35.2025.74
Confermata la decisione di rifiuto delle prestazioni in relazione alla lesione dentaria, non essendo stata fornita la prova dell'esistenza di un elemento esterno straordinario
7 gennaio 2026Italiano26 min
U 133/02; DLA 2002 pag. 178 (179); STFA del 7 dicembre 2001 nella causa M., U 202/01; STFA del 18 settembre 2001 nella causa W., C 264/99; STFA del 9 maggio
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2025.74
cr
Lugano
7 gennaio 2026
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Cinzia Raffa Somaini, cancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 24
settembre 2025 di
RI1,
______
contro
la decisione su opposizione del 25
agosto 2025 emanata da
CO1,
______
rappr. da: RA1,
______
in materia di assicurazione contro
gli infortuni
ritenuto in fatto
1.1. In data 29 maggio 2025 RI1, nato
nel 1987, macchinista di treni presso ______ SA - e, perciò, assicurato
d’obbligo contro gli infortuni e le malattie professionali presso l’CO1 -
secondo quanto riportato nell’annuncio di infortunio mentre stava mangiando
“durante una grigliata, ho sentito un pezzo duro e un crack che ha spaccato il
dente” (doc. 1).
Compilando l’ulteriore “modulo per caso di infortunio” inoltrato
in data 23 giugno 2025, l’assicurato ha precisato che la lesione dentaria è
stata causata da un alimento, in particolare da una salsiccia (doc. 14).
Invitato dall’assicuratore infortuni a “specificare la natura del
corpo estraneo che ha trovato nella salsiccia che le ha provocato la lesione
dentaria” (doc. 15), l’assicurato ha risposto: “ho masticato la salsiccia e
c’era un pezzo duro, probabilmente un pezzo di osso. Ho sentito crack e il
dente che si era fratturato. Non sono riuscito a vederlo, perché ho sputato il
boccone nella spazzatura” (doc. 16).
1.2. Con comunicazione del 30 giugno
2025 l’CO1 ha rifiutato di prendere a carico il caso, ritenendo di non essere
in presenza di un infortunio (doc. 17).
Dopo rivalutazione della pratica tenendo conto delle osservazioni
presentate dall’assicurato, con decisione del 14 luglio 2025 l’istituto
assicuratore ha ritenuto di non essere in presenza di un infortunio, non
essendo stato provato che un fattore esterno straordinario sia all’origine
della lesione dentaria (visto che l’interessato non è stato in grado di
identificare la natura del presunto corpo estraneo) (doc. 21).
L’assicurato ha contestato tale decisione, ritenendo che quanto
accaduto costituisca un infortunio. A sostegno della propria tesi egli ha
trasmesso all’amministrazione due dichiarazioni testimoniali scritte (cfr. doc.
23/1-2). Dalla prima risulta che “pendant le repas pris en commun j’ai vu RI1
qui a craché sa nourriture en disant qu’une dent avait été cassée en mangeant,
un objet solide et dur s’étant trouvé dans son alimentation (os dur dans une
saucisse)” (cfr. doc. 23/1), mentre dalla seconda emerge che “confermo che
quanto descritto dal signor RI1 corrisponde a verità, secondo quanto da me
direttamente osservato” (cfr. doc. 23/2).
Nonostante le obiezioni sollevate dall’assicurato, in data 25
agosto 2025 l’CO1 ha integralmente confermato la propria precedente decisione,
rilevando che “le testimonianze apportate non soccorrono l’assicurato in quanto
nessuno ha visto il corpo duro” (doc. 27).
1.3. Con tempestivo ricorso del 24
settembre 2025 l’assicurato ha contestato la decisione su opposizione del 25
agosto 2025, chiedendo che venga annullata e che sia riconosciuta la natura
infortunistica dell’evento del 29 maggio 2025, con conseguente presa a carico e
riconoscimento delle prestazioni del caso.
A suo parere, infatti, l’avere improvvisamente avvertito un dolore
acuto e la frattura di un dente a causa di un corpo estraneo presente in una salsiccia
che stava mangiando rappresenta un fattore esterno straordinario. L’evento
costituisce quindi un infortunio, che l’assicuratore deve prendere a carico,
anche in assenza del corpo estraneo (sputato nella spazzatura), essendo quanto
descritto avvenuto alla presenza di testimoni (doc. I).
