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Decisione

36.2004.112

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

11 ottobre 2004Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

S. pag. 9/10 cfr. anche 36.2003.116 in re T. e 36.2004.92 in re M. del 3

settembre 2004)

Ora anche considerando il

reddito lordo rammentato, determinato in CHF 3'820.- mensili, la commutazione a

mano delle tabelle apposite non permetterebbe la concessione del sussidio.

2.5. Nel suo ricorso RI 1 fa

riferimento alla tassazione 2003B ed al reddito imponibile ritenibile in quella

sede.

Va qui evocato come

unicamente una tassazione ordinaria o intermedia riferita al periodo fissato

dal Consiglio di Stato nel suo decreto esecutivo possa essere utilizzata per

una domanda di sussidio o di revisione come chiaramente desumibile dal tenore

Considerandi

dell'art. 58 Reg. LCAMal (nello stesso senso gli art. 51 e 59 Reg. LCAMal v.

inoltre quanto evocato nella sentenza 3 settembre 2004 inc. 36.2004.81).

In altri termini una

decisione di tassazione relativa al periodo fiscale 2003 (ossia la tassazione

2003B) con fissazione di importi inferiori ai parametri rammentati sub. 2.2.

non può essere utilizzata trattandosi di una tassazione ordinaria riferita a

periodo fiscale diverso da quello determinato dall'esecutivo cantonale (per il

quale una tassazione esiste) per delega del legislativo (art. 49 LCAMal). Va

evocato come le recenti novelle legislative hanno modificato la determinazione

del reddito imponibile in particolare aumentando la possibilità di deduzioni.

Tale motivo è verosimilmente alla base della decisione del Consiglio di Stato

di non modificare i parametri di cui al DE citato del 12 novembre 2003 ma di

rinviare comunque alla tassazione 2001-2002.

Alla luce di quanto

precede il ricorso va respinto senza tasse e spese e senza riconoscimento di

ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso é respinto.

2.- Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Intimazione alle parti.

Terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato Il

segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti