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Decisione

36.2003.96

Domanda di prosecuzione dell'esecuzione da parte dell'assicuratore nell'ambito di 4 esecuzioni. Ricorso per denegata giustizia dell'assicurato per la pretesa assenza di corretta notifica delle decisio

29 novembre 2005Italiano44 min

Source ti.ch

Fatti

I provvedimenti esecutivi sarebbero di

fatto lesivi per il ricorrente. Va inoltre rilevato come le prospettive di

esito dell'impugnativa appaiono, di primo acchito, non sfavorevoli per il

ricorrente.

2.5. Per quanto concerne la

concessione dell'effetto sospensivo alle procedure no __________ inerenti le

decisioni del 14 ottobre 2003, va rilevato che l'opposizione, interposta

dall'assicurato in data 5 novembre 2003, ha effetto sospensivo, salvo i casi in

cui (art. 11 OPGA):

a. il ricorso contro una

decisione su opposizione non ha effetto sospensivo in virtù della legge;

b. l'assicuratore ha tolto

l'effetto sospensivo nella sua decisione;

c. la decisione ha una

conseguenza giuridica il cui effetto non può essere sospeso.

Per il cpv. 2 l'assicuratore può su

domanda o di moto proprio togliere l'effetto sospensivo oppure ristabilirlo se

l'aveva già tolto con la decisione. Tale domanda dev'essere trattata

immediatamente.

Nel caso di specie l'assicuratore non ha

tolto l'effetto sospensivo alle opposizioni contro le decisioni del 14 ottobre

2003 (cfr. anche scritto della CO 1 del 17 novembre 2003). Per cui le due

opposizioni hanno effetto sospensivo. Di conseguenza la richiesta va stralciata

dai ruoli in quanto priva di oggetto."

(Doc. VIII)

Con

allegato di risposta del 27 novembre 2003 la Cassa malati CO 1 ha rilevato

l’irricevibilità del gravame nella misura in cui lo stesso si riferisce alle

decisioni dell’ottobre 2003 avverso le quali è stata formulata tempestiva

opposizione. Quo alle decisioni datate 16 giugno 2003, in merito alle date

riportate sulle stesse ha osservato:

" (…)

3.- Bisogna

innanzitutto rilevare che la decisione indirizzata alla Signora __________,

porta non solamente la data del 16 giugno 2003, ma ugualmente la data del 25

giugno 2003, apposta da timbro a inchiostro (doc. ricorrente A2). È in effetti

a quest'ultima data che le decisioni rese il 16 giugno 2003 sono state inviate

all'indirizzo di RI 1 e __________ RI 1. Si rileva in particolare su questo

punto che il fatto che la data apposta con timbro a inchiostro sia redatta in

lingua francese non lascia sussistere alcun dubbio sull'autore di questa

aggiunta. In data 25 giugno 2003, per l'intermediario della sua società di

recupero crediti __________ - __________, CO 1 ha in effetti indirizzato le due

decisioni in questione a RI 1 e __________ RI 1, con i numeri di riferimento

LSI __________ (doc intimata 1 e 2). Secondo le indicazioni fornite dal sistema

Track & Trace della Posta, questi due invii sono stati debitamente ritirati

il 16 luglio 2003 (doc. intimata 3).

(…)

4.- In base a quanto sopra esposto, è

d'obbligo ammettere - al grado della verosimiglianza preponderante usuale

nell'ambito delle assicurazioni sociali - che le due decisioni in causa sono

state validamente notificate il 16 luglio 2003. Sono, pertanto, passate in

giudicato alla scadenza del termine di 30 giorni dell'art. 52 LPGA. Il ricorso

è dunque irricevibile ugualmente contro queste due decisioni." (Doc. X)

CO

1 ha prodotto l'attestazione fornita dal sistema di ricerca postale "Track

& Trace" relativa alla consegna delle decisioni datate 16 giugno 2003,

inviate per raccomandata e ritirate in data 16 luglio 2003 (cfr. doc. X 4).

Dal

canto suo RI 1, il 4 dicembre 2003, ha ulteriormente osservato:

"

(…)

Mi

permetto di allegare copia del documento di viaggio emesso dall'agenzia di

viaggi __________ attestante l'assenza dal domicilio mia e dei miei famigliari

per il periodo dal 16 giugno 2003 al 17 luglio 2003 , quest'ultimo giorno

dedicato al rientro via nave dalla __________. Di fatto siamo rientrati al

domicilio il giorno 18 luglio. Ho depositato presso il vostro tribunale la

prova che il debito non sussiste, nonostante numerose richieste rivolte alla CO

1 di eseguire e produrre un conteggio della situazione della mia famiglia, la CO

1non ha mai voluto dar seguito alla richiesta.

L’assicurato

ha quindi chiesto che il Tribunale ordinasse a CO 1 la produzione di conteggio

dei rapporti di dare ed avere tra le parti ed in pari tempo di decretare

l’annullamento delle procedure incoate nei suoi confronti. CO 1 (cfr scritto 16

dicembre 2003) ha invece contestato la sussistenza di prova dell’assenza dal

domicilio dell’assicurato, il documento prodotto dimostrerebbe solo il

pagamento di servizi ma non l’effettiva assenza dal Ticino. L’assicuratore ha

soggiunto che in ogni modo RI 1 doveva attendersi l’intimazione delle decisioni

dell’assicuratore a fronte della procedura (gli erano stati notificati PE nel

corso del mese di maggio cui ha interposto opposizione) e doveva quindi

prendere le misure atte affinché tali decisioni potessero essergli notificate

(in questo senso DTF 107 V 187) l’ordine di trattenuta postale non costituendo

misura adeguata (TFA U 216/00 del 31 maggio 2001). Quindi, per CO 1,

l’eventuale assenza dal Ticino non libererebbe l’assicurato. In conclusione

l’assicuratore ha chiesto specifiche misure d’istruttoria e postulato la

reiezione dell’impugnativa.

F. Il

5 gennaio 2004 l'assicurato si è ulteriormente espresso osservando:

"

(…) ho ritenuto necessario contattare la Signora __________

proprietaria ed amministratrice dell'appartamento che ho occupato nel periodo

menzionato, la quale, via fax, mi ha rilasciato (allegato. 1) una dichiarazione

che non lascia dubbi. Allego inoltre (allegato 2) copia del contratto di

locazione dell'appartamento in località __________ in provincia di __________. Per

completezza, il periodo tra il 16 giugno ed il 30 giugno é stato speso in altra

località e precisamente a __________. Qualora necessitasse anche questa prova,

posso richiedere al titolare dell'appartamento copia del contratto di

locazione. (…) Mi permetto di ricordare che durante tutto l'anno appena

trascorso ho più volte inoltrato a CO 1 la richiesta di presentare un conteggio

esatto della situazione "premi" riguardante la mia famiglia e dichiarando

altresì che qualora CO 1 avesse evidenziato l'esistenza del debito avrei

pagato, senza indugio, il dovuto. (…) Devo purtroppo credere che CO 1,

conoscendo la mia professione e ben sapendo che da anni la mia famiglia si

assenta proprio durante il periodo da metà giugno a metà luglio, abbia

deliberatamente provveduto a recapitarmi la raccomandata nella data in

questione, ben sapendo di mettermi in difficoltà. (Doc. XVI)

L’assicuratore ha replicato confermato la propria posizione

richiamando ulteriore giurisprudenza federale (TFA I 220/01 del 21 agosto 2001)

che ribadisce l’obbligo dell’assicurato di mettere in atto misure per ricevere

le comunicazioni attese in caso di assenza per malattia.

G. Pendente

causa il TCA ha chiesto alla Cassa malati di accertare la data esatta di

recapito delle decisioni del 16 giugno 2003 e a chi le stesse siano state

notificate (cfr. doc. XXII). Il 19 maggio 2004 CO 1 ha prodotto documentazione attestante

il ritiro personale degli inviii di giugno il 16 luglio 2003 ed ha chiesto la

condanna del signor RI 1 al pagamento di spese e ripetibili considerando il suo

agire temerario (doc. XXIV).

Dal

canto suo il ricorrente, con scritto 29 maggio 2004, ha ancora ribadito la sua assenza dal

Ticino al momento del preteso ritiro degli invii per raccomandata delle

decisioni del giugno 2003 (doc. XXVI). A tale scritto CO 1 ha voluto nuovamente

puntualizzare l'assenza di eccezioni di falso (doc. XXVIII) mentre il

ricorrente ha riportato, in uno scritto del 15 giugno 2004, un suo colloquio

con il funzionario postale di __________ ed ha chiesto misure probatorie (doc.

XXX).

Il 24 giugno 2004 il giudice delegato ha sollecitato il ricorrente a

volere precisare se la firma riportata sul libretto delle ricevute postali di

cui alle fotocopie in atti, fosse la sua. Con lettera pervenuta al TCA il 30

giugno 2004 RI 1 ha indicato come la stessa sia effettivamente rassomigliante

ma non sarebbe di suo pugno. Indetta un’udienza cui CO 1 ha rinunciato a

partecipare l’assicurato ha eccepito di falso l’attestazione di ricevuta delle

raccomandate, di cui è cenno, il 16 luglio. RI 1 ha rammentato che il 16 luglio

è data del suo compleanno e di avere dimostrato la sua assenza dal Ticino. Pur

non escludendo in maniera assoluta la paternità della firma il ricorrente ha

escluso in maniera categorica che alla data del 16 luglio egli potesse avere

sottoscritto la ricevuta poiché assente all’estero come dimostrato. Il giudice

delegato, a fronte dell’eccezione di falso relativa al documento in questione,

ha trasmesso gli atti al Ministero Pubblico del Cantone Ticino sospendendo la

trattazione della procedura (doc. XLII). RI 1 ha ulteriormente trasmesso il 20

agosto 2004 documenti relativi al merito del credito vantato dall’assicuratore,

documenti estranei all'oggetto del contendere come segnalato dal Tribunale il

successivo 23 agosto 2004. Il 7 luglio 2005 il Giudice delegato ha presentato

istanza alla Camera dei Ricorsi Penali del Tribunale d’appello per la

compulsazione degli atti penali acquisiti. Mediante sentenza 25 agosto 2005 la

CRP ha autorizzato la visione degli atti penali dai quali sono stati estratti

documenti cui sarà cenno, laddove necessario, in corso di motivazione. Le parti

sono state avvertite e si sono potute esprimere in merito.

A

seguito della richiesta del ricorrente il Giudice delegato ha atteso un

complemento istruttorio penale che è stato acquisito agli atti con copia al

ricorrente e facoltà delle parti di esprimersi in merito. Con scritto datato 29

ottobre 2005 il ricorrente ha informato il TCA di avere avviato "una reazione" a fronte di vizi constatati in sede di procedura penale ed ha

comunicato che "...

nella faticosa ricostruzione dei miei movimenti di quel giorno 16 luglio

2003 ho potuto finalmente mettermi in contatto con un paio di persone che mi

hanno incontrato, sto attendendo la loro deposizione che verrà sottoposta al PP

__________ " con conseguente invito ad

attendere gli sviluppi prima di procedere (doc. LXIV).

Successivamente

a tale scritto il Giudice delegato ha chiesto informazioni ulteriori al

Procuratore Pubblico interessato (doc. LXVIII) il quale ha trasmesso - il

successivo 16 novembre 2005 - l'istanza di complemento d'inchiesta

dell'avvocato patrocinatore del qui ricorrente datata 7 novembre 2005 (atto non

fatto pervenire direttamente da RI 1 al TCA) dove si legge come venga chiesta

in sede penale l'audizione della moglie di RI 1, __________, poiché sarebbe "… appena emerso" (sic!) "…

che era stata lei a ritirare le raccomandate in questione".

Nuovamente,

nel più rigoroso rispetto del diritto di essere sentito, l'atto è stato

trasmesso al ricorrente - che non aveva direttamente informato il TCA della

novità (nel senso di novum) per concedergli la possibilità di esprimersi in

merito.

in

diritto

in

ordine

1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un

Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica

giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le

cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003

nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00;

STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002

nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U

347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella

causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

nel

merito

Considerandi

2.

Il

1.

gennaio 2003 è entrata in vigore la nuova Legge sulla parte generale del

diritto delle assicurazioni sociali (LPGA qui di seguito) le cui norme

sostanziali non sono applicabili in concreto poiché, da un punto di vista

temporale, sono di principio determinanti le norme in vigore al momento in cui

si realizza la fattispecie che esplica degli effetti, nel caso concreto da

situarsi alla fine del 2002 (SVR 2003, IV nr. 25 pag. 76 consid. 1.2; cfr. DTF

127.

V 467 consid. 1, 126 V 136 consid. 4b; STFA del 9 gennaio 2003 nella causa

A., P 76/01, consid. 1.3, pag. 4; STFA del 9 gennaio 2003 nella causa C., U

347/01, consid. 2 pag. 3 e STFA del 9 gennaio 2003 nella causa P., H 345/01,

consid. 2.1, pag. 3; DTF 127 V 467 consid. 1, DTF 121 V 366 consid. 1b), le

norme procedurali invece, in assenza di disposizioni transitorie, trovano immediata

applicazione (SVR 2003, IV nr. 25 pag. 76 consid. 1.2; cfr. DTF 117 V 93

consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a).

In

virtù dell'art. 52 cpv. 1 LPGA le decisioni emesse in virtù dell'art. 49 LPGA

possono essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione all'istanza

che le ha notificate. Come evidenziato questa norma di procedura entra in

vigore immediatamente (DTF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a; RAMI 1998

KV no. 37 pag. 316 consid. 3b). Ciò significa che tutte le decisioni emanate

dopo il 1° gennaio 2003 sono rette dalla procedura di opposizione secondo la

LPGA, che si applica a tutti i campi delle assicurazioni sociali ad eccezione

della previdenza professionale. La LAMal conosceva comunque già in precedenza

la procedura d’opposizione (art. 80 e segg. LAMal). L'art. 52 cpv. 2 LPGA

stabilisce che le decisioni su opposizione vanno pronunciate entro un termine

adeguato, sono motivate e contengono un avvertimento relativo ai rimedi

giuridici. Inoltre, secondo l'art. 52 cpv. 3 LPGA, la procedura d'opposizione è

gratuita e di regola non sono accordate ripetibili. Avverso le decisioni su

opposizione l’assicurato ha ancora la possibilità di aggravarsi al Tribunale

Cantonale delle Assicurazioni competente. L'art. 56 LPGA regola la materia del

ricorso al Tribunale specificando che le decisioni su opposizione sono soggette

ad impugnativa al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni (art. 57 LPGA) e che

il ricorso può essere interposto anche se l'assicuratore, nonostante domanda

dell'assicurato, non emana una decisione o una decisione su opposizione.

3.

Secondo

la LAMal nel suo tenore valido sino alla fine del 2002 giusta

l'art. 80, se l'assicurato non accettava una risoluzione dell'assicuratore,

quest'ultimo doveva emanare una decisione scritta entro 30 giorni a decorrere

dall'esplicita domanda dell'assicurato. L'assicuratore doveva motivare la

decisione e indicare il rimedio giuridico: la notifica irregolare di una

decisione non poteva essere di pregiudizio all'assicurato. Le decisioni rese

dagli assicuratori potevano poi essere impugnate entro 30 giorni mediante

opposizione all'organo decisionale. Trascorso infruttuoso tale termine, le

decisioni acquistavano forza di cosa giudicata. In caso di opposizione

l’assicuratore doveva emanare – in tempi ragionevoli – una decisione su

opposizione impugnabile al Tribunale delle Assicurazioni. Questo era l'iter

procedurale posto in essere dalla vecchia LAMal nel caso di richieste di

prestazioni non accolte o accolte soltanto parzialmente dall’assicuratore.

I

rapporti fra le parti iniziavano con una richiesta di prestazioni proveniente

dall'assicurato (o autonoma decisione dell'assicuratore) e proseguivano, poi,

in caso di disaccordo, con l'emanazione di una decisione formale, con

l'inoltro, contro di essa, di un'opposizione, e, infine, con l'emanazione di

una decisione su opposizione cui poteva fare seguito l'avvio della procedura

giudiziaria prevista dall'art. 86 v.LAMal.

L'art. 86 cpv. 2

v.LAMal prevedeva che l'interessato potesse presentare ricorso se l’assicuratore

non emanava, come detto, la decisione su opposizione. Si trattava di un ricorso

per denegata giustizia (M. Maurer, Das Neue Krankenversicherungsrecht, Basilea

1996, p. 171). La legge fissava, per l'emanazione del provvedimento di cui

all'art. 80 cpv. 1 LAMal, un termine di 30 giorni – mentre un termine analogo

non esisteva per la decisione su opposizione. In caso di applicazione dell’art.

86.

cpv. 2 alla mancata emanazione di una decisione su opposizione, in assenza

di una disposizione speciale, occorreva richiamare i principi sviluppati dalla

giurisprudenza in materia di ritardata giustizia. Non andava invece applicato

per analogia il termine di trenta giorni di cui al citato art. 80 v.LAMal (DTF

125.

V 189). Era dato in particolare ritardo ingiustificato se:

" l'autorità differisce la pronuncia della decisione

al di là di un termine ragionevole. Il carattere ragionevole della durata della

procedura si valuta in funzione delle circostanze concrete di causa. Si deve in

particolare considerarne l'ampiezza e la difficoltà, così come il comportamento

dell'interessato. Circostanze estranee alla vertenza, quali il carico di lavoro

dell'autorità, non entrano in linea di conto (DTF 125 V 188 e giurisprudenza

citata). Nella sentenza citata il TFA ha ritenuto che non sussisteva denegata

giustizia in presenza di una fattispecie relativamente complessa che

necessitava approfondita istruttoria nonostante il trascorrere di quattro mesi

tra opposizione e ricorso (in proposito cfr. anche STCA inedita del 12 aprile

1999.

in re G.T)." (cfr. STCA inedita 2 maggio 2003 36.2003.15 in re H.)

In

sostanza la precedente normativa regolava il tema della denegata giustizia come

la nuova LPGA che permette all'assicurato di adire il Tribunale Cantonale delle

Assicurazioni in assenza di emanazione di una decisione o di decisione su

opposizione. Con la nuova LPGA il legislatore non ha voluto mantenere il

termine di 30 giorni per l'emanazione della decisione formale dalla richiesta

da parte dell'assicurato.

Oltre

al diniego di giustizia materiale, va evocato anche il diniego di giustizia

formale. L'autorità amministrativa adita deve pronunciarsi sulle istanze che le

vengono sottoposte. Il rifiuto di statuire ad esempio sull'opposizione,

dimostrato dalla domanda di prosecuzione dell'esecuzione sostenuta da una

decisione non cresciuta in giudicato come nel caso della sentenza 22 aprile

2004.

di questo TCA ( causa in re B. 36.2004.34), costituisce un diniego di

giustizia formale. L'autorità di ricorso, adita con impugnativa, che

constatasse il rifiuto di statuire dell'autorità inferiore non potrebbe annullare

una decisione inesistente ma dovrebbe ingiungere all'autorità inferiore di ovviare

alle sue carenze nei tempi più brevi.

4.

Nel

caso concreto il ricorrente ha lamentato la prosecuzione di quattro esecuzioni

nei confronti suoi, di sua moglie e di suo figlio senza l’emanazione di una

decisione su opposizione e quindi una denegata giustizia da parte

dell’amministrazione.

Dal

canto suo CO 1 ha indicato che contro le due decisioni datate 16 giugno 2003

l'assicurato non ha inoltrato opposizione entro il termine di trenta giorni

concesso dalla legge, motivo per il quale queste decisioni sono diventate

definitive, come attestato dall'assicuratore malattia in data 4 agosto 2003

(cfr. doc. V 7 e doc. V 10); per quanto riguarda invece le due decisioni datate

14.

ottobre 2003, la Cassa malati ha rilevato che l'assicurato non può

rivendicare una denegata giustizia, essendosi egli opposto alle citate

decisioni in data 21 ottobre 2003 ed avendo poi fatto ricorso al TCA in data 31

ottobre 2003, non lasciando quindi alla Cassa il tempo materiale per emettere

le relative decisioni su opposizione (cfr. doc. X).

5.

Riguardo

alle due decisioni di CO 1 datate 16 giugno 2003, indirizzate l'una a __________

(cfr. doc. V 7) e l'altra a RI 1 (cfr. doc. V 10), va rilevato che l’amministrazione

ha indicato di avere emanato due decisioni formali il 16 giugno 2003 ed ha

prodotto la documentazione atta a dimostrare l’intimazione delle stesse, per

mezzo di scritto raccomandato all’indirizzo dell’assicurato, apparentemente

ricevute da quest'ultimo in data 16 luglio 2003. Il termine di ricorso di 30

giorni per impugnare le decisioni del 16 giugno 2003 iniziava a decorrere il

giorno successivo alla notificazione della decisione amministrativa (cfr. anche

art. 20 cpv. 1 legge federale sulla procedura amministrativa, PA) se non fosse

stato sospeso dalle ferie giudiziarie sino al successivo 15 agosto compreso. In

altri termini il termine di 30 giorni per aggravarsi contro le decisioni in

discussione cominciava a decorrere dal 16 agosto 2003 e sarebbe scaduto il 15

settembre 2003 un lunedì. In generale va rilevato che se il termine è spirato

infruttuoso il giudice non entra nel merito di un ricorso tardivo, per cui la

decisione contestata cresce in giudicato (DTF 110 V 37 consid. 2 citato in

Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1997, § 58 N. 12, pag.

373).

Non

va omesso di rammentare come un invio raccomandato è reputato notificato al

momento in cui il destinatario l’ha ricevuto. Nel caso in cui il destinatario

non è reperibile e perciò un invito di ritiro è stato depositato nella sua buca

delle lettere o nella sua casella postale, l’invio raccomandato è considerato

notificato al momento in cui avviene il ritiro; se ciò non avviene entro la

scadenza del termine di ritiro, che è di sette giorni, l’invio si considera

notificato allo scadere di questo periodo. Generalmente un secondo invio e la

susseguente ricezione non modificano tale risultato; essi sono giuridicamente

irrilevanti (DTF 119 V 94 consid. 4b/aa con riferimenti).

Questa

finzione di notifica vale tuttavia nell'ipotesi in cui il soggetto di diritto

debba ragionevolmente attendersi, secondo il principio della buona fede, che

un'intimazione avrebbe potuto realizzarsi. In tale evenienza l'interessato deve

fare in modo che gli atti connessi possano essergli agevolmente notificati,

comunicando correttamente e tempestivamente il suo nuovo recapito (cfr. STFA

del 13 febbraio 2001 nella causa S., H 338/00; DTF 119 V 94 consid. 4b/aa; DTF

117.

V 132 consid. 4a; DTF 116 Ia 92 consid. 2a).

Secondo

costante giurisprudenza federale affinché un atto possa essere ritenuto

notificato non è poi necessario che il diretto interessato lo ritiri, a tal

fine è sufficiente che l’atto entri nella sua sfera d’azione (cfr. DTF 122 I

139.

consid. 1, pag. 142-144). La decisione viene reputata notificata a partire

dal momento in cui entra nella sfera di dominio del destinatario. Irrilevante

é, invece, la questione a sapere se il destinatario abbia effettivamente avuto

la decisione fra le sue mani o se egli abbia o meno preso conoscenza del suo

contenuto: la notifica di una decisione é, infatti, un atto giuridico che

necessita una ricezione e non un'accettazione (Ghélew, Ramelet et Ritter,

Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents, Lausanne 1992, p. 268ss, 286;

Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, p. 875ss; DTF 103 V 63;

RCC 1978 p. 63; DTF 115 Ia 12; RCC 1984 p. 128 consid. 2). La nuova LPGA non

regola, nella sostanza, differentemente la materia nelle sue disposizioni. Giusta

l'art. 60 cpv. 1 LPGA il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla

notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione è

esclusa. L'art. 38 LPGA cui rinvia l'art. 60 cpv. 2 LPGA prevede che se il

termine è computato in giorni o in mesi e deve essere notificato alle parti,

inizia a decorrere il giorno dopo la notificazione. Se non deve essere

notificato alle parti, esso inizia a decorrere il giorno dopo l'evento che lo

ha provocato. Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un

giorno festivo del Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o il suo

rappresentante, il termine scade il primo giorno feriale seguente.

I

termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in mesi non decorrono

dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla

Pasqua incluso, dal 15 luglio al 15 agosto incluso, dal 18 dicembre al 1°

gennaio incluso.

6.

Nel

caso concreto CO 1 ha comprovato sufficientemente l’emanazione delle due

decisioni del 16 giugno 2003 con cui ha fissato l’obbligo dell’assicurato di

versare i premi dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie

relativi ai mesi di novembre e dicembre 2002 (cfr. doc. V 6 e doc. V 10), oltre

a spese. Non è possibile a questo giudice entrare nel merito delle pretese

economiche dell'amministrazione visto l'oggetto del contendere poiché l’oggetto

della lite è limitato all'accertamento della regolare notifica delle decisioni

di cui si tratta e la loro conseguente crescita in giudicato.

In

concreto è comprovata l’intimazione delle decisioni datate 16 giugno 2003

mediante invio raccomandato no. __________ e invio raccomandato no. __________,

entrambi consegnati alla posta il 25 giugno 2003 presso l’Ufficio postale di __________,

contenuti in due buste recanti esternamente il nome della __________,

incaricata dalla CO 1 per l’incasso di crediti. Gli invii risultano pervenuti

all'ufficio postale di __________ in data 26 giugno 2003 e ivi trattenuti, in

seguito ad un ordine dell'assicurato, fino al 16 luglio 2003. Dalla

documentazione agli atti le raccomandate risultano ritirate da RI 1, come

risulta dall'attestazione dell'ufficio postale e dalla firma apposta sul

registro postale al momento del ritiro da parte dell'assicurato (cfr. doc. XXIV

bis). La data del ritiro è contestata dall'assicurato vista la sua assenza dal

domicilio fino al 18 luglio 2003 (cfr. doc. XVI, doc. XX, doc. XXVI e doc.

XXX). La ricerca postale effettuata su ordine del TCA ha permesso di appurare

che tali provvedimenti sono stati comunque regolarmente notificati per invio

raccomandato. La data indicata per il ritiro è contestata e vi è apparente

contraddizione tra l'accertamento presso l'ufficio postale di __________ e

l'acquisto/prenotazione del traghetto di rientro (prenotazione dell'11.4.2003) dalla

__________ a __________ (doc. XIIbis).

Come evidenziato il ricorrente ha contestato la ricezione delle

decisioni in questione asserendo che la firma sul libretto delle ricevute

postali potrebbe non essere la sua e, comunque, che la data non sarebbe corretta.

Come rammentato nelle considerazioni di fatto l’eccezione è stata recepita a

verbale, la procedura sostanzialmente sospesa e gli atti trasmessi al Ministero

Pubblico di Lugano per quanto di competenza. Dagli atti penali acquisiti dal

TCA, previa autorizzazione della CRP, e posti a disposizione delle parti emerge

che la perizia grafica fatta allestire dal PP avv. __________ presso i servizi

della Polizia Scientifica del Cantone Ticino (doc. 20 atti PP) conclude per

l’esistenza di

" analogie significative sulla firma contestata con

le firme di confronto del RI 1, indicanti una più che possibile identità

d’autore."

La conclusione si fonda su un approfondito esame comparativo della

Diplomata in polizia scientifica __________. Una commissione rogatoria fatta

eseguire dal PP presso il Tribunale di __________ e mediante la quale è stato

interrogato __________ (doc. 21 atti del PP) ha permesso di accertare come il

ricorrente sarebbe partito dalla struttura locata per le sue vacanze non il 18

luglio come previsto ma il 15 luglio 2003, il teste ha infatti specificato

come:

" R.:… lui è arrivato il 1 luglio ed è partito il 15.

R.: L’appartamento l’hanno occupato luglio il primo e sono andati via

il 15, due giorni prima, giustificandosi che era troppo caldo …

D.: Dopo che è tornato a casa sua ha richiesto una copia del

contratto?

R.: Sì, dopo qualche settimana

D.: Si ricorda come sono partiti?

R.: Avevano una __________ … Hanno lasciato l’appartamento il 15

mattina e sono andati via … lui mi stava dicendo che era già qua in __________

prima di prendere l’appartamento mio”

La circostanza che i signori RI 1 avessero una __________ è stata

smentita dagli accertamenti del PP (v. doc. 9 atti PP). Anche la teste __________,

funzionaria postale supplente a __________, sentita dal PP il 13 giugno 2005

per la seconda volta in sede istruttoria, ha precisato che:

" … il giorno in cui si riceve la raccomandata il

postino si reca dal destinatario per consegnargliela. Se non lo trova ritorna

in ufficio e sempre lo stesso giorno la raccomandata viene iscritta nel

libretto… rimarrà in giacenza per 7 giorni …ritengo impossibile che vi sia

stato uno sbaglio e che l’iscrizione non sia avvenuta il 16.07 e questo anche

solo perché sempre sullo stesso foglio vi sono le raccomandate antecedenti,

quelle del 15 … la cifra 16 l’ho scritta io. Non mi è mai capitato, per quanto

mi risulta, di aver sbagliato a scrivere la data di consegna … errori di questo

genere non ne ho mai fatti. … è possibile risalire alla data di consegna della

raccomandata e quindi al giorno effettivo del suo ritiro da parte del

destinatario per il tramite di un servizio interno della posta …potrò scrivere

al Ministero dandogli l’informazione.”

La teste, alla luce delle ultime affermazioni del suo verbale del 13

giugno, ha prodotto il doc. 11 degli atti del PP da cui si desume che le

raccomandate sono state distribuite il 16 luglio ed hanno seguito il

“Trattamento particolare degli invii da trattenere nella Posta di __________: …

iscritti al momento della consegna allo sportello … è sicuro che le due

raccomandate sono state consegnate il 16.7.03”. D’altra parte con scritto 14

giugno 2005 al PP (doc. 12 atti delle PP) l’assicurato ha comunicato come la

data del rientro non potesse essere il 17 luglio 2003 in quanto

" … nuove informazioni mi inducono a credere che il

giorno 16 ero già <in continente> a festeggiare, la sera a cena, il mio

compleanno. … non sono più in grado di stabilire una data precisa del rientro,

… non posso produrre la prova decisiva a mio favore.”

Nell'ambito

della procedura penale RI 1 ha chiesto l'assunzione di prove a complemento

dell'istruttoria a suo carico (il Procuratore pubblico ha aperto nei confronti

del ricorrente un procedimento penale per titolo di sviamento della giustizia -

cfr. doc. LXII/13), motivandole con il fatto che il 16 luglio 2003, giorno del

suo compleanno, egli si sarebbe trovato non più in __________ come - con

sicurezza - in precedenza sostenuto, ma dal fratello a __________ per

festeggiare il suo compleanno. Ebbene gli accertamenti a __________ hanno

permesso di stabilire la presenza di RI 1 in quella località in quella giornata

ciò che, però, non è incompatibile con l'insieme degli accertamenti che

inducono a ritenere che il ricorrente ha personalmente ritirato gli invii alla

posta dalla signora __________ il 16 luglio 2003. Ulteriormente RI 1 ha

rilevato - nello scritto 29 ottobre 2005 al TCA - di attendere l'ulteriore "deposizione" di altre imprecisate persone da "sottoporre al PP avv. __________ ". La genericità della prova, l'assenza del benché minimo dettaglio in

merito (non sono stati indicati i nominativi della/delle persone che avrebbero

incontrato RI 1 il giorno del suo compleanno, specificate le circostanze esatte

dell'incontro, il luogo, l'ora ...) e non è stato indicato come, dette

ulteriori prove, potrebbe influenzare il giudizio di questo Tribunale od in

qualche modo inficiare l'esito della perizia tecnica allestita dai servizi

tecnici della Polizia o delle deposizioni della signora __________. Questi

elementi hanno indotto il Giudice delegato a direttamente acquisire presso il

Ministero Pubblico la domanda di complemento istruttorio del signor RI 1. Con

ulteriore e rinnovata sorpresa è emersa una nuova versione dei fatti poiché le

raccomandate "in

questione" - come sarebbe "appena emerso" - sarebbero state ritirate dalla moglie di RI 1.

Nuovamente

va stigmatizzato il comportamento del ricorrente che, in primis e sulla scorta

di elementi cartacei, era in __________ il giorno del ritiro della raccomandata

per poi essere invece a __________ ma in un orario compatibile con il ritiro

delle raccomandate in discussione mentre da ultimo il ritiro delle raccomandate

sarebbe avvenuto a cura della moglie … e ciò nonostante l'esito chiaro della

perizia calligrafica. Ebbene la richiesta di sospendere ulteriormente l'esame

della causa in attesa di nuovi elementi non può essere recepita siccome carente

nella motivazione ed infondata.

7.

Dagli

elementi raccolti discende chiaramente come la firma sulla ricevuta delle due

raccomandata sia riconducibile all’assicurato ricorrente stesso e come,

nell’ottica della verosimiglianza preponderante (principio che regge la

procedura nell’ambito delle assicurazioni sociali, si vedano le sentenze

pubblicate in DTF 129 V 56 consid. 2.4; DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti

ivi citati; e la decisione non pubblicata STFA del 15 gennaio 2001 nella causa

B., C 49/00, consid. 2c. Secondo il principio della verosimiglianza

preponderante il giudice delle assicurazioni sociali, e prima di lui

l’amministrazione, possono considerare un fatto come provato solo se sono

convinti della sua esistenza, in questo senso Kummer, Grundriss des

Zivilprozessrechts, 4a ediz., pag. 135. Il giudice deve rendere il suo giudizio

- se la legge non contempla una deroga - secondo la verosimiglianza

preponderante. La semplice possibilità di certi fatti non è sufficiente. Il

giudice deve piuttosto far proprio l'esposto dei fatti che giudica più

verosimile fra tutte le altre possibilità), sia sufficientemente reso

verosimile che l’assicurato ha ritirato le due raccomandate il 16 luglio 2003.

Quand'anche così non fosse le raccomandate - se effettivamente ritirate dalla

moglie - sono entrate regolarmente nelle sfera di possesso del signor RI 1 alla

scadenza del periodo di giacenza di 7 giorni. In altri termini RI 1 non è stato

evinto nel suo diritto di ritirare gli invii in questione da reati commessi da

terzi in suo danno come aveva inizialmente lasciato intendere.

8.

Secondo

la giurisprudenza del TF, la prova che una decisione è stata notificata incombe

all'amministrazione (DTF 103 V 65, DTF 99 Ib 359; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege,

pag. 61). Nel caso in cui la circostanza della ricezione della decisione è

litigiosa si deve, nel dubbio, aderire alla versione fornita dal destinatario,

vale a dire a quella dell'assicurato (DTF 103 V 66). Infatti se

l'amministrazione vuole assicurarsi che la decisione pervenga al destinatario,

essa deve spedire l'invio per raccomandata (DTF 101 Ia 7, STCA 17 agosto 1993

nella causa G.; Rhinow/Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrecht- sprechung,

Ergänzungsband, §84 V, pag. 284).

In concreto i signori __________ e RI 1, alla luce dei PE loro intimati

e nei cui confronti hanno inoltrato opposizione, dovevano comunque attendersi

la notifica di una formale decisione dell'amministrazione (CO 1).

L’istruttoria di causa, articolata a fronte delle affermazioni del

ricorrente, affermazioni poi smentite rispettivamente rettificate dallo stesso

signor RI 1 (la data del rientro dalla __________; la probabilità che la firma

non fosse la sua; l'avvenuto ritiro degli invii da parte della moglie) ha

comunque permesso di rendere – come detto – verosimile la ricevuta delle

decisioni in discussione del giugno 2003. L’assicuratore ha portato la prova

che gli incombeva e l’istruttoria, con implicazioni anche penali, l’ha

confermata per cui va ritenuto, in concreto, come l’assicurato non abbia

tempestivamente contestato i provvedimenti datati 16 giugno 2003, consegnati alla

posta dall'assicuratore all'ufficio di __________ il 25 giugno 2003, pervenuti

all’ufficio postale competente per il domicilio del ricorrente il 26 giugno

2003, trattenuti su ordine dell'assicurato stesso presso l'ufficio postale fino

al 16 luglio 2003 e ivi ritirati il 16 luglio 2003 dal signor CO 1 come la

perizia tecnica permette di ritenere, eventualmente della moglie __________ se

si volesse ritenere l'ultima - in ordine cronologico - versione del ricorrente,

in ogni caso essendo escluso l'intervento di una terza mano che abbia privato RI

1.

del diritto di tempestivamente impugnare i provvedimenti. Come detto le

emergenze dell'istruttoria penale appaiono chiare e concludenti. RI 1 è stato smentito

nelle sue affermazioni relative ai dubbi sull'autenticità della firma e sulla

sua presenza in __________ sino al 18 luglio. Egli si è ricordato di avere

festeggiato il suo compleanno con i parenti ma - come detto - la sua presenza a

__________ verso le 11:30 non smentisce e non è incompatibile con il ritiro

della raccomandata alla posta.

Così come chiaramente sostenuto dalle deposizioni raccolte dal

Procuratore Pubblico in sede penale e come comprovato - in ambito delle

assicurazioni sociali - dalla documentazione acquisita dall'incarto penale.

Ora

anche nell’ipotesi in cui si volesse considerare l’intimazione delle

raccomandate il 16 luglio 2003 (mentre in realtà occorrerebbe ritenere il

settimo giorno dopo il tentativo di consegna infruttuosa da parte della posta ossia

i 7 giorni successivi al 26 giugno 2003 e quindi prima del 16 luglio 2003) le

decisioni sono cresciute in giudicato. Tenuto conto delle ferie giudiziarie

fino al 15 agosto 2003, il termine per presentare opposizione è scaduto ben

prima che il ricorrente si rivolgesse a questo Tribunale il 31 ottobre 2003.

L'opposizione presentata dal ricorrente per il tramite del ricorso in

discussione rispettivamente quella formulata il 5 novembre 2003 appaiono in

ogni caso tentativi tardivi di porre rimedio alla scadenza dei termini. Se ne

conclude che le decisioni della Cassa Malati CO 1 intimate il 25 giugno 2003

per mezzo di lettera raccomandata sono divenute definitive e sorreggono

adeguatamente le procedure d’incasso avviate con i PE citati. Il ricorso per

denegata giustizia va allora respinto su questo punto.

9.

Per

quanto riguarda invece le due decisioni datate 14 ottobre 2003 concernenti

presunti premi dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie

relativi ai mesi di giugno e luglio 2002 (cfr. doc. A4) e ai mesi di novembre e

dicembre 2002 (cfr. doc. A3), l'assicurato ha inoltrato opposizione in tempo

utile presso l'assicuratore malattia rilevando di avere già provveduto a pagare

quanto richiesto dalla Cassa malati e invitando quest'ultima ad emettere, entro

trenta giorni, le relative decisioni su opposizione, così da poter poi inoltrare

semmai ricorso al TCA (cfr. doc. III bis).

Il ricorrente ha

prodotto, quale prova dell'avvenuto pagamento dei premi in discussione, copia

delle ricevute di pagamento dei premi dell'assicurazione obbligatoria per le

cure medico-sanitarie concernenti i membri della sua famiglia (cfr. doc. A6

1-4) ed ha inoltre inviato al TCA un conteggio dal quale risulta che CO 1

avrebbe proceduto a compensare i premi relativi ai mesi di novembre e dicembre

2002.

con rimborsi di prestazioni a favore della famiglia del ricorrente (cfr.

doc. Ia), allegando pure, a comprova di quanto affermato, le comunicazioni

della Cassa malati concernenti la compensazione dei premi (cfr. doc. A5, doc.

A7.1-A7.7).

CO

1.

non ha invece prodotto conteggio e precisazione in merito al presunto

avvenuto pagamento dei premi della famiglia del ricorrente per il periodo

giugno-luglio 2002 e novembre-dicembre 2002. Alla luce di quanto esposto,

ritenuto come l'assicurato si sia rivolto all'assicuratore chiedendo

l'emanazione di due decisioni su opposizione relative ai presunti premi

dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie che, a mente di CO

1, sarebbero rimasti impagati (cfr. doc. III bis), non

può essere ritenuto un ritardo inammissibile. L'opposizione

alle decisioni è intervenuta da un lato con il ricorso rispettivamente – in via

formale – con scritto 5 novembre 2003. L'impugnativa ha un effetto devolutivo. Ancora

recentemente il TFA, con sentenza del 10 marzo 2004 nella causa S. U 4/04, ha

rammentato che il ricorso ha effetto devolutivo, e ciò priva l'amministrazione

del suo diritto di emanare una decisione pendente lite :

" 3. La CNA a rendu les décisions précitées, alors que

le recours de droit administratif interjeté par le recourant contre le jugement

cantonal du 5 février 2002 était encore pendant devant la Cour de céans. En

raison de l'effet dévolutif attaché au recours de droit administratif

(Rhinow/Koller/Kiss, Öffentliches Prozessrecht und Justizverfassungsrecht des

Bundes, Bâle/Frankfort-sur-le-Main 1996, ch. 1544; Alfred Kölz/Isabelle Häner,

Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., Zurich

1998, ch. 398), la CNA n'était toutefois pas autorisée à rendre de nouvelles

décisions pendent lite (la règle spéciale de l'art. 58 PA n'entrant pas en

ligne de compte en l'espèce). L'effet dévolutif prive en effet

l'administration de son pouvoir de décision sur l'objet du recours: la cause

entière est reportée devant la juridiction compétente saisie (ATF 127 V 231

consid. 2b/aa; voir aussi arrêt R. du 10 novembre 2003, [C 90/03], destiné à la

publication). Par ailleurs, le jugement de l'autorité de recours se substitue,

sous l'angle procédural, à la décision administrative attaquée et constitue à

lui seul l'objet de la contestation pour l'instance supérieure (Ulrich

Häfelin/Georg Müller, Allgemeines Verwaltungsrecht, 4ème éd.,

Zurich/Bâle/Genève 2002, ch. 1807; Fritz Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, Berne

1983, p. 190). Il s'ensuit que la décision initiale du 27 mai 2003 ainsi que

la décision sur opposition du 14 juillet 2003 sont nulles, ce que les

premiers juges auraient dû constater d'office en déclarant irrecevable pour le

surplus le recours que S.________ a formé par-devant eux."

All’assicuratore non può essere mosso rimprovero. Dato il tempo nel

frattempo trascorso l'assicuratore emanerà le sue decisioni a breve. A CO 1 è

rammentata la giurisprudenza cantonale e federale relativa alla norma della

LCAMaI che impedisce all'assicuratore di compensare le proprie pretese con le

prestazioni dovute all'assicurato.

10.

Alla

luce delle argomentazioni che precedono, in particolare alla luce di quanto

ritenuto al punto 7 il ricorso per denegata giustizia riferito alle decisioni

del giugno 2003 appare temerario. Secondo la giurisprudenza un processo è

temerario o sconsiderato se intenzionalmente una parte dichiara conformi alla

realtà fatti non veri oppure la propria opinione si fonda su circostanze di cui

dovrebbe conoscere l’inesattezza, in base all’attenzione che può essere da lei

pretesa (DTF 128 V 323 = SVR 2003 BVG Nr. 2 , pag. 5). La temerarietà è tra

l'altro data nel caso in cui una parte si attiene ad un'opinione palesemente

illegale o nel caso in cui una parte viola un obbligo che le compete (ad

esempio l'obbligo di collaborare o di astenersi dal compiere un determinato

atto; DTF 124 V 288, 289; DTF 112 V 335).

La

giurisprudenza del TFA (DTF 112 V 334 e 335 citata) si è, in particolare, così

espressa in merito:

" a) Leichtsinnige oder mutwillige Prozessführung

kann vorliegen, wenn die Partei ihre Stellungnahme auf einen Sachverhalt

abstützt, von dem sie weiss oder bei der ihr zumutbaren Sorgfalt wissen müsste,

dass er unrichtig ist (RSKV 1979 Nr. 383 S. 220 Erw. 4; unveröffentlichtes

Urteil V vom 1. Juni 1978). Mutwillige

Prozessführung kann etwa auch angenommen werden, wenn eine Partei eine ihr in

dieser Eigenschaft obliegende Pflicht (z.B. Mitwirkungs-, Unterlassungspflicht)

verletzt (unveröffentlichtes Urteil R vom 27. Oktober 1983) oder wenn sie noch

vor der Rekursbehörde an einer offensichtlich gesetzwidrigen Auffassung

festhält (in BGE 99 V 145 nicht veröffentlichte, aber in ZAK 1973 S. 429

publizierte Erw. 4 des Urteils O vom 10. Januar 1973).

Leichtsinnige oder mutwillige Prozessführung liegt aber so lange nicht

vor, als es der Partei darum geht, einen bestimmten, nicht als willkürlich

erscheinenden Standpunkt durch den Richter beurteilen zu lassen; dies gilt auch

dann, wenn der Richter die Partei im Laufe des Verfahrens von der Unrichtigkeit

ihres Standpunktes überzeugen und zu einem entsprechenden Verhalten

(Beschwerderückzug) veranlassen will (unveröffentlichte Urteile B vom 28. August 1978, B vom 9. Juni 1978 und B vom 16.

Oktober 1967)."

Nel caso concreto RI 1 si è rivolto al Tribunale Cantonale delle

Assicurazioni invocando fatti che hanno imposto un’inchiesta approfondita al

TCA ed anche un’inchiesta penale, sul cui esito non occorre chinarsi ed

attendere il giudizio finale. Gli accertamenti svolti hanno smentito le dichiarazioni

del ricorrente e RI 1 ha corretto le sue versioni più di una volta. L’apparente

falsità della firma sostenuta inizialmente, corroborata dalla sua assenza dal

Ticino il 16 luglio 2003 comprovata con richiesta specifica di documenti al

locatore della casa di vacanza (il teste __________ ha indicato di avere

spedito il contratto a RI 1 “…è stato spedito a lui quando è ripartito… l’ha richiesto

dopo che è partito dicendo che gli serviva … per giustificarsi per qualche

multa, è stato un po’ vago, una bolletta non pagata),

il successivo cambiamento di versione relativamente alla presenza in __________

il 16 luglio 2003 (v lettera doc. 12 atti del PP che smentisce quanto asserito

nel doc. 5 atti del PP verbale interrogatorio 5 giugno 2005 del ricorrente pag.

2.

in fine), le rettifiche relative alla firma apposta di suo pugno (cfr. doc. 5

pagina 2) e da ultimo il preteso ritiro delle raccomandate da parte della

moglie __________, adempiono perfettamente i presupposti giurisprudenziali

evocati. Si giustifica il carico di tassa di giustizia

e spese a RI 1 con obbligo di versare adeguate ripetibili a controparte. La

misura provvisionale adottata il 19 novembre 2003 va revocata con comunicazione

all'UE di __________ ed alla CEF in sede.

Per questi

motivi

dichiara e

pronuncia

1.

- Il

ricorso in quanto riferito alle due decisioni del 16 giugno 2003 è respinto.

§ E'

revocato l'effetto sospensivo concesso con decreto

19.

novembre 2003.

2.

- Il

ricorso in quanto riferito alle due decisioni del 14 ottobre 2003 è respinto

nel senso dei considerandi.

3.

- La

tassa di giustizia cifrata in CHF 1'600.-- e le spese fissate in CHF 400.-- vengono

poste a carico del ricorrente che verserà inoltre alla CO 1, a titolo di

ripetibili, CHF 1'000.-- (IVA inclusa).

4.

- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

5.

- A

crescita in giudicato del presente giudizio una copia verrà trasmessa all’UE di

__________ ed una copia alla CEF in sede come precisato nelle considerazioni

della decisione, quale ordine di revoca della misura provvisionale adottata il

19.

novembre 2004.

terzi

implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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