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Decisione

36.2004.113

rifiuto dell'assicuratore malattia (copertura obbligatoria) di assumere i costi di un intervento chirurgico al ginocchio effettuato all'estero in quanto l'operazione poteva essere compiuta in Svizzera

4 maggio 2005Italiano37 min

Source ti.ch

Fatti

i necessari esami ed interventi.

Del resto, lo stesso Dott.

__________ nel suo rapporto del 7 febbraio 2004 aveva parlato di

“inopportunità” di un rientro al domicilio dell’assicurata (sia per i dolori ma

soprattutto perchè la ricorrente era emotivamente provata) e non di

impossibilità (cfr. doc. 9.4). Inoltre, all’esplicita domanda del TCA del 16

febbraio 2005 circa un possibile rientro in Svizzera dell’assicurata per

sottoporsi all’intervento al ginocchio destro, il chirurgo ortopedico ha

rilevato che un rientro in Ticino era teoricamente possibile, se lì fosse stato

possibile eseguire in tempi rapidi l’intervento in questione (cfr. doc. XXII)

ciò che è notoriamente il caso.

Al riguardo, non vi è

dubbio che l'intervento al ginocchio cui è stata sottoposta l'assicurata a __________

poteva senza ombra di dubbio essere effettuato anche in Ticino, in tempi brevi,

motivo per il quale bisogna ritenere che l’assicurata avrebbe potuto rientrare

in Svizzera e una volta in loco sottoporsi agli interventi del caso.

Considerato come l'istruttoria di causa non porti nessun elemento

giustificante l'asserita urgenza (nel senso voluto dalla dottrina e dalla

giurisprudenza) dell’intervento eseguito a __________, alla luce di tutto

quanto esposto, questo TCA, pur comprendendo il particolare coinvolgimento

emotivo causato all'assicurata dai dolori al ginocchio che le impedivano lo

svolgimento della pratica sportiva, non può che concludere per il rigetto del

ricorso.

Va

ancora evidenziato come le ulteriori censure, ed in particolare la circostanza

che in __________ l'intervento sarebbe costato meno, non hanno alcuna influenza

sulla nozione di urgenza prevista dall'art. 36 OAMal.

La

reiezione dell'impugnativa non comporta carico di tasse di giustizia e spese.

Non vengono attribuite ripetibili.

Per questi

motivi

dichiara e

pronuncia

1.- Il

ricorso è respinto.

Considerandi

2.

- Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3.

- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi

implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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