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Decisione

36.2004.119

ritardo nella richiesta del sussidio per il pagamento dei premi della Cassa malati dovuto ad un malinteso

17 gennaio 2005Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

i termini di presentazione dell'istanza, tenuto conto che di regola:

a)

per gli assicurati tassati in via ordinaria l'istanza è presentata nel corso

dell'anno che precede la corresponsione del sussidio;

b)

per gli assicurati tassati alla fonte l'istanza è presentata nel corso

dell'anno medesimo per il quale si richiede il sussidio;

c)

gli assicurati che si stabiliscono nel Cantone ad anno inoltrato, possono

avanzare l'istanza nel corso dell'anno stesso per cui si richiede il sussidio;

d)

gli assicurati che nel corso dell'anno, per mutate condizioni di reddito

(tassazione intermedia o d'inizio di assoggettamento, o per le situazioni di

cui all'art. 67), ritenessero di rientrare nel diritto al sussidio, possono

presentare istanza nel corso dell'anno stesso.

Il

cpv. 2 prevede che per casi particolari e per ragioni comprovate, l'Istituto

delle assicurazioni sociali può ritenere anche istanze che giungessero fuori

dei termini stabiliti per l'inoltro della richiesta.

Giusta

l'art. 53 LCAMal il diritto al beneficio di un sussidio nella forma retroattiva

decade dopo cinque anni a partire dall'anno in cui tale diritto si verifica.

Costituisce

eccezione l'applicazione del sussidio retroattivo nell'ambito delle procedure

di revisione delle prestazioni complementari AVS/AI.

Per

l'art. 54 LCAMal il sussidio retroattivo è oggetto di richiesta scritta da

parte dell'assicurato all'istanza designata dal Consiglio di Stato. Tale

richiesta deve specificare le motivazioni del ritardo. E` riservato l'art. 53

cpv. 2, dove il sussidio viene applicato d'ufficio.

L'art.

55 LCAMal prevede che il Consiglio di Stato fa decidere nel merito delle

domande di sussidio retroattivo. Le stesse sono accolte solo se suffragate da

motivazioni particolari e fondate. La negligenza a giustificazione del mancato

rispetto dei termini stabiliti dal regolamento non è considerata motivo valido

per il riconoscimento del sussidio nella forma retroattiva.

Il

Messaggio relativo all'introduzione della LCAMal, circa l'art. 55, a pag. 59,

precisa che:

" Il riconoscimento di sussidi retroattivi può essere

concesso quando l'assicurato fa valere ragioni oggettive e fondate circa i

motivi per cui non è riuscito a produrre l'istanza in forma tempestiva.

Relativamente alla fattispecie, all'autorità amministrativa competente

è riconosciuto un margine di ponderazione nell'esame delle richieste.

La pura e semplice negligenza nell'inoltro dell'istanza di sussidio

nei termini stabiliti non è comunque considerata motivo valido per il

riconoscimento di un sussidio nella forma retroattiva."

Infine,

per l’art. 29 Reg. LCAMal l’attestato di assicurazione indica chiaramente, e in

forma separata, il premio relativo:

a)

alle prestazioni obbligatorie ai sensi della LCAM, specificando:

-

la franchigia annua;

-

la quota lorda;

-

l’importo del sussidio cantonale;

-

la quota netta;

b)

alle prestazioni statutarie e complementari aggiuntive (facoltative), con le

opportune indicazioni sulle prestazioni assicurate.

4. In

concreto, oggetto del contendere è unicamente il ritardo nella richiesta del

sussidio per i primi sei mesi del 2002.

La

richiesta per l'ottenimento del sussidio dell’insorgente, beneficiario

dell’assistenza dal 1.7.2002, è dell'8 aprile 2004 (doc. A1).

Come

visto, l'art. 45 lett. d Reg. LCAMal prevede che gli assicurati che nel corso

dell'anno, per mutate condizioni di reddito (tassazione intermedia o d'inizio

di assoggettamento, o per le situazioni di cui all'art. 67), ritenessero di

rientrare nel diritto al sussidio, possono presentare istanza nel corso

dell'anno stesso.

In

concreto l'assicurato, per il tramite dell'__________, ha ottenuto il sussidio

per il secondo semestre 2002. Egli ha chiesto personalmente la concessione del

sussidio per i primi sei mesi del 2002 nel corso del 2004.

Di

principio, pertanto, la sua richiesta è tardiva.

Tuttavia,

come visto, se l'assicurato fa valere ragioni oggettive e fondate circa i

motivi per cui non è riuscito a produrre l'istanza in forma tempestiva,

l’autorità competente, che gode di un ampio margine di ponderazione nell’esame

delle richieste, entra nel merito della richiesta. Il termine di perenzione è

di cinque anni (cfr. art. 53 LCAMal).

5. L’assicurato,

nato nel __________, nel luglio del 2002, insieme alla moglie, ha inoltrato una

domanda per poter beneficiare dell’assistenza sociale, che gli è stata concessa

dall’__________ con effetto dal 1.7.2002.

Lo

stesso __________, nel corso del mese di marzo 2003, ha chiesto all’IAS di

mettere il ricorrente al beneficio del sussidio del premio della Cassa malati,

indicando l’1.7.2002 quale data d’inizio delle prestazioni assistenziali.

Con

decisione del 30 aprile 2003 l’IAS ha accolto l’istanza.

All’assicurato,

tuttavia, la decisione non è stata notificata.

La

decisione è infatti stata trasmessa unicamente all’__________, il quale ammette

che “è possibile che ci sia stato un malinteso (ndr: con l’assicurato) in

merito alla competenza relativa all’inoltro della richiesta del sussidio

all’Istituto delle Assicurazioni Sociali (IAS)” e che “solo agli inizi

del 2003, abbiamo saputo che la richiesta non era stata fatta e abbiamo

provveduto il 26 marzo 2003, indicando sull’apposito modulo inviato all’IAS la

data luglio 2002 quale apertura della pratica di assistenza relativa al signor RI

1.” (doc. VIII)

L’interessato

non è mai stato informato direttamente né dall’IAS né dall’__________ del fatto

che il sussidio avrebbe avuto inizio unicamente dal 1.7.2002 (cfr. supra). Sul

formulario di richiesta del sussidio per l’anno 2002 è stato l’__________ __________

ad indicare il luglio 2002 quale inizio del diritto alle prestazioni “__________”

(cfr. doc. 1, del resto firmato solo dall’__________).

Certo,

nel corso del mese di dicembre 2002 l’assicurato ha scritto all’__________

allegando l’ammontare dei premi della cassa malati “così potete calcolare

dal luglio 02 in poi per calcolare la quota della mia cassa malati” (doc.

A7), ciò che comunque serviva per il calcolo del reddito disponibile. Inoltre il

proprio assicuratore, in data 12.05.2003, gli ha trasmesso una polizza

assicurativa in cui viene indicato l’ammontare del sussidio dal 01.07.2002

(allegato al doc. 2).

Egli

tuttavia non è mai stato informato dall’IAS, competente a decidere in merito,

della concessione del sussidio limitatamente al secondo semestre 2002.

Questa

circostanza, confermata sia dall’IAS che dall’__________, deriva da una prassi

amministrativa adottata dai due Uffici (doc. IX).

Il

fatto di non trasmettere la decisione di accoglimento o rifiuto del sussidio al

diretto interessato, viola il diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.).

Infatti, le persone toccate direttamente da una decisione, di regola, hanno

diritto di vedersi notificate le decisioni che le concernono per poterle, se lo

ritengono necessario, impugnare (cfr. in ambito di notifica di decisioni di

riprese di salari al datore di lavoro e ai dipendenti: DTF 113 V 1; STFA 1965

pag. 239 consid. 1 e 3; RCC 1979 pag. 116 consid. 1b, 1978 pag. 62 consid. 3a;

STFA del 3 maggio 2004 nella causa D. SA, H 318/02, pag. consid. 6.1; cfr.

anche nuovo art. 49 cpv. 3 terza frase LPGA che prevede che la notificazione

irregolare di una decisione non deve provocare pregiudizi per l’interessato).

L’interessato

infatti deve poter contestare le decisioni che lo concernono.

Avendo

ricevuto unicamente un attestato dal proprio assicuratore circa l’ammontare del

sussidio dal 1.7.2002, poteva ritenere, in buona fede, che l’IAS non avesse

ancora deciso sui primi sei mesi del 2002.

L’atteggiamento

attendista del ricorrente, che solo nel mese di aprile 2004 ha chiesto lumi in

merito, nel particolare caso di specie, può a maggior ragione essere compreso,

nella misura in cui nel 2001 egli aveva ricevuto al suo indirizzo la decisione

negativa circa il sussidio chiesto per quell’anno.

In

buona fede poteva ritenere di vedersi notificata anche la decisione inerente il

2002.

Solo

se avesse ricevuto direttamente la decisione dell’IAS egli avrebbe potuto

contestare la data dell’inizio del diritto al sussidio.

Va

poi ancora rilevato che nella decisione, intitolata “istanza di sussidio

2002 per l’assicurazione contro le malattie” figura unicamente che: “1.

La citata istanza è accolta”, “2. Il sussidio per l’assicurazione

contro le malattie è riconosciuto a far stato dal giorno della nascita del

diritto.”, “3. L’ammontare del sussidio sarà notificato dalla Cassa

malati attraverso il certificato d’assicurazione”.

Ora,

da una parte non viene indicata la data a far tempo dalla quale sorge il

diritto al sussidio e dall’altra figura solo che la Cassa malati notifica

l’ammontare del sussidio, ma non la data d’inizio del medesimo.

Per

cui, anche la decisione tramite la quale viene accolta l’istanza di sussidio

per il 2002, comunque non notificata all’assicurato, non indica chiaramente il

periodo durante il quale il sussidio viene concesso.

Va

poi rilevato che l’attestato di assicurazione della Cassa malati, dove viene

indicato l’ammontare del sussidio e l’inizio del diritto del medesimo, non è

impugnabile a differenza della decisione dell’IAS, ed anche se lo fosse, non

spetta comunque alla Cassa malati decidere in merito all’inizio del diritto al

sussidio, bensì all’IAS che dovrebbe pertanto, laddove il sussidio non è dato

per tutto l’anno, perlomeno indicare il periodo durante il quale è concesso. L’art.

29 del Reg. LCAMal, cui fa riferimento l’IAS, indica solo il contenuto che deve

figurare nell’attestato di assicurazione, ma non dà competenza alla Cassa di

notificare una decisione circa l’inizio e l’ammontare del sussidio.

Infine

il riferimento all’art. 67 lett. g Reg. LCAMal è errato. Infatti l’intervento

dell’__________ concerne l’accertamento del reddito determinante nel caso di

persone al beneficio di prestazioni ai sensi della legge sull’assistenza sociale

e non la notifica delle decisioni.

Alla

luce di tutte queste considerazioni, ritenuta l’eccezionalità della fattispecie

(l’interessato non ha ricevuto alcuna decisione da parte dell’IAS malgrado una

richiesta di sussidio compilata dall’__________ che lo toccava direttamente) e

le caratteristiche del ricorrente, vi sono, nel caso concreto, fondati motivi

per una richiesta tardiva conformemente all’art. 55 cpv. 2 LCAMal, inoltrata comunque

entro il termine di 5 anni previsto dall’art. 53 cpv. 1 LCAMal.

In

queste circostanze il ricorso va accolto, la decisione impugnata annullata e

l’incarto rinviato all’IAS.

L’amministrazione

dovrà in particolare esaminare la richiesta di sussidio inoltrata nel 2004 come

se questa fosse giunta nel 2002 conformemente all’art. 45 cpv. 1 lett. d LCAMal

e verificare se anche per i primi sei mesi del 2002 sono dati i requisiti per

ottenere il sussidio.

Per questi

motivi

dichiara e

pronuncia

1.- Il

ricorso é parzialmente accolto.

La

decisione impugnata è annullata e l’incarto rinviato all’Ufficio assicurazione

malattia affinché proceda come ai considerandi.

Considerandi

2.

- Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3.

- Intimazione

alle parti.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Gianluca

Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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