36.2004.119
ritardo nella richiesta del sussidio per il pagamento dei premi della Cassa malati dovuto ad un malinteso
17 gennaio 2005Italiano16 min
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Numero d'incarto:
36.2004.119
Data decisione, Autorità:
17.01.2005, TCA
Titolo:
ritardo nella richiesta del sussidio per il pagamento dei premi della Cassa malati dovuto ad un malinteso
SUSSIDIO / SUSSIDI
art. 29 LCAMAL
art. 45 cpv. 1 let. d LCAMAL
art. 55 cpv. 2 LCAMAL
art. 67 LCAMAL
Raccomandata
Incarto n.
36.2004.119
cs
Lugano
17 gennaio
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Gianluca
Menghetti
statuendo sul ricorso del 5 agosto 2004 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 6 luglio
2004 emanata da
Istituto assicurazioni sociali Ufficio
assicurazione malattia, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale contro
le malattie
ritenuto, in
fatto
A. Con
decisione del 6 luglio 2004 l'Istituto delle assicurazioni sociali (di seguito:
IAS) ha respinto il reclamo interposto da RI 1 contro la decisione del 2 giugno
2004 con la quale l’amministrazione ha rifiutato di concedergli il sussidio per
il pagamento dei premi dell'assicurazione malattia obbligatoria per i mesi da
gennaio a giugno del 2002, poiché la richiesta era tardiva (doc. A5).
Contro
la decisione RI 1 è tempestivamente insorto chiedendo di poter ottenere il
sussidio (doc. I) mentre con risposta del 28 settembre 2004 l'Ufficio
assicurazione malattia propone di respingere il ricorso (doc. IV).
B. Il
25 ottobre 2004 il TCA ha posto alcune domande all’__________. Oltre ad
ammettere che ci potrebbe essere stato un malinteso, l’amministrazione ha
rilevato che “solo agli inizi del 2003, abbiamo saputo che la richiesta non
era stata fatta e abbiamo provveduto il 26 marzo 2003, indicando sull’apposito
modulo inviato all’IAS la data del luglio 2002 quale apertura della pratica di
assistenza relativa al signor RI 1. La decisione di accoglimento del sussidio
da parte dell’IAS è stata inviata al nostro ufficio a seguito della richiesta
fatta il 26 marzo 2003. Normalmente non è trasmessa all’assicurato e quindi
anche al signor RI 1 non è stata inviata.” (doc. VIII, sottolineatura
del redattore)
C. Da
parte sua l’amministrazione, interpellata in merito, ha affermato che “la
decisione di accoglimento della richiesta di sussidio 2002 è stata trasmessa
unicamente all’__________ in quanto la richiesta ci è stata trasmessa
direttamente da parte dell’__________ in oggetto, mentre il signor RI 1 non ha
personalmente provveduto ad inoltrare alcuna istanza di sussidio per l’anno
2002. Secondo la prassi amministrativa adottata dallo scrivente Ufficio prima
dell’entrata in vigore della Legge sull’armonizzazione delle prestazioni
sociali (Laps) e definita in accordo con l’__________ (art. 67 lett.g) Reg.
LCAMal), per i casi di persone al beneficio di prestazioni assistenziali che
non risultavano essere al beneficio del sussidio, l’__________ doveva inoltrare
direttamente al nostro Ufficio la richiesta mediante un apposito modulo
(formulario di colore giallo) indicando la data di decorrenza del diritto alle
prestazioni assistenziali.
In
questi casi, di comune accordo si è deciso di inviare la decisione direttamente
all’__________, senza trasmetterne copia agli assicurati, e di concedere l’importo
massimo di sussidio a partire dal momento in cui l’assicurato risultava essere
beneficiario di prestazioni assistenziali (nel caso di specie: dal 1° luglio
2002).
