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Decisione

36.2004.121

richiesta di sussidio tardiva poiché inoltrata l'anno seguente quello del diritto

20 ottobre 2004Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

i termini di presentazione dell'istanza, tenuto conto che di regola:

a) per

gli assicurati tassati in via ordinaria l'istanza è presentata nel corso

dell'anno che precede la corresponsione del sussidio;

b) per

gli assicurati tassati alla fonte l'istanza è presentata nel corso dell'anno

medesimo per il quale si richiede il sussidio;

c) gli

assicurati che si stabiliscono nel Cantone ad anno inoltrato, possono avanzare

l'istanza nel corso dell'anno stesso per cui si richiede il sussidio;

d) gli

assicurati che nel corso dell'anno, per mutate condizioni di reddito

(tassazione intermedia o d'inizio di assoggettamento, o per le situazioni di

cui all'art. 67), ritenessero di rientrare nel diritto al sussidio, possono

presentare istanza nel corso dell'anno stesso.

Il cpv. 2

prevede che per casi particolari e per ragioni comprovate, l'Istituto delle

assicurazioni sociali può ritenere anche istanze che giungessero fuori dei

termini stabiliti per l'inoltro della richiesta.

Giusta

l'art. 53 LCAMal il diritto al beneficio di un sussidio nella forma retroattiva

decade dopo cinque anni a partire dall'anno in cui tale diritto si verifica.

Costituisce

eccezione l'applicazione del sussidio retroattivo nell'ambito delle procedure

di revisione delle prestazioni complementari AVS/AI.

Per

l'art. 54 LCAMal il sussidio retroattivo è oggetto di richiesta scritta da

parte dell'assicurato all'istanza designata dal Consiglio di Stato. Tale

richiesta deve specificare le motivazioni del ritardo. E` riservato l'art. 53

cpv. 2, dove il sussidio viene applicato d'ufficio.

L'art. 55

LCAMal prevede che il Consiglio di Stato fa decidere nel merito delle domande

di sussidio retroattivo. Le stesse sono accolte solo se suffragate da

motivazioni particolari e fondate. La negligenza a giustificazione del mancato

rispetto dei termini stabiliti dal regolamento non è considerata motivo valido

per il riconoscimento del sussidio nella forma retroattiva.

Il

Messaggio relativo all'introduzione della LCAMal, circa l'art. 55, a pag. 59,

precisa che:

"

Il riconoscimento di sussidi retroattivi può

essere concesso quando l'assicurato fa valere ragioni oggettive e fondate circa

i motivi per cui non è riuscito a produrre l'istanza in forma tempestiva.

Relativamente alla fattispecie, all'autorità

amministrativa competente è riconosciuto un margine di ponderazione nell'esame

Considerandi

delle richieste.

La pura e semplice negligenza nell'inoltro

dell'istanza di sussidio nei termini stabiliti non è comunque considerata

motivo valido per il riconoscimento di un sussidio nella forma

retroattiva."

2.4

In concreto,

oggetto del contendere è unicamente il ritardo nella richiesta del sussidio del

2003.

Infatti,

la decisione impugnata concerne unicamente il 2003 e dagli atti emerge che per

quanto concerne il 2004 la questione è stata regolata separatamente.

In

concreto la richiesta per l'ottenimento del sussidio è del 26 marzo 2004,

mentre la tassazione 2001 - 2002, base di calcolo per l'ottenimento del

sussidio 2003, è datata 28 luglio 2003. Infine l'accertamento d'imposta

transitoria 2003A è del 31 luglio 2003.

Come

visto, l'art. 45 Reg. LCAMal prevede che per gli assicurati tassati in via

ordinaria l'istanza va presentata nel corso dell'anno che precede la

corresponsione del sussidio. Gli assicurati che si stabiliscono nel Cantone ad

anno inoltrato, possono avanzare l'istanza nel corso dell'anno stesso per cui

si richiede il sussidio.

In

concreto la tassazione determinante per ottenere i sussidi richiesti del 2003 è

stata emessa nel luglio del 2003. In precedenza non era disponibile una

tassazione che avrebbe permesso all'interessato l'ottenimento dell'aiuto

statale. Tuttavia, una volta in possesso di tale tassazione l'insorgente

avrebbe dovuto inoltrare la propria domanda in termini relativamente brevi.

Infatti l'art. 55 cpv. 2 LCAMal prevede che le domande di sussidio retroattivo

(ossia presentate dopo i termini di cui all'art. 45 Reg. LCAMal) sono accolte

solo se suffragate da motivazioni particolari e fondate. La negligenza

nell'inoltro dell'istanza di sussidio nei termini stabiliti dal regolamento non

è considerata motivo valido per il riconoscimento del sussidio nella forma

retroattiva.

Ora, un

lasso di tempo di 8 mesi per chiedere il sussidio retroattivo (da luglio 2003 a

marzo 2004) è un periodo troppo lungo per giustificare il ritardo nell'inoltro

della domanda. Ciò anche se si volesse ritenere che il calcolo del sussidio non

va fatto sulla tassazione 2001/2002, ma autonomamente (art. 67 Reg. LCAMal).

Infatti,

l'interessato poteva chiedere all'IAS, se riteneva dati i presupposti previsti

dall'art. 67 Reg. LCAMal, il calcolo del sussidio su base autonoma nel corso

del 2003. In ogni caso, al più tardi alla fine di quell'anno doveva avere tutti

i dati necessari per l'inoltro della richiesta, poi presentata solo nel marzo

dell'anno dopo.

Non

avendo sollevato fatti che possano giustificare un eventuale ritardo (ad

esempio una grave malattia) la richiesta va pertanto considerata tardiva.

Infatti, la circostanza che nel 2003 ha dovuto effettuare il servizio militare,

nel caso di specie è ininfluente poiché, come da lui ammesso con scritto del 21

giugno 2004, si trattava unicamente di un periodo di 3 settimane (doc. 3).

In queste

circostanze, malgrado le difficoltà economiche che l'insorgente ha avuto nel

2003, il TCA non può che confermare la tardività della domanda volta

all'ottenimento del sussidio per il 2003 e confermare la decisione dell'IAS.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

é respinto.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Intimazione

alle parti.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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