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Decisione

35.2025.77

Corretta la decisione di rifiutare le indennità giornaliere,dato che al momento dell'infortunio l'assicurato era già inabile al lavoro per malattia.Non corretta invece la sospensione delle prestazioni sanitarie,non essendo chiaro se sia stato raggiunto oppure no lo status quo ante

2 marzo 2026Italiano42 min

Doch drängt sich auf, dass die Beschwerdeinstanz im Regelfall ein Gerichtsgutachten

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

35.2025.77

cr

Lugano

2 marzo 2026

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Cinzia Raffa Somaini, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 25 settembre 2025 di

RI1,

______

rappr. da: RA1,

______

contro

la decisione su opposizione del 27

agosto 2025 emanata da

CO1,

______

in materia di assicurazione contro

gli infortuni

ritenuto in fatto

1.1. In data 27 dicembre 2024 la ______

ha annunciato ad CO1 (di seguito: CO1) che RI1, nato nel 1978, impiegato

commerciale e amministratore unico della società al 70%, in data 16 dicembre

2024, mentre era già inabile al lavoro a seguito di malattia (epicondilite al

gomito sinistro), è stato vittima di un infortunio (torsione dito della mano

destra, rimasto incastrato nel carrello della spesa) (doc. 4 e 17).

Eseguiti gli accertamenti del

caso, dopo visita medica presso il proprio medico fiduciario (doc. 41), con

decisione del 19 maggio 2025 CO1 ha considerato che lo status quo ante sia

stato raggiunto “a partire da subito”, ritenendo l’assicurato nuovamente pienamente

abile al lavoro dal 31 gennaio 2025. CO1 ha aggiunto che l’interessato non ha

diritto alle indennità giornaliere in quanto egli risultava già inabile al

lavoro a seguito di malattia nel momento in cui si è verificato l’infortunio

(doc. 42).

A fronte dell’opposizione

presentata in data 16 giugno 2025 dall’assicurato, rappresentato dal servizio

giuridico di RA1 (doc. 50) - contestando la valutazione del dr. ______, considerata

carente e contradditoria – in data 27 agosto 2025 CO1 ha integralmente

confermato la propria precedente decisione (doc. 54).

1.2. Con tempestivo ricorso del 25

settembre 2025 l’assicurato ha contestato la decisione su opposizione,

chiedendone l’annullamento e il riconoscimento “delle prestazioni assicurative

(prestazioni di cure e indennità perdita di guadagno) per l’evento del 16

dicembre 2024 fino a completa guarigione o al massimo recupero possibile della

mano destra”.

1.3. Con la risposta di causa, CO1 ha

integralmente confermato la correttezza della decisione su opposizione, con

argomenti di cui si dirà, per quanto di interesse, nei considerandi in diritto

(doc. V).

1.4. In data 22 ottobre 2025

l’assicurato ha nuovamente contestato quanto valutato dal dr. ______,

evidenziando il proprio impegno nell’eseguire le cure ergoterapeutiche e le

evidenti limitazioni dovute alla rigidità presentate dal dito infortunato, come

dimostrato anche dalle fotografie allegate (doc. VII).

1.5. In data l’assicurato ha trasmesso

al TCA il referto del 28 ottobre 2025 redatto dal dr. ______ (doc. IX + 1).

1.6. Con osservazioni del 14 novembre

2025 CO1, dopo avere richiesto una presa di posizione al dr. ______ (cfr. doc.

XIII/1), ha confermato che al momento di emanazione della decisione formale del

19 maggio 2025 lo status quo ante in relazione all.nfortunio del 16 dicembre

2024 risultava ormai raggiunto

1.7. Con scritto del 4 dicembre 2025 la

rappresentante dell’insorgente ha contestato la valutazione del dr. ______, la

quale a suo modo di vedere non tiene conto della rigidità che interessa ben tre

dita su cinque della mano destra, con notevoli limitazioni in termini di presa

e rilevanti conseguenze sulla resa lavorativa (doc. XVII + 1).

1.8. In data 17 dicembre 2025 CO1 ha

considerato le obiezioni sollevate dall’insorgente prive di rilevanza,

sottolineando come il referto del dr. ______ non apporti novità di rilievo

(doc. XIX).

Tali considerazioni dell’istituto assicuratore sono state

trasmesse all’assicurato (cfr. doc. XIX), per conoscenza.

considerato in diritto

2.1. In concreto, è litigiosa innanzitutto la questione di

sapere se CO1 abbia a ragione, oppure no, rifiutato di versare le

indennità giornaliere, per il motivo che al momento dell’evento infortunistico

l’assicurato era già totalmente inabile al lavoro a seguito di malattia. Contestata

è inoltre la sospensione del diritto alle prestazioni sanitarie dal mese di maggio 2025.

2.2. Il

diritto alle prestazioni risultante da un infortunio assicurato presuppone

l’esistenza di un nesso di causalità naturale tra l’evento dannoso e il

danno alla salute. Questa condizione è adempiuta qualora si possa ammettere

che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto

verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece,

che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è

sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia

comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato,

vale a dire che l'evento appaia come una conditio sine qua non del

danno. È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno

alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione

amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità

preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità -

applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia

di assicurazioni sociali (DTF 142 V 435 consid. 1; 129 V 177 consid. 3.1, 402

consid. 4.3).

Se

un infortunio ha semplicemente scatenato un processo che sarebbe comunque

insorto anche senza questo evento, il nesso di causalità naturale tra i

disturbi accusati dall’assicurato e l’infortunio deve essere negato se lo stato

morboso preesistente è ritornato ad essere quello che era prima dell’infortunio

(status quo ante) oppure se ha raggiunto lo stadio che sarebbe prima o

poi subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine) (RAMI 1992 U

142 p. 75 consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht,

p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der

Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).

2.3. Il

diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso

di causalità adeguata tra l'evento dannoso e il danno alla salute.

In caso di danno alla salute fisica, il nesso di causalità

adeguata è generalmente ammesso, dal momento in cui è accertata la causalità

naturale (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5b/bb p. 103).

2.4. Nella concreta evenienza, dalla decisione su opposizione

impugnata si evince che l’amministrazione ha posto termine alle prestazioni

dipendenti dall’infortunio occorso al ricorrente il 16 dicembre 2024, facendo

capo al parere del proprio medico fiduciario, dott. ______, spec. FMH in chirurgia della mano

ortopedica e traumatologia dell’apparato locomotore.

Quest’ultimo,

con apprezzamento del 12 maggio 2025, ha così risposto alle domande

dell’assicuratore LAINF:

" 1. Diagnosi?

Piccola frattura composta con avulsione del versante volare della

base falange intermedia del IV dito mano destra.

1.1 l reperti/le diagnosi rilevate presentano un nesso causale

naturale con l'infortunio del giorno 16.12.2024? Se ci sono più diagnosi,

rispondere a ciascuna individualmente.

Ai fini dell'obbligo di prestazione dell'assicuratore contro gli

infortuni è irrilevante se i disturbi sono da ricondurre integralmente o solo

in parte a un evento. (Osservazione: l'infortunio non deve essere l'unica

causa. È sufficiente che l'infortunio rappresenti una concausa decisiva

(conditio sine qua non) del pregiudizio riportato). È invece determinante il

grado di probabilità del nesso causale. Per questa ragione il perito medico

deve valutare la causalità in base ai seguenti tre gradi di probabilità:

󠇯 Sicurezza

Certezza dell'affermazione 100%

Probabilità preponderante Certezza dell'affermazione

sup al 50%

󠇯 Possibile Certezza dell'affermazione pari o inf al 50%

Motivazione:

1.2 In presenza di più reperti/diagnosi quali reperti/ diagnosi

fra quelli rilevati presentano con l'infortunio del giorno 16.12.2024 un nesso

di causalità naturale certo, prevalentemente probabile o solo possibile?

Spiegare quali reperti/diagnosi rientrano in quale categoria e, se possibile,

motivare.

2. Stato pregresso / Venir meno della causalità (status quo ante

vel sine)?

2.1 La persona assicurata soffriva di disturbi o stati patologici

pregressi (malattie, stati estranei all'infortunio, conseguenze di altri

infortuni) ancor prima dell'infortunio del giorno 16.12.2024?

No

2.2 L'evento del giorno ha prodotto un

● peggioramento temporaneo (è possibile ripristinare lo

status quo ante vel sine)

󠇯 peggioramento direzionale (non è più possibile

ripristinare lo status quo ante vei sine)?

2.3 Nel caso in cui l'evento abbia prodotto un peggioramento

temporaneo: è stato

- ripristinato

lo stato precedente all'infortunio (status quo ante),

Lo stato quo ante è quasi raggiunto

-

raggiunto lo stato che con preponderante probabilità sarebbe insorto

anche senza infortunio con un decorso naturale delle condizioni precedenti

(status quo sine)?

In caso affermativo, da quando? Fornire una motivazione

medico-assicurativa dettagliata?

Da febbraio, ultimo controllo da Dr. ______.

3. Processo di guarigione e stato medico finale

3.1 Come valuta il processo di guarigione?

Radiologicamente e clinicamente lo stato di guarigione è stato

raggiunto il 31.01.2025, come da rapporto del Dr. ______.

3.2 Coincidono i reperti oggettivi e i disturbi soggettivi della

persona assicurata? In caso negativo, perché no?

No, perché il paziente non è riuscito a migliorare il suo stato,

come avrebbe dovuto fare e a reintegrare progressivamente le dita della mano dx

nelle attività quotidiane. Non ha nemmeno svolto gli esercizi di ergoterapia,

come doveva.

3.3 L'ulteriore trattamento/terapia è efficace, appropriato/a ed

economico/a?

3.4 Per quanto tempo è previsto che prosegua il trattamento o

quante serie terapeutiche sono ancora previste?

Dopo 1 ulteriore ciclo di ergoterapia mirata, da svolgere con

impegno, potrà raggiungere la completa guarigione.

3.5 Si può prevedere che ulteriori misure per cure mediche e

terapie portino a un miglioramento significative dello stato di salute (in

particolare a un aumento della capacità lavorativa)? Se sì, quali e per quanto

tempo? In caso negativo, indicare il motivo

Oltre ad 1 ulteriore ciclo di ergoterapia, non sono da prevedere

ulteriori misure terapeutiche.

4. (In)capacità al lavoro (dito mano destra)

4.1 Per le sole conseguenze dell'evento del 16.12.2024 come valuta

la (in)capacità al lavoro della persona assicurata nello svolgimento

dell'attività precedente (vedi rapporto PE del 04.02.2025) nel grado di

occupazione del 70%?

La piccola lesione è guarita già a fine gennaio 2025. La

limitazione funzionale del IV dito doveva risolversi con ergoterapia.

4.2 Quando si può prevedere un rientro parziale/totale al lavoro

per le sole conseguenze dell'evento del 16.12.2024?

Può rientrare al lavoro a tempo pieno da subito.

Per motivi non chiari, il paziente non ha reintegrato la mano

nella vita quotidiana. Altrimenti non è spiegabile il leggero edema diffuso del

IV dito. Non si notano danni che possono spiegare questa attitudine.

5. Inabilità lavorativa pregressa (gomito)

5.1 Per la lesione al gomito sinistro, come valuta la (in)capacità

al lavoro della persona assicurata nello svolgimento dell'attività precedente

(vedi rapporto PE del 04.02.2025) nel grado di occupazione del 70%?

Non c'è più una lesione oggettivabile. Abilità piena da subito.

5.2 Quando si può prevedere un rientro parziale/totale al lavoro

per la lesione al gomito sinistro?

Da subito. Per svolgere il suo lavoro è guarito.

6. Ci sono altre osservazioni riguardo al presente caso?

L'assicurato ha assunto un comportamento non adeguato e piuttosto

aggressivo, motivo per cui ho chiesto alla tecnica di ______ della ______ di

presenziare alla visita. Alla richiesta di muovere il V dito, si è messo a

gridare in modo esagerato. Nella visita con ripetutamente ha comunque

dimostrato di essere in grado di muoverlo senza problemi o dolori. Su base

oggettiva, non persiste nessuna inabilità lavorativa, in completa assenza di

danni non oggettivabili anche per il gomito. Il IV dito mostra unicamente una

limitazione della flessione dell'articolazione, che può essere superata

integrando il dito nelle attività quotidiane. Il signor RI1 mi ha assillato di

domande, che continuava a ripetere con tono incalzante, alcune anche poco

pertinenti al problema della visita. Dopo oltre 1.5 ho dovuto concludere la

visita, avendo già risposto alle sue ripetute richieste.” (Doc. 41)

A fronte della decisione dell’istituto assicuratore di porre

termine alle prestazioni, così come valutato dal dr. ______, l’assicurato ha

contestato il raggiungimento dello status quo ante, trasmettendo della documentazione

medica da parte degli specialisti curanti e meglio:

-

referto del 10 aprile 2025 del dr. ______, Caposervizio di chirurgia

della mano, Responsabile della chirurgia della mano dell’______, il quale ha

rilevato:

"

Il paziente presenta gli esiti di una frattura articolare al 4° dito

della mano destra, verosimilmente responsabile della lieve deviazione che

verosimilmente persisterà nel tempo. È presente però una grave rigidità al 4°

dito per mancanza di una mobilizzazione adeguata precoce, soprattutto senza

estensione completa, cosa che ha determinato l'attuale limitazione

dell'estensione. Anche la flessione comunque non è stata esercitata

precocemente e quindi ne risulta una rigidità.

Ancora più

grave è la presenza di una rigidità in dita che non avevano subito alcun trauma

e non avevano quindi motivo di essere immobilizzate, cosa che invece è successa

acquisendo quindi una rigidità di articolazioni normali che andavano invece

mobilizzate completamente da subito. A questo punto, l'unica strada è quella di

intensificare moltissimo la mobilizzazione passiva autonoma, eventualmente con

ausilio anche di tutori dinamici energici, ben oltre la soglia del dolore, pena

la persistenza di una rigidità con limitazione funzionale. Ci rivedremo

comunque fra circa 1 mese per una rivalutazione clinica. “(doc. H)

-

referto del 22 maggio 2025 con il quale il dr. ______, ______

dell’ambulatorio di chirurgia della mano della mano dell’______, ha osservato:

"

Ho valutato il caso in presenza del paziente rivalutando le immagini

radiografiche a disposizione. L'approccio ergoterapico ha portato buoni

risultati anche percepiti soggettivamente dal paziente. Ritengo opportuno

intensificare l'ergoterapia con almeno 3 sedute settimanali per ottenere la

massima flessione possibile.

Ritengo

utile una valutazione TAC per comprendere la percentuale di superficie

articolare delia IFP-4 della mano destra coinvolta nel trauma e proporre

eventualmente possibili soluzioni ricostruttive nel caso in cui non vi fosse

una completa ripresa alla flessione dell'articolazione. Ho comunque spiegato al

paziente che in considerazione del tipo di trauma, una flessione quasi completa

del 4° dito con una distanza dal palmo accettabile, dovrebbe essere comunque

presa in considerazione come buon risultato in termini di ripresa funzionale.

Ritengo opportuno certificare un'inabilità lavorativa per 1 mese affinché il

paziente possa intensificare gli esercizi in ergoterapia. Prego l'ergoterapista

di aggiornarmi.” (Doc. 49)

Invitato dal rappresentante legale dell’insorgente a fornire delle

precisazioni, in data 7 giugno 2025 il dr. ______ ha indicato:

" in merito

alla vostra lettera datata 28.05.2025 si precisa che, come scritto nel rapporto

ambulatoriale allegato, l’inabilità lavorativa prescritta è legata alla

frattura intraarticolare del 4° dito della mano destra e non ad un quadro di

epicondilite al gomito sinistro.

Domanda 1

Risposta: Se per infortunio intendiamo l'infortunio che ha creato

la frattura intraarticolare della IFP-4 della mano destra, questo ha

determinato un aggravamento nella condizione pre-esistente.

Domanda 2

Risposta: L'inabilità lavorativa deve essere del 100% per attività

di carico elevato. Potrà essere in futuro ridotta o riadattata sulla base del

recupero funzionale in termini di flesso-estensione del 4° dito e delle dita

della mano destra in generale, che stanno gradualmente migliorando, ma

presentano ancora importante rigidità soprattutto a livello del 3° e 5° dito.”

(Doc. 70)

Ancora, in data 9 luglio

2025 il dr. ______ ha rilevato:

" Ho

valutato il caso in presenza del paziente. Si tratta di un recupero funzionale

buono seppur lento. Ho invitato il paziente ad insistere con degli esercizi in

ergoterapia per ottimizzare il recupero funzionale. Ritengo opportuno

un'inabilità lavorativa al 100% per ulteriori 3 settimane e poi un reintegro

graduale al 50%.

Rivaluterò il paziente a inizio settembre 2025 per decidere il procedere.

Ho comunque informato il paziente che in questi tipi di fratture che

coinvolgono la superficie articolare a livello della IFP-4 della mano sinistra

potrebbe residuare un minimo di rigidità compatibile comunque con un reintegro

funzionale della mano nelle normali attività quotidiane e lavorative.” (Doc.

71)

Con referto del 30 luglio 2025 il dr. ______ ha aggiunto:

" il

paziente mi contatta telefonicamente perché dice che durante la sua attività

lavorativa non riesce a svolgere alcuna attività con la mano interessata. Avevo

previsto un rientro graduale al 50% per 1 mese a partire dal 04.08.2025 fino al

03.09.2025, affinché il paziente potesse gradualmente riprendere attivamente l'utilizzo

della mano. Il paziente di fatto, mi riferisce telefonicamente, che non riesce

a lavorare. Ho pertanto prescritto un'ulteriore inabilità lavorativa fino al

03.09.2025 quando rivaluterò il paziente. Chiedo cortesemente di voler

convocare il paziente per un'eventuale valutazione da un vostro medico di

fiducia ed esprimersi in merito alla possibilità di continuare a coprire i costi

legati all'infortunio che risale ormai a gennaio 2025. Il paziente mi ha

riferito anche telefonicamente che per 2-3 settimane non potrà recarsi in

ergoterapia in quanto si recherà all'estero (Italia). Pertanto ho fornito al

paziente, al fine di non perdere quanto ottenuto in ergoterapia, l'indirizzo

internet della ______ (______) in modo tale da poter ottimizzare il risultato

funzionale. Il paziente mi riferisce che si rivolgerà a dei terapisti presso il

centro termale presso il quale si recherà.” (Doc. 72)

Con valutazione del 22 agosto 2025 il dr. ______ ha così risposto

alle domande sottopostegli dall’istituto assicuratore:

" con la

presente rispondo alle domande relative alla valutazione atti svolta il

22.08.2025.

1. Tenuto conto della dinamica e della gravità della frattura

subita il 16 dicembre 2024 al dito IV mano destra è verosimile che l’assicurato

non abbia - a mesi di distanza - recuperato l'esercizio completo dell'arto?

No, non è verosimile.

2. Dallo scritto 9 luglio 2025 redatto dal dr. med. ______ si

desume la presenza di una "rigidità a livello, soprattutto, del 4° dito

della mano sinistra" [benché in precedenza vi sia indicata una

"rigidità post-immobilizzazione 3° e 5° dito della mano destra"]:

quali possono essere le cause di tale "rigidità"?

Il paziente, alla mia visita di marzo, si è presentato senza

portare una stecca alle dita della mano. Già a marzo non integrava la mano

nelle attività. Dai rapporti si evince che il problema permane: l’assicurato

non si impegna a migliorare la sua mobilità. La durata del decorso è inusuale

per rapporto a casi analoghi.

3. Per quale motivo, malgrado la presenza della citata

"rigidità", è possibile affermare che il nesso di causa con

l'infortunio 16 dicembre 2024 possa essere ritenuto come estinto?

Il nesso di causa è estinto. La frattura è consolidata da mesi.

4. In particolare, gli scritti, rispettivamente, 9 luglio 2025 e

30 luglio 2025 del dr. med. ______ sono in misura di modificare la sua

valutazione di data 12 maggio 2025? Motivo.

No, il paziente ha dimostrato nuovamente poco impegno nel

migliorare la sua situazione. Il problema della rigidità e ridotta mobilità è

prevalentemente dovuto al fatto che lui non integra la mano nella vita

quotidiana, in particolare anche le altre dita, non coinvolte nell'infortunio

illese da danno. Altrimenti non è spiegabile la autolimitazione dimostrata.

5. Osservazioni circa la necessità di procedere ad altra visita

medica di controllo (come indicato dal dr. med. ______ il 30.07.2025).

No.

6. Pare ragionevole che causa la "rigidità" indicata il

signor RI1 sia ritenuto inabile al lavoro in misura completa (100%)?

No.

7. Eventuali sue osservazioni

Nessuna.” (Doc. L)

In corso di causa l’assicurato ha

contestato la decisione su opposizione dell’amministrazione, trasmettendo

ulteriore documentazione medica e meglio:

-

referto del 13 ottobre 2025 del dr. ______, del seguente tenore:

"

(…)

Valutazione e procedere

in seguito alla nota

frattura e al trattamento con immobilizzazione, il paziente ha acquisito una

rigidità che fortunatamente è in miglioramento, nonostante la frattura fosse

avvenuta a dicembre del 2024. Ha eseguito qualche mese fa una TC e non recentemente

delle radiografie. Concordiamo quindi di rivederci la settimana prossima per

una rivalutazione e mi porterà la TC eseguita oltre che eseguire delle nuove

nuove radiografie.” (Doc. VII/v)

-

referto del 28 ottobre 2025 del dr. ______, con la seguente valutazione:

"

valutazione e procedere

La TC ha messo

inequivocabilmente in evidenza la presenza di un’irregolarità articolare della

base di F2 del 4° dito, coinvolgente circa il 50% della superficie articolare.

Tale irregolarità è chiaramente stata conseguente alla frattura intrarticolare

provocata dall’evento dichiarato dal paziente. Tale frattura non è stata

trattata chirurgicamente e pertanto si è persa l’opportunità di ripristinare la

congruità articolare. Considerato ora il tempo trascorso, in relazione alle

minuscole dimensioni della parte coinvolta, non è più possibile prendere in

considerazione un intervento chirurgico con lo stesso scopo o correttivo. Va

quindi considerato che l’irregolarità articolare costituisca ora un danno

permanente all’articolazione con predisposizione all’artrosi e alla comparsa di

dolori e limitazioni funzionali. Fin da ora si può quindi affermare che

l’eventuale evoluzione artrosica degenerativa futura sarà diretta conseguenza

della frattura e della mancanza di un trattamento adeguato e tempestivo.” (Doc.

IX/1)

Con “valutazione atti” del 13 novembre 2025 il dr. ______, spec.

FMH in chirurgia della mano ortopedica, ha espresso in particolare la seguente

valutazione:

" (…) Piuttosto dubbia nel quadro complessivo

risulta essere la misurazione del deficit di estensione di 32°

dell’articolazione interfalangea prossimale del V dito in data 10 aprile 2025,

in presenza di una mobilità normale nelle misurazioni precedenti e in quella

successiva.

Ritenuto il fatto che la competenza motoria in flessione, de facto

la chiusura del pugno, risulta essere quella più importante dal punto di vista

funzionale per una mano, la necessaria mobilità articolare è risultata essere

già stata raggiunta alla fine del mese di febbraio 2025.

Il ricorso al pannello forato è quindi risultato essere opportuno

ed efficace.

Si tratta di uno strumento passivo nel quale viene posta la mano e

posizionata con l’ausilio di pioli. La mano non viene sottoposta a movimenti

non controllati/non dosabili e può essere liberamente tolta dal paziente stesso

come lo possono essere i pioli. Il paziente mantiene quindi il pieno controllo

della situazione. In accordo con quanto riferito dal signor RI1 si tratta di

una misura dolorosa per la quale il paziente può trarre profitto da una terapia

antalgica appropriata, non tuttavia a priori infiltrativa.

La nozione di “buoni risultati anche percepiti soggettivamente dal

signor RI1”, ottenuti con l’approccio ergoterapico intensivo, dovrebbe quindi

ragionevolmente essere rivolta non primariamente all’entità della mobilità

articolare flesso-estensoria, quanto piuttosto alla rigidità articolare,

rispettivamente alla componente algica. Nel rapporto del 22 maggio 2025 il dr.

______ fa in effetti stato di una quasi completa chiusura del pugno, con ottimi

risultati, quando la mano viene sollecitata. Chiusura praticamente completa del

pugno nuovamente confermata anche nel rapporto del 9 luglio 2025.

L’intensificazione dell’ergoterapia preconizzata nel rapporto del

22 maggio 2025 “per ottenere la massima flessione possibile” non ha condotto

quindi ad un miglioramento della mobilità articolare in flessione, ma a una

diminuzione della rigidità, vedi rapporto del 9 luglio 2025, senza incidenza

sul deficit in estensione sviluppatosi nel frattempo nell’articolazione

interfalangea prossimale. In effetti, nel rapporto del 13 ottobre 2025 anche il

dr. ______ fa stato di un’ergoterapia mirata al recupero della rigidità con

significativi miglioramenti.

Rigidità percepita da parte del signor RI1 e anche da parte di

terzi (esaminatore), ma quantificabile solo in maniera soggettiva.

Impiegato presso l’azienda di cui è anche il proprietario, il

signor RI1 si occupa della produzione e della vendita di prodotti chimici

professionali, dei contatti con i clienti, di lavori d’ufficio, di offerte,

ecc. La consegna delle merci ai clienti viene normalmente effettuata da un

dipendente: vedi rapporto del Servizio esterno prestazioni infortunio del 4

febbraio 2025, signora ______.

In occasione della visita del 28 marzo 2025, rapporto del 12

maggio 2025, il dr. ______ ritiene il signor RI1 abile al lavoro in misura

completa in assenza di lesioni residuali riconducibili all'evento del 16

dicembre 2024, la frattura essendo consolidata. l referti oggettivi e i

disturbi soggettivi sono stati considerati non coincidere, il paziente non

essendo riuscito a "migliorare il suo stato, come avrebbe dovuto fare e a

reintegrare progressivamente le dita della mano destra nelle attività

quotidiane". Esso non avrebbe "nemmeno svolto gli esercizi di

ergoterapia, come doveva." L'argomentazione addotta dal dr. ______ nel

rapporto del 22 maggio 2025 per attestare una inabilità lavorativa completa

(intensificazione degli esercizi di ergoterapia) lascia perplessi e non è

condivisibile a priori tenuto in particolare conto non solo della tipologia

dell'attività svolta, vedi descrizione riportata sopra, ma pure del ruolo

terapeutico assunto dal lavoro / dall'uso delle mani in ordine di mobilità e di

rigidità articolare. Perplessità alimentata e a più forte ragione giustificata

dalla risposta alla domanda 2 nella presa di posizione del 7 giugno 2025, nella

quale il dr. ______ restringe l'inabilità lavorativa completa alle

"attività di carico elevato". Discrepanza non chiarita neppure dal

tenore della lettera del 30 luglio 2025, che riporta di una telefonata da parte

del signor RI1 nella quale esso avrebbe affermato di non poter svolgere alcuna

attività lavorativa con la mano destra. Questo tenuto già solo conto del fatto

che lo stesso telefono rappresenta giustamente anche un mezzo di contatto con

la clientela. Nel rapporto del 3 settembre 2025 il dr. ______ fa stato della

persistenza di difficoltà soprattutto nell'utilizzo della mano destra per

carichi elevati. Il risultato ottenuto essendo ritenuto essere de facto un buon

risultato compatibile con il reintegro

della mano per attività quotidiane e lavorative di carico anche medio, esso

attesta un'inabilità lavorativa parziale del 50% per ancora due settimane, con

successiva capacità lavorativa completa. Nel rapporto del 13 ottobre 2025 il

dr. ______ non apporta nuovi sostanziali elementi di giudizio rispetto alle

considerazioni espresse dal dr. ______ il 3 settembre 2025. Il certificato del

dr. ______ datato 23 ottobre 2025, con attestazione di una inabilità lavorativa

del 50% a decorrere dal 27 ottobre 2025, per una durata addirittura di tre mesi

(fino al 25 gennaio 2026), non trova giustificazione alcuna nel rapporto del 13

ottobre 2025 e neppure in quello successivo del 28 ottobre 2025. Dal tenore

delle affermazioni del dr. ______ e del dr. ______ non traspaiono degli

elementi chiaramente evocatori di una conoscenza delle peculiarità

dell'attività svolta dal signor RI1, per lo meno non così come ritenuta nel

rapporto del 4 febbraio 2025 della signora ______.

II dr. ______ riporta per contro il seguente passaggio: "mi

spiega che i lavori pesanti nella sua ditta li svolge un collaboratore. Lui si

occupa della clientela e della vendita di macchine e ______ di pulizia. Maneggia

solo prodotti fino a pochi chili di peso."

Con lettera del 22 ottobre 2025 all'intenzione del Lodevole

Tribunale cantonale delle assicurazioni, il signor RI1 ha incluso una immagine

fotografica dello stato attuale della mano destra.

Anche facendo astrazione degli aspetti legati alla prospettiva

della presa dell'immagine e alla mancanza di informazioni sulle circostanze,

appaiono evidenti la deformazione dei contorni, la deviazione ulnare e il

deficit di estensione in corrispondenza dell'articolazione interfalangea

prossimale del dito anulare della mano destra.

Pur tenendo conto della deviazione ulnare e del deficit della

mobilità articolare, il quadro complessivo riscontrabile al dito anulare della

mano destra risulta essere migliore rispetto ad un'amputazione del dito

all'altezza dell'articolazione interfalangea prossimale.” (Doc. XIII/1)

2.5. Per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale

l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia

giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo

amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U

281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA dell'8 luglio 2003 nella causa B., U 259/02,

consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in

BJM 1989, p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000

UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la

nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle

dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante,

a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente

motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere

degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che

il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,

non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In una sentenza 8C_216/2009 del 28

ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha precisato

che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su

rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione,

a condizione che non sussista alcun dubbio a proposito della correttezza delle

conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal

principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha

dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a

mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni

all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di

prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei

medici curanti.

Per quel che concerne il valore

probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui temi

sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che

tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato

redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione

del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR

2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U

252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).

L'elemento rilevante per decidere

circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua

designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo

contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

È, infine, utile osservare che se vi

sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la vertenza

senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su

un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia, precisato che

non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri medici e

parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come farebbe un

perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è l’opinione più

adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV n. 10 p. 35 consid. 4b).

2.6. Innanzitutto va analizzato se a

ragione, oppure no, CO1 ha rifiutato di riconoscere all’assicurato delle

indennità giornaliere a seguito dell’infortunio annunciato del 16 dicembre

2024, per il motivo, esposto nella decisione del 19 maggio 2025, che egli

“risultava già prima dell’evento infortunistico inabile al lavoro per problemi

di malattia, ovvero per una epicondilite al gomito sinistro” (cfr. doc. K).

Chiamato a pronunciarsi, questo

Tribunale ritiene corretto il modo di agire dell’istituto assicuratore.

Nel caso di specie, appare

acclarato che al momento dell’infortunio l’assicurato fosse già inabile al

lavoro a seguito di malattia (epicondilite al gomito sinistro), e non, invece

come da lui preteso, per le conseguenze di un altro infortunio. Con decisione

del 7 aprile 2025, cresciuta incontestata in giudicato, CO1 ha, infatti, già

rifiutato di prendere a carico l’evento del 13 dicembre 2024 annunciato come

infortunio stabilendo che:

" Il suo

mandante ha riportato i disturbi come segue:

Mentre scaricava dei fusti di 25 kg improvvisamente ha sentito una

forte scossa nel gomito sinistro

Le premesse per un infortunio ai sensi di legge non sono

soddisfatte. In particolare, non è stato riscontrato un fattore esterno

straordinario.

Inoltre abbiamo sottoposto l’intera documentazione medica al

nostro medico consulente, dr. ______, spec. FMH in chirurgia della mano

ortopedica. Secondo la valutazione del nostro medico non è stata diagnosticata

una delle lesioni corporali elencate in maniera esaustiva nell’art. 6 cpv. 2

LAINF.” (Doc. 3)

Ciò appurato, è a ragione che CO1

ha rifiutato di attribuirgli delle indennità giornaliere.

Tale modo di

procedere risulta conforme alla giurisprudenza federale in materia.

In una sentenza

8C_750/2016 consid. 4 del 5 maggio 2017, l’Alta Corte, confermando il giudizio

cantonale, ha infatti ritenuto corretto l’agire dell’assicuratore infortuni, il

quale aveva rifiutato di corrispondere delle indennità giornaliere, visto che

al momento dell’infortunio l’assicurato risultava già totalmente inabile al

lavoro a seguito di malattia. Il TF ha ricordato che l’art. 16 cpv. 1 LAINF

stabilisce che il diritto alle indennità giornaliere dell'assicurazione

obbligatoria contro gli infortuni sussiste solo in caso di incapacità

lavorativa "a seguito di infortunio", non potendo quindi essere

applicato qualora l’incapacità lavorativa è dovuta alla malattia già presente

al momento del sopraggiungere dell’infortunio.

Su questo punto la decisione su opposizione va confermata e il

ricorso respinto.

2.7. Occorre ora verificare se a

ragione, oppure no, CO1 ha interrotto il diritto alle prestazioni sanitarie a

partire dal mese di maggio 2025, considerando lo status quo ante raggiunto già

dal 31 gennaio 2025, come valutato dal proprio medico consulente.

Preliminarmente, va

rilevato che, non essendo la decisione impugnata fondata su una perizia esterna (cfr. supra,

consid. 2.4.), può trovare applicazione la giurisprudenza di cui alla DTF

135 V 465, secondo la quale dei lievi dubbi circa

l’affidabilità di un rapporto medico bastano per potersene

discostare (cfr. supra, consid. 2.5.).

Ora, ai referti del dr. ______,

sui quali si fonda la decisione su opposizione in esame, non può essere

riconosciuto un valore probatorio sufficiente per concludere, con la necessaria

tranquillità, che l’evento traumatico assicurato si sarebbe risolto a distanza

di pochi mesi con la consolidazione della frattura al quarto dito.

Infatti,

sulla questione di sapere quale ruolo causale ha giocato il sinistro

assicurato, aspetto di natura squisitamente medica, agli atti figura

documentazione medica il cui contenuto è atto a generare dei dubbi, perlomeno

lievi, circa la correttezza della valutazione su cui l’amministrazione ha

fondato la propria posizione.

Come ben evidenziato dalla rappresentante dell’assicurato (cfr.

doc. 50), difatti, la valutazione del dr. ______ risulta contradditoria nella

misura in cui, nello stesso apprezzamento medico del 12 maggio 2025, da un

lato, egli afferma categoricamente che “lo stato di guarigione è stato

raggiunto il 31 gennaio 2025, come da rapporto del dr. ______”, salvo poi, poco

dopo, rilevare che “lo stato quo ante è quasi raggiunto” e che “dopo un

ulteriore ciclo di ergoterapia mirata, da svolgere con impegno, potrà raggiungere

la piena guarigione” (cfr. doc. 41).

Oltre alla contraddizione insita in queste affermazioni del dr.

______, il TCA sottolinea pure che il riferimento fatto alla guarigione

indicata in data 13 febbraio 2025 dal dr. ______ (cfr. doc. 15), come

motivazione alla base delle proprie conclusioni dal medico consulente

dell’amministrazione è stato poi ridimensionato dallo stesso dr. ______, Caposervizio

di chirurgia della mano e del piede presso l’______. Quest’ultimo, infatti,

chiamato a precisare la propria valutazione, con referto del 12 marzo 2025 ha rilevato

che:

" ho visto

presso il mio ambulatorio in data 12.03.2025 il signor RI1 che avevo visitato

l'ultima volta il 31.01.2025 per una frattura della falange 2 del IV dito della

mano destra. Come scritto nella lettera precedente avevo considerato il

paziente come guarito, inteso che la frattura fosse consolidata. Ciò non

significa che il paziente non necessita più del trattamento di ergoterapia e

che potete chiudere il caso definitivamente. Infatti la frattura è guarita

e consolidata, ma il dito è ancora rigido ed il paziente deve proseguire con

l'ergoterapia. Ragion per cui avevo chiesto al suo medico curante di

proseguire la cura fornendo le nuove prescrizioni per l'ergoterapia e

l'inabilità lavorativa, visto che da un punto di vista chirurgico non avevo

nulla da proporre. Il trattamento adesso non è più specialistico ortopedico ma

di medicina generale. Vi ringrazio quindi di riconsiderare questo caso.

L'ultima inabilità da me rilasciata proseguiva fino al 16.02.2025 e ho chiesto

al paziente di rivolgersi al medico curante per il proseguimento. Resto a

disposizione in caso di necessità.” (Doc. 22, corsivo della redattrice)

L’esistenza di un’importante

rigidità, necessitante di ulteriore intensiva ergoterapia, è stata poi confermata

anche dagli altri specialisti che hanno visitato l’assicurato, dr. ______ (cfr.

referto del 10 aprile 2025, doc. H) e dr. ______ (cfr. referto del 22 maggio

2025, doc. 49).

Inoltre, sia il dr. ______ (cfr.

doc. VII/v), sia il dr. ______ (cfr. doc. 70 e doc. 71), hanno in maniera

costante attestato il continuo, seppur lento, miglioramento funzionale

derivante dall’intensa ergoterapia.

Alla luce di queste concordanti

valutazioni da parte degli specialisti coinvolti, il TCA non può, senza che la

questione venga approfondita, concludere, come fatto dal dr. ______ in data 22

agosto 2025, che la causa della rigidità delle dita sia da ricondurre ad una

mancata collaborazione da parte dell’assicurato, da intendere come una sua

mancanza di impegno nel migliorare la mobilità, non integrando le dita nella

vita quotidiana (cfr. doc. 53)

Al di là di quanto indicato dal

dr. ______, dagli atti non emerge una mancata collaborazione da parte

dell’assicurato.

Al contrario, il dr. ______ ha a

più riprese attestato una evoluzione positiva: con referto del 22 maggio 2025

ha indicato che “l’approccio ergoterapico ha portato buoni risultati anche

percepiti soggettivamente dal paziente” (cfr. doc. 49); con referto del 9

luglio 2025 ha ribadito che “si tratta di un recupero funzionale buono seppur

lento” (doc. 51).

Anche il dr. ______, con referto

del 13 ottobre 2025, ha attestato che “il paziente ha acquisito una rigidità

che fortunatamente è in miglioramento” (doc. VII/v).

Anche il rapporto di ergoterapia

stilato in dato 12 marzo 2025 non indica affatto una scarsa collaborazione da

parte dell’assicurato. Al contrario, gli ergoterapisti hanno concluso che “i

risultati articolari ottenuti sono stati frutto di un lavoro costante e senza

il quale vi sarebbe presumibilmente un esito riabilitativo sub-ottimale

rispetto alle attività di vita quotidiana (anche nella gestione di due figli) e

lavorativa” (doc. 28).

Fatti

I dubbi concernenti l’effettivo

raggiungimento dello status quo ante - che a mente di questa Corte impongono

ulteriori approfondimenti - non vengono risolti neppure dalle considerazioni

espresse dal dr. ______ nella propria valutazione del 13 novembre 2025. In tale

occasione, difatti, il medico interpellato dall’istituto assicuratore ha

incentrato prevalentemente le proprie considerazioni sugli aspetti concernenti

la capacità lavorativa, senza esprimersi in maniera approfondita sul tema della

causalità (cfr. doc. XIII/1).

2.8. In una sentenza di principio

9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, il Tribunale

federale ha preso posizione sulle critiche rivolte alla giurisprudenza federale

relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico

(SAM; art. 72bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla

Costituzione. In quella pronunzia, l’Alta Corte ha pure precisato in quali casi

il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in

quali altri può rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento

istruttorio.

Il TF ha, al riguardo, sviluppato

le seguenti considerazioni:

" 4.4.1.1

Ist das Gutachten einer versicherungsinternen oder -externen Stelle nicht

schlüssig und kann die offene Tatfrage nicht anhand anderer Beweismittel

geklärt werden, so stellt sich das Problem, inwieweit die mit der Streitsache

befasste Beschwerdeinstanz noch die Wahl haben soll zwischen einer Rückweisung

der Sache an die Verwaltung, damit diese eine neue oder ergänzende Expertise

veranlasse, und der Einholung eines Gerichtsgutachtens. Das Bundesgericht hat

dazu jüngst festgehalten, die den kantonalen Gerichten zufallende Kompetenz zur

vollen Tatsachenprüfung (Art. 61 lit. c ATSG) sei nötigenfalls durch Einholung

gerichtlicher Expertisen auszuschöpfen (BGE 136 V 376 E. 4.2.3 S. 381). Dies

schliesst ein, dass die erstinstanzlichen Gerichte diese Befugnis nicht ohne

Not durch Rückweisung an die Verwaltung delegieren dürfen.

4.4.1.2 Die Vorteile von Gerichtsgutachten (anstelle einer

Rückweisung an die IV-Stelle) liegen in der Straffung des Gesamtverfahrens und

in einer beschleunigten Rechtsgewährung. Die direkte Durchführung der

Beweismassnahme durch die Beschwerdeinstanz mindert das Risiko von - für die

öffentliche Hand und die versicherte Person - unzumutbaren multiplen

Begutachtungen. Zwar gilt die Sozialversicherungsverwaltung mit Blick auf die

differenzierten Aufgaben und die dementsprechend unterschiedliche funktionelle

und instrumentelle Ausstattung der Behörden in der Instanzenabfolge im

Vergleich mit der Justiz als regelmässig besser geeignet,

Entscheidungsgrundlagen zu vervollständigen (BGE 131 V 407 E. 2.1.1 S. 411). In

der hier massgebenden Verfahrenssituation schlägt diese Rechtfertigung für eine

Rückweisung indessen nicht durch.

4.4.1.3 Die Einschränkung der Befugnis der

Sozialversicherungsgerichte, eine Streitsache zur neuen Begutachtung an die

Verwaltung zurückzuweisen, verhält sich komplementär zu den (gemäss geänderter

Rechtsprechung) bestehenden partizipativen Rechten der versicherten Person im

Zusammenhang mit der Anordnung eines Administrativgutachtens (Art. 44 ATSG;

vgl. oben E. 3.4). Letztere tragen zur prospektiven Chancengleichheit bei,

derweil das Gebot, im Falle einer Beanstandung des Administrativgutachtens eine

Gerichtsexpertise einzuholen, die Waffengleichheit im Prozess gewährleistet, wo

dies nach der konkreten Beweislage angezeigt ist. Insoweit ist die ständige

Rechtsprechung, wonach das (kantonale) Gericht prinzipiell die freie Wahl hat,

bei festgestellter Abklärungsbedürftigkeit die Sache an den Versicherungsträger

zurückzuweisen oder aber selber zur Herstellung der Spruchreife zu schreiten

(vgl. statt vieler ARV 1997 Nr. 18 S. 85 E. 5d mit Hinweisen, C 85/95; Urteil

vom 11. April 2000 E. 3b, H 355/99), zu ändern.

4.4.1.4 Freilich ist es weder unter praktischen noch rechtlichen

Gesichtspunkten - und nicht einmal aus Sicht des Anliegens, die

Einwirkungsmöglichkeiten auf die Erhebung des medizinischen Sachverhalts fair

zu verteilen - angebracht, in jedem Beschwerdefall auf der Grundlage eines

Gerichtsgutachtens zu urteilen. Insbesondere ist der Umstand, dass die MEDAS

von der Invalidenversicherung finanziert werden, kein genügendes Motiv dafür.

Doch drängt sich auf, dass die Beschwerdeinstanz im Regelfall ein Gerichtsgutachten

einholt, wenn sie einen (im Verwaltungsverfahren anderweitig erhobenen)

medizinischen Sachverhalt überhaupt für gutachtlich abklärungsbedürftig hält

oder wenn eine Administrativexpertise in einem rechtserheblichen Punkt nicht

beweiskräftig ist (vgl. die Kritik an der bisherigen Rückweisungspraxis bei

Niederberger, a.a.O., S. 144 ff.). Die betreffende Beweiserhebung erfolgt

alsdann vor der - anschliessend reformatorisch entscheidenden -

Beschwerdeinstanz selber statt über eine Rückweisung an die Verwaltung. Eine

Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der

notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist.

Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der

Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine

Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen

erforderlich ist (siehe beispielsweise das Urteil 9C_646/2010 vom 23. Februar 2011 E. 4; vgl. auch SVR 2010 IV Nr. 49 S. 151 E. 3.5,

9C_85/2009).” (DTF 137 V 263-265)

In una sentenza 8C_59/2011 del 10

agosto 2011 consid. 5.2 – dunque successiva a quella pubblicata in DTF 137 V

210 -, emanata in materia di assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale

federale ha ribadito i principi sviluppati nella DTF 135 V 465, in particolare

che, in presenza di dubbi circa l’affidabilità di rapporti allestiti da medici

di fiducia, il giudice (cantonale) è libero di scegliere se ordinare

direttamente una perizia giudiziaria oppure rinviare gli atti

all’amministrazione affinché disponga essa stessa una perizia seguendo la

procedura di cui all’art. 44 LPGA:

" Um solche

Zweifel auszuräumen, wird das Gericht entweder ein Gerichtsgutachten anzuordnen

oder die Sache an den Versicherungsträger zurückzuweisen haben, damit dieser im

Considerandi

Verfahren nach Art. 44 ATSG eine Begutachtung veranlasst (BGE 135 V 465 E. 4.6

S. 471).”

In una sentenza 8C_412/2019 del 9

luglio 2020 consid. 5.4, la Corte federale ha rinviato la causa

all’assicuratore LAINF (e non al tribunale cantonale che aveva respinto il

ricorso della persona assicurata) affinché disponesse l’esecuzione di una

perizia ai sensi dell’art. 44 LPGA, precisando che laddove esistano dubbi circa

l’attendibilità e la pertinenza della valutazione del medico fiduciario, spetta

in primo luogo all’assicuratore contro gli infortuni procedere a ulteriori atti

istruttori per determinare d’ufficio i fatti determinanti e, se del caso,

assumere le prove necessarie prima di emanare la decisione (art. 43 LPGA):

" Lorsqu’il existe des doutes sur la fiabilité et la pertinence de

l’appréciation du médecin-conseil, il appartient en premier lieu à

l’assureur-accidents de procéder à des instructions complémentaires pour

établir d’office l’ensemble des faits déterminants et, le cas échéant,

d’administrer les preuves nécessaires avant de rendre sa décision (art. 43 al.

1.

LPGA; ATF 132 V 368 consid. 5 p. 374; arrêt 8C_401/209 du 9 juin 2020

consid. 5.3.3. et ses références).”

(si veda pure la STF 8C_697/2019,

8C_698/2019 del 9 novembre 2020 consid. 4.1).

Inoltre, con la pronunzia

8C_445/2021 del 14 gennaio 2022 consid. 4.4, pubblicata in SVR 10/2022 UV n. 34

p. 137 ss., l’Alta Corte ha stabilito che, laddove un tribunale cantonale

determini il diritto alle prestazioni facendo capo a un rapporto del medico

curante prodotto nel quadro della procedura di opposizione, sebbene ci si trovi

in presenza di un caso di applicazione della DTF 135 V 465 che richiede

l’intervento di un perito esterno, la causa deve essere rinviata

all’amministrazione, e non ai giudici di prime cure, affinché proceda a un

complemento istruttorio. È in effetti in primo luogo compito

dell’amministrazione disporre degli atti istruttori complementari volti ad

accertare d’ufficio tutti i fatti pertinenti e, se del caso, raccogliere le

prove necessarie prima di rendere la propria decisione (questo principio è

stato confermato ancora con le sentenze 8C_274/2021 del 31 marzo 2023 consid.

9.3.3; 8C_523/2022 del 23 febbraio 2023 consid. 5.4 e riferimenti; 8C_731/2021

succitata consid. 4.6; cfr. pure la STCA 35.2023.12 del 24 aprile 2023, consid.

2.9

e la STCA 35.2024.12 del 10 giugno 2024, consid. 2.6).

Infine, con pronunzia 8C_447/2023

del 18 aprile 2024 consid. 5.3, l’Alta Corte ha stabilito che:

" Aufgrund

der widersprüchlichen Berichte der RAD-Ärzte untereinander einerseits und im

Vergleich zu den erwähnten Berichten des Spital F.________ andererseits

bestanden mithin zumindest geringe Zweifel an der Zuverlässigkeit und

Schlüssigkeit der Einschätzung durch die beiden Ärzte des RAD, auf welche sich

die Vorinstanz abstützte. Anstatt weitere Abklärungen zu tätigen, stellte das

kantonale Gericht eigene medizinische Überlegungen an und schloss auf eine

abgestufte Arbeitsfähigkeit ab Oktober 2017. Dies liegt jedoch nicht mehr im

Rahmen einer zulässigen freien Beweiswürdigung (Art. 61 lit. c ATSG), ist es

doch nicht Aufgabe des Gerichts, fachfremde Schlussfolgerungen zu ziehen (vgl.

Urteile 8C_122/2023 vom 26. Februar 2024 E. 5.3; 8C_586/2022 vom 26. April 2023

E. 5.2.2; 8C_225/2021 vom 10. Juni 2021 E. 5.3+5.5). Vielmehr hätte die

Vorinstanz die dargelegten Unstimmigkeiten und Widersprüche näher abklären

müssen. Indem sie dies unterliess, stellte sie den Sachverhalt nicht

rechtsgenüglich fest, was die Beweiswürdigungsregeln sowie den

Untersuchungsgrundsatz, mithin Bundesrecht, verletzt.”

(cfr. pure STCA 35.2024.26 del 30

settembre 2023 consid. 2.13.; 35.2024.73 del 27 gennaio 2025 consid. 2.5.5.).

Nella presente fattispecie, il

TCA ritiene che siano soddisfatti i presupposti per un rinvio degli atti

all’istituto convenuto (cfr. STF 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 e DTF 135 V

465), già per il fatto che esso ha fondato la decisione impugnata sul solo parere

del proprio medico fiduciario.

Per

le ragioni già esposte al considerando 2.7., si giustifica pertanto

l’annullamento della decisione su opposizione impugnata e il rinvio degli atti

all’assicuratore resistente affinché disponga un approfondimento peritale

esterno (art. 44 LPGA), volto a chiarire,

tenendo conto di tutti i fattori medicalmente determinanti (cfr. STF

8C_445/2021 succitata), se i disturbi

che continua a presentare l’assicurato alla mano destra a far tempo dal mese di

maggio 2025 sono ancora imputabili all’infortunio del 16 dicembre 2024 oppure

no.

In

seguito, facendo capo alle risultanze dell’accertamento esperito,

l’amministrazione si pronuncerà di nuovo in merito al diritto a prestazioni dal profilo temporale e materiale.

2.9

Considerato l’esito del ricorso (il rinvio con esito aperto

equivale a piena vittoria, cfr., da ultimo, STF 8C_859/2018 del 26 novembre

2018.

consid. 5 con rinvio a DTF 137 V 210 consid. 7.1 p. 271 e riferimento),

l’assicuratore verserà all’insorgente, rappresentato da un’assicurazione di

protezione giuridica, l’importo fr. 1’500 (IVA inclusa) a titolo d’indennità

per ripetibili.

2.10

L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore

fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice,

rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio

e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

In data 1° gennaio 2021 è entrata

in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora

unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è entrato in

vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a

prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo

prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese

processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Trattandosi di una controversia

relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha previsto di prelevare le

spese (cfr. STCA 35.2021.9 del 20 settembre 2021 consid. 2.12; 35.2021.58 del

18.

ottobre 2021 consid. 2.12).

Sul tema, cfr. anche STF

9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022

KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio

2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi,

Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les

tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin

2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107); Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato

del 21 agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4

maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la

modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al

Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008

(Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al

Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto».

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è parzialmente

accolto ai sensi dei considerandi.

§ La

decisione su opposizione impugnata, mediante la quale è stato posto termine

alle prestazioni sanitarie dal mese di maggio 2025, è annullata.

§§ Gli atti sono rinviati all’istituto assicuratore resistente per complemento

istruttorio e nuova decisione sul tema.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

CO1

verserà all’assicurato, rappresentato

da un’assicurazione di protezione giuridica, l’importo di fr. 1'500 (IVA

compresa) a titolo di ripetibili.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta

invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma

del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti