36.2004.121
richiesta di sussidio tardiva poiché inoltrata l'anno seguente quello del diritto
20 ottobre 2004Italiano13 min
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Numero d'incarto:
36.2004.121
Data decisione, Autorità:
20.10.2004, TCA
Titolo:
richiesta di sussidio tardiva poiché inoltrata l'anno seguente quello del diritto
SUSSIDIO / SUSSIDI
art. 55 cpv. 2 LCAMAL
art. 45 RLCAMAL
art. 67 RLCAMAL
Raccomandata
Incarto n.
36.2004.121
cs
Lugano
20 ottobre
2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il giudice delegato del Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 17 luglio 2004 di
RI 1
contro
la decisione del 6 luglio 2004 emanata da
Istituto assicurazioni sociali Ufficio
assicurazione malattia, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro le
malattie
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione del 6 luglio 2004 l'Istituto delle assicurazioni sociali (di seguito:
IAS) ha respinto il reclamo contro la decisione del 7 maggio 2004 con la quale
è stata rifiutata a RI 1 la concessione del sussidio dell'assicurazione
malattia per il 2003 (doc. A).
1.2. Contro la
predetta decisione è tempestivamente insorto l'interessato, con un ricorso
inviato all'IAS, il quale lo ha trasmesso al TCA per competenza, rilevando:
"
(…)
mi permetto di inoltrare reclamo contro la decisione del sussidio
per l'assicurazione malattia 2003 e 2004. Purtroppo la mia situazione
finanziaria non mi permette di accettare le vostre decisioni.
Per quanto riguarda l'anno 2003, dal momento del mio rientro in
Svizzera, non ho potuto esercitare attività lucrativa e conseguentemente credo
di aver avuto diritto al sussidio. Purtroppo l'obbligo a svolgere il servizio
militare in quel periodo mi ha impedito di inviare la richiesta nei tempi
prestabiliti.
Per l'anno 2004 non vedo perché vengano prese in considerazione le
entrate dell'anno in questione (entrate peraltro dovute ad un'altra
assicurazione, quella contro la disoccupazione) e non quelle dell'anno
precedente come usato fare negli anni precedenti.
Essendo il reddito imponibile 2001/2002 pari a zero credo sia più
logico andare a verificare le entrate dell'anno 2003 e NON quelle dell'anno
2004 essendo quest'ultimo non ancora giunto a conclusione e quindi non
accettabile per un calcolo del reddito (non avendo potuto fare un calcolo equo
tra guadagni e spese come di solito avviene nella dichiarazione dei redditi).
Chiedo pertanto che vengano riprese in considerazione le mie
richieste di sussidio per gli anni 2003 e 2004 a causa della sopra citata
attuale precaria situazione finanziaria cui sono costretto a far capo."
(doc. I)
1.3. Nella sua
risposta del 28 settembre 2004 l'IAS propone di respingere il gravame e
osserva:
"
(…)
Si tratta di un caso in cui viene richiesta la riduzione
individuale di premio retroattiva per l'anno 2003.
Per la definizione del diritto al sussidio nel caso di specie
occorre dunque applicare i disposti di cui agli artt. 53 a 56 LCAMal.
A mente della parte convenuta, il gravame in oggetto deve essere evaso
in osservanza di quanto indicato all'art. 55 cpv. 3 LCAMal.
In effetti, dalla documentazione in nostro possesso, risulta in
modo pacifico la negligenza da parte della controparte nell'inoltro
dell'istanza del sussidio.
L'art. 45 cpv. 1 lett. d) Reg. LCAMal stabilisce che "gli
assicurati che nel corso dell'anno, per mutate condizioni di reddito
(tassazione intermedia o d'inizio di assoggettamento, o per le situazioni di
cui all'art. 67), ritenessero di rientrare nel diritto al sussidio, possono
presentare istanza nel corso dell'anno stesso".
Nel caso di specie, la controparte indica di essere rientrata in
Ticino dopo un soggiorno lavorativo all'estero durante il mese di maggio 2003.
In seguito ha svolto tre settimane di servizio militare ed ha poi ripreso gli
studi.
La notifica di tassazione relativa al biennio fiscale 2001/2002
(applicabile per definire il diritto al sussidio per l'anno 2003 secondo quanto
stabilito dal Consiglio di Stato attraverso l'art. 1 lett. a) DE 26.11.2002) è
stata intimata al ricorrente dalla competente autorità fiscale in data
28.07.2003.
In applicazione dell'art. 45 cpv. 1 lett. d) Reg. LCAMal, la parte
ricorrente avrebbe pertanto potuto inoltrare la richiesta di riduzione di
premio per l'anno 2003 nel corso dell'anno stesso e non, come invece avvenuto,
durante il mese di marzo 2004.
A titolo abbondanziale si sottolinea inoltre quanto segue.
La modalità di concessione del sussidio previa istanza individuale
da parte dell'assicurato è stata introdotta nel Cantone Ticino a partire dal
1°.01.1994.
Si può dunque legittimamente ritenere che durante l'anno 2003 ogni
cittadino potenzialmente interessato fosse a conoscenza delle particolarità
legate alle pratiche di specie.
Si tratta, in questo caso, di conoscenze elementari alla portata
di tutti.
L'Autorità cantonale procede del resto a una costante informazione
nei confronti della popolazione ed i servizi amministrativi cantonali sono
ampiamente disponibili a fornire informazioni personalizzate e specifiche a
singole richieste di utenti.
La ratio della LCAMal è, al riguardo, di evidenza
meridiana: senza che alla radice di un'istanza di sussidio tardiva vi siano
ragioni gravi e comprovate da fattori almeno oggettivamente - o umanamente -
comprensibili (stati di comprovata malattia, residenza all'estero, dimostrata
incapacità di una gestione in proprio degli affari correnti di vita quotidiana,
…), la stessa non deve essere evasa in modo positivo dai servizi amministrativi
preposti." (doc. VI)
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I
707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio
2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H
220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT
I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA
del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Conformemente
a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al
pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche
modeste per le prestazioni minime previste dalla legge.
Gli
assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal:
si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i fr. 32.000.-
e delle persone sole il cui reddito non supera i fr. 20.000.-.
Con
decreto esecutivo del 18.11.1997, il Consiglio di Stato ha, in forza dell’art
49 LCAMal, ritoccato verso l’alto i limiti di reddito che conferiscono diritto
al sussidio, con effetto a decorrere dal 1.1.1998. Questi limiti sono ora di
fr. 22.000.- per le persone sole e di fr. 34.000.- per le famiglie (cfr. D.E.
12.11.2003).
Di
regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma
arrotondata al mille franchi superiore:
a)
del reddito imponibile desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del
biennio stabilito dal Consiglio di Stato;
b)
di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dalla tassazione
ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la
parte eccedente l'importo di fr. 150.000.- per le persone sole e fr. 200.000.-
per le famiglie.
Va ancora
rammentato come, ai sensi dell’art. 31 LCAMal, il legislatore ticinese abbia
riservato l’accertamento del reddito determinante, secondo il Regolamento
allestito dall’esecutivo cantonale, nei seguenti casi:
"a) delle
persone soggette all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o
della loro sostanza;
b) delle persone soggette all'imposta alla
fonte;
c) delle persone sole con reddito imponibile nullo o reddito lordo
annuo inferiore a fr. 6000.- secondo il biennio fiscale determinante, che
esercitano un'attività lucrativa;
d) in altri casi particolari."
In virtù
dell'art. 67 del Regolamento della Legge cantonale sull’assicurazione
obbligatoria contro le malattie emanato il 18 maggio 1994 modificato dal
Consiglio di Stato con decreto esecutivo del 27 ottobre 1999 avente valenza dal
1° gennaio 2000, il reddito determinante va accertato dall’Istituto delle
assicurazioni sociali in maniera autonoma, “in particolare nei seguenti casi”:
"a) persone
soggette all'imposta alla fonte;
b) decesso del coniuge;
c) matrimonio, divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o
di fatto, nel caso di assenza di tassazione applicabile;
d) persone sole che esercitano un'attività lucrativa o conducono
esistenza autonoma, con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo
inferiore a fr. 6000.- secondo il biennio fiscale determinante;
e) persone domiciliate che al momento dell'istanza non dispongono
di alcuna tassazione fiscale e per le quali non sarà emessa una tassazione
relativa al periodo fiscale determinante;
f) persone al beneficio di misure ai sensi della legge
sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei mesi di inattività
lucrativa;
g) persone al beneficio di prestazioni ai sensi della legge
sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente Ufficio;
h) cessazione definitiva dell'attività lucrativa a causa di
pensionamento o di invalidità;
i) cessazione temporanea di attività lucrativa per
riqualificazione o perfezionamento professionale;
l) cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;
m) diminuzione importante del reddito lordo rispetto al medesimo
dato desumibile dai parametri fiscali applicabili."
2.3. Giusta
l'art. 28 LCAMal, riservato l'art. 40, il sussidio è corrisposto tramite
presentazione di un'istanza scritta. Il regolamento determina le modalità di
presentazione dell'istanza e il contenuto della stessa.
L'art. 44
Reg. LCAMal prevede che l'istanza di sussidio avviene per mezzo dei moduli
ufficiali. I moduli ufficiali sono recapitati dall'Istituto delle assicurazioni
sociali ai potenziali beneficiari del sussidio o possono essere ritirati dai
singoli richiedenti presso la Cancelleria del Comune di residenza. L'istanza
dev'essere corredata dei documenti richiesti con il modulo ufficiale.
Per
l'art. 45 cpv. 1 Reg. LCAMal, l'Istituto delle assicurazioni sociali stabilisce
Fatti
i termini di presentazione dell'istanza, tenuto conto che di regola:
a) per
gli assicurati tassati in via ordinaria l'istanza è presentata nel corso
dell'anno che precede la corresponsione del sussidio;
b) per
gli assicurati tassati alla fonte l'istanza è presentata nel corso dell'anno
medesimo per il quale si richiede il sussidio;
c) gli
assicurati che si stabiliscono nel Cantone ad anno inoltrato, possono avanzare
l'istanza nel corso dell'anno stesso per cui si richiede il sussidio;
d) gli
assicurati che nel corso dell'anno, per mutate condizioni di reddito
(tassazione intermedia o d'inizio di assoggettamento, o per le situazioni di
cui all'art. 67), ritenessero di rientrare nel diritto al sussidio, possono
presentare istanza nel corso dell'anno stesso.
Il cpv. 2
prevede che per casi particolari e per ragioni comprovate, l'Istituto delle
assicurazioni sociali può ritenere anche istanze che giungessero fuori dei
termini stabiliti per l'inoltro della richiesta.
Giusta
l'art. 53 LCAMal il diritto al beneficio di un sussidio nella forma retroattiva
decade dopo cinque anni a partire dall'anno in cui tale diritto si verifica.
Costituisce
eccezione l'applicazione del sussidio retroattivo nell'ambito delle procedure
di revisione delle prestazioni complementari AVS/AI.
Per
l'art. 54 LCAMal il sussidio retroattivo è oggetto di richiesta scritta da
parte dell'assicurato all'istanza designata dal Consiglio di Stato. Tale
richiesta deve specificare le motivazioni del ritardo. E` riservato l'art. 53
cpv. 2, dove il sussidio viene applicato d'ufficio.
L'art. 55
LCAMal prevede che il Consiglio di Stato fa decidere nel merito delle domande
di sussidio retroattivo. Le stesse sono accolte solo se suffragate da
motivazioni particolari e fondate. La negligenza a giustificazione del mancato
rispetto dei termini stabiliti dal regolamento non è considerata motivo valido
per il riconoscimento del sussidio nella forma retroattiva.
Il
Messaggio relativo all'introduzione della LCAMal, circa l'art. 55, a pag. 59,
precisa che:
"
Il riconoscimento di sussidi retroattivi può
essere concesso quando l'assicurato fa valere ragioni oggettive e fondate circa
i motivi per cui non è riuscito a produrre l'istanza in forma tempestiva.
Relativamente alla fattispecie, all'autorità
amministrativa competente è riconosciuto un margine di ponderazione nell'esame
Considerandi
delle richieste.
La pura e semplice negligenza nell'inoltro
dell'istanza di sussidio nei termini stabiliti non è comunque considerata
motivo valido per il riconoscimento di un sussidio nella forma
retroattiva."
2.4
In concreto,
oggetto del contendere è unicamente il ritardo nella richiesta del sussidio del
2003.
Infatti,
la decisione impugnata concerne unicamente il 2003 e dagli atti emerge che per
quanto concerne il 2004 la questione è stata regolata separatamente.
In
concreto la richiesta per l'ottenimento del sussidio è del 26 marzo 2004,
mentre la tassazione 2001 - 2002, base di calcolo per l'ottenimento del
sussidio 2003, è datata 28 luglio 2003. Infine l'accertamento d'imposta
transitoria 2003A è del 31 luglio 2003.
Come
visto, l'art. 45 Reg. LCAMal prevede che per gli assicurati tassati in via
ordinaria l'istanza va presentata nel corso dell'anno che precede la
corresponsione del sussidio. Gli assicurati che si stabiliscono nel Cantone ad
anno inoltrato, possono avanzare l'istanza nel corso dell'anno stesso per cui
si richiede il sussidio.
In
concreto la tassazione determinante per ottenere i sussidi richiesti del 2003 è
stata emessa nel luglio del 2003. In precedenza non era disponibile una
tassazione che avrebbe permesso all'interessato l'ottenimento dell'aiuto
statale. Tuttavia, una volta in possesso di tale tassazione l'insorgente
avrebbe dovuto inoltrare la propria domanda in termini relativamente brevi.
Infatti l'art. 55 cpv. 2 LCAMal prevede che le domande di sussidio retroattivo
(ossia presentate dopo i termini di cui all'art. 45 Reg. LCAMal) sono accolte
solo se suffragate da motivazioni particolari e fondate. La negligenza
nell'inoltro dell'istanza di sussidio nei termini stabiliti dal regolamento non
è considerata motivo valido per il riconoscimento del sussidio nella forma
retroattiva.
Ora, un
lasso di tempo di 8 mesi per chiedere il sussidio retroattivo (da luglio 2003 a
marzo 2004) è un periodo troppo lungo per giustificare il ritardo nell'inoltro
della domanda. Ciò anche se si volesse ritenere che il calcolo del sussidio non
va fatto sulla tassazione 2001/2002, ma autonomamente (art. 67 Reg. LCAMal).
Infatti,
l'interessato poteva chiedere all'IAS, se riteneva dati i presupposti previsti
dall'art. 67 Reg. LCAMal, il calcolo del sussidio su base autonoma nel corso
del 2003. In ogni caso, al più tardi alla fine di quell'anno doveva avere tutti
i dati necessari per l'inoltro della richiesta, poi presentata solo nel marzo
dell'anno dopo.
Non
avendo sollevato fatti che possano giustificare un eventuale ritardo (ad
esempio una grave malattia) la richiesta va pertanto considerata tardiva.
Infatti, la circostanza che nel 2003 ha dovuto effettuare il servizio militare,
nel caso di specie è ininfluente poiché, come da lui ammesso con scritto del 21
giugno 2004, si trattava unicamente di un periodo di 3 settimane (doc. 3).
In queste
circostanze, malgrado le difficoltà economiche che l'insorgente ha avuto nel
2003, il TCA non può che confermare la tardività della domanda volta
all'ottenimento del sussidio per il 2003 e confermare la decisione dell'IAS.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Intimazione
alle parti.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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