". Le RSS si basano su un sondaggio condotto ogni due anni tra le
aziende in Svizzera. Si fonda quindi su dati completi e concreti del mercato
del lavoro reale. Il salario mediano dei salari lordi standardizzati della RSS,
che deve essere preso come base secondo la prassi finora in vigore del
Tribunale federale, è in linea di principio adatto come valore di partenza per
determinare il reddito da invalido. Per tener conto del fatto che una persona
invalida può essere in grado di utilizzare la sua capacità lavorativa residua
solo con un successo inferiore alla media, anche in un mercato del lavoro
equilibrato, la giurisprudenza vigente prevede la possibilità di una
decurtazione ("deduzione per circostanze personali e professionali")
fino al 25 % dal salario tabellare.
Questa deduzione è di fondamentale importanza come
strumento di correzione per determinare un reddito da invalido che sia il più
concreto possibile. Tenuto conto della possibilità della deduzione per
circostanze personali e professionali, il Tribunale federale ha finora
espressamente rifiutato di prendere come base il quartile più basso del valore
della tabella. Un altro strumento di correzione è il parallelismo dei redditi.
Questo serve anche a prendere in considerazione i casi individuali quando si confrontano
i redditi. Non è chiaro fino a che punto la determinazione del reddito da
invalido sulla base del valore mediano della RSS, eventualmente corretto per
mezzo degli strumenti menzionati, debba essere considerato discriminatorio.
Dalla circostanza che i presupposti per un cambiamento
di prassi non siano oggi adempiuti non si può dedurre che la giurisprudenza –
segnatamente in considerazione della modifica dal 1° gennaio 2022 della legge
federale e dell'ordinanza sull'assicurazione per l'invalidità – non possa
svilupparsi ulteriormente. Un cambiamento della giurisprudenza in questo
momento non sarebbe tuttavia opportuno, anche in considerazione della revisione
ormai entrata in vigore. Questo concerne l'uso dei dati statistici salariali
per il confronto dei redditi e gli strumenti di correzione. Su tale questione
il Tribunale federale non deve esprimersi nel caso in rassegna. (…)” (cfr.
Comunicato stampa del Tribunale federale:
In
una sentenza 8C_541/2021 del 18 maggio 2022 consid. 5.2.1, la Corte federale ha
precisato che quanto stabilito nella pronunzia 8C_256/2021 succitata vale anche
in materia di assicurazione contro gli infortuni, e ciò in ragione del
principio dell’unità della nozione d’invalidità (“Dieses zur bis 31.
Dezember 2021 geltenden Rechtslage im Bereich der Invalidenversicherung
ergangene Urteil gilt – wie in dessen E. 9.2.3 deutlich zum Ausdruck kommt –
infolge des Grundsatzes der Einheitlichkeit des Invaliditätsbegriffs (BGE 133 V 549 E. 6.1; vgl. Christoph Frey/Nathalie Lang, in: Basler Kommentar,
Allgemeiner Teil des Sozialversicherungsrechts, 2020, N. 2, 5 und 79 zu Art. 16
ATSG) auch für den Bereich der Unfallversicherung.”; si veda inoltre la
precedente STF 8C_682/2021 del 13 aprile 2022 consid. 12.1, anch’essa emanata
in materia di assicurazione contro gli infortuni, in cui l’Alta Corte,
richiamandosi alla sentenza 8C_256/2021, ha negato che vi fossero validi motivi
per ridurre uniformemente e linearmente i salari statistici del 15-25%).
2.8.4.
Dalla decisione su opposizione impugnata, si evince che per determinare il reddito
da invalido, l’amministrazione ha applicato la tabella TA1_tirage_skill_level relativa all’anno
2022, uomini, livello di competenze 1, ramo economico totale.
L’importo
così ottenuto (fr. 63'660) è poi stato riportato su 41.7 ore/settimana (orario
usuale di lavoro settimanale nel ramo economico totale) e adeguato all’indice
nominale dei salari sino al 2025 (fr. 69'123.33) (cfr. doc. B).
A tale
importo l’istituto
assicuratore ha applicato una deduzione sociale del 10% per un reddito da
invalido finale di fr. 62'211 (doc. B).
Il
legale dell’insorgente ha contestato tale dato, ritenendo che debba invece
essere fissato in fr. 40'000, con la seguente motivazione:
" L’assicurato
ha un reddito annuo di circa fr. 25'458.00, così come riporta la dichiarazione
di tassazione del 2023.
L’Ufficio di tassazione ha proceduto alla tassazione d’ufficio per
il 2023, ma è andata smarrita, per cui il signor RI1 ha dovuto ripresentare la
notifica che è tuttora pendente. La differenza da quanto ritenuto per il
calcolo del grado di invalidità è considerevole e pertanto ingiustificata.
Si producono gli atti relativi alla notifica di tassazione del
2023 e che dimostrano che vi è stata una perdita di oltre fr. 20'000, essendo
nel 2022 il reddito imponibile determinato il fr. 44'800.00.
Non è pertanto corretto ritenere un salario da invalido di fr.
62'211.09, ovvero di oltre fr. 20'000 in più rispetto a quanto effettivamente
ottenuto dall’assicurato nel corso del 2023 e del 2024.
Questi, tornando a lavorare a pieno regime in funzione ridotta e
malgrado i dolori può al massimo conseguire un salario di fr. 40'000.00, per
cui secondo la formula che si può applicare procedendo ad un confronto del
salario tra valido di fr. 68'198.00 e da invalido di fr. 40'000.00 risulta una
incapacità al guadagno ben superiore al 9%.” (Doc. I pag. 4)
Le obiezioni del legale dell’insorgente non possono essere
accolte.
Dal momento che l’insorgente è stato ritenuto dal medico
fiduciario dell’assicuratore LAINF, come visto sopra (cfr. consid. 2.7.2),
abile al 100% (presenza e rendimento) nell’esercizio di attività adatte, nelle
quali potrebbe meglio sfruttare la capacità lavorativa residua rispetto
all’attività di meccanico, pesante e non più esigibile al 100%, il reddito da
invalido non può essere calcolato nella maniera proposta nel ricorso, dato che
nell’attività abituale egli non sfrutta al massimo la sua capacità di lavoro.
A questo proposito giova ricordare che, secondo la giurisprudenza, una delle
condizioni necessarie affinché la perdita di guadagno concreta possa essere
considerata perdita di guadagno computabile, è quella che l'interessato
eserciti un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve
ritenere che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua. Se ciò non è
il caso, l’assicurato può essere obbligato a lasciare il suo posto di lavoro o
persino a mettere fine alla sua attività indipendente a profitto di
un’attività più rimunerata o ancora ad accettare un impiego che lo
costringa a cambiare domicilio, tutto ciò in virtù del suo obbligo di ridurre
il danno risultante dall’invalidità (cfr. STF 8C_771/2011 del 15 novembre 2012
consid. 3 e i riferimenti ivi menzionati; STCA 35.2019.39 del 21 ottobre 2019,
consid. 2.10).
Ciò chiarito, è quindi a ragione che l’amministrazione ha
calcolato il reddito da invalido facendo capo ai dati statistici riguardanti il
mercato generale del lavoro.
2.8.5. Nel
quadro della revisione «Ulteriore sviluppo dell’AI», in vigore dal 1° gennaio
2022, per quanto attiene alla determinazione del diritto ai provvedimenti
integrativi e alla rendita, il Consiglio federale ha in particolare modificato
l’art. 28a LAI (“Valutazione del grado d’invalidità”).
Il
tenore del capoverso 1 della disposizione di legge appena citata è il seguente:
"
1Per valutare il grado d’invalidità di un assicurato
che esercita un’attività lucrativa si applica l’articolo 16 LPGA. Il Consiglio
federale definisce i redditi lavorativi determinanti per la valutazione del
grado d’invalidità e i fattori di correzione applicabili.”
L’art.
26bis OAI, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2022 al 31
dicembre 2023, prevedeva invece quanto segue:
"
1Se dopo l’insorgere dell’invalidità l’assicurato
consegue un reddito lavorativo, quest’ultimo gli viene computato quale reddito
con invalidità (art. 16 LPGA), sempre che gli permetta di valorizzare al meglio
la sua capacità funzionale residua in relazione a un’attività lucrativa da lui
ragionevolmente esigibile.
2Se non vi
è alcun reddito lavorativo computabile, il reddito con invalidità è determinato
in base ai valori statistici di cui all’articolo 25 capoverso 3. In deroga
all’articolo 25 capoverso 3, per gli assicurati di cui all’articolo 26
capoverso 6 vanno impiegati valori indipendenti dal sesso.
3Se a causa
dell’invalidità l’assicurato può lavorare soltanto con una capacità funzionale
secondo l’articolo 49 capoverso 1bis pari o inferiore al 50 per cento, al valore
determinato in base a valori statistici è applicata una deduzione del dieci per
cento per attività lucrativa a tempo parziale.”
A
seguito del deposito di diversi atti parlamentari aventi per oggetto la
determinazione del grado d’invalidità mediante l’utilizzo dei dati statistici,
auspicando una riduzione dei salari di riferimento, in particolare della
mozione 22.3377 («Utilizzare salari statistici corrispondenti all’invalidità
nel calcolo del grado d’invalidità») della Commissione della sicurezza sociale
e della sanità del Consiglio nazionale, il 18 ottobre 2023, l’Esecutivo
federale ha adeguato l’art. 26bis cpv. 3 OAI che era entrato in
vigore il 1° gennaio 2022.
Questo
il tenore del nuovo art. 26bis cpv. 3 OAI, in vigore dal 1° gennaio
2024, come detto in concreto determinante:
"
Al
valore determinato in base a valori statistici secondo il capoverso 2 è
applicata una deduzione del 10 per cento. Se a causa dell’invalidità
l’assicurato può lavorare soltanto con una capacità funzionale secondo
l’articolo 49 capoverso 1bis pari o inferiore al 50 per cento, è applicata una deduzione
del 20 per cento. Non sono ammesse ulteriori deduzioni.”
2.8.6. In
una pronunzia 35.2024.84 del 24 marzo 2025, attualmente oggetto di ricorso al
Tribunale federale (inc. n. 8C_254/2025), dopo attento esame dei materiali
preparatori, della giurisprudenza e della dottrina, questa Corte è giunta alla
conclusione che l’art. 26bis cpv. 3, prima frase, OAI, nella
versione in vigore dal 1° gennaio 2024 (versione in casu determinante
visto che la soppressione della rendita decorre dal 1° aprile 2024 - cfr., fra
le tante, la STF 8C_57/2024 del 5 dicembre 2024 consid. 5.2.2), possa essere
applicato per analogia nell’ambito dell’assicurazione contro gli infortuni,
tenuto conto della similitudine delle situazioni da disciplinare, che si tratta
di una norma non specifica all’assicurazione per l’invalidità e del principio
dell’uniformità della nozione d’invalidità.
Il
TCA è pervenuto alla medesima conclusione nella sentenza 35.2024.86 del 30
luglio 2025, anch’essa oggetto di ricorso al TF (inc. n. 8C_481/2025).
In
quell’occasione, questo Tribunale ha segnalato che le considerazioni sviluppate
nel giudizio 35.2024.84 erano state nel frattempo condivise dalla dottrina
(Basler Kommentar ATSG – Nathalie Lang, 2a edizione, art. 16 n. 81) e
dall’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) nelle sue osservazioni al
ricorso al TF interposto dall’assicuratore LAINF (presa di posizione del 4
luglio 2025).
In
un articolo apparso su plädoyer 4/2025 p. 44 ss., Kaspar Gehring si è
pronunciato in questi termini a proposito dell’applicabilità in ambito di
assicurazione contro gli infortuni, delle riduzioni in vigore da gennaio 2024
in materia di assicurazione per l’invalidità:
"
(…) Bis anhin hat jedoch die
Rechtsprechung die Anwendung der Pauschalabzüge nicht auf die
Unfallversicherung nicht übertragen, meist mit dem Hinweis auf die fehlende
Bindungswirkung. Ein solch generelles Postulat ist jedoch zu pauschal. Das
Fehlen einer Bindungswirkung kann allenfalls mit fehlenden zeitlichen oder
sachlichen Kongruenzen begründet werden. Dies kann unter Umständen bei
unterschiedlichen Zeitpunkten der Invalidisierung oder Vorliegen unfallfremder
Gesundheitsschädigungen der Fall sein. Klammert man diese beiden Aspekte jedoch
aus, müssen die Vergleichseinkommen in der Invalidenversicherung und der
Unfallversicherung identisch sein. Dies ergibt sich aus Artikel 16 ATSG, der
die Thematik als über die Einzelgesetze übergeordnete Norm regelt. Das
Bundesgericht hat auch schon verschiedentlich postuliert, dass eine «Einheit
der Rechtsordnung» anzustreben sei. Jede andere Betrachtungsweise würde dazu
führen, dass Versicherte in unfall- und invalidenversicherungsrechtlicher
Hinsicht mit gleichen Einschränkungen unterschiedliche Einkommen «erzielen»
könnten. Eine solche Unterscheidung ist nicht nur in sich widersprüchlich,
sondern schlicht willkürlich und verstösst gegen die Vorgaben von Artikel 16
ATSG.
Sollte jedoch – wovon offenbar die Rechtsprechung
ausgeht – keine analoge Anwendung der pauschalen Lohnabzüge im
Unfallversicherungsrecht vorgenommen werden, so müsste dem Umstand der
reduzierten Verdienstmöglichkeiten und der identischen gesetzlichen Vorgaben
von Artikel 16 ATSG im konkreten Einzelfall in irgendeiner anderen Weise
Rechnung getragen werden, um eine willkürliche und rechtsverletzende Bestimmung
des Invalideneinkommens zu vermeiden. Dazu würde sich die Berücksichtigung der
reduzierten Einkommensmöglichkeiten im Rahmen eines leidensbedingten Abzugs vom
Tabellenlohn aufdrängen. Dem steht die vom Bundesgericht in einigen Urteilen
vertretene Auffassung entgegen, dass der ausgeglichene Arbeitsmarkt und damit
die Tabellenwerte von TA1-Niveau 1 auch eine Vielzahl von leichten Tätigkeiten
enthält und daher kein Abzüg notwendig sei.
Entsprechende Entscheide wurden mehrheitlich in
Dreierbesetzung in der Ersten sozialrechlichen und der Vierten
öffentlich-rechtlichen Abteilung gefällt. In den amtlich publizierten Entscheiden finden sich
die entsprechenden Passagen nicht. Von einer gängigen oder gar konstanten
Praxis kann nicht ausgegangen werden. Die von der Vorinstanz zitierten Urteile
wurden in einer Zeit gefällt, als die mehrfach erwähnten Studien noch nicht
vorlagen und auch die IVV noch keine Pauschalabzüge vorsah.”
La giurisprudenza appena
evocata è stata confermata nelle successive pronunzie cantonali 35.2025.16 del
22 settembre 2025, attualmente oggetto di ricorso al TF (inc. 8C_610/2025);
35.2025.23 del 22 settembre 2025, parimenti impugnata al TF (inc. 8C_614/2025),
35.2025.25 del 27 ottobre 2025, anch’essa oggetto di ricorso al TF (inc.
8C_682/2025) e 35.2025.51 del 10 dicembre 2025.
Le
considerazioni contenute nelle citate sentenze cantonali devono valere anche
nella presente evenienza, ragione per la quale, applicando per analogia l’art.
26bis cpv. 3, prima frase, OAI, il reddito da invalido ammonta a fr.
62’211 (90% di fr. 69'123.33 [cfr. supra, consid. 2.8.4.]) (risultato intermedio).
2.8.7.
In secondo luogo, in concreto, si pone la questione di sapere se, oltre alla
riduzione del 10% prevista dall’art. 26bis cpv. 3, prima frase, OAI,
applicato per analogia nell’assicurazione contro gli infortuni, il reddito
statistico da invalido possa essere ulteriormente decurtato in virtù dei
principi stabiliti finora dalla giurisprudenza federale.
La
questione era rimasta irrisolta nella pronunzia 35.2024.84, in quanto in quella
fattispecie le circostanze personali e professionali non giustificavano
l’applicazione di una deduzione sociale ai sensi della DTF 126 V 75.
Nella
sentenza 35.2024.86, il TCA ha a titolo principale constatato che, in materia
LAINF, le modalità secondo le quali vanno determinati i redditi (da valido e da
invalido) da raffrontare ai sensi dell’art. 16 LPGA, sono ancora attualmente
definite esclusivamente dalla giurisprudenza federale, la quale, in assenza di
specifiche modifiche normative intervenute nel frattempo, continua ad
applicarsi, così come è stato precisato nella DTF 148 V 174 precedentemente
citata (valida anche in materia di assicurazione contro gli infortuni).
Sempre
in quell’occasione, a titolo abbondanziale, questa Corte è pervenuta alla
conclusione che, trattandosi dei fattori da considerare per determinare il
reddito da invalido e della loro ponderazione, è opportuno continuare anche
dopo l’entrata in vigore del nuovo articolo 26bis cpv. 3 OAI, dunque
a partire dal 1° gennaio 2024, ad applicare a titolo complementare i principi
stabiliti finora dalla giurisprudenza federale. In effetti, secondo il TCA,
nonostante la modifica introdotta a far tempo dal 1° gennaio 2024, la disposizione d’ordinanza appena
menzionata continua a non rispettare la volontà del legislatore formale,
quale quella definita dall’Alta Corte nella DTF 150 V 410.
A
complemento degli argomenti sviluppati in quell’occasione, deve essere
segnalato che, nella seconda edizione del Commentario romando della LPGA,
pubblicata nel corso del 2025, M. Moser-Szeless e J. Castella
hanno al riguardo sostenuto quanto segue:
"
(…) Après l’entrée en
vigueur de la nouvelle teneur de l’art. 26bis RAI au 1er janvier
2024, la question de savoir si l’application de la déduction générale
forfaitaire de 10% du salaire statistique tient suffisamment compte des
désavantages salariaux que subissent les personnes en situation de handicap
reste ouverte et devra sans doute être tranchée par le Tribunal fédéral, à la
lumière également de la volonté du Conseil fédéral de renoncer à élaborer des
barèmes de salaires plus adaptés à la situation des personnes présentant une
atteinte à la santé (N 35e). A notre avis, il convient de recourir aux
principes jurisprudentiels concernant la déduction sur le salaire statistique
appliqués jusqu’à présent, dans la mesure où après la prise en compte des
instruments de correction réglementaires, les circonstances du cas justifient
une déduction plus élevée.” (Commentaire romand LPGA – Moser-Szeless/Castella,
art. 16 n. 36g – il corsivo è della redattrice)
2.8.8. Il
TCA constata che dalla decisione su opposizione impugnata risulta che
l’istituto assicuratore ha applicato una deduzione sociale del 10% “per tenere conto delle limitazioni
funzionali vigenti rispettivamente dei dolori riferiti” (cfr. doc. B).
Secondo
la giurisprudenza federale, una tale
riduzione entra in linea di conto soltanto se, anche su un mercato del lavoro
che si suppone equilibrato, considerati gli impedimenti legati alla persona o
al posto di lavoro, non esiste più un ventaglio sufficientemente ampio di
attività accessibili alla persona assicurata (cfr. STF 8C_82/2019 del 19 settembre 2019
consid. 6.3.2; 8C_495/2019 dell'11 dicembre 2019 consid. 4.2.2 con riferimento;
8C_730/2019 del 10 giugno 2020 consid. 4.4.4; 8C_765/2019 del 10 giugno 2020
consid. 5.4.4; 8C_9/2020 del 10 giugno 2020 consid. 4.4.4; in questo senso, si
veda pure A. Bernasconi, “8C_9/2020 du 10 juin 2020 - Abattement sur le revenu
d’invalide selon l’ATF 126 V 75”, in: SZS/RSAS 1/2021 n. 49).
L’incapacità
per motivi di salute di continuare a svolgere lavori pesanti di per sé non
implica necessariamente una riduzione del reddito ipotetico da invalido. Il
semplice fatto che siano ormai esigibili soltanto dei lavori leggeri non
giustifica l’applicazione di una riduzione supplementare, siccome il salario
statistico comprende, nel livello di qualifica 1, già un gran numero di
attività leggere (cfr. STF 8C_841/2017 del 14 maggio 2018, consid. 5.2.2.2 e
riferimenti).
Nel
caso di specie il TCA reputa corretto il modo di agire dell’amministrazione. In
effetti, a ragione l’CO1 ha tenuto conto delle limitazioni funzionali legate al
danno alla salute infortunistico – ad esclusione di altri fattori di rilievo,
non dati in concreto – conformemente a quanto stabilito dalla giurisprudenza
federale. Quest’ultima, difatti, legittima l’applicazione di una deduzione
sociale nei casi in cui la capacità lavorativa residua della persona assicurata
sia limitata ad attività sostitutive molto leggere (cfr. 8C_38/2025 del
1° luglio 2025 consid. 4.2.2 e 4.2.3; 8C_403/2024 del 14 gennaio 2025 consid.
7.3.4; 8C_136/2024 del 26 settembre 2024 consid. 6.2; 8C_104/2022 del 5 agosto
2022 consid. 6.1 e 6.2; 8C_238/2014 del 1° giugno 2015 consid. 6.3.2), ciò che
è precisamente il caso dell’assicurato, come valutato dalla dr.ssa ______ (cfr.
esigibilità indicata al doc. F sopra riprodotta per esteso al consid. 2.7.2.).
Considerato il riserbo di cui
deve dare prova il giudice delle assicurazioni sociali nel sostituire il
proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V 71; 132 V
393 consid. 3.3), questa Corte ritiene che, operando una riduzione del 10%,
l’istituto assicuratore abbia dunque adeguatamente tenuto conto delle
circostanze personali e professionali del caso di specie.
Il reddito statistico da invalido
deve dunque essere ulteriormente decurtato del 10% a titolo di deduzione
sociale e ammonta quindi a fr. 55'989.63 (90% di fr. 62’211.00 [cfr. supra, consid. 2.8.6.])
(risultato definitivo).
2.8.9. Confrontando
i fr. 55'989.63 (cfr. supra, consid. 2.8.8.) al reddito che il
ricorrente avrebbe potuto conseguire senza il danno alla salute, e cioè fr. 68’198 (cfr. supra,
consid. 2.8.2.), risulta una perdita di guadagno del 17.9%, arrotondata al 18%,
non sufficiente per fondare il diritto ad un aumento della rendita d’invalidità
in corso (del 25%).
La
decisione su opposizione impugnata mediante la quale all’assicurato è stata
negata l’assegnazione di una rendita d’invalidità aggiuntiva, deve dunque essere
confermata.
2.9. Da ultimo, occorre verificare la correttezza dell’entità dell’IMI assegnata
dall’amministrazione.
2.9.1. Secondo
l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto a un'equa indennità se, in
seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole
all'integrità fisica o mentale.
Tale indennità è assegnata in forma
di prestazione in capitale.
Essa non deve superare l'ammontare
massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca dell'infortunio ed è scalata
secondo la gravità delle menomazioni.
Il Consiglio federale emana
disposizioni particolareggiate sul calcolo dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2
LAINF).
2.9.2. L'art.
36 cpv. 1 OAINF definisce i presupposti per la concessione dell'indennità
giusta l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole
se verosimilmente sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità e
importante se l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.
In
questa valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed
anche dalle circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza,
infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di
accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto
morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato
(cfr. RAMI 2000 U 362, p. 42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p.
438).
La
parte della riparazione del torto morale contemplata dagli
artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del
danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne
sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur
l'assurance-accidents, Losanna 1992, p. 121).
2.9.3. Giusta
l'art. 36 cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive
contenute nell'Allegato 3 dell'OAINF.
Una
tabella elenca una serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di
indennizzo, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del
guadagno assicurato.
Questa
tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco
esaustivo (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a;
RAMI 1988 U 48
p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma
valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).
Le
menomazioni extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti
tabellarmente per menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2
dell'allegato).
La
perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo
stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente
ridotta; tuttavia nessuna indennità verrà versata se la menomazione
dell'integrità risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).
Se
più menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni
sono concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo
(art. 36 cpv. 3 1a frase OAINF).
Si
prende in considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della
menomazione dell'integrità. È possibile effettuare revisioni solo in casi
eccezionali, ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile
(art. 36 cpv. 4 OAINF).
Peggioramenti
non prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.
Nel
caso in cui un pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi
originaria, la revisione dell'indennità per menomazione è, di principio,
esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata, quando il danno
è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto pronosticato (cfr. RAMI
1991 U 132, p. 308 ss. consid. 4b e dottrina ivi menzionata).
2.9.4. L’INSAI
ha allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che
integrano quella dell'ordinanza.
Semplici
direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non
vincolano il giudice (cfr. STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377
consid. 1c; STFA del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p.
221ss.).
Tuttavia,
nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire
la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con
l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF
116 V 157, consid. 3a).
Per
quanto qui d’interesse, la tabella Suva n. 5.2 (“Menomazione dell’integrità
per artrosi”) elenca le artrosi che interessano le diverse parti del corpo
- ad esempio artrosi del polso - e prevede per ognuna i tassi di menomazione
corrispondenti a un’artrosi moderata, a un’artrosi grave, a una resezione
articolare o artrodesi, a un’endoprotesi con esito favorevole o a
un’endoprotesi con esito non favorevole. Viene pure precisato che le artrosi lievi
non danno diritto a un’indennità.
2.9.5. Nel
caso di specie, l’assicuratore LAINF resistente, fondandosi sulla valutazione
della dr.ssa ______, ha ritenuto dati i requisiti per l’assegnazione di un’IMI
del 7.5%.
Con
apprezzamento medico del 23 aprile 2025 la dr.ssa ______ si è difatti così
espressa:
" 1. Reperti
L’assicurato è portatore di postumi importanti e durevoli in
seguito a trauma del polso sinistro nel 2005 con/su Snac Wrist tipo II del
polso sinistro in esiti di pseudoartrosi dello scafoide sinistro (frattura del
2005).
2. valutazione del danno all’integrità
7.5%
3. Motivazione
Facciamo riferimento alla Tabella 5.2 Suva relativamente alla
menomazione dell’integrità per artrosi.
In considerazione dello stato di pseudoartrosi dello scafoide e
della proposta dell’ortopedico di resezione prossimale della radice della mano,
considerando che al capitolo artrosi polso moderata vi è un indennizzo del
5%-10% e al capitolo resezione prossimale della radice della mano vi è un
indennizzo del 10%-15%, il caso specifico può essere considerato per analogia
equivalente a quelli sopra riportati, pertanto si reputa adeguato un valore del
7.5% come indennizzo della problematica del polso sinistro.” (Doc. H)
Il
legale dell’insorgente ha genericamente contestato la valutazione del medico
fiduciario dell’assicuratore infortuni, chiedendo l’attribuzione di un’IMI del
15%, senza motivare le ragioni che giustificherebbero il riconoscimento di una
simile percentuale (cfr. doc. I).
Chiamata
a pronunciarsi su una questione di
carattere medico, attentamente vagliata la documentazione presente all’inserto,
questa Corte ritiene, in concreto,
di non avere valide ragioni per scostarsi dall’apprezzamento della dr.ssa
______.
Ella
ha in effetti quantificato in un 7.5% la menomazione di cui l’assicurato è
portatore alla mano sinistra, ciò che rappresenta un valore medio tra quello
minimo e quello massimo previsti dalla tabella Suva 5.2 in caso di artrosi del
polso di entità moderata (5-10%). Il riferimento alla resezione della radice
della mano, alla quale la tabella Suva appena menzionata attribuisce
un’indennità tra il 10 e il 15%, non può entrare in linea di conto in concreto,
visto che l’insorgente si è finalmente rifiutato di sottoporsi a quell’intervento
(cfr. supra, consid. 2.7.1.).
La sua
valutazione, del resto, non è stata contestata tramite la presentazione di ragioni
mediche comprovate da opportune refertazioni specialistiche, in grado di
giustificare la generica e immotivata richiesta ricorsuale di un’IMI del 15%.
A
tale proposito, il TCA rileva che la tabella 5.2 Suva prevede un indennizzo del
15% in caso di artrodesi del polso (intervento chirurgico che fonde permanentemente
le ossa del polso per eliminare il dolore causato da gravi
fratture, artrosi avanzata, artrite reumatoide o instabilità carpale (come SLAC/SNAC), trasformando
l'articolazione mobile in una struttura rigida e stabile per alleviare il
dolore intrattabile e invalidante), situazione che non si verifica nel
caso di specie, presentando l’assicurato soltanto una limitazione
dell’articolarità del polso sinistro, ma non la sua totale rigidità.
Va sottolineato che l'indennità
per menomazione dell'integrità si valuta sulla base di constatazioni mediche.
Ciò significa che per tutti quegli assicurati che presentano uno stesso status medico,
la menomazione all'integrità sarà la medesima; essa è, in effetti, stabilita in
maniera astratta, uguale per tutti. In altri termini, l'ammontare dell’IMI non
dipende dalle circostanze particolari del caso concreto, ma bensì da un
apprezzamento medico-teorico della menomazione fisica o psichica, a prescindere
da fattori soggettivi (cfr. sentenza 8C_376/2021 del 10 agosto 2021 consid.
3.1; DTF 115 V 147 consid.
1; 113 V 218 consid.
4b.).
Ai
fini della determinazione dell’IMI occorre perciò fare astrazione dai disturbi
soggettivamente accusati dall’assicurato che non trovano correlazione sul piano
oggettivo. In effetti, se si tenesse conto di disturbi (soltanto)
soggettivamente risentiti, non si giungerebbe più ad una valutazione astratta e
egualitaria di una menomazione all’integrità.
Stante
ciò, la decisione su opposizione impugnata deve essere confermata nella misura
in cui all’assicurato è stata assegnata un’IMI del 7.5%.
2.10. L’art.
61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura
deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;
la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte
alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In
data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61
lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice,
rapida e, di regola pubblica.
Dalla
medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo
cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a
spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo
prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un
comportamento temerario o sconsiderato.
Trattandosi
di una controversia relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha
previsto di prelevare le spese.
Sul
tema, cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2
giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF
9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo
cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais
judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la
LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 p. 107; Messaggio Nr. 8480 del
Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 “Rapporto sull’iniziativa parlamentare
presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina
Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti
al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008
(Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al
Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto”).
2.11. Deve ancora essere
verificato se il ricorrente può essere posto al beneficio dell’assistenza
giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. RA1 (cfr. doc. V).
I
presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in
principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato
è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di
esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).
Il requisito della probabilità di esito favorevole difetta quando le
possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione
agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in
considerazione delle spese cui si esporrebbe (cfr. STFA U 220/99 del 26
settembre 2000; RAMI 1994 p. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b; DTF 119 Ia 251).
A
tal proposito, si osserva che per valutare la probabilità di esito favorevole
non si deve adottare un criterio particolarmente severo: è infatti sufficiente
che, di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di
essere accolto che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un
ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (STFA K 75/05 del 9 agosto 2005; STFA I 173/04 del 10 agosto 2005; STFA I 422/04 del 29
agosto 2005; STFA non pubbl. del 29 giugno 1994 in re A.D.; DTF 125 II 275; DTF
124 I 304 consid. 2c).
Inoltre,
quando le prospettive di successo e i rischi di perdere il processo si
eguagliano o le prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi,
le domande non possono essere considerate senza esito favorevole (cfr. DTF 125
Considerandi
II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b).
Nel
caso concreto, visti i chiari principi che risultano dalla giurisprudenza
pubblicata sia nella Raccolta Ufficiale che nel sito web della Confederazione,
rispettivamente in quello del Cantone Ticino, al patrocinatore del ricorrente doveva
apparire evidente che il rischio di perdere il processo era palesemente
maggiore rispetto alle prospettive di un successo, ragione per la quale il
requisito della probabilità di esito favorevole va giudicato inadempiuto.
Il legale ha,
infatti, per quanto concerne il diritto alla rendita, incentrato le
contestazioni sull’incapacità lavorativa e lucrativa dell’assicurato
nell’attività di meccanico - peraltro non negate dall’amministrazione - ma,
come visto (cfr. consid. 2.7.2 e 2.8.4.), ininfluenti alla luce dell’obbligo di
ridurre il danno mettendo a frutto la capacità lavorativa residua nello
svolgimento di attività adatte esistenti sul mercato generale del lavoro. Quanto
all’entità dell’IMI, inoltre, le obiezioni sollevate sono state del tutto
generiche, immotivate e prive di documentazione medica in grado di giustificare
una diversa valutazione (cfr. consid. 2.9.5.).
In
simili condizioni, non essendo realizzato nel caso in esame uno dei tre
presupposti cumulativi, la domanda di assistenza giudiziaria deve quindi essere
respinta.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. L'istanza
tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria è respinta.
3. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti