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Decisione

35.2025.74

Confermata la decisione di rifiuto delle prestazioni in relazione alla lesione dentaria, non essendo stata fornita la prova dell'esistenza di un elemento esterno straordinario

7 gennaio 2026Italiano26 min

U 133/02; DLA 2002 pag. 178 (179); STFA del 7 dicembre 2001 nella causa M., U 202/01; STFA del 18 settembre 2001 nella causa W., C 264/99; STFA del 9 maggio

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

35.2025.74

cr

Lugano

7 gennaio 2026

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Cinzia Raffa Somaini, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 24

settembre 2025 di

RI1,

______

contro

la decisione su opposizione del 25

agosto 2025 emanata da

CO1,

______

rappr. da: RA1,

______

in materia di assicurazione contro

gli infortuni

ritenuto in fatto

1.1. In data 29 maggio 2025 RI1, nato

nel 1987, macchinista di treni presso ______ SA - e, perciò, assicurato

d’obbligo contro gli infortuni e le malattie professionali presso l’CO1 -

secondo quanto riportato nell’annuncio di infortunio mentre stava mangiando

“durante una grigliata, ho sentito un pezzo duro e un crack che ha spaccato il

dente” (doc. 1).

Compilando l’ulteriore “modulo per caso di infortunio” inoltrato

in data 23 giugno 2025, l’assicurato ha precisato che la lesione dentaria è

stata causata da un alimento, in particolare da una salsiccia (doc. 14).

Invitato dall’assicuratore infortuni a “specificare la natura del

corpo estraneo che ha trovato nella salsiccia che le ha provocato la lesione

dentaria” (doc. 15), l’assicurato ha risposto: “ho masticato la salsiccia e

c’era un pezzo duro, probabilmente un pezzo di osso. Ho sentito crack e il

dente che si era fratturato. Non sono riuscito a vederlo, perché ho sputato il

boccone nella spazzatura” (doc. 16).

1.2. Con comunicazione del 30 giugno

2025 l’CO1 ha rifiutato di prendere a carico il caso, ritenendo di non essere

in presenza di un infortunio (doc. 17).

Dopo rivalutazione della pratica tenendo conto delle osservazioni

presentate dall’assicurato, con decisione del 14 luglio 2025 l’istituto

assicuratore ha ritenuto di non essere in presenza di un infortunio, non

essendo stato provato che un fattore esterno straordinario sia all’origine

della lesione dentaria (visto che l’interessato non è stato in grado di

identificare la natura del presunto corpo estraneo) (doc. 21).

L’assicurato ha contestato tale decisione, ritenendo che quanto

accaduto costituisca un infortunio. A sostegno della propria tesi egli ha

trasmesso all’amministrazione due dichiarazioni testimoniali scritte (cfr. doc.

23/1-2). Dalla prima risulta che “pendant le repas pris en commun j’ai vu RI1

qui a craché sa nourriture en disant qu’une dent avait été cassée en mangeant,

un objet solide et dur s’étant trouvé dans son alimentation (os dur dans une

saucisse)” (cfr. doc. 23/1), mentre dalla seconda emerge che “confermo che

quanto descritto dal signor RI1 corrisponde a verità, secondo quanto da me

direttamente osservato” (cfr. doc. 23/2).

Nonostante le obiezioni sollevate dall’assicurato, in data 25

agosto 2025 l’CO1 ha integralmente confermato la propria precedente decisione,

rilevando che “le testimonianze apportate non soccorrono l’assicurato in quanto

nessuno ha visto il corpo duro” (doc. 27).

1.3. Con tempestivo ricorso del 24

settembre 2025 l’assicurato ha contestato la decisione su opposizione del 25

agosto 2025, chiedendo che venga annullata e che sia riconosciuta la natura

infortunistica dell’evento del 29 maggio 2025, con conseguente presa a carico e

riconoscimento delle prestazioni del caso.

A suo parere, infatti, l’avere improvvisamente avvertito un dolore

acuto e la frattura di un dente a causa di un corpo estraneo presente in una salsiccia

che stava mangiando rappresenta un fattore esterno straordinario. L’evento

costituisce quindi un infortunio, che l’assicuratore deve prendere a carico,

anche in assenza del corpo estraneo (sputato nella spazzatura), essendo quanto

descritto avvenuto alla presenza di testimoni (doc. I).

1.4. Con scritto del 10 ottobre 2025

l’istituto assicuratore ha informato questo Tribunale che “in considerazione

del fatto che l’assicurato non ha fatto valere alcun nuovo argomento, l’CO1

rinuncia a presentare una risposta di causa in buona e dovuta forma e rinvia

alla decisione su opposizione”. L’amministrazione ha solo ribadito che il fatto

di ritrovare un frammento di osso in una salsiccia non ha nulla di

straordinario e che “in ogni caso, dato che l’assicurato non è stato in grado

di descrivere cosa ha comportato la rottura del dente, alla luce della

giurisprudenza vigente l’esistenza di un infortunio non può essere ammessa” (doc.

III).

1.5. In data 17 ottobre 2025

l’assicurato ha ribadito che quanto successo rappresenta un infortunio, dato

che “non si è trattato di una semplice masticazione o di un errore personale,

ma di un evento improvviso, involontario e dannoso derivante da un fattore

esterno imprevisto, che soddisfa pienamente i criteri dell’art. 4 LPGA” (doc.

V).

1.6. Con scritto del 22 ottobre 2025

l’istituto assicuratore ha informato il TCA di non avere alcuna osservazione da

presentare, rinviando alla decisione su opposizione (doc. VII).

Tale scritto è stato trasmesso all’assicurato (cfr. doc. VIII),

per conoscenza.

considerato in diritto

in ordine

2.1. Preliminarmente, richiamata la STF

8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2 (relativa a un caso in cui l’incarto

era stato affidato dall’assicuratore a un legale esterno all’istituto

per le fasi della procedura giudiziaria; sul tema, si veda pure la STF

8C_561/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 1), questa Corte rileva che decide la

presente vertenza nella sua composizione ordinaria (pubblicata su FUCT N. 94

del 16 maggio 2024) poiché, come dichiarato dall’CO1 in una comunicazione

dell’8 giugno 2020 al TCA, l’incarto sub judice è stato trattato dalla

funzionaria che figura nell’intestazione degli allegati prodotti (in concreto,

dall’avv. RA1), senza che la giurista di

lingua italiana figlia del Giudice Ivano Ranzanici se ne sia in alcun modo

occupata (cfr. STF 8C_668/2021 del 18 febbraio 2022 consid. 2.1).

nel merito

2.2. Questa Corte è chiamata a stabilire

se l’istituto assicuratore convenuto era legittimato a negare il proprio

obbligo a prestazioni in relazione alla lesione dentaria occorsa all’assicurato

il 29 maggio 2025, oppure no.

2.3. Secondo l'art. 6 cpv. 1 LAINF, per

quanto non altrimenti previsto dalla legge, le prestazioni assicurative sono

con­cesse in caso d'infortunio professionale, d'infortunio non professionale e

di malattie professionali.

2.4. L'art. 4 LPGA così definisce

l'infortunio:

" È

considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario,

apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la

salute fisica, mentale o psichica o provochi la morte."

Questa definizione riprende,

nella sostanza, quella che era prevista all'art. 9 cpv. 1 OAINF - disposizione

abrogata dall'ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni dell'11

settembre 2002 (RU 2002 3914), in vigore dal 1° gennaio 2003 -, di modo che la

relativa giurisprudenza continua ad essere applicabile (cfr. RAMI 2004 U 530

pag. 576).

Cinque sono dunque gli elementi

costitutivi essenziali dell'infortunio:

" - l'involontarietà

- la repentinità

- il danno alla salute (fisica, mentale o psichica)

- un fattore causale esterno

- la straordinarietà di tale fattore."

(cfr. Ghélew,

Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna

1992, p. 44-51)

Scopo della

definizione è di tracciare un chiaro confine tra infortunio e malattia.

2.5. Si evince dalla nozione stessa di

infortunio che il carattere straordinario non concerne gli effetti del fattore

esterno ma unicamente il fattore esterno in quanto tale (cfr. RAMI 2000 U 374,

p. 176).