1.4. Con scritto del 10 ottobre 2025
l’istituto assicuratore ha informato questo Tribunale che “in considerazione
del fatto che l’assicurato non ha fatto valere alcun nuovo argomento, l’CO1
rinuncia a presentare una risposta di causa in buona e dovuta forma e rinvia
alla decisione su opposizione”. L’amministrazione ha solo ribadito che il fatto
di ritrovare un frammento di osso in una salsiccia non ha nulla di
straordinario e che “in ogni caso, dato che l’assicurato non è stato in grado
di descrivere cosa ha comportato la rottura del dente, alla luce della
giurisprudenza vigente l’esistenza di un infortunio non può essere ammessa” (doc.
III).
1.5. In data 17 ottobre 2025
l’assicurato ha ribadito che quanto successo rappresenta un infortunio, dato
che “non si è trattato di una semplice masticazione o di un errore personale,
ma di un evento improvviso, involontario e dannoso derivante da un fattore
esterno imprevisto, che soddisfa pienamente i criteri dell’art. 4 LPGA” (doc.
V).
1.6. Con scritto del 22 ottobre 2025
l’istituto assicuratore ha informato il TCA di non avere alcuna osservazione da
presentare, rinviando alla decisione su opposizione (doc. VII).
Tale scritto è stato trasmesso all’assicurato (cfr. doc. VIII),
per conoscenza.
considerato in diritto
in ordine
2.1. Preliminarmente, richiamata la STF
8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2 (relativa a un caso in cui l’incarto
era stato affidato dall’assicuratore a un legale esterno all’istituto
per le fasi della procedura giudiziaria; sul tema, si veda pure la STF
8C_561/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 1), questa Corte rileva che decide la
presente vertenza nella sua composizione ordinaria (pubblicata su FUCT N. 94
del 16 maggio 2024) poiché, come dichiarato dall’CO1 in una comunicazione
dell’8 giugno 2020 al TCA, l’incarto sub judice è stato trattato dalla
funzionaria che figura nell’intestazione degli allegati prodotti (in concreto,
dall’avv. RA1), senza che la giurista di
lingua italiana figlia del Giudice Ivano Ranzanici se ne sia in alcun modo
occupata (cfr. STF 8C_668/2021 del 18 febbraio 2022 consid. 2.1).
nel merito
2.2. Questa Corte è chiamata a stabilire
se l’istituto assicuratore convenuto era legittimato a negare il proprio
obbligo a prestazioni in relazione alla lesione dentaria occorsa all’assicurato
il 29 maggio 2025, oppure no.
2.3. Secondo l'art. 6 cpv. 1 LAINF, per
quanto non altrimenti previsto dalla legge, le prestazioni assicurative sono
concesse in caso d'infortunio professionale, d'infortunio non professionale e
di malattie professionali.
2.4. L'art. 4 LPGA così definisce
l'infortunio:
" È
considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario,
apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la
salute fisica, mentale o psichica o provochi la morte."
Questa definizione riprende,
nella sostanza, quella che era prevista all'art. 9 cpv. 1 OAINF - disposizione
abrogata dall'ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni dell'11
settembre 2002 (RU 2002 3914), in vigore dal 1° gennaio 2003 -, di modo che la
relativa giurisprudenza continua ad essere applicabile (cfr. RAMI 2004 U 530
pag. 576).
Cinque sono dunque gli elementi
costitutivi essenziali dell'infortunio:
" - l'involontarietà
- la repentinità
- il danno alla salute (fisica, mentale o psichica)
- un fattore causale esterno
- la straordinarietà di tale fattore."
(cfr. Ghélew,
Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna
1992, p. 44-51)
Scopo della
definizione è di tracciare un chiaro confine tra infortunio e malattia.
2.5. Si evince dalla nozione stessa di
infortunio che il carattere straordinario non concerne gli effetti del fattore
esterno ma unicamente il fattore esterno in quanto tale (cfr. RAMI 2000 U 374,
p. 176).
Pertanto, è irrilevante il fatto
che il fattore esterno abbia causato delle affezioni gravi o inabituali.