Il
giorno esatto della nascita del diritto non viene indicato sulle decisioni
trasmesse agli assicurati, in quanto il compito di informare gli assicurati
circa l’ammontare e la decorrenza del diritto al sussidio è stato attribuito
agli assicuratori, i quali sono tenuti ad informare i propri assicurati circa
il diritto al sussidio mediante l’emissione degli attestati d’assicurazione, e
ciò in applicazione dell’art. 29 cpv. 1 lett. a) Reg. LCAMal. Per quanto
riguarda il caso specifico si ribadisce che l’__________ ha informato il
ricorrente circa l’importo e la decorrenza del diritto al sussidio mediante gli
attestati assicurativi rilasciati in data 12.05.2003.” (doc. X)
in
diritto
In
ordine
1.
La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica
giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le
cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003
nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00;
STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002
nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U
347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella
causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2. Conformemente
a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al
pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche
modeste per le prestazioni minime previste dalla legge.
Gli
assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal:
si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i fr. 32.000.-
e delle persone sole il cui reddito non supera i fr. 20.000.-.
Con
decreto esecutivo del 18.11.1997, il Consiglio di Stato ha, in forza dell’art
49 LCAMal, ritoccato verso l’alto i limiti di reddito che conferiscono diritto
al sussidio, con effetto a decorrere dal 1.1.1998. Questi limiti sono ora di
fr. 22.000.- per le persone sole e di fr. 34.000.- per le famiglie (cfr. D.E.
12.11.2003).
Di
regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma
arrotondata al mille franchi superiore:
a) del reddito imponibile
desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio
di Stato;
b) di un quindicesimo
della sostanza imponibile desunta dalla tassazione ordinaria o intermedia del
biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la parte eccedente l'importo di
fr. 150.000.- per le persone sole e fr. 200.000.- per le famiglie.
Va ancora rammentato come, ai sensi dell’art. 31 LCAMal, il legislatore
ticinese abbia riservato l’accertamento del reddito determinante, secondo il
Regolamento allestito dall’esecutivo cantonale, nei seguenti casi:
"a) delle
persone soggette all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o
della loro sostanza;
b) delle persone soggette all'imposta alla fonte;
c) delle persone sole con reddito
imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6000.- secondo il
biennio fiscale determinante, che esercitano un'attività lucrativa;
d) in altri casi particolari."
In virtù dell'art. 67 del Regolamento della Legge cantonale
sull’assicurazione obbligatoria contro le malattie emanato il 18 maggio 1994
modificato dal Consiglio di Stato con decreto esecutivo del 27 ottobre 1999
avente valenza dal 1° gennaio 2000, il reddito determinante va accertato
dall’Istituto delle assicurazioni sociali in maniera autonoma, “in particolare
nei seguenti casi”:
"a) persone soggette all'imposta alla
fonte;
b) decesso del coniuge;
c) matrimonio, divorzio o separazione
per sentenza giudiziaria o di fatto, nel caso di assenza di tassazione
applicabile;
d) persone sole che esercitano
un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile
nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6000.- secondo il biennio fiscale determinante;
e) persone domiciliate che al momento
dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non
sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;
f) persone al beneficio di misure ai
sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei
mesi di inattività lucrativa;
g) persone al beneficio di prestazioni
ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente
Ufficio;
h) cessazione definitiva dell'attività
lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;
i) cessazione temporanea di attività
lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;
l) cessazione dell'attività lucrativa
a seguito di maternità;
m) diminuzione importante del reddito
lordo rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali applicabili."
3. Giusta
l'art. 28 LCAMal, riservato l'art. 40, il sussidio è corrisposto tramite
presentazione di un'istanza scritta. Il regolamento determina le modalità di
presentazione dell'istanza e il contenuto della stessa.
L'art.
44 Reg. LCAMal prevede che l'istanza di sussidio avviene per mezzo dei moduli
ufficiali. I moduli ufficiali sono recapitati dall'Istituto delle assicurazioni
sociali ai potenziali beneficiari del sussidio o possono essere ritirati dai
singoli richiedenti presso la Cancelleria del Comune di residenza. L'istanza
dev'essere corredata dei documenti richiesti con il modulo ufficiale.