Pertanto, è irrilevante il fatto

che il fattore esterno abbia causato delle affezioni gravi o inabituali.

Il fattore esterno è considerato

come straordinario quando eccede, nel caso concreto, il quadro degli

avvenimenti e delle situazioni che si possono, obiettivamente, definire

quotidiane o abituali (DTF 122 V 233 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a, 118 V 61

consid. 2b, 118 V 283 consid. 2a; RAMI 1993 p. 157ss, consid. 2a).

2.6. L’Alta Corte federale ha avuto modo

di definire le condizioni alla cui realizzazione è condizionata l'ammissione

del carattere straordinario in caso di lesione dentaria.

Sono, in particolare, stati

considerati come fattori esterni straordinari una scaglia di osso in una

salsiccia, un frammento di guscio di noce in un pane alle noci o in una torta

alle noci oppure ancora il sassolino in un preparato a base di riso (DTF 112 V 205 consid.

3b; RAMI 1999 U 349, p.

477ss., 1992 U 144 p. 83 consid. 2b, 1988 K 787 p. 420 consid. 2b).

Per contro, non sono stati

considerati elementi esterni straordinari un chicco di mais non scoppiato nei popcorn,

un nocciolo di ciliegia in una torta confezionata con ciliege non snocciolate

oppure una scaglia di cartilagine in una salsiccia (RAMI 1988 K 787 p. 420

consid. 2b; STFA U 63/91 del 16 gennaio 1992 non pubbl.; RAMI 1992 U 144, p. 83

consid. 2a e p. 84 consid. 2c, 1993 K 921 p. 156 ss., consid. 2b).

L’Alta Corte nemmeno ha ritenuto

quale fattore esterno straordinario il residuo di un proiettile nella carne di

selvaggina (cfr. STFA U 367/04 del 18 ottobre 2005 consid. 4.3 in RAMI 2006 U

572, p. 84 ss.), né il nocciolo di ciliegia in un cioccolatino denominato “Griotte

au Kirsch” (cfr. STFA U 8/06 del 13 marzo 2006) o un pezzo di frutta molto

dura in una barretta alimentare (cfr. STF U 252/02 del 30 marzo 2004).

Pronunciandosi in merito a una

fattispecie in cui un’assicurata ha subito una lesione dentaria masticando una

scheggia di un guscio di frutti di mare mentre mangiava una pizza ai frutti di

mare non sgusciati, la nostra Massima Istanza non ha, poi, riconosciuto

l'intervento di un fattore esterno straordinario (cfr. STFA U 305/02 del 26

febbraio 2004).

Il TFA è giunto alla medesima

conclusione in un caso in cui un’assicurata si è rotta un dente mangiando una

pizza surgelata alle olive nella quale si trovava un’oliva non snocciolata

(cfr. STFA U 454/04 del 14 febbraio 2006).

Il Tribunale federale ha negato

il carattere straordinario del fattore esterno (e, quindi, l’esistenza di

un infortunio ai sensi di legge), trattandosi del consumo di un’insalata verde

contenente olive verdi non snocciolate (cfr. STF 8C_893/2014 del 27 gennaio

2015 consid. 3.5), del consumo di una “Cesar salad” contenente noci,

rispettivamente dei croûtons di pane alle noci arrostiti (cfr. SVR 2016

UV Nr. 17 p. 52 s.) oppure ancora del consumo di spugnole essiccate acquistate in un supermercato che contenevano un sassolino

(cfr. SVR 2017 UV Nr. 18 p. 61s.).

Questa giurisprudenza è stata

riconfermata e riassunta in una sentenza 8C_191/2018 del 21 dicembre 2018,

pubblicata in SVR 2019 UV Nr. 25, trattandosi di un assicurato che durante la

consumazione di un’insalata pronta all’uso, ha morso l’oliva non snocciolata e

si è fratturato un dente. La persona interessata ha motivato la richiesta di

assunzione dei costi di riparazione della lesione dentaria sostenendo che

l’imballaggio dell’insalata raffigurava delle olive snocciolate. Per questa

ragione, essa poteva credere che nell’insalata non si trovassero olive con il

nocciolo, di modo che sarebbe dato il fattore esterno straordinario, elemento

costitutivo dell’infortunio. Tutte le istanze, compreso il Tribunale federale,

hanno rigettato questa tesi per il motivo che nel testo sull’imballaggio non si

parlava di olive snocciolate. Siccome un’insalata si trovano sovente olive

intere, la persona assicurata doveva aspettarsi di trovare un nocciolo. Non si

è perciò in presenza di un infortunio (consid. 3-5).

In quell’occasione il TF ha

ricordato che, invece, in una precedente sentenza 9C_985/2010 del 20 aprile 2011, l’esistenza di un fattore

esterno straordinario è stata ammessa nel caso di un’assicurata che si era

fratturata un dente mangiando un pane alle olive da ella stessa preparato

utilizzando delle olive acquistate sulla cui confezione era stato espressamente

indicato trattarsi di “olive snocciolate”. Alla luce di questa chiara dicitura,

ella non poteva quindi aspettarsi di trovare delle olive con il nocciolo (STF

citata consid. 6.2.).

In una sentenza 35.2017.63 del 2

ottobre 2017 il TCA ha negato l’esistenza di un infortunio nel caso di un

assicurato che aveva affermato di essersi rotto un dente, mangiando una

porzione di corn flakes in cui si trovava un chicco di mais non

lavorato.

In un’altra sentenza 35.2019.40

del 2 settembre 2019 questa Corte ha negato l’esistenza di un infortunio nel

caso di un assicurato che aveva annunciato di essersi rotto un dente mangiando

una fetta di salame nostrano durante un aperitivo natalizio.

2.7. Per quanto concerne il fattore

esterno straordinario, il TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale),

chinandosi a più riprese su fattispecie in cui la presenza di un corpo estraneo

non era stata accertata, ha sempre escluso il carattere infortunistico

della lesione dentaria.

Ad esempio nella

sentenza U 229/01 del 21 febbraio 2003 (cfr. consid. 2.6. in fine), l’Alta

Corte ha stabilito che il semplice fatto di presumere che la lesione dentaria

si sia prodotta a causa di un corpo duro, non appartenente all'alimento

ingerito (Müesli), non è sufficiente per provare l'esistenza del fattore

straordinario.

In una pronunzia K 207/00 del 26 settembre 2001, il TFA ha sancito che la rottura di un ponte

mangiando del pane alle noci non costituiva un infortunio, in quanto, non

avendo accertato la presenza di un corpo estraneo in questo alimento, la

verosimiglianza preponderante dell'esistenza di un fattore esterno

straordinario non era stata provata.

In una sentenza K 202/00 del 18 settembre 2001, il Tribunale federale delle assicurazioni, nel

caso di un'assicurata che mangiando del pane semi-bianco si era rotta un dente,

ha deciso che non si era trattato di un infortunio, poiché la causa esterna e straordinaria

non era stata provata. L'assicurata infatti non aveva visto il corpo solido e

duro che sosteneva di aver trovato e che ignorandone l'identità, aveva

ingoiato.

In un'altra

sentenza U 87/03 del 3 ottobre 2003, il TFA ha stabilito che un assicurato che

si era rotto un dente mangiando un'insalata non era stato vittima di un

infortunio. Infatti l'assicurato sostenendo di aver gettato subito via

l'oggetto duro che avrebbe morso, senza esaminarlo, non ha dimostrato con grado

di verosimiglianza preponderante che l'oggetto morso era un corpo estraneo

all'alimento.

In una

sentenza U 243/04 del 22 giugno 2005, la nostra Massima Istanza ha ribadito che

per poter procedere alla necessaria valutazione e determinare se l'oggetto

all'origine di una lesione dentaria faccia o meno usualmente parte

dell'alimento consumato, occorre avantutto che il corpo estraneo possa

essere individuato.

In una sentenza U 67/05 del 24

maggio 2006, il Tribunale federale, nel caso di un assicurato che aveva

accusato la rottura di un dente mangiando una “tartiflette au

reblochon et aux pommes de terre”, ha ritenuto

che l’esistenza di un fattore esterno straordinario non fosse stata

sufficientemente dimostrata, per il motivo che egli aveva dedotto

trattarsi di un pezzetto d’osso semplicemente in base al dolore risentito e

alla piccola scaglia riscontrata successivamente.

L’Alta Corte è

giunta alla medesima conclusione in una sentenza 8C_1034/2009 del 28 luglio

2010, concernente un’assicurata che mangiando un risotto, aveva avvertito un

forte scricchiolio sotto il dente, seguito da intensi dolori sino alla radice,

ma che non aveva notato nulla di visibile ad occhio nudo.

La stessa soluzione

è stata adottata in una sentenza 9C_995/2010 del 1° dicembre 2011, riguardante

il caso di un assicurato che si era rotto un dente mentre mangiava dei

fagiolini a casa di un amico, per il motivo che egli non era “… in nessun modo

riuscito a indicare chiaramente la natura di un eventuale corpo estraneo

trovantesi nei fagiolini consumati”.

In quest’ultima

pronunzia, il TF ha in particolare sottolineato che:

" A tale esposizione può essere fatto riferimento e prestata adesione,

non senza tuttavia ribadire che per ammettere l'esistenza di un fattore esterno

straordinario in caso di lesione di un dente non basta la semplice presunzione

che il danno dentario si sia prodotto dopo avere masticato un corpo estraneo

duro (RAMI 2004 n. U 515 pag. 421 [U 64/02] consid. 2.2). Questa conclusione

vale sia se la persona interessata dichiara di avere masticato un corpo

estraneo o qualcosa di duro, sia se crede di avere identificato l'oggetto. Il

Tribunale federale (delle assicurazioni) ha infatti a più riprese affermato che

se le indicazioni della persona assicurata non consentono di descrivere in

maniera precisa e dettagliata il "corpus delicti", l'autorità amministrativa

(o il giudice in caso di controversia giudiziaria) non è in grado di emettere

un giudizio attendibile sulla natura del fattore in causa, e ancor meno sul

carattere straordinario dello stesso. A ciò si aggiunge che in fase di

consultazione al progetto di modifica della LAINF era stato proposto, per

prevenire il rischio di abusi, che l'assicurazione infortuni non concedesse più

prestazioni per le lesioni dentarie connesse con la masticazione e che, pur

avendo scartato una simile ipotesi, il Consiglio federale ha comunque ricordato

che gli abusi vanno prevenuti applicando un maggior rigore nell'esame del

diritto alle prestazioni nel singolo caso di specie (v. sentenza citata

8C_1034/2009 consid. 4.3 con riferimenti; FF 2008 4716).“

Su questo

argomento, si veda il contributo del giudice federale emerito A. Borella, nello

studio "La giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni sulla

nozione di infortunio" pubblicato in "Temi scelti di diritto delle

assicurazioni sociali", ed. CFPG e Helbing & Lichtenhahn, 2006, p.

7s..

In una sentenza 8C_251/2018 del

20 giugno 2018 il Tribunale federale ha ritenuto non provata l’esistenza di un

elemento esterno straordinario nel caso di un assicurato che si era rotto un

dente mentre mangiava un gratin di patate e che aveva ingoiato un oggetto duro

(descritto come un sassolino).

Il TCA ha applicato questa

giurisprudenza, ad esempio, in una sentenza 35.2004.51 del 10 dicembre 2004 a

proposito di un assicurato che aveva affermato di avere masticato un piccolo

corpo estraneo mangiando del riso:

" (…)

Infatti, anche volendo ritenere fondata la versione dell'assicurato fornita con

l'opposizione e il ricorso (cfr. doc. Z-8; I), alla luce della (severa)

giurisprudenza (cfr. consid. 2.7.) le pretese dello stesso non possono, in ogni

caso, trovare accoglimento.

Come visto sopra (cfr. consid. 2.8., 2.9.), l’assicurato, sia

nell’opposizione che nell’atto ricorsale, da una parte, ha precisato di avere

visto il corpo estraneo al riso, dall’altra, tuttavia, ha ammesso di non sapere

cosa fosse, se un sassolino, o un piccolo pezzo di metallo o qualche altra

sostanza dura.

L’insorgente non è riuscito a caratterizzare il tipo di sostanza

che sarebbe stata all'origine della lesione dentaria (cfr. doc. Z-8; I).

Il ricorrente, inoltre, ha asserito di non aver conservato il

tovagliolo dove avrebbe sputato il resto del dente e il citato corpo duro (cfr.

doc. I).

Al riguardo è utile evidenziare che secondo la giurisprudenza

tocca all'assicurato rendere verosimile, nei limiti della probabilità

preponderante, l'esistenza, in concreto, di tutti gli elementi costitutivi

d'infortunio.

Nell'ambito del diritto delle assicurazioni sociali la procedura è

retta dal principio inquisitorio (cfr. SVR 2001 KV nr. 50 pag. 145; SVR 1995

AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; AHI Praxis 1994 pag. 212; DTF 117 V 263; DTF

117 V 282; STFA del 10 marzo 2003 nella causa D.-Y., C 162/01) - concretizzato

all'art. 61 cpv. 1 lett. c LPGA (cfr. U. Kieser, op. cit., ad art. 61 N. 59

pag. 617) - secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere

accertati dal giudice. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha tuttavia

più volte ricordato come questo principio non sia assoluto, atteso che la sua

portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della

causa (cfr. DLA 2001 N. 12 pag. 145; RAMI 1994 pag. 211; DTF 117 V 261; DTF 116

Fatti

V 26 consid. 3c), e come il dovere processuale di collaborazione comprenda in

particolare l'obbligo delle parti di portare - ove ciò fosse ragionevolmente

possibile - le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai

fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le

conseguenze della carenza di prove (cfr. STFA del 4 luglio 2003 nella causa M.,

U 133/02; DLA 2002 pag. 178 (179); STFA del 7 dicembre 2001 nella causa M., U 202/01; STFA del 18 settembre 2001 nella causa W., C 264/99; STFA del 9 maggio

2001 nella causa Z., P 36/00; DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti).

L'autorità amministrativa e il giudice devono considerare un fatto

come provato, unicamente quando sono convinti della sua esistenza (Kummer,

Grundriss des Zivilprozessrechts, IV. ed., Berna 1984, p. 136; F. Gygi,

Bundesverwaltungsrechtspflege, II. ed., p. 278 cifra 5; STFA 27.8.1992 in re

M.).

Nell'ambito delle assicurazioni sociali, il giudice si basa, per

la sua decisione, salvo disposizione contraria della legge, sui fatti che, non

potendo essere stabiliti in maniera irrefutabile, appaiono come i più

verosimili, cioè su quelli che presentano un grado di verosimiglianza

preponderante (cfr. SVR 2001 KV Nr. 50 pag. 145, STFA del 15 gennaio 2001 nella

causa P.-B., C 49/00; STFA del 28 novembre 2000 nella causa S., H 407/99; DTF

125 V 195).

Non è, quindi, sufficiente che un fatto possa essere considerato

quale un'ipotesi possibile.

Fra tutti gli elementi di fatto allegati, il giudice deve ritenere

soltanto quelli che sembrano più probabili (cfr. DTF 121 V 208 consid. 6b).

Va, pure, ricordato che non esiste, nel diritto delle

assicurazioni sociali, il principio secondo il quale l'amministrazione e il

giudice dovrebbero statuire, nel dubbio, a favore dell'assicurato (cfr. STFA

del 14 settembre 2003 nella causa R., C 281/02; STFA del 26 settembre 2001

nella causa S. Organisation de santé contro G. e Tribunal administratif del

Canton Ginevra, K 207/00; RAMI 1999 U349 pag. 478 consid. 2b; DTF 115 V 142

consid. 8b; 113 V 312 consid. 3a e 322 consid. 2a; 112 V 32 consid. 1a; RCC 1986

p. 201 consid. 2c; 1984 p. 468 consid. 3b; 1983 p. 249; RAMI 1985 p. 21; 1984

p. 269 consid. 1; STFA 27.8.1992 in re M.).

Occorre ancora segnalare che, per stabilire se un evento ha

carattere d'infortunio, occorre, di regola, accertare direttamente il fattore

esterno straordinario: non basta inferirne l'esistenza partendo dal danno alla

salute nell'assunto che, senza l'azione di quel fattore, il danno non si

sarebbe potuto produrre.

Questo procedimento induttivo, di regola, non è ammesso (cfr. RAMI

1990 p. 46ss consid. 2; STCA 30.12.1991 in re M).

In simili condizioni, nell’evenienza concreta, visto

che, l’assicurato non è riuscito a identificare il corpo duro, anche nel caso

in cui si potesse riconoscere il fattore esterno, non sarebbe dimostrato con il

grado della probabilità preponderante che si sia trattato di un fattore esterno

straordinario.

In particolare non si può escludere che nel riso ci

fossero dei grani duri non cotti. Il ricorrente medesimo nell'atto ricorsuale

ha indicato di aver constatato fra pezzi di dente, riso e sangue la presenza di

un granello scuro (cfr. doc. I).

Il riso, in effetti, prima di essere confezionato,

viene sottoposto a diverse fasi di lavorazione, dalla pulitura fino alla

brillatura (cfr. F. Bisanti, Il riso, Suggerimento operativi,

www.altaristorazione.com.). Secondo la generale esperienza della vita, quindi,

in un piatto di riso possono trovarsi dei chicchi scuri duri sfuggiti

all'operazione di selezione degli stessi.

Va, peraltro, rilevato che allorché un assicurato si limita a

formulare delle dichiarazioni non particolarmente definite, senza descrivere in

modo preciso e dettagliato il "corpus delicti", non si può giungere a

un'affidabile conclusione circa il tipo di fattore di cui si è trattato e tanto

meno in merito alla straordinarietà dello stesso (cfr. STFA del 20 dicembre

1999 nella causa S., U 200/99).

In una sentenza del 21 aprile 1999 nella causa C., pubblicata in

RAMI 1999 U 349 pag. 477 l'Alta Corte ha sì considerato che il fatto di essersi

rotto un dente con un sassolino mangiando un preparato a base di riso

all'estero in un Paese in via di sviluppo costituisce un infortunio, tuttavia

in quella fattispecie è stato riconosciuto l'intervento di un fattore esterno

straordinario, in quanto l'elemento esogeno era stato chiaramente identificato

come un sassolino. (…)”

In una sentenza 35.2015.13 del 5

maggio 2015 il TCA ha negato il carattere infortunistico ad un assicurato che

“a pranzo, mordendo un pezzo di salame, si è rotto un molare”:

" (…) La

questione contestata è circoscritta all'esistenza di un elemento esterno

straordinario nel cibo che l'assicurato stava mangiando il 27 settembre 2014.

Gli altri elementi costitutivi dell'infortunio ai sensi dell'art.

4 LPGA sono, in effetti, manifestamente realizzati.

Chiamata a pronunciarsi nella presente fattispecie, questa Corte

constata che sia nell’annuncio d’infortunio, che nel questionario sottoposto

all’assicurato dall’amministrazione (cfr. consid. 2.7) si legge che la rottura

del dente è avvenuta dopo avere morsicato un salamino.

L’assicurato non ha saputo indicare cosa ha provocato tale

rottura, in altre parole, par usare i termini utilizzati dal tribunale

federale, non ha individuato il corpus delicti (cfr. consid. 2.6).

In simili condizioni, non essendo possibile ritenere

accertata, perlomeno con il grado della verosimiglianza preponderante (come

esposto precedentemente, la semplice possibilità non basta), l'esistenza di un

Considerandi

fattore esterno straordinario, questo Tribunale deve constatare l'assenza di

prove o di indizi e, quindi, l'inesistenza giuridica dell'infortunio (DTF 114 V

305ss consid. 5b; 116 V 136ss. consid. 4b).

Vista la severa giurisprudenza federale riprodotta

al consid. 2.6., il TCA non può che confermare la decisione su opposizione

impugnata. (…)”

In una sentenza 36.2016.66 del 6

dicembre 2016 il TCA ha ritenuto non provata l’esistenza di un elemento esterno

straordinario nel caso di un assicurato che aveva affermato di essersi rotto un

dente a causa di un sassolino contenuto in un panino integrale, senza tuttavia

produrre o descrivere in maniera precisa e dettagliata l’oggetto in questione.

In un’altra sentenza 35.2019.40

del 2 settembre 2019 questo Tribunale ha parimenti ritenuto non provata

l’esistenza di un elemento esterno straordinario nel caso di un assicurato che

aveva annunciato di essersi rotto un dente mangiando una fetta di salame

nostrano al cui interno si trovava accidentalmente un ossicino, dato che

l’assicurato stesso non aveva visto il “corpo duro”, che era stato ingoiato.

2.8

Nella concreta evenienza,

nell’annuncio d’infortunio del maggio 2025, come già menzionato nei fatti, è

stato indicato che la frattura del dente ha avuto luogo a causa di un pezzetto

di osso contenuto in una salsiccia (cfr. doc. 1 e 14).

Il ricorrente, il 23 giugno 2025,

ha compilato un questionario sottopostogli dall’assicuratore LAINF resistente.

Il tenore delle domande e delle

relative risposte è il seguente:

" Come si è

procurato la lesione dentaria?

Mangiando.

È stato a causa di un alimento?

Sì.

Descriva l’alimento (tipo, categoria, composizione ecc.).

Salsiccia.

Ha masticato qualcosa che non si aspettava di trovare nel cibo?

Sì.

Ha visto cosa ha masticato?

No.

Qualcuno ha visto l’incidente?

Sì.

Conosce i nomi, l’indirizzo e il numero di telefono della persona?

Sì. (…).” (Doc. 14)

Chiamato dall’assicuratore

infortuni a specificare la natura del corpo estraneo trovato nella salsiccia,

l’assicurato, con messaggio di posta elettronica del 25 giugno 2025, ha

risposto:

" ho

masticato la salsiccia e c’era un pezzo duro, probabilmente un pezzo di osso.

Ho sentito crack e il dente che si era fratturato.

Non sono riuscito a vederlo, perché ho sputato il boccone nella

spazzatura.” (Doc. 16)

Alla luce di queste indicazioni

fornite dallo stesso assicurato il TCA constata che il “corpus delicti” non è

stato individuato in quanto è stato sputato nella spazzatura.

Neppure i testimoni indicati

dall’insorgente sono stati in grado di descrivere l’oggetto in questione,

essendosi limitati a confermare quanto supposto dall’assicurato, il quale per

primo non ha visto in cosa consisteva il “pezzo duro” contenuto nella salsiccia

che ha mangiato (cfr. doc. 23/1-2 e consid. 1.2.).

In applicazione della

giurisprudenza federale riassunta e riprodotta al consid. 2.7 e analogamente a

quanto stabilito nella STCA 35.2015.13 del 5 maggio 2015 e nella STCA

35.2019.40

del 2 settembre 2019, questo Tribunale, non può quindi che

confermare la decisione su opposizione del 25 agosto 2025 in quanto non è stata

fornita la prova dell’esistenza di un elemento esterno straordinario.

2.9

Infine, va ricordato che l’Alta

Corte, basandosi sulla dottrina medica che distingue le ossa dai denti a causa

della loro diversa struttura, ha già avuto modo di negare che la rottura di un

dente possa essere assimilata a una frattura ai sensi dell'art. 9 cpv. 2 lett.

a OAINF (a partire dal 1° gennaio 2017: art. 6 cpv. 2 lett. a LAINF) (cfr. STFA

del 6 aprile 1990 nella causa L.; RAMI 1993 K 921 p. 156 ss.).

2.10

L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore

fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice,

rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio

e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

Il

1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a

LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di

regola pubblica.

Dalla

medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui

in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese

se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede

il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento

temerario o sconsiderato.

Nella

presente fattispecie, trattandosi di una controversia concernente prestazioni

LAINF, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le

spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 35.2023.76 del 21

febbraio 2024 consid. 2.9.; 35.2023.36 del 14 agosto 2023 consid. 2.9.;

35.2022.50

del 19 settembre 2022 consid. 2.5.; 35.2022.95 del 10 maggio 2023

consid. 2.14.).

Sul

tema, cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2

giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF

9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo

cfr. Ares Bernasconi, Actualités

du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux

cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in

SZS/RSAS 2/2022 p. 107); Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21

agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021

nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica

dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale

cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della

revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle

assicurazioni) e controprogetto».

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti