36.2004.113
rifiuto dell'assicuratore malattia (copertura obbligatoria) di assumere i costi di un intervento chirurgico al ginocchio effettuato all'estero in quanto l'operazione poteva essere compiuta in Svizzera
4 maggio 2005Italiano37 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
36.2004.113
Data decisione, Autorità:
04.05.2005, TCA
Titolo:
rifiuto dell'assicuratore malattia (copertura obbligatoria) di assumere i costi di un intervento chirurgico al ginocchio effettuato all'estero in quanto l'operazione poteva essere compiuta in Svizzera e non vi era un'urgenza giustificante il trattamento medico all'estero
COSTI DI DEGENZA
art. 22 cpv. 1 let. c CEE1408/71
art. 25 LAMAL
art. 32 LAMAL
art. 34 cpv. 2 LAMAL
art. 41 LAMAL
art. 36 cpv. 2 OAMAL
Raccomandata
Incarto n.
36.2004.113
cr/sc
Lugano
4 maggio 2005
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Cinzia Raffa, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 2 settembre 2004
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 1° luglio 2004 emanata
da
Cassa malati CO 1
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto, in
fatto
A. RI
1, nata nel __________, è assicurata presso la Cassa malati CO 1 sia per
l'assicurazione di base, compreso l'infortunio, che per la complementare. In
data 17 settembre 2003, l'assicurata, allorquando si trovava per motivi di
studio in __________, è stata operata al ginocchio destro alla __________ di __________.
Il
15 ottobre 2003 l'assicurata ha trasmesso alla Cassa malati CO 1 quattro
fatture, datate 17 settembre 2003 e 30 novembre 2003 (cfr. doc. 2), concernenti
l'intervento eseguito presso la __________ di __________, per un ammontare
complessivo di 5'870 euro (cfr. doc. A1) che, con scritto del 27 novembre 2003
l'assicuratore si è rifiutato di rimborsare. CO 1 si è dichiarata comunque disposta
a riesaminare l'incarto dell'assicurata una volta ricevute maggiori
informazioni sul rapporto operativo, relative ad un dettaglio della fattura del
chirurgo e circa la durata esatta del soggiorno presso la clinica __________ (cfr.
doc. 4).
B. Con
decisione formale del 28 gennaio 2004 la Cassa malati ha confermato
all'assicurata, dopo riesame degli atti, il rifiuto della presa a carico del
trattamento eseguito in __________ poiché, secondo il parere del medico
fiduciario dell'assicuratore malattia, un rientro in Svizzera era possibile (cfr.
doc. 12).
A
seguito dell'opposizione interposta dall'assicurata, allora rappresentata
dall'avv. __________ (cfr. doc. 9), la Cassa malati ha emanato la decisione su
opposizione datata 1° luglio 2004, con la quale ha confermato la precedente
decisione.
C. RI
1, rappresentata dall'avv. RA 1, è tempestivamente insorta dinanzi a questo
Tribunale con ricorso 2 settembre 2004 in cui evidenzia come, al momento
dell'intervento già si trovasse in __________ e come l'intervento fosse dettato
dall'urgenza. A fondamento delle sue tesi RI 1 ha posto le valutazioni del
dott. __________ indicando che, in assenza dell'urgenza, l'intervento sarebbe
stato richiesto al dott. __________ che già l'aveva avuta in cura per il suo
problema.
Gli
aspetti relativi alle coperture rette dalla LCA invocate nel ricorso sono trattate
ed evase con separata sentenza di data odierna (inc. 36.2004.60).
Con
risposta del 1° ottobre 2004 la CO 1 propone di respingere il ricorso osservando
che l'assicurazione obbligatoria delle cure deve prendere a carico le spese di
trattamenti effettuati all'estero solo in caso di emergenza. Vi è emergenza quando l'assicurato che soggiorna temporaneamente
all'estero, necessita di un trattamento medico e che un ritorno in Svizzera non
è adatto (cfr. doc. V). In concreto, secondo
il medico fiduciario dell'assicuratore, i presupposti non sarebbero dati.
D. Con
scritti del 6 e 14 ottobre l'assicurata ha contestato il rapporto allestito in
data 17 dicembre 2003 dal Dott. __________.
Al
fine di approfondire il tema medico in discussione, il TCA ha formulato alcune
domande al Dott. __________ (cfr. doc. XXI), il quale ha risposto in data 17
marzo 2005 (cfr. doc. XXII).
Le
parti si sono espresse in merito.
in
diritto
In
ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica
giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le
cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003
nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00;
STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002
nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U
347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella
causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2. Trattandosi
di prestazioni derivanti da fatti avvenuti nel 2003, sono applicabili sia le
nuove norme modificate dall'entrata in vigore, il 1° gennaio 2003, della legge
federale sulla parte generale delle assicurazioni sociali (LPGA) che l'Accordo
sulla libera circolazione delle persone (ALC, RS 0.142.112.681), che rinvia,
per quanto concerne la sicurezza sociale, al "Regolamento (CEE) N.
1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi
di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai
loro familiari che si spostano all'interno della Comunità", modificato
ed aggiornato dal regolamento (CE) N. 118/97, regolamento (CE) N. 1290/97,
regolamento (CE) N. 1223/98, regolamento (CE) N. 1606/98 e regolamento (CE) N.
307/1999 e modificato dall'Accordo sulla libera circolazione delle persone tra
la Comunità europea e i suoi Stati membri da una parte e la Svizzera dall'altra
parte.
3. Giusta
l’art. 25 cpv. 1 LAMal, in caso di malattia, l’assicurazione obbligatoria delle
cure medico-sanitarie assume i costi delle prestazioni atte a diagnosticare o a
curare una malattia e i relativi postumi.
Secondo
quanto stabilito dal cpv. 2 dello stesso articolo, queste prestazioni
comprendono, in particolare:
- per la lett. a: gli esami, le
terapie e le cure dispensate ambulatoriamente, al domicilio del paziente, in
ospedale, parzialmente in ospedale o in una casa di cura dal medico, dal chiropratico
e da persone che effettuano prestazioni previa prescrizione o indicazione
medica;
- per la lett. b: le analisi, i
medicamenti, i mezzi e gli apparecchi diagnostici e terapeutici prescritti dal
medico;
- per la lett. e: la degenza
nel reparto comune di un ospedale.
4. I
presupposti dell’assunzione dei costi delle prestazioni definite dagli art. 25
e seg. sono specificati all’art. 32 LAMal.
Questo
disposto precisa che “le prestazioni di cui agli art. 25-31 devono essere
efficaci, appropriate ed economiche”.
L’art.
41 cpv. 1 LAMal dispone che l’assicurato ha la libera scelta fra i fornitori di
prestazioni autorizzati ed idonei alla cura della sua malattia. Tale libera
scelta è, però, concretamente limitata dalla successiva precisazione secondo
cui, in caso di cura ospedaliera o semiospedaliera, l’assicuratore deve
assumere al massimo i costi secondo la tariffa applicata nel Cantone di
domicilio dell’assicurato.
Il
cpv. 2 dello stesso disposto precisa, poi, che, se per motivi di ordine medico,
l’assicurato ricorre a un altro fornitore di prestazioni, la rimunerazione è
calcolata secondo la tariffa applicabile a questo fornitore di prestazioni.
Sono considerati motivi di ordine medico i casi di urgenza e quelli in cui le
necessarie prestazioni non possono essere dispensate:
a) nel luogo di domicilio
o di lavoro dell’assicurato oppure nei relativi dintorni se si tratta di cura
ambulatoriale;
b) nel Cantone di
domicilio dell’assicurato o in un ospedale fuori da questo Cantone che figura
nell’elenco allestito dal Cantone di domicilio dell’assicurato giusta l’art. 39
cpv. 1 lett. e, se si tratta di cura ospedaliera o semiospedaliera.
5. A
norma dell'art. 34 cpv. 2 LAMal, il Consiglio federale può decidere che
l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie assuma i costi delle
prestazioni di cui agli art. 25 cpv. 2 o 29 eseguite all'estero per motivi di ordine
medico. Può designare i casi in cui detta assicurazione assume i costi del
parto effettuato all'estero non per motivi di ordine medico. Può limitare
l'assunzione dei costi di prestazioni dispensate all'estero.
L'art.
34 cpv. 2 LAMal corrisponde all'art. 28 cpv. 2 del progetto di legge elaborato
dal Consiglio federale (FF 1992 I 236), ripreso dalle Camere federali senza che
abbia dato luogo ad obiezioni di sorta (cfr. Boll. uff. CS 1992 pag. 1305, CN
1993, pag. 1847).
Nel
suo Messaggio del 6 novembre 1991 relativo alla revisione dell'assicurazione
malattia (FF 1992 I 133), il Consiglio federale rilevava quanto segue:
" Il principio della territorialità che continua a
reggere il nostro sistema di assicurazione malattia non ci impedisce di
"istituzionalizzarne" le possibili eccezioni. Parecchie casse malati,
già attualmente, hanno iniziato questa apertura nella loro sfera di autonomia.
L'innovazione che figurerà nella legge presenta il sensibile vantaggio
di porre tutti gli assicurati su un piano di uguaglianza. Essa prende in
considerazione i casi in cui le prestazioni sono fornite all'estero per motivi
di ordine medico. Si tratterà pertanto di un caso di urgenza oppure di un caso
per il quale non esiste, in Svizzera, la prestazione equivalente. La seconda
eccezione che abbiamo previsto riguarda il parto all'estero per motivi che non
sono di ordine medico. Pensiamo principalmente al parto che deve avere luogo
all'estero per motivi di acquisizione della nazionalità (applicazione del
principio dello jus soli).
Il Consiglio federale avrà la competenza di fissare limiti ai costi
che devono essere assunti; dal profilo della sistematica, ci si potrebbe ad
esempio ispirare alla soluzione adottata agli art. 10 cpv. 3 LAINF e 17 OAINF
(RS 832.20; RS 832.202)."
Sulla
base dell'art. 34 cpv. 2 LAMal, l'autorità esecutiva ha emanato gli art. 36 e
37 OAMal. Giusta l'art. 36 cpv. 2 OAMal, l'assicurazione obbligatoria delle
cure medico-sanitarie assume i costi dei trattamenti effettuati all'estero in
caso d'urgenza. Esiste urgenza se l'assicurato che soggiorna temporaneamente
all'estero necessita di un trattamento medico e se il rientro in Svizzera è
inappropriato. Non esiste urgenza se l'assicurato si reca all'estero allo scopo
di seguire questo trattamento. Il cpv. 4 di tale disposto determina
l'estensione dell'assunzione delle prestazioni dispensate all'estero.
Per
il cpv. 5 sono salve le disposizioni sull'assistenza reciproca internazionale
in materia di prestazioni.
Come rammenta G. Eugster (Krankenversicherung in SBVR, cifra 175):
" Der Notfall …liegt… vor wenn die Versicherte Person
im Ausland unvorgesehen und überraschend der Behandlung bedarf …gleiches gilt
wenn im Ausland eine in der Schweiz begonnene Behandlung fortgesetzt werden
muss."
Secondo il cpv. 1 dell'art. 36 OAMal, il dipartimento, sentita la
competente commissione, designa le prestazioni di cui agli art. 25 cpv. 2 e 29
della legge, i cui costi sono a carico dell'assicurazione obbligatoria delle
cure medico-sanitarie se le stesse non possono essere effettuate in Svizzera.
6. Il
1° giugno 2002 è entrato in vigore l'ALC (RS 0.142.112.681), che rinvia, per
quanto concerne la sicurezza sociale, al "Regolamento (CEE) N. 1408/71
del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di
sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro
familiari che si spostano all'interno della Comunità", modificato ed
aggiornato dal regolamento (CE) N. 118/97, regolamento (CE) N. 1290/97,
regolamento (CE) N. 1223/98, regolamento (CE) N. 1606/98 e regolamento (CE) N.
307/1999 e modificato dall'Accordo sulla libera circolazione delle persone tra
la Comunità europea e i suoi Stati membri da una parte e la Svizzera dall'altra
parte.
L'art.
2 paragrafo 1 del regolamento (CEE) 1408/71 prevede che esso si applica ai
lavoratori subordinati o autonomi e agli studenti, che sono o sono stati
soggetti alla legislazione di uno o più Stati membri e che sono cittadini di
uno degli Stati membri, oppure apolidi o profughi residenti nel territorio di
uno degli Stati membri, nonché ai loro familiari e ai loro superstiti. Per il
paragrafo 2 il regolamento si applica ai superstiti dei lavoratori subordinati
o autonomi e degli studenti che sono stati soggetti alla legislazione di uno o
più Stati membri, indipendentemente dalla cittadinanza di queste persone,
quando i loro superstiti siano cittadini di uno degli Stati membri oppure
apolidi o profughi residenti nel territorio di uno degli Stati membri.
Il
Regolamento (CEE) 1408/71, nella sezione 5bis dedicata alle persone che seguono
un corso di studi o una formazione professionale e i loro familiari, all’art.
34 bis prevede che gli articoli 18 e 19 e l’articolo 22 paragrafo 1, lettera a)
e c), paragrafo 1bis), paragrafo 2, secondo comma, e paragrafo 3, nonché gli
articoli 23 e 24 e le sezioni 6 e 7 si applicano per analogia, se del caso,
agli studenti e ai membri delle loro famiglie.
L'art.
22 paragrafo 1 del regolamento (CEE) 1408/71 (dimora fuori dello Stato
competente - ritorno o trasferimento di residenza in un altro Stato membro
durante una malattia o una maternità - necessità di recarsi in un altro Stato
per ricevere le cure adeguate) prevede che il lavoratore subordinato o autonomo
che soddisfa le condizioni richieste dalla legislazione dello Stato competente
per aver diritto alle prestazioni, tenuto conto eventualmente di quanto
disposto dall'articolo 18, e:
a) il cui stato di salute
necessita di prestazioni immediate durante la dimora nel territorio di un altro
Stato membro, oppure
b) che, dopo essere stato
ammesso al beneficio delle prestazioni a carico dell'istituzione competente, è
autorizzato da tale istituzione a ritornare nel territorio dello Stato membro
in cui risiede ovvero a trasferire la residenza nel territorio di un altro
Stato membro, oppure
c) che è autorizzato
dall'istituzione competente a recarsi nel territorio di un altro Stato membro
per ricevere le cure adeguate al suo stato,
ha
diritto:
i) alle prestazioni in
natura erogate, per conto dell'istituzione competente, dall'istituzione del
luogo di dimora o di residenza secondo le disposizioni della legislazione che
essa applica, come se fosse ad essa iscritto; tuttavia, la durata
dell'erogazione delle prestazioni è determinata dalla legislazione dello Stato
competente;
ii) alle prestazioni in
denaro erogate dall'istituzione competente secondo le disposizioni della
legislazione che essa applica. Tuttavia previo accordo tra l'istituzione
competente e l'istituzione del luogo di dimora o di residenza, le prestazioni
possono essere erogate anche da quest'ultima istituzione per conto della prima,
secondo le disposizioni della legislazione dello Stato competente.
Il paragrafo 1bis)
stabilisce che la commissione amministrativa elabora un elenco delle prestazioni
in natura che, per essere corrisposte nel corso della dimora in un altro Stato
membro, necessitano per motivi pratici dell’accordo preventivo tra la persona
interessata e l’istituzione che presta le cure.
Per
il paragrafo 2, comma secondo, l'autorizzazione richiesta ai sensi del
paragrafo 1, lettera c, non può essere rifiutata quando le cure di cui trattasi
figurano fra le prestazioni previste dalla legislazione dello Stato membro, nel
cui territorio l’interessato risiede, se le cure stesse, tenuto conto dello
stato di salute dello stesso nel periodo in questione e della probabile
evoluzione della malattia, non possono essergli praticate entro il lasso di
tempo normalmente necessario per ottenere il trattamento in questione nello
Stato membro di residenza.
Per
l'art. 22bis del regolamento (CEE) 1408/71 in deroga all'art. 2 del
regolamento, l'articolo 22, paragrafo 1, lettere a) e c), si applica anche alle
persone che sono cittadini di uno Stato membro e che sono assicurate secondo la
legislazione di uno Stato membro nonché ai loro familiari che con esse
risiedono.
Per
l'art. 1 lett. h del regolamento (CEE) 1408/71 il termine residenza indica la
dimora abituale, mentre per l'art. 1 lett. g il termine dimora indica la dimora
temporanea.
Nel
"Messaggio concernente l'approvazione degli accordi settoriali tra la
Svizzera e la CE del 23 giugno 1999" a pag. 184 (cfr. www.europa.admin.ch/ba/off/botschaft/i/index.htm) il Consi-glio federale ha rilevato che "l'articolo
3 vieta qualsiasi discriminazione fondata sulla nazionalità. Le persone che
risiedono nel territorio di uno degli Stati membri ed alle quali è applicabile
il regolamento, sono soggette agli obblighi e sono ammesse al beneficio della
legislazione di ciascun Stato membro alle stesse condizioni dei cittadini di
tale Stato."
A
pag. 187 l'Esecutivo ha affermato:
" Uno degli obbiettivi principali delle disposizioni
comunitarie relative alle prestazioni di malattia e maternità consiste nel
garantire che tali prestazioni siano erogate anche in caso di domicilio o di
dimora in uno Stato membro che non sia lo Stato competente (lo Stato competente
è il Paese in cui la persona è assicurata). Le prestazioni in danaro sono
versate direttamente dallo Stato competente nella misura in cui il regolamento
preveda il pagamento all'estero. Le prestazioni in natura (trattamenti
ambulatoriali e stazionari nonché medicinali) sono invece versate dal Paese di
residenza o di dimora secondo il diritto che esso applica come se la persona vi
fosse assicurata. I costi sono rimborsati dall'assicurazione competente (costi
effettivi o importo forfettario). I dettagli concernenti le modalità di
rimborso sono disciplinati nel regolamento 574/72; gli Stati possono tuttavia
concordare tra di loro altre procedure di rimborso. L'articolo 93 del
regolamento 574/72 prevede che in determinati casi l'assicurazione competente
deve rimborsare le spese effettive. Per altri casi è previsto un sistema di
rimborso forfettario, segnatamente per i familiari che non risiedono nello
stesso Stato del lavoratore (art. 94 del regolamento 574/72) nonché per i
titolari di pensioni o di rendite e i loro familiari (art. 95 del regolamento
574/72). Lo Stato di residenza calcola un importo forfettario che si avvicini
il più possibile alle spese effettive per le cure accordate alla persona in
questione e lo fattura allo Stato competente. Ogni Paese deve stabilire in
precedenza i costi medi annui per ogni categoria. Dopo essere stati approvati
dalla Commissione dei Conti presso la Commissione amministrativa per la
sicurezza sociale del lavoratori migranti (cfr. n. 273.225) e pubblicati nella
Gazzetta ufficiale dell'UE, questi costi medi fungono da base per il calcolo
dell'importo forfettario.
La procedura relativa all'aiuto reciproco in materia di prestazioni
differisce secondo le categorie di persone (lavoratore generale, frontaliero,
titolare di pensioni o di rendite, familiare). Si distingue pure tra la
residenza in uno Stato diverso dallo Stato competente e il soggiorno
temporaneo.
Gli articoli 19-24 sono applicabili a tutti i lavoratori e ai loro
familiari. Se il lavoratore e la sua famiglia risiedono in uno Stato diverso da
quello in cui sono assicurati, secondo l'articolo 19 hanno diritto a tutte le
prestazioni in natura previste dal diritto dello Stato di residenza; i costi
sono a carico dello Stato competente. Secondo il regolamento 574/72 il
lavoratore e i suoi familiari devono iscriversi presso l'istituzione del luogo
di residenza mediante un formulario ufficiale. Quest'ultimo è fornito
dall'istituzione competente e attesta che le persone interessate sono
assicurate presso quest'ultima istituzione. Fatti salvi i casi previsti
dall'articolo 20 del regolamento 1408/71, gli assicurati non hanno diritto di
farsi curare nello Stato in cui sono assicurati.
In caso di soggiorno temporaneo (p. es. turismo) in uno Stato diverso
dallo Stato competente, l'articolo 22 del regolamento 1408/71 garantisce che in
caso di necessità immediata, il lavoratore e i suoi familiari hanno diritto a
prestazioni in natura secondo la legislazione dello Stato di soggiorno. Anche
in questo caso i costi sono a carico dell'istituzione competente. La stessa
disposizione prescrive pure che una persona assicurata in uno Stato può, con
l'autorizzazione dell'istituzione competente, farsi curare in un altro Stato
(<<casi di autorizzazione>>). Lo Stato in cui si svolge il
trattamento accorda le sue prestazioni come se il paziente fosse assicurato
presso il suo regime, per conto dell'istituzione competente. Il diritto
all'aiuto reciproco in materia di prestazioni in caso di soggiorno temporaneo è
stato esteso ai cittadini dell'UE che non esercitano un'attività lucrativa e ai
loro familiari (art. 22bis del regolamento 1408/71) e agli studenti (art.
22quater del regolamento 1408/71).
Una norma particolare è prevista per i frontalieri (art. 20 del
regolamento 1408/71): essi possono scegliere di farsi curare nello Stato
competente (dove lavorano) o nello Stato di soggiorno. I lavoratori distaccati
e i loro familiari hanno diritto a prestazioni in natura nello Stato in cui
sono stati distaccati anche se il trattamento non è immediatamente necessario
(art. 22ter del regolamento 1408/71)."
7. Nel
caso di specie, la ricorrente fa valere le norme relative all'urgenza. Come
verrà meglio illustrato qui di seguito, nella fattispecie concreta non è
possibile ritenere che l’intervento subito dall’assicurata al ginocchio destro
fosse urgente, dato che ella soffriva già da tempo di dolori al ginocchio e si
era già recata a fine luglio o inizio agosto 2003 dal dott. __________, alla __________
di __________ e aveva interpellato poi telefonicamente lo specialista in data 4
settembre 2003 e 9 settembre 2003, decidendo poi di farsi operare in data 17
settembre 2003.
Inoltre,
come risulta dagli atti, la convenuta non ha autorizzato l'insorgente a recarsi
all'estero per subire l'operazione. Per cui va esclusa anche l'applicazione
dell'art. 22 paragrafo 1 lettera c del regolamento (CEE) 1408/71.
8. Nel
caso di specie, dagli atti emerge che l'assicurata è stata ricoverata presso la
__________ di __________ in data 17 settembre 2003.
Il
4 dicembre 2003 il Dott. __________ di __________, ha così descritto
l'intervento chirurgico eseguito il 17 settembre 2003:
" Ipertrofia sinoviale cicatriziale antero-mediale e
anteriore con lesione del corno anteriore del menisco interno ginocchio destro.
Tale patologia è verosimilmente connessa all'intervento di sintesi della
frattura della gamba ed alla successiva rimozione del chiodo endomidollare che
ha determinato un trauma locale con successivo processo cicatriziale.
L'intervento artroscopico è consistito nella sinoviectomia anteriore e
nella regolarizzazione del corno anteriore del menisco interno."
(Doc. 9.5.)
Con scritto datato 7
febbraio 2004 il Dott. __________ ha ancora precisato:
"
In relazione all'intervento
eseguito il 17 settembre 2003 si conferma che esso è stato eseguito con
carattere di urgenza per la marcata limitazione funzionale del ginocchio destro
lamentata dalla paziente all'epoca. L'indicazione chirurgica è stata posta dopo
una accurata valutazione e per il potenziale rischio di un ulteriore aggravamento
della patologia.
L'intervento ha
consentito una diagnosi certa ed ha permesso di escludere gravi patologie
compromettenti la funzione articolare del ginocchio stesso.
Si precisa altresì
che essendosi presentata la paziente presso l'__________ la mattina del 18
settembre ed essendo stata posta indicazione di intervento artroscopico era
senz'altro inopportuno un suo ritorno al domicilio senza intervento." (Doc. 9.4)
Al
fine di meglio chiarire la fattispecie, il TCA ha posto al Dott. __________ i
seguenti quesiti:
" (...)
1. Quando
è stata la prima volta che ha incontrato RI 1, dove e in quali circostanze?
2. In seguito, in quali altre
occasioni ha visitato RI 1?
3. Quali erano i disturbi
presentati dall’assicurata?
4. Quali esami sono stati eseguiti e in quali date?
5. Voglia indicare se riconosce il
qui allegato certificato 7 febbraio 2004 (cfr. Doc. 9.4) e se conferma
di averlo allestito e sottoscritto.
6. Conferma quanto indicato nel
predetto certificato medico del 7 febbraio 2004 con particolare riferimento al
"carattere di urgenza" con il quale è stato eseguito l'intervento
chirurgico?
7. In che cosa è consistita e
quando ha avuto luogo la “accurata valutazione” citata nel rapporto medico
redatto il 7.2.2004 in seguito alla quale ha deciso di sottoporre l’assicurata
ad un intervento chirurgico?
8. Quale era il “potenziale rischio
di un ulteriore aggravamento della patologia” citato nello stesso rapporto
medico del 7.2.2004?
9. Quando ha avuto luogo
l’intervento chirurgico al ginocchio destro dell’assicurata?
10. Per quali ragioni tale intervento era urgente?
11. Era possibile per l’assicurata,
considerate le sue condizioni di salute, rientrare in Ticino per essere
sottoposta all’intervento chirurgico in questione? Per quali motivi?
12. In seguito all’intervento, sono
state previste delle visite mediche di controllo? Se sì, da chi, dove e quando?”
(Doc. XXI)
Con scritto datato 17
marzo 2005 lo specialista ha fornito le seguenti risposte:
" (...)
1. Ho visitato a fine luglio o inizio
agosto 2003 la sig.na RI 1, presentatasi per visita medica presso l'__________
di __________ ed a me inviata dal collega Dott. __________: lamentava dolore al
ginocchio destro. Praticante tennis agonistico era costretta ad utilizzare un
tutore. Si era già sottoposta a precedenti terapie conservative senza beneficio.
Mi manca ulteriore documentazione al riguardo ma è possibile che avesse già
eseguito una risonanza magnetica.
2. La paziente ha comunicato
telefonicamente con me il 4 ed il 9 settembre 2003 lamentando ingravescenza
della sintomatologia. Stante la situazione di ingravescenza, ribelle alle
terapie mediche tentate in precedenza, le riferii che la patologia poteva
essere meglio valutata e trattata per via artroscopica. Comunicai altresì gli
eventuali esami preparatori a tale intervento.
Il
17 settembre 2003 si è presentata presso l __________ di __________ lamentando
importante sintomatologia dolorosa.
3. La paziente lamentava importante gonalgia
anteriore destra con marcata limitazione funzionale.
4. Credo avesse già eseguito una
risonanza magnetica prima della mia valutazione dell'estate 2003. Ha poi
evidentemente eseguito gli esami preoperatori (ematologici) in occasione
dell'intervento artroscopico. Non posseggo al momento elementi per sapere se
essi erano già stati eseguiti in precedenza o se essi siano stati eseguiti la
mattina dell'intervento.
5. Certamente il certificato del 7
febbraio 2004 è stato redatto da me personalmente.
6. Il
termine urgenza è riferito alla particolare ingravescente sintomatologia
dolorosa lamentata dalla paziente che si manifestava nelle attività quotidiane
e le precludeva la pratica sportiva, con importante nocumento economico e
particolare coinvolgimento emotivo.
7. E'
stata eseguita una accurata valutazione clinica. Unico superiore strumento di
valutazione poteva essere la artroscopica che in effetti è stata eseguita
quello stesso giorno. Non esiste alcun mezzo di valutazione delle lesioni endoarticolari
e in particolare condrali, superiore alla artroscopia. Alla valutazione artroscopica
è seguito il tempo chirurgico di trattamento della patologia riscontrata.
8. La sintomatologia dolorosa è un
importante fattore di ipotrofia muscolare. La funzione articolare del ginocchio
era alterata. In uno sportivo tali fattori sono esiziali determinando una grave
alterazione delle abilità motorie, il cui recupero richiede tempi
esponenzialmente più lunghi in rapporto alla durata della sintomatologia.
Inoltre in caso di danni condrali (esclusi solo con la valutazione artroscopica)
un ritardo nel trattamento avrebbe potuto compromettere in modo permanente le
possibilità sportive della paziente.
9. L'intervento è stato eseguito il 17 settembre 2003.
10. Per i motivi già esposti al punto 8:
dolore, limitazione funzionale, sintomatologia ingravescente e ribelle ai
precedenti trattamenti, possibilità di lesioni condrali o sinoviali il cui
trattamento ritardato avrebbe potuto non consentire un recupero completo.
11. Teoricamente sì, se in Ticino fosse
stato possibile eseguire in tempi rapidi tale intervento. Ma la paziente era
emotivamente provata e un rinvio in Ticino avrebbe dovuto essere giustificato
da una impossibilità terapeutica presso il mio centro o dalla accettazione
della paziente di dilazionare ulteriormente il completo accertamento della
patologia ed il relativo trattamento, il che non era.
12. La paziente è stata visitata da me
personalmente il 23 settembre, il 14 ottobre ed il 18 novembre 2003, per
monitorare un decorso postoperatorio regolare." (Doc. XXII)
9. Perché
un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed
esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami
approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia
stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro
nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della
situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (cfr.
Ulrich Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989
p. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui
sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza
probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate
sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non
inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, DTF 122 V 161, 104 V 212; SVR
1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p. 189; Locher, Grundriss des
Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, p. 332 ).
Nella
DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV10, p. 33ss.), la nostra Corte federale ha
ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI
1993 p. 95).
Per
quel che riguarda il medico curante, infine, secondo la generale esperienza
della vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in caso dubbio, egli
attesta a favore del suo paziente (DTF 125 V 353 consid. 3a)cc), STFA del 27 dicembre 2001 nella
causa P., I 603/01; cfr. U. Meyer‑Blaser, Rechtsprechung des
Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997 p. 230).
Il giudice delle assicurazioni sociali deve esaminare oggettivamente
tutti i mezzi di prova, qualunque ne sia la provenienza, e in seguito decidere
se il materiale probatorio a disposizione permette di concludere con un
corretto giudizio sui diritti litigiosi. Ove vi fossero rapporti medici
contraddittori, il giudice non può liquidare il caso senza valutare il
materiale probatorio nel suo insieme e indicare le ragioni per le quali si
fonda su una tesi piuttosto che su un'altra. Per quanto concerne il valore probatorio
d'un rapporto medico, si deve accertare se il rapporto è completo per quanto
riguarda i temi sollevati, se si riferisce a esami approfonditi, se tiene conto
delle censure del paziente, se è stato redatto conoscendo la pregressa vicenda
valetudinaria (anamnesi), se è chiaro nella presentazione del contesto medico e
se le conclusioni cui perviene sono fondate (DTF 122 V 160 consid. 1c e
riferimenti ivi citati). Elemento determinante dal profilo probatorio, non è in
linea di principio l'origine del mezzo di prova né la designazione del
materiale probatorio richiesto sotto la qualifica di rapporto o di perizia,
bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
Va
ancora aggiunto come, a proposito delle perizie mediche eseguite nell’ambito
della procedura amministrativa, il TFA ha già avuto modo di evidenziare che,
nell’ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti,
hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state
realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi
concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, DTF 122 V 161,
104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p. 189; Locher,
Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, p. 332 ).
10. Nel
caso di specie l'assicurata fa valere che in concreto l'intervento chirurgico è
stato effettuato in __________, dove ella si trovava per i propri studi, perché
vi è stata urgenza (cfr. doc. I).
Da
notare come, alla luce delle fatture prodotte, RI 1 risultasse residente a __________
al momento delle cure, cittadina decisamente più prossima al Ticino che alla __________.
Sia come sia a
sostegno della propria tesi l’assicurata ha prodotto il certificato del 7
febbraio 2004 del Dott. __________, chirurgo della __________ che ha proceduto
all’intervento artroscopico oggetto del contendere, il quale ha attestato il
carattere urgente dell’intervento citato, a causa della marcata limitazione
funzionale del ginocchio destro. Lo specialista ha pure rilevato di avere
deciso di intervenire chirurgicamente dopo un’accurata valutazione e per
evitare il potenziale rischio di un ulteriore aggravamento della patologia (cfr.
doc. 9.4.).
Giusta
l'art. 36 cpv. 2 OAMal, l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie
assume i costi dei trattamenti effettuati all'estero in caso d'urgenza. Esiste
urgenza se l'assicurato che soggiorna temporaneamente all'estero necessita di
un trattamento medico e se il rientro in Svizzera è inappropriato. Non esiste
urgenza se l'assicurato si reca all'estero allo scopo di seguire questo
trattamento. Il cpv. 4 di tale disposto determina l'estensione dell'assunzione
delle prestazioni dispensate all'estero.
L'assicurata
ha ribadito a più riprese che nel mese di settembre 2003, mentre si trovava in __________
per motivi di studio, ella ha dovuto sottoporsi immediatamente ad un
trattamento medico.
Sulla
fattura datata 17 settembre 2003 il chirurgo ortopedico ha indicato di aver
eseguito la seguente prestazione sanitaria: "intervento chirurgico artroscopico
urgente al ginocchio destro" (cfr. doc. 9.8.), che ha comportato una
giornata di degenza (cfr. doc. 9.9).
Il
medico fiduciario della Cassa malati, Dott. __________, per contro, nel
formulario compilato in data 17 dicembre 2003 ha indicato, alla domanda
relativa all'urgenza o meno dell'intervento, che non vi era urgenza, che
l'assicurata avrebbe potuto rientrare in Svizzera e che la tariffa applicata
era eccessiva (cfr. doc. 5).
Va
a questo proposito rammentato che la nuova LAMal regola il tema del medico
fiduciario all’art. 57:
" 4 Il medico di fiducia consiglia l’assicuratore su
questioni d’ordine medico come pure su problemi relativi alla rimunerazione e
all’applicazione delle tariffe. Esamina in particolare se sono adempite le
condizioni d’assunzione d’una prestazione da parte dell’assicuratore.
5 Il medico di fiducia decide autonomamente. Né
l’assicuratore né il fornitore di prestazioni e le rispettive federazioni
possono impartirgli istruzioni."
La
LAMal attribuisce quindi un ruolo importante al medico fiduciario rafforzato
rispetto alla vecchia LAMI. Il medico fiduciario è divenuto un organo di
applicazione dell'assicurazione malattia sociale e si occupa di valutare
l'adeguatezza allo scopo e l'economicità di un trattamento (cfr. Eugster, op. cit.,.
p. 32-34). Il suo ruolo consiste in particolare nell'evitare agli assicuratori
malattia la presa a carico di misure inutili e nell'offrire all'assicurato una
certa protezione contro un eventuale rifiuto ingiustificato dell'assicuratore
di versare prestazioni (DTF 127 V 48 = STFA del 21 marzo 2001 nella causa V.
K87/00 p. 4 consid. 2d e dottrina citata).
Nel caso di specie sia
il medico fiduciario della Cassa, che il medico curante Dott. __________, hanno
affermato esplicitamente che l'operazione in esame poteva essere effettuata in
Svizzera.
Anche
le visite di controllo successive all'intervento chirurgico compiute presso il Dott.
__________ non vi è dubbio alcuno che potevano essere effettuate in Svizzera.
Per
cui, emerge che le prestazioni per le quali è stato chiesto alla Cassa il
rimborso, potevano essere effettuate nel nostro Paese.
Va
ora esaminato se, nel caso concreto, vi era urgenza nel procedere in __________
e pertanto se l'interessata era impossibilitata a ritornare in Svizzera.
Al riguardo, occorre
innanzitutto rilevare che l’assicurata risentiva già da tempo di problemi al
ginocchio destro: per tale ragione, ella era stata in cura presso il Dott. __________
e si era altresì sottoposta ad un intervento chirurgico presso l’__________ di __________.
Il padre
dell’assicurata, in uno scritto del 3 dicembre 2003 indirizzato all’assicuratore
malattia, spiegava che, nel giugno 2000, sua figlia era stata sottoposta,
presso l’__________ di __________, ad un intervento di fissazione di frattura alla
tibia, ma, a causa di un errore medico, l’iter post-operatorio era stato
difficoltoso, comportando diversi problemi.
Con scritto datato 17
settembre 2003, il padre dell’assicurata si era rivolto al PD Med. __________, informandolo
del fatto che la figlia si lamentava continuamente a causa dei dolori risentiti
al ginocchio destro e rilevando quanto segue:
" A seguito del nostro colloquio intercorso, con
infinita tristezza, le comunico che si lamenta costantemente, in quanto accusa
dolori al ginocchio destro, in cui è stato effettuato l’intervento per frattura
tibia a lei noto.
Come a più riprese abbiamo esteriorato tutto l’errore, in fase di
valutazione e di esecuzione di questa operazione, a tuttora, ci sono queste
complicazioni che non tendono ad esaurirsi.
ha nel frattempo eseguito vari esami di risonanza magnetica, anche con
liquido di contrasto, per cercare di individuare la causa di questi dolori.
Ha avuto anche vari colloqui con il suo collega Dottor __________, il
quale è sempre molto disponibile e gentile per aiutare.
In questo frangente, le sarei molto grato se potesse consigliarmi,
anche confrontandosi e discutendo con il suo collega sopra citato, per
individuare il problema e direzionarsi per la cura possibilmente definitiva.
Sicuramente comprenderà la mia grande irritabilità per questa vicenda,
però confido nella sua magnanimità e in un suo aiuto di grande esperienza.
(...).” (Doc. 9.3)
Ora,
come visto, giusta l'art. 36 cpv. 2 OAMal, esiste urgenza se l'assicurato che
soggiorna temporaneamente all'estero necessita di un trattamento medico e se il
rientro in Svizzera è inappropriato.
Proprio
al fine di appurare se dal punto di vista medico l’intervento subito
dall’assicurata al ginocchio destro a __________ fosse o meno urgente e di
valutare se fosse possibile o meno far rientro in Svizzera, il TCA ha
interpellato il Dott. __________, ponendogli una serie di quesiti di carattere
medico indispensabili ai fini del giudizio (cfr. doc. XXI).
Nella
sua risposta lo specialista ha innanzitutto rilevato di avere visitato RI 1 -
paziente che gli era stata inviata da un collega, il Dott. __________ - a fine
luglio o inizio agosto 2003, per dei problemi al ginocchio destro. Durante la
visita l’assicurata gli aveva comunicato di praticare del tennis a livello
agonistico, di essere costretta ad utilizzare un tutore e che in precedenza si
era sottoposta a terapie conservative, senza trarne beneficio.
Il
chirurgo ortopedico ha poi rilevato di essere stato contattato telefonicamente
in data 4 settembre 2003 e 9 settembre 2003 dall’assicurata, la quale lamentava
un’ingravescenza della sintomatologia. In quelle occasioni lo specialista le
aveva spiegato che la patologia che la affliggeva avrebbe potuto essere meglio
valutata e trattata tramite artroscopia, unico superiore strumento di
valutazione per le lesioni endoarticolari e condrali. RI 1 si era quindi
presentata di persona alla __________ di __________ in data 17 settembre 2003,
lamentando un’importante sintomatologia dolorosa. A quel punto, il Dott. __________,
effettuati gli esami preoperatori (ematologici), ha eseguito quello stesso
giorno l’intervento artroscopico e il trattamento chirurgico della patologia
riscontrata (cfr. doc. XXII).
Rispondendo
all’esplicita domanda del TCA relativa all’urgenza o meno dell’intervento
chirurgico al ginocchio destro, il chirurgo ortopedico ha rilevato che il
termine “urgenza” da lui utilizzato nel certificato medico del 7 febbraio 2004
si riferiva alla “particolare ingravescente sintomatologia dolorosa
lamentata dalla paziente, che si manifestava nelle attività quotidiane e le
precludeva la pratica sportiva, con importante nocumento economico e
particolare coinvolgimento emotivo” (cfr. doc. XXII). Egli ha poi precisato
che l’intervento era urgente “per il dolore, la limitazione funzionale, la
sintomatologia ingravescente e ribelle ai precedenti trattamenti, la
possibilità di lesioni condrali o sinoviali il cui trattamento ritardato
avrebbe potuto non consentire un recupero completo.” (cfr. doc. XXII).
Lo
specialista, rispondendo alla domanda n° 11 circa la possibilità o meno per
l’assicurata, viste le sue condizioni di salute, di far rientro in Ticino per
sottoporsi all’intervento chirurgico, ha osservato che la paziente avrebbe
teoricamente potuto rientrare in Ticino, “se in Ticino fosse stato possibile
eseguire in tempi rapidi tale intervento, Ma la paziente era emotivamente
provata e un rientro in Ticino avrebbe dovuto essere giustificato da una
impossibilità terapeutica presso la __________ o dalla accettazione della
paziente di dilazionare ulteriormente il completo accertamento della patologia
e il relativo trattamento, il che non era.” (cfr. doc. XXII).
Il Dott. __________ ha
infine indicato di avere visitato personalmente la paziente in data 23
settembre, 14 ottobre e 18 ottobre 2003, per monitorare un decorso
postoperatorio regolare (cfr. doc. XXII).
Nella
fattispecie concreta, occorre concludere che lo stesso trattamento effettuato
in __________, nel medesimo periodo, poteva essere effettuato in Svizzera ed in
particolare nel Canton Ticino, per esempio presso l’__________ di __________,
come espressamente ammesso sia dallo specialista che ha avuto in cura RI 1 (cfr.
doc. XXII), sia dall’assicurata stessa, la quale ha affermato che se solo
avesse potuto scegliere dove farsi operare, avrebbe sicuramente optato per l’__________
di __________ (cfr. doc. 9).
A
proposito del ritorno in Ticino, il TFA ha già stabilito che si può pretendere
da un'assicurata che necessita di esami medici e si trova negli USA per un
corso di lingue di lunga durata il rientro in Svizzera considerato che il costo
del biglietto di fr. 820 (viaggio Swissair andata e ritorno San Francisco/Zurigo)
è proporzionato rispetto al costo degli esami clinici (fr. 6'622.80, STFA del
31 agosto 2001, K 83/01). Allo stesso modo, il 23 agosto 2002 il TFA ha
affermato che un assicurato che si trova in viaggio in Slovacchia e che soffre
di dolori al ginocchio destro può ritornare in Svizzera a farsi curare:
" Nachdem somit eine Behandlung des akuten
Schmerzzustandes nicht erforderlich war und effektiv auch nicht erfolgte und
der Versicherte nach Auftreten der Beschwerden am 26. Oktober 1999 in der Lage
war, selbständig eine Nacht im Hotel zu verbringen, ist mit der Vorinstanz
davon auszugehen, dass das Ausmass der Beschwerden grundsätzlich eine Rückreise
in die Schweiz zugelassen hätte. Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin
beurteilt sich die Angemessenheit der Rückreise indes nicht ausschliesslich nach
medizinischen Kriterien, Vielmehr sind die gesamten Umstände des jeweils
einzelnen Falles im Rahmen der Zumutbarkeitsbeurteilung zu
berücksichtigen."
Con sentenza del 5 agosto 2003 (K 65/03) il TFA ha respinto il
ricorso di un'assicurata che il 19 gennaio 2002 era stata ricoverata d'urgenza
in Svizzera e il 23 gennaio 2002 è partita per l'Italia per visitare la propria
famiglia, dove è stata operata il 25 gennaio 2002. Tra i tanti elementi che
escludevano l'urgenza, vi era pure la circostanza che l'operazione era stata
effettuata due giorni dopo la visita medica.
In
concreto, ritenuto che i dolori al ginocchio destro, come visto in precedenza,
affliggevano costantemente l’assicurata già da tempo e considerato che ella si
è recata, come indicato dal chirurgo ortopedico Dott. __________ (cfr. doc.
XXII), già a fine luglio o inizio agosto 2003 presso la __________ - da uno
specialista in chirurgia ortopedica e non presso un comune pronto soccorso - e
ha consultato poi nuovamente lo specialista, telefonicamente, in data 4 settembre
2003 e 9 settembre 2003, facendosi quindi operare in data 17 settembre
2003, occorre concludere che il ritorno in Svizzera, in particolare in Ticino,
che dista da __________ solo un paio d'ore d'automobile, era possibile.
Contrariamente
a quanto asserito in sede ricorsuale (laddove il rappresentante dell'assicurata
ha indicato che "…se non vi fosse stata quell'urgenza che è emersa proprio
quel giorno", cfr. doc. I), il 17 settembre 2003 l'assicurata (in quel
periodo con recapito a __________) non si è presentata alla __________ di __________
improvvisamente per un'urgenza che sarebbe emersa quel giorno, bensì a causa
di problemi al ginocchio destro che la affliggevano già da parecchio tempo e
che l'avevano già spinta a consultare il Dott. __________ e poi, su suo
consiglio, il Dott. __________, che l'ha visitata personalmente nel mezzo
dell'estate 2003 e, soprattutto, è stato consultato telefonicamente in data 4
settembre 2003 e 9 settembre 2003 (cfr. doc. XXII) alla luce dell'ingravescenza
della sintomatologia, ciò che doveva già indurre RI 1 al rientro in Patria per
Fatti
i necessari esami ed interventi.
Del resto, lo stesso Dott.
__________ nel suo rapporto del 7 febbraio 2004 aveva parlato di
“inopportunità” di un rientro al domicilio dell’assicurata (sia per i dolori ma
soprattutto perchè la ricorrente era emotivamente provata) e non di
impossibilità (cfr. doc. 9.4). Inoltre, all’esplicita domanda del TCA del 16
febbraio 2005 circa un possibile rientro in Svizzera dell’assicurata per
sottoporsi all’intervento al ginocchio destro, il chirurgo ortopedico ha
rilevato che un rientro in Ticino era teoricamente possibile, se lì fosse stato
possibile eseguire in tempi rapidi l’intervento in questione (cfr. doc. XXII)
ciò che è notoriamente il caso.
Al riguardo, non vi è
dubbio che l'intervento al ginocchio cui è stata sottoposta l'assicurata a __________
poteva senza ombra di dubbio essere effettuato anche in Ticino, in tempi brevi,
motivo per il quale bisogna ritenere che l’assicurata avrebbe potuto rientrare
in Svizzera e una volta in loco sottoporsi agli interventi del caso.
Considerato come l'istruttoria di causa non porti nessun elemento
giustificante l'asserita urgenza (nel senso voluto dalla dottrina e dalla
giurisprudenza) dell’intervento eseguito a __________, alla luce di tutto
quanto esposto, questo TCA, pur comprendendo il particolare coinvolgimento
emotivo causato all'assicurata dai dolori al ginocchio che le impedivano lo
svolgimento della pratica sportiva, non può che concludere per il rigetto del
ricorso.
Va
ancora evidenziato come le ulteriori censure, ed in particolare la circostanza
che in __________ l'intervento sarebbe costato meno, non hanno alcuna influenza
sulla nozione di urgenza prevista dall'art. 36 OAMal.
La
reiezione dell'impugnativa non comporta carico di tasse di giustizia e spese.
Non vengono attribuite ripetibili.
Per questi
motivi
dichiara e
pronuncia
1.- Il
ricorso è respinto.
Considerandi
2.
- Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3.
- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi
implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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