Per
l'art. 45 cpv. 1 Reg. LCAMal, l'Istituto delle assicurazioni sociali stabilisce
Fatti
i termini di presentazione dell'istanza, tenuto conto che di regola:
a)
per gli assicurati tassati in via ordinaria l'istanza è presentata nel corso
dell'anno che precede la corresponsione del sussidio;
b)
per gli assicurati tassati alla fonte l'istanza è presentata nel corso
dell'anno medesimo per il quale si richiede il sussidio;
c)
gli assicurati che si stabiliscono nel Cantone ad anno inoltrato, possono
avanzare l'istanza nel corso dell'anno stesso per cui si richiede il sussidio;
d)
gli assicurati che nel corso dell'anno, per mutate condizioni di reddito
(tassazione intermedia o d'inizio di assoggettamento, o per le situazioni di
cui all'art. 67), ritenessero di rientrare nel diritto al sussidio, possono
presentare istanza nel corso dell'anno stesso.
Il
cpv. 2 prevede che per casi particolari e per ragioni comprovate, l'Istituto
delle assicurazioni sociali può ritenere anche istanze che giungessero fuori
dei termini stabiliti per l'inoltro della richiesta.
Giusta
l'art. 53 LCAMal il diritto al beneficio di un sussidio nella forma retroattiva
decade dopo cinque anni a partire dall'anno in cui tale diritto si verifica.
Costituisce
eccezione l'applicazione del sussidio retroattivo nell'ambito delle procedure
di revisione delle prestazioni complementari AVS/AI.
Per
l'art. 54 LCAMal il sussidio retroattivo è oggetto di richiesta scritta da
parte dell'assicurato all'istanza designata dal Consiglio di Stato. Tale
richiesta deve specificare le motivazioni del ritardo. E` riservato l'art. 53
cpv. 2, dove il sussidio viene applicato d'ufficio.
L'art.
55 LCAMal prevede che il Consiglio di Stato fa decidere nel merito delle
domande di sussidio retroattivo. Le stesse sono accolte solo se suffragate da
motivazioni particolari e fondate. La negligenza a giustificazione del mancato
rispetto dei termini stabiliti dal regolamento non è considerata motivo valido
per il riconoscimento del sussidio nella forma retroattiva.
Il
Messaggio relativo all'introduzione della LCAMal, circa l'art. 55, a pag. 59,
precisa che:
" Il riconoscimento di sussidi retroattivi può essere
concesso quando l'assicurato fa valere ragioni oggettive e fondate circa i
motivi per cui non è riuscito a produrre l'istanza in forma tempestiva.
Relativamente alla fattispecie, all'autorità amministrativa competente
è riconosciuto un margine di ponderazione nell'esame delle richieste.
La pura e semplice negligenza nell'inoltro dell'istanza di sussidio
nei termini stabiliti non è comunque considerata motivo valido per il
riconoscimento di un sussidio nella forma retroattiva."
Infine,
per l’art. 29 Reg. LCAMal l’attestato di assicurazione indica chiaramente, e in
forma separata, il premio relativo:
a)
alle prestazioni obbligatorie ai sensi della LCAM, specificando:
-
la franchigia annua;
-
la quota lorda;
-
l’importo del sussidio cantonale;
-
la quota netta;
b)
alle prestazioni statutarie e complementari aggiuntive (facoltative), con le
opportune indicazioni sulle prestazioni assicurate.
4. In
concreto, oggetto del contendere è unicamente il ritardo nella richiesta del
sussidio per i primi sei mesi del 2002.
La
richiesta per l'ottenimento del sussidio dell’insorgente, beneficiario
dell’assistenza dal 1.7.2002, è dell'8 aprile 2004 (doc. A1).
Come
visto, l'art. 45 lett. d Reg. LCAMal prevede che gli assicurati che nel corso
dell'anno, per mutate condizioni di reddito (tassazione intermedia o d'inizio
di assoggettamento, o per le situazioni di cui all'art. 67), ritenessero di
rientrare nel diritto al sussidio, possono presentare istanza nel corso
dell'anno stesso.
In
concreto l'assicurato, per il tramite dell'__________, ha ottenuto il sussidio
per il secondo semestre 2002. Egli ha chiesto personalmente la concessione del
sussidio per i primi sei mesi del 2002 nel corso del 2004.
Di
principio, pertanto, la sua richiesta è tardiva.
Tuttavia,
come visto, se l'assicurato fa valere ragioni oggettive e fondate circa i
motivi per cui non è riuscito a produrre l'istanza in forma tempestiva,
l’autorità competente, che gode di un ampio margine di ponderazione nell’esame
delle richieste, entra nel merito della richiesta. Il termine di perenzione è
di cinque anni (cfr. art. 53 LCAMal).
5. L’assicurato,
nato nel __________, nel luglio del 2002, insieme alla moglie, ha inoltrato una
domanda per poter beneficiare dell’assistenza sociale, che gli è stata concessa
dall’__________ con effetto dal 1.7.2002.
Lo
stesso __________, nel corso del mese di marzo 2003, ha chiesto all’IAS di
mettere il ricorrente al beneficio del sussidio del premio della Cassa malati,
indicando l’1.7.2002 quale data d’inizio delle prestazioni assistenziali.
Con
decisione del 30 aprile 2003 l’IAS ha accolto l’istanza.
All’assicurato,
tuttavia, la decisione non è stata notificata.
La
decisione è infatti stata trasmessa unicamente all’__________, il quale ammette
che “è possibile che ci sia stato un malinteso (ndr: con l’assicurato) in
merito alla competenza relativa all’inoltro della richiesta del sussidio
all’Istituto delle Assicurazioni Sociali (IAS)” e che “solo agli inizi
del 2003, abbiamo saputo che la richiesta non era stata fatta e abbiamo
provveduto il 26 marzo 2003, indicando sull’apposito modulo inviato all’IAS la
data luglio 2002 quale apertura della pratica di assistenza relativa al signor RI
1.” (doc. VIII)
L’interessato
non è mai stato informato direttamente né dall’IAS né dall’__________ del fatto
che il sussidio avrebbe avuto inizio unicamente dal 1.7.2002 (cfr. supra). Sul
formulario di richiesta del sussidio per l’anno 2002 è stato l’__________ __________
ad indicare il luglio 2002 quale inizio del diritto alle prestazioni “__________”
(cfr. doc. 1, del resto firmato solo dall’__________).
Certo,
nel corso del mese di dicembre 2002 l’assicurato ha scritto all’__________
allegando l’ammontare dei premi della cassa malati “così potete calcolare
dal luglio 02 in poi per calcolare la quota della mia cassa malati” (doc.
A7), ciò che comunque serviva per il calcolo del reddito disponibile. Inoltre il
proprio assicuratore, in data 12.05.2003, gli ha trasmesso una polizza
assicurativa in cui viene indicato l’ammontare del sussidio dal 01.07.2002
(allegato al doc. 2).
Egli
tuttavia non è mai stato informato dall’IAS, competente a decidere in merito,
della concessione del sussidio limitatamente al secondo semestre 2002.
Questa
circostanza, confermata sia dall’IAS che dall’__________, deriva da una prassi
amministrativa adottata dai due Uffici (doc. IX).
Il
fatto di non trasmettere la decisione di accoglimento o rifiuto del sussidio al
diretto interessato, viola il diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.).
Infatti, le persone toccate direttamente da una decisione, di regola, hanno
diritto di vedersi notificate le decisioni che le concernono per poterle, se lo
ritengono necessario, impugnare (cfr. in ambito di notifica di decisioni di
riprese di salari al datore di lavoro e ai dipendenti: DTF 113 V 1; STFA 1965
pag. 239 consid. 1 e 3; RCC 1979 pag. 116 consid. 1b, 1978 pag. 62 consid. 3a;
STFA del 3 maggio 2004 nella causa D. SA, H 318/02, pag. consid. 6.1; cfr.
anche nuovo art. 49 cpv. 3 terza frase LPGA che prevede che la notificazione
irregolare di una decisione non deve provocare pregiudizi per l’interessato).
L’interessato
infatti deve poter contestare le decisioni che lo concernono.
Avendo
ricevuto unicamente un attestato dal proprio assicuratore circa l’ammontare del
sussidio dal 1.7.2002, poteva ritenere, in buona fede, che l’IAS non avesse
ancora deciso sui primi sei mesi del 2002.
L’atteggiamento
attendista del ricorrente, che solo nel mese di aprile 2004 ha chiesto lumi in
merito, nel particolare caso di specie, può a maggior ragione essere compreso,
nella misura in cui nel 2001 egli aveva ricevuto al suo indirizzo la decisione
negativa circa il sussidio chiesto per quell’anno.
In
buona fede poteva ritenere di vedersi notificata anche la decisione inerente il
2002.
Solo
se avesse ricevuto direttamente la decisione dell’IAS egli avrebbe potuto
contestare la data dell’inizio del diritto al sussidio.
Va
poi ancora rilevato che nella decisione, intitolata “istanza di sussidio
2002 per l’assicurazione contro le malattie” figura unicamente che: “1.
La citata istanza è accolta”, “2. Il sussidio per l’assicurazione
contro le malattie è riconosciuto a far stato dal giorno della nascita del
diritto.”, “3. L’ammontare del sussidio sarà notificato dalla Cassa
malati attraverso il certificato d’assicurazione”.
Ora,
da una parte non viene indicata la data a far tempo dalla quale sorge il
diritto al sussidio e dall’altra figura solo che la Cassa malati notifica
l’ammontare del sussidio, ma non la data d’inizio del medesimo.
Per
cui, anche la decisione tramite la quale viene accolta l’istanza di sussidio
per il 2002, comunque non notificata all’assicurato, non indica chiaramente il
periodo durante il quale il sussidio viene concesso.
Va
poi rilevato che l’attestato di assicurazione della Cassa malati, dove viene
indicato l’ammontare del sussidio e l’inizio del diritto del medesimo, non è
impugnabile a differenza della decisione dell’IAS, ed anche se lo fosse, non
spetta comunque alla Cassa malati decidere in merito all’inizio del diritto al
sussidio, bensì all’IAS che dovrebbe pertanto, laddove il sussidio non è dato
per tutto l’anno, perlomeno indicare il periodo durante il quale è concesso. L’art.
29 del Reg. LCAMal, cui fa riferimento l’IAS, indica solo il contenuto che deve
figurare nell’attestato di assicurazione, ma non dà competenza alla Cassa di
notificare una decisione circa l’inizio e l’ammontare del sussidio.
Infine
il riferimento all’art. 67 lett. g Reg. LCAMal è errato. Infatti l’intervento
dell’__________ concerne l’accertamento del reddito determinante nel caso di
persone al beneficio di prestazioni ai sensi della legge sull’assistenza sociale
e non la notifica delle decisioni.
Alla
luce di tutte queste considerazioni, ritenuta l’eccezionalità della fattispecie
(l’interessato non ha ricevuto alcuna decisione da parte dell’IAS malgrado una
richiesta di sussidio compilata dall’__________ che lo toccava direttamente) e
le caratteristiche del ricorrente, vi sono, nel caso concreto, fondati motivi
per una richiesta tardiva conformemente all’art. 55 cpv. 2 LCAMal, inoltrata comunque
entro il termine di 5 anni previsto dall’art. 53 cpv. 1 LCAMal.
In
queste circostanze il ricorso va accolto, la decisione impugnata annullata e
l’incarto rinviato all’IAS.
L’amministrazione
dovrà in particolare esaminare la richiesta di sussidio inoltrata nel 2004 come
se questa fosse giunta nel 2002 conformemente all’art. 45 cpv. 1 lett. d LCAMal
e verificare se anche per i primi sei mesi del 2002 sono dati i requisiti per
ottenere il sussidio.
Per questi
motivi
dichiara e
pronuncia
1.- Il
ricorso é parzialmente accolto.
La
decisione impugnata è annullata e l’incarto rinviato all’Ufficio assicurazione
malattia affinché proceda come ai considerandi.
Considerandi
2.
- Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3.
- Intimazione
alle parti.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Gianluca
Menghetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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