Il fattore esterno è considerato
come straordinario quando eccede, nel caso concreto, il quadro degli
avvenimenti e delle situazioni che si possono, obiettivamente, definire
quotidiane o abituali (DTF 122 V 233 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a, 118 V 61
consid. 2b, 118 V 283 consid. 2a; RAMI 1993 p. 157ss, consid. 2a).
2.6. L’Alta Corte federale ha avuto modo
di definire le condizioni alla cui realizzazione è condizionata l'ammissione
del carattere straordinario in caso di lesione dentaria.
Sono, in particolare, stati
considerati come fattori esterni straordinari una scaglia di osso in una
salsiccia, un frammento di guscio di noce in un pane alle noci o in una torta
alle noci oppure ancora il sassolino in un preparato a base di riso (DTF 112 V 205 consid.
3b; RAMI 1999 U 349, p.
477ss., 1992 U 144 p. 83 consid. 2b, 1988 K 787 p. 420 consid. 2b).
Per contro, non sono stati
considerati elementi esterni straordinari un chicco di mais non scoppiato nei popcorn,
un nocciolo di ciliegia in una torta confezionata con ciliege non snocciolate
oppure una scaglia di cartilagine in una salsiccia (RAMI 1988 K 787 p. 420
consid. 2b; STFA U 63/91 del 16 gennaio 1992 non pubbl.; RAMI 1992 U 144, p. 83
consid. 2a e p. 84 consid. 2c, 1993 K 921 p. 156 ss., consid. 2b).
L’Alta Corte nemmeno ha ritenuto
quale fattore esterno straordinario il residuo di un proiettile nella carne di
selvaggina (cfr. STFA U 367/04 del 18 ottobre 2005 consid. 4.3 in RAMI 2006 U
572, p. 84 ss.), né il nocciolo di ciliegia in un cioccolatino denominato “Griotte
au Kirsch” (cfr. STFA U 8/06 del 13 marzo 2006) o un pezzo di frutta molto
dura in una barretta alimentare (cfr. STF U 252/02 del 30 marzo 2004).
Pronunciandosi in merito a una
fattispecie in cui un’assicurata ha subito una lesione dentaria masticando una
scheggia di un guscio di frutti di mare mentre mangiava una pizza ai frutti di
mare non sgusciati, la nostra Massima Istanza non ha, poi, riconosciuto
l'intervento di un fattore esterno straordinario (cfr. STFA U 305/02 del 26
febbraio 2004).
Il TFA è giunto alla medesima
conclusione in un caso in cui un’assicurata si è rotta un dente mangiando una
pizza surgelata alle olive nella quale si trovava un’oliva non snocciolata
(cfr. STFA U 454/04 del 14 febbraio 2006).
Il Tribunale federale ha negato
il carattere straordinario del fattore esterno (e, quindi, l’esistenza di
un infortunio ai sensi di legge), trattandosi del consumo di un’insalata verde
contenente olive verdi non snocciolate (cfr. STF 8C_893/2014 del 27 gennaio
2015 consid. 3.5), del consumo di una “Cesar salad” contenente noci,
rispettivamente dei croûtons di pane alle noci arrostiti (cfr. SVR 2016
UV Nr. 17 p. 52 s.) oppure ancora del consumo di spugnole essiccate acquistate in un supermercato che contenevano un sassolino
(cfr. SVR 2017 UV Nr. 18 p. 61s.).
Questa giurisprudenza è stata
riconfermata e riassunta in una sentenza 8C_191/2018 del 21 dicembre 2018,
pubblicata in SVR 2019 UV Nr. 25, trattandosi di un assicurato che durante la
consumazione di un’insalata pronta all’uso, ha morso l’oliva non snocciolata e
si è fratturato un dente. La persona interessata ha motivato la richiesta di
assunzione dei costi di riparazione della lesione dentaria sostenendo che
l’imballaggio dell’insalata raffigurava delle olive snocciolate. Per questa
ragione, essa poteva credere che nell’insalata non si trovassero olive con il
nocciolo, di modo che sarebbe dato il fattore esterno straordinario, elemento
costitutivo dell’infortunio. Tutte le istanze, compreso il Tribunale federale,
hanno rigettato questa tesi per il motivo che nel testo sull’imballaggio non si
parlava di olive snocciolate. Siccome un’insalata si trovano sovente olive
intere, la persona assicurata doveva aspettarsi di trovare un nocciolo. Non si
è perciò in presenza di un infortunio (consid. 3-5).
In quell’occasione il TF ha
ricordato che, invece, in una precedente sentenza 9C_985/2010 del 20 aprile 2011, l’esistenza di un fattore
esterno straordinario è stata ammessa nel caso di un’assicurata che si era
fratturata un dente mangiando un pane alle olive da ella stessa preparato
utilizzando delle olive acquistate sulla cui confezione era stato espressamente
indicato trattarsi di “olive snocciolate”. Alla luce di questa chiara dicitura,
ella non poteva quindi aspettarsi di trovare delle olive con il nocciolo (STF
citata consid. 6.2.).
In una sentenza 35.2017.63 del 2
ottobre 2017 il TCA ha negato l’esistenza di un infortunio nel caso di un
assicurato che aveva affermato di essersi rotto un dente, mangiando una
porzione di corn flakes in cui si trovava un chicco di mais non
lavorato.
In un’altra sentenza 35.2019.40
del 2 settembre 2019 questa Corte ha negato l’esistenza di un infortunio nel
caso di un assicurato che aveva annunciato di essersi rotto un dente mangiando
una fetta di salame nostrano durante un aperitivo natalizio.
2.7. Per quanto concerne il fattore
esterno straordinario, il TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale),
chinandosi a più riprese su fattispecie in cui la presenza di un corpo estraneo
non era stata accertata, ha sempre escluso il carattere infortunistico
della lesione dentaria.
Ad esempio nella
sentenza U 229/01 del 21 febbraio 2003 (cfr. consid. 2.6. in fine), l’Alta
Corte ha stabilito che il semplice fatto di presumere che la lesione dentaria
si sia prodotta a causa di un corpo duro, non appartenente all'alimento
ingerito (Müesli), non è sufficiente per provare l'esistenza del fattore
straordinario.
In una pronunzia K 207/00 del 26 settembre 2001, il TFA ha sancito che la rottura di un ponte
mangiando del pane alle noci non costituiva un infortunio, in quanto, non
avendo accertato la presenza di un corpo estraneo in questo alimento, la
verosimiglianza preponderante dell'esistenza di un fattore esterno
straordinario non era stata provata.
In una sentenza K 202/00 del 18 settembre 2001, il Tribunale federale delle assicurazioni, nel
caso di un'assicurata che mangiando del pane semi-bianco si era rotta un dente,
ha deciso che non si era trattato di un infortunio, poiché la causa esterna e straordinaria
non era stata provata. L'assicurata infatti non aveva visto il corpo solido e
duro che sosteneva di aver trovato e che ignorandone l'identità, aveva
ingoiato.
In un'altra
sentenza U 87/03 del 3 ottobre 2003, il TFA ha stabilito che un assicurato che
si era rotto un dente mangiando un'insalata non era stato vittima di un
infortunio. Infatti l'assicurato sostenendo di aver gettato subito via
l'oggetto duro che avrebbe morso, senza esaminarlo, non ha dimostrato con grado
di verosimiglianza preponderante che l'oggetto morso era un corpo estraneo
all'alimento.
In una
sentenza U 243/04 del 22 giugno 2005, la nostra Massima Istanza ha ribadito che
per poter procedere alla necessaria valutazione e determinare se l'oggetto
all'origine di una lesione dentaria faccia o meno usualmente parte
dell'alimento consumato, occorre avantutto che il corpo estraneo possa
essere individuato.
In una sentenza U 67/05 del 24
maggio 2006, il Tribunale federale, nel caso di un assicurato che aveva
accusato la rottura di un dente mangiando una “tartiflette au
reblochon et aux pommes de terre”, ha ritenuto
che l’esistenza di un fattore esterno straordinario non fosse stata
sufficientemente dimostrata, per il motivo che egli aveva dedotto
trattarsi di un pezzetto d’osso semplicemente in base al dolore risentito e
alla piccola scaglia riscontrata successivamente.
L’Alta Corte è
giunta alla medesima conclusione in una sentenza 8C_1034/2009 del 28 luglio
2010, concernente un’assicurata che mangiando un risotto, aveva avvertito un
forte scricchiolio sotto il dente, seguito da intensi dolori sino alla radice,
ma che non aveva notato nulla di visibile ad occhio nudo.
La stessa soluzione
è stata adottata in una sentenza 9C_995/2010 del 1° dicembre 2011, riguardante
il caso di un assicurato che si era rotto un dente mentre mangiava dei
fagiolini a casa di un amico, per il motivo che egli non era “… in nessun modo
riuscito a indicare chiaramente la natura di un eventuale corpo estraneo
trovantesi nei fagiolini consumati”.
In quest’ultima
pronunzia, il TF ha in particolare sottolineato che:
" A tale esposizione può essere fatto riferimento e prestata adesione,
non senza tuttavia ribadire che per ammettere l'esistenza di un fattore esterno
straordinario in caso di lesione di un dente non basta la semplice presunzione
che il danno dentario si sia prodotto dopo avere masticato un corpo estraneo
duro (RAMI 2004 n. U 515 pag. 421 [U 64/02] consid. 2.2). Questa conclusione
vale sia se la persona interessata dichiara di avere masticato un corpo
estraneo o qualcosa di duro, sia se crede di avere identificato l'oggetto. Il
Tribunale federale (delle assicurazioni) ha infatti a più riprese affermato che
se le indicazioni della persona assicurata non consentono di descrivere in
maniera precisa e dettagliata il "corpus delicti", l'autorità amministrativa
(o il giudice in caso di controversia giudiziaria) non è in grado di emettere
un giudizio attendibile sulla natura del fattore in causa, e ancor meno sul
carattere straordinario dello stesso. A ciò si aggiunge che in fase di
consultazione al progetto di modifica della LAINF era stato proposto, per
prevenire il rischio di abusi, che l'assicurazione infortuni non concedesse più
prestazioni per le lesioni dentarie connesse con la masticazione e che, pur
avendo scartato una simile ipotesi, il Consiglio federale ha comunque ricordato
che gli abusi vanno prevenuti applicando un maggior rigore nell'esame del
diritto alle prestazioni nel singolo caso di specie (v. sentenza citata
8C_1034/2009 consid. 4.3 con riferimenti; FF 2008 4716).“
Su questo
argomento, si veda il contributo del giudice federale emerito A. Borella, nello
studio "La giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni sulla
nozione di infortunio" pubblicato in "Temi scelti di diritto delle
assicurazioni sociali", ed. CFPG e Helbing & Lichtenhahn, 2006, p.
7s..
In una sentenza 8C_251/2018 del
20 giugno 2018 il Tribunale federale ha ritenuto non provata l’esistenza di un
elemento esterno straordinario nel caso di un assicurato che si era rotto un
dente mentre mangiava un gratin di patate e che aveva ingoiato un oggetto duro
(descritto come un sassolino).
Il TCA ha applicato questa
giurisprudenza, ad esempio, in una sentenza 35.2004.51 del 10 dicembre 2004 a
proposito di un assicurato che aveva affermato di avere masticato un piccolo
corpo estraneo mangiando del riso:
" (…)
Infatti, anche volendo ritenere fondata la versione dell'assicurato fornita con
l'opposizione e il ricorso (cfr. doc. Z-8; I), alla luce della (severa)
giurisprudenza (cfr. consid. 2.7.) le pretese dello stesso non possono, in ogni
caso, trovare accoglimento.
Come visto sopra (cfr. consid. 2.8., 2.9.), l’assicurato, sia
nell’opposizione che nell’atto ricorsale, da una parte, ha precisato di avere
visto il corpo estraneo al riso, dall’altra, tuttavia, ha ammesso di non sapere
cosa fosse, se un sassolino, o un piccolo pezzo di metallo o qualche altra
sostanza dura.
L’insorgente non è riuscito a caratterizzare il tipo di sostanza
che sarebbe stata all'origine della lesione dentaria (cfr. doc. Z-8; I).
Il ricorrente, inoltre, ha asserito di non aver conservato il
tovagliolo dove avrebbe sputato il resto del dente e il citato corpo duro (cfr.
doc. I).
Al riguardo è utile evidenziare che secondo la giurisprudenza
tocca all'assicurato rendere verosimile, nei limiti della probabilità
preponderante, l'esistenza, in concreto, di tutti gli elementi costitutivi
d'infortunio.
Nell'ambito del diritto delle assicurazioni sociali la procedura è
retta dal principio inquisitorio (cfr. SVR 2001 KV nr. 50 pag. 145; SVR 1995
AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; AHI Praxis 1994 pag. 212; DTF 117 V 263; DTF
117 V 282; STFA del 10 marzo 2003 nella causa D.-Y., C 162/01) - concretizzato
all'art. 61 cpv. 1 lett. c LPGA (cfr. U. Kieser, op. cit., ad art. 61 N. 59
pag. 617) - secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere
accertati dal giudice. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha tuttavia
più volte ricordato come questo principio non sia assoluto, atteso che la sua
portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della
causa (cfr. DLA 2001 N. 12 pag. 145; RAMI 1994 pag. 211; DTF 117 V 261; DTF 116
Fatti
V 26 consid. 3c), e come il dovere processuale di collaborazione comprenda in
particolare l'obbligo delle parti di portare - ove ciò fosse ragionevolmente
possibile - le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai
fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le
conseguenze della carenza di prove (cfr. STFA del 4 luglio 2003 nella causa M.,
U 133/02; DLA 2002 pag. 178 (179); STFA del 7 dicembre 2001 nella causa M., U 202/01; STFA del 18 settembre 2001 nella causa W., C 264/99; STFA del 9 maggio
2001 nella causa Z., P 36/00; DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti).
L'autorità amministrativa e il giudice devono considerare un fatto
come provato, unicamente quando sono convinti della sua esistenza (Kummer,
Grundriss des Zivilprozessrechts, IV. ed., Berna 1984, p. 136; F. Gygi,
Bundesverwaltungsrechtspflege, II. ed., p. 278 cifra 5; STFA 27.8.1992 in re
M.).
Nell'ambito delle assicurazioni sociali, il giudice si basa, per
la sua decisione, salvo disposizione contraria della legge, sui fatti che, non
potendo essere stabiliti in maniera irrefutabile, appaiono come i più
verosimili, cioè su quelli che presentano un grado di verosimiglianza
preponderante (cfr. SVR 2001 KV Nr. 50 pag. 145, STFA del 15 gennaio 2001 nella
causa P.-B., C 49/00; STFA del 28 novembre 2000 nella causa S., H 407/99; DTF
125 V 195).
Non è, quindi, sufficiente che un fatto possa essere considerato
quale un'ipotesi possibile.
Fra tutti gli elementi di fatto allegati, il giudice deve ritenere
soltanto quelli che sembrano più probabili (cfr. DTF 121 V 208 consid. 6b).
Va, pure, ricordato che non esiste, nel diritto delle
assicurazioni sociali, il principio secondo il quale l'amministrazione e il
giudice dovrebbero statuire, nel dubbio, a favore dell'assicurato (cfr. STFA
del 14 settembre 2003 nella causa R., C 281/02; STFA del 26 settembre 2001
nella causa S. Organisation de santé contro G. e Tribunal administratif del
Canton Ginevra, K 207/00; RAMI 1999 U349 pag. 478 consid. 2b; DTF 115 V 142
consid. 8b; 113 V 312 consid. 3a e 322 consid. 2a; 112 V 32 consid. 1a; RCC 1986
p. 201 consid. 2c; 1984 p. 468 consid. 3b; 1983 p. 249; RAMI 1985 p. 21; 1984
p. 269 consid. 1; STFA 27.8.1992 in re M.).
Occorre ancora segnalare che, per stabilire se un evento ha
carattere d'infortunio, occorre, di regola, accertare direttamente il fattore
esterno straordinario: non basta inferirne l'esistenza partendo dal danno alla
salute nell'assunto che, senza l'azione di quel fattore, il danno non si
sarebbe potuto produrre.
Questo procedimento induttivo, di regola, non è ammesso (cfr. RAMI
1990 p. 46ss consid. 2; STCA 30.12.1991 in re M).
In simili condizioni, nell’evenienza concreta, visto
che, l’assicurato non è riuscito a identificare il corpo duro, anche nel caso
in cui si potesse riconoscere il fattore esterno, non sarebbe dimostrato con il
grado della probabilità preponderante che si sia trattato di un fattore esterno
straordinario.
In particolare non si può escludere che nel riso ci
fossero dei grani duri non cotti. Il ricorrente medesimo nell'atto ricorsuale
ha indicato di aver constatato fra pezzi di dente, riso e sangue la presenza di
un granello scuro (cfr. doc. I).
Il riso, in effetti, prima di essere confezionato,
viene sottoposto a diverse fasi di lavorazione, dalla pulitura fino alla
brillatura (cfr. F. Bisanti, Il riso, Suggerimento operativi,
www.altaristorazione.com.). Secondo la generale esperienza della vita, quindi,
in un piatto di riso possono trovarsi dei chicchi scuri duri sfuggiti
all'operazione di selezione degli stessi.
Va, peraltro, rilevato che allorché un assicurato si limita a
formulare delle dichiarazioni non particolarmente definite, senza descrivere in
modo preciso e dettagliato il "corpus delicti", non si può giungere a
un'affidabile conclusione circa il tipo di fattore di cui si è trattato e tanto
meno in merito alla straordinarietà dello stesso (cfr. STFA del 20 dicembre
1999 nella causa S., U 200/99).
In una sentenza del 21 aprile 1999 nella causa C., pubblicata in
RAMI 1999 U 349 pag. 477 l'Alta Corte ha sì considerato che il fatto di essersi
rotto un dente con un sassolino mangiando un preparato a base di riso
all'estero in un Paese in via di sviluppo costituisce un infortunio, tuttavia
in quella fattispecie è stato riconosciuto l'intervento di un fattore esterno
straordinario, in quanto l'elemento esogeno era stato chiaramente identificato
come un sassolino. (…)”
In una sentenza 35.2015.13 del 5
maggio 2015 il TCA ha negato il carattere infortunistico ad un assicurato che
“a pranzo, mordendo un pezzo di salame, si è rotto un molare”:
" (…) La
questione contestata è circoscritta all'esistenza di un elemento esterno
straordinario nel cibo che l'assicurato stava mangiando il 27 settembre 2014.
Gli altri elementi costitutivi dell'infortunio ai sensi dell'art.
4 LPGA sono, in effetti, manifestamente realizzati.
Chiamata a pronunciarsi nella presente fattispecie, questa Corte
constata che sia nell’annuncio d’infortunio, che nel questionario sottoposto
all’assicurato dall’amministrazione (cfr. consid. 2.7) si legge che la rottura
del dente è avvenuta dopo avere morsicato un salamino.
L’assicurato non ha saputo indicare cosa ha provocato tale
rottura, in altre parole, par usare i termini utilizzati dal tribunale
federale, non ha individuato il corpus delicti (cfr. consid. 2.6).
In simili condizioni, non essendo possibile ritenere
accertata, perlomeno con il grado della verosimiglianza preponderante (come
esposto precedentemente, la semplice possibilità non basta), l'esistenza di un
Considerandi
fattore esterno straordinario, questo Tribunale deve constatare l'assenza di
prove o di indizi e, quindi, l'inesistenza giuridica dell'infortunio (DTF 114 V
305ss consid. 5b; 116 V 136ss. consid. 4b).
Vista la severa giurisprudenza federale riprodotta
al consid. 2.6., il TCA non può che confermare la decisione su opposizione
impugnata. (…)”
In una sentenza 36.2016.66 del 6
dicembre 2016 il TCA ha ritenuto non provata l’esistenza di un elemento esterno
straordinario nel caso di un assicurato che aveva affermato di essersi rotto un
dente a causa di un sassolino contenuto in un panino integrale, senza tuttavia
produrre o descrivere in maniera precisa e dettagliata l’oggetto in questione.
In un’altra sentenza 35.2019.40
del 2 settembre 2019 questo Tribunale ha parimenti ritenuto non provata
l’esistenza di un elemento esterno straordinario nel caso di un assicurato che
aveva annunciato di essersi rotto un dente mangiando una fetta di salame
nostrano al cui interno si trovava accidentalmente un ossicino, dato che
l’assicurato stesso non aveva visto il “corpo duro”, che era stato ingoiato.
2.8
Nella concreta evenienza,
nell’annuncio d’infortunio del maggio 2025, come già menzionato nei fatti, è
stato indicato che la frattura del dente ha avuto luogo a causa di un pezzetto
di osso contenuto in una salsiccia (cfr. doc. 1 e 14).
Il ricorrente, il 23 giugno 2025,
ha compilato un questionario sottopostogli dall’assicuratore LAINF resistente.
Il tenore delle domande e delle
relative risposte è il seguente:
" Come si è
procurato la lesione dentaria?
Mangiando.
È stato a causa di un alimento?
Sì.
Descriva l’alimento (tipo, categoria, composizione ecc.).
Salsiccia.
Ha masticato qualcosa che non si aspettava di trovare nel cibo?
Sì.
Ha visto cosa ha masticato?
No.
Qualcuno ha visto l’incidente?
Sì.
Conosce i nomi, l’indirizzo e il numero di telefono della persona?
Sì. (…).” (Doc. 14)
Chiamato dall’assicuratore
infortuni a specificare la natura del corpo estraneo trovato nella salsiccia,
l’assicurato, con messaggio di posta elettronica del 25 giugno 2025, ha
risposto:
" ho
masticato la salsiccia e c’era un pezzo duro, probabilmente un pezzo di osso.
Ho sentito crack e il dente che si era fratturato.
Non sono riuscito a vederlo, perché ho sputato il boccone nella
spazzatura.” (Doc. 16)
Alla luce di queste indicazioni
fornite dallo stesso assicurato il TCA constata che il “corpus delicti” non è
stato individuato in quanto è stato sputato nella spazzatura.
Neppure i testimoni indicati
dall’insorgente sono stati in grado di descrivere l’oggetto in questione,
essendosi limitati a confermare quanto supposto dall’assicurato, il quale per
primo non ha visto in cosa consisteva il “pezzo duro” contenuto nella salsiccia
che ha mangiato (cfr. doc. 23/1-2 e consid. 1.2.).
In applicazione della
giurisprudenza federale riassunta e riprodotta al consid. 2.7 e analogamente a
quanto stabilito nella STCA 35.2015.13 del 5 maggio 2015 e nella STCA
35.2019.40
del 2 settembre 2019, questo Tribunale, non può quindi che
confermare la decisione su opposizione del 25 agosto 2025 in quanto non è stata
fornita la prova dell’esistenza di un elemento esterno straordinario.
2.9
Infine, va ricordato che l’Alta
Corte, basandosi sulla dottrina medica che distingue le ossa dai denti a causa
della loro diversa struttura, ha già avuto modo di negare che la rottura di un
dente possa essere assimilata a una frattura ai sensi dell'art. 9 cpv. 2 lett.
a OAINF (a partire dal 1° gennaio 2017: art. 6 cpv. 2 lett. a LAINF) (cfr. STFA
del 6 aprile 1990 nella causa L.; RAMI 1993 K 921 p. 156 ss.).
2.10
L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore
fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice,
rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio
e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un
comportamento temerario o sconsiderato.
Il
1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a
LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di
regola pubblica.
Dalla
medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui
in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese
se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede
il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento
temerario o sconsiderato.
Nella
presente fattispecie, trattandosi di una controversia concernente prestazioni
LAINF, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le
spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 35.2023.76 del 21
febbraio 2024 consid. 2.9.; 35.2023.36 del 14 agosto 2023 consid. 2.9.;
35.2022.50
del 19 settembre 2022 consid. 2.5.; 35.2022.95 del 10 maggio 2023
consid. 2.14.).
Sul
tema, cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2
giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF
9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo
cfr. Ares Bernasconi, Actualités
du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux
cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in
SZS/RSAS 2/2022 p. 107); Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21
agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021
nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica
dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale
cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della
revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle
assicurazioni) e controprogetto».
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti