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Decisione

35.2025.8

Irricevibilità in ragione della materia trattandosi di un "ricorso" riguardante pretese rilevanti da assicurazione perdita di guadagno in caso d'infortunio retta dalla LCA

24 marzo 2025Italiano8 min

contratto di assicurazione (LCA) (cfr. doc. 4 e doc. 5, art. 14 CGA), quindi delle pretese estranee alle

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

35.2025.8

mm

Lugano

24 marzo 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattore:

Maurizio Macchi, cancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul “ricorso” del 31 gennaio 2025 di

RI 1

contro

CO 1

in materia di assicurazione contro

gli infortuni

ritenuto che, - in data 20 ottobre 2024, RI 1, a quel

momento artista indipendente, nel caricare in auto una sua opera ha avvertito

un forte dolore a livello del rachide lombare (cfr. doc. 6 e 7).

Con referto del 23 dicembre 2024,

il suo medico curante ha diagnosticato una discopatia L4-L5 e L5-S1 traumatica

(doc. 9);

- esperiti gli accertamenti del

caso, il 7 gennaio 2025, la CO 1 (di seguito: CO 1), con la quale RI 1 aveva

stipulato un’assicurazione contro la perdita di guadagno in caso d’infortunio

professionale e non professionale (doc. 4), ha negato un proprio obbligo a

prestazioni a proposito dell’evento del 20 ottobre 2024 (cfr. doc. 11);

- con scritto del 9 gennaio 2025,

l’assicurato ha chiesto alla CO 1 di “riconsiderare le vostre conclusioni,

tenendo conto dei dettagli ora forniti e della documentazione medica già

presentata.” (doc. A 2);

- con atto del 31 gennaio 2025,

denominato “ricorso”, RI 1 ha chiesto in particolare che all’assicuratore

convenuto venga ordinato di riconoscergli le prestazioni conformemente a quanto

previsto dal contratto d’assicurazione (doc. I, p. 2);

- in risposta, la CO 1 ha postulato

che il “ricorso” interposto dall’assicurato venga dichiarato irricevibile per

incompetenza materiale del tribunale adito, in subordine che esso venga

respinto nel merito (doc. V);

- in data 17 marzo 2025,

l’assicurato ha prodotto ulteriore documentazione e, a proposito della

competenza materiale di questa Corte, ha rilevato che “… rimane aperta la

questione sulla validità della mia Polizza Infortuni / Perdita di Salario e se

questo rientri effettivamente nelle competenze del Tribunale Cantonale delle

Assicurazioni, un aspetto che è stato messo in dubbio anche dall’avv. __________

della CO 1 nella sua raccomandata del 6 marzo 2025.” (doc. VII);

- lo scritto 17 marzo 2025

dell’assicurato è stato trasmesso per conoscenza all’assicuratore resistente

(doc. VIII);

considerato che, - la presente vertenza non pone questioni

giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la

difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque

decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2

della Legge sull’organizzazione giudiziaria (su questo tema cfr. STF

9C_164/2023 del 29 gennaio 2024; STF 8C_437/2023 del 13 dicembre 2023 in SVR

2024 IV Nr. 16; STF 8C_254/2023 del 9 novembre 2023 in SVR 2024 IV Nr. 4; STF

9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF

8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/

2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008;

STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STF I 707/00 del 21 luglio 2003;

STF H 335/00 del 18 febbraio 2002; STF H 212/00 del 4 febbraio 2002; STF H 220/00 del 29 gennaio 2002; STF U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in

RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STF H 304/99 del 22 dicembre 2000; STF I 623/98 del

26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014

dell’8 settembre 2015);

- questo Tribunale è chiamato

preliminarmente a verificare se è in concreto data la propria competenza in

ragione della materia;

- secondo l'art. 49 cpv. 1 lett. a della Legge

sull’organizzazione giudiziaria (LOG), il Tribunale cantonale delle

assicurazioni, composto di 3 membri, giudica come istanza unica le

contestazioni in materia di assicurazioni sociali, come pure le altre

contestazioni che gli sono attribuite dalla legge;

- giusta l’art. 1 cpv. 1 della Legge

di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni

(Lptca), il Tribunale cantonale delle assicurazioni giudica come istanza unica

Fatti

i ricorsi in materia di assicurazioni sociali federali ai sensi dell’art. 57

della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni

sociali e le azioni in materia di previdenza professionale. Esso

giudica inoltre le altre contestazioni fondate sul diritto federale e sul

diritto cantonale, che gli sono attribuite dalle singole leggi (cpv. 2);

- nel caso di specie, quelle fatte valere da RI 1 con l’atto

del 31 gennaio 2025, sono

pretese che rilevano da un'assicurazione contro la perdita di guadagno in caso

d’infortunio professionale e non professionale, retta dalla legge federale sul

contratto di assicurazione (LCA) (cfr. doc. 4 e doc. 5, art. 14 CGA), quindi delle pretese estranee alle

assicurazioni sociali (e ciò diversamente dai litigi riguardanti le

complementari alla LAMal (rette dalla LCA), tra cui si annoverano le

assicurazioni per perdita di guadagno, che siano gestite da un assicuratore

riconosciuto quale assicuratore sociale o da un assicuratore privato, relativamente ai quali l’art. 75 LCAMal

prevede la competenza del Tribunale cantonale delle assicurazioni);

- in questo contesto, l’assicuratore

non gode di potere pubblico e quindi neppure del potere di regolare i rapporti

con i propri assicurati mediante l’emanazione di decisioni;

- l'atto in esame si rivela, quindi, irricevibile per mancanza di competenza ratione

materiae (in questo senso, si vedano le STCA 36.2017.19 del 27 febbraio

2017 consid. 7, 35.2020.71 del 12 ottobre 2020, 35.2022.86 del 27 febbraio 2023;

si veda pure la DTF 150 III 204 consid. 4.3, in cui la Corte federale ha

confermato l’incompetenza in ragione della materia di un TCA, chiamato a

pronunciarsi su una vertenza derivante da un’assicurazione complementare alla

LAINF retta dalla LCA [assicurazione di capitale in caso d’invalidità o decesso

a seguito di un infortunio]);

- non vi sono motivi per scostarsi

da questa giurisprudenza, ritenuto anche che l’iniziativa parlamentare del 21

giugno 2013 n. 13.441 dell’allora consigliere nazionale Mauro Poggia, ripresa

dal consigliere nazionale Roger Golay, tendente a parificare il trattamento delle controversie nell'ambito

delle assicurazioni complementari alla LAINF e alla LAMal, è stata

stralciata dai ruoli dal Consiglio Nazionale nella sua seduta del 17 marzo 2023

(cfr. https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20130441);

- l’art.

61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura

deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;

Considerandi

la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte

alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In

data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61

lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice,

rapida e di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61

lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a

prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo

prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese

processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In concreto, il TCA si è

pronunciato sulla ricevibilità dell’atto (di “ricorso”) interposto contro la

comunicazione del 7 gennaio 2025, mediante la quale la CO 1 ha rifiutato

l’assunzione dell’evento occorso all’assicurato in data 20 ottobre 2024.

Secondo questa Corte, può restare

aperta la questione di sapere se si tratti o meno di una controversia relativa

a prestazioni secondo l’art. 61 lett. fbis LPGA.

Nel caso in cui si trattasse di

una lite relativa alle prestazioni, non verrebbero accollate spese, in quanto

la LAINF non ne prevede l’applicazione.

Anche qualora si volesse ritenere

che la causa non riguarda le prestazioni, non andrebbero comunque addossate

spese.

In effetti, in una sentenza

8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.1, il Tribunale federale ha

evidenziato che “(…) eliminando il principio della gratuità generalizzata di

cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in

maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie

al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, ma ha

lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a

un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della procedura

integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668

segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre spese al di

fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, trattandosi di

un tributo causale, deve prevedere una base legale formale chiara ed esplicita

(art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid. 5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241

consid. 4a, con riferimenti; UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den

Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61

LPGA).”.

Nel Cantone Ticino, come rilevato

dall’Alta Corte nella succitata STF 8C_265/2021, “vige tuttora il principio

della gratuità generalizzata (art. 29 cpv. 1 Lptca/TI)”.

Stante ciò, nel presente caso non

si riscuotono spese giudiziarie;

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è irricevibile.